Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 dicembre 2025, n. 214
Regolamento relativo alla disciplina generale dei giochi numerici, affidati in concessione.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attivita' di giuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496»;
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, recante «Ordinamento del gioco del Lotto e misure per il personale del lotto»;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, recante il «Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 sull'ordinamento del gioco del lotto»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto l'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonche' il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane con la contestuale assunzione della denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli» e il subentro della medesima Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze gia' in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale dispone, tra l'altro, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che ha disposto il divieto di pubblicita' per i giochi e le scommesse con vincita in denaro, con esclusione delle lotterie nazionali a estrazione differita, delle manifestazioni di sorte locali e dei loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 15, concernente principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111» e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, primo periodo, il quale ha stabilito che «la disciplina dei giochi di cui al comma 1 e' introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti»;
Ravvisata la necessita' di definire con regolamento l'impianto regolatorio generale dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore e di rinviare a determinazioni direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la disciplina delle formule di gioco all'interno di tali tipologie di giochi entro i limiti previsti dal presente regolamento;
Acquisita la proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 981, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 26 agosto 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota dell'11 novembre 2025, prot. n. 54740;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente regolamento individua la disciplina generale dei giochi numerici, affidati in concessione, in virtu' della riserva statale di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e delle singole leggi di riferimento, ad un soggetto privato a seguito dell'espletamento di idonea procedura di gara.
2. I giochi numerici di cui al presente regolamento sono distinti, in virtu' delle concessioni di riferimento, in giochi numerici a quota fissa e giochi numerici a totalizzatore nazionale.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
recante «Disciplina delle attivita' di giuoco», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n.
118.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1951, n. 581 recante «Norme regolamentari per
l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di
giuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
luglio 1951, n. 173.
- La legge 2 agosto 1982, n. 528, recante «Ordinamento
del gioco del Lotto e misure per il personale del lotto»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1982,
n. 222.
- Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. (omissis)
2. (omissis)
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
1990, n. 303, recante il «Regolamento di applicazione ed
esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile
1990, n. 85 sull'ordinamento del gioco del lotto», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre, n. 250;
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1994, n.
10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis)
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di
importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi,
se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
1-ter. Per i contratti pubblici connessi
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di
legittimita' di cui al comma 1, lettera g), e' svolto sui
provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui
provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che
non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al
comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza
non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende
registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilita'
di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto puo' essere
ricusato soltanto con deliberazione motivata.
1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti
locali, con norma di legge o di statuto adottata previo
parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono
sottoporre al controllo preventivo di legittimita' della
Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche
provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle
procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione
formale, relativi ai contratti di appalto di lavori,
servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti
di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del
PNC, di importo superiore alle soglie previste
dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1-quinquies. La facolta' di cui al comma 1-quater e'
riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del
PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi
ordinamenti.
1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai
commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni
di cui al comma 1-ter.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli
effetti, compresa l'esclusione di responsabilita' ai sensi
dell'articolo 1, comma 1.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.»
- Si riporta l'articolo 33 della legge 23 dicembre
1994, n. 724 recante «Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
30 dicembre 1994, n. 304:
«Art. 33 (Gioco del lotto). - 1. Il Ministro delle
finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in
anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5
della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della
rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che
successivamente sia estesa a tutti i tabaccai che ne
facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purche'
sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con
decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le
organizzazioni sindacali dei rispettivi settori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
salvaguardando l'esigenze di garantire la presenza nelle
zone periferiche del Paese. Sulla base delle domande
presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti,
definisce il piano di progressiva estensione della rete a
tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni
anno. Per conseguire tali obiettivi, la distanza tra le
ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio
e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto
prevista come requisito dal decreto del Ministro delle
finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85,
e' ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale piu'
breve.
2. Il ritardato versamento dei proventi del gioco del
lotto e' soggetto a sanzione amministrativa stabilita
dall'autorita' concedente nella misura minima di lire
200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi
sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo
gli interessi legali.
3. Il Ministro delle finanze, ad invarianza di
gettito complessivo, provvede con proprio decreto a
riordinare l'imposta di concessione governativa dovuta per
l'esclusiva di vendita di tabacco ai sensi della legge 6
giugno 1973, n. 312, e del decreto del Ministro delle
finanze 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 1976, e successive
modificazioni, e per la gestione di una ricevitoria del
lotto, ai sensi della legge 19 aprile 1990, n. 85,
perequando gli importi relativi in funzione della
redditivita' media delle rispettive attivita'».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante
«La riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
203, S.O., n. 163.
- Si riporta l'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 18
ottobre 2001, n. 383, recante «I primi interventi per il
rilancio dell'economia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248:
«Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in
materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione
di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad
una struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di
cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto
dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici
esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio
1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a
scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le
modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei
concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto
dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei
decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad
applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari
vigenti».
- Il decreto del Presidente delle Repubblica 24 gennaio
2002, n. 33, recante «Regolamento concernente l'affidamento
delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002, n.
63.
- Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante
«Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'8 luglio 2002, n. 158, convertito con modificazioni
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2002, n. 187, S.O., n.
168.
- Si riporta l'art. 23-quater del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2012, n. 156, convertito
con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012, n.
189, S.O., n.173:
«Art. 23-quater (Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico). - 1. L'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono
incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e
nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30
ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il
31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce uno o piu' posti di
vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in
deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di
indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili
all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' conferire, a
valere sulle facolta' assunzionali disponibili, uno o piu'
incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui
due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per
lo svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite
convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con
l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la
continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di
cui al presente comma fino al perfezionamento del processo
di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata dalle
articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi
in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero
contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio
ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si
intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle
entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI
e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. In
relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di
natura non regolamentare sono adottati, nello stesso
termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi
decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico
dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab
s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa' al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente
decreto.
10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «,
l'agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti:
«e dei monopoli»;
b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge,
inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64»;
c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1,
dopo le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti:
«e dei monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le
funzioni gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato»;
d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori
funzioni dell'agenzia delle entrate»;
2) al comma 1, le parole: «del territorio e'»
sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»;
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del territorio» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate».
d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo,
dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite
le seguenti: «, ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
- Si riporta l'art. 7 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di
tutela della salute››, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 settembre 2012, n. 214, convertito con modificazioni
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2012, n. 263, S.O. n. 201:
«Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di
prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare
la ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica). -
1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla
protezione ed assistenza della maternita' e infanzia, di
cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e
successive modificazioni, il primo e il secondo comma sono
sostituiti dai seguenti:
«Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo
di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto,
l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi
in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. Si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a
1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del
tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso
piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre
mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'.».
2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556,
e successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto
il seguente:
«I distributori automatici per la vendita al
pubblico di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema
automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica
dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di
lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati
dalla pubblica amministrazione.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia'
adottati alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.
3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo
2001, n. 125, e' inserito il seguente:
«Art. 14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di
bevande alcoliche a minori). - 1. Chiunque vende bevande
alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto
dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita',
tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente
sia manifesta. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a
1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di
anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
2.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre
mesi.».
3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il
primo comma sono inseriti i seguenti: «La stessa pena di
cui al primo comma si applica a chi pone in essere una
delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso
distributori automatici che non consentano la rilevazione
dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di
lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo
precedente non si applica qualora sia presente sul posto
personale incaricato di effettuare il controllo dei dati
anagrafici. Se il fatto di cui al primo comma e' commesso
piu' di una volta si applica anche la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con
la sospensione dell'attivita' per tre mesi.».
3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei
confronti di chiunque eserciti illecitamente attivita' di
offerta di giochi con vincita in denaro, e' vietata la
messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio,
di apparecchiature che, attraverso la connessione
telematica, consentano ai clienti di giocare sulle
piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari
on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a
distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo
concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti
autorita'.
4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il
gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni
televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o
cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti
precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. E'
altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita' sulla
stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle
sale cinematografiche in occasione della proiezione di film
destinati alla visione dei minori. Sono altresi' vietati
messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in
denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante
trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni
cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali
si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della
sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio
di dipendenza dalla pratica del gioco, nonche'
dell'indicazione della possibilita' di consultazione di
note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate
sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua
incorporazione ai sensi della legislazione vigente,
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei
singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di
raccolta dei giochi.
4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono
vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente
visibile la percentuale di probabilita' di vincita che il
soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la
stessa percentuale non sia definibile, e' indicata la
percentuale storica per giochi similari. In caso di
violazione, il soggetto proponente e' obbligato a ripetere
la stessa pubblicita' secondo modalita', mezzi utilizzati e
quantita' di annunci identici alla campagna pubblicitaria
originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal
presente articolo nonche' il fatto che la pubblicita' e'
ripetuta per violazione della normativa di riferimento. Per
le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o
ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al
costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni
sulla probabilita' di vincita.
5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza
dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonche' le
relative probabilita' di vincita devono altresi' figurare
sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora
l'entita' dei dati da riportare sia tale da non potere
essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei
tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della
possibilita' di consultazione di note informative sulle
probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della
legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, nonche' dei singoli concessionari e disponibili
presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule
di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di
cui all'articolo , comma 6, lettera a), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le
stesse formule devono essere riportate su apposite targhe
esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati
i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773
del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui si esercita
come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono
altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto
di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi
con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i
gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia
offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a
esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il
materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie
locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e
a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di
assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla
cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
correlate alla G.A.P.
5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca segnala agli istituti di istruzione
primaria e secondaria la valenza educativa del tema del
gioco responsabile affinche' gli istituti, nell'ambito
della propria autonomia, possano predisporre iniziative
didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso
autentico del gioco e i potenziali rischi connessi
all'abuso o all'errata percezione del medesimo.
6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui
al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo
messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con
una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a
cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di
cui al comma 5 e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti
del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5,
relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110,
comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al
solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta
dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui
si esercita come attivita' principale l'offerta di
scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto
vendita, se diverso dal concessionario. 46 Per le attivita'
di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione
delle sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua
incorporazione, ai sensi della legislazione vigente,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno
efficacia dal 1° gennaio 2013.
8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui
all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' vietato ai minori di anni
diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con
vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle
aree ovvero nelle sale in cui sono installati i
videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del
1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come
attivita' principale quella di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del
divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22,
del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui
al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale,
del locale ovvero del punto di offerta del gioco con
vincite in denaro identifica i minori di eta' mediante
richiesta di esibizione di un documento di identita',
tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia manifesta. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, emana un decreto per la progressiva
introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche
volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai
giochi, nonche' volte ad avvertire automaticamente il
giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.
9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, di intesa con la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma
dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza,
pianifica su base annuale almeno diecimila controlli,
specificamente destinati al contrasto del gioco minorile,
nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati
gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del
1931, ovvero vengono svolte attivita' di scommessa su
eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in
prossimita' di istituti scolastici primari e secondari, di
strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.
Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita'
possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia
locale le violazioni delle norme in materia di giochi con
vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie
attivita' di controllo previste a legislazione vigente, nei
luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le
attivita' del presente comma sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi
pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi
alle distanze da istituti di istruzione primaria e
secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi
di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa
sancita in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, provvede a
pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti
della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante
gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del
1931, e successive modificazioni, che risultano
territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le
pianificazioni operano relativamente alle concessioni di
raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione,
in funzione della dislocazione territoriale degli istituti
scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie
ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del
relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene
conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di
cui al comma 9, nonche' di ogni altra qualificata
informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte
motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali
o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un
osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti
individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico
e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle
associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani,
nonche' rappresentanti dei comuni, per valutare le misure
piu' efficaci per contrastare la diffusione del gioco
d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai
componenti dell'osservatorio non e' corrisposto alcun
emolumento, compenso o rimborso di spese.
11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o
amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto,
adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e
allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo
di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per
l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per
la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia
professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri
dispositivi salvavita nelle competizioni e negli
allenamenti.
11-bis. E' fatto obbligo alle societa' sportive di
cui al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi
pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano
gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere
registrato presso la centrale operativa del sistema di
emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, a
cui devono essere altresi' comunicati, attraverso opportuna
modulistica informatica, l'esatta collocazione del
dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la
data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie
e piastre adesive, nonche' gli orari di accessibilita' al
pubblico. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
- Si riporta l'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87 recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei
lavoratori e delle imprese››, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 luglio 2018, n. 161, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2018, n. 186:
«Art. 9 (Divieto di pubblicita' giochi e scommesse).
- 1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore
e per un piu' efficace contrasto del disturbo da gioco
d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, e in conformita' ai divieti contenuti nell'articolo
1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita',
anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite
di denaro nonche' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e
su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive,
culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o
radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le
pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali
informatici, digitali e telematici, compresi i social
media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente
comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi,
attivita', manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e
a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto
promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la
sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita' o
prodotti la cui pubblicita', ai sensi del presente
articolo, e' vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al
presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita
di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1ºluglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di
cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco
sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi
nonche' negli atti e nelle comunicazioni comunque
effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a
giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti
«disturbi da gioco d'azzardo (DGA)».
1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Per le lotterie istantanee indette
dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi
eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi
nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita».
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma
6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,
comporta a carico del committente, del proprietario del
mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e
dell'organizzatore della manifestazione, evento o
attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di
importo pari al 20 per cento del valore della
sponsorizzazione o della pubblicita' e in ogni caso non
inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
3. L'Autorita' competente alla contestazione e
all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo
e' l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che vi
provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le
violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati
allo stato di previsione della spesa del Ministero della
salute per essere destinati al fondo per il contrasto al
gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma
946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore del presente decreto resta
applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima
data di entrata in vigore.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e
lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25
per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme
giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per
cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019,
nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel
6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.
6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Governo
propone una riforma complessiva in materia di giochi
pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi
connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il
gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque
tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti
entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal
comma 6.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147
milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6».
La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al
Governo per la riforma fiscale», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2023, n. 189.
- Si riporta l'art. 15 della legge 9 agosto 2023, n.
111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2023, n.
189:
«Art. 15 (Principi e criteri direttivi per il
riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi
pubblici). - 1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i
decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino
delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici,
fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici
fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale
garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della
sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi
pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul
regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui
giochi, nonche' della prevenzione del riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose.
2. Il riordino di cui al comma 1 e' effettuato nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di misure tecniche e normative
finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti piu'
vulnerabili nonche' a prevenire i disturbi da gioco
d'azzardo e il gioco minorile, quali:
1) diminuzione dei limiti di giocata e di
vincita;
2) obbligo della formazione continua dei gestori
e degli esercenti;
3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione
dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al
quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere
esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi
con vincita in denaro;
4) previsione di caratteristiche minime che
devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre
il gioco;
5) certificazione di ciascun apparecchio, con
passaggio graduale, tenendo conto del periodo di
ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi
che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti
parte di sistemi di gioco non alterabili;
6) divieto di raccogliere gioco su competizioni
sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori
di anni diciotto;
7) impiego di forme di comunicazione del gioco
legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti piu'
vulnerabili;
b) disciplina di adeguate forme di concertazione
tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla
pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi
fisici di offerta di gioco, nonche' del conseguente
procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa
offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite
selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare
agli investitori la prevedibilita' nel tempo della
dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio
nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi
sensibili uniformemente individuati;
c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a
distanza sia in luoghi fisici, al fine della
razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici
di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e
progressiva concentrazione della raccolta del gioco in
ambienti sicuri e controllati, con contestuale
identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di
relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei
concessionari della raccolta del gioco a distanza possano,
sotto la loro diretta responsabilita', comprendere luoghi
fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente
accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco
a distanza e il pagamento delle relative vincite;
d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e
delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali
nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla
trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilita'
dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono
il controllo o partecipano al capitale delle societa'
concessionarie dei giochi pubblici, nonche' dei relativi
esponenti aziendali, prevedendo altresi' specifiche cause
di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare
per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di
societa' fiduciarie, fondi di investimento e trust che
detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale
o al patrimonio di societa' concessionarie di giochi
pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di
dichiarazione dell'identita' del soggetto indirettamente
partecipante; individuazione di limiti massimi di
concentrazione, per ciascun concessionario e relativi
soggetti proprietari o controllanti, della gestione di
luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti
previsti dalla normativa antimafia a tutti i partner
contrattuali dei concessionari, in analogia con la
disciplina del subappalto di opere e forniture alla
pubblica amministrazione, intendendo per «partner
contrattuali» tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella
cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori,
gli installatori di apparecchiature e strumenti di
qualsiasi natura nonche' gli incaricati della manutenzione,
della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto
«trasporto valori»);
e) estensione della disciplina sulla trasparenza e
sui requisiti soggettivi e di onorabilita' di cui alla
lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi
forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle
filiere di offerta attivate dalle societa' concessionarie
di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le
discipline settoriali vigenti;
f) previsione di una disciplina generale per la
gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto
concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se
derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;
g) in materia di imposizione tributaria sui giochi,
riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di
legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della
Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie
imponibili, i soggetti passivi e la misura massima
dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto
amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi
e delle condizioni generali di gioco nonche' delle relative
regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del
contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro
punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva
approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
h) adeguamento delle disposizioni in materia di
prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il
riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo
espressamente quello di natura tributaria, in funzione
delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di
armonizzare altresi' le percentuali di aggio o compenso
riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti,
nonche' le percentuali destinate a vincita (payout);
adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di
rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera
durata delle concessioni attribuite a seguito di gare
pubbliche e previsione di specifici obblighi di
investimenti periodici da parte dei concessionari per la
sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone
pratiche nella gestione delle concessioni;
i) definizione di regole trasparenti e uniformi per
l'intero territorio nazionale in materia di titoli
abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di
autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di
partecipazione dei comuni alla pianificazione e
all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga
conto di parametri di distanza da luoghi sensibili
determinati con validita' per l'intero territorio nazionale
e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti
di vendita in cui si esercita come attivita' principale
l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi,
nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei
per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della
definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine
e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle
discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello
locale, in quanto compatibili con i principi delle norme
adottate in attuazione della presente lettera;
l) revisione e semplificazione della disciplina
riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta
di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi,
nonche' simmetrica nullita' assoluta di tali titoli se
rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli
pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la
dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di
gioco nonche' per l'installazione degli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme
restando le competenze del Ministero dell'interno in
materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo
unico;
m) revisione della disciplina dei controlli e
dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una
maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro
evasione o elusione, nonche' delle altre violazioni in
materia, comprese quelle concernenti il rapporto
concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio,
penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia
dissuasiva e l'effettivita', prevedendo sanzioni aggravate
per le violazioni concernenti il gioco a distanza;
n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore,
specificita' e trasparenza, tenuto conto della normativa di
settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in
materia di qualificazione degli organismi di certificazione
degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonche'
della disciplina riguardante le responsabilita' di tali
organismi e quelle dei concessionari per i casi di
certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di
apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino
della disciplina degli obblighi, delle responsabilita' e
delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei
produttori o dei distributori di programmi informatici per
la gestione delle attivita' di gioco e della relativa
raccolta;
o) definizione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, di piani
annuali di controlli volti al contrasto della pratica del
gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalita' non
conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del
gioco lecito;
p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti
pubblici e privati che svolgono attivita' di prevenzione e
cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati
concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la
spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi
tipologia e classificazione;
q) previsione di una relazione alle Camere sul
settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni
anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle
concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati
economici della gestione e sui progressi in materia di
tutela dei consumatori di giochi e della legalita'».
- Si riporta l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di
riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a
distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto
2023, n. 111», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3
aprile 2024, n. 78:
«Art. 6 (Giochi pubblici a distanza e sistema
concessorio). - 1. (omissis)
2. La disciplina dei giochi di cui al comma 1 e'
introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti. Fino
alla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati in
applicazione del presente decreto restano ferme le
discipline di gioco vigenti anteriormente all'entrata in
vigore del presente decreto».

