| Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2026, n. 3 |
| Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», in particolare, l'Allegato A, punto 18); Vista la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione; Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; Visto il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE; Visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione); Visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione); Vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione); Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»; Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»; Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»; Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2025; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 6 novembre 2025; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2025; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «14 e 15,» sono sostituite dalle seguenti: «14, 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies»; b) al comma 2, dopo le parole: «o vendita dell'energia autoprodotta,» sono inserite le seguenti: «condivisione dell'energia elettrica,»; c) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: «15-bis. Il contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso e' un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto ma puo' includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori. 15-ter. Il fornitore di ultima istanza e' l'esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che rimangono senza fornitore. 15-quater. L'accordo di connessione flessibile e' l'insieme di condizioni concordate per la connessione della capacita' elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti. 15-quinquies. La condivisione dell'energia e' l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile: a) generata o stoccata extra loco o in siti condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte; oppure b) il cui diritto e' stato trasferito da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito.».
NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse. - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013. - La legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025. - La direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione) e' pubblicata nella GUUE del 26 giugno 2024, Serie L. - La direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) e' pubblicata nella GUUE del 21 dicembre 2018, Serie L. - Il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE) e' pubblicato nella GUUE del 14 giugno 2019, Serie L. - Il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia) e' pubblicato nella GUUE del 14 giugno 2019, Serie L. - Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (sul mercato interno dell'energia elettrica) e' pubblicato nella GUUE del 14 giugno 2019, Serie L. - La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE) e' pubblicata nella GUUE del 14 giugno 2019, Serie L. - La legge 4 novembre 1995, n. 481 recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995. - La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998. - Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999. - La legge 23 agosto 2004, n. 239 recante: «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004. - Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 recante: «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2007. - La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009. - Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante: «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011. - Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante: «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014. - Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 2020. - Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021. - Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 recante: «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 dell'11 dicembre 2021.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies. 2. Il cliente attivo e' un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, condivisione dell'energia elettrica, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilita', eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attivita' non possono in ogni caso costituire l'attivita' commerciale o professionale principale di tali clienti. 3. La comunita' energetica dei cittadini e' un soggetto di diritto, con o senza personalita' giuridica: a) fondato sulla partecipazione volontaria e aperta; b) controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorita' locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonche' le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; c) che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' anziche' perseguire profitti finanziari; d) che puo' partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci. 4. Per centro di coordinamento regionale si intende ciascun centro di coordinamento regionale istituito ai sensi dell'articolo 35 del regolamento UE 943/2019 del 5 giugno 2019. 5. Le componenti di rete pienamente integrate sono componenti di rete integrate nel sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia, ivi compresi gli impianti di stoccaggio, e utilizzate al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile del sistema di trasmissione o di distribuzione e non per il bilanciamento o la gestione delle congestioni di rete nel mercato elettrico. 6. Lo stoccaggio di energia e' il differimento dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione ovvero la conversione di energia elettrica in una forma di energia che puo' essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica ovvero l'uso sotto forma di un altro vettore energetico. 7. L'impianto di stoccaggio dell'energia e' un impianto dove avviene lo stoccaggio di energia. 8. La gestione della domanda e' la variazione del carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normali o attuali in risposta a segnali del mercato, anche in risposta a prezzi dell'energia elettrica variabili nel tempo o incentivi finanziari, oppure in risposta all'accettazione dell'offerta del cliente finale di vendere la riduzione o l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati definiti dall'articolo 2, punto 4, del regolamento di esecuzione 2014/1348/ UE della Commissione europea, individualmente o per aggregazione. 9. L'aggregazione e' la funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina piu' carichi di clienti o l'energia elettrica generata per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica. 10. L'aggregatore indipendente e' il partecipante al mercato che realizza l'aggregazione di cui al comma precedente e che non e' collegato al fornitore dei clienti interessati. 11. Il partecipante al mercato e' una persona fisica o giuridica che produce, acquista o vende servizi connessi all'elettricita', alla gestione della domanda o allo stoccaggio, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, su uno o piu' mercati dell'energia elettrica, tra cui i mercati dell'energia di bilanciamento. 12. L'interconnettore e' l'infrastruttura che collega tra loro due o piu' reti elettriche. 13. Il responsabile del bilanciamento e' il partecipante al mercato, o il suo rappresentante designato, responsabile degli sbilanciamenti che provoca sul mercato dell'energia elettrica. 14. Il contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica e' un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i mercati del giorno prima e i mercati infra-giornalieri, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato. 15. La rete pubblica con obbligo di connessione di terzi e' una rete pubblica il cui esercizio e' oggetto di una concessione rilasciata ai sensi del presente decreto o dell'articolo 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 15-bis. Il contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso e' un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto ma puo' includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori. 15-ter. Il fornitore di ultima istanza e' l'esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che rimangono senza fornitore. 15-quater. L'accordo di connessione flessibile e' l'insieme di condizioni concordate per la connessione della capacita' elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti. 15-quinquies. La condivisione dell'energia e' l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile: a) generata o stoccata extra loco o in siti condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte; oppure b) il cui diritto e' stato trasferito da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito. ». |
