Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 7 gennaio 2026, n. 1 (Raccolta 2026)
Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonche' delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilita' amministrativa e per danno erariale.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
concernenti l'azione di responsabilita' e il controllo della Corte
dei conti

1. Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1:
1.1) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorita' competenti»;
1.2) al terzo periodo, le parole: «, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo»;
2) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente:
«1.1. La responsabilita' e' limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi:
a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria»;
3) al comma 1-bis, le parole: «fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e»;
4) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso»;
5) dopo il comma 1-septies sono inseriti i seguenti:
«1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennita' percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.
1-novies. Nella sentenza di condanna la Corte dei conti puo', nei casi piu' gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. L'amministrazione, conseguentemente, avvia immediatamente un procedimento ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca.
1-decies. L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima»;
6) al comma 2, dopo le parole: «fatto dannoso» sono inserite le seguenti: «, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole: «occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti: «, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione»;
7) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti e' tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione e' litisconsorte necessario»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, lettera g), le parole: «di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi» sono sostituite dalle seguenti «di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
2) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimita' di cui al comma 1, lettera g), e' svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto puo' essere ricusato soltanto con deliberazione motivata.
1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimita' della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1-quinquies. La facolta' di cui al comma 1-quater e' riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.
1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter»;
3) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 1, comma 1».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Azione di responsabilita'). - 1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica
e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali.
La prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta'
dell'evento dannoso. Costituisce colpa grave la violazione
manifesta delle norme di diritto applicabili, il
travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui
esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del
procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza
risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai
fini della determinazione dei casi in cui sussiste la
violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si
tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e
precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita'
e della gravita' dell'inosservanza. Non costituisce colpa
grave la violazione o l'omissione determinata dal
riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a
pareri delle autorita' competenti. In ogni caso e' esclusa
la gravita' della colpa quando il fatto dannoso tragga
origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in
sede di controllo preventivo di legittimita', ovvero dagli
atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto
logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo. La
gravita' della colpa e ogni conseguente responsabilita'
sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto
dannoso trae origine da decreti che determinano la
cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti
di concessione autostradale, allorche' detti decreti siano
stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di
controllo preventivo di legittimita' svolto su richiesta
dell'amministrazione procedente. Il relativo debito si
trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di
illecito arricchimento del dante causa e di conseguente
indebito arricchimento degli eredi stessi.
1.1. La responsabilita' e' limitata ai fatti e alle
omissioni commessi con dolo nei seguenti casi:
a) conclusione di accordi di conciliazione nel
procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte
dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
b) conclusione di procedimenti di accertamento con
adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni
giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria.
1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermi
restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio
del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies
del presente articolo, nella quantificazione del danno deve
tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione
danneggiata nella produzione del danno medesimo e dei
vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di
appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunita'
amministrata in relazione al comportamento degli
amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al
giudizio di responsabilita'.
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali
la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che
hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che
rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi la responsabilita' non si estende ai
titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione. Il secondo periodo si interpreta nel senso
che la buona fede dei titolari degli organi politici si
presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di
dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari,
nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti,
vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici
tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali,
interni o esterni, di contrario avviso.
1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu'
persone, la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha
preso.
1-quinquies. Nel caso in cui al comma 1-quater i soli
concorrenti che abbiano conseguito un illecito
arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili
solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si
estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede
di ricorso per revocazione.
1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'
del danno all'immagine della pubblica amministrazione
derivante dalla commissione di un reato contro la stessa
pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in
giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
utilita' illecitamente percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
conservativo, e' concesso in tutti i casi di fondato timore
di attenuazione della garanzia del credito erariale.
1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o
di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il
potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in
quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta,
il danno o il valore perduto per un importo non superiore
al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non
superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita
nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento
o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero
non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennita'
percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la
funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il
pregiudizio.
1-novies. Nella sentenza di condanna la Corte dei
conti puo', nei casi piu' gravi, disporre a carico del
dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla
gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra
sei mesi e tre anni. L'amministrazione, conseguentemente,
avvia immediatamente un procedimento ai sensi dell'articolo
21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da
concludere improrogabilmente entro il termine della
sospensione disposta con il passaggio in giudicato della
sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a
funzioni di studio e ricerca.
1-decies. L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli
importi indicati nella sentenza definitiva di condanna
determina la cessazione di ogni altro effetto della
condanna medesima.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
si e' verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal
momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono
venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole:
«occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti:
«, realizzato con una condotta attiva o in violazione di
obblighi di comunicazione, ovvero, in caso di occultamento
doloso del danno, dalla data della sua scoperta.
2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie
entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
del 31 dicembre 1996.
2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla
data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un
termine di prescrizione decennale, la prescrizione si
compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
termine dato dal compiersi del decennio.
3. Qualora la prescrizione del diritto al
risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo
della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i
soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali
casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data
in cui la prescrizione e' maturata.
4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici
anche quando il danno sia stato cagionato ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la
gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua
sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti e'
tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico,
una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali
cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave.
Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di
assicurazione e' litisconsorte necessario.»
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in
attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e)
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di
importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi,
se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
1-ter. Per i contratti pubblici connessi
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di
legittimita' di cui al comma 1, lettera g), e' svolto sui
provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui
provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che
non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al
comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza
non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende
registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilita'
di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto puo' essere
ricusato soltanto con deliberazione motivata.
1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti
locali, con norma di legge o di statuto adottata previo
parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono
sottoporre al controllo preventivo di legittimita' della
Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche
provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle
procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione
formale, relativi ai contratti di appalto di lavori,
servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti
di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del
PNC, di importo superiore alle soglie previste
dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1-quinquies. La facolta' di cui al comma 1-quater e'
riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del
PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi
ordinamenti.
1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai
commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni
di cui al comma 1-ter.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli
effetti, compresa l'esclusione di responsabilita' ai sensi
dell'articolo 1, comma 1.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.»
 
Art. 2

Attivita' consultiva della Corte dei conti
in materia di contabilita' pubblica

1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimita' sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilita' pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purche' estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimita' ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni. E' esclusa, in ogni caso, la gravita' della colpa per gli atti adottati in conformita' ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attivita' consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma.
2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravita' della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.
 
Art. 3

Delega al Governo in materia di riorganizzazione
e riordino delle funzioni della Corte dei conti

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonche' in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilita' amministrativa.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) organizzare la Corte dei conti a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte;
b) rafforzare gli effetti nomofilattici delle pronunce delle sezioni riunite sulle funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali nonche' sull'attivita' delle procure presso la Corte dei conti, prevedendo, in particolare, che il procuratore generale eserciti la sua funzione di coordinamento tenendo conto delle pronunce nomofilattiche delle sezioni riunite;
c) fermo restando per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, organizzare la Corte dei conti a livello territoriale secondo i seguenti criteri:
1) ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente;
2) i presidi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorita' per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo;
3) il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a piu' di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;
d) articolare la funzione requirente presso la Corte dei conti in una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste ultime siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede;
e) disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure territoriali, al fine di garantire l'esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi territoriali; prevedere, a tal fine, che il procuratore generale:
1) possa accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale;
2) possa disporre del potere di avocazione delle istruttorie in casi tassativamente previsti in sede di attuazione della presente delega, tra cui quelli di inerzia nell'istruttoria in sede territoriale o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale;
3) in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessita' o novita' delle questioni, debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullita', gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o piu' magistrati addetti all'ufficio della procura generale;
f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui e' assegnato, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti;
g) regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra l'altro, prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l'accesso alla magistratura ordinaria;
h) regolamentare l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei magistrati contabili, prevedendo che essa sia ispirata a criteri di trasparenza, celerita', rispetto del contraddittorio e tipizzazione degli illeciti;
i) fermo restando quanto previsto dal comma 7, stabilire la dotazione dell'organico dei magistrati della Corte dei conti e il numero massimo delle posizioni direttive e semidirettive, contenere il numero delle figure apicali o sub-apicali e rafforzare, nella dotazione di risorse umane e strumentali:
1) le funzioni consultiva e di controllo;
2) le funzioni di coordinamento della procura generale;
l) prevedere, per le nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge, un limite temporale massimo dei mandati di Presidente della Corte dei conti e di procuratore generale;
m) ampliare la tipologia dei giudizi a istanza di parte su cui la Corte dei conti puo' giudicare ai sensi dell'articolo 172 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;
n) introdurre istituti deflativi del contenzioso, che consentano all'incolpato di formulare una richiesta di definizione della propria posizione con il pagamento in un'unica soluzione di una percentuale della somma fatta oggetto dell'invito a dedurre, prima della citazione in giudizio, fermo restando il potere di valutazione della proposta da parte del pubblico ministero;
o) regolamentare i procedimenti di svolgimento delle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto del principio del contraddittorio, regolando i criteri per la costituzione e la composizione dei collegi e stabilendo i casi di pubblicita' e di riservatezza degli atti;
p) in particolare, disciplinare il controllo concomitante di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, prevedendo che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata e abbia a oggetto piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese e stabilendo un regime di limitazione della pubblicita' delle comunicazioni scambiate e degli atti e dei provvedimenti adottati nell'esercizio di tale funzione;
q) razionalizzare il quadro normativo, eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti all'organizzazione della Corte dei conti e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;
r) apportare modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, al fine di prevedere interventi per il rimborso, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali effettivamente sostenute nei giudizi per responsabilita' amministrativa nel caso di sentenze o provvedimenti che escludano la responsabilita' degli amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche in conseguenza di atti e fatti connessi con lo svolgimento del servizio o con l'adempimento di obblighi istituzionali;
s) individuare atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessita' sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere, per i profili di competenza, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Sulle disposizioni che danno attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2, in luogo del parere previsto dal primo periodo del presente comma, e' acquisita, entro il medesimo termine ivi indicato, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei quarantacinque giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili o superate e recano le opportune disposizioni di coordinamento, anche di natura transitoria, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, introducendo le necessarie modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e della procedura di cui al comma 3.
6. Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), il consiglio di presidenza della Corte dei conti assicura che la Corte e i suoi presidi territoriali siano dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
8. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 5 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere a), c), d), g), i), p) e r), del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Ai fini del secondo periodo del comma 8 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 172 del codice della giustizia
contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia
contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7
agosto 2015, n. 124), pubblicato nel S.O. n. 41 alla
Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n. 209:
«Art. 172 (Tipologie di giudizio). - 1. La Corte dei
conti giudica:
a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi
dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in
materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili e di
quote inesigibili degli altri proventi erariali;
b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo
cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e
agenti statali;
c) sui ricorsi per interpretazione del titolo
giudiziale di cui all'articolo 211;
d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti
dalla legge e comunque nelle materie di contabilita'
pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti
diversi dallo Stato.»
- Si riporta l'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n.
15, recante delega al Governo finalizzata
all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico
e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle
funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro e alla Corte dei conti, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53:
«Art. 11 (Corte dei Conti). - 1. Le disposizioni di
delega della presente legge non si applicano alle funzioni
della Corte dei conti che restano disciplinate dalle norme
vigenti in materia, come integrate dalle disposizioni del
presente articolo.
2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle
competenti Commissioni parlamentari, puo' effettuare
controlli su gestioni pubbliche statali in corso di
svolgimento. Ove accerti gravi irregolarita' gestionali
ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di
attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie,
ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in
contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede,
con decreto motivato del Presidente, su proposta della
competente sezione, a darne comunicazione, anche con
strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro
competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento
e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie
valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, puo'
disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui
pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti
ritardi nella realizzazione di piani e programmi,
nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di
fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con
l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto
motivato del Presidente, su proposta della competente
sezione, a darne comunicazione al Ministro competente.
Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i
provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma
restando la facolta' del Ministro, con proprio decreto da
comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il
termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di
comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte,
le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi
formulati dalla Corte.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno
2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della
Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui
al comma 2 del presente articolo nei confronti delle
gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal
caso la facolta' attribuita al Ministro competente si
intende attribuita ai rispettivi organi di governo e
l'obbligo di riferire al Parlamento e' da adempiere nei
confronti delle rispettive Assemblee elettive.
4. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
e successive modificazioni, dopo il comma 8 e' aggiunto il
seguente: «8-bis. Le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti
designati, salva diversa previsione dello statuto della
Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal
Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo
non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio
regionale su indicazione delle associazioni rappresentative
dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti
componenti sono scelti tra persone che, per gli studi
compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono
particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche,
economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi
durano in carica cinque anni e nonsono riconfermabili. Lo
status dei predetti componenti e' equiparato a tutti gli
effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei
consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a
carico della Regione. La nomina e' effettuata con decreto
del Presidente della Repubblica, con le modalita' previste
dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385».
5. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' abrogato.
6. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte
dei conti puo' acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi
richiamate, sono anche quelli formati o conservati in
formato elettronico.
7. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo
di governo dell'istituto, sentito il parere dei presidenti
di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al
Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui
all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della
Corte dei conti. Esercita ogni altra funzione non
espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi
collegiali o monocratici della Corte. Provvede, sentito il
Consiglio di presidenza, ad autorizzare, nei casi
consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali,
con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o
aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di presidenza,
gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento,
per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Puo'
esercitare la facolta' di cui all'articolo 41, ultimo
capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si
applica al Presidente della Corte dei conti, per la
composizione nominativa e per la determinazione delle
competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione a esse
attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, la
disposizione di cui all'articolo 1, quinto comma, della
legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'articolo 54
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti,
quale organo di amministrazione del personale di
magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente
attribuite da norme di legge. E' composto dal Presidente
della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal
Procuratore generale, da quattro rappresentanti del
Parlamento eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, e
successive modificazioni, e dell'articolo 18, comma 3,
della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da quattro magistrati
eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del
Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono
partecipare il Segretario generale della Corte ed il
magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di
gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due
sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per
espressa delega del Presidente della Corte. Ferme restando
la promozione dell'azione disciplinare da parte del
Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente
della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al
Consiglio di presidenza gli affari da trattare e puo'
disporre che le questioni siano previamente istruite dalle
commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Il
Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della
Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio
per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese
dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio
di presidenza rispondono, per i danni causati
nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di
dolo o colpa grave.
9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
All'onere conseguente si provvede mediante riduzione
lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
10. Il presente articolo entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. Il termine, decorrente
dalla data di scadenza del Consiglio di presidenza in
carica, entro il quale il Presidente della Corte dei conti
indice le elezioni per il rinnovo della composizione del
Consiglio medesimo, e' prorogato al 7 maggio 2009.».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997,
n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta l'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e
finanza pubblica, pubblicata nel S.O n. 245 alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(omissis)
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.».
 
Art. 4

Disposizioni sanzionatorie per i responsabili
dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC

1. Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravita' della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualita' del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione e' irrogata nelle forme e con le garanzie di cui alla parte II, titolo V, capo III, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20 si veda nelle note all'articolo 1;
- Per il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 si
veda nelle note all'articolo 3.
 
Art. 5
Modifica all'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, in
materia di responsabilita' degli avvocati e procuratori dello Stato

1. All'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La responsabilita' degli avvocati e procuratori dello Stato e' disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i cui principi, ivi compresi i limiti dettati dall'articolo 8, comma 3, della predetta legge, si applicano anche alle azioni di responsabilita' esercitabili dalla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20».
2. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 3
aprile 1979, n. 103 (Modifiche dell'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 9 aprile 1979, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19. - Gli avvocati e procuratori dello Stato:
trattano gli affari contenziosi e consultivi loro
assegnati;
in caso di divergenza di opinioni nella trattazione
di detti affari con l'avvocato generale, con i vice
avvocati generali o con l'avvocato distrettuale, possono
chiedere, presentando relazione scritta, la pronuncia del
comitato consultivo e, se questa e' contraria al loro
avviso, di essere sostituiti nella trattazione dell'affare
per cui e' sorta la divergenza di opinioni;
possono essere sostituiti nella trattazione degli
affari loro affidati in caso di assenza, impedimento o
giustificata ragione; quando ricorrano gravi motivi possono
essere sostituiti, con provvedimento motivato,
dall'avvocato generale o dall'avvocato distrettuale dello
Stato. Avverso tale provvedimento puo' essere proposto
ricorso entro trenta giorni al consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato.
I procuratori dello Stato provvedono anche al
servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e
dagli altri procuratori dello Stato, secondo le
disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti.
La responsabilita' degli avvocati e procuratori dello
Stato e' disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i
cui principi, ivi compresi i limiti dettati dall'articolo
8, comma 3, della predetta legge, si applicano anche alle
azioni di responsabilita' esercitabili dalla Corte dei
conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»
 
Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio