Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2026, n. 3
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», in particolare, l'Allegato A, punto 18);
Vista la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
Visto il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
Visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione);
Visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione);
Vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;
Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 6 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
210

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «14 e 15,» sono sostituite dalle seguenti: «14, 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies»;
b) al comma 2, dopo le parole: «o vendita dell'energia autoprodotta,» sono inserite le seguenti: «condivisione dell'energia elettrica,»;
c) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Il contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso e' un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto ma puo' includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori.
15-ter. Il fornitore di ultima istanza e' l'esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che rimangono senza fornitore.
15-quater. L'accordo di connessione flessibile e' l'insieme di condizioni concordate per la connessione della capacita' elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti.
15-quinquies. La condivisione dell'energia e' l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile:
a) generata o stoccata extra loco o in siti condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte; oppure
b) il cui diritto e' stato trasferito da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito.».

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse.
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013.
- La legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2024) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025.
- La direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024 (che modifica le
direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto
riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato
dell'energia elettrica dell'Unione) e' pubblicata nella
GUUE del 26 giugno 2024, Serie L.
- La direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) e'
pubblicata nella GUUE del 21 dicembre 2018, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 (sulla preparazione ai
rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la
direttiva 2005/89/CE) e' pubblicato nella GUUE del 14
giugno 2019, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 (che istituisce un'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori
nazionali dell'energia) e' pubblicato nella GUUE del 14
giugno 2019, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 (sul mercato interno
dell'energia elettrica) e' pubblicato nella GUUE del 14
giugno 2019, Serie L.
- La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 (relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che
modifica la direttiva 2012/27/UE) e' pubblicata nella GUUE
del 14 giugno 2019, Serie L.
- La legge 4 novembre 1995, n. 481 recante: «Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo
1997.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante:
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo
1999.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239 recante: «Riordino
del settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13
settembre 2004.
- Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 recante:
«Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni
comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati
dell'energia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139
del 18 giugno 2007.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: «Disposizioni
per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonche' in materia di energia» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009.
- Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante:
«Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno
2011.
- Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante:
«Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio
2014.
- Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio
2020.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285
del 30 novembre 2021.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
recante: «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019,
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche'
recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul
mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE
941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2005/89/CE.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294
dell'11 dicembre 2021.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
decreto si applicano le definizioni di cui ai commi 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis, 15-ter,
15-quater, 15-quinquies.
2. Il cliente attivo e' un cliente finale ovvero un
gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o
condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno
dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti
funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio
consumo, accumulo o vendita di energia elettrica
autoprodotta, condivisione dell'energia elettrica,
partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di
flessibilita', eventualmente per mezzo di un soggetto
aggregatore. Tali attivita' non possono in ogni caso
costituire l'attivita' commerciale o professionale
principale di tali clienti.
3. La comunita' energetica dei cittadini e' un
soggetto di diritto, con o senza personalita' giuridica:
a) fondato sulla partecipazione volontaria e
aperta;
b) controllato da membri o soci che siano persone
fisiche, piccole imprese, autorita' locali, ivi incluse le
amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione,
gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli
enti religiosi, nonche' le amministrazioni locali contenute
nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato
dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto
previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196;
c) che ha lo scopo principale di offrire ai suoi
membri o soci o al territorio in cui opera benefici
ambientali, economici o sociali a livello di comunita'
anziche' perseguire profitti finanziari;
d) che puo' partecipare alla generazione, alla
distribuzione, alla fornitura, al consumo,
all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi
di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per
veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai
suoi membri o soci.
4. Per centro di coordinamento regionale si intende
ciascun centro di coordinamento regionale istituito ai
sensi dell'articolo 35 del regolamento UE 943/2019 del 5
giugno 2019.
5. Le componenti di rete pienamente integrate sono
componenti di rete integrate nel sistema di trasmissione o
di distribuzione dell'energia, ivi compresi gli impianti di
stoccaggio, e utilizzate al solo scopo di assicurare un
funzionamento sicuro e affidabile del sistema di
trasmissione o di distribuzione e non per il bilanciamento
o la gestione delle congestioni di rete nel mercato
elettrico.
6. Lo stoccaggio di energia e' il differimento
dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento
successivo alla sua generazione ovvero la conversione di
energia elettrica in una forma di energia che puo' essere
stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva
riconversione in energia elettrica ovvero l'uso sotto forma
di un altro vettore energetico.
7. L'impianto di stoccaggio dell'energia e' un
impianto dove avviene lo stoccaggio di energia.
8. La gestione della domanda e' la variazione del
carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto
ai modelli di consumo normali o attuali in risposta a
segnali del mercato, anche in risposta a prezzi
dell'energia elettrica variabili nel tempo o incentivi
finanziari, oppure in risposta all'accettazione
dell'offerta del cliente finale di vendere la riduzione o
l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati
organizzati definiti dall'articolo 2, punto 4, del
regolamento di esecuzione 2014/1348/ UE della Commissione
europea, individualmente o per aggregazione.
9. L'aggregazione e' la funzione svolta da una
persona fisica o giuridica che combina piu' carichi di
clienti o l'energia elettrica generata per la vendita,
l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato
dell'energia elettrica.
10. L'aggregatore indipendente e' il partecipante al
mercato che realizza l'aggregazione di cui al comma
precedente e che non e' collegato al fornitore dei clienti
interessati.
11. Il partecipante al mercato e' una persona fisica
o giuridica che produce, acquista o vende servizi connessi
all'elettricita', alla gestione della domanda o allo
stoccaggio, compresa la trasmissione di ordini di
compravendita, su uno o piu' mercati dell'energia
elettrica, tra cui i mercati dell'energia di bilanciamento.
12. L'interconnettore e' l'infrastruttura che collega
tra loro due o piu' reti elettriche.
13. Il responsabile del bilanciamento e' il
partecipante al mercato, o il suo rappresentante designato,
responsabile degli sbilanciamenti che provoca sul mercato
dell'energia elettrica.
14. Il contratto con prezzo dinamico dell'energia
elettrica e' un contratto di fornitura di energia elettrica
tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia la
variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i
mercati del giorno prima e i mercati infra-giornalieri, a
intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di
mercato.
15. La rete pubblica con obbligo di connessione di
terzi e' una rete pubblica il cui esercizio e' oggetto di
una concessione rilasciata ai sensi del presente decreto o
dell'articolo 1-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
15-bis. Il contratto di fornitura di energia
elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso e' un
contratto di fornitura di energia elettrica tra un
fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni
contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera
durata del contratto ma puo' includere, per un prezzo
fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di
prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le
variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere
riconducibili soltanto agli elementi che non sono
determinati dai fornitori.
15-ter. Il fornitore di ultima istanza e' l'esercente
che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti
finali che rimangono senza fornitore.
15-quater. L'accordo di connessione flessibile e'
l'insieme di condizioni concordate per la connessione della
capacita' elettrica alla rete che comprende condizioni per
limitare e controllare l'immissione di energia elettrica
nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e
il prelievo di energia elettrica da tali reti.
15-quinquies. La condivisione dell'energia e'
l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia
rinnovabile:
a) generata o stoccata extra loco o in siti
condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano
in tutto o in parte; oppure
b) il cui diritto e' stato trasferito da un altro
cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito.
».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
210 e inserimento dell'articolo 5-bis nel medesimo decreto
legislativo
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «piu' di un contratto di fornitura» sono inserite le seguenti: «o piu' di un accordo di condivisione dell'energia» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I clienti finali hanno il diritto di avere piu' di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 62 e 63, della legge 4 agosto 2017, n. 124, tutti i clienti finali hanno diritto a concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia piu' di 200.000 clienti finali.»;
c) al comma 3:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) l'identita', l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo del fornitore nonche' i contatti dell'assistenza ai consumatori;»;
2) dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) se il prezzo e' fisso, variabile o dinamico;
h-ter) il prezzo totale e, per i contratti a prezzo fisso a tempo determinato nonche' per quelli a prezzo dinamico, le singole componenti del prezzo;
h-quater) informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, se previsti dall'offerta, ivi compresi, nell'offerta relativa a contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, le opportunita', i costi e i rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonche' la eventuale necessita' di installare un contatore di energia elettrica adeguato»;
h-quinquies) la possibilita' per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 che, per finalita' statutarie, operano nella tutela dei consumatori, per la gestione del proprio reclamo ovvero per l'assistenza nelle procedure per la gestione extragiudiziale delle controversie con il fornitore attraverso la conciliazione paritetica ovvero il servizio di conciliazione ARERA e le altre forme di assistenza gratuita previste;
d) al comma 4, primo periodo, dopo la parola «conclusione» sono inserite le seguenti «o della proroga»;
e) al comma 7, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«I clienti finali controparti di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso hanno diritto:
a) su richiesta, di partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia nonche' di prendere parte a meccanismi di flessibilita' del sistema elettrico nazionale;
b) a che i fornitori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole per i clienti le condizioni contrattuali economiche e di durata ne' risolvano i contratti prima della scadenza.»;
f) dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
«14-bis. L'ARERA assicura la tutela dal rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica dei clienti vulnerabili e in condizione di poverta' energetica.».
2. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«5-bis (Fornitura di ultima istanza). - 1. L'ARERA assicura che la regolazione dei servizi di ultima istanza prevede che:
a) i fornitori sono individuati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria;
b) i fornitori comunicano ai clienti, a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscono loro la continuita' del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi;
c) i fornitori riconoscono ai clienti da essi serviti i diritti propri del cliente finale;
d) i servizi medesimi favoriscono il passaggio a un'offerta basata sul mercato.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Diritti contrattuali dei clienti finali). -
1. I clienti finali hanno il diritto di acquistare energia
elettrica dal produttore o dal fornitore di loro scelta,
anche se stabilito nel territorio di un diverso Stato
membro, purche' siano rispettate le norme in materia di
scambi e di bilanciamento. I clienti finali possono
stipulare piu' di un contratto di fornitura o piu' di un
accordo di condivisione dell'energia allo stesso tempo, a
condizione che siano stabiliti i necessari punti di
connessione e di misurazione. I clienti finali hanno il
diritto di avere piu' di un punto di misurazione e di
fatturazione in corrispondenza dei propri locali.
2. I clienti finali, ferme e impregiudicate le norme
di diritto nazionale e di diritto dell'Unione europea a
tutela dei consumatori, beneficiano dei diritti
contrattuali previsti dai commi seguenti.
2-bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1,
commi 62 e 63, della legge 4 agosto 2017, n. 124, tutti i
clienti finali hanno diritto a concludere, su richiesta, un
contratto di fornitura di energia elettrica a tempo
determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno
con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia
piu' di 200.000 clienti finali.
3. I clienti finali hanno il diritto a che i
contratti di fornitura di energia elettrica da loro
conclusi indichino, in maniera chiara e agevolmente
comprensibile:
a) l'identita', l'indirizzo di posta elettronica e
l'indirizzo del fornitore nonche' i contatti
dell'assistenza ai consumatori;
b) i servizi forniti, i livelli di qualita' dei
servizi e la data dell'allacciamento iniziale;
c) i servizi di manutenzione ricompresi nel
contratto;
d) i mezzi disponibili al fine di ottenere
informazioni aggiornate sulle tariffe vigenti, sugli
addebiti per i servizi accessori di manutenzione e sui
servizi a pacchetto;
e) la durata-base del contratto, le condizioni di
rinnovo e di cessazione degli effetti del contratto e dei
singoli servizi da questo previsti, ivi compresi i prodotti
o i servizi a pacchetto, nonche' l'eventuale facolta', per
il cliente, di risolvere in anticipo il contratto senza
oneri;
f) l'indennizzo e le modalita' di rimborso previsti
nel caso in cui i livelli di qualita' previsti dal
contratto non siano raggiunti, ivi compresi i casi di
fatturazione imprecisa o tardiva;
g) le forme di risoluzione stragiudiziale delle
controversie e le relative modalita' procedimentali;
h) le informazioni sui diritti spettanti al
cliente, ivi incluse le informazioni sulla gestione dei
reclami e su tutti gli altri aspetti di cui al presente
comma, le quali devono essere chiaramente indicate anche
sulla fattura e sul sito web del fornitore.
h-bis) se il prezzo e' fisso, variabile o dinamico;
h-ter) il prezzo totale e, per i contratti a prezzo
fisso a tempo determinato nonche' per quelli a prezzo
dinamico, le singole componenti del prezzo;
h-quater) informazioni riguardanti i pagamenti una
tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti,
se previsti dall'offerta, ivi compresi, nell'offerta
relativa a contratti a tempo determinato e a prezzo fisso,
le opportunita', i costi e i rischi derivanti dalla stipula
di contratti di questo tipo, nonche' la eventuale
necessita' di installare un contatore di energia elettrica
adeguato»;
h-quinquies) la possibilita' per il cliente finale
di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di
cui all'elenco dell'articolo 137 del decreto legislativo n.
206 del 2005 che, per finalita' statutarie, operano nella
tutela dei consumatori, per la gestione del proprio reclamo
ovvero per l'assistenza nelle procedure per la gestione
extragiudiziale delle controversie con il fornitore
attraverso la conciliazione paritetica ovvero il servizio
di conciliazione ARERA e le altre forme di assistenza
gratuita previste.
4. Il cliente finale ha diritto a ricevere, prima
della conclusione o della proroga del contratto, un
documento informativo recante una sintesi, scritta in un
linguaggio semplice e conciso, dei diritti di cui al comma
3 e delle ulteriori condizioni contrattuali. Le eventuali
condizioni che importano limitazioni dei diritti del
cliente finale, fatta eccezione per i diritti di cui al
comma 3, sono debitamente evidenziate all'interno del
documento informativo. La violazione del presente comma, ad
opera del fornitore, e' causa di nullita' del contratto di
fornitura. La nullita' opera soltanto in favore del cliente
finale e puo' essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
5. I clienti finali hanno il diritto di ricevere dal
fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e
tempestiva dell'intenzione di modificare le condizioni
contrattuali e della loro facolta' di recedere dal
contratto. In caso di adeguamento del prezzo di fornitura,
i clienti finali devono essere altresi' informati, in via
diretta, dei motivi e prerequisiti dell'adeguamento e della
sua entita', con un preavviso di almeno due settimane
ovvero di almeno un mese, qualora si tratti di clienti
civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo
adeguamento. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di
cui al presente comma, le variazioni dei corrispettivi che
derivano da indicizzazione o adeguamento automatico degli
stessi non determinati dal fornitore.
6. Nelle ipotesi indicate dal comma 5, il cliente
finale puo' recedere dal contratto, con dichiarazione
inviata al fornitore, mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica,
anche ordinaria, entro il termine indicato dal fornitore,
comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi,
decorrente dal ricevimento della comunicazione prevista dal
presente comma. La comunicazione indica gli indirizzi, ivi
compreso almeno un indirizzo di posta elettronica
ordinaria, ai quali la dichiarazione di recesso puo' essere
trasmessa.
7. I fornitori trasmettono ai clienti finali
informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle
tariffe praticati, nonche' sulle condizioni contrattuali
generalmente praticate. I clienti finali controparti di
contratti di fornitura di energia elettrica a tempo
determinato e a prezzo fisso hanno diritto:
a) su richiesta, di partecipare alla gestione della
domanda e alla condivisione dell'energia nonche' di
prendere parte a meccanismi di flessibilita' del sistema
elettrico nazionale;
b) a che i fornitori non modifichino
unilateralmente in maniera sfavorevole per i clienti le
condizioni contrattuali economiche e di durata ne'
risolvano i contratti prima della scadenza.
8. I fornitori offrono ai clienti finali diversi
metodi di pagamento. Il metodo di pagamento prescelto dal
cliente finale non puo' in ogni caso determinare indebite
discriminazioni. Le eventuali differenze negli oneri
relativi ai diversi metodi di pagamento e ai differenti
sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non
discriminatorie e proporzionate e, in ogni caso, non
possono superare i costi diretti a carico del beneficiario
legati all'uso di un determinato metodo di pagamento o di
un determinato sistema di prepagamento. L'accesso a sistemi
di prepagamento non puo' determinare condizioni
svantaggiose.
9. I moduli o formulari recano condizioni
contrattuali eque e trasparenti e sono redatti in un
linguaggio semplice e univoco e non prevedono ostacoli,
anche esterni al contratto, all'esercizio dei diritti dei
clienti finali e dei diritti attribuiti dal presente
articolo. E' ostacolo vietato ai sensi del presente comma
anche la sottoposizione al cliente finale di un'eccessiva
documentazione contrattuale.
10. I clienti finali hanno diritto a un buon livello
di prestazione dei servizi e di gestione dei propri
eventuali reclami da parte dei fornitori, in modo semplice,
equo e rapido.
11. I clienti finali hanno diritto di essere
prontamente e adeguatamente informati sui propri diritti
derivanti dagli obblighi di servizio pubblico universale
imposti ai fornitori.
12. I clienti civili hanno diritto di essere
informati in modo adeguato dai fornitori sulle misure
alternative alla disconnessione del servizio, con
sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per
l'interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un
mese. Le misure alternative possono consistere in fonti di
sostegno, in sistemi di prepagamento, in audit energetici,
in servizi di consulenza energetica, in piani di pagamento
alternativi, in consulenze per la gestione
dell'indebitamento e in moratorie e non comportano, in ogni
caso, costi supplementari per i clienti interessati.
13. I clienti finali ricevono una fattura di
conguaglio definitivo dal fornitore entro sei settimane
dall'effettuato cambio di fornitore.
14. L'Autorita' di regolazione per l'energia, le reti
e l'ambiente (di seguito: ARERA), con uno o piu' atti
regolatori da adottare entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, stabilisce le misure
necessarie al fine di rendere effettivi i diritti di cui al
presente articolo.
14-bis. L'ARERA assicura la tutela dal rischio di
interruzione della fornitura di energia elettrica dei
clienti vulnerabili e in condizione di poverta' energetica.
15. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e' abrogato.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
210

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «al piu' tardi a far data dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 2026»;
b) al comma 7, dopo le parole: «o conciliazione sulle bollette» sono inserite le seguenti: «, nonche' misure che assicurino la conformita' delle modalita' di determinazione degli oneri imposti dai fornitori di cui al comma 5».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Diritto a cambiare fornitore). - 1. I
clienti, singoli o aggregati, hanno il diritto di cambiare,
senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai
tempi, il proprio fornitore nel piu' breve tempo possibile
e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane
dalla data di ricevimento della richiesta. Il nuovo
fornitore o il nuovo partecipante al mercato coinvolto in
un'aggregazione emette una bolletta per il periodo compreso
tra il cambio e l'ultimo giorno del mese in corso al
momento del cambio. I successivi periodi di fatturazione
decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello
dell'avvenuto cambio.
2. Ciascun fornitore indica ai propri clienti, nel
documento informativo comunicato prima della stipula del
contratto di fornitura, all'interno del contratto stesso e
nelle bollette periodicamente inviate, le modalita'
attraverso le quali e' possibile cambiare fornitore,
nonche' l'indirizzo, anche di posta elettronica ordinaria,
al quale la richiesta deve essere trasmessa.
3. L'ARERA, entro un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto, avvia una consultazione degli operatori
attivi nel mercato interno dell'energia elettrica e delle
organizzazioni rappresentative iscritte nel registro di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, al fine di adottare uno o piu' atti regolatori idonei
a garantire che, entro il 2026, sia assicurato il diritto
dei clienti a cambiare fornitore entro ventiquattro ore
dalla richiesta.
4. Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal comma
5, l'esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti
civili e delle imprese che occupano meno di cinquanta
dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che
realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non
superiore a dieci milioni di euro non e' soggetto ad alcun
onere.
5. Il fornitore puo' imporre ai propri clienti,
singoli o aggregati, il pagamento di una somma di denaro in
caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a
tempo determinato e a prezzo fisso, a condizione che tale
onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e
agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo
comunicato prima della stipula del contratto quanto nel
contratto stesso e sia stato specificamente approvato e
sottoscritto dal cliente. La somma richiesta deve in ogni
caso essere proporzionata e non puo' eccedere la perdita
economica direttamente subita dal fornitore o dal
partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione a
seguito dello scioglimento anticipato del contratto, ivi
compresi i costi legati a eventuali pacchetti di
investimenti o servizi gia' forniti al cliente nell'ambito
del contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entita'
di tale perdita economica diretta grava sul fornitore.
6. I clienti civili possono prendere parte a
programmi collettivi di cambio del fornitore, alle stesse
condizioni e con le medesime garanzie previste dal presente
articolo per i cambi individuali, nonche' senza oneri
aggiuntivi. In caso di pratiche abusive nei confronti dei
partecipanti a un programma collettivo di cambio del
fornitore, ciascun partecipante o gli enti rappresentativi
iscritti nel registro di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono agire nei
confronti dell'autore della condotta lesiva ai sensi del
Titolo VIII-bis del Libro Quarto del codice di procedura
civile.
7. L'ARERA, con propri provvedimenti, assicura
l'attuazione delle disposizioni del presente articolo,
introducendo misure volte a contrastare comportamenti
opportunistici di cambio del fornitore di energia elettrica
da parte dei clienti finali morosi, anche limitando la
possibilita' di cambio del fornitore, salvo il caso in cui
siano state attivate procedure di contestazione o
conciliazione sulle bollette, nonche' misure che assicurino
la conformita' delle modalita' di determinazione degli
oneri imposti dai fornitori di cui al comma 5.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
210

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I fornitori di energia elettrica a clienti finali sono tenuti:
a) a predisporre e mettere in atto strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio di insostenibilita' economica dei contratti sottoscritti con i clienti finali a causa della volatilita' dei prezzi di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, secondo principi di diligenza individuati dall'ARERA;
b) ad intraprendere le azioni idonee a limitare il rischio di interruzione della fornitura.
1-ter. L'ARERA, nell'ambito dei propri poteri ispettivi e sanzionatori di cui alla legge 16 novembre 1995, n. 481, verifica il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e b).»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e gestione del rischio del fornitore».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 13 (Formazione dei prezzi nei mercati
dell'energia elettrica e gestione del rischio del
fornitore). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti
le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti
finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali
definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso
dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti gli indirizzi per la definizione, da
parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di
perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del
contributo alla flessibilita' e all'efficienza del sistema
nonche' delle esigenze di promozione della concorrenza nel
mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra
il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal
GME in continuita' con il calcolo del prezzo unico
nazionale.
1-bis. I fornitori di energia elettrica a clienti
finali sono tenuti:
a) a predisporre e mettere in atto strategie di
copertura finalizzate a limitare il rischio di
insostenibilita' economica dei contratti sottoscritti con i
clienti finali a causa della volatilita' dei prezzi di
approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica,
secondo principi di diligenza individuati dall'ARERA;
b) ad intraprendere le azioni idonee a limitare il
rischio di interruzione della fornitura.
1-ter. L'ARERA, nell'ambito dei propri poteri
ispettivi e sanzionatori di cui alla legge 16 novembre
1995, n. 481, verifica il rispetto delle disposizioni di
cui al comma 1-bis, lettere a) e b).
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo,
il Ministero della transizione ecologica, avvalendosi di
Ricerca sul sistema energetico S.p.a., nell'ambito delle
risorse destinate allo svolgimento delle attivita' di
ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e
tecnologica di interesse generale per il settore elettrico,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, elabora un rapporto
relativo all'impatto sui mercati dell'energia elettrica
della modifica del mix tecnologico di generazione, per
effetto della crescita della generazione da fonti
rinnovabili e delle prospettive di sviluppo della
partecipazione attiva della domanda nei mercati, dello
sviluppo delle reti, nonche' dell'impatto del passaggio ai
prezzi zonali sui clienti finali e dell'esigenza di
adeguamento degli strumenti di tutela dei clienti
vulnerabili di cui all'articolo 11 del presente decreto.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
210

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, lettera b), le parole: «in ciascun periodo orario» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora»;
b) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile a fini di:
a) comunicazione con altri soggetti in ordine agli accordi di condivisione dell'energia rinnovabile, anche per gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili;
b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte dell'accordo di condivisione dell'energia;
c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile;
d) installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione di energia rinnovabile o dell'impianto di stoccaggio.
8-ter. L'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile o il soggetto terzo puo' possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui partecipi al progetto di condivisione dell'energia. L'organizzatore della condivisione dell'energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti.
8-quater. I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile:
a) hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili;
b) hanno i medesimi diritti e obblighi dei clienti finali;
c) non sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti in capo ai fornitori, qualora l'energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacita' installata fino a 30 kW per le singole abitazioni e fino a 100 kW per i condomini;
d) hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell'energia;
e) hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all'accordo di condivisione dell'energia;
f) sono informati della possibilita' che le zone di offerta siano modificate in conformita' all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile e' applicato conformemente al comma 8, lettera a);
g) notificano gli accordi di condivisione dell'energia ai gestori di sistema e ai partecipanti al mercato interessati, compresi i fornitori, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell'energia;
h) non subiscono un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento.
8-quinquies. Nel caso in cui partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile clienti finali di dimensioni maggiori delle piccole e medie imprese, la capacita' degli impianti di generazione associati alla condivisione non puo' essere superiore a 6 MW.
8-sexies. I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione raccolgono, convalidano e comunicano, con cadenza mensile, i dati di misura che rilevano ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa secondo le modalita' definite dall'ARERA. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.:
a) monitora, con frequenza mensile, i dati relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati;
b) fornisce un punto di contatto volto a:
1) registrare gli accordi di condivisione dell'energia;
2) fornire informazioni per la condivisione dell'energia;
3) ricevere informazioni sui punti di misurazione, i cambiamenti di ubicazione e di partecipazione.
8-septies. L'ARERA adegua i propri provvedimenti alle disposizioni dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies e provvede affinche' lo scorporo dell'energia elettrica condivisa di cui al comma 8-quater, lettera a), sia effettuato tenendo conto dell'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti, secondo criteri di gradualita', per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei medesimi provvedimenti.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14 (Clienti attivi e comunita' energetiche dei
cittadini). - 1. I clienti finali hanno il diritto di
partecipare al mercato in qualita' di clienti attivi, senza
essere assoggettati a procedure od oneri discriminatori o
sproporzionati ovvero a oneri di rete che non rispecchiano
i costi effettivi.
2. I clienti attivi:
a) possono partecipare al mercato individualmente,
in maniera aggregata ovvero mediante le comunita' di cui al
presente articolo;
b) hanno il diritto di vendere sul mercato
l'energia elettrica autoprodotta, anche stipulando accordi
per l'acquisto di energia elettrica;
c) hanno il diritto di prendere parte a meccanismi
di flessibilita' e a meccanismi di efficienza energetica;
d) possono attribuire a soggetti terzi la gestione
degli impianti necessari, ivi compresi l'installazione, il
funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione,
senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta
considerarsi clienti attivi;
e) sono sottoposti a oneri di rete idonei a
rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori e
contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in
rete e quella assorbita dalla rete, cosi' da garantire un
contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione
globale dei costi di sistema;
f) sono responsabili, dal punto di vista
finanziario, degli squilibri che apportano alla rete
elettrica e sono responsabili del bilanciamento ovvero
delegano la propria responsabilita' a soggetti terzi, ai
sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943.
3. I clienti attivi proprietari di impianti di
stoccaggio dell'energia:
a) hanno diritto alla connessione alla rete
elettrica entro un termine ragionevole dalla richiesta,
purche' assicurino una misurazione adeguata;
b) non possono essere assoggettati a una duplicita'
di oneri, ivi compresi gli oneri di rete, per l'energia
elettrica immagazzinata che rimane nella loro
disponibilita' o per la prestazione di servizi di
flessibilita' ai gestori dei sistemi;
c) non possono essere assoggettati a requisiti od
oneri sproporzionati per il rilascio di atti di
autorizzazione o provvedimenti a contenuto equivalente;
d) sono autorizzati a fornire diversi servizi
contemporaneamente, se tecnicamente possibile.
4. I clienti attivi che agiscono collettivamente
regolano i rapporti tramite un contratto di diritto
privato, individuando un soggetto responsabile. La
titolarita' e la gestione, compresi l'installazione, il
funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione
degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio,
ubicati nell'edificio o condominio nonche' in siti diversi
nella disponibilita' dei clienti attivi medesimi, la cui
produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia
operata dai clienti attivi, puo' essere in capo a un
soggetto terzo, purche' quest'ultimo sia soggetto alle
istruzioni di uno o piu' clienti attivi facenti parte del
gruppo.
5. I membri o soci delle comunita' energetiche dei
cittadini regolano i loro rapporti tramite un contratto di
diritto privato, individuando un soggetto responsabile, ivi
inclusi la Comunita' stessa, un membro o socio di essa o un
soggetto terzo.
6. Le comunita' energetiche dei cittadini sono
costituite nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la partecipazione e' volontaria e aperta a tutti
i soggetti interessati, i quali possono altresi' recedere
dalla configurazione della comunita' con le medesime
garanzie e con gli stessi diritti previsti dall'articolo 7
del presente decreto;
b) i membri o soci della comunita' mantengono tutti
i diritti e gli obblighi legati alla loro qualita' di
clienti civili ovvero di clienti attivi;
c) la comunita' puo' partecipare agli ambiti
costituti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla
fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo
stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione
di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica
dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici;
d) la comunita' energetica dei cittadini e' un
soggetto di diritto privato che puo' assumere qualsiasi
forma giuridica, fermo restando che il suo atto costitutivo
deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a
favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera,
di benefici ambientali, economici o sociali a livello di
comunita', non potendo costituire i profitti finanziari lo
scopo principale della comunita';
e) la comunita' e' responsabile del riparto
dell'energia elettrica condivisa tra i suoi partecipanti.
7. La condivisione dell'energia elettrica
eventualmente prodotta dalle comunita' energetiche puo'
avvenire per mezzo della rete di distribuzione esistente e,
in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico,
tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti
finali, anche in virtu' di contratti di locazione o di
acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di
nuova realizzazione. Nei casi di gestione della rete di
distribuzione da parte della comunita', previa
autorizzazione del Ministero della transizione ecologica e'
stipulata una convenzione di sub-concessione tra l'impresa
di distribuzione concessionaria della rete impiegata dalla
comunita' e la comunita' stessa. Le reti di distribuzione
gestite dalle comunita' energetiche dei cittadini sono
considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di
connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprieta'
della rete. La comunita', in qualita' di sub-concessionario
della rete elettrica utilizzata, e' tenuta all'osservanza
degli stessi obblighi e delle stesse condizioni previsti
dalla legge per il soggetto concessionario. I canoni di
locazione ovvero di sub-concessione richiesti dal gestore
del sistema di distribuzione devono in ogni caso risultare
equi e sono sottoposti alla valutazione dell'ARERA, secondo
le modalita' da questa definite ai sensi del comma 9 del
presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle
Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono
alle finalita' del presente comma ai sensi dei rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
8. La condivisione dell'energia elettrica e'
consentita nell'ambito delle comunita' energetiche e dei
clienti attivi che agiscono collettivamente nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) l'energia e' condivisa nell'ambito della
porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa
zona di mercato;
b) l'energia condivisa e' pari, in ciascun periodo
rilevante non superiore all'ora, al valore minimo tra
quello dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete
dagli impianti e quello dell'energia elettrica prelevata
dall'insieme dei clienti associati;
c) l'energia puo' essere condivisa anche attraverso
impianti di stoccaggio;
d) gli impianti di generazione e di stoccaggio
dell'energia elettrica oggetto di condivisione tra i
partecipanti alle comunita' energetiche dei cittadini
devono risultare nella disponibilita' e nel controllo della
comunita' energetica dei cittadini. La gestione, ivi
compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento
dei dati e la manutenzione, puo' essere demandata ad un
soggetto terzo, ivi compreso il proprietario dell'impianto
di generazione, fermi restando i poteri di indirizzo e
controllo in capo alla comunita'.
8-bis. I clienti attivi possono nominare un terzo
quale organizzatore della condivisione dell'energia
rinnovabile a fini di:
a) comunicazione con altri soggetti in ordine agli
accordi di condivisione dell'energia rinnovabile, anche per
gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi
applicabili;
b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei
carichi flessibili dietro al contatore, della generazione
distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di
stoccaggio che fanno parte dell'accordo di condivisione
dell'energia;
c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti
attivi che partecipano alla condivisione dell'energia
rinnovabile;
d) installazione e funzionamento, comprese la
misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione
di energia rinnovabile o dell'impianto di stoccaggio.
8-ter. L'organizzatore della condivisione
dell'energia rinnovabile o il soggetto terzo puo' possedere
o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di
energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere
considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui
partecipi al progetto di condivisione dell'energia.
L'organizzatore della condivisione dell'energia fornisce
servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni
di servizio trasparenti.
8-quater. I clienti attivi che partecipano alla
condivisione dell'energia rinnovabile:
a) hanno diritto allo scorporo in bolletta della
quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i
prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati
ai costi applicabili;
b) hanno i medesimi diritti e obblighi dei clienti
finali;
c) non sono tenuti a rispettare gli obblighi
previsti in capo ai fornitori, qualora l'energia
rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una
capacita' installata fino a 30 kW per le singole abitazioni
e fino a 100 kW per i condomini;
d) hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base
volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per
gli accordi di condivisione dell'energia;
e) hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale
delle controversie con altri partecipanti all'accordo di
condivisione dell'energia;
f) sono informati della possibilita' che le zone di
offerta siano modificate in conformita' all'articolo 14 del
regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, e del fatto che il diritto di
condividere energia rinnovabile e' applicato conformemente
al comma 8, lettera a);
g) notificano gli accordi di condivisione
dell'energia ai gestori di sistema e ai partecipanti al
mercato interessati, compresi i fornitori, direttamente o
tramite un organizzatore della condivisione dell'energia;
h) non subiscono un trattamento iniquo e
discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro
responsabili del bilanciamento.
8-quinquies. Nel caso in cui partecipano alla
condivisione dell'energia rinnovabile clienti finali di
dimensioni maggiori delle piccole e medie imprese, la
capacita' degli impianti di generazione associati alla
condivisione non puo' essere superiore a 6 MW.
8-sexies. I gestori dei sistemi di trasmissione e i
gestori dei sistemi di distribuzione raccolgono,
convalidano e comunicano, con cadenza mensile, i dati di
misura che rilevano ai fini della determinazione
dell'energia elettrica condivisa secondo le modalita'
definite dall'ARERA. Il Gestore dei servizi energetici
S.p.A.:
a) monitora, con frequenza mensile, i dati relativi
all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i
partecipanti al mercato interessati;
b) fornisce un punto di contatto volto a:
1) registrare gli accordi di condivisione
dell'energia;
2) fornire informazioni per la condivisione
dell'energia;
3) ricevere informazioni sui punti di
misurazione, i cambiamenti di ubicazione e di
partecipazione.
8-septies. L'ARERA adegua i propri provvedimenti alle
disposizioni dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies
e 8-sexies e provvede affinche' lo scorporo dell'energia
elettrica condivisa di cui al comma 8-quater, lettera a),
sia effettuato tenendo conto dell'intervallo temporale
della regolazione degli sbilanciamenti, secondo criteri di
gradualita', per le sole configurazioni costituite
successivamente all'entrata in vigore dei medesimi
provvedimenti.
9. Sull'energia prelevata dalle reti pubbliche di cui
ai commi 7 e 8, compresa quella condivisa, si applicano gli
oneri generali di sistema, ai sensi dell'articolo 6, comma
9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'ARERA adotta uno o piu'
provvedimenti per dare attuazione alle disposizioni
contenute nel presente articolo. In particolare,
l'Autorita' persegue i seguenti obiettivi:
a) assicura che le comunita' energetiche dei
cittadini possano partecipare, direttamente ovvero
attraverso aggregatori, a tutti i mercati dell'energia
elettrica e dei servizi connessi, nel rispetto dei vincoli
di sicurezza delle reti e in modo non discriminatorio, e
che le medesime comunita' siano finanziariamente
responsabili degli eventuali squilibri apportati al
sistema, assumendo la relativa responsabilita' di
bilanciamento o delegando la stessa a un soggetto terzo, ai
sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;
b) assicura che sull'energia prelevata dalla rete
pubblica dai clienti finali partecipanti alle
configurazioni di cui al presente articolo siano applicati
gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6,
comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19;
c) fermo restando quanto previsto alla lettera b),
determina, anche in via forfetaria, il valore delle
componenti tariffarie regolate che non devono essere
applicate all'energia condivisa nell'ambito della porzione
di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina
primaria e istantaneamente auto-consumata, in quanto
corrispondenti a costi evitati per il sistema, determinati
in funzione della localizzazione sulla rete elettrica dei
punti di immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna
configurazione di autoconsumo collettivo o di comunita'
energetica dei cittadini; A tal fine, prevede che i gestori
della rete di distribuzione rendano pubblici i perimetri
delle cabine primarie, anche in via semplificata o
forfettaria;
d) definisce le specifiche ragioni di carattere
tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i
clienti finali, che devono ricorrere affinche' la
condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta
dalle comunita' energetiche avvenga in virtu' di contratti
di locazione o di acquisto di porzioni della rete di
distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova
realizzazione;
e) adotta provvedimenti volti alla sperimentazione,
attraverso progetti pilota, di criteri di promozione
dell'auto bilanciamento all'interno delle configurazioni di
cui al presente articolo, valorizzando i benefici
dell'autoconsumo sull'efficienza di approvvigionamento dei
servizi ancillari, anche prevedendo che le stesse siano
considerate utenti del dispacciamento in forma aggregata;
f) assicura che le comunita' energetiche dei
cittadini possano organizzare la condivisione, al loro
interno, dell'energia elettrica auto-prodotta, consentendo
altresi' ai membri o ai soci della comunita' di conservare
i propri diritti di clienti finali;
g) adotta le disposizioni necessarie affinche' per
le isole minori non interconnesse non si applichi il limite
della cabina primaria ai fini dell'accesso al meccanismo di
cui alla lettera c).
11. Il Ministro della transizione ecologica adotta
atti di indirizzo:
a) affinche' il Gestore del sistema di
distribuzione e il Gestore della rete di trasmissione
nazionale cooperino per consentire l'attuazione delle
disposizioni del presente articolo, con particolare
riguardo alle modalita' con le quali sono rese disponibili
le misure dell'energia condivisa e alle modalita' di
partecipazione ai mercati dei servizi, nel rispetto dei
vincoli di sicurezza;
b) affinche' sia istituito, presso il Gestore dei
servizi energetici S.p.a., un sistema di monitoraggio
continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del
presente articolo. In tale ambito, dovra' prevedersi
l'evoluzione dell'energia elettrica soggetta al pagamento
degli oneri generali e delle diverse componenti tariffarie,
tenendo conto dello sviluppo delle configurazioni di
autoconsumo e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo
delle diverse componenti.».
 
Art. 6

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera q), le parole: «in ciascun periodo orario» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora»;
b) all'articolo 32, comma 3, lettera c), la parola: «domestici» e' sostituita dalla seguente: «finali».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 32 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si applicano le definizioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102, nonche' al decreto legislativo di
recepimento della direttiva (UE) 2019/944. Si applicano
inoltre le seguenti definizioni:
a) "energia da fonti rinnovabili" oppure "energia
rinnovabile": energia proveniente da fonti rinnovabili non
fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e
fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia
mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia
marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas;
b) "energia dell'ambiente": energia termica
naturalmente disponibile ed energia accumulata in ambienti
confinati, che puo' essere immagazzinata nell'aria
dell'ambiente, esclusa l'aria esausta, o nelle acque
superficiali o reflue;
c) "energia geotermica": energia immagazzinata
sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;
d) "consumo finale lordo di energia": i prodotti
energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai
trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi
pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca,
il consumo di energia elettrica e di calore del settore
energetico per la produzione di energia elettrica, di
calore e di carburante per il trasporto, e le perdite di
energia elettrica e di calore con la distribuzione e la
trasmissione;
e) "regime di sostegno": strumento, regime o
meccanismo, applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati
membri, inteso a promuovere l'uso di energia da fonti
rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui
puo' essere venduta o aumentando, per mezzo di obblighi in
materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume
acquistato di tale energia, includendo a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, gli aiuti agli
investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le
restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno nella forma di
obblighi in materia di energie rinnovabili, inclusi quelli
che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto
sui prezzi, ivi comprese le tariffe onnicomprensive e le
tariffe premio fisse o variabili;
f) "obbligo in materia di energie rinnovabili":
regime di sostegno che obbliga i produttori di energia a
includere nella loro produzione una determinata quota di
energia da fonti rinnovabili, i fornitori di energia a
includere una determinata quota di energia da fonti
rinnovabili nella loro offerta o i consumatori di energia a
includere una determinata quota di energia da fonti
rinnovabili nei loro consumi, compresi i regimi nei quali
tali obblighi possono essere soddisfatti mediante l'uso di
certificati verdi;
g) "PMI": microimprese, piccole imprese o medie
imprese quali definite all'articolo 2 dell'Allegato della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea;
h) "calore e freddo di scarto": calore o freddo
inevitabilmente ottenuti come sottoprodotti negli impianti
industriali o di produzione di energia, o nel settore
terziario, che si disperderebbero nell'aria o nell'acqua
rimanendo inutilizzati e senza accesso a un sistema di
teleriscaldamento o teleraffrescamento, nel caso in cui la
cogenerazione sia stata o sara' utilizzata o non sia
praticabile;
i) "revisione della potenza dell'impianto",
"ripotenziamento" o "repowering": rinnovamento delle
centrali elettriche che producono energia rinnovabile,
compresa la sostituzione integrale o parziale di impianti o
apparecchiature e sistemi operativi al fine di sostituire
capacita' o di aumentare l'efficienza o la capacita'
dell'impianto;
l) "garanzia di origine": documento elettronico che
serve esclusivamente a provare a un cliente finale che una
determinata quota o quantita' di energia e' stata prodotta
da fonti rinnovabili;
m) "mix energetico residuale": il mix energetico
totale annuo di uno Stato membro, al netto della quota
rappresentata dalle garanzie di origine annullate;
n) "autoconsumatore di energia rinnovabile":
cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile
per il proprio consumo e puo' immagazzinare o vendere
energia elettrica rinnovabile autoprodotta alle condizioni
e secondo le modalita' di cui all'articolo 30 del presente
decreto;
o) "autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente": gruppo di almeno due
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente alle condizioni e secondo le modalita' di
cui all'articolo 30 del presente decreto;
p) "comunita' di energia rinnovabile" o "comunita'
energetica rinnovabile": soggetto giuridico che opera nel
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31 del presente
decreto;
q) "energia condivisa": in una comunita' di energia
rinnovabile o in un gruppo di autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente, e' pari al
minimo, in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora,
tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli
impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica
prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati
nella stessa zona di mercato;
r) "accordo di compravendita di energia elettrica
da fonti rinnovabili": contratto con il quale una persona
fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia
elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un
produttore di energia elettrica;
s) "scambi tra pari di energia rinnovabile":
vendita di energia rinnovabile tra i partecipanti al
mercato in virtu' di un contratto con condizioni
prestabilite che disciplina l'esecuzione e il regolamento
automatizzati dell'operazione, direttamente tra i
partecipanti al mercato o indirettamente tramite un terzo
certificato partecipante al mercato, come ad esempio un
aggregatore. Il diritto di condurre scambi tra pari non
pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte
in qualita' di consumatori finali, produttori, fornitori o
aggregatori;
t) "zona di approvvigionamento": area geografica
definita da cui provengono le materie prime di biomassa
forestale, di cui sono disponibili informazioni affidabili
e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente
omogenee per valutare il rischio presentato dalle
caratteristiche di sostenibilita' e legalita' della
biomassa forestale;
u) "rigenerazione forestale": ricostituzione con
mezzi naturali o artificiali di un'area boschiva a seguito
della rimozione della precedente popolazione forestale per
abbattimento o per cause naturali, compresi gli incendi o
le tempeste;
v) "biocarburanti": carburanti liquidi per il
trasporto ricavati dalla biomassa;
z) "biocarburanti avanzati": biocarburanti prodotti
a partire dalle materie prime elencate nell'Allegato VIII,
parte A del presente decreto;
aa) "biometano": combustibile ottenuto dalla
purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per
l'immissione in rete gas;
bb) "biometano avanzato": biometano prodotto dalle
materie prime di cui all'Allegato VIII parte A del presente
decreto;
cc) "biocarburanti, bioliquidi e combustibili da
biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della
destinazione d'uso dei terreni": biocarburanti, bioliquidi
e combustibili da biomassa le cui materie prime sono state
prodotte nell'ambito di sistemi che evitano gli effetti di
spostamento dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei
combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e
foraggere mediante il miglioramento delle pratiche agricole
e mediante la coltivazione in aree che non erano
precedentemente utilizzate a tal fine, e che sono stati
prodotti conformemente ai criteri di sostenibilita' per i
biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa di
cui all'articolo 42 del presente decreto;
dd) "biogas": combustibili e carburanti gassosi
prodotti dalle biomasse;
ee) "bioliquidi": combustibili liquidi per scopi
energetici diversi dal trasporto, compresi l'energia
elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento, prodotti a
partire dalla biomassa;
ff) "biomassa": frazione biodegradabile dei
prodotti, rifiuti, sottoprodotti e residui di origine
biologica provenienti dall'agricoltura, comprendente
sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle
industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura,
nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i
rifiuti industriali e urbani di origine biologica;
gg) "biomassa agricola": biomassa risultante
dall'agricoltura;
hh) "biomassa forestale": biomassa risultante dalla
silvicoltura;
ii) "carburanti da carbonio riciclato":
combustibili e carburanti liquidi e gassosi che sono
prodotti da una delle seguenti due categorie:
1) flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine
non rinnovabile che non sono idonei al recupero di materia
ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
2) gas derivante dal trattamento dei rifiuti e
dal gas di scarico di origine non rinnovabile che sono
prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale
del processo di produzione negli impianti industriali;
ll) "carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di
origine non biologica per il trasporto": carburanti liquidi
e gassosi utilizzati nel settore del trasporto, diversi da
biocarburanti o biogas, il cui contenuto energetico
proviene da fonti rinnovabili. Nel caso in cui il contenuto
energetico sia attribuibile ad un mix di fonti rinnovabili
e non rinnovabili, si considera solo la frazione relativa
alle fonti rinnovabili;
mm) "colture alimentari e foraggere": colture
amidacee, zuccherine o oleaginose prodotte su terreni
agricoli come coltura principale, esclusi residui, rifiuti
o materie ligno-cellulosiche e le colture intermedie, come
le colture intercalari e le colture di copertura, a
condizione che l'uso di tali colture intermedie non generi
una domanda di terreni supplementari;
nn) "colture amidacee": colture comprendenti
principalmente cereali, indipendentemente dal fatto che
siano utilizzati solo i grani ovvero sia utilizzata
l'intera pianta, come nel caso del mais verde; tuberi e
radici, come patate, topinambur, patate dolci, manioca e
ignami; e colture di bulbo-tuberi, quali la colocasia e la
xantosoma;
oo) "combustibili da biomassa": combustibili solidi
e gassosi prodotti dalle biomasse;
pp) "fornitore di combustibile": soggetto tenuto al
pagamento dell'accisa sui prodotti energetici che immette
in consumo per l'azionamento dei veicoli e dei mezzi di
trasporto ferroviario nonche' il soggetto tenuto al
pagamento dell'accisa sull'energia elettrica destinata al
consumo nel sistema stradale e ferroviario;
qq) "materie cellulosiche di origine non
alimentare": materie prime composte principalmente da
cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina
inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche,
compresi i residui di colture alimentari e foraggere, quali
paglia, steli di granturco, pule e gusci, le colture
energetiche erbacee a basso tenore di amido, quali loglio,
panico verga, miscanthus, canna comune, le colture di
copertura precedenti le colture principali e ad esse
successive, le colture miste di leguminose e graminacee, i
residui industriali, anche residui di colture alimentari e
foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali,
gli zuccheri, gli amidi e le proteine, e le materie
derivate dai rifiuti organici, intendendo per colture miste
di leguminose e graminacee e colture di copertura pascoli
temporanei costituiti da un'associazione mista di
graminacee e leguminose a basso tenore di amido che sono
coltivati a turno breve per produrre foraggio per il
bestiame e migliorare la fertilita' del suolo al fine di
ottenere rese superiori dalle colture arabili principali;
rr) "materie ligno-cellulosiche": materie composte
da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa
proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i
residui e rifiuti della filiera forestale;
ss) "PNIEC": Piano Nazionale Integrato per
l'Energia e il Clima predisposto in attuazione del
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2018;
tt) "residuo": sostanza diversa dal prodotto o dai
prodotti finali cui mira direttamente il processo di
produzione; non costituisce l'obiettivo primario del
processo di produzione e il processo non e' stato
deliberatamente modificato per ottenerlo;
uu) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura,
della pesca e della silvicoltura": residui generati
direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla
pesca e dalla silvicoltura e non comprendono i residui
delle industrie connesse o della lavorazione;
vv) "rifiuti": rifiuto quale definito all'articolo
183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 escluse le sostanze che sono state
deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare la
presente definizione;
zz) "rifiuti organici": rifiuti organici quali
definiti all'articolo 183, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
aaa) "centrali ibride": centrali che producono
energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili,
sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di
co-combustione, vale a dire gli impianti che producono
energia elettrica mediante combustione di fonti non
rinnovabili e di fonti rinnovabili;
bbb) "sistema nazionale di certificazione": sistema
nazionale di certificazione di sostenibilita' di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 14 novembre 2019 recante
"Istituzione del sistema nazionale di certificazione della
sostenibilita' dei biocarburanti e dei bioliquidi",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre
2019;
ccc) "sistema volontario di certificazione":
sistema per la certificazione di sostenibilita' oggetto di
una decisione della Commissione europea adottata ai sensi
dell'articolo 30, paragrafo 4 della direttiva (UE)
2018/2001;
ddd) "valore reale": riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno
specifico processo di produzione di biocarburanti,
bioliquidi o combustibile da biomassa calcolata secondo la
metodologia definita nell'Allegato VI, parte C, o
nell'Allegato VII, parte B del presente decreto;
eee) "valore tipico": stima delle emissioni di gas
a effetto serra e della riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra per una particolare filiera di produzione del
biocarburante, del bioliquido o del combustibile da
biomassa, rappresentativa del consumo dell'Unione;
fff) "valore standard": valore stabilito a partire
da un valore tipico applicando fattori predeterminati e
che, in circostanze definite ai sensi del presente decreto,
puo' essere utilizzato al posto di un valore reale;
ggg) "area idonea": area con un elevato potenziale
atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione
elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale
ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative;
hhh) "ristrutturazione importante di primo
livello": la ristrutturazione importante di primo livello
come definita in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di
applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi degli edifici.».
«Art. 32 (Modalita' di interazione con il sistema
energetico). - 1. I clienti finali organizzati in una delle
configurazioni di cui agli articoli 30 e 31:
a) mantengono i loro diritti di cliente finale,
compreso quello di scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in ogni momento dalla
configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali
corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per
la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che
devono comunque risultare equi e proporzionati;
c) regolano i rapporti tramite un contratto di
diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle
lettere a) e b), e che individua univocamente un soggetto,
responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti
finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale
soggetto la gestione delle partite di pagamento e di
incasso verso i venditori e il GSE.
2. Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete
pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si
applicano gli oneri generali di sistema ai sensi
dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'ARERA adotta i provvedimenti
necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del
presente Capo. La medesima Autorita', in particolare:
a) nei casi in cui gli impianti di produzione e i
punti di prelievo sono connessi alla porzione di rete di
distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria,
individua, anche in via forfettaria, il valore delle
componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonche'
di quelle connesse al costo della materia prima energia,
che non risultano tecnicamente applicabili all'energia
condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata
sulla stessa porzione di rete;
b) prevede modalita' con le quali il rispetto del
requisito di cui alla lettera a) sia verificato anche
attraverso modalita' veloci e semplificate, anche ai fini
dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8. A tal
fine, prevede che i distributori rendano pubblici i
perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata
o forfettaria;
c) individua le modalita' con le quali i clienti
finali possono richiedere alle rispettive societa' di
vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della
quota di energia condivisa;
d) adotta le disposizioni necessarie affinche' i
clienti finali che partecipano a una comunita' energetica
rinnovabile mantengono i diritti e gli obblighi derivanti
dalla loro qualificazione come clienti finali ovvero come
clienti domestici e non possono essere sottoposti, per il
semplice fatto della partecipazione a una comunita', a
procedure o condizioni ingiustificate e discriminatorie;
e) adotta le disposizioni necessarie affinche' per
le isole minori non interconnesse non si applichi il limite
della cabina primaria ai fini dell'accesso al meccanismo di
cui alla lettera a) nonche' agli incentivi di cui
all'articolo 8.
4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate
in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 8, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.».
 
Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, dopo il comma 5-septies, e' aggiunto il seguente:
«5-octies. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalita' con cui i gestori dei sistemi di distribuzione, ad eccezione di quelli che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati, pubblicano in modo trasparente informazioni chiare sulla capacita' disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con un'elevata granularita' spaziale, rispettando la sicurezza pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacita' oggetto di richieste di connessione e la possibilita' di una connessione flessibile nelle aree congestionate, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo della capacita' disponibile per le nuove connessioni, prevedendo l'aggiornamento periodico delle suddette informazioni, almeno con cadenza trimestrale, da parte dei medesimi gestori.»;
b) dopo l'articolo 38-bis e' inserito il seguente:
«38-ter (Accordi di connessione flessibili). - 1. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono la possibilita' di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacita' di rete disponibile per nuove connessioni e' limitata o nulla, secondo modalita' disciplinate dall'ARERA. L'utente del sistema che si connette attraverso una connessione flessibile alla rete puo' essere obbligato a installare un sistema di controllo della potenza certificato da un certificatore autorizzato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ARERA adegua la disciplina regolatoria vigente in modo tale che:
a) le connessioni flessibili non ritardino i rafforzamenti della rete nelle zone individuate;
b) a seguito degli sviluppi della rete, la conversione da accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione stabili sia garantita sulla base di criteri predefiniti;
c) per le zone in cui lo sviluppo della rete non sia la soluzione piu' efficiente, siano consentiti accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia;
d) gli accordi specifichino almeno i seguenti elementi:
1) l'immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonche' la capacita' aggiuntiva di immissione e di prelievo flessibili che puo' essere connessa e differenziata per blocchi temporali durante l'anno;
2) gli oneri di rete applicabili alla capacita' di immissione e di prelievo continua e alla capacita' di immissione e di prelievo flessibile;
3) la durata dell'accordo di connessione flessibile e la data prevista per la concessione della connessione all'intera capacita' continua richiesta.»;
c) all'articolo 43, comma 2:
1) la lettera c-ter) e' sostituita dalla seguente:
«c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorita' di regolazione, garantisce che la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, l'European network of transmission system operators for electricity (ENTSO-E) e l'European entity for distribution system operators (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' delle decisioni dell'ACER;»;
2) alla lettera c-quater) dopo le parole: «individua, congiuntamente alle altre autorita' di regolazione europee, l'inadempimento da parte» sono inserite le seguenti: «della piattaforma unica di allocazione,»;
3) la lettera c-undecies) e' sostituita dalla seguente:
«c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunita' di energia rinnovabile e delle comunita' energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole;».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 38 e 43 del citato
decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 38 (Gestori dei sistemi di distribuzione). - 1.
Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, il
gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte
di un'impresa verticalmente integrata, e' indipendente,
sotto il profilo dell'organizzazione e del potere
decisionale, da altre attivita' non connesse alla
distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza,
l'Autorita' adegua i propri provvedimenti ai seguenti
criteri minimi:
a) i responsabili della direzione del gestore del
sistema di distribuzione non devono far parte di strutture
dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente
o indirettamente, della gestione delle attivita' di
generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;
b) devono essere adottate misure idonee ad
assicurare che gli interessi professionali delle persone
responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema
di distribuzione siano presi in considerazione in modo da
consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore del sistema di distribuzione deve
disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti
dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi
necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo
della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il
gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse
necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali
e finanziarie. Cio' non osta alla predisposizione di
meccanismi di coordinamento che consentano alla
società-madre di esercitare i propri diritti di vigilanza
economica e amministrativa per quanto riguarda la
redditivita' degli investimenti i cui costi costituiscono
componenti tariffarie regolate e, in particolare, di
approvare il piano finanziario annuale o qualsiasi
strumento equivalente, nonche' di introdurre limiti globali
ai livelli di indebitamento della societa' controllata. Non
e' viceversa consentito alla società-madre dare istruzioni
sulle attivita' giornaliere ne' su singole decisioni
concernenti il miglioramento o la costruzione delle linee
di distribuzione dell'energia elettrica, purche' esse non
eccedano i termini del piano finanziario o dello strumento
a questo equivalente;
d) il gestore del sistema di distribuzione
predispone un programma di adempimenti, contenente le
misure adottate per escludere comportamenti discriminatori,
e garantisce che ne sia adeguatamente controllata
l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli
obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per
raggiungere questo obiettivo. Il medesimo gestore individua
un responsabile della conformita', indipendente e con
poteri di accesso a tutte le informazioni necessarie in
possesso del medesimo gestore del sistema di distribuzione
e delle imprese collegate, che e' responsabile del
controllo del programma di adempimenti e presenta
annualmente all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
una relazione sulle misure adottate.
2. Nel caso di gestore del sistema di distribuzione
facente parte di un'impresa verticalmente integrata, lo
stesso gestore non puo' trarre vantaggio dall'integrazione
verticale per alterare la concorrenza e a tal fine:
a) le politiche di comunicazione e di marchio non
devono creare confusione in relazione al ramo di azienda
responsabile della fornitura di energia elettrica;
b) le informazioni concernenti le proprie
attivita', che potrebbero essere commercialmente
vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sul
rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non
si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di
energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente
integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo.
2-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia
di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto
previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresi' che, per i
gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le
deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalita' di
riconoscimento dei costi per le attivita' di distribuzione
e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche
parametriche, che tengano conto anche della densita'
dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di
efficienza ed economicita' e con l'obiettivo di garantire
la semplificazione della regolazione e la riduzione dei
connessi oneri amministrativi.
3. Ai fini della rimozione degli ostacoli
all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di
energia elettrica e per favorirne l'efficienza, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della
regolazione generale, individua per le imprese di
distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti
di prelievo appositi meccanismi di perequazione specifica
aziendale. Alle medesime imprese, il regime di perequazione
si applica con metodi di calcolo forfetario dal 2008 alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data
di applicazione dei meccanismi di cui al primo periodo del
presente comma sono abrogate le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
4. Al fine di promuovere un assetto efficiente dei
settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica
in condizioni di economicita' e redditivita' ai sensi
dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti
finali, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, che risultino prive dell'attivita' di
produzione e che aderiscano entro il termine di cui alla
delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
ARG/ELT n. 72/10 al regime di perequazione generale e
specifica aziendale introdotto a partire dalla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas n. 5 del 2004, la medesima Autorita', entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce
meccanismi di gradualita' che valorizzino le efficienze
conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo
esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre
1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.
5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi
efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i
sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne
d'utenza cosi' come definite dall'articolo 33 della legge
23 luglio 2009, n. 99 nonche' le altre reti elettriche
private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della
legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma
5, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di
cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente
integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi
si applicano esclusivamente le norme di separazione
contabile.
5-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia
di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto
dal comma 5-bis.
5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'ARERA con uno o piu'
provvedimenti disciplina:
a) le modalita' con cui i Gestori delle reti di
distribuzione dell'energia elettrica cooperano con il
Gestore della rete di trasmissione, al fine di ampliare,
secondo criteri di efficienza e sicurezza per il sistema,
la partecipazione dei soggetti dotati di impianti di
generazione, di consumo e di stoccaggio connessi alle reti
di distribuzione da essi gestite, anche attraverso gli
aggregatori, ai mercati dell'energia, dei servizi ancillari
e dei servizi di bilanciamento;
b) la sperimentazione di un sistema di
auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema
di premi e penalita' che stimoli produttori e clienti
finali di energia elettrica a bilanciare le proprie
posizioni compensando i consumi con le produzioni locali,
nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete. La
sperimentazione prende l'avvio non oltre sei mesi dopo
l'entrata in vigore dei provvedimenti dell'Autorita' di cui
al presente comma.
5-quinquies. Entro ventiquattro mesi dall'avvio delle
sperimentazioni di cui al comma 6, l'ARERA pubblica gli
esiti delle stesse e, sulla base di un'analisi
costi-benefici, adotta eventuali modifiche alla disciplina
del dispacciamento, volte a promuovere la formazione di
profili aggregati di immissione e prelievo maggiormente
prevedibili per il gestore della rete di trasmissione
dell'energia elettrica.
5-sexies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina le
modalita' di approvvigionamento da parte dei Gestori dei
sistemi di distribuzione, in coordinamento con il Gestore
della rete di trasmissione, dei servizi necessari per il
funzionamento efficiente, affidabile e sicuro delle reti di
distribuzione, definendo in particolare:
a) le specifiche, i ruoli, le procedure di
approvvigionamento e le modalita' di remunerazione dei
servizi, al minor costo per il sistema. Le procedure di
approvvigionamento dei servizi ancillari non legati alla
frequenza devono essere trasparenti, non discriminatorie e
basate su criteri di mercato, in modo da consentire la
partecipazione effettiva sulla base delle capacita'
tecniche dei fornitori dei servizi, ivi inclusi quelli
dotati di impianti di generazione da fonti rinnovabili, di
consumo, di stoccaggio, nonche' gli aggregatori, a meno che
la medesima Autorita' non abbia stabilito che
l'approvvigionamento dei predetti servizi non sia
economicamente efficiente o che sarebbe comunque fonte di
distorsioni del mercato o di maggiore congestione;
b) le modalita' di copertura dei costi di
approvvigionamento dei servizi di cui alla lettera a);
c) individua le informazioni che i gestori del
sistema di distribuzione sono tenuti a rendere disponibili
ai partecipanti al mercato e agli utenti ai fini delle
procedure di approvvigionamento di cui alla lettera a);
5-septies. Fatti salvi gli obblighi legali di
divulgare determinate informazioni, il gestore del sistema
di distribuzione ha l'obbligo di mantenere la riservatezza
sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel
corso della sua attivita' e deve impedire che le
informazioni commercialmente vantaggiose apprese nello
svolgimento della propria attivita' siano divulgate in modo
discriminatorio.
5-octies. L'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente (ARERA) disciplina le modalita' con cui i gestori
dei sistemi di distribuzione, ad eccezione di quelli che
riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che
riforniscono piccoli sistemi isolati, pubblicano in modo
trasparente informazioni chiare sulla capacita' disponibile
per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con
un'elevata granularita' spaziale, rispettando la sicurezza
pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacita'
oggetto di richieste di connessione e la possibilita' di
una connessione flessibile nelle aree congestionate,
unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo della
capacita' disponibile per le nuove connessioni, prevedendo
l'aggiornamento periodico delle suddette informazioni,
almeno con cadenza trimestrale, da parte dei medesimi
gestori.».
«Art. 43 (Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas). - 1. Ferme restando le
competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas ai sensi della normativa vigente, l'Autorita'
medesima svolge altresi' i compiti e le funzioni indicati
ai commi successivi.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
garantisce:
a) l'applicazione effettiva, da parte degli
esercenti i servizi, delle misure di tutela dei
consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I delle
direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la
messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente
comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido
accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1,
lettera h), dell'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE;
c) garantisce che i gestori dei sistemi di
trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se
necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi, nonche'
qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro
partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli
obblighi che ad essi incombono ai sensi del presente
decreto e della legislazione nazionale vigente, dei
regolamenti (UE) 2019/943 e 2009/715, dei codici di rete e
degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e
61 del regolamento (UE) 2019/943, nonche' di tutte le altre
disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per
quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in
forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra
i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
c-bis) disciplina la deroga all'obbligo di
ridispacciamento degli impianti di generazione, dello
stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda, in
base al criterio di mercato di cui all'articolo 13,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943;
c-ter) in stretto coordinamento con le altre
autorita' di regolazione, garantisce che la piattaforma
unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE)
2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016,
l'European network of transmission system operators for
electricity (ENTSO-E) e l'European entity for distribution
system operators (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad
essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni
di diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale
di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le
questioni transfrontaliere, nonche' delle decisioni
dell'ACER;
c-quater) individua, congiuntamente alle altre
autorita' di regolazione europee, l'inadempimento da parte
della piattaforma unica di allocazione, dell'ENTSO-E e
dell'EU DSO ai rispettivi obblighi, tenuto conto che, ove
le autorita' di regolazione non siano in grado di
raggiungere un accordo, la questione e' deferita alla
decisione dell'ACER, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10,
del regolamento (UE) 2019/942;
c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici
di rete e degli orientamenti adottati a norma degli
articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943,
mediante misure nazionali o, se richiesto, adottando misure
coordinate a livello regionale o di Unione europea;
c-sexies) coopera con le autorita' di regolazione
degli Stati membri interessati, nonche' con l'ACER, sulle
questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la
partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori
dell'ACER, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE)
2019/942;
c-septies) osserva e attua le pertinenti decisioni
giuridicamente vincolanti della Commissione europea e
dell'ACER;
c-octies) provvede affinche' i gestori dei sistemi
di trasmissione mettano a disposizione le capacita' di
interconnessione nella misura massima, a norma
dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/943;
c-novies) congiuntamente alle altre autorita' di
regolazione nazionali interessate:
1. approva i costi connessi alle attivita' dei
Centri di coordinamento regionali che sono a carico dei
gestori dei sistemi di trasmissione, purche' tali costi
siano ragionevoli e appropriati, assicurandosi che i Centri
di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse
umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per
assolvere gli obblighi derivanti dalla legge e per svolgere
i loro compiti in modo indipendente e imparziale;
2. propone eventuali compiti e poteri
supplementari da attribuire ai Centri di coordinamento
regionali;
3. individua l'inadempimento, da parte dei centri
di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi,
adottando decisioni vincolanti per gli stessi; se le
autorita' di regolazione non sono in grado di raggiungere
un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio
delle consultazioni con le altre autorita', al fine di
individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione e'
deferita all'ACER per la decisione a norma dell'articolo 6,
paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;
4. controlla l'esecuzione dei compiti di
coordinamento e ne riferisce annualmente all'ACER,
conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE)
2019/943;
5. puo' richiedere, anche come iniziativa
autonoma, informazioni ai centri di coordinamento
regionali;
c-decies) monitora e valuta le prestazioni dei
Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei
sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una
rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da
fonti rinnovabili per il perseguimento degli obiettivi
definiti nel PNIEC, sulla base di una serie limitata di
indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale
che contenga raccomandazioni;
c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli
e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del
consumo di energia elettrica autoprodotta, della
condivisione dell'energia, delle comunita' di energia
rinnovabile e delle comunita' energetiche dei cittadini,
compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la
connessione di sistemi di generazione dell'energia
distribuita flessibili entro un termine ragionevole;
c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi e
agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati
per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni
del sistema e promuovere l'integrazione del mercato;
c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuita' le
previsioni di fabbisogno di medio e lungo termine relative
alle tariffe applicate agli utenti di energia elettrica e
gas, con particolare riguardo agli oneri di rete e di
dispacciamento.
2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1,
lettera j), della direttiva 2009/72/CE e della direttiva
2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo
a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia
elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo
aver effettuato il cambio di fornitore.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
vigila:
a) sui programmi di investimento dei gestori dei
sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di
trasporto;
b) sull'applicazione delle norme che disciplinano
funzioni e responsabilita' dei gestori dei sistemi di
trasmissione, dei gestori dei sistemi di trasporto, dei
gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei
clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai
sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento
(CE) n. 715/2009;
c) sull'applicazione, da parte degli operatori,
delle misure di salvaguardia adottate dal Ministero dello
sviluppo economico di cui all'articolo 42 della direttiva
2009/72/CE e di cui all'articolo 46 della direttiva
2009/73/CE.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
monitora:
a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati
all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia
elettrica e del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti
civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la
percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la
percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di
manutenzione e per la loro esecuzione;
b) la sussistenza di pratiche contrattuali
restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono
impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi
simultaneamente con piu' di un fornitore o limitare la loro
scelta in tal senso;
c) la cooperazione tecnica tra operatori dei
sistemi di trasmissione degli Stati membri dell'Unione
europea, nonche' dei Paesi terzi.
4-bis. Nelle ipotesi in cui la legge prevede un
potere dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le
metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore
della distribuzione ovvero dal gestore della rete di
trasmissione nazionale, la medesima Autorita' puo' fissare,
in caso di ritardo, tariffe o metodologie provvisorie,
pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure
compensatorie nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le
metodologie definitivamente stabilite dal gestore della
distribuzione o della trasmissione si discostino da quelle
stabilite in via provvisoria.
5. Al fine dell'efficace svolgimento dei propri
compiti, ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di
vigilanza e monitoraggio, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas puo' effettuare indagini sul
funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas
naturale, nonche' adottare e imporre i provvedimenti
opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una
concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei
mercati. In funzione della promozione della concorrenza,
l'Autorita' puo' in particolare adottare misure temporanee
di regolazione asimmetrica.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
trasmette alle Autorita' di regolazione competenti degli
Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla
Commissione europea la relazione annuale di cui
all'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14
novembre 1995, n. 481. Nella relazione annuale medesima,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, oltre a
descrivere le iniziative assunte e i risultati conseguiti
in ordine ai propri compiti, fornisce un'analisi dei
programmi di investimento dei gestori dei sistemi di
trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro
conformita' di sviluppo della rete a livello comunitario di
cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del
regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n.
715/2009. Tale analisi puo' includere raccomandazioni per
la modifica dei predetti piani di investimento.
7. All'attuazione del presente articolo l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «che ne facciano richiesta» sono inserite le seguenti: «e non pongono in essere discriminazioni tra gli utenti, comprese le comunita' di energia rinnovabili e le comunita' energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle societa' collegate»;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le imprese distributrici informano gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Esse forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta di connessione non e' accolta ne' respinta in modo permanente, le imprese distributrici aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale. Le imprese distributrici offrono agli utenti del sistema la possibilita' di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale.».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1. Le
imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle
proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta e
non pongono in essere discriminazioni tra gli utenti,
comprese le comunita' di energia rinnovabili e le comunita'
energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle
societa' collegate, senza compromettere la continuita' del
servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche
nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe,
contributi ed oneri. Le imprese distributrici informano gli
utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di
avanzamento e del trattamento delle loro richieste di
connessione. Esse forniscono tali informazioni entro tre
mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta
di connessione non e' accolta ne' respinta in modo
permanente, le imprese distributrici aggiornano tali
informazioni periodicamente, almeno con cadenza
trimestrale. Le imprese distributrici offrono agli utenti
del sistema la possibilita' di richiedere la connessione
alla rete e di presentare i documenti pertinenti
esclusivamente in forma digitale. Le imprese distributrici
operanti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri
soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione
di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di
distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il
31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con
gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili
della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello
sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi
dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il
segreto sulle informazioni commerciali riservate; le
concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento
dell'efficienza energetica degli usi finali di energia
secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
l'Autorita' dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti
le modalita', le condizioni e i criteri, ivi inclusa la
remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente
concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla
scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione
dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale
e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali.
Detto servizio e' affidato sulla base di gare da indire,
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in
materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio
precedente la medesima scadenza.
3. Al fine di razionalizzare la distribuzione
dell'energia elettrica, e' rilasciata una sola concessione
di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
operanti piu' distributori, questi ultimi, attraverso le
normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative
per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le
relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso
Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni
le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo
Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica promuovono la predetta
aggregazione, anche attraverso specifici accordi di
programma.
4. Per la finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del
mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del
rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella
prospettiva dell'estensione del mercato della
distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto
comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivatamente respinta
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, le societa' di distribuzione partecipate
dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la
cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio
dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei quali le
predette societa' servono almeno il venti per cento delle
utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro
il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e
le unita' di personale da trasferire sono determinati
d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30
settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni
attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due
indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne
sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono
a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente
del tribunale territorialmente competente, che operano
secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano
conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le
parti la cessione avviene sulla base delle suddette
determinazioni.
5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente
ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le societa'
degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali
possono richiedere al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure
di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro
il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale
termine, la richiesta si intende accolta. Le predette
societa' sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al
comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non
inferiore a un quarto del totale dei clienti finali
compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
stabilisce i criteri e i parametri economici per la
determinazione del canone annuo da corrispondere agli
eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non
sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo
consenso del concessionario.
7. I soggetti titolari di concessioni di
distribuzione possono costituire una o piu' societa' per
azioni, di cui mantengono il controllo e a cui
trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attivita' e
le passivita' relativi alla distribuzione di energia
elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i
criteri per le opportune modalita' di separazione
gestionale e amministrativa delle attivita' esercitate
dalle predette societa'.».
 
Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotta uno o piu' provvedimenti per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, come introdotto dal presente decreto.
2. L'ARERA da' attuazione a quanto previsto agli articoli 38, comma 5-octies, 38-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come introdotti dal presente decreto, rispettivamente, entro dodici mesi ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 210, si vedano le note all'articolo 4.
- Per il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93, si vedano le note all'articolo 7.
- Per il testo dell'articolo 38-ter del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, si veda l'articolo 7 del
presente decreto.
 
Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Nordio, Ministro della giustizia

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy Visto, il Guardasigilli: Nordio