| | Art. 2 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 e inserimento dell'articolo 5-bis nel medesimo decreto legislativo 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «piu' di un contratto di fornitura» sono inserite le seguenti: «o piu' di un accordo di condivisione dell'energia» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I clienti finali hanno il diritto di avere piu' di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali.»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 62 e 63, della legge 4 agosto 2017, n. 124, tutti i clienti finali hanno diritto a concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia piu' di 200.000 clienti finali.»; c) al comma 3: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) l'identita', l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo del fornitore nonche' i contatti dell'assistenza ai consumatori;»; 2) dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti: «h-bis) se il prezzo e' fisso, variabile o dinamico; h-ter) il prezzo totale e, per i contratti a prezzo fisso a tempo determinato nonche' per quelli a prezzo dinamico, le singole componenti del prezzo; h-quater) informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, se previsti dall'offerta, ivi compresi, nell'offerta relativa a contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, le opportunita', i costi e i rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonche' la eventuale necessita' di installare un contatore di energia elettrica adeguato»; h-quinquies) la possibilita' per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 che, per finalita' statutarie, operano nella tutela dei consumatori, per la gestione del proprio reclamo ovvero per l'assistenza nelle procedure per la gestione extragiudiziale delle controversie con il fornitore attraverso la conciliazione paritetica ovvero il servizio di conciliazione ARERA e le altre forme di assistenza gratuita previste; d) al comma 4, primo periodo, dopo la parola «conclusione» sono inserite le seguenti «o della proroga»; e) al comma 7, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «I clienti finali controparti di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso hanno diritto: a) su richiesta, di partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia nonche' di prendere parte a meccanismi di flessibilita' del sistema elettrico nazionale; b) a che i fornitori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole per i clienti le condizioni contrattuali economiche e di durata ne' risolvano i contratti prima della scadenza.»; f) dopo il comma 14 e' inserito il seguente: «14-bis. L'ARERA assicura la tutela dal rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica dei clienti vulnerabili e in condizione di poverta' energetica.». 2. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: «5-bis (Fornitura di ultima istanza). - 1. L'ARERA assicura che la regolazione dei servizi di ultima istanza prevede che: a) i fornitori sono individuati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria; b) i fornitori comunicano ai clienti, a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscono loro la continuita' del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi; c) i fornitori riconoscono ai clienti da essi serviti i diritti propri del cliente finale; d) i servizi medesimi favoriscono il passaggio a un'offerta basata sul mercato.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Diritti contrattuali dei clienti finali). - 1. I clienti finali hanno il diritto di acquistare energia elettrica dal produttore o dal fornitore di loro scelta, anche se stabilito nel territorio di un diverso Stato membro, purche' siano rispettate le norme in materia di scambi e di bilanciamento. I clienti finali possono stipulare piu' di un contratto di fornitura o piu' di un accordo di condivisione dell'energia allo stesso tempo, a condizione che siano stabiliti i necessari punti di connessione e di misurazione. I clienti finali hanno il diritto di avere piu' di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali. 2. I clienti finali, ferme e impregiudicate le norme di diritto nazionale e di diritto dell'Unione europea a tutela dei consumatori, beneficiano dei diritti contrattuali previsti dai commi seguenti. 2-bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 62 e 63, della legge 4 agosto 2017, n. 124, tutti i clienti finali hanno diritto a concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia piu' di 200.000 clienti finali. 3. I clienti finali hanno il diritto a che i contratti di fornitura di energia elettrica da loro conclusi indichino, in maniera chiara e agevolmente comprensibile: a) l'identita', l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo del fornitore nonche' i contatti dell'assistenza ai consumatori; b) i servizi forniti, i livelli di qualita' dei servizi e la data dell'allacciamento iniziale; c) i servizi di manutenzione ricompresi nel contratto; d) i mezzi disponibili al fine di ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe vigenti, sugli addebiti per i servizi accessori di manutenzione e sui servizi a pacchetto; e) la durata-base del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione degli effetti del contratto e dei singoli servizi da questo previsti, ivi compresi i prodotti o i servizi a pacchetto, nonche' l'eventuale facolta', per il cliente, di risolvere in anticipo il contratto senza oneri; f) l'indennizzo e le modalita' di rimborso previsti nel caso in cui i livelli di qualita' previsti dal contratto non siano raggiunti, ivi compresi i casi di fatturazione imprecisa o tardiva; g) le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le relative modalita' procedimentali; h) le informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli altri aspetti di cui al presente comma, le quali devono essere chiaramente indicate anche sulla fattura e sul sito web del fornitore. h-bis) se il prezzo e' fisso, variabile o dinamico; h-ter) il prezzo totale e, per i contratti a prezzo fisso a tempo determinato nonche' per quelli a prezzo dinamico, le singole componenti del prezzo; h-quater) informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, se previsti dall'offerta, ivi compresi, nell'offerta relativa a contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, le opportunita', i costi e i rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonche' la eventuale necessita' di installare un contatore di energia elettrica adeguato»; h-quinquies) la possibilita' per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 che, per finalita' statutarie, operano nella tutela dei consumatori, per la gestione del proprio reclamo ovvero per l'assistenza nelle procedure per la gestione extragiudiziale delle controversie con il fornitore attraverso la conciliazione paritetica ovvero il servizio di conciliazione ARERA e le altre forme di assistenza gratuita previste. 4. Il cliente finale ha diritto a ricevere, prima della conclusione o della proroga del contratto, un documento informativo recante una sintesi, scritta in un linguaggio semplice e conciso, dei diritti di cui al comma 3 e delle ulteriori condizioni contrattuali. Le eventuali condizioni che importano limitazioni dei diritti del cliente finale, fatta eccezione per i diritti di cui al comma 3, sono debitamente evidenziate all'interno del documento informativo. La violazione del presente comma, ad opera del fornitore, e' causa di nullita' del contratto di fornitura. La nullita' opera soltanto in favore del cliente finale e puo' essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. 5. I clienti finali hanno il diritto di ricevere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facolta' di recedere dal contratto. In caso di adeguamento del prezzo di fornitura, i clienti finali devono essere altresi' informati, in via diretta, dei motivi e prerequisiti dell'adeguamento e della sua entita', con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un mese, qualora si tratti di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al presente comma, le variazioni dei corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento automatico degli stessi non determinati dal fornitore. 6. Nelle ipotesi indicate dal comma 5, il cliente finale puo' recedere dal contratto, con dichiarazione inviata al fornitore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, decorrente dal ricevimento della comunicazione prevista dal presente comma. La comunicazione indica gli indirizzi, ivi compreso almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali la dichiarazione di recesso puo' essere trasmessa. 7. I fornitori trasmettono ai clienti finali informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle tariffe praticati, nonche' sulle condizioni contrattuali generalmente praticate. I clienti finali controparti di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso hanno diritto: a) su richiesta, di partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia nonche' di prendere parte a meccanismi di flessibilita' del sistema elettrico nazionale; b) a che i fornitori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole per i clienti le condizioni contrattuali economiche e di durata ne' risolvano i contratti prima della scadenza. 8. I fornitori offrono ai clienti finali diversi metodi di pagamento. Il metodo di pagamento prescelto dal cliente finale non puo' in ogni caso determinare indebite discriminazioni. Le eventuali differenze negli oneri relativi ai diversi metodi di pagamento e ai differenti sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e, in ogni caso, non possono superare i costi diretti a carico del beneficiario legati all'uso di un determinato metodo di pagamento o di un determinato sistema di prepagamento. L'accesso a sistemi di prepagamento non puo' determinare condizioni svantaggiose. 9. I moduli o formulari recano condizioni contrattuali eque e trasparenti e sono redatti in un linguaggio semplice e univoco e non prevedono ostacoli, anche esterni al contratto, all'esercizio dei diritti dei clienti finali e dei diritti attribuiti dal presente articolo. E' ostacolo vietato ai sensi del presente comma anche la sottoposizione al cliente finale di un'eccessiva documentazione contrattuale. 10. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e di gestione dei propri eventuali reclami da parte dei fornitori, in modo semplice, equo e rapido. 11. I clienti finali hanno diritto di essere prontamente e adeguatamente informati sui propri diritti derivanti dagli obblighi di servizio pubblico universale imposti ai fornitori. 12. I clienti civili hanno diritto di essere informati in modo adeguato dai fornitori sulle misure alternative alla disconnessione del servizio, con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l'interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese. Le misure alternative possono consistere in fonti di sostegno, in sistemi di prepagamento, in audit energetici, in servizi di consulenza energetica, in piani di pagamento alternativi, in consulenze per la gestione dell'indebitamento e in moratorie e non comportano, in ogni caso, costi supplementari per i clienti interessati. 13. I clienti finali ricevono una fattura di conguaglio definitivo dal fornitore entro sei settimane dall'effettuato cambio di fornitore. 14. L'Autorita' di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (di seguito: ARERA), con uno o piu' atti regolatori da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo. 14-bis. L'ARERA assicura la tutela dal rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica dei clienti vulnerabili e in condizione di poverta' energetica. 15. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e' abrogato.». |
