| Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 212 |
| Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 4; Vista la direttiva UE 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE; Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi»; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'»; Visto il decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 72, recante «Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonche' modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141»; Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. Al titolo VI, capo I-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 120-quinquies: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera g), dopo le parole: «commerciale o professionale» sono inserite le seguenti: «, e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis,»; 1.2) alla lettera i), dopo le parole: «120-undecies,» sono inserite le seguenti: «120-undecies.1 e»; b) all'articolo 120-undecies: 1) al comma 5, le parole: «e, se del caso, del fatto che la decisione e' basata sul trattamento automatico di dati» sono soppresse; 2) il comma 7 e' abrogato; c) dopo l'articolo 120-undecies e' inserito il seguente: «Art. 120-undecies.1 (Banche dati). - 1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Si applica l'articolo 125, commi 1, secondo periodo, 1-bis e 1-ter. 2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. 3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa unitamente all'invio di solleciti, di altre comunicazioni, o in via autonoma. 4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati. 5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacita' di accedere al credito. 6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»; d) all'articolo 120-noviesdecies, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformita' tra le clausole contrattuali e i tassi, i prezzi e le condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 120-novies, commi 2 e 4.». 2. Al titolo VI, capo II, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 121: 1) al comma 1: 1.1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) "servizio accessorio" indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;»; 1.2) alla lettera d), numero 1), le parole: «promuovere o» sono sostituite dalle seguenti: «presentare, proporre ovvero»; 1.3) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) "importo totale dovuto dal consumatore" indica la somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito;»; 1.4) alla lettera h), dopo le parole: «commerciale o professionale» sono inserite le seguenti: «e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis,», e le parole: «dal Titolo VI-bis» sono sostitute dalle seguenti: «dalla legislazione vigente»; 1.5) alla lettera m), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 1.6) dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti: «m-bis) "profilazione" indica l'attivita' definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; m-ter) "servizio di consulenza" indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 124.2 in merito a una o piu' operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attivita' indicate negli articoli 123, 123-bis, 124, 124-bis e 125-novies non implicano un servizio di consulenza; m-quater) "servizio di consulenza sul debito" indica l'assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, finanziatori o intermediari del credito, o gestori di crediti in sofferenza o acquirenti di crediti in sofferenza quali definiti all'articolo 114.1, comma 1, lettere c) ed e), a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficolta' nel rispettare i propri impegni finanziari; m-quinquies) "trattamento" indica l'attivita' definita all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) 2016/679.»; b) all'articolo 122: 1) al comma 1: 1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro;»; 1.2) le lettere c) e d) sono abrogate; 1.3) alla lettera e), dopo le parole: «o progettato» sono inserite le seguenti: «, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali»; 1.4) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da societa' del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attivita' principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;»; 1.5) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: «i-bis) dilazioni del pagamento in forza delle quali un fornitore di beni o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di terzi, concede al consumatore tempo non superiore a cinquanta giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi per pagare i beni o i servizi da esso offerti, sempre che la dilazione sia offerta gratuitamente, senza interessi o altre spese, fatta eccezione per spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento; i-ter) dilazioni di pagamento offerte da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE, della Commissione europea, del 6 maggio 2003, quando offrono servizi della societa' dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i consumatori per la vendita di beni o la prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti a condizione che: 1) non vi sia offerta ne' acquisto di crediti da parte di un terzo; 2) il pagamento sia interamente eseguito entro quattordici giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi; 3) il prezzo d'acquisto sia pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per le spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;»; 1.6) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) contratti di locazione o di locazione finanziaria (leasing), che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell'oggetto del contratto ne' in virtu' del contratto stesso ne' di altri contratti distinti;»; 1.7) alla lettera n), le parole: «e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato» sono soppresse; 1.8) alla lettera o), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 1.9) dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: «o-bis) carte di debito differito, il cui credito deve essere rimborsato entro quaranta giorni, senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento.»; 2) al comma 1-bis, le parole: «75.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»; 3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Ai fini del comma 1, lettera i-bis), si considera offerta di credito da parte di terzi anche quella in cui la dilazione di pagamento e' offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma che prevedano la cessione del credito pro soluto contestuale o successiva alla dilazione; in tali casi, il terzo cessionario e' tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori. Qualora il cessionario sia una societa' veicolo per le cartolarizzazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori sono posti a carico del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999.»; 4) i commi 2 e 3 sono abrogati; 5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita' agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore o di un probabile inadempimento, non si applicano gli articoli 122-bis, comma 2, 123-bis, 124, commi 5 e 6-bis, 124.1, 124.2, 124-bis, 125-bis, commi 3-bis e 3-ter, 125-ter, 125-quinquies e 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.»; 6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Fermi restando i casi di esclusione di cui al comma 1, lettere i-bis) e i-ter), i fornitori di beni o i prestatori di servizi possono concludere contratti di credito, a titolo accessorio rispetto alla propria attivita' commerciale o professionale, nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.»; 7) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, individua le disposizioni che non si applicano ai seguenti contratti di credito, in conformita' all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023: a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso piu' contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica; b) contratti di credito nei quali e' escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore puo' essere tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento; c) contratti di credito a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.»; c) dopo l'articolo 122 e' inserito il seguente: «Art. 122-bis (Principi generali, gratuita' delle informazioni e divieto di discriminazione). - 1. Il finanziatore e l'intermediario del credito si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori. 2. Nell'ambito delle attivita' disciplinate dal presente capo, il finanziatore e l'intermediario del credito: a) forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni, compresi i chiarimenti adeguati; b) si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarita' di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; resta ferma la possibilita' di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi. 3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»; d) all'articolo 123: 1) al comma 1 sono anteposti i seguenti: «01. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilita' o il costo del credito o circa l'importo totale dovuto dal consumatore. 02. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato affinche' i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro comporta dei costi.»; 2) al comma 1: 2.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le seguenti informazioni di base precisate con l'impiego di un esempio rappresentativo ed espresse, in forma chiara, concisa, evidenziata, facilmente leggibile o chiaramente udibile, a seconda del caso, e adattata ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicita':»; 2.2) alla lettera a), dopo le parole: «o variabile» sono inserite le seguenti: «ovvero una combinazione dei due tipi»; 2.3) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per l'acquisto di beni o servizi specifici, il prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati;»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. E' vietata la pubblicita' dei prodotti di credito che: a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria; b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito; c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o puo' migliorare il tenore di vita del consumatore.»; 4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, individua: a) i casi specifici e giustificati in cui e' possibile una deroga al comma 1, lettere e-bis) e f); b) le tipologie di annunci pubblicitari vietati; c) le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalita' della loro divulgazione.»; e) dopo l'articolo 123 e' inserito il seguente: «Art. 123-bis (Informazioni generali). - 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori, in qualsiasi momento, informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito disponibili, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Presso le proprie dipendenze, il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori le informazioni generali almeno su supporto cartaceo. 2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione, le modalita' di messa a disposizione delle informazioni generali.»; f) all'articolo 124: 1) al comma 1, le parole: «al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «al consumatore le informazioni precontrattuali necessarie»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, qualora tali informazioni siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, il finanziatore o l'intermediario del credito inviano al consumatore un promemoria sulla possibilita' di recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il recesso ai sensi dell'articolo 125-ter. Il promemoria e' fornito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto o, se del caso, dopo la presentazione dell'offerta vincolante di credito da parte del consumatore.»; 3) al comma 2, le parole: «dal finanziatore o dall'intermediario del credito» sono soppresse: 4) il comma 3 e' abrogato; 5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Su richiesta, il finanziatore o l'intermediario del credito, oltre al modulo di cui al comma 2, forniscono gratuitamente al consumatore copia della bozza del contratto di credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, a condizione che il finanziatore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.»; 6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.»; 7) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I fornitori di beni o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dai commi 1, 1-bis, 2 e 4. Il finanziatore o l'intermediario del credito assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali contemplate dai commi 1, 1-bis, 2 e 4.»; 8) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i finanziatori e gli intermediari del credito informano i consumatori in modo chiaro e comprensibile quando presentano loro un'offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati personali.»; 9) al comma 7, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) il contenuto, le modalita' e la portata dei chiarimenti adeguati da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente; c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; dilazioni di pagamento e altre modalita' agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o probabile inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.»; g) dopo l'articolo 124 sono inseriti i seguenti: «Art. 124.1 (Concessione non sollecitata di credito, consenso desunto e pratiche di commercializzazione abbinata). - 1. E' vietata ogni concessione di credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di questo. 2. Il finanziatore o l'intermediario del credito non possono desumere il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati tramite l'utilizzo di opzioni predefinite, incluse le caselle preselezionate. 3. Il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati mediante caselle e' dato tramite un'azione positiva univoca con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle. 4. Si applica quanto stabilito dall'articolo 120-octiesdecies. Art. 124.2 (Servizi di consulenza). - 1. Il servizio di consulenza e' riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito. 2. Il servizio di consulenza puo' essere qualificato come indipendente solo se e' reso dai consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis. 3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori o gli intermediari del credito: a) agiscono nel migliore interesse del consumatore; b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore; c) forniscono al consumatore una raccomandazione in merito a una o piu' operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto per la prestazione di servizi di consulenza, tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato; d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell'ambito della gamma di prodotti da essi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato. 4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole scelto dal consumatore: a) l'indicazione se la raccomandazione sara' basata solo sulla propria gamma di prodotti o su un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato; b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento dell'informativa l'importo non possa essere definito, il metodo utilizzato per calcolarlo. 5. Le informazioni previste al comma 4 possono essere fornite al consumatore in un allegato al documento di cui all'articolo 124, comma 2. 6. Nella prestazione del servizio di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito avvisano il consumatore quando, tenuto conto della sua situazione finanziaria, un contratto di credito puo' comportare un rischio specifico a suo carico.». h) all'articolo 124-bis: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Ferme le finalita' di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale ove applicabile ai finanziatori, il finanziatore effettua la valutazione anche nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.»; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. La valutazione del merito creditizio e' effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore e che non includono le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Tali informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore stesso e, ove necessario, sulla base della consultazione di una banca dati pertinente e sono opportunamente verificate. A questi fini non sono considerate fonti esterne i social network. L'intermediario del credito che abbia ottenuto dal consumatore informazioni necessarie alla valutazione del merito creditizio le trasmette al finanziatore. 1-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa prudenziale applicabile ai finanziatori, i finanziatori elaborano, documentano e tengono aggiornate le proprie procedure per la valutazione del merito creditizio e documentano e tengono aggiornate le informazioni di cui al comma 1-bis anche ai fini del presente articolo. 1-quater. Il finanziatore eroga il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalita' prescritte dal medesimo contratto, tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al comma 1. 1-quinquies. La circostanza che la valutazione del merito creditizio non sia stata effettuata correttamente non puo' costituire motivo per l'adozione di modifiche unilaterali svantaggiose per il consumatore ovvero per la risoluzione del contratto di credito da parte del finanziatore, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire le informazioni previste dal comma 1-bis o abbia fornito informazioni false.»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.»; 4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore, questi ha diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano, ossia: a) chiedere e ottenere dal finanziatore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonche' la rilevanza e gli effetti sulla decisione; b) esprimere la propria opinione al finanziatore; c) chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del finanziatore. 2-ter. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore ad opera di un terzo di cui si avvale il finanziatore, il finanziatore adotta le misure necessarie per acquisire dal terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della spiegazione di cui al comma 2-bis, lettera a). 2-quater. Il finanziatore informa il consumatore dei diritti di cui al comma 2-bis prima dell'avvio del trattamento automatizzato dei suoi dati personali su cui si fondera' la valutazione del merito creditizio. Se del caso, il finanziatore informa altresi' il consumatore della circostanza che il trattamento automatizzato dei suoi dati personali sara' svolto da un terzo. 2-quinquies. Restano fermi gli ulteriori diritti esercitabili dal consumatore nei confronti del titolare del trattamento automatizzato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. 2-sexies. Quando la domanda di credito e' respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, indirizza il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili. Se del caso, informa il consumatore del fatto che la decisione e' basata sul trattamento automatizzato di dati, dei suoi diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per chiedere un riesame della decisione.»; i) all'articolo 125: 1) al comma 1, la parola: «abilitati» e' soppressa; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Ai dati di cui al comma 1 hanno accesso solo i finanziatori sottoposti a vigilanza e che osservano pienamente il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 1-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, l'accesso alla centrale dei rischi della Banca d'Italia e' consentito ai soggetti indicati dalla Banca d'Italia con proprie disposizioni. 1-quater. Le banche dati contengono almeno informazioni sugli arretrati del consumatore nel rimborso del credito, sul tipo di credito e sull'identita' del finanziatore. 1-quinquies. I finanziatori e gli intermediari del credito non trattano ai fini della valutazione del merito creditizio le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e i dati personali ottenuti dai social network.» 3) al comma 2, le parole: «consultazione e degli estremi della banca dati» sono sostituite dalle seguenti: «consultazione, degli estremi della banca dati e delle informazioni segnaletiche che lo hanno portato a respingere la richiesta»; 4) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I finanziatori informano inoltre il consumatore della registrazione di informazioni negative previste dalla relativa disciplina e dei suoi diritti in conformita' del regolamento (UE) 2016/679 entro trenta giorni dalla medesima registrazione.» 5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte, aggiornate e, in caso di errore, prontamente rettificate.»; 6) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. I gestori di banche dati si dotano di procedure atte a verificare nel continuo che i segnalanti alimentino le banche dati stesse con informazioni aggiornate ed esatte.»; l) all'articolo 125-bis: 1) al comma 1, dopo le parole: «i contratti di credito» sono inserite le seguenti: «e le loro eventuali modifiche»; 2) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformita' tra le clausole contrattuali e i tassi, prezzi e condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 124, comma 2.» 3) al comma 3-ter, dopo le parole: «comunicazione al consumatore» sono inserite le seguenti: «, su supporto cartaceo o altro supporto durevole,»; 4) il comma 3-quater e' abrogato; m) all'articolo 125-ter: 1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito. 1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non e' stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo in conformita' a quanto previsto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. 1-quater. Nel caso di un contratto di credito collegato per l'acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a quattordici giorni di calendario, a fronte della restituzione dei beni, il diritto di recesso dal contratto di credito e' esercitabile entro tale piu' ampio periodo.»; 3) al comma 2, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;»; 4) il comma 5 e' abrogato; n) all'articolo 125-quinquies: 1) al comma 1 e' anteposto il seguente: «01. Il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo.»; 2) al comma 1, dopo le parole: «da parte del fornitore dei beni o» e' inserita la seguente: «prestatore», dopo le parole: «costituzione in mora del fornitore» sono inserite le seguenti: «o prestatore» e dopo le parole: «al contratto di fornitura di beni o» sono inserite le seguenti: «prestazione di»; 3) al comma 2: 3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «versato al fornitore dei beni o» e' inserita la seguente: «prestatore»; 3.2) al terzo periodo, dopo le parole: «nei confronti del fornitore» sono inserite le seguenti: «o prestatore»; 4) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del fornitore dei beni o» e' inserita la seguente: «prestatore» e dopo le parole: «dei servizi» e' inserita la seguente: «inadempiente»; o) all'articolo 125-sexies: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La riduzione del costo totale del credito e' proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attivita' pienamente esaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito.»; 3) al comma 4: 3.1) al primo periodo, le parole: «del credito» sono soppresse; 3.2) al secondo periodo, le parole: «dell'importo rimborsato in anticipo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato»; p) all'articolo 125-octies: 1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo sconfinamento si applicano gli articoli 121, 122, 124.1, comma 1, 124-bis, 125, 125-septies, 125-octies.1, 125-decies, 125-terdecies.»; 2) al comma 2: 2.1) all'alinea, la parola: «creditore» e' sostituita dalla seguente: «finanziatore»; 2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 2.3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) la data del rimborso.»; 3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. In caso di sconfinamento regolare, il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.»; 4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione dei commi 2 e 2-bis, in particolare con riferimento: a) al termine di invio della comunicazione; b) ai criteri per la determinazione della consistenza e della regolarita' dello sconfinamento.»; q) dopo l'articolo 125-octies e' inserito il seguente: «Art. 125-octies.1 (Riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento). - 1. Il finanziatore comunica al consumatore ogni riduzione o cancellazione della apertura di credito in conto corrente o della possibilita' di sconfinamento secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 118 per le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e dall'articolo 125-quater, comma 2, lettera a), per il recesso dai contratti di credito a tempo indeterminato. 2. Qualora l'apertura di credito in conto corrente o la possibilita' di sconfinamento siano ridotte o cancellate, il finanziatore offre al consumatore, prima dell'avvio di procedure esecutive e senza costi aggiuntivi, la possibilita' di rimborsare l'importo effettivamente prelevato nei limiti di tale riduzione o cancellazione. Salvo che il consumatore decida di effettuare il rimborso in anticipo, il rimborso avviene in dodici rate mensili di pari importo, al tasso debitore applicabile all'apertura di credito in conto corrente o allo sconfinamento.»; r) all'articolo 125-novies, al comma 1, le parole: «in particolare» sono soppresse; s) all'articolo 125-decies, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficolta' nei pagamenti al fine di esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di procedimenti esecutivi. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore, nonche' alle misure adottabili dal finanziatore, che comprendono la modifica delle condizioni del contratto di credito.»; t) dopo l'articolo 125-decies sono inseriti i seguenti: «Art. 125-undecies (Remunerazioni e requisiti di professionalita'). - 1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo. 2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalita' adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo e prestare servizi di consulenza, nonche' in relazione ai diritti dei consumatori in tale ambito. 3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate. Art. 125-duodecies (Educazione finanziaria). - 1. Con riferimento ai contratti di cui al presente capo, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria promuove e coordina misure, elaborate dai suoi membri, atte a favorire l'educazione dei consumatori, fornendo informazioni chiare e generali sulla gestione del debito responsabile e sulle procedure per la concessione del credito, anche per mezzo di strumenti digitali. Art. 125-terdecies (Servizi di consulenza al debito). - 1. I consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficolta' nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo possono accedere ai servizi di consulenza sul debito di cui all'articolo 121, comma 1, lettera m-quater), erogati dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 120-quinquiesdecies e 125-decies, i finanziatori, altresi', indirizzano i consumatori che incontrano difficolta' nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo ai servizi previsti dal comma 1. 3. I servizi di consulenza sul debito sono forniti gratuitamente salvo l'eventuale pagamento di una commissione coerente con le finalita' del servizio, secondo parametri pubblicati sul sito internet delle associazioni e fondazioni di cui al comma 1, in ogni caso limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti e non gia' finanziati con risorse pubbliche. 4. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, puo', con decreto, definire modalita', termini e condizioni per l'erogazione dei medesimi servizi anche da parte dei seguenti soggetti: a) gli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; b) gli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 13, commi 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225; c) le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del Codice del consumo; d) gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.»; u) l'articolo 126 e' sostituito dal seguente: «Art. 126 (Riservatezza delle informazioni). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui la comunicazione prevista dall'articolo 125-quater, comma 2, lettera b), non e' effettuata in quanto vietata dalla normativa dell'Unione europea o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.». 3. Al titolo VI, capo III del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 127-bis e' inserito il seguente: «Art. 127-ter (Valutazione del merito creditizio fondata sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente). - 1. Quando la valutazione del merito creditizio relativa a un contratto di finanziamento si fonda, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente, si applica quanto stabilito dall'articolo 124-bis, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 3, anche ai fini dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.»; b) all'articolo 128-ter, comma 1, lettera a), le parole: «e ordinare la restituzione» sono sostituite dalle seguenti: «ordinare la restituzione»; 4. Al titolo VI-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 128-quater: 1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, presenta o propone ovvero conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, ovvero assiste i consumatori esercitando attivita' preparatorie o altre attivita' amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II.»