Gazzetta n. 301 del 30 dicembre 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159
Testo del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei
contributi in agricoltura da parte dell'INAIL

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ((l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL))), a decorrere dal 1° gennaio 2026, e' autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.
2. L'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, e' autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del titolo II del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del ((presente decreto)).
4. Sono escluse dal riconoscimento ((del beneficio)) di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'autorita' giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalita' informatiche, le sentenze definitive di condanna all'INAIL ai fini dell'esclusione ((dal beneficio)). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del ((bilancio dell'INAIL)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante: «Disposizioni
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01 marzo 2000:
«Art. 3 (Tariffe dei premi). - 1. Fermo restando
l'equilibrio finanziario complessivo della gestione
industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo
1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL,
distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le
relative modalita' di applicazione, tenendo conto
dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione
delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione dei
tassi di premio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui
al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo
alla data di entrata in vigore delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle
lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella
misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale
in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo
comma dell'articolo 39 del testo unico.
4. In considerazione della peculiarita'
dell'attivita' espletata, sono introdotte, in via
sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del consiglio
di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli
tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela
obbligatoria, consentano flessibilita' nella scelta degli
stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese
per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio
2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in
applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle
suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo
44 del testo unico e successive modificazioni, e' calcolato
sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre
1999, e' versato provvisoriamente nella misura del 95 per
cento dell'importo cosi' determinato. Limitatamente
all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto
comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico,
e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il
decreto ministeriale di approvazione delle tariffe
fissera', nelle relative modalita' di applicazione, i
criteri per eventuali conguagli.
6. Ferma restando la possibilita' di modifica con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su delibera del consiglio
di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi
medi nazionali e' ridotta al 110 per mille.
7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della
gestione agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000 e
2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi
dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17
maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per
gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui,
la spesa e' autorizzata subordinatamente all'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
emanati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 recante: «Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965.
 
Allegato 1

(articolo 19, comma 1-bis)

«Allegato G-bis

(articolo 1, comma 701-bis)

Parte di provvedimento in formato grafico
.».
 
((Art. 1 bis
Termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di
sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalita' di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287, recante: «Aggiornamento della
normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici
esercizi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3
settembre 1991:
«Art. 5 (Tipologia degli esercizi). - 1. Anche ai
fini della determinazione del numero delle autorizzazioni
rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi
di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la
somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle
aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde,
pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e'
esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di
qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e'
consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo
viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel
corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la
commissione competente ai sensi dell'articolo 6, puo'
temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto
alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per
cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni nazionali di categoria nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le
tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione
alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere
ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno
facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per
quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli
esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e'
sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di
vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il
latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il
titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita
prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano
osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio
di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli
esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra
sede anche separatamente, previa la specifica
autorizzazione di cui all'articolo 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, commi da 1 a 4,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 101 del 30 aprile 2008:
«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti). - 1. Il datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento
a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili
danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione
e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno
2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del
presente decreto in materia di formazione, in modo da
garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti
minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a
carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalita' della verifica
finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di
tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle
modalita' delle verifiche di efficacia della formazione
durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli
accordi in materia di formazione, nonche' il controllo
sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa di
riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la
formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della
stessa.
3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del
presente decreto successivi al I.
Ferme restando le disposizioni gia' in vigore in
materia, la formazione di cui al periodo che precede e'
definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento
specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele
pericolose.
Omissis.».
 
Art. 2

Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita'

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» sono inserite le seguenti: «e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»;
b) alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «pagamento delle imposte e delle tasse» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorche' non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse programmate dall'INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'((Istituto e destinate)) al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ((e' riservata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualita' istituita dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2014 e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.))
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, su proposta dell'INAIL((, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)) e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modalita' di attuazione di quanto disposto dal comma 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 recante: «Disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea», convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno
2014, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Rete del lavoro agricolo di qualita'). - 1.
E' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di
qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole
di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanne penali per
violazioni della normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale e di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, per delitti contro la pubblica amministrazione,
delitti contro l'incolumita' pubblica, delitti contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti
contro il sentimento per gli animali e in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui
agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;
b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre
anni, di sanzioni amministrative, ancorche' non definitive,
per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e
rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e delle tasse nonche' di contravvenzioni e sanzioni
amministrative, ancorche' non definitive, per violazioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La
presente disposizione non si applica laddove il
trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto,
prima della emissione del provvedimento definitivo, alla
regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento
in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti
dalla normativa vigente in materia;
c) essere in regola con il versamento dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
c-bis) applicare i contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81;
c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non
siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 5, del
citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 11 (Attivita' promozionali). - Omissis.
5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche
nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le
parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli
invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
rivolti in particolare alle piccole, medie e microimprese e
progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e
strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilita' sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al
finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). L'INAIL
svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2135 del codice
civile:
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
 
Art. 3
Disposizioni in materia di attivita' di vigilanza in materia di
appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti

1. All'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attivita' di vigilanza per il rilascio dell'attestato di cui al primo periodo, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in regime di subappalto, pubblico o privato.»
2. Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonche' negli ulteriori ambiti di attivita' a rischio piu' elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ((sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e)) sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative, ((da adottare entro sessanta)) giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, e' resa disponibile al lavoratore, anche in modalita' digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la ((piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), ai sensi dell'articolo)) 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalita' digitale, e' prodotta in automatico ed e' precompilata, ((fatte salve le)) integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalita' definite dal decreto di cui al comma 3 ((del presente articolo. L'articolo 55, comma 5, lettera i), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 si applica anche con riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente comma.))
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ((sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative, sono individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalita' di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza ((nei cantieri e)) di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.
4. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27:
1) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, ((numeri 21 e 24)), la decurtazione dei crediti avviene ((a seguito della notificazione del verbale)) di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l'Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresi', le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»;
2) al comma 8, dopo il primo periodo ((sono inseriti i seguenti)): «Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma. ((Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione)) degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei ver- bali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.»;
((2-bis) al comma 9, dopo le parole: «I provvedimenti definitivi di cui al comma 6» sono inserite le seguenti: «e le risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis»;))
3) al comma 11, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.000»;
b) all'allegato I-bis:
1) il numero 21 e' sostituito dal seguente:

+-------+-----------------------------+-------+
| |Condotta sanzionata ai sensi | |
| |dell'articolo 3, comma 3, del| |
| |decreto- legge 22 febbraio | |
| |2002, n. 12, convertito, con | |
| |modificazioni, dalla legge 23| |
| |aprile 2002, n. 73, per | |
| 21 |ciascun lavoratore: | 5 |
+-------+-----------------------------+-------+

2) i numeri 22 e 23 sono soppressi;
3) al numero 24, le parole: «in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta, per ciascun lavoratore, alla condotta di cui al numero 21»;
c) all'allegato XII, al numero 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, specificando quelle che operano in regime di subappalto».
5. Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle modifiche di cui al comma 4, lettera b), sono effettuate in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima della predetta data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonche' dai numeri 22 e 23 dell'allegato I-bis al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ((sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e)) sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative, da adottare ai sensi dell'articolo 27, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((sono individuati)) gli ambiti di attivita' a rischio piu' elevato secondo la relativa classificazione adottata dall'INAIL, con prioritario riferimento alle attivita' in cui e' elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 7, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 02 marzo 2024, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e
contrasto del lavoro irregolare). - Omissis
7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di
lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in
caso non emergano violazioni o irregolarita', l'Ispettorato
nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive,
previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco
informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito
internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e
denominato "Lista di conformita' INL". L'iscrizione
nell'elenco informatico di cui al primo periodo e'
effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli
effetti di cui al comma 8. L'Ispettorato nazionale del
lavoro, nell'orientare la propria attivita' di vigilanza
per il rilascio dell'attestato di cui al primo periodo,
dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei
confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria
attivita' in regime di subappalto, pubblico o privato.
Omissis.».

