Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 213
Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A numero 5);
Vista la direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;
Vista la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e, in particolare, il titolo IX, capo III;
Considerato il Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio del 3 febbraio 2021, COM (2021) 44 definitivo;
Sentite le parti sociali in data 30 settembre 2025;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali in data 23 ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 27 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della salute, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifica all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81

1. All'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai casi di cui all'allegato XLIII-ter dell'articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate all'amianto;».

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" ,
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O.:

«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea",
pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3:

«Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.»
- Si riportano l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A
numero 5) della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante
"Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2024", pubblicata nella Gazz.
Uff. 25 giugno 2025, n. 145:

«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4,
comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma
17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma
3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e
29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui
all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.»
«Allegato A
1) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le
direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto
riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di
alcune infrastrutture;
2) direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza
energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
3) direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17
ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale;
4) direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la
direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e
la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione
dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva
(UE) 2015/652 del Consiglio;
5) direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la
direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto
durante il lavoro;
6) direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la
direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento
delle qualifiche professionali degli infermieri
responsabili dell'assistenza generale che hanno completato
la formazione in Romania (Testo rilevante ai fini del
SEE);3
7) direttiva delegata (UE) 2024/782 della
Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le
professioni di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista e farmacista;
8) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le
direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la
responsabilizzazione dei consumatori per la transizione
verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche
sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del
SEE);
9) direttiva delegata (UE) 2024/846 della
Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE)
n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada;
10) direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura
unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che
consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e
lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme
comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che
soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione);
11) direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero
e la confisca dei beni;
12) direttiva delegata (UE) 2024/1262 della
Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la
cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda
i metodi di soppressione degli animali;
13) direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29
aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri;
14) direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla
violenza contro le donne e alla violenza domestica;
15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la
direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele,
la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi
di frutta e altri prodotti analoghi destinati
all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del
Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate
di frutta e alla crema di marroni destinate
all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del
Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato
parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana;
16) direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7
maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la
parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le
persone in materia di occupazione e impiego
indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni
personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento
sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di
sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e
servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive
2000/43/CE e 2004/113/CE;
17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti
gli organismi per la parita' nel settore della parita' di
trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in
materia di occupazione e impiego, e che modifica le
direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;
18) direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le
direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto
riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato
dell'energia elettrica dell'Unione;
19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la
direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime;
20) direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni
per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale
e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e
che abroga la direttiva 2009/73/CE (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE);
21) direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la
direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce i principi fondamentali in materia di
inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto
marittimo e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2011
della Commissione."
- La direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la
direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto
durante il lavoro, e' pubblicata nella GUUE del 30.11.2023
serie L.

- La direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione
all'amianto durante il lavoro, e' pubblicata nella GUUE del
16.12.2009 serie L.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30
aprile 2008, n. 101, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 244 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto:

«Art. 244. (Registrazione dei tumori e degli effetti
nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilita'). - 1.
L'INAIL, tramite una rete completa di Centri operativi
regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di
bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi
occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni
o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione e dei
danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione
di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo
raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a
carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di
cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle
esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi
sul territorio nazionale, nonche' i dati di carattere
occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive
attivita' istituzionali, dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di statistica,
dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e
da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di
monitoraggio di cui al presente comma altresi' integrano i
flussi informativi di cui all'articolo 8.
2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e
private, nonche' gli istituti previdenziali ed assicurativi
pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da
loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad
agenti cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi
sulla funzione sessuale e sulla fertilita' delle
lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della
loro progenie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni
lavorative a sostanze tossiche per la riproduzione, ne
danno segnalazione all'INAIL, tramite i Centri operativi
regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le
informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le
modalita' di tenuta del registro, di raccolta e
trasmissione delle informazioni.
3. Presso l'INAIL e' costituito il registro nazionale
dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e
dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a
sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni
rispettivamente dedicate:
a) ai casi di cui all'allegato XLIII-ter
dell'articolo 261 del presente decreto sotto la
denominazione Neoplasie correlate all'amianto;
b) ai casi di neoplasie delle cavita' nasali e dei
seni paranasali, sotto la denominazione di Registro
nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
c) ai casi di neoplasie a piu' bassa frazione
eziologica riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei
sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma
1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente
rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalita'
di possibile significativita' epidemiologica in rapporto a
rischi occupazionali;
c-bis) ai casi di effetti avversi per la salute da
esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.
4. L'INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle
regioni e province autonome i risultati del monitoraggio
con periodicita' annuale.
5. I contenuti, le modalita' di tenuta, raccolta e
trasmissione delle informazioni e di realizzazione
complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e
3 sono determinati dal Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e province
autonome.»
 
Allegato A

(articolo 17)

«ALLEGATO XLIII-ter

(articoli 244 - 261)
(Malattia professionale correlate all'amianto con diagnosi medica di
patologie)
In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto puo' provocare almeno le seguenti affezioni:
1) asbestosi;
2) mesotelioma;
3) cancro del polmone;
4) cancro gastrointestinale;
5) cancro della laringe;
6) cancro delle ovaie;
7) malattie pleuriche non maligne.»
 
Art. 2
Modifica all'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81

1. L'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' sostituito dal seguente:
«Art. 246. (Campo di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le attivita' lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonche' la bonifica delle aree interessate, l'attivita' estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi e' rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o puo' derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro.».
 
Art. 3
Modifica all'articolo 247 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81

1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «i seguenti silicati fibrosi» sono aggiunte le seguenti: «, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008».

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 247 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 247. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
capo il termine amianto designa i seguenti silicati
fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di
categoria 1 A, a norma dell'allegato VI, parte 3, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008:
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS
12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6."
 
Art. 4
Modifica all'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81

1. All'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.».

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 248 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto:

«Art. 248. (Individuazione della presenza di
amianto). - 1. Prima di intraprendere lavori di
demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il
datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai
proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad
individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto
d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla
data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n.
257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni
ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e
ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti.
Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di
lavoro provvede all'esame della presenza di materiali
contenenti amianto da parte di un operatore qualificato
conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e
acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei
lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un
altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al
fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma,
tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.
2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di
amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano
le disposizioni previste dal presente capo.»
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81

1. All'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per qualsiasi attivita' lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare priorita' alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.»;
b) al comma 2, le parole: «non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica l'articolo 250».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 249 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto:

«Art. 249. (Valutazione del rischio). - 1. Nella
valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro
valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente
dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di
stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure
preventive e protettive da attuare.
1-bis. Per qualsiasi attivita' lavorativa che possa
presentare un rischio di esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto,
il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la
natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare
priorita' alla rimozione dell'amianto o di materiali
contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione
e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole
intensita' e a condizione che risulti chiaramente dalla
valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore
limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria
dell'ambiente di lavoro, non si applica l'articolo 250,
nelle seguenti attivita':
a) brevi attivita' non continuative di manutenzione
durante le quali il lavoro viene effettuato solo su
materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non
degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate
ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali
contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo
dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di
amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che
possono comportare un mutamento significativo
dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per
la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole
intensita', di cui al comma 2."
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81

1. All'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonche' di bonifica delle aree interessate, dell'attivita' estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;
b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;
c) delle attivita' e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;
d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica;
e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 250 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto:

«Art. 250. (Notifica). - 1. Prima dell'inizio dei
lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di
rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto,
di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti,
nonche' di bonifica delle aree interessate, dell'attivita'
estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori
sono o possono essere esposti alla polvere proveniente
dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il
lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica
all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale
notifica puo' essere effettuata in via telematica, anche
per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro.
2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una
descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle
aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;
b) del tipo e dei quantitativi di amianto
manipolati;
c) delle attivita' e dei procedimenti applicati,
anche per quanto riguarda la protezione e la
decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti
e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in
ambienti chiusi;
d) del numero di lavoratori interessati, con un
elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito
interessato, i certificati individuali di formazione dei
lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica;
e) della data di inizio dei lavori e della relativa
durata;
f) delle misure adottate per limitare l'esposizione
dei lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei
dispositivi da utilizzare.
2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera
d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta
anni.
3. Il datore di lavoro provvede affinche' i
lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a
richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di
cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica
delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento
significativo dell'esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua
una nuova notifica.»
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81

