Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 30 dicembre 2025
A.M.A. S.p.a. - Stabilimento sito in viale dei Romagnoli, 1167 Roma - Esercizio di una linea mobile di tritovagliatura con pressofilmatura ed una linea mobile di triturazione e pressofilmatura. Proroga dell'ordinanza n. 49 dell'8 settembre 2025. (Ordinanza n. 66).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022.
Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:
la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006;
l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
l'art. 13, comma 2 ultimo periodo, del decreto-legge n. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.
Visti:
l'art. 1, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, cosi' come modificato dall'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale...»;
la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;
la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonche' le successive modifiche ed integrazioni alla stessa.
Vista la disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto «Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 91/2022. Modifiche organizzativo-funzionali alla Struttura commissariale in avvalimento denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» con cui sono state ulteriormente specificate «le attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 91/2022», nonche' con le recenti pronunce giurisprudenziali.
Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020.
Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257.
Visti:
la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;
la direttiva quadro 2008/98/CE successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gerarchia fra le attivita' di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimita', una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- Best Available Techniques);
la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
la comunicazione 2018/C 124/01 del 9 aprile 2018 della UE «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti»;
la direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo n. 121 del 3 settembre 2020;
la direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
la direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
il regolamento 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14-bis «Cessazione dalla qualifica di rifiuto»;
la delibera SNPA 67/2020, recante «Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006»;
il decreto legislativo 3 settembre 2020, n 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;
il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di cui alla delibera del Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, cosi' come integrate dal sotto-paragrafo denominato «3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;
il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»;
la L.R. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»;
la deliberazione della giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalita' di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 152/06 e della L.R. 27/98».
Dato atto che:
con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad «AMA S.p.a.» del "servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della citta' di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale", sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;
con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'Assemblea Capitolina ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e «AMA S.p.a.»;
la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e «AMA S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024.
Premesso che:
con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G05282 del 30 aprile 2015, e' stata rilasciata ad «AMA S.p.a.», con sede legale in Via Calderon de la Barca, 87, 00142 Roma, l'Autorizzazione in via definitiva all'utilizzazione di un impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, per le operazioni di recupero R12 ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
con successiva determinazione dirigenziale n. G15334 del 10 dicembre 2021 la Regione Lazio ha rilasciato ad «AMA S.p.a.», l'Autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attivita' di recupero R12 di rifiuti non pericolosi EER 20 03 01 (rifiuti urbani indifferenziati), all'interno del sito in uso ad «AMA S.p.a.» di viale dei Romagnoli 1167 - Roma, mediante impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con la su richiamata determinazione n. G05282/2015, in coerenza con quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 864 del 9 dicembre 2014 recante «Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni»;
con ordinanza n. 1 del 16 giugno 2022, prot. n. 6, il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha autorizzato «AMA S.p.a.» all'esercizio dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), per un periodo di sessanta giorni, presso il sito di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167;
con ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022, prot. n. 71, il Commissario straordinario ha disposto la prosecuzione dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167 di cui all'ordinanza commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni;
con ordinanza n. 2 del 19 gennaio 2023, prot. n. RM/38, il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 91/2022, ha autorizzato, con prescrizioni, l'installazione e l'esercizio di due linee mobili di tritovagliatura e pressofilmatura, presso lo stabilimento in uso ad «AMA S.p.a.» di viale dei Romagnoli, 1167 Roma, sulla base della richiesta formulata da «AMA S.p.a.» con la nota prot. n. 0154492.U del 16 dicembre 2022, disponendo che gli effetti del provvedimento fossero limitati ad un periodo non superiore a centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, salvo proroga;
con ordinanza n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916, il Commissario straordinario, rilevato che «nelle more della realizzazione nel territorio di Roma Capitale del suddetto impianto di termovalorizzazione, allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare la situazione di criticita' determinatasi a seguito del verificarsi dei fatti evidenziati in premessa e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della societa' AMA S.p.a.; l'assenza di adeguate misure, nel determinare il progressivo aggravamento dello stato di criticita', potrebbe cagionare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario» e ritenuto necessario «pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attivita' di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la situazione di criticita' e contenendo le fisiologiche difficolta' correlate anche alla maggiore produzione di rifiuti rilevata nell'ultimo periodo, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualita' ambientale, per il decoro e la vivibilita' urbana»;
ha ordinato:
- «la prosecuzione dell'esercizio delle due linee mobili di tritovagliatura presso lo stabilimento in uso ad AMA S.p.a. in Viale dei Romagnoli, 1167, in Roma, gia' autorizzate con ordinanza commissariale n. 2 del 19 gennaio 2023, dotate delle medesime caratteristiche ivi specificate nella citata ordinanza n. 2/2023, ...»;
- «ad AMA S.p.a. di continuare ad effettuare le attivita' di tritovagliatura (operazione R12 dell'allegato «C» parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni specificate nella citata ordinanza n. 2/2023, come modificate dalla presente ordinanza...»;
con ordinanza n. 49 del 8 settembre 2025, prot. n. RM/6861, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, il Commissario straordinario ha, da ultimo, disposto «di autorizzare la modifica dell'atto autorizzativo di cui all'ordinanza n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916 (rilasciata, alla Societa' «AMA S.p.a.» dal Commissario straordinario), richiesta con nota prot. PG - 19/03/2025.0046918, acquisita in pari data al prot. n. RM/2431 ed integrata con note prott. PG - 15/04/2025.0062524.U, PG - 15/04/2025.0062529.U, PG - 05/05/2025.0072053.U, PG - 06/05/2025.0073207.U, e, da ultimo, PG - 21/07/2025.0117915.U, acquisite in pari data, rispettivamente ai prott. RM/3262, RM/3263, RM/3729, RM/3800 e RM/5920, che consiste nella «sostituzione di una delle due linee mobili di tritovagliatura con pressofilmatura, con una linea di triturazione e pressofilmatura» e all'installazione «all'interno del capannone un idoneo sistema di nebulizzazione di specifico prodotto deodorizzante, che agisce in modo di abbattere gli odori sgradevoli gia' alla fonte, limitandone la possibile dispersione verso l'esterno dello stabilimento»;
al punto F) della medesima ordinanza ha, altresi', disposto «che «...AMA S.p.a.» valuti ogni soluzione tecnica volta al superamento del regime di straordinarieta' autorizzativa dell'attivita' di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato svolta, attualmente, presso lo stabilimento sito in viale dei Romagnoli, 1167 Roma...»;
la Societa' «AMA S.p.a.», con nota prot. PG - 23/12/2025.0203349.U del 23 dicembre 2025, acquisita al prot. n. RM/9643 del 24 dicembre 2025, ha rappresentato che «si e' determinata a non presentare l'istanza di autorizzazione unica ex art. 208, decreto legislativo 152/2006 e ss.mm., e, pertanto, sono state avviate e sono in corso iniziative per l'individuazione di soluzioni alternative finalizzate al superamento del regime di straordinarieta' autorizzativa, ma allo stato attuale non e' ancora disponibile un sito sostitutivo all'impianto di Romagnoli» ed ha, «al fine di garantire a Roma Capitale la quotidiana corretta raccolta dei rifiuti, impedendo interruzioni che potrebbero determinare situazioni di criticita'», richiesto che l'autorizzazione straordinaria rilasciata dal Commissario, da ultimo, con ordinanza n. 49 del 8 settembre 2025, prot. n. RM/6861, «venga prorogata fino al 31 dicembre 2026, nelle more della definizione della predetta soluzione alternativa, che determinera' il superamento del regime di straordinarieta' autorizzativa».
Considerato che:
nella suddetta nota prot. PG - 23/12/2025.0203349.U del 23 dicembre 2025, acquisita al prot. n. RM/9643 del 24 dicembre 2025, la Societa' «AMA S.p.a.», testualmente, specifica che:
- «Roma Capitale produce ogni anno circa 1,6 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui circa 800.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati;
- la gestione quotidiana dei servizi e' garantita dalla ripartizione logistica degli scarichi dei mezzi di raccolta sui quattro poli impiantistici (i) Ponte Malnome/Malagrotta, (ii) Romagnoli (Ostia), (iii) Rocca Cencia/Porcarelli e (iv) Ambiente Guidonia, a servizio dei quattro quadranti della citta', che assicurano l'ottimizzazione dell'organizzazione e il completamento efficace dei servizi di raccolta e di gestione dei rifiuti, grazie a una logica di prossimita' e bacinizzazione dei punti di conferimento;
- l'impianto di Romagnoli, pertanto, costituisce un elemento fondamentale per consentire di mantenere in equilibrio il sistema di raccolta e la quotidiana gestione dei rifiuti della citta' di Roma. Il suo venir meno determinerebbe criticita' nell'efficacia delle attivita' di raccolta, con conseguenti ripercussioni sulla qualita' e continuita' dei servizi e con il reale rischio di accumulo di rifiuti per le strade della citta', soprattutto per cio' che attiene al quadrante sud-ovest. Tutto questo nonostante le numerose azioni attuate da AMA che, per quantita' e pluralita' di soluzioni contrattualizzate, permettono l'allontanamento dei rifiuti prodotti dalla citta' e quindi la securitizzazione dei flussi necessari per la gestione dei rifiuti prodotti, che pero' potrebbero entrare in sofferenza nel caso di fermi imprevisti degli impianti di trattamento regionali»;
l'attivita' di trattamento dei «rifiuti urbani non differenziati» (EER 20.03.01), residuali dalla raccolta differenziata assume una rilevante connotazione strategica nel mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale, in quanto volta a scongiurare situazioni di criticita' di natura sanitaria, ambientale e di decoro urbano;
un'efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti urbani impatta direttamente sulle dinamiche gestionali complessive della citta' di Roma.
Ritenuto, infine, necessario:
che, «nelle more della definizione della predetta soluzione alternativa», relativa all'individuazione da parte della Societa' «AMA S.p.a.» «di un sito sostitutivo all'impianto di Romagnoli», al Commissario straordinario corre l'obbligo di porre in essere ogni intervento volto a consentire che l'attivita' di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, venga svolta arginando le situazioni di criticita' attuali e future, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualita' ambientale, per il decoro e la vivibilita' urbana, nonche' per garantire il corretto svolgimento delle celebrazioni conclusive dell'anno giubilare;
che, conseguentemente, e' necessario intervenire da parte del Commissario straordinario con i poteri previsti dall'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in combinato disposto con i poteri di cui all'art. 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 con specifico provvedimento straordinario.
Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 29 dicembre 2025 prot. n. RM/9698 ed espresso con nota Regione Lazio prot. U.1270177 del 30 dicembre 2025, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/9714.
Per quanto espresso in premessa e nei considerata, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica,

