Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 novembre 2025, n. 197
Regolamento generale delle lotterie a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attivita' di giuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, recante «Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali "Solidarieta' Nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia"»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di giuoco»;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62, recante «Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255.» e in particolare l'articolo 6, comma 1, che autorizza il Ministro delle finanze a istituire le lotterie nazionali a estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento;
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, recante «Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto l'articolo 29-ter, comma 3, del decreto-legge del 31 dicembre 1996, n. 669 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha previsto l'attribuzione all'erario delle somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 recante «Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, e in particolare l'articolo 7;
Visto l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia» concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 recante «Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e in particolare l'articolo 10 che prevede la necessita' di fissare i prezzi di vendita dei biglietti delle lotterie a estrazione istantanea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante «Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», nonche' il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare, l'articolo 49, recante limitazioni all'uso del contante con finalita' antiriciclaggio;
Visto l'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi, che ha previsto l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;
Visto l'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008», concernente le misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;
Visto il decreto direttoriale prot. 17476 del 17 maggio 2011 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, recante «Caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza»;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che, all'articolo 2, comma 3, ha, tra l'altro, disposto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche a estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da parte dell'Agenzia delle dogane che, conseguentemente, ha assunto la denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli», subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze gia' in capo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e, in particolare, l'art. 7 che dispone misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;
Visto il decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 101848 del 15 dicembre 2014, recante «Modifica del pay-out delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza» che in relazione a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che dispone per le lotterie istantanee valori di restituzione della raccolta in vincite non superiori al 75 per cento, ha stabilito che il limite medio di pay-out deve essere inteso per l'intero settore delle lotterie a estrazione istantanea, sia fisiche che con partecipazione a distanza;
Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l'art. 20, comma 1 che ha previsto la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e in particolare l'articolo 9 che ha disposto il divieto di pubblicita' per i giochi e le scommesse con vincita in denaro, con esclusione delle lotterie nazionali a estrazione differita, delle manifestazioni di sorte locali e dei loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'articolo 9-bis ha previsto la necessita' di inserire avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo sui tagliandi delle lotterie istantanee;
Visto il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, recante «Contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee», che definisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo, da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, comma 734, primo periodo, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente l'importo di euro 500,00 e' fissato al 20 per cento;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 15, concernente principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111» e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, primo periodo, il quale ha stabilito che «la disciplina dei giochi di cui al comma 1 e' introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti»;
Ravvisata la necessita' di definire con regolamento la disciplina generale delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, e di rinviare a determinazioni direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la disciplina di dettaglio delle medesime entro i limiti previsti dal presente regolamento;
Acquisita la proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 959, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 26 agosto 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 28 ottobre 2025, prot. n. 51818;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente regolamento individua la disciplina generale delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, affidate in concessione, in virtu' della riserva statale di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e delle singole leggi di riferimento, a un soggetto privato a seguito di idonea procedura di gara.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
recante: «Disciplina delle attivita' di giuoco» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio
1948.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20
novembre 1948, n. 1677 recante «L'approvazione del
regolamento delle lotterie nazionali "Solidarieta'
Nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia"», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1949.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1951, n. 581 recante: «Norme regolamentari per
l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di
giuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del
31 luglio 1951.
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 26
marzo 1990, n. 62 recante: «Norme in materia di lotterie,
tombola e pesche. Disciplina degli effetti dei
decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175 e 13 luglio 1989, n.
255», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28
marzo 1990:
«Art. 6. - 1.Il Ministro delle finanze e' autorizzato
ad istituire, con proprio decreto, le lotterie nazionali ad
estrazione istantanea, previa adozione di idoneo
regolamento da emanare entro centoventi giorni alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti
delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si
applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di
vendita dei biglietti delle lotterie nazionali
tradizionali.».
- Il decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183
recante: «Il regolamento delle lotterie nazionali ad
estrazione istantanea», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1991.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 recante: «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei Conti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio
1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione.
Accerta, anche in base all'esito di altri controlli,
la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando
comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento
dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente
i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla
base delle priorita' previamente deliberate dalle
competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi
regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il
coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle
relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici,
che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su
amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative
indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453.
Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di quindici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano.
L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di
ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
competenti magistrati circa la legittimita' di atti.
Del collegio viene chiamato a far parte in qualita'
di relatore il magistrato che deferisce la questione alla
sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29-ter del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante:
«Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e
contabile a completamento della manovra di finanza pubblica
per l'anno 1997», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
305 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 1996, n. 30:
«Art. 29-ter (Disposizioni in materia di lotterie). -
1. In caso di irregolarita' procedimentali nelle lotterie
nazionali e in quella internazionale, che abbiano provocato
un danno ai possessori dei biglietti, il Ministero delle
finanze e' autorizzato a definire il rapporto anche a
titolo transattivo, sentita una commissione nominata
annualmente dal Ministro delle finanze, costituita da tre
magistrati, e nel rispetto delle norme di contabilita'
generale dello Stato.
2. Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per
le situazioni ancora in corso di definizione, fanno carico
al fondo di riserva delle lotterie nazionali di cui
all'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e
successive modificazioni.
3. Le somme non riscosse dai vincitori di lotterie
nazionali sono attribuite all'erario.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300,
recante: «La riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 30
settembre 2000, n. 268, recante: «Misure urgenti in materia
di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2000,
n. 280, convertito con modificazioni dalla legge 23
novembre 2000:
«Art. 7 (Disposizioni finalizzate all'incremento
delle entrate dei giochi). - 1. Il Ministro delle finanze
pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i bandi per le concessioni
dell'esercizio delle lotterie istantanee, di quelle
tradizionali e dei nuovi giochi introdotti sino alla
medesima data. Non sono assimilabili alle carte valori i
biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati
a coloro che partecipano alle lotterie o ai giochi
suindicati.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 18
ottobre 2001, n. 383, recante: «I primi interventi per il
rilancio dell'economia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001:
«Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in
materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione
di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad
una struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di
cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto
dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici
esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio
1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a
scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e
dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto
dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei
decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad
applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari
vigenti».
3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta
sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo
VI della presente legge, e' prioritariamente addetto alla
realizzazione del piano straordinario di accertamento di
cui all'articolo 1, comma 7, previa adeguata ed idonea
formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per
l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia
e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con
universita' degli studi, nonche' avvalersi, previa
autorizzazione, per un periodo non superiore a due anni
suscettibile di rinnovo, di personale docente
universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori
ruolo.
4. Con le modalita' previste dal comma 4
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di
amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei
dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle
strutture interessate dal riordino previsto dal presente
articolo puo' essere disposto unilateralmente il passaggio
ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del
contratto, il trattamento economico previsto.
5. L'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27
dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che
le relative disposizioni si applicano a tutti i beni
immobili compresi nelle saline gia' in uso
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di
entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2001, a
riserva naturale.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 14
dicembre 2001, n. 452, recante: «Disposizioni urgenti in
tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento
di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi
IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle
contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301
del 29 dicembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16:
«Art.10 (Lotterie nazionali ad estrazione differita
ed istantanea). - 1.Il prezzo di vendita dei biglietti
delle lotterie nazionali ad estrazione differita e delle
lotterie ad estrazione istantanea, indette dal 1° gennaio
2002, e' fissato, rispettivamente, in 3,00 euro e 1,50
euro.».
- Il decreto del Presidente delle Repubblica 24 gennaio
2002, n. 33, recante: «Regolamento concernente
l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e
scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n.
383 del 2001», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63
del 15 marzo 2002.
- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007:
«Art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei
titoli al portatore). - 1. E' vietato il trasferimento di
denaro contante e di titoli al portatore in euro o in
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti
diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il
valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o
superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al
predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, e'
vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti,
inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente
frazionati e puo' essere eseguito esclusivamente per il
tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di
moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi
quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il
trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari
bancari e finanziari avviene mediante disposizione
accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai
medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere
dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere
il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La
comunicazione da parte del debitore al creditore della
predetta accettazione produce gli effetti di cui
all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei
casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo
1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6),
del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, la soglia e' di 1.000 euro.
3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento
in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione
prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, la soglia e' di 3.000 euro. 3-bis. A
decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il
divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3
sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1°
gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 e'
riferito alla cifra di 5.000 euro.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono
rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti
della clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo'
richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni
bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi
pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione
del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilita'.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine
del traente possono essere girati unicamente per l'incasso
a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari
sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilita'.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro puo' essere
richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di
non trasferibilita'.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia
cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso
con la clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il
ritiro della provvista previa restituzione del titolo
all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale
richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno
circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di
bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le
comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a
Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice
fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli
di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che
abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o
cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano
presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita'
tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce
prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di
procedura penale.
12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
disposizione e' ammessa esclusivamente l'emissione di
libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed e'
vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o
postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal
portatore entro il 31 dicembre 2018.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo,
concernenti la circolazione del contante e le modalita' di
circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai
trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane
S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di
pagamento, nonche' ai trasferimenti tra gli stessi
effettuati in proprio o per il tramite di vettori
specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).
14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi
di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A.,
SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che
operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1,
CAP.
15. Restano ferme le disposizioni relative ai
pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici
e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri
soggetti. E' altresi' fatto salvo quanto previsto
all'articolo 494 del codice di procedura civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, recante: «Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 1° luglio 2009, n. 150, convertito con
modificazione dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 21 (Rilascio di concessioni in materia di
giochi). - 1. Per garantire la tutela di preminenti
interessi pubblici nelle attivita' di raccolta del gioco,
qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, la gestione di queste attivita' e' sempre
affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei
principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma
ad una pluralita' di soggetti scelti mediante procedure
aperte, competitive e non discriminatorie.
Conseguentemente, per assicurare altresi' la maggiore
concorrenzialita', economicita' e capillarita' distributiva
della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione
istantanea e differita, in previsione della prossima
scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale
forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire
tempestivamente l'aggiudicazione della concessione,
relativa anche alla raccolta a distanza delle predette
lotterie, ai piu' qualificati operatori di gioco, nazionali
e comunitari, individuati in numero comunque non superiore
a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilita'
morale, tecnica ed economica.
2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio,
comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti
vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari
all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di
restituzione della raccolta in vincite, per ciascun
concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per
cento.
3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione
della concessione e' basata sul criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, nell'ambito della quale
valore prioritario e' attribuito ai seguenti criteri:
a) rialzo delle offerte rispetto ad una base
predefinita che assicuri, comunque, entrate
complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro
nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010,
indipendentemente dal numero finale dei soggetti
aggiudicatari;
b) offerta di standard qualitativi che garantiscano
la piu' completa sicurezza dei consumatori in termini di
non alterabilita' e non imitabilita' dei biglietti, nonche'
di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;
c) capillarita' della distribuzione attraverso una
rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per
concessionario, costituita da un numero non inferiore a
10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre
2010, fermo restando il divieto, a pena di nullita', di
clausole contrattuali che determinino restrizioni alla
liberta' contrattuale dei fornitori di beni o servizi.
4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente
rinnovabili per non piu' di una volta, hanno la durata
massima di nove anni, suddivisi in due periodi
rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione
della concessione per il secondo periodo e' subordinata
alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da
parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro
il primo semestre del quinto anno di concessione.
5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale,
le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza
della vigente concessione continuano ad essere distribuite
dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le
gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le
regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato
aggiudicatario anche della nuova concessione.
6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali
ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede
direttamente ovvero mediante una societa' a totale
partecipazione pubblica.
7. Per garantire l'esito positivo della concreta
sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco
costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l),
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il
15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in
concessione della rete per la gestione telematica del gioco
lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione agli attuali
concessionari che ne facciano richiesta entro il 20
novembre 2009 e che siano stati autorizzati
all'installazione dei videoterminali, con conseguente
prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di
continuita';
b) l'affidamento della concessione ad ulteriori
operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata
qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una
selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti
definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con
quelli gia' richiesti e posseduti dagli attuali
concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera,
al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono
autorizzati all'installazione dei videoterminali fino a un
massimo del 14 per cento del numero di nulla osta gia'
posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, e a fronte del versamento di
euro 15.000 per ciascun terminale;
c) la durata delle autorizzazioni all'installazione
dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1,
lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle
lettere a) e b) del presente comma. La perdita di possesso
dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non
determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.
8. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero
5) e' sostituito dal seguente: "5) le modalita' con cui le
autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui
al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti
affidatari della concessione e possono essere prestate in
garanzia per operazioni connesse al finanziamento della
loro acquisizione e delle successive attivita' di
installazione".
9. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
"5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione di contrasto dell'illegalita' e dell'evasione
fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco
pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle
attivita' di controllo sul territorio, e di utilizzare le
risorse ordinariamente previste per la formazione del
personale dell'amministrazione finanziaria a cura della
Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le
riduzioni degli assetti organizzativi stabilite
dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle
agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in
misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione
organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
personale del Ministero dell'economia e delle finanze
transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate
dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al
primo periodo del presente comma, anche mediante procedure
selettive.5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal
transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le
predette risorse sono utilizzate secondo le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal
transito di cui al comma 5 e' destinatario di un apposito
programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei
limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della
Scuola di cui al presente articolo".
10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) e' aggiunta
la seguente: "p-bis) disporre, in via sperimentale e fino
al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del bingo,
istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate
vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento
a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
gioco, prevedendo, inoltre, la possibilita' per il
concessionario di versare il prelievo erariale sulle
cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta
giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia
della copertura fideiussoria gia' prestata dal
concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la
stessa dovesse risultare incapiente".
11. Al fine di consentire la parita' di trattamento
tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste
dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche' dal presente articolo,
qualora il nuovo aggiudicatario sia gia' concessionario
dello specifico gioco, il trasferimento in proprieta'
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti
i beni materiali e immateriali costituenti la rete
distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere,
e' differito alla scadenza della convenzione di concessione
sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.
12. Relativamente al gioco istituito dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio
2000, n. 29, e' possibile adottare ulteriori formule di
gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100
numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per
tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in
misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la
percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura
non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni
partita e il compenso dell'affidatario del controllo
centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento
del valore delle cartelle acquistate.
13. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle
scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle
corse dei cavalli e' stabilito, per l'anno 2009, al 31
ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il
periodo da aprile dell'anno precedente a settembre
dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31
ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica
dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a
marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a
settembre dell'anno in corso».
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 luglio
2009, n. 88, recante: «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2008», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009:
«Art. 24 (Adeguamento comunitario di disposizioni
tributarie). - 1. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e' sostituito dal seguente:
"3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti
di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per
gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota
della ritenuta e' ridotta all' 11 per cento sugli utili
corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non
residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi
pensione di cui al periodo precedente e dalle societa' ed
enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso,
fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta,
dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in
via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione
del competente ufficio fiscale dello Stato estero".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Fino all'emanazione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, gli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, emanato in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, quarto comma, la lettera
f-quinquies) e' sostituita dalla seguente:
"f-quinquies) le prestazioni di intermediazione,
relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla
lettera d) del presente comma e da quelle di cui
all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando le operazioni oggetto
dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno
che non siano commesse da soggetto passivo in un altro
Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni
si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello
Stato se il committente delle stesse e' ivi soggetto
passivo d'imposta, sempre che le operazioni cui le
intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel
territorio della Comunita'";
b) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Base imponibile). - 1. La base
imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi e' costituita dall'ammontare complessivo dei
corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le
condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese
inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso
terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato
delle integrazioni direttamente connesse con i
corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono
costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi dipendenti da atto della pubblica autorita',
dall'indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al
commissionario o dal commissionario al committente, di cui
al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2,
rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal
commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo
di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della
provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute
dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo
del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo
di fornitura del servizio pattuito dal mandatario,
diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del
servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della
provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6)
del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto
o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni
simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e
al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3, dalle
spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei
servizi medesimi;
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di
cui all'articolo 11, dal valore normale dei beni e dei
servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime
della temporanea importazione, dal corrispettivo della
cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio
doganale all'atto della temporanea importazione.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei
confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del
diritto alla detrazione e' limitato a norma del comma 5
dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui
all'articolo 36-bis, la base imponibile e' costituita dal
valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un
corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni
sono effettuate da societa' che direttamente o
indirettamente controllano tale soggetto, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che
controlla il predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un
soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla
detrazione e' limitato a norma del comma 5 dell'articolo
19, la base imponibile e' costituita dal valore normale dei
beni e dei servizi se e' dovuto un corrispettivo inferiore
a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei
confronti di societa' che direttamente o indirettamente
controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla il predetto
soggetto;
c) per le operazioni imponibili, nonche' per
quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione,
effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del
diritto alla detrazione e' limitato a norma del comma 5
dell'articolo 19, la base imponibile e' costituita dal
valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un
corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni
sono effettuate nei confronti di societa' che direttamente
o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che
controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli
stradali a motore nonche' delle apparecchiature terminali
per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione
effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio
personale dipendente la base imponibile e' costituita dal
valore normale dei servizi se e' dovuto un corrispettivo
inferiore a tale valore.
4. Ai fini della determinazione della base
imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri
sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio
del giorno in cui e' stata effettuata l'operazione e, in
mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente piu'
prossimo.
5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per
il cui acquisto o importazione la detrazione e' stata
ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre
disposizioni di indetraibilita' oggettiva, la base
imponibile e' determinata moltiplicando per la percentuale
detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo
determinato ai sensi dei commi precedenti";
c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Determinazione del valore normale). -
1. Per valore normale si intende l'intero importo che il
cessionario o il committente, al medesimo stadio di
commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di
beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in
condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o
prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in
questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o
prestazione.
2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni
o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si
intende:
a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto
dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di
costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni;
b) per le prestazioni di servizi, le spese
sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi
medesimi.
3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13,
comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per
l'individuazione del valore normale";
d) all'articolo 17, il terzo comma e' sostituito
dal seguente:
"Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti, che non si siano
identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter,
ne' abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del
secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti,
residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni
o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o
professioni. La disposizione non si applica relativamente
alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto
comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o
residenti o con stabili organizzazioni operanti nei
territori esclusi a norma del primo comma, lettera a),
dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle
cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo
periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo
7, quarto comma, lettere d) e f-quinquies), rese da
soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel
territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non
abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili
organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e
residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai
committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di
imprese, arti o professioni";
e) all'articolo 38-ter, primo comma, il primo
periodo e' sostituito dal seguente: "I soggetti domiciliati
e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, che non
si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo
35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai
sensi del secondo comma dell'articolo 17, assoggettati
all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la
residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia,
ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative
prestazioni accessorie non imponibili ai sensi
dell'articolo 9, nonche' delle operazioni indicate
nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, e
nell'articolo 74, commi settimo ed ottavo, del presente
decreto e nell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in
relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso
dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo 19 del
presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi
importati o acquistati, sempreche' di importo complessivo
non inferiore a duecento euro";
f) all'articolo 54, il terzo comma e' sostituito
dal seguente:
"L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi allegati
alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo
possesso".
5. Il primo comma dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
sostituito dal seguente:
"Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione
non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei
profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui
al comma 1 dell'articolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
c) se l'incompletezza, la falsita' o
l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e
nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai
verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del
primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e
registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello
stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti
previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad
ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da
altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o
l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e
nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle
scritture contabili e dalle altre verifiche di cui
all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza,
esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla
scorta delle fatture e degli altri atti e documenti
relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie
raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32.
L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di
passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di
presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e
concordanti".
6. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dal comma 4, lettera c), del presente articolo,
e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale
trovano applicazione le disposizioni del suddetto decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, per la messa a
disposizione di veicoli stradali a motore da parte del
datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si
assume come valore normale quello determinato a norma
dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo
delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al
netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto
importo.
7. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 38:
1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa
l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i
prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di
distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali
definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore";
2) al comma 5, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di
trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati
dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a
norma dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai
produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso
decreto che non abbiano optato per l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo
degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui
all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati
nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e
fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e'
superato.
L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto
al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli
acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del
presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad
accisa";
b) all'articolo 40:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a
quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli
soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato,
fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non
superiore a 35.000 euro e sempreche' tale limite non sia
stato superato nell'anno precedente. La disposizione non
opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte
di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi
optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello
Stato";
2) il comma 8 e' abrogato;
3) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Non si considerano effettuate nel territorio
dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui
all'articolo 41 nonche' le prestazioni di servizio, le
prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle
accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai
commi 4-bis, 5 e 6 rese a soggetti passivi d'imposta in
altro Stato membro";
c) all'articolo 41, comma 1, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
"b) le cessioni in base a cataloghi, per
corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti
ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo
conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di
cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli
acquisti intracomunitari e che non hanno optato per
l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da
installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c).
La disposizione non si applica altresi' se l'ammontare
delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha
superato nell'anno solare precedente e non supera in quello
in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare
al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo
34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006. In tal caso e' ammessa l'opzione per
l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone
comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno
precedente ovvero nella dichiarazione di inizio
dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione
della prima operazione non imponibile. L'opzione ha
effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa
all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e,
negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino a
quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento
del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale
e' esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso";
d) l'articolo 43 e' sostituito dal seguente:
"Art. 43 (Base imponibile ed aliquota). - 1. Per
gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile e'
determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli
13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni
soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile
anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile
in dipendenza dell'acquisto.
2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui
all'articolo 40, comma 2, primo periodo, e' ridotta
dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro
di destinazione del bene.
3. Ai fini della determinazione della base
imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati
secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di
effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale
indicazione, della data della fattura.
4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38,
comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all'articolo
41, comma 2, lettera c), la base imponibile e' costituita
dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo
dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui
si effettuano tali operazioni.
5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si
applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";
e) all'articolo 44, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7
dell'articolo 38, dal cessionario designato con
l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47
e 50, comma 6;
b) per le prestazioni di cui all'articolo 40,
commi 4-bis, 5 e 6, rese da soggetti passivi d'imposta non
residenti, dal committente se soggetto passivo nel
territorio dello Stato";
f) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Fatturazione delle operazioni
intracomunitarie). - 1. La fattura relativa all'acquisto
intracomunitario deve essere numerata e integrata dal
cessionario o committente con l'indicazione del
controvalore in euro del corrispettivo e degli altri
elementi che concorrono a formare la base imponibile
dell'operazione, espressi in valuta estera, nonche'
dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota
dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica
anche alle fatture relative alle prestazioni di cui
all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggetti
passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi
di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o
non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare
dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo
unitamente alla relativa norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui
all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo
40, commi 4-bis, 5 e 6, non soggette all'imposta, deve
essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare
dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o
non soggetta all'imposta, con la specificazione della
relativa norma. La fattura deve inoltre contenere
l'indicazione del numero di identificazione attribuito,
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al
cessionario o committente dallo Stato membro di
appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario
di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve
risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la
cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro
in altro Stato membro, acquistati senza pagamento
dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo
periodo, deve contenere il numero di identificazione
attribuito al cessionario dallo Stato membro di
destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale
debitore dell'imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di
beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo
conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel
territorio di altro Stato membro, deve recare anche
l'indicazione del numero di identificazione allos tesso
attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni
in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui
all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la
disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto
nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono
essere indicati anche i dati di identificazione degli
stessi; se la cessione non e' effettuata nell'esercizio di
imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura
l'atto relativo alla cessione o altra documentazione
equipollente.
5. Il cessionario o committente di un acquisto
intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3,
lettere b) e c), o committente delle prestazioni di cui
all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, che non ha ricevuto la
relativa fattura entro il mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese
seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1
con l'indicazione anche del numero di identificazione
attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza;
se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo
inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa
entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione
della fattura originaria";
g) all'articolo 50, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Le cessioni intracomunitarie di cui
all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le
prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6,
sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei
confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano
comunicato il numero di identificazione agli stessi
attribuito dallo Stato membro di appartenenza";
h) all'articolo 50, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. Chi effettua acquisti intracomunitari o
commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi
4-bis, 5 e 6, soggetti all'imposta deve comunicare
all'altra parte contraente il proprio numero di partita
IVA, come integrato agli effetti delle operazioni
intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di
mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non
operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni".
8. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e
c), e al comma 7, lettera d), si applicano alle operazioni
effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge.
9. Le altre disposizioni di cui ai commi 4 e 7 si
applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere
dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata gia' applicata
la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo
il trattamento fiscale applicato.
10. Il Governo, entro il termine di cui all'articolo
1, comma 1, ultimo periodo, della presente legge, puo'
adottare decreti legislativi contenenti disposizioni
modificative ed integrative di quelle di cui ai commi da 4
a 9 del presente articolo, al fine di effettuare ulteriori
coordinamenti con la normativa comunitaria in tema di
imposta sul valore aggiunto.
11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione
del gioco irregolare ed illegale, nonche' di perseguire la
tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela
dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle
infiltrazioni della criminalita' organizzata nel settore
dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia
di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49
del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' dei principi di non
discriminazione, necessita', proporzionalita' e
trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo
recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a
distanza dei seguenti giochi:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su
eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi
alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilita';
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta
tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 e'
introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi
degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della
predetta disciplina, con provvedimenti del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla
definizione delle condizioni generali di gioco e delle
relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della
posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto
forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione
alla partecipazione al gioco, nonche' della relativa
variazione in funzione dell'andamento del gioco,
considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla
individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da
corrispondere in caso di organizzazione indiretta del
gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per
imposte, nell'ambito della misura massima prevista per
ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.
13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o
piu' dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f),
ferma la facolta' dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in
funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero
massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera a)
del presente comma da attribuire in fase di prima
applicazione, e' consentito:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che
assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
attribuisce concessione per la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono gia' titolari di concessione per
l'esercizio e la raccolta di uno o piu' dei giochi di cui
al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a
distanza, ovvero entrambe.
14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi
di cui al comma 11, lettere g) e h), sono effettuati fino
alla data di scadenza delle relative concessioni dai
soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e
lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la
raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere
g) e h), e' altresi' consentita ai soggetti di cui al comma
13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato
licenza con la previsione di un aggio non inferiore a
quello percepito dai titolari di punti di vendita dei
medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di
raccolta dei predetti titolari unici di concessione.
15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al
comma 13, lettera a), e' rilasciata subordinatamente al
rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:
a) esercizio dell'attivita' di gestione e di
raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati
dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero
operativa, sulla base di valido ed efficace titolo
abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti
nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato
complessivo, ricavato da tale attivita', non inferiore ad
euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi
anteriormente alla data di presentazione della domanda;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso
di una capacita' tecnico-infrastrutturale non inferiore a
quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai
soggetti di cui al comma 16, lettera b), comprovata da
relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente,
nonche' rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a
prima richiesta e di durata biennale, di importo non
inferiore ad euro 1.500.000;
c) costituzione in forma giuridica di societa' di
capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio
economico europeo, anteriormente al rilascio della
concessione ed alla sottoscrizione della relativa
convenzione accessiva;
d) possesso da parte del presidente, degli
amministratori e dei procuratori dei requisiti di
affidabilita' e professionalita' richiesti alle
corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16,
lettera b);
e) residenza delle infrastrutture tecnologiche,
hardware e software, dedicate alle attivita' oggetto di
concessione in uno degli Stati dello Spazio economico
europeo;
f) versamento all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la
durata della concessione e a titolo di contributo spese per
la gestione tecnica ed amministrativa dell'attivita' di
monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, piu' IVA,
per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al
comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, piu' IVA,
per le domande di concessione riferite al gioco di cui al
comma 11, lettera f);
g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al
comma 17.
16. I soggetti di cui al comma 13, lettera b), che
chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a
distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f),
al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi
per i quali gli stessi sono gia' abilitati all'esercizio e
alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al
comma 15, lettera f), nelle seguenti misure:
a) euro 300.000, per i concessionari del gioco
previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a
domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma
11, lettere da a) ad e);
b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a
distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione
riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f);
c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti
giochi, non gia' abilitati alla loro raccolta a distanza,
relativamente a domande di concessione riferite ai giochi
di cui al comma 11, lettere da a) a f).
17. La sottoscrizione della domanda di concessione,
il cui modello e' reso disponibile dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web,
implica altresi' l'assunzione da parte del soggetto
richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera
durata della concessione:
a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei
requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da
a) a e);
b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti
ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e);
c) accesso dei giocatori all'area operativa del
sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi
di cui al comma 11, lettere da a) a f), esclusivamente sub
registrazione telematica da parte del sistema centrale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
d) esclusione dei consumatori residenti in Italia
dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a
f), attraverso siti diversi da quelli gestiti dai
concessionari in aderenza a quanto previsto dalla
concessione, ancorche' gestiti dallo stesso concessionario,
direttamente ovvero attraverso societa' controllanti,
controllate o collegate;
e) adozione ovvero messa a disposizione di
strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per
l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al
gioco da parte di minori, nonche' l'esposizione del
relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali
di gioco gestiti dal concessionario;
f) promozione di comportamenti responsabili di
gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei
giocatori, nonche' di misure a tutela del consumatore
previste dal codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
g) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei
giochi di cui al comma 11, svolgimento dell'eventuale
attivita' di commercializzazione esclusivamente mediante il
canale prescelto;
h) trasmissione al sistema centrale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle
informazioni anonime relative alle singole giocate, ai
prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di
gioco, ai relativi saldi, nonche', utilizzando protocolli
di comunicazione stabiliti con provvedimento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai
movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi
ad attivita' di gioco effettuate dal giocatore mediante
canali che non prevedono la sub registrazione da parte del
sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
i) messa a disposizione, nei tempi e con le
modalita' indicati dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i
documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento
delle attivita' di vigilanza e controllo della medesima
Amministrazione;
l) consenso all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le
modalita' indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi
dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini
di controllo e ispezione, nonche', ai medesimi fini,
impegno di massima assistenza e collaborazione a tali
dipendenti o incaricati;
h) utilizzo di conti correnti bancari o postali
dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di
gioco di titolarita' dei giocatori.
18. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro
novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di
tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei
requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di
incompletezza della domanda ovvero della relativa
documentazione, il termine e' sospeso fino alla data della
sua regolarizzazione. Il termine e' altresi' sospeso, in
caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di
chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla
loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualita' relativi ai
requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 15 non
possono essere attestati nella forma
dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta'. In caso di decorso del
termine per l'istruttoria senza l'adozione di un
provvedimento conclusivo espresso da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la
domanda di concessione si intende respinta.
19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma
11 e' subordinata alla stipula, anche per via telematica,
di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il
concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di
conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, e'
predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime,
cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di
gioco in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) accettazione da parte del concessionario della
regolazione del contratto secondo la legge dello Stato
italiano e che italiano sia il foro competente per le
eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti
anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di
risoluzione arbitrale delle controversie medesime;
b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo,
nonche' della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per
la relativa esecuzione;
c) unicita' del contratto di conto di gioco con
ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di
gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione
di giocate altrui, improduttivita' di frutti del conto di
gioco per il giocatore, nonche' gratuita' della relativa
utilizzazione per il giocatore;
d) indisponibilita' da parte del concessionario
delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le
operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse
all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;
e) tempestiva contabilizzazione e messa a
disposizione al giocatore delle vincite e delle relative
somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione
ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la
vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal
regolamento di un singolo gioco;
f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette
giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al
giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di
gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il
prelievo;
g) durata del contratto di conto di gioco non
superiore alla data di scadenza della concessione;
h) informativa relativa al trattamento dei dati
personali rispettosa della normativa vigente in materia;
i) assenso preventivo ed incondizionato del
giocatore alla trasmissione da parte del concessionario
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su
richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai
movimenti e ai saldi del conto di gioco;
l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del
conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima
movimentazione.
20. Con provvedimento del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i
contributi di cui ai commi 15, lettera f), e 16 possono
essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera
collettivita' (NIC) pubblicato dall'I-STAT.
21. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di
assicurare la piu' corretta informazione dei giocatori,
anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con
particolare riguardo a quelli di cui al comma 17, lettera
e).
22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai
sensi del comma 26, i soggetti di cui al comma 13, lettera
b), ai quali sono gia' consentiti l'esercizio e la raccolta
a distanza dei giochi di cui al comma 11, sottoscrivono
l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla
concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle
disposizioni dei commi da 11 a 26.
23. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «E' punito altresi' con la
reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza,
esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta
concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Chiunque, ancorche' titolare della prescritta concessione,
organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco
istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato con modalita' e tecniche diverse da
quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre
mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000».
24. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inadempimento da parte del concessionario delle
disposizioni di cui ai commi 17 e 19, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato dispone:
a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 17, lettere a), b), d), e), f), i) e l), nonche'
delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della
concessione fino alla data in cui il concessionario non
ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla
Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri
per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la
revoca della concessione;
b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 17, lettera h), la sospensione della concessione fino
alla data in cui il concessionario non ottemperi alle
prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso
in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni
successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;
c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui
al comma 17, lettera m), la sospensione della concessione
per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento
delle medesime disposizioni, la sospensione della
concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento la
revoca della concessione;
d) in ogni caso al terzo inadempimento delle
disposizioni di cui ai commi 17 e 19 l'Amministrazione
dispone la revoca della concessione.
25. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma
24 sono ridotti a meta' in caso di nuovo inadempimento
rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla
notifica del primo. In caso di terzo inadempimento
nell'arco di dodici mesi, e' disposta la revoca della
concessione.
26. Con provvedimento del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla
base di apposito progetto di fattibilita' tecnica redatto
dal partner tecnologico, e' stabilita la data dalla quale
decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai
commi da 11 a 25. Fino a tale data i concessionari
continuano ad effettuare al partner tecnologico
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
trasmissione dei dati in conformita' alla disciplina a tale
riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
27. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato
di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati
i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo
regolamento sono altresi' determinati l'importo massimo
della quota di modico valore di partecipazione al torneo e
le modalita' che escludono i fini di lucro e la ulteriore
partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta
quota, nonche' l'impossibilita' per gli organizzatori di
prevedere piu' tornei nella stessa giornata e nella stessa
localita'.
28. Nel rispetto dell'articolo 1 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22
aprile 1953, n. 342, della direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
recepita con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, e degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di
poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti
titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di
uno o piu' dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete
fisica nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e le
condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
29. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
integrato di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo
onere nonche' alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3
del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro
dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 26 del
presente articolo, al netto dei costi sostenuti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la
realizzazione e la gestione degli strumenti informatici
occorrenti.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente
articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
32. All'articolo 1, comma 287, lettera h), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come sostituita
dall'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, le parole: "venticinquemila" e
"settemilacinquecento" sono sostituite dalle seguenti:
«cinquantamila« e "diciassettemilacinquecento".».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante: «Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo››, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del
13 agosto 2011:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). -
Omissis.
3. Il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con
propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana
tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili
al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro
introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad
estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco
del Lotto, nonche' dei giochi numerici a totalizzazione
nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della
posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la
misura del prelievo erariale unico, nonche' la percentuale
del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella
dei punti vendita. Il Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di
disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012,
tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle
tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi
lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota
di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista
dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 e successive modificazioni. L'attuazione delle
disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate
in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal
presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
Omissis.».
- Si riporta l'art. 23-quater del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario», pubblicato nella
Gazzetta. Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 23-quater (Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico). - 1. L'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono
incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e
nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30
ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il
31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1º dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce uno o piu' posti di
vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in
deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di
indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili
all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' conferire, a
valere sulle facolta' assunzionali disponibili, uno o piu'
incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui
due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per
lo svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite
convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con
l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la
continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di
cui al presente comma fino al perfezionamento del processo
di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata dalle
articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi
in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero
contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio
ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si
intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle
entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI
e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. In
relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di
natura non regolamentare sono adottati, nello stesso
termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi
decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico
dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab
s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa' al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente
decreto.
10. A decorrere dal 1º dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
all'articolo 57, comma 1, le parole: ", l'agenzia
del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dei
monopoli";
all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
le funzioni di cui all'articolo 64";
all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo
le parole: "delle dogane" sono inserite le seguenti: "e dei
monopoli"; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni
gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato"; d) all'articolo 64, sono apportate le
seguenti modifiche:
nella rubrica, le parole: "Agenzia del territorio"
sono sostituite dalle seguenti: "Ulteriori funzioni
dell'agenzia delle entrate";
al comma 1, le parole: "del territorio e'" sono
sostituite dalle seguenti: "delle entrate e' inoltre"; 3)
ai commi 3-bis e 4, le parole: `del territorio sono
sostituite dalle seguenti: 'delle entrate.
d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo,
dopo le parole: 'pubbliche amministrazioni sono inserite le
seguenti: ', ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto
livello di tutela della salute››, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2012, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189:
«Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di
prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare
la ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica). -
1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla
protezione ed assistenza della maternita' e infanzia, di
cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e
successive modificazioni, il primo e il secondo comma sono
sostituiti dai seguenti:
"Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo
di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto,
l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi
in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti
del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e'
commesso piu' di una volta si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la
sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio
dell'attivita'.".
2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556,
e successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto
il seguente:
"I distributori automatici per la vendita al
pubblico di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema
automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica
dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di
lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati
dalla pubblica amministrazione.".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia'
adottati alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.
3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo
2001, n. 125, e' inserito il seguente: "Art. 14-ter.
(Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a
minori). - 1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo
di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto,
l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei
casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a
chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni
diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
2.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre
mesi.".
3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il
primo comma sono inseriti i seguenti: "La stessa pena di
cui al primo comma si applica a chi pone in essere una
delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso
distributori automatici che non consentano la rilevazione
dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di
lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo
precedente non si applica qualora sia presente sul posto
personale incaricato di effettuare il controllo dei dati
anagrafici. Se il fatto di cui al primo comma e' commesso
piu' di una volta si applica anche la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con
la sospensione dell'attivita' per tre mesi.".
3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei
confronti di chiunque eserciti illecitamente attivita' di
offerta di giochi con vincita in denaro, e' vietata la
messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio,
di apparecchiature che, attraverso la connessione
telematica, consentano ai clienti di giocare sulle
piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari
on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a
distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo
concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti
autorita'.
4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il
gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni
televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o
cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti
precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. E'
altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita' sulla
stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle
sale cinematografiche in occasione della proiezione di film
destinati alla visione dei minori. Sono altresi' vietati
messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in
denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante
trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni
cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali
si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della
sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio
di dipendenza dalla pratica del gioco, nonche'
dell'indicazione della possibilita' di consultazione di
note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate
sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua
incorporazione ai sensi della legislazione vigente,
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei
singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di
raccolta dei giochi.
4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono
vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente
visibile la percentuale di probabilita' di vincita che il
soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la
stessa percentuale non sia definibile, e' indicata la
percentuale storica per giochi similari. In caso di
violazione, il soggetto proponente e' obbligato a ripetere
la stessa pubblicita' secondo modalita', mezzi utilizzati e
quantita' di annunci identici alla campagna pubblicitaria
originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal
presente articolo nonche' il fatto che la pubblicita' e'
ripetuta per violazione della normativa di riferimento. Per
le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o
ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al
costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni
sulla probabilita' di vincita.
5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza
dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonche' le
relative probabilita' di vincita devono altresi' figurare
sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora
l'entita' dei dati da riportare sia tale da non potere
essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei
tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della
possibilita' di consultazione di note informative sulle
probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della
legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, nonche' dei singoli concessionari e disponibili
presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule
di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di
cui all'articolo , comma 6, lettera a), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le
stesse formule devono essere riportate su apposite targhe
esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati
i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773
del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui si esercita
come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono
altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto
di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi
con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i
gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia
offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a
esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il
materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie
locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e
a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di
assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla
cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
correlate alla G.A.P.
5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca segnala agli istituti di istruzione
primaria e secondaria la valenza educativa del tema del
gioco responsabile affinche' gli istituti, nell'ambito
della propria autonomia, possano predisporre iniziative
didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso
autentico del gioco e i potenziali rischi connessi
all'abuso o all'errata percezione del medesimo.
6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui
al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo
messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con
una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a
cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di
cui al comma 5 e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti
del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5,
relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110,
comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al
solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta
dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui
si esercita come attivita' principale l'offerta di
scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto
vendita, se diverso dal concessionario. 46 Per le attivita'
di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione
delle sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua
incorporazione, ai sensi della legislazione vigente,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno
efficacia dal 1° gennaio 2013.
8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui
all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' vietato ai minori di anni
diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con
vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle
aree ovvero nelle sale in cui sono installati i
videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del
1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come
attivita' principale quella di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del
divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22,
del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui
al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale,
del locale ovvero del punto di offerta del gioco con
vincite in denaro identifica i minori di eta' mediante
richiesta di esibizione di un documento di identita',
tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia manifesta. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, emana un decreto per la progressiva
introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche
volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai
giochi, nonche' volte ad avvertire automaticamente il
giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.
9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, di intesa con la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma
dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza,
pianifica su base annuale almeno diecimila controlli,
specificamente destinati al contrasto del gioco minorile,
nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati
gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del
1931, ovvero vengono svolte attivita' di scommessa su
eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in
prossimita' di istituti scolastici primari e secondari, di
strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.
Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita'
possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia
locale le violazioni delle norme in materia di giochi con
vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie
attivita' di controllo previste a legislazione vigente, nei
luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le
attivita' del presente comma sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi
pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi
alle distanze da istituti di istruzione primaria e
secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi
di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa
sancita in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, provvede a
pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti
della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante
gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del
1931, e successive modificazioni, che risultano
territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le
pianificazioni operano relativamente alle concessioni di
raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione,
in funzione della dislocazione territoriale degli istituti
scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie
ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del
relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene
conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di
cui al comma 9, nonche' di ogni altra qualificata
informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte
motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali
o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un
osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti
individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico
e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle
associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani,
nonche' rappresentanti dei comuni, per valutare le misure
piu' efficaci per contrastare la diffusione del gioco
d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai
componenti dell'osservatorio non e' corrisposto alcun
emolumento, compenso o rimborso di spese.
11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o
amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto,
adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e
allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo
di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per
l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per
la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia
professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri
dispositivi salvavita nelle competizioni e negli
allenamenti.
11-bis. E' fatto obbligo alle societa' sportive di
cui al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi
pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano
gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere
registrato presso la centrale operativa del sistema di
emergenza sanitaria "118" territorialmente competente, a
cui devono essere altresi' comunicati, attraverso opportuna
modulistica informatica, l'esatta collocazione del
dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la
data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie
e piastre adesive, nonche' gli orari di accessibilita' al
pubblico. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 1 del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili››, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242
del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172:
«Art. 20 (Disposizioni finanziarie). - 1. In
applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la
prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo
alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali
ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto
dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in
modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio
dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno
2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87 recante: «Disposizioni urgenti per la
dignita' dei lavoratori e delle imprese››, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:
«Art. 9 (Divieto di pubblicita' giochi e scommesse).
- 1. Ai fini del rafforzamento della tutela del
consumatore e per un piu' efficace contrasto del disturbo
da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformita' ai
divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e' vietata
qualsiasi forma di pubblicita', anche indiretta, relativa a
giochi o scommesse con vincite di denaro nonche' al gioco
d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo,
incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche,
le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa
quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le
affissioni e i canali informatici, digitali e telematici,
compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di
cui al presente comma si applica anche alle
sponsorizzazioni di eventi, attivita', manifestazioni,
programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di
comunicazione di contenuto promozionale, comprese le
citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del
nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti la cui
pubblicita', ai sensi del presente articolo, e' vietata.
Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le
lotterie nazionali a estrazione differita di cui
all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1ºluglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e
responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi
nonche' negli atti e nelle comunicazioni comunque
effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a
giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti
"disturbi da gioco d'azzardo (DGA)".
1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Per le lotterie istantanee indette
dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi
eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi
nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita".
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma
6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,
comporta a carico del committente, del proprietario del
mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e
dell'organizzatore della manifestazione, evento o
attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di
importo pari al 20 per cento del valore della
sponsorizzazione o della pubblicita' e in ogni caso non
inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
3. L'Autorita' competente alla contestazione e
all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo
e' l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che vi
provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le
violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati
allo stato di previsione della spesa del Ministero della
salute per essere destinati al fondo per il contrasto al
gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma
946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore del presente decreto resta
applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima
data di entrata in vigore.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e
lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25
per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme
giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per
cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019,
nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel
6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.
6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Governo
propone una riforma complessiva in materia di giochi
pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi
connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il
gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque
tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti
entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal
comma 6.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147
milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.».
- Si riporta il testo del comma 734, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019:
«734. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla
parte della vincita eccedente i 500 euro previsto
dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10,
comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e'
fissato al 20 per cento. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' modificata la
percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi
SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per
integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e
quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12
ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265
del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove
aliquote del prelievo sulle vincite.».
- Si riporta l'art. 15 della legge 9 agosto 2023, n.
111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto
2023:
«Art. 15 (Principi e criteri direttivi per il
riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi
pubblici). - 1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i
decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino
delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici,
fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici
fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale
garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della
sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi
pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul
regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui
giochi, nonche' della prevenzione del riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose.
2. Il riordino di cui al comma 1 e' effettuato nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di misure tecniche e normative
finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti piu'
vulnerabili nonche' a prevenire i disturbi da gioco
d'azzardo e il gioco minorile, quali:
1) diminuzione dei limiti di giocata e di
vincita;
2) obbligo della formazione continua dei gestori
e degli esercenti;
3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione
dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al
quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere
esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi
con vincita in denaro;
4) previsione di caratteristiche minime che
devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre
il gioco;
5) certificazione di ciascun apparecchio, con
passaggio graduale, tenendo conto del periodo di
ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi
che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti
parte di sistemi di gioco non alterabili;
6) divieto di raccogliere gioco su competizioni
sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori
di anni diciotto;
7) impiego di forme di comunicazione del gioco
legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti piu'
vulnerabili;
b) disciplina di adeguate forme di concertazione
tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla
pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi
fisici di offerta di gioco, nonche' del conseguente
procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa
offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite
selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare
agli investitori la prevedibilita' nel tempo della
dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio
nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi
sensibili uniformemente individuati;
c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a
distanza sia in luoghi fisici, al fine della
razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici
di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e
progressiva concentrazione della raccolta del gioco in
ambienti sicuri e controllati, con contestuale
identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di
relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei
concessionari della raccolta del gioco a distanza possano,
sotto la loro diretta responsabilita', comprendere luoghi
fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente
accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco
a distanza e il pagamento delle relative vincite;
d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e
delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali
nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla
trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilita'
dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono
il controllo o partecipano al capitale delle societa'
concessionarie dei giochi pubblici, nonche' dei relativi
esponenti aziendali, prevedendo altresi' specifiche cause
di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare
per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di
societa' fiduciarie, fondi di investimento e trust che
detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale
o al patrimonio di societa' concessionarie di giochi
pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di
dichiarazione dell'identita' del soggetto indirettamente
partecipante; individuazione di limiti massimi di
concentrazione, per ciascun concessionario e relativi
soggetti proprietari o controllanti, della gestione di
luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti
previsti dalla normativa antimafia a tutti i partner
contrattuali dei concessionari, in analogia con la
disciplina del subappalto di opere e forniture alla
pubblica amministrazione, intendendo per «partner
contrattuali» tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella
cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori,
gli installatori di apparecchiature e strumenti di
qualsiasi natura nonche' gli incaricati della manutenzione,
della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto
"trasporto valori");
e) estensione della disciplina sulla trasparenza e
sui requisiti soggettivi e di onorabilita' di cui alla
lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi
forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle
filiere di offerta attivate dalle societa' concessionarie
di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le
discipline settoriali vigenti;
f) previsione di una disciplina generale per la
gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto
concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se
derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;
g) in materia di imposizione tributaria sui giochi,
riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di
legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della
Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie
imponibili, i soggetti passivi e la misura massima
dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto
amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi
e delle condizioni generali di gioco nonche' delle relative
regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del
contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro
punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva
approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
h) adeguamento delle disposizioni in materia di
prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il
riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo
espressamente quello di natura tributaria, in funzione
delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di
armonizzare altresi' le percentuali di aggio o compenso
riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti,
nonche' le percentuali destinate a vincita (payout);
adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di
rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera
durata delle concessioni attribuite a seguito di gare
pubbliche e previsione di specifici obblighi di
investimenti periodici da parte dei concessionari per la
sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone
pratiche nella gestione delle concessioni;
i) definizione di regole trasparenti e uniformi per
l'intero territorio nazionale in materia di titoli
abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di
autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di
partecipazione dei comuni alla pianificazione e
all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga
conto di parametri di distanza da luoghi sensibili
determinati con validita' per l'intero territorio nazionale
e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti
di vendita in cui si esercita come attivita' principale
l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi,
nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei
per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della
definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine
e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle
discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello
locale, in quanto compatibili con i principi delle norme
adottate in attuazione della presente lettera;
l) revisione e semplificazione della disciplina
riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta
di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi,
nonche' simmetrica nullita' assoluta di tali titoli se
rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli
pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la
dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di
gioco nonche' per l'installazione degli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme
restando le competenze del Ministero dell'interno in
materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo
unico;
m) revisione della disciplina dei controlli e
dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una
maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro
evasione o elusione, nonche' delle altre violazioni in
materia, comprese quelle concernenti il rapporto
concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio,
penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia
dissuasiva e l'effettivita', prevedendo sanzioni aggravate
per le violazioni concernenti il gioco a distanza;
n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore,
specificita' e trasparenza, tenuto conto della normativa di
settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in
materia di qualificazione degli organismi di certificazione
degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonche'
della disciplina riguardante le responsabilita' di tali
organismi e quelle dei concessionari per i casi di
certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di
apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino
della disciplina degli obblighi, delle responsabilita' e
delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei
produttori o dei distributori di programmi informatici per
la gestione delle attivita' di gioco e della relativa
raccolta;
o) definizione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, di piani
annuali di controlli volti al contrasto della pratica del
gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalita' non
conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del
gioco lecito;
p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti
pubblici e privati che svolgono attivita' di prevenzione e
cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati
concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la
spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi
tipologia e classificazione;
q) previsione di una relazione alle Camere sul
settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni
anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle
concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati
economici della gestione e sui progressi in materia di
tutela dei consumatori di giochi e della legalita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante:
«Disposizioni in materia di riordino del settore dei
giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2024:
«Art. 6 (Giochi pubblici a distanza e sistema
concessorio). - Omissis.
2. La disciplina dei giochi di cui al comma 1 e'
introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti. Fino
alla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati in
applicazione del presente decreto restano ferme le
discipline di gioco vigenti anteriormente all'entrata in
vigore del presente decreto.
Omissis.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Agenzia delle dogane e dei monopoli: l'ente regolatore del gioco pubblico in Italia;
b) concessionario: la persona giuridica di diritto privato che esercita attivita' di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico, attraverso un titolo concessorio acquisito a seguito di gara pubblica per i giochi pubblici denominati lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza;
c) giocata: un biglietto delle lotterie fisiche o una giocata telematica;
d) giocata telematica: ciascuna giocata delle lotterie telematiche, richiesta dal giocatore attraverso il proprio conto di gioco, e convalidata dal sistema del concessionario;
e) pay-out: la percentuale di restituzione della raccolta in vincite per ogni lotteria indetta;
f) punti di vendita: l'insieme dei punti di vendita fisici e dei punti di vendita a distanza;
g) punto di vendita a distanza: il soggetto titolare di concessione per l'esercizio della raccolta del gioco a distanza di uno o piu' giochi pubblici, autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla commercializzazione delle lotterie a estrazione istantanea con partecipazione a distanza;
h) punto di vendita fisico: i punti di vendita delle lotterie a estrazione istantanea, appartenenti alla rete distributiva del concessionario;
i) raccolta: l'ammontare complessivo degli importi corrispondenti alle giocate acquistate dai giocatori in un determinato arco temporale;
l) raccolta a distanza: indica la modalita' di raccolta di gioco con partecipazione a distanza effettuata attraverso gli strumenti messi a disposizione da un concessionario del gioco a distanza;
m) raccolta fisica: indica la modalita' di raccolta di gioco, effettuata attraverso punti di vendita fisici.
 
Art. 3

Caratteristiche delle lotterie

1. Le lotterie a estrazione istantanea, di cui al presente regolamento, sono giochi autorizzati per i quali la combinazione casuale di vincita e' predeterminata rispetto alla partecipazione al gioco e celata attraverso dispositivi o accorgimenti tali da impedire, prima dell'acquisto della giocata, la visualizzazione dell'esito.
2. L'esito predeterminato delle giocate e' definito attraverso sistemi di generazione casuale, utilizzati dal concessionario e dotati di idonei sistemi di sicurezza.
3. I sistemi di generazione casuale utilizzati devono essere dotati di idonea certificazione che attesti i requisiti di casualita', impredicibilita' ed equiprobabilita'.
4. L'insieme degli esiti predeterminati di ciascuna lotteria e' custodito attraverso idonei sistemi crittografati di occultamento e di conservazione e costituisce l'unica fonte di riscontro effettivo della realizzazione o meno della vincita.
5. La grafica utilizzata non puo' consentire la visualizzazione della corrispondenza tra la combinazione attribuita al giocatore e le possibili combinazioni vincenti.
6. Le lotterie possono essere caratterizzate sia da biglietti sia da giocate telematiche.
 
Art. 4

Lotti e struttura premi

1. Ciascuna lotteria deve prevedere uno o piu' lotti costituiti da un numero predeterminato e definito di giocate.
2. Per i lotti di ciascuna lotteria e' definita una specifica struttura premi, costituita da differenti categorie di vincita, per ciascuna delle quali e' previsto un determinato numero di premi e il relativo importo unitario, nonche' la massa premi complessiva.
3. La generazione degli esiti delle giocate, al fine del rispetto della struttura premi di cui al comma 2, e' effettuata con riferimento ai singoli lotti.
4. La produzione di nuovi lotti di giocate per ciascuna lotteria avviene nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.
5. In caso di produzione di sottomultipli di giocate, e' garantita la proporzionalita' della distribuzione dei premi all'interno di ciascuna categoria di vincita.
 
Art. 5

Massa premi e pay-out

1. Il valore medio complessivo del pay-out, per tutte le lotterie, non deve essere superiore al limite percentuale della raccolta, previsto dalla normativa vigente.
2. Le modalita' specifiche per il calcolo del pay-out, al fine di garantire il rispetto di quanto indicato al comma precedente, sono definite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prendendo a riferimento la percentuale di pay-out riscontrata nelle vendite, le lotterie da mantenere attive e l'impatto che le lotterie da indire possono avere sul calcolo complessivo.
3. La massa premi complessiva di ciascuna lotteria e' definita in modo tale da assicurare il rispetto del valore medio complessivo del pay-out, secondo i criteri previsti dal provvedimento di cui al comma 2.
4. L'importo dei singoli premi puo' essere fissato in una somma compresa tra euro 0,10 ed euro 10.000.000,00.
 
Art. 6

Lotterie istantanee fisiche

1. Nelle lotterie a estrazione istantanea, caratterizzate dalla presenza di biglietti, la partecipazione al gioco avviene attraverso l'acquisto degli stessi presso un punto di vendita fisico.
2. L'area di gioco deve essere realizzata con l'utilizzo di una tecnica idonea a celare l'esito della giocata e i codici di validazione, in modo da impedirne qualsiasi forma di evidenza o verifica preliminare all'acquisto del biglietto.
3. Il giocatore puo' conoscere immediatamente l'esito della giocata, previamente determinato e celato, attraverso la meccanica di gioco prevista per ciascuna lotteria.
4. Ciascun biglietto e' dotato di un codice identificativo univoco e di codici di validazione, adeguatamente celati, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente, per verificare l'importo dell'eventuale premio spettante, nonche' per effettuare la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.
5. Su ogni biglietto, conforme al layout grafico approvato, sono riportati la denominazione e le caratteristiche della lotteria, il prezzo del biglietto, una sintesi della meccanica di gioco e delle modalita' di riscossione delle vincite, le avvertenze previste dalla normativa vigente nonche' il logo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativo al gioco legale e responsabile.
 
Art. 7

Lotterie istantanee telematiche

1. Nelle lotterie a estrazione istantanea telematiche, caratterizzate dalla presenza di giocate telematiche, la partecipazione al gioco avviene attraverso l'acquisto delle medesime presso un punto di vendita a distanza, con addebito del prezzo sul conto di gioco del giocatore.
2. Ciascuna lotteria, di cui al comma precedente, puo' essere rappresentata attraverso una o piu' interfacce di gioco intese come rappresentazione della lotteria, sotto l'aspetto della grafica e della meccanica, attraverso la quale il gioco della lotteria viene effettuato dal giocatore.
3. L'area di gioco deve essere realizzata con l'utilizzo di una meccanica di occultamento dell'esito della giocata, in modo da impedirne qualsiasi forma di evidenza o verifica preliminare all'acquisto della giocata stessa.
4. Il giocatore puo' conoscere immediatamente l'esito della giocata telematica previamente determinato e celato, attraverso la meccanica di svelamento del gioco, prevista per ciascuna lotteria dall'interfaccia di gioco.
5. Ciascuna giocata telematica e' dotata di un codice identificativo univoco, associato alla data e all'ora di accettazione, da utilizzare per accertare se la medesima risulti o meno vincente e l'importo dell'eventuale premio spettante.
6. La giocata telematica si considera avvenuta al momento della registrazione della medesima sul sistema del concessionario.
7. Sulla vetrina di gioco del punto di vendita a distanza sono riportati la denominazione e le caratteristiche della lotteria, il layout approvato della giocata telematica, una sintesi della meccanica di gioco e delle modalita' di riscossione delle vincite, le avvertenze previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative alle probabilita' di vincita di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, nonche' il logo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativo al gioco legale e responsabile.
8. Le giocate telematiche devono avere un'adeguata durata, anche utilizzando meccanismi di intrattenimento del giocatore.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al decreto- legge 13 settembre
2012, n. 158 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 8

Prezzo delle giocate

1. Il prezzo della giocata delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, puo' essere stabilito in un importo compreso tra euro 0,10 ed euro 100,00.
 
Art. 9

Modalita' e termini di riscossione

1. La riscossione delle vincite, derivate da biglietti mediante raccolta fisica, avviene, a seconda dell'importo corrispondente, al netto della ritenuta prevista dalla normativa vigente, secondo una delle seguenti modalita' di richiesta, presentando il biglietto integro e in originale:
a) presso un qualunque punto di vendita fisico;
b) presso un punto di vendita fisico mediante prenotazione e previa identificazione del vincitore;
c) presso l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato, per la successiva validazione.
2. I limiti degli importi, per i quali si applicano le modalita' di cui al comma 1, sono definiti con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo restando il limite, previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta, per il pagamento in contanti.
3. La riscossione delle vincite, derivate da giocate telematiche, avviene:
a) qualora di importo non superiore a euro 50.000,00, con accredito diretto sul conto di gioco dal quale e' stata emessa la giocata telematica;
b) qualora di importo superiore a euro 50.000,00, con richiesta, da far pervenire al concessionario, allegando il promemoria della giocata e un documento di identificazione per la successiva validazione.
4. Il pagamento delle vincite deve essere richiesto entro quarantacinque giorni a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento di chiusura della relativa lotteria.
 
Art. 10

Custodia dei biglietti

1. I biglietti vincenti sono conservati dai punti di vendita fisici presso i quali sono stati presentati per la riscossione, per il periodo di tre mesi a far data dalla presentazione dei medesimi.
2. Nei casi di contenzioso, instauratosi prima del termine di cui al comma 1, i biglietti sono acquisiti e conservati dal concessionario per il tempo necessario alla definizione del giudizio.
3. I biglietti vincenti presentati per la riscossione presso l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato sono conservati dal concessionario per il periodo di dieci anni a far data dalla presentazione dei medesimi.
4. Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si possono definire regole di conservazione, in attuazione del principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.
 
Art. 11

Indizione e chiusura delle lotterie istantanee

1. Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le caratteristiche piu' specifiche, le modalita' di effettuazione e la meccanica di gioco di ciascuna lotteria a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, nell'ambito dei criteri e delle caratteristiche generali indicati nel presente regolamento, e, in particolare, il numero dei lotti e il numero delle giocate di ciascun lotto, la struttura e la massa premi, il pay-out, il layout e il prezzo della singola giocata nonche' le modalita' di riscossione dei premi.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono prevedere modalita' di semplificazione per la definizione delle interfacce di gioco e degli altri elementi di dettaglio di ciascuna lotteria.
3. Con i medesimi provvedimenti puo' essere disposta l'attribuzione di uno o piu' premi attraverso una estrazione differita fra tutte le giocate con esito perdente.
4. La chiusura delle singole lotterie e' disposta con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel rispetto dei seguenti criteri:
a) valutazione del venir meno del gradimento dei giocatori, basata sull'andamento della vendita delle giocate;
b) scostamento, nell'ordine massimo del 10 per cento in eccesso o in difetto rispetto al valore di restituzione della raccolta in vincite, definito per la lotteria stessa, salvo nei casi di eventi straordinari o imprevedibili ovvero di esigenza di tutela dell'entrata erariale.
 
Art. 12

Digitalizzazione

1. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si possono prevedere modalita' di digitalizzazione, valevoli per le lotterie ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, ispirate a criteri volti, prevalentemente, al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) fruibilita' dell'offerta di gioco legale, in linea con l'evoluzione tecnologica, anche attraverso esperienze di intrattenimento che consentano modalita' di gioco maggiormente responsabile;
b) accessibilita' al gioco, nel rispetto della protezione dei dati personali;
c) sicurezza dei sistemi di gioco;
d) contrasto a forme di gioco illegale.
 
Art. 13

Commissioni di vigilanza

1. Le operazioni di validazione delle giocate vincenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), e comma 3, lettera b), sono effettuate sotto il controllo di una Commissione composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli, istituita con provvedimento direttoriale della suddetta Agenzia, che ne disciplina, altresi', il funzionamento.
 
Art. 14

Adeguamento lotterie esistenti

1. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite, ove necessario, le disposizioni per adeguare le lotterie esistenti ai criteri previsti dal presente regolamento.
2. Decorsi 90 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del provvedimento di cui al comma 1, fermo il completamento della vendita dei lotti gia' commercializzati o in presenza dei criteri di cui all'articolo 11, comma 4, il concessionario adegua le lotterie gia' indette, nonche' i propri sistemi, le procedure organizzative e le attivita' di gestione alle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento.
 
Art. 15

Pubblicita'

1. I provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi del presente regolamento, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia e hanno efficacia, ordinariamente, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
2. I provvedimenti di cui all'articolo 11 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia e hanno efficacia, ordinariamente, a partire dal giorno della pubblicazione.
 
Art. 16

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183 recante «Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea».

Note all'art. 16:
- Il decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183,
recante: «Regolamento delle lotterie nazionali ad
estrazione istantanea», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1991.
 
Art. 17

Invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 14 novembre 2025

Il Ministro: Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1948