Gazzetta n. 301 del 30 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 novembre 2025
Disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito della infrastruttura della Piattaforma nazionale telemedicina.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega all'innovazione tecnologica

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il Regolamento sanitario internazionale (RSI), adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanita' il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;
Visto l'art. 12, comma 15-decies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che, «al fine di garantire l'omogeneita' a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina», attribuisce ad Agenas anche il «ruolo di Agenzia nazionale per la sanita' digitale (ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanita'»;
Visto l'art. 12, comma 15-undecies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che attribuisce ad Agenas le ulteriori funzioni tra cui quelle della lettera g), che prevede la gestione della piattaforma nazionale di telemedicina e la valutazione delle tecnologie sanitarie HTA (Health Tecnology Assessment);
Visti il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19, e il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza (Regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la Misura 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina» ricompresa nella Componente 1 della Missione 6 del PNRR e la sub-misura 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» che mira a: 1) finanziare progetti che consentano interazioni medico-paziente a distanza, in particolare la diagnostica e il monitoraggio; 2) creare una piattaforma nazionale per lo screening di progetti di telemedicina (in linea con quanto previsto dall'investimento 1.3 della Missione 6 Componente 2); 3) finanziare iniziative di ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali in materia di sanita' e assistenza; e che ha come obiettivi:
realizzare almeno un progetto per regione sulla telemedicina come strumento di supporto nella gestione dei pazienti cronici, entro dicembre 2023 (target M6C1-8), considerando sia i progetti che saranno attuati nella singola regione sia quelli che possono essere sviluppati nell'ambito di consorzi tra regioni;
raggiungere almeno 300.000 persone assistite attraverso gli strumenti della telemedicina entro dicembre 2025 (target M6C1-9);
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 maggio 2022, n. 77, recante «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione e per la trasformazione digitale», modificato, quanto alla Tabella A, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2021 e dal successivo decreto 3 maggio 2024;
Tenuto conto che la citata Tabella A «PNRR - Italia quadro finanziario per amministrazioni titolari», cosi' come modificata dal citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024, finanzia il sub-intervento di investimento «1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» della M6C1 con l'importo complessivo di euro 1.500.000.000,00 e assegna la titolarita' al Ministero della salute con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) come soggetto attuatore;
Visto il decreto del Ministro della salute 1° aprile 2022 di ripartizione degli interventi e di assegnazione delle relative risorse che ha disposto, in conformita' alle schede analitiche approvate dalla Commissione europea 610 - M6C1 Scheda e 620 - M6C2 Scheda, l'articolazione della sub-misura M6C1 1.2.3. in due sub-interventi di investimento, M6C1 1.2.3.1. «Piattaforma di telemedicina» e M6C1 1.2.3.2. «Servizi di telemedicina», sulla base della dotazione finanziaria e dell'individuazione dell'amministrazione titolare, Ministero della salute, e del soggetto attuatore, Agenas, di cui alla Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, modificata con il decreto del medesimo Ministro 23 novembre 2021;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2023, di ripartizione delle risorse di cui all'investimento M6-C1-1.2.3.2 «Servizi di telemedicina» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Visto l'art. 12 e, in particolare, il comma 7 e il comma 15-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nella parte in cui stabilisce che «al fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e avvalendosi della societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rende disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture con le seguenti funzioni:
a) di controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie per alimentare il FSE;
b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui al comma 15-octies;
c) di invio dei dati da parte della struttura sanitaria e socio-sanitaria verso l'EDS e, se previsto dal piano di adeguamento per il potenziamento del FSE di cui al comma 15-bis, verso il FSE della regione territorialmente competente per le finalita' di cui alla lettera a-bis) del comma 2»;
Visto il decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 7 settembre 2023, concernente il Fascicolo sanitario elettronico 2.0;
Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto 7 settembre 2023, nella parte in cui demanda ad Agenas la messa a disposizione di soluzioni tecnologiche ai fini della verifica formale e semantica dei dati e dei documenti di cui al medesimo decreto, senza meccanismi di persistenza dei dati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale», di seguito C.A.D.;
Viste le «Linee guida tecnologiche e standard per la sicurezza dell'interoperabilita' tramite API dei sistemi informatici», ai sensi dell'art. 73, comma 3-bis, lettera b), e dell'art. 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, adottate con determinazione AGID n. 547/2021;
Viste le «Linee guida sull'interoperabilita' tecnica delle pubbliche amministrazioni» ai sensi dell'art. 73, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, adottate con determinazione AGID n. 547/2021;
Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 17 dicembre 2020 (Rep. atti n. 215/CSR), sul documento recante «Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina»;
Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 novembre 2021 (Rep. atti n. 231/CSR), sul documento recante «Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie»;
Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici», e il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148»;
Richiamato l'art. 15, comma 2, lettera a), e le pertinenti linee guida dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il rafforzamento della resilienza dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 28 giugno 2024, n. 90, e quelle per il rafforzamento della protezione delle banche dati rispetto al rischio di utilizzo improprio; quelle sulle funzioni crittografiche (aggiornate nel mese di luglio 2024);
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, di seguito regolamento generale (UE) sulla protezione dei dati personali;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, gli articoli 2-ter, comma 1-bis, e 2-sexies, comma 1-bis;
Considerato che le Infrastrutture regionali di telemedicina (IRT), articolazioni della Piattaforma nazionale di telemedicina (PNT), consentono l'erogazione delle prestazioni di telemedicina e che la base giuridica relativa ai trattamenti effettuati dalle stesse e' individuata nell'art. 9, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento UE n. 679/2016, nonche' nell'art. 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Considerato, altresi', che la Infrastruttura nazionale di telemedicina (INT), articolazione della PNT, persegue finalita' di programmazione delle prestazioni di telemedicina e di monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina e che la base giuridica relativa ai trattamenti effettuati dalla stessa e' individuata nell'art. 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento UE n. 679/2016, nonche' nell'art. 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Considerato che le regioni e province autonome, nell'ambito della loro autonomia, possono erogare prestazioni di telemedicina con modalita' diverse da quelle descritte nel presente decreto, purche' cio' avvenga mediante infrastrutture certificate da Agenas ai sensi dell'art. 12, comma 15-undecies, lettera d), decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e che garantiscono l'alimentazione del fascicolo sanitario elettronico con i dati e documenti relativi alle predette prestazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 179 del 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, n. 240, di istituzione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
Visti gli articoli 42 e 44 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, 31 dicembre 2024, recante «Ecosistema dati sanitari, di cui all'art. 12, comma 15-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 53 del 5 marzo 2025;
Visto il decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 dicembre 2024, recante «Modifiche al decreto 7 settembre 2023, in materia di Fascicolo sanitario elettronico 2.0», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2025, concernente la disciplina attuativa del FSE 2.0.;
Visto il regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, adottato con decreto del direttore generale della Agenzia per la cybersicurezza nazionale in data 27 giugno 2024, prot. n. 21007;
Considerata la necessita' di modificare il richiamato decreto 7 settembre 2023 al fine di integrare l'art. 3 concernente «Contenuti del FSE» con i dati e documenti relativi alle prestazioni erogate in telemedicina;
Ritenuto necessario prevedere un apposito servizio dell'EDS di estrazione dei dati, per finalita' di governo, di programmazione delle prestazioni sanitarie erogate in telemedicina, di monitoraggio dell'erogazione dei servizi sanitari, ivi incluse la valutazione delle tecnologie sanitarie HTA (Health Tecnology Assessment) ai sensi dell'art. 12, commi 15-undecies e 15-duodecies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche per la valutazione del raggiungimento dei target e milestone di cui alla Missione 6, Componente 1, PNRR, sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina» nonche' per la proposta di fissazione e aggiornamento delle relative tariffe, ai sensi dell'art. 12, comma 15-undecies, lettera h), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
Ritenuta altresi' la necessita' di prevedere degli ulteriori servizi dell'EDS relativi alla telemedicina, in particolare di consultazione dei dati e documenti relativi alle prestazioni di telemedicina per finalita' di cura, al fine di agevolare l'attivita' dei professionisti sanitari e garantire un rapido inquadramento clinico del paziente, nonche' di estendere i servizi di estrazione dei dati gia' previsti per finalita' di governo e programmazione anche alle prestazioni di telemedicina, al fine di consentire al Ministero della salute, ad Agenas e alle regioni e province autonome la possibilita' di estrarre dati pseudonimizzati per tipologia di servizio di telemedicina erogato;
Considerato necessario che Agenas elabori i dati estratti dall'EDS mediante la Infrastruttura nazionale di telemedicina (INT), al fine di produrre ed esporre appositi indicatori necessari al perseguimento delle finalita' previste dall'art. 12, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, il quale prevede:
al comma 15-undecies, lettera h), che Agenas propone la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con decreto del Ministro della salute;
al comma 15-duodecies, che Agenas monitora l'erogazione dei servizi di telemedicina per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento M6C1 1.2.3.2. «Servizi di telemedicina» tra cui il target comunitario M6C1-9;
Ritenuto di stabilire il periodo di conservazione dei dati della INT in coerenza con quanto previsto dal citato decreto 7 settembre 2023, concernente il Fascicolo sanitario elettronico 2.0;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con provvedimento n. 2 del 16 gennaio 2025;
Acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, reso con provvedimento del 11 marzo 2025;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 settembre 2025 (Rep. atti n. 158/CSR);

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) «SSR», i Servizi sanitari regionali, organizzati dalle regioni e dalle province autonome nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione;
c) «assistito», il soggetto iscritto nell'Anagrafe nazionale degli assistiti, disciplinata dal decreto di cui all'art. 62-ter, comma 7, del codice dell'amministrazione digitale;
d) «Medici convenzionati con il SSN», i medici del ruolo unico di assistenza primaria che svolgono attivita' professionale a ciclo di scelta e/o su base oraria e i pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
e) «Strutture», le strutture sanitarie e socio-sanitarie e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, pubbliche, private accreditate e private autorizzate;
f) «RdA», la regione o provincia autonoma di assistenza dell'assistito;
g) «RdE», la regione o provincia autonoma di erogazione di una prestazione sanitaria;
h) «ANA»: l'Anagrafe nazionale degli assistiti, di cui all'art. 62-ter del codice dell'amministrazione digitale (CAD), istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, n. 240;
i) «FSE»: il fascicolo sanitario elettronico di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, disciplinato con decreto del 7 settembre 2023, recante «Fascicolo sanitario elettronico 2.0», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 24 ottobre 2023;
j) «soluzioni tecnologiche»: le soluzioni tecnologiche di cui al comma 15-quater dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, rese disponibili da parte di AGENAS alle strutture sanitarie e sociosanitarie a livello nazionale o regionale, ai sensi dell'art. 69 del CAD, al fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE, tra l'altro per le seguenti funzioni:
1) di controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie e sociosanitarie per alimentare il FSE;
2) di conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui all'art. 12, comma 15-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni;
3) di invio dei dati da parte della struttura sanitaria e sociosanitaria verso l'EDS.
k) «Piattaforma nazionale di telemedicina» (PNT), l'infrastruttura digitale prevista dal PNRR, Missione 6, Componente 1, sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici», articolato, come da decreto del Ministro della salute 1° aprile 2022, in conformita' alle schede analitiche approvate dalla Commissione europea «610 - M6C1 Scheda» e «620 - M6C1 Scheda», nei due sub-interventi di investimento 1.2.3.1. «Piattaforma di Telemedicina» e 1.2.3.2. «Servizi di Telemedicina» (IRT);
l) «Infrastruttura nazionale di telemedicina» (INT), e' l'articolazione della PNT che offre, alle IRT, servizi abilitanti a supporto degli operatori sanitari nel processo di cura e nell'erogazione delle prestazioni di telemedicina, nonche' consente ad Agenas di elaborare i dati e produrre ed esporre appositi indicatori, per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 8, comma 2;
m) «Infrastrutture regionali di telemedicina» (IRT), sono le articolazioni della PNT, a livello delle regioni e delle province autonome, che offrono servizi informatici preposti a supportare l'erogazione dei servizi minimi di telemedicina (televisita, teleconsulto/teleconsulenza, telemonitoraggio e teleassistenza/teleriabilitazione);
n) «Ecosistema dei dati sanitari» (EDS): previsto dall'art. 12, comma 15-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e disciplinato con decreto del 31 dicembre 2024;
o) «Servizi minimi di telemedicina»: i servizi di televisita, teleconsulto, teleconsulenza, teleassistenza e telemonitoraggio, come definiti nell'allegato 3 parte integrante del presente decreto;
p) «Portale nazionale per la diffusione della telemedicina» (PN-DT): il portale previsto nell'ambito del PNRR, Missione 6, Componente 2, l'investimento 1.3.2.4, di cui e' soggetto attuatore il Ministero della salute. Il portale ha l'obiettivo di monitorare la diffusione della telemedicina nelle attivita' di assistenza sanitaria erogate su tutto il territorio nazionale e sostenere il processo di divulgazione e promozione della telemedicina, guidando il mercato delle soluzioni per una piena adozione degli standard.
 
Allegato 1
TELEMEDICINA - DATI E DOCUMENTI GENERATI DALLE IRT E CONFERITI AL FSE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Piattaforma nazionale di telemedicina

1. E' istituita presso Agenas la Piattaforma nazionale di telemedicina (PNT), articolata nella Infrastruttura nazionale di telemedicina (INT) e nelle Infrastrutture regionali di telemedicina (IRT).
2. L'architettura della PNT e le sue relazioni con il FSE e l'EDS sono descritte nell'allegato 5 del presente decreto. La titolarita' della INT e' attribuita ad Agenas, che ne ha anche la gestione, ai sensi dell'art. 12, comma 15-undecies, lettera g), e comma 15-duodecies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. La titolarita' delle IRT e' affidata alle regioni e alle province autonome.
4. La PNT, attraverso la INT e le IRT, offre servizi per l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte degli operatori sanitari nel processo di cura erogate in telemedicina, secondo le modalita' previste nel successivo art. 4 e nel disciplinare tecnico, allegato 3, parte integrante del presente decreto.
5. Agenas accede ai servizi di estrazione resi disponibili dall'EDS ed elabora i relativi dati mediante la INT, secondo quanto previsto nel successivo art. 8, al fine di produrre ed esporre appositi indicatori necessari al monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina, e alla valutazione delle tecnologie sanitarie HTA (Health Technology Assessment) dei dispositivi medici, anche al fine del raggiungimento dei target e milestone, di cui alla Missione 6, Componente 1, PNRR, sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina», e al fine di proporre la fissazione e l'aggiornamento delle relative tariffe, ai sensi dell'art. 12, commi 15-undecies, lettere g) e h), e 15-duodecies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
6. La INT non effettua altri trattamenti di dati personali oltre a quelli previsti nel comma 5 del presente articolo.
 
Allegato 2
TELEMEDICINA - INTEGRAZIONE SERVIZI EDS

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Caratteristiche e contenuti della INT e delle IRT

1. La INT e' l'articolazione della PNT che offre alle IRT servizi abilitanti a supporto del processo di cura e nell'erogazione delle prestazioni di telemedicina. Per tale funzione la INT non effettua trattamenti di dati personali.
2. Le IRT sono articolazioni funzionali della PNT attraverso le quali sono erogate le prestazioni sanitarie in telemedicina, che offrono servizi di telemedicina e sono costituite da un ambiente collaborativo digitale integrato in cloud, in conformita' al regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, adottato con decreto del direttore generale della Agenzia per la cybersicurezza nazionale in data 27 giugno 2024, n. 21007, e garantisce il supporto funzionale alle strutture. Al fine di garantire l'omogeneita' a livello nazionale e l'efficienza nell'erogazione dei servizi di telemedicina gli sviluppi delle IRT debbono essere conformi alle indicazioni ed alle linee guida, relative ai soli aspetti tecnici e alla tassonomia, che non incidono su aspetti relativi alla disciplina sul trattamento dei dati personali, definite da Agenas, ai sensi dell'art. 12, comma 15-undecies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, lettera a), anche per garantire l'interoperabilita' con la INT.
3. L'accesso ai servizi minimi di telemedicina previsti dal presente decreto avviene attraverso la IRT della RdA, ad eccezione degli assistiti per i quali non risulta associata una regione di assistenza, per i quali le IRT della RdE garantisce l'erogazione dei servizi minimi di telemedicina.
4. Le regioni e province autonome possono erogare prestazioni di telemedicina, nell'ambito della loro autonomia, anche mediante infrastrutture, applicativi o strumenti diversi, preservando investimenti gia' effettuati in quest'ambito, a condizione che rispettino gli standard tecnici e di sicurezza definiti a livello nazionale e che siano certificati da Agenas ai sensi dell'art. 12, comma 15-undecies, lettera d), decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Inoltre, tutte le infrastrutture, applicativi e strumenti utilizzati dovranno sempre garantire l'alimentazione del FSE con i dati e documenti relativi alle predette prestazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, assicurando cosi' l'interoperabilita' e l'efficacia del monitoraggio a livello nazionale.
5. Per assicurare la piena operativita' dei servizi minimi di telemedicina che necessitano di interoperabilita' tra IRT di regioni o province autonome diverse da quella di assistenza, la INT, per mezzo di uno specifico modulo a disposizione delle strutture, assicura, senza meccanismi di persistenza di dati, l'interoperabilita' delle IRT interessate al fine di garantire la trasmissione dei dati, immagini e documenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato 4 del presente decreto.
6. Le IRT delle RdE consentono, previo consenso dell'assistito, la erogazione dei servizi di telemedicina e la conseguente generazione di dati e documenti, indicati all'art. 7 del presente decreto, conferiti al Fascicolo sanitario elettronico e all'EDS secondo le modalita' descritte nell'art. 6 del decreto EDS.
7. L'EDS rende disponibili ad Agenas appositi servizi di estrazione dei dati di cui al comma 5, secondo quanto previsto nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto, per le finalita' di cui all'art. 2, comma 5.
8. Agenas elabora i dati mediante la INT, che produce ed espone appositi indicatori, con le modalita' previste nel successivo art. 8. La INT prevede, altresi', la messa a disposizione al Portale nazionale per la diffusione della telemedicina di un servizio per l'accesso a dati aggregati per tipologia di prestazioni, mese e distretto di erogazione.
 
Allegato 3
TELEMEDICINA - SERVIZI DELLA INT E DELLE IRT (PNT)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

Servizi abilitanti per l'erogazione
dei servizi minimi di telemedicina

1. La INT garantisce standard comuni ai servizi di telemedicina erogati dalle regioni e province autonome, attraverso la messa a disposizione di servizi abilitanti descritti nell'allegato 3 al presente decreto, senza trattare dati personali.
2. Le IRT garantiscono i servizi minimi di telemedicina per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di telemedicina dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
3. I soggetti di cui al comma 2 e l'assistito accedono ai servizi minimi di telemedicina attraverso le IRT, secondo le modalita' previste negli articoli 5 e 6 del presente decreto.
4. Le IRT delle RdE consentono ai professionisti sanitari la generazione di dati e documenti, indicati all'art. 7 del presente decreto, che sono conferiti dalle strutture sanitarie al Fascicolo sanitario elettronico e resi accessibili secondo quanto previsto dal decreto 7 settembre 2023.
5. Le IRT consentono l'accesso al FSE e all'EDS all'assistito e ai professionisti sanitari, secondo i rispettivi profili autorizzativi e nel rispetto delle misure previste nel decreto EDS e nel decreto FSE 2.0 in merito ai limiti soggettivi e oggettivi di accesso, al fine di supportare il processo di cura in telemedicina.
 
Allegato 4
TELEMEDICINA - MISURE DI SICUREZZA PNT

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 5

Accesso dell'assistito alla IRT

1. Per l'erogazione dei servizi minimi di telemedicina, l'assistito accede alla IRT della RdA, ovvero alla IRT della RdE per gli assistiti senza RdA, attraverso un portale web dedicato, in forma protetta e riservata, utilizzando gli strumenti di identita' digitale di cui all'art. 64 del CAD, secondo le modalita' previste nell'allegato 3, parte integrante del presente decreto.
2. L'accesso alla IRT di un minore e' consentito a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale attraverso le proprie credenziali di identita' digitale di cui all'art. 64 del CAD. La verifica della responsabilita' genitoriale e' effettuata dalla ASL territorialmente competente secondo la propria organizzazione. Al compimento della maggiore eta' dell'assistito, in automatico il sistema disabilitera' l'accesso dell'esercente la responsabilita' genitoriale e l'assistito potra' accedere con le proprie credenziali.
3. L'accesso alla IRT da parte di soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacita' totale o parziale a provvedere ai propri interessi, e' consentito al tutore, al curatore o all'amministratore di sostegno ove cio' rientri tra i poteri loro conferiti in base ai provvedimenti emessi dall'Autorita' giudiziaria e per il periodo di validita' previsto. Nelle more della realizzazione del Sistema gestione deleghe di cui all'art. 64-ter del CAD, la verifica dei poteri di rappresentanza e' effettuata dalla ASL territorialmente competente ovvero dalla RdA, secondo la propria organizzazione, e rinnovata periodicamente.
4. Per l'accesso alle IRT da parte dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, sono garantite le medesime misure previste per l'accesso al FSE da parte degli stessi.
5. Titolari dei trattamenti necessari a consentire l'identificazione e l'autenticazione informatica dell'assistito o di un suo delegato nelle IRT, nonche' il relativo tracciamento, sono la RdA e la RdE per gli assistiti per i quali non risulta associata una RdA.
 
Allegato 5

Dettaglio PNT - Flusso dati telemedicina

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 6

Accesso alla IRT per finalita' di cura

1. Le strutture, i medici convenzionati con il SSN, nonche' gli esercenti le professioni sanitarie anche al di fuori del SSN, che prendono in cura l'assistito, accedono alla IRT della RdE attraverso gli applicativi esistenti o con soluzioni integrate, in forma protetta e riservata, utilizzando gli strumenti di cui all'art. 64 del CAD e sono titolari dei relativi trattamenti per finalita' di cura che vengono sviluppati utilizzando i servizi applicativi messi a disposizione dalle IRT.
2. Titolari dei trattamenti necessari a consentire l'identificazione e l'autenticazione informatica del soggetto che accede alla IRT per finalita' di cura sono le RdE.
 
Art. 7
Modifiche al decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, 7 settembre 2023 e all'allegato A

1. Al decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 settembre 2023, sono apportate le seguenti modifiche:
«a) all'art. 3, comma 1, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:
n. prescrizione televisita, teleassistenza e telemonitoraggio ai sensi del decreto ministeriale 2 novembre 2011;
o. richiesta teleconsulto;
p. referto di specialistica per la televisita;
q. relazione collaborativa per il teleconsulto/teleconsulenza;
r. relazione clinico-assistenziale conclusiva per la teleassistenza/teleriabilitazione;
s. tesserino dispositivi per il telemonitoraggio;
t. piano di telemonitoraggio / teleriabilitazione e teleassistenza;
u. report rilevazioni telemonitoraggio;
v. report settimanale rilevazioni telemonitoraggio;
w. relazione finale per il telemonitoraggio/teleriabilitazione.
b) all'art. 27-bis, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
8-bis. La completa implementazione dei FSE con i contenuti individuati nell'art. 3, limitatamente a quelli di cui alle lettera da n) a w), e' anticipata alla fase II.».
2. L'allegato 1 del presente decreto integra l'allegato A del decreto 7 settembre 2023.
3. Entro il 30 giugno 2026 e' prevista la messa a regime dell'integrazione dei contenuti del FSE, prevista ai commi precedenti.
 
Art. 8

Servizi della INT

1. La INT mette a disposizione delle IRT i servizi abilitanti descritti nell'allegato 3 al presente decreto.
2. Al fine di monitorare l'erogazione dei servizi di telemedicina ed effettuare la valutazione delle tecnologie sanitarie HTA (Health Technology Assessment) per i dispositivi medici, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 «Servizi di telemedicina», tra cui il target comunitario M6C1-9, e al fine della proposta di fissazione e di aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, ai sensi dell'art. 12, commi 15-duodecies e 15-undecies, lettere g) e h), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'EDS rende disponibili al personale degli uffici di Agenas competenti in materia di governo, un insieme di servizi di estrazione dei dati, descritti nell'Allegato 2 cui accede nel rispetto dei principi di minimizzazione, necessita' e pertinenza.
3. Per le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo, Agenas accede esclusivamente ai dati, messi a disposizione dai servizi dell'EDS previsti al paragrafo 5.6 dell'allegato A del decreto EDS, come riportato nell'Allegato 2 del presente decreto, privati degli elementi identificativi diretti, pseudonimizzati irreversibili, nonche' dati aggregati, in modo automatico, senza intervento umano e con una frequenza massima di una volta nelle ventiquattro ore.
4. Il personale dell'Agenas che, per altre finalita', accede a flussi di dati pseudonimizzati, non accede ai dati messi a disposizione dai servizi dell'EDS per finalita' di governo.
5. Per le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo, Agenas accede ai servizi dell'EDS ed elabora giornalmente i dati estratti mediante la INT, al fine di produrre ed esporre appositi cruscotti che consentono di visualizzare i relativi indicatori anonimi.
6. I dati di cui al comma 3 del presente articolo sono conservati da Agenas per un tempo massimo di ventiquattro ore dalla estrazione, superato il quale sono cancellati in modo sicuro e definitivo. La INT non conserva dati personali.
 
Art. 9
Modifiche al decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
all'innovazione tecnologica, 31 dicembre 2024, recante «Ecosistema
dati sanitari (EDS)», di cui all'art. 12, comma 15-quater del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive
modificazioni e al relativo Allegato A

1. Al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, 31 dicembre 2024, recante «Ecosistema dati sanitari (EDS), di cui all'art. 12, comma 15-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 25, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I servizi di estrazione dell'EDS relativi alle prestazioni di telemedicina saranno portati a regime a partire dal 30 settembre 2025.».
2. L'Allegato A del decreto di cui al comma 1 e' integrato dall'Allegato 2 del presente decreto. I servizi di estrazione previsti nel citato Allegato A, come integrato dall'Allegato 2, consentono al Ministero della salute, ad Agenas, alle regioni e alle province autonome di estrarre i dati con una frequenza massima di una volta nelle ventiquattro ore e di conservarli per un tempo massimo di ventiquattro ore dalla estrazione, superato il quale sono cancellati in modo sicuro e definitivo.
 
Art. 10

Informativa all'assistito

1. In attuazione degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679, e' fornita all'assistito idonea informativa che espliciti i trattamenti dei dati effettuati attraverso la PNT con particolare riferimento alla INT anche integrando l'informativa prevista per il FSE 2.0 e l'EDS.
2. I titolari delle IRT forniscono all'interessato l'informativa relativa ai trattamenti effettuati attraverso le stesse.
3. L'informativa di cui al comma 2 del presente articolo e' pubblicata sul portale web dedicato ed e' messa a disposizione dell'assistito in fase di autenticazione e accesso alla IRT.
4. Al fine di garantire all'interessato informazioni omogenee e uniformi nel territorio nazionale, Agenas predispone, in collaborazione con le regioni e le province autonome, il modello di informativa relativa alle IRT, che mette a disposizione attraverso la pubblicazione sull'area pubblica del portale web dedicato. In merito al citato modello e ai successivi aggiornamenti e' acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 11

Diritti dell'interessato

1. Nell'informativa di cui all'art. 10, commi 1 e 2, del presente decreto, il titolare comunica all'interessato le modalita' di esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15, 16 e 18, del regolamento UE n. 679/2016, relativamente ai dati di autenticazione e accesso ai servizi minimi di telemedicina offerti dalla IRT della RdA.
2. I diritti di accesso, integrazione, rettifica, oscuramento e aggiornamento dei dati generati dalle IRT, conferiti al FSE sono esercitati soltanto sui documenti e dati del FSE, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 7 settembre 2023.
 
Art. 12

Periodo di conservazione dei dati

1. I dati personali relativi all'autenticazione e all'accesso ai servizi minimi di telemedicina, offerti dalla IRT, sono conservati per dodici mesi.
2. Le IRT non conservano i dati e documenti generati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente decreto.
 
Art. 13

Titolarita' dei trattamenti della PNT

1. L'Agenas e' titolare della INT e dei trattamenti dei dati effettuati tramite la stessa per le medesime finalita' di cui all'art. 2, comma 5, del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome sono, altresi', titolari dei trattamenti effettuati dalle IRT.
3. Il presente decreto non modifica i ruoli del trattamento dei dati personali indicati nel decreto ministeriale 7 settembre 2023, ne' gli oneri e le connesse responsabilita' in ordine al rispetto dei requisiti di qualita' dei dati ivi previsti.
 
Art. 14

Registrazione delle operazioni

1. Sulle IRT sono registrate le seguenti tipologie di operazioni relative a ogni dato e documento presente nelle stesse:
a) autorizzazione, in seguito all'autenticazione, all'accesso da parte del soggetto erogatore, dell'assistito o di un suo delegato;
b) accesso da parte del soggetto erogatore dei servizi minimi di telemedicina;
c) accesso da parte dell'assistito o di un suo delegato;
d) generazione dei dati e documenti da parte delle IRT.
2. Le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono registrate con indicazione di:
a) data e ora dell'operazione di cui al comma 1;
b) servizio minimi di telemedicina a cui si e' acceduto;
c) identificativo univoco del soggetto che accede alla IRT (assistito, delegato dell'assistito, strutture, dei medici convenzionati con il SSN, nonche' per degli esercenti le professioni sanitarie).
3. Le operazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sono registrate con indicazione di:
1. data e ora della generazione del dato e documento da parte della IRT;
2. tipologia di documento generato;
3. identificativo univoco del soggetto che ha generato il documento tramite la IRT (strutture, medici convenzionati con il SSN, nonche' per degli esercenti le professioni sanitarie).
4. L'assistito puo' prendere visione delle registrazioni di cui al comma 1 accedendo all'apposita funzionalita' presente nelle IRT.
 
Art. 15

Misure di sicurezza

1. Per i trattamenti svolti ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto, i titolari del trattamento adottano misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in coerenza con le disposizioni di cui agli articoli 25 e 32 del regolamento UE 2016/679, in modo diversificato per le IRT e la INT, secondo quanto previsto nell'allegato 4.
2. Per il trattamento dei dati attraverso le IRT e la INT sono assicurati:
a) il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 51 del CAD in materia di sicurezza e disponibilita' dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, nonche' delle linee guida rese disponibili dall'AGID e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) in materia di sviluppo e gestione dei sistemi informativi;
b) idonei sistemi di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento;
c) procedure per la verifica periodica dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
d) protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione elettronica dei dati;
e) la cifratura o la separazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali;
f) tracciabilita' degli accessi e delle operazioni effettuate;
g) sistemi di audit log per il controllo degli accessi e per il rilevamento di eventuali anomalie;
h) procedure di pseudonimizzazione e di anonimizzazione;
i) idonee misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati registrati rispetto a potenziali rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento, parziali o integrali, dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi.
3. La struttura e l'organizzazione dei dati nelle IRT e nella INT garantisce, secondo quanto previsto nell'Allegato 3, oltre alla corretta e differenziata articolazione dei profili per quanto concerne la classificazione delle tipologie di informazioni sanitarie indispensabili in relazione alle finalita' per cui vengono trattate, anche quella relativa ai diversi livelli autorizzativi dei soggetti abilitati all'accesso.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo vengono attuate ai sensi delle specificazioni contenute nell'Allegato 4.
5. La sicurezza dei dati e dei documenti trattati deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento, mediante l'adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati e documenti da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
6. Ai fini di garantire il corretto impiego delle IRT e della INT da parte degli utilizzatori e per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, nonche' delle misure di sicurezza adottate, vengono organizzate apposite sessioni di formazione, anche con riferimento, per quanto riguarda le IRT, agli aspetti di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'accessibilita' delle informazioni, alle operazioni di trattamento eseguibili e alla sicurezza dei dati, inclusi i rischi di erroneo inserimento dei dati per omonimia degli interessati.
7. In caso di incidenti di sicurezza che possano comportare rischi per i diritti e le liberta' degli interessati, anche in relazione a trattamenti effettuati da altri soggetti, ciascun titolare del trattamento fornisce tempestivamente a quest'ultimi ogni informazione utile ad agevolare l'adempimento degli obblighi in materia di violazioni dei dati personali di cui agli articoli 33 e 34 del regolamento generale (UE) sulla protezione dei dati personali.
 
Art. 16

Allegati

1. Formano parte integrante del presente decreto gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5.
2. Gli aggiornamenti degli allegati e delle specifiche tecniche relative alle funzioni e ai servizi di cui al presente decreto, che non incidano sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, sono pubblicati in apposite sezioni dei siti web del Ministero della salute e di Agenas.
3. Ove necessario e fuori dei casi previsti dal comma 2, le specifiche tecniche e gli allegati al presente decreto sono aggiornati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro con delega per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 17

Disposizioni transitorie

1. I trattamenti dei dati personali effettuati dalla PNT per finalita' diverse da quelle di diagnosi, cura e riabilitazione, descritti nelle «Linee guida per i servizi di telemedicina - requisiti funzionali e livelli di servizi» approvate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, 21 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, sono sospesi fino all'aggiornamento delle stesse linee guida, al fine di disciplinare detti trattamenti.
2. La modifica di cui al comma 1 del presente articolo e' effettuata con decreto da adottare successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, previo parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
3. All'entrata in vigore del presente decreto il Portale nazionale FSE presenta, al primo accesso dell'assistito, l'informativa delle IRT e l'informativa integrata ai sensi dell'art. 11, comma 5, del presente decreto.
4. La gestione del PN-DT sara' trasferita ad Agenas entro novanta giorni dalla data del collaudo.
 
Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. Fino al 30 giugno 2026 dall'attuazione del presente decreto non derivano maggior oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e le attivita' previste dal presente decreto sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
2. A decorrere dal 1° luglio 2026 sono destinate all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), le risorse necessarie per garantire la gestione operativa della Infrastruttura nazionale di telemedicina (INT), pari a euro 12.500.000,00 per l'anno 2026 e pari a euro 25.000.000,00 a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle risorse delle rispettive annualita' di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 19 novembre 2025

Il Ministro della salute
Schillaci

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega alla innovazione tecnologica
Butti
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1610