Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2026 (vai al sommario)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 17 dicembre 2025
Modifiche al Capo V del regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa. (Decreto n. 284/2025).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali»;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 novembre 2020 e, in particolare, il Titolo V;
Vista la nota del segretario generale della Giustizia amministrativa prot. n. 25666 del 14 luglio 2025, di trasmissione della «proposta di modifica del regolamento di organizzazione e del Capo V del regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa, nei termini illustrati nella relazione del direttore generale per le risorse umane, organizzative e finanziarie»;
Vista la delibera n. 74 del 20 novembre 2025, adottata nella seduta del 19 novembre 2025, nella parte in cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ha deliberato, su proposta della terza commissione, la modifica al Titolo V del regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa;
Ritenuto di provvedere alla suddetta modifica del regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa;

Decreta:

Art. 1

Il Capo V del regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa e' sostituito dal seguente:
«Capo V - Attivita' negoziale.
Art. 29 (Norme generali). - 1. La G.A. svolge la propria attivita' negoziale nel pieno rispetto della normativa unionale e nazionale vigente, del codice dei contratti pubblici applicabile, dei relativi allegati, delle disposizioni attuative e di esecuzione dello stesso, nonche' delle norme del presente regolamento.
2. Le procedure volte all'affidamento di contratti pubblici sono improntate al rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e libera concorrenza, della buona fede e tutela dell'affidamento, nonche' degli altri principi previsti dal codice dei contratti pubblici, incluso il principio di rotazione per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie.
3. L'affidamento dei contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici avviene nel rispetto dei suddetti principi ove applicabili.
4. La G.A., nell'esercizio dell'attivita' negoziale, adotta le misure ritenute piu' idonee per contrastare le frodi e la corruzione e per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse, nel rispetto del Piano nazionale anticorruzione e nel Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, come integrato nel P.I.A.O. dell'amministrazione.
Art. 30 (Organizzazione e modalita' procedurali). - 1. Nell'ambito della stazione appaltante Consiglio di Stato gli uffici centrali svolgono le fasi di competenza delle procedure di approvvigionamento di lavori beni e servizi per il funzionamento dei medesimi.
2. A livello periferico, ciascun Tribunale amministrativo regionale o sezione staccata dello stesso, con esclusione dei T.A.R. operanti nelle Province di Trento e Bolzano, e' individuato quale stazione appaltante deputata ad acquisire le risorse strumentali per il funzionamento della propria struttura.
3. Il dirigente preposto alla direzione dell'ufficio contratti e risorse materiali ed i segretari generali dei tribunali amministrativi regionali o delle sezioni staccate effettuano, nei limiti delle proprie competenze, le procedure di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi, forniture e lavori.
4. Per l'espletamento delle attivita' inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici di cui all'art. 2, comma 1, allegato I.1 al decreto legislativo n. 36/2023, le stazioni appaltanti della G.A. come sopra individuate utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25, decreto legislativo n. 36/2023. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative a dette procedure sono effettuati ai sensi dell'art. 29, decreto legislativo n. 36/2023.
5. La pubblicita' e la trasparenza dei dati e degli atti relativi alle procedure di cui al comma 4, e' effettuata conformemente a quanto stabilito dagli articoli 27 e 28, decreto legislativo n. 36/2023 e dai relativi provvedimenti attuativi dell'A.N.A.C.
Art. 31 (Programmazione dei contratti pubblici). - 1. Il segretario generale ogni anno, entro il termine stabilito dalla norma primaria, approva, relativamente alle esigenze del Consiglio di Stato, su proposta dei dirigenti competenti:
a) il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed i relativi aggiornamenti. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
b) l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualita', specificando, per ogni opera, la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
2. Gli stessi atti di programmazione sono adottati, con riferimento alla specifica stazione appaltante operante a livello periferico, dai segretari generali dei tribunali amministrativi regionali o dai dirigenti delle sezioni staccate e successivamente approvati dal Segretario delegato per i TT.AA.RR.
3. Gli atti di programmazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono adottati secondo la disciplina prevista dal suddetto art. 37, decreto legislativo n. 36/2023 e dal relativo allegato I.5.
4. Per ogni singola procedura di affidamento, ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell'art. 15, decreto legislativo n. 36/2023, nomina nell'atto di avvio dell'intervento pubblico un responsabile unico del progetto (R.U.P.). L'ufficio di R.U.P. e' obbligatorio e non puo' essere rifiutato. In caso di mancata nomina del R.U.P. nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico e' svolto dal responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'intervento.
5. Il R.U.P. e' individuato tra i soggetti di cui all'art. 15, decreto legislativo n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2, con competenze professionali adeguate. Resta in ogni caso ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il R.U.P. tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione del Segretario generale.
6. Per gli approvvigionamenti di beni e di servizi di competenza degli uffici centrali, la nomina del R.U.P., del D.E.C. e del responsabile di fase avvengono, rispettivamente in base a quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 24 del regolamento di organizzazione della Giustizia amministrativa. Negli atti di programmazione e relativi aggiornamenti di cui al comma 1 e' contenuta l'indicazione del R.U.P. come sopra nominato.
7. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici sono condotte nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
8. Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), decreto legislativo n. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante con determinazione dirigenziale puo' stabilire annualmente le modalita' dei controlli a campione di sul possesso dei requisiti di cui all'art. 52 dello stesso decreto legislativo n. 36/2023.
9. In caso di successione di disposizioni di legge le procedure sono soggette alla disciplina legislativa vigente al momento della pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito, ovvero a quella stabilita da eventuali disposizioni transitorie.
Art. 32 (Principio di rotazione - fasce di valore economico per servizi, forniture e lavori). - 1. Per gli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria, sono individuate, ai sensi dell'art. 49, comma 3, decreto legislativo n. 36/2023, le seguenti fasce di valore economico, in relazione alle quali va verificato il divieto di affidamento di cui al comma 2 della citata disposizione.
Servizi e forniture:
affidamenti di importo da euro 5.000,00 ed inferiore ad euro 20.000,00;
affidamenti di importo da 20.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro;
affidamenti di importo da 40.000,00 euro ed inferiore all'importo soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 36/2023;
affidamenti dall'importo soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 36/2023 ed inferiori alla soglia comunitaria.
Lavori:
affidamenti di importo da euro 5.000,00 ed inferiore a 40.000 euro;
affidamenti di importo da euro 40.000,00 ed inferiori all'importo soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 36/2023;
affidamenti dall'importo soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) ed inferiori ad euro 1.000.000,00;
affidamenti di importo da euro 1.000.000,00 ed inferiori ad euro 2.500.000,00;
affidamenti di importo da euro 2.500.000,00 euro ed inferiori all'importo della soglia comunitaria.
2. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.
3. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonche' della qualita' della prestazione resa, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
Art. 33 (Coordinamento nelle procedure contrattuali). - 1. Nel caso di procedure di affidamento di contratti pubblici cui all'art. 31, comma 5, del presente regolamento, il responsabile unico del progetto e della fase procedimentale eventualmente nominato, rispondono, per ogni singola fase svolta, al dirigente dell'ufficio competente per tale fase in base al regolamento di organizzazione della Giustizia amministrativa.
2. Nella relazione tecnica o in altro atto equivalente di impulso, il responsabile unico del progetto fornisce al responsabile di fase eventualmente nominato, tutti gli elementi, le informazioni e le valutazioni tecniche e di congruita' concernenti la fase di competenza dell'intervento, anche con riferimento al costo della manodopera e agli aspetti concernenti l'applicazione del GDPR e della disposizioni di Cybersicurezza, ai fini della redazione dei capitolati o degli altri documenti della procedura di affidamento.
Art. 34 (Aggiudicazione, stipulazione ed efficacia dei contratti). - 1. Le stazioni appaltanti della G.A. procedono all'affidamento ed all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita' prezzo o sulla base dell'elemento del prezzo o del costo del ciclo vita ai sensi dell'art. 108, decreto legislativo n. 36/2023.
2. Per le procedure di gara aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai fini della selezione della migliore offerta e dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e' nominata, ai sensi dell'art. 93, decreto legislativo n. 36/2023, una commissione giudicatrice, nel rispetto delle vigenti disposizioni.
3. Presso la G.A. e' istituito l'albo dei commissari di gara del quale fa parte di diritto il personale dirigenziale, anche di livello generale. Puo' essere designato quale membro interno della commissione, nel rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza, qualsiasi unita' di personale delle aree funzionali in possesso delle competenze necessarie.
4. I contratti sono stipulati, nei tempi e con le modalita' stabilite dal codice dei contratti, dal dirigente dell'ufficio contratti e risorse materiali per le procedure di gara concluse dallo stesso e dai segretari TT.AA.RR. o dai dirigenti delle sezioni staccate, competenti per le rispettive procedure, nei limiti di spesa loro delegati dai titolari dei centri di responsabilita'.
5. I contratti eccedenti i limiti di cui al punto precedente non sono obbligatori e vincolanti finche' non siano approvati dal titolare del centro di responsabilita' e diventano esecutivi solo a seguito di registrazione dell'Ufficio centrale di bilancio e di ragioneria.
6. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti i decreti di approvazione dei contratti individuati all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge n. 20 del 14 gennaio 1994.
7. Il segretario generale, su proposta dei segretari delegati, puo' nominare piu' funzionari di ruolo, in possesso di titolo di studio e di competenze adeguate, per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante per l'attivita' contrattuale disposta dalle singole stazioni appaltanti.
8. l'ufficiale rogante riceve gli atti e i contratti, autentica le copie degli atti originali ricevuti, rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta, custodisce i contratti in ordine cronologico e ne tiene il repertorio con modalita' analoghe a quelle previste dalla legge notarile, provvedendo alle relative incombenze fiscali. L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili.
Art. 35 (Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti). - 1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento, su proposta del R.U.P., la stazione appaltante provvede per gli affidamenti di lavori, alla nomina del direttore dei lavori (D.L.), ovvero, per gli affidamenti di servizi e forniture alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), quando i relativi compiti non siano svolti direttamente dallo stesso R.U.P., ai sensi dell'art. 114, comma 7 e comma 8, decreto legislativo n. 36/2023.
2. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o piu' direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, in conformita' ai documenti contrattuali. Il D.E.C. deve sempre essere appositamente nominato e diverso dal RUP nei casi stabiliti dall'art. 32 dell'allegato II.14, decreto legislativo n. 36/2023.
Art. 36 (Collaudo, verifica di conformita', regolare esecuzione). - 1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le forniture per certificare, con le modalita' stabilite dall'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023, il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonche' degli obiettivi e dei tempi, in conformita' delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Le operazioni di collaudo sono completate, con l'emissione del relativo certificato, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvo i casi di particolare complessita' come individuati dall'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023, per i quali il termine puo' essere elevato fino ad un anno. Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo puo' essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione nei casi stabiliti dall'art. 28 dell'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023.
2. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformita', con le modalita' stabilite dall'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023. La verifica e' effettuata direttamente dal RUP, dal direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero, nei casi previsti dal codice, decreto legislativo n. 36/2023, e' affidata ad un soggetto ovvero ad una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare.
3. La verifica di conformita' e' avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto e comunque non superiore a quarantacinque giorni ed e' conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione.
4. Per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 36/2023, ove non vi sia stata attribuzione di uno specifico incarico di verifica di conformita', il certificato di verifica di conformita' e' sostituito, con l'osservanza dei termini per la verifica di conformita' e delle modalita' stabilite dall'art. 38 dell'allegato II.14, dal certificato di regolare esecuzione che e' emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP.
Art. 37 (Incentivazione funzioni tecniche). - 1. A carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento nello stato di previsione della spesa dell'amministrazione, sono destinate risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento e sono erogate a detto personale ai sensi e nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 45 del codice, decreto legislativo n. 36/2023 e della disciplina attuativa di dettaglio individuata in apposito piano di ripartizione approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato e contenente i criteri di riparto degli incentivi stabiliti in sede di contrattazione decentrata.
2. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo devono sempre essere accantonate dal dirigente responsabile della gestione delle risorse finanziarie e devono figurare nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.».
 
Art. 2

Le modifiche di cui al presente decreto hanno efficacia dal 1° maggio 2026.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2025

Il Presidente: Maruotti