| Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| DECRETO 3 dicembre 2025, n. 214 |
| Regolamento relativo alla disciplina generale dei giochi numerici, affidati in concessione. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attivita' di giuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496»; Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, recante «Ordinamento del gioco del Lotto e misure per il personale del lotto»; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, recante il «Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 sull'ordinamento del gioco del lotto»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» e, in particolare, l'articolo 3; Visto l'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonche' il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane con la contestuale assunzione della denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli» e il subentro della medesima Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze gia' in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto l'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale dispone, tra l'altro, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia; Visto l'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che ha disposto il divieto di pubblicita' per i giochi e le scommesse con vincita in denaro, con esclusione delle lotterie nazionali a estrazione differita, delle manifestazioni di sorte locali e dei loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 15, concernente principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici; Visto il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111» e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, primo periodo, il quale ha stabilito che «la disciplina dei giochi di cui al comma 1 e' introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti»; Ravvisata la necessita' di definire con regolamento l'impianto regolatorio generale dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore e di rinviare a determinazioni direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la disciplina delle formule di gioco all'interno di tali tipologie di giochi entro i limiti previsti dal presente regolamento; Acquisita la proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 981, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 26 agosto 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota dell'11 novembre 2025, prot. n. 54740;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente regolamento individua la disciplina generale dei giochi numerici, affidati in concessione, in virtu' della riserva statale di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e delle singole leggi di riferimento, ad un soggetto privato a seguito dell'espletamento di idonea procedura di gara. 2. I giochi numerici di cui al presente regolamento sono distinti, in virtu' delle concessioni di riferimento, in giochi numerici a quota fissa e giochi numerici a totalizzatore nazionale.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse - Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attivita' di giuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n. 118. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 recante «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di giuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1951, n. 173. - La legge 2 agosto 1982, n. 528, recante «Ordinamento del gioco del Lotto e misure per il personale del lotto», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1982, n. 222. - Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. (omissis) 2. (omissis) 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale». - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, recante il «Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 sull'ordinamento del gioco del lotto», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre, n. 250; - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1994, n. 10: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis) d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'. 1-ter. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimita' di cui al comma 1, lettera g), e' svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto puo' essere ricusato soltanto con deliberazione motivata. 1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimita' della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 1-quinquies. La facolta' di cui al comma 1-quater e' riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti. 1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 1, comma 1. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.» - Si riporta l'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994, n. 304: «Art. 33 (Gioco del lotto). - 1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purche' sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenze di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese. Sulla base delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno. Per conseguire tali obiettivi, la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto prevista come requisito dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, e' ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale piu' breve. 2. Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto e' soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall'autorita' concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali. 3. Il Ministro delle finanze, ad invarianza di gettito complessivo, provvede con proprio decreto a riordinare l'imposta di concessione governativa dovuta per l'esclusiva di vendita di tabacco ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 312, e del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 1976, e successive modificazioni, e per la gestione di una ricevitoria del lotto, ai sensi della legge 19 aprile 1990, n. 85, perequando gli importi relativi in funzione della redditivita' media delle rispettive attivita'». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante «La riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, S.O., n. 163. - Si riporta l'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 18 ottobre 2001, n. 383, recante «I primi interventi per il rilancio dell'economia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248: «Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria; b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti». - Il decreto del Presidente delle Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante «Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002, n. 63. - Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2002, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2002, n. 187, S.O., n. 168. - Si riporta l'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2012, n. 156, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012, n. 189, S.O., n.173: «Art. 23-quater (Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico). - 1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento. 2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo. 5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza. 7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce uno o piu' posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' conferire, a valere sulle facolta' assunzionali disponibili, uno o piu' incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti. 9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma. 9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote sociali della predetta societa' al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto. 10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «, l'agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»; b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64»; c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato»; d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate»; 2) al comma 1, le parole: «del territorio e'» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»; 3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate». d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ferma restando ai fini della scelta la legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». 