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Agenzia delle dogane e dei monopoli: l'ente regolatore del gioco pubblico in Italia;
b) concessionario: la persona giuridica di diritto privato che esercita attivita' di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico, attraverso un titolo concessorio acquisito a seguito di gara pubblica per il segmento dei giochi numerici a quota fissa o per quello dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
c) concorso: insieme delle attivita' necessarie allo svolgimento del gioco e alla definizione delle combinazioni vincenti, in relazione alle giocate che concorrono a una specifica estrazione;
d) combinazione: l'insieme dei numeri pronosticati dal giocatore con riferimento alla formula di gioco prescelta e alle regole che la governano;
e) combinazione vincente: i numeri interi estratti casualmente in occasione di uno specifico concorso attraverso il sistema estrazionale;
f) formula di gioco: le specifiche modalita' attraverso le quali si realizzano i giochi numerici a quota fissa o i giochi numerici a totalizzatore nazionale;
g) giocata: la registrazione sul sistema del concessionario della combinazione ovvero delle combinazioni di gioco pronosticate e riportate nella ricevuta di gioco;
h) jackpot: la somma, da destinare a uno specifico premio, secondo le regole previste per un determinato gioco, derivante da una quota di montepremi, dall'accumulo di importi, anche parziali, di analoghi premi non vinti a partire dall'ultimo jackpot erogato e dall'assegnazione di fondi per consentire l'ammontare per la ripartenza;
i) payout: la percentuale di restituzione della raccolta in vincite per ogni formula di gioco;
j) posizione: il posizionamento di uno dei numeri pronosticati all'interno della combinazione e dei numeri estratti all'interno della combinazione vincente;
k) posta di gioco: l'importo in denaro che il giocatore impiega come corrispettivo per ogni combinazione;
l) posta di gioco complessiva: l'importo in denaro dell'insieme delle combinazioni del pronostico per ogni singola giocata;
m) pronostico: la puntata, effettuata dal giocatore, su una ovvero piu' combinazioni di gioco con riferimento alla formula di gioco prescelta e alle regole che la governano e riferito a un'unica giocata;
n) punti di raccolta: l'insieme dei punti di raccolta fisici e dei punti di raccolta a distanza;
o) punto di raccolta a distanza: il soggetto titolare di concessione per l'esercizio della raccolta del gioco a distanza di uno o piu' giochi pubblici, autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla commercializzazione dei giochi numerici a quota fissa o dei giochi numerici a totalizzatore nazionale ovvero entrambi;
p) punto di raccolta fisico: le ricevitorie del Lotto affidate in concessione ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528 per la raccolta del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, nonche' i punti di vendita dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
q) raccolta: l'ammontare complessivo degli importi delle giocate in un determinato concorso;
r) raccolta a distanza: la modalita' di raccolta di gioco con partecipazione a distanza effettuata attraverso gli strumenti messi a disposizione da un concessionario del gioco a distanza;
s) raccolta fisica: la modalita' di raccolta di gioco effettuata attraverso i punti di raccolta fisici;
t) sistema del concessionario: il sistema informatico del concessionario, composto da hardware e software, che gestisce e garantisce il funzionamento del gioco, ivi compresa la casualita' delle estrazioni;
u) terminale: l'apparecchiatura elettronica che consente l'accettazione del gioco presso il punto di raccolta fisico, la stampa delle ricevute di gioco nonche' la convalida e il pagamento delle vincite per gli importi pagabili presso i punti di raccolta fisici;
v) vincita: l'importo totale cui il giocatore ha diritto a seguito della verifica della corrispondenza totale o parziale, con una stessa giocata, o della non corrispondenza, anche dal punto di vista della posizione dei numeri, tra la combinazione e la combinazione vincente.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge 2
agosto 1982, n. 528:
«Art. 12. - 1. I punti di raccolta del gioco del
lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di
generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che
alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono
attivita' di raccolta con il sistema manuale ai sensi
dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.
2. Allo scopo di estendere progressivamente alle
rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del
lotto, in rapporto alla accertata produttivita' del sistema
automatizzato ed all'incremento del relativo gettito
erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
provvedera' entro due, cinque e sette anni dalla
realizzazione del sistema di automazione alla
determinazione del numero dei punti di raccolta,
rispettivamente nel numero di diecimila,
dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla
stessa data la concessione sara' rilasciata ad ogni
rivendita richiedente, purche' venga assicurato un incasso
medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei
rispettivi settori maggiormente rappresentative su base
nazionale.
3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al
comma 2 possono essere abbreviati in considerazione
dell'andamento del gioco.
4. In relazione alla progressiva estensione dei punti
di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro
delle finanze, previa intesa con le organizzazioni
sindacali dei rispettivi settori maggiormente
rappresentative su base nazionale, potra' essere
rideterminata in piu' o in meno la distanza tra le
ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio
e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto.
5. Per l'installazione di ciascun terminale per la
raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni
raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato un contributo una tantum, stabilito in
ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il
contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori,
per ciascun terminale gia' funzionante alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno
2001. Per quelli installati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione il contributo
viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data
del 30 giugno 2001. All'atto del ricevimento della
richiesta, il ricevitore ha facolta' di rinunciare ai
terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non
sara' dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il
mancato versamento del contributo una tantum nei termini
predetti comportera' il ritiro del terminale e l'addebito
delle spese sostenute per il ritiro.
6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle
giocate ciascun raccoglitore e' tenuto a corrispondere la
tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue».
 
