Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 212
Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 4;
Vista la direttiva UE 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE;
Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'»;
Visto il decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 72, recante «Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonche' modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141»;
Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Al titolo VI, capo I-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 120-quinquies:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera g), dopo le parole: «commerciale o professionale» sono inserite le seguenti: «, e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis,»;
1.2) alla lettera i), dopo le parole: «120-undecies,» sono inserite le seguenti: «120-undecies.1 e»;
b) all'articolo 120-undecies:
1) al comma 5, le parole: «e, se del caso, del fatto che la decisione e' basata sul trattamento automatico di dati» sono soppresse;
2) il comma 7 e' abrogato;
c) dopo l'articolo 120-undecies e' inserito il seguente:
«Art. 120-undecies.1 (Banche dati). - 1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Si applica l'articolo 125, commi 1, secondo periodo, 1-bis e 1-ter.
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.
3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa unitamente all'invio di solleciti, di altre comunicazioni, o in via autonoma.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.
5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacita' di accedere al credito.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
d) all'articolo 120-noviesdecies, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformita' tra le clausole contrattuali e i tassi, i prezzi e le condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 120-novies, commi 2 e 4.».
2. Al titolo VI, capo II, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) "servizio accessorio" indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;»;
1.2) alla lettera d), numero 1), le parole: «promuovere o» sono sostituite dalle seguenti: «presentare, proporre ovvero»;
1.3) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) "importo totale dovuto dal consumatore" indica la somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito;»;
1.4) alla lettera h), dopo le parole: «commerciale o professionale» sono inserite le seguenti: «e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis,», e le parole: «dal Titolo VI-bis» sono sostitute dalle seguenti: «dalla legislazione vigente»;
1.5) alla lettera m), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
1.6) dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:
«m-bis) "profilazione" indica l'attivita' definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
m-ter) "servizio di consulenza" indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 124.2 in merito a una o piu' operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attivita' indicate negli articoli 123, 123-bis, 124, 124-bis e 125-novies non implicano un servizio di consulenza;
m-quater) "servizio di consulenza sul debito" indica l'assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, finanziatori o intermediari del credito, o gestori di crediti in sofferenza o acquirenti di crediti in sofferenza quali definiti all'articolo 114.1, comma 1, lettere c) ed e), a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficolta' nel rispettare i propri impegni finanziari;
m-quinquies) "trattamento" indica l'attivita' definita all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) 2016/679.»;
b) all'articolo 122:
1) al comma 1:
1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro;»;
1.2) le lettere c) e d) sono abrogate;
1.3) alla lettera e), dopo le parole: «o progettato» sono inserite le seguenti: «, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali»;
1.4) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da societa' del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attivita' principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;»;
1.5) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
«i-bis) dilazioni del pagamento in forza delle quali un fornitore di beni o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di terzi, concede al consumatore tempo non superiore a cinquanta giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi per pagare i beni o i servizi da esso offerti, sempre che la dilazione sia offerta gratuitamente, senza interessi o altre spese, fatta eccezione per spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;
i-ter) dilazioni di pagamento offerte da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE, della Commissione europea, del 6 maggio 2003, quando offrono servizi della societa' dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i consumatori per la vendita di beni o la prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti a condizione che:
1) non vi sia offerta ne' acquisto di crediti da parte di un terzo;
2) il pagamento sia interamente eseguito entro quattordici giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi;
3) il prezzo d'acquisto sia pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per le spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;»;
1.6) la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
«m) contratti di locazione o di locazione finanziaria (leasing), che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell'oggetto del contratto ne' in virtu' del contratto stesso ne' di altri contratti distinti;»;
1.7) alla lettera n), le parole: «e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato» sono soppresse;
1.8) alla lettera o), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
1.9) dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente:
«o-bis) carte di debito differito, il cui credito deve essere rimborsato entro quaranta giorni, senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento.»;
2) al comma 1-bis, le parole: «75.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»;
3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Ai fini del comma 1, lettera i-bis), si considera offerta di credito da parte di terzi anche quella in cui la dilazione di pagamento e' offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma che prevedano la cessione del credito pro soluto contestuale o successiva alla dilazione; in tali casi, il terzo cessionario e' tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori. Qualora il cessionario sia una societa' veicolo per le cartolarizzazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori sono posti a carico del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999.»;
4) i commi 2 e 3 sono abrogati;
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita' agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore o di un probabile inadempimento, non si applicano gli articoli 122-bis, comma 2, 123-bis, 124, commi 5 e 6-bis, 124.1, 124.2, 124-bis, 125-bis, commi 3-bis e 3-ter, 125-ter, 125-quinquies e 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.»;
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Fermi restando i casi di esclusione di cui al comma 1, lettere i-bis) e i-ter), i fornitori di beni o i prestatori di servizi possono concludere contratti di credito, a titolo accessorio rispetto alla propria attivita' commerciale o professionale, nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.»;
7) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, individua le disposizioni che non si applicano ai seguenti contratti di credito, in conformita' all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023:
a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso piu' contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
b) contratti di credito nei quali e' escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore puo' essere tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento;
c) contratti di credito a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.»;
c) dopo l'articolo 122 e' inserito il seguente:
«Art. 122-bis (Principi generali, gratuita' delle informazioni e divieto di discriminazione). - 1. Il finanziatore e l'intermediario del credito si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.
2. Nell'ambito delle attivita' disciplinate dal presente capo, il finanziatore e l'intermediario del credito:
a) forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni, compresi i chiarimenti adeguati;
b) si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarita' di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; resta ferma la possibilita' di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»;
d) all'articolo 123:
1) al comma 1 sono anteposti i seguenti:
«01. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilita' o il costo del credito o circa l'importo totale dovuto dal consumatore.
02. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato affinche' i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro comporta dei costi.»;
2) al comma 1:
2.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le seguenti informazioni di base precisate con l'impiego di un esempio rappresentativo ed espresse, in forma chiara, concisa, evidenziata, facilmente leggibile o chiaramente udibile, a seconda del caso, e adattata ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicita':»;
2.2) alla lettera a), dopo le parole: «o variabile» sono inserite le seguenti: «ovvero una combinazione dei due tipi»;
2.3) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per l'acquisto di beni o servizi specifici, il prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati;»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. E' vietata la pubblicita' dei prodotti di credito che:
a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;
b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;
c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o puo' migliorare il tenore di vita del consumatore.»;
4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, individua:
a) i casi specifici e giustificati in cui e' possibile una deroga al comma 1, lettere e-bis) e f);
b) le tipologie di annunci pubblicitari vietati;
c) le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalita' della loro divulgazione.»;
e) dopo l'articolo 123 e' inserito il seguente:
«Art. 123-bis (Informazioni generali). - 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori, in qualsiasi momento, informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito disponibili, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Presso le proprie dipendenze, il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori le informazioni generali almeno su supporto cartaceo.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione, le modalita' di messa a disposizione delle informazioni generali.»;
f) all'articolo 124:
1) al comma 1, le parole: «al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «al consumatore le informazioni precontrattuali necessarie»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, qualora tali informazioni siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, il finanziatore o l'intermediario del credito inviano al consumatore un promemoria sulla possibilita' di recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il recesso ai sensi dell'articolo 125-ter. Il promemoria e' fornito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto o, se del caso, dopo la presentazione dell'offerta vincolante di credito da parte del consumatore.»;
3) al comma 2, le parole: «dal finanziatore o dall'intermediario del credito» sono soppresse:
4) il comma 3 e' abrogato;
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Su richiesta, il finanziatore o l'intermediario del credito, oltre al modulo di cui al comma 2, forniscono gratuitamente al consumatore copia della bozza del contratto di credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, a condizione che il finanziatore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.»;
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.»;
7) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I fornitori di beni o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dai commi 1, 1-bis, 2 e 4. Il finanziatore o l'intermediario del credito assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali contemplate dai commi 1, 1-bis, 2 e 4.»;
8) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i finanziatori e gli intermediari del credito informano i consumatori in modo chiaro e comprensibile quando presentano loro un'offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati personali.»;
9) al comma 7, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) il contenuto, le modalita' e la portata dei chiarimenti adeguati da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; dilazioni di pagamento e altre modalita' agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o probabile inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.»;
g) dopo l'articolo 124 sono inseriti i seguenti:
«Art. 124.1 (Concessione non sollecitata di credito, consenso desunto e pratiche di commercializzazione abbinata). - 1. E' vietata ogni concessione di credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di questo.
2. Il finanziatore o l'intermediario del credito non possono desumere il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati tramite l'utilizzo di opzioni predefinite, incluse le caselle preselezionate.
3. Il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati mediante caselle e' dato tramite un'azione positiva univoca con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.
4. Si applica quanto stabilito dall'articolo 120-octiesdecies.
Art. 124.2 (Servizi di consulenza). - 1. Il servizio di consulenza e' riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.
2. Il servizio di consulenza puo' essere qualificato come indipendente solo se e' reso dai consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.
3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori o gli intermediari del credito:
a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;
b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;
c) forniscono al consumatore una raccomandazione in merito a una o piu' operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto per la prestazione di servizi di consulenza, tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;
d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell'ambito della gamma di prodotti da essi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.
4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole scelto dal consumatore:
a) l'indicazione se la raccomandazione sara' basata solo sulla propria gamma di prodotti o su un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato;
b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento dell'informativa l'importo non possa essere definito, il metodo utilizzato per calcolarlo.
5. Le informazioni previste al comma 4 possono essere fornite al consumatore in un allegato al documento di cui all'articolo 124, comma 2.
6. Nella prestazione del servizio di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito avvisano il consumatore quando, tenuto conto della sua situazione finanziaria, un contratto di credito puo' comportare un rischio specifico a suo carico.».
h) all'articolo 124-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Ferme le finalita' di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale ove applicabile ai finanziatori, il finanziatore effettua la valutazione anche nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La valutazione del merito creditizio e' effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore e che non includono le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Tali informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore stesso e, ove necessario, sulla base della consultazione di una banca dati pertinente e sono opportunamente verificate. A questi fini non sono considerate fonti esterne i social network. L'intermediario del credito che abbia ottenuto dal consumatore informazioni necessarie alla valutazione del merito creditizio le trasmette al finanziatore.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa prudenziale applicabile ai finanziatori, i finanziatori elaborano, documentano e tengono aggiornate le proprie procedure per la valutazione del merito creditizio e documentano e tengono aggiornate le informazioni di cui al comma 1-bis anche ai fini del presente articolo.
1-quater. Il finanziatore eroga il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalita' prescritte dal medesimo contratto, tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al comma 1.
1-quinquies. La circostanza che la valutazione del merito creditizio non sia stata effettuata correttamente non puo' costituire motivo per l'adozione di modifiche unilaterali svantaggiose per il consumatore ovvero per la risoluzione del contratto di credito da parte del finanziatore, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire le informazioni previste dal comma 1-bis o abbia fornito informazioni false.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.»;
4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore, questi ha diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano, ossia:
a) chiedere e ottenere dal finanziatore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonche' la rilevanza e gli effetti sulla decisione;
b) esprimere la propria opinione al finanziatore;
c) chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del finanziatore.
2-ter. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore ad opera di un terzo di cui si avvale il finanziatore, il finanziatore adotta le misure necessarie per acquisire dal terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della spiegazione di cui al comma 2-bis, lettera a).
2-quater. Il finanziatore informa il consumatore dei diritti di cui al comma 2-bis prima dell'avvio del trattamento automatizzato dei suoi dati personali su cui si fondera' la valutazione del merito creditizio. Se del caso, il finanziatore informa altresi' il consumatore della circostanza che il trattamento automatizzato dei suoi dati personali sara' svolto da un terzo.
2-quinquies. Restano fermi gli ulteriori diritti esercitabili dal consumatore nei confronti del titolare del trattamento automatizzato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.
2-sexies. Quando la domanda di credito e' respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, indirizza il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili. Se del caso, informa il consumatore del fatto che la decisione e' basata sul trattamento automatizzato di dati, dei suoi diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per chiedere un riesame della decisione.»;
i) all'articolo 125:
1) al comma 1, la parola: «abilitati» e' soppressa;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai dati di cui al comma 1 hanno accesso solo i finanziatori sottoposti a vigilanza e che osservano pienamente il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
1-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, l'accesso alla centrale dei rischi della Banca d'Italia e' consentito ai soggetti indicati dalla Banca d'Italia con proprie disposizioni.
1-quater. Le banche dati contengono almeno informazioni sugli arretrati del consumatore nel rimborso del credito, sul tipo di credito e sull'identita' del finanziatore.
1-quinquies. I finanziatori e gli intermediari del credito non trattano ai fini della valutazione del merito creditizio le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e i dati personali ottenuti dai social network.»
3) al comma 2, le parole: «consultazione e degli estremi della banca dati» sono sostituite dalle seguenti: «consultazione, degli estremi della banca dati e delle informazioni segnaletiche che lo hanno portato a respingere la richiesta»;
4) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I finanziatori informano inoltre il consumatore della registrazione di informazioni negative previste dalla relativa disciplina e dei suoi diritti in conformita' del regolamento (UE) 2016/679 entro trenta giorni dalla medesima registrazione.»
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte, aggiornate e, in caso di errore, prontamente rettificate.»;
6) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. I gestori di banche dati si dotano di procedure atte a verificare nel continuo che i segnalanti alimentino le banche dati stesse con informazioni aggiornate ed esatte.»;
l) all'articolo 125-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «i contratti di credito» sono inserite le seguenti: «e le loro eventuali modifiche»;
2) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformita' tra le clausole contrattuali e i tassi, prezzi e condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 124, comma 2.»
3) al comma 3-ter, dopo le parole: «comunicazione al consumatore» sono inserite le seguenti: «, su supporto cartaceo o altro supporto durevole,»;
4) il comma 3-quater e' abrogato;
m) all'articolo 125-ter:
1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito.
1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non e' stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo in conformita' a quanto previsto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1.
