Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2026, n. 2
Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 8;
Vista la direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle imprese e del made in Italy, della salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
«o) RAEE storici: i RAEE derivanti da:
1) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;
2) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilita' estesa del produttore;».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione Europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 13
giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea
2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25
giugno 2025:
«Art. 8 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
della delega per il recepimento della direttiva (UE)
2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche -
RAEE). - 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento
della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 marzo 2024, il Governo osserva, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare la disciplina nazionale relativa ai
pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei
domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici
adeguandola alla direttiva (UE) 2024/884, anche in
relazione alle disposizioni sul finanziamento della
gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di
cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE)
2024/884;
b) adeguare la disciplina relativa al finanziamento
della gestione dei rifiuti originati da apparecchiature
elettriche ed elettroniche diverse dai pannelli
fotovoltaici alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti
2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884, anche in
considerazione di quanto disposto dall'articolo 14,
paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
c) adeguare la normativa nazionale a quanto
previsto dall'articolo 1, punti 4) e 5), della direttiva
(UE) 2024/884, relativi agli obblighi di informazione
diretta sia agli utilizzatori, sia agli operatori degli
impianti di trattamento, senza prevedere oneri
sproporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie
imprese, e nel rispetto dei principi di semplificazione e
digitalizzazione degli obblighi informativi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- La direttiva 2024/884/UE del 13 marzo 2024 del
Parlamento Europeo e del Consiglio (che modifica la
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)), e' pubblicata nella
GUUE del 19 marzo 2024, Serie L.
- La direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 del
Parlamento Europeo e del Consiglio (sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE), e'
pubblicata nella GUUE del 24 luglio 2012, n. L 197.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante:
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo
2014.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo si intende per:
a) 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o
'AEE': le apparecchiature che dipendono, per un corretto
funzionamento, da correnti elettriche o da campi
elettromagnetici e le apparecchiature di generazione,
trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e
progettate per essere usate con una tensione non superiore
a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la
corrente continua;
b) 'utensili industriali fissi di grandi
dimensioni': un insieme di grandi dimensioni di macchine,
apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano
congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e
disinstallati in maniera permanente da professionisti in un
determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti
presso un impianto di produzione industriale o un centro di
ricerca e sviluppo;
c) 'installazioni fisse di grandi dimensioni': una
combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed,
eventualmente, di altri dispositivi, che:
1) sono assemblati, installati e disinstallati da
professionisti;
2) sono destinati ad essere utilizzati in modo
permanente come parti di un edificio o di una struttura in
un luogo prestabilito e apposito;
3) possono essere sostituiti unicamente con le
stesse apparecchiature appositamente progettate;
d) 'macchine mobili non stradali': le macchine
dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui
funzionamento richiede mobilita' o movimento continuo o
semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni
di lavoro fisse;
e) 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche' o 'RAEE': le apparecchiature elettriche o
elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e
materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto
al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione
o l'obbligo disfarsene;
f) 'RAEE di piccolissime dimensioni': i RAEE di
dimensioni esterne inferiori a 25 cm;
g) 'produttore': la persona fisica o giuridica che,
qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la
comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del
Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza:
1) e' stabilita nel territorio nazionale e
fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica
oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di
AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi
il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) e' stabilita nel territorio nazionale e
rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di
fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il
rivenditore non viene considerato 'produttore', se
l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma
del numero 1);
3) e' stabilita nel territorio nazionale ed
immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attivita'
professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato
membro dell'Unione europea;
4) e' stabilita in un altro Stato membro
dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato
nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza
direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi
dai nuclei domestici;
h) 'distributore': persona fisica o giuridica
iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che,
operando nella catena di approvvigionamento, rende
disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a
che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai
sensi della lettera g);
i) 'distributore al dettaglio': una persona fisica
o giuridica come definita nella lettera h), che rende
disponibile un'AEE all'utilizzatore finale;
l) 'RAEE provenienti dai nuclei domestici': i RAEE
originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine
commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo,
analoghi, per natura e quantita', a quelli originati dai
nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere
usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi
dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE
provenienti dai nuclei domestici;
m) 'RAEE professionali': i RAEE diversi da quelli
provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l);
