| Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| DECRETO 29 dicembre 2025 |
| Modalita' di applicazione dell'accisa sul gas naturale. |
|
|
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise, che, nel dare attuazione, in particolare, a quanto previsto dall'art. 18, comma 3, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di revisione del sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sul gas naturale, ha sostituito, con l'art. 1, comma 1, lettera g), l'art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e inserito nello stesso testo unico, con la lettera h) del medesimo art. 1, comma 1, gli articoli 26-bis, 26-ter, 26-quater e 26-quinquies; Visto il predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal citato decreto legislativo n. 43 del 2025 e, in particolare: l'art. 26, che sottopone ad accisa il gas naturale destinato alla combustione per usi domestici e usi non domestici, nonche' all'autotrazione, stabilendo il momento in cui la relativa imposta diviene esigibile; l'art. 26-bis, che determina le modalita' di rilascio dell'autorizzazione prevista per i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa; l'art. 26-ter, che reca disposizioni in materia di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa; l'art. 26-quater, che indica gli adempimenti dei soggetti che provvedono al vettoriamento o alla distribuzione del gas naturale o effettuano estrazione, stoccaggio e rigassificazione del medesimo prodotto; l'art. 26-quinquies, che demanda a uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione delle modalita' attuative degli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, che reca norme in materia di attivita' di vendita di gas naturale e di biogas a clienti finali; Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 19 maggio 2025, n. 85, recante condizioni, criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante norme di attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita', che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'applicazione dell'accisa al gas naturale, destinato alla combustione per usi civili, in base ad aliquote differenziate per scaglioni di consumo; Visto l'art. 12 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che prevede l'adozione di determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per fissare tempi e modalita', in particolare, per la presentazione, da parte dei vettorianti, dei dati relativi al gas naturale trasportato e per la trasmissione, da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul medesimo gas naturale, dei dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati; Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, che stabilisce, a favore degli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, che consumino piu' di 1.200.000 metri cubi annui, una riduzione temporanea del 40 per cento dell'aliquota di accisa sul gas naturale impiegato negli usi non domestici di cui all'art. 26 del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, resa strutturale dall'art. 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Visto il decreto del Ministro per le finanze 12 luglio 1977, recante norme di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102; Ritenuto necessario adottare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 26-quinquies del predetto testo unico al fine di stabilire le modalita' attuative degli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater del medesimo testo unico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) TUA: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni; b) gas naturale: il prodotto individuato dai codici della nomenclatura combinata NC 2711 11 00 (GNL) e NC 2711 21 00 e le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume; c) ADM: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; d) soggetti obbligati: i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale indicati all'art. 26, commi 7, 8 e 9, del TUA; e) venditori: i soggetti obbligati di cui all'art. 26, comma 7, del TUA, che: 1) fatturano il gas naturale ai consumatori finali, comprese le societa' aventi sede legale nel territorio dello Stato designate da soggetti di altri Stati dell'Unione europea, non aventi sede nel territorio dello Stato, che forniscono il gas naturale, direttamente a consumatori finali; 2) acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi, il gas naturale confezionato in bombole o altro recipiente; f) autoconsumatori: 1) i soggetti obbligati, diversi dai venditori, che: 1.1) acquistano, per uso proprio, gas naturale: 1.1.1) avvalendosi delle reti di gasdotti o di infrastrutture, incluse le reti stradali e ferroviarie, per il vettoriamento del prodotto anche mediante carri bombolai, carri cisterna o auto cisterna; 1.1.2) confezionato in bombole o in altro recipiente, anche da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi; 1.1.3) attraverso il mercato del gas naturale o le piattaforme di negoziazione per lo scambio del medesimo gas; 1.2) estraggono, per uso proprio, gas naturale nel territorio dello Stato; 2) i soggetti obbligati che in qualita' di gestori delle reti di gasdotti nazionali oppure di gestori di impianti di stoccaggio di gas naturale hanno chiesto di essere riconosciuti come soggetti obbligati limitatamente ai quantitativi di gas naturale impiegati, rispettivamente, per attivita' di vettoriamento oppure di stoccaggio del medesimo gas; g) consumatori finali: i soggetti, diversi dai soggetti obbligati, ai quali viene fatturato gas naturale dai venditori, ivi inclusi, ai fini dell'applicazione dell'accisa sul gas naturale, gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai; h) vettorianti: i soggetti di cui all'art. 26-quater del TUA che eserciscono le reti di trasporto del gas naturale; i) dichiarazione semestrale: la dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 26-ter del TUA; j) Pec: il sistema della posta elettronica certificata di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale; k) ufficio competente: l'ufficio dell'ADM territorialmente competente in relazione alla sede legale o amministrativa del soggetto obbligato. 2. Ai fini del presente decreto, per l'individuazione del luogo di consumo del gas naturale, si considerano distinti ambiti territoriali: a) il territorio di ciascuna delle regioni a statuto speciale; b) il territorio della Provincia autonoma di Trento; c) il territorio della Provincia autonoma di Bolzano; d) l'insieme dei territori di tutte le regioni a statuto ordinario. 3. Ai fini del presente decreto, per individuare il momento della fornitura, mediante le reti di distribuzione, del gas naturale a consumatori finali, si fa riferimento alle prescrizioni regolatorie con cui sono fissati i criteri per l'attribuzione temporale dei consumi di gas naturale ai fini della fatturazione degli stessi ai consumatori finali. |
| | Art. 2
Adempimenti preventivi a carico dei soggetti obbligati
1. I soggetti obbligati, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, denunciano preventivamente, ai sensi dell'art. 26-bis, comma 1, del TUA, la propria attivita' all'ufficio competente. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le societa' di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), designate da soggetti di altri Stati dell'Unione europea che forniscono il gas naturale direttamente a consumatori finali nazionali, hanno l'obbligo di registrarsi presso l'ADM prima dell'inizio della predetta attivita' di fornitura. 3. Nella denuncia di cui al comma 1 i soggetti obbligati indicano: a) i propri dati identificativi, quelli del legale rappresentante o dell'eventuale rappresentante negoziale, l'ubicazione della sede legale e della sede in cui e' custodita e resa disponibile la documentazione rilevante ai fini fiscali; b) i quantitativi annui di gas naturale che si stima saranno consumati per uso proprio o ceduti anche sulla base dei contratti di vendita stipulati fino al momento della presentazione della medesima denuncia, suddivisi in relazione a ciascun ambito territoriale e al trattamento tributario che il TUA prevede in relazione al loro impiego. 4. Gli autoconsumatori che estraggono gas naturale nel territorio dello Stato indicano nella denuncia anche l'ubicazione delle centrali di trattamento; gli autoconsumatori che gestiscono impianti di stoccaggio di gas naturale indicano nella denuncia anche l'ubicazione dei medesimi impianti e gli estremi delle relative concessioni rilasciate dal Ministero delle imprese e del made in Italy. 5. I soggetti obbligati allegano alla denuncia di cui al comma 1 la dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, d'ora in avanti indicato come decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con cui il medesimo attesta di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici per i quali e' prevista la pena della reclusione. 6. I venditori allegano, altresi', alla denuncia di cui al comma 1 una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesta che il soggetto richiedente e' iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 7. Gli autoconsumatori allegano, altresi', alla denuncia di cui al comma 1 un prospetto in cui sono indicati: a) le modalita' di trasporto, ove previsto, del gas naturale di cui si prevede il consumo per uso proprio nonche' il luogo di consumo dello stesso; b) in caso di uso promiscuo, le percentuali relative ai quantitativi di gas naturale destinati ai diversi impieghi con l'indicazione di quelli destinati a usi per i quali e' prevista l'esenzione o una riduzione dell'accisa oppure la non applicazione del medesimo tributo; c) l'ubicazione e la capacita' degli eventuali serbatoi destinati a contenere gas naturale. 8. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 26, comma 2, del TUA, i soggetti che intendono fornire o impiegare miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume allegano alla denuncia di cui al comma 1 una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale indicano la percentuale di metano e altri idrocarburi contenuta nelle predette miscele. L'ufficio competente puo' provvedere a verificare la predetta percentuale tramite accertamenti o analisi effettuate dai laboratori chimici dell'ADM. |
| | Art. 3
Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
1. L'ufficio competente verifica la completezza dei dati contenuti nella denuncia di cui all'art. 2 e della documentazione a essa allegata richiedendo, qualora necessario, al soggetto di cui all'art. 2, comma 1, l'integrazione della stessa o la documentazione mancante e assegnando a tale scopo al medesimo soggetto un termine non inferiore a dieci giorni. 2. Nel caso in cui il soggetto denunciante non abbia i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta oppure la denuncia di cui all'art. 2 o la documentazione a essa allegata risulti incompleta, anche a seguito della richiesta di integrazione effettuata ai sensi del comma 1, l'ufficio competente nega l'autorizzazione, previo contraddittorio, con provvedimento motivato, che e' comunicato al soggetto denunciante. 3. Riscontrata la completezza dei dati contenuti nella denuncia di cui all'art. 2 e della relativa documentazione ed effettuati positivamente i controlli di competenza, eventualmente anche in relazione all'effettiva disponibilita' della documentazione rilevante ai fini fiscali presso la sede indicata nella medesima denuncia, l'ufficio competente determina, con apposito provvedimento comunicato al soggetto denunciante l'importo della cauzione di cui all'art. 26-bis, comma 1, del TUA in misura pari al 15 per cento dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto obbligato nella medesima denuncia relativamente ai quantitativi annui di gas naturale ceduti o consumati per uso proprio e ai dati eventualmente in possesso del competente ufficio. 4. La cauzione di cui al comma 3 e' prestata con l'osservanza delle norme sulla contabilita' generale dello Stato. I documenti attestanti l'avvenuta costituzione della cauzione sono inviati all'ufficio competente entro trenta giorni dalla data del ricevimento del provvedimento di cui al medesimo comma 3. 5. Qualora la cauzione prestata ai sensi del comma 4 non risulti idonea, l'ufficio competente ne da' comunicazione al soggetto denunciante assegnandogli un termine di trenta giorni dalla data di notifica della stessa per trasmettere i documenti attestanti l'avvenuto adeguamento della cauzione. In caso di mancata trasmissione dei predetti documenti attestanti l'adeguamento della cauzione nel termine previsto, l'ufficio competente adotta un provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione di cui al presente articolo, che e' comunicato al denunciante. 6. L'ufficio competente, verificata l'idoneita' della cauzione prestata, rilascia al soggetto denunciante l'autorizzazione di cui all'art. 26-bis, comma 2, del TUA. Al soggetto autorizzato e' attribuito un codice accisa. 7. Unitamente al rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6, l'ufficio competente comunica al venditore la misura degli acconti mensili da versare nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'attivita' di fornitura e la fine del mese in cui procede alla fatturazione del gas naturale ceduto; gli stessi acconti sono determinati dal medesimo ufficio in base ai quantitativi annui di gas naturale, indicati nella denuncia di cui all'art. 2, che si stima saranno ceduti e in base ai dati eventualmente in suo possesso. L'importo di ciascuno degli acconti mensili di cui al presente comma e' ripartito per ciascun ambito territoriale. 8. Unitamente al rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6, l'ufficio competente comunica all'autoconsumatore la misura dell'acconto mensile da versare relativamente al mese in cui ha inizio il consumo; tale acconto e' determinato dal medesimo ufficio in base ai dati comunicati dallo stesso soggetto nella denuncia di cui all'art. 2 e a quelli eventualmente in possesso dell'ufficio. L'importo del predetto acconto mensile e' ripartito per ciascun ambito territoriale. 9. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia di cui all'art. 2. La richiesta di integrazione di cui al comma 1, la comunicazione del provvedimento di cui al comma 3 e la comunicazione di cui al comma 5 sospendono i termini per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, che riprendono a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il soggetto denunciante provvede, rispettivamente, a integrare la documentazione ai sensi del comma 1 o a trasmettere i documenti attestanti l'avvenuta costituzione o l'avvenuto adeguamento della cauzione ai sensi dei commi 4 e 5. 10. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 e' revocata, previo contraddittorio, con provvedimento motivato dell'ufficio competente: a) ai soggetti che non risultano abilitati alla vendita del gas naturale a clienti finali, nei casi in cui l'abilitazione sia richiesta; b) ai soggetti nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici per i quali e' prevista la pena della reclusione. 11. I soggetti autorizzati comunicano all'ufficio competente ogni variazione dei dati contenuti nella denuncia di cui all'art. 2 e nei documenti a essa allegati ivi incluse le modifiche conseguenti a operazioni societarie straordinarie, quali la cessione o l'acquisizione di rami d'azienda inerenti alla vendita di gas naturale. La comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data in cui le predette variazioni si sono verificate. Su richiesta dell'ufficio competente il soggetto autorizzato di cui al presente comma fornisce ulteriori elementi o documenti a integrazione di quanto gia' in possesso dell'ufficio stesso. 12. Nel caso in cui le variazioni comunicate ai sensi del comma 11 comportino la necessita' di rilasciare una nuova autorizzazione, i soggetti autorizzati, unitamente alla comunicazione di cui al medesimo comma 11, presentano una nuova denuncia ai sensi dell'art. 2. Qualora a seguito della medesima denuncia l'ufficio competente riscontri l'assenza delle condizioni per rilasciare una nuova autorizzazione, nega la stessa con provvedimento motivato e, previo contraddittorio, procede alla revoca dell'autorizzazione gia' rilasciata. 13. I soggetti autorizzati di cui al comma 12 possono proseguire la propria attivita', utilizzando il codice di accisa di cui sono gia' in possesso, fino a quando non viene revocata l'autorizzazione precedentemente rilasciata. 14. Entro quindici giorni dall'avvenuta cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale il venditore ne da' comunicazione all'ufficio competente. Fermo restando il divieto di cedere gas naturale a consumatori finali successivamente all'avvenuta cancellazione dal predetto elenco, l'autorizzazione, rilasciata ai sensi del comma 6, resta valida al solo fine di effettuare i pagamenti previsti rispettivamente dagli articoli 4 e 6, di presentare la dichiarazione semestrale di cui all'art. 5 e le comunicazioni mensili di cui all'art. 8. Il medesimo soggetto comunica altresi' all'ufficio competente la cessazione dell'attivita' entro venti giorni successivi al termine della scadenza prevista per la presentazione della predetta dichiarazione semestrale. Ricevuta la comunicazione di cessazione di cui al presente comma, l'ufficio competente revoca, ai sensi dell'art. 26-bis, comma 4, lettera a), del TUA, l'autorizzazione rilasciata. Entro il termine di centottanta giorni successivi alla data della predetta revoca, l'ufficio competente svincola la cauzione prestata fatto salvo il caso in cui occorra procedere all'escussione della medesima. 15. L'autoconsumatore comunica all'ufficio competente la cessazione della propria attivita' almeno trenta giorni consecutivi prima che la stessa avvenga. Fermo restando il divieto di consumare il gas naturale per uso proprio successivamente alla data comunicata dall'autoconsumatore per la cessazione, il medesimo soggetto provvede a presentare la dichiarazione semestrale, entro la scadenza prevista e all'eventuale versamento di cui all'art. 6, comma 1. Ricevuta la predetta dichiarazione semestrale, l'ufficio competente revoca l'autorizzazione all'esercizio rilasciata. Il medesimo ufficio provvede, altresi', a svincolare la cauzione prestata entro centottanta giorni successivi alla data della predetta revoca, fatto salvo il caso in cui occorra procedere alla sua escussione. |
| | Art. 4
Versamento dell'accisa
1. I soggetti obbligati corrispondono l'accisa dovuta in relazione a ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ogni mese del medesimo semestre. 2. Per i venditori ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente, per ciascun ambito territoriale in cui e' consumato il gas naturale. Ai fini del presente comma, per data di emissione della bolletta si intende la data di cui all'art. 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai, ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di gas naturale erogati per autotrazione a consumatori finali nel mese solare precedente. 3. Per gli autoconsumatori, ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta, per ciascun ambito territoriale, sui quantitativi di gas naturale consumati per uso proprio nel mese solare precedente. 4. I venditori, nel periodo di cui all'art. 3, comma 7, versano gli acconti mensili nella misura ivi determinata, per ciascun ambito territoriale. Gli autoconsumatori versano, per ciascun ambito territoriale, la rata di acconto relativa al mese in cui iniziano a consumare gas naturale nella misura determinata dall'ufficio competente, ai sensi dell'art. 3, comma 8. 5. Restano fermi i termini per il pagamento dell'accisa sul gas naturale, diversi da quelli di cui al comma 1, previsti dal TUA. |
| | Art. 5 Modalita' di presentazione e contenuto della dichiarazione semestrale ai fini dell'accertamento e della liquidazione del debito di imposta 1. I soggetti obbligati presentano la dichiarazione semestrale redatta conformemente al modello predisposto ai sensi dell'art. 26-ter, comma 13, del TUA e con le modalita' stabilite dalla determinazione del direttore dell'ADM ivi prevista. 2. La dichiarazione semestrale e' presentata, esclusivamente in forma telematica, per ciascun anno, entro la fine del mese di settembre con riferimento al periodo d'imposta 1° gennaio - 30 giugno e, con riferimento al periodo d'imposta 1° luglio - 31 dicembre, entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo. 3. Nella dichiarazione semestrale sono indicati i dati identificativi del soggetto obbligato, il periodo d'imposta e le somme versate, per ciascun ambito territoriale, a titolo di acconto nel medesimo periodo d'imposta. Inoltre, nella medesima dichiarazione semestrale i venditori riportano, con riguardo a ciascun ambito territoriale, l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce nonche' le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali; gli autoconsumatori indicano, nella dichiarazione semestrale, i quantitativi complessivi di gas naturale autoconsumati, in relazione a ciascun ambito territoriale, nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, e le relative aliquote di accisa vigenti al momento del consumo. 4. Nella dichiarazione semestrale i venditori riportano anche, suddivise per ambito territoriale, le somme a debito o a credito risultanti dalla differenza tra quanto dovuto a titolo di accisa, con riguardo ai quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette o nelle fatture emesse nel semestre di riferimento, e quanto versato, a titolo di acconto della medesima imposta, nello stesso semestre; nella dichiarazione semestrale gli autoconsumatori riportano, altresi', suddivise per ambito territoriale, le somme a debito o a credito risultanti dalla differenza tra quanto dovuto a titolo di accisa, con riguardo ai quantitativi di gas naturale consumati nel semestre di riferimento, e quanto versato, a titolo di acconto della medesima imposta, nello stesso semestre. 5. Nel caso di inizio o cessazione dell'attivita' nel corso del semestre, il periodo di imposta coincide con la frazione del semestre in cui il soggetto obbligato ha svolto la propria attivita'. 6. I venditori e gli autoconsumatori indicano, nella prima dichiarazione semestrale presentata, anche gli importi versati ai sensi dell'art. 4, comma 4. 7. Con determinazione del direttore dell'ADM sono definiti elementi specifici da inserire nella dichiarazione semestrale. I quantitativi di gas naturale indicati dai soggetti obbligati nella dichiarazione semestrale sono espressi in volume alla temperatura di 15 °C e alla pressione di 1,01325 bar. |
| | Art. 6
Conguaglio derivante dalla dichiarazione semestrale
1. Entro la fine del mese in cui e' presentata la dichiarazione semestrale i soggetti obbligati versano le somme a debito di cui all'art. 5, comma 4, con riguardo a ciascun ambito territoriale. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino, con riferimento a un determinato ambito territoriale, somme versate a titolo di accisa in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa, relativi allo stesso ambito territoriale, fino al loro completo esaurimento. Nel caso in cui il soggetto obbligato abbia cessato la propria attivita' o non intenda portare in detrazione, in tutto o in parte, le predette somme versate in eccedenza, lo stesso presenta apposita istanza all'ufficio competente dell'ADM per ottenere il rimborso totale o parziale delle medesime somme ai sensi dell'art. 14 del TUA; tali somme sono rimborsate in denaro dall'ufficio competente secondo le prescrizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689. Qualora vengano rimborsate somme relative a uno degli ambiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), b) o c), le stesse sono considerate dall'ADM nella determinazione dell'accisa spettante alle regioni e alle province autonome in base ai rispettivi statuti. 2. Fermo restando quanto previsto dal TUA in materia di sanzioni, qualora dal controllo della dichiarazione semestrale e dai dati eventualmente in suo possesso l'ufficio competente accerti che il soggetto obbligato abbia versato, per il relativo periodo d'imposta, un'accisa inferiore a quella dovuta, notifica al medesimo soggetto un avviso di pagamento; in tali casi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 15 del TUA. Qualora il soggetto obbligato non effettui il versamento entro il termine di cui all'art. 15, comma 1, del TUA, l'ufficio competente provvede a escutere la cauzione dandone comunicazione al medesimo soggetto; trova applicazione quanto previsto dall'art. 7, comma 3, qualora ricorrano le condizioni ivi previste. 3. Qualora dal controllo della dichiarazione semestrale l'ufficio competente accerti che il soggetto obbligato abbia versato una somma a titolo di accisa in eccedenza rispetto a quella effettivamente dovuta senza aver esposto il relativo credito spettante oppure avendolo esposto in misura inferiore a quello effettivamente spettante, il medesimo ufficio provvede ad informarne lo stesso soggetto ai fini dell'eventuale detrazione della medesima somma dai successivi versamenti di accisa relativi allo stesso ambito territoriale o ai fini della richiesta del relativo rimborso. |
| | Art. 7
Adeguamento della cauzione
1. I soggetti obbligati adeguano l'importo della cauzione prestata ai sensi dell'art. 3, comma 4, in modo che la stessa sia non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti; l'adeguamento di cui al presente comma e' effettuato, con le modalita' di cui al medesimo art. 3, comma 4, entro la fine del mese successivo al predetto trimestre. Il soggetto obbligato trasmette all'ufficio competente i documenti attestanti l'avvenuto adeguamento della cauzione entro dieci giorni dalla data in cui il medesimo e' effettuato. 2. Nel caso in cui la cauzione, determinata ai sensi dell'art. 3, comma 3, o adeguata ai sensi del comma 1, risulti non idonea in base ai dati in possesso dell'ADM, anche acquisiti attraverso lo scambio di informazioni di cui all'art. 26-ter, comma 14, del TUA, l'ufficio competente provvede a rideterminarne l'importo dandone comunicazione al soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del TUA. Il soggetto obbligato adegua la cauzione e trasmette i relativi documenti all'ufficio competente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma; in caso di mancato adempimento l'autorizzazione e' revocata. 3. Se la cauzione viene escussa da parte dell'ufficio competente e il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui e' effettuata l'escussione, non ha versato l'accisa dovuta per un importo superiore, al netto di quello eventualmente gia' iscritto a ruolo, al doppio della cauzione gia' escussa, il medesimo ufficio ridetermina l'importo della cauzione, in misura pari al valore dell'accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi, dandone comunicazione al soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del TUA. Il soggetto obbligato adegua la cauzione e trasmette i relativi documenti all'ufficio competente entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione; in caso di mancato adempimento l'autorizzazione e' revocata, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del TUA. 4. L'importo della cauzione rideterminato ai sensi del comma 3 permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma 3. |
| | Art. 8
Comunicazioni mensili
1. I venditori comunicano all'ufficio competente, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati, in relazione a ciascun ambito territoriale, nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso nonche' gli altri elementi specifici individuati nei modelli predisposti ai sensi dell'art. 26-ter, comma 13, del TUA. Nella medesima comunicazione i venditori espongono, altresi', l'importo della relativa accisa, anche ai fini dell'eventuale adeguamento della cauzione di cui all'art. 7. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2026. 2. A decorrere dal 1° aprile 2026, le comunicazioni di cui al comma 1 adempiono anche a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. |
| | Art. 9
Indicazioni da riportare in bolletta
1. I venditori, anche al fine dell'esercizio del diritto di rivalsa di cui all'art. 26, comma 7, del TUA, indicano nelle fatture relative alla cessione del gas naturale o nelle bollette di pagamento, rilasciate ai consumatori finali, i quantitativi di gas naturale venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce specificandone l'impiego, le aliquote di accisa applicate per ciascuna fascia o scaglione di consumo, l'eventuale esenzione o non applicazione dell'accisa qualora prevista per l'impiego indicato e l'accisa complessivamente applicata in relazione ai consumi. 2. In ciascuna delle fatture o bollette di cui al comma 1 le aliquote di accisa da applicare ai quantitativi di gas naturale fatturati sono quelle vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali. |
| | Art. 10
Altre disposizioni in materia di gas naturale
1. Fermi restando gli adempimenti previsti dall'art. 2 per i soggetti obbligati, i vettorianti, i soggetti che effettuano l'estrazione, lo stoccaggio o la rigassificazione del gas naturale comunicano all'Ufficio dell'ADM territorialmente competente in relazione alla rispettiva sede legale l'avvio della propria attivita' entro trenta giorni dallo stesso. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA, l'ubicazione della sede legale e del luogo dove viene custodita la documentazione rilevante ai fini fiscali nonche' il legale rappresentante o eventualmente quello negoziale. 3. A ciascun soggetto di cui al comma 1 e' assegnato, dall'ufficio di cui al medesimo comma 1, un codice identificativo. 4. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'ufficio di cui al medesimo comma 1 ogni variazione dei dati di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data in cui la stessa si e' verificata. 5. I vettorianti presentano all'ADM, entro il mese di marzo di ciascun anno e in forma esclusivamente telematica, una dichiarazione riepilogativa nella quale sono indicati il proprio codice identificativo e il quantitativo di gas naturale trasportato rilevato nelle stazioni di misura nell'anno solare precedente a quello in cui la dichiarazione e' presentata. |
| | Art. 11 Disposizioni particolari relative alla cessione di gas naturale in forma di GNL a mezzo di serbatoi di stoccaggio 1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, il gas naturale rifornito a consumatori finali in forma di GNL, in serbatoi non collegati a una rete di vettoriamento o distribuzione, e' misurato al momento della sua introduzione nei medesimi serbatoi a mezzo del misuratore installato sull'autocisterna che trasporta il GNL; ai fini del presente decreto i predetti serbatoi di stoccaggio sono assimilati ai punti di riconsegna delle reti di vettoriamento e distribuzione. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche per i rifornimenti di distributori stradali di GNL qualora gli stessi siano da considerarsi consumatori finali di gas naturale ricorrendone le condizioni previste dall'art. 26, comma 10, del TUA. 2. Per i rifornimenti di cui al comma 1 i soggetti obbligati indicano, nelle fatture di cessione emesse nei confronti di consumatori finali, oltre al quantitativo di GNL rifornito, anche le aliquote di accisa applicate, in relazione alle tipologie di impiego, cui il gas naturale e' destinato presso il consumatore finale. Nelle fatture di riepilogo eventualmente emesse e' rideterminata, a conguaglio, l'accisa applicata. Per i medesimi rifornimenti i soggetti obbligati allegano alla dichiarazione semestrale anche un elenco dei consumatori finali a cui il GNL e' stato consegnato nel periodo cui la dichiarazione si riferisce; per ciascuno dei predetti consumatori finali e' indicato il quantitativo di gas rifornito e l'ubicazione dei relativi serbatoi riforniti. Con determinazione dell'ADM possono essere previste ulteriori informazioni, relative ai predetti rifornimenti, da indicare nell'elenco di cui al presente comma. 3. Per i rifornimenti di GNL ad autoconsumatori, il quantitativo rifornito e' determinato, al momento dell'introduzione del gas nel serbatoio, mediante il misuratore installato sull'autocisterna che trasporta il medesimo GNL. 4. Per i rifornimenti di cui ai commi 1 e 3 il GNL si intende interamente consumato al momento della sua introduzione nel serbatoio del consumatore finale o dell'autoconsumatore. 5. I soggetti che effettuano i rifornimenti di cui al comma 1 e gli autoconsumatori di cui al comma 3 conservano, come allegati alla loro contabilita', le copie degli scontrini dei misuratori delle autocisterne utilizzate per i rifornimenti di GNL. 6. I misuratori di cui ai commi 1 e 3, installati sulle autocisterne che trasportano GNL per la consegna a consumatori finali o ad autoconsumatori, sono conformi all'allegato MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i rifornimenti di GNL destinato ad essere rigassificato e immesso direttamente nelle reti di gasdotti nazionali o nelle reti di distribuzione. |
| | Art. 12 Disposizioni per gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante per autotrazione 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 4, del TUA, nella denuncia per il rilascio della licenza di esercizio l'esercente, in caso di oggettive difficolta' tecniche o di oneri eccessivi per la realizzazione di un distinto collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale, puo' richiedere di installare, a proprie spese, un apposito misuratore, ulteriore rispetto a quello presente presso il punto di riconsegna, d'ora in avanti indicato come PDR, che determini i quantitativi del gas naturale, prelevati a valle del predetto PDR, destinati ad essere impiegati per gli usi interni del distributore stradale di carburanti. L'ufficio competente ha facolta' di apporre al predetto misuratore i sigilli necessari a garantire la tutela degli interessi erariali. Ai fini del presente decreto per uso interno si intende l'impiego del gas naturale, in usi non domestici, per l'alimentazione di impianti termici situati nell'area del predetto distributore, relativi allo svolgimento di attivita' accessorie a quella di distribuzione di carburanti. 2. Nei casi di cui al comma 1 l'esercente allega alla denuncia una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in cui attesta la sussistenza di oggettive difficolta' tecniche o di oneri eccessivi per la realizzazione di un distinto collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale e la tipologia di usi interni previsti. 3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di accisa prevista per il gas naturale impiegato in autotrazione, gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale di cui all'art. 26, comma 10, del TUA trasmettono al venditore una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante, oltre al possesso delle previste autorizzazioni all'esercizio dell'impianto rilasciate dalle competenti autorita', la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della predetta aliquota di accisa con riferimento alla totalita' della quantita' di gas naturale destinato ad essere erogato attraverso l'impianto di distribuzione, al netto dei quantitativi di gas naturale impiegati negli usi interni come rilevati dal misuratore autorizzato di cui al comma 1. 4. L'esercente di cui all'art. 26, comma 10, del TUA che ha installato il misuratore autorizzato di cui al comma 1 comunica al venditore, entro la fine di ogni mese, i quantitativi di gas naturale, impiegati negli usi interni nel mese precedente e rilevati dal predetto misuratore, ai quali e' applicata l'aliquota di accisa prevista per gli usi non domestici. 5. La dichiarazione di cui al comma 3 e le comunicazioni di cui al comma 4 sono conservate dall'esercente l'impianto di distribuzione di cui all'art. 26, comma 10, del TUA e dal venditore a corredo della rispettiva contabilita'. |
| | Art. 13 Disposizioni particolari per i casi di esclusione dal campo di applicazione dell'accisa sul gas naturale
1. Il consumatore finale puo' richiedere al venditore di non applicare l'accisa sul gas naturale utilizzato negli impieghi per i quali il TUA ne esclude l'applicazione. A tal fine, il predetto consumatore finale presenta al venditore una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale indica la tipologia degli impieghi e la modalita' di utilizzo del gas naturale nonche' il quantitativo stimato del medesimo gas che prevede di utilizzare annualmente nei predetti impieghi. 2. Il venditore di cui al comma 1, riscontrato che gli impieghi dichiarati ai sensi del comma 1 rientrano tra quelli per i quali il TUA esclude l'applicazione dell'accisa, provvede, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, a non applicare l'accisa sui quantitativi di gas naturale rientranti nei predetti impieghi. In caso di variazione del venditore, il consumatore finale presenta nuovamente la richiesta e la dichiarazione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto di fornitura; il venditore in tal caso garantisce la continuita' del trattamento fiscale. 3. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa dal venditore all'ufficio competente per finalita' di controllo, entro trenta giorni dalla ricezione. Nelle dichiarazioni semestrali il venditore indica l'elenco dei consumatori finali a cui, nel semestre di riferimento, ha fornito gas naturale senza l'applicazione dell'accisa e i relativi quantitativi. 4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dal TUA, qualora dai controlli effettuati sui dati trasmessi ai sensi del presente articolo l'ufficio competente accerti che agli impieghi del gas naturale effettivamente riscontrati compete, per una parte o per la totalita' dei consumi, l'applicazione dell'accisa, lo stesso ufficio provvede al recupero dell'accisa dovuta dal soggetto obbligato in relazione agli impieghi accertati, con le modalita' di cui all'art. 15 del TUA. Il venditore puo' esercitare, relativamente agli importi dal medesimo versati, il diritto di rivalsa sul consumatore finale. |
| | Art. 14 Disposizioni per l'applicazione delle aliquote di accisa relative all'impiego in combustione del gas naturale per usi non domestici 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, il consumatore finale che sottoscrive un contratto di fornitura di gas naturale, al fine del riconoscimento dell'aliquota di accisa prevista per il gas naturale destinato alla combustione per usi non domestici, presenta al proprio venditore una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale indica la natura e le caratteristiche dell'attivita' svolta nel luogo di fornitura e una descrizione sintetica degli impieghi cui il gas naturale e' destinato. Nella stessa dichiarazione il consumatore finale che svolge un'attivita' economica indica, altresi', l'avvenuta iscrizione presso la Camera di commercio. 2. L'applicazione dell'aliquota per usi non domestici decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1. In caso di variazione del venditore, il consumatore finale presenta nuovamente la dichiarazione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla variazione; il venditore in tal caso garantisce la continuita' del trattamento fiscale. 3. Il venditore mette copia della dichiarazione di cui al comma 1 a disposizione dell'ufficio competente che ne fa richiesta per gli eventuali controlli tesi a riscontrare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione del regime fiscale applicato dal venditore ai sensi del comma 1. 4. Fatta salva l'applicazione delle norme previste in materia di sanzioni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dal TUA, qualora l'ufficio competente ai fini dei controlli accerti che agli impieghi effettivamente riscontrati del gas naturale non compete, per una parte o per la totalita' dei consumi, l'aliquota di accisa per usi non domestici, provvede, ai sensi dell'art. 15 del TUA, al recupero, nei confronti del venditore, della eventuale maggiore accisa relativa agli impieghi accertati. Il venditore puo' esercitare, relativamente all'importo oggetto del predetto recupero d'accisa, il diritto di rivalsa sul consumatore finale. 5. I venditori trasmettono all'ADM, unitamente alla dichiarazione semestrale, i dati identificativi dei consumatori finali ai quali e' stato fatturato, nello stesso semestre, gas naturale cui risulta applicata l'aliquota per combustione per usi non domestici e i relativi quantitativi di gas naturale. La trasmissione avviene esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalita' che saranno stabilite dall'ADM. |
| | Art. 15 Disposizioni per l'applicazione di aliquote di accisa ridotte o di esenzioni dall'accisa sul gas naturale
1. Il consumatore finale che sottoscrive un contratto di fornitura di gas naturale, destinato alla combustione, al fine del riconoscimento dell'aliquota ridotta o dell'esenzione dall'accisa prevista dal TUA, presenta al proprio venditore una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con la quale indica l'impiego cui il gas e' destinato nel luogo di fornitura. 2. L'applicazione dell'aliquota ridotta o dell'esenzione di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al medesimo comma 1. In caso di variazione del venditore, il consumatore finale presenta nuovamente la dichiarazione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del nuovo contratto di fornitura; il venditore in tal caso garantisce la continuita' del trattamento fiscale. 3. Il venditore mette copia della dichiarazione di cui al comma 1 a disposizione dell'ufficio competente che ne fa richiesta per gli eventuali controlli tesi a riscontrare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione del regime fiscale applicato dal venditore ai sensi del comma 1. 4. Fatta salva l'applicazione delle norme previste in materia di sanzioni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dal TUA, qualora l'ufficio competente ai fini dei controlli accerti che agli impieghi effettivamente riscontrati del gas naturale non compete, per una parte o per la totalita' dei consumi, l'aliquota ridotta o l'esenzione dall'accisa, provvede al recupero, nei confronti del venditore, della eventuale maggiore accisa relativa agli impieghi accertati; in tali casi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 15 del TUA. Il venditore puo' esercitare, relativamente all'importo oggetto del predetto recupero d'accisa, il diritto di rivalsa sul consumatore finale. 5. I venditori trasmettono all'ADM, unitamente alla dichiarazione semestrale, i dati identificativi dei consumatori finali ai quali e' stato fatturato, nello stesso semestre, gas naturale cui risulta applicata l'aliquota ridotta o l'esenzione dall'accisa e i relativi quantitativi di gas naturale. La trasmissione avviene esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalita' che saranno stabilite dall'ADM. |
| | Art. 16
Disposizioni particolari per le reti interne di gas
1. Al solo fine dell'applicazione della riduzione di accisa prevista dall'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, d'ora in avanti indicata come riduzione del 40 per cento, per rete interna di gas, d'ora in avanti indicata come RIG, si intende un apparato, collegato ad un PDR, attraverso il quale il gas naturale e' messo a disposizione, in tutto o in parte, del titolare del PDR e di una pluralita' di soggetti, d'ora in avanti complessivamente indicati come «utenti della RIG», che lo utilizzano nell'ambito di un unico sito industriale. 2. Il titolare del PDR di cui al comma 1 comunica al venditore la sussistenza della RIG. 3. La misurazione del gas naturale consumato dagli utenti della RIG e' effettuata attraverso misuratori interni denunciati, dal titolare del PDR, all'ufficio competente. 4. L'utente della RIG che supera, nel corso dell'anno, la soglia prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 356 del 2001, trasmette al titolare del PDR una dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale attesta il detto superamento; la predetta dichiarazione e' trasmessa dal titolare del PDR al venditore. Nel caso in cui il titolare del PDR supera la predetta soglia, lo stesso trasmette direttamente al venditore una dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale attesta il detto superamento. 5. Successivamente all'invio della dichiarazione di cui al comma 4, il titolare del PDR provvede a comunicare al venditore, con cadenza mensile e relativamente ai soli utenti della RIG che hanno superato la soglia, i quantitativi di gas naturale, rilevati nell'ultimo giorno di ciascun mese dai misuratori di cui al comma 3 e sui quali e' applicata la riduzione del 40 per cento. 6. L'addebito dell'accisa afferente all'intera fornitura di gas naturale deve risultare dalle fatturazioni emesse dal venditore al titolare del PDR; le fatture emesse dal titolare del PDR nei confronti degli altri utenti della RIG riportano il corrispettivo senza indicazione dell'accisa. 7. Ai fini del presente decreto per sito industriale si intende un sito produttivo unitario nel quale, pur essendo presenti elementi di discontinuita', si realizzino produzioni tra loro integrate. |
| | Art. 17 Disposizioni particolari per il gas naturale fornito ad un unico consumatore finale attraverso piu' PDR
1. La riduzione del 40 per cento si applica anche nel caso in cui il gas naturale, destinato a essere impiegato in combustione per usi non domestici, sia fornito ad un unico consumatore finale, a fronte di distinti contratti di fornitura, mediante piu' PDR, ubicati all'interno di un unico sito industriale, o anche attraverso il rifornimento di serbatoi di gas naturale, ubicati nel medesimo sito; l'applicazione della predetta riduzione e' subordinata alla condizione che il medesimo soggetto consumi tutto il gas fornito, sia il titolare dei predetti PDR e abbia la disponibilita' degli eventuali predetti serbatoi. 2. Qualora il quantitativo di gas naturale complessivamente consumato ai sensi del comma 1 superi, nel corso dell'anno, la soglia di consumo prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 356 del 2001, il consumatore finale di cui al comma 1 trasmette ai venditori, al fine del riconoscimento della riduzione del 40 per cento, una dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con cui attesta che la somma dei quantitativi di gas naturale, risultanti dalle fatture o bollette emesse dai venditori nel corso dell'anno, ha superato la predetta soglia. I predetti venditori indicano nella dichiarazione semestrale l'elenco dei consumatori finali che beneficiano, ai sensi del presente comma, della riduzione del 40 per cento. 3. La riduzione del 40 per cento si applica, ricorrendone le condizioni, anche nel caso in cui il consumatore finale di cui al comma 1 cambi venditore di gas naturale nel corso dell'anno. In tal caso si applica quanto previsto dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di accesso per sostituzione nella fornitura ai PDR. In caso di superamento della soglia di cui al comma 2 il venditore subentrante comunica al precedente venditore tale circostanza in modo che ciascuno di essi provveda alla restituzione dell'importo corrispondente alla maggiore accisa eventualmente applicata e non dovuta sui quantitativi di gas naturale rispettivamente ceduti al consumatore finale nell'anno in cui e' avvenuto il cambio di fornitura. |
| | Art. 18
Uso promiscuo del gas naturale
1. Ai fini del presente decreto, per uso promiscuo del gas naturale si intende la pluralita' di impieghi del medesimo gas, con esclusione dell'uso autotrazione, fornito ad un consumatore finale attraverso un unico punto di rifornimento, ai quali risultano applicabili, con riguardo ai relativi consumi, aliquote di accisa differenti, aliquote ridotte, l'esenzione dall'accisa o l'esclusione dalla sottoposizione al medesimo tributo. Ai fini del presente comma, il predetto punto di rifornimento puo' essere costituito da un PDR o da un serbatoio di stoccaggio di gas naturale anche in forma di GNL. 2. In caso di uso promiscuo del gas naturale, il consumatore finale puo' richiedere al venditore l'applicazione, ai quantitativi di gas naturale consumati, delle aliquote di accisa afferenti ai differenti impieghi, l'esenzione o l'esclusione dall'applicazione dell'accisa qualora prevista. A tal fine, nella predetta richiesta, il consumatore finale indica le percentuali, arrotondate alla prima cifra decimale, dei consumi relativi ai differenti impieghi rispetto al consumo totale di gas naturale; nella richiesta e' altresi' indicato il quantitativo di gas naturale che il consumatore finale stima di utilizzare annualmente. 3. Alla richiesta di cui al comma 2 e' allegata una dichiarazione del consumatore finale, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il medesimo soggetto attesta, in relazione alla fornitura di gas naturale, l'attivita' economica svolta e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un trattamento tributario differenziato oppure per la non sottoposizione all'accisa; alla richiesta di cui al comma 2 e' allegata, altresi', una relazione tecnica, relativa alla determinazione delle percentuali di cui al medesimo comma 2, asseverata da un tecnico iscritto in uno degli Albi dei soggetti abilitati secondo la normativa vigente. 4. Il venditore applica, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, le differenti aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa, sulla base delle percentuali indicate dal consumatore finale, ai sensi del medesimo comma 2, e asseverate dalla relazione tecnica di cui al comma 3. 5. Le richieste di cui al comma 2, unitamente alle dichiarazioni e alle relazioni tecniche ad esse allegate, e le comunicazioni di variazione di cui al comma 7, sono trasmesse dai venditori all'ufficio competente entro trenta giorni dalla data in cui le medesime pervengono al venditore. I medesimi venditori allegano alla dichiarazione semestrale l'elenco dei consumatori finali nei confronti dei quali sono state emesse fatture, nel semestre a cui la dichiarazione si riferisce, per quantitativi di gas naturale impiegati in uso promiscuo con l'indicazione dei medesimi quantitativi. 6. L'ufficio competente puo' riscontrare, per le forniture relative ai consumatori di cui al comma 2, la sussistenza dei presupposti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e richiedere ai venditori ulteriori elementi o documenti per verificare le percentuali di ripartizione del gas naturale consumato di cui al predetto comma 2. Il medesimo ufficio puo' rideterminare le medesime percentuali provvedendo a comunicarle al venditore ai fini del recupero dell'eventuale accisa dovuta e non applicata. 7. Qualora, nel corso della fornitura, si verifichi una variazione negli impieghi del gas naturale che comporti la modifica delle percentuali di cui al comma 2, come eventualmente rideterminate ai sensi del comma 6, per oltre 0,5 punti percentuali, il consumatore finale comunica tale variazione al venditore entro quindici giorni dalla data in cui la variazione stessa si e' verificata, indicando le percentuali rideterminate a seguito della predetta variazione e la lettura del misuratore installato nel PDR quale risulta al momento della variazione stessa. Alla comunicazione e' allegata la dichiarazione di cui al comma 3 e una nuova relazione tecnica redatta ai sensi del medesimo comma 3. |
| | Art. 19
Scambio di informazioni
1. La direzione generale domanda ed efficienza energetica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica all'ADM i dati relativi ai soggetti iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale ai consumatori finali e ai soggetti espunti dal medesimo elenco; l'ADM trasmette alla predetta direzione generale e alla Guardia di finanza i dati relativi ai soggetti ai quali l'autorizzazione di cui all'art. 26-bis, comma 2, del TUA e' stata concessa o revocata. Conseguentemente all'acquisizione delle informazioni inerenti ai predetti soggetti, la suddetta Direzione generale e l'ADM adottano i provvedimenti di rispettiva competenza. 2. Le informazioni inerenti ai volumi aggregati mensili di gas naturale di cui all'art. 26-bis, comma 6, del TUA e i dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione dall'ADM alla Guardia di finanza. L'ADM e la Guardia di finanza assicurano il coordinamento delle attivita' di rispettiva competenza al fine di evitare la reiterazione dei controlli nel settore del gas naturale, anche mediante lo sviluppo dell'interoperabilita' dei propri sistemi informativi di rendicontazione e monitoraggio delle attivita' ispettive, garantendo lo scambio dei dati relativi all'esito dei controlli e degli atti interessati dal processo di digitalizzazione previsto dal decreto legislativo n. 82 del 2005. |
| | Art. 20
Utilizzo della PEC
1. Fatta eccezione per le comunicazioni mensili di cui all'art. 8 e le dichiarazioni semestrali di cui all'art. 5, ogni atto, da presentare all'ADM ai sensi del presente decreto, e' trasmesso mediante PEC. |
| | Art. 21
Disposizioni transitorie
1. I soggetti obbligati che alla data del 31 dicembre 2025 sono gia' in possesso rispettivamente delle autorizzazioni alla vendita e all'autoconsumo di gas naturale, proseguono la propria attivita' integrando eventualmente, in aderenza a quanto previsto dal presente decreto, la documentazione gia' in possesso dell'ADM. I medesimi soggetti adeguano l'importo della cauzione secondo le modalita' previste dall'art. 7, comma 1, a partire dal 1° aprile 2026. 2. Per i contratti di fornitura di gas naturale in essere al 31 dicembre 2025, le dichiarazioni gia' presentate dai consumatori finali ai fini del riconoscimento dell'esclusione dall'accisa sul gas naturale nelle ipotesi previste dal TUA, adempiono all'obbligo di cui all'art. 13, comma 1. 3. Per le forniture di gas naturale per usi industriali in essere alla data del 31 dicembre 2025, il venditore riscontra l'invarianza delle condizioni per l'applicazione, al gas naturale fornito, dell'aliquota di accisa per usi non domestici. Per tale finalita', il venditore puo' richiedere al consumatore finale di trasmettere una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il medesimo consumatore attesta la sussistenza dei predetti presupposti. Su richiesta dell'ufficio competente, il venditore mette a disposizione del medesimo ufficio gli elementi in suo possesso comprovanti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione, al gas naturale fornito, dell'aliquota di accisa per usi non domestici. 4. Gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale che alla data del 31 dicembre 2025 sono muniti di uno specifico misuratore per determinare i consumi di gas naturale per gli usi interni, presentano una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale attestano l'installazione presso il proprio impianto del predetto misuratore, nonche' la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 12, comma 2, ai fini dell'integrazione da parte dell'ufficio competente della licenza di esercizio di cui sono gia' in possesso. 5. Per i contratti di fornitura di gas naturale in essere al 31 dicembre 2025, le dichiarazioni gia' presentate ai fini del riconoscimento all'applicazione dell'aliquota ridotta o dell'esenzione dall'accisa, nelle ipotesi previste dal TUA, adempiono all'obbligo di cui all'art. 15, comma 1. 6. Le dichiarazioni e le relazioni tecniche gia' eventualmente presentate con riguardo all'applicazione dell'accisa in caso di uso promiscuo del gas naturale, relative a forniture in essere al 31 dicembre 2025, adempiono all'obbligo di cui all'art. 18, comma 3, qualora non siano cambiate le condizioni per la determinazione delle percentuali, indicate nelle predette relazioni tecniche, in riferimento alla tipologia degli impieghi del gas naturale. |
| | Art. 22
Disposizioni varie
1. L'ADM pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco aggiornato dei venditori muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 26-bis, comma 1, del TUA. |
| | Art. 23
Abrogazioni
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, il decreto del Ministro per le finanze 12 luglio 1977, recante norme di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, e' abrogato. |
| | Art. 24
Disposizioni finanziarie
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2025
Il Vice Ministro: Leo |
| |
|
|