1-quater. Nel caso di un contratto di credito collegato per l'acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a quattordici giorni di calendario, a fronte della restituzione dei beni, il diritto di recesso dal contratto di credito e' esercitabile entro tale piu' ampio periodo.»;
3) al comma 2, la lettera a), e' sostituita dalla seguente:
«a) ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;»;
4) il comma 5 e' abrogato;
n) all'articolo 125-quinquies:
1) al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo.»;
2) al comma 1, dopo le parole: «da parte del fornitore dei beni o» e' inserita la seguente: «prestatore», dopo le parole: «costituzione in mora del fornitore» sono inserite le seguenti: «o prestatore» e dopo le parole: «al contratto di fornitura di beni o» sono inserite le seguenti: «prestazione di»;
3) al comma 2:
3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «versato al fornitore dei beni o» e' inserita la seguente: «prestatore»;
3.2) al terzo periodo, dopo le parole: «nei confronti del fornitore» sono inserite le seguenti: «o prestatore»;
4) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del fornitore dei beni o» e' inserita la seguente: «prestatore» e dopo le parole: «dei servizi» e' inserita la seguente: «inadempiente»;
o) all'articolo 125-sexies:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La riduzione del costo totale del credito e' proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attivita' pienamente esaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito.»;
3) al comma 4:
3.1) al primo periodo, le parole: «del credito» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, le parole: «dell'importo rimborsato in anticipo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato»;
p) all'articolo 125-octies:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo sconfinamento si applicano gli articoli 121, 122, 124.1, comma 1, 124-bis, 125, 125-septies, 125-octies.1, 125-decies, 125-terdecies.»;
2) al comma 2:
2.1) all'alinea, la parola: «creditore» e' sostituita dalla seguente: «finanziatore»;
2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
2.3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) la data del rimborso.»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. In caso di sconfinamento regolare, il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione dei commi 2 e 2-bis, in particolare con riferimento:
a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della consistenza e della regolarita' dello sconfinamento.»;
q) dopo l'articolo 125-octies e' inserito il seguente:
«Art. 125-octies.1 (Riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento). - 1. Il finanziatore comunica al consumatore ogni riduzione o cancellazione della apertura di credito in conto corrente o della possibilita' di sconfinamento secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 118 per le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e dall'articolo 125-quater, comma 2, lettera a), per il recesso dai contratti di credito a tempo indeterminato.
2. Qualora l'apertura di credito in conto corrente o la possibilita' di sconfinamento siano ridotte o cancellate, il finanziatore offre al consumatore, prima dell'avvio di procedure esecutive e senza costi aggiuntivi, la possibilita' di rimborsare l'importo effettivamente prelevato nei limiti di tale riduzione o cancellazione. Salvo che il consumatore decida di effettuare il rimborso in anticipo, il rimborso avviene in dodici rate mensili di pari importo, al tasso debitore applicabile all'apertura di credito in conto corrente o allo sconfinamento.»;
r) all'articolo 125-novies, al comma 1, le parole: «in particolare» sono soppresse;
s) all'articolo 125-decies, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficolta' nei pagamenti al fine di esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di procedimenti esecutivi. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore, nonche' alle misure adottabili dal finanziatore, che comprendono la modifica delle condizioni del contratto di credito.»;
t) dopo l'articolo 125-decies sono inseriti i seguenti:
«Art. 125-undecies (Remunerazioni e requisiti di professionalita'). - 1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.
2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalita' adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo e prestare servizi di consulenza, nonche' in relazione ai diritti dei consumatori in tale ambito.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.
Art. 125-duodecies (Educazione finanziaria). - 1. Con riferimento ai contratti di cui al presente capo, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria promuove e coordina misure, elaborate dai suoi membri, atte a favorire l'educazione dei consumatori, fornendo informazioni chiare e generali sulla gestione del debito responsabile e sulle procedure per la concessione del credito, anche per mezzo di strumenti digitali.
Art. 125-terdecies (Servizi di consulenza al debito). - 1. I consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficolta' nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo possono accedere ai servizi di consulenza sul debito di cui all'articolo 121, comma 1, lettera m-quater), erogati dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 120-quinquiesdecies e 125-decies, i finanziatori, altresi', indirizzano i consumatori che incontrano difficolta' nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo ai servizi previsti dal comma 1.
3. I servizi di consulenza sul debito sono forniti gratuitamente salvo l'eventuale pagamento di una commissione coerente con le finalita' del servizio, secondo parametri pubblicati sul sito internet delle associazioni e fondazioni di cui al comma 1, in ogni caso limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti e non gia' finanziati con risorse pubbliche.
4. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, puo', con decreto, definire modalita', termini e condizioni per l'erogazione dei medesimi servizi anche da parte dei seguenti soggetti:
a) gli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b) gli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 13, commi 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225;
c) le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del Codice del consumo;
d) gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.»;
u) l'articolo 126 e' sostituito dal seguente:
«Art. 126 (Riservatezza delle informazioni). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui la comunicazione prevista dall'articolo 125-quater, comma 2, lettera b), non e' effettuata in quanto vietata dalla normativa dell'Unione europea o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.».
3. Al titolo VI, capo III del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 127-bis e' inserito il seguente:
«Art. 127-ter (Valutazione del merito creditizio fondata sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente). - 1. Quando la valutazione del merito creditizio relativa a un contratto di finanziamento si fonda, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente, si applica quanto stabilito dall'articolo 124-bis, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 3, anche ai fini dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.»;
b) all'articolo 128-ter, comma 1, lettera a), le parole: «e ordinare la restituzione» sono sostituite dalle seguenti: «ordinare la restituzione»;
4. Al titolo VI-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 128-quater:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, presenta o propone ovvero conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, ovvero assiste i consumatori esercitando attivita' preparatorie o altre attivita' amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di attivita' di agenzia in attivita' finanziaria l'attivita' di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un agente in attivita' finanziaria o ad un mediatore creditizio, prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attivita' commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.»;
b) all'articolo 128-sexies:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza ovvero tramite canale informatico, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di mediazione creditizia l'attivita' di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un mediatore creditizio o a un agente in attivita' finanziaria prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attivita' commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il mediatore creditizio di cui al comma 1 puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al medesimo comma, nonche' attivita' connesse o strumentali.»;
c) all'articolo 128-novies:
1) al comma 1, il primo periodo, e' sostituito dal seguente: «Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, ivi incluse le norme del titolo VI e le relative disposizioni attuative in quanto compatibili, possiedano i requisiti di onorabilita' e professionalita' indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, curino l'aggiornamento professionale e siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi rispondono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. A tal fine, segnalano tempestivamente all'Organismo le violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme a essi applicabili. L'Organismo puo' richiedere la trasmissione di informazioni e l'esibizione di documenti, nonche' degli atti che ritiene necessari presso i dipendenti e i collaboratori di cui al comma 1. L'Organismo puo', altresi', effettuare ispezioni presso i medesimi soggetti anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi inoltre sono tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino l'immediata cessazione del rapporto in caso di gravi o reiterate violazioni, come definite da apposito atto attuativo dell'Organismo, da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme ad essi applicabili. L'iscritto comunica la cessazione del rapporto per motivi non commerciali all'Organismo che l'annota in apposita sottosezione ad accesso riservato dell'elenco. L'accesso alla sottosezione e' riservato ai mediatori creditizi e agli agenti in attivita' finanziaria. Nei confronti degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione di cui al presente comma l'Organismo avvia la procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 128-duodecies.»;
d) all'articolo 128-decies:
1) al comma 1, le parole: «e ai mediatori creditizi» sono sostituite dalle seguenti: «ai mediatori creditizi e ai dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3,»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: «propri agenti in attivita' finanziaria» sono inserite le seguenti: «, anche nel caso in cui si avvalgono di dipendenti e collaboratori»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine, fermi restando i poteri di controllo attribuiti dal presente titolo all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, la Banca d'Italia»;
3) il comma 5 e' abrogato;
e) all'articolo 128-undecies:
1) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In aggiunta a quanto previsto dal comma 4-bis e dall'articolo 128-terdecies, comma 4-bis, per le finalita' della direttiva (UE) 2023/2225, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, l'Organismo collabora, anche attraverso lo scambio di informazioni, con le omologhe autorita' degli altri Stati membri competenti ai sensi della citata direttiva (UE) 2023/2225. La trasmissione di informazioni per le suddette finalita' non costituisce violazione del segreto d'ufficio. Le informazioni ricevute dalle autorita' di cui al secondo periodo possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'Autorita' che ha fornito le informazioni.»;
2) dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo l'Organismo, i componenti dei suoi organi, nonche' i suoi dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti, comportamenti o omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.»;
f) all'articolo 128-duodecies:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:
«Per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti ivi compreso l'elenco dei dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, la mancata o tardiva vigilanza sui dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 1, l'ostacolo alle attivita' ispettive o di controllo ovvero la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate ai sensi del presente comma, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:»;
2) al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) mancato pagamento del contributo di iscrizione entro il termine massimo, non superiore a quarantacinque giorni, comunicato dall'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) per l'adempimento tardivo, nonche' delle altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi.»;
3) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. I soggetti cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione o esercitare attivita' di collaborazione, amministrazione, direzione, controllo oppure di dipendente o collaboratore ai sensi dell'articolo 128-novies, comma 2, presso persone giuridiche iscritte o che presentano domanda di iscrizione purche' siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.»;
4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso di persone giuridiche, la disposizione di cui al comma 4 si applica a coloro che svolgono attivita' di amministrazione, direzione e controllo, quando la cancellazione e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.»;
5) al comma 5, dopo le parole: «in via cautelare» sono inserite le seguenti: «, nei confronti degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi,»;
6) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere a-bis), b) e c), e del comma 3 e pubblica gli stessi nel proprio bollettino elettronico in seguito al decorso dei termini di impugnazione previsti dalla legge.».
5. All'articolo 144 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole: «degli articoli 116, 123,» sono inserite le seguenti: «123-bis,»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 122-bis, comma 2, 124.1, 124.2, 124-bis, 125, commi 1-quinquies, 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 4, 125-septies, comma 2, 125-octies, commi 2, 2-bis e 3, 125-octies.1, 125-decies, 125-undecies, 125-terdecies, comma 2, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies, 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-viciessemel, 126-viciester, 127, comma 01, 127-ter e 128-decies, commi 2 e 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie;»;
3) alla lettera e-bis), dopo le parole: «120-undecies,» sono inserite le seguenti: «120-undecies.1, commi 2, 3 e 4,»;
b) al comma 4, lettera a), la parola: «inibitorie» e' soppressa.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione Europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 13
giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea
2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25
giugno 2025:
«Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
della delega per il recepimento della direttiva (UE)
2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE). - 1.
Nell'esercizio della delega per il recepimento della
direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente, ivi inclusi il
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le
modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al
corretto e integrale recepimento della direttiva (UE)
2023/2225. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni,
il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti
delle autorita' di vigilanza europee e assicura la coerenza
e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei
consumatori;
b) designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la
gestione degli elenchi degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi quali autorita'
competenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze
indicate dal citato testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a garantire
l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di
attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, attribuendo agli
stessi i poteri di indagine e di controllo previsti dalla
medesima direttiva, anche tenuto conto di quanto previsto
alla lettera h);
c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria
della Banca d'Italia, ove opportuno e nel rispetto delle
competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le
finalita' specificamente previste dalla direttiva (UE)
2023/2225;
d) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni
normative previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, tenendo
conto delle caratteristiche e peculiarita' del contesto
nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri
sottesi alle suddette opzioni, della necessita' di
garantire un alto grado di protezione e tutela dei
consumatori e di assicurare il buon funzionamento del
mercato del credito al consumo italiano;
e) prevedere, in conformita' con l'articolo 2,
paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225, che l'articolo
8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10,
paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21,
paragrafo 3, della medesima direttiva non si applicano ai
seguenti contratti di credito:
1) contratti di credito per un importo totale del
credito inferiore a 200 euro;
2) contratti di credito in cui il credito e'
senza interessi e senza altre spese;
3) contratti di credito in forza dei quali il
credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che
comportano solo spese di entita' trascurabile;
f) valutare l'introduzione di una disciplina
relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito e'
acquistato da un terzo, anche in casi esclusi dall'articolo
2, paragrafo 2, lettera h), della direttiva (UE) 2023/2225,
tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado
di protezione dei consumatori, di salvaguardare la
competitivita' del mercato italiano del credito al consumo
e avuto riguardo alle peculiarita' del contesto nazionale;
g) individuare i soggetti che possono prestare i
servizi di consulenza sul debito previsti dall'articolo 36
della direttiva (UE) 2023/2225, definendo le
caratteristiche, le modalita' di prestazione di tali
servizi e le eventuali spese limitate a carico dei
consumatori, tenendo conto, in particolare, dell'obiettivo
di assicurare un servizio indipendente e di elevata
qualita';
h) nell'attuazione dell'articolo 37 della direttiva
(UE) 2023/2225, incluso l'eventuale esercizio dell'opzione
normativa ivi prevista, definire le caratteristiche del
sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli
enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche
valutando l'opportunita' di attribuire compiti di controllo
ad autorita' dotate di indipendenza e competenti a
esercitare le attivita' di vigilanza, nonche' valutando
l'adeguatezza del perimetro dell'attivita' riservata agli
intermediari del credito e delle relative esenzioni, al
fine di garantire idonei livelli di professionalita' dei
soggetti che entrano in contatto con il pubblico, e
assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del
sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente
funzionamento del mercato e la proporzionalita' degli oneri
per gli operatori;
i) conformemente all'articolo 44 della direttiva
(UE) 2023/2225, valutare le opportune modifiche alla
disciplina delle sanzioni di cui ai titoli VI-bis e VIII
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, in modo da prevedere sanzioni
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle
violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE)
2023/2225 e dalle relative disposizioni nazionali di
attuazione, ivi comprese le modalita' di riscossione delle
sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 128-duodecies,
comma 1, lettera a-bis), del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993;
l) prevedere le opportune disposizioni transitorie,
in linea con quanto previsto dall'articolo 47 della
direttiva (UE) 2023/2225;
m) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e
integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
europea o di natura secondaria, ivi compreso, se del caso,
il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il
coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del
presente articolo e con le disposizioni del regolamento
(UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2017.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- La direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti
di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
2008/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. del 30 ottobre
2023, serie L.