Ordina:

ad «Ama S.p.a.»:
A. di proseguire le attivita' di trattamento di rifiuti urbani non differenziati attraverso una linea mobile di tritovagliatura con pressofilmatura ed una linea mobile di triturazione e pressofilmatura (operazione R13 dell'allegato «C» alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) nello stabilimento sito in viale dei Romagnoli, 1167 Roma, come, da ultimo, autorizzate con ordinanza commissariale n. 49 del 8 settembre 2025, prot. n. RM/6861.

Dispone:

1) che la presente ordinanza ha efficacia fino alla data del 31 dicembre 2026;
2) che «Ama S.p.a.» provveda ad estendere la durata della garanzia finanziaria (ovvero a prestarne altre) relativa alle attivita' dell'impianto oggetto della presente proroga, da prestare, entro trenta giorni dal presente provvedimento, pena la validita' dello stesso, secondo gli schemi di polizza previsti all'Allegato «B» del «Documento Tecnico», allegato 1, alla D.G.R. Lazio n. 239/09. Le garanzie finanziarie dovranno essere intestate al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Piazza del Campidoglio, 1 Roma - C.F. e P.IVA 96558420582. Ai sensi dell'art. 7 della citata D.G.R. Lazio la durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni (ovvero fino alla data del 31 dicembre 2028); le suddette garanzie finanziarie, oltre che riferite agli estremi del presente provvedimento, dovranno essere prestate, in relazione ai quantitativi complessivi di rifiuti stoccabili;
3) di precisare che:
- nell'esercizio dell'attivita' di trattamento dei rifiuti non differenziati, «AMA S.p.a.» e' tenuta al rispetto delle medesime prescrizioni e condizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 49 del 8 settembre 2025, prot. n. RM/6861 che si richiama in toto;
- il presente provvedimento dovra' essere conservato unitamente all'ordinanza commissariale n. 49 del 8 settembre 2025, prot. n. RM/6861, ed esibito agli Enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;
4) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
5) di notificare la presente ordinanza ad AMA S.p.a., nonche' la trasmissione alla Regione Lazio, alla Citta' Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 - Dipartimento di prevenzione servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio - Sezione di Roma.
La presente ordinanza sara' pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: https://commissari.gov.it/giubileo2025
Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».
Roma, 30 dicembre 2025

Il Commissario straordinario di Governo: Gualtieri


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Avvertenza:
Gli allegati alla disposizione sono disponibili sul sito del Commissario di Governo https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposiz ioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2025/ordinanze-commissari ali-anno-2025/