11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». - Si riporta l'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute››, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2012, n. 263, S.O. n. 201: «Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica). - 1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita' e infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'.». 2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013. 3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, e' inserito il seguente: «Art. 14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori). - 1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi.». 3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: «La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi.». 3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attivita' di offerta di giochi con vincita in denaro, e' vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorita'. 4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. E' altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita' sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresi' vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; b) presenza di minori; c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonche' dell'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. 4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilita' di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, e' indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente e' obbligato a ripetere la stessa pubblicita' secondo modalita', mezzi utilizzati e quantita' di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonche' il fatto che la pubblicita' e' ripetuta per violazione della normativa di riferimento. Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita. 5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonche' le relative probabilita' di vincita devono altresi' figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entita' dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo , comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P. 5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinche' gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo. 6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. 46 Per le attivita' di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1° gennaio 2013. 8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di eta' mediante richiesta di esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia manifesta. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonche' volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco. 9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attivita' di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimita' di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita' possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attivita' di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attivita' del presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonche' di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonche' rappresentanti dei comuni, per valutare le misure piu' efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. 11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti. 11-bis. E' fatto obbligo alle societa' sportive di cui al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, a cui devono essere altresi' comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l'esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonche' gli orari di accessibilita' al pubblico. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». - Si riporta l'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese››, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2018, n. 186: «Art. 9 (Divieto di pubblicita' giochi e scommesse). - 1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un piu' efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformita' ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonche' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attivita', manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti la cui pubblicita', ai sensi del presente articolo, e' vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1ºluglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonche' negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)». 1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita». 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicita' e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000. 3. L'Autorita' competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo e' l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore. 6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023. 6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6. 7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6». La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2023, n. 189. - Si riporta l'art. 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2023, n. 189: «Art. 15 (Principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici). - 1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonche' della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attivita' criminose. 2. Il riordino di cui al comma 1 e' effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti piu' vulnerabili nonche' a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile, quali: 1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; 2) obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; 3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; 4) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco; 5) certificazione di ciascun apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili; 6) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto; 7) impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti piu' vulnerabili; b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonche' del conseguente procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare agli investitori la prevedibilita' nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati; c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta responsabilita', comprendere luoghi fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite; d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilita' dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle societa' concessionarie dei giochi pubblici, nonche' dei relativi esponenti aziendali, prevedendo altresi' specifiche cause di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di societa' fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di societa' concessionarie di giochi pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di dichiarazione dell'identita' del soggetto indirettamente partecipante; individuazione di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti previsti dalla normativa antimafia a tutti i partner contrattuali dei concessionari, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla pubblica amministrazione, intendendo per «partner contrattuali» tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori, gli installatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura nonche' gli incaricati della manutenzione, della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto «trasporto valori»); e) estensione della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilita' di cui alla lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle societa' concessionarie di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali vigenti; f) previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza; g) in materia di imposizione tributaria sui giochi, riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonche' delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresi' le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonche' le percentuali destinate a vincita (payout); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni; i) definizione di regole trasparenti e uniformi per l'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione e all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili determinati con validita' per l'intero territorio nazionale e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale, in quanto compatibili con i principi delle norme adottate in attuazione della presente lettera; l) revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonche' simmetrica nullita' assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonche' per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico; m) revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonche' delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettivita', prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza; n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificita' e trasparenza, tenuto conto della normativa di settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonche' della disciplina riguardante le responsabilita' di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilita' e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di programmi informatici per la gestione delle attivita' di gioco e della relativa raccolta; o) definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalita' non conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito; p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione; q) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalita'». - Si riporta l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2024, n. 78: «Art. 6 (Giochi pubblici a distanza e sistema concessorio). - 1. (omissis) 2. La disciplina dei giochi di cui al comma 1 e' introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati in applicazione del presente decreto restano ferme le discipline di gioco vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto».
Note all'art. 1: - Per il riferimento al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 si veda nelle note alle premesse. |
| | Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Agenzia delle dogane e dei monopoli: l'ente regolatore del gioco pubblico in Italia; b) concessionario: la persona giuridica di diritto privato che esercita attivita' di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico, attraverso un titolo concessorio acquisito a seguito di gara pubblica per il segmento dei giochi numerici a quota fissa o per quello dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; c) concorso: insieme delle attivita' necessarie allo svolgimento del gioco e alla definizione delle combinazioni vincenti, in relazione alle giocate che concorrono a una specifica estrazione; d) combinazione: l'insieme dei numeri pronosticati dal giocatore con riferimento alla formula di gioco prescelta e alle regole che la governano; e) combinazione vincente: i numeri interi estratti casualmente in occasione di uno specifico concorso attraverso il sistema estrazionale; f) formula di gioco: le specifiche modalita' attraverso le quali si realizzano i giochi numerici a quota fissa o i giochi numerici a totalizzatore nazionale; g) giocata: la registrazione sul sistema del concessionario della combinazione ovvero delle combinazioni di gioco pronosticate e riportate nella ricevuta di gioco; h) jackpot: la somma, da destinare a uno specifico premio, secondo le regole previste per un determinato gioco, derivante da una quota di montepremi, dall'accumulo di importi, anche parziali, di analoghi premi non vinti a partire dall'ultimo jackpot erogato e dall'assegnazione di fondi per consentire l'ammontare per la ripartenza; i) payout: la percentuale di restituzione della raccolta in vincite per ogni formula di gioco; j) posizione: il posizionamento di uno dei numeri pronosticati all'interno della combinazione e dei numeri estratti all'interno della combinazione vincente; k) posta di gioco: l'importo in denaro che il giocatore impiega come corrispettivo per ogni combinazione; l) posta di gioco complessiva: l'importo in denaro dell'insieme delle combinazioni del pronostico per ogni singola giocata; m) pronostico: la puntata, effettuata dal giocatore, su una ovvero piu' combinazioni di gioco con riferimento alla formula di gioco prescelta e alle regole che la governano e riferito a un'unica giocata; n) punti di raccolta: l'insieme dei punti di raccolta fisici e dei punti di raccolta a distanza; o) punto di raccolta a distanza: il soggetto titolare di concessione per l'esercizio della raccolta del gioco a distanza di uno o piu' giochi pubblici, autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla commercializzazione dei giochi numerici a quota fissa o dei giochi numerici a totalizzatore nazionale ovvero entrambi; p) punto di raccolta fisico: le ricevitorie del Lotto affidate in concessione ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528 per la raccolta del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, nonche' i punti di vendita dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; q) raccolta: l'ammontare complessivo degli importi delle giocate in un determinato concorso; r) raccolta a distanza: la modalita' di raccolta di gioco con partecipazione a distanza effettuata attraverso gli strumenti messi a disposizione da un concessionario del gioco a distanza; s) raccolta fisica: la modalita' di raccolta di gioco effettuata attraverso i punti di raccolta fisici; t) sistema del concessionario: il sistema informatico del concessionario, composto da hardware e software, che gestisce e garantisce il funzionamento del gioco, ivi compresa la casualita' delle estrazioni; u) terminale: l'apparecchiatura elettronica che consente l'accettazione del gioco presso il punto di raccolta fisico, la stampa delle ricevute di gioco nonche' la convalida e il pagamento delle vincite per gli importi pagabili presso i punti di raccolta fisici; v) vincita: l'importo totale cui il giocatore ha diritto a seguito della verifica della corrispondenza totale o parziale, con una stessa giocata, o della non corrispondenza, anche dal punto di vista della posizione dei numeri, tra la combinazione e la combinazione vincente.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge 2 agosto 1982, n. 528: «Art. 12. - 1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attivita' di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123. 2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttivita' del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvedera' entro due, cinque e sette anni dalla realizzazione del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla stessa data la concessione sara' rilasciata ad ogni rivendita richiedente, purche' venga assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale. 3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco. 4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, potra' essere rideterminata in piu' o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto. 5. Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato un contributo una tantum, stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale gia' funzionante alla data di entrata in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno 2001. Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001. All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facolta' di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sara' dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il mancato versamento del contributo una tantum nei termini predetti comportera' il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro. 6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore e' tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue». |
| | Art. 3
Basi numeriche
1. I giochi numerici si basano sul pronostico di uno o piu' numeri interi rispetto a un paniere di numeri interi, predeterminato per ogni formula di gioco. 2. Il paniere puo' contenere un insieme di numeri interi da 0 a 1.000.000, e' definito per ogni singola formula di gioco ed e' la base sulla quale si effettuano le estrazioni. |
| | Art. 4
Combinazioni
1. Il minimo e il massimo di combinazioni oggetto del pronostico sono definiti per ogni singola formula di gioco. 2. Ai fini dell'individuazione dell'esito della giocata, la combinazione va confrontata con la combinazione vincente per verificarne, in relazione ai casi previsti dalla specifica disciplina di gioco, la corrispondenza totale o parziale o la non corrispondenza anche dal punto di vista della posizione dei numeri nell'ambito delle medesime combinazioni. |
