| Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 22 dicembre 2025 |
| Modifica del decreto 13 gennaio 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica» cosi' come modificato dal decreto 10 luglio 2020 e dal decreto 22 dicembre 2022. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 «relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)»; Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 «relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio», e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019 «recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri»; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 «che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere»; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 «che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica»; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione del 21 gennaio 2021 «che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori»; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 «recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilita' e la conformita' nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 «che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi»; Visto regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione del 19 agosto 2021 «che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell'Unione e stabilisce l'elenco delle autorita' di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio»; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1º dicembre 2021 «che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi»; Visto il regolamento (UE) 2024/2619 della Commissione dell'8 ottobre 2024 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosetil, fosfonati di potassio e fosfonato di disodio in o su determinati prodotti; Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 8, comma 8, che prevede che con decreto vengano adottate le misure opportune per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica; Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 2022, n. 229771, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011»; Visto il decreto ministeriale del 21 marzo 2024, n. 135905 recante la designazione, ai sensi dell'art. 100 del regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 e dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, del laboratorio nazionale di riferimento nonche' la definizione, ai sensi dell'art. 37 del citato regolamento (UE) 625/2017 e dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, dei requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l'effettuazione di prove di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici; Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2011, n. 309 in materia di «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica» cosi' come modificato dai decreti 10 luglio 2020, n. 7264 e 22 dicembre 2022, n. 658304; Visto il decreto ministeriale del 12 ottobre 2023 n. 567753, recante «Disposizioni per lo svolgimento dei controlli di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali volti alla verifica di conformita' al regolamento (UE) 2018/848»; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2023, n. 696735, recante l'adozione del «Piano d'azione nazionale per la produzione biologica», ai sensi dell'art. 7, della legge 9 marzo 2022, n. 23; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2024, n. 323651, recante disposizioni per l'adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformita', ai sensi dell'art. 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 e dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, recante «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del 12 marzo 2015, n. 271 di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, recante l'«Istituzione Banca dati Vigilanza»; Visto il decreto ministeriale del 24 novembre 2022, recante «Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023, ove all'art. 1, comma 1 e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica e ove all'art. 1, comma 2, e' previsto che al medesimo Sottosegretario e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti; Considerato quanto previsto dall'azione 3 «Migliorare la fiducia del consumatore» del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici 2024-2026; Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 7 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, le caratteristiche biologiche sono sempre compromesse dalla presenza di una sostanza non ammessa in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione, salvo che tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile e cio' sia confermato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall'organismo di controllo; Considerato che il decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264, di modifica del decreto ministeriale n. 309/2011, ha previsto al 31 dicembre 2022 una deroga relativa alle soglie di decertificazione per le contaminazioni di acido fosfonico, ha disposto l'avvio, da parte del Ministero, di un progetto sperimentale volto a studiare i fenomeni di degradazione dell'acido fosfonico nei tessuti vegetali nonche' ulteriori aspetti connessi alla problematica della contaminazione da fosfiti nei prodotti biologici; Considerato, altresi', che il medesimo decreto n. 7264/2020, ha previsto che il Ministero, sulla base degli approfondimenti tecnico-scientifici, riesamina le disposizioni in esso contenute entro il 31 dicembre 2022 e procede, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a rivedere se del caso le disposizioni in esso contenute; Atteso che il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658304 ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2025; Ritenuto quindi opportuno, in caso di residuo di acido fosfonico, mantenere le soglie previste in deroga dall'Allegato 2, punto 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni per un periodo di tempo utile a valutare i risultati del progetto di ricerca denominato «Sistemia del fosfito nelle colture biologiche da contaminazioni accidentali o volontarie - BIOFOSF-CUBE» - finalizzato allo studio dei fenomeni di degradazione dell'acido fosfonico all'interno dei tessuti vegetali e di altri aspetti collegati alla problematica della contaminazione da fosfiti dei prodotti biologici e finanziato dal Mipaaf in data 29 aprile 2022 - il cui termine e' previsto per il 31 ottobre 2026; Sentito, mediante consultazione scritta, il tavolo tecnico sull'agricoltura biologica in data 12 dicembre 2025; Sentite, mediante consultazione scritta, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 12 dicembre 2025;
Decreta:
Art. 1
L'Allegato 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n. 309, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264 e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658304, e' modificato come segue: a) nei punti 2 e 3 la data del «31 dicembre 2025» e' sostituita da: «31 dicembre 2027». |
| | Art. 2
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2025
Per delega Il Sottosegretario di Stato D'Eramo |
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