- Si riporta il testo degli l'articolo 18, comma 1,
lettera u), 26, comma 8, e 55 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile
2008.
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
Omissis.
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro;
Omissis.».
«Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione). - Omissis.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.
Omissis.».
«Art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente). - 1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione
dell'articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si
applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la
violazione e' commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attivita' che
espongono i lavoratori a rischi biologici di cui
all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere
esplosive, ((cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche
per la riproduzione))
, e da attivita' di manutenzione,
rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attivita' disciplinate dal Titolo IV
caratterizzate dalla compresenza di piu' imprese e la cui
entita' presunta di lavoro non sia inferiore a 200
uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il
datore di lavoro che adotta il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli
elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o
d), o senza le modalita' di cui all'articolo 29, commi 2 e
3.
4. E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il
datore di lavoro che adotta il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli
elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo
periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli
articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26,
comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e),
e 4, 45, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione
dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
c) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione
dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36,
commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1,
lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli
articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima
parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis;
e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la
violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p),
seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29,
comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18,
comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni
superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1,
lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni
superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1,
lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100
a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione
dell'articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50
a 300 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1,
lettera aa).
6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5,
lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre
giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti
alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
6-bis. In caso di violazione delle disposizioni
previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e
dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si
riferisce a piu' di cinque lavoratori gli importi della
sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a
piu' di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono
triplicati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 13
agosto 2010, n. 136, recante: «Piano straordinario contro
le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del
23 agosto 2010:
«Art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri).
- 1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati,
anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la
relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi,
la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma
1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del
2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 recante: «Misure urgenti
per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.103 del 04 maggio
2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85:
«Art. 5 (Sistema informativo per l'inclusione sociale
e lavorativa - SIISL). - Omissis.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali, l'INPS e l'ANPAL, di
concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro
dell'istruzione e del merito e con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono
individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli
interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle
informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione
dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' con le quali, attraverso specifiche convenzioni,
societa' pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione
pubblica, possono accedere al sistema informativo per la
ricerca di personale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27 e dell'Allegato
I-bis, numeri da 21 a 24 e dell'Allegato XII del decreto
legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere
dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente
di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori
autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di
cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di
coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di
natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori
autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente
all'Unione europea e' sufficiente il possesso di un
documento equivalente rilasciato dalla competente autorita'
del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente
all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
La patente e' rilasciata, in formato digitale,
dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei
dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei
prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal
presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarita'
contributiva in corso di validita';
d) possesso del documento di valutazione dei
rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarita'
fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi
previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti
dalla normativa vigente.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e'
autocertificato secondo le disposizioni del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle
more del rilascio della patente e' comunque consentito lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, salva
diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale
del lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del
lavoro, sono individuati le modalita' di presentazione
della domanda per il conseguimento della patente di cui al
comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima
nonche' i presupposti e il procedimento per l'adozione del
provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
4. La patente e' revocata in caso di dichiarazione
non veritiera sulla sussistenza di uno o piu' requisiti di
cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo
al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o
il lavoratore autonomo puo' richiedere il rilascio di una
nuova patente ai sensi del comma 1.
5. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di
trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di
operare nei cantieri temporanei o mobili di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione
pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i
criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al
punteggio iniziale nonche' le modalita' di recupero dei
crediti decurtati.
6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni
correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi
emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e
preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi
e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al
presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento
ispettivo sono contestate piu' violazioni tra quelle
indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono
decurtati in misura non eccedente il doppio di quella
prevista per la violazione piu' grave.
7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6
le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione
di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689, divenute definitive.
7-bis. Per le fattispecie di violazioni di cui
all'allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei
crediti avviene a seguito della notificazione del verbale
di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza.
A tal fine, l'Ispettorato nazionale del lavoro utilizza,
altresi', le informazioni contenute nel Portale nazionale
del sommerso (PNS) di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano
infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o
un'inabilita' permanente, assoluta o parziale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in via
cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a
dodici mesi. Le competenti procure della Repubblica
trasmettono, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del
codice di procedura penale, tempestivamente all'Ispettorato
nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla
adozione dei provvedimenti di cui al presente comma. Tali
provvedimenti sono assunti previa valutazione degli
elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti
nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul
luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio
delle proprie funzioni. Avverso il provvedimento di
sospensione e' ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 14, comma 14.
9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 e le
risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis
sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalita'
informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati
all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della
decurtazione dei crediti.
10. La patente con punteggio inferiore a quindici
crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi
di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso e'
consentito il completamento delle attivita' oggetto di
appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i
lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore
del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 14.
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in
mancanza della patente o del documento equivalente previsti
al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che
operano nei cantieri temporanei o mobili di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei
lavori e, comunque, non inferiore a euro 12.000, non
soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo
301-bis del presente decreto, nonche' l'esclusione dalla
partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni
si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che
operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato
articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con
punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti
derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono
destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro
e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie
all'implementazione dei sistemi informatici necessari al
rilascio e all'aggiornamento della patente.
12. Le informazioni relative alla patente sono
annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del
sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile
informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui
all'articolo 8 del presente decreto.
13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il
monitoraggio sulla funzionalita' del sistema della patente
a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e
trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti
ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente
articolo.
14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 13 puo' essere estesa ad altri ambiti di attivita'
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative.
15. Non sono tenute al possesso della patente di cui
al presente articolo le imprese in possesso
dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari
o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 36 del 2023.».
«Allegato I-bis
(Articolo 27, comma 6)
Fattispecie di violazioni che comportano la
decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo
27:
Omissis.
Parte di provvedimento in formato grafico
Omissis.».
«ALLEGATO XII
Contenuto della notifica preliminare di cui
all'articolo 99
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice
fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome
(i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza
e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i),
cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza
e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i),
cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul
cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori
autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA,
delle imprese gia' selezionate, specificando quelle che
operano in regime di subappalto.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).».
 
Art. 4
Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente
in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilita', 300 unita' di personale da inquadrare ((nell'area dei funzionari, famiglie professionali di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica, salute e sicurezza, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni centrali)).
2. Ai fini del comma 1, l'Ispettorato nazionale del lavoro e', altresi', autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facolta' di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato puo' presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 7.526.420 per l'anno 2026 e di euro 15.052.839 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 350.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e di euro 1.470.000 per l'anno 2026 e di euro 1.860.000 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.346.420 ((per l'anno 2026)) ed euro 16.912.839 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Al fine di potenziare ((e rendere piu' efficiente)) la capacita' amministrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro in funzione delle nuove competenze ad esso attribuite sono adottate le disposizioni di cui al presente comma:
a) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole «non superiore a 7.812 unita'» sono sostituite ((dalle seguenti)): «non superiore a 7.776 unita'», le parole «un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale» sono sostituite ((dalle seguenti)): «un numero massimo di dieci posizioni dirigenziali di livello generale» e le parole «novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale» sono sostituite ((dalle seguenti)): «cento posizioni dirigenziali di livello non generale». Al reclutamento delle unita' di personale dirigenziale di livello non generale si provvede mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Alla riorganizzazione delle strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro si provvede entro il 31 dicembre 2025. Al fine di garantire la neutralita' finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione di un numero dei posti vacanti della dotazione organica dell'((area degli assistenti)) e delle relative facolta' assunzionali equivalente sul piano finanziario agli oneri derivanti dall'attuazione delle medesime disposizioni;
b) all'articolo 31, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 le parole «nel limite di 20 milioni di euro annui» sono sostituite ((dalle seguenti)): «nel limite di 30 milioni di euro annui».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari ad euro 149.327 ((per l'anno 2025)) e ad euro 1.791.919 a decorrere ((dall'anno 2026)), si provvede mediante riduzione della dotazione organica dell'((area degli assistenti)) e delle facolta' assunzionali disponibili al 31 dicembre 2024 per un importo almeno corrispondente al relativo onere.
7. Al fine di rafforzare le attivita' di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «710 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «810 unita'»;
b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) colonnelli: 1;»;
c) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) capitani/tenenti: 8»;
d) alla lettera d), la cifra: «271» e' sostituita dalla seguente: «315»;
e) alla lettera f), la cifra: «254» e' sostituita dalla seguente: «301».
8. Al fine di ripianare i livelli di forza organica derivanti dall'applicazione del comma 7, l'Arma dei Carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali:
a) cinque unita' ((nel ruolo)) ufficiali, ventidue unita' ((nel ruolo)) ispettori e ventiquattro unita' ((nel ruolo)) appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2026;
b) quattro unita' ((nel ruolo)) ufficiali, ventidue unita' ((nel ruolo)) ispettori e ventitre' unita' ((nel ruolo)) appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2027.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 e' autorizzata la spesa di euro 405.682 per l'anno 2026, di euro 2.575.854 per l'anno 2027, di euro 4.741.028 per l'anno 2028, di euro 5.424.288 per l'anno 2029, di euro 5.708.906 per l'anno 2030, di euro 5.804.991 per l'anno 2031, di euro 5.924.667 per l'anno 2032, di euro 5.977.082 per l'anno 2033, di euro 5.979.266 per l'anno 2034, di euro 5.980.514 per l'anno 2035, di euro 6.024.050 per l'anno 2036 e di euro 6.153.807 annui a decorrere dall'anno 2037.
10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 7 e 8 e' autorizzata la spesa di euro 90.100 per l'anno 2026, di euro 143.967 per l'anno 2027, di euro 109.783 per l'anno 2028, di euro 88.200 per l'anno 2029 e di euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2030.
11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a euro 495.782 per l'anno 2026, euro 2.719.821 per l'anno 2027, euro 4.850.811 per l'anno 2028, euro 5.512.488 per l'anno 2029, euro 5.778.906 per l'anno 2030, euro 5.874.991 per l'anno 2031, euro 5.994.667 per l'anno 2032, euro 6.047.082 per l'anno 2033, euro 6.049.266 per l'anno 2034, euro 6.050.514 per l'anno 2035, euro 6.094.050 per l'anno 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede mediante riduzione, per euro 495.782 per l'anno 2026 e euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle ((politiche sociali.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 09 maggio 2001:
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi
da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n.
267 del 2000)). - Omissis.
La Commissione RIPAM e' nominata con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal
Capo del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede,
dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per
gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del
lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e
dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione:
a) approva i bandi di concorso per il reclutamento
di personale a tempo indeterminato;
b) indice i bandi di concorso e nomina le
commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle
procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni
esaminatrici;
d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;
e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso
alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze
proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la
Commissione RIPAM si avvale di personale messo a
disposizione dall'Associazione Formez PA, che puo' essere
utilizzato anche per la costituzione dei comitati di
vigilanza dei concorsi di cui al presente comma.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 31 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
Omissis.».

- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante:
«Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221
del 23 settembre 2015, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di personale). - 1.
A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica
dell'Ispettorato, non superiore a 7.776 unita' ripartite
tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali,
e' definita con provvedimento del direttore
dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle
dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 2 del presente articolo e dall'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della
predetta dotazione organica sono ricompresi un numero
massimo di dieci posizioni dirigenziali di livello
generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo
19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e cento posizioni dirigenziali di livello non generale. Al
personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo
dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la
contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione
collettiva del comparto Ministeri.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 10, del
citato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 31 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di lavoro). - Omissis.
10. Al fine di garantire un adeguato presidio del
territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e
dello svolgimento su tutto il territorio nazionale
dell'attivita' di vigilanza in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro
sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli
articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere
altresi' utilizzate per finanziare, nel limite di 30
milioni di euro annui, l'efficientamento dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
su proposta del direttore dell'Ispettorato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 826, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice
dell'ordinamento militare», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, come modificato dalla
presente legge:
1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione
delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza
sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei
carabinieri, per un contingente complessivo di 810 unita'
in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o
ruoli:
a) generali di divisione o di brigata: 1;
a-bis) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli/maggiori: 8;
b-bis) capitani/tenenti: 8;
c);
d) ispettori: 315;
e) sovrintendenti: 176;
f) appuntati e carabinieri: 301;
Omissis.».
 
