Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 210
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante la «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a);
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
Vista la direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 e, in particolare, l'articolo 74 che apporta modifiche alla direttiva (UE) 2015/849»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare, l'articolo 21 relativo alla comunicazione e all'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170»;
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2025;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 6 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera f), il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarita' effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarita' effettiva e titolarita' legale. L'interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.»;
b) al comma 5, lettera d), dopo le parole: «ai soggetti di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 2, lettera f), e».

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione Europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 13
giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea
2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25
giugno 2025:
«Art. 14 (Delega al Governo per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che
gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva
(UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE)
2015/849, e per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024,
relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e del
regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorita'
per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010,
(UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, anche in considerazione delle
attribuzioni previste per le autorita' di vigilanza per
effetto di quanto stabilito agli articoli 13 e 16 della
presente legge, previo parere del Garante per la protezione
dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi:
a) per il recepimento della direttiva (UE)
2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 2024;
b) per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni:
1) del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024;
2) del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) riordinare e aggiornare le disposizioni
nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della
proliferazione delle armi di distruzione di massa, ivi
inclusi il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, apportando
tutte le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni
necessarie al corretto e integrale recepimento della
direttiva (UE) 2024/1640 e all'attuazione dei regolamenti
(UE) 2024/1624 e 2024/1620 e delle pertinenti norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a
garantire il coordinamento con le altre disposizioni
settoriali vigenti; nell'adozione di tali modifiche e
integrazioni il Governo tiene conto anche degli
orientamenti delle autorita' europee e delle
raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria
internazionale (GAFI) in materia di prevenzione e contrasto
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della
proliferazione delle armi di distruzione di massa; in tale
ambito si valutera' tra l'altro:
1) l'aggiornamento delle disposizioni nazionali
con particolare riguardo agli adempimenti richiesti ai
soggetti obbligati, sulla base dei principi di
proporzionalita' e di approccio in base al rischio nonche',
ove possibile, in un'ottica di semplificazione degli oneri
e di efficacia della gestione dei rischi piu' elevati;
2) l'adeguamento delle misure di prevenzione e
contrasto dell'utilizzo del sistema economico a scopo di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla luce
dell'evoluzione tecnologica, soprattutto in materia di
sistemi e strumenti di pagamento;
3) il rafforzamento dei presidi a tutela della
riservatezza dei dati e delle informazioni, con particolare
riferimento a quelle attinenti alla segnalazione di
operazioni sospette;
b) individuare, nel rispetto del vigente assetto
istituzionale e di competenze in materia di prevenzione e
contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le autorita'
competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle
disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e
dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620,
attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo,
ispettivi e sanzionatori previsti dalla medesima direttiva
e dai regolamenti citati. In particolare, tenuto conto
della ripartizione di competenze di cui al titolo I, capo
II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
coerentemente con le disposizioni di cui al decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 186:
1) confermare le attribuzioni e le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di
sicurezza finanziaria;
2) definire il sistema di supervisione delle
persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, punto
3), del regolamento (UE) 2024/1624, attribuendo al
Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente
anche congiuntamente ad altri soggetti di cui all'articolo
21, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, i relativi poteri di supervisione e
controllo, valutando altresi' l'opportunita' di attribuire
agli organismi di autoregolamentazione i compiti di
supervisione sui soggetti obbligati di cui all'articolo 3,
punto 3), lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624
iscritti nei propri albi o elenchi, ai sensi dell'articolo
37, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640;
3) confermare l'attribuzione alle Autorita' di
vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, ciascuna per le rispettive competenze, delle attuali
funzioni di vigilanza e di controllo per le finalita' di
prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo, attribuendo alle stesse altresi' tutti i
poteri e le competenze necessari a garantire il recepimento
della direttiva (UE) 2024/1640 e l'attuazione dei
regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e prevedendo,
ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse
spettanti, il ricorso alla disciplina secondaria emanata
dalle stesse;
4) confermare l'attribuzione all'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia (UIF) della funzione
di unita' di informazione finanziaria (FIU) per l'Italia,
attribuendole altresi' tutti i poteri e le competenze
necessari a garantire l'attuazione della direttiva (UE)
2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE)
2024/1620;
5) confermare le attribuzioni e i poteri della
Guardia di finanza, della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia in
materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, ivi compresi quelli previsti
dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 186;
6) ove la supervisione su una categoria di
soggetti obbligati sia affidata a piu' autorita', garantire
la coerenza e l'efficacia dell'attivita' nominando, secondo
un approccio basato sul rischio, un'autorita' capofila,
fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 37,
paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2024/1640;
c) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni
normative previste dalla direttiva (UE) 2024/1640 e dal
regolamento (UE) 2024/1624, tenendo conto delle
caratteristiche e peculiarita' del contesto nazionale di
riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle
suddette opzioni. In particolare, valutare:
1) sulla base di un approccio basato sul rischio
e nel rispetto del principio di proporzionalita',
l'adeguatezza del perimetro dei soggetti obbligati a
livello nazionale al rispetto della direttiva (UE)
2024/1640 e del regolamento (UE) 2024/1624, eventualmente
prevedendo anche la possibilita' di applicare tutto o parte
del predetto regolamento anche a soggetti esposti a rischi
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo operanti
in settori diversi da quelli indicati nel regolamento
medesimo, ivi compresi i soggetti gia' destinatari degli
obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, e nel rispetto delle procedure stabilite dalla citata
direttiva;
2) sulla base di un approccio basato sul rischio
e nel rispetto del principio di proporzionalita' delle
misure di vigilanza adottate, l'esercizio dell'opzione
prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE)
2024/1624 sulle persone esposte politicamente;
3) l'adeguamento ovvero l'estensione dell'obbligo
di istituzione di un punto di contatto centrale per
l'assolvimento degli obblighi di prevenzione e contrasto
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte
degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di
servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le
cripto-attivita' che operano stabilmente nel territorio
nazionale o tramite agenti o distributori o altri tipi di
infrastrutture in regime di libera prestazione di servizi;
4) l'esercizio della discrezionalita' prevista
dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1640 in materia
di sospensione o rifiuto del consenso della FIU;
5) l'attribuzione alle autorita' competenti del
potere di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento
(UE) 2024/1624 e l'esercizio della facolta' prevista
dall'articolo 77, paragrafo 4, del medesimo regolamento in
materia di conservazione dei dati;
d) predisporre i necessari adeguamenti,
integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia
di trasparenza della titolarita' effettiva, nel rispetto
della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia
di tutela della riservatezza e protezione dei dati
personali, al fine di migliorare la trasparenza delle
persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle
persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare
fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente
alla costituzione ovvero all'utilizzo di societa', di
amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di
atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri
di imputazione giuridica;
e) adeguare il sistema sanzionatorio penale e
amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento
(UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640, con
previsione di sanzioni effettive, proporzionate e
dissuasive nonche' nel rispetto dei criteri di irrogazione
e dei massimi edittali di cui alla citata direttiva;
f) predisporre gli opportuni interventi normativi
per garantire il pieno rispetto delle disposizioni della
direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e
(UE) 2024/1620 e garantire, nei casi previsti da queste
disposizioni, la piu' ampia collaborazione, a livello
nazionale, tra le autorita' competenti nonche' la
cooperazione tra queste e le omologhe autorita' europee, le
altre agenzie europee rilevanti e l'Autorita' per la lotta
al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo istituita
ai sensi del citato regolamento (UE) 2024/1620, assicurando
la coerenza con le disposizioni di cui al decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 186.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione e' pubblicata nella GUUE del 5
giugno 2015, Serie L n. 141.
- La direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi
che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva
(UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE)
2015/849 e' pubblicata nella GUUE del 19 giugno 2024, Serie
L n. 1640.
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007:
«Art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni
sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust).
- 1. Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute
all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche
private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone
giuridiche private di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le
informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via
esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di
bollo, al Registro delle imprese, ai fini della
conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione
delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la
medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice
civile.
2. L'accesso alla sezione e' consentito:
a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
Autorita' di vigilanza di settore, all'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione
investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera
nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo
Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
b) alla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo;
c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle
proprie attribuzioni istituzionali;
d) alle autorita' preposte al contrasto
dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee
a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite
in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico;
e) ai soggetti obbligati, a supporto degli
adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome,
il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la
cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui
all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo
e' tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle
informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere
escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il
titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode,
rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
per caso e previa dettagliata valutazione della natura
eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi
al numero delle esclusioni deliberate e alle relative
motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione
europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
comma 5;
f-bis) alle pubbliche amministrazioni nell'ambito
dei procedimenti e delle procedure di cui al comma 1
dell'articolo 10.
3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti
a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti
o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono
tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del
Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo
22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei
medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti
o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono
comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra
persona per conto del fiduciario o della persona che
esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti
giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in
esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese,
ai fini della relativa conservazione. L'omessa
comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e'
punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630
del codice civile.
4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo
22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei
medesimi trust e' consentito:
a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera a) e
alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza
alcuna restrizione;
b) all'autorita' giudiziaria nell'esercizio delle
rispettive attribuzioni istituzionali, previste
dall'ordinamento vigente;
c) alle autorita' preposte al contrasto
dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee
a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite
in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico;
d) ai soggetti obbligati, a supporto degli
adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria
di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico
rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza
della titolarita' effettiva sia necessaria per curare o
difendere un interesse corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete
e documentate della non corrispondenza tra titolarita'
effettiva e titolarita' legale. L'interesse deve essere
diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti
rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere
con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria
rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle
informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere
escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il
titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode,
rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
per caso e previa dettagliata valutazione della natura
eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi
al numero delle esclusioni deliberate e alle relative
motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione
europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
comma 5.
5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono stabiliti:
a) i dati e le informazioni sulla titolarita'
effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica,
delle persone giuridiche private e dei trust e degli
istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
territorio della Repubblica italiana da comunicare al
Registro delle imprese nonche' le modalita' e i termini
entro cui effettuare la comunicazione;
b) le modalita' attraverso cui le informazioni
sulla titolarita' effettiva delle imprese dotate di
personalita' giuridica, delle persone giuridiche private e
dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o
residenti sul territorio della Repubblica italiana sono
rese tempestivamente accessibili alle autorita' di cui al
comma 2, lettera a);
c) le modalita' di consultazione delle informazioni
da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di
accreditamento;
d) i termini, la competenza e le modalita' di
svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza
delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la
sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti
di cui al comma 4, lettera d-bis), nonche' i mezzi di
tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego
opposto dall'amministrazione procedente;
e) con specifico riferimento alle informazioni
sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche private
diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di
effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di
dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati,
relative alle persone giuridiche private, gestite dagli
Uffici territoriali del governo nonche' quelle di cui e'
titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale
ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli
atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi
inerenti le predette persone giuridiche e i trust,
rilevanti in quanto presupposti impositivi per
l'applicazione di imposte dirette o indirette;
e-bis) le modalita' attraverso cui i soggetti
obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze
rilevate tra le informazioni relative alla titolarita'
effettiva, consultabili nel predetto Registro e le
informazioni, relative alla titolarita' effettiva,
acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle
attivita' finalizzate all'adeguata verifica della
clientela;
e-ter) le modalita' di dialogo con la piattaforma
centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni
aspetti di diritto societario, al fine di garantire
l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai
commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali
istituiti presso gli Stati membri per la conservazione
delle informazioni e dei dati sulla titolarita' effettiva
di enti giuridici e trust.
6. I diritti di segreteria per gli adempimenti
previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e
aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le
modalita' di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni.
7. La consultazione dei registri di cui al presente
articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il
rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui
sono esposti nell'esercizio della loro attivita' e
dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.
7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri
di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di
adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e
conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei
predetti registri ovvero conservano un estratto dei
registri idoneo a documentare tale iscrizione.».
- Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle
direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del
regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140
del 19 giugno 2017.
- Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92,
recante: «Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di
compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2,
lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 141 del 20 giugno 2017.
- Il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125,
recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi
25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della
direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva
(UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che
modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 252 del 26 ottobre 2019.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni
sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust).
- 1. Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute
all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche
private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone
giuridiche private di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le
informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via
esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di
bollo, al Registro delle imprese, ai fini della
conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione
delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la
medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice
civile.
2. L'accesso alla sezione e' consentito:
a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
Autorita' di vigilanza di settore, all'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione
investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera
nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo
Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
b) alla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo;
c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle
proprie attribuzioni istituzionali;
d) alle autorita' preposte al contrasto
dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee
a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite
in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico;
e) ai soggetti obbligati, a supporto degli
adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
f) dietro pagamento dei diritti di segreteria di
cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi
diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e
differenziato, nei casi in cui la conoscenza della
titolarita' effettiva sia necessaria per curare o difendere
un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente
tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate
della non corrispondenza tra titolarita' effettiva e
titolarita' legale. L'interesse deve essere diretto,
concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di
interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di
singoli appartenenti alla categoria rappresentata.
L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e
l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza
del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'articolo
20, in forza delle quali il titolare effettivo e' tale. In
circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla
titolarita' effettiva puo' essere escluso, in tutto o in
parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un
rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto,
estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero
qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o
minore d'eta', secondo un approccio caso per caso e previa
dettagliata valutazione della natura eccezionale delle
circostanze. I dati statistici relativi al numero delle
esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono
pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le
modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5;
f-bis) alle pubbliche amministrazioni nell'ambito
dei procedimenti e delle procedure di cui al comma 1
dell'articolo 10.
3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti
a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti
o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono
tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del
Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo
22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei
medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti
o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono
comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra
persona per conto del fiduciario o della persona che
esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti
giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in
esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese,
ai fini della relativa conservazione. L'omessa
comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e'
punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630
del codice civile.
4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo
22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei
medesimi trust e' consentito:
a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera a) e
alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza
alcuna restrizione;
b) all'autorita' giudiziaria nell'esercizio delle
rispettive attribuzioni istituzionali, previste
dall'ordinamento vigente;
c) alle autorita' preposte al contrasto
dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee
a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite
in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico;
d) ai soggetti obbligati, a supporto degli
adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria
di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico
rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza
della titolarita' effettiva sia necessaria per curare o
difendere un interesse corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete
e documentate della non corrispondenza tra titolarita'
effettiva e titolarita' legale. L'interesse deve essere
diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti
rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere
con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria
rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle
informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere
escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il
titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode,
rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
per caso e previa dettagliata valutazione della natura
eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi
al numero delle esclusioni deliberate e alle relative
motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione
europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
comma 5.
5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono stabiliti:
a) i dati e le informazioni sulla titolarita'
effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica,
delle persone giuridiche private e dei trust e degli
istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
territorio della Repubblica italiana da comunicare al
Registro delle imprese nonche' le modalita' e i termini
entro cui effettuare la comunicazione;
b) le modalita' attraverso cui le informazioni
sulla titolarita' effettiva delle imprese dotate di
personalita' giuridica, delle persone giuridiche private e
dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o
residenti sul territorio della Repubblica italiana sono
rese tempestivamente accessibili alle autorita' di cui al
comma 2, lettera a);
c) le modalita' di consultazione delle informazioni
da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di
accreditamento;
d) i termini, la competenza e le modalita' di
svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza
delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la
sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti
di cui al comma 2, lettera f), e al comma 4, lettera
d-bis), nonche' i mezzi di tutela dei medesimi soggetti
interessati avverso il diniego opposto dall'amministrazione
procedente;
e) con specifico riferimento alle informazioni
sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche private
diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di
effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di
dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati,
relative alle persone giuridiche private, gestite dagli
Uffici territoriali del governo nonche' quelle di cui e'
titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale
ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli
atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi
inerenti le predette persone giuridiche e i trust,
rilevanti in quanto presupposti impositivi per
l'applicazione di imposte dirette o indirette;
e-bis) le modalita' attraverso cui i soggetti
obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze
rilevate tra le informazioni relative alla titolarita'
effettiva, consultabili nel predetto Registro e le
informazioni, relative alla titolarita' effettiva,
acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle
attivita' finalizzate all'adeguata verifica della
clientela;
e-ter) le modalita' di dialogo con la piattaforma
centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni
aspetti di diritto societario, al fine di garantire
l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai
commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali
istituiti presso gli Stati membri per la conservazione
delle informazioni e dei dati sulla titolarita' effettiva
di enti giuridici e trust.
6. I diritti di segreteria per gli adempimenti
previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e
aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le
modalita' di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni.
7. La consultazione dei registri di cui al presente
articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il
rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui
sono esposti nell'esercizio della loro attivita' e
dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.
7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri
di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di
adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e
conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei
predetti registri ovvero conservano un estratto dei
registri idoneo a documentare tale iscrizione.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio