Gazzetta n. 300 del 29 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 dicembre 2025
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;
Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) e lettera d), del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I e della tabella IV;
Tenuto conto delle note pervenute nel primo semestre 2025 da parte del Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti la segnalazione di nuove molecole tra cui: 1S-LSD; 10-OH-HHC; 10-OH-HHC-P; delta-9-THC-metilcarbonato; omomanzidolo; isotonitazepina; pirofenidone; CUMIL-EINACA; 3,4-EtMC; Ro 07-3953, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (European Union Drugs Agency - EUDA), al punto focale italiano nel periodo dicembre 2024 - marzo 2025;
Considerato che la sostanza 1S-LSD e' il derivato 1-(3-(trimetilsilil)propanoil) dell'acido lisergico (LSD), presente nella tabella I del testo unico, che si ritiene agisca come un prodrug dell'allucinogeno LSD;
Considerato che le sostanze 10-OH-HHC e 10-OH-HHC-P sono cannabinoidi sintetici, che si ritiene agiscano come agonisti dei recettori dei cannabinoidi e che la sostanza delta-9-THC-metilcarbonato e' un cannabinoide semisintetico, nonche' il derivato metilcarbonato del delta-9-THC, del quale si ritiene che agisca come un prodrug di natura esterea;
Considerato che la sostanza omomazindolo, nota anche come omomazindole, e' un derivato 6-(pirimidinico) del mazindolo, stimolante del sistema nervoso centrale nonche' agente anoressizzante, presente nella tabella I del testo unico;
Considerato che la sostanza isotonitazepina e' un oppiode sintetico appartenente alla famiglia dei nitazeni, con effetti narcotici, che agisce come agonista dei recettori μ-oppioidi del sistema nervoso centrale, con conseguente rischio per la salute di depressione respiratoria e che tale sostanza e' stata oggetto di sequestri da parte delle Forze dell'ordine anche sul territorio nazionale;
Considerato che la sostanza Ro 07-3953 e' un derivato benzodiazepinico, strutturalmente correlata alle sostanze diazepam e fludiazepam, con effetti sedativi ed ansiolitici simili a dette sostanze, presenti nella tabella IV;
Considerato che le sostanze pirofenidone e 3,4-EtMC, identificate per la prima volta in Europa, nell'ambito di sequestri di polizia, rispettivamente in Svezia nel mese di giugno 2024 e in Austria nel mese di agosto 2024, risultano gia' sotto controllo in Italia in quanto incluse nella tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominate specificamente;
Considerato che la sostanza CUMIL-EINACA, identificata per la prima volta in Europa, in particolare in Germania, nell'ambito di un sequestro di polizia effettuato nel mese di aprile 2023, risulta gia' sotto controllo in Italia in quanto inclusa nella tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide, senza essere denominate specificamente;
Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze pirofenidone e 3,4-EtMC e CUMIL-EINACA, per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con note del 21 marzo 2025, 11 aprile 2025, 17 aprile 2025, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: 1S-LSD; 10-OH-HHC; 10-OH-HHC-P; delta-9-THC-metilcarbonato; omomanzidolo; isotonitazepina; e della specifica indicazione delle sostanze pirofenidone e 3,4-EtMC e CUMIL-EINACA e all'inserimento nella tabella IV del testo unico della sostanza Ro 07-3953;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta straordinaria del 25 novembre 2025, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: 1S-LSD; 10-OH-HHC; 10-OH-HHC-P; delta-9-THC-metilcarbonato; omomanzidolo; isotonitazepina; e della specifica indicazione delle sostanze pirofenidone e 3,4-EtMC e CUMIL-EINACA e all'inserimento nella tabella IV del testo unico della sostanza Ro 07-3953;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento delle tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato nazionale ed internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
1S-LSD (denominazione comune);
N,N-dietil-7-metil-4-[3-(trimetilsilil)propanoil]-4,6,6a,7,8,9-es aidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossammide (denominazione chimica);
N,N-dietil-6-metil-1-[3-(trimetilsilil)propanoil]-9,10-dideidroer golina-8β-carbossammide (altra denominazione);