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di attivita' di agenzia in attivita' finanziaria l'attivita' di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un agente in attivita' finanziaria o ad un mediatore creditizio, prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attivita' commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.»; b) all'articolo 128-sexies: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza ovvero tramite canale informatico, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di mediazione creditizia l'attivita' di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un mediatore creditizio o a un agente in attivita' finanziaria prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attivita' commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il mediatore creditizio di cui al comma 1 puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al medesimo comma, nonche' attivita' connesse o strumentali.»; c) all'articolo 128-novies: 1) al comma 1, il primo periodo, e' sostituito dal seguente: «Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, ivi incluse le norme del titolo VI e le relative disposizioni attuative in quanto compatibili, possiedano i requisiti di onorabilita' e professionalita' indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, curino l'aggiornamento professionale e siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi rispondono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. A tal fine, segnalano tempestivamente all'Organismo le violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme a essi applicabili. L'Organismo puo' richiedere la trasmissione di informazioni e l'esibizione di documenti, nonche' degli atti che ritiene necessari presso i dipendenti e i collaboratori di cui al comma 1. L'Organismo puo', altresi', effettuare ispezioni presso i medesimi soggetti anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi inoltre sono tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino l'immediata cessazione del rapporto in caso di gravi o reiterate violazioni, come definite da apposito atto attuativo dell'Organismo, da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme ad essi applicabili. L'iscritto comunica la cessazione del rapporto per motivi non commerciali all'Organismo che l'annota in apposita sottosezione ad accesso riservato dell'elenco. L'accesso alla sottosezione e' riservato ai mediatori creditizi e agli agenti in attivita' finanziaria. Nei confronti degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione di cui al presente comma l'Organismo avvia la procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 128-duodecies.»; d) all'articolo 128-decies: 1) al comma 1, le parole: «e ai mediatori creditizi» sono sostituite dalle seguenti: «ai mediatori creditizi e ai dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3,»; 2) al comma 2: 2.1) al primo periodo, dopo le parole: «propri agenti in attivita' finanziaria» sono inserite le seguenti: «, anche nel caso in cui si avvalgono di dipendenti e collaboratori»; 2.2) al secondo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine, fermi restando i poteri di controllo attribuiti dal presente titolo all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, la Banca d'Italia»; 3) il comma 5 e' abrogato; e) all'articolo 128-undecies: 1) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In aggiunta a quanto previsto dal comma 4-bis e dall'articolo 128-terdecies, comma 4-bis, per le finalita' della direttiva (UE) 2023/2225, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, l'Organismo collabora, anche attraverso lo scambio di informazioni, con le omologhe autorita' degli altri Stati membri competenti ai sensi della citata direttiva (UE) 2023/2225. La trasmissione di informazioni per le suddette finalita' non costituisce violazione del segreto d'ufficio. Le informazioni ricevute dalle autorita' di cui al secondo periodo possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'Autorita' che ha fornito le informazioni.»; 2) dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: «4-ter. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo l'Organismo, i componenti dei suoi organi, nonche' i suoi dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti, comportamenti o omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.»; f) all'articolo 128-duodecies: 1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti ivi compreso l'elenco dei dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, la mancata o tardiva vigilanza sui dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 1, l'ostacolo alle attivita' ispettive o di controllo ovvero la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate ai sensi del presente comma, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:»; 2) al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) mancato pagamento del contributo di iscrizione entro il termine massimo, non superiore a quarantacinque giorni, comunicato dall'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) per l'adempimento tardivo, nonche' delle altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi.»; 3) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. I soggetti cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione o esercitare attivita' di collaborazione, amministrazione, direzione, controllo oppure di dipendente o collaboratore ai sensi dell'articolo 128-novies, comma 2, presso persone giuridiche iscritte o che presentano domanda di iscrizione purche' siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.»; 4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Nel caso di persone giuridiche, la disposizione di cui al comma 4 si applica a coloro che svolgono attivita' di amministrazione, direzione e controllo, quando la cancellazione e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.»; 5) al comma 5, dopo le parole: «in via cautelare» sono inserite le seguenti: «, nei confronti degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi,»; 6) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere a-bis), b) e c), e del comma 3 e pubblica gli stessi nel proprio bollettino elettronico in seguito al decorso dei termini di impugnazione previsti dalla legge.». 5. All'articolo 144 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera b), dopo le parole: «degli articoli 116, 123,» sono inserite le seguenti: «123-bis,»; 2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 122-bis, comma 2, 124.1, 124.2, 124-bis, 125, commi 1-quinquies, 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 4, 125-septies, comma 2, 125-octies, commi 2, 2-bis e 3, 125-octies.1, 125-decies, 125-undecies, 125-terdecies, comma 2, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies, 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-viciessemel, 126-viciester, 127, comma 01, 127-ter e 128-decies, commi 2 e 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie;»; 3) alla lettera e-bis), dopo le parole: «120-undecies,» sono inserite le seguenti: «120-undecies.1, commi 2, 3 e 4,»; b) al comma 4, lettera a), la parola: «inibitorie» e' soppressa.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: «Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE). - 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente, ivi inclusi il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2225. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni, il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorita' di vigilanza europee e assicura la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori; b) designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi quali autorita' competenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, attribuendo agli stessi i poteri di indagine e di controllo previsti dalla medesima direttiva, anche tenuto conto di quanto previsto alla lettera h); c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le finalita' specificamente previste dalla direttiva (UE) 2023/2225; d) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarita' del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessita' di garantire un alto grado di protezione e tutela dei consumatori e di assicurare il buon funzionamento del mercato del credito al consumo italiano; e) prevedere, in conformita' con l'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225, che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, della medesima direttiva non si applicano ai seguenti contratti di credito: 1) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro; 2) contratti di credito in cui il credito e' senza interessi e senza altre spese; 3) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entita' trascurabile; f) valutare l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito e' acquistato da un terzo, anche in casi esclusi dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitivita' del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarita' del contesto nazionale; g) individuare i soggetti che possono prestare i servizi di consulenza sul debito previsti dall'articolo 36 della direttiva (UE) 2023/2225, definendo le caratteristiche, le modalita' di prestazione di tali servizi e le eventuali spese limitate a carico dei consumatori, tenendo conto, in particolare, dell'obiettivo di assicurare un servizio indipendente e di elevata qualita'; h) nell'attuazione dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2023/2225, incluso l'eventuale esercizio dell'opzione normativa ivi prevista, definire le caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche valutando l'opportunita' di attribuire compiti di controllo ad autorita' dotate di indipendenza e competenti a esercitare le attivita' di vigilanza, nonche' valutando l'adeguatezza del perimetro dell'attivita' riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalita' dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, e assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalita' degli oneri per gli operatori; i) conformemente all'articolo 44 della direttiva (UE) 2023/2225, valutare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni di cui ai titoli VI-bis e VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in modo da prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2023/2225 e dalle relative disposizioni nazionali di attuazione, ivi comprese le modalita' di riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1, lettera a-bis), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; l) prevedere le opportune disposizioni transitorie, in linea con quanto previsto dall'articolo 47 della direttiva (UE) 2023/2225; m) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, ivi compreso, se del caso, il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - La direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. del 30 ottobre 2023, serie L. - La direttiva (UE) 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e' pubblicata nella G.U.U.E. del 22 maggio 2008, serie L 133. - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003. - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante: «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005. - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante: «Codice delle assicurazioni private» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005. - Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010. - Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. - Il decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 72 recante: «Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonche' modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2016. - La legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante: «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 120-quinquies, 120-undecies, 120-noviesdecies, 121, 122, 123, 124, 124-bis, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-sexies, 125-octies, 125-novies, 125-decies, 126, 128-ter, 128-quater, commi 1 e 1-bis, 128-sexies, 128-novies, 128-decies, 128-undecies, commi da 4 a 4-ter e 128-duodecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto: «Art. 120-quinquies (Definizioni). - 1. Nel presente capo, l'espressione: a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; c) "contratto di credito" indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito e' garantito da un'ipoteca sul diritto di proprieta' o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o e' finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o progettato; d) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza; e) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito; f) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtu' di un contratto di credito; g) "intermediario del credito" indica gli agenti in attivita' finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita' commerciale o professionale, e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis, svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attivita': 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore; h) "servizio accessorio connesso con il contratto di credito" indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito; i) "servizio di consulenza" indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 120-terdecies in merito a una o piu' operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attivita' indicate negli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, 120-undecies.1 e 120-duodecies non implicano un servizio di consulenza; l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; m) "Tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito; n) "valuta estera" indica una valuta diversa da quella in cui, al momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le attivita' con le quali dovra' rimborsare il finanziamento ovvero una valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del contratto. 2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se essa e' necessaria per ottenere il credito. Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell'atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito. 3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, secondo le disposizioni della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto.». «Art. 120-undecies (Verifica del merito creditizio). - 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio e' effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate. 2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal consumatore anche mediante l'intermediario del credito; il finanziatore puo' chiedere chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio. 3. Il finanziatore non risolve il contratto di credito concluso con il consumatore ne' vi apporta modifiche svantaggiose per il consumatore, ai sensi dell'articolo 118, in ragione del fatto che la valutazione del merito creditizio e' stata condotta scorrettamente o che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito ai sensi del comma 1 erano incomplete, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o abbia fornito informazioni false. 4. Prima di procedere a un aumento significativo dell'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate, a meno che il credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione del merito creditizio originaria. 5. Quando la domanda di credito e' respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto. 6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 7. (abrogato) 8. I finanziatori elaborano e documentano la propria politica di offerta di contratti di credito, che include l'elencazione dei tipi di diritti e beni su cui puo' vertere l'ipoteca. 9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.». «Art. 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili). - 1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118-bis, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater e 125-septies. 1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformita' tra le clausole contrattuali e i tassi, prezzi e condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 120-novies, commi 2 e 4. 2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis. 2-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresi' la facolta' di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti. 2-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore e' integrata con le informazioni di cui al comma 2-bis.». «Art. 121 (Definizioni). - 1. Nel presente capo, l'espressione: a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria; c-bis) "servizio accessorio" indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito; d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per presentare, proporre ovvero concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito; e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza; f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito; g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtu' di un contratto di credito; g-bis) "importo totale dovuto dal consumatore" indica la somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito; h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attivita' finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita' commerciale o professionale e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis, svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attivita': 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore; i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa; l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito; m-bis) "profilazione" indica l'attivita' definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; m-ter) "servizio di consulenza" indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 124.2 in merito a una o piu' operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attivita' indicate negli articoli 123, 123-bis, 124, 124-bis e 125-novies non implicano un servizio di consulenza; m-quater) "servizio di consulenza sul debito" indica l'assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, finanziatori o intermediari del credito, o gestori di crediti in sofferenza o acquirenti di crediti in sofferenza quali definiti all'articolo 114.1, comma 1, lettere c) ed e), a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficolta' nel rispettare i propri impegni finanziari; m-quinquies) "trattamento" indica l'attivita' definita all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) 2016/679. 2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. 3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.». «Art. 122 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: a) finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro; b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile; c) (abrogata) d) (abrogata) e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o progettato, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali; f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili; g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purche' il finanziatore partecipi all'operazione; g-bis) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da societa' del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attivita' principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato; h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorita' giudiziaria o a un'altra autorita' prevista dalla legge; i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore; i-bis) dilazioni del pagamento in forza delle quali un fornitore di beni o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di terzi, concede al consumatore tempo non superiore a 50 giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi per pagare i beni o i servizi da esso offerti, sempre che la dilazione sia offerta gratuitamente, senza interessi o altre spese, fatta eccezione per spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento; i-ter) dilazioni di pagamento offerte da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE, quando offrono servizi della societa' dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i consumatori per la vendita di beni o la prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti a condizione che: 1) non vi sia offerta ne' acquisto di crediti da parte di un terzo; 2) il pagamento sia interamente eseguito entro 14 giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi; e 3) il prezzo d'acquisto sia pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per le spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento; l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non e' obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene; m) contratti di locazione o di locazione finanziaria (leasing), che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell'oggetto del contratto ne' in virtu' del contratto stesso ne' di altri contratti distinti; n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni piu' favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato; o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies; o-bis) carte di debito differito, il cui credito deve essere rimborsato entro quaranta giorni, senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento. 1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 100.000 euro. 1-ter. Ai fini del comma 1, lettera i-bis), si considera offerta di credito da parte di terzi anche quella in cui la dilazione di pagamento e' offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma che prevedano la cessione del credito pro soluto contestuale o successiva alla dilazione; in tali casi, il terzo cessionario e' tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori. Qualora il cessionario sia una societa' veicolo per le cartolarizzazioni di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130, gli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori sono posti a carico del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999. 2. (abrogato) 3. (abrogato) 4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita' agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore o di un probabile inadempimento, non si applicano gli articoli 122-bis, comma 2, 123-bis, 124, commi 5 e 6-bis, 124.1, 124.2, 124-bis, commi 3-bis e 3-ter, 125-ter, 125-quinquies e 125-septies nei casi stabiliti dal CICR. 5. Fermi restando i casi di esclusione di cui al comma 1, lettere i-bis) e i-ter), i fornitori di beni o i prestatori di servizi possono concludere contratti di credito, a titolo accessorio rispetto alla propria attivita' commerciale o professionale, nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso. 5-bis. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, individua le disposizioni che non si applicano ai seguenti contratti di credito, in conformita' all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023: a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso piu' contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica; b) contratti di credito nei quali e' escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore puo' essere tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento; c) contratti di credito a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.». «Art. 123 (Pubblicita'). - 01. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilita' o il costo del credito o circa l'importo totale dovuto dal consumatore. 02. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato affinche' i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro comporta dei costi. 1. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le seguenti informazioni di base precisate con l'impiego di un esempio rappresentativo ed espresse, in forma chiara, concisa, evidenziata, facilmente leggibile o chiaramente udibile, a seconda del caso, e adattata ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicita': a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile ovvero una combinazione dei due tipi, e le spese comprese nel costo totale del credito; b) l'importo totale del credito; c) il TAEG; d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo; e) la durata del contratto, se determinata; e-bis) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per l'acquisto di beni o servizi specifici, il prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati; f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonche' l'ammontare delle singole rate. 2. E' vietata la pubblicita' dei prodotti di credito che: a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria; b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito; c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o puo' migliorare il tenore di vita del consumatore. 2-bis Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, individua: a) i casi specifici e giustificati in cui e' possibile una deroga al comma 1, lettere e-bis) e f); b) le tipologie di annunci pubblicitari vietati; c) le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalita' della loro divulgazione.». «Art. 124 (Obblighi precontrattuali). - 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore le informazioni precontrattuali necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. 1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, qualora tali informazioni siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, il finanziatore o l'intermediario del credito inviano al consumatore un promemoria sulla possibilita' di recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il recesso ai sensi dell'articolo 125-ter. Il promemoria e' fornito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto o, se del caso, dopo la presentazione dell'offerta vincolante di credito da parte del consumatore. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che puo' essere allegato al modulo. 3. (abrogato) 4. Su richiesta, il finanziatore o l'intermediario del credito, oltre al modulo di cui al comma 2, forniscono gratuitamente al consumatore copia della bozza del contratto di credito, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, a condizione che il finanziatore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. 5. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. 6. I fornitori di beni o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dai commi 1, 1-bis, 2 e 4. Il finanziatore o l'intermediario del credito assicurano che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali contemplate dai commi 1, 1-bis, 2 e 4. 6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i finanziatori e gli intermediari del credito informano i consumatori in modo chiaro e comprensibile quando presentano loro un'offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati personali. 7. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a: a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita' di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali; b) il contenuto, le modalita' e la portata dei chiarimenti adeguati da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente; c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; dilazioni di pagamento e altre modalita' agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o probabile inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.». «Art. 124-bis (Verifica del merito creditizio). - 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Ferme le finalita' di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale ove applicabile ai finanziatori, il finanziatore effettua la valutazione anche nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. 1-bis. La valutazione del merito creditizio e' effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore e che non includono le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Tali informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore stesso e, ove necessario, sulla base della consultazione di una banca dati pertinente e sono opportunamente verificate. A questi fini non sono considerate fonti esterne i social network. L'intermediario del credito che abbia ottenuto dal consumatore informazioni necessarie alla valutazione del merito creditizio, le trasmette al finanziatore. 1-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa prudenziale applicabile ai finanziatori, i finanziatori elaborano, documentano e tengono aggiornate le proprie procedure per la valutazione del merito creditizio e documentano e tengono aggiornate le informazioni di cui al comma 1-bis anche ai fini del presente articolo. 1-quater. Il finanziatore eroga il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalita' prescritte dal medesimo contratto, tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al comma 1. 1-quinquies. La circostanza che la valutazione del merito creditizio non sia stata effettuata correttamente non puo' costituire motivo per l'adozione di modifiche unilaterali svantaggiose per il consumatore ovvero per la risoluzione del contratto di credito da parte del finanziatore, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire le informazioni previste dal comma 1-bis o abbia fornito informazioni false. 2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. 2-bis. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore, questi ha diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano, ossia: a) chiedere e ottenere dal finanziatore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonche' la rilevanza e gli effetti sulla decisione; b) esprimere la propria opinione al finanziatore; c) chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del finanziatore. 2-ter. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore ad opera di un terzo di cui si avvale il finanziatore, il finanziatore adotta le misure necessarie per acquisire dal terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della spiegazione di cui al comma 2-bis, lettera a). 2-quater. Il finanziatore informa il consumatore dei diritti di cui al comma 2-bis prima dell'avvio del trattamento automatizzato dei suoi dati personali su cui si fondera' la valutazione del merito creditizio. Se del caso, il finanziatore informa altresi' il consumatore della circostanza che il trattamento automatizzato dei suoi dati personali sara' svolto da un terzo. 2-quinquies. Restano fermi gli ulteriori diritti esercitabili dal consumatore nei confronti del titolare del trattamento automatizzato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. 2-sexies. Quando la domanda di credito e' respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, indirizza il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili. Se del caso, informa il consumatore del fatto che la decisione e' basata sul trattamento automatizzato di dati, dei suoi diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per chiedere un riesame della decisione. 3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.». «Art. 125 (Banche dati). - 1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione. 1-bis. Ai dati di cui al comma 1 hanno accesso solo i finanziatori sottoposti a vigilanza e che osservano pienamente il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 1-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, l'accesso alla centrale dei rischi della Banca d'Italia e' consentito ai soggetti indicati dalla Banca d'Italia con proprie disposizioni. 1-quater. Le banche dati contengono almeno informazioni sugli arretrati del consumatore nel rimborso del credito, sul tipo di credito e sull'identita' del finanziatore. 1-quinquies. I finanziatori e gli intermediari del credito non trattano ai fini della valutazione del merito creditizio le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e i dati personali ottenuti dai social network. 2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione degli estremi della banca dati e delle informazioni segnaletiche che lo hanno portato a respingere la richiesta. 3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. I finanziatori informano inoltre il consumatore della registrazione di informazioni negative previste dalla relativa disciplina e dei suoi diritti in conformita' del regolamento (UE) 2016/679 entro trenta giorni dalla medesima registrazione. L'informativa e' resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. 4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte, aggiornate e, in caso di errore, prontamente rettificate. 4-bis. I gestori di banche dati si dotano di procedure atte a verificare nel continuo che i segnalanti alimentino le banche dati stesse con informazioni aggiornate ed esatte. 5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacita' di accedere al credito. 6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». «Art. 125-bis (Contratti e comunicazioni). - 1. I contratti di credito e le loro eventuali modifiche sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto e' consegnata ai clienti. 2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonche' 118-bis, 119, comma 4, e 120, comma 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformita' tra le clausole contrattuali e i tassi, prezzi e condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 124, comma 2. 3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati. 3-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresi' la facolta' di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti. 3-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, e' integrata con le informazioni di cui al comma 3-bis. 3-quater. (abrogato) 4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalita' di tale comunicazione. 5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. 6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. 7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito e' di trentasei mesi. 8. Il contratto e' nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: a) il tipo di contratto; b) le parti del contratto; c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso. 9. In caso di nullita' del contratto, il consumatore non puo' essere tenuto a restituire piu' delle somme utilizzate e ha facolta' di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicita' prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.». «Art. 125-ter (Recesso del consumatore). - 1. Il consumatore puo' recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. 1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito. 1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non e' stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo in conformita' a quanto previsto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. 1-quater. Nel caso di un contratto di credito collegato per l'acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a 14 giorni di calendario, a fronte della restituzione dei beni, il diritto di recesso dal contratto di credito e' esercitabile entro tale piu' ampio periodo. 2. Il consumatore che recede: a) ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione. 3. Il finanziatore non puo' pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b). 4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo e' presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria. 5. (abrogato).». «Art. 125-quinquies (Inadempimento del fornitore). - 01. Il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo. 1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o prestatore dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore o prestatore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. 2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate gia' pagate, nonche' ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato gia' versato al fornitore dei beni o prestatore dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore o prestatore stesso. 3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o prestatore di servizi inadempiente, puo' chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalita' e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2. 4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.». «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore. 1-bis. La riduzione del costo totale del credito e' proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attivita' pienamente esaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalita' lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attivita' di intermediazione del credito. 4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato. L'indennizzo non puo' superare l'1 per cento dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non puo' superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 5. L'indennizzo di cui al comma 4 non e' dovuto: a) se il rimborso anticipato e' effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro.». «Art. 125-octies (Sconfinamento). - 1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilita' che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I. Allo sconfinamento si applicano gli articoli 121, 122, 124.1, comma 1, 124-bis, 125, 125-septies, 125-octies.1, 125-decies, 125-terdecies. 2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il finanziatore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole: a) lo sconfinamento; b) l'importo interessato; c) il tasso debitore; d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili; d-bis) la data del rimborso. 2-bis. In caso di sconfinamento regolare, il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito. 3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione de commi 2 e 2-bis, in particolare, con riferimento: a) al termine di invio della comunicazione; b) ai criteri per la determinazione della consistenza e della regolarita' dello sconfinamento.». «Art. 125-novies (Intermediari del credito). - 1. L'intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e se lavori a titolo esclusivo con uno o piu' finanziatori oppure a titolo di mediatore. 2. Il consumatore e' informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso e' oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito. 3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.». «Art. 125-decies (Inadempimento del consumatore). - 1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficolta' nei pagamenti al fine di esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di procedimenti esecutivi. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore, nonche' alle misure adottabili dal finanziatore, che comprendono la modifica delle condizioni del contratto di credito. 2. Il finanziatore non puo' imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.». «Art. 126 (Riservatezza delle informazioni). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui la comunicazione prevista dall'articolo 125-quater, comma 2, lettera b), non effettuata in quanto vietata dalla normativa dell'Unione europea o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.». «Art. 128-ter (Misure inibitorie). - 1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarita', la Banca d'Italia puo': a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attivita', anche di singole aree o sedi secondarie, ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti; b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo; c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attivita' di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza; d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.». «Art. 128-quater (Agenti in attivita' finanziaria). - 1. E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, presenta o propone ovvero conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, ovvero assiste i consumatori esercitando attivita' preparatorie o altre attivita' amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II. Gli agenti in attivita' finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attivita' indicata nel presente comma, nonche' attivita' connesse o strumentali. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di attivita' di agenzia in attivita' finanziaria l'attivita' di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un agente in attivita' finanziaria o ad un mediatore creditizio, prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attivita' commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II. Omissis.». «Art. 128-sexies (Mediatori creditizi). - 1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza ovvero tramite canale informatico, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di mediazione creditizia l'attivita' di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un mediatore creditizio o a un agente in attivita' finanziaria prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attivita' commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II. 2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. 2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, e' iscritto in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2. 3. Il mediatore creditizio di cui al comma 1 puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al medesimo comma, nonche' attivita' connesse o strumentali. 3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis puo' svolgere esclusivamente l'attivita' ivi indicata nonche' attivita' connesse o strumentali. Per queste attivita' e' remunerato esclusivamente dal cliente. 4. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-bis, svolge la propria attivita' senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.». «Art. 128-novies (Dipendenti e collaboratori). - 1. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, ivi incluse le norme del titolo VI e le relative disposizioni attuative in quanto compatibili, possiedano i requisiti di onorabilita' e professionalita' indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento professionale e siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. 1-bis. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi rispondono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. A tal fine, segnalano tempestivamente all'Organismo le violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme a essi applicabili. L'Organismo puo' richiedere la trasmissione di informazioni e l'esibizione di documenti, nonche' degli atti che ritiene necessari presso i dipendenti e i collaboratori di cui al comma 1. L'Organismo puo', altresi', effettuare ispezioni presso i medesimi soggetti anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi inoltre sono tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino l'immediata cessazione del rapporto in caso di gravi o reiterate violazioni, come definite da apposito atto attuativo dell'Organismo, da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme ad essi applicabili. L'iscritto comunica la cessazione del rapporto per motivi non commerciali all'Organismo che l'annota in apposita sottosezione ad accesso riservato dell'elenco. L'accesso alla sottosezione e' riservato ai mediatori creditizi e agli agenti in attivita' finanziaria. Nei confronti degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione di cui al presente comma l'Organismo avvia la procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 128-duodecies. 2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attivita' finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di societa' di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2. 3. I mediatori creditizi e gli agenti in attivita' finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori. 4. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attivita' dai dipendenti e collaboratori di cui essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.». «Art. 128-decies (Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo). - 1. Agli agenti in attivita' finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, ai mediatori creditizi e ai dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. 2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attivita' finanziaria, anche nel caso in cui si avvalgono di dipendenti e collaboratori. A tal fine, fermi restando i poteri di controllo attribuiti dal presente Titolo all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, la Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso l'agente in attivita' finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all'articolo 128-quater, designano in Italia un punto di contatto centrale nei casi e per l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. Restano ferme le disposizioni dettate per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dall'articolo 43, commi 3 e 4 e dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. 3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonche' presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potra' effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, l'autorita' competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, puo' effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica. 5. (abrogato).». «Art. 128-undecies (Organismo). - Omissis. 4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4-bis e dall'articolo 128-terdecies, comma 4-bis, per le finalita' della direttiva (UE) 2023/2225, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, l'Organismo collabora, anche attraverso lo scambio di informazioni, con le omologhe autorita' degli altri Stati membri competenti ai sensi della citata direttiva (UE) 2023/2225. La trasmissione di informazioni per le suddette finalita' non costituisce violazione del segreto d'ufficio. Le informazioni ricevute dalle autorita' di cui al secondo periodo possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'Autorita' che ha fornito le informazioni. 4-bis. L'Organismo collabora con le autorita' di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine puo' scambiare informazioni con queste autorita', entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea. 4-ter. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo l'Organismo, i componenti dei suoi organi, nonche' i suoi dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti, comportamenti o omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.». «Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). - 1. Per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti ivi compreso l'elenco dei dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, la mancata o tardiva vigilanza sui dipendenti e collaboratori di cui all'art. 128-novies, comma 1, l'ostacolo alle attivita' ispettive o di controllo ovvero la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate ai sensi del presente comma, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti: a) il richiamo scritto; a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato. b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno; c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2. 1-bis. L'organismo, quando applica al punto di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 128-quater, comma 7-bis ne da' comunicazione alla Banca d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849. 1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti: a) la gravita' e la durata della violazione; b) il grado di responsabilita'; c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione; d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile; e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione; f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'Organismo; g) le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito. h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione; i) le misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi. 1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attivita' finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI all'autorita' competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorita' competente comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in attivita' finanziaria svolge la propria attivita'. L'Organismo definisce le modalita' della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorita' competente dell'altro Stato membro. 1-quinquies. Con riguardo alle attivita' diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operativita' transfrontaliera di cui all'articolo 128-novies.1, l'Organismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione e' fornita prima dell'avvio dell'operativita' della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2. 1-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2. A questo fine puo': a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalita' e i termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonche' procedere ad audizione personale; b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l'autorita' competente dello Stato membro di origine; c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-septies, 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2, 120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell'ordine non pone termine alla violazione, l'Organismo puo' adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorita' competente dello Stato membro di origine; della misura e' data tempestiva comunicazione alla Commissione europea; d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all'autorita' competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale; e) informare l'autorita' competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l'autorita' competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo puo' vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorita' competente dello Stato membro di origine; della misura e' data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE; l'Organismo puo' chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6, comma 4; f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. 1-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalita' con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies. 2. 3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi: a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'; b) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi; c) cessazione dell'attivita'. c-bis) mancato pagamento del contributo di iscrizione entro il termine massimo, non superiore a quarantacinque giorni, comunicato dall'Organismo degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) per l'adempimento tardivo, nonche' delle altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi. 3-bis. 4. I soggetti cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione o esercitare attivita' di collaborazione, amministrazione, direzione, controllo oppure di dipendente o collaboratore ai sensi dell'articolo 128-novies, comma 2, presso persone giuridiche iscritte o che presentano domanda di iscrizione purche' siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 4-bis. Nel caso di persone giuridiche, la disposizione di cui al comma 4 si applica a coloro che svolgono attivita' di amministrazione, direzione e controllo, quando la cancellazione e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza. 5. In caso di necessita' e urgenza, puo' essere disposta in via cautelare, nei confronti degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia. 6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere a-bis), b) e c), e del comma 3 e pubblica gli stessi nel proprio bollettino elettronico in seguito al decorso dei termini di impugnazione previsti dalla legge.». - Si riporta l'articolo 144, commi da 1 a 4, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto e dal decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2026: «Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle societa' o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari delle societa' di partecipazione finanziaria, delle societa' di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni: a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1, 4 e 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2; b) inosservanza degli articoli 116, 123, 123-bis,124, 126-quater e 126-novies, comma 3 126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 122-bis, comma 2, 124.1, 124.2, 124-bis, 125, commi 1- quinquies, 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 4, 125-septies, comma 2, 125-octies, commi 2, 2-bis e 3, 125-octies.1,125-decies, 125-undecies, 125-terdecies, comma 2, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-viciessemel, 126-viciester, 127, comma 01, 127-ter e 128-decies, commi 2 e 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8; e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso. e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-undecies, 120-undecies.1, commi 2, 3 e 4, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies. e-ter) inosservanza degli articoli 114.7, comma 2, 114.8, 114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e 114.14, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie. 1-bis. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a una societa' di partecipazione finanziaria o a una societa' di partecipazione finanziaria mista che, nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista dall'articolo 60-bis, comma 3, o la revoca dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 5, eserciti il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 61, comma 1. 1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicata dalla Banca d'Italia a chiunque eserciti l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, nonche' all'acquirente di crediti in sofferenza in caso di inosservanza degli articoli 114.3, commi 2, 3 e 7, e 114.8. Se la violazione e' commessa da una persona fisica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro. 2. 2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative. 3. 3-bis. 4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica: a) per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonche' di inottemperanza alle misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter; b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a); c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero di mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati necessari per il confronto tra le offerte. Omissis.». |
| | Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. Al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12: 1) al comma 1: 1.1) la lettera a), e' abrogata; 1.2) alla lettera b), le parole: «promozione e» sono sostituite dalle seguenti: «presentazione o la proposta ovvero»; 1.3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) la presentazione o la proposta ovvero la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, nonche' di intermediazione nella concessione di prestiti svolta dai fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020;»; 2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei consulenti finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di consulente finanziario. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri consulenti finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.»; 3) al comma 1-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche e intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»; 4) il comma 1-quater e' abrogato; 5) al comma 2, dopo le parole: «carattere meramente materiale» sono inserite le seguenti: «, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito»; b) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio). - 1. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria ne' di mediazione creditizia la presentazione o la proposta ovvero la conclusione da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di beni mobili o mobili iscritti in pubblici registri e servizi da essi offerti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, con gli intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito. 2. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 istituisce un registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi, nel quale, verificata la completezza delle comunicazioni di cui al comma 3, sono annotati i dati comunicati ai sensi del comma 3, lettera a) e, in un'apposita sezione del medesimo registro, i dati comunicati ai sensi del comma 3, lettera b). 3. Sono comunicate al registro di cui al comma 2 le informazioni, definite ai sensi del comma 4, riguardanti i fornitori di beni o i prestatori di servizi diversi dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, secondo le seguenti modalita': a) da parte delle banche, degli intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o degli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito con cui i fornitori di beni o i prestatori di servizi stipulano le convenzioni di cui al comma 1 anche sulla base di dichiarazioni fornite, sotto la propria responsabilita', dagli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi; b) direttamente da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi che, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 122, comma 1, lettere i-bis) e i-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e in osservanza di quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del medesimo testo unico, concludono contratti di credito a titolo accessorio rispetto alla propria attivita' commerciale o professionale nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso. 4. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il contenuto delle informazioni da trasmettere ai fini delle annotazioni nel registro di cui al comma 2, le modalita' e i termini delle comunicazioni nonche' eventuali variazioni alle stesse in modo che sia garantita: a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 3 e dei relativi aggiornamenti; b) la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' dei dati riportati nel registro e nella sezione dedicata di cui al comma 3; c) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto; d) i criteri di determinazione del contributo dovuto, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro e della sezione dedicata, nonche' le modalita' e i termini entro cui provvedere al relativo versamento. 5. Ai fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al presente articolo si applica, ove compatibile, la disciplina di cui al capo II del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in relazione all'attivita' rispettivamente svolta, nonche' l'articolo 13, comma 1-ter, del presente decreto. 6. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 determina e riscuote i contributi dovuti dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 3 del presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro di cui al comma 2, e dei costi di vigilanza, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. I soggetti che effettuano la comunicazione ai sensi del comma 3, lettera a), hanno diritto al rimborso dei contributi versati da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi convenzionati. 7. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, vigila sul rispetto da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al comma 3 della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5. A tali fini, puo' richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti inerenti alle attivita' di cui al presente articolo, fissando i relativi termini. L'Organismo puo' effettuare ispezioni presso tali soggetti, anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Per la violazione della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5, per la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ovvero in caso di ostacolo alle attivita' di controllo dell'Organismo e' applicata dall'Organismo medesimo nei confronti dei fornitori di beni o i prestatori di servizi di cui al comma 3 la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente articolo da dieci giorni a tre mesi, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 al 10 per cento del fatturato. L'applicazione della sanzione e' comunicata alla banca, all'intermediario finanziario o al diverso soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato. 8. Nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi che si qualificano come microimprese o piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e che esercitano le attivita' previste dal comma 1 o dal comma 3, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, interviene, su segnalazione di ogni soggetto interessato, ivi incluse le banche, gli intermediari finanziari previsti dal titolo V del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o gli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito che stipulano le convenzioni di cui al comma 1, per verificare il rispetto della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5. A tali fini, l'Organismo puo' richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti inerenti alle attivita' di cui al presente articolo, fissando i relativi termini. La presentazione della segnalazione per l'intervento dell'Organismo comporta il versamento di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria la cui misura e' determinata dallo stesso Organismo. Per la violazione della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5, per la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ovvero in caso di ostacolo alle attivita' di controllo dell'Organismo, l'Organismo medesimo applica nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al presente comma: a) il richiamo scritto; b) l'inibizione dalla continuazione dell'attivita' di cui al presente articolo per un periodo non superiore ai tre mesi; c) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000. L'applicazione della sanzione e' comunicata alla banca, all'intermediario finanziario o al diverso soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato. 9. Ai fornitori di servizi o ai prestatori di beni diversi dalle microimprese o piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE non e' consentito l'esercizio delle attivita' previste dai commi 1 e 3 in assenza dell'annotazione nel registro di cui al comma 2. 10. La violazione di cui al comma 9 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 fino al 10 per cento del fatturato. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ove accerti l'omessa comunicazione prevista dal comma 3 lettera a) da parte della banca, dell'intermediario finanziario previsto dal titolo V, o altro soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, inibisce il fornitore di beni o prestatore di servizi dallo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo sino all'adempimento dell'obbligo di comunicazione, dandone comunicazione alla banca, intermediario finanziario previsto dal titolo V, o altro soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito e informa la Banca d'Italia o la diversa autorita' competente. 11. Nella determinazione delle sanzioni previste dai commi 7, 8 e 10, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le circostanze di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-ter, del medesimo testo unico. 12. I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dai commi 7, 8 e 10 affluiscono al bilancio dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che determina le modalita' e i termini di pagamento delle sanzioni pecuniarie. Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie, l'Organismo avvia la procedura di riscossione coattiva secondo i termini e le modalita' previsti dalla legge. 13. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, costituisce causa ostativa all'annotazione ovvero alla permanenza del soggetto nel registro di cui al comma 2.»; c) all'articolo 13: 1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, sentita la Banca d'Italia, puo' stabilire gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilita' per lo svolgimento dell'attivita' di cui agli articoli 120-terdecies, comma 2 e 124.2 comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore.»; 2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, stabilisce con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993: a) requisiti di conoscenza e competenza nonche' di aggiornamento professionale degli agenti in attivita' finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attivita' finanziaria aventi personalita' giuridica, dei mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dei loro dipendenti e collaboratori, nonche' dei dipendenti e collaboratori dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3; b) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, cosi' che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del medesimo testo unico.»; 3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilita' per i soggetti di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 12-bis». d) all'articolo 14, comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «settore creditizio, finanziario, mobiliare» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusa l'attivita' di agente in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di dipendente o collaboratore a contatto con il pubblico di agenti in attivita' finanziaria o di mediatori creditizi nel rispetto dell'articolo 128-novies, comma 3, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993»; e) all'articolo 17: 1) al comma 4-bis, la parola: «promotore» e' sostituita dalla seguente: «consulente»; 2) dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: «4-quater.1. L'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile con la prestazione di servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020.»; 3) al comma 4-quinquies, la parola: «promotore» e' sostituita dalla seguente: «consulente»; 4) il comma 4-septies e' abrogato; f) all'articolo 18, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono tenuti al possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva ai fini della comunicazione di cui all'articolo 23.». 2. Al titolo IV, capo III, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20: 1) al comma 1-bis, la parola: «promotori» e' sostituita dalla seguente: «consulenti»; 2) il comma 1-quater e' abrogato; 3) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter. I contributi determinati e riscossi dall'Organismo ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3 dovuti in base alla legge per consentire il funzionamento dell'Organismo e lo svolgimento delle attivita' istituzionali ad esso attribuite, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).»; b) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: «soggetti ivi iscritti» sono inserite le seguenti: «e ai dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,»; c) all'articolo 23: 1) al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «i nominativi» sono inserite le seguenti: «e gli indirizzi di posta elettronica certificata»; 2) al comma 4, lettera f), dopo le parole: «i nominativi» sono inserite le seguenti: «e gli indirizzi di posta elettronica certificata»; d) all'articolo 24, comma 5, dopo le parole: «gli standard» sono inserite le seguenti: «e la durata» e le parole: «, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio,» sono soppresse.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24 del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). - 1. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria, ne' di mediazione creditizia: a) (abrogata) b) la presentazione o la proposta ovvero la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, societa' di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento; b-bis) la presentazione o la proposta ovvero la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, nonche' di intermediazione nella concessione di prestiti svolta dai fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020; c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, e' esteso alle societa' di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalita' associative. 1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei consulenti finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di consulente finanziario. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri consulenti finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche e intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 1-quater. (abrogato) 2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non e' necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria, a condizione che detta attivita' sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalita' di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi. 2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita' finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice civile. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza.». Art. 13 (Ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilita' per i soggetti di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e all'articolo 12-bis). - 1. Ai mediatori creditizi e' vietato concludere contratti, nonche' effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo. 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, sentita la Banca d'Italia, puo' stabilire gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilita' per lo svolgimento dell'attivita' di cui agli articoli 120-terdecies, comma 2 e 124.2, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore. 1-ter. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, stabilisce con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993: a) requisiti di conoscenza e competenza nonche' di aggiornamento professionale degli agenti in attivita' finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attivita' finanziaria aventi personalita' giuridica, dei mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dei loro dipendenti e collaboratori, nonche' dei dipendenti e collaboratori dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3; b) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, cosi' che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del medesimo testo unico. 2. In conformita' all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia non e' richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.». «Art. 14 (Requisiti di Professionalita'). - 1. L'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria, di cui all'articolo 128-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalita': a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge; b) frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attivita' finanziaria; c) possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell'apposito esame, indetto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalita' da questo stabilite. 2. L'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalita': a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: 1) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; 2) attivita' professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, ivi inclusa l'attivita' di agente in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di dipendente o collaboratore a contatto con il pubblico di agenti in attivita' finanziaria o di mediatori creditizi nel rispetto dell'articolo 128-novies, comma 3, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; 3) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; 4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro societa' di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purche' le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. b) il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita' o delle funzioni indicate alla lettera a). c) l'amministratore unico, l'unico socio della societa' a responsabilita' limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 3. L'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' altresi' subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.». «Art. 17 (Incompatibilita'). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e di mediatore creditizio. 2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attivita' di mediazione creditizia, ne' esercitare, neppure per interposta persona, attivita' di amministrazione, direzione o controllo nelle societa' di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attivita' di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attivita'. 3. Le societa' di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari. 4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o societa' che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole. 4-bis. L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione e quella di consulente finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-bis, nonche' i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli. 4-ter. L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria non e' compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ne' con l'attivita' di consulente finanziario di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo. 4-quater. L'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli. 4-quater.1. L'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile con la prestazione di servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020. 4-quinquies. L'attivita' di mediazione creditizia non e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l'attivita' di consulente finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4-sexies. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-bis e 4-quater concordano forme di collaborazione in materia di formazione ed aggiornamento professionale nonche' forme di scambio di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti. 4-septies. (abrogato) 4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall'articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204.». «Art. 18 (Requisiti tecnico - informatici). - 1. L'iscrizione negli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, e' subordinata al possesso, da parte degli agenti e mediatori, di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione. 1-bis. I dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono tenuti al possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva ai fini della comunicazione di cui all'articolo 23.». «Art. 20 (Contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo). - 1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, nonche' dai loro dipendenti e collaboratori nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. 1-bis. L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 nonche' dai consulenti finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. 1-ter. L'Organismo, altresi', determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell'articolo 17-bis, comma 1. 1-quater. (abrogato) 2. La misura, le modalita' e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. 3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura e' disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3-bis. L'attivita' dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego. 3-ter. I contributi determinati e riscossi dall'Organismo ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3 dovuti in base alla legge per consentire il funzionamento dell'Organismo e lo svolgimento delle attivita' istituzionali ad esso attribuite, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).». «Art. 21 (Funzioni dell'Organismo). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-decies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni: a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalita' e l'efficienza; b) istituisce l'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione; c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle discipline cui essi sono sottoposti; e) verifica l'assenza di cause di incompatibilita', di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi; f) verifica l'effettivo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi; g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalita' ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti; h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le societa' di mediazione e gli agenti in attivita' finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri amministratori, direttori dipendenti, e collaboratori; i) secondo quanto previsto dall'articolo 128-novies, stabilisce i contenuti e le modalita' della prova valutativa. i-bis) stabilisce la periodicita' e le modalita' di invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 128-quater, comma 7. 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo puo' chiedere ai soggetti ivi iscritti e ai dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, la comunicazione di dati e notizie, nonche' la trasmissione di atti e documenti secondo le modalita' e i termini dallo stesso determinati, nonche' procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni. 2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l'Organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.». «Art. 23 (Iscrizione negli elenchi). - 1. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarita', da quello del completamento o della regolarizzazione. 2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta. 3. Nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria sono indicati: a) per le persone fisiche: 1) cognome e nome; 2) luogo e data di nascita; 3) codice fiscale; 4) data di iscrizione nell'elenco; 5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonche' il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto; 6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata; 7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti dell'iscritto, nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita'; 7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere le attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) per le persone giuridiche: 1) denominazione sociale; 2) data di costituzione; 3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale; 4) data di iscrizione nell'elenco; 5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata; 6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale; 7) i nominativi e gli indirizzi di posta elettronica certificata dei dipendenti e dei collaboratori di cui l'agente in attivita' finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attivita'. 7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati: a) denominazione sociale; b) data di costituzione; c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale; d) data di iscrizione nell'elenco; e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale; f) i nominativi e gli indirizzi di posta elettronica certificata dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale nello svolgimento della propria attivita' ai sensi dell'articolo 128-septies, comma 2, e dell'articolo 128-novies. f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica certificata. f-ter) gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio puo' svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)) 5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1-bis, e all'articolo 128-septies, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4. 6-bis. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorita' competente dello Stato membro di origine, compresi almeno: a) la denominazione del soggetto; b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della succursale con sede in Italia; c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito.». «Art. 24 (Esame e aggiornamento professionale). - 1. L'Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo modalita' dallo stesso stabilite, un esame volto ad accertare i requisiti di professionalita' di coloro che richiedono l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. 2. L'esame deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attivita'. 3. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalita' di partecipazione e svolgimento dell'esame, garantendo adeguata pubblicita' ad ogni informazione relativa allo stesso. 4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti a garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attivita' prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5. 5. L'Organismo stabilisce gli standard e la durata dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale. I corsi di formazione sono tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nell'esercizio dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria. 6. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.». |
| | Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e alla legge 7 dicembre 2023, n. 193 1. All'articolo 144-bis, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la lettera d), e' abrogata. 2. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni di attuazione e deliberate dall'IVASS in materia di interesse degli intermediari assicurativi, i finanziatori, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalita', del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presentera' o reperira' sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente offre un livello di garanzia equivalente a quella proposta dal finanziatore.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'IVASS puo' definire il contenuto standard dei contratti di assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il finanziamento, ai fini della valutazione di equivalenza di cui al comma 1.»; c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dai finanziatori o da loro incaricati ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente puo' presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, che offre un livello di garanzia equivalente secondo quanto previsto dal comma 1. I finanziatori o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale.»; d) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «2-ter. Il cliente ha il diritto di confrontare le offerte di assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il credito al consumo per almeno tre giorni, senza che le offerte stesse vengano modificate e salvo che richieda la stipula della polizza prima della scadenza del termine, ed e' informato di tale diritto in fase precontrattuale da parte dei finanziatori o, in alternativa, delle compagnie di assicurazione.». 3. All'articolo 120-quinquies, comma 3, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «all'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario» sono inserite le seguenti: «, a un contratto di credito al consumo quale definito all'articolo 121, comma 1, lettera c), del testo unico bancario». 4. Alla legge 7 dicembre 2023, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La Banca d'Italia e la Consob, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabiliscono, per le materie di rispettiva competenza, le modalita' di attuazione dei commi 1 e 2, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento e' adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»; b) all'articolo 5, al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, vigilano sull'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 144-bis, comma 1, del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal presente decreto: «Art. 144-bis (Cooperazione tra le autorita' nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorita' indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorita' competente ai sensi ((dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonche' le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali e' prevista la competenza di altre autorita' nazionali, svolge le funzioni di autorita' competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394)), in materia di: a) b) c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I; d) (abrogata) e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II; f) g) h) contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui alla parte III, titolo IV, capo I. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dal presente decreto: «Art. 28 (Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni di attuazione e deliberate dall'IVASS in materia di interesse degli intermediari assicurativi, i finanziatori, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalita', del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presentera' o reperira' sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente offre un livello di garanzia equivalente a quella proposta dal finanziatore. 2. L'IVASS puo' definire il contenuto standard dei contratti di assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il finanziamento, ai fini della valutazione di equivalenza di cui al comma 1. 2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dai finanziatori o da loro incaricati ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente puo' presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, che offre un livello di garanzia equivalente secondo quanto previsto dal comma 1. I finanziatori o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale. 2-ter. Il cliente ha il diritto di confrontare le offerte di assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il credito al consumo per almeno tre giorni, senza che le offerte stesse vengano modificate e salvo che richieda la stipula della polizza prima della scadenza del termine, ed e' informato di tale diritto in fase precontrattuale da parte dei finanziatori o, in alternativa, delle compagnie di assicurazione. 3. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario" sono aggiunte le seguenti: "ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario". 3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo.». - Si riporta il testo dell'articolo 120-quinquies del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 120-quinquies (Vendita abbinata). - 1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilita' di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente. 2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti dall'accordo o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle componenti considerate separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa. 3. Se un prodotto assicurativo e' accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al contraente la possibilita' di acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente comma non si applica se un prodotto assicurativo e' accessorio rispetto a un servizio o attivita' di investimento quali definiti all'articolo 1, comma 5, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, a un contratto di credito quale definito all'articolo 120- quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario, a un contratto di credito al consumo quale definito all'articolo 121, comma 1, lettera c), del testo unico bancario o a un conto di pagamento quale definito all'articolo 126-decies del testo unico bancario. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo che e' parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo e' ritenuto indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo. 5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all'attivita' di distribuzione assicurativa, puo' applicare le misure cautelari e interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto che l'accessorieta' afferisca all'assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall'assicurazione, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB, coerentemente con le rispettive competenze. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio.». 7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ove applicabili.». - Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 della citata legge 7 dicembre 2023, n. 193, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi). - 1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche' nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non e' ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da piu' di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo e' ridotto della meta' nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di eta'. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilita' dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. 2. In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui e' fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere altresi' applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi ne' trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalita' dei contraenti a legislazione vigente. 4. E' fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma. 5. Qualora le informazioni di cui al comma 1 siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilita' del contraente, decorso il termine stabilito dal medesimo comma 1. A tal fine, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni del decreto previsto dall'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori di cui al secondo periodo in possesso delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo procedono alla loro cancellazione. 6. Nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche' negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 determina la nullita' delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullita' del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullita' opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 7. La Banca d'Italia e la Consob, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabiliscono, per le materie di rispettiva competenza, le modalita' di attuazione dei commi 1 e 2, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento e' adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.». «Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, sono disciplinate le modalita' e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, e' definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge. 3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonche' i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullita' delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi. La nullita' opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, vigilano sull'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 7. 5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». |
| | Art. 4
Disposizioni di attuazione
1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 istituisce il registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. A tal fine, entro il termine di cui al primo periodo, l'Organismo adotta le disposizioni di attuazione previste dai commi 2 e 4 del medesimo articolo 12-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010. 2. I soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 141 del 2010 sono tenuti a conformarsi agli obblighi di comunicazione ivi previsti entro i tre mesi successivi all'istituzione del registro di cui al comma 1. 3. La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni adottano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si vedano le note all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si veda l'articolo 2 del presente decreto. - Per il testo dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 2023, n. 193, si vedano le note all'articolo 3. |
| | Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| | Art. 6
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie. 3. In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 6: - Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si vedano le note alle premesse. |
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