Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 10 dicembre 2025
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita' conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonche' conseguenti all'attivita' dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata. Anno 2025.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
Visto l'art. 138, comma 2, del citato codice delle assicurazioni private, ai sensi del quale la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, e' redatta secondo criteri e principi ivi individuati ed, in particolare, quello di cui alla lettera d), del medesimo comma 2, secondo cui il valore economico del punto e' funzione decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole di mortalita' elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
Visto il medesimo art. 138, comma 5, ai sensi del quale gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita' comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, indicati nel comma 1, lettera b) del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT;
Visto l'art. 139, comma 5, del codice delle assicurazioni private, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, avente ad oggetto il regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita' tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, ai sensi dell'art. 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, in particolare, l'art. 1, comma 2 del citato decreto, ai sensi del quale all'aggiornamento e alla modifica della tavola 1.B., riportata nell'allegato I, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalita' elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, si provvede con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);
Visto l'art. 2 del citato decreto, ai sensi del quale il valore del primo punto di invalidita' e' pari a quello previsto dall'art. 139, comma 1, lettera a), ultimo periodo, e comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 18 luglio 2025, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2025;
Vista la tavola di mortalita' elaborata da ISTAT per l'anno 2023;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2024, adottato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, con il quale e' stata da ultimo fissata al 2% la misura del saggio degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2025;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2025 - che ha subito una maggiorazione dell'1,7% rispetto al mese di aprile 2024 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 22 maggio 2025;
Sentito l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che con nota prot. MT n. 33457 del 3 ottobre 2025 ha trasmesso i prospetti aggiornati della tabella unica nazionale;
Ritenuto di dover aggiornare la tavola 1.B. dell'allegato I e le tabelle di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12;

Decreta:

Art. 1

1. Sono aggiornate, a decorrere dal mese di aprile 2025:
a) la tavola 1.B. dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n. 12, di cui all'allegato I;
b) le tabelle di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n. 12, di cui, rispettivamente alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2025

Il Ministro: Urso
 
Allegato
TAVOLA 1.B - Coefficienti di variazione
corrispondenti all'eta' del soggetto leso

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.C. Tabella comprensiva del solo danno biologico - 2025
(intervallo di invalidita' da 10 a 40 punti percentuali)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.C. Tabella comprensiva del solo danno biologico - 2025
(intervallo di invalidita' da 41 a 70 punti percentuali)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.C. Tabella comprensiva del solo danno biologico - 2025
(intervallo di invalidita' da 71 a 100 punti percentuali)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.A. Tabella comprensiva del danno morale con aumento minimo - 2025
(intervallo di invalidita' da 10 a 40 punti percentuali)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.A. Tabella comprensiva del danno morale con aumento minimo - 2025
(intervallo di invalidita' da 41 a 70 punti percentuali)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.A. Tabella comprensiva del danno morale con aumento minimo - 2025
(intervallo di invalidita' da 71 a 100 punti percentuali)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.B. Tabella comprensiva del danno morale con aumento medio - 2025
(intervallo di invalidita' da 10 a 40 punti percentuali)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.B. Tabella comprensiva del danno morale con aumento medio - 2025
(intervallo di invalidita' da 41 a 70 punti percentuali)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE
2.B. Tabella comprensiva del danno morale con aumento medio - 2025
(intervallo di invalidita' da 71 a 100 punti percentuali)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE 2.C. Tabella comprensiva del danno morale con aumento massimo - 2025
(intervallo di invalidita' da 10 a 40 punti percentuali)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE 2.C. Tabella comprensiva del danno morale con aumento massimo - 2025
(intervallo di invalidita' da 41 a 70 punti percentuali)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA UNICA NAZIONALE 2.C. Tabella comprensiva del danno morale con aumento massimo - 2025
(intervallo di invalidita' da 71 a 100 punti percentuali)

Parte di provvedimento in formato grafico