Art. 5

Interventi in materia di prevenzione e di formazione

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 3, comma 2, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' delle Commissioni parlamentari competenti per materia e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono indicate le modalita' di applicazione del presente decreto nei riguardi dell'Agenzia medesima, tenuto conto delle relative competenze attribuite in materia di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico»;
0b) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) il Direttore centrale della competente Direzione centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Ai componenti del Comitato e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato»;
a) all'articolo 6:
1) al comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti di cui al comma 1, lettere l) e m), partecipano alla Commissione senza diritto di voto»;
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Ai componenti della Commissione e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato»;))

b) all'articolo 11:
1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. A decorrere dall'anno 2026, l'INAIL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, ((lettera a),)) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un importo non inferiore a 35.000.000 di euro, integrativo delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, ((e da ripartire sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realta' simulata e aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera c), ((del presente articolo,)) nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonche' dei percorsi universitari e ((dell'alta formazione)) artistica, musicale e coreutica realizzati in modalita' duale, in conformita' con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2022, nonche' al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Per le finalita' di cui al presente comma, l'INAIL versa all'entrata del bilancio dello Stato un importo annuale, non inferiore a ((35.000.000 di euro)), per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, ((lettera a),)) del decreto-legge n. 185 del 2008.»;
2) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-ter. Al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attivita' e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l'INAIL promuove, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali, costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5-quater. L'INAIL e' autorizzato a promuovere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di sostegno rivolti in particolare ((alle microimprese e alle piccole)) e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.»;
3) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. L'INAIL promuove campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura ((della salute e della sicurezza)) sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. L'INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto.»;
((b-bis) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico,» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;))
c) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera z) e' aggiunta la seguente:
«z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62.»;
d) all'articolo 37:
1) al comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalita', tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attivita' svolta.»;
2) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore ((di cui all'articolo 14)) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonche' all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella ((piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del)) decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore e' considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.»
e) all'articolo 41, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza per- manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ((di Trento e di Bolzano)), concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. ((In caso di mancato raggiungimento dell'accordo,)) il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, e' autorizzato a intervenire con proprio decreto per l'attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.»;
f) all'articolo 51:
1) al comma 8, il secondo periodo e' soppresso;
2) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. Gli organismi paritetici, per il tramite dell'INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, agli organi di vigilanza territorialmente competenti ((e all'Ispettorato nazionale del lavoro)) i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attivita' di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui al comma 8;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis;
d) alle aziende ((per le quali sono stati effettuati)) la consulenza e il monitoraggio con esito positivo.»;
g) all'articolo 77, comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione ((dei rischi»));
((h) all'articolo 113, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alter- nativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala e' fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi piu' di 60 centimetri»;))

i) l'articolo 115 e' sostituito dal seguente:
«Art. 115 - (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto). - 1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorita' rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), ((in via prioritaria sono)):
a) parapetti;
b) reti di sicurezza.
2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, e' necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:
a) sistemi di trattenuta;
b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
d) sistemi di arresto caduta.
3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale e' prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.
4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116.».
((1-bis. Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nel testo risultante dalla modifica di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 2, 5, 6,
commi da 1 a 7, 11, commi da 4 a 6-bis, 12,15, 37, commi da
11 a 14-bis, 41, comma 4-bis, 51, commi da 8 a 8-ter, 77 e
113 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Campo di applicazione). - 2. Nei riguardi
delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, dei servizi di protezione civile, nonche'
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di
quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita'
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione
universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione
artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266,
degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni
del presente decreto legislativo sono applicate tenendo
conto delle effettive particolari esigenze connesse al
servizio espletato o alle peculiarita' organizzative ivi
comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del
personale nel corso di operazioni ed attivita' condotte
dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri,
nonche' dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili
del fuoco, nonche' dal Dipartimento della protezione civile
fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non
oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il
Corpo della Guardia di finanza, le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative del personale militare ai sensi
dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66; analogamente si provvede per quanto riguarda gli
archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano
sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni
artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare
entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della salute, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a
consentire il coordinamento con la disciplina recata dal
presente decreto della normativa relativa alle attivita'
lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il
settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle
disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del
medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto
ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e
relativi decreti di attuazione. Con regolamento adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,
anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e della salute, previo parere del Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui
all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche'
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
sentito il Comitato interministeriale per la
cybersicurezza, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2021, n. 109, sono indicate le modalita' di
applicazione del presente decreto nei riguardi dell'Agenzia
medesima, tenuto conto delle relative competenze attribuite
in materia di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
Omissis.».
«Art. 5 (Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il coordinamento nazionale
delle attivita' di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro). - 1. Presso il Ministero della
salute e' istituito il Comitato per l'indirizzo e la
valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal
Ministro della salute ed e' composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione
Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero
della salute;
b) due Direttori Generali delle competenti
Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
b-bis) il Direttore centrale della competente
Direzione centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la
sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e
del soccorso pubblico del Ministero dell'interno;
d) Il Direttore Generale della competente Direzione
Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
e) il Coordinatore della Commissione Salute della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
f) quattro rappresentanti delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano individuati per un
quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle
province autonome.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva,
un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di
garantire la piu' completa attuazione del principio di
leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche
nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione
pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai
settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza,
i piani di attivita' e i progetti operativi a livello
nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai
comitati regionali di coordinamento e dai programmi di
azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a
livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i
soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformita'
dell'applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorita' della ricerca in tema
di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui
al comma 3, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono
consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni
intraprese e' effettuata una verifica con cadenza almeno
annuale.
5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la
sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e
modalita' di funzionamento fissate con regolamento interno,
da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di
segreteria sono svolte da personale del Ministero della
salute.
6. Ai componenti del Comitato e ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso,
gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento
comunque denominato.
Art. 6 (Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul Lavoro). - 1. Presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e' istituita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro. La Commissione e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente
della Commissione, ravvisando profili di specifica
competenza, ne disponga la convocazione;
f-bis) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale
del lavoro;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene
industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell'ANMIL.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un
supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono
altresi' partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con
particolare riferimento a quelle relative alle differenze
di genere e a quelle relative alla materia dell'istruzione
per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera c). I componenti di cui al comma 1, lettere l) e
m), partecipano alla Commissione senza diritto di voto.
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, su designazione degli organismi
competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono individuati le modalita' e i
termini per la designazione e l'individuazione dei
componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l).
6. Le modalita' di funzionamento della commissione
sono fissate con regolamento interno da adottarsi a
maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti;
le funzioni di segreteria sono svolte da personale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
appositamente assegnato.
7. Ai componenti della Commissione e ai soggetti
invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta
alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o
altro emolumento comunque denominato.
Omissis.».
«Art. 11 (Attivita' promozionali). - Omissis.
4. Ai fini della promozione e divulgazione della
cultura della salute e sicurezza sul lavoro e' facolta'
degli istituti scolastici, universitari e di formazione
professionale inserire in ogni attivita' scolastica ed
universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione
artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e
formazione professionale, percorsi formativi
interdisciplinari alle diverse materie scolastiche
ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1,
lettera c) e volti alle medesime finalita'. Tale attivita'
e' svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse
disponibili degli istituti.
4-bis. A decorrere dall'anno 2026, l'INAIL,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, e fermo restando l'equilibrio del
bilancio dell'ente, previo accordo con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, trasferisce annualmente
al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, un importo non inferiore a
35.000.000 di euro, integrativo delle risorse di cui
all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144, e da ripartire sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, destinato al
finanziamento di interventi mirati di promozione e
divulgazione della cultura della salute e della sicurezza
sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti
digitali quali la realta' simulata e aumentata ai fini
dell'apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a
quelli disciplinati al comma 1, lettera c), del presente
articolo, nell'ambito dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, di istruzione e formazione
tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore,
nonche' dei percorsi universitari e dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica realizzati in modalita'
duale, in conformita' con gli standard di cui al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2022, nonche' al finanziamento di iniziative
volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di
sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati
con le organizzazioni dei datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale. Per le finalita'
di cui al presente comma, l'INAIL versa all'entrata del
bilancio dello Stato un importo annuale, non inferiore a
35.000.000 di euro, per la successiva riassegnazione al
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.
185 del 2008.
5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche
nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le
parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli
invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
rivolti in particolare alle piccole, medie e microimprese e
progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e
strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilita' sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al
finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). L'INAIL
svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5-bis. Al fine di garantire il diritto degli
infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL puo'
provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa
con le regioni interessate. L'INAIL svolge tali compiti con
le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza incremento di oneri per le imprese.
5-ter. Al fine di incrementare i livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di
attivita' e in particolare in quelli delle costruzioni,
della logistica e dei trasporti che presentano una alta
incidenza infortunistica, l'INAIL promuove, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto,
interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite
le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, attraverso l'impiego
dei Fondi interprofessionali, costituiti ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5-quater. L'INAIL e' autorizzato a promuovere, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo
Istituto, interventi di sostegno rivolti in particolare
alle microimprese e alle piccole e medie imprese, per
l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di
dispositivi di protezione individuale caratterizzati da
tecnologie innovative e sistemi intelligenti.
6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali,
le amministrazioni pubbliche promuovono attivita'
specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle
lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela
dei medesimi negli ambienti di lavoro.
6-bis. L'INAIL promuove campagne informative e progetti
formativi per la diffusione della cultura della salute e
della sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con
particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli
infortuni in itinere, nell'ambito dell'insegnamento
dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019,
n. 92. L'INAIL svolge i compiti di cui al presente comma
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente nell'ambito del bilancio
dell'Istituto.
Omissis.».
«Art. 12 (Interpello). - 1. Gli organismi associativi
a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti
pubblici nazionali, le regioni e le province autonome,
nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o
collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione
per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente
tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli,
composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo
professionale giuridico, da due rappresentanti del
Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo
professionale giuridico, da un rappresentante
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e da quattro
rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di
cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora
la materia oggetto di interpello investa competenze di
altre amministrazioni pubbliche, la Commissione e'
integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti
della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di
presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque
denominato.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti
di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e
direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza.».
«Art. 15 (Misure generali di tutela). - 1. Le misure
generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e
sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad
un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione
le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche'
l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione
del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia
possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici
nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti
di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del
lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con
cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei
lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al
rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici
e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorita' delle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione
al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e
l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i
lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per
dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei
lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici
di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di
primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione
dei fabbricanti.
z-bis) la programmazione di misure di prevenzione
di condotte violente o moleste nei confronti dei
lavoratori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera
a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed
alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i lavoratori.».
«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti). - Omissis.
11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b)
legislazione generale e speciale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei
fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti
normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima
dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore
annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50
lavoratori. Per le imprese che occupano meno di 15
lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento
periodico nel rispetto del principio di proporzionalita',
tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello
di rischio per la salute e la sicurezza derivante
dall'attivita' svolta.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel
territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di
lavoro, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare
oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attivita' di formazione di cui al
presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico
del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonche' all'interno
del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in
particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma
del Sistema informativo per l'inclusione sociale e
lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge
4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 2023, n. 85. Il contenuto del fascicolo
elettronico del lavoratore e' considerato dal datore di
lavoro ai fini della programmazione della formazione e di
esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della
verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
14-bis. In tutti i casi di formazione ed
aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo
per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi
formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e'
riconosciuto il credito formativo per la durata e per i
contenuti della formazione e dell'aggiornamento
corrispondenti erogati. Le modalita' di riconoscimento del
credito formativo e i modelli per mezzo dei quali e'
documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari
provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai
lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente
decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute
e sicurezza sul lavoro.».
«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - Omissis.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono
rivisitate le condizioni e le modalita' per l'accertamento
della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. In caso di
mancato raggiungimento dell'accordo, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di
cui al primo periodo, e' autorizzato a intervenire con
proprio decreto per l'attuazione di quanto stabilito dal
medesimo primo periodo.
Omissis.».
«Art. 51 (Organismi paritetici). - Omissis.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende
di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriale.
8-bis. Gli organismi paritetici, per il tramite
dell'INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle
disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
agli organi di vigilanza territorialmente competenti e
all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli
organismi paritetici e a quelle che hanno svolto
l'attivita' di formazione organizzata dagli stessi
organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriale di cui al comma 8;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma
3-bis;
d) alle aziende per le quali sono stati effettuati
la consulenza e il monitoraggio con esito positivo;
8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati
ai fini della individuazione di criteri di priorita' nella
programmazione della vigilanza e di criteri di premialita'
nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi
da parte dell'INAIL. Per la definizione dei suddetti
criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti
parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema
paritetico volontario che ha come obiettivo primario la
prevenzione sul luogo di lavoro.».
«Art. 77 (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il
datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi
che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinche' questi siano adeguati ai rischi di cui alla
lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti
di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle
norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le
raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una
variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme
d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in
cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la
durata dell'uso, in funzione di:
a) entita' del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni
del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai
lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo
76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le
eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo
si applica anche per specifici indumenti di lavoro che
assumono la caratteristica di DPI, previa loro
individuazione attraverso la valutazione dei rischi;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto
per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i
lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora
le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte
di piu' persone, prende misure adeguate affinche' tale uso
non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari
utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi
dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unita'
produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al
termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei
DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso
corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza
categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.».
«Art. 113 (Scale). - Omissis.
2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore
a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi,
fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso,
devono essere provviste, in alter- nativa, in base alla
valutazione del rischio, di un sistema di protezione
individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo
115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare
almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati
o alla quale la scala e' fissata. Nel caso di adozione
della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di
maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta
accidentale della persona verso l'esterno. La parete della
gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da
questi piu' di 60 centimetri.
Omissis.».
 
