Gazzetta n. 300 del 29 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 8 ottobre 2025
Definizione della programmazione triennale per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l'art. 14, commi 18-bis, 19 e 20-bis, concernenti le modalita' di programmazione triennale dell'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;
Viste le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese adottate dalla cabina di regia di cui all'art. 14, comma 18-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, nella riunione del 7 marzo 2025;
Considerato che le predette linee guida assegnano priorita' al rilancio delle azioni di comunicazione a favore del «Made in Italy» ed indicano il settore fieristico come un tassello importante nell'azione di promozione, riaffermando allo stesso tempo l'importanza delle iniziative in ambito e-commerce e grande distribuzione organizzata;
Considerato che le stesse linee-guida enfatizzano l'importanza della promozione dei settori produttivi a maggior valore aggiunto ed emergenti, come quelli della robotica, dell'agritech, delle tecnologie per la protezione ambientale, delle energie rinnovabili, delle scienze della vita, dell'aerospazio, dell'automotive di ultima generazione, della meccanica strumentale, della chimica fine, della cybersecurity, dell'elettronica, delle industrie creative e delle tecnologie del restauro;
Considerato che, nel Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al capitolo 2415 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disponibili euro 150.000.000 annui per ciascuno degli esercizi 2025-2027, per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero;
Considerato di dover procedere, a norma del succitato art. 14, comma 20-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, alla programmazione triennale dell'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese per il triennio 2025-2027;
Acquisita l'intesa del Ministro delle imprese e del made in Italy, con nota prot. n. 9162 del 22 aprile 2025;
Acquisita, per quanto di competenza, l'intesa del Ministro dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste, con nota prot. n. 163630 del 9 aprile 2025;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (repertorio atti n. 169/CSR del 2 ottobre 2025);

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, i seguenti termini hanno i significati di seguito indicati:
(a) «Ministero» o «MAECI»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
(b) «ICE-Agenzia»: ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'art. 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
(c) «Cabina di regia»: la cabina di regia di cui all'art. 14, comma 18-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto definisce la programmazione triennale per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'art. 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Le risorse del Fondo per la promozione e sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, pari ad euro 150.000.000 per ciascuno degli esercizi 2025-2027 sono ripartite, per linea di azione, come segue:
===================================================================== | Azioni  | 2025  | 2026  | 2027 | +=================================+===========+==========+==========+ |comunicazione  | 11,1%| 11,1%| 11,1%| +---------------------------------+-----------+----------+----------+ |formazione e informazione  | 6%| 6%| 6%| +---------------------------------+-----------+----------+----------+ |e-commerce e grande distribuzione| | | | |organizzata  | 12,8%| 12,8%| 12,8%| +---------------------------------+-----------+----------+----------+ |sistema fieristico e promozione | | | | |relazioni business to business  | 39%| 39%| 39%| +---------------------------------+-----------+----------+----------+ |valorizzazione delle filiere | | | | |agricole e agroalimentari  | 10,6%| 10,6%| 10,6%| +---------------------------------+-----------+----------+----------+ |digitalizzazione | 7%| 7%| 7%| +---------------------------------+-----------+----------+----------+ |settori produttivi a maggior | | | | |valore aggiunto ed emergenti e | | | | |innovazione | 10,5%| 10,5%| 10,5%| +---------------------------------+-----------+----------+----------+ |attrazione investimenti esteri | 3%| 3%| 3%| +---------------------------------+-----------+----------+----------+ | | 100%| 100%| 100%| +---------------------------------+-----------+----------+----------+

 
Art. 3

Finanziamento

1. La copertura finanziaria per le azioni di cui all'art. 2 e' assicurata tramite lo stanziamento di cui al capitolo 2415 dello stato di previsione del MAECI.
 
