Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2025, n. 192
Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonche' di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, comma 6, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17 e 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»;
Visto il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante «Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA»;
Visto il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»;
Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;
Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante «Testo unico dei tributi erariali minori»;
Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante «Testo unico della giustizia tributaria»;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione»;
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante «Revisione delle disposizioni in materia di accise»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti»;
Ritenuta la necessita' di apportare modifiche ai citati decreti legislativi relativamente alle disposizioni in materia di IRPEF e IRES, di fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonche' di apportare modifiche allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e di riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2025;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 settembre 2025;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trattamento fiscale dei familiari a carico

1. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-ter e' sostituito dal seguente:
«4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorche' non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonche' le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
"Art. 14 - Decreti legislativi
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
"decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni."
Si riportano gli articoli 1, comma 6, 5, 6, 9, 10, 11,
16, 17 e 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante
"Delega al Governo per la riforma fiscale", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189:
"Art. 1. Delega al Governo per la revisione del sistema
tributario e termini di attuazione
omissis
6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi
medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine
di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dalla presente legge e secondo la
procedura di cui al presente articolo."
"Art. 5. Principi e criteri direttivi per la revisione
del sistema di imposizione sui redditi delle persone
fisiche
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione del sistema di
imposizione sui redditi delle persone fisiche:
a) per gli aspetti generali:
1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del
principio di progressivita' e nella prospettiva della
transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica,
attraverso il riordino delle deduzioni dalla base
imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di
imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti
d'imposta, tenendo conto delle loro finalita', con
particolare riguardo:
1.1) alla composizione del nucleo familiare, in
particolare di quelli in cui sia presente una persona con
disabilita', e ai costi sostenuti per la crescita dei
figli;
1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa, in
proprieta' o in locazione, e di quello della salute delle
persone, dell'istruzione e della previdenza complementare;
1.3) agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza
energetica, della riduzione del rischio sismico del
patrimonio edilizio esistente nonche' della rigenerazione
urbana e della rifunzionalizzazione edilizia, valutando
anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione
dei beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
1.4) a misure volte a favorire la propensione a
stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
1.5) a misure volte a favorire lo stabile inserimento
nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto
il trentesimo anno di eta';
2) il graduale perseguimento dell'equita' orizzontale
prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di
cui al numero 1), in particolare:
2.1) la progressiva applicazione della medesima area di
esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo
nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del
reddito prodotto, con priorita' per l'equiparazione tra i
redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
2.2) la possibilita' di consentire la deduzione dal
reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura
forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello
stesso;
2.3) la possibilita' per il contribuente di dedurre i
contributi previdenziali obbligatori in sede di
determinazione del reddito della pertinente categoria e
l'eccedenza dal reddito complessivo;
2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per
scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF
e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle
retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che
eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati
all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della
tredicesima mensilita', ferma restando la complessiva
valutazione, anche a fini prospettici, del regime
sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito
introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche
esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; 9
2.5) l'applicazione del medesimo regime di imposizione
alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di
produttivita';
3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai
fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei
redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute
alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF;
4) valutare l'introduzione, per un periodo limitato di
tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di
residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come
individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne;
b) per i redditi agrari:
1) l'introduzione, per le attivita' agricole di
coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del
codice civile, di nuove classi e qualita' di coltura al
fine di tenere conto dei piu' evoluti sistemi di
coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione
su base catastale e individuando il limite oltre il quale
l'attivita' eccedente e' considerata produttiva di reddito
d'impresa;
2) la riconducibilita' dei redditi relativi ai beni,
anche immateriali, derivanti dalle attivita' di
coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela
dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro
limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attivita'
agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice
civile con eventuale assoggettamento a imposizione
semplificata;
3) l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che
consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i
conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31
dicembre di ogni anno, le qualita' e le classi di coltura
indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate;
4) la revisione, a fini di semplificazione, del regime
fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi
di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto
ammontare svolgono attivita' agricole;
c) per i redditi dei fabbricati, la possibilita' di
estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di
immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il
conduttore sia un esercente un'attivita' d'impresa, un'arte
o una professione;
d) per i redditi di natura finanziaria:
1) l'armonizzazione della relativa disciplina,
prevedendo un'unica categoria reddituale mediante
l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi
di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi
attualmente configurabili come redditi di capitale e
redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme
di chiusura volte a garantire l'onnicomprensivita' della
categoria;
2) la determinazione dei redditi di natura finanziaria
sulla base del principio di cassa, con possibilita' di
compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti
dalla liquidazione di societa' ed enti e da qualsiasi
rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i
costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell'obiettivo di
contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;
3) la previsione di un'imposizione sostitutiva delle
imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui
redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un
prelievo a monte a titolo definitivo;
4) il mantenimento del livello di tassazione
attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di
Stato ed equiparati;
5) l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul
risultato complessivo netto dei redditi di natura
finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando
algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi
finanziari negativi, con possibilita' di riportare le
eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a
quello di formazione;
6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi
di natura finanziaria da parte del contribuente, con la
possibilita' di optare per l'applicazione di modalita'
semplificate di riscossione dell'imposta attraverso
intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili
rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei
medesimi redditi;
7) la previsione dell'obbligo di comunicazione
all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti che
intervengono nella riscossione, dei redditi di natura
finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il
regime opzionale;
8) la razionalizzazione della disciplina in materia di
rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie
digitali;
9) la revisione del sistema di tassazione dei
rendimenti delle attivita' delle forme pensionistiche
complementari secondo il principio di cassa, con
possibilita' di compensazione, prevedendo la tassazione del
risultato realizzato annuale della gestione, con
mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione
della finalita' pensionistica;
10) l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in
misura agevolata sui redditi di natura finanziaria
conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la
revisione e la semplificazione delle disposizioni
riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione
del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non
concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei
compensi in natura, salvaguardando le finalita' della
mobilita' sostenibile, dell'attuazione della previdenza
complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica,
dell'assistenza sanitaria, della solidarieta' sociale e
della contribuzione agli enti bilaterali;
f) per i redditi di lavoro autonomo:
1) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), numero 1), con particolare riguardo
alle modalita' di versamento dell'IRPEF dovuta dai
lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai
contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di
affidabilita' fiscale, fermo restando il vigente sistema di
calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e
realizzando, senza peggioramenti per il contribuente
rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del
carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva
introduzione della periodicita' mensile dei versamenti
degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della
ritenuta d'acconto;
2) la semplificazione e la razionalizzazione dei
criteri di determinazione del reddito derivante
dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in
particolare:
2.1) il concorso alla formazione di tale reddito di
tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attivita'
artistica o professionale, ad esclusione delle somme
percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e
riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito
dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di
imputazione temporale dei compensi deve essere
corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da
parte del committente;
2.2) l'eliminazione della disparita' di trattamento tra
l'acquisto in proprieta' e l'acquisizione in locazione
finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di
quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o
professione e all'uso personale o familiare del
contribuente;
2.3) la riduzione delle ritenute operate sui compensi
degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via
continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di
altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare
l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie;
2.4) la neutralita' fiscale delle operazioni di
aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali,
comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni
professionali a societa' tra professionisti;
g) per i redditi d'impresa, la previsione di un regime
opzionale di tassazione per le imprese in contabilita'
ordinaria che favorisca la tendenziale neutralita' tra i
diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al
regime dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) con
l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale
uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la
partecipazione alla formazione del reddito complessivo
degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli
distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme
assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e
prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta
personale;
h) per i redditi diversi:
1) la revisione del criterio di determinazione delle
plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria, stabilendo che, qualora la proprieta' degli
stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si
assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato
dal donante;
2) la previsione di un'imposta sostitutiva sulla
rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche
edificabili, con possibilita' di stabilire aliquote
differenziate in ragione del periodo di possesso del bene;
3) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze
conseguite, al di fuori dell'esercizio di attivita'
d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione nonche', in generale, di opere
dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti
figurative, escludendo i casi in cui e' assente l'intento
speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni
acquisiti per successione o donazione, nonche' esonerando i
medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere
patrimoniale."
"Art. 6. Principi e criteri direttivi per la revisione
del sistema di imposizione sui redditi delle societa' e
degli enti
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione del sistema di
imposizione sui redditi delle societa' e degli enti:
a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui
sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento
a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in
schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili
una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito
entro i due periodi d'imposta successivi alla sua
produzione. La riduzione non si applica al reddito
corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono
distribuiti o destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'attivita' d'impresa. La distribuzione degli utili
stessi si presume avvenuta qualora sia accertata
l'esistenza di componenti reddituali positivi non
contabilizzati o di componenti negativi inesistenti;
coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni
in materia di reddito d'impresa;
b) in alternativa alle disposizioni di cui al primo e
al secondo periodo della lettera a), per le imprese che non
beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera,
prevedere la possibilita' di fruire di eventuali incentivi
fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche
attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonche' di
misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni,
anche attraverso la possibile maggiorazione della
deducibilita' dei costi relativi alle medesime;
c) razionalizzazione e semplificazione dei regimi di
riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al
fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento
fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal
fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto
contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi
non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente
riconosciuti;
d) revisione della disciplina della deducibilita' degli
interessi passivi anche attraverso l'introduzione di
apposite franchigie, fermo restando il contrasto
dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi
societari transnazionali;
e) riordino del regime di compensazione delle perdite
fiscali e di circolazione di quelle delle societa'
partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato
fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti
principi:
1) revisione del regime delle perdite nel consolidato,
al fine di evitare le complessita' derivanti
dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla
consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca
della tassazione di gruppo;
2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle
condizioni di compensazione delle perdite fiscali;
3) modifica della disciplina del riporto delle perdite
nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale,
non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso
dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite
quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto
e della nozione di modifica dell'attivita' principale
esercitata;
4) definizione delle perdite finali ai fini del loro
riconoscimento secondo i principi espressi dalla
giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione
europea;
f) sistematizzazione e razionalizzazione della
disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di
partecipazioni mediante conferimento, con particolare
riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel
rispetto dei vigenti principi di neutralita' fiscale e di
valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in
base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio
netto formato dalla conferitaria per effetto del
conferimento;
g) previsione di un regime speciale in caso di
passaggio dei beni dall'attivita' commerciale a quella non
commerciale e viceversa per effetto del mutamento della
qualificazione fiscale di tali attivita' in conformita'
alle disposizioni adottate in attuazione della delega
conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106;

h) razionalizzazione in materia di qualificazione
fiscale interna delle entita' estere, prendendo in
considerazione la loro qualificazione di entita'
fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata
dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di
costituzione o di residenza fiscale."

