Gazzetta n. 300 del 29 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 dicembre 2025
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;
Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) e lettera d) del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I e della tabella IV;
Tenuto conto delle note pervenute in data 10 giugno 2025, 2 luglio 2025 e 24 luglio 2025 da parte del Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti:
le informative sui sequestri operati dalle forze dell'ordine nel territorio italiano e segnalati nel periodo febbraio 2022 - marzo 2025 relativi alle sostanze: MPHP; alfa-PCYP; 2-MMC; 4-BMC; norfludiazepam;
la segnalazione di nuove molecole tra cui: metiodone e 5,6-dicloro desmetilclorfina, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (European Union Drugs Agency - EUDA), al punto focale italiano nel periodo maggio - giugno 2025;
Considerato che le sostanze metiodone e 5,6-dicloro desmetilclorfina, strutturalmente correlate rispettivamente alla sostanza metadone e alla sostanza brorfina, presenti nella tabella I del testo unico, sono oppioidi sintetici che si suppone abbiano effetti analgesici narcotici tipici degli oppioidi, con attivita' agonista sui recettori oppioidi del sistema nervoso centrale;
Considerato che la sostanza norfludiazepam e' una benzodiazepina, strutturalmente correlata alla sostanza diazepam, con effetti sedativi ipnotici simili a detta categoria di sostanze, che trovano generale collocazione nella tabella IV del testo unico;
Considerato inoltre che le sostanze MPHP; alfa-PCYP; 2-MMC; 4-BMC, oggetto di diversi sequestri sul territorio italiano, risultano gia' sotto controllo in Italia in quanto incluse nella tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominate specificamente;
Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze MPHP; alfa-PCYP; 2-MMC; 4-BMC; per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con note del 10 giugno 2025, 2 luglio 2025 e 24 luglio 2025, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: metiodone e 5,6-dicloro desmetilclorfina e della specifica indicazione delle sostanze MPHP; alfa-PCYP; 2-MMC; 4-BMC e all'inserimento nella tabella IV del testo unico della sostanza norfludiazepam;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta straordinaria del 25 novembre, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: metiodone e 5,6-dicloro desmetilclorfina e della specifica indicazione delle sostanze MPHP; alfa-PCYP; 2-MMC; 4-BMC e all'inserimento nella tabella IV del testo unico della sostanza norfludiazepam;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento delle tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato nazionale e internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
2-MMC (denominazione comune);
2-(metilammino)-1-(2-metilfenil)propan-1-one (denominazione chimica);
2-(Metilammino)-1-(o-tolil)propan-1-one (altra denominazione);
2-Metilmetcatinone (altra denominazione);
2-Metil-metcatinone (altra denominazione);
2-Me-metcatinone (altra denominazione);
2-Metil-N-metilcatinone (altra denominazione);
2-Me-MCAT (altra denominazione);
2-Metil MC (altra denominazione);
Ortomefedrone (altra denominazione);
2-Mefedrone (altra denominazione);
2-Me-MC (altra denominazione);
4-BMC (denominazione comune);
1-(4-bromofenil)-2-(metilammino)propan-1-one (denominazione chimica);
4′-Bromo-2-(metilammino)propanofenone (altra denominazione);
2-(Metilamminol-l-(4-bromofenil)propan-l-one (altra denominazione);
4-Bromometcatinone (altra denominazione);
Brefedrone (altra denominazione);
4-BMAP (altra denominazione);
p-BMC (altra denominazione);
para-BMC (altra denominazione);
p-Bromometcatinone (altra denominazione);
para-Bromometcatinone (altra denominazione);
4-Bromo-metcatinone (altra denominazione);
4-Br-metcatinone (altra denominazione);
4-Bromo-N-metilcatinone (altra denominazione);
4-Br-MCAT (altra denominazione);
4-Bromo MC (altra denominazione);
4Br-MC (altra denominazione);
5,6-dicloro desmetilclorfina (denominazione comune);
5,6-dicloro-1-«1-[(4-clorofenil)metil]piperidin-4-il»-1,3-diidro- 2H-benzimidazol-2-one (denominazione chimica);
5,6-dicloro-1-«1-[(4-clorofenil)metil]piperidin-4-il»-2,3-diidro- 1H-1,3-benzodiazol-2-one (altra denominazione);
5,6-dicloro-1-«1-[(4-clorofenil)metil]piperidin-4-il»-3H-1,3-benz odiazol-2-one (altra denominazione);
5,6-dicloro-1-(1-(4-clorobenzil)piperidin-4-il)-1,3-diidro-2H-ben zo[d]imidazol-2-one (altra denominazione);
1-(1-(4-clorobenzil)piperidin-4-il)-5,6-dicloro-1H-benzo[d]imidaz ol-2(3H)-one (altra denominazione);
5,6-diclorodesmetilclorfina (altra denominazione);
SR 17018 (altra denominazione);
SR-17018 (altra denominazione);
Sr-17018 (altra denominazione);
S186.006 (altra denominazione);
alfa-PCYP (denominazione comune);
2-cicloesil-1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)etan-1-one (denominazione chimica);
2-cicloesil-1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-etanone (altra denominazione);
α-pirrolidinocicloesilfenone (altra denominazione);
α-PCYP (altra denominazione);
metiodone (denominazione comune);
4-(etansulfonil)-N,N-dimetil-4,4-difenilbutan-2-ammina (denominazione chimica);
3-(etilsulfonil)-N,N,1-trimetil-3,3-difenil-propilammina (altra denominazione);
i-(etilsulfonil)-N,N,α-trimetil-i-fenilbenzenepropanammina (altra denominazione);
etil 1,1-difenil-3-dimetilamminobutil sulfone (altra denominazione);
IC-26 (altra denominazione);
I-C-26 (altra denominazione);
WIN 1161-3 (altra denominazione);
MPHP (denominazione comune);
4'-Metil-α-pirrolidinoesanofenone (denominazione chimica);
(R,S)-4'-Metil-alfa-pirrolidinoesanofenone (altra denominazione);
4'-metil-α-pirrolidinoesanofenone (altra denominazione);
4'-metil-alfa-pirrolidinoesanofenone (altra denominazione);
1-(4-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)-esan-1-one (altra denominazione);
4'-Me-α-PHP (altra denominazione);
4'-Me- PHP (altra denominazione);
PV4 (altra denominazione).
2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
norfludiazepam (denominazione comune);
7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1,4-benzodiazepin-2-one (denominazione chimica);
7-cloro-5-(o-fluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one (altra denominazione);
N-desalchilflurazepam (altra denominazione);
desalchilflurazepam (altra denominazione);
norflurazepam (altra denominazione);
dealchilflurazepam (altra denominazione);
desalchilflurazepam (altra denominazione);
norflutoprazepam (altra denominazione);
Ro 5-3367 (altra denominazione).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2025

Il Ministro: Schillaci