- La direttiva (UE) 2008/48/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di
credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
e' pubblicata nella G.U.U.E. del 22 maggio 2008, serie L
133.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230
del 30 settembre 1993.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
29 luglio 2003.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
recante: «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
recante: «Codice delle assicurazioni private» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005.
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n.
385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010.
- Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante:
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
- Il decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 72 recante:
«Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai
contratti di credito ai consumatori relativi a beni
immobili residenziali nonche' modifiche e integrazioni del
titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sulla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria
e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 117 del 20 maggio 2016.
- La legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante:
«Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la
tutela dei diritti delle persone che sono state affette da
malattie oncologiche» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 120-quinquies,
120-undecies, 120-noviesdecies, 121, 122, 123, 124,
124-bis, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-sexies,
125-octies, 125-novies, 125-decies, 126, 128-ter,
128-quater, commi 1 e 1-bis, 128-sexies, 128-novies,
128-decies, 128-undecies, commi da 4 a 4-ter e
128-duodecies del citato decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 come modificato dal presente decreto:
«Art. 120-quinquies (Definizioni). - 1. Nel presente
capo, l'espressione:
a) "Codice del consumo" indica il decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) "consumatore" indica una persona fisica che
agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta;
c) "contratto di credito" indica un contratto di
credito con cui un finanziatore concede o si impegna a
concedere a un consumatore un credito sotto forma di
dilazione di pagamento, di prestito o di altra
facilitazione finanziaria, quando il credito e' garantito
da un'ipoteca sul diritto di proprieta' o su altro diritto
reale avente a oggetto beni immobili residenziali o e'
finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto
di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o
progettato;
d) "costo totale del credito" indica gli interessi
e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte
e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il
consumatore deve pagare in relazione al contratto di
credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza;
e) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo
abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale
nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti
di credito;
f) "importo totale del credito" indica il limite
massimo o la somma totale degli importi messi a
disposizione in virtu' di un contratto di credito;
g) "intermediario del credito" indica gli agenti in
attivita' finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi
altro soggetto, diverso dal finanziatore, che
nell'esercizio della propria attivita' commerciale o
professionale, e salve le ipotesi descritte dagli articoli
128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis, svolge,
a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio
economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle
riserve di attivita' previste dalla legislazione vigente,
almeno una delle seguenti attivita':
1) presentazione o proposta di contratti di
credito ovvero altre attivita' preparatorie in vista della
conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto
del finanziatore;
h) "servizio accessorio connesso con il contratto
di credito" indica un servizio offerto al consumatore in
combinazione con il contratto di credito;
i) "servizio di consulenza" indica le
raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai
sensi dell'articolo 120-terdecies in merito a una o piu'
operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di
contratti di credito e le attivita' indicate negli articoli
120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies,
120-undecies.1 e 120-duodecies non implicano un servizio di
consulenza;
l) "supporto durevole" indica ogni strumento che
permetta al consumatore di conservare le informazioni che
gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle
finalita' cui esse sono destinate e che permetta la
riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) "Tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica
il costo totale del credito per il consumatore espresso in
percentuale annua dell'importo totale del credito;
n) "valuta estera" indica una valuta diversa da
quella in cui, al momento della conclusione del contratto,
il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le
attivita' con le quali dovra' rimborsare il finanziamento
ovvero una valuta diversa da quella avente corso legale
nello Stato membro dell'Unione europea in cui il
consumatore ha la residenza al momento della conclusione
del contratto.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i
costi relativi a servizi accessori connessi con il
contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la
conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi
e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo
alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della
valutazione dei beni se essa e' necessaria per ottenere il
credito.
Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione
dell'atto di compravendita del bene immobile e le eventuali
penali pagabili dal consumatore per l'inadempimento degli
obblighi stabiliti nel contratto di credito.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo
del TAEG, secondo le disposizioni della direttiva
2014/17/UE e del presente decreto.».
«Art. 120-undecies (Verifica del merito creditizio).
- 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il
finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito
creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori
pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da
parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal
contratto di credito. La valutazione del merito creditizio
e' effettuata sulla base delle informazioni sulla
situazione economica e finanziaria del consumatore
necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente
verificate.
2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono
quelle fornite dal consumatore anche mediante
l'intermediario del credito; il finanziatore puo' chiedere
chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se
necessario per consentire la valutazione del merito
creditizio.
3. Il finanziatore non risolve il contratto di
credito concluso con il consumatore ne' vi apporta
modifiche svantaggiose per il consumatore, ai sensi
dell'articolo 118, in ragione del fatto che la valutazione
del merito creditizio e' stata condotta scorrettamente o
che le informazioni fornite dal consumatore prima della
conclusione del contratto di credito ai sensi del comma 1
erano incomplete, salvo che il consumatore abbia
intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o
abbia fornito informazioni false.
4. Prima di procedere a un aumento significativo
dell'importo totale del credito dopo la conclusione del
contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova
valutazione del merito creditizio del consumatore sulla
base di informazioni aggiornate, a meno che il credito
supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione
del merito creditizio originaria.
5. Quando la domanda di credito e' respinta, il
finanziatore informa il consumatore senza indugio del
rifiuto.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. (abrogato)
8. I finanziatori elaborano e documentano la propria
politica di offerta di contratti di credito, che include
l'elencazione dei tipi di diritti e beni su cui puo'
vertere l'ipoteca.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del
presente articolo.».
«Art. 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili). -
1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo
si applicano gli articoli 117, 118-bis, 119, 120, comma 2,
120-ter, 120-quater e 125-septies.
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117,
comma 6, si ha riguardo alla difformita' tra le clausole
contrattuali e i tassi, prezzi e condizioni forniti al
consumatore ai sensi dell'articolo 120-novies, commi 2 e 4.
2. Il finanziatore e l'intermediario del credito
forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni
previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a
quanto previsto dall'articolo 127-bis.
2-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su
supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi
modifica delle condizioni contrattuali del contratto di
credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione
illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi
previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo
disponibili per il consumatore e i relativi termini. La
comunicazione menziona altresi' la facolta' di inviare un
esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.
2-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni
contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa
comunicazione al consumatore e' integrata con le
informazioni di cui al comma 2-bis.».
«Art. 121 (Definizioni). - 1. Nel presente capo,
l'espressione:
a) "Codice del consumo" indica il decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) "consumatore" indica una persona fisica che
agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta;
c) "contratto di credito" indica il contratto con
cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un
consumatore un credito sotto forma di dilazione di
pagamento, di prestito o di altra facilitazione
finanziaria;
c-bis) "servizio accessorio" indica un servizio
offerto al consumatore in combinazione con il contratto di
credito;
d) "contratto di credito collegato" indica un
contratto di credito finalizzato esclusivamente a
finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un
servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti
condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del
bene o del prestatore del servizio per presentare, proporre
ovvero concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono
esplicitamente individuati nel contratto di credito;
e) "costo totale del credito" indica gli interessi
e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte
e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il
consumatore deve pagare in relazione al contratto di
credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza;
f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo
abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale
nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti
di credito;
g) "importo totale del credito" indica il limite
massimo o la somma totale degli importi messi a
disposizione in virtu' di un contratto di credito;
g-bis) "importo totale dovuto dal consumatore"
indica la somma dell'importo totale del credito e del costo
totale del credito;
h) "intermediario del credito" indica gli agenti in
attivita' finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi
altro soggetto, diverso dal finanziatore, che
nell'esercizio della propria attivita' commerciale o
professionale e salve le ipotesi descritte dagli articoli
128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis, svolge,
a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio
economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle
riserve di attivita' previste dalla legislazione vigente,
almeno una delle seguenti attivita':
1) presentazione o proposta di contratti di
credito ovvero altre attivita' preparatorie in vista della
conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto
del finanziatore;
i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del
consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza
rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura
di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di
credito concessa;
l) "supporto durevole" indica ogni strumento che
permetta al consumatore di conservare le informazioni che
gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle
finalita' cui esse sono destinate e che permetta la
riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica
il costo totale del credito per il consumatore espresso in
percentuale annua dell'importo totale del credito;
m-bis) "profilazione" indica l'attivita' definita
all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
m-ter) "servizio di consulenza" indica le
raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai
sensi dell'articolo 124.2 in merito a una o piu' operazioni
relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di
credito e le attivita' indicate negli articoli 123,
123-bis, 124, 124-bis e 125-novies non implicano un
servizio di consulenza;
m-quater) "servizio di consulenza sul debito"
indica l'assistenza personalizzata di natura tecnica,
giuridica o psicologica fornita da operatori professionali
indipendenti che non sono, in particolare, finanziatori o
intermediari del credito, o gestori di crediti in
sofferenza o acquirenti di crediti in sofferenza quali
definiti all'articolo 114.1, comma 1, lettere c) ed e), a
consumatori che incontrano o potrebbero incontrare
difficolta' nel rispettare i propri impegni finanziari;
m-quinquies) "trattamento" indica l'attivita'
definita all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE)
2016/679.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i
costi relativi a servizi accessori connessi con il
contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la
conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi
e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo
alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo
del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i
costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del
credito.».
«Art. 122 (Ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di
credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) finanziamenti di importo superiore a 100.000
euro;
b) contratti di somministrazione previsti dagli
articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di
appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;
c) (abrogata)
d) (abrogata)
e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla
conservazione di un diritto di proprieta' su un terreno o
su un immobile edificato o progettato, compresi i locali
utilizzati a fini commerciali o professionali;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni
immobili;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese
di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione
avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purche'
il finanziatore partecipi all'operazione;
g-bis) i finanziamenti concessi da un datore di
lavoro o da societa' del gruppo di appartenenza
esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano
sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento
nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori
della propria attivita' principale, senza interessi o a
tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti
sul mercato;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo
raggiunto dinanzi all'autorita' giudiziaria o a un'altra
autorita' prevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito
preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
i-bis) dilazioni del pagamento in forza delle quali
un fornitore di beni o un prestatore di servizi, senza
offerta di credito da parte di terzi, concede al
consumatore tempo non superiore a 50 giorni dalla consegna
dei beni o dalla prestazione dei servizi per pagare i beni
o i servizi da esso offerti, sempre che la dilazione sia
offerta gratuitamente, senza interessi o altre spese, fatta
eccezione per spese limitate eventualmente applicabili in
caso di ritardi di pagamento;
i-ter) dilazioni di pagamento offerte da parte di
fornitori di beni o prestatori di servizi che non sono
microimprese, piccole o medie imprese definite nella
raccomandazione 2003/361/CE, quando offrono servizi della
societa' dell'informazione ai sensi dell'articolo 1,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015,
consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i
consumatori per la vendita di beni o la prestazione di
servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 7), della direttiva
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2011, per l'acquisto di beni o servizi da essi
offerti a condizione che:
1) non vi sia offerta ne' acquisto di crediti da
parte di un terzo;
2) il pagamento sia interamente eseguito entro 14
giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei
servizi; e
3) il prezzo d'acquisto sia pagato senza
interessi e senza altre spese, fatta eccezione per le spese
limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di
pagamento;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene
mobile, se il consumatore non e' obbligato per un ammontare
eccedente il valore del bene;
m) contratti di locazione o di locazione
finanziaria (leasing), che non prevedono obbligo od opzione
di acquisto dell'oggetto del contratto ne' in virtu' del
contratto stesso ne' di altri contratti distinti;
n) iniziative di microcredito ai sensi
dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati
con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico
ristretto, con finalita' di interesse generale, che non
prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi
inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre
condizioni piu' favorevoli per il consumatore rispetto a
quelle prevalenti sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di
sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto
dall'articolo 125-octies;
o-bis) carte di debito differito, il cui credito
deve essere rimborsato entro quaranta giorni, senza
interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese
limitate connesse alla prestazione del servizio di
pagamento.
1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1,
lettera a), il presente capo si applica ai contratti di
credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di
un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un
importo superiore a 100.000 euro.
1-ter. Ai fini del comma 1, lettera i-bis), si
considera offerta di credito da parte di terzi anche quella
in cui la dilazione di pagamento e' offerta dal fornitore
di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni
con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma che prevedano la
cessione del credito pro soluto contestuale o successiva
alla dilazione; in tali casi, il terzo cessionario e'
tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente
capo per i finanziatori. Qualora il cessionario sia una
societa' veicolo per le cartolarizzazioni di cui alla legge
30 aprile 1999 n. 130, gli obblighi previsti dal presente
capo per i finanziatori sono posti a carico del soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei
servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'articolo 2,
comma 6, della legge n. 130 del 1999.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre
modalita' agevolate di rimborso di un debito preesistente,
concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del
consumatore o di un probabile inadempimento, non si
applicano gli articoli 122-bis, comma 2, 123-bis, 124,
commi 5 e 6-bis, 124.1, 124.2, 124-bis, commi 3-bis e
3-ter, 125-ter, 125-quinquies e 125-septies nei casi
stabiliti dal CICR.
5. Fermi restando i casi di esclusione di cui al
comma 1, lettere i-bis) e i-ter), i fornitori di beni o i
prestatori di servizi possono concludere contratti di
credito, a titolo accessorio rispetto alla propria
attivita' commerciale o professionale, nella sola forma
della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di
beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i
ritardi nel rimborso.