"Art. 9. Ulteriori principi e criteri direttivi
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice
della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
1) prevedere un regime di tassazione del reddito delle
imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che
fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:
1.1) istituti liquidatori, da cui discende l'estinzione
dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si
determina sulla base del metodo del residuo attivo
conseguito in un periodo unico;
1.2) istituti di risanamento, che non determinano
l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica
l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con
conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti,
anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle
procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo
d'imposta precedente;
2) estendere agli istituti liquidatori nonche' al
concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di
adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la
liquidazione giudiziale;
3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal
codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al
citato decreto legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione
delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonche' dell'articolo 26, commi 3-bis, 5,
5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle
responsabilita' previste dall'articolo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560
del codice civile;
4) introdurre disposizioni che disciplinino gli effetti
derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei predetti
istituti relativamente:
4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti d'imposta
maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle
procedure liquidatorie, tali operazioni siano possibili
anche prima della chiusura della procedura, previo
accertamento degli stessi crediti da parte
dell'Amministrazione finanziaria;
4.2) alla notificazione degli atti impositivi,
prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi
giudiziali sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle
procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli
organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella
dell'impresa debitrice;
5) prevedere la possibilita' di estendere anche ai
tributi regionali e locali la disciplina del trattamento
dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis,
88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14
del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato
dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi11;
b) rivedere la disciplina delle societa' non operative,
prevedendo:
1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare
periodicamente, che consentano di individuare le societa'
senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati,
in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di
giustizia dell'Unione europea;
2) la determinazione di cause di esclusione che tengano
conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo numero di
lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attivita' in
settori economici oggetto di specifica regolamentazione
normativa;
c) semplificare e razionalizzare i criteri di
determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli
adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di
inerenza, neutralita' fiscale delle operazioni di
riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto,
attraverso la revisione della disciplina dei costi
parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di
avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici,
prevedendo la possibilita' di limitare le variazioni in
aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del
conto economico quali, in particolare, quelle concernenti
gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di
durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i
crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la
possibilita', per alcune fattispecie, di applicare tale
avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio
bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero
sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da
professionisti qualificati, che attestano la correttezza
degli imponibili dichiarati;
d) al fine di garantire il rafforzamento del processo
di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici,
di cui alla lettera c):
1) semplificare e razionalizzare la disciplina del
codice civile in materia di bilancio, con particolare
riguardo alle imprese di minori dimensioni;
2) rivedere la disciplina recata dal decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i
soggetti che adottano i principi contabili internazionali
IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facolta' di
applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le
eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune
dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di
esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare
eccessivi aggravi amministrativi;
e) introduzione della disciplina fiscale relativa alla
scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo
2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;
f) semplificare e razionalizzare la disciplina della
liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle
societa' commerciali, stabilendo la definitivita' del
reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva
la facolta' del contribuente, se la liquidazione non si
protrae rispettivamente per piu' di tre o di cinque
esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai
periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in
base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione
dell'imposta;
g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai
principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli
incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di
determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresi'
conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14
dicembre 2022;
h) rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza con
la disciplina europea in materia di aiuti di Stato,
privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, al fine di consentire il
riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza
la previa autorizzazione da parte della Commissione
europea;
i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la
riduzione del divario territoriale, valutando la
semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei
riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli
investimenti, con particolare riferimento alle zone
economiche speciali;
l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le
disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto
dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in
favore dei soggetti che svolgono con modalita' non
commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali nel
rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta',
nonche' i diversi regimi di deducibilita' dal reddito
complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore
degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o
la promozione di attivita' di ricerca scientifica;
m) completare e razionalizzare le misure fiscali
previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con
le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con
l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la
formazione allo sport dei giovani e dei soggetti
svantaggiati;
n) adottare misure volte a favorire la permanenza in
Italia di studenti ivi formati, anche mediante la
razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia
di persone ivi formate occupate all'estero."
"Art. 10. Principi e criteri direttivi per la
razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta
sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e
degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta
di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni,
dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti
diversi dall'IVA:
a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi,
anche mediante l'accorpamento o la soppressione di
fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della
base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;
b) prevedere il sistema di autoliquidazione per
l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro;
c) semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e
dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della
dematerializzazione dei documenti e degli atti;
d) prevedere l'applicazione di un'imposta,
eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di
bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi
speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti
assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle
successioni e donazioni e per le conseguenti formalita' da
eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;
e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei
contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove
soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi
telematici;
f) semplificare le modalita' di pagamento dei tributi,
anche al fine del graduale superamento dei sistemi di
autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla
lettera b), e assicurare sistemi piu' efficienti di
riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici
di pagamento;
g) rivedere le modalita' di applicazione dell'imposta
di registro sugli atti giudiziari con finalita' di
semplificazione e con la previsione della preventiva
richiesta del tributo alla parte soccombente, ove
agevolmente identificabile;
h) riordinare le tasse automobilistiche, anche
nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del
prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento
dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per
le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto
promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185
chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica a carico del settore delle tasse
automobilistiche."
"Art. 11. Principi e criteri direttivi per la revisione
della disciplina doganale
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione della disciplina
doganale:
a) procedere al riassetto del quadro normativo in
materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione
delle disposizioni attualmente vigenti, in conformita' al
diritto dell'Unione europea in materia doganale;
b) completare la telematizzazione delle procedure e
degli istituti doganali allo scopo di incrementare e
migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;
c) accrescere la qualita' dei controlli doganali
migliorando il coordinamento tra le autorita' doganali di
cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle
procedure doganali anche attraverso un maggiore
coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando
lo Sportello unico doganale e dei controlli;
d) riordinare le procedure di liquidazione,
accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di
cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
e) rivedere l'istituto della controversia doganale
previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43."
"Art. 16. Principi e criteri direttivi per la revisione
generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in
materia di accise e di altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione generale degli
adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi
degli enti territoriali:
a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale
collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli
obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche
mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della
semplificazione, della razionalizzazione e della revisione
degli indici sintetici di affidabilita', per rendere meno
gravosa la gestione da parte dei contribuenti;
b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari,
anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la
scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare
attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto;
c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso
di inadempimenti formali o di minore gravita';
d) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti,
inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei
crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti
livelli di affidabilita' fiscale, misurati anche sulla base
degli indicatori statistico-economici utilizzati per la
definizione degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale;
e) semplificare la modulistica prescritta per
l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento,
prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche
tecniche siano resi disponibili con un anticipo non
inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al
quale si riferiscono;
f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la
facolta' al contribuente di utilizzare un rapporto
interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di
pagamento elettronico;
g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione
delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di
contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi
telematici per i soggetti con minore attitudine
all'utilizzo degli strumenti informatici, nonche'
incentivare le attivita' di certificazione delle
dichiarazioni fiscali;
h) semplificare le modalita' di accesso dei
contribuenti ai servizi messi a disposizione
dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando
le modalita' per il rilascio delle deleghe anche esclusive
ai professionisti abilitati;
i) incrementare i servizi digitali a disposizione dei
cittadini utilizzando la piattaforma digitale per
l'interoperabilita' dei sistemi informativi e della base di
dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare
anche direttamente per via telematica;
l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto
fiscale;
m) prevedere misure volte a incentivare, anche in
prospettiva e garantendone la gratuita', l'utilizzo dei
pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di
pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie
imprese;
n) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli
organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e
dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle
entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di
facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non
censiti e degli immobili abusivi;
o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei
termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e
dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni,
degli inviti e delle richieste di atti, documenti,
registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione
finanziaria;
p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei
termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle
istanze di interpello;
q) armonizzare progressivamente i tassi di interesse
applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione
finanziaria e dai contribuenti;
r) rafforzare la specializzazione e la formazione
professionale continua del personale dell'Amministrazione
finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di
contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo
delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle
attivita' economiche, all'utilizzo dei big data e al
relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi
modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non
si applicano ai fini della revisione degli adempimenti
previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia
di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione
e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la
revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e
delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della
generale revisione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, il Governo osserva, in particolare, i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il
pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi e introdurre un sistema di
qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei
predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici
livelli di affidabilita' e solvibilita', per la
concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti
nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e
nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della
prestazione delle predette cauzioni;
b) rivedere le procedure amministrative per la gestione
della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei
prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504;
c) prevedere, con finalita' di contrasto del mercato
illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei
minori nonche' di tutela delle entrate erariali, il divieto
di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel
territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide contenenti
nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."
"Art. 17. Principi e criteri direttivi in materia di
procedimento accertativo, di adesione e di adempimento
spontaneo
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione dell'attivita' di
accertamento, anche con riferimento ai tributi degli
enti territoriali:
a) semplificare il procedimento accertativo, anche
mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con
conseguente riduzione degli oneri amministrativi a
carico dei contribuenti;
b) applicare in via generalizzata il principio del
contraddittorio, a pena di nullita', fuori dei casi dei
controlli automatizzati e delle ulteriori forme di
accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e
prevedere una disposizione generale sul diritto del
contribuente a partecipare al procedimento tributario,
secondo le seguenti caratteristiche:
1) previsione di una disciplina omogenea
indipendentemente dalle modalita' con cui si svolge il
controllo;
2) assegnazione di un termine non inferiore a sessanta
giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni
sulla proposta di accertamento;
3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente
impositore, di formulare espressa motivazione sulle
osservazioni formulate dal contribuente;
4) estensione del livello di maggiore tutela previsto
dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del
2000;
c) razionalizzare e riordinare le disposizioni
normative concernenti le attivita' di analisi del rischio,
nel rispetto della normativa in materia di tutela della
riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi
alle garanzie nei riguardi dei contribuenti;
d) introdurre, in attuazione del principio di
economicita' dell'azione amministrativa, specifiche forme
di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed
estere che effettuano attivita' di controllo sul corretto
adempimento degli obblighi in materia tributaria e
previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei
confronti dei contribuenti e delle loro attivita'
economiche;
e) rivedere, nel rispetto della normativa dell'Unione
europea e delle pronunce della Corte di giustizia
dell'Unione europea, anche attraverso la promozione di
accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi
membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni
nazionali territorialmente competenti, le disposizioni
finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla
repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime
doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al
momento dell'importazione nell'Unione europea, come
previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
anche al fine della tutela del bilancio nazionale e
dell'Unione europea nonche' del regime dei dazi;
f) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali, anche
con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale,
al fine di ottenere, attraverso la piena
interoperabilita' tra le banche di dati, la disponibilita'
delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo
utilizzo per:
1) realizzare interventi volti a prevenire gli errori
dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere
l'attivita' di controllo nei confronti di soggetti a piu'
alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e
sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi;
3) perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e
di elusione fiscale, massimizzando i livelli di
adempimento spontaneo dei contribuenti;
g) introdurre misure che incentivino l'adempimento
spontaneo dei contribuenti attraverso:
1) il potenziamento del regime dell'adempimento
collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, volto a:
1 .1) accelerare il processo di progressiva riduzione
della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto,
provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia
delle entrate di adeguate risorse;
1.2) consentire l'accesso all'applicazione del regime
dell'adempimento collaborativo anche a societa', prive dei
requisiti di ammissibilita', che appartengono ad un gruppo
di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i
requisiti di ammissibilita', a condizione che il gruppo
adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo
unitario per tutte le societa' del gruppo;
1.3) introdurre la possibilita' di certificazione da
parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati
di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del
rischio fiscale anche in ordine alla loro conformita' ai
principi contabili, fermi restando i poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria;
1.4) prevedere la possibilita' di gestire nell'ambito
del regime dell'adempimento collaborativo anche questioni
riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al
regime;
1. 5) introdurre nuove e piu' penetranti forme di
contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con
particolare riguardo alla risposta alle istanze di
interpello o agli altri pareri, comunque denominati,
richiesti dai contribuenti aderenti al regime
dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la
necessita' di un'interlocuzione preventiva rispetto alla
notificazione di un parere negativo;
1.6) prevedere procedure semplificate per la
regolarizzazione della posizione del contribuente in caso
di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che
comportino la necessita' di effettuare ravvedimenti
operosi;
1.7) prevedere l'emanazione di un codice di condotta
che disciplini i diritti e gli obblighi
dell'amministrazione e dei contribuenti;
1.8) prevedere che l'esclusione dal regime
dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni
fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco
affidamento tra l'Amministrazione finanziaria
e il contribuente, sia preceduta da un periodo
transitorio di osservazione, al termine del quale si
determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime;
1.9) potenziare gli effetti premiali connessi
all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo
prevedendo, in particolare:
1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale
esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per
tutti i rischi di natura fiscale comunicati
preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei
confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del
rischio fiscale sia certificato da professionisti
qualificati anche in ordine alla conformita' ai principi
contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali
da pregiudicare il reciproco affidamento tra
l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;
1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni
previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera
b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare
riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione
infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime
dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto
comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed
esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali;
1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei termini di
decadenza per l'attivita' di accertamento previsti
dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo
57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui
sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del
rischio fiscale sia certificato da professionisti
qualificati, anche in ordine alla loro conformita' ai
principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni
fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento
tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;
1.9.4) istituti speciali di definizione, in un
predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario
circoscritto, in presenza di apposite certificazioni
rilasciate da professionisti qualificati che attestano
la correttezza dei comportamenti tenuti dai
contribuenti;
2) per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione
del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i
contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro
autonomo, prevedendo:
2.1) l'impegno del contribuente, previo contraddittorio
con modalita' semplificate, ad accettare e a rispettare la
proposta per la definizione biennale della base imponibile
ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata
dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di
dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche
sulla base degli indicatori sintetici di affidabilita' per
i soggetti a cui si rendono applicabili;
2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e
dell'IRAP nonche' dei contributi previdenziali obbligatori,
di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto
a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli
obblighi contabili e dichiarativi;
2. 3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole
ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione
telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;
2. 4) la decadenza dal concordato nel caso in cui, a
seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha
correttamente documentato, negli anni oggetto del
concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi
per un importo superiore in misura significativa rispetto
al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali
di non lieve entita';
3) l'introduzione di un regime di adempimento
collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la
propria residenza in Italia nonche' per quelle che la
mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta
persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un
reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a
imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo
d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di
euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli
adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni
amministrative e penali;
h) assicurare la certezza del diritto tributario,
attraverso:
1) la previsione della decorrenza del termine di
decadenza per l'accertamento a partire dal periodo
d'imposta nel quale si e' verificato il fatto generatore,
per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di
esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale
termine nonche' di quello relativo all'obbligo di
conservazione delle scritture contabili e dei supporti
documentali, fermi restando i poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei
rimborsi eventualmente richiesti;
2) la revisione dei termini di accertamento
dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di
allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del
relativo apparato sanzionatorio, nonche' delle modalita' e
dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della
razionalizzazione delle relative aliquote;
3) la limitazione della possibilita' di fondare la
presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di
minori componenti reddituali negativi sulla base del valore
di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni
ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a
tal fine;
4) la limitazione della possibilita' di presumere la
distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi
delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa
ai soli casi in cui e' accertata, sulla base di elementi
certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali
positivi non contabilizzati o di componenti negativi
inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito
finanziario conseguito dai predetti soci.
2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al
presente articolo non si applicano ai fini della riforma
dell'attivita' di accertamento prevista dalla
disciplina doganale e da quella in materia di accisa e
delle
altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi
previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi e
criteri direttivi non si applicano altresi' ai fini della
riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento
doganale.".
"Art. 19. Principi e criteri direttivi per la revisione
della disciplina e l'organizzazione del contenzioso
tributario
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione della disciplina e
l'organizzazione del contenzioso tributario:
a) coordinare con la nuova disciplina di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera h), altri istituti a
finalita' deflativa operanti nella fase antecedente la
costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo
contenimento dei tempi di conclusione della controversia
tributaria;
b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della
giustizia tributaria mediante:
1) la semplificazione della normativa processuale
funzionale alla completa digitalizzazione del processo;
2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per
la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei
provvedimenti giurisdizionali;
3) la disciplina delle conseguenze processuali
derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle
modalita' telematiche;
4) la previsione che la discussione da remoto possa
essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel
processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo
restando il diritto di queste ultime di partecipare in
presenza;
c) modificare l'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che
le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma,
e 617 del codice di procedura civile siano proponibili
dinanzi al giudice tributario, con le modalita' e le forme
previste dal citato decreto legislativo n. 546 del 1992, se
il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione
della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di
pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
d) rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti
nei gradi processuali successivi al primo;
e) prevedere la pubblicazione e la successiva
comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti
giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di
merito, salva la possibilita' di depositare la sentenza nei
trenta giorni successivi alla comunicazione del
dispositivo;
f) accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche
nei gradi di giudizio successivi al primo;
g) prevedere l'impugnabilita' dell'ordinanza che
accoglie o respinge l'istanza di sospensione
dell'esecuzione dell'atto impugnato;
h) prevedere interventi di deflazione del contenzioso
tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso
quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la
definizione agevolata delle liti pendenti;
i) al fine di assicurare la parita' delle parti in
giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le
sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle
banche di dati della giurisprudenza delle corti di
giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e
delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini;
l) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di
giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni
staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo
grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti,
sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di
lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli
abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e
della riscossione;
m) disciplinare le modalita' di assegnazione dei
magistrati e dei giudici tributari e del personale
amministrativo interessati al riordino dell'assetto
territoriale di cui alla lettera l), al fine di garantire
la continuita' dei servizi della giustizia tributaria delle
corti di primo e di secondo grado alle quali sono
trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi,
assicurando ai magistrati e ai giudici tributari
l'attribuzione delle medesime funzioni gia' esercitate
presso le corti accorpate o soppresse."
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, recante "Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99,
S.O.
Il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1986, n. 302, S.O.
Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 recante
"Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta delle
successioni e donazioni" e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, S.O.
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali" e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante
"Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre
1998, n. 337" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
La legge 27 luglio 2000, n. 112, recante "Disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente" e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000,
n. 177.
Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante:
"Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e
ulteriori disposizioni finanziarie e sociali" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022, n. 143.
Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209,
recante "Attuazione della riforma fiscale in materia di
fiscalita' internazionale" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2023, n. 301.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216,
recante "Attuazione del primo modulo di riforma delle
imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in
tema di imposte sui redditi" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219,
recante "Modifiche allo statuto dei diritti del
contribuente" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 gennaio 2024, n. 2.
Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139,
recante "Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta
di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni,
dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti
diversi dall'IVA" e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 ottobre 2024, n. 231.
Il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141,
recante "Disposizioni nazionali complementari al codice
doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio
in materia di accise e altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2024, n. 232.
Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante
"Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e
penali" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
novembre 2024, n. 279, S.O.
Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante
"Testo unico della giustizia tributaria" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n.
279, S.O.
Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante
"Testo unico dei tributi erariali minori" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n.
279, S.O.
Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175,
recante "Testo unico della giustizia tributaria" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n.
279, S.O.
Il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192,
recante "Revisione del regime impositivo dei redditi
(IRPEF-IRES)" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 dicembre 2024, n. 294.
Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante
"Testo unico in materia di versamenti e di riscossione" e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2025, n.
71, S.O.
Il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante
"Revisione delle disposizioni in materia di accise" e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2025, n.
79.
Il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta di registro e di altri tributi indiretti" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2025, n. 186,
S.O.
Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali":
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 12 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 12. Detrazioni per carichi di famiglia
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di
famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e'
aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati
fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi,
affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge
deceduto, di eta' pari o superiore a 21 anni ma inferiore a
30 anni, nonche' per ciascun figlio di eta' pari o
superiore a 30 anni con disabilita' accertata ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 95.000euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli che
danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro e'
aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio
successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella
misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli
stessi, spetta al genitore che possiede un reddito
complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il
contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato, per il primo figlio si applicano,
se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera
a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che
conviva con il contribuente. La detrazione spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
1-bis.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta'
non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000
euro.
2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai
contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato
membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai
familiari residenti all'estero.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di
690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a),
numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non
compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d),
sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le
detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato
dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3- bis.
4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento
alle persone indicate nel presente articolo, si
considerano, ancorche' non spetti una detrazione per
carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati
fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi,
affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge
deceduto, nonche' le altre persone elencate nell'articolo
433 del codice civile che convivono con il contribuente o
percepiscono assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Qualora siano
anche richiamate le condizioni previste dal comma 2 del
presente articolo, ovvero se si fa riferimento ai familiari
fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al
periodo precedente che possiedono un reddito complessivo
non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.".
 
Art. 2

Trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente

1. All'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e le forme sostitutive» sono inserite le seguenti: «o esclusive».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente percepiti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente decreto:
"2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni dei contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei
fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del
Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino
secondo il principio di mutualita' e solidarieta' tra gli
iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad
euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si
tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria
versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b)
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di
lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal
datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni
sostitutive delle somministrazioni di vitto fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a
euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica; le indennita' sostitutive delle
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita' o
a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese
da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o
in conformita' a disposizioni di contratto, di accordo o di
regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per
il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12
che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f)
del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12, per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati
nell'articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di
lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di
categorie di dipendenti e dei loro familiari indicati
nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste
nel medesimo articolo 12, comma 2, per prestazioni, anche
in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite
dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per
oggetto il rischio di gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei
dipendenti per un importo non superiore complessivamente
nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che
non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal
datore di lavoro o comunque cedute prima che siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le
azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo
che non ha concorso a formare il reddito al momento
dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis)
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo
10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme
ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
o esclusive della medesima, per il periodo successivo alla
prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita',
dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.".
 
Art. 3
Modifiche alle disposizioni riguardanti l'avvicinamento dei valori
fiscali ai valori contabili

1. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «bilancio in forma ordinaria» sono inserite le seguenti: «o abbreviata»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.».
2. All'articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, dopo le parole: «obblighi informativi di bilancio differenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili».

Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 83 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
presente articolo, e' il seguente:
"Art. 83. Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo e' determinato apportando
all'utile o alla perdita risultante dal conto economico,
relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le
variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni della presente sezione. In caso di attivita'
che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione
del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza
nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i
risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione
derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma
7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e
per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui
all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno
optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o
abbreviata, i quali redigono il bilancio in conformita'
alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in
deroga alle disposizioni dei successivi articoli della
presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione
temporale e classificazione in bilancio previsti dai
rispettivi principi contabili. I criteri di imputazione
temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali
anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del
processo di correzione degli errori contabili. La
disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai
componenti negativi di reddito per i quali e' scaduto il
termine per la presentazione della dichiarazione
integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e,
sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i
soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a
revisione legale dei conti.
1-bis Ai fini del comma 1, ai soggetti che redigono il
bilancio in conformita' alle disposizioni del codice
civile, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo
2435-ter del codice civile che non hanno optato per la
redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate
in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 10. Disciplina delle divergenze tra i valori
contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei
principi contabili
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle seguenti fattispecie:
a) prima applicazione dei principi contabili
internazionali (IAS/IFRS);
b) variazioni dei principi contabili internazionali
(IAS/IFRS) gia' adottati;
c) passaggio dai principi contabili internazionali
(IAS/IFRS) alla normativa nazionale;
d) variazione dei principi contabili nazionali;
e) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio
conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa;
f) applicazione per le micro-imprese di cui
all'articolo 2435-ter del codice civile della disciplina di
cui all'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) operazioni straordinarie fiscalmente neutrali
effettuate tra soggetti che adottano principi contabili
differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di
bilancio differenti, nonche' tra i soggetti che adottano i
medesimi principi contabili.".
 
Art. 4

Trattamento fiscale della correzione degli errori contabili

1. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il quarto e il quinto periodo, sono soppressi;
b) dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1 e 1-bis, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.».
2. All'articolo 8 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, il comma 1-bis e' abrogato.
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza. Il primo periodo opera, in relazione alle suddette correzioni di errori contabili, soltanto se sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui e' effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non e' negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi.»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Ai fini del presente articolo si applica l'articolo 5, comma 5-bis.»;
c) all'articolo 7, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini del presente articolo si applica l'articolo 5, comma 5-bis.».

Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 83 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 83 Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo e' determinato apportando
all'utile o alla perdita risultante dal conto economico,
relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le
variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni della presente sezione. In caso di attivita'
che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione
del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza
nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i
risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione
derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma
7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e
per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui
all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno
optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i
quali redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni
del codice civile, valgono, anche in deroga alle
disposizioni dei successivi articoli della presente
sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale
e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi
principi contabili.
1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle
micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice
civile, che redigono il bilancio in conformita' alle
disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del
comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
1-ter. Per i soggetti che sottopongono
obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a
revisione legale dei conti, la correzione di errori
contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come
rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei
commi 1 e 1-bis, se effettuata entro la data di
approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo
a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o
reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero
dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali i suddetti
soggetti hanno avuto formale conoscenza.".
Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 21
giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 8. - Estensione del principio di derivazione
rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di
errori contabili
1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui
all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono
sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di
cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno
optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i
quali»;
b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I criteri
di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai
fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a
seguito del processo di correzione degli errori contabili.
La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai
componenti negativi di reddito per i quali e' scaduto il
termine per la presentazione della dichiarazione
integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».
1-bis. (abrogato)
2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si
applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.".
Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificati dal
presente decreto:
"Art. 5. Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli
6 e 7, la base imponibile e' determinata dalla differenza
tra il valore e i costi della produzione di cui alle
lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con
esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c)
e d), 12) e 13), nonche' dei componenti positivi e negativi
di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di
azienda o di rami di azienda, cosi' come risultanti dal
conto economico dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali, la base imponibile e'
determinata assumendo le voci del valore e dei costi della
produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano
comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente
e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi
dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in
voci del conto economico diverse da quelle indicate al
comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base imponibile di
periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi del
valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati
dall'impresa.
5-bis. Per i soggetti che sottopongono
obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a
revisione legale dei conti, la correzione di errori
contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come
rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei
commi 1, 2, 3, 4, e 5, se effettuata entro la data di
approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo
a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o
reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero
dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali i suddetti
soggetti hanno avuto formale conoscenza. Il periodo
precedente opera, in relazione alle suddette correzioni di
errori contabili, soltanto se sia il valore della
produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui e'
effettuata la correzione sia quello in cui i relativi
elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere
correttamente rilevati non e' negativo, anche non tenendo
conto dei predetti elementi."
"Art. 6. Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari
1. Per gli intermediari finanziari, salvo quanto
previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformita' agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1,
abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento
indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto,
assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi
attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di
riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive
riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma
degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni passive riferite ai servizi prestati
dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale
variabile, si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
5-bis. Ai fini del presente articolo si applica il
comma 5-bis dell'articolo 5.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4
dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati
in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e
tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Per le societa' di intermediazione
mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
9. Per le societa' di partecipazione non finanziaria e
assimilati, la base imponibile e' determinata aggiungendo
al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la
differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e
gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi
passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura del 96 per cento del loro
ammontare."
"Art. 7. Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione
1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile
e' determinata apportando alla somma dei risultati del
conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico
dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti
variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del
50 per cento;
b