Art. 3

Basi numeriche

1. I giochi numerici si basano sul pronostico di uno o piu' numeri interi rispetto a un paniere di numeri interi, predeterminato per ogni formula di gioco.
2. Il paniere puo' contenere un insieme di numeri interi da 0 a 1.000.000, e' definito per ogni singola formula di gioco ed e' la base sulla quale si effettuano le estrazioni.
 
Art. 4

Combinazioni

1. Il minimo e il massimo di combinazioni oggetto del pronostico sono definiti per ogni singola formula di gioco.
2. Ai fini dell'individuazione dell'esito della giocata, la combinazione va confrontata con la combinazione vincente per verificarne, in relazione ai casi previsti dalla specifica disciplina di gioco, la corrispondenza totale o parziale o la non corrispondenza anche dal punto di vista della posizione dei numeri nell'ambito delle medesime combinazioni.
 
Art. 5

Posta di gioco

1. Il valore minimo e massimo della posta di gioco e' definito da una soglia minima di euro 0,10 a una soglia massima di euro 200,00, con intervalli minimi di euro 0,10.
2. La posta di gioco complessiva non puo' essere superiore a euro 1.000,00, con esclusione delle giocate sistemistiche e a caratura di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c).
 
Art. 6

Modalita' di partecipazione

1. La giocata si realizza attraverso la raccolta fisica o la raccolta a distanza.
2. La raccolta fisica si realizza attraverso la richiesta di effettuare un pronostico presso un punto di raccolta fisico che provvede, attraverso i terminali messi a disposizione dal concessionario, a registrare la giocata, a fronte del pagamento della posta di gioco complessiva, sul relativo sistema di elaborazione.
3. Le combinazioni costituenti la giocata presso un punto di raccolta fisico possono essere affidate alla scelta casuale, attraverso il software del terminale di gioco, oppure possono essere determinate dal giocatore; in tal caso, la scelta puo' essere effettuata a voce oppure attraverso la compilazione di una schedina in formato cartaceo, messa a disposizione dal concessionario presso il punto di raccolta fisico, dotata delle necessarie caratteristiche per essere letta dal terminale, o in formato digitale, attraverso i canali autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la schedina, sia in formato cartaceo che digitale, puo' avere anche forma precompilata.
4. A seguito della richiesta di una giocata mediante raccolta fisica, il terminale emette una ricevuta di gioco, riportante le combinazioni di gioco del pronostico e attestante l'avvenuta transazione, da consegnare al giocatore.
5. I modelli delle schedine di partecipazione e le relative ricevute di gioco devono riportare le informazioni previste dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 ottobre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
6. La raccolta a distanza avviene attraverso l'accesso del giocatore sul sito ovvero sulla App del concessionario o del rivenditore a distanza autorizzato, al fine di effettuare il pronostico attraverso l'utilizzo del proprio conto di gioco e addebitando sul medesimo, previa verifica della capienza del relativo saldo disponibile, la posta di gioco complessiva, necessaria all'effettuazione della transazione.

Note all'art. 6:
- Per il riferimento all'articolo 7 del decreto-legge
13 ottobre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 7

Tipologia di giocate

1. Le giocate possono essere delle seguenti tipologie:
a) giocata singola: la giocata che riporta le combinazioni scelte dal giocatore senza alcuna elaborazione matematica;
b) giocata sistemistica: la giocata generata dallo sviluppo matematico del pronostico, dal quale deriva la pluralita' delle combinazioni pronosticate, nei limiti previsti dalla disciplina specifica della singola formula di gioco;
c) giocata a caratura: la giocata organizzata ed effettuata, sotto la propria responsabilita', dal concessionario o dal titolare del punto di raccolta fisico o a distanza, derivante dalla suddivisione di una giocata sistemistica in quote di uguale valore, denominate cedole di caratura, acquistabili separatamente, anche attraverso il coinvolgimento del giocatore;
d) giocata in abbonamento: la giocata che riporta un pronostico valevole per un numero predeterminato di concorsi futuri e immediatamente consecutivi fra loro, con addebito immediato della posta di gioco complessiva per tutti i concorsi di riferimento;
e) giocata su prenotazione: la giocata che riporta un pronostico valevole per un numero predeterminato di concorsi futuri, non consecutivi, con addebito immediato della posta di gioco complessiva per tutti i concorsi di riferimento;
f) giocata in sottoscrizione: la giocata, effettuata esclusivamente attraverso la raccolta a distanza, che riporta un pronostico, valevole per un numero predeterminato di concorsi futuri e immediatamente consecutivi fra loro, con addebito della posta di gioco sul conto di gioco per ogni singolo concorso.
2. La giocata, in aggiunta ai numeri pronosticati, puo' riportare altri numeri, caratteri alfabetici o simboli, anche celati attraverso un codice bidimensionale o altro idoneo meccanismo, generati casualmente dal sistema senza pagamento di ulteriore posta di gioco, che consentono eventuali vincite sulla base di ulteriori estrazioni.
3. La giocata puo' riportare, altresi', caratteri alfabetici o simboli, anche celati attraverso un codice bidimensionale o altro idoneo meccanismo, in ogni caso abbinati a numeri, anche attraverso un meccanismo di generazione casuale, con pagamento di ulteriore posta di gioco, che consentono eventuali vincite sulla base di ulteriori estrazioni.
 
Art. 8

Ricevute di gioco

1. Nel caso di raccolta fisica, il titolo comprovante l'avvenuta giocata e legittimante il reclamo dell'eventuale vincita e' la ricevuta di gioco, in originale, rilasciata dal terminale, secondo la disciplina di riferimento di ogni singolo gioco.
2. La ricevuta di gioco mediante raccolta fisica deve contenere necessariamente i seguenti dati:
a) il numero del concorso e/o la data di estrazione del concorso;
b) il codice identificativo del punto di raccolta fisico;
c) il codice identificativo del terminale;
d) il codice univoco o il numero progressivo attribuito alla giocata direttamente dal sistema del concessionario;
e) la data e l'ora di accettazione della giocata;
f) il pronostico effettuato e la posta di gioco complessiva;
g) le combinazioni e, ove possibile nel caso di giocata sistemistica, lo sviluppo di tutte le combinazioni con indicazione del relativo importo della posta di gioco;
h) i codici di controllo;
i) il logo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativo al gioco legale e responsabile;
j) la denominazione e/o il logo del gioco;
k) in caso di giocata a caratura, oltre ai dati di cui alle lettere da a) a j), anche il numero totale delle cedole di caratura di cui si compone la giocata, l'importo complessivo della giocata, nonche', per le singole cedole, il numero identificativo e l'importo della singola cedola a caratura.
3. Qualora la ricevuta di gioco sia rilasciata a seguito di giocata in abbonamento e il sistema non consenta il rilascio di singole ricevute di gioco, la medesima deve contenere, oltre ai dati di cui al comma 2, anche i seguenti dati:
a) l'importo complessivo della giocata;
b) il riferimento al primo e all'ultimo numero dei concorsi in abbonamento.
4. Qualora la ricevuta di gioco sia rilasciata a seguito di giocata su prenotazione e il sistema non consenta il rilascio di singole ricevute di gioco, la medesima deve contenere, oltre ai dati di cui al comma 2, anche i seguenti dati:
a) l'importo complessivo della giocata;
b) il riferimento al numero di tutti i concorsi in prenotazione.
5. Nel caso di raccolta a distanza, la giocata si considera avvenuta al momento della registrazione della medesima sul sistema del concessionario, il quale provvede a inviare, in via telematica attraverso il punto di raccolta a distanza, la conferma della giocata e gli elementi di cui al comma 2, lettere a), d), e), f), g), i), j) e k).
 
Art. 9

Orari di raccolta delle giocate

1. La raccolta delle giocate e' consentita nell'arco temporale di riferimento del concorso, variabile per ogni singola formula di gioco.
2. L'apertura di un concorso per ogni singola formula di gioco avviene nel periodo utile per consentire le varie tipologie di giocate di cui all'articolo 7.
3. La chiusura del concorso deve avvenire prima dell'inizio del periodo necessario a consentire le operazioni preordinate alle estrazioni che non puo' essere inferiore a:
a) 30 minuti prima dell'orario fissato per le estrazioni effettuate tramite urne elettroniche;
b) 15 secondi prima dell'orario fissato per le estrazioni effettuate tramite generatori di numeri casuali.
4. Le giocate di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere raccolte attraverso i terminali dei punti di raccolta fisici o attraverso i siti dei rivenditori a distanza a partire dall'apertura del concorso di riferimento e fino all'orario di chiusura del medesimo.
5. Le giocate di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d), e) e f) possono essere raccolte attraverso i terminali dei punti di raccolta fisici o attraverso i siti dei rivenditori a distanza a partire da un termine iniziale prestabilito e fino all'orario di chiusura del primo concorso di riferimento.
 
Art. 10

Limite temporale di annullamento delle giocate

1. La giocata, nel caso di raccolta fisica, puo' essere annullata, esclusivamente su richiesta del giocatore, entro un limite temporale massimo di 5 minuti dall'emissione della ricevuta di gioco, sempre che l'operazione possa avvenire entro l'orario di chiusura della raccolta del relativo concorso.
2. La giocata non puo' essere in ogni caso annullata se il gioco prevede esclusivamente la possibilita' di una vincita immediata rilevabile al momento della giocata ovvero nel caso in cui l'esito sia stato svelato.
 
Art. 11

Sistemi estrazionali

1. Le estrazioni possono avvenire o attraverso urne elettroniche, nelle quali sono inserite sfere riportanti i numeri del paniere di riferimento, o tramite generatori di numeri casuali (RNG).
2. Nel caso di urne elettroniche, le sfere riportanti i numeri del paniere, dotate singolarmente di idonea certificazione che garantisce l'univocita' e l'esclusiva appartenenza alle serie impiegate per le operazioni di estrazione, devono essere caratterizzate dalla presenza di dispositivi elettronici o digitali in grado di consentire la lettura del numero di volta in volta estratto.
3. Le estrazioni sono svolte ordinariamente senza ripetizione, ossia senza reimmissione dei numeri estratti, salvo i casi in cui sia previsto in maniera differente dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco.
4. In caso di mancato o inidoneo funzionamento delle urne elettroniche, e' possibile far ricorso ad urne manuali, assicurando accorgimenti che escludano la possibilita' di visualizzazione o di identificazione del contenuto delle sfere o di altri dispositivi inseriti nelle medesime.
5. Nel caso di estrazioni manuali, le sfere e i differenti dispositivi utilizzati devono essere identici e chiusi con coperchio a scatto o avvitabile e i numeri devono essere riportati al loro interno senza risultare in alcun modo visibili.
6. I generatori di numeri casuali (RNG) utilizzati per le estrazioni, secondo quanto previsto per ogni singolo gioco, devono essere dotati di idonea certificazione che attesti i requisiti di casualita', impredicibilita' ed equiprobabilita'.
 
Art. 12

Frequenza delle estrazioni

1. La frequenza delle estrazioni e' determinata dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco.
2. La frequenza minima per le estrazioni e' di 5 minuti.
3. La frequenza massima per le estrazioni e' annuale.
4. Le estrazioni possono essere di tipo immediato e puntuale a richiesta del giocatore, senza generare frequenze, qualora previsto dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco.
 
Art. 13

Vincite

1. La disciplina delle singole formule di gioco puo' prevedere che la vincita si verifichi anche o solo nei casi di corrispondenza di posizione dei numeri contenuti nelle combinazioni con la posizione dei numeri contenuti nella combinazione vincente o di non corrispondenza dei numeri contenuti nella combinazione.
2. Le vincite possono essere distinte in differenti categorie, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di gioco.
3. Le vincite possono essere cumulate, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di gioco.
4. Il limite minimo dell'importo di vincita non puo' essere inferiore alla posta di gioco minima prevista per la singola combinazione di ogni formula di gioco.
5. Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere un limite massimo di vincita per ogni giocata o per ogni singola combinazione.
6. Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere l'assegnazione di vincite realizzabili senza ulteriore posta di gioco e secondo modalita' predefinite, al momento della giocata o attraverso meccanismi di svelamento dell'esito.
7. Gli importi delle vincite di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di gioco, sono compresi tra un minimo di euro 0,10 e un massimo di euro 1.000,00.
 
Art. 14

Probabilita'

1. Le determinazioni di indizione che disciplinano le singole formule di gioco devono riportare le probabilita' di vincita per ogni tipologia o categoria di vincite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 
Art. 15

Payout e montepremi

1. Le determinazioni di indizione che disciplinano le singole formule di gioco devono riportare un payout teorico stimato o, nei casi previsti ai commi successivi, un payout reale calcolato.
2. Per i giochi a totalizzatore, che prevedono la costituzione di un montepremi, il payout reale e' predeterminato sulla base della percentuale prevista del montepremi medesimo; il payout teorico e' stimato nei casi in cui la determinazione di indizione preveda la presenza di un fondo per integrare il montepremi.
3. Per i giochi a quota fissa, che non prevedono la costituzione di un montepremi, il payout teorico e' stimato sulla base delle proiezioni della probabilita' di vincita in relazione alla raccolta che si ritiene realizzabile.
4. I limiti del payout teorico non possono essere inferiori al 50 per cento e superiori al 78 per cento della raccolta.
5. Il concessionario e' tenuto a fornire preventivamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una relazione dettagliata delle stime e degli elementi utilizzati per il calcolo del payout teorico, riferiti a un periodo idoneo alla valutazione del singolo gioco.
6. Il payout reale, verificato su base annuale, quantomeno dell'anno intero successivo all'indizione, non puo' presentare oscillazioni superiori al 2 per cento rispetto ai limiti del payout teorico di cui al comma 4.
 
Art. 16

Bollettino ufficiale

1. I risultati delle estrazioni sono evidenziati in un Bollettino ufficiale, emanato entro il giorno successivo a quello del completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione dei dati da inserire e pubblicato sul sito del concessionario.
2. Fatto salvo quanto previsto per le singole formule di gioco dalle determinazioni di indizione, il Bollettino ufficiale deve riportare quantomeno i numeri estratti, il concorso o l'estrazione di riferimento, anche attraverso un Notiziario delle estrazioni, e l'indicazione delle giocate vincenti.
 
Art. 17

Termini di riscossione

1. Il pagamento delle vincite deve essere richiesto entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale.
2. Per i giochi numerici a totalizzatore nazionale «SuperEnalotto», «SuperStar», «SiVinceTutto SuperEnalotto» ed «Eurojackpot», il pagamento delle vincite deve essere richiesto entro novanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.
3. Le vincite non riscosse nei termini di cui ai precedenti commi sono versate all'erario.
 
Art. 18

Modalita' di riscossione

1. La riscossione delle vincite derivate da giocate mediante raccolta fisica avviene, a seconda dell'importo corrispondente, al netto della ritenuta di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo una delle seguenti modalita' di richiesta, allegando la ricevuta di gioco integra e in originale:
a) presso un qualunque punto di raccolta fisico;
b) presso specifici punti di raccolta fisici;
c) presso un punto di raccolta fisico mediante prenotazione e previa identificazione del vincitore;
d) presso l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato.
2. I limiti degli importi per i quali si applicano le modalita' di cui al comma 1 sono definiti dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco, fermo restando il limite, previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta, per il pagamento in contanti.
3. La riscossione delle vincite derivate da giocate mediante raccolta a distanza avviene:
a) qualora di importo non superiore a euro 50.000,00, con accredito diretto sul conto di gioco dal quale e' stata emessa la giocata;
b) qualora di importo superiore a euro 50.000,00, con richiesta da far pervenire al concessionario, allegando il promemoria della giocata e un documento di identificazione.

Note all'art. 18:
- Si riporta il comma 734 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022››, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45:
«734. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla
parte della vincita eccedente i 500 euro previsto
dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10,
comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e'
fissato al 20 per cento. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' modificata la
percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi
SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per
integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e
quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12
ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265
del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove
aliquote del prelievo sulle vincite».
 
Art. 19

Custodia delle ricevute di gioco

1. Le ricevute di gioco vincenti, derivanti da raccolta fisica, sono conservate dai punti di raccolta fisici presso i quali sono state presentate per la riscossione, per un periodo di sei mesi a far data dalla presentazione delle medesime.
2. Nei casi di contenzioso instauratosi prima del termine di cui al comma 1, le ricevute sono acquisite e conservate dal concessionario per il tempo necessario alla definizione del giudizio.
3. Le ricevute di gioco derivanti da raccolta fisica annullate o rimborsate sono conservate dai punti di raccolta fisici presso i quali sono state presentate, per un periodo di tre mesi a far data dalla presentazione delle medesime.
4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo', con proprie determinazioni, definire regole di conservazione, in attuazione del principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.
 
Art. 20

Reclami

1. Il giocatore, entro sessanta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale, puo' presentare reclamo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, qualora quanto contenuto nel Bollettino ufficiale non consenta di ottenere il riconoscimento delle vincite alle quali lo stesso ritiene di avere diritto.
2. Al reclamo e' allegata copia della ricevuta di gioco o la stampa del promemoria della giocata a distanza.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il trentesimo giorno dalla ricezione del reclamo, comunica alle parti l'esito del reclamo, prevedendo, se del caso, la pubblicazione del Bollettino ufficiale modificato.
 
Art. 21

Sperimentazione

1. Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco prevedono ordinariamente un periodo di sperimentazione non inferiore ad un anno.
2. Allo scadere del periodo di sperimentazione previsto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, sulla base dei dati della raccolta del gioco e di altri dati ritenuti rilevanti, secondo quanto previsto dalle determinazioni di indizione, all'introduzione della formula di gioco in via definitiva.
3. La medesima disciplina di cui ai commi precedenti si applica nei casi di modifiche o adeguamenti sostanziali di formule di gioco esistenti.
 
Art. 22

Digitalizzazione

1. Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere la possibilita' di meccanismi di digitalizzazione ai fini della raccolta dei giochi o dell'attribuzione di vincite.
2. Con specifici provvedimenti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' altresi' prevedere modalita' di digitalizzazione valevoli per piu' formule di gioco.
 
Art. 23

Indizione e modifica delle formule di gioco

1. Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le caratteristiche specifiche, le categorie di vincita e la meccanica di ciascuna formula di gioco numerico a quota fissa o a totalizzatore nazionale, anche con partecipazione a distanza, nell'ambito dei criteri e delle caratteristiche generali indicati nel presente regolamento.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto dell'impatto stimato della raccolta successiva, calcolato su base quantomeno biennale, e del potenziale effetto positivo sugli utili erariali derivante dall'introduzione o dall'adeguamento o dalla modifica della formula di gioco.
3. Il concessionario e' tenuto in ogni caso a presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a sostegno di quanto proposto, una attestazione di conformita' alla nuova formula di gioco, rilasciata da un primario istituto di ricerca, dei moduli tecnici e statistici realizzati dal concessionario medesimo.
 
Art. 24

Caratteristiche

1. I giochi numerici a quota fissa si contraddistinguono per la presenza di un moltiplicatore, fisso e predeterminato in base alla probabilita' di vincita di una specifica combinazione di gioco rispetto alla sorte pronosticata e alla combinazione vincente.
2. I giochi numerici a quota fissa devono garantire, su base quantomeno annuale, un utile erariale, tenuto conto dei parametri di cui all'articolo 15.
 
Art. 25

Gioco del Lotto

1. Il gioco del Lotto e' disciplinato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, dal presente regolamento e, per quanto da quest'ultimo non espressamente previsto, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Note all'art. 25:
- Per il riferimento alla legge 2 agosto 1982, n. 528 e
al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990,
n. 303 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 26

Altri giochi numerici a quota fissa

1. Gli altri giochi numerici a quota fissa sono i giochi, autonomi rispetto al gioco del Lotto, definiti attraverso determinazioni direttoriali dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per i quali l'importo della vincita, conseguita sulla base della disciplina prevista per la singola formula di gioco, sia predeterminato in base ad un moltiplicatore prefissato.
2. Tra i giochi di cui al comma 1 sono annoverati:
a) il «10eLotto», introdotto con determinazione direttoriale 13 luglio 2009;
b) il «MillionDay», introdotto con determinazione direttoriale del 26 gennaio 2018;
c) ulteriori formule di gioco le cui caratteristiche sono determinate ai sensi dell'articolo 23.

Note all'art. 26:
- Il decreto direttoriale del 13 luglio 2009
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
recante «Nuova modalita' di gioco del lotto››, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2009, n.
166.
- Il decreto direttoriale del 26 gennaio 2018
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che introduce un
nuovo gioco numerico a quota fissa denominato «Million
Day», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle
Dogane e Monopoli.
 
Art. 27

Giochi opzionali e complementari

1. Le formule di gioco opzionali e complementari al gioco del Lotto e agli altri giochi numerici a quota fissa sono definite attraverso determinazioni direttoriali dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell'Agenzia delle dogane e di monopoli, secondo le quali la giocata, comunque facoltativa, non puo' essere effettuata autonomamente ma solo in collegamento ad una giocata al gioco del Lotto o agli altri giochi numerici a quota fissa.
2. Le formule di gioco opzionali e complementari possono essere gratuite o con pagamento di una posta aggiuntiva rispetto a quella fissata per il gioco del Lotto o per gli altri giochi numerici a quota fissa, prevedendo comunque l'attribuzione di vincite.
3. Ai fini della indizione di quanto previsto al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto dell'impatto stimato della raccolta successiva, calcolato su base quantomeno biennale, e del potenziale effetto positivo sugli utili erariali che l'introduzione di tale formula si presume abbia rispetto alle vincite da attribuire con la medesima.
4. Tra le formule di gioco di cui al comma 1 sono annoverati:
a) per il gioco del Lotto:
1. «Simbolotto», disciplinato con determinazione direttoriale del 9 luglio 2019;
2. «Numero Oro», gioco del Lotto disciplinato con determinazione direttoriale del 29 maggio 2024;
b) per il «10eLotto»:
1. «Numero Oro», disciplinato con determinazione direttoriale del 19 giugno 2014;
2. «Doppio Oro», disciplinato con determinazione direttoriale del 19 settembre 2021;
3. «Extra», disciplinato:
3.1 per la modalita' con estrazione a intervallo di tempo, con determinazione direttoriale del 28 luglio 2020;
3.2 per la modalita' con estrazione immediata e legata alle estrazioni del gioco del Lotto, con determinazione direttoriale dell'8 ottobre 2021;
c) per il «MillionDay»:
1. «Extra», disciplinato con determinazione direttoriale del 4 marzo 2022;
d) ulteriori formule di gioco le cui caratteristiche sono determinate ai sensi dell'articolo 23.

Note all'art. 27:
- Il decreto direttoriale 9 luglio 2019 dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione della
nuova formula di gioco gratuita e complementare al gioco
del Lotto denominata Simbolotto», e' pubblicato sul sito
ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.
- Il decreto direttoriale 29 maggio 2024 dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli recante l'introduzione del
nuovo gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto
denominato «Numero Oro Il Gioco del Lotto», e' pubblicato
sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.
- Il decreto direttoriale 19 giugno 2014 dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli recante «Nuova formula di gioco
opzionale e complementare al 10ELOTTO denominata «NUMERO
ORO», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle
Dogane e Monopoli.
- Il decreto direttoriale 19 settembre 2021
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante
«Introduzione di una nuova formula di gioco opzionale e
complementare al gioco del 10eLOTTO denominata DOPPIO ORO»,
e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane
e Monopoli.
- Il decreto direttoriale 28 luglio 2020 dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli recante «l'introduzione del
nuovo gioco opzionale e complementare al 10eLOTTO
denominato EXTRA», avente ad oggetto le modalita' di
estrazione a intervallo di tempo, e' pubblicato sul sito
ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.
- Il decreto direttoriale 8 ottobre 2021 dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione in via
sperimentale del gioco Extra, opzionale e complementare al
10eLOTTO nelle modalita' di estrazione immediata e legata
alle estrazioni del gioco del Lotto», e' pubblicato sul
sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.
- Il decreto direttoriale 4 marzo 2022 dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione del gioco
sperimentale «Extra MillionDay» opzionale e complementare
al gioco numerico a quota fissa MillionDay», e' pubblicato
sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.
 
Art. 28

Commissioni di vigilanza e di controllo

1. Le estrazioni del gioco del Lotto, degli altri giochi numerici a quota fissa e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso urne elettroniche, nonche' le operazioni ad esse propedeutiche, sono pubbliche, effettuate in uno o piu' luoghi sede di ruota, secondo quanto previsto dalle determinazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla presenza della Commissione di vigilanza presieduta da un dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli o da un ufficiale della Guardia di finanza di livello non inferiore a ufficiale superiore.
2. Le ulteriori operazioni, ivi inclusa la definizione delle giocate valide, nonche' le operazioni successive di validazione sono effettuate da una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli.
3. Le estrazioni degli altri giochi numerici a quota fissa e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso generatori di numeri casuali, sono soggette al controllo successivo e a campione da parte di una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli.
4. La composizione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati con provvedimento dell'Agenzia.
5. Gli oneri economici per le attivita' delle Commissioni sono a carico dei concessionari.
 
Art. 29

Caratteristiche

1. I giochi numerici a totalizzatore nazionale si contraddistinguono per la presenza di un montepremi derivante dall'accumulo di una quota della raccolta delle giocate, per una o piu' categorie di vincita, e dall'eventuale corresponsione di un jackpot.
2. La quota di utile erariale derivante dai giochi numerici a totalizzatore nazionale non puo' essere inferiore al 20 per cento per ogni singola formula di gioco.
 
Art. 30

Gioco del SuperEnalotto

1. Il gioco del SuperEnalotto, introdotto dal decreto direttoriale dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'11 giugno 2009, e' disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2015 e dal decreto direttoriale del 16 novembre 2015.

Note all'art. 30:
- Il decreto direttoriale 11 giugno 2009
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
recante «Misure per la regolamentazione dei flussi
finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco
complementare e opzionale», e' pubblicato sul sito
ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 settembre 2015 recante «Modifiche ai giochi numerici a
totalizzatore nazionale», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 novembre 2015, n. 265.
- Il decreto direttoriale 16 novembre 2015 dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli recante «Regolamentazione del
SuperEnalotto e del suo gioco complementare ed opzionale
SuperStar», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia
delle Dogane e Monopoli.
 
Art. 31

Altri giochi numerici a totalizzatore nazionale

1. Gli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale sono i giochi, autonomi rispetto al gioco del SuperEnalotto, definiti attraverso determinazioni direttoriali dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per i quali l'importo delle singole vincite, conseguite sulla base della disciplina prevista per la singola formula di gioco, e' ordinariamente determinato in base alla ripartizione in parti uguali del montepremi di categoria di vincita.
2. Tra i giochi di cui al comma 1 sono annoverati:
a) il «SiVinceTutto SuperEnalotto», introdotto con decreto direttoriale del 20 ottobre 2011 e regolamentato con decreto direttoriale del 17 novembre 2015;
b) il «Vinci per la Vita - Win for Life», introdotto con decreto direttoriale del 16 settembre 2009 e disciplinato con decreto direttoriale del 9 maggio 2014;
c) l'«Eurojackpot», introdotto con decreto direttoriale del 16 marzo 2012 e disciplinato con determinazione direttoriale dell'11 febbraio 2022;
d) il «Play Your Date», introdotto e disciplinato con determinazione direttoriale del 3 aprile 2023;
e) ulteriori formule di gioco le cui caratteristiche sono determinate ai sensi dell'articolo 23.

Note all'art. 31:
- Il decreto direttoriale 20 ottobre 2011
dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato recante
«Regolamentazione del concorso speciale SiVinceTutto
SuperEnalotto», e' pubblicato sul sito ufficiale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Il decreto direttoriale 17 novembre 2015 dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli recante «Regolamentazione del
SiVinceTutto SuperEnalotto», e' pubblicato sul sito
ufficiale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Il decreto direttoriale 16 settembre 2009
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante
disposizioni per l'introduzione del gioco «Vinci per la
vita - Win for Life», e' pubblicato sul sito dell'allora
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
- Il decreto direttoriale 9 maggio 2014 dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli recante «Regolamento Vinci per
la Vita - Win for Life - nuova formula di gioco Vinci
Casa», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli.
- Il decreto direttoriale 16 marzo 2012
dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato recante
«Regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore
denominato Eurojackpot», e' pubblicato sul sito dell'allora
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
- Il decreto direttoriale 11 febbraio 2022 dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli recante «Modifiche al
regolamento del gioco numerico a totalizzatore
Eurojackpot», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
- Il decreto direttoriale 3 aprile 2023 dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione in via
sperimentale del gioco numerico a totalizzatore nazionale
con raccolta soltanto a distanza Play Your Date», e'
pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli.
 
Art. 32

Giochi opzionali e complementari

1. Le formule di gioco opzionali e complementari ai giochi numerici a totalizzatore nazionale sono definite attraverso determinazioni direttoriali dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell'Agenzia delle dogane e di monopoli, secondo le quali la giocata, comunque facoltativa, non puo' essere effettuata autonomamente, ma solo in collegamento ad una giocata al gioco del SuperEnalotto o agli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale.
2. Le formule di gioco opzionali e complementari possono essere gratuite o con pagamento di una posta aggiuntiva rispetto a quella fissata per il gioco del SuperEnalotto o per gli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale, prevedendo comunque l'attribuzione di vincite.
3. Ai fini della indizione delle formule di gioco di cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto dell'impatto stimato della raccolta successiva, calcolato su base quantomeno biennale, e del potenziale effetto positivo sugli utili erariali che l'introduzione di tale formula si presume abbia rispetto alle vincite da attribuire con la medesima.
4. Tra le formule di gioco di cui al comma 1 sono annoverati:
a) il «SuperStar», introdotto con decreto direttoriale dell'11 giugno 2009 e disciplinato con decreto direttoriale del 16 novembre 2015;
b) ulteriori formule di gioco le cui caratteristiche sono determinate ai sensi dell'articolo 23.

Note all'art. 32:
- Il decreto direttoriale 11 giugno 2009
dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato recante
«Regolamentazione del gioco SuperStar», e' pubblicato sul
sito dell'allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato.
- Per il riferimento al decreto direttoriale del 16
novembre 2015 si veda nelle note all'art. 30.
 
Art. 33

Commissioni di vigilanza e di controllo

1. Le estrazioni del SuperEnalotto, degli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso urne elettroniche, nonche' le operazioni ad esse propedeutiche, sono pubbliche e vengono effettuate nel luogo previsto dalle determinazioni direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla presenza della Commissione di vigilanza presieduta da un dirigente dell'Agenzia o da un ufficiale della Guardia di finanza di livello non inferiore a ufficiale superiore.
2. Le ulteriori operazioni, ivi inclusa la definizione delle giocate valide, nonche' le operazioni successive di validazione, sono effettuate da una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli.
3. Le estrazioni degli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso generatori di numeri casuali, sono soggette al controllo successivo e a campione da parte di una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli.
4. La composizione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5. Gli oneri economici per le attivita' delle Commissioni sono a carico dei concessionari.
 
Art. 34

Fondi

1. La gestione della raccolta di gioco e' effettuata tramite appositi conti correnti bancari fruttiferi dedicati.
2. Per ognuno dei giochi numerici a totalizzatore nazionale possono essere previsti uno o piu' fondi corrispondenti ad altrettanti conti correnti bancari fruttiferi.
3. I fondi di cui al comma 2 sono alimentati da una quota del montepremi, secondo quanto previsto dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco.
4. Al fine di garantire la quota minima di ripartenza di una categoria di vincita, nonche' il pagamento di determinate categorie di vincita, le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere la riassegnazione al montepremi di specifiche quote da uno dei fondi, garantendo, in ogni caso, una giacenza minima del fondo medesimo.
5. Nel caso in cui, per ogni concorso, l'ammontare presente nel fondo non sia sufficiente a garantire il pagamento dell'intero importo previsto per determinate categorie di vincita, il concessionario puo' prelevare l'importo necessario al pagamento delle vincite da un altro dei fondi istituiti, ovvero, in caso di incapienza, e' tenuto ad anticipare le somme necessarie al pagamento delle vincite.
6. In tutti i casi di utilizzo di fondi o di anticipi ai sensi del comma 5, il concessionario e' tenuto a ripristinare la contabilita' specifica dei singoli fondi, ovvero a recuperare quanto anticipato con uno o piu' prelievi dal fondo di riferimento, fornendo adeguata rendicontazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
 
Art. 35

Vincite straordinarie

1. Ai fini della redistribuzione ai giocatori di una quota percentuale del montepremi confluito nei fondi di ciascuna formula di gioco, possono essere previste vincite straordinarie con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. La redistribuzione di cui al comma 1 puo' essere prevista purche' siano verificati i seguenti presupposti:
a) sia garantita una giacenza minima dei fondi dai quali prelevare la quota necessaria, secondo i criteri stabiliti, per ciascuna formula di gioco, con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) l'ammontare dei fondi dai quali prelevare la quota necessaria raggiunga un livello per il quale si reputi opportuna la redistribuzione.
3. Le vincite straordinarie possono essere previste, con ogni singolo provvedimento, per un numero massimo di 20 concorsi e devono, per le modalita' di riassegnazione, garantire la finalita' perseguita attraverso la previsione di un numero limitato di vincite di importo elevato, pari al massimo a euro 1.000.000,00, rispetto al numero di vincite di basso importo, non inferiore, in ogni caso, a euro 1.000,00.
 
Art. 36

Adeguamento delle formule di gioco esistenti

1. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite, ove necessario, le disposizioni per adeguare le formule dei giochi numerici esistenti ai criteri previsti dal presente regolamento.
 
Art. 37

Sospensione e cessazione giochi esistenti

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo', per rilevanti motivi di interesse pubblico, provvedere, con proprie determinazioni direttoriali, a sospendere per un periodo determinato, non superiore ad un anno, una o piu' formule di giochi numerici ed eventualmente a dichiararne la cessazione.
2. L'efficacia della sospensione o della cessazione deve tener conto delle giocate eventualmente gia' effettuate e dei tempi tecnici di implementazione delle soluzioni necessarie.
 
Art. 38

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 39

Entrata in vigore

2. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 2147