5-bis. La Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR, individua le disposizioni che non
si applicano ai seguenti contratti di credito, in
conformita' all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva
(UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 ottobre 2023:
a) contratti di credito per un importo totale del
credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della
soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti
frazionati concessi attraverso piu' contratti, se questi
sono riconducibili a una medesima operazione economica;
b) contratti di credito nei quali e' escluso il
pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione
per spese limitate che il consumatore puo' essere tenuto a
pagare in caso di ritardi di pagamento;
c) contratti di credito a fronte dei quali il
consumatore e' tenuto a corrispondere esclusivamente
commissioni per un importo non significativo, qualora il
rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi
dall'utilizzo delle somme.».
«Art. 123 (Pubblicita'). - 01. Fermo restando quanto
previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del
consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di
credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non
ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano
indurre nel consumatore false aspettative sulla
disponibilita' o il costo del credito o circa l'importo
totale dovuto dal consumatore.
02. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di
credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato
affinche' i consumatori siano consapevoli che prendere in
prestito denaro comporta dei costi.
1. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso
d'interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del
credito indicano le seguenti informazioni di base precisate
con l'impiego di un esempio rappresentativo ed espresse, in
forma chiara, concisa, evidenziata, facilmente leggibile o
chiaramente udibile, a seconda del caso, e adattata ai
limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicita':
a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o
variabile ovvero una combinazione dei due tipi, e le spese
comprese nel costo totale del credito;
b) l'importo totale del credito;
c) il TAEG;
d) l'esistenza di eventuali servizi accessori
necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle
condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali
servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non
determinabili in anticipo;
e) la durata del contratto, se determinata;
e-bis) in caso di credito sotto forma di dilazione
di pagamento per l'acquisto di beni o servizi specifici, il
prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti
anticipati;
f) se determinabile in anticipo, l'importo totale
dovuto dal consumatore, nonche' l'ammontare delle singole
rate.
2. E' vietata la pubblicita' dei prodotti di credito
che:
a) incoraggia i consumatori a chiedere credito
suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione
finanziaria;
b) precisa che i contratti di credito in essere o i
crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza
minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di
credito;
c) suggerisce falsamente che il credito comporta un
aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto
del risparmio o puo' migliorare il tenore di vita del
consumatore.
2-bis Il CICR, su proposta della Banca d'Italia,
individua:
a) i casi specifici e giustificati in cui e'
possibile una deroga al comma 1, lettere e-bis) e f);
b) le tipologie di annunci pubblicitari vietati;
c) le caratteristiche delle informazioni da
includere negli annunci pubblicitari e le modalita' della
loro divulgazione.».
«Art. 124 (Obblighi precontrattuali). - 1. Il
finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base
delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso,
delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal
consumatore, forniscono al consumatore le informazioni
precontrattuali necessarie per consentire il confronto
delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di
prendere una decisione informata e consapevole in merito
alla conclusione di un contratto di credito.
1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite
al consumatore in tempo utile prima che egli sia vincolato
da un contratto o da un'offerta di credito, anche in caso
di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Fermo
restando quanto previsto dal primo periodo, qualora tali
informazioni siano fornite meno di un giorno prima che il
consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di
credito, il finanziatore o l'intermediario del credito
inviano al consumatore un promemoria sulla possibilita' di
recedere dal contratto di credito e sulla procedura da
seguire per il recesso ai sensi dell'articolo 125-ter. Il
promemoria e' fornito su supporto cartaceo o altro supporto
durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del
contratto o, se del caso, dopo la presentazione
dell'offerta vincolante di credito da parte del
consumatore.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite su
supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso
il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul
credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al
comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di
tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono
qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto,
che puo' essere allegato al modulo.
3. (abrogato)
4. Su richiesta, il finanziatore o l'intermediario
del credito, oltre al modulo di cui al comma 2, forniscono
gratuitamente al consumatore copia della bozza del
contratto di credito, su supporto cartaceo o su altro
supporto durevole, a condizione che il finanziatore, al
momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione
del contratto di credito con il consumatore.
5. Prima della conclusione del contratto di credito,
il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al
consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa
valutare se il contratto di credito e i servizi accessori
proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua
situazione finanziaria.
6. I fornitori di beni o prestatori di servizi che
agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio
non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa
precontrattuale previsti dai commi 1, 1-bis, 2 e 4. Il
finanziatore o l'intermediario del credito assicurano che
il consumatore riceva comunque le informazioni
precontrattuali contemplate dai commi 1, 1-bis, 2 e 4.
6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento
(UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, i finanziatori e gli intermediari del
credito informano i consumatori in modo chiaro e
comprensibile quando presentano loro un'offerta
personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati
personali.
7. La Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione
del presente articolo, con riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le
modalita' di messa a disposizione delle informazioni
precontrattuali;
b) il contenuto, le modalita' e la portata dei
chiarimenti adeguati da fornire al consumatore ai sensi del
comma 5, anche in caso di contratti conclusi
congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare
nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale;
dilazioni di pagamento e altre modalita' agevolate di
rimborso di un credito preesistente, concordate tra le
parti a seguito di un inadempimento o probabile
inadempimento del consumatore; offerta attraverso
intermediari del credito che operano a titolo accessorio.».
«Art. 124-bis (Verifica del merito creditizio). - 1.
Prima della conclusione del contratto di credito, il
finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito
creditizio del consumatore. Ferme le finalita' di sana e
prudente gestione previste dalla normativa prudenziale ove
applicabile ai finanziatori, il finanziatore effettua la
valutazione anche nell'interesse del consumatore, per
evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni
di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori
pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da
parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal
contratto di credito.
1-bis. La valutazione del merito creditizio e'
effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione
economica e finanziaria del consumatore necessarie e
proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore
e ai rischi del credito per il consumatore e che non
includono le categorie particolari di dati di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Tali informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne
o esterne, incluso il consumatore stesso e, ove necessario,
sulla base della consultazione di una banca dati pertinente
e sono opportunamente verificate. A questi fini non sono
considerate fonti esterne i social network. L'intermediario
del credito che abbia ottenuto dal consumatore informazioni
necessarie alla valutazione del merito creditizio, le
trasmette al finanziatore.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa
prudenziale applicabile ai finanziatori, i finanziatori
elaborano, documentano e tengono aggiornate le proprie
procedure per la valutazione del merito creditizio e
documentano e tengono aggiornate le informazioni di cui al
comma 1-bis anche ai fini del presente articolo.
1-quater. Il finanziatore eroga il credito al
consumatore solo quando i risultati della valutazione del
merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal
contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti
secondo le modalita' prescritte dal medesimo contratto,
tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al comma 1.
1-quinquies. La circostanza che la valutazione del
merito creditizio non sia stata effettuata correttamente
non puo' costituire motivo per l'adozione di modifiche
unilaterali svantaggiose per il consumatore ovvero per la
risoluzione del contratto di credito da parte del
finanziatore, salvo che il consumatore abbia
intenzionalmente omesso di fornire le informazioni previste
dal comma 1-bis o abbia fornito informazioni false.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo
totale del credito dopo la conclusione del contratto di
credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del
merito creditizio del consumatore sulla base di
informazioni aggiornate prima di procedere ad un aumento
significativo dell'importo totale del credito.
2-bis. Qualora la valutazione del merito creditizio
si fondi, anche solo in parte, sul trattamento
automatizzato di dati personali del consumatore, questi ha
diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore
l'intervento umano, ossia:
a) chiedere e ottenere dal finanziatore una
spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del
merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti
dal trattamento automatizzato dei dati personali nonche' la
rilevanza e gli effetti sulla decisione;
b) esprimere la propria opinione al finanziatore;
c) chiedere un riesame della valutazione del merito
creditizio e della decisione relativa alla concessione del
credito da parte del finanziatore.
2-ter. Qualora la valutazione del merito creditizio
si fondi, anche solo in parte, sul trattamento
automatizzato di dati personali del consumatore ad opera di
un terzo di cui si avvale il finanziatore, il finanziatore
adotta le misure necessarie per acquisire dal terzo tutte
le informazioni necessarie ai fini della spiegazione di cui
al comma 2-bis, lettera a).
2-quater. Il finanziatore informa il consumatore dei
diritti di cui al comma 2-bis prima dell'avvio del
trattamento automatizzato dei suoi dati personali su cui si
fondera' la valutazione del merito creditizio. Se del caso,
il finanziatore informa altresi' il consumatore della
circostanza che il trattamento automatizzato dei suoi dati
personali sara' svolto da un terzo.
2-quinquies. Restano fermi gli ulteriori diritti
esercitabili dal consumatore nei confronti del titolare del
trattamento automatizzato, ai sensi del regolamento (UE)
2016/679.
2-sexies. Quando la domanda di credito e' respinta,
il finanziatore informa il consumatore senza indugio del
rifiuto e, se del caso, indirizza il consumatore a servizi
di consulenza sul debito facilmente accessibili. Se del
caso, informa il consumatore del fatto che la decisione e'
basata sul trattamento automatizzato di dati, dei suoi
diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per
chiedere un riesame della decisione.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del
presente articolo.».
«Art. 125 (Banche dati). - 1. I gestori delle banche
dati contenenti informazioni nominative sul credito
consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri
dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni
non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli
altri finanziatori nel territorio della Repubblica. Il
CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, individua le condizioni di accesso, al fine di
garantire il rispetto del principio di non discriminazione.
1-bis. Ai dati di cui al comma 1 hanno accesso solo i
finanziatori sottoposti a vigilanza e che osservano
pienamente il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
1-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e
1-bis, l'accesso alla centrale dei rischi della Banca
d'Italia e' consentito ai soggetti indicati dalla Banca
d'Italia con proprie disposizioni.
1-quater. Le banche dati contengono almeno
informazioni sugli arretrati del consumatore nel rimborso
del credito, sul tipo di credito e sull'identita' del
finanziatore.
1-quinquies. I finanziatori e gli intermediari del
credito non trattano ai fini della valutazione del merito
creditizio le categorie particolari di dati di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
e i dati personali ottenuti dai social network.
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa
sulle informazioni presenti in una banca dati, il
finanziatore informa il consumatore immediatamente e
gratuitamente del risultato della consultazione degli
estremi della banca dati e delle informazioni segnaletiche
che lo hanno portato a respingere la richiesta.
3. I finanziatori informano preventivamente il
consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati
le informazioni negative previste dalla relativa
disciplina. I finanziatori informano inoltre il consumatore
della registrazione di informazioni negative previste dalla
relativa disciplina e dei suoi diritti in conformita' del
regolamento (UE) 2016/679 entro trenta giorni dalla
medesima registrazione. L'informativa e' resa unitamente
all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via
autonoma.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni
comunicate alle banche dati siano esatte, aggiornate e, in
caso di errore, prontamente rettificate.
4-bis. I gestori di banche dati si dotano di
procedure atte a verificare nel continuo che i segnalanti
alimentino le banche dati stesse con informazioni
aggiornate ed esatte.
5. I finanziatori informano il consumatore sugli
effetti che le informazioni negative registrate a suo nome
in una banca dati possono avere sulla sua capacita' di
accedere al credito.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
«Art. 125-bis (Contratti e comunicazioni). - 1. I
contratti di credito e le loro eventuali modifiche sono
redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole
che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi
previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso
le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca
d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR. Una
copia del contratto e' consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo
117, commi 2, 3 e 6, nonche' 118-bis, 119, comma 4, e 120,
comma 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma
6, si ha riguardo alla difformita' tra le clausole
contrattuali e i tassi, prezzi e condizioni forniti al
consumatore ai sensi dell'articolo 124, comma 2.
3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti
da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai
sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso
del consumatore va acquisito distintamente per ciascun
contratto attraverso documenti separati.
3-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su
supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi
modifica delle condizioni contrattuali del contratto di
credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione
illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi
previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo
disponibili per il consumatore e i relativi termini. La
comunicazione menziona altresi' la facolta' di inviare un
esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.
3-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni
contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa
comunicazione al consumatore, su supporto cartaceo o altro
supporto durevole, e' integrata con le informazioni di cui
al comma 3-bis.
3-quater. (abrogato)
4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore
fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o
altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara
in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia,
in conformita' alle deliberazioni del CICR, fissa i
contenuti e le modalita' di tale comunicazione.
5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata
al consumatore se non sulla base di espresse previsioni
contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a
costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e),
non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non
corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione
predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.
La nullita' della clausola non comporta la nullita'
del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative
clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei
buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle
finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione
del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal
consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o
altre spese;
b) la durata del credito e' di trentasei mesi.
8. Il contratto e' nullo se non contiene le
informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l'importo totale del finanziamento e le
condizioni di prelievo e di rimborso.
9. In caso di nullita' del contratto, il consumatore
non puo' essere tenuto a restituire piu' delle somme
utilizzate e ha facolta' di pagare quanto dovuto a rate,
con la stessa periodicita' prevista nel contratto o, in
mancanza, in trentasei rate mensili.».
«Art. 125-ter (Recesso del consumatore). - 1. Il
consumatore puo' recedere dal contratto di credito entro
quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione
del contratto o, se successivo, dal momento in cui il
consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni
previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1.
1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le
condizioni contrattuali e le informazioni di cui
all'articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade
in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la
conclusione del contratto di credito.
1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il
consumatore non e' stato informato dell'esistenza del
diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per
esercitarlo in conformita' a quanto previsto ai sensi
dell'articolo 125-bis, comma 1.
1-quater. Nel caso di un contratto di credito
collegato per l'acquisto di beni in forza del quale al
consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un
determinato periodo di tempo superiore a 14 giorni di
calendario, a fronte della restituzione dei beni, il
diritto di recesso dal contratto di credito e' esercitabile
entro tale piu' ampio periodo.
2. Il consumatore che recede:
a) ne da' comunicazione al finanziatore
inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal
comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro
supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel
contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel
contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso
di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia
online, si applica l'articolo 54-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o
in parte, entro trenta giorni dall'invio della
comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il
capitale e paga gli interessi maturati fino al momento
della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal
contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non
ripetibili da questo corrisposte alla pubblica
amministrazione.
3. Il finanziatore non puo' pretendere somme
ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera
b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si
estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e
ai termini eventualmente previsti dalla normativa di
settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori
connessi col contratto di credito, se tali servizi sono
resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un
accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo e'
presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova
contraria.
5. (abrogato).».
«Art. 125-quinquies (Inadempimento del fornitore). -
01. Il contratto di credito collegato si intende risolto di
diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui il
consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto
di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente
agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo.
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di
inadempimento da parte del fornitore dei beni o prestatore
dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente
effettuato la costituzione in mora del fornitore o
prestatore, ha diritto alla risoluzione del contratto di
credito, se con riferimento al contratto di fornitura di
beni o prestazione di servizi ricorrono le condizioni di
cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta
l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le
rate gia' pagate, nonche' ogni altro onere eventualmente
applicato. La risoluzione del contratto di credito non
comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al
finanziatore l'importo che sia stato gia' versato al
fornitore dei beni o prestatore dei servizi. Il
finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei
confronti del fornitore o prestatore stesso.
3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il
consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la
costituzione in mora del fornitore dei beni o prestatore di
servizi inadempiente, puo' chiedere al finanziatore di
agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al
fornitore determina la sospensione del pagamento dei
canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina
la risoluzione di diritto, senza penalita' e oneri, del
contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.
4. I diritti previsti dal presente articolo possono
essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale
il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal
contratto di concessione del credito.».
«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). - 1. Il
consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al
finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del
costo totale del credito per la restante durata del
contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi
in considerazione tutti i costi posti a carico del
consumatore dal finanziatore.
1-bis. La riduzione del costo totale del credito e'
proporzionata alla durata residua del contratto di credito
e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di
tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad
attivita' pienamente esaurite all'atto della concessione
del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a
favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della
riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e
pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che
non dipendono dalla durata del contratto di credito.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i
criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e
degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi
applicazione il criterio della proporzionalita' lineare o
il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia
diversamente indicato, si applica il criterio del costo
ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e
l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di
regresso nei confronti dell'intermediario del credito per
la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al
compenso per l'attivita' di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha
diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato
per eventuali costi direttamente collegati al rimborso
anticipato. L'indennizzo non puo' superare l'1 per cento
dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato,
se la vita residua del contratto e' superiore a un anno,
ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita
residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In
ogni caso, l'indennizzo non puo' superare l'importo degli
interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita
residua del contratto.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non e' dovuto:
a) se il rimborso anticipato e' effettuato in
esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a
garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto
di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo
in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una
percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente
corrisponde all'intero debito residuo ed e' pari o
inferiore a 10.000 euro.».
«Art. 125-octies (Sconfinamento). - 1. Se un
contratto di conto corrente prevede la possibilita' che al
consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le
disposizioni del capo I. Allo sconfinamento si applicano
gli articoli 121, 122, 124.1, comma 1, 124-bis, 125,
125-septies, 125-octies.1, 125-decies, 125-terdecies.
2. In caso di sconfinamento consistente che si
protragga per oltre un mese, il finanziatore comunica senza
indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro
supporto durevole:
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora
eventualmente applicabili;
d-bis) la data del rimborso.
2-bis. In caso di sconfinamento regolare, il
finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza,
laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso
servizi di consulenza sul debito.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione de
commi 2 e 2-bis, in particolare, con riferimento:
a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della
consistenza e della regolarita' dello sconfinamento.».
«Art. 125-novies (Intermediari del credito). - 1.
L'intermediario del credito indica, negli annunci
pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori,
l'ampiezza dei propri poteri e se lavori a titolo esclusivo
con uno o piu' finanziatori oppure a titolo di mediatore.
2. Il consumatore e' informato dell'eventuale
compenso da versare all'intermediario del credito per i
suoi servizi. Il compenso e' oggetto di accordo tra il
consumatore e l'intermediario del credito su supporto
cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione
del contratto di credito.
3. L'intermediario del credito comunica al
finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve
versare all'intermediario del credito per i suoi servizi,
al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal
CICR.».
«Art. 125-decies (Inadempimento del consumatore). -
1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti
con i consumatori in difficolta' nei pagamenti al fine di
esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di
tolleranza prima dell'avvio di procedimenti esecutivi. La
Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del
presente comma, con particolare riguardo agli obblighi
informativi e di correttezza del finanziatore, ai casi di
eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del
consumatore, nonche' alle misure adottabili dal
finanziatore, che comprendono la modifica delle condizioni
del contratto di credito.
2. Il finanziatore non puo' imporre al consumatore
oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli
necessari a compensare i costi sostenuti a causa
dell'inadempimento stesso.».
«Art. 126 (Riservatezza delle informazioni). - 1. Il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare,
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui la
comunicazione prevista dall'articolo 125-quater, comma 2,
lettera b), non effettuata in quanto vietata dalla
normativa dell'Unione europea o contraria all'ordine
pubblico o alla pubblica sicurezza.».
«Art. 128-ter (Misure inibitorie). - 1. Qualora
nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128
emergano irregolarita', la Banca d'Italia puo':
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e
i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione
dell'attivita', anche di singole aree o sedi secondarie,
ordinare la restituzione delle somme indebitamente
percepite e altri comportamenti conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione
o conclusione di contratti disciplinati dal presente
titolo;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per
un periodo non superiore a novanta giorni, delle attivita'
di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare
urgenza;
d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente
articolo sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre
forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese
dell'intermediario.».
«Art. 128-quater (Agenti in attivita' finanziaria). -
1. E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che, su
mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal
titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta
elettronica, banche o Poste Italiane o altri soggetti
autorizzati o abilitati all'erogazione del credito,
presenta o propone ovvero conclude contratti relativi alla
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla
prestazione di servizi di pagamento, ovvero assiste i
consumatori esercitando attivita' preparatorie o altre
attivita' amministrative precontrattuali per la conclusione
di contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo
VI, capi I-bis e II. Gli agenti in attivita' finanziaria
possono svolgere esclusivamente l'attivita' indicata nel
presente comma, nonche' attivita' connesse o strumentali.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
140-bis, non costituisce esercizio di attivita' di agenzia
in attivita' finanziaria l'attivita' di mera presentazione,
non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato
o abilitato all'erogazione del credito, a un agente in
attivita' finanziaria o ad un mediatore creditizio,
prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una
prestazione svolta nell'attivita' commerciale o
professionale esercitata in via principale e relativa ai
contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI,
capo I-bis e II.
Omissis.».
«Art. 128-sexies (Mediatori creditizi). - 1. E'
mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione,
anche attraverso attivita' di consulenza ovvero tramite
canale informatico, banche o intermediari finanziari
previsti dal titolo V o altri soggetti autorizzati o
abilitati all'erogazione del credito, con la potenziale
clientela per la concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
140-bis, non costituisce esercizio di mediazione creditizia
l'attivita' di mera presentazione, non remunerata, di un
consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato
all'erogazione del credito, a un mediatore creditizio o a
un agente in attivita' finanziaria prestata a titolo
accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta
nell'attivita' commerciale o professionale esercitata in
via principale e relativa ai contratti di credito
disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.
2. L'esercizio professionale nei confronti del
pubblico dell'attivita' di mediatore creditizio e'
riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in
via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a
oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma, e' iscritto in una sezione speciale dell'elenco di
cui al comma 2.
3. Il mediatore creditizio di cui al comma 1 puo'
svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al medesimo
comma, nonche' attivita' connesse o strumentali.
3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis puo'
svolgere esclusivamente l'attivita' ivi indicata nonche'
attivita' connesse o strumentali. Per queste attivita' e'
remunerato esclusivamente dal cliente.
4. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di
cui al comma 2-bis, svolge la propria attivita' senza
essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne
possano compromettere l'indipendenza.».
«Art. 128-novies (Dipendenti e collaboratori). - 1.
Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi
assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di
adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e
collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il
pubblico, rispettino le norme loro applicabili, ivi incluse
le norme del titolo VI e le relative disposizioni attuative
in quanto compatibili, possiedano i requisiti di
onorabilita' e professionalita' indicati all'articolo
128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento
dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d)
ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, e
curino l'aggiornamento professionale e siano in possesso di
una casella di posta elettronica certificata attiva. Tali
soggetti sono comunque tenuti a superare una prova
valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di
cui all'articolo 128-undecies.
1-bis. Gli agenti in attivita' finanziaria e i
mediatori creditizi rispondono all'Organismo di cui
all'articolo 128-undecies del rispetto delle disposizioni
di cui al comma 1. A tal fine, segnalano tempestivamente
all'Organismo le violazioni da parte dei dipendenti e
collaboratori di cui si avvalgono, delle norme a essi
applicabili. L'Organismo puo' richiedere la trasmissione di
informazioni e l'esibizione di documenti, nonche' degli
atti che ritiene necessari presso i dipendenti e i
collaboratori di cui al comma 1. L'Organismo puo',
altresi', effettuare ispezioni presso i medesimi soggetti
anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi. Gli agenti in attivita'
finanziaria e i mediatori creditizi inoltre sono tenuti
alla previsione di procedure interne che assicurino
l'immediata cessazione del rapporto in caso di gravi o
reiterate violazioni, come definite da apposito atto
attuativo dell'Organismo, da parte dei dipendenti e
collaboratori di cui si avvalgono, delle norme ad essi
applicabili. L'iscritto comunica la cessazione del rapporto
per motivi non commerciali all'Organismo che l'annota in
apposita sottosezione ad accesso riservato dell'elenco.
L'accesso alla sottosezione e' riservato ai mediatori
creditizi e agli agenti in attivita' finanziaria. Nei
confronti degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di
comunicazione di cui al presente comma l'Organismo avvia la
procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo
128-duodecies.
2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in
attivita' finanziaria che siano persone fisiche o
costituiti in forma di societa' di persone si avvalgono di
dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 128-quater, comma 2.
3. I mediatori creditizi e gli agenti in attivita'
finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2
trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies
l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.
4. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori
creditizi rispondono in solido dei danni causati
nell'esercizio dell'attivita' dai dipendenti e
collaboratori di cui essi si avvalgono, anche in relazione
a condotte penalmente sanzionate.».
«Art. 128-decies (Disposizioni di trasparenza e
connessi poteri di controllo). - 1. Agli agenti in
attivita' finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo
128-quater, comma 7, ai mediatori creditizi e ai dipendenti
e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, si
applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI.
La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori regole per
garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la
clientela.
2. L'intermediario mandante risponde alla Banca
d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da
parte dei propri agenti in attivita' finanziaria, anche nel
caso in cui si avvalgono di dipendenti e collaboratori. A
tal fine, fermi restando i poteri di controllo attribuiti
dal presente Titolo all'Organismo di cui all'articolo
128-undecies, la Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni
presso l'agente in attivita' finanziaria, anche avvalendosi
della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
e personale esistenti in modo da non determinare oneri
aggiuntivi.
2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli
istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in
regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi
di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite
degli agenti di cui all'articolo 128-quater, designano in
Italia un punto di contatto centrale nei casi e per
l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di
regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva
2366/2015/UE, secondo le disposizioni dettate dalla Banca
d'Italia. Restano ferme le disposizioni dettate per
finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo dall'articolo 43, commi 3 e 4 e
dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231 e successive modificazioni.
3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita
il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di
istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento
comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni
di cui al comma 1 e della relativa disciplina di
attuazione. Il punto di contatto centrale previsto
dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni risponde
alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del
Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia
dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento
comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia
per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di
pagamento comunitari nonche' presso il punto di contatto
anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita
il controllo sui mediatori creditizi per verificare
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della
relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche
avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti
insediati in Italia per conto di istituti di moneta
elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui
mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina
di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A tali fini,
l'Organismo potra' effettuare ispezioni anche avvalendosi
della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
e personale esistenti in modo da non determinare oneri
aggiuntivi.
4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo
128-novies.1, comma 2, l'autorita' competente dello Stato
membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui
all'articolo 128-undecies, puo' effettuare ispezioni presso
le succursali stabilite nel territorio della Repubblica.
5. (abrogato).».
«Art. 128-undecies (Organismo). - Omissis.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi
della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo
svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini. In aggiunta a quanto previsto dal comma
4-bis e dall'articolo 128-terdecies, comma 4-bis, per le
finalita' della direttiva (UE) 2023/2225, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, e nel
rispetto del diritto dell'Unione europea, l'Organismo
collabora, anche attraverso lo scambio di informazioni, con
le omologhe autorita' degli altri Stati membri competenti
ai sensi della citata direttiva (UE) 2023/2225. La
trasmissione di informazioni per le suddette finalita' non
costituisce violazione del segreto d'ufficio. Le
informazioni ricevute dalle autorita' di cui al secondo
periodo possono essere trasmesse alle autorita' italiane
competenti, salvo diniego dell'Autorita' che ha fornito le
informazioni.
4-bis. L'Organismo collabora con le autorita' di
altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui
soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale
fine puo' scambiare informazioni con queste autorita',
entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal
diritto dell'Unione europea.
4-ter. Nell'esercizio delle proprie funzioni di
controllo l'Organismo, i componenti dei suoi organi,
nonche' i suoi dipendenti rispondono dei danni cagionati da
atti, comportamenti o omissioni posti in essere con dolo o
colpa grave.».
«Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). - 1.
Per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento
professionale, la violazione di norme legislative o
amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in
attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la
mancata o tardiva comunicazione o trasmissione di
informazioni o documenti richiesti ivi compreso l'elenco
dei dipendenti e collaboratori di cui all'articolo
128-novies, comma 3, la mancata o tardiva vigilanza sui
dipendenti e collaboratori di cui all'art. 128-novies,
comma 1, l'ostacolo alle attivita' ispettive o di controllo
ovvero la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate ai
sensi del presente comma, l'Organismo applica nei confronti
degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a
euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone
fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10
per cento del fatturato nei confronti degli iscritti
persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore
della violazione come conseguenza della violazione stessa
e' superiore ai massimali indicati alla presente lettera,
le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione
viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della
stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi
derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera
affluiscono al bilancio dello Stato.
b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per
un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a
un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli
articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
1-bis. L'organismo, quando applica al punto di
contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, la sanzione per le violazioni
gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli
obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero
per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo
128-quater, comma 7-bis ne da' comunicazione alla Banca
d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza,
ivi compresi quelli adottati ai sensi dell'articolo 48,
paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849.
1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al
comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante
e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:
a) la gravita' e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilita';
c) la capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia
determinabile;
e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione;
f) il livello di cooperazione del responsabile
della violazione con l'Organismo;
g) le precedenti violazioni delle disposizioni che
regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria,
di mediazione creditizia e di consulenza del credito.
h) le potenziali conseguenze sistemiche della
violazione;
i) le misure adottate dal responsabile della
violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
di evitare, in futuro, il suo ripetersi.
1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione
della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma
1, comunica l'intenzione dell'agente in attivita'
finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un
altro Stato membro dell'Unione europea le attivita'
relative ai contratti di credito disciplinati dal capo
I-bis del titolo VI all'autorita' competente dell'altro
Stato membro; la comunicazione all'autorita' competente
comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari
finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali
l'agente in attivita' finanziaria svolge la propria
attivita'. L'Organismo definisce le modalita' della
comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, e
della successiva comunicazione all'autorita' competente
dell'altro Stato membro.
1-quinquies. Con riguardo alle attivita' diverse da
quelle alle quali si applicano le disposizioni
sull'operativita' transfrontaliera di cui all'articolo
128-novies.1, l'Organismo informa i soggetti di cui
all'articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni
previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione
e' fornita prima dell'avvio dell'operativita' della
succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di
cui all'articolo 128-novies.1, comma 2.
1-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle
disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo
128-novies.1, comma 2. A questo fine puo':
a) chiedere loro di fornire informazioni e di
trasmettere atti e documenti secondo le modalita' e i
termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonche' procedere
ad audizione personale;
b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo
averne informato l'autorita' competente dello Stato membro
di origine;
c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una
succursale di porre termine alla violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 120-septies,
120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2,
120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente
testo unico e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b),
numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
se il destinatario dell'ordine non pone termine alla
violazione, l'Organismo puo' adottare le ulteriori misure
necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove
operazioni, dopo averne informato l'autorita' competente
dello Stato membro di origine; della misura e' data
tempestiva comunicazione alla Commissione europea;
d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla
struttura organizzativa della succursale le modifiche
necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di
cui alla lettera c) o per consentire all'autorita'
competente dello Stato membro di origine di assicurare il
rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del
personale;
e) informare l'autorita' competente dello Stato
membro di origine della violazione delle disposizioni
previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da
quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che
operano attraverso una succursale; se l'autorita'
competente dello Stato membro di origine non adotta misure
adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto
comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a
repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato
funzionamento dei mercati, l'Organismo puo' vietare di
intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato
l'autorita' competente dello Stato membro di origine; della
misura e' data tempestiva comunicazione alla Commissione
europea e all'ABE; l'Organismo puo' chiedere alla Banca
d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6,
comma 4;
f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla
lettera e), quando un soggetto che opera in regime di
libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione
delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del
titolo VI del presente testo unico e dell'articolo 13,
comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141.
1-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le
forme e le modalita' con le quali l'Organismo esercita i
poteri previsti dal comma 1-sexies.
2.
3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli
elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e
128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per
l'esercizio dell'attivita';
b) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo
comprovati motivi;
c) cessazione dell'attivita'.
c-bis) mancato pagamento del contributo di
iscrizione entro il termine massimo, non superiore a
quarantacinque giorni, comunicato dall'Organismo degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi
(OAM) per l'adempimento tardivo, nonche' delle altre somme
dovute per l'iscrizione negli elenchi.
3-bis.
4. I soggetti cancellati ai sensi del comma 1 possono
richiedere una nuova iscrizione o esercitare attivita' di
collaborazione, amministrazione, direzione, controllo
oppure di dipendente o collaboratore ai sensi dell'articolo
128-novies, comma 2, presso persone giuridiche iscritte o
che presentano domanda di iscrizione purche' siano decorsi
cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
4-bis. Nel caso di persone giuridiche, la
disposizione di cui al comma 4 si applica a coloro che
svolgono attivita' di amministrazione, direzione e
controllo, quando la cancellazione e' conseguenza della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.
5. In caso di necessita' e urgenza, puo' essere
disposta in via cautelare, nei confronti degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, la
sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli
128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto
mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano
presumere gravi violazioni di norme legislative o
amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in
attivita' finanziaria o di mediazione creditizia.
6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti
adottati ai sensi del comma 1, lettere a-bis), b) e c), e
del comma 3 e pubblica gli stessi nel proprio bollettino
elettronico in seguito al decorso dei termini di
impugnazione previsti dalla legge.».
- Si riporta l'articolo 144, commi da 1 a 4, del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto e dal decreto legislativo
31 dicembre 2025, n. 208, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2026:
«Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle
societa' o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli
intermediari finanziari delle societa' di partecipazione
finanziaria, delle societa' di partecipazione finanziaria
mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali
sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonche' di
quelli incaricati della revisione legale dei conti, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti
degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta
elettronica e dei soggetti ai quali sono state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti,
dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai
quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonche'
di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino
al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento
del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5
milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per
le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28,
comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53,
53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi
1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies,
commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3,
60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61,
61-bis, commi 1, 4 e 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter,
68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies,
69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies,
69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in
relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e
4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7,
comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52
114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in
relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies
in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies,
114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129,
comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici
adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109,
114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2;
b) inosservanza degli articoli 116, 123,
123-bis,124, 126-quater e 126-novies, comma 3 126-undecies,
commi 3 e 4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1,
126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 122-bis, comma 2, 124.1, 124.2,
124-bis, 125, commi 1- quinquies, 2, 3 e 4, 125-bis, commi
1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 4, 125-septies, comma 2,
125-octies, commi 2, 2-bis e 3, 125-octies.1,125-decies,
125-undecies, 125-terdecies, comma 2, 126, 126-quinquies,
comma 2, 126-sexies, 126-septies 126-quinquiesdecies,
126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies,
126-viciessemel, 126-viciester, 127, comma 01, 127-ter e
128-decies, commi 2 e 2-bis, o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorita'
creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero
offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma
8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso.
e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies,
120-undecies, 120-undecies.1, commi 2, 3 e 4,
120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies,
120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies.
e-ter) inosservanza degli articoli 114.7, comma 2,
114.8, 114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e 114.14,
comma 1, o delle relative disposizioni generali o
particolari impartite dalle autorita' creditizie.
1-bis. La stessa sanzione di cui al comma 1 si
applica a una societa' di partecipazione finanziaria o a
una societa' di partecipazione finanziaria mista che,
nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista
dall'articolo 60-bis, comma 3, o la revoca
dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis,
comma 5, eserciti il ruolo di capogruppo ai sensi
dell'articolo 61, comma 1.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e'
applicata dalla Banca d'Italia a chiunque eserciti
l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza al di
fuori delle ipotesi previste dagli articoli 114.2 e 114.3,
comma 1, nonche' all'acquirente di crediti in sofferenza in
caso di inosservanza degli articoli 114.3, commi 2, 3 e 7,
e 114.8.
Se la violazione e' commessa da una persona fisica,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 fino a 5 milioni di euro.
2.
2-bis. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro
centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e
degli intermediari finanziari in caso di violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma
1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo
alle agenzie di rating del credito, e delle relative
disposizioni attuative.
3.
3-bis.
4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:
a) per l'inosservanza delle norme contenute
nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo
all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal
medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti
dall'articolo 128-bis, nonche' di inottemperanza alle
misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo
128-ter;
b) nel caso di frazionamento artificioso di un
unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di
contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al
limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma
1, lettera a);
c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web
di confronto previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero
di mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati
necessari per il confronto tra le offerte.
Omissis.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. Al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 1:
1.1) la lettera a), e' abrogata;
1.2) alla lettera b), le parole: «promozione e» sono sostituite dalle seguenti: «presentazione o la proposta ovvero»;
1.3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) la presentazione o la proposta ovvero la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, nonche' di intermediazione nella concessione di prestiti svolta dai fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020;»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei consulenti finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di consulente finanziario. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri consulenti finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.»;
3) al comma 1-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche e intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;
4) il comma 1-quater e' abrogato;
5) al comma 2, dopo le parole: «carattere meramente materiale» sono inserite le seguenti: «, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito»;
b) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio). - 1. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria ne' di mediazione creditizia la presentazione o la proposta ovvero la conclusione da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di beni mobili o mobili iscritti in pubblici registri e servizi da essi offerti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, con gli intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito.
2. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 istituisce un registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi, nel quale, verificata la completezza delle comunicazioni di cui al comma 3, sono annotati i dati comunicati ai sensi del comma 3, lettera a) e, in un'apposita sezione del medesimo registro, i dati comunicati ai sensi del comma 3, lettera b).
3. Sono comunicate al registro di cui al comma 2 le informazioni, definite ai sensi del comma 4, riguardanti i fornitori di beni o i prestatori di servizi diversi dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, secondo le seguenti modalita':
a) da parte delle banche, degli intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o degli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito con cui i fornitori di beni o i prestatori di servizi stipulano le convenzioni di cui al comma 1 anche sulla base di dichiarazioni fornite, sotto la propria responsabilita', dagli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi;
b) direttamente da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi che, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 122, comma 1, lettere i-bis) e i-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e in osservanza di quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del medesimo testo unico, concludono contratti di credito a titolo accessorio rispetto alla propria attivita' commerciale o professionale nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.
4. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il contenuto delle informazioni da trasmettere ai fini delle annotazioni nel registro di cui al comma 2, le modalita' e i termini delle comunicazioni nonche' eventuali variazioni alle stesse in modo che sia garantita:
a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 3 e dei relativi aggiornamenti;
b) la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' dei dati riportati nel registro e nella sezione dedicata di cui al comma 3;
c) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto;
d) i criteri di determinazione del contributo dovuto, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro e della sezione dedicata, nonche' le modalita' e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.
5. Ai fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al presente articolo si applica, ove compatibile, la disciplina di cui al capo II del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in relazione all'attivita' rispettivamente svolta, nonche' l'articolo 13, comma 1-ter, del presente decreto.
6. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 determina e riscuote i contributi dovuti dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 3 del presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro di cui al comma 2, e dei costi di vigilanza, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. I soggetti che effettuano la comunicazione ai sensi del comma 3, lettera a), hanno diritto al rimborso dei contributi versati da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi convenzionati.
7. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, vigila sul rispetto da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al comma 3 della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5. A tali fini, puo' richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti inerenti alle attivita' di cui al presente articolo, fissando i relativi termini. L'Organismo puo' effettuare ispezioni presso tali soggetti, anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Per la violazione della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5, per la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ovvero in caso di ostacolo alle attivita' di controllo dell'Organismo e' applicata dall'Organismo medesimo nei confronti dei fornitori di beni o i prestatori di servizi di cui al comma 3 la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente articolo da dieci giorni a tre mesi, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 al 10 per cento del fatturato. L'applicazione della sanzione e' comunicata alla banca, all'intermediario finanziario o al diverso soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato.
8. Nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi che si qualificano come microimprese o piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e che esercitano le attivita' previste dal comma 1 o dal comma 3, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, interviene, su segnalazione di ogni soggetto interessato, ivi incluse le banche, gli intermediari finanziari previsti dal titolo V del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o gli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito che stipulano le convenzioni di cui al comma 1, per verificare il rispetto della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5. A tali fini, l'Organismo puo' richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti inerenti alle attivita' di cui al presente articolo, fissando i relativi termini. La presentazione della segnalazione per l'intervento dell'Organismo comporta il versamento di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria la cui misura e' determinata dallo stesso Organismo. Per la violazione della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5, per la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ovvero in caso di ostacolo alle attivita' di controllo dell'Organismo, l'Organismo medesimo applica nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al presente comma:
a) il richiamo scritto;
b) l'inibizione dalla continuazione dell'attivita' di cui al presente articolo per un periodo non superiore ai tre mesi;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000. L'applicazione della sanzione e' comunicata alla banca, all'intermediario finanziario o al diverso soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato.
9. Ai fornitori di servizi o ai prestatori di beni diversi dalle microimprese o piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE non e' consentito l'esercizio delle attivita' previste dai commi 1 e 3 in assenza dell'annotazione nel registro di cui al comma 2.
10. La violazione di cui al comma 9 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 fino al 10 per cento del fatturato. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ove accerti l'omessa comunicazione prevista dal comma 3 lettera a) da parte della banca, dell'intermediario finanziario previsto dal titolo V, o altro soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, inibisce il fornitore di beni o prestatore di servizi dallo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo sino all'adempimento dell'obbligo di comunicazione, dandone comunicazione alla banca, intermediario finanziario previsto dal titolo V, o altro soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito e informa la Banca d'Italia o la diversa autorita' competente.
11. Nella determinazione delle sanzioni previste dai commi 7, 8 e 10, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le circostanze di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-ter, del medesimo testo unico.
12. I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dai commi 7, 8 e 10 affluiscono al bilancio dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che determina le modalita' e i termini di pagamento delle sanzioni pecuniarie. Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie, l'Organismo avvia la procedura di riscossione coattiva secondo i termini e le modalita' previsti dalla legge.
13. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, costituisce causa ostativa all'annotazione ovvero alla permanenza del soggetto nel registro di cui al comma 2.»;
c) all'articolo 13:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, sentita la Banca d'Italia, puo' stabilire gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilita' per lo svolgimento dell'attivita' di cui agli articoli 120-terdecies, comma 2 e 124.2 comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore.»;
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, stabilisce con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993:
a) requisiti di conoscenza e competenza nonche' di aggiornamento professionale degli agenti in attivita' finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attivita' finanziaria aventi personalita' giuridica, dei mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dei loro dipendenti e collaboratori, nonche' dei dipendenti e collaboratori dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3;
b) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, cosi' che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del medesimo testo unico.»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilita' per i soggetti di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 12-bis».
d) all'articolo 14, comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «settore creditizio, finanziario, mobiliare» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusa l'attivita' di agente in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di dipendente o collaboratore a contatto con il pubblico di agenti in attivita' finanziaria o di mediatori creditizi nel rispetto dell'articolo 128-novies, comma 3, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993»;
e) all'articolo 17:
1) al comma 4-bis, la parola: «promotore» e' sostituita dalla seguente: «consulente»;
2) dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente:
«4-quater.1. L'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile con la prestazione di servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020.»;
3) al comma 4-quinquies, la parola: «promotore» e' sostituita dalla seguente: «consulente»;
4) il comma 4-septies e' abrogato;
f) all'articolo 18, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. I dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono tenuti al possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva ai fini della comunicazione di cui all'articolo 23.».
2. Al titolo IV, capo III, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 1-bis, la parola: «promotori» e' sostituita dalla seguente: «consulenti»;
2) il comma 1-quater e' abrogato;
3) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter. I contributi determinati e riscossi dall'Organismo ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3 dovuti in base alla legge per consentire il funzionamento dell'Organismo e lo svolgimento delle attivita' istituzionali ad esso attribuite, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).»;
b) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: «soggetti ivi iscritti» sono inserite le seguenti: «e ai dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,»;
c) all'articolo 23:
1) al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «i nominativi» sono inserite le seguenti: «e gli indirizzi di posta elettronica certificata»;
2) al comma 4, lettera f), dopo le parole: «i nominativi» sono inserite le seguenti: «e gli indirizzi di posta elettronica certificata»;
d) all'articolo 24, comma 5, dopo le parole: «gli standard» sono inserite le seguenti: «e la durata» e le parole: «, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio,» sono soppresse.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 17,
18, 20, 21, 23, 24 del citato decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Disposizioni di attuazione dell'articolo
128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385). - 1. Non costituisce esercizio di
agenzia in attivita' finanziaria, ne' di mediazione
creditizia:
a) (abrogata)
b) la presentazione o la proposta ovvero la
conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari,
imprese di investimento, societa' di gestione del
risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di
pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane
S.p.A. di contratti relativi alla concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di
servizi di pagamento;
b-bis) la presentazione o la proposta ovvero la
conclusione di contratti relativi alla concessione di
finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento,
nonche' di intermediazione nella concessione di prestiti
svolta dai fornitori di servizi di crowdfunding alle
imprese alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento
(UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 ottobre 2020;
c) la stipula, da parte delle associazioni di
categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche,
intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel
settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al
credito delle imprese associate. Per la raccolta di
richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette
convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies,
comma 1.
Quanto previsto dalla presente lettera, e' esteso
alle societa' di servizi controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, costituite dalle associazioni
stesse per il perseguimento delle finalita' associative.
1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in
attivita' finanziaria la presentazione o la proposta e il
collocamento di contratti relativi alla concessione di
finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da
parte dei consulenti finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto
del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di
consulente finanziario. Il soggetto abilitato cura
l'aggiornamento professionale dei propri consulenti
finanziari, assicura il rispetto da parte loro della
disciplina prevista ai sensi del titolo VI del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde
per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita'
prevista dal presente comma, anche se conseguenti a
responsabilita' accertata in sede penale.
1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in
attivita' finanziaria la presentazione o la proposta e il
collocamento di contratti relativi alla concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti
di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera a), del codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche e
intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il
soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli
agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da
parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio
dell'attivita' prevista dal presente comma, anche se
conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
1-quater. (abrogato)
2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso di fondi
su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di
servizi di pagamento non e' necessaria l'iscrizione
nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria, a
condizione che detta attivita' sia svolta sulla base di un
contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le
modalita' di svolgimento, abbia carattere meramente
materiale, non determini l'insorgere di rapporti di debito
o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri
dispositivi.
2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita'
finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione
previdenziale previsti per i soggetti di cui all'articolo
1742 del codice civile. L'Organismo previsto dall'articolo
128-undecies individua forme di collaborazione e di scambio
di informazioni con gli enti di previdenza.».
Art. 13 (Ulteriori requisiti, condizioni e
incompatibilita' per i soggetti di cui agli articoli
128-quater e 128-sexies del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e all'articolo
12-bis). - 1. Ai mediatori creditizi e' vietato concludere
contratti, nonche' effettuare, per conto di banche o di
intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e
ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di
altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I
mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di
finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima
istruttoria per conto dell'intermediario erogante e
inoltrare tali richieste a quest'ultimo.
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto, sentita la Banca d'Italia, puo' stabilire gli
ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilita' per lo
svolgimento dell'attivita' di cui agli articoli
120-terdecies, comma 2 e 124.2, comma 2, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, definendo
anche accorgimenti per assicurare che il servizio di
consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella
sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia
prestato in modo effettivamente indipendente e
nell'interesse del consumatore.
1-ter. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993, stabilisce con riguardo ai contratti di credito
disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993:
a) requisiti di conoscenza e competenza nonche' di
aggiornamento professionale degli agenti in attivita'
finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di
amministrazione e direzione presso agenti in attivita'
finanziaria aventi personalita' giuridica, dei mediatori
creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-sexies,
comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993, dei loro dipendenti e collaboratori,
nonche' dei dipendenti e collaboratori dei fornitori di
beni o prestatori di servizi che operano ai sensi
dell'articolo 12-bis, comma 3;
b) caratteristiche delle politiche di retribuzione
e incentivazione del personale e dei collaboratori degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi,
cosi' che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina
prevista ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del
medesimo testo unico.
2. In conformita' all'articolo 5, comma 1, della
legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio
dell'attivita' di mediazione creditizia non e' richiesta la
licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.».
«Art. 14 (Requisiti di Professionalita'). - 1.
L'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti
in attivita' finanziaria, di cui all'articolo 128-quater,
comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti di
professionalita':
a) titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un
corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato
dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio
estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
b) frequenza di un corso di formazione
professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio
dell'agenzia in attivita' finanziaria;
c) possesso di un'adeguata conoscenza in materie
giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata
tramite il superamento dell'apposito esame, indetto
dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalita'
da questo stabilite.
2. L'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco
degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo
128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi,
di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' subordinata al
possesso dei seguenti requisiti di professionalita':
a) i soggetti con funzioni di amministrazione,
direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri
di professionalita' e competenza fra persone che abbiano
maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio
attraverso l'esercizio di:
1) attivita' di amministrazione o di controllo
ovvero compiti direttivi presso imprese;
2) attivita' professionali in materia attinente
al settore creditizio, finanziario, mobiliare, ivi inclusa
l'attivita' di agente in attivita' finanziaria di cui
all'articolo 128-quater, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di dipendente o
collaboratore a contatto con il pubblico di agenti in
attivita' finanziaria o di mediatori creditizi nel rispetto
dell'articolo 128-novies, comma 3, del medesimo testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
3) attivita' d'insegnamento universitario in
materie giuridiche o economiche;
4) funzioni amministrative o dirigenziali presso
enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni
imprenditoriali o loro societa' di servizi aventi attinenza
con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non
hanno attinenza con i predetti settori purche' le funzioni
comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
b) il presidente del consiglio di amministrazione
deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e
competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza
complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio
dell'attivita' o delle funzioni indicate alla lettera a).
c) l'amministratore unico, l'unico socio della
societa' a responsabilita' limitata, l'amministratore
delegato e il direttore generale devono essere in possesso
di una specifica competenza in materia creditizia,
finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di
lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un
periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti
sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di
funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
3. L'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco
degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo
128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi,
di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' altresi'
subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per
coloro che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione.».
«Art. 17 (Incompatibilita'). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 128-octies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo', con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di
incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di agente
in attivita' finanziaria e di mediatore creditizio.
2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di
banche ed intermediari finanziari non possono svolgere
attivita' di mediazione creditizia, ne' esercitare, neppure
per interposta persona, attivita' di amministrazione,
direzione o controllo nelle societa' di mediazione
creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo
128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attivita'
di promozione per conto di intermediari finanziari diversi
da quello per il quale prestano la propria attivita'.
3. Le societa' di mediazione creditizia non possono
detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche
o intermediari finanziari.
4. Le banche e gli intermediari finanziari non
possono detenere, nelle imprese o societa' che svolgono
l'attivita' di mediazione creditizia, partecipazioni che
rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che
attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto
o che comunque consentono di esercitare un'influenza
notevole.
4-bis. L'attivita' di agenzia in attivita'
finanziaria e' compatibile con l'attivita' di agenzia di
assicurazione e quella di consulente finanziario, fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-bis,
nonche' i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo
elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei
requisiti previsti ai sensi del presente decreto
legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il
possesso dei requisiti e' verificato per via informatica.
L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle
relative discipline di settore ed ai relativi controlli.
4-ter. L'attivita' di agenzia in attivita'
finanziaria non e' compatibile con le attivita' di
mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste
dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ne' con
l'attivita' di consulente finanziario di cui all'articolo
18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
neppure con quella di societa' di consulenza finanziaria di
cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo.
4-quater. L'attivita' di mediazione creditizia e'
compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione
o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente
immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di
iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo,
effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del
presente decreto legislativo, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge
3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti e'
verificato per via informatica. L'esercizio di tali
attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di
settore e ai relativi controlli.
4-quater.1. L'attivita' di mediazione creditizia e'
compatibile con la prestazione di servizi di crowdfunding
ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020.
4-quinquies. L'attivita' di mediazione creditizia non
e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione
prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e con l'attivita' di consulente finanziario prevista dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4-sexies. L'Organismo previsto dall'articolo
128-undecies e i soggetti incaricati della tenuta dei
registri ed albi indicati ai commi 4-bis e 4-quater
concordano forme di collaborazione in materia di formazione
ed aggiornamento professionale nonche' forme di scambio di
informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti
a carico degli iscritti.
4-septies. (abrogato)
4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo
per collaboratori si intendono coloro che operano sulla
base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742
del codice civile. Il superamento della prova valutativa
prevista dall'articolo 128-novies, comma 1, e la
trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del
comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi
previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204,
e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il
collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica
la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 della
legge 3 maggio 1985, n. 204.».
«Art. 18 (Requisiti tecnico - informatici). - 1.
L'iscrizione negli elenchi previsti dagli articoli
128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, e' subordinata
al possesso, da parte degli agenti e mediatori, di una
casella di posta elettronica certificata e di una firma
digitale con lo stesso valore legale della firma autografa
ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
relative norme di attuazione.
1-bis. I dipendenti e collaboratori di cui all'articolo
128-novies, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono tenuti al
possesso di una casella di posta elettronica certificata
attiva ai fini della comunicazione di cui all'articolo
23.».
«Art. 20 (Contenuto dell'autonomia finanziaria
dell'Organismo). - 1. Nell'ambito della propria autonomia
finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi
e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti
l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi, nonche' dai loro
dipendenti e collaboratori nella misura necessaria per
garantire lo svolgimento delle proprie attivita'.
1-bis. L'Organismo determina e riscuote i contributi
in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di
cui all'articolo 128-quater, comma 7, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e, nel rispetto del
diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui
all'articolo 128-novies.1, comma 2, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 nonche' dai
consulenti finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi.
1-ter. L'Organismo, altresi', determina e riscuote i
contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati
nell'articolo 17-bis, comma 1.
1-quater. (abrogato)
2. La misura, le modalita' e i termini di versamento
dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti
all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera
nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle
proprie attivita'.
3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il
pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo
esecutivo. La relativa procedura e' disciplinata con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
3-bis. L'attivita' dell'Organismo, anche nei rapporti
con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle
altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto
privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione
all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti
pubblici e di pubblico impiego.
3-ter. I contributi determinati e riscossi
dall'Organismo ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3
dovuti in base alla legge per consentire il funzionamento
dell'Organismo e lo svolgimento delle attivita'
istituzionali ad esso attribuite, sono esclusi dal campo di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).».
«Art. 21 (Funzioni dell'Organismo). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 128-decies, comma 2,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
l'Organismo svolge le seguenti funzioni:
a) disciplina la struttura propria e delle
eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la
funzionalita' e l'efficienza;
b) istituisce l'elenco degli agenti in attivita'
finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede
alla loro custodia e gestione;
c) verifica la permanenza dei requisiti necessari
per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli
128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) verifica il rispetto da parte degli iscritti
delle discipline cui essi sono sottoposti;
e) verifica l'assenza di cause di incompatibilita',
di sospensione e di cancellazione nei confronti degli
iscritti negli elenchi;
f) verifica l'effettivo svolgimento delle attivita'
di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della
permanenza dell'iscrizione negli elenchi;
g) accerta la sussistenza dei requisiti di
professionalita' ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e
cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;
h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione
che le societa' di mediazione e gli agenti in attivita'
finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri
amministratori, direttori dipendenti, e collaboratori;
i) secondo quanto previsto dall'articolo
128-novies, stabilisce i contenuti e le modalita' della
prova valutativa.
i-bis) stabilisce la periodicita' e le modalita' di
invio della comunicazione ai sensi dell'articolo
128-quater, comma 7.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1,
lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo puo' chiedere ai
soggetti ivi iscritti e ai dipendenti e collaboratori di
cui all'articolo 128-novies, comma 3, del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, la
comunicazione di dati e notizie, nonche' la trasmissione di
atti e documenti secondo le modalita' e i termini dallo
stesso determinati, nonche' procedere ad audizione
personale e effettuare ispezioni.
2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione
ed evitare duplicazioni nei controlli, l'Organismo stipula
protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da
coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con
quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi
dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.».
«Art. 23 (Iscrizione negli elenchi). - 1. La domanda
di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della
presentazione ovvero, in caso di incompletezza o
irregolarita', da quello del completamento o della
regolarizzazione.
2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti,
dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di
centoventi giorni dal ricevimento della domanda. Qualora
entro tale termine non sia adottato un provvedimento di
rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.
3. Nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria
sono indicati:
a) per le persone fisiche:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) codice fiscale;
4) data di iscrizione nell'elenco;
5) domicilio eletto in Italia e relativo
indirizzo, nonche' il comune di residenza e il relativo
indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;
6) indirizzo della casella di posta elettronica
certificata;
7) eventuali provvedimenti di sospensione
cautelare ai sensi dell'articolo 128-duodecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei
confronti dell'iscritto, nonche' ogni altro provvedimento
incidente sull'esercizio dell'attivita';
7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in
cui l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere le
attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal
capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) per le persone giuridiche:
1) denominazione sociale;
2) data di costituzione;
3) sede legale e, se diversa dalla sede legale,
la sede della direzione generale;
4) data di iscrizione nell'elenco;
5) indirizzo della casella di posta elettronica
certificata;
6) eventuali provvedimenti di sospensione
cautelare ai sensi dell'articolo 128-terdecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei
confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento
incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale;
7) i nominativi e gli indirizzi di posta
elettronica certificata dei dipendenti e dei collaboratori
di cui l'agente in attivita' finanziaria si avvale nello
svolgimento della propria attivita'.
7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in
cui l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere, anche
senza stabilirvi succursali, le attivita' relative ai
contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo
VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati:
a) denominazione sociale;
b) data di costituzione;
c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la
sede della direzione generale;
d) data di iscrizione nell'elenco;
e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare
ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei
confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento
incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale;
f) i nominativi e gli indirizzi di posta
elettronica certificata dei dipendenti e dei collaboratori
di cui il mediatore creditizio si avvale nello svolgimento
della propria attivita' ai sensi dell'articolo 128-septies,
comma 2, e dell'articolo 128-novies.
f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica
certificata.
f-ter) gli Stati membri dell'Unione europea in cui
il mediatore creditizio puo' svolgere, anche senza
stabilirvi succursali, le attivita' relative ai contratti
di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385))
5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono
comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della
documentazione e gli estremi identificativi della polizza
assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, comma
1-bis, e all'articolo 128-septies, comma 1-ter, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci
giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui
ai commi 3 e 4.
6-bis. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo
128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le
informazioni contenute nella comunicazione inviata
dall'autorita' competente dello Stato membro di origine,
compresi almeno:
a) la denominazione del soggetto;
b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del
caso, della succursale con sede in Italia;
c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un
altro recapito.».
«Art. 24 (Esame e aggiornamento professionale). - 1.
L'Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo
modalita' dallo stesso stabilite, un esame volto ad
accertare i requisiti di professionalita' di coloro che
richiedono l'iscrizione negli elenchi degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.
2. L'esame deve consentire di verificare l'effettivo
possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie
per lo svolgimento dell'attivita'.
3. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le
modalita' di partecipazione e svolgimento dell'esame,
garantendo adeguata pubblicita' ad ogni informazione
relativa allo stesso.
4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti
a garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei
propri amministratori, direttori, dipendenti e
collaboratori, coerentemente con la natura e le
caratteristiche dell'attivita' prestata, mediante la
frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5.
5. L'Organismo stabilisce gli standard e la durata
dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento
professionale. I corsi di formazione sono tenuti da
soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore
della formazione in materie economiche, finanziarie,
tecniche e giuridiche, rilevanti nell'esercizio
dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria.
6. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di
aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione
periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito
dei corsi di formazione.».
 
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 e alla legge 7 dicembre 2023, n. 193
1. All'articolo 144-bis, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la lettera d), e' abrogata.
2. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni di attuazione e deliberate dall'IVASS in materia di interesse degli intermediari assicurativi, i finanziatori, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalita', del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presentera' o reperira' sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente offre un livello di garanzia equivalente a quella proposta dal finanziatore.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'IVASS puo' definire il contenuto standard dei contratti di assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il finanziamento, ai fini della valutazione di equivalenza di cui al comma 1.»;
c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dai finanziatori o da loro incaricati ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente puo' presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, che offre un livello di garanzia equivalente secondo quanto previsto dal comma 1. I finanziatori o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale.»;
d) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Il cliente ha il diritto di confrontare le offerte di assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il credito al consumo per almeno tre giorni, senza che le offerte stesse vengano modificate e salvo che richieda la stipula della polizza prima della scadenza del termine, ed e' informato di tale diritto in fase precontrattuale da parte dei finanziatori o, in alternativa, delle compagnie di assicurazione.».
3. All'articolo 120-quinquies, comma 3, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «all'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario» sono inserite le seguenti: «, a un contratto di credito al consumo quale definito all'articolo 121, comma 1, lettera c), del testo unico bancario».
4. Alla legge 7 dicembre 2023, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La Banca d'Italia e la Consob, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabiliscono, per le materie di rispettiva competenza, le modalita' di attuazione dei commi 1 e 2, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento e' adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»;
b) all'articolo 5, al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, vigilano sull'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 144-bis, comma 1,
del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 144-bis (Cooperazione tra le autorita'
nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero
dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia
bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di
pagamento e le competenze delle autorita' indipendenti di
settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorita'
competente ai sensi ((dell'articolo 3, numero 6), del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonche' le disposizioni
vigenti nelle ulteriori materie per le quali e' prevista la
competenza di altre autorita' nazionali, svolge le funzioni
di autorita' competente, ai sensi del medesimo articolo 3,
numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394))
, in materia di:
a)
b)
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di
cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) (abrogata)
e) commercio elettronico, di cui alla parte III,
titolo III, capo II;
f)
g)
h) contratti di multiproprieta', contratti relativi
ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di
rivendita e di scambio, di cui alla parte III, titolo IV,
capo I.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 28 (Assicurazioni connesse all'erogazione di
mutui immobiliari e di credito al consumo). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni di
attuazione e deliberate dall'IVASS in materia di interesse
degli intermediari assicurativi, i finanziatori, se
condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o, tenendo
conto delle considerazioni di proporzionalita', del credito
al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione,
ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione
sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del
credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le
condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o
del credito al consumo, la polizza che il cliente
presentera' o reperira' sul mercato; nel caso in cui essa
sia necessaria per ottenere il finanziamento o per
ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata
dal cliente offre un livello di garanzia equivalente a
quella proposta dal finanziatore.
2. L'IVASS puo' definire il contenuto standard dei
contratti di assicurazione la cui sottoscrizione sia
necessaria per ottenere il finanziamento, ai fini della
valutazione di equivalenza di cui al comma 1.
2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva
all'atto della stipula del finanziamento una polizza
proposta dai finanziatori o da loro incaricati ha diritto
di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di
recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto
di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per
ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni
offerte, il cliente puo' presentare in sostituzione una
polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata,
che offre un livello di garanzia equivalente secondo quanto
previsto dal comma 1. I finanziatori o, in alternativa, le
compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il
cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione
separata rispetto alla documentazione contrattuale.
2-ter. Il cliente ha il diritto di confrontare le
offerte di assicurazione la cui sottoscrizione sia
necessaria per ottenere il credito al consumo per almeno
tre giorni, senza che le offerte stesse vengano modificate
e salvo che richieda la stipula della polizza prima della
scadenza del termine, ed e' informato di tale diritto in
fase precontrattuale da parte dei finanziatori o, in
alternativa, delle compagnie di assicurazione.
3. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla
sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla
medesima banca, istituto o intermediario" sono aggiunte le
seguenti: "ovvero all'apertura di un conto corrente presso
la medesima banca, istituto o intermediario".
3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le
banche, gli istituti di credito e gli intermediari
finanziari sono tenuti a informare il richiedente il
finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare
della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa
all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali
sull'ammontare complessivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 120-quinquies del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 120-quinquies (Vendita abbinata). - 1. Il
distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a
un prodotto o servizio accessorio diverso da una
assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso
accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilita'
di acquistare separatamente le due componenti e fornisce
una descrizione adeguata delle diverse componenti
dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati
dei costi e degli oneri di ciascuna componente.
2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il
rischio o la copertura assicurativa derivanti dall'accordo
o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle
componenti considerate separatamente, il distributore di
prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata
delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e del
modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la
copertura assicurativa.
3. Se un prodotto assicurativo e' accessorio rispetto
a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come
parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il
distributore di prodotti assicurativi offre al contraente
la possibilita' di acquistare il bene o servizio
separatamente. Il presente comma non si applica se un
prodotto assicurativo e' accessorio rispetto a un servizio
o attivita' di investimento quali definiti all'articolo 1,
comma 5, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
a un contratto di credito quale definito all'articolo 120-
quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario, a
un contratto di credito al consumo quale definito
all'articolo 121, comma 1, lettera c), del testo unico
bancario o a un conto di pagamento quale definito
all'articolo 126-decies del testo unico bancario.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di
prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi per
cui il prodotto assicurativo che e' parte del pacchetto
complessivo o dello stesso accordo e' ritenuto indicato a
soddisfare le richieste e le esigenze del contraente
medesimo.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione
all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS, con
riferimento all'attivita' di distribuzione assicurativa,
puo' applicare le misure cautelari e interdittive previste
dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la
vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo,
di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto
diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto che
l'accessorieta' afferisca all'assicurazione o al servizio o
prodotto diverso dall'assicurazione, quando tale pratica
sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti
di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono
esercitati da IVASS e CONSOB, coerentemente con le
rispettive competenze.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alla distribuzione di prodotti assicurativi che
offrono copertura per diversi tipi di rischio.».
7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del
Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, ove applicabili.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 della citata
legge 7 dicembre 2023, n. 193, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (Accesso ai servizi bancari, finanziari, di
investimento e assicurativi). - 1. Ai fini della
stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi
bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche'
nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di
contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al
momento della stipulazione del contratto o successivamente,
le informazioni sono suscettibili di influenzarne
condizioni e termini, non e' ammessa la richiesta di
informazioni relative allo stato di salute della persona
fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui
la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui
trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di
recidiva, da piu' di dieci anni alla data della richiesta.
Tale periodo e' ridotto della meta' nel caso in cui la
patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo
anno di eta'. Le informazioni di cui al presente comma non
possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal
contraente e, qualora siano comunque nella disponibilita'
dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere
utilizzate per la determinazione delle condizioni
contrattuali.
2. In tutte le fasi di accesso a servizi bancari,
finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le
trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo
di contratti, le banche, gli istituti di credito, le
imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e
assicurativi forniscono alla controparte adeguate
informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui e'
fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti
e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei
predetti contratti.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere
altresi' applicati al contraente limiti, costi e oneri
aggiuntivi ne' trattamenti diversi rispetto a quelli
previsti per la generalita' dei contraenti a legislazione
vigente.
4. E' fatto divieto alle banche, agli istituti di
credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari
finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di
visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei
casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti
indicati al medesimo comma.
5. Qualora le informazioni di cui al comma 1 siano
state fornite precedentemente, non possono essere
utilizzate ai fini della valutazione del rischio
dell'operazione o della solvibilita' del contraente,
decorso il termine stabilito dal medesimo comma 1. A tal
fine, il contraente invia tempestivamente alla banca,
all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o
all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica
certificata, la certificazione rilasciata secondo le
disposizioni del decreto previsto dall'articolo 5, comma 1.
Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione,
gli operatori di cui al secondo periodo in possesso delle
informazioni di cui al comma 1 del presente articolo
procedono alla loro cancellazione.
6. Nei contratti concernenti operazioni e servizi
bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche'
negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai
commi da 1 a 5 determina la nullita' delle singole clausole
contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al comma
1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullita'
del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto.
La nullita' opera soltanto a vantaggio della persona fisica
contraente ed e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado
del procedimento.
7. La Banca d'Italia e la Consob, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, stabiliscono, per le
materie di rispettiva competenza, le modalita' di
attuazione dei commi 1 e 2, eventualmente predisponendo
formulari e modelli. Analogo provvedimento e' adottato
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali.».
«Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Con
decreto del Ministro della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti
oncologici iscritte nella sezione Reti associative del
Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi
dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di
associazioni di secondo livello iscritte al predetto
Registro, sono disciplinate le modalita' e le forme, senza
oneri per l'assistito, per la certificazione della
sussistenza dei requisiti necessari ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro della
salute, e' definito l'elenco delle eventuali patologie
oncologiche per le quali si applicano termini inferiori
rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3,
comma 1, lettera a), e 4, comma 1. Fino all'emanazione del
decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i
termini previsti dalla presente legge.
3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui
agli articoli 2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i
contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo
la data di entrata in vigore della presente legge, i
procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e
internazionale, nonche' i concorsi banditi dopo la medesima
data di entrata in vigore della presente legge devono
conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullita'
delle singole clausole contrattuali o della parte degli
atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi
difformi. La nullita' opera soltanto a vantaggio della
persona fisica contraente ed e' rilevabile d'ufficio in
ogni stato e grado del procedimento.
4. Il Garante per la protezione dei dati personali
vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla
presente legge. La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni, nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, vigilano sull'applicazione delle
disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.
5. Dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».
 
Art. 4

Disposizioni di attuazione

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 istituisce il registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. A tal fine, entro il termine di cui al primo periodo, l'Organismo adotta le disposizioni di attuazione previste dai commi 2 e 4 del medesimo articolo 12-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010.
2. I soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 141 del 2010 sono tenuti a conformarsi agli obblighi di comunicazione ivi previsti entro i tre mesi successivi all'istituzione del registro di cui al comma 1.
3. La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni adottano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 128-undecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si vedano le note
all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 12-bis del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si veda l'articolo 2 del
presente decreto.
- Per il testo dell'articolo 2 della legge 7 dicembre
2023, n. 193, si vedano le note all'articolo 3.
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 6

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie.
3. In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/2225 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 si vedano le note alle premesse.