| Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 209 |
| Attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 6; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali); Vista la direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole»; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2025; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 47, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) di servizi finanziari non contemplati dalla sezione II-bis - parte III - titolo III - capo I;»; b) all'articolo 49, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonche' il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B e, se del caso, le informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'articolo 54-bis;»; c) dopo l'articolo 54, e' inserito il seguente: «Art. 54-bis (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online). - 1. Per i contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, il professionista consente al consumatore di recedere dal contratto anche utilizzando una funzione di recesso. 2. La funzione di recesso consente al consumatore di inviare una dichiarazione di recesso online che informa il professionista della sua decisione di recedere dal contratto. Tale dichiarazione di recesso online consente al consumatore di fornire o confermare facilmente le seguenti informazioni: a) il suo nome; b) le informazioni che identificano il contratto dal quale intende recedere; c) le informazioni relative al mezzo elettronico tramite il quale la conferma del recesso sara' inviata al consumatore. 3. La funzione di recesso e' indicata in modo facilmente leggibile con le parole: "recedere dal contratto qui" o con un'altra formulazione equivalente altrettanto inequivocabile. Tale funzione e' resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui puo' essere esercitato il diritto di recesso, figura in modo ben visibile sull'interfaccia online ed e' facilmente accessibile al consumatore. 4. Una volta che il consumatore ha compilato la dichiarazione di recesso online a norma del comma 2, il professionista gli consente di presentarla mediante una funzione di conferma. 5. La funzione di conferma e' indicata in modo facilmente leggibile con le parole: "conferma recesso" o con un'altra formulazione altrettanto inequivocabile. 6. Una volta che il consumatore ha attivato la funzione di conferma, il professionista invia al consumatore, senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole, comprensivo del suo contenuto e della data e dell'ora della sua trasmissione. 7. Il diritto di recesso si considera esercitato dal consumatore entro il termine di recesso previsto se la dichiarazione di recesso online e' trasmessa dallo stesso consumatore prima della scadenza del termine di recesso.»; d) all'articolo 58, le parole: «decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»; e) alla parte III, titolo III, capo I, dopo la sezione II e' inserita la seguente:
«Sezione II-bis
COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI
Art. 59-bis (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori si applicano le disposizioni della presente sezione e gli articoli 46, commi 2 e 3, 49-bis, 51, comma 6, primo e secondo periodo, 54-bis, 62, comma 1, 64 e 65, 66-ter, 66-quater, commi 2 e 3, 66-quinquies, comma 1, 67, comma 2. 2. Fatto salvo l'articolo 64, se i contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari comprendono un accordo iniziale di servizio seguito da una serie di operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente all'accordo iniziale. 3. Se non vi e' accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 59-quater, 59-quinquies, 59-septies e 59-decies si applicano unicamente alla prima operazione. 4. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura e' eseguita per piu' di un anno, l'operazione successiva e' considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 59-quater, 59-quinquies, 59-septies e 59-decies. 5. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, nonche' le competenze delle autorita' indipendenti. 6. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione. Art. 59-ter (Definizioni). - 1. Ai fini della presente sezione si applicano, oltre alle definizioni di cui all'articolo 45, le seguenti: a) "interfaccia online": interfaccia online quale definita dall'articolo 3, lettera m), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022; b) "stratificazione": tecnica in base alla quale determinate informazioni sono considerate fondamentali e quindi poste in evidenza nel primo livello di visualizzazione e le altre informazioni precontrattuali sono presentate nei livelli accessori. Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori). - 1. Nella fase delle trattative, e comunque in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni, in maniera chiara e comprensibile: a) l'identita' e l'attivita' principale del professionista e, se applicabile, l'identita' e l'attivita' principale del professionista per conto del quale agisce; b) l'indirizzo geografico in cui il professionista e' stabilito, il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica o informazioni relative a qualsiasi altro mezzo di comunicazione offerto dal professionista e, se del caso, quelli del professionista per conto del quale agisce. I suddetti mezzi di comunicazione offerti dal professionista consentono al consumatore di contattare rapidamente il professionista e di intrattenere con quest'ultimo una corrispondenza scritta su un supporto durevole; c) le pertinenti informazioni di contatto che consentono al consumatore di indirizzare eventuali reclami al professionista e, se del caso, al professionista per conto del quale agisce; d) se il professionista e' iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro in cui il professionista e' iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro; e) se l'attivita' del professionista e' soggetta ad autorizzazione, il nome, l'indirizzo, il sito web ed eventuali altre informazioni di contatto dell'autorita' di controllo competente; f) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; g) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al professionista per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il professionista o, se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consente al consumatore di verificare quest'ultimo; h) se applicabile, le informazioni sulle conseguenze dei ritardi nei pagamenti o dei mancati pagamenti; i) se applicabile, il fatto che il prezzo e' stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato; l) se applicabile, un avviso indicante che il servizio finanziario e' in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare o il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il professionista non esercita alcun controllo e un avviso indicante che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri; m) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o di costi non versati tramite il professionista o non imposti da quest'ultimo; n) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite conformemente al presente comma; o) le modalita' di pagamento e di esecuzione; p) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione del mezzo di comunicazione a distanza, se addebitato; q) se fattori ambientali o sociali sono integrati nella strategia di investimento del servizio finanziario, gli eventuali obiettivi ambientali o sociali perseguiti dal servizio finanziario stesso; r) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso e, se tale diritto esiste, la sua durata e le condizioni per esercitarlo, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore puo' essere tenuto a versare e alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio del suddetto diritto; s) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari; t) eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di risolvere lo stesso prima della sua scadenza ovvero recedere, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi; u) istruzioni pratiche e procedure per l'esercizio del diritto di recesso conformemente all'articolo 59-octies, commi 1, 2 e 4 comprendenti, tra l'altro, il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica o informazioni relative ad altri mezzi di comunicazione rilevanti ai fini dell'invio della dichiarazione di recesso e, per i contratti di servizi finanziari conclusi mediante un'interfaccia online, informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'articolo 54-bis; v) qualsiasi clausola contrattuale che stabilisce la legislazione applicabile al contratto a distanza e/o il foro competente; z) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonche' la lingua o le lingue in cui il professionista, con l'accordo del consumatore, s'impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza; aa) se applicabile, la possibilita' di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso cui sia assoggettato il professionista e le relative modalita' di accesso; bb) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo. 2. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza, il professionista invia al consumatore un promemoria sulla possibilita' di recedere dal contratto a distanza e sulla procedura da seguire per il recesso, conformemente all'articolo 59-octies. Tale promemoria e' fornito al consumatore, su un supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto a distanza. 3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore su un supporto durevole e sono di facile lettura. Su richiesta, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ai consumatori con disabilita', compresi quelli con disabilita' visive, in un formato adeguato e accessibile. 4. Fatta eccezione per le informazioni di cui al comma 1, lettere a), f), g), m) e r), il professionista puo' stratificare le informazioni fornite per via elettronica. Se le informazioni sono stratificate, e' sempre possibile visualizzare, salvare e stampare le informazioni di cui al comma 1 come un unico documento. In tali casi, il professionista garantisce che al consumatore siano presentate tutte le informazioni precontrattuali di cui al comma 1 prima della conclusione del contratto a distanza. Art. 59-quinquies (Comunicazioni mediante telefonia vocale). - 1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale, l'identita' del professionista e lo scopo commerciale della chiamata avviata dallo stesso professionista sono dichiarati in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi chiamata telefonica con il consumatore. Se tale chiamata telefonica e' o puo' essere registrata, il professionista ne informa il consumatore. 2. In deroga all'articolo 59-quater, comma 1, in caso di comunicazioni mediante telefonia vocale di cui al comma 1, se il consumatore accetta esplicitamente, il professionista puo' fornire solo le informazioni di cui all'articolo 59-quater, comma 1, lettere a), f), g), m) e r), prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza. In tal caso il professionista informa il consumatore della natura e della disponibilita' delle altre informazioni di cui all'articolo 59-quater, comma 1. Il professionista fornisce le altre informazioni di cui all'articolo 59-quater, comma 1, su un supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto a distanza. Art. 59-sexies (Onere della prova). - 1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59-quater e 59-quinquies, nonche' di quelli di cui all'articolo 59-septies ove applicabili, incombe sul professionista. Art. 59-septies (Altre disposizioni in materia di informazioni precontrattuali). - 1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 59-quater e 59-quinquies, sono applicabili le disposizioni piu' rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato. 2. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sulle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, a detti specifici servizi finanziari, si applicano soltanto le norme di tale atto dell'Unione europea, indipendentemente dal livello di dettaglio di tali norme, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea. Se tale atto dell'Unione europea diverso dalla citata direttiva non contiene norme sulle informazioni relative al diritto di recesso, il professionista informa il consumatore dell'esistenza o della mancanza di tale diritto conformemente all'articolo 59-quater, comma 1, lettera r). Art. 59-octies (Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari). - 1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni di calendario per i contratti a distanza aventi per oggetto le forme pensionistiche complementari individuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, incluse le assicurazioni sulla vita. 2. Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto di recesso decorre, alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto a distanza; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni conformemente agli articoli 59-quater, 59-quinquies e 59-septies, se tale giorno e' successivo a quello di conclusione del contratto. 3. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e' sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso. 4. Se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli articoli 59-quater, 59-quinquies e 59-septies, il termine di recesso scade in ogni caso dopo dodici mesi e quattordici giorni dalla conclusione del contratto a distanza. Questa disposizione non si applica se il consumatore non e' stato informato del suo diritto di recesso conformemente all'articolo 59-quater, comma 1, lettera r). 5. Il diritto di recesso non si applica: a) ai servizi finanziari ai consumatori, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati gia' avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il professionista non e' in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti: 1) operazioni di cambio; 2) strumenti del mercato monetario; 3) valori mobiliari; 4) quote di un organismo di investimento collettivo; 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps); 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse; b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese; c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso. 6. Il diritto di recesso si considera esercitato dal consumatore entro il termine di recesso previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 se la dichiarazione di recesso e' trasmessa dallo stesso consumatore prima della scadenza del termine di recesso. 7. Se un servizio accessorio relativo al contratto di servizi finanziari a distanza e' prestato dal professionista o da un terzo sulla base di un accordo tra il medesimo soggetto terzo e il professionista, il consumatore non e' vincolato dal contratto accessorio se esercita il suo diritto di recesso a norma del presente articolo. Se il consumatore sceglie di risolvere il contratto accessorio, ovvero di recedere dal contratto accessorio, non gli e' addebitato alcun costo. 8. Rimangono impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non puo' avere inizio. 9. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sul diritto di recesso, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme sul diritto di recesso di tale atto dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea. Se tale atto dell'Unione europea conferisce agli Stati membri il diritto di scegliere tra il diritto di recesso e un'alternativa, come un periodo di riflessione, solo le corrispondenti norme di tale atto dell'Unione europea si applicano a tali servizi finanziari specifici, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea. Art. 59-novies (Pagamento del servizio prestato prima del recesso). - 1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 59-octies puo' essere tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal professionista conformemente al contratto a distanza. Il consumatore paga senza indebito ritardo tale servizio. L'importo non puo': a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio gia' prestato in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza; b) essere tale da poter costituire una penale. 2. Il consumatore non e' tenuto a pagare alcun importo se recede da un contratto di assicurazione. 3. Il professionista non puo' esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non e' in grado di provare che il consumatore e' stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformita' all'articolo 59-quater, comma l, lettera r). Egli non puo', comunque, esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del termine di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 59-octies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore. 4. Il professionista e' tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e non oltre trenta giorni di calendario dalla data in cui il professionista riceve la comunicazione di recesso, tutti gli importi da questo versatigli in conformita' del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. 5. Il consumatore restituisce al professionista, quanto prima e non oltre trenta giorni di calendario dalla data in cui recede dal contratto, qualsiasi importo abbia ricevuto dal professionista. Art. 59-decies (Chiarimenti adeguati). - 1. Prima della conclusione del contratto, i professionisti offrono al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di servizi finanziari proposti per consentirgli di valutare se il contratto e i servizi accessori proposti sono adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Tali chiarimenti sono forniti al consumatore gratuitamente e hanno ad oggetto almeno: a) le informazioni precontrattuali obbligatorie; b) le caratteristiche essenziali del contratto proposto, compresi gli eventuali servizi accessori; c) gli effetti specifici che il contratto proposto puo' avere sul consumatore, incluse, se del caso, le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento da parte del consumatore. 2. Le disposizioni della normativa di settore che disciplinano l'offerta del servizio o del prodotto interessato specificano le modalita' e la portata dei chiarimenti da fornire ai sensi del presente articolo anche in base al contesto nel quale il servizio finanziario e' offerto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto. 3. Se il professionista utilizza strumenti online, il consumatore ha il diritto di chiedere e ottenere l'intervento umano nella stessa lingua utilizzata per le informazioni precontrattuali fornite in conformita' dell'articolo 59-quater, comma 1, nella fase precontrattuale e, in casi giustificati, dopo la conclusione del contratto a distanza. Per casi giustificati si intendono, a titolo esemplificativo, il rinnovo di un contratto, gravi difficolta' per il consumatore o la necessita' di ulteriori spiegazioni in merito alle condizioni contrattuali. 4. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi relativi ai chiarimenti adeguati di cui al presente articolo incombe sul professionista. 5. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sui chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme di tale atto dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea. Art. 59-undecies (Protezione supplementare relativa alle interfacce online). - 1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 27-quater e le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il professionista adotta procedure interne volte a evitare che la struttura e le funzionalita' delle interfacce online usate per la conclusione di contratti di servizi finanziari a distanza siano progettate, organizzate e gestite in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori che sono destinatari del servizio o altrimenti distorcere o compromettere la loro capacita' di prendere decisioni libere e informate. Le procedure interne assicurano in particolare che le interfacce online: a) non attribuiscono maggiore rilevanza a talune scelte nel chiedere ai consumatori che sono destinatari del loro servizio di prendere una decisione; b) non chiedono ripetutamente che i consumatori che sono destinatari del servizio effettuino una scelta laddove tale scelta sia gia' stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscono con l'esperienza dell'utente; c) non rendono la procedura di recesso da un servizio piu' difficile della procedura di sottoscrizione dello stesso. Art. 59-duodecies (Esercizio dei poteri di vigilanza). - 1. Le autorita' di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche d'ufficio, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione. 2. Restano ferme le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi del presente codice e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonche' le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorita' di vigilanza di settore. Art. 59-terdecies (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista che contravviene alle norme di cui alla presente sezione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 7.500 a euro 75.000, tenuto conto della gravita' e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. 2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, nonche' nell'ipotesi della violazione dell'articolo 59-duodecies, comma 1, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma l sono raddoppiati. 3. Le autorita' di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore. 4. Il contratto e' nullo, nel caso in cui il professionista ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche del servizio finanziario offerto. 5. La nullita' puo' essere fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa e' tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E' fatto salvo il diritto del consumatore ad agire per il risarcimento dei danni. 6. Alle violazioni della presente sezione rilevanti ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, le autorita' dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 2. Ai procedimenti sanzionatori di competenza delle suddette autorita' nazionali si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 salvo che le disposizioni speciali della normativa di settore, anche in relazione alla competenza giurisdizionale, prevedano diversamente. 7. Sono fatte salve le sanzioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»; f) all'articolo 66: 1) al comma 2, le parole: «Sezioni da I a IV del presente Capo» sono sostituite con le seguenti «Sezioni I, II, III e IV del presente Capo»; 2) al comma 4, le parole: «Sezioni da I a IV del presente Capo» sono sostituite dalle seguenti «Sezioni I, II, III e IV del presente Capo»; g) all'allegato I, parte A, paragrafo «Istruzioni per la compilazione», il numero 3 e' sostituito dal seguente: «[3.] Se si e' tenuti a fornire una funzione per consentire al consumatore di recedere dal contratto concluso online, inserire quanto segue: "E' inoltre possibile esercitare il diritto di recesso online su [inserire l'indirizzo Internet o un'altra spiegazione adeguata in merito a dove e' disponibile la funzione di recesso]. Se si utilizza questa funzione online, trasmetteremo senza indebito ritardo un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio tramite posta elettronica), compresi il suo contenuto e la data e l'ora della sua trasmissione.". Se si da' al consumatore la possibilita' di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al suo recesso dal contratto sul proprio sito web, inserire quanto segue: "Il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione si possono anche compilare e inviare elettronicamente sul nostro sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso si scelga detta opzione, trasmetteremo senza ritardo una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio tramite posta elettronica).".»; h) all'allegato II-septies, il numero 11) e' sostituito dal seguente: «11) Articoli dal 59-bis al 59-terdecies, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.». i) alla parte III, titolo III, capo I, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' abrogata la sezione IV-bis relativa alla «Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori», a decorrere dal 19 giugno 2026.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art. 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Si riporta il testo dell'art. 6 legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: «Art. 6 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE). - 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2673; b) coordinare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari e finanziari e, in particolare, con le disposizioni, rispettivamente, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' con la disciplina in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare; c) confermare l'attribuzione alle autorita' di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673; d) esercitare, al fine di una maggior tutela per il consumatore, l'opzione di cui all'art. 16-bis, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, che consente di adottare o mantenere disposizioni piu' rigorose in materia di informazioni precontrattuali, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti; e) esercitare l'opzione di cui all'art. 16-quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorche' recedano da un contratto di assicurazione; f) esercitare l'opzione di cui all'art. 16-quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale gli Stati membri possono precisare modalita' e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto; g) assicurare il coordinamento tra l'art. 144-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, le disposizioni adottate per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2225 e 2023/2673 nonche' le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394; h) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni necessarie alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 nonche' a ogni altra disposizione vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016 n. L 119/1. - Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 ottobre 2022 n. L 277/1. - La direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre 2023 Serie L. - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003. - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005. - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: «Codice delle assicurazioni private» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005. - Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante: «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005. - Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante: «Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2007. - Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante: «Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il regolamento (CE) n. 2006/2004» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2007.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 47, 49, 58, 66 e degli allegati I, parte A, e II-septies, numero 11, del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal presente decreto: «Art. 47 (Esclusioni). - 1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti: a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l'assistenza a lungo termine; b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria; c) di attivita' di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casino' e le scommesse; d) di servizi finanziari non contemplati dalla sezione II-bis - parte III - titolo III - capo I; e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili; f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale; g) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente i contratti del turismo organizzato, di cui al Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; h) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta', dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, di cui agli articoli da 69 a 81-bis del presente Codice; i) stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialita', il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica; l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore; m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'art. 51, comma 2, e gli articoli 62, 64 e 65; n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore; o-bis) relativi ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie. 2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non e' superiore a 50 euro. Tuttavia, si applicano le disposizioni del presente Capo nel caso di piu' contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 50 euro.». «Art. 49 (Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali). - 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; b) l'identita' del professionista; c) l'indirizzo geografico dove il professionista e' stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi la data e l'orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole, il professionista deve fornire anche le informazioni relative a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione forniti dal professionista devono consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per conto del quale agisce; d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformita' della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore puo' indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce; e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalita' di calcolo del prezzo; e-bis) se applicabile, l'informazione che il prezzo e' stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato, ferme le garanzie di cui all'art. 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; g) le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista; h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'art. 54, comma 1, nonche' il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B e, se del caso, le informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'art. 54-bis; i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovra' sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta; l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'art. 50, comma 3, o dell'art. 51, comma 8, egli e' responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'art. 57, comma 3; m) se non e' previsto un diritto di recesso ai sensi dell'art. 59, l'informazione che il consumatore non beneficera' di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso; n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformita' per i beni, il contenuto digitale e o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali; p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'art. 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso; q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto; r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto; s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e' tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista; t) se applicabile, la funzionalita' dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; u) qualsiasi compatibilita' e interoperabilita' pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile; v) se applicabile, la possibilita' di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista e' soggetto e le condizioni per avervi accesso. 2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale. 3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste. 4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. I riferimenti al periodo di recesso di quattordici giorni nelle istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A, sono sostituiti da riferimenti a un periodo di recesso di trenta giorni nei casi di cui all'art. 52, comma 1-bis. 5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti. 6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi. 7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. 8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformita' a tali disposizioni. 9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalita' di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest'ultima. 10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.». «Art. 58 (Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 56, comma 2, e dall'art. 57.». «Art. 66 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). - 1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice. 2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni I, II, III e IV del presente Capo nonche' dell'art. 141-sexies, commi 1, 2 e 3, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti. 3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'art. 27, commi da 2 a 15, del presente Codice. 4. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorita' competente ai sensi dell'art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nelle materie di cui alle Sezioni I, II, III e IV del presente Capo. 5. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. E' altresi' fatta salva la possibilita' di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.». «Allegato I Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso A. Istruzioni tipo sul recesso - ai sensi dell'art. 49, comma 4, - Omissis. [6] Istruzioni per la compilazione: [1.] Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette: a) in caso di un contratto di servizi o di un contratto per la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale che non e' fornito su un supporto materiale: "della conclusione del contratto."; b) nel caso di un contratto di vendita: "in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dei beni."; c) nel caso di un contratto relativo a beni multipli ordinati dal consumatore in un solo ordine e consegnati separatamente: "in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene."; d) nel caso di un contratto relativo alla consegna di un bene consistente di lotti o pezzi multipli: "in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo."; e) nel caso di un contratto per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo: "in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico del primo bene." [2.] Inserire il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono ((...)) e l'indirizzo di posta elettronica. [3.] Se si e' tenuti a fornire una funzione per consentire al consumatore di recedere dal contratto concluso online, inserire quanto segue: "E' inoltre possibile esercitare il diritto di recesso online su [inserire l'indirizzo Internet o un'altra spiegazione adeguata in merito a dove e' disponibile la funzione di recesso]. Se si utilizza questa funzione online, trasmetteremo senza indebito ritardo un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio tramite posta elettronica), compresi il suo contenuto e la data e l'ora della sua trasmissione.". Se si da' al consumatore la possibilita' di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al suo recesso dal contratto sul proprio sito web, inserire quanto segue: "Il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione si possono anche compilare e inviare elettronicamente sul nostro sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso si scelga detta opzione, trasmetteremo senza ritardo una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio tramite posta elettronica).". [4.] Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di ritirare i beni in caso di recesso, inserire quanto segue: "Il rimborso puo' essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte del consumatore di aver rispedito i beni, se precedente." [5.] Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto: a) Inserire: "Ritireremo i beni."; oppure "E' pregato di rispedire i beni o di consegnarli a noi o a ... [inserire il nome e l'indirizzo geografico, se del caso, della persona da Lei autorizzata a ricevere i beni], senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ci ha comunicato il suo recesso dal presente contratto. Il termine e' rispettato se Lei rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni." b) Inserire: "I costi della restituzione dei beni saranno a nostro carico.", "I costi diretti della restituzione dei beni saranno a Suo carico.", Se, in un contratto a distanza, Lei non offre di sostenere il costo della restituzione dei beni e questi ultimi, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta: "Il costo diretto di ... EUR [inserire l'importo] per la restituzione dei beni sara' a Suo carico."; oppure se il costo della restituzione dei beni non puo' essere ragionevolmente calcolato in anticipo: "Il costo diretto della restituzione dei beni sara' a Suo carico. Il costo e' stimato essere pari a un massimo di circa ... EUR [inserire l'importo].", oppure Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, i beni, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta e sono stati consegnati al domicilio del consumatore alla data di conclusione del contratto: "Ritireremo i beni a nostre spese." c) inserire: «Lei e' responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni." [6.] In caso di un contratto per la fornitura di acqua, gas ed elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento, inserire quanto segue: "Se Lei ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura di acqua/gas elettricita'/teleriscaldamento [cancellare la dicitura inutile] durante il periodo di recesso, e' tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto." Omissis.». «Allegato II-septies Omissis. 11) Articoli dal 59-bis al 59-terdecies, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE. Omissis.». |
| | Art. 2 Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 120-novies: 1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) se verra' consultata una banca dati, in conformita' degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;»; 2) al comma 6, lettera c), le parole: «67-novies» sono sostituite dalle seguenti: «59-quinquies, comma 2,»; b) all'articolo 125-ter: 1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 2) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;». 3) il comma 5 e' abrogato; c) all'articolo 126-quater, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Non si applica l'articolo 59-quater, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), s), t), v), z) e aa), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 120-novies, 125-ter e 126-quater del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto: «Art. 120-novies (Obblighi precontrattuali). - 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il documento precisa anche: a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai sensi dell'art. 120-undecies, comma 1, e il termine entro il quale esse devono essere fornite; b) l'avvertimento che il credito non puo' essere accordato se la valutazione del merito creditizio non puo' essere effettuata a causa della scelta del consumatore di non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione; c) se verra' consultata una banca dati, in conformita' degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; d) se del caso, la possibilita' di ricevere servizi di consulenza. 2. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato". Il modulo e' consegnato tempestivamente dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformita' all'art. 120-undecies, comma 1, e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta. Le informazioni aggiuntive che il finanziatore o l'intermediario del credito debba o voglia fornire al consumatore sono riportate in un documento distinto. 3. Prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata. Durante il periodo di riflessione, l'offerta e' vincolante per il finanziatore e il consumatore puo' accettare l'offerta in qualunque momento. 4. Quando al consumatore e' proposta un'offerta vincolante per il finanziatore, l'offerta e' fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e include la bozza del contratto di credito; essa e' accompagnata dalla consegna del modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato" se: a) il modulo non e' stato fornito in precedenza al consumatore; o b) le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato" precedentemente fornito. 5. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. 6. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento a: a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita' di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali; b) le modalita' e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5; c) gli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'art. 59-quinquies, comma 2, del Codice del consumo; d) l'informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili effetti dell'accordo previsto dall'art. 120-quinquiesdecies, comma 3.». «Art. 125-ter (Recesso del consumatore). - 1. Il consumatore puo' recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1. 2. Il consumatore che recede: a) ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'art. 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione. 3. Il finanziatore non puo' pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b). 4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo e' presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria. 5. (abrogato).». «Art. 126-quater (Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti). - 1. La Banca d'Italia disciplina: a) contenuti e modalita' delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all'utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l'utilizzatore dei servizi di pagamento e' informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia; b) casi, contenuti e modalita' delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento, ivi incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. 2. Non si applica l'art. 59-quater, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), s), t), v), z) e aa), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 3.». |
| | Art. 3 Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 121, comma 1, lettera f), le parole: «67-quater e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «59-quater, 59-quinquies e 59-septies»; b) dopo l'articolo 167, e' inserito il seguente: «Art. 167-bis (Diritto di recesso in caso di vendita a distanza). - 1. Il diritto di recesso dai contratti di assicurazione conclusi a distanza non puo' essere esercitato se: a) il contraente richiede all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere cc-quinquies) e cc-septies), la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate, entro il termine previsto dall'articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) il sinistro si verifica entro il termine previsto dall'articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in caso di polizza obbligatoria. 2. L'impresa di assicurazione informa il contraente che non puo' esercitare il diritto di recesso se richiede esplicitamente l'esecuzione del contratto, entro il termine di cui all'articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.»; c) all'articolo 177, comma 2, le parole: «deve informare» sono sostituite dalla seguente: «informa»; d) all'articolo 188, comma 3-bis: 1) all'alinea, dopo le parole: «singole imprese di assicurazione o riassicurazione» sono aggiunte le seguenti: «o - se pertinenti - di singoli soggetti iscritti al registro degli intermediari». 2) dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e-bis) la richiesta di cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento contrario alle disposizioni del presente codice e delle relative norme di attuazione.»; e) dopo l'articolo 188, e' inserito il seguente: «Art. 188-bis (Impegni nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza). - 1. L'IVASS, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 188, in conformita' con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, puo' ricevere impegni da imprese di assicurazione o riassicurazione e da soggetti iscritti al registro degli intermediari, tali da far venire meno i profili di violazioni di competenza dell'IVASS. L'IVASS, valutata la gravita' delle violazioni e l'idoneita' di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, puo' renderli obbligatori per i suddetti soggetti. Tale decisione puo' essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta il mancato avvio del procedimento per accertare l'infrazione. 2. In caso di tempestiva presentazione di una proposta di impegni, l'IVASS non procede all'accertamento dell'infrazione ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o all'apertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4. 3. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS puo' irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188 e 189. 4. L'IVASS puo', d'ufficio, aprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti. 5. L'IVASS pubblica sul proprio sito internet istituzionale gli impegni assunti ai sensi del presente articolo.»; f) all'articolo 311-ter, comma 1, dopo le parole: «applicare nei confronti dell'impresa» sono aggiunte le seguenti: «o dell'ultima societa' controllante italiana, come determinata dall'articolo 210, comma 2, per le violazioni di cui essa sia responsabile»; g) all'articolo 311-quater, i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati; h) all'articolo 324, comma 1, dopo le parole «in caso di mancata adesione a detti sistemi,» sono aggiunte le seguenti: «188 e»; i) all'articolo 324-bis, comma 1, dopo le parole: «in caso di mancata adesione a detti sistemi,» sono aggiunte le seguenti: «188 e»; l) all'articolo 324-quinquies: 1) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati; 2) al comma 6, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al comma 1 si applica»; m) dopo l'articolo 328, e' aggiunto il seguente: «Art. 328-bis (Impegni). - 1. Per le violazioni di competenza dell'IVASS, entro sessanta giorni dalla notificazione della contestazione degli addebiti, i soggetti destinatari possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di violazione. L'IVASS, in conformita' con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, valutata la gravita' delle violazioni e l'idoneita' di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi puo' renderli obbligatori per i destinatari della contestazione. Tale decisione puo' essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta la chiusura del procedimento sanzionatorio. 2. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni sospende il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o di riapertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4. 3. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS puo' irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188 e 189. 4. L'IVASS puo' d'ufficio riaprire il procedimento se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti. 5. L'IVASS pubblica sul proprio sito internet istituzionale gli impegni assunti ai sensi del presente articolo.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 121, 177, 188, 311-ter, 311-quater, 324, comma 1, 324-bis e 324-quinquies del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 121 (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185-bis e 185-ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari: a) l'identita' del distributore e il fine della chiamata; b) l'identita' della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo; c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto; d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovra' corrispondere; e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'art. 120-bis; f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli 59-quater, 59-quinquies e 59-septies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 2. In ogni caso l'informazione e' fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La stessa puo' essere fornita verbalmente solo a su espressa richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale, se il contraente lo richiede espressamente, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi; in mancanza della predetta richiesta gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della conclusione del contratto di assicurazione. Anche se il contraente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformita' a quanto previsto dall'art. 120-quater, comma 4, l'informazione e' fornita al contraente dal distributore di prodotti assicurativi a norma dell'art. 120-quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione. 3. L'IVASS, con regolamento, disciplina la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per via telefonica, e determina le informazioni sul distributore e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.». «Art. 177 (Diritto di recesso). - 1. Il contraente puo' recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto e' concluso. 2. L'impresa di assicurazione informa il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalita' per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione. 3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.». «Art. 188 (Poteri di intervento). - 1. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice nonche' delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, puo': a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della societa' di revisione e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione; b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge; c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente; d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi. 2. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice, nonche' delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili da parte degli operatori del mercato assicurativo, puo' convocare i legali rappresentanti delle societa' che svolgono attivita' di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari. 3. L'IVASS, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, puo' convocare chiunque detenga una partecipazione indicata dall'art. 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 3-bis. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'art. 47-quinquies, adotta misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione o - se pertinenti - di singoli soggetti iscritti al registro degli intermediari, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti: a) la restrizione dell'attivita', ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi; b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria o l'imposizione, per un periodo non superiore a tre mesi prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi, di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti; c) il divieto di distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonche' la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa; d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi; e) l'ordine di rimozione di uno o piu' esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 76, salvo che sussista urgenza di provvedere; e-bis) la richiesta di cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento contrario alle disposizioni del presente codice e delle relative norme di attuazione. 3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 3-bis, lettera a), e' attribuito alla CONSOB, per i profili di propria competenza. 3-quater. Ai fini della salvaguardia della stabilita' del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici l'IVASS puo' adottare, sulla base delle raccomandazioni del Comitato per le politiche macroprudenziali, le misure preventive o correttive di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), nei confronti di tutte o di singole imprese di assicurazione o riassicurazione.». «Art. 311-ter (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1. Per le violazioni previste dall'art. 310, comma 1, lettera a) e per quelle di cui alla lettera c), limitatamente all'art. 183, l'IVASS puo', in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti dell'impresa o dell'ultima societa' controllante italiana, come determinata dall'art. 210, comma 2, per le violazioni di cui essa sia responsabile una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. 2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 310, comma 1, secondo i criteri di cui all'art. 311-quinquies; l'importo delle sanzioni cosi' determinato e' aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'art. 310.». «Art. 311-quater (Accertamento unitario per violazioni della stessa indole). - 1. Per l'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente al certificato di assicurazione, 134, ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione, l'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definite all'art. 8-bis, della legge n. 689 del 1981, effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'art. 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS e' stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive. 2. (abrogato) 3. (abrogato) 4. (abrogato) 5. (abrogato).». «Art. 324 (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, nonche' alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, commesse dagli intermediari). - 1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell'ambito delle attivita' di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109-bis, 110, commi 2 e 3, 111, commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113 , comma 2, 117, 118, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi, 188 e 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'art. 324-sexies con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo; b) censura; c) sanzione amministrativa pecuniaria: 1) per le societa', da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione; 2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro; d) radiazione o, in caso di societa' di intermediazione, cancellazione. Omissis.». «Art. 324-bis (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese). - 1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che nell'ambito delle attivita' di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi o di investimento assicurativi, violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, comma 1-bis, e commi 4, ultimo periodo, nonche' 4-ter e 6, 111, commi 1 e 2, 114-bis, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, commi 2 e 3, 120-bis, commi 4 e 5, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 186, 187, 187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi, 188 e 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'art. 324-sexies con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione. 2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'art. 184 e' punita con la sanzione di cui al comma 1. 3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle Sezioni del registro di cui all'art. 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione. 4. Quando le violazioni degli articoli 30-decies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, la misura massima della sanzione pecuniaria puo' essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica o la persona fisica all'interno dell'organizzazione responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies. 5. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'art. 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo si applica l'art. 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato e' definita ai sensi dell'art. 325-bis del presente codice.». «Art. 324-quinquies (Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole). - 1. Per l'inosservanza degli articoli, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, l'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definita dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'art. 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS e' stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive. 2. (abrogato) 3. (abrogato) 4. (abrogato) 5. (abrogato) 6. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti degli intermediari in caso di violazione degli articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, soggetta all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'art. 324, comma 1.». |
| | Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
1. Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data. 2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy informa la Commissione europea entro il 19 dicembre 2025 o, al piu' tardi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni adottate ai sensi degli articoli 59-septies, comma 1, 59-novies, comma 2, e 59-decies, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione delle opzioni normative previste rispettivamente agli articoli 16-bis, paragrafo 9, 16-quater, paragrafo 2, e 16-quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti agli articoli 59-septies, 59-novies e 59-decies del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 si veda l'art. 2 del presente decreto. - La direttiva 2011/83/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicata GUUE del 22 novembre 2011 n. L 304. |
| | Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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