Art. 4

Modalita' di gestione

1. ICE-Agenzia realizza le attivita' di promozione di cui all'art. 2 attraverso programmi definiti in osservanza delle linee guida e di indirizzo strategico adottate dalla cabina di regia e sulla base di proposte presentate dai propri uffici all'estero, congiuntamente alla rete diplomatico-consolare, dalle associazioni di categoria e dal tessuto imprenditoriale italiano, nonche' dalle regioni e province autonome per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome ai fini del co-finanziamento di cui all'art. 5, comma 3.
2. I termini di riferimento delle iniziative attuative dei programmi di cui al comma 1 sono sottoposti dall'ICE-Agenzia alla previa approvazione del MAECI. I termini di riferimento includono altresi' indicatori numerici di efficienza ed efficacia, tramite i quali e' possibile valutare l'attivita' proposta.
3. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono impegnate sul capitolo n. 2415 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'art. 34, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il trasferimento delle risorse all'ICE-Agenzia avviene in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, tenendo conto del cronoprogramma dei pagamenti predisposto per il trimestre di riferimento. ICE-Agenzia assume gli impegni sul proprio bilancio conformemente a quanto disposto dall'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque non oltre l'anno 2027. Le somme di competenza di ciascun anno del triennio 2025-2027 devono essere utilizzate da parte di ICE nello stesso anno in cui vengono trasferite e non possono essere impiegate per pagamenti negli anni successivi. Ai fini di garantire l'efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono poste in essere tutte le attivita' di monitoraggio necessarie a verificare l'effettivo andamento dei pagamenti in relazione all'adempimento delle finalita' istituzionali.
4. ICE-Agenzia, nel dare attuazione alle attivita' programmate ai sensi del comma 1, applica, ove pertinenti, le linee-guida per la concessione di contributi adottate dal proprio consiglio di amministrazione.
5. Nello svolgimento di qualsiasi attivita' promozionale, ICE-Agenzia evidenzia sempre il ruolo di promotore e finanziatore del MAECI.
6. Per far fronte a sopravvenute esigenze che dovessero insorgere nell'attuazione del programma promozionale, a causa dell'andamento della congiuntura economica, in linea con le indicazioni della cabina di regia, sono ammesse modifiche di programma e compensazioni di costi tra le diverse linee di azione di cui all'art. 2, comma 2, supportate da dati numerici oggettivi, fino al 10% della quota annua fissata per ciascuna linea di azione e, previa approvazione del MAECI, fino al 30%. In ogni caso, non possono essere modificati gli stanziamenti destinati alle linee di azione «valorizzazione delle filiere agricole e agroalimentari» e «settori produttivi a maggior valore aggiunto ed emergenti e innovazione».
7. Una quota pari al 3% dello stanziamento complessivo di cui all'art. 2, comma 2, e' ammessa forfettariamente a titolo di costi di gestione di ICE-Agenzia. Il corrispondente importo non potra' essere utilizzato per coprire spese fisse del personale dipendente.
 
Art. 5

Attivita' con le regioni e le province autonome

1. ICE-Agenzia assicura una tempestiva informativa sui propri programmi alle regioni, attraverso la Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di creare sinergie fra le rispettive attivita' di promozione, accrescerne l'impatto sul sistema produttivo nell'insieme e favorire l'attivazione del possibile cofinanziamento da parte di una o piu' regioni o province autonome.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il MAECI convoca periodicamente un tavolo con la partecipazione di ICE-Agenzia, regioni e province autonome per la condivisione di proposte e per lo scambio di informazioni sulle attivita' in corso di predisposizione o di attuazione. Per le medesime finalita', il MAECI trasmette semestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano una relazione sulle linee di azione del Piano e in merito ai programmi predisposti su ciascuna linea di azione, sulla base degli indirizzi della cabina di regia.
3. In caso di cofinanziamento, i programmi operativi, le relative risorse finanziarie, i risultati attesi ed i criteri per la loro verifica sono stabiliti con convenzione fra Ministero, ICE-Agenzia e le amministrazioni cofinanzianti.
 
Art. 6

Monitoraggio

1. Per monitorare l'avanzamento nei vari stadi di realizzazione dei programmi, ICE-Agenzia trasmette alla Direzione generale competente del Ministero, con cadenza trimestrale, i dati relativi a:
a) spesa effettiva, ripartita per linea di azione, settore, Paese e area geo-economica;
b) numero e tipologia dei partecipanti, distinti per linea di azione. A richiesta del Ministero, ICE-Agenzia fornisce l'elenco delle imprese partecipanti, suddivise per settore e per tipologia di iniziativa.
2. Per le medesime finalita' di cui all'art. 5, comma 1, i dati di spesa effettiva, numero e tipologia dei partecipanti distinti per regione, per linea di azione, per settore, per Paese e area geo-economica, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
3. Il Ministero puo' incaricare propri dipendenti di svolgere missioni per verificare la rispondenza dell'attivita' svolta alle modalita' e agli obiettivi programmati. Gli oneri derivanti dal rimborso dei costi delle missioni e, se dovute, delle diarie sono posti a carico di ICE-Agenzia, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 2 e fino a concorrenza dello 0,3% del medesimo.
4. Con decreto del direttore generale competente del Ministero possono essere stabilite modalita' di monitoraggio ulteriori.
 
Art. 7

Informative e relazioni

1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con la relazione di cui all'art. 14, comma 20-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento dell'attivita' promozionale e sull'attuazione della programmazione, sulla base di un'apposita relazione predisposta da ICE-Agenzia.
2. Le relazioni di cui al presente articolo sono trasmesse alla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione degli organi di controllo.
Roma, 8 ottobre 2025

Il Ministro: Tajani

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2903