| | Art. 5
Posta di gioco
1. Il valore minimo e massimo della posta di gioco e' definito da una soglia minima di euro 0,10 a una soglia massima di euro 200,00, con intervalli minimi di euro 0,10. 2. La posta di gioco complessiva non puo' essere superiore a euro 1.000,00, con esclusione delle giocate sistemistiche e a caratura di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c). |
| | Art. 6
Modalita' di partecipazione
1. La giocata si realizza attraverso la raccolta fisica o la raccolta a distanza. 2. La raccolta fisica si realizza attraverso la richiesta di effettuare un pronostico presso un punto di raccolta fisico che provvede, attraverso i terminali messi a disposizione dal concessionario, a registrare la giocata, a fronte del pagamento della posta di gioco complessiva, sul relativo sistema di elaborazione. 3. Le combinazioni costituenti la giocata presso un punto di raccolta fisico possono essere affidate alla scelta casuale, attraverso il software del terminale di gioco, oppure possono essere determinate dal giocatore; in tal caso, la scelta puo' essere effettuata a voce oppure attraverso la compilazione di una schedina in formato cartaceo, messa a disposizione dal concessionario presso il punto di raccolta fisico, dotata delle necessarie caratteristiche per essere letta dal terminale, o in formato digitale, attraverso i canali autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la schedina, sia in formato cartaceo che digitale, puo' avere anche forma precompilata. 4. A seguito della richiesta di una giocata mediante raccolta fisica, il terminale emette una ricevuta di gioco, riportante le combinazioni di gioco del pronostico e attestante l'avvenuta transazione, da consegnare al giocatore. 5. I modelli delle schedine di partecipazione e le relative ricevute di gioco devono riportare le informazioni previste dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 ottobre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 6. La raccolta a distanza avviene attraverso l'accesso del giocatore sul sito ovvero sulla App del concessionario o del rivenditore a distanza autorizzato, al fine di effettuare il pronostico attraverso l'utilizzo del proprio conto di gioco e addebitando sul medesimo, previa verifica della capienza del relativo saldo disponibile, la posta di gioco complessiva, necessaria all'effettuazione della transazione.
Note all'art. 6: - Per il riferimento all'articolo 7 del decreto-legge 13 ottobre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si veda nelle note alle premesse. |
| | Art. 7
Tipologia di giocate
1. Le giocate possono essere delle seguenti tipologie: a) giocata singola: la giocata che riporta le combinazioni scelte dal giocatore senza alcuna elaborazione matematica; b) giocata sistemistica: la giocata generata dallo sviluppo matematico del pronostico, dal quale deriva la pluralita' delle combinazioni pronosticate, nei limiti previsti dalla disciplina specifica della singola formula di gioco; c) giocata a caratura: la giocata organizzata ed effettuata, sotto la propria responsabilita', dal concessionario o dal titolare del punto di raccolta fisico o a distanza, derivante dalla suddivisione di una giocata sistemistica in quote di uguale valore, denominate cedole di caratura, acquistabili separatamente, anche attraverso il coinvolgimento del giocatore; d) giocata in abbonamento: la giocata che riporta un pronostico valevole per un numero predeterminato di concorsi futuri e immediatamente consecutivi fra loro, con addebito immediato della posta di gioco complessiva per tutti i concorsi di riferimento; e) giocata su prenotazione: la giocata che riporta un pronostico valevole per un numero predeterminato di concorsi futuri, non consecutivi, con addebito immediato della posta di gioco complessiva per tutti i concorsi di riferimento; f) giocata in sottoscrizione: la giocata, effettuata esclusivamente attraverso la raccolta a distanza, che riporta un pronostico, valevole per un numero predeterminato di concorsi futuri e immediatamente consecutivi fra loro, con addebito della posta di gioco sul conto di gioco per ogni singolo concorso. 2. La giocata, in aggiunta ai numeri pronosticati, puo' riportare altri numeri, caratteri alfabetici o simboli, anche celati attraverso un codice bidimensionale o altro idoneo meccanismo, generati casualmente dal sistema senza pagamento di ulteriore posta di gioco, che consentono eventuali vincite sulla base di ulteriori estrazioni. 3. La giocata puo' riportare, altresi', caratteri alfabetici o simboli, anche celati attraverso un codice bidimensionale o altro idoneo meccanismo, in ogni caso abbinati a numeri, anche attraverso un meccanismo di generazione casuale, con pagamento di ulteriore posta di gioco, che consentono eventuali vincite sulla base di ulteriori estrazioni. |
| | Art. 8
Ricevute di gioco
1. Nel caso di raccolta fisica, il titolo comprovante l'avvenuta giocata e legittimante il reclamo dell'eventuale vincita e' la ricevuta di gioco, in originale, rilasciata dal terminale, secondo la disciplina di riferimento di ogni singolo gioco. 2. La ricevuta di gioco mediante raccolta fisica deve contenere necessariamente i seguenti dati: a) il numero del concorso e/o la data di estrazione del concorso; b) il codice identificativo del punto di raccolta fisico; c) il codice identificativo del terminale; d) il codice univoco o il numero progressivo attribuito alla giocata direttamente dal sistema del concessionario; e) la data e l'ora di accettazione della giocata; f) il pronostico effettuato e la posta di gioco complessiva; g) le combinazioni e, ove possibile nel caso di giocata sistemistica, lo sviluppo di tutte le combinazioni con indicazione del relativo importo della posta di gioco; h) i codici di controllo; i) il logo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativo al gioco legale e responsabile; j) la denominazione e/o il logo del gioco; k) in caso di giocata a caratura, oltre ai dati di cui alle lettere da a) a j), anche il numero totale delle cedole di caratura di cui si compone la giocata, l'importo complessivo della giocata, nonche', per le singole cedole, il numero identificativo e l'importo della singola cedola a caratura. 3. Qualora la ricevuta di gioco sia rilasciata a seguito di giocata in abbonamento e il sistema non consenta il rilascio di singole ricevute di gioco, la medesima deve contenere, oltre ai dati di cui al comma 2, anche i seguenti dati: a) l'importo complessivo della giocata; b) il riferimento al primo e all'ultimo numero dei concorsi in abbonamento. 4. Qualora la ricevuta di gioco sia rilasciata a seguito di giocata su prenotazione e il sistema non consenta il rilascio di singole ricevute di gioco, la medesima deve contenere, oltre ai dati di cui al comma 2, anche i seguenti dati: a) l'importo complessivo della giocata; b) il riferimento al numero di tutti i concorsi in prenotazione. 5. Nel caso di raccolta a distanza, la giocata si considera avvenuta al momento della registrazione della medesima sul sistema del concessionario, il quale provvede a inviare, in via telematica attraverso il punto di raccolta a distanza, la conferma della giocata e gli elementi di cui al comma 2, lettere a), d), e), f), g), i), j) e k). |
| | Art. 9
Orari di raccolta delle giocate
1. La raccolta delle giocate e' consentita nell'arco temporale di riferimento del concorso, variabile per ogni singola formula di gioco. 2. L'apertura di un concorso per ogni singola formula di gioco avviene nel periodo utile per consentire le varie tipologie di giocate di cui all'articolo 7. 3. La chiusura del concorso deve avvenire prima dell'inizio del periodo necessario a consentire le operazioni preordinate alle estrazioni che non puo' essere inferiore a: a) 30 minuti prima dell'orario fissato per le estrazioni effettuate tramite urne elettroniche; b) 15 secondi prima dell'orario fissato per le estrazioni effettuate tramite generatori di numeri casuali. 4. Le giocate di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere raccolte attraverso i terminali dei punti di raccolta fisici o attraverso i siti dei rivenditori a distanza a partire dall'apertura del concorso di riferimento e fino all'orario di chiusura del medesimo. 5. Le giocate di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d), e) e f) possono essere raccolte attraverso i terminali dei punti di raccolta fisici o attraverso i siti dei rivenditori a distanza a partire da un termine iniziale prestabilito e fino all'orario di chiusura del primo concorso di riferimento. |
| | Art. 10
Limite temporale di annullamento delle giocate
1. La giocata, nel caso di raccolta fisica, puo' essere annullata, esclusivamente su richiesta del giocatore, entro un limite temporale massimo di 5 minuti dall'emissione della ricevuta di gioco, sempre che l'operazione possa avvenire entro l'orario di chiusura della raccolta del relativo concorso. 2. La giocata non puo' essere in ogni caso annullata se il gioco prevede esclusivamente la possibilita' di una vincita immediata rilevabile al momento della giocata ovvero nel caso in cui l'esito sia stato svelato. |
| | Art. 11
Sistemi estrazionali
1. Le estrazioni possono avvenire o attraverso urne elettroniche, nelle quali sono inserite sfere riportanti i numeri del paniere di riferimento, o tramite generatori di numeri casuali (RNG). 2. Nel caso di urne elettroniche, le sfere riportanti i numeri del paniere, dotate singolarmente di idonea certificazione che garantisce l'univocita' e l'esclusiva appartenenza alle serie impiegate per le operazioni di estrazione, devono essere caratterizzate dalla presenza di dispositivi elettronici o digitali in grado di consentire la lettura del numero di volta in volta estratto. 3. Le estrazioni sono svolte ordinariamente senza ripetizione, ossia senza reimmissione dei numeri estratti, salvo i casi in cui sia previsto in maniera differente dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco. 4. In caso di mancato o inidoneo funzionamento delle urne elettroniche, e' possibile far ricorso ad urne manuali, assicurando accorgimenti che escludano la possibilita' di visualizzazione o di identificazione del contenuto delle sfere o di altri dispositivi inseriti nelle medesime. 5. Nel caso di estrazioni manuali, le sfere e i differenti dispositivi utilizzati devono essere identici e chiusi con coperchio a scatto o avvitabile e i numeri devono essere riportati al loro interno senza risultare in alcun modo visibili. 6. I generatori di numeri casuali (RNG) utilizzati per le estrazioni, secondo quanto previsto per ogni singolo gioco, devono essere dotati di idonea certificazione che attesti i requisiti di casualita', impredicibilita' ed equiprobabilita'. |
| | Art. 12
Frequenza delle estrazioni
1. La frequenza delle estrazioni e' determinata dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco. 2. La frequenza minima per le estrazioni e' di 5 minuti. 3. La frequenza massima per le estrazioni e' annuale. 4. Le estrazioni possono essere di tipo immediato e puntuale a richiesta del giocatore, senza generare frequenze, qualora previsto dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco. |
| | Art. 13
Vincite
1. La disciplina delle singole formule di gioco puo' prevedere che la vincita si verifichi anche o solo nei casi di corrispondenza di posizione dei numeri contenuti nelle combinazioni con la posizione dei numeri contenuti nella combinazione vincente o di non corrispondenza dei numeri contenuti nella combinazione. 2. Le vincite possono essere distinte in differenti categorie, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di gioco. 3. Le vincite possono essere cumulate, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di gioco. 4. Il limite minimo dell'importo di vincita non puo' essere inferiore alla posta di gioco minima prevista per la singola combinazione di ogni formula di gioco. 5. Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere un limite massimo di vincita per ogni giocata o per ogni singola combinazione. 6. Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere l'assegnazione di vincite realizzabili senza ulteriore posta di gioco e secondo modalita' predefinite, al momento della giocata o attraverso meccanismi di svelamento dell'esito. 7. Gli importi delle vincite di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di gioco, sono compresi tra un minimo di euro 0,10 e un massimo di euro 1.000,00. |
| | Art. 14
Probabilita'
1. Le determinazioni di indizione che disciplinano le singole formule di gioco devono riportare le probabilita' di vincita per ogni tipologia o categoria di vincite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. |
| | Art. 15
Payout e montepremi
1. Le determinazioni di indizione che disciplinano le singole formule di gioco devono riportare un payout teorico stimato o, nei casi previsti ai commi successivi, un payout reale calcolato. 2. Per i giochi a totalizzatore, che prevedono la costituzione di un montepremi, il payout reale e' predeterminato sulla base della percentuale prevista del montepremi medesimo; il payout teorico e' stimato nei casi in cui la determinazione di indizione preveda la presenza di un fondo per integrare il montepremi. 3. Per i giochi a quota fissa, che non prevedono la costituzione di un montepremi, il payout teorico e' stimato sulla base delle proiezioni della probabilita' di vincita in relazione alla raccolta che si ritiene realizzabile. 4. I limiti del payout teorico non possono essere inferiori al 50 per cento e superiori al 78 per cento della raccolta. 5. Il concessionario e' tenuto a fornire preventivamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una relazione dettagliata delle stime e degli elementi utilizzati per il calcolo del payout teorico, riferiti a un periodo idoneo alla valutazione del singolo gioco. 6. Il payout reale, verificato su base annuale, quantomeno dell'anno intero successivo all'indizione, non puo' presentare oscillazioni superiori al 2 per cento rispetto ai limiti del payout teorico di cui al comma 4. |
| | Art. 16
Bollettino ufficiale
1. I risultati delle estrazioni sono evidenziati in un Bollettino ufficiale, emanato entro il giorno successivo a quello del completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione dei dati da inserire e pubblicato sul sito del concessionario. 2. Fatto salvo quanto previsto per le singole formule di gioco dalle determinazioni di indizione, il Bollettino ufficiale deve riportare quantomeno i numeri estratti, il concorso o l'estrazione di riferimento, anche attraverso un Notiziario delle estrazioni, e l'indicazione delle giocate vincenti. |
| | Art. 17
Termini di riscossione
1. Il pagamento delle vincite deve essere richiesto entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale. 2. Per i giochi numerici a totalizzatore nazionale «SuperEnalotto», «SuperStar», «SiVinceTutto SuperEnalotto» ed «Eurojackpot», il pagamento delle vincite deve essere richiesto entro novanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. 3. Le vincite non riscosse nei termini di cui ai precedenti commi sono versate all'erario. |
| | Art. 18
Modalita' di riscossione
1. La riscossione delle vincite derivate da giocate mediante raccolta fisica avviene, a seconda dell'importo corrispondente, al netto della ritenuta di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo una delle seguenti modalita' di richiesta, allegando la ricevuta di gioco integra e in originale: a) presso un qualunque punto di raccolta fisico; b) presso specifici punti di raccolta fisici; c) presso un punto di raccolta fisico mediante prenotazione e previa identificazione del vincitore; d) presso l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato. 2. I limiti degli importi per i quali si applicano le modalita' di cui al comma 1 sono definiti dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco, fermo restando il limite, previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta, per il pagamento in contanti. 3. La riscossione delle vincite derivate da giocate mediante raccolta a distanza avviene: a) qualora di importo non superiore a euro 50.000,00, con accredito diretto sul conto di gioco dal quale e' stata emessa la giocata; b) qualora di importo superiore a euro 50.000,00, con richiesta da far pervenire al concessionario, allegando il promemoria della giocata e un documento di identificazione.
Note all'art. 18: - Si riporta il comma 734 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022››, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45: «734. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' fissato al 20 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite». |
| | Art. 19
Custodia delle ricevute di gioco
1. Le ricevute di gioco vincenti, derivanti da raccolta fisica, sono conservate dai punti di raccolta fisici presso i quali sono state presentate per la riscossione, per un periodo di sei mesi a far data dalla presentazione delle medesime. 2. Nei casi di contenzioso instauratosi prima del termine di cui al comma 1, le ricevute sono acquisite e conservate dal concessionario per il tempo necessario alla definizione del giudizio. 3. Le ricevute di gioco derivanti da raccolta fisica annullate o rimborsate sono conservate dai punti di raccolta fisici presso i quali sono state presentate, per un periodo di tre mesi a far data dalla presentazione delle medesime. 4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo', con proprie determinazioni, definire regole di conservazione, in attuazione del principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi. |
| | Art. 20
Reclami
1. Il giocatore, entro sessanta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale, puo' presentare reclamo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, qualora quanto contenuto nel Bollettino ufficiale non consenta di ottenere il riconoscimento delle vincite alle quali lo stesso ritiene di avere diritto. 2. Al reclamo e' allegata copia della ricevuta di gioco o la stampa del promemoria della giocata a distanza. 3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il trentesimo giorno dalla ricezione del reclamo, comunica alle parti l'esito del reclamo, prevedendo, se del caso, la pubblicazione del Bollettino ufficiale modificato. |
| | Art. 21
Sperimentazione
1. Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco prevedono ordinariamente un periodo di sperimentazione non inferiore ad un anno. 2. Allo scadere del periodo di sperimentazione previsto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, sulla base dei dati della raccolta del gioco e di altri dati ritenuti rilevanti, secondo quanto previsto dalle determinazioni di indizione, all'introduzione della formula di gioco in via definitiva. 3. La medesima disciplina di cui ai commi precedenti si applica nei casi di modifiche o adeguamenti sostanziali di formule di gioco esistenti. |
| | Art. 22
Digitalizzazione
1. Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere la possibilita' di meccanismi di digitalizzazione ai fini della raccolta dei giochi o dell'attribuzione di vincite. 2. Con specifici provvedimenti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' altresi' prevedere modalita' di digitalizzazione valevoli per piu' formule di gioco. |
| | Art. 23
Indizione e modifica delle formule di gioco
1. Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le caratteristiche specifiche, le categorie di vincita e la meccanica di ciascuna formula di gioco numerico a quota fissa o a totalizzatore nazionale, anche con partecipazione a distanza, nell'ambito dei criteri e delle caratteristiche generali indicati nel presente regolamento. 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto dell'impatto stimato della raccolta successiva, calcolato su base quantomeno biennale, e del potenziale effetto positivo sugli utili erariali derivante dall'introduzione o dall'adeguamento o dalla modifica della formula di gioco. 3. Il concessionario e' tenuto in ogni caso a presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a sostegno di quanto proposto, una attestazione di conformita' alla nuova formula di gioco, rilasciata da un primario istituto di ricerca, dei moduli tecnici e statistici realizzati dal concessionario medesimo. |
| | Art. 24
Caratteristiche
1. I giochi numerici a quota fissa si contraddistinguono per la presenza di un moltiplicatore, fisso e predeterminato in base alla probabilita' di vincita di una specifica combinazione di gioco rispetto alla sorte pronosticata e alla combinazione vincente. 2. I giochi numerici a quota fissa devono garantire, su base quantomeno annuale, un utile erariale, tenuto conto dei parametri di cui all'articolo 15. |
| | Art. 25
Gioco del Lotto
1. Il gioco del Lotto e' disciplinato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, dal presente regolamento e, per quanto da quest'ultimo non espressamente previsto, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.
Note all'art. 25: - Per il riferimento alla legge 2 agosto 1982, n. 528 e al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 si veda nelle note alle premesse. |
| | Art. 26
Altri giochi numerici a quota fissa
1. Gli altri giochi numerici a quota fissa sono i giochi, autonomi rispetto al gioco del Lotto, definiti attraverso determinazioni direttoriali dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per i quali l'importo della vincita, conseguita sulla base della disciplina prevista per la singola formula di gioco, sia predeterminato in base ad un moltiplicatore prefissato. 2. Tra i giochi di cui al comma 1 sono annoverati: a) il «10eLotto», introdotto con determinazione direttoriale 13 luglio 2009; b) il «MillionDay», introdotto con determinazione direttoriale del 26 gennaio 2018; c) ulteriori formule di gioco le cui caratteristiche sono determinate ai sensi dell'articolo 23.
Note all'art. 26: - Il decreto direttoriale del 13 luglio 2009 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, recante «Nuova modalita' di gioco del lotto››, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2009, n. 166. - Il decreto direttoriale del 26 gennaio 2018 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che introduce un nuovo gioco numerico a quota fissa denominato «Million Day», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. |
| | Art. 27
Giochi opzionali e complementari
1. Le formule di gioco opzionali e complementari al gioco del Lotto e agli altri giochi numerici a quota fissa sono definite attraverso determinazioni direttoriali dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell'Agenzia delle dogane e di monopoli, secondo le quali la giocata, comunque facoltativa, non puo' essere effettuata autonomamente ma solo in collegamento ad una giocata al gioco del Lotto o agli altri giochi numerici a quota fissa. 2. Le formule di gioco opzionali e complementari possono essere gratuite o con pagamento di una posta aggiuntiva rispetto a quella fissata per il gioco del Lotto o per gli altri giochi numerici a quota fissa, prevedendo comunque l'attribuzione di vincite. 3. Ai fini della indizione di quanto previsto al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto dell'impatto stimato della raccolta successiva, calcolato su base quantomeno biennale, e del potenziale effetto positivo sugli utili erariali che l'introduzione di tale formula si presume abbia rispetto alle vincite da attribuire con la medesima. 4. Tra le formule di gioco di cui al comma 1 sono annoverati: a) per il gioco del Lotto: 1. «Simbolotto», disciplinato con determinazione direttoriale del 9 luglio 2019; 2. «Numero Oro», gioco del Lotto disciplinato con determinazione direttoriale del 29 maggio 2024; b) per il «10eLotto»: 1. «Numero Oro», disciplinato con determinazione direttoriale del 19 giugno 2014; 2. «Doppio Oro», disciplinato con determinazione direttoriale del 19 settembre 2021; 3. «Extra», disciplinato: 3.1 per la modalita' con estrazione a intervallo di tempo, con determinazione direttoriale del 28 luglio 2020; 3.2 per la modalita' con estrazione immediata e legata alle estrazioni del gioco del Lotto, con determinazione direttoriale dell'8 ottobre 2021; c) per il «MillionDay»: 1. «Extra», disciplinato con determinazione direttoriale del 4 marzo 2022; d) ulteriori formule di gioco le cui caratteristiche sono determinate ai sensi dell'articolo 23.
