| Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 29 dicembre 2025 |
| Adozione del Piano di gestione nazionale per le attivita' di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante cosi' come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB). |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica comune della pesca; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica comune della pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto in particolare l'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che autorizza la Commissione a adottare, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, piani di scarto mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, nonche' dispone l'obbligo di sbarco per talune specie ittiche; Visto in particolare l'art. 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che prevede l'adozione di Piani pluriennali contenenti misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile della specie molluschi bivalvi - Venus spp. - (Chamelea gallina); Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, in particolare l'art. 15, paragrafo 2; Visto il regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 98; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999; Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980); Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2012, recante il «Rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione gia' istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998»; Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2015, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale; Visto il decreto ministeriale n. 16741 del 26 luglio 2017, recante modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (MASAF); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 92 del 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 del 13 aprile 2023, con il quale e' stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Considerata la raccomandazione comune presentata dall'Italia inerente alla deroga alla taglia minima di conservazione per la specie Venus spp. (Chamelea gallina) esaminata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP); Vista la nota ARES (2025)4314517 del 28 maggio 2025 della Commissione europea che ha confermato il parere positivo del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e ha indicato la necessita' di aggiornare il piano nazionale per le draghe idrauliche del 2019 includendo le misure di gestione valutate per la specie Venus spp. (Chamelea gallina); Visto il regolamento delegato (UE) 2025/1484 della Commissione del 24 luglio 2025 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (Venus spp.) in alcune acque territoriali italiane, pubblicato nella Gazzetta Unionale del 23 dicembre 2025;
Decreta:
Art. 1
Adozione del Piano di gestione per le attivita' di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante
1. E' adottato il Piano di gestione nazionale per le attivita' di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante cosi' come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB). 2. Tale decreto abroga e sostituisce le disposizioni adottate con decreto direttoriale n. 0009913 del 19 giugno 2019. 3. Il Piano di gestione nazionale per le attivita' di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante disciplina le misure tecniche previste per la pesca della risorsa vongola (Chamelea gallina) per il periodo 2026 al 2030 e le misure tecniche per la risorsa fasolaro (Callista chione). |
| | Art. 2
Misure tecniche previste per la risorsa vongola (Chamelea gallina) per il periodo 2026 al 2030
1. Il numero delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi - vongola, mediante l'utilizzo delle draghe meccaniche, comprese le turbosoffianti (HMD), e' quello stabilito a livello compartimentale nell'elenco allegato (allegato A). Tale numero di imbarcazioni non puo' essere aumentato. 2. Quantitativi pescabili: la quantita' massima giornaliera pescabile per imbarcazione e' confermata in 400 kg, senza alcuna tolleranza. Si prevede l'applicazione delle misure tecniche previste nel piano a tutte le vongole selezionate tramite setaccio e conservate a bordo. 3. Giorni di pesca: le unita' autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi - vongole, osservano il fermo dell'attivita' nei giorni di sabato, domenica e festivi, nonche' per un ulteriore giorno fissato da ciascun consorzio di gestione su base compartimentale, al fine di non superare quattro giorni settimanali di pesca. 4. Operazioni di sbarco: le vongole catturate da ciascun peschereccio devono essere sbarcate esclusivamente nei punti di sbarco designati e comunicati dai consorzi di gestione dei molluschi. I consorzi dovranno installare presso tali punti di sbarco un sistema di vagliatura, conforme alle prescrizioni normative (decreto ministeriale 22 dicembre 2000), assicurando la selezione delle sole vongole di taglia commerciale (≥ 22 mm). E' previsto lo sbarco di tutte le vongole da ogni imbarcazione nei punti di sbarco dove i consorzi devono operare la seconda vagliatura in condizioni ottimali a terra o a bordo dell'imbarcazione. 5. Operazioni di screening: a) la prima vagliatura viene effettuata direttamente dopo la raccolta con la draga idraulica, il prodotto raccolto viene insaccato e sbarcato nei porti designati dai consorzi e autorizzati dall'autorita' marittima competente; b) la seconda selezione: dopo lo sbarco, il prodotto pescato da ogni nave viene sottoposto ad una seconda selezione sotto la supervisione dei consorzi di gestione. Questa selezione avviene presso strutture dedicate gestite dai consorzi; c) il consorzio di gestione rilascia un attestato che attesta l'avvenuta seconda selezione e il rispetto della taglia minima richiesta; d) le imbarcazioni non associate (ovvero non affiliate ai consorzi) devono comunque certificare la conformita' dimensionale tramite i consorzi di gestione; e) le procedure stabilite dai consorzi di gestione per il riposizionamento in mare del prodotto sotto taglia, vagliato a terra, dovranno essere preventivamente indicate dagli stessi consorzi all'autorita' marittima competente per territorio, la quale provvedera' ad emanare apposite ordinanze di divieto di pesca; f) il prodotto inferiore alla taglia minima, derivante dalla seconda vagliatura, e' trasferito dai consorzi alle aree di ripopolamento designate, che sono identificate in base alla quantita' e alla densita' di semina definite nei singoli piani di gestione e produzione dei consorzi. 5. Operazioni di trasferimento delle vongole nelle aree di ripopolamento: a) le attivita' di pesca sono vietate all'interno delle aree di ripopolamento individuate dai consorzi. Raggiunta la taglia consentita, il consorzio potra' notificare alle autorita' marittime nuove aree di ripopolamento (cio' potra' essere giustificato da una relazione scientifica dell'organismo scientifico designato dal consorzio) e avviare le attivita' di pesca nelle aree precedentemente designate; b) eventuali modifiche alle aree di ripopolamento dovranno essere giustificate da una relazione scientifica dell'organismo scientifico del consorzio e dovranno essere preventivamente comunicate e concordate con l'autorita' marittima competente per territorio; c) le procedure per il riposizionamento in mare delle vongole di taglia inferiore a quella minima dovranno essere preventivamente comunicate dai consorzi di gestione all'autorita' marittima competente, che emanera' apposite ordinanze di divieto di pesca per le imbarcazioni nelle aree designate; d) la certificazione delle vongole selezionate (sotto il controllo del consorzi gestione) avviene come da disposizioni indicate al capitolo 6 del Piano nazionale di gestione delle draghe. 6. Monitoraggio della risorsa: Il monitoraggio sullo stato, sulla demografia e sulla distribuzione della risorsa vongola e' effettuato a due livelli: nazionale (ad opera di Istituti individuati dal MASAF) e compartimentale (ad opera di Istituti individuati dai consorzi), secondo le modalita' indicate nel Piano di gestione nazionale delle draghe. I consorzi di gestione vongole sono tenuti a monitorare costantemente la risorsa nell'area di competenza del consorzio, avvalendosi del supporto di un istituto scientifico scelto dal consorzio di gestione. 7. Controllo: a) tutte le unita' abilitate alla cattura delle vongole, sono dotate di un sistema di monitoraggio e registrazione della posizione in mare (VMS - AIS - GPS); b) sono rese operative presso i luoghi destinati allo sbarco, le attrezzature per la selezione del prodotto, utilizzando strutture fisse o mobili sia a terra che galleggianti; c) la conformita' del prodotto alla taglia minima di riferimento e' attestata dai consorzi di gestione; e) i consorzi di gestione dovranno fornire i dati di posizione delle imbarcazioni agli enti scientifici individuati dal MASAF per il monitoraggio annuale standardizzato delle risorse, nell'ambito del programma nazionale di raccolta dati sulla pesca; d) le autorita' di controllo hanno il compito di far rispettare le misure adottate. 8. Chiusure della pesca: a) e' confermato il periodo di chiusura totale della pesca delle vongole con draghe idrauliche per due mesi all'anno; b) ai fini di una maggiore tutela della risorsa vongola e delle oscillazioni dei valori commerciali, e' istituito un ulteriore divieto di pesca di un mese nel periodo compreso tra gennaio e novembre di ciascun anno, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto 22 dicembre 2000. Tale misura estende il periodo di chiusura totale della pesca delle vongole con draghe idrauliche a tre mesi all'anno; c) i trenta giorni aggiuntivi di fermo, su base compartimentale, potranno essere svolti per un periodo consecutivo o, in alternativa, con le modalita' stabilite da ciascun consorzio fino al raggiungimento dei trenta giorni. |
| | Art. 3
Deroga alla taglia minima e vongola (Chamelea gallina)
1. In deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione fissata nell'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241, la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 (della CGPM) e' pari a 22 mm di lunghezza totale. 2. La misurazione della taglia delle vongole e' effettuata conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1241. 3. La deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica fino al 31 dicembre 2030. |
| | Art. 4
Esenzione allo sbarco
1. L'esenzione allo sbarco legata al tasso di sopravvivenza delle vongole di cui all'art. 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque territoriali italiane, nelle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 (della CGPM), alle catture con draghe idrauliche di vongole di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. 2. Le vongole catturate in conformita' al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente. 3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica fino al 31 dicembre 2030. |
| | Art. 5
Misure tecniche previste per la risorsa fasolaro (Callista chione)
Per le disposizioni di cui al presente articolo si rimanda al capitolo 7 del Piano di gestione nazionale per le attivita' di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante cosi' come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe meccaniche. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal 1° gennaio 2026.
Roma, 29 dicembre 2025
Il direttore generale: Abate
______ Avvertenza: Il testo integrale del decreto, comprensivo dell'allegato e' consultabile al seguente link: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23 940 |
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