Art. 6

Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, avvalendosi dell'INAIL e previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, al fine di innalzare il livello della qualita' dell'offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. I criteri e i requisiti disposti dall'accordo di cui al comma 1 devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione, nonche' alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell'accreditamento, anche dai soggetti gia' accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 2, del
citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti). - Omissis.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno
2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del
presente decreto in materia di formazione, in modo da
garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti
minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a
carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalita' della verifica
finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di
tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle
modalita' delle verifiche di efficacia della formazione
durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli
accordi in materia di formazione, nonche' il controllo
sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa di
riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la
formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della
stessa.
Omissis.».
 
Art. 7
Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza
per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola lavoro

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si interpretano nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione ((o da altro domicilio)) dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione ((o al domicilio)) dello studente.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-octies e' inserito il seguente:
«784-novies. Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, cosi' come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48:
1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione
della tutela assicurativa degli studenti e degli
insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per
l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di
cui all'articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 si applica anche allo svolgimento delle attivita' di
insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema
nazionale di istruzione e formazione, della formazione
terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui
al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non gia'
previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 5), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
1124 del 1965, gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) il personale scolastico delle scuole del sistema
nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie,
nonche' il personale del sistema di istruzione e formazione
professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e
dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
(CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle
attivita' di docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni
tecnico-scientifiche e alle attivita' laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo,
nonche' ausiliario, delle istituzioni della formazione
superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o
assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o
riqualificazione professionale o di addestramento
professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola,
comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del
sistema nazionale di istruzione e delle scuole non
paritarie nonche' del sistema di istruzione e formazione
professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e
dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
(CPIA), gli studenti delle universita' e delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno
dei luoghi di svolgimento delle attivita' didattiche o
laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti
nell'ambito delle attivita' inserite nel Piano triennale
dell'offerta formativa e nell'ambito delle attivita'
programmate dalle altre Istituzioni gia' indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o
riqualificazione professionale o di addestramento
professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola,
comunque istituiti o gestiti.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei
commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023,
30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi
dell'articolo 44.
4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi
da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura
dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla
rendicontazione dell'effettiva spesa.
4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno
accademico 2024/2025 e a decorrere dall'anno scolastico e
dall'anno accademico 2025/2026.».
- La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre
2018.
 
Art. 8
Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per
infortunio sul lavoro o per malattie professionali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di cui al ((comma 6)), in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, previste dall'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL eroga annualmente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ((delle universita', delle istituzioni dell'alta formazione)) artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), titolari della rendita a superstiti, riconosciuta ai sensi del predetto articolo 85, una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attivita'. ((Tale borsa di studio e' esente da ogni imposizione fiscale)).
2. L'importo annuale della prestazione di cui al ((comma 1)) e' pari:
a) a 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
b) a 5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
c) a 7.000 euro, per ogni anno di frequenza ((dell'universita', delle istituzioni dell'alta formazione)) artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
3. L'erogazione della prestazione e' subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all'INAIL di apposita domanda ed e' erogata fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti dall'articolo 85, ((primo comma)), numero 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
4. La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio ed essere presentata o spedita entro il ter- mine di sessanta giorni dalla conclusione dell'anno scolastico o accademico.
5. Ai fini del presente articolo sono compresi nel sistema di istruzione e formazione:
a) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le universita' dell'Unione europea;
((b) le scuole, gli istituti, le universita' e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano attivita' di istruzione e formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano.))
6. Il beneficio di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite di spesa di ((26 milioni di euro annui)) a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per l'anno 2026, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, a decorrere dall'anno 2027, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. L'INAIL provvede a corrispondere le borse di studio agli interessati per ciascun anno fino al raggiungimento del limite di spesa di cui al ((comma 6)), in ragione dell'ordine temporale di acquisizione delle domande.
8. L'INAIL provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INAIL non procede all'accoglimento delle ulteriori domande.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
recante: «Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965:
«Art. 85. - Se l'infortunio ha per conseguenza la
morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una
rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata
al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le
disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori
deceduti a decorrere dal 1º gennaio 2014 la rendita ai
superstiti e' calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui
al terzo comma dell'articolo 116:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite
fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo
caso e' corrisposta la somma pari a tre annualita' di
rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo,
naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al
raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta
per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e,
nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi
gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore
infortunato al momento del decesso e che non prestino
lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al
raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di
scuola media o professionale, e per tutta la durata normale
del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se
studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al
lavoro la rendita e' loro corrisposta finche' dura
l'inabilita'.
Sono compresi tra i superstiti di cui al presente
numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla
data dell'infortunio.
Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla
data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale
data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e
2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei
genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino
alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e
2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se
conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e
nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti
superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non
puo' superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata
come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la
retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente
ridotte entro tale limite. Qualora una o piu' rendite
abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono
proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di
detto limite.
Nella reintegrazione delle singole rendite non puo'
peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli
aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una
volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge
superstite, o, in mancanza, ai figli, o, In mancanza di
questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi,
ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti
predetti, l'assegno e' corrisposto a chiunque dimostri di
aver sostenuto spese in occasione della morte del
lavoratore nella misura corrispondente alla spesa
sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto
per i superstiti aventi diritto a rendita.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla
pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non
puo' essere comunque inferiore ad una mensilita' di
retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai
figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto
che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori
inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente
affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti
e le persone a cui gli esposti sono regolarmente
affidati.».
- Si riporta il testo del comma 203, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016:
«203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550
milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande
presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, del numero di domande rispetto
alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del
presente comma, la decorrenza dei trattamenti e' differita,
con criteri di priorita' in ragione della maturazione dei
requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 202, e, a parita' degli stessi, in ragione della data
di presentazione della domanda, al fine di garantire un
numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti
requisiti agevolati, non superiore al numero di
pensionamenti programmato in relazione alle predette
risorse finanziarie.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 dicembre 2008 e
convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2
(in SO n. 14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n. 22:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
Omissis.».
 