1S-LAD (altra denominazione);
1-(3-trimetilsilil)propanoil)-LSD (altra denominazione);
dietilammide dell'acido 1-(3-(trimetilsilil)propionil)-lisergico (altra denominazione);
dietilammide dell'acido 1S-lisergico (altra denominazione);
dietilammide dell'acido 1-trimetilsilil-propionil-lisergico (altra denominazione);
3,4-EtMC (denominazione comune);
1-(biciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-3-il)-2-(metilammino)propan-1-o ne (denominazione chimica);
1-(3-biciclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trienil)-2-(metilammino)propan-1 -one (altra denominazione);
3,4-etilene-N-metilcatinone (altra denominazione);
3,4-etilenemetcatinone (altra denominazione);
NM-PrBCB (altra denominazione);
NM-propanobenzociclobutene (altra denominazione);
10-OH-HHC (denominazione comune);
6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6H-dibenzo[b,d]pi ran-1,10-diolo (denominazione chimica);
10-idrossiesaidrocannabinolo (altra denominazione);
10-idrossiesa-idrocannabinolo (altra denominazione);
10-OH-esaidrocannabinolo (altra denominazione);
10-idrossi-HHC (altra denominazione);
10-OH-HHC-P (denominazione comune);
3-eptil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6H-dibenzo[b,d]pir an-1,10-diolo (denominazione chimica);
10-idrossiesaidrocannabiforolo (altra denominazione);
10-OH-HHCP (altra denominazione);
10-idrossi-HHC-P (altra denominazione);
10-idrossi-HHCP (altra denominazione);
10-OH-esaidrocannabiforolo (altra denominazione);
CUMIL-EINACA (denominazione comune);
1-etil-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide (denominazione chimica);
1-etil-N-(1-metil-1-fenil-etil)indazol-3-carbossammide; (altra denominazione);
CUMYL-EINACA (altra denominazione);
delta-9-THC-metilcarbonato (denominazione comune);
Metil 6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-i le carbonato (denominazione chimica);
delta-9-tetraidrocannabinol-metilcarbonato (altra denominazione);
delta-9-THC-O-metilcarbonato (altra denominazione);
Δ9-THC-O-metilcarbonato (altra denominazione);
Δ9-THC-metilcarbonato (altra denominazione);
Δ9-tetraidrocannabinol-metilcarbonato (altra denominazione);
isotonitazepina (denominazione comune);
5-nitro-2-(«4-[(propan-2-il)ossi]fenil»metil)-1-[2-(pirrolidin-1- il)etil]-1H-1,3-benzimidazolo (denominazione chimica);
5-nitro-2-[4-(propan-2-ilossi)benzil]-1-[2-(pirrolidin-1-il)etil] -1H-benzimidazolo (altra denominazione);
2-[(4-isopropossifenil)metil]-5-nitro-1-(2-pirrolidin-1-iletil)be nzimidazolo (altra denominazione);
2-(4-isopropossibenzil)-5-nitro-1-(2-(pirrolidin-1-il)etil)-1H-be nzo[d]imidazolo (altra denominazione);
2-(4-isopropossibenzil)-5-nitro-1-[2-(1-pirrolidinil)etil]-1H-ben zimidazolo (altra denominazione);
2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1-[2-(1-pirrolidinil)et il]-1H-benzimidazolo (altra denominazione);
N-pirrolidino isotonitazene (altra denominazione);
omomazindolo (denominazione comune);
6-(4-clorofenil)-2,3,4,6-tetraidropirimido[2,1-a]isoindol-6-olo (denominazione chimica);
9-(4-cloro-fenil)-1,2,3,9-tetraidro-4,9a-diaza-fluoren-9-olo (altra denominazione);
omomazindole (altra denominazione);
pirofenidone (denominazione comune);
1-(4-metilfenil)-2-fenil-2-(pirrolidin-1-il)etan-1-one (denominazione chimica);
2-fenil-1-(p-tolil)-2-pirrolidin-1-il-etanone (altra denominazione);
4Me-αP-2Ph-AcP; 4Me-αP-2Ph-acetofenone (altra denominazione);
alfa-fenil-pirovalerone (altra denominazione);
α-fenilpirovalerone (altra denominazione);
4′-Metil-α-fenil-α-(pirrolidin-1-il)acetofenone (altra denominazione);
AL5G8BFU4C (altra denominazione).
2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
Ro 07-3953 (denominazione comune);
7-cloro-5-(2,6-difluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-o ne (denominazione chimica);
7-cloro-5-(2,6-difluorofenil)-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-one (altra denominazione);
7-cloro-1,3-diidro-5-(2,6-difluorofenil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-o ne (altra denominazione);
1,3-diidro-7-cloro-5-(2,6-difluorofenil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-o ne (altra denominazione);
Ro-07-3953 (altra denominazione);
Ro-073953 (altra denominazione);
Ro07-3953 (altra denominazione).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2025

Il Ministro: Schillaci