| Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| DECRETO 30 dicembre 2025 |
| Disposizioni integrative all'istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri. |
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IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato; Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla conferenza delle parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010; Vista la regola V/2 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-V/2 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale che prestino servizio su navi passeggeri; Vista la regola I/6 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori; Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Visti gli IMO Model Courses 1.29, 1.41, 1.42, 1.44 e 1.46 relativi rispettivamente «Competenza nella gestione delle crisi e nella formazione sul comportamento umano, comprendente la sicurezza dei passeggeri, la sicurezza del carico e la formazione sull'integrita' dello scafo», «Formazione sulla gestione delle folle a bordo delle navi passeggeri», «Formazione sulla gestione delle crisi e sul comportamento umano a bordo delle navi passeggeri», «Formazione sulla sicurezza per il personale che fornisce servizio diretto ai passeggeri negli spazi destinati ai passeggeri» e «Formazione sulla sicurezza dei passeggeri, la sicurezza del carico e l'integrita' dello scafo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; Visto il decreto direttoriale 18 giugno 2024, n. 850 relativo alla «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»; Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2016 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2016) recante «Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri»; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017; Visto il manuale del sistema di gestione per la qualita' rilasciato a questo Comando generale apposito certificato di conformita' ISO 9001-2015; Considerata la necessita' di introdurre disposizioni formative integrative in particolar riguardo per la previsione dei corsi di refresh per le abilitazioni al traffico locale; Visti gli esiti del gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data 13 novembre 2025;
Decreta:
Art. 1 Finalita'
Il presente decreto integra il corso di istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri, diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l'addestramento speciale per comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri, passeggeri Ro-Ro, unita' veloci da passeggeri e unita' veloci passeggeri Ro-Ro (HSC, DSC, aliscafi) indipendentemente dalla navigazione effettuata, di seguito denominate navi passeggeri di cui alla regola V/2 dell'annesso della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata e alla Sezione A-V/2 del relativo codice. |
| | Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato E1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato G1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato G1-bis
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato G2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato L
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato M
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2 Modifiche al decreto direttoriale 15 febbraio 2016
1. L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 e' modificato inserendo: a. in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 4», la nuova dicitura «reg. V/2 paragrafo 7»; b. in luogo del richiamo alla «Sezione A-V/2, paragrafo 1», la nuova dicitura «Sezione A-V/2, paragrafo 3». 2. L'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 e' modificato inserendo: in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 5», la nuova dicitura «reg. V/2 paragrafo 6». 3. L'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 e' modificato inserendo: a. in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 6», la nuova dicitura «reg. V/2 paragrafo 8»; b. in luogo del richiamo alla «Sezione A-V/2, paragrafo 3», la nuova dicitura «Sezione A-V/2, paragrafo 4». 4. L'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 e' modificato inserendo: a. in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 7», la nuova dicitura «reg. V/2 paragrafo 9»; b. in luogo del richiamo alla «Sezione A-V/2, paragrafo 4», la nuova dicitura «Sezione A-V/2, paragrafo 5». 5. Nell'art. 2 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: «3. L'addestramento per il personale di cui all'art. 1, destinato a prestare servizio su navi da passeggeri di "Classe C" e "D" e su quelle adibite a navigazione entro sei miglia dalla costa e' disciplinato dall'art. 7.» 6. L'art. 4, comma 4 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 e' modificato inserendo dopo le parole «il modello in allegato E» il seguente testo «, per il personale iscritto alla Gente di mare ed E1 per i lavoratori marittimi non iscritti». 7. Nell'art. 4 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 dopo il comma 5 e' inserito il seguente comma: «6. Per la somministrazione del test il centro di addestramento utilizza la banca dati predisposta dal Comando generale, composta da almeno 200 (50 per ogni competenza in allegato 1) domande a scelta multipla, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova scritta. Il test e' originato considerando il bacino di domande afferente all'addestramento erogato secondo le previsioni di cui all'art. 2». 8. L'art. 5, comma 1 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 e' sostituito come segue: «1. I corsi di aggiornamento (refresher training) della durata di 8 e 4 ore, come da programmi in allegati F e L, sono effettuati: a. presso i centri di formazione accreditati, oppure b. a bordo, sotto la responsabilita' della Compagnia di navigazione, cosi' come definita dal decreto legislativo del 12 maggio 2015, n. 71, che a tal fine provvede a designare uno o piu' "responsabili dell'addestramento"». 9. L'art. 5, comma 4 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 e' sostituito dal seguente: «Al termine del corso di aggiornamento, il "responsabile dell'addestramento", rilascia, ai frequentatori, un attestato di partecipazione al corso come da modelli di seguito elencati: a. modello allegato G attestato corso di aggiornamento svolto a bordo ore 8; b. modello allegato G1 attestato corso di aggiornamento svolto a terra ore 8 per i marittimi iscritti alla Gente di mare; c. modello allegato G1-bis attestato corso di aggiornamento svolto a terra ore 8 per i lavoratori marittimi non iscritti.» 10. L'art. 7, comma 2, del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 e' modificato inserendo: a. dopo le parole «art. 4,» il seguente testo: «mediante l'impiego di una banca dati predisposta dal Comando generale, composta da almeno 80 domande a scelta multipla, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova scritta,» e b. dopo le parole «allegato E» il seguente testo: «, per il personale iscritto alla Gente di mare ed E1 per i lavoratori marittimi non iscritti». 11. L'art. 7, comma 3, del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 e' modificato inserendo dopo le parole «Compagnia di navigazione» il seguente testo «oppure frequentando un corso di aggiornamento (refresher training), di cui all'art. 5, effettuato presso i centri di formazione accreditati». 12. Nell'art. 7 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «4. Al termine del corso di aggiornamento, il "responsabile dell'addestramento", rilascia, ai frequentatori, un attestato di partecipazione al corso come da modello allegato G2 "Attestato corso di aggiornamento svolto a terra classe C e D ore 4". Tale corso, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, puo' essere erogato per i moduli in comune, congiuntamente al corso di refresh previsto nell'art. 5.» 13. L'allegato E, del decreto direttoriale 15 febbraio 2016, e' sostituito dall'allegato E al presente decreto. 14. Nel decreto direttoriale 15 febbraio 2016, dopo l'allegato E, e' inserito l'allegato E1 al presente decreto. 15. L'allegato G del decreto direttoriale 15 febbraio 2016, e' sostituito dall'allegato G al presente decreto. 16. L'allegato G1 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016, e' sostituito dall'allegato G1 al presente decreto. 17. Nel decreto direttoriale 15 febbraio 2016, dopo l'allegato G1 sono inseriti gli allegati G1-bis e G2 al presente decreto. 18. Nel decreto direttoriale 15 febbraio 2016, dopo l'allegato I, sono inseriti gli allegati L e M al presente decreto. |
| | Art. 3 Modifiche ai decreti correlati
Il presente decreto inserisce nell'allegato 12 del decreto direttoriale 3 dicembre 2024, n. 1986 il seguente nuovo acronimo dei corsi di refresh: «acronimo - titolo corso: REFPAXRID - aggiornamento su navi passeggeri traffico locale». |
| | Art. 4 Entrata in vigore
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026. Roma, 30 dicembre 2025
Il Comandante generale: Liardo |
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