Art. 9
Modifica all'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in
materia di adeguamento dei limiti di eta' per l'assegno di
incollocabilita' erogata dall'INAIL

1. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) eta' non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'eta' pensionabile;».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 702.700 per l'anno 2026, euro 782.500 per l'anno 2027, euro 798.900 per l'anno 2028, euro 863.700 per l'anno 2029, euro 873.000 per l'anno 2030, euro 943.800 per l'anno 2031, euro 954.000 per l'anno 2032, euro 973.400 per l'anno 2033, euro 975.300 per l'anno 2034 ((ed euro)) 1.005.200 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 5
maggio 1976, n. 248, recante: «Provvidenze in favore delle
vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro
deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o
alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di
incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 129 del 17 maggio 1976, come modificata dalla presente
legge:
«Art. 10. - Ai fini del diritto all'assegno in
questione, gli interessati debbono provare di essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1) riduzione della capacita' lavorativa non
inferiore al 34 per cento;
2) eta' non superiore ai limiti previsti per
l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al
lavoro, come adeguata periodicamente all'eta' pensionabile;
3) non applicabilita', nei loro confronti, del
beneficio dell'assunzione obbligatoria per le limitazioni
previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 2
aprile 1968, n. 432.
L'onere derivante dall'aumento dell'assegno e' a
totale carico dell'ANMIL, che vi provvede con le normali
disponibilita' di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.».
- Si riporta il testo del comma 200, articolo 1, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 10

Disposizioni in materia di norme UNI

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «al British Standard OHSAS 18001:2007» sono sostituite dalle seguenti: «((alla norma)) UNI EN ISO45001:2023+A1:2024»;
b) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche ((di cui al presente decreto)), e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonche' per l'elaborazione, ((da parte dell'UNI)), di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'UNI. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30, commi da 5 a 6,
del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione). -
Omissis.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee
guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o alla
norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 si presumono conformi
ai requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di
organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati
dalla Commissione di cui all'articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure
semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle
piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con
decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
5-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali promuove la stipula di convenzioni tra l'INAIL e
l'Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione
gratuita delle norme tecniche di cui al presente decreto, e
delle altre norme di particolare valenza per i temi della
salute e della sicurezza sul lavoro, nonche' per
l'elaborazione, da parte dell'UNI, di un bollettino
ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare
periodicamente sui siti internet istituzionali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL
e dell'UNI. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di
gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a
50 lavoratori rientra tra le attivita' finanziabili ai
sensi dell'articolo 11.».
 
Art. 11
Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate
dall'INAIL

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 la disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a tutte le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 69, commi 14 e 15,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2000:
«Art. 69 (Disposizioni relative al sistema
pensionistico). - Omissis.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la gestione
finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) e' unica, ed e' unico il bilancio dell'Istituto,
per tutte le attivita' relative alle gestioni ad esso
affidate, le quali conservano autonoma rilevanza
economico-patrimoniale nell'ambito della gestione
complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla
stessa data, viene meno la competenza in materia di
predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di
vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni.
15. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di
cui al comma 14 sono evidenziate con regolazioni e non
determinano oneri od utili.
Omissis.».
 
Art. 12

Disposizioni in materia di ((personale sanitario)) dell'INAIL

1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi medico-legali e le prestazioni sanitarie di natura diagnostica, ((curativa e riabilitativa)), a decorrere dal 1° novembre 2025, l'INAIL e' autorizzato, nei limiti delle facolta' assunzionali vigenti, a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025, previo espletamento di selezione comparativa pubblica ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20-quater del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,recante «Misure urgenti
in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25:
«Art. 20-quater (Misure per il potenziamento delle
risorse umane dell'INAIL). - 1. Al fine di proseguire le
azioni di consolidamento delle attivita' di valutazione e
gestione del fenomeno infortunistico correlato al COVID-19
e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti
delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate
sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19,
nonche' di proseguire le attivita' di sostegno al Servizio
sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione
pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) puo' continuare ad
avvalersi, fino al 31 ottobre 2022, del personale con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 9, comma 7,
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i cui
contratti sono in essere alla data del 31 marzo 2022.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 7.607.000
euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio
dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a
7.607.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. Dal 1° novembre 2022, l'INAIL puo' continuare ad
avvalersi del personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa di cui al comma 1 mediante
l'attivazione, previa verifica di idoneita', di contratti a
tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, anche
in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nel numero massimo di 170
unita' di personale, da individuare mediante procedure
comparative nell'ambito delle quali sono adeguatamente
valorizzate le esperienze professionali svolte. Al relativo
onere, pari ad euro 2.262.909 per l'anno 2022, euro
13.577.454 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 11.314.545 per
l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di bilancio
dell'Istituto. Alla compensazione degli effetti finanziari
in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari ad
euro 1.165.398 per l'anno 2022, euro 6.992.389 per gli anni
2023 e 2024 ed euro 5.826.991 per l'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
- Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
recante: «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,
lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e
z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno
2017.
 
Art. 13
Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli
in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. A richiesta del dipendente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del ((bilancio dell'Ispettorato)) gia' destinate alla corresponsione delle indennita' e dei rimborsi correlati alle attivita' ispettive, l'Ispettorato ((medesimo)) autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfetaria alter- nativa ad ogni altra indennita' e rimborso, da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
2. L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica all'Ispettorato nazionale del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 2.000 per l'anno 2025 e in euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma ((«Fondi di riserva e speciali» della missione)) «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, ((dalla legge)) 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «nonche' agli amministratori» sono sostituite ((dalle seguenti)): «nonche' all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»;
b) ((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): «Il domicilio digitale dei predetti amministratori non puo' coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono gia' iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo ((dell'incarico».))
4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale ((di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 3 del presente articolo,)) si applica l'articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo l'articolo 5 del citato decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 149, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Organizzazione e funzionamento
dell'Ispettorato). - 1. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il
Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione
delle risorse umane e strumentali per il funzionamento
dell'Ispettorato e la contabilita' finanziaria ed economico
patrimoniale relativa alla sua gestione.
2. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di
bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, i decreti di cui al comma 1 provvedono,
in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti,
a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione
del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e
dell'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo
abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della
ordinaria attivita' istituzionale che comporta, il
trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre
attrezzature di lavoro. Ai fini della rideterminazione del
trattamento di missione di cui al presente comma si
applicano i seguenti criteri:
a) mantenimento della misura dell'indennita'
chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836 come rideterminata
dall'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417;
b) previsione di una specifica indennita' volta a
favorire la messa a disposizione del mezzo proprio;
c) previsione di coperture assicurative per eventi
non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e
dall'INAIL.
2-bis. A richiesta del dipendente e nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del
bilancio dell'Ispettorato gia' destinate alla
corresponsione delle indennita' e dei rimborsi correlati
alle attivita' ispettive, l'Ispettorato medesimo autorizza
preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di
missione, la corresponsione di una somma forfetaria
alternativa ad ogni altra indennita' e rimborso, da
determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. I decreti di cui al comma 1 prevedono misure volte
a garantire l'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali,
anche informatiche, messe a disposizione del personale
ispettivo dell'Ispettorato, del personale di cui
all'articolo 6 comma 4, nonche' del personale ispettivo
dell'INPS e dell'INAIL. I medesimi decreti prevedono misure
volte a garantire che lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa del personale ispettivo abbia luogo con
modalita' flessibili e semplificate.
4. In relazione alle attivita' di cui all'articolo
14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 l'Ispettorato si avvale dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
5. L'Ispettorato e' inserito nella Tabella A allegata
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 158 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante:
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia»:
«Art. 158 (Spese nel processo in cui e' parte
l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a
debito e recupero delle stesse). - 1. Nel processo in cui
e' parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a
debito, se a carico dell'amministrazione:
a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario;
b) l'imposta di bollo nel processo contabile;
c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59,
comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e
amministrativo;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
e) le spese forfettizzate per le notificazioni a
richiesta d'ufficio nel processo civile.
2. Sono anticipate dall'erario le indennita' di
trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali
giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a
richiesta dell'amministrazione.
3. Le spese prenotate a debito e anticipate
dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme
alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra
parte alla rifusione delle spese in proprio favore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante: «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 e,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221:
«Art. 5. - 1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma
6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come
modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese individuali che
presentano domanda di prima iscrizione al registro delle
imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto nonche' all'amministratore unico o
all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente
del consiglio di amministrazione di imprese costituite in
forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti
amministratori non puo' coincidere con il domicilio
digitale dell'impresa. Le imprese che sono gia' iscritte
nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale
dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in
ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo
dell'incarico.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 6-bis,
del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185:
«Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese). - Omissis.
6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che
riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa
costituita in forma societaria che non ha iscritto il
proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della
sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile,
sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il
domicilio digitale. Fatto salvo quanto previsto dal primo
periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di
cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio
digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio
digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro
delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti
alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice
civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle
imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione,
assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per
il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato
presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal
gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di
commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29
dicembre 1993, n. 580.
Omissis.».
 
