| Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 211 |
| Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 5; Vista la direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673; Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»; Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante «Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti»; Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673, di seguito denominata «direttiva».
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'articolo 87 della Costituzione, al quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea): «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Si riporta l'articolo 5 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024), pubblicata nella Gazz. Uff. 25 giugno 2025, n. 145: «Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673). - 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere per le persone fisiche sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; b) prevedere per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilita' di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; c) individuare, tra le autorita' competenti, un'unita' o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorita' di contrasto e le autorita' incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1226; d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il piu' efficace perseguimento delle finalita' della direttiva (UE) 2024/1226, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno 2023, n. L 150. - I Trattati sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea nella versione consolidata, sono pubblicati nella G.U.U.E. del 7 giugno 2016, n. C 202. |
| | Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti: a) «misure restrittive dell'Unione europea»: misure restrittive adottate dall'Unione europea sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) «persona, entita' od organismo designati»: una persona fisica o giuridica, un'entita' o un organismo o gruppo assoggettati a misure restrittive dell'Unione europea; c) «fondi»: attivita' e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri: 1) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; 2) depositi presso enti finanziari o altre entita', saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari; 3) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i paghero', i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; 4) interessi, dividendi o altri proventi di attivita' o plusvalenze maturate o generate dalle attivita'; 5) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; 6) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; 7) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; 8) cripto-attivita', definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023; d) «risorse economiche»: attivita' materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; e) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprieta', il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un cambiamento tale da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; f) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche. |
| | Art. 3
Modifiche al Libro II del codice penale
1. Al Libro II del codice penale, al Titolo I, dopo il Capo I e' inserito il seguente: «CAPO I-BIS Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea). - E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea: a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entita', organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche; b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entita', a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati; c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entita' od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi; d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni; e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie. La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante: a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entita', organismo o gruppo designati; b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento. Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attivita' hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021. Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false. Art. 275-ter (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea). - E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entita' od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorita' amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprieta' o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorita' amministrative competenti informazioni, di cui e' a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entita' o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate. Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000. Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico. Art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attivita'). - Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attivita' in difformita' dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente, quando tale autorizzazione e' prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attivita' di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000. Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico. Art. 275-quinquies (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea). - Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), e' commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000. Art. 275-sexies (Circostanze aggravanti). - Le pene stabilite per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla meta': a) se il fatto e' commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416; b) se il fatto e' commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere; c) se il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; d) se il fatto e' commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio; e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entita'; f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento. Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunita' per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all'articolo 377, terzo comma e 377-bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'. Art. 275-septies (Circostanze attenuanti). - Per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi. Art. 275-octies (Confisca obbligatoria). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato. Art. 275-novies (Pubblicazione della sentenza di condanna). - La condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, importa la pubblicazione della sentenza quando e' irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione. I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza. Art. 275-decies (Giurisdizione). - I reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono punibili secondo la legge italiana anche quando sono commessi da un cittadino in territorio estero.». |
| | Art. 4
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51, comma 3-quinquies, dopo le parole «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies,» e le parole «per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,», sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»; b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-ter) e' inserito il seguente: «7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»; c) all'articolo 371-bis, comma 4-bis, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' in relazione ai procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
Note all'art. 4: - Si riportano gli articoli 51, 371-bis e 407 del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto: «Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I. 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater,600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente. 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies,640-ter e 640-quinquies del codice penale, o per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.». «Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi' dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. 2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestivita' delle investigazioni. 3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare: a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalita' organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale; [d-e)]; f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine; g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non e' stato possibile a causa della: 1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attivita' di indagine; 2) ingiustificata e grave violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini; 3). 4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non puo' delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero. 4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonche', quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresi' le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' in relazione ai procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.». «Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno. 2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche' dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; 7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies del codice penale, quando il fatto e' commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. 7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. 3-bis.». |
| | Art. 5 Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena e' aumentata.».
Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. 1-bis. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena e' aumentata. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata. 3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,". 3-septies. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza. 4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. 5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. 6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 6-bis. 6-ter. 6-quater. 7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalita' sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita' da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente. 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati in via prioritaria all'amministrazione o trasferiti all'ente o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita', si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis. 9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. 9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.». |
| | Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10: 1) al comma 3, le parole: «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo»; 2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria e' determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui e' stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non e' possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria e' applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.»; b) all'articolo 13, comma 2, le parole «dall'articolo 25, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3»; c) dopo l'articolo 25-octies.1 e' inserito il seguente: «Art. 25-octies.2 (Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano: a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonche' dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui e' stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria; b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui e' stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. 2. Quando non e' possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale. 3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria). - 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille. 3. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni). 3-bis. Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria e' determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui e' stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non e' possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria e' applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito. 4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.». «Art. 13 (Sanzioni interdittive). - 1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.». |
| | Art. 7
Modifica al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto disciplina altresi' la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonche' dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali), pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Ambito di applicazione oggettivo). - 1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrita' dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Il presente decreto disciplina altresi' la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonche' dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; b) alle segnalazioni di violazioni laddove gia' disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto; c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonche' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea. 3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali. 4. Resta altresi' ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresi' ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonche' di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.». |
| | Art. 8
Esonero dagli obblighi informativi
1. I professionisti esercenti una professione legale sono esonerati dall'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 275-ter, secondo comma, del codice penale concernenti un loro cliente o fornite dal cliente medesimo sempre che si tratti di informazioni da loro apprese nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo.
Note all'art. 8: - Per l'articolo 275-ter del codice penale, si veda l'articolo 3 del presente decreto. |
| | Art. 9
Individuazione della autorita' competenti per le sanzioni amministrative
1. All'articolo 13-quater, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di cui agli articoli 275-bis, terzo comma, e 275-ter, terzo comma, del codice penale e, limitatamente alle autorizzazioni concernenti le transazioni finanziarie, dell'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale. L'accertamento e la contestazione delle relative violazioni sono rimessi alle autorita' di cui al comma 1, fatti salvi i poteri di altri organi di polizia giudiziaria.». 2. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. L'Unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 e' l'autorita' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 275-bis, terzo comma, del codice penale, nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d), del medesimo articolo; b) articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unita'». 3. Per i casi di cui all'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 relativamente alle transazioni finanziarie, l'autorita' competente all'adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione e' competente anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 13-quater del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE), pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2007, n. 172, come modificato dal presente decreto: «Art. 13-quater (Procedimento sanzionatorio). - 1. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la UIF, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, e di cui al presente decreto, accertano e contestano le violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del presente decreto. 2. La violazione e' contestata immediatamente al trasgressore ed al soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria. Quando la contestazione immediata non e' possibile, il verbale di contestazione e' notificato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione. 3. L'atto di contestazione di cui al comma 2 e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. 4. Alle violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 non e' applicabile il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze nonche' chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalita' e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di cui agli articoli 275-bis, terzo comma, e 275-ter, terzo comma, del codice penale e, limitatamente alle autorizzazioni concernenti le transazioni finanziarie, dell'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale. L'accertamento e la contestazione delle relative violazioni sono rimessi alle autorita' di cui al comma 1, fatti salvi i poteri di altri organi di polizia giudiziaria. 7. Il decreto di cui al comma 6 e' adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di due anni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione. 8. L'Amministrazione ha facolta' di chiedere valutazioni tecniche di organi o enti competenti, che provvedono entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. 9. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 5, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 8, il termine di cui al comma 7 e' prorogato di sessanta giorni. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 7 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate. 10. I provvedimenti di sequestro eventualmente adottati perdono efficacia nel caso in cui il decreto di cui al comma 6 non sia emanato nel termine di un anno dalla data di ricevimento dei verbali di contestazione. 11. Il Ministero informa il Comitato dei provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi del presente articolo. 12. Il Ministero notifica agli interessati il decreto di cui al comma 6, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' con le modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 13. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applicano, salvo che non sia diversamente previsto e in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.». - Si riporta l'articolo 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 (Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti), pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2018, n. 13, come modificato dal presente decreto: «Art. 20 (Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali). - 1. E' punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive: a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali; b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali; c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o piu' dei medesimi contratti. 2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. 3. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro. 3-bis. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali o presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali, o partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o piu' dei medesimi contratti, e' assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando: a) omette di comunicare all'Autorita' competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione; b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo; c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 17, comma 2. 3-bis.1. L'Unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 e' l'autorita' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 275-bis, terzo comma, del codice penale, nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d), del medesimo articolo; b) articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unita'. 3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che: a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, e 13, comma 5; b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente. 4.». - Per l'articolo 275-quater del codice penale, si veda l'articolo 3 del presente decreto. |
| | Art. 10
Coordinamento e cooperazione tra le autorita' competenti
1. Fermo l'obbligo di denuncia, al fine di garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorita' di contrasto e le autorita' incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, in relazione ai reati di cui al presente decreto, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e l'Autorita' competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, ed ogni altra autorita' incaricata dell'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione europea, quando hanno notizia dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, informano, senza ritardo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e forniscono le notizie, le informazioni e i dati in loro possesso attinenti ai reati medesimi. 2. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando acquisisce la notizia dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il pubblico ministero ne da' tempestiva informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ai fini del necessario coordinamento con le autorita' competenti per l'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione di cui al comma 1.
Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: «Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e a livello nazionale, e' istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: "Comitato". 2. Il Comitato e' composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed e' presieduto dal Direttore generale del tesoro. 3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dall'Unita' di informazione finanziaria. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un appartenente al ruolo dirigenziale o ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato e' integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio. 4. In caso di assenza del Direttore generale del tesoro, il Comitato e' presieduto dal dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del presente articolo. Nei casi di assenza degli altri membri, sono ammessi a partecipare al Comitato i rispettivi supplenti. 5. Il presidente del Comitato invita a partecipare alle riunioni del Comitato medesimo, rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza secondo le materie all'ordine del giorno e, ove sia necessario per acquisire pareri ed elementi informativi, rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria. I soggetti di cui al presente comma partecipano al Comitato senza diritto di voto. 6. Il Comitato adotta ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della vigente normativa. 7. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato medesimo. Per le finalita' di cui al presente decreto il Comitato puo' richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni e, con propria delibera, puo' altresi' individuare ulteriori dati ed informazioni che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato chiede, altresi', all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attivita' dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto. 8. Il Comitato e' legittimato a richiedere all'autorita' giudiziaria ogni informazione ritenuta utile al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto. L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato le predette informazioni. 9. Il presidente del Comitato trasmette dati ed informazioni al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ed ai direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza, anche ai fini dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 10. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da segreto d'ufficio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e dell'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 11. Il Comitato puo' stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio. Ferme restando la legislazione vigente in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e le competenze specifiche delle singole autorita' che lo compongono, il Comitato e' il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalita' di finanziamento del terrorismo degli enti che si occupano prioritariamente di raccogliere ed erogare fondi per scopi di natura caritatevole, religiosa, culturale, educativa, sociale o fraterna, oppure per svolgere altre attivita' considerate di pubblica utilita' e per condurre attivita' di sensibilizzazione circa il rischio a cui potrebbero essere esposti gli stessi enti. 12. Il funzionamento e l'attivita' del Comitato sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato. Con lo stesso decreto sono disciplinati le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi al Comitato e' di centoventi giorni. 13. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita', o rimborso spese.». - Si riporta l'articolo 4 del citato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221: «Art. 4 (Autorita' competente). - 1. L'Unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' l'Autorita' competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. L'Autorita' competente rilascia le autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso listati e di prodotti a duplice uso non listati; rilascia le autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura; rilascia le autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. 2-bis. Per le attivita' previste dal presente decreto, l'Autorita' competente puo' avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Per le medesime attivita', l'Autorita' competente puo' altresi' avvalersi del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185. 3. L'Autorita' competente riceve dai Servizi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ogni notizia rilevante in materia di non proliferazione e comunica agli stessi eventuali informazioni utili al riguardo.». - Per gli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale, si veda l'articolo 3 del presente decreto. - Per l'articolo 12 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note all'articolo 5. |
| | Art. 11
Raccolta e trasmissione dei dati statistici
1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: a) numero di reati iscritti per i quali e' intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non piu' soggetti ad impugnazione; b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione; c) numero delle persone fisiche: i) nei cui confronti e' stata esercitata azione penale; ii) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non piu' soggetti ad impugnazione; d) numero degli enti: i) nei cui confronti e' stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; ii) nei cui confronti e' stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; e) la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate. 2. Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.
Note all'art. 11: - Per gli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale, si veda l'articolo 3. - Per l'articolo 12 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note all'articolo 5. |
| | Art. 12
Norme di coordinamento e abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono abrogate. 2. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono altresi' apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, comma 3-bis, le parole «le operazioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali o presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali, o partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o piu' dei medesimi contratti,»; b) all'articolo 21-bis, al comma 1, le parole «o 20, commi 1 e 2,» sono soppresse.
Note all'art. 12: - Per l'articolo 20 del citato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 si veda nelle note all'articolo 9. - Si riporta l'articolo 21-bis del citato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, come modificato dal presente decreto: «Art. 21-bis. (Confisca obbligatoria). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, del presente decreto, nonche' delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non e' possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilita' di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona.». |
| | Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Nordio, Ministro della giustizia
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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