| Gazzetta n. 301 del 30 dicembre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 24 ottobre 2025 |
| Criteri e modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 15 marzo 2024, n. 36 recante «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo» e, in particolare, l'art. 3, comma 1 che istituisce un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo; Visto il successivo comma 3 che prevede la definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse del suddetto fondo con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), e l'art. 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto l'art. 79, comma 1, lettera a), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 settembre 2023; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025; Considerata la necessita' di promuovere e sostenere l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento, la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea; Visto il Piano strategico PAC di insediamento giovani agricoltori (SRE 01); Ritenuto di dover provvedere alla definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 settembre 2025;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura istituito dall'art. 3, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. |
| | Art. 2
Interventi ammissibili
1. Le risorse del Fondo sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati: a. all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attivita' imprenditoriale agricola; b. all'acquisto di beni strumentali, con priorita' per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione; c. all'ampliamento dell'unita' minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale; d. all'acquisto di complessi aziendali gia' operativi. |
| | Art. 3
Definizioni, criteri e modalita' operative
1. Le modalita' operative dell'intervento sono determinate, nell'ambito della propria autonomia, dalle regioni avuto riguardo altresi' a quanto previsto dal Piano strategico PAC di insediamento giovani agricoltori (SRE 01). 2. Ai fini del presente decreto, per giovane agricoltore si intende l'imprenditore agricolo come definito dal Piano strategico PAC di insediamento giovani agricoltori (SRE 01). |
| | Art. 4
Ripartizione delle risorse
1. La percentuale di cofinanziamento dei programmi da parte delle regioni non puo' superare il 90% del costo del programma. 2. Le risorse del Fondo di cui all'art. 3 della legge 15 marzo 2024, n. 36 sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome secondo i seguenti criteri, sulla base dei dati presenti sul fascicolo aziendale presente sul Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, forniti da AGEA: a. euro 7.500.000 sono ripartiti sulla base della percentuale del numero di imprese agricole di ciascuna regione o provincia autonoma, rispetto al totale delle imprese agricole nazionali; b. euro 7.500.000 sono ripartiti sulla base della percentuale di giovani agricoltori, come definiti all'art. 3, comma 2, di ciascuna regione o provincia autonoma, rispetto al totale dei giovani agricoltori nazionali; c. l'importo totale per ciascuna regione o provincia autonoma e' dato dalla somma degli importi calcolati ai sensi della lettera a) e della lettera b). 3. La ripartizione di cui al comma 2 e' effettuata annualmente con decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, pubblicato sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 4. In fase di prima applicazione, con riferimento alle risorse stanziate per il 2024 e per il 2025, la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome e' riportata nella seguente tabella: ===================================================================== | | Importo assegnato | Importo assegnato | | Regione/P.A. | totale 2024 | totale 2025 | +========================+=====================+====================+ |Abruzzo | 505.533,10 euro | 505.533,10 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |Basilicata | 527.741,38 euro | 527.741,38 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |P.A. Bolzano | 490.439,79 euro | 490.439,79 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |Calabria | 884.356,89 euro | 884.356,89 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |Campania | 819.920,98 euro | 819.920,98 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |Emilia-Romagna | 940.572,17 euro | 940.572,17 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |Friuli-Venezia Giulia | 228.468,97 euro | 228.468,97 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |Lazio | 691.500,76 euro | 691.500,76 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |Liguria | 118.158,41 euro | 118.158,41 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |Lombardia | 755.848,06 euro | 755.848,06 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |Marche | 503.927,37 euro | 503.927,37 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |Molise | 215.610,17 euro | 215.610,17 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |Piemonte | 900.638,54 euro | 900.638,54 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |Puglia | 2.144.209,75 euro | 2.144.209,75 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |Sardegna | 1.068.898,28 euro | 1.068.898,28 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |Sicilia | 1.877.447,49 euro | 1.877.447,49 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |Toscana | 584.524,67 euro | 584.524,67 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |P.A. Trento | 221.804,14 euro | 221.804,14 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |Umbria | 378.380,99 euro | 378.380,99 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |Valle d'Aosta | 39.904,60 euro | 39.904,60 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+ |Veneto | 1.102.113,48 euro | 1.102.113,48 euro| +------------------------+---------------------+--------------------+
5. La quota del Fondo riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano e' versata annualmente ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato afferente al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e resta acquisita all'Erario. 6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le regioni comunicano alla Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, PQA, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - i numeri dei conti di tesoreria sui quali accreditare gli importi derivanti dalle ripartizioni del Fondo. E' cura delle regioni comunicare, con le stesse modalita', eventuali successive variazioni dei conti di tesoreria. 7. Le risorse eventualmente non versate ai beneficiari sono versate dalle regioni, entro diciotto mesi dal termine dell'anno di riferimento, al capitolo n. 3590 - Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - articolo 03 - Recuperi, restituzioni e rimborsi vari - IBAN IT86C0100003245BE00000002KP, e restano acquisite all'Erario. Con riferimento alle risorse stanziate per il 2024 e per il 2025, il termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31 dicembre 2026. 8. Le risorse, di cui all'art. 1, comma 1, destinate all'aiuto per le finalita' previste dal presente decreto, gravano sul capitolo 7834, «Fondo per il cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo» dello stato di previsione della spesa del Ministero. |
| | Art. 5
Attivita' di coordinamento
1. Le regioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di cui al comma 6 dell'art. 4, con riferimento alle risorse stanziate per il 2024 e per il 2025, o dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 4, per le annualita' successive, adottano i programmi per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo e ne danno comunicazione al Ministero, con le stesse modalita' di cui al comma 6 dell'art. 4. 2. Il Ministero verifica la conformita' dei programmi adottati dalle regioni alla disciplina dettata dall'art. 3 della legge 15 marzo 2024, n. 36, e dal presente decreto e comunica, laddove necessario, le eventuali modifiche al fine di renderli conformi. 3. Entro il termine di cui al comma 7 dell'art. 4, le regioni trasmettono al Ministero, con le stesse modalita' di cui al comma 6 dell'art. 4, una relazione recante la rendicontazione analitica degli importi erogati ai beneficiari, nonche' il monitoraggio sull'applicazione ed efficacia della misura. |
| | Art. 6
Aiuti di stato
1. I successivi provvedimenti emanati dalle regioni, in attuazione del presente decreto, dovranno rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito ufficiale dei Ministeri. Roma, 24 ottobre 2025
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1311 |
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