Art. 14
Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di
lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e
lavorativa

1. Al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunita' tra i lavoratori, nonche' di rafforzare le misure di tutela ((della salute e della sicurezza)) nei luoghi di lavoro e altresi' di monitorare gli effetti dell'intervento pubblico, a decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilita' della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, ((n. 608)), possono essere effettuate dai datori di lavoro, nonche' dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche tramite il SIISL.
3. Il SIISL espone gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall'utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilita' e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.
4. ((Le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,)) sono tenute, nei termini di cui al comma 1, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni ((dalla data di entrata in vigore del presente decreto)), sono individuate le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.
6. I lavoratori di cui all'articolo 23 ((del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto)) legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono iscritti, per il tramite dei soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo 23, ((nel SIISL)). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro trenta giorni ((dalla data di entrata in vigore del presente decreto)), sono individuate le modalita' attuative ((del presente comma)).
((7. Al comma 6 dell'articolo 19)) della legge 23 settembre 2025, n. 132, dopo le parole «Ministro delle imprese e del made in Italy» sono aggiunte le seguenti: «((, dal Ministro del lavoro)) e delle politiche sociali»
8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231
del 02 ottobre 1996 e convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di
collocamento). - 1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, nonche' di lavoro intermediato da
piattaforma digitale, comprese le attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo
67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel
cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro entro
il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione, fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-quinquies. La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data
di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di somministrazione
autorizzate ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. sono tenute a
comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono
effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o
internati che prestano la loro attivita' all'interno degli
istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione
penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o
piu' operai agricoli a tempo determinato da parte del
medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e'
assolto mediante un'unica comunicazione contenente le
generalita' del datore di lavoro e dei lavoratori, la data
di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di
lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.
2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma
2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale
la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il
cui corrispettivo e' erogato dal committente tramite una
piattaforma digitale.
2-quinquies. Nel caso di lavoro intermediato da
piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 e'
effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del
mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.
In caso di stipulazione contestuale di due o piu' contratti
di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo
di cui al comma 2 puo' essere assolto mediante un'unica
comunicazione contenente le generalita' del committente e
dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione
della prestazione, la durata presunta, espressa in ore,
della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le
modalita' di trasmissione della comunicazione sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
3.
4.
5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
e all'amministrazione del personale dipendende del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata
legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7.
8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento della
attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali finalita'
e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e
1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di
missione per tutto il personale, di qualsiasi livello
coinvolto nell'attivita' formativa, si provvede a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge
29 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da
ultimo, dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15
giorni.
All'individuazione dei lavoratori da avviare si
perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per
coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatone di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alle loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di iavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto. del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della
Repubblica e' emanato entro 180 giorni dalla datadi entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai
citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e
l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle
graduatorie.
14.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato rispettivamente, al
direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del
lavoro, competenti per territorio, che decidono, con
provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti
provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995,
continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.».
- La legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante: «Norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 gennaio
1979.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 09 ottobre
2003:
«Art. 4 (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate
allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo
20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma 3,
lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali
viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto
albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi,
i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione
a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa
verifica del rispetto degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al
corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi
inutilmente i termini previsti, la domanda di
autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si
intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita'
concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome
competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle
filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed
hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita'
concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la
verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui
e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla
lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e)
del predetto albo.
L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma
1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della
agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del
predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non
puo' essere oggetto di transazione commerciale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.191 del
18 agosto 1998:
«Art. 23 (Corsi di istruzione e formazione
professionale nei Paesi di origine). - 1. Nell'ambito di
programmi approvati, anche su proposta delle regioni e
delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione e del
merito o dal Ministero dell'universita' e della ricerca e
realizzati anche in collaborazione con le regioni, le
province autonome e altri enti locali, organizzazioni
nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati al
trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro
inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed
associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attivita' di
istruzione e di formazione professionale e
civico-linguistica nei Paesi di origine.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di
origine;
c) allo sviluppo delle attivita' produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
2-bis. E' consentito, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui
all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro
subordinato allo straniero residente all'estero,
all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle
autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito
che completa le attivita' di istruzione e formazione di cui
al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni
manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dalle associazioni di categoria del settore
produttivo interessato. Il nulla osta e' rilasciato senza
il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di
visto di ingresso e' presentata, a pena di decadenza, entro
sei mesi dalla conclusione del corso. Al sopravvenuto
accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo
22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi
dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del
nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del
contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di
soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le
modalita' di predisposizione dei programmi di formazione
professionale e civico-linguistica e individuati i criteri
per la loro valutazione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al
Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale le generalita' dei
partecipanti e dei datori di lavoro, ove conosciute, per
consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel
termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per
verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui
all'articolo 22. Per le medesime finalita' di cui al sesto
periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale le generalita' dei datori di lavoro
interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove
conosciute.
3. Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli
stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le
attivita' si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro
di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalita' previste nel regolamento di attuazione del
presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo
unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori
autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al
comma 1.
4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con
il concorso di proprie agenzie strumentali e societa' in
house, puo' promuovere la stipula di accordi di
collaborazione e intese tecniche con organizzazioni
internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti
nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei
Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a
promuovere percorsi di qualificazione professionale e la
selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine,
che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di
cui al comma 2-bis.
4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024,
e' consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di
lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di
categoria di concordare con gli organismi formativi o con
gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a
livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le
associazioni operanti nel settore dell'immigrazione
iscritti al registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attivita' a favore degli immigrati, di cui
all'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
programmi di formazione professionale e civico-linguistica
per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente
nei Paesi di origine. A completamento del corso di
formazione, previa verifica e attestazione da parte dei
predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia
con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per
casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi
dalla conclusione del corso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, della
legge 23 settembre 2025, n. 132, recante: «Disposizioni e
deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre
2025, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19. - Omissis.
6. E' istituito il Comitato di coordinamento delle
attivita' di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che
operano nel campo dell'innovazione digitale e
dell'intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica
delegata e composto dal Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy,
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro
dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della
salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione,
dall'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica e
per la cybersicurezza e dall'Autorita' politica delegata in
materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o
da loro delegati. Alle sedute del Comitato possono essere
invitati rappresentanti delle Autorita' nazionali di cui
all'articolo 20 nonche' altri soggetti interessati agli
argomenti trattati. Per la partecipazione al Comitato non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati.
Omissis.».
 
((Art. 14 bis
Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della
sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori piu' fragili

1. All'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
b) al comma 3, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il soggetto destinatario, al fine di realizzare la commessa di lavoro di cui alla lettera c), puo' porre, in via temporanea, uno o piu' lavoratori a disposizione di altro soggetto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione ai sensi del presente articolo, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della convenzione medesima»;
c) al comma 4, alinea, dopo le parole: «24 marzo 2006, n. 155;» sono inserite le seguenti: «gli enti del Terzo settore, non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; le societa' benefit di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;».
2. All'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo le parole: «3 luglio 2017, n. 112» sono inserite le seguenti: «, nonche' con gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le societa' benefit di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» e le parole: «alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle cooperative sociali, alle imprese sociali, alle societa' benefit e agli enti del Terzo settore non commerciali medesimi da parte delle imprese associate o aderenti»;
c) al comma 2, lettera b), le parole: «in cooperativa e nell'impresa sociale» sono sostituite dalle seguenti: «nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella societa' benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale»;
d) al comma 2, lettera c), le parole: «in cooperativa e nell'impresa sociale» sono sostituite dalle seguenti: «nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella societa' benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale»;
e) al comma 2, lettera d), le parole: «dalle cooperative e dalle imprese sociali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle cooperative, dalle imprese sociali, dalle societa' benefit e dagli enti del Terzo settore non commerciali»;
f) al comma 3, primo periodo, le parole: «nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali» sono sostituite dalle seguenti: «nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella societa' benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale»;
g) al comma 3, quarto periodo, le parole: «in cooperativa sociale e nell'impresa sociale» sono sostituite dalle seguenti: «nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella societa' benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis della legge
12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 23 marzo 1999, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12-bis (Convenzioni di inserimento lavorativo).
- 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9,
11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i
datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito
denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al
comma 4 del presente articolo, di seguito denominati
soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate
all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi
di persone disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si
impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve
le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. La stipula della convenzione e' ammessa
esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in
ogni caso, nei limiti del 60 per cento della quota di
riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con
arrotondamento all'unita' piu' vicina.
3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:
d) conferimento della commessa di lavoro e
contestuale assunzione delle persone disabili da parte del
soggetto destinatario. Il soggetto destinatario, al fine di
realizzare la commessa di lavoro di cui alla lettera c),
puo' porre, in via temporanea, uno o piu' lavoratori a
disposizione di altro soggetto, nel rispetto delle
previsioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, a condizione che il distacco sia
esplicitato nella convenzione. Qualora il distacco di
personale avvenga secondo la previsione di una convenzione
ai sensi del presente articolo, l'interesse della parte
distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare
della convenzione medesima.
4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1
le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese
sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),
del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; gli enti del
Terzo settore, non commerciali di cui all'articolo 79,
comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117; le societa' benefit di
cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre
2015, n. 208; i datori di lavoro privati non soggetti
all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1.
Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) non avere in corso procedure concorsuali;
b) essere in regola con gli adempimenti di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
c) essere dotati di locali idonei;
d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti
l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del
rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e
giustificato motivo soggettivo;
e) avere nell'organico almeno un lavoratore
dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.
5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso
ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore
di lavoro committente, previa valutazione degli uffici
competenti, puo':
a) rinnovare la convenzione una sola volta per un
periodo non inferiore a due anni;
b) assumere il lavoratore disabile dedotto in
convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante
chiamata nominativa, in tal caso il datore di lavoro potra'
accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei
disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle
disponibilita' ivi previste.
6. La verifica degli adempimenti degli obblighi
assunti in convenzione viene effettuata dai servizi
incaricati delle attivita' di sorveglianza e controllo e
irrogazione di sanzioni amministrative in caso di
inadempimento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno
definiti modalita' e criteri di attuazione di quanto
previsto nel presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Cooperative sociali, imprese sociali e
inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati). - 1.
Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
stipulano con le associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e con le associazioni
di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8
della stessa legge e con le imprese sociali di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, nonche' con gli
enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo
79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le
societa' benefit di cui all'articolo 1, comma 376, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, convenzioni quadro su base
territoriale, che devono essere validate da parte delle
regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, aventi ad
oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle
cooperative sociali, alle imprese sociali, alle societa'
benefit e agli enti del Terzo settore non commerciali
medesimi da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti
aspetti:
a) le modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori
svantaggiati da inserire al lavoro nella cooperativa,
nell'impresa sociale, nella societa' benefit e nell'ente
del Terzo settore non commerciale; l'individuazione dei
disabili e' curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalita' di attestazione del valore
complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna
impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori
svantaggiati inseriti al lavoro nella cooperativa,
nell'impresa sociale, nella societa' benefit e nell'ente
del Terzo settore non commerciale;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo
del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di
cui al comma 3, secondo criteri di congruita' con i costi
del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria
applicati dalle cooperative, dalle imprese sociali, dalle
societa' benefit e dagli enti del Terzo settore non
commerciali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di
lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese
sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito
dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13, di una
struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto
delle attivita' previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura
della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della
convenzione.
3. Qualora l'inserimento lavorativo nella
cooperativa, nell'impresa sociale, nella societa' benefit e
nell'ente del Terzo settore non commerciale, realizzato ai
sensi dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che
presentino particolari caratteristiche e difficolta' di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base
all'esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si
considera utile ai fini della copertura della quota di
riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge, cui sono
tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per
ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo delle
commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente
di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali
massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma
1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti
delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La
congruita' della computabilita' dei lavoratori inseriti
nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella societa'
benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale e'
verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma
3 e' subordinata all'adempimento degli obblighi di
assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura
della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai
sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.».
 
Art. 15
Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei
mancati infortuni

1. Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l'incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con piu' di quindici dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalita' attraverso le quali le imprese di cui al presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonche' i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese. ((Le linee guida di cui al primo periodo sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni gia' elaborate dall'INAIL, anche in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici. Le predette procedure restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di valorizzare i percorsi organizzativi gia' attuati.))
2. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e ((finanziarie)) previste a legislazione vigente.
 
Art. 16
Attivita' di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione
((delle aziende sanitarie locali)) in tema di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull'apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle attivita' produttive e alla gravita' degli infortuni e delle malattie professionali e sono esclusivamente finalizzati ad attivita' di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attivita' svolta ((dai servizi per la prevenzione e la sicurezza)) negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre ((tipologie di lavoro flessibile e di risorse)) strumentali, nonche' ad attivita' di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento ((della salute e della sicurezza)) nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione. Gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le finalita' indicate al primo periodo ((del presente comma)), al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza ((dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro)), quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alla definizione dell'ammontare delle eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7.
6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, al fine di aumentare le attivita' di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall'anno 2025.
6-quater. Le eventuali economie che in corso anno si dovessero verificare, con riferimento alle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali di cui al comma 6-bis, possono essere utilizzate nel medesimo anno per finalita' coerenti con le attivita' di competenza dei dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni polifunzionali.».
2. All'articolo 15, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, le parole: «dai medici del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dal personale sanitario».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, commi da 6 a
6-quater, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Vigilanza). - Omissis.
6. L'importo delle somme che l'ASL e l'Ispettorato
nazionale del lavoro, in qualita' di organo di vigilanza,
ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra
rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il
bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per
finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro
svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e
dall'Ispettorato.
6-bis. Gli introiti di cui al comma 6, per la parte
allocata sull'apposito capitolo regionale, sono ripartiti
annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione
al numero di posizioni assicurative territoriali,
all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle
attivita' produttive e alla gravita' degli infortuni e
delle malattie professionali e sono esclusivamente
finalizzati ad attivita' di sorveglianza epidemiologica di
rischi e danni associati all'esposizione professionale, al
rafforzamento dell'attivita' svolta dai servizi per la
prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro
mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo
determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile e di
risorse strumentali, nonche' ad attivita' di formazione e
aggiornamento professionale o di promozione del
miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla
popolazione. Gli introiti di cui al comma 6 possono essere
finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le
finalita' indicate al primo periodo del presente comma, al
ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo
sanitario del comparto e della dirigenza dei servizi per la
prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, quale
ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti
di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti
collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e le province
autonome provvedono alla ripartizione degli introiti di cui
al presente comma e alla definizione dell'ammontare delle
eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive
del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di
coordinamento di cui all'articolo 7.
6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma
6-bis, al fine di aumentare le attivita' di prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle
aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6
che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare
possono essere destinati al personale del comparto e della
dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza
negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle
aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in
misura non superiore al 15 per cento dello stipendio
tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono
definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi
nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono
annualmente disponibili a decorrere dall'anno 2025.
6-quater. Le eventuali economie che in corso anno si
dovessero verificare, con riferimento alle attivita' di
prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie locali di cui al comma
6-bis, possono essere utilizzate nel medesimo anno per
finalita' coerenti con le attivita' di competenza dei
dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni
polifunzionali.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 30
marzo 2001, n. 125 recante: «Legge quadro in materia di
alcol e di problemi alcolcorrelati», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001, come
modificata dalla presente legge:
«Art. 15 (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro).
- 1. Nelle attivita' lavorative che comportano un elevato
rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumita' o la salute dei terzi, individuate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalita' previste dal presente articolo i
controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere
effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero dal personale sanitario dei servizi
per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro
con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle
aziende unita' sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate
che intendano accedere ai programmi terapeutici e di
riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9,
comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica
l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al
comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a
lire 5 milioni.».
 
Art. 17

Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 20, comma 2, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva»;
b) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalita' e utilita', anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal ((Ministero della salute»));
c) all'articolo 39, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma 2, lettera a).»;
d) all'articolo 41:
1) al comma 2, dopo la lettera e-ter) e' aggiunta la seguente:
«e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi ((sotto l'effetto)) conseguente all'uso di ((alcol)) o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto l'effetto delle predette sostanze, per le attivita' lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.»;
2) al comma 4, le parole: «comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere a), b), d), ((e-ter) ed e-quater)»;))
e) ((all'articolo 51)), dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente:
«3-quater. Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralita' possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.».
2. Nell'ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate, possono essere introdotte misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 20, 25, 39, 41,
commi da 1 a 4, e 51, commi da 1 a 3-quater, del citato
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 20 (Obblighi dei lavoratori). - 1. Ogni
lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di
lavoro, le sostanze e i miscele pericolose, i mezzi di
trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche' qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' e fatto
salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione
i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal
presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico
competente che devono essere computati nell'ambito
dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in
fase preassuntiva.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in
regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti
a provvedervi per proprio conto.».
«Art. 25 (Obblighi del medico competente). - 1. Il
medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,
della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrita' psico-fisica dei lavoratori, all'attivita' di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per
la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio
di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita'
organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione
e valorizzazione di programmi volontari di "promozione
della salute", secondo i principi della responsabilita'
sociale;
a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori
sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo
l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti
dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le
lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalita' e utilita',
anche con il supporto di campagne informative a tale scopo
promosse dal Ministero della salute;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la
propria responsabilita', una cartella sanitaria e di
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria; tale cartella e' conservata con salvaguardia del
segreto professionale e, salvo il tempo strettamente
necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e
la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di
custodia concordato al momento della nomina del medico
competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia
del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del
rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di
rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative
alla conservazione della medesima; l'originale della
cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto
di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci
anni, salvo il diverso termine previsto da altre
disposizioni del presente decreto;
e-bis) in occasione della visita medica preventiva
o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di
cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire
copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla
risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta
il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di
idoneita', salvo che ne sia oggettivamente impossibile il
reperimento;
f)
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato della sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti
a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della
attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei
risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo
41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle
riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai
rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati ai fini della attuazione delle misure per la
tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei
lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta
all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita'
diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di
lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di
valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del
rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il
possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate
ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il
nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di
legge durante il relativo intervallo temporale
specificato.».
«Art. 39 (Svolgimento dell'attivita' di medico
competente). - 1. L'attivita' di medico competente e'
svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del
codice etico della Commissione internazionale di salute
occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in
qualita' di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura
esterna pubblica o privata, convenzionata con
l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da
adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i requisiti delle strutture di cui al comma 2,
lettera a).
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato
agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza, non puo'
prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio
nazionale, attivita' di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente
le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi
compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente puo' avvalersi, per
accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici
specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che
ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive,
nei casi di gruppi d'imprese nonche' qualora la valutazione
dei rischi ne evidenzi la necessita', il datore di lavoro
puo' nominare piu' medici competenti individuando tra essi
un medico con funzioni di coordinamento.».
«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La
sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva, anche in fase
preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato
al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione
specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore,
qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita'
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della
mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di
lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis);
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia
ritenuta necessaria dal medico competente al fine di
verificare l'idoneita' alla mansione. Qualora non ritenga
necessario procedere alla visita, il medico competente e'
tenuto a esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica.
e-quater) visita medica, effettuata prima o durante
il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di
ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o
psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non
si trovi sotto l'effetto delle predette sostanze, per le
attivita' lavorative ad elevato rischio infortuni
individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo
2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli
relativi all'assunzione di alcol e di sostanze
stupefacenti, psicotrope o psicoattive.
2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di
esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche
ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene
conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini gia'
effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della
cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore
stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al
fine di evitarne la ripetizione, qualora cio' sia ritenuto
compatibile dal medico competente con le finalita' della
visita preventiva.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a);
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa
vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e
spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e-bis), e-ter) ed e-quater
sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti.
Omissis.».
«Art. 51 (Organismi paritetici). - 1. A livello
territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali istituisce il repertorio degli organismi
paritetici, previa definizione dei criteri identificativi
sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale per il settore di appartenenza, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima
istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le
imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro;
3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono
attivita' di formazione, anche attraverso l'impiego dei
fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, nonche', su richiesta delle
imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento
delle attivita' e dei servizi di supporto al sistema delle
imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della
quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini
della programmazione delle proprie attivita';
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi
paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche,
tecnicamente competenti.
3-quater. Ai fini del potenziamento multidisciplinare
della medicina del territorio, gli organismi paritetici
delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori
aderenti al sistema della bilateralita', possono adottare
iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli
obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41 mediante convenzioni con le aziende
sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici
competenti.
Omissis.».
 
Art. 18

Organizzazioni di volontariato della protezione civile

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3-bis, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile»;
b) all'articolo 3, comma 3-bis:
1) al primo periodo, le parole: «e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del ((Corpo Nazionale)) soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco,» sono soppresse;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del ((Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari)) dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano esclusivamente nei limiti e con le modalita' previsti dall'articolo 3-bis.»;
c) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Organizzazioni di volontariato della protezione civile). - 1. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) «organizzazione di protezione civile»: le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore((, ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile,)) che annoverano la protezione civile tra le attivita' di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile ((iscritti)) nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle ((attivita' operative nonche')) all'identificazione e alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
c) «informazione»: complesso di attivita' dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attivita' operative;
d) «addestramento»: complesso di attivita' dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonche' le misure e le procedure di intervento;
e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente articolo, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attivita' di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:
a) il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attivita' di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonche' sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;
b) il legale rappresentante delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui ai ((commi 3 e 4)), salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.
3. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario ((aderente, nell'ambito)) degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorita' ((competenti e)) sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, ((nel rispetto di standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,)) nonche' sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi previsti dal ((codice in materia)) di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario puo' essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.
4. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorita' competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attivita' lavorativa, nonche' i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
6. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attivita' di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al presente decreto in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel presente decreto, affinche' siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), nonche' degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorita' competenti della protezione civile, che stabiliscono altresi' le modalita' di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.
8. Lo svolgimento delle attivita' di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del presente decreto, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalita' definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonche' agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
10. L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilita' e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilita', a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettivita' di cui all'articolo 299 del presente decreto.
11. Resta fermo che al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo.
12. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non puo' ((comportare l'omissione)) o il ritardo delle attivita' e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
13. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata in materia di protezione civile, ((adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, formulata previo parere della Conferenza unificata,)) possono essere definite ulteriori misure relative all'informazione, alla formazione, all'addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei livelli generali di tutela ((della salute e della sicurezza)) previsti dal presente articolo.
((13-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al presente articolo, gli articoli 55, 56 e 59 del presente decreto non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto.
13-ter. Il rappresentante legale delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 e' punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attivita' di protezione civile da sei mesi a due anni.
13-quater. Nei casi previsti dal comma 13-ter, se la violazione e' commessa dal rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato di protezione civile che sia anche sindaco di un comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.
13-quinquies. Il volontario, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 2, lettera a), 3 e 4 e' punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attivita' di protezione civile da uno a sei mesi.
13-sexies. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies si provvede ai sensi di quanto previsto dal presente decreto. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».))

2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ((all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo)), sono considerate le attivita' di formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario svolte, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni di protezione civile, compatibilmente con gli scenari di rischio ove gia' individuati dalle autorita' competenti ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, lett.
a), e 3, commi da 1 a 3-bis, del citato decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore cosi' definito e' equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto,
che presta la sua attivita' per conto delle societa' e
dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui
all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di
istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai
periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario,
come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; nei
limiti di quanto previsto dall'articolo 3-bis, i volontari
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
Omissis.».
«Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
decreto legislativo si applica a tutti i settori di
attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di
rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 1° agosto 1991, n. 266, degli uffici all'estero di
cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto
aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto
legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive
particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle
peculiarita' organizzative ivi comprese quelle per la
tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di
operazioni ed attivita' condotte dalla Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' dalle altre Forze
di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonche' dal
Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio
nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri
competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della salute e per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il
Corpo della Guardia di finanza, le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative del personale militare ai sensi
dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66; analogamente si provvede per quanto riguarda gli
archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano
sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni
artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare
entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della salute, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a
consentire il coordinamento con la disciplina recata dal
presente decreto della normativa relativa alle attivita'
lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il
settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle
disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del
medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto
ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e
relativi decreti di attuazione.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,
sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai
relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di
cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione.
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le disposizioni del
presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto
delle particolari modalita' di svolgimento delle rispettive
attivita', individuate entro il 31 dicembre 2010 con
decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro. Le disposizioni del presente decreto si
applicano alle attivita' dei volontari di cui al primo
periodo esclusivamente nei limiti e con le modalita'
previsti dal decreto adottato in attuazione del primo
periodo. Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato
della protezione civile, ivi compresi i volontari della
Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino
e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le
disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
esclusivamente nei limiti e con le modalita' previsti
dall'articolo 3-bis.
Omissis.».
 
Art. 19
Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro
stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30
dicembre 2020, n. 178

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 701, le parole: «con durata non superiore al 31 ottobre 2025,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro»;
b) dopo il comma 701 sono inseriti i seguenti:
«701-bis. La proroga dei contratti di lavoro di cui al comma 701, efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' autorizzata, limitatamente alle unita' indicate nella tabella di cui all'((allegato G-bis alla presente legge)) e nei limiti delle facolta' assunzionali di ciascuna regione, fino alla durata massima complessiva di tre anni per ciascun contratto.
701-ter. In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 e' consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle facolta' assunzionali.
701-quater. Al fine di valorizzare le professionalita' acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalita' di cui al comma 701, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assegnatarie del medesimo personale assunto possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.
701-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 701-quater, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono bandire, fino al 31 dicembre 2028, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale che sia stato assunto a tempo determinato ai sensi del comma 701 e che, entro il predetto ter- mine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.
701-sexies. Il personale stabilizzato ai sensi dei commi 701-quater e 701-quinquies, per i cinque anni conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato, e' tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa presso i servizi regionali che svolgono funzioni di protezione civile.».
((1-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo l'allegato G e' inserito l'allegato G-bis, di cui all'allegato 1 al presente decreto.))
2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, il secondo periodo e' soppresso.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 701, 701-bis, 701-ter,
701-quater, 701 quinquies e 701 sexies, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, come
modificati dalla presente legge:
«701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli
investimenti concernenti il dissesto idrogeologico,
compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla
tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i
soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del
Dipartimento della protezione civile possono, sulla base
della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel
limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di
lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro
flessibile, di personale di comprovata esperienza e
professionalita' connessa alla natura degli interventi nel
rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di
ciascun contratto individuale di lavoro.
701-bis. La proroga dei contratti di lavoro di cui al
comma 701, efficaci alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e' autorizzata, limitatamente alle
unita' indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al
presente decreto e nei limiti delle facolta' assunzionali
di ciascuna regione, fino alla durata massima complessiva
di tre anni per ciascun contratto.
701-ter. In caso di cessazione anticipata dei
contratti di lavoro di cui al comma 701 e' consentita la
stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire
il personale cessato e, comunque, nei limiti delle facolta'
assunzionali.
701-quater. Al fine di valorizzare le
professionalita' acquisite dal personale assunto a tempo
determinato per le finalita' di cui al comma 701, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assegnatarie del medesimo personale assunto possono bandire
in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma
restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno,
procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al
cinquanta per cento dei posti disponibili, al medesimo
personale che abbia prestato servizio continuativo per
almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si
procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui
al presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta'
assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a
legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.
701-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal
comma 701-quater, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono bandire, fino al 31 dicembre
2028, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e
ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso
dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura
non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili
al personale che sia stato assunto a tempo determinato ai
sensi del comma 701 e che, entro il predetto termine, abbia
maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l'amministrazione che procede all'assunzione. Le assunzioni
di personale di cui al presente comma sono effettuate nei
limiti delle facolta' assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto
della stabilizzazione.
701-sexies. Il personale stabilizzato ai sensi dei
commi 701-quater e 701-quinquies, per i cinque anni
conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato, e' tenuto
a svolgere l'attivita' lavorativa presso i servizi
regionali che svolgono funzioni di protezione civile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
8 settembre 2021, n. 120, recante: «Disposizioni per il
contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di
protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
216 del 09 settembre 2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Altre misure urgenti di protezione civile).
- 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29
settembre 1999, n. 381, le parole "svolte in coordinamento
con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando
l'autonomia scientifica dell'INGV" sono sostituite dalle
seguenti: "svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati
mediante convenzioni di durata almeno biennale con il
Dipartimento della protezione civile, in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, ferma restando l'autonomia scientifica
dell'Istituto. Per lo svolgimento di tali attivita', con le
convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a
decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse
assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni
di euro annui, e le modalita' di assegnazione e
rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego
delle medesime da parte del Dipartimento della protezione
civile, a valere sulle risorse gia' disponibili a
legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.".
2. All'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies le parole "15 milioni di
euro" sono sostituite dalle seguenti: "7,5 milioni di
euro";
b) il comma 1-sexies e' sostituito dal seguente:
"1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies del
presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.".
3. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole "al 31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre 2023". All'onere
derivante dalla proroga o dal rinnovo dei contratti di
lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro
flessibile, di cui al citato comma 701 dell'articolo 1
della legge n. 178 del 2020, stipulati in attuazione di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 2 agosto
2021, pari a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910
euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle
risorse finanziarie residue di cui al comma 704
dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020,
disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Alla compensazione in termini di
indebitamento e fabbisogno, pari a euro 7.579.097 per
l'anno 2022 e a euro 6.315.914 per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola:
"meteorici" sono inserite le seguenti: "o vulcanici".».
 
Art. 20
Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023
nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e
Prato ((e)) per le ulteriori ed eccezionali avverse ((condizioni
meteorologiche verificatesi))
dal 29 ottobre 2023 nel territorio
delle province di Massa Carrara e Lucca

1. Il termine dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato nonche' alle ulteriori ed eccezionali condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, esteso con delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023 e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2024, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2025. Alle conseguenti attivita' si fa fronte nel limite delle risorse gia' stanziate per l'emergenza.
 
((Art. 20 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))


Riferimenti normativi

La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 1 recante:
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248
del 24 ottobre 2001.
 
Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.