Gazzetta n. 301 del 30 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 ottobre 2025
Criteri e modalita' per la concessione del contributo destinato all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.


IL DIRETTORE CENTRALE
per la finanza locale

Visto l'art. 3-bis, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il quale prevede che «dall'anno 2012 all'anno 2017, le somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato rispettivamente dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017. Il contributo e' ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui al primo periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' indicate dal primo periodo»;
Visto l'art. 16, comma 6-septies, della legge 21 settembre 2022, n. 142 con cui continuano ad applicarsi le modalita' dell'art. 3-bis, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 4-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il quale prevede che «le somme disponibili sul capitolo 1316 (Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali) dello stato di previsione del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2022 per i contributi relativi agli esercizi 2023, 2024, e 2025»;
Visto, altresi', che ai sensi del suddetto art. 3-bis, il contributo e' ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica;
Visto il provvedimento del 6 dicembre 2024, con il quale la somma non utilizzata per l'anno 2024, sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» relativa all'accantonamento di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 504 del 1992, pari ad euro 30.000.000, e' stata versata, sul capitolo di entrata 3560, Capo XIV «Entrate eventuali e diverse» del Ministero dell'interno, art. 05 «Somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni»;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 33795 con il quale la somma di euro 30.000.000 e' stata riassegnata per l'anno 2025 sul capitolo 1355 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, piano gestionale 1, «Somme da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario»;
Considerato che sullo stanziamento del citato capitolo 1355, per l'anno 2024, sono stati impegnati fondi per complessivi euro 6.380.502,00;
Ravvisata l'opportunita' di procedere al riparto anche della somma residuale riferita all'anno 2024 da destinare al medesimo intervento;
Viste le richieste dei comuni, relative all'annualita' 2025, riportate nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto;
Ritenuto quindi di dover concedere con il presente decreto, ai comuni che ne hanno fatto richiesta, come riportati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, il contributo di cui al gia' citato art. 3-bis;
Tenuto conto, altresi', che ai sensi del sopracitato art. 3-bis, ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1

Criteri e modalita' per la concessione del contributo

1. Il contributo previsto dall'art. 3-bis, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, concesso a ciascun ente richiedente, e' determinato, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite definita tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica.
2. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Concessione del contributo

1. Per l'anno 2025, ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, e' concesso, ai sensi dell'art. 3-bis, decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, un contributo destinato all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, pari a complessivi euro 36.380,502,00 di cui euro 6.380.502,00 in conto residui ed euro 30.000.000,00 in conto competenza, disponibili sul capitolo 1355 «Somme da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Il contributo e' erogato sul conto di tesoreria intestato all'organo straordinario della liquidazione, in un'unica soluzione, entro quindici giorni successivi alla data del presente decreto.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2025

Il direttore centrale: Valentino

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 4364