Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 dicembre 2025
Disposizioni integrative al Corso antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere.


IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
guardia costiera

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of training certification and watchkeeping for seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW' 78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW' 95, di seguito nominato codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;
Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla conferenza delle parti alla convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010;
Vista la regola VI/1, paragrafo 1, dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1.2 del codice STCW, relative standard di conoscenze minime per la prevenzione e per la lotta antincendio;
Vista la regola VI/3 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/3 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento relativo all'antincendio avanzato per il personale marittimo;
Vista la regola V/1-1.2 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-1.1 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento del personale che presta servizio a bordo di navi petroliere e chimichiere;
Vista la regola V/1-2.2 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-2.1 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento del personale che presta servizio a bordo di navi gasiere;
Vista la regola I/6 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il modello di corso IMO 1.20 «Fire prevention and fire fighting» relativo alle linee guida per l'elaborazione del corso antincendio di base, e il modello di corso IMO 2.03 «Advanced training in fire fighting» relativo alle linee guida per l'elaborazione del corso antincendio avanzato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto direttoriale 18 giugno 2024, n. 850 relativo alla «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Visto il decreto direttoriale 2 maggio 2017 relativo all'istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere;
Considerata la necessita' di dare piena attuazione alle sopra citate regole VI/1, paragrafo 1, VI/3, V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e le corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2, A-VI/3, A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del relativo codice STCW;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017;
Visto il manuale del sistema di gestione per la qualita' rilasciato a questo comando generale apposito certificato di conformita' ISO 9001-2015;
Vista la lettera circolare prot. n. 133550 in data 27 ottobre 2017, recante chiarimenti al decreto direttoriale 2 maggio 2017;
Considerata la necessita' di fornire disposizioni di dettaglio per ricondurre la disciplina dell'erogazione del corso in un unico atto di rango secondario;
Visti gli esiti del gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data 13 novembre 2025;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto integra la disciplina dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in conformita' rispettivamente alla regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell'annesso alla convenzione STCW' 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del codice STCW, nonche' l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere in conformita' rispettivamente alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso alla convenzione STCW' 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW.
 
Allegato B

Strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi didattici relativi all'addestramento teorico-pratico per i corsi antincendio di base ed avanzato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato O
VIOLAZIONI DI GRAVI ENTITA'
art. 7 D.D. 850/2024 del 18/06/2024

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modifiche al decreto

1. L'allegato B del decreto direttoriale 2 maggio 2017, n. 760 e' sostituito dall'allegato B al presente decreto.
2. Nel decreto direttoriale 2 maggio 2017, dopo l'allegato N e' inserito l'allegato O al presente decreto.
3. L'art. 3, comma 1, del decreto 2 maggio 2017 e' cosi' sostituito:
«1. Al completamento dei singoli corsi di base ed avanzato, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verra' svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso antincendio di base ed avanzato che svolge anche le funzioni di segretario.».
4. L'art. 4, comma 1, del decreto 2 maggio 2017 e' cosi' sostituito:
«1. Ai candidati che superano gli esami di cui all'art. 3, e' rilasciato un attestato, secondo il modello riportato negli allegati E ed F del presente decreto, rispettivamente per il corso antincendio di base e per il corso antincendio avanzato.».
 
Art. 3

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Roma, 11 dicembre 2025

Il Comandante generale: Liardo