Gazzetta n. 301 del 30 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 dicembre 2025
Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento speranza di vita.


IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche previdenziali e assicurative
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;
Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti;
Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati con cadenza biennale a partire dall'adeguamento successivo a quello decorrente dalla predetta data;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) renda annualmente disponibile, entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a sessantacinque anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a), del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che, in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu' prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
Visto l'art. 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha aggiornato, con riferimento agli adeguamenti biennali, il criterio di computo della variazione della speranza di vita ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, integrando il citato art. 24, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011 e prevedendo che:
a) la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
b) in via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016;
c) gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2014, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2016;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 267 del 14 novembre 2019, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 268 del 10 novembre 2021, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 17 ottobre 2023, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2025;
Vista la nota del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) n. 2499185 del 25 novembre 2025, con cui si comunica che:
a) i valori definitivi della speranza di vita a sessantacinque anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia per gli anni 2021-2024 sono risultati (valori in anni e centesimi di anno) rispettivamente pari a 20,39 (2021), 20,44 (2022), 20,87 (2023) e 21,28 (2024);
b) la variazione della speranza di vita all'eta' di sessantacinque anni, relativa alla media della popolazione residente in Italia, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 1° gennaio 2027 corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2023 e 2024 (21,08) e la media dei valori registrati negli anni 2021 e 2022 (20,42) e' pari a +0,66 decimi di anno; la predetta variazione, trasformata in dodicesimi di anno, equivale a una variazione di +0,79 che, a sua volta arrotondata in mesi, corrisponde a una variazione pari a +8 mesi;
Considerato che:
a) con il decreto direttoriale del 27 ottobre 2021 e' stata accertata una variazione della speranza di vita all'eta' di sessantacinque anni, relativa alla media della popolazione residente in Italia, corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2019 e 2020 e la media dei valori registrati negli anni 2018 e 2017, negativa e, trasformata in mesi, pari a -3 mesi;
b) con il decreto direttoriale del 18 luglio 2023 e' stata accertata una variazione della speranza di vita all'eta' di sessantacinque anni, relativa alla media della popolazione residente in Italia, corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2021 e 2022 e la media dei valori registrati negli anni 2019 e 2020, negativa e, trasformata in mesi, pari a -1 mese;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta', con arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di tre mesi e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2025

Il Ragioniere generale
dello Stato
Perrotta
Il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative
Guida