| Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 16 dicembre 2025 |
| Modifica del decreto 24 settembre 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Garda». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare 24 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 234 dell'8 ottobre 2025, concernente «Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Garda"»; Vista la nota Ares(2025)10716551 - 4 dicembre 2025 della Commissione europea, Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale relativa alla comunicazione di una modifica ordinaria del disciplinare del «Garda» (PDO-IT-A1320-AM03) a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli; Considerato che la modifica riguardante il confezionamento comporta una modifica del documento unico ai sensi dell'art. 95, paragrafo 1, lettera k) del regolamento (UE) 1308/2023 e che, ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143 il documento unico comprende, tra l'altro, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura; Ritenuto per le ragioni sopra esposte di dover pubblicare la parte del documento unico consolidato interessata dalla modifica, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2026;
Decreta:
Art. 1
1. La sezione «Ulteriori requisiti applicabili» dell'allegato B (documento unico) del decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare 24 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 234 dell'8 ottobre 2025, e' sostituito dal testo di seguito riportato: Ulteriori requisiti applicabili Titolo del requisito / della deroga Vinificazione Quadro di riferimento giuridico Nella legislazione nazionale Tipo di ulteriore requisito / deroga Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata Descrizione del requisito / della deroga Le operazioni di vinificazione delle uve, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, sono consentite entro l'intero territorio delle Province di Brescia, Mantova e Verona. Tali operazioni solo altresi' consentite anche in cantine aziendali o associate site nei Comuni di Gambellara e Montecchio Maggiore. Titolo del requisito / della deroga Elaborazione dei vini spumanti e frizzanti Quadro di riferimento giuridico Nella legislazione nazionale Tipo di ulteriore requisito / deroga Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata Descrizione del requisito / della deroga Le operazioni di elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, comprese le pratiche enologiche di presa di spuma, stabilizzazione e dolcificazione ove ammessa, possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo delle Regioni Lombardia, Veneto e loro confinanti. Titolo del requisito / della deroga Menzione qualificata «Cremant» Quadro di riferimento giuridico Nella legislazione unionale Tipo di ulteriore requisito / deroga Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione del requisito / della deroga Le tipologie di vino «Garda» Spumante metodo classico Bianco e Rose', possono essere immesse al consumo anche con la menzione qualificata «Cremant» qualora in possesso delle specifiche caratteristiche previste dalla normativa vigente. Titolo del requisito / della deroga Disposizioni per il confezionamento Quadro di riferimento giuridico Nella legislazione unionale Tipo di ulteriore requisito / deroga Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione del requisito / della deroga Per il confezionamento e' stato normato l'uso di tutti i contenitori previsti dalla normativa dell'UE e nazionale, fatta eccezione per la tipologia spumante e passito che obbligano l'uso della bottiglia in vetro fino a 18 litri. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi. Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme comunitarie e nazionali che disciplinano la specifica materia. Tuttavia per le bottiglie di capacita' fino a litri 0,200 e' consentito anche l'uso del tappo a vite. |
| | Art. 2
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 16 dicembre 2025
Il dirigente: Gasparri |
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