Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 211
Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 5;
Vista la direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante «Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti»;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673, di seguito denominata «direttiva».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:

- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione, al quinto comma,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta l'articolo 5 della legge 13 giugno 2025,
n. 91 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2024), pubblicata nella Gazz.
Uff. 25 giugno 2025, n. 145:
«Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
della delega per il recepimento della direttiva (UE)
2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle
sanzioni per la violazione delle misure restrittive
dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673). -
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere per le persone fisiche sanzioni
penali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE)
2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in
relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della
medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti
di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24
dicembre 2012, n. 234;
b) prevedere per le persone giuridiche sanzioni o
misure penali o non penali, ai sensi dell'articolo 7 della
direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e
proporzionate in relazione alla responsabilita' di cui
all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai
criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24
dicembre 2012, n. 234;
c) individuare, tra le autorita' competenti,
un'unita' o un organo per garantire il coordinamento e la
cooperazione tra le autorita' di contrasto e le autorita'
incaricate dell'attuazione delle misure restrittive
dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15
della direttiva (UE) 2024/1226;
d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle
norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il
quadro giuridico nazionale e di favorire il piu' efficace
perseguimento delle finalita' della direttiva (UE)
2024/1226, anche attraverso l'abrogazione delle
disposizioni con essa incompatibili.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 maggio 2023 relativo ai mercati
delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n.
1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e
(UE) 2019/1937, e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno 2023,
n. L 150.
- I Trattati sull'Unione europea e sul funzionamento
dell'Unione europea nella versione consolidata, sono
pubblicati nella G.U.U.E. del 7 giugno 2016, n. C 202.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:
a) «misure restrittive dell'Unione europea»: misure restrittive adottate dall'Unione europea sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) «persona, entita' od organismo designati»: una persona fisica o giuridica, un'entita' o un organismo o gruppo assoggettati a misure restrittive dell'Unione europea;
c) «fondi»: attivita' e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri:
1) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
2) depositi presso enti finanziari o altre entita', saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
3) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i paghero', i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
4) interessi, dividendi o altri proventi di attivita' o plusvalenze maturate o generate dalle attivita';
5) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
6) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
7) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
8) cripto-attivita', definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
d) «risorse economiche»: attivita' materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
e) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprieta', il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un cambiamento tale da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
f) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.
 
Art. 3

Modifiche al Libro II del codice penale

1. Al Libro II del codice penale, al Titolo I, dopo il Capo I e' inserito il seguente:
«CAPO I-BIS
Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea
Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea). - E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:
a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entita', organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entita', a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entita' od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.
La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:
a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entita', organismo o gruppo designati;
b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.
Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attivita' hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.
Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.
Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.
Art. 275-ter (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea). - E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entita' od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorita' amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprieta' o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorita' amministrative competenti informazioni, di cui e' a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entita' o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.
Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.
Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.
Art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attivita'). - Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attivita' in difformita' dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente, quando tale autorizzazione e' prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attivita' di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.
Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.
Art. 275-quinquies (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea). - Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), e' commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.
Art. 275-sexies (Circostanze aggravanti). - Le pene stabilite per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla meta':
a) se il fatto e' commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416;
b) se il fatto e' commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere;
c) se il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
d) se il fatto e' commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entita';
f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.
Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunita' per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all'articolo 377, terzo comma e 377-bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.
Art. 275-septies (Circostanze attenuanti). - Per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.
Art. 275-octies (Confisca obbligatoria). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato.
Art. 275-novies (Pubblicazione della sentenza di condanna). - La condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, importa la pubblicazione della sentenza quando e' irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione.
I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.
Art. 275-decies (Giurisdizione). - I reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono punibili secondo la legge italiana anche quando sono commessi da un cittadino in territorio estero.».
 
Art. 4

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 3-quinquies, dopo le parole «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies,» e le parole «per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,», sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;
b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-ter) e' inserito il seguente:
«7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»;
c) all'articolo 371-bis, comma 4-bis, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' in relazione ai procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

Note all'art. 4:
- Si riportano gli articoli 51, 371-bis e 407 del
codice di procedura penale, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'articolo
371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di
commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12,
commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e
474, 517-quater,600, 601, 602, 416-bis, 416-ter,
452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni
nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di
cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli
11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le
funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-bis,
275-ter, 275-quater, 275-quinquies, 414-bis, 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,
609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-ter,
617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter,
635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies,640-ter e
640-quinquies del codice penale, o per i delitti di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1,
aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, le funzioni indicate nel comma 1,
lettera a), del presente articolo sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.».
«Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita
le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti
indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in
relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e
antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione
investigativa antimafia e dei servizi centrali e
interprovinciali delle forze di polizia e impartisce
direttive intese a regolarne l'impiego a fini
investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi'
dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di
polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego
a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti
dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo
il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire
la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria
nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la
completezza e tempestivita' delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli
dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, in particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali
interessati, assicura il collegamento investigativo anche
per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei
magistrati della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria
flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e
contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della
repressione dei reati provvede all'acquisizione e
all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti
alla criminalita' organizzata e ai delitti di terrorismo,
anche internazionale;
[d-e)];
f) impartisce ai procuratori distrettuali
specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o
risolvere contrasti riguardanti le modalita' secondo le
quali realizzare il coordinamento nell'attivita' di
indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati
al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di
promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al
procuratore generale presso la corte di cassazione,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno
dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma
3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte
al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento
e questo non e' stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella
attivita' di indagine;
2) ingiustificata e grave violazione dei doveri
previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle
indagini;
3).
4. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto
sul luogo le necessarie informazioni personalmente o
tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari,
il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il
magistrato da lui designato non puo' delegare per il
compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
ministero.
4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al
comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di
cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e
635-quinquies del codice penale nonche', quando i fatti
sono commessi in danno di un sistema informatico o
telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico
o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica
necessita', in relazione ai procedimenti per i delitti di
cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies
del codice penale. Si applicano altresi' le disposizioni
dei commi 3 e 4 del presente articolo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano altresi' in relazione ai
procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-bis,
275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di
cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma
1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'articolo 393
comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo'
comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una
contravvenzione, un anno.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis
e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle
ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del
comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli
articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni
da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma
terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2,
e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice
penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in
flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni;
7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter,
615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies
del codice penale, quando il fatto e' commesso in danno di
sistemi informatici o telematici di interesse militare o
relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o
alla sanita' o alla protezione civile o comunque di
interesse pubblico.
7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del
titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12,
comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere
il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a
norma dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non
possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti
dopo la scadenza del termine per la conclusione delle
indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice.
3-bis.».
 
Art. 5
Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena e' aumentata.».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), pubblicato nella Gazz. Uff. 18
agosto 1998, n. 191, S.O, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia
o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro
per ogni persona.
1-bis. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in
violazione di un divieto, di un obbligo o di una
restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione
europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che
attuano una misura restrittiva dell'Unione europea,
consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio
dello Stato di persone fisiche designate, la pena e'
aumentata.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54
del codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a
pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per
procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso
o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di
armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista
e' aumentata.
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo
alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni
persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di
minori da impiegare in attivita' illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da
quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice
penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".
3-septies.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito
delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il
fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero
riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre
ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in
locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di
titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo
del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento
irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione
condizionale della pena, comporta la confisca
dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al
reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione
dei reati in tema di immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto
ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di
cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a
euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o
concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa
italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al
mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6-bis.
6-ter.
6-quater.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma
3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e nelle acque territoriali
possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi
di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati
per uno dei reati previsti dal presente articolo.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto
processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale,
se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere
a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo
settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne
abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse
generale o per finalita' sociali o culturali, i quali
provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento
delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. Fino
all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo
settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano
enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104,
comma 1, del medesimo codice. I mezzi di trasporto non
possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate
istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati,
si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma
3, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente
disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla
autorita' da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita'
giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito
di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati in via prioritaria all'amministrazione o
trasferiti all'ente o, in subordine, agli enti del Terzo
settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso ai
sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. Resta
fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8
provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento
delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. I
mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le
finalita' di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti
in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita', si
applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di
condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo,
nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati, sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante
interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei
Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando
le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono
essere esercitati al di fuori delle acque territoriali,
oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche
da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti
consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da
accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la
bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi
della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le
attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo.
9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle
attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la
gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei
procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di
ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema
Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le
necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati
interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al
regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con
il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte
ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni con
il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero
dell'interno.».
 
Art. 6

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) al comma 3, le parole: «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria e' determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui e' stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non e' possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria e' applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.»;
b) all'articolo 13, comma 2, le parole «dall'articolo 25, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3»;
c) dopo l'articolo 25-octies.1 e' inserito il seguente:
«Art. 25-octies.2 (Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:
a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonche' dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui e' stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;
b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui e' stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.
2. Quando non e' possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.
3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 13 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria). - 1.
Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si
applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote
in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille.
3. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo
di una quota va da un minimo di euro 258 (lire
cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre
milioni).
3-bis. Nei casi previsti dalla legge, la sanzione
pecuniaria e' determinata in relazione alla specifica
percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato
globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario
precedente quello in cui e' stato commesso il reato o, se
inferiore, all'esercizio finanziario precedente
l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non e'
possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente,
la sanzione pecuniaria e' applicata nell'importo
determinato in relazione a ciascun illecito.
4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.».
«Art. 13 (Sanzioni interdittive). - 1. Le sanzioni
interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali
sono espressamente previste, quando ricorre almeno una
delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di
rilevante entita' e il reato e' stato commesso da soggetti
in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti
all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione
del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze
organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25,
comma 5 e 25-octies.2, comma 3, le sanzioni interdittive
hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a
due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi
previsti dall'articolo 12, comma 1.».
 
Art. 7

Modifica al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto disciplina altresi' la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonche' dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 10
marzo 2023, n. 24 (Attuazione della direttiva (UE)
2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che
segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante
disposizioni riguardanti la protezione delle persone che
segnalano violazioni delle disposizioni normative
nazionali), pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n.
63, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Ambito di applicazione oggettivo). - 1. Il
presente decreto disciplina la protezione delle persone che
segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o
dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o
l'integrita' dell'amministrazione pubblica o dell'ente
privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto
lavorativo pubblico o privato. Il presente decreto
disciplina altresi' la protezione delle persone che
segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione
europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II
del codice penale, nonche' dell'articolo 12, comma 1-bis,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste
legate ad un interesse di carattere personale della persona
segnalante o della persona che ha sporto una denuncia
all'autorita' giudiziaria o contabile che attengono
esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o
di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di
lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente
sovraordinate;
b) alle segnalazioni di violazioni laddove gia'
disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione
europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato
al presente decreto ovvero da quelli nazionali che
costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea
indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE)
2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato
al presente decreto;
c) alle segnalazioni di violazioni in materia di
sicurezza nazionale, nonche' di appalti relativi ad aspetti
di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti
rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione
europea.
3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
nazionali o dell'Unione europea in materia di:
a) informazioni classificate;
b) segreto professionale forense e medico;
c) segretezza delle deliberazioni degli organi
giurisdizionali.
4. Resta altresi' ferma l'applicazione delle
disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di
autonomia e indipendenza della magistratura, delle
disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio
superiore della magistratura, comprese le relative
procedure, per tutto quanto attiene alla posizione
giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre
che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza
pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773,
recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Resta altresi' ferma l'applicazione delle disposizioni in
materia di esercizio del diritto dei lavoratori di
consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di
protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in
essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle
parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi
collettivi, nonche' di repressione delle condotte
antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300.».
 
Art. 8

Esonero dagli obblighi informativi

1. I professionisti esercenti una professione legale sono esonerati dall'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 275-ter, secondo comma, del codice penale concernenti un loro cliente o fornite dal cliente medesimo sempre che si tratti di informazioni da loro apprese nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo.

Note all'art. 8:
- Per l'articolo 275-ter del codice penale, si veda
l'articolo 3 del presente decreto.
 
Art. 9

Individuazione della autorita' competenti
per le sanzioni amministrative

1. All'articolo 13-quater, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di cui agli articoli 275-bis, terzo comma, e 275-ter, terzo comma, del codice penale e, limitatamente alle autorizzazioni concernenti le transazioni finanziarie, dell'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale. L'accertamento e la contestazione delle relative violazioni sono rimessi alle autorita' di cui al comma 1, fatti salvi i poteri di altri organi di polizia giudiziaria.».
2. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. L'Unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 e' l'autorita' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 275-bis, terzo comma, del codice penale, nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d), del medesimo articolo;
b) articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unita'».
3. Per i casi di cui all'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 relativamente alle transazioni finanziarie, l'autorita' competente all'adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione e' competente anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Note all'art. 9:
- Si riporta l'articolo 13-quater del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire,
contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e
l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE),
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2007, n. 172, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 13-quater (Procedimento sanzionatorio). - 1. Le
autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni
interessate, la UIF, la Guardia di finanza e l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle
proprie attribuzioni, anche sulla base di quanto previsto
dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, e di cui al presente decreto,
accertano e contestano le violazioni delle disposizioni
indicate dall'articolo 13 del presente decreto.
2. La violazione e' contestata immediatamente al
trasgressore ed al soggetto obbligato in solido al
pagamento della sanzione pecuniaria. Quando la
contestazione immediata non e' possibile, il verbale di
contestazione e' notificato secondo quanto previsto
dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a
pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma
dovuta per la violazione.
3. L'atto di contestazione di cui al comma 2 e'
trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per
l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
4. Alle violazioni delle disposizioni indicate
dall'articolo 13 non e' applicabile il pagamento in misura
ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
5. Gli interessati possono presentare scritti
difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle
finanze nonche' chiedere di essere sentiti secondo quanto
previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze
determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone
modalita' e termini secondo quanto previsto dall'articolo
18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20,
comma 3-ter, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.
221, il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi'
competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalle disposizioni di cui agli articoli 275-bis,
terzo comma, e 275-ter, terzo comma, del codice penale e,
limitatamente alle autorizzazioni concernenti le
transazioni finanziarie, dell'articolo 275-quater, secondo
comma, del codice penale. L'accertamento e la contestazione
delle relative violazioni sono rimessi alle autorita' di
cui al comma 1, fatti salvi i poteri di altri organi di
polizia giudiziaria.
7. Il decreto di cui al comma 6 e' adottato dal
Ministero dell'economia e delle finanze nel termine
perentorio di due anni dalla data in cui riceve i verbali
di contestazione.
8. L'Amministrazione ha facolta' di chiedere
valutazioni tecniche di organi o enti competenti, che
provvedono entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta.
9. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del
comma 5, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di
cui al comma 8, il termine di cui al comma 7 e' prorogato
di sessanta giorni. La mancata emanazione del decreto nel
termine indicato al comma 7 comporta l'estinzione
dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le
violazioni contestate.
10. I provvedimenti di sequestro eventualmente
adottati perdono efficacia nel caso in cui il decreto di
cui al comma 6 non sia emanato nel termine di un anno dalla
data di ricevimento dei verbali di contestazione.
11. Il Ministero informa il Comitato dei
provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi del presente
articolo.
12. Il Ministero notifica agli interessati il decreto
di cui al comma 6, secondo quanto previsto dall'articolo 18
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' con le
modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni.
13. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente
articolo si applicano, salvo che non sia diversamente
previsto e in quanto compatibili, le disposizioni di cui
alla legge n. 689/1981.».
- Si riporta l'articolo 20 del decreto legislativo 15
dicembre 2017, n. 221 (Attuazione della delega al Governo
di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170,
per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e
della semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso
e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi
commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di
esportazione di materiali proliferanti), pubblicato nella
Gazz. Uff. 17 gennaio 2018, n. 13, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 20 (Sanzioni relative ai prodotti listati per
effetto di misure restrittive unionali). - 1. E' punito con
la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei
divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure
restrittive:
a) effettua operazioni di esportazione o
importazione di prodotti listati per effetto di misure
restrittive unionali;
b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a
misure restrittive unionali;
c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per
l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di
concessione soggetti a misure restrittive unionali o
esegue, in tutto o in parte, uno o piu' dei medesimi
contratti.
2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1
senza la prescritta autorizzazione, ovvero con
autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o
documentazione false, e' punito con la reclusione fino a
sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
3. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1
in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa
autorizzazione, e' punito con la reclusione fino a quattro
anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro.
3-bis. Chiunque effettua operazioni di esportazione o
importazione di prodotti listati per effetto di misure
restrittive unionali o presta servizi di qualsiasi natura
soggetti a misure restrittive unionali, o partecipa a
qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti
di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure
restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o
piu' dei medesimi contratti, e' assoggettato alla sanzione
amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:
a) omette di comunicare all'Autorita' competente le
variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella
domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi
della variazione;
b) non provvede alla conservazione della
documentazione relativa alle operazioni effettuate negli
archivi della propria sede legale, per un periodo non
inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno
nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti
dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 17, comma
2.
3-bis.1. L'Unita' di cui all'articolo 7-bis della
legge 9 luglio 1990, n. 185 e' l'autorita' competente per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle
seguenti disposizioni:
a) articolo 275-bis, terzo comma, del codice
penale, nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d), del
medesimo articolo;
b) articolo 275-quater, secondo comma, del codice
penale, in caso di violazione di obblighi prescritti in
autorizzazione rilasciata dalla medesima Unita'.
3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11,
comma 6, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei
prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata
dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a
dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito
dall'Autorita' competente.
4.».
- Per l'articolo 275-quater del codice penale, si veda
l'articolo 3 del presente decreto.
 
Art. 10

Coordinamento e cooperazione tra le autorita' competenti

1. Fermo l'obbligo di denuncia, al fine di garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorita' di contrasto e le autorita' incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, in relazione ai reati di cui al presente decreto, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e l'Autorita' competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, ed ogni altra autorita' incaricata dell'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione europea, quando hanno notizia dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, informano, senza ritardo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e forniscono le notizie, le informazioni e i dati in loro possesso attinenti ai reati medesimi.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando acquisisce la notizia dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il pubblico ministero ne da' tempestiva informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ai fini del necessario coordinamento con le autorita' competenti per l'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione di cui al comma 1.

Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109:
«Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. In
ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento
del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle
armi di distruzione di massa e all'attivita' di Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al
fine di dare attuazione alle misure di congelamento
disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e a
livello nazionale, e' istituito, nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito
denominato: "Comitato".
2. Il Comitato e' composto da 15 membri e dai
rispettivi supplenti ed e' presieduto dal Direttore
generale del tesoro.
3. I componenti del Comitato sono nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico,
dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo,
dall'Unita' di informazione finanziaria. Del Comitato fanno
anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia
di finanza, un appartenente al ruolo dirigenziale o
ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia di cui
all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in
servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un
ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un dirigente
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e un magistrato
della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai
fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il
congelamento delle risorse economiche, il Comitato e'
integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.
4. In caso di assenza del Direttore generale del
tesoro, il Comitato e' presieduto dal dirigente in servizio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al
comma 3 del presente articolo. Nei casi di assenza degli
altri membri, sono ammessi a partecipare al Comitato i
rispettivi supplenti.
5. Il presidente del Comitato invita a partecipare
alle riunioni del Comitato medesimo, rappresentanti di
altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei
servizi per la informazione e la sicurezza secondo le
materie all'ordine del giorno e, ove sia necessario per
acquisire pareri ed elementi informativi, rappresentanti
dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle
associazioni private di categoria. I soggetti di cui al
presente comma partecipano al Comitato senza diritto di
voto.
6. Il Comitato adotta ogni atto necessario per la
corretta e tempestiva attuazione delle misure di
congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione
europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi della vigente normativa.
7. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano
allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in
materia di segreto di ufficio, le informazioni
riconducibili alle materie di competenza del Comitato
medesimo. Per le finalita' di cui al presente decreto il
Comitato puo' richiedere accertamenti agli enti in esso
rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni
e, con propria delibera, puo' altresi' individuare
ulteriori dati ed informazioni che le pubbliche
amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato
chiede, altresi', all'Agenzia del demanio ogni informazione
necessaria o utile sull'attivita' dalla stessa svolta ai
sensi dell'articolo 12 del presente decreto.
8. Il Comitato e' legittimato a richiedere
all'autorita' giudiziaria ogni informazione ritenuta utile
al perseguimento delle finalita' di cui al presente
decreto. L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato le
predette informazioni.
9. Il presidente del Comitato trasmette dati ed
informazioni al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza ed ai direttori dei Servizi di informazione per
la sicurezza, anche ai fini dell'attivita' di coordinamento
spettante al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
10. Le informazioni in possesso del Comitato sono
coperte da segreto d'ufficio, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e dell'articolo 7
della legge 1° aprile 1981, n. 121. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 4 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
11. Il Comitato puo' stabilire collegamenti con gli
organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al
fine di contribuire al necessario coordinamento
internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio. Ferme
restando la legislazione vigente in materia di cooperazione
giudiziaria e di polizia in materia penale e le competenze
specifiche delle singole autorita' che lo compongono, il
Comitato e' il punto di contatto centrale per rispondere
alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali
per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalita'
di finanziamento del terrorismo degli enti che si occupano
prioritariamente di raccogliere ed erogare fondi per scopi
di natura caritatevole, religiosa, culturale, educativa,
sociale o fraterna, oppure per svolgere altre attivita'
considerate di pubblica utilita' e per condurre attivita'
di sensibilizzazione circa il rischio a cui potrebbero
essere esposti gli stessi enti.
12. Il funzionamento e l'attivita' del Comitato sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Comitato. Con lo stesso decreto
sono disciplinati le categorie di documenti, formati o
comunque rientranti nella disponibilita' del Comitato,
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi
ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi. Il termine per la conclusione dei
procedimenti amministrativi innanzi al Comitato e' di
centoventi giorni.
13. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto
alcun emolumento, indennita', o rimborso spese.».
- Si riporta l'articolo 4 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 221:
«Art. 4 (Autorita' competente). - 1. L'Unita' di cui
all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, e'
l'Autorita' competente, responsabile dell'applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. L'Autorita' competente rilascia le autorizzazioni
previste per l'esportazione, il trasferimento,
l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di
prodotti a duplice uso listati e di prodotti a duplice uso
non listati; rilascia le autorizzazioni per il commercio di
merci soggette al regolamento antitortura; rilascia le
autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di
prodotti listati per effetto di misure restrittive
unionali.
2-bis. Per le attivita' previste dal presente
decreto, l'Autorita' competente puo' avvalersi, anche in
deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un
contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla
pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
comprovata qualificazione professionale, nel limite di
spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere
dall'anno 2022. Per le medesime attivita', l'Autorita'
competente puo' altresi' avvalersi del personale distaccato
di cui all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. L'Autorita' competente riceve dai Servizi di
informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, ogni notizia rilevante in materia di non
proliferazione e comunica agli stessi eventuali
informazioni utili al riguardo.».
- Per gli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e
275-quinquies del codice penale, si veda l'articolo 3 del
presente decreto.
- Per l'articolo 12 del citato decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si veda nelle note all'articolo 5.
 
Art. 11

Raccolta e trasmissione dei dati statistici

1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
a) numero di reati iscritti per i quali e' intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non piu' soggetti ad impugnazione;
b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione;
c) numero delle persone fisiche:
i) nei cui confronti e' stata esercitata azione penale;
ii) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non piu' soggetti ad impugnazione;
d) numero degli enti:
i) nei cui confronti e' stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
ii) nei cui confronti e' stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.
2. Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.

Note all'art. 11:
- Per gli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e
275-quinquies del codice penale, si veda l'articolo 3.
- Per l'articolo 12 del citato decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si veda nelle note all'articolo 5.
 
Art. 12

Norme di coordinamento e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono abrogate.
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono altresi' apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, comma 3-bis, le parole «le operazioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali o presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali, o partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o piu' dei medesimi contratti,»;
b) all'articolo 21-bis, al comma 1, le parole «o 20, commi 1 e 2,» sono soppresse.

Note all'art. 12:
- Per l'articolo 20 del citato decreto legislativo 15
dicembre 2017, n. 221 si veda nelle note all'articolo 9.
- Si riporta l'articolo 21-bis del citato decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 21-bis. (Confisca obbligatoria). - 1. Fermo
quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1)
e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di
applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, e' sempre ordinata la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere i
reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e
2, del presente decreto, nonche' delle cose che ne sono il
prodotto o il profitto. Quando non e' possibile procedere
alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita'
di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di
altre somme di denaro, di beni e di altre utilita' di
legittima provenienza per un valore equivalente, delle
quali il condannato ha la disponibilita', anche per
interposta persona.».
 
Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Nordio, Ministro della giustizia

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio