| Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2025 (vai al sommario) |
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| DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2025, n. 196 |
| Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 48 e 75 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l'articolo 7; Considerata la necessita' di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste nell'anno 2026; Ritenuta la conseguente necessita' e urgenza di consentire il tempestivo avvio del procedimento elettorale preparatorio e di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalita' dei procedimenti elettorali e referendari in caso di svolgimento contestuale, per quanto concerne in particolare le operazioni di voto e di scrutinio; Considerata, altresi', la necessita' e l'urgenza di adeguare i compensi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione al predetto prolungamento delle operazioni di votazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1 Disposizioni per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 e per il loro eventuale abbinamento
1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15. 2. In ragione del prolungamento delle operazioni di votazione di cui al comma 1, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano, gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, lett. a) e c), della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento, ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di piu' consultazioni. 3. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche suppletive relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni politiche suppletive. 4. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e di un turno di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali e' rinviato alle ore 9 del martedi'. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 6.107.690 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
| | Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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