Note all'art. 27: - Il decreto direttoriale 9 luglio 2019 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione della nuova formula di gioco gratuita e complementare al gioco del Lotto denominata Simbolotto», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto direttoriale 29 maggio 2024 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante l'introduzione del nuovo gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominato «Numero Oro Il Gioco del Lotto», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto direttoriale 19 giugno 2014 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Nuova formula di gioco opzionale e complementare al 10ELOTTO denominata «NUMERO ORO», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto direttoriale 19 settembre 2021 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione di una nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del 10eLOTTO denominata DOPPIO ORO», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto direttoriale 28 luglio 2020 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «l'introduzione del nuovo gioco opzionale e complementare al 10eLOTTO denominato EXTRA», avente ad oggetto le modalita' di estrazione a intervallo di tempo, e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto direttoriale 8 ottobre 2021 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione in via sperimentale del gioco Extra, opzionale e complementare al 10eLOTTO nelle modalita' di estrazione immediata e legata alle estrazioni del gioco del Lotto», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto direttoriale 4 marzo 2022 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione del gioco sperimentale «Extra MillionDay» opzionale e complementare al gioco numerico a quota fissa MillionDay», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. |
| | Art. 28
Commissioni di vigilanza e di controllo
1. Le estrazioni del gioco del Lotto, degli altri giochi numerici a quota fissa e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso urne elettroniche, nonche' le operazioni ad esse propedeutiche, sono pubbliche, effettuate in uno o piu' luoghi sede di ruota, secondo quanto previsto dalle determinazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla presenza della Commissione di vigilanza presieduta da un dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli o da un ufficiale della Guardia di finanza di livello non inferiore a ufficiale superiore. 2. Le ulteriori operazioni, ivi inclusa la definizione delle giocate valide, nonche' le operazioni successive di validazione sono effettuate da una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli. 3. Le estrazioni degli altri giochi numerici a quota fissa e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso generatori di numeri casuali, sono soggette al controllo successivo e a campione da parte di una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli. 4. La composizione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati con provvedimento dell'Agenzia. 5. Gli oneri economici per le attivita' delle Commissioni sono a carico dei concessionari. |
| | Art. 29
Caratteristiche
1. I giochi numerici a totalizzatore nazionale si contraddistinguono per la presenza di un montepremi derivante dall'accumulo di una quota della raccolta delle giocate, per una o piu' categorie di vincita, e dall'eventuale corresponsione di un jackpot. 2. La quota di utile erariale derivante dai giochi numerici a totalizzatore nazionale non puo' essere inferiore al 20 per cento per ogni singola formula di gioco. |
| | Art. 30
Gioco del SuperEnalotto
1. Il gioco del SuperEnalotto, introdotto dal decreto direttoriale dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'11 giugno 2009, e' disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2015 e dal decreto direttoriale del 16 novembre 2015.
Note all'art. 30: - Il decreto direttoriale 11 giugno 2009 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, recante «Misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 settembre 2015 recante «Modifiche ai giochi numerici a totalizzatore nazionale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2015, n. 265. - Il decreto direttoriale 16 novembre 2015 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Regolamentazione del SuperEnalotto e del suo gioco complementare ed opzionale SuperStar», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. |
| | Art. 31
Altri giochi numerici a totalizzatore nazionale
1. Gli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale sono i giochi, autonomi rispetto al gioco del SuperEnalotto, definiti attraverso determinazioni direttoriali dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per i quali l'importo delle singole vincite, conseguite sulla base della disciplina prevista per la singola formula di gioco, e' ordinariamente determinato in base alla ripartizione in parti uguali del montepremi di categoria di vincita. 2. Tra i giochi di cui al comma 1 sono annoverati: a) il «SiVinceTutto SuperEnalotto», introdotto con decreto direttoriale del 20 ottobre 2011 e regolamentato con decreto direttoriale del 17 novembre 2015; b) il «Vinci per la Vita - Win for Life», introdotto con decreto direttoriale del 16 settembre 2009 e disciplinato con decreto direttoriale del 9 maggio 2014; c) l'«Eurojackpot», introdotto con decreto direttoriale del 16 marzo 2012 e disciplinato con determinazione direttoriale dell'11 febbraio 2022; d) il «Play Your Date», introdotto e disciplinato con determinazione direttoriale del 3 aprile 2023; e) ulteriori formule di gioco le cui caratteristiche sono determinate ai sensi dell'articolo 23.
Note all'art. 31: - Il decreto direttoriale 20 ottobre 2011 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato recante «Regolamentazione del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. - Il decreto direttoriale 17 novembre 2015 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Regolamentazione del SiVinceTutto SuperEnalotto», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. - Il decreto direttoriale 16 settembre 2009 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante disposizioni per l'introduzione del gioco «Vinci per la vita - Win for Life», e' pubblicato sul sito dell'allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. - Il decreto direttoriale 9 maggio 2014 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Regolamento Vinci per la Vita - Win for Life - nuova formula di gioco Vinci Casa», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. - Il decreto direttoriale 16 marzo 2012 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato recante «Regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore denominato Eurojackpot», e' pubblicato sul sito dell'allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. - Il decreto direttoriale 11 febbraio 2022 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Modifiche al regolamento del gioco numerico a totalizzatore Eurojackpot», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. - Il decreto direttoriale 3 aprile 2023 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione in via sperimentale del gioco numerico a totalizzatore nazionale con raccolta soltanto a distanza Play Your Date», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. |
| | Art. 32
Giochi opzionali e complementari
1. Le formule di gioco opzionali e complementari ai giochi numerici a totalizzatore nazionale sono definite attraverso determinazioni direttoriali dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell'Agenzia delle dogane e di monopoli, secondo le quali la giocata, comunque facoltativa, non puo' essere effettuata autonomamente, ma solo in collegamento ad una giocata al gioco del SuperEnalotto o agli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale. 2. Le formule di gioco opzionali e complementari possono essere gratuite o con pagamento di una posta aggiuntiva rispetto a quella fissata per il gioco del SuperEnalotto o per gli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale, prevedendo comunque l'attribuzione di vincite. 3. Ai fini della indizione delle formule di gioco di cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto dell'impatto stimato della raccolta successiva, calcolato su base quantomeno biennale, e del potenziale effetto positivo sugli utili erariali che l'introduzione di tale formula si presume abbia rispetto alle vincite da attribuire con la medesima. 4. Tra le formule di gioco di cui al comma 1 sono annoverati: a) il «SuperStar», introdotto con decreto direttoriale dell'11 giugno 2009 e disciplinato con decreto direttoriale del 16 novembre 2015; b) ulteriori formule di gioco le cui caratteristiche sono determinate ai sensi dell'articolo 23.
Note all'art. 32: - Il decreto direttoriale 11 giugno 2009 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato recante «Regolamentazione del gioco SuperStar», e' pubblicato sul sito dell'allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. - Per il riferimento al decreto direttoriale del 16 novembre 2015 si veda nelle note all'art. 30. |
| | Art. 33
Commissioni di vigilanza e di controllo
1. Le estrazioni del SuperEnalotto, degli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso urne elettroniche, nonche' le operazioni ad esse propedeutiche, sono pubbliche e vengono effettuate nel luogo previsto dalle determinazioni direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla presenza della Commissione di vigilanza presieduta da un dirigente dell'Agenzia o da un ufficiale della Guardia di finanza di livello non inferiore a ufficiale superiore. 2. Le ulteriori operazioni, ivi inclusa la definizione delle giocate valide, nonche' le operazioni successive di validazione, sono effettuate da una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli. 3. Le estrazioni degli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso generatori di numeri casuali, sono soggette al controllo successivo e a campione da parte di una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli. 4. La composizione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 5. Gli oneri economici per le attivita' delle Commissioni sono a carico dei concessionari. |
| | Art. 34
Fondi
1. La gestione della raccolta di gioco e' effettuata tramite appositi conti correnti bancari fruttiferi dedicati. 2. Per ognuno dei giochi numerici a totalizzatore nazionale possono essere previsti uno o piu' fondi corrispondenti ad altrettanti conti correnti bancari fruttiferi. 3. I fondi di cui al comma 2 sono alimentati da una quota del montepremi, secondo quanto previsto dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco. 4. Al fine di garantire la quota minima di ripartenza di una categoria di vincita, nonche' il pagamento di determinate categorie di vincita, le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere la riassegnazione al montepremi di specifiche quote da uno dei fondi, garantendo, in ogni caso, una giacenza minima del fondo medesimo. 5. Nel caso in cui, per ogni concorso, l'ammontare presente nel fondo non sia sufficiente a garantire il pagamento dell'intero importo previsto per determinate categorie di vincita, il concessionario puo' prelevare l'importo necessario al pagamento delle vincite da un altro dei fondi istituiti, ovvero, in caso di incapienza, e' tenuto ad anticipare le somme necessarie al pagamento delle vincite. 6. In tutti i casi di utilizzo di fondi o di anticipi ai sensi del comma 5, il concessionario e' tenuto a ripristinare la contabilita' specifica dei singoli fondi, ovvero a recuperare quanto anticipato con uno o piu' prelievi dal fondo di riferimento, fornendo adeguata rendicontazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. |
| | Art. 35
Vincite straordinarie
1. Ai fini della redistribuzione ai giocatori di una quota percentuale del montepremi confluito nei fondi di ciascuna formula di gioco, possono essere previste vincite straordinarie con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. La redistribuzione di cui al comma 1 puo' essere prevista purche' siano verificati i seguenti presupposti: a) sia garantita una giacenza minima dei fondi dai quali prelevare la quota necessaria, secondo i criteri stabiliti, per ciascuna formula di gioco, con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) l'ammontare dei fondi dai quali prelevare la quota necessaria raggiunga un livello per il quale si reputi opportuna la redistribuzione. 3. Le vincite straordinarie possono essere previste, con ogni singolo provvedimento, per un numero massimo di 20 concorsi e devono, per le modalita' di riassegnazione, garantire la finalita' perseguita attraverso la previsione di un numero limitato di vincite di importo elevato, pari al massimo a euro 1.000.000,00, rispetto al numero di vincite di basso importo, non inferiore, in ogni caso, a euro 1.000,00. |
| | Art. 36
Adeguamento delle formule di gioco esistenti
1. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite, ove necessario, le disposizioni per adeguare le formule dei giochi numerici esistenti ai criteri previsti dal presente regolamento. |
| | Art. 37
Sospensione e cessazione giochi esistenti
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo', per rilevanti motivi di interesse pubblico, provvedere, con proprie determinazioni direttoriali, a sospendere per un periodo determinato, non superiore ad un anno, una o piu' formule di giochi numerici ed eventualmente a dichiararne la cessazione. 2. L'efficacia della sospensione o della cessazione deve tener conto delle giocate eventualmente gia' effettuate e dei tempi tecnici di implementazione delle soluzioni necessarie. |
| | Art. 38
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| | Art. 39
Entrata in vigore
2. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 3 dicembre 2025
Il Ministro: Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 2147 |
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