| Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| DECRETO 29 dicembre 2025 |
| Disciplina in materia di accisa per i processi di dealcolazione del vino. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche cosi' come modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020; Vista la direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche; Visto il testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in particolare: l'art. 18, che contiene disposizioni relative ai poteri e ai controlli attribuiti ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria e agli appartenenti alla Guardia di finanza ai fini della gestione dell'accisa e dell'accertamento delle violazioni alla disciplina della medesima imposta; l'art. 28, che prevede, al comma 1, che la produzione dell'alcole etilico e' effettuata in regime di deposito fiscale e che le relative attivita' di fabbricazione sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio, nelle distillerie e negli opifici di rettificazione; l'art. 33, recante norme in materia di accertamento dell'accisa sull'alcole etilico che stabilisce, al comma 4, che l'Amministrazione finanziaria puo' prescrivere l'installazione di un apposito contenitore, connesso stabilmente agli apparecchi di distillazione, nel quale raccogliere tutto l'alcole prodotto nonche' disporre l'installazione di attrezzature ritenute idonee per l'accertamento diretto del prodotto; l'art. 33-ter, introdotto con il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante la revisione delle disposizioni in materia di accise, con il quale sono previste disposizioni in materia di produzione di alcole etilico ottenuto a seguito di processi di dealcolazione, stabilendo, in particolare: al comma 1, che, ferme restando le anzidette disposizioni, in materia di accertamento dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'art. 33, commi 1 e 7, del medesimo testo unico delle accise, ai soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'art. 28, comma 1, lettere b) e d), che producono vino dealcolato nei limiti di cui all'art. 37, comma 1, primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al predetto art. 33, comma 4; al comma 2, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono stabilite, per i soggetti esercenti depositi fiscali di cui al predetto art. 28, comma 1, lettera a), numero 1), che producono vino dealcolato e per i soggetti esercenti i depositi fiscali di cui all'art. 28, comma 1, lettere b) e d), le condizioni di autorizzazione alla produzione, quelle inerenti all'assetto del deposito fiscale e modalita' semplificate di accertamento e di contabilizzazione; Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste n. 672816 del 20 dicembre 2024, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati; Ritenuto che si rende necessario dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 33-ter, comma 2, del predetto testo unico delle accise attraverso l'emanazione del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Decretano:
Art. 1
Definizioni e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) TUA: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni; b) regolamento n. 153/2001: il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene; c) vino: i prodotti di cui all'art. 36, comma 2, del TUA; d) processi di dealcolazione: i processi, meccanici o termici, di cui all'allegato VIII, parte I, Sezione E del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013, d'ora in avanti indicato come regolamento n. 1308/2013 che impiegano come materia prima vino e ottengono congiuntamente vino dealcolato e alcole etilico; e) soggetti EID: i soggetti, esercenti depositi fiscali di cui all'art. 28, comma 1, lettere b) o d), del TUA a cui e' consentito di effettuare, alle condizioni previste dal presente decreto, processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato entro il limite quantitativo massimo annuo previsto dall'art. 33-ter, comma 1, del medesimo TUA e di alcole; f) soggetti DID: i soggetti, esercenti depositi fiscali di cui all'art. 28, comma 1, lettere b) o d), del TUA che effettuano processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato oltre il limite quantitativo massimo annuo previsto per i soggetti EID, a seguito del rilascio, alle condizioni previste dal presente decreto, della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), numero 1), del TUA; g) alcole: l'alcole etilico, di cui all'art. 32 del TUA, ottenuto direttamente a seguito di processi di dealcolazione; h) vino dealcolato: bevanda che si ottiene al termine dei processi di dealcolazione; l) ufficio competente: l'Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' ubicato il deposito fiscale del soggetto EID o del soggetto DID; m) Ufficio ICQRF: l'ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi nei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' ubicato il deposito fiscale del soggetto EID o del soggetto DID; n) Pec: il sistema della posta elettronica certificata di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale. 2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 8, la produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione del vino avviene in regime di deposito fiscale, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), numero 1, del TUA e in conformita' alle prescrizioni contenute nel regolamento n. 153/2001. |
| | Art. 2 Condizioni per l'autorizzazione alla produzione di alcole ed inerenti all'assetto del deposito fiscale per i soggetti EID 1. Per i soggetti EID la produzione di alcole avviene in regime di deposito fiscale, in conformita' alle prescrizioni contenute nel presente decreto ed e' consentita subordinatamente all'aggiornamento, da parte dell'ufficio competente, della licenza fiscale gia' in possesso ai sensi dall'art. 28, comma 1, lettere b) o d) con relativa annotazione dell'esercizio dell'attivita' di dealcolazione del vino. 2. Nei depositi fiscali dei soggetti EID i processi di dealcolazione sono realizzati in un'area riservata ai medesimi, individuata all'interno degli stessi depositi fiscali e appositamente delimitata; tale area e' distinta da quella destinata alle attivita' produttive previste dall'art. 28, comma 1, lettere b) o d), del TUA. 3. Le medesime aree comprendono i locali in cui sono situate le apparecchiature per la produzione dell'alcole, il recipiente collettore di cui al comma 5 e il relativo misuratore di cui al comma 6 nonche' il misuratore che determina la quantita' di vino dealcolato ai fini del raggiungimento del limite quantitativo previsto dall'art. 33-ter, comma 1, del TUA. 4. Le apparecchiature di cui al comma 3 sono in grado di separare l'alcole dal vino in modo che al termine del processo di dealcolazione, oltre all'alcole, si ottenga vino dealcolato. 5. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti EID installano il recipiente collettore, previsto dall'art. 33, comma 4, del TUA, nel quale confluisce tutto l'alcole ottenuto e che e' connesso stabilmente con le apparecchiature che effettuano i processi di dealcolazione attraverso tubazioni rigide e inamovibili. Il recipiente collettore di cui al presente comma e' realizzato, ai fini del regolare espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'art. 5, in modo che possa contenere una quantita' di alcole pari almeno a 20 ettolitri e che l'estrazione dell'alcole in esso contenuto possa avvenire solo mediante la rimozione, da parte dell'ufficio competente, dei sigilli dal medesimo apposti. 6. La quantita' dell'alcole ottenuta presso l'impianto e' determinata mediante l'impiego di un apposito misuratore, installato dal soggetto EID all'uscita del recipiente collettore di cui al comma 5 e connesso al medesimo recipiente mediante tubature rigide e inamovibili. 7. Ai fini del rispetto del limite quantitativo di cui all'art. 33-ter, comma 1, del TUA, il soggetto EID installa un apposito misuratore di tipo volumetrico connesso, mediante tubature rigide e inamovibili, alle apparecchiature che effettuano processi di dealcolazione, per determinare il quantitativo di vino dealcolato che si ottiene al termine dei medesimi processi. 8. Nei depositi fiscali dei soggetti EID l'alcole non puo' essere sottoposto a operazioni di denaturazione. 9. Lo strumento di misurazione previsto dal comma 6 e' conforme alle disposizioni della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura. 10. I processi di dealcolazione sono effettuati sotto la responsabilita' esclusiva del depositario autorizzato. |
| | Art. 3
Istanza per la produzione di alcole per i soggetti EID
1. I soggetti EID che intendono produrre vino dealcolato, presentano all'ufficio competente, per il tramite della pec, un'istanza contenente le seguenti indicazioni: a) la denominazione dell'impresa e gli estremi della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettere b) o d) del TUA, l'ubicazione del deposito fiscale in cui intende produrre vino dealcolato e alcole; b) la descrizione dei processi di dealcolazione che si intendono effettuare, le caratteristiche delle relative apparecchiature e la loro potenzialita' produttiva; c) le caratteristiche dei misuratori di cui all'art. 2, comma 3, installati; d) le caratteristiche tecniche del recipiente collettore di cui all'art. 2, comma 5, e la relativa tabella di taratura; e) la capacita' dei serbatoi destinati a contenere il vino dealcolato ottenuto, con i relativi codici identificativi attribuiti dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari; f) la quantita' annua stimata di alcole che si prevede di realizzare nel deposito fiscale; g) la quantita' annua stimata, non superiore al quantitativo di cui all'art. 33-ter, comma 1, del TUA, di vino dealcolato che si intende produrre nel deposito fiscale. 2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegati: a) la planimetria del deposito fiscale di cui al comma 1, lettera a), dalla quale risulti, in particolare, la delimitazione dell'area destinata allo svolgimento dell'attivita' di produzione dell'alcole e del vino dealcolato evidenziando, all'interno della stessa, l'ubicazione del recipiente collettore, degli strumenti di misurazione e dei serbatoi destinati a contenere vino dealcolato; b) lo schema semplificato di funzionamento dell'impianto; c) una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'istante attesta: 1) il possesso di ogni altra autorizzazione diversa da quella fiscale che risulti necessaria per l'esercizio dell'impianto produttivo; 2) che le apparecchiature utilizzate nei processi di dealcolazione hanno le caratteristiche tecniche per processare il vino al fine di ottenere vino dealcolato e alcole; 3) l'attivazione del registro dematerializzato di cui all'art. 147, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013. 3. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), l'istante si impegna altresi' a comunicare tempestivamente l'eventuale raggiungimento, nel corso dell'anno, del limite di cui all'art. 33-ter, comma 1, del TUA. In caso di raggiungimento, nel corso dell'anno, del limite di produzione annuo di vino dealcolato previsto dall'art. 33-ter, comma 1, del TUA, i soggetti EID ne danno comunicazione, mediante la pec, all'ufficio competente e all'Ufficio ICQRF, sospendendo, contestualmente, per la rimanente frazione di anno, i processi di dealcolazione e la produzione di vino dealcolato. 4. Il soggetto istante e' tenuto a comunicare all'ufficio competente ogni successiva variazione dei dati contenuti nell'istanza di cui al comma 1 e nella documentazione ad essa allegata, entro dieci giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate. |
| | Art. 4
Verifica tecnica ed aggiornamento della licenza di esercizio per i soggetti EID
1. L'ufficio competente verifica la completezza e la regolarita' dell'istanza e della relativa documentazione ad essa allegata richiedendo, qualora necessario, a mezzo della pec, l'integrazione della stessa o la documentazione mancante. Riscontrata la completezza della predetta istanza e della relativa documentazione, l'ufficio competente provvede altresi' a verificare che la configurazione dell'impianto, rappresentata nella medesima istanza, risulti conforme alle indicazioni previste dall'art. 2; in tal caso il medesimo ufficio provvede a comunicare, mediante la pec, al soggetto istante la data per la verifica tecnica di cui al comma 5. 2. Nel caso in cui l'istanza di cui all'art. 3 o la relativa documentazione ad essa allegata risultino incomplete anche a seguito della richiesta di integrazione effettuata ai sensi del comma 1, l'ufficio competente rigetta l'istanza con provvedimento comunicato al soggetto istante per mezzo della pec, in cui sono indicate le motivazioni del rigetto. 3. Nel caso in cui la configurazione dell'impianto rappresentata nell'istanza di cui all'art. 3 non risulti conforme a quanto indicato dall'art. 2, l'ufficio competente ne da' comunicazione, tramite la pec, al soggetto istante prescrivendo le ulteriori misure o opere, da attuare in un congruo termine non inferiore a trenta giorni lavorativi, necessarie a garantire la predetta conformita'. Con la stessa comunicazione l'ufficio competente indica altresi' la data per la verifica tecnica di cui al comma 5. 4. La comunicazione di cui al comma 3 sospende i termini per la conclusione del procedimento amministrativo che riprendono a decorrere dal primo giorno successivo al periodo assegnato al soggetto istante per l'adeguamento. 5. L'ufficio competente effettua, nella data fissata e in contraddittorio con il soggetto istante, la verifica tecnica delle attrezzature presenti nelle aree di cui all'art. 2, comma 2, provvedendo altresi' a riscontrare la corrispondenza tra la configurazione dell'impianto rappresentata nell'istanza e quella effettivamente realizzata anche a seguito dell'attuazione delle opere e misure prescritte ai sensi del comma 3; nell'ambito della predetta verifica possono essere effettuati esperimenti di lavorazione al fine di accertare, in particolare, la potenzialita' produttiva di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). Al termine delle operazioni di verifica, l'ufficio competente redige, in doppio esemplare, un processo verbale degli esiti della medesima verifica sottoscritto anche dal soggetto istante. 6. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 5, l'ufficio competente determina la misura della cauzione prevista dall'art. 28, comma 5, lettera a), del TUA calcolata in relazione alla quantita' massima di alcole etilico che puo' essere detenuta nel recipiente collettore; l'importo della medesima cauzione e' comunicato, per il tramite della pec, al soggetto istante e per la stessa trovano applicazione le disposizioni dell'art. 64 del TUA. 7. Nel caso in cui la verifica tecnica di cui al comma 5 abbia esito negativo, l'ufficio competente adotta il provvedimento di diniego nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241; e' parimenti adottato dall'ufficio competente il provvedimento di diniego qualora il medesimo ufficio riscontri che la cauzione prestata ai sensi del comma 6 risulti non idonea. 8. Ricevuta la documentazione comprovante la regolare costituzione della cauzione, l'ufficio competente provvede ad annotare, nella licenza fiscale gia' in possesso dell'istante, l'esercizio dell'attivita' di dealcolazione. 9. Il procedimento di cui al presente articolo e' completato entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui all'art. 3. 10. L'ufficio competente, effettuato l'aggiornamento della licenza di esercizio, ne da' comunicazione all'Ufficio ICQRF. |
| | Art. 5 Accertamento dell'alcole da processi di dealcolazione negli impianti dei soggetti EID
1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, la quantita' e la qualita' dell'alcole raccolto nel recipiente collettore di cui all'art. 2, comma 5, e' accertata dall'ufficio competente in contraddittorio con il soggetto EID, a seguito dell'integrale riempimento del medesimo recipiente collettore. La rimozione dei sigilli, da parte dell'ufficio competente e il contestuale svuotamento del recipiente collettore avvengono a condizione che l'alcole in esso contenuto possa immediatamente confluire in un'autocisterna di idonea capacita' al fine del trasferimento dell'intero quantitativo di alcole verso un deposito fiscale autorizzato a riceverlo. 2. L'accertamento quantitativo di cui al comma 1 e' effettuato, in contraddittorio con il depositario autorizzato, rilevando i dati forniti dal misuratore posto sul flusso dell'alcole in uscita dal recipiente collettore all'atto del caricamento dell'autocisterna. Qualora, per la determinazione qualitativa, siano necessari riscontri analitici, gli stessi sono effettuati, su campioni prelevati dai funzionari dell'agenzia, dai competenti laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette. A seguito dell'accertamento il quantitativo dell'alcole accertato e' annotato nel registro di cui all'art. 7, comma 1, ed e' emesso il relativo documento di accompagnamento di cui all'art. 6. 3. Il quantitativo di cui al comma 1 viene inoltre annotato nel registro dematerializzato di cui all'art. 147, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 entro tre giorni dal termine dell'accertamento quantitativo di cui al comma 2. 4. Al termine dell'estrazione dell'alcole dal recipiente collettore, l'ufficio competente appone i sigilli al medesimo collettore in modo che siano ripristinate le condizioni di cui all'art. 2, comma 5. Delle operazioni effettuate viene redatto apposito processo verbale, in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al depositario autorizzato. |
| | Art. 6 Disposizioni particolari per la circolazione dell'alcole ottenuto da processi di dealcolazione negli impianti dei soggetti EID 1. Il trasferimento in regime sospensivo dell'alcole e' effettuato, dal deposito fiscale del soggetto EID verso un deposito fiscale autorizzato a riceverlo, con le seguenti modalita': a) per i soggetti EID in possesso della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del TUA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del TUA; b) per i soggetti EID in possesso della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera d), del TUA, previa emissione, da parte dell'ufficio competente, del documento di accompagnamento di cui all'art. 6, comma 5, del TUA, in formato cartaceo successivamente all'attivita' di accertamento di cui all'art. 5. Nel predetto documento vengono annotati i dati identificativi del processo verbale di cui all'art. 5, comma 4. 2. Per l'assolvimento dell'obbligo di prestazione della garanzia del pagamento dell'accisa gravante sull'alcole spedito dal soggetto EID di cui al comma 1, lettere a) e b), per i casi di irregolarita' durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo e per lo svincolo della cauzione trovano applicazione le disposizioni del TUA. |
| | Art. 7
Adempimenti amministrativi del soggetto EID
1. I soggetti EID redigono un registro di carico e scarico nel quale sono annotati, nella parte del carico, i quantitativi di alcole accertati ai sensi dell'art. 5, con indicazione del volume a 20°C e del titolo alcolometrico effettivo e, nella parte dello scarico, i quantitativi di alcole spediti dal deposito con l'indicazione degli estremi del relativo documento di cui all'art. 6, comma 1; i medesimi soggetti annotano, in un'apposita e distinta sezione di tale registro aggiornata con cadenza settimanale, i quantitativi di vino dealcolato, rilevati dal misuratore di cui all'art. 2, comma 7. 2. I soggetti EID, entro tre giorni dalle operazioni di dealcolazione, annotano nel registro dematerializzato di cui all'art. 147, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, i quantitativi di vino dealcolato rilevati dal misuratore di cui all'art. 2, comma 7. 3. Il registro di cui al comma 1 e' numerato progressivamente e, prima dell'uso, e' vidimato dall'ufficio competente. Il medesimo registro puo' essere predisposto in modelli idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate ed e' custodito per un periodo non inferiore a cinque anni. 4. I soggetti EID presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, tramite pec, all'ufficio competente e all'Ufficio ICQRF, una dichiarazione riepilogativa riportante, in relazione all'anno precedente, i quantitativi di vino dealcolato e di alcole ottenuti nel medesimo periodo. |
| | Art. 8
Disposizioni particolari per i soggetti DID
1. I soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del TUA che intendono effettuare processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato oltre il limite previsto dall'art. 33-ter, comma 1, del medesimo TUA, richiedono all'ufficio competente il rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), numero 1), del TUA con le semplificazioni previste dall'art. 9 e subordinata ai vincoli previsti dall'art. 10, commi 1, 2, 3 e 5. 2. I soggetti di cui al comma 1 presentano all'ufficio competente, mediante pec, un'istanza contenente, oltre alle indicazioni previste dal regolamento n. 153/2001, le seguenti: a) la denominazione dell'impresa e gli estremi della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del TUA nonche' l'ubicazione del relativo deposito fiscale; b) la descrizione dei processi di dealcolazione che si intendono effettuare, le caratteristiche delle relative apparecchiature e la loro potenzialita' produttiva nonche' le caratteristiche dei serbatoi destinati a contenere l'alcole prodotto; c) la descrizione delle modalita' di introduzione del vino impiegato come materia prima nell'area dedicata all'attivita' di dealcolazione. 3. All'istanza di cui al comma 2 sono allegati: a) la planimetria del deposito fiscale di cui al comma 2, lettera a), dalla quale risulti, in particolare, la ripartizione del medesimo deposito in due aree distinte dedicate, l'una, esclusivamente all'attivita' di produzione e deposito dell'alcole e del vino dealcolato e, l'altra, a quella di produzione e deposito di prodotti alcolici intermedi di cui all'art. 39 del TUA; b) gli schemi di funzionamento degli impianti destinati alle produzioni di cui alla lettera a) del presente comma; 4. I soggetti esercenti depositi fiscali di vino di cui all'art. 28, comma 1, lettera d), del TUA, che intendono effettuare processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato oltre il limite previsto dall'art. 33-ter, comma 1, del medesimo TUA, chiedono all'ufficio competente il rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), numero 1), del TUA con le semplificazioni previste dall'art. 9 e subordinata ai vincoli previsti dall'art. 10. 5. I soggetti di cui al comma 4 presentano all'ufficio competente, per il tramite della pec, un'istanza contenente, oltre alle indicazioni previste dal regolamento n. 153/2001, le seguenti: a) la denominazione dell'impresa e gli estremi della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera d), del TUA nonche' l'ubicazione del relativo deposito fiscale; b) la descrizione dei processi di dealcolazione che si intendono effettuare, le caratteristiche delle relative apparecchiature e la loro potenzialita' produttiva nonche' le caratteristiche dei serbatoi dell'alcole prodotto. 6. All'istanza di cui al comma 5 sono allegati: a) la planimetria del deposito fiscale di cui al comma 5, lettera a), dalla quale risulti, in particolare, la ripartizione del medesimo deposito in due aree distinte dedicate, l'una, esclusivamente all'attivita' di produzione e deposito dell'alcole e del vino dealcolato e, l'altra, a quella di produzione e deposito di vino; b) gli schemi di funzionamento degli impianti destinati alle produzioni di cui alla lettera a) del presente comma. 7. I soggetti istanti di cui al comma 1 ed al comma 4 sono tenuti a comunicare all'ufficio competente ogni successiva variazione dei dati contenuti nelle istanze rispettivamente di cui ai commi 2 e 5 e nella documentazione ad esse allegate, entro dieci giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate. 8. L'ufficio competente, effettuata la verifica tecnica dell'impianto e constatata la rispondenza dell'assetto fiscale ai requisiti previsti dal regolamento n. 153/2001, previa integrazione della cauzione ai sensi dell'art. 64 del TUA, rilascia ai soggetti istanti di cui ai commi 1 e 4 la licenza fiscale prevista per gli impianti di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), numero 1), del TUA, con le semplificazioni previste dall'art. 9 e nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 10. 9. L'ufficio competente, rilasciata la licenza di esercizio di cui al comma 8, ne da' comunicazione all'Ufficio ICQRF. |
| | Art. 9 Semplificazioni per la produzione di alcole e vino dealcolato per i soggetti DID
1. Ai soggetti DID non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, ed all'art. 17, comma 2, lettere d), salvo eventuale prelevamento di campioni, f) e g), del regolamento n. 153/2001. Fermo restando l'obbligo di tenuta del registro dematerializzato di cui all'art. 147, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, i medesimi soggetti, inoltre, sono esclusi dell'obbligo di installare strumenti di misura aventi rilevanza fiscale ai fini della determinazione quantitativa del vino e del vino dealcolato ottenuto. 2. I processi di dealcolazione e l'estrazione dell'alcole sono effettuati sotto la responsabilita' esclusiva del depositario autorizzato. 3. Gli esercenti depositi fiscali di cui all'art. 8, commi 1 e 4, a cui e' rilasciata la licenza di cui al medesimo art. 8, comma 8, continuano l'attivita' di produzione e deposito di prodotti alcolici intermedi di cui all'art. 39 del TUA o di vino, nell'area del deposito rispettivamente dedicata, con l'assetto fiscale e le prerogative gia' previsti al momento del rilascio della medesima licenza. 4. Con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere fornite specifiche istruzioni operative per semplificare le modalita' tecniche di accertamento della produzione di alcole presso gli impianti degli esercenti depositi fiscali che si dotano di sistemi informativi e telematici di gestione della produzione e di trasmissione dei relativi dati in relazione all'evoluzione tecnologica degli stessi sistemi. |
| | Art. 10
Vincoli per i soggetti DID
1. Gli esercenti depositi fiscali di cui all'art. 8, commi 1 e 4, a cui e' rilasciata la licenza di cui al medesimo art. 8, comma 8, non possono produrre alcole etilico di cui all'art. 32 del TUA con modalita' diverse dai processi di dealcolazione ne' eseguire, nella distinta area dedicata all'attivita' di dealcolazione, lavorazioni successive sull'alcole ottenuto. 2. Per gli esercenti depositi fiscali di cui all'art. 8, commi 1 e 4, a cui e' rilasciata la licenza di cui al medesimo art. 8, comma 8, l'accertamento dell'alcole prodotto e' sempre effettuato dall'ufficio competente in contraddittorio con i medesimi esercenti dei depositi fiscali. 3. Qualora in relazione alle esigenze operative dell'impianto si rendesse necessario effettuare la denaturazione, prevista dal TUA in materia di accisa, dell'alcole etilico ottenuto direttamente a seguito di processi di dealcolazione, gli esercenti depositi fiscali di cui all'art. 8, commi 1 e 4, a cui e' rilasciata la licenza di cui al medesimo art. 8, comma 8, richiedono all'ufficio competente l'autorizzazione secondo la procedura prevista dall'art. 6 del regolamento n. 153/2001. 4. I soggetti esercenti depositi fiscali di vino di cui all'art. 8, comma 4, a cui e' rilasciata la licenza di cui al medesimo art. 8, comma 8, non possono ricevere alcole etilico in regime di sospensione dall'accisa. 5. Per gli esercenti depositi fiscali di cui all'art. 8, commi 1 e 4, a cui e' rilasciata la licenza di cui al medesimo art. 8, comma 8, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, si applicano le disposizioni del regolamento n. 153/2001 con particolare riguardo a quelle in materia di accertamento, assetto del deposito fiscale e tenuta della contabilita'. |
| | Art. 11 Scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e la Guardia di finanza 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e la Guardia di finanza assicurano il coordinamento delle attivita' di rispettiva competenza al fine di evitare la reiterazione dei controlli nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, anche mediante lo sviluppo dell'interoperabilita' dei propri sistemi informativi di rendicontazione e monitoraggio delle attivita' ispettive, garantendo lo scambio dei dati relativi all'esito dei controlli e degli atti interessati dal processo di digitalizzazione previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
| | Art. 12
Disposizioni finanziarie
1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| | Art. 13
Efficacia delle disposizioni
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2025
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' - alimentare e delle foreste Lollobrigida |
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