| | Art. 3 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «al piu' tardi a far data dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 2026»; b) al comma 7, dopo le parole: «o conciliazione sulle bollette» sono inserite le seguenti: «, nonche' misure che assicurino la conformita' delle modalita' di determinazione degli oneri imposti dai fornitori di cui al comma 5».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Diritto a cambiare fornitore). - 1. I clienti, singoli o aggregati, hanno il diritto di cambiare, senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai tempi, il proprio fornitore nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta. Il nuovo fornitore o il nuovo partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione emette una bolletta per il periodo compreso tra il cambio e l'ultimo giorno del mese in corso al momento del cambio. I successivi periodi di fatturazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto cambio. 2. Ciascun fornitore indica ai propri clienti, nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto di fornitura, all'interno del contratto stesso e nelle bollette periodicamente inviate, le modalita' attraverso le quali e' possibile cambiare fornitore, nonche' l'indirizzo, anche di posta elettronica ordinaria, al quale la richiesta deve essere trasmessa. 3. L'ARERA, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, avvia una consultazione degli operatori attivi nel mercato interno dell'energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative iscritte nel registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di adottare uno o piu' atti regolatori idonei a garantire che, entro il 2026, sia assicurato il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro ventiquattro ore dalla richiesta. 4. Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal comma 5, l'esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti civili e delle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro non e' soggetto ad alcun onere. 5. Il fornitore puo' imporre ai propri clienti, singoli o aggregati, il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso, a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. La somma richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non puo' eccedere la perdita economica direttamente subita dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione a seguito dello scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi gia' forniti al cliente nell'ambito del contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entita' di tale perdita economica diretta grava sul fornitore. 6. I clienti civili possono prendere parte a programmi collettivi di cambio del fornitore, alle stesse condizioni e con le medesime garanzie previste dal presente articolo per i cambi individuali, nonche' senza oneri aggiuntivi. In caso di pratiche abusive nei confronti dei partecipanti a un programma collettivo di cambio del fornitore, ciascun partecipante o gli enti rappresentativi iscritti nel registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva ai sensi del Titolo VIII-bis del Libro Quarto del codice di procedura civile. 7. L'ARERA, con propri provvedimenti, assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, introducendo misure volte a contrastare comportamenti opportunistici di cambio del fornitore di energia elettrica da parte dei clienti finali morosi, anche limitando la possibilita' di cambio del fornitore, salvo il caso in cui siano state attivate procedure di contestazione o conciliazione sulle bollette, nonche' misure che assicurino la conformita' delle modalita' di determinazione degli oneri imposti dai fornitori di cui al comma 5.». |
| | Art. 4 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. I fornitori di energia elettrica a clienti finali sono tenuti: a) a predisporre e mettere in atto strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio di insostenibilita' economica dei contratti sottoscritti con i clienti finali a causa della volatilita' dei prezzi di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, secondo principi di diligenza individuati dall'ARERA; b) ad intraprendere le azioni idonee a limitare il rischio di interruzione della fornitura. 1-ter. L'ARERA, nell'ambito dei propri poteri ispettivi e sanzionatori di cui alla legge 16 novembre 1995, n. 481, verifica il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e b).»; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e gestione del rischio del fornitore».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e gestione del rischio del fornitore). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilita' e all'efficienza del sistema nonche' delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuita' con il calcolo del prezzo unico nazionale. 1-bis. I fornitori di energia elettrica a clienti finali sono tenuti: a) a predisporre e mettere in atto strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio di insostenibilita' economica dei contratti sottoscritti con i clienti finali a causa della volatilita' dei prezzi di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, secondo principi di diligenza individuati dall'ARERA; b) ad intraprendere le azioni idonee a limitare il rischio di interruzione della fornitura. 1-ter. L'ARERA, nell'ambito dei propri poteri ispettivi e sanzionatori di cui alla legge 16 novembre 1995, n. 481, verifica il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e b). 2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero della transizione ecologica, avvalendosi di Ricerca sul sistema energetico S.p.a., nell'ambito delle risorse destinate allo svolgimento delle attivita' di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, elabora un rapporto relativo all'impatto sui mercati dell'energia elettrica della modifica del mix tecnologico di generazione, per effetto della crescita della generazione da fonti rinnovabili e delle prospettive di sviluppo della partecipazione attiva della domanda nei mercati, dello sviluppo delle reti, nonche' dell'impatto del passaggio ai prezzi zonali sui clienti finali e dell'esigenza di adeguamento degli strumenti di tutela dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11 del presente decreto.». |
| | Art. 5 Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8, lettera b), le parole: «in ciascun periodo orario» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora»; b) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: «8-bis. I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile a fini di: a) comunicazione con altri soggetti in ordine agli accordi di condivisione dell'energia rinnovabile, anche per gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili; b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte dell'accordo di condivisione dell'energia; c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile; d) installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione di energia rinnovabile o dell'impianto di stoccaggio. 8-ter. L'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile o il soggetto terzo puo' possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui partecipi al progetto di condivisione dell'energia. L'organizzatore della condivisione dell'energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti. 8-quater. I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile: a) hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili; b) hanno i medesimi diritti e obblighi dei clienti finali; c) non sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti in capo ai fornitori, qualora l'energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacita' installata fino a 30 kW per le singole abitazioni e fino a 100 kW per i condomini; d) hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell'energia; e) hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all'accordo di condivisione dell'energia; f) sono informati della possibilita' che le zone di offerta siano modificate in conformita' all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile e' applicato conformemente al comma 8, lettera a); g) notificano gli accordi di condivisione dell'energia ai gestori di sistema e ai partecipanti al mercato interessati, compresi i fornitori, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell'energia; h) non subiscono un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento. 8-quinquies. Nel caso in cui partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile clienti finali di dimensioni maggiori delle piccole e medie imprese, la capacita' degli impianti di generazione associati alla condivisione non puo' essere superiore a 6 MW. 8-sexies. I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione raccolgono, convalidano e comunicano, con cadenza mensile, i dati di misura che rilevano ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa secondo le modalita' definite dall'ARERA. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.: a) monitora, con frequenza mensile, i dati relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati; b) fornisce un punto di contatto volto a: 1) registrare gli accordi di condivisione dell'energia; 2) fornire informazioni per la condivisione dell'energia; 3) ricevere informazioni sui punti di misurazione, i cambiamenti di ubicazione e di partecipazione. 