1. All'articolo 251, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: «in ogni caso,» sono sostituite dalle seguenti:
«comunque, al piu' basso valore tecnicamente possibile»;
b) alla lettera a) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «e'»;
c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ove l'attivita' lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria;»;
d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) nei casi di cui alla lettera b), l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);»;
e) alla lettera d) le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
f) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria adottando misure quali:
1) l'eliminazione della polvere di amianto;
2) l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte;
3) l'abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti»;
g) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di decontaminazione;
e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, e' garantita un'adeguata protezione;»;
h) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;»;
i) alla lettera g) le parole: «devono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;
l) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sara' apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformita' alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attivita' estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento.».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 251 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 251. (Misure di prevenzione e protezione). - 1.
In tutte le attivita' di cui all'articolo 246, la
concentrazione nell'aria della polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo
di lavoro deve essere ridotta al minimo e comunque, al piu'
basso valore tecnicamente possibile, al di sotto del valore
limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante
le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da
materiali contenenti amianto e' limitato al numero piu'
basso possibile;
b) ove l'attivita' lavorativa presenti un rischio
di esposizione connessa alla manipolazione attiva
dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i
lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di
protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie
respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato
alla concentrazione di amianto nell'aria;
c) nei casi di cui alla lettera b), l'utilizzo dei
DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati
all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle
aree di riposo deve essere preceduto da idonea
decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera
d);
d) per la protezione dei lavoratori addetti alle
lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 2, si applica
quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente
articolo;
e) nei casi di cui alla lettera b), i processi
lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare
di produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile,
da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria
adottando misure quali:
1) l'eliminazione della polvere di amianto;
2) l'aspirazione della polvere di amianto alla
fonte;
3) l'abbattimento continuo delle fibre di amianto
sospese in aria tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o
incapsulanti;
e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata
procedura di decontaminazione;
e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, e'
garantita un'adeguata protezione;
f) nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e
le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono
regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e
manutenzione;
g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere
di amianto o che contengono amianto sono stoccati e
trasportati in appositi imballaggi chiusi;
h) i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e
rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto possibile in
appropriati imballaggi chiusi su cui sara' apposta
un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti
rifiuti devono essere successivamente trattati in
conformita' alla vigente normativa in materia di rifiuti
pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attivita' estrattive
o di scavo in pietre verdi si applica la normativa
specifica di riferimento."
 
Art. 8
Modifica all'articolo 252 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81

1. All'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'alinea: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attivita' di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche':» e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, in tutte le attivita' lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche':».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 252 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 252. (Misure igieniche). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, in tutte le
attivita' lavorative nelle quali vi e' rischio di
esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto
o dei materiali contenenti amianto il datore di lavoro
adotta le misure appropriate affinche':
a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita'
siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da
appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che
vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro
funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano
ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di
contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori
adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di
protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino
all' interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati
all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate
per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi,
qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di
utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento
secondo le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano
riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti
civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti
sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di
operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in
locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo
ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o
sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima
di ogni utilizzazione.»
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81

1. All'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto durante l'attivita' lavorativa.»;
c) al comma 4, le parole: «del servizio di cui all'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti:
«del servizio di cui all'articolo 31 e all'allegato V del decreto del Ministro della sanita' del 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996»;
d) al comma 5, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «e'»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 254, la misurazione delle fibre e' effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029. Il conteggio delle fibre totali e' effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.»;
f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto e' effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o piu' accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio.».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 253 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 253. (Controllo dell'esposizione). - 1. Al fine
di garantire il rispetto del valore limite fissato
all'articolo 254 e in funzione dei risultati della
valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro
effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi
operative la misurazione della concentrazione di fibre di
amianto nell'aria del luogo di lavoro tramite campionamento
personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione,
quello ambientale nell'aria confinata di lavoro. I
risultati delle misure sono riportati nel documento di
valutazione dei rischi.
2. I campionamenti sono rappresentativi della
concentrazione nell'aria della polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto durante
l'attivita' lavorativa.
3. I campionamenti sono effettuati previa
consultazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da
personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del
servizio di cui all'articolo 31 e all'allegato V del
decreto del Ministro della sanita' del 14 maggio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre
1996. I campioni prelevati sono successivamente analizzati
da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro
della sanita' in data 14 maggio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti e' tale da consentire
di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo
di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli
ponderati nel tempo.
6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 254, la
misurazione delle fibre e' effettuata tramite microscopia
ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029. Il
conteggio delle fibre totali e' effettuato applicando il
metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della
sanita' (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra
risultati equivalenti.
6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle
fibre di amianto e' effettuata tramite microscopia
elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca
risultati equivalenti o piu' accurati, prendendo in
considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2
micrometri. Con successivo decreto del Ministro della
salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e
conteggio.
7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria,
di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente
le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque
micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il
cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.»
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81

1. All'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 253 comma 6-bis.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Quando il valore limite viene superato, o se vi e' motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.»;
c) al comma 5, la parola: «necessari» e' sostituita dalla seguente: «regolari».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 254 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 254. (Valore limite). - 1. Fino al 20 dicembre
2029, i datori di lavoro provvedono affinche' nessun
lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in
sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³,
misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA)
di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro
provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una
concentrazione di amianto in sospensione nell'aria
superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una
TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 253, comma 6-bis.
2. Quando il valore limite viene superato, o se vi e'
motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle
lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati
prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla
produzione di polvere di amianto, i lavori cessano
immediatamente. Il lavoro puo' proseguire nella zona
interessata solo se vengono prese misure adeguate alla
protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore
limite viene superato, sono individuate le cause di questo
superamento e adottate quanto prima le misure appropriate
per ovviare alla situazione.
3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al
comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una
nuova determinazione della concentrazione di fibre di
amianto nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere
ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite
e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione
individuale delle vie respiratorie con fattore di
protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni
previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo
dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo
adeguati all' impegno fisico richiesto dal lavoro;
l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da
idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4,
lettera d).
5. Nell' ipotesi di cui al comma 4, il datore di
lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro
rappresentanti, assicura i periodi di riposo regolari, in
funzione dell'impegno fisico e delle condizioni
climatiche.»
 
Art. 11
Modifica all'articolo 255 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81

1. All'articolo 255, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata e' a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica;».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 255 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 255. (Operazioni lavorative particolari). - 1.
Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui,
nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per
limitare la concentrazione di amianto nell'aria, e'
prevedibile che questa superi il valore limite di cui
all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate
misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in
particolare:
a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo
di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di
protezione individuali tali da garantire le condizioni
previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b);
b) provvede all'affissione di cartelli per
segnalare che si prevede il superamento del valore limite
di esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la
dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi
di lavoro; per i lavori effettuati in confinamento, l'area
confinata e' a tenuta d'aria e ventilata mediante
estrazione meccanica;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di
cui all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di
procedere a tali attivita'.»
 
Art. 12
Modifica all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81

1. All'articolo 256, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione» sono sostituite dalle seguenti: «verifica, prima della ripresa di altre attivita', dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 256 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 256. (Lavori di demolizione o rimozione
dell'amianto). - 1. I lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese
rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori
di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali
contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e
impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un
piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione
dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene
informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali
contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche
di demolizione, a meno che tale rimozione non possa
costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello
rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali
contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di
protezione individuale;
c) verifica, prima della ripresa di altre
attivita', dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione,
eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale
nel luogo confinato di lavoro all'amianto sul luogo di
lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la
decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e
per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il
superamento dei valori limite di cui all'articolo 254,
delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle
particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata
presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione
dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi
che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto
dalle lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di
vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo
di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione
o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione
operativa, il datore di lavoro puo' eseguire i lavori.
L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio
dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale
ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere
fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di
inizio delle attivita'.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5
sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250.
7. Il datore di lavoro provvede affinche' i
lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla
documentazione di cui al comma 4.»
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «e'» e le parole: «deve consentire» sono sostituite dalla seguente «consente»;
2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La formazione e' adattata il piu' possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 258 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto:

