Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 207
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 e l'allegato A, numero 15);
Vista la direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, nonche' la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, recante «Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante «Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele»;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recante «Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170" "Legge di delegazione europea 2015"»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 23 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante
disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del
miele
1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, alla lettera b), il numero 6) e' abrogato;
2) al comma 3 e' aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) essere stato ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.»;
b) all'articolo 3:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al miele si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonche' le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera b), le parole: «del miele filtrato,» sono soppresse;
2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il miele per uso industriale deve riportare, nell' immediata prossimita' della denominazione del prodotto, la menzione "unicamente ad uso culinario";»;
2.3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) ad esclusione del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:
1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e presenta le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche dell'origine indicata;
2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;
3) a criteri di qualita' specifici, previsti dalla normativa europea;»;
2.4) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) sull'etichetta deve essere indicato il Paese d'origine in cui il miele e' stato raccolto. Se il miele e' originario di piu' Paesi, i paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto sono indicati sull'etichetta nel campo visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla loro quota di peso, unitamente alla percentuale rappresentata da ciascuno di tali Paesi di origine. Per ogni singola quota della miscela e' ammessa una tolleranza del 5 per cento, calcolata sulla base della documentazione relativa alla tracciabilita' dell'operatore. Quando in una miscela il numero di Paesi d'origine del miele e' superiore a quattro e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60 per cento della miscela, e' consentito indicare con la percentuale solo tali quattro quote maggiori e gli altri Paesi d'origine in ordine decrescente senza percentuale;»;
2.5) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) Per gli imballaggi contenenti quantita' nette di miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi d'origine possono essere sostituiti da un codice a due lettere conforme a quello dell'ultima versione della norma internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore;»;
2.6) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) ove si tratti di miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 3;»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) e g), devono figurare in lingua italiana.»;
4) il comma 4-bis e' abrogato;
c) all'articolo 4, il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera d), e' vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che cio' sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle imprese e del made in Italy, adotta i metodi di analisi per la verifica della rispondenza del miele alle disposizioni del presente decreto legislativo in conformita' alle decisioni della Commissione europea. Sino all'adozione di tali metodi ci si avvale, ove possibile, di metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti, come i metodi approvati del Codex Alimentarius.»;
e) l'articolo 9 e' abrogato.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 e del numero 15
dell'allegato A, della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante
«Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4,
comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma
17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma
3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e
29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui
all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.».
«15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la
direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele,
la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi
di frutta e altri prodotti analoghi destinati
all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del
Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate
di frutta e alla crema di marroni destinate
all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del
Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato
parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana;».
- La direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva
2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la
direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di
frutta e altri prodotti analoghi destinati
all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del
Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate
di frutta e alla crema di marroni destinate
all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del
Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato
parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana e' pubblicata nella G.U.U.E. 24
maggio 2024 serie L.
- Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n.
1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga
la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della
Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2011
serie L 304/18.
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Modifica
degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962 n.
139.
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50,
recante «Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente
le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta,
nonche' la crema di marroni, destinate all'alimentazione
umana» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28
febbraio 2004 n. 49 - Suppl. Ordinario n. 30.
- Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151,
recante «Attuazione della direttiva 2001/112/CE,
concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana» e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2004 n. 141.
- Il decreto legislativo il decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 179, recante «Attuazione della direttiva
2001/110/CE concernente la produzione e la
commercializzazione del miele» e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 20 luglio 2004 n. 168.
- Il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175,
recante «Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a
taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente
disidratato destinato all'alimentazione umana» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2011 n.
257.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231,
recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e
della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 12 agosto 2016, n. 170" "Legge di delegazione europea
2015"» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio
2018 n. 32.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 1, 3 e 4 del citato
decreto legislativo n. 21 maggio 2004, n. 179, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1. - 1. Per «miele» si intende la sostanza dolce
naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare
di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di
piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che
si trovano su parti vive di piante che esse bottinano,
trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie,
depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare
nei favi dell'alveare.
2. Principali varieta' di miele sono:
a) secondo l'origine:
1) miele di fiori o miele di nettare: miele
ottenuto dal nettare di piante;
2) miele di melata: miele ottenuto principalmente
dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (Hemiptera),
che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni
provenienti da parti vive di piante;
b) secondo il metodo di produzione o di estrazione:
1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api
negli alveoli, successivamente opercolati, di favi da esse
appena costruiti o costruiti a partire da sottili fogli
cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti
covata e venduto in favi anche interi;
2) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel
miele: miele che contiene uno o piu' pezzi di miele in
favo;
3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura
dei favi disopercolati non contenenti covata;
4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante
centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti
covata;
5) miele torchiato: miele ottenuto mediante
pressione dei favi non contenenti covata, senza
riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di
45 °C;
6) (abrogato)
3. Il miele per uso industriale e' il miele che e'
adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri
prodotti alimentari destinati ad essere successivamente
lavorati e che puo':
a) avere un gusto o un odore anomali;
b) avere iniziato un processo di fermentazione, o
essere effervescente;
c) essere stato surriscaldato.
c-bis) essere stato ottenuto eliminando sostanze
organiche o inorganiche estranee in modo da avere come
risultato un'eliminazione significativa dei pollini.».
«Art. 3. - 1. Al miele si applica il regolamento (UE)
n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, nonche' le disposizioni indicate
ai commi 2 e 3.
2. Al miele si applicano le seguenti particolari
disposizioni:
a) la denominazione di vendita "miele" e' riservata
al miele definito nell'articolo 1, comma 1, ed e'
utilizzata nel commercio per designare tale prodotto;
b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e
sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste
denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione
di vendita "miele", ad eccezione del miele in favo, del
miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del
miele per uso industriale;
c) il miele per uso industriale deve riportare, nell'
immediata prossimita' della denominazione del prodotto, la
menzione "unicamente ad uso culinario";
d) ad esclusione del miele per uso industriale, le
denominazioni possono essere completate da indicazioni che
fanno riferimento:
1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto
e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta
indicata e presenta le caratteristiche organolettiche,
fisicochimiche e microscopiche dell'origine indicata;
2) all'origine regionale, territoriale o
topografica, se il prodotto proviene interamente
dall'origine indicata;
3) a criteri di qualita' specifici, previsti dalla
normativa europea;
e) il miele per uso industriale utilizzato come
ingrediente di un prodotto alimentare composto puo' essere
designato con il solo termine "miele" nella denominazione
di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia,
l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione
completa di miele per uso industriale;
f) sull'etichetta deve essere indicato il Paese
d'origine in cui il miele e' stato raccolto. Se il miele e'
originario di piu' Paesi, i paesi d'origine in cui il miele
e' stato raccolto sono indicati sull'etichetta nel campo
visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla loro
quota di peso, unitamente alla percentuale rappresentata da
ciascuno di tali Paesi di origine. Per ogni singola quota
della miscela e' ammessa una tolleranza del 5 per cento,
calcolata sulla base della documentazione relativa alla
tracciabilita' dell'operatore. Quando in una miscela il
numero di Paesi d'origine del miele e' superiore a quattro
e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60 per
cento della miscela, e' consentito indicare con la
percentuale solo tali quattro quote maggiori e gli altri
Paesi d'origine in ordine decrescente senza percentuale;
f-bis) Per gli imballaggi contenenti quantita' nette
di miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi
d'origine possono essere sostituiti da un codice a due
lettere conforme a quello dell'ultima versione della norma
internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore;
g) ove si tratti di miele per uso industriale, i
contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i
documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione
completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 3;
g-bis) il polline non e' considerato un ingrediente,
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente
decreto, essendo una componente naturale specifica del
miele.
3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b),
c), d), e), f), f-bis) e g), devono figurare in lingua
italiana.
4. Il miele destinato ai consumatori deve essere
preconfezionato all'origine in contenitori chiusi.».
4-bis. (abrogato)».
«Art. 4 - 1. E' vietato aggiungere al miele, immesso
sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti
destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente
alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare
qualsiasi altra aggiunta se non di miele.
2. Nei limiti del possibile il miele immesso sul
mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati
al consumo umano deve essere privo di sostanze organiche e
inorganiche estranee alla sua composizione.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, il
miele non deve avere sapore o odore anomali, ne' avere
iniziato un processo di fermentazione, ne' presentare un
grado di acidita' modificato artificialmente, ne' essere
stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne
sensibilmente gli enzimi naturali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 3, lettera d), e' vietato estrarre polline o
qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che
cio' sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee
inorganiche o organiche.
5. E' fatto comunque divieto di produrre, vendere,
detenere per vendere, somministrare o distribuire per il
consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.».
 
Allegato A

(articolo 2, comma 1, lettera b)
«Allegato I
DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
I. Definizioni.
1. a) Succo di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di frutta sana e matura, fresca o conservata mediante refrigerazione o congelamento, appartenente ad una o piu' specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.
L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo.
Nel caso degli agrumi il succo di frutta deve provenire dall'endocarpo. Tuttavia, il succo di limetta puo' essere ottenuto dal frutto intero.
Se i succhi sono ottenuti da frutti con acini, semi e bucce, le parti o i componenti di acini, semi e bucce non sono incorporati nel succo. Tale disposizione non si applica ai casi in cui le parti o i componenti di acini, semi e bucce non possono essere eliminati facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione.
Nella produzione di succhi di frutta e' autorizzata la miscelazione di succo di frutta con purea di frutta;
b) succo di frutta da concentrato: designa il prodotto ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato quale definito al punto 2, con acqua potabile che soddisfa i criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il contenuto di solidi solubili del prodotto finito corrisponde al valore Brix minimo per il succo ricostituito indicato nell'allegato V.
Se un succo da concentrato e' ottenuto da un frutto non menzionato nell'allegato V, il valore Brix minimo del succo ricostituito e' quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il succo concentrato.
L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta da concentrati.
Il succo di frutta da concentrato e' preparato con processi adeguati che mantengono le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritive essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui e' ottenuto.
Nella produzione di succo di frutta da concentrato e' autorizzata la miscelazione di succo di frutta e/o succo di frutta concentrato con purea di frutta e/o purea di frutta concentrata.
2. Succo di frutta concentrato: designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o piu' specie di frutta, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto e' destinato al consumo diretto, l'eliminazione deve essere almeno pari al 50% della parte d'acqua.
L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta concentrati.
3. Succo di frutta estratto con acqua: il prodotto ottenuto per estrazione ad acqua (diffusione) di:
frutti polposi interi il cui succo non puo' essere estratto con altri processi fisici, o
frutti interi disidratati.
4. Succo di frutta disidratato - in polvere: designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o piu' specie di frutta, mediante eliminazione fisica della quasi totalita' dell'acqua.
5. Nettare di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato che:
e' ottenuto con l'aggiunta di acqua, con o senza l'aggiunta di zuccheri e/o miele, ai prodotti definiti nei punti da 1 a 4, alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e che risponde ai requisiti di cui all'allegato IV.
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, qualora la fabbricazione di nettari di frutta avvenga senza zuccheri aggiunti o con apporto energetico ridotto, gli zuccheri possono essere sostituiti totalmente o parzialmente da edulcoranti, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al nettare di frutta.
6.a) Succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri
Il prodotto ottenuto dal succo di frutta quale definito al punto 1, lettera a), nel quale la quantita' di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30% mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 3, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui e' ottenuto. Il succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri puo' essere ottenuto tramite miscelazione di succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta, purea di frutta o entrambe.
b) Succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri
Il prodotto ottenuto da succo di frutta da concentrato quale definito al punto 1, lettera b), nel quale la quantita' di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30 % mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite nella parte II, al punto 3, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui e' ottenuto oppure il prodotto ottenuto ricostituendo il succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri, quale definito al punto 7 con acqua potabile che soddisfa i criteri di cui alla direttiva (UE) 2020/2184.
Il succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri puo' essere ottenuto tramite miscelazione di succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri di uno o piu' dei prodotti seguenti: succo di frutta, succo di frutta da concentrato, succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, purea di frutta concentrata e purea di frutta.
7. Succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri
Il prodotto ottenuto dal succo di frutta concentrato quale definito al punto 2 nel quale la quantita' di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30% mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite al punto 3, della parte II che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un prodotto di tipo medio, oppure il prodotto ottenuto dal succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, quale definito al punto 6, lettera a), mediante eliminazione fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto e' destinato al consumo diretto, l'eliminazione deve essere almeno pari al 50% della parte d'acqua.
II. Ingredienti, trattamenti e sostanze autorizzati.
1. Composizione: nella preparazione di succhi di frutta, puree di frutta e nettari di frutta in cui sono utilizzate le specie corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell'allegato V, la denominazione di vendita reca il nome del frutto impiegato o il nome comune del prodotto. Per le specie di frutta non incluse nell'allegato V si applica il nome botanico o comune corretto.
Per i succhi di frutta il valore Brix e' quello del succo quale estratto dal frutto e non puo' essere modificato, salvo nel caso di miscelazione con il succo di frutti della stessa specie. Il valore Brix minimo stabilito nell'allegato V per i succhi di frutta ricostituiti e la purea di frutta ricostituita non tiene conto dei solidi solubili di ogni altro ingrediente e additivo facoltativo.
2. Ingredienti autorizzati: ai prodotti di cui alla parte I possono essere aggiunti solo gli ingredienti elencati in appresso:
vitamine e minerali autorizzati dal regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;
additivi alimentari autorizzati in conformita' del regolamento (CE) n. 1333/2008; tuttavia, gli edulcoranti non sono consentiti nella fabbricazione dei prodotti elencati del presente allegato, parte I, ad eccezione dei nettari di frutta;
e in aggiunta: - per i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrato, e i succhi di frutta concentrati, i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri, i succhi di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri e i succhi di frutta concentrati a tasso ridotto di zuccheri: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti;
per i succhi di uva: i sali di acido tartarico restituiti;
per i nettari di frutta: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti; zuccheri e/o miele fino a un massimo del 20% del peso totale dei prodotti finiti di cui all'allegato IV, parte I, del 15 % del peso totale dei prodotti finiti di cui all'allegato IV, parte II, e del 10 % del peso totale dei prodotti finiti di cui all'allegato IV, parte III; e/o edulcoranti. L'indicazione che al nettare di frutta non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che puo' avere lo stesso significato per il consumatore e' consentita solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprieta' dolcificanti, inclusi gli edulcoranti quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008. Se e' presente tale indicazione, sull'etichetta figura altresi' l'indicazione seguente: "contiene naturalmente zuccheri";
per i prodotti di cui all'allegato III, lettera a), lettera b), primo trattino, lettera c), lettera e), secondo trattino, e lettera h): zuccheri e/o miele;
per i prodotti di cui alla parte I, punti da 1 a 7, al fine di correggerne il gusto acido: succo di limone e/o di limetta e/o succo concentrato di limone e/o di limetta in quantita' non superiore ai 3 g per litro di succo, espresso in acido citrico anidro;
per il succo di pomodoro e il succo di pomodoro da concentrato: sale, spezie ed erbe aromatiche;
per i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri e succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri da concentrato: acqua, nella misura strettamente necessaria a ripristinare l'acqua persa come risultato del processo di riduzione dello zucchero.
3. Trattamenti e sostanze autorizzati: ai prodotti di cui alla parte I possono essere applicati solo i seguenti trattamenti e possono essere aggiunte solo le seguenti sostanze:
processi meccanici di estrazione;
gli abituali processi fisici, compresi i processi di estrazione con acqua (processo «in line») della parte commestibile dei frutti diversi dall'uva destinati alla fabbricazione di succhi di frutta, purche' i succhi di frutta concentrati ottenuti soddisfino quanto disposto alla parte I, punto 1;
per i succhi di uva, se e' stata utilizzata la solfitazione dell'uva mediante biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici e' autorizzata purche' la quantita' totale di SO2 presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l;
preparati enzimatici: pectinasi (per la scissione della pectina), proteinasi (per la scissione delle proteine) e amilasi (per la scissione degli amidi) conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari;
gelatina alimentare;
tannini;
silice colloidale;
carbone vegetale;
azoto;
bentonite come argilla assorbente;
coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti (compresi perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliammide insolubile, polivinilpolipirolidone, polistirene), conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, di acido, di zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o di minerali.))
proteine vegetali derivate da frumento, piselli, patate o semi di girasole a fini di chiarificazione;
solo per i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri, i succhi di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri e i succhi di frutta concentrati a tasso ridotto di zuccheri: i processi per ridurre la quantita' di zuccheri presenti naturalmente, nella misura in cui mantengano tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui e' ottenuto, ossia filtrazione su membrana e fermentazione mediante lievito.»
 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, recante
disposizioni in materia di succhi di frutta ed altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana
1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.»;
2) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso di miscugli di succo di frutta da concentrato o succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta o con succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, nonche' di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o piu' concentrati, nell'etichettatura figura la dicitura "da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i", a seconda dei casi. Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili;»;
3) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
«6-bis. La fabbricazione dei prodotti elencati nell'allegato I, parte I, e' consentita esclusivamente mediante l'impiego dei trattamenti e l'utilizzo delle sostanze indicati nell'allegato I, parte II, e delle materie prime conformi all'allegato II. I nettari di frutta devono essere conformi ai criteri specifici previsti nell'allegato IV.»;
4) dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Qualora venga utilizzata la dicitura: "i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti", questa deve essere riportata nello stesso campo visivo della denominazione di vendita dei prodotti di cui all'allegato I, parte I, punto 1.»;
b) l'allegato I e' sostituito dall'allegato A al presente decreto;
c) l'allegato III e' sostituito dall'allegato B al presente decreto;
d) all'allegato IV, parte I, la ventiquattresima riga e' cosi' modificata:
«


+-------------------+-------+
|  Cotogne (Cydonia | |
|oblonga L.) | 50 |
+-------------------+-------+

»;
e) all'allegato V, dopo la riga: «ribes nero» e prima della riga: «uva», e' inserita la seguente:
«Cocco (*) Cocos nucifera L. 4,5».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo n. 21 maggio 2004, n. 151, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 4 (Denominazioni di vendita e altre indicazioni).
- 1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica
il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura
di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) lettera soppressa dal d.lgs. 19 febbraio 2014, n.
20;
b) le diciture "da concentrato", "da concentrati",
"parzialmente da concentrato" o "parzialmente da
concentrati" devono figurare nell'etichettatura delle
miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da
concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o
parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla
denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero
contesto e a caratteri chiaramente visibili;
b-bis) fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE)
n. 1169/2011, nel caso di miscugli di succo di frutta da
concentrato o succo di frutta da concentrato a tasso
ridotto di zuccheri con succo di frutta o con succo di
frutta a tasso ridotto di zuccheri, nonche' di nettare di
frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno
o piu' concentrati, nell'etichettatura figura la dicitura
"da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i", a
seconda dei casi. Questa dicitura figura immediatamente
accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza
rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente
visibili;
c) il contenuto minimo di succo di frutta, di purea
di frutta o della miscela di tali ingredienti deve
rispettare i contenuti minimi di frutta di cui all'allegato
IV e deve figurare nell'etichettatura dei nettari di frutta
con la dicitura "frutta...% minimo", nello stesso campo
visivo della denominazione di vendita.
3. La ricomposizione dello stato d'origine, mediante
sostanze a cio' strettamente necessarie, dei prodotti
definiti nell'allegato I, punti 1 e 2, non comporta
l'obbligo di indicare dette sostanze nell'elenco degli
ingredienti. L'aggiunta di polpa e cellule ai succhi di
frutta di cui all'allegato I deve figurare
nell'etichettatura.
4. L'etichettatura del succo di frutta concentrato di
cui all'allegato I, punto 2, non destinato al consumatore
finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la
quantita' di succo di limone o di limetta o di sostanze
acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n.
1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. Tale
menzione e' riportata:
a) sull'imballaggio, oppure;
b) su un'etichetta apposta sull'imballaggio, oppure;
c) su un documento di accompagnamento.
5. Le denominazioni di vendita indicate all'allegato I
sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e
sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti
stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti e
obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui
all'allegato III, alle condizioni e nelle lingue ivi
indicate.
6. Agli effetti del comma 5, se il prodotto e'
fabbricato con due o piu' specie, salvo quando viene
utilizzato il succo di limone alle condizioni stabilite
dall'articolo 2, la denominazione di vendita e' completata
dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine
decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta;
tuttavia nel caso di prodotti fabbricati con almeno tre
frutti, l'indicazione della frutta utilizzata puo' essere
sostituita dalla dicitura "piu' specie di frutta" o "piu'
frutti", da un'indicazione simile o dal numero delle specie
di frutta utilizzate.» sono sostituite dalle seguenti: «se
il prodotto e' fabbricato con due o piu' specie di frutta,
salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di
limetta, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte
II, punto 2, la denominazione di vendita e' costituita
dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine
decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta,
come riportata nell'elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel
caso di prodotti fabbricati con tre o piu' specie di
frutta, l'indicazione della frutta utilizzata puo' essere
sostituita dalla dicitura 'piu' specie di frutta', da
un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle
specie utilizzate.
6-bis. La fabbricazione dei prodotti elencati
nell'allegato I, parte I, e' consentita esclusivamente
mediante l'impiego dei trattamenti e l'utilizzo delle
sostanze indicati nell'allegato I, parte II, e delle
materie prime conformi all' allegato II. I nettari di
frutta devono essere conformi ai criteri specifici previsti
nell'allegato IV.
6-ter. Qualora venga utilizzata la dicitura: "i succhi
di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti",
questa deve essere riportata nello stesso campo visivo
della denominazione di vendita dei prodotti di cui
all'allegato I, parte I, punto 1.»
- Si riporta l'allegato IV (Disposizioni specifiche
relative ai nettari di frutta) parte I del decreto
legislativo n. 21 maggio 2004, n. 151, ventiquattresima
riga, come modificato del presente decreto:
«ALLEGATO IV
(Disposizioni specifiche relative ai nettari di frutta)

Parte di provvedimento in formato grafico
(OMISSIS)

Parte di provvedimento in formato grafico
(OMISSIS)».
- Si riporta l'allegato V (Valori brix minimi per succo
di frutta ricostituito e per purea di frutta ricostituita)
del decreto legislativo n. 21 maggio 2004, n. 151, come
modificato dal presente decreto:
«ALLEGATO V
Valori brix minimi per succo di frutta ricostituito e
per purea di frutta ricostituita
(OMISSIS)

Parte di provvedimento in formato grafico
(OMISSIS)».
 
Allegato B

(articolo 2, comma 1, lettera c)
«Allegato III
DENOMINAZIONI SPECIFICHE DI TALUNI PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I
I. Denominazioni specifiche che possono essere utilizzate solo nella lingua della denominazione
a) «vruchtendrank», per i nettari di frutta;
b) «Süßmost» e' utilizzata solo in concomitanza con le denominazioni «Fruchtsaft» o «Fruchtnektar»:
1) per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da succhi di frutta, da succhi concentrati di frutta o da una miscela di questi prodotti, non idonei a essere consumati allo stato naturale a causa del loro elevato grado di acidita' naturale;
2) per i succhi di frutta ottenuti da mele o pere, con aggiunta di mele se del caso, ma senza aggiunta di zuccheri;
c) «succo e polpa» o «sumo e polpa», per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata;
d) «æblemost», sinonimo di succo di mela;
e) «æblemost fra koncentrat», sinonimo di succo di mela da concentrato;
f) «sur ... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi senza aggiunta di zuccheri, ottenuti dai ribes neri, dalle ciliegie, dai ribes rossi, dai ribes bianchi, dai lamponi, dalle fragole o dalle bacche di sambuco,
g) «sød... saft» o «sødet... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi di questa stessa frutta, addizionati con piu' di 200 g di zuccheri per litro;
h) «äppelmust/äpplemust», sinonimo di succo di mela;
i) «mosto», sinonimo di succo di uva;
l) «smiltsērkšķu sula ar cukuru» o «astelpaju mahl suhkruga» o «słodzony sok z rokitnika» per i succhi ottenuti dal frutto dell'olivello spinoso, addizionati con non piu' di 140 g di zuccheri per litro.
II. Denominazioni specifiche che possono essere utilizzate in una o piu' lingue ufficiali dell'Unione
a) «acqua di cocco», per il prodotto che e' estratto direttamente dalla noce di cocco senza spremere la polpa di cocco, come sinonimo di succo di cocco.»;
 
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, recante
disposizioni in materia di confetture, gelatine e marmellate di
frutta, nonche' la crema di marroni, destinate all'alimentazione
umana
1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e del regolamento di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati soltanto gli ingredienti di cui all'allegato IV e le materie prime conformi alle previsioni dell'allegato II.»;
2) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1 devono presentare un tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, uguale o superiore al 60 per cento, eccettuati i prodotti che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, per quanto riguarda lo zucchero ridotto, e dei prodotti nei quali gli zuccheri sono stati totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti.»;
b) all'articolo 3:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e le disposizioni di cui al presente articolo.»;
2) al comma 2, la lettera b) e' abrogata;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le indicazioni di cui al comma 2 figurano, a caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto.»;
4) il comma 4 e' abrogato;
c) all'allegato I:
1) la definizione «1. Confettura» e' sostituita dalla seguente:
«1. Confettura
E' la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o piu' specie di frutta e acqua. Per gli agrumi, tuttavia, la confettura puo' essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.
La quantita' di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:
a) 450 grammi in generale;
b) 350 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
c) 180 grammi per lo zenzero;
d) 230 grammi per il pomo di acagiu';
e) 80 grammi per il frutto di granadiglia.»;
2) la definizione «2. Confettura extra» e' sostituita dalla seguente:
«2. Confettura extra
E' la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa non concentrata di una o piu' specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura extra di cinorrodi e la confettura extra senza semi di lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi puo' essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non concentrata di queste specie di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra puo' essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.
I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione di confettura extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.
La quantita' di polpa utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:
a) 500 grammi in generale;
b) 450 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
c) 280 grammi per lo zenzero;
d) 290 grammi per il pomo di acagiu';
e) 100 grammi per la granadiglia.»;
3) la definizione «5. Marmellata» e' sostituita dalla seguente:
«5. Marmellata di agrumi
E' la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o piu' dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze. Nella denominazione di vendita "marmellata di agrumi", il termine "agrumi" puo' essere sostituito dal nome dell'agrume utilizzato.
La quantita' di agrumi utilizzata nella fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a 200 grammi, di cui almeno 75 grammi ottenuti dall'endocarpo.»;
4) la definizione «6. Marmellata gelatina» e' sostituita dalla seguente:
«6. Marmellata gelatina
E' una marmellata di agrumi esente totalmente da sostanze insolubili, salvo eventualmente esigue quantita' di scorza finemente tagliata.»;
d) all'allegato III, al comma 1, la lettera d) e' abrogata;
e) l'allegato IV e' sostituito dall'allegato C al presente decreto.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli artt. 2 e 3 del citato
decreto legislativo n. 20 febbraio 2004, n. 50, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Composizione e lavorazione.). - 1. Fatte salve
le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e
del regolamento di cui al decreto ministeriale 27 febbraio
1996, n. 209, per la fabbricazione dei prodotti di cui
all'articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati soltanto
gli ingredienti di cui all'allegato IV e le materie prime
conformi alle previsioni dell'allegato II.
2. Le materie prime elencate all'allegato II, numeri 1,
2, 3, 4 e 5, possono essere sottoposte ai soli trattamenti
indicati all'allegato III.
3. In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati
nell'allegato I per le diverse specie di frutta sono
ridotti in proporzione alle percentuali impiegate.
4. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1 devono
presentare un tenore di sostanza secca solubile,
determinata al rifrattometro, uguale o superiore al 60 per
cento, eccettuati i prodotti che soddisfano i requisiti del
regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, per quanto riguarda lo
zucchero ridotto, e dei prodotti nei quali gli zuccheri
sono stati totalmente o parzialmente sostituiti da
edulcoranti. Tuttavia, tale tenore di sostanza secca
solubile, determinata al rifrattometro, puo' essere
inferiore al 60 per cento, ma non inferiore al 45 per
cento, se il prodotto riporta la dicitura "da conservare in
frigorifero dopo l'apertura"; tale dicitura non e'
richiesta per i prodotti presentati in piccole confezioni
monouso.».
«Art. 3. (Denominazioni di vendita e altre
indicazioni). - 1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma
1, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n.
1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2011, e le disposizioni di cui al presente
articolo.
2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) la dicitura concernente il contenuto di frutta:
"frutta utilizzata: ... grammi (g) per 100 grammi (g)" di
prodotto finito, se del caso previa detrazione del peso
dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti
acquosi;
b) (abrogata)
3. Le indicazioni di cui al comma 2 figurano, a
caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo
della denominazione del prodotto.
4. (abrogato)
5. Le denominazioni di vendita elencate all'allegato I
sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono
utilizzate per designarli nel commercio; tuttavia tali
denominazioni di vendita possono essere utilizzate, a
titolo complementare e conformemente agli usi, per
designare altri prodotti che non possono essere confusi con
i prodotti disciplinati dal presente decreto.
6. La denominazione di vendita e' completata dal nome
del frutto o dei frutti utilizzati in ordine decrescente
rispetto al loro peso. Tuttavia nel caso di prodotti
ottenuti da tre o piu' frutti, l'indicazione dei frutti
puo' essere sostituita dalla dicitura "frutti misti", da
un'indicazione simile oppure da quella del numero dei
frutti utilizzati.
7. La denominazione dei prodotti di cui all'allegato I,
punto 1, preparati con le mele cotogne puo' essere
accompagnata dal termine "cotognata".».
- Si riporta l'allegato I (Denominazione di vendita e
definizione dei prodotti) del decreto legislativo n. 20
febbraio 2004, n. 50, come modificato dal presente decreto:
«Denominazione di vendita e definizione dei prodotti.
1. Confettura.
E' la mescolanza, portata alla consistenza gelificata
appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o piu'
specie di frutta e acqua. Per gli agrumi, tuttavia, la
confettura puo' essere ottenuta dal frutto intero tagliato
e/o affettato.
La quantita' di polpa e/o purea utilizzata per la
fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve
essere inferiore a:
a) 450 grammi in generale;
b) 350 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello
spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
c) 180 grammi per lo zenzero;
d) 230 grammi per il pomo di acagiu';
e) 80 grammi per il frutto di granadiglia.
2. Confettura extra
E' la mescolanza, portata alla consistenza gelificata
appropriata, di zuccheri, polpa non concentrata di una o
piu' specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura
extra di cinorrodi e la confettura extra senza semi di
lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi puo'
essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non
concentrata di queste specie di frutta. Per gli agrumi, la
confettura extra puo' essere ottenuta dal frutto intero
tagliato e/o affettato.
I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere
utilizzati per la produzione di confettura extra: mele,
pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva,
zucche, cetrioli e pomodori.
La quantita' di polpa utilizzata per la produzione di
1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:
a) 500 grammi in generale;
b) 450 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello
spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
c) 280 grammi per lo zenzero;
d) 290 grammi per il pomo di acagiu';
e) 100 grammi per la granadiglia.»;
3. Gelatina
(OMISSIS)
4. Gelatina extra
(OMISSIS)
5. Marmellata di agrumi
E' la mescolanza, portata alla consistenza gelificata
appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o piu' dei
seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa,
purea, succo, estratti acquosi e scorze. Nella
denominazione di vendita "marmellata di agrumi", il termine
"agrumi" puo' essere sostituito dal nome dell'agrume
utilizzato.
La quantita' di agrumi utilizzata nella fabbricazione
di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore
a 200 grammi, di cui almeno 75 grammi ottenuti
dall'endocarpo.
6. Marmellata gelatina
E' una marmellata di agrumi esente totalmente da
sostanze insolubili, salvo eventualmente esigue quantita'
di scorza finemente tagliata.
7. Crema di marroni
(OMISSIS)».
- Si riporta l'allegato III (Trattamenti delle materie
prime) del decreto legislativo n. 20 febbraio 2004, n. 50,
come modificato dal presente decreto:
«1. I prodotti definiti nell'allegato II, numeri 1, 2,
3 e 4 possono essere sottoposti ai seguenti trattamenti:
a) trattamenti mediante il calore o il freddo;
b) liofilizzazione;
c) concentrazione, se il prodotto si presta
tecnicamente;
d) (abrogata);
e) le albicocche e le prugne destinate alla
produzione di confetture possono anche subire trattamenti
di disidratazione, diversi dalla liofilizzazione;
2. La scorza di agrumi puo' essere conservata in
salamoia.».
 
Allegato C

(articolo 3, comma 1, lettera e)
«ALLEGATO IV
(Art. 2)
Ingredienti facoltativi ai prodotti definiti nell'allegato I
- Miele: in tutti i prodotti in sostituzione totale o parziale degli zuccheri,
- succo di frutta, concentrato o meno: solo nella confettura,
- succo di agrumi, concentrato o meno: nei prodotti ottenuti da altri frutti: solo nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra,
- succo di piccoli frutti rossi, concentrato o meno: solo nella confettura e confettura extra prodotte con cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi, prugne e rabarbaro,
- succo di barbabietole rosse, concentrato o meno: solo nella confettura e gelatina prodotte con fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne,
- oli essenziali di agrumi: solo nelle marmellate di agrumi e nelle marmellate-gelatine,
- oli e grassi commestibili in quanto agenti antischiumogeni: in tutti i prodotti,
- pectina liquida: in tutti i prodotti,
- scorze di agrumi: nella confettura, nella confettura extra, nella gelatina e nella gelatina extra,
- foglie di Pelargonium odoratissimum: nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra, quando sono ottenute da cotogne,
- sostanze alcoliche, vino e vino liquoroso: in tutti i prodotti,
- noci, nocciole e mandorle: in tutti i prodotti,
- erbe aromatiche, spezie: in tutti i prodotti,
- vaniglia, estratti di vaniglia, vanillina: in tutti i prodotti,
- additivi alimentari autorizzati in conformita' al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.»
 
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recante
disposizioni in materia di taluni tipi di latte conservato
parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione
umana
1. Al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Aggiunte e materie prime autorizzate). - 1. Ai prodotti di cui all'allegato I possono essere aggiunte le seguenti materie prime e prodotti:
a) vitamine e minerali conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;
b) ai fini della correzione del tenore proteico del latte, di cui all'articolo 4:
1) retentato di latte: prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;
2) permeato di latte: prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;
3) lattosio: componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0 per cento m/m su sostanza secca; puo' essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito da un miscuglio di entrambi;
c) enzimi alimentari autorizzati in conformita' del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008;
d) additivi alimentari autorizzati in conformita' del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. E' autorizzato, altresi', il trattamento di riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio. Le modifiche della composizione del latte derivanti da tale trattamento sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili.»;
c) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.»;
d) all'allegato II, alla lettera a), le parole: «, contenente, in peso, non meno del 9% di materia grassa e del 31% di estratto secco totale ottenuto dal latte» sono soppresse.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli artt. 3 e 5 del citato
decreto legislativo n. 8 ottobre 2011, n. 175, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Conservazione e trattamento). - 1. Ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale, la conservazione dei prodotti di cui all'articolo
1 si ottiene mediante:
a) trattamento termico di sterilizzazione oppure
trattamento UHT e simili per i prodotti di cui all'allegato
I, punto 1.1;
b) aggiunta di zucchero per i prodotti di cui
all'allegato I, punto 1.2;
c) disidratazione per i prodotti di cui all'allegato
I, punto
2. Per la fabbricazione dei prodotti di cui
all'allegato I, punto 1.2 e' autorizzato il trattamento
mediante lattosio in quantita' aggiuntiva non superiore
allo 0,03 per cento in peso.
2-bis. E' autorizzato, altresi', il trattamento di
riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante
conversione in glucosio e galattosio. Le modifiche della
composizione del latte derivanti da tale trattamento sono
ammesse soltanto a condizione che siano indicate
sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile
e in caratteri indelebili.».
«Art. 5 (Etichettatura). - 1. Ai prodotti di cui
all'articolo 1 si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2011.
2. I prodotti di cui all'articolo 1 devono riportare:
a) l'indicazione della percentuale di materia grassa
del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito,
fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I, punto
1.1, lettera d), punto 1.2, lettera g), e punto 2, lettera
d); inoltre per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1,
la percentuale di estratto secco magro ottenuto dal latte;
queste indicazioni figurano accanto alla denominazione di
vendita;
b) per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2,
destinati alla vendita al consumatore, le istruzioni
concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione
integrate dall'indicazione del tenore di materia grassa del
prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;
c) sull'etichettatura la dicitura «non e' un alimento
per lattanti minori di 12 mesi» per i prodotti di cui
all'allegato I, punto 2;
d) nel caso di prodotti di peso unitario inferiore a
20 grammi, confezionati in imballaggi globali, le
indicazioni obbligatorie possono figurare solo
sull'imballaggio globale, ad eccezione della denominazione
di vendita che deve figurare anche sulle singole unita'.
3. Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I
sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e
sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti
stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti e
obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui
all'allegato II, alle condizioni e con le espressioni
linguistiche ivi indicate.».
- Si riporta la lettera a) dell'allegato II (Di cui
all'articolo 1, comma 6) del decreto legislativo n. 8
ottobre 2011, n. 175, come modificato dal presente decreto:
«a) In lingua inglese l'espressione "evaporated milk"
designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 1.1,
lettera b)».
 
Art. 5

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026.
2. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Schillaci, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Nordio