8-septies. L'ARERA adegua i propri provvedimenti alle disposizioni dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies e provvede affinche' lo scorporo dell'energia elettrica condivisa di cui al comma 8-quater, lettera a), sia effettuato tenendo conto dell'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti, secondo criteri di gradualita', per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei medesimi provvedimenti.».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Clienti attivi e comunita' energetiche dei cittadini). - 1. I clienti finali hanno il diritto di partecipare al mercato in qualita' di clienti attivi, senza essere assoggettati a procedure od oneri discriminatori o sproporzionati ovvero a oneri di rete che non rispecchiano i costi effettivi. 2. I clienti attivi: a) possono partecipare al mercato individualmente, in maniera aggregata ovvero mediante le comunita' di cui al presente articolo; b) hanno il diritto di vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta, anche stipulando accordi per l'acquisto di energia elettrica; c) hanno il diritto di prendere parte a meccanismi di flessibilita' e a meccanismi di efficienza energetica; d) possono attribuire a soggetti terzi la gestione degli impianti necessari, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta considerarsi clienti attivi; e) sono sottoposti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori e contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, cosi' da garantire un contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema; f) sono responsabili, dal punto di vista finanziario, degli squilibri che apportano alla rete elettrica e sono responsabili del bilanciamento ovvero delegano la propria responsabilita' a soggetti terzi, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943. 3. I clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio dell'energia: a) hanno diritto alla connessione alla rete elettrica entro un termine ragionevole dalla richiesta, purche' assicurino una misurazione adeguata; b) non possono essere assoggettati a una duplicita' di oneri, ivi compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilita' o per la prestazione di servizi di flessibilita' ai gestori dei sistemi; c) non possono essere assoggettati a requisiti od oneri sproporzionati per il rilascio di atti di autorizzazione o provvedimenti a contenuto equivalente; d) sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile. 4. I clienti attivi che agiscono collettivamente regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarita' e la gestione, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell'edificio o condominio nonche' in siti diversi nella disponibilita' dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia operata dai clienti attivi, puo' essere in capo a un soggetto terzo, purche' quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o piu' clienti attivi facenti parte del gruppo. 5. I membri o soci delle comunita' energetiche dei cittadini regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile, ivi inclusi la Comunita' stessa, un membro o socio di essa o un soggetto terzo. 6. Le comunita' energetiche dei cittadini sono costituite nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la partecipazione e' volontaria e aperta a tutti i soggetti interessati, i quali possono altresi' recedere dalla configurazione della comunita' con le medesime garanzie e con gli stessi diritti previsti dall'articolo 7 del presente decreto; b) i membri o soci della comunita' mantengono tutti i diritti e gli obblighi legati alla loro qualita' di clienti civili ovvero di clienti attivi; c) la comunita' puo' partecipare agli ambiti costituti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici; d) la comunita' energetica dei cittadini e' un soggetto di diritto privato che puo' assumere qualsiasi forma giuridica, fermo restando che il suo atto costitutivo deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita', non potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunita'; e) la comunita' e' responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa tra i suoi partecipanti. 7. La condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunita' energetiche puo' avvenire per mezzo della rete di distribuzione esistente e, in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, anche in virtu' di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione. Nei casi di gestione della rete di distribuzione da parte della comunita', previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica e' stipulata una convenzione di sub-concessione tra l'impresa di distribuzione concessionaria della rete impiegata dalla comunita' e la comunita' stessa. Le reti di distribuzione gestite dalle comunita' energetiche dei cittadini sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprieta' della rete. La comunita', in qualita' di sub-concessionario della rete elettrica utilizzata, e' tenuta all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni previsti dalla legge per il soggetto concessionario. I canoni di locazione ovvero di sub-concessione richiesti dal gestore del sistema di distribuzione devono in ogni caso risultare equi e sono sottoposti alla valutazione dell'ARERA, secondo le modalita' da questa definite ai sensi del comma 9 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente comma ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 8. La condivisione dell'energia elettrica e' consentita nell'ambito delle comunita' energetiche e dei clienti attivi che agiscono collettivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: a) l'energia e' condivisa nell'ambito della porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato; b) l'energia condivisa e' pari, in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora, al valore minimo tra quello dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti e quello dell'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti associati; c) l'energia puo' essere condivisa anche attraverso impianti di stoccaggio; d) gli impianti di generazione e di stoccaggio dell'energia elettrica oggetto di condivisione tra i partecipanti alle comunita' energetiche dei cittadini devono risultare nella disponibilita' e nel controllo della comunita' energetica dei cittadini. La gestione, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, puo' essere demandata ad un soggetto terzo, ivi compreso il proprietario dell'impianto di generazione, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo in capo alla comunita'. 8-bis. I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile a fini di: a) comunicazione con altri soggetti in ordine agli accordi di condivisione dell'energia rinnovabile, anche per gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili; b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte dell'accordo di condivisione dell'energia; c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile; d) installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione di energia rinnovabile o dell'impianto di stoccaggio. 8-ter. L'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile o il soggetto terzo puo' possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui partecipi al progetto di condivisione dell'energia. L'organizzatore della condivisione dell'energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti. 8-quater. I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile: a) hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili; b) hanno i medesimi diritti e obblighi dei clienti finali; c) non sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti in capo ai fornitori, qualora l'energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacita' installata fino a 30 kW per le singole abitazioni e fino a 100 kW per i condomini; d) hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell'energia; e) hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all'accordo di condivisione dell'energia; f) sono informati della possibilita' che le zone di offerta siano modificate in conformita' all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile e' applicato conformemente al comma 8, lettera a); g) notificano gli accordi di condivisione dell'energia ai gestori di sistema e ai partecipanti al mercato interessati, compresi i fornitori, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell'energia; h) non subiscono un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento. 8-quinquies. Nel caso in cui partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile clienti finali di dimensioni maggiori delle piccole e medie imprese, la capacita' degli impianti di generazione associati alla condivisione non puo' essere superiore a 6 MW. 8-sexies. I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione raccolgono, convalidano e comunicano, con cadenza mensile, i dati di misura che rilevano ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa secondo le modalita' definite dall'ARERA. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.: a) monitora, con frequenza mensile, i dati relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati; b) fornisce un punto di contatto volto a: 1) registrare gli accordi di condivisione dell'energia; 2) fornire informazioni per la condivisione dell'energia; 3) ricevere informazioni sui punti di misurazione, i cambiamenti di ubicazione e di partecipazione. 8-septies. L'ARERA adegua i propri provvedimenti alle disposizioni dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies e provvede affinche' lo scorporo dell'energia elettrica condivisa di cui al comma 8-quater, lettera a), sia effettuato tenendo conto dell'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti, secondo criteri di gradualita', per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei medesimi provvedimenti. 9. Sull'energia prelevata dalle reti pubbliche di cui ai commi 7 e 8, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA adotta uno o piu' provvedimenti per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo. In particolare, l'Autorita' persegue i seguenti obiettivi: a) assicura che le comunita' energetiche dei cittadini possano partecipare, direttamente ovvero attraverso aggregatori, a tutti i mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza delle reti e in modo non discriminatorio, e che le medesime comunita' siano finanziariamente responsabili degli eventuali squilibri apportati al sistema, assumendo la relativa responsabilita' di bilanciamento o delegando la stessa a un soggetto terzo, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943; b) assicura che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali partecipanti alle configurazioni di cui al presente articolo siano applicati gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; c) fermo restando quanto previsto alla lettera b), determina, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nell'ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente auto-consumata, in quanto corrispondenti a costi evitati per il sistema, determinati in funzione della localizzazione sulla rete elettrica dei punti di immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo o di comunita' energetica dei cittadini; A tal fine, prevede che i gestori della rete di distribuzione rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria; d) definisce le specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, che devono ricorrere affinche' la condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunita' energetiche avvenga in virtu' di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della rete di distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova realizzazione; e) adotta provvedimenti volti alla sperimentazione, attraverso progetti pilota, di criteri di promozione dell'auto bilanciamento all'interno delle configurazioni di cui al presente articolo, valorizzando i benefici dell'autoconsumo sull'efficienza di approvvigionamento dei servizi ancillari, anche prevedendo che le stesse siano considerate utenti del dispacciamento in forma aggregata; f) assicura che le comunita' energetiche dei cittadini possano organizzare la condivisione, al loro interno, dell'energia elettrica auto-prodotta, consentendo altresi' ai membri o ai soci della comunita' di conservare i propri diritti di clienti finali; g) adotta le disposizioni necessarie affinche' per le isole minori non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria ai fini dell'accesso al meccanismo di cui alla lettera c). 11. Il Ministro della transizione ecologica adotta atti di indirizzo: a) affinche' il Gestore del sistema di distribuzione e il Gestore della rete di trasmissione nazionale cooperino per consentire l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita' con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa e alle modalita' di partecipazione ai mercati dei servizi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza; b) affinche' sia istituito, presso il Gestore dei servizi energetici S.p.a., un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo. In tale ambito, dovra' prevedersi l'evoluzione dell'energia elettrica soggetta al pagamento degli oneri generali e delle diverse componenti tariffarie, tenendo conto dello sviluppo delle configurazioni di autoconsumo e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti.». |
| | Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera q), le parole: «in ciascun periodo orario» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora»; b) all'articolo 32, comma 3, lettera c), la parola: «domestici» e' sostituita dalla seguente: «finali».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 32 del citato decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonche' al decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) "energia da fonti rinnovabili" oppure "energia rinnovabile": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; b) "energia dell'ambiente": energia termica naturalmente disponibile ed energia accumulata in ambienti confinati, che puo' essere immagazzinata nell'aria dell'ambiente, esclusa l'aria esausta, o nelle acque superficiali o reflue; c) "energia geotermica": energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre; d) "consumo finale lordo di energia": i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, il consumo di energia elettrica e di calore del settore energetico per la produzione di energia elettrica, di calore e di carburante per il trasporto, e le perdite di energia elettrica e di calore con la distribuzione e la trasmissione; e) "regime di sostegno": strumento, regime o meccanismo, applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui puo' essere venduta o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di tale energia, includendo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli aiuti agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno nella forma di obblighi in materia di energie rinnovabili, inclusi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto sui prezzi, ivi comprese le tariffe onnicomprensive e le tariffe premio fisse o variabili; f) "obbligo in materia di energie rinnovabili": regime di sostegno che obbliga i produttori di energia a includere nella loro produzione una determinata quota di energia da fonti rinnovabili, i fornitori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nella loro offerta o i consumatori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nei loro consumi, compresi i regimi nei quali tali obblighi possono essere soddisfatti mediante l'uso di certificati verdi; g) "PMI": microimprese, piccole imprese o medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'Allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea; h) "calore e freddo di scarto": calore o freddo inevitabilmente ottenuti come sottoprodotti negli impianti industriali o di produzione di energia, o nel settore terziario, che si disperderebbero nell'aria o nell'acqua rimanendo inutilizzati e senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, nel caso in cui la cogenerazione sia stata o sara' utilizzata o non sia praticabile; i) "revisione della potenza dell'impianto", "ripotenziamento" o "repowering": rinnovamento delle centrali elettriche che producono energia rinnovabile, compresa la sostituzione integrale o parziale di impianti o apparecchiature e sistemi operativi al fine di sostituire capacita' o di aumentare l'efficienza o la capacita' dell'impianto; l) "garanzia di origine": documento elettronico che serve esclusivamente a provare a un cliente finale che una determinata quota o quantita' di energia e' stata prodotta da fonti rinnovabili; m) "mix energetico residuale": il mix energetico totale annuo di uno Stato membro, al netto della quota rappresentata dalle garanzie di origine annullate; n) "autoconsumatore di energia rinnovabile": cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e puo' immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 30 del presente decreto; o) "autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente": gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 30 del presente decreto; p) "comunita' di energia rinnovabile" o "comunita' energetica rinnovabile": soggetto giuridico che opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31 del presente decreto; q) "energia condivisa": in una comunita' di energia rinnovabile o in un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, e' pari al minimo, in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato; r) "accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili": contratto con il quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia elettrica; s) "scambi tra pari di energia rinnovabile": vendita di energia rinnovabile tra i partecipanti al mercato in virtu' di un contratto con condizioni prestabilite che disciplina l'esecuzione e il regolamento automatizzati dell'operazione, direttamente tra i partecipanti al mercato o indirettamente tramite un terzo certificato partecipante al mercato, come ad esempio un aggregatore. Il diritto di condurre scambi tra pari non pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte in qualita' di consumatori finali, produttori, fornitori o aggregatori; t) "zona di approvvigionamento": area geografica definita da cui provengono le materie prime di biomassa forestale, di cui sono disponibili informazioni affidabili e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente omogenee per valutare il rischio presentato dalle caratteristiche di sostenibilita' e legalita' della biomassa forestale; u) "rigenerazione forestale": ricostituzione con mezzi naturali o artificiali di un'area boschiva a seguito della rimozione della precedente popolazione forestale per abbattimento o per cause naturali, compresi gli incendi o le tempeste; v) "biocarburanti": carburanti liquidi per il trasporto ricavati dalla biomassa; z) "biocarburanti avanzati": biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'Allegato VIII, parte A del presente decreto; aa) "biometano": combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l'immissione in rete gas; bb) "biometano avanzato": biometano prodotto dalle materie prime di cui all'Allegato VIII parte A del presente decreto; cc) "biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni": biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che evitano gli effetti di spostamento dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere mediante il miglioramento delle pratiche agricole e mediante la coltivazione in aree che non erano precedentemente utilizzate a tal fine, e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilita' per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa di cui all'articolo 42 del presente decreto; dd) "biogas": combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse; ee) "bioliquidi": combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento, prodotti a partire dalla biomassa; ff) "biomassa": frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti, sottoprodotti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica; gg) "biomassa agricola": biomassa risultante dall'agricoltura; hh) "biomassa forestale": biomassa risultante dalla silvicoltura; ii) "carburanti da carbonio riciclato": combustibili e carburanti liquidi e gassosi che sono prodotti da una delle seguenti due categorie: 1) flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile che non sono idonei al recupero di materia ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 2) gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di scarico di origine non rinnovabile che sono prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di produzione negli impianti industriali; ll) "carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto": carburanti liquidi e gassosi utilizzati nel settore del trasporto, diversi da biocarburanti o biogas, il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili. Nel caso in cui il contenuto energetico sia attribuibile ad un mix di fonti rinnovabili e non rinnovabili, si considera solo la frazione relativa alle fonti rinnovabili; mm) "colture alimentari e foraggere": colture amidacee, zuccherine o oleaginose prodotte su terreni agricoli come coltura principale, esclusi residui, rifiuti o materie ligno-cellulosiche e le colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, a condizione che l'uso di tali colture intermedie non generi una domanda di terreni supplementari; nn) "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i grani ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde; tuberi e radici, come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami; e colture di bulbo-tuberi, quali la colocasia e la xantosoma; oo) "combustibili da biomassa": combustibili solidi e gassosi prodotti dalle biomasse; pp) "fornitore di combustibile": soggetto tenuto al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici che immette in consumo per l'azionamento dei veicoli e dei mezzi di trasporto ferroviario nonche' il soggetto tenuto al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica destinata al consumo nel sistema stradale e ferroviario; qq) "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche, compresi i residui di colture alimentari e foraggere, quali paglia, steli di granturco, pule e gusci, le colture energetiche erbacee a basso tenore di amido, quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune, le colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive, le colture miste di leguminose e graminacee, i residui industriali, anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine, e le materie derivate dai rifiuti organici, intendendo per colture miste di leguminose e graminacee e colture di copertura pascoli temporanei costituiti da un'associazione mista di graminacee e leguminose a basso tenore di amido che sono coltivati a turno breve per produrre foraggio per il bestiame e migliorare la fertilita' del suolo al fine di ottenere rese superiori dalle colture arabili principali; rr) "materie ligno-cellulosiche": materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale; ss) "PNIEC": Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018; tt) "residuo": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione e il processo non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo; uu) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura": residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura e non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione; vv) "rifiuti": rifiuto quale definito all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 escluse le sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare la presente definizione; zz) "rifiuti organici": rifiuti organici quali definiti all'articolo 183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; aaa) "centrali ibride": centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili; bbb) "sistema nazionale di certificazione": sistema nazionale di certificazione di sostenibilita' di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2019 recante "Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti e dei bioliquidi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2019; ccc) "sistema volontario di certificazione": sistema per la certificazione di sostenibilita' oggetto di una decisione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2018/2001; ddd) "valore reale": riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico processo di produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibile da biomassa calcolata secondo la metodologia definita nell'Allegato VI, parte C, o nell'Allegato VII, parte B del presente decreto; eee) "valore tipico": stima delle emissioni di gas a effetto serra e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per una particolare filiera di produzione del biocarburante, del bioliquido o del combustibile da biomassa, rappresentativa del consumo dell'Unione; fff) "valore standard": valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite ai sensi del presente decreto, puo' essere utilizzato al posto di un valore reale; ggg) "area idonea": area con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative; hhh) "ristrutturazione importante di primo livello": la ristrutturazione importante di primo livello come definita in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.». «Art. 32 (Modalita' di interazione con il sistema energetico). - 1. I clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui agli articoli 30 e 31: a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore; b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati; c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b), e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE. 2. Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA adotta i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Capo. La medesima Autorita', in particolare: a) nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonche' di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete; b) prevede modalita' con le quali il rispetto del requisito di cui alla lettera a) sia verificato anche attraverso modalita' veloci e semplificate, anche ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8. A tal fine, prevede che i distributori rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria; c) individua le modalita' con le quali i clienti finali possono richiedere alle rispettive societa' di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa; d) adotta le disposizioni necessarie affinche' i clienti finali che partecipano a una comunita' energetica rinnovabile mantengono i diritti e gli obblighi derivanti dalla loro qualificazione come clienti finali ovvero come clienti domestici e non possono essere sottoposti, per il semplice fatto della partecipazione a una comunita', a procedure o condizioni ingiustificate e discriminatorie; e) adotta le disposizioni necessarie affinche' per le isole minori non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria ai fini dell'accesso al meccanismo di cui alla lettera a) nonche' agli incentivi di cui all'articolo 8. 4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.». |
| | Art. 7
Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 38, dopo il comma 5-septies, e' aggiunto il seguente: «5-octies. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalita' con cui i gestori dei sistemi di distribuzione, ad eccezione di quelli che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati, pubblicano in modo trasparente informazioni chiare sulla capacita' disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con un'elevata granularita' spaziale, rispettando la sicurezza pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacita' oggetto di richieste di connessione e la possibilita' di una connessione flessibile nelle aree congestionate, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo della capacita' disponibile per le nuove connessioni, prevedendo l'aggiornamento periodico delle suddette informazioni, almeno con cadenza trimestrale, da parte dei medesimi gestori.»; b) dopo l'articolo 38-bis e' inserito il seguente: «38-ter (Accordi di connessione flessibili). - 1. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono la possibilita' di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacita' di rete disponibile per nuove connessioni e' limitata o nulla, secondo modalita' disciplinate dall'ARERA. L'utente del sistema che si connette attraverso una connessione flessibile alla rete puo' essere obbligato a installare un sistema di controllo della potenza certificato da un certificatore autorizzato. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'ARERA adegua la disciplina regolatoria vigente in modo tale che: a) le connessioni flessibili non ritardino i rafforzamenti della rete nelle zone individuate; b) a seguito degli sviluppi della rete, la conversione da accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione stabili sia garantita sulla base di criteri predefiniti; c) per le zone in cui lo sviluppo della rete non sia la soluzione piu' efficiente, siano consentiti accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia; d) gli accordi specifichino almeno i seguenti elementi: 1) l'immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonche' la capacita' aggiuntiva di immissione e di prelievo flessibili che puo' essere connessa e differenziata per blocchi temporali durante l'anno; 2) gli oneri di rete applicabili alla capacita' di immissione e di prelievo continua e alla capacita' di immissione e di prelievo flessibile; 3) la durata dell'accordo di connessione flessibile e la data prevista per la concessione della connessione all'intera capacita' continua richiesta.»; c) all'articolo 43, comma 2: 1) la lettera c-ter) e' sostituita dalla seguente: «c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorita' di regolazione, garantisce che la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, l'European network of transmission system operators for electricity (ENTSO-E) e l'European entity for distribution system operators (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' delle decisioni dell'ACER;»; 2) alla lettera c-quater) dopo le parole: «individua, congiuntamente alle altre autorita' di regolazione europee, l'inadempimento da parte» sono inserite le seguenti: «della piattaforma unica di allocazione,»; 3) la lettera c-undecies) e' sostituita dalla seguente: «c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunita' di energia rinnovabile e delle comunita' energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole;».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 38 e 43 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 38 (Gestori dei sistemi di distribuzione). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, e' indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attivita' non connesse alla distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza, l'Autorita' adegua i propri provvedimenti ai seguenti criteri minimi: a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione delle attivita' di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica; b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie. Cio' non osta alla predisposizione di meccanismi di coordinamento che consentano alla società-madre di esercitare i propri diritti di vigilanza economica e amministrativa per quanto riguarda la redditivita' degli investimenti i cui costi costituiscono componenti tariffarie regolate e, in particolare, di approvare il piano finanziario annuale o qualsiasi strumento equivalente, nonche' di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della societa' controllata. Non e' viceversa consentito alla società-madre dare istruzioni sulle attivita' giornaliere ne' su singole decisioni concernenti il miglioramento o la costruzione delle linee di distribuzione dell'energia elettrica, purche' esse non eccedano i termini del piano finanziario o dello strumento a questo equivalente; d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. Il medesimo gestore individua un responsabile della conformita', indipendente e con poteri di accesso a tutte le informazioni necessarie in possesso del medesimo gestore del sistema di distribuzione e delle imprese collegate, che e' responsabile del controllo del programma di adempimenti e presenta annualmente all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate. 2. Nel caso di gestore del sistema di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata, lo stesso gestore non puo' trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza e a tal fine: a) le politiche di comunicazione e di marchio non devono creare confusione in relazione al ramo di azienda responsabile della fornitura di energia elettrica; b) le informazioni concernenti le proprie attivita', che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma. 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo. 2-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresi' che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalita' di riconoscimento dei costi per le attivita' di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densita' dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicita' e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi. 3. Ai fini della rimozione degli ostacoli all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorirne l'efficienza, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione generale, individua per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale. Alle medesime imprese, il regime di perequazione si applica con metodi di calcolo forfetario dal 2008 alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data di applicazione dei meccanismi di cui al primo periodo del presente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 4. Al fine di promuovere un assetto efficiente dei settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicita' e redditivita' ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che risultino prive dell'attivita' di produzione e che aderiscano entro il termine di cui alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ARG/ELT n. 72/10 al regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a partire dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 5 del 2004, la medesima Autorita', entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce meccanismi di gradualita' che valorizzino le efficienze conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. 5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza cosi' come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonche' le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile. 5-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis. 5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA con uno o piu' provvedimenti disciplina: a) le modalita' con cui i Gestori delle reti di distribuzione dell'energia elettrica cooperano con il Gestore della rete di trasmissione, al fine di ampliare, secondo criteri di efficienza e sicurezza per il sistema, la partecipazione dei soggetti dotati di impianti di generazione, di consumo e di stoccaggio connessi alle reti di distribuzione da essi gestite, anche attraverso gli aggregatori, ai mercati dell'energia, dei servizi ancillari e dei servizi di bilanciamento; b) la sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema di premi e penalita' che stimoli produttori e clienti finali di energia elettrica a bilanciare le proprie posizioni compensando i consumi con le produzioni locali, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete. La sperimentazione prende l'avvio non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti dell'Autorita' di cui al presente comma. 5-quinquies. Entro ventiquattro mesi dall'avvio delle sperimentazioni di cui al comma 6, l'ARERA pubblica gli esiti delle stesse e, sulla base di un'analisi costi-benefici, adotta eventuali modifiche alla disciplina del dispacciamento, volte a promuovere la formazione di profili aggregati di immissione e prelievo maggiormente prevedibili per il gestore della rete di trasmissione dell'energia elettrica. 5-sexies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina le modalita' di approvvigionamento da parte dei Gestori dei sistemi di distribuzione, in coordinamento con il Gestore della rete di trasmissione, dei servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro delle reti di distribuzione, definendo in particolare: a) le specifiche, i ruoli, le procedure di approvvigionamento e le modalita' di remunerazione dei servizi, al minor costo per il sistema. Le procedure di approvvigionamento dei servizi ancillari non legati alla frequenza devono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, in modo da consentire la partecipazione effettiva sulla base delle capacita' tecniche dei fornitori dei servizi, ivi inclusi quelli dotati di impianti di generazione da fonti rinnovabili, di consumo, di stoccaggio, nonche' gli aggregatori, a meno che la medesima Autorita' non abbia stabilito che l'approvvigionamento dei predetti servizi non sia economicamente efficiente o che sarebbe comunque fonte di distorsioni del mercato o di maggiore congestione; b) le modalita' di copertura dei costi di approvvigionamento dei servizi di cui alla lettera a); c) individua le informazioni che i gestori del sistema di distribuzione sono tenuti a rendere disponibili ai partecipanti al mercato e agli utenti ai fini delle procedure di approvvigionamento di cui alla lettera a); 5-septies. Fatti salvi gli obblighi legali di divulgare determinate informazioni, il gestore del sistema di distribuzione ha l'obbligo di mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attivita' e deve impedire che le informazioni commercialmente vantaggiose apprese nello svolgimento della propria attivita' siano divulgate in modo discriminatorio. 5-octies. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalita' con cui i gestori dei sistemi di distribuzione, ad eccezione di quelli che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati, pubblicano in modo trasparente informazioni chiare sulla capacita' disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con un'elevata granularita' spaziale, rispettando la sicurezza pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacita' oggetto di richieste di connessione e la possibilita' di una connessione flessibile nelle aree congestionate, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo della capacita' disponibile per le nuove connessioni, prevedendo l'aggiornamento periodico delle suddette informazioni, almeno con cadenza trimestrale, da parte dei medesimi gestori.». «Art. 43 (Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas). - 1. Ferme restando le competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi della normativa vigente, l'Autorita' medesima svolge altresi' i compiti e le funzioni indicati ai commi successivi. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas garantisce: a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE; b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1, lettera h), dell'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE; c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi, nonche' qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi del presente decreto e della legislazione nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2019/943 e 2009/715, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, nonche' di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER); c-bis) disciplina la deroga all'obbligo di ridispacciamento degli impianti di generazione, dello stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda, in base al criterio di mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943; c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorita' di regolazione, garantisce che la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, l'European network of transmission system operators for electricity (ENTSO-E) e l'European entity for distribution system operators (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' delle decisioni dell'ACER; c-quater) individua, congiuntamente alle altre autorita' di regolazione europee, l'inadempimento da parte della piattaforma unica di allocazione, dell'ENTSO-E e dell'EU DSO ai rispettivi obblighi, tenuto conto che, ove le autorita' di regolazione non siano in grado di raggiungere un accordo, la questione e' deferita alla decisione dell'ACER, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942; c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, mediante misure nazionali o, se richiesto, adottando misure coordinate a livello regionale o di Unione europea; c-sexies) coopera con le autorita' di regolazione degli Stati membri interessati, nonche' con l'ACER, sulle questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/942; c-septies) osserva e attua le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti della Commissione europea e dell'ACER; c-octies) provvede affinche' i gestori dei sistemi di trasmissione mettano a disposizione le capacita' di interconnessione nella misura massima, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/943; c-novies) congiuntamente alle altre autorita' di regolazione nazionali interessate: 1. approva i costi connessi alle attivita' dei Centri di coordinamento regionali che sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione, purche' tali costi siano ragionevoli e appropriati, assicurandosi che i Centri di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dalla legge e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale; 2. propone eventuali compiti e poteri supplementari da attribuire ai Centri di coordinamento regionali; 3. individua l'inadempimento, da parte dei centri di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi, adottando decisioni vincolanti per gli stessi; se le autorita' di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni con le altre autorita', al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione e' deferita all'ACER per la decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942; 4. controlla l'esecuzione dei compiti di coordinamento e ne riferisce annualmente all'ACER, conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/943; 5. puo' richiedere, anche come iniziativa autonoma, informazioni ai centri di coordinamento regionali; c-decies) monitora e valuta le prestazioni dei Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da fonti rinnovabili per il perseguimento degli obiettivi definiti nel PNIEC, sulla base di una serie limitata di indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale che contenga raccomandazioni; c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunita' di energia rinnovabile e delle comunita' energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole; c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato; c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuita' le previsioni di fabbisogno di medio e lungo termine relative alle tariffe applicate agli utenti di energia elettrica e gas, con particolare riguardo agli oneri di rete e di dispacciamento. 2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila: a) sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasporto; b) sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilita' dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009; c) sull'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di salvaguardia adottate dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 42 della direttiva 2009/72/CE e di cui all'articolo 46 della direttiva 2009/73/CE. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas monitora: a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione; b) la sussistenza di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con piu' di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso; c) la cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' dei Paesi terzi. 4-bis. Nelle ipotesi in cui la legge prevede un potere dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, la medesima Autorita' puo' fissare, in caso di ritardo, tariffe o metodologie provvisorie, pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure compensatorie nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le metodologie definitivamente stabilite dal gestore della distribuzione o della trasmissione si discostino da quelle stabilite in via provvisoria. 5. Al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di vigilanza e monitoraggio, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, nonche' adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati. In funzione della promozione della concorrenza, l'Autorita' puo' in particolare adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica. 6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas trasmette alle Autorita' di regolazione competenti degli Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla Commissione europea la relazione annuale di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Nella relazione annuale medesima, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, oltre a descrivere le iniziative assunte e i risultati conseguiti in ordine ai propri compiti, fornisce un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro conformita' di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale analisi puo' includere raccomandazioni per la modifica dei predetti piani di investimento. 7. All'attuazione del presente articolo l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». |
| | Art. 8 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «che ne facciano richiesta» sono inserite le seguenti: «e non pongono in essere discriminazioni tra gli utenti, comprese le comunita' di energia rinnovabili e le comunita' energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle societa' collegate»; b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le imprese distributrici informano gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Esse forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta di connessione non e' accolta ne' respinta in modo permanente, le imprese distributrici aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale. Le imprese distributrici offrono agli utenti del sistema la possibilita' di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale.».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta e non pongono in essere discriminazioni tra gli utenti, comprese le comunita' di energia rinnovabili e le comunita' energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle societa' collegate, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici informano gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Esse forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta di connessione non e' accolta ne' respinta in modo permanente, le imprese distributrici aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale. Le imprese distributrici offrono agli utenti del sistema la possibilita' di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorita' dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio e' affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza. 3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, e' rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti piu' distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuovono la predetta aggregazione, anche attraverso specifici accordi di programma. 4. Per la finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivatamente respinta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le societa' di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei quali le predette societa' servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unita' di personale da trasferire sono determinati d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni. 5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possono richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette societa' sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta. 6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario. 7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o piu' societa' per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attivita' e le passivita' relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalita' di separazione gestionale e amministrativa delle attivita' esercitate dalle predette societa'.». |
| | Art. 9
Disposizioni transitorie
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotta uno o piu' provvedimenti per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, come introdotto dal presente decreto. 2. L'ARERA da' attuazione a quanto previsto agli articoli 38, comma 5-octies, 38-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come introdotti dal presente decreto, rispettivamente, entro dodici mesi ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, si vedano le note all'articolo 4. - Per il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, si vedano le note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, si veda l'articolo 7 del presente decreto. |
| | Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 gennaio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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