«Art. 258. (Formazione dei lavoratori). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di
lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o
potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto
ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad
intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione e' facilmente
comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire
le conoscenze e le competenze necessarie in materia di
prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto
riguarda:
a) le proprieta' dell'amianto e i suoi effetti
sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono
contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare
un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli
preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le
attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e
la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione,
con particolare attenzione ai dispositivi di protezione
delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei rifiuti;
i) la necessita' della sorveglianza medica.
2-bis. La formazione e' adattata il piu' possibile
alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai
compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.
3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento
dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i
lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione
professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h),
della legge 27 marzo 1992, n. 257.
3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di
demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a
ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma
2, una formazione relativa all'uso di attrezzature
tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la
dispersione di fibre di amianto durante i processi
lavorativi.»
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81

1. All'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I lavoratori addetti ad attivita' lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicita' fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilita' di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunita' di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 259 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 259. (Sorveglianza sanitaria). - 1. I
lavoratori addetti ad attivita' lavorative nelle quali vi
e' rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla
manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali
contenenti amianto, prima di essere adibiti allo
svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno
una volta ogni tre anni, o con periodicita' fissata dal
medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria
finalizzata anche a verificare la possibilita' di indossare
dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.
2. I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad
una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire
al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni
mediche da osservare e all'opportunita' di sottoporsi a
successivi accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere
almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed
in particolare del torace, nonche' esami della funzione
respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del
lavoratore, valuta l'opportunita' di effettuare altri esami
quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico
del torace o la tomodensitometria. Ai fini della
valutazione di cui al primo periodo il medico competente
privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali e'
documentata l'efficacia diagnostica.»
 
Art. 15
Modifiche all'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81

1. All'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all'articolo 259, nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all'INAIL.»;
b) al comma 2, la parola: «ISPESL» e' sostituita dalla seguente: «INAIL»;
c) al comma 3, la parola: «ISPESL» e' sostituita dalla seguente: «INAIL»;
d) al comma 4, la parola: «ISPESL» e' sostituita dalla seguente: «INAIL».

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 260 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 260. (Registro di esposizione e cartelle
sanitarie e di rischio). - 1. Il datore di lavoro iscrive i
lavoratori di cui all'articolo 259, nel registro di cui
all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di
vigilanza e all'INAIL.
2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli
organi di vigilanza e all'INAIL copia dei documenti di cui
al comma 1.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, trasmette all' INAIL, per il tramite
del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio
del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
4. L'INAIL provvede a conservare i documenti di cui
al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione
dell'esposizione.»
 
Art. 16
Modifica all'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81

1. L'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' sostituito dal seguente:
«Art. 261 (Patologie da amianto). - 1. In tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica di patologie di cui all'allegato XLIII-ter trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.».
 
Art. 17
Modifiche agli allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'allegato XLIII-bis, e' inserito l'allegato XLIII-ter, di cui all'allegato A al presente decreto.
 
Art. 18
Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81

1. All'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «e 249, commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 249, commi 1, 1-bis e 3»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «per la violazione degli articoli 250, commi 2, 2-bis e 3,».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 262 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 262. (Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente). 1. Il datore di lavoro e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli
articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e
249, commi 1, 1bis e 3;
b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da
2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione dell'articolo
223, comma 6.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli
articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7,
235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi
1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251,
252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257,
258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da
2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli
227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1,
2 e 4, e 240, comma 3;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
1.139,08 a 2.847,69 euro per la violazione degli articoli
250, commi 2, 2bis e 3, e 256, commi 5 e 7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli
243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e
3.»
 
Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Schillaci, Ministro della salute

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica Visto, il Guardasigilli: Nordio