n) 'RAEE equivalenti': i RAEE ritirati a fronte
della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano
svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita;
o) RAEE storici: i RAEE derivanti da:
1) apparecchiature elettriche ed elettroniche di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai
pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto
2005 o anteriormente a tale data;
2) apparecchiature elettriche ed elettroniche di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai
pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15
agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni
relative alla responsabilita' estesa del produttore;
p) 'accordo finanziario': qualsiasi contratto o
accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita
dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura,
indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto
o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano
il trasferimento o la possibilita' del trasferimento della
proprieta' di tale apparecchiatura;
q) 'messa a disposizione sul mercato': la fornitura
di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul
mercato nazionale nel corso di un'attivita' commerciale, a
titolo oneroso o gratuito;
r) 'immissione sul mercato': la prima messa a
disposizione di un prodotto sul mercato nazionale
nell'ambito di un'attivita' professionale;
s) 'rimozione': l'operazione manuale, meccanica,
chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze,
le miscele e le componenti pericolose sono confinate in un
flusso identificabile o sono una parte identificabile di un
flusso nel processo di trattamento. Una sostanza, una
miscela o una componente e' identificabile se puo' essere
monitorata per verificare che il trattamento e' sicuro per
l'ambiente;
t) 'dispositivo medico': un dispositivo medico o un
accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a) o b)
dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva
93/42/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sui
dispositivi medici, che costituisca un'AEE;
u) 'dispositivo medico-diagnostico in vitro': un
dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi
rispettivamente delle lettere b) o c), dell'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37,
recante attuazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro che costituisca
un'AEE;
v) 'dispositivo medico impiantabile attivo': un
dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi,
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, che costituisca
un'AEE;
z) 'rifiuto pericoloso': i rifiuti che presentano
le caratteristiche indicate nell'articolo 183, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
aa) 'prevenzione': le misure indicate nell'articolo
183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
bb) 'raccolta': le operazioni definite all'articolo
183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, compresa la cernita e il deposito preliminare
alla raccolta e la gestione dei centri di raccolta di cui
alla lettera mm);
cc) 'deposito preliminare alla raccolta': il
deposito temporaneo di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
punto 10, e alle note al punto D15 dell'Allegato I e al
punto R13 dell'Allegato II della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
dd) 'raccolta differenziata': la raccolta definita
nell'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ee) 'riutilizzo': le operazioni indicate
nell'articolo 183, comma 1, lettera r), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ff) 'preparazione per il riutilizzo': le operazioni
indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera q), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
gg) 'recupero': le operazioni indicate
nell'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
hh) 'riciclaggio': le operazioni di recupero
indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera u), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ii) 'smaltimento': le operazioni indicate
nell'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ll) 'trattamento': le operazioni indicate
nell'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
mm) 'centro di raccolta dei RAEE': centro di
raccolta definito e disciplinato ai sensi dell'articolo
183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, presso il quale
sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche
le diverse tipologie di RAEE;
nn) 'marchio': immagine, simbolo o iscrizione
apposta sulla apparecchiatura elettrica ed elettronica ai
sensi dell'articolo 28, che permette l'identificazione del
produttore;
oo) 'raggruppamento': ciascuno dei raggruppamenti
di RAEE definiti all'Allegato 1 del regolamento 25
settembre 2007, n. 185;
pp) 'luogo di raggruppamento': deposito preliminare
alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai
distributori ai sensi dell'articolo 11;
qq) 'rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici':
sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i
rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in
impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti
pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel
raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25
settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da
pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza
nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE
professionali.
2. Non e' 'produttore' ai sensi della lettera g)
chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o
a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in
qualita' di produttore ai sensi dei numeri da 1) a 4) della
lettera g).
3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche
destinate all'esportazione il produttore e' considerato
tale solo ai fini degli articoli 5, 26, 28 e 29.».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.
49

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Per i RAEE storici» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),»;
b) al comma 2:
1) le parole: «Per i RAEE derivanti da AEE» sono sostituite dalle seguenti: «Per i RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,»;
2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti: «nonche' da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018,».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 23 (Modalita' di finanziamento dei RAEE
provenienti dai nuclei domestici). - 1. Per i RAEE storici
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o), il
finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei
RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonche'
delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di
smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, e' a
carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso
anno in cui si verificano i rispettivi costi, in
proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in
base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo
di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno
solare di riferimento.
2. Per i RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,
immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, nonche' da
tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state
immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018, il
finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei
RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonche'
delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di
smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, e' a
carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui
si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in
base alle seguenti modalita':
a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE
derivanti dal consumo delle proprie AEE;
b) mediante un sistema collettivo, in proporzione
alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso
delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di
apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno
solare di riferimento.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare definisce le misure necessarie per
assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o
procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora
le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di
fuori del territorio nazionale.
4. Il finanziamento della gestione dei RAEE
rientranti nelle categorie di cui al punto 5 dell'Allegato
I, e' a carico dei produttori indipendentemente dalla data
di immissione sul mercato di dette apparecchiature e
dall'origine domestica o professionale, secondo le
modalita' individuate dalle disposizioni adottate ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.
49

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «professionali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),»;
b) al comma 2:
1) dopo la parola: «elettroniche»" sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,»;
2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti: «nonche' da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018»;
3) le parole: «dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «dalle predette date».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 24 (Modalita' di finanziamento della gestione
dei RAEE professionali). - 1. Il finanziamento delle
operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato,
recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE
storici professionali di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera o), e' a carico del produttore nel caso di
fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed
elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo
equivalente ovvero e' a carico del detentore negli altri
casi.
2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta,
trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento
ambientalmente compatibile dei RAEE professionali originati
da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli
fotovoltaici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005,
nonche' da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono
state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018 e' a
carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che
ha immesso sul mercato a partire dalle predette date.
3. I produttori possono sottoscrivere accordi
volontari con utenti diversi dai nuclei domestici al fine
di prevedere modalita' alternative di finanziamento della
gestione dei RAEE professionali, purche' siano rispettate
le finalita' e le prescrizioni del presente decreto.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49

1. All'articolo 24-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole da: «Il finanziamento» a «professionale,» sono sostituite dalle seguenti: «Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall'origine domestica o professionale. Sono».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis del citato
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni
per i RAEE da fotovoltaico). - 1. Il finanziamento della
gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a
carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse
sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente
dall'origine domestica o professionale. Sono fatti salvi
gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai
produttori per la gestione del fine vita dei pannelli
fotovoltaici incentivati posti in essere prima della
entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei
RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e
installate precedentemente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi del decreto del
Ministro delle attivita' produttive 28 luglio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto
2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico
19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio
2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e'
previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le
previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente
decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli
impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia
finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi
riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore
dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e
sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. Per
gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o
uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al
2012, per i quali e' gia' stato avviato il processo di
trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il
quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta
di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema
collettivo medesimo nonche' inviare a quest'ultimo la
relativa documentazione di adesione e' fissato al 31
dicembre 2024. La documentazione di cui al quarto periodo
deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei
moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE
aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati nella
propria banca di dati con quello presentato dal soggetto
responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto.
In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di
matricola non si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile
di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che
comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici. I
soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi
dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5
maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia
finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli
fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE
in attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente
decreto. Il GSE definisce le modalita' operative entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione ed e' autorizzato a richiedere agli
stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea
documentazione, inoltre con proprie istruzioni operative
provvede alle eventuali variazioni che si rendessero
necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per
le AEE di fotovoltaico incentivate. A decorrere dal 1°
gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni
operative, due finestre temporali annuali di durata pari a
sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili
degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta
di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure per
l'invio della documentazione di adesione ai sistemi
collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative.
Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping) degli
impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE
provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia
finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli
fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in
cui i soggetti responsabili abbiano gia' prestato la
garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi
collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono
restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo
dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti
la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli
fotovoltaici sostituiti o dismessi. Il GSE svolge
un'attivita' di monitoraggio relativa alle adesioni ai
consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantita' di
pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione
ai consorzi nonche' ai costi determinati dai sistemi
collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti.
1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust,
pari all'importo determinato secondo quanto stabilito al
comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati,
nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi
riconosciuti, puo' essere interamente versata nel periodo
massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del
relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla
corresponsione delle eventuali annualita' non versate
provvede il GSE mediante corrispondente riduzione delle
tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al
medesimo sistema collettivo segnalante, secondo le
modalita' e le tempistiche definite nell'ambito delle
istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma
3.
2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i sistemi di gestione di cui agli
articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di
fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del
contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi
per la corretta gestione e smaltimento, depositando il
relativo importo nel proprio trust. Il trust dovra' avere
le medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel
disciplinare tecnico.
3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico
incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai
benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico,
installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da
produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle
spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia
trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite
massimo del 20% dell'importo della garanzia prestata dai
soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE
fotovoltaici.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.
49

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i pannelli fotovoltaici, l'obbligo si applica a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012. Relativamente alle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), l'obbligo si applica solo per quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.»;
b) al comma 2, le parole: «CEI EN 50419:2006-05» sono sostituite dalle seguenti: «CEI EN 50419:2023-02» e le parole: «CENELEC EN 50419:2006-03» sono sostituite dalle seguenti: «CENELEC EN 50419:2022»;
c) al comma 4, le parole: «CEI EN 50419:2006-05» sono sostituite dalle seguenti: «CEI 50419:2023-02.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 28 (Marchio di identificazione del produttore).
- 1. Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche
ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il
marchio apposto deve consentire di individuare in maniera
inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono
state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto
2005. Per i pannelli fotovoltaici, l'obbligo si applica a
quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012.
Relativamente alle AEE di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), che non rientrano nell'ambito di applicazione
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), l'obbligo si applica
solo per quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto
2018.
2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a
quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2023-02,
che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC
EN 50419:2022, deve contenere almeno una delle seguenti
indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se
registrato), numero di registrazione al Registro nazionale
di cui all'articolo 29.
3. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di
cui al comma 2, il produttore puo' utilizzare sistemi di
identificazione a radio frequenza (RFID), previa
comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di
vigilanza e controllo.
4. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed
indelebile. Per verificare se la marcatura e' duratura,
essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata
dalla norma tecnica CEI 50419:2023-02, al punto 4.2.
5. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti
come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta
differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature
il simbolo riportato all'Allegato IX.
6. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla
superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la
rimozione di un coperchio o di una componente
dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve,
comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di
utensili.
7. Qualora non sia possibile, a causa delle
dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il
marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura
elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti
sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla
garanzia, anche se in formato digitale,
dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.».
 
Art. 6
Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il primo periodo e' soppresso.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 40 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Sino all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare degli statuti dei
sistemi collettivi gia' esistenti ed operanti, tenuti
all'adeguamento ai sensi dell'articolo 10, comma 6, i
sistemi collettivi continuano ad operare secondo le
modalita' previgenti.
2. Sino all'adozione del decreto ministeriale di cui
all'articolo 25, comma 1, la garanzia puo' assumere la
forma dell'adesione del produttore ad uno dei sistemi
collettivi esistenti.
3. Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul
mercato successivamente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, per uso domestico o
professionale, al fine di una corretta gestione del loro
fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli
articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul
mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un
sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di
quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel
disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012,
recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi
o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli
fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole
applicative per il riconoscimento delle tariffe
incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)". Per
la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici
che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi
decreti e delibere attuativi, al fine di garantire il
finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto,
trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente
compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli
fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene
dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di
diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la
copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La
somma trattenuta, pari al doppio di quella determinata
sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero ai
costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei
RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i
meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia,
viene restituita al detentore, laddove sia accertato
l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente
decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di nuovi
pannelli, la responsabilita' ricada sul produttore. In caso
contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli
importi trattenuti. Il GSE, previa approvazione del
Ministero della transizione ecologica, definisce il metodo
di calcolo della quota da trattenere e le relative
modalita' operative a garanzia della totale gestione dei
rifiuti da pannelli fotovoltaici.
4. Le prescrizioni di cui all'articolo 28 diventano
vincolanti per i produttori dopo 180 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
5. Le modalita' di finanziamento previste agli
articoli 23, comma 2, e 24, comma 2, anche ai fini di
quanto disposto dall'articolo 38, comma 2, lettera b), e
dall'articolo 35, comma 1, lettera e), si intendono
riferite al termine indicato nell'articolo 20, comma 4 del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 2 dell'articolo 20, ai fini dell'applicazione delle
procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i RAEE
gestiti nell'ambito delle operazioni di recupero indicate
nell'Allegato 1, sub allegato 1 del decreto del Ministero
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, con le tipologie n.
5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e 13.20, la
comunicazione di inizio attivita' contiene l'indicazione
delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato
ai sensi dell'articolo 18, nonche' il rispetto delle
prescrizioni tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII e
dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli
obiettivi di cui all'Allegato V.».
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Schillaci, Ministro della salute

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio