IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il comma 1, dell'art. 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni; Visto il comma 2, dell'art. 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il piano degli indicatori, che e' parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica ed e' divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale; Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede un piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali; Visto il comma 4, dell'art. 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che il sistema comune di indicatori di risultato delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, e' definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l'adozione del piano e' obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 10 ottobre 2024 che, negli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, ha sostituto la descrizione del Programma 01 della Missione 12 con la seguente «Interventi per l'infanzia e i minori» e ha inserito il programma 11 «Interventi per asili nido» nella Missione 12; Richiamato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 che, ai sensi del richiamato art. 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, ha definito il sistema comune di indicatori di risultato delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali; Considerato che, con riferimento al citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 si rende opportuno adeguare gli allegati 1-c, 2-c, 2-d, 3-c, 4-c e 4-d al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 10 ottobre 2024; Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 26 novembre 2025;
Decreta: Articolo unico Aggiornamento del piano degli indicatori di bilancio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Agli allegati 1-c, 2-c, 2-d, 3-c, 4-c e 4-d del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 sono apportate le seguenti modifiche: a. la descrizione del Programma 01 della Missione 12 e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»; b. nella Missione 12 e' inserito il Programma 11 «Interventi per asili nido». 2. Le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano ed i loro organismi ed enti strumentali adottano gli allegati al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 concernente il piano degli indicatori di bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilita' finanziaria, aggiornati alle modifiche dal comma 1, a decorrere dall'esercizio 2026, con prima applicazione riferita al bilancio di previsione 2027-2029 e al rendiconto della gestione 2026. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2025
Il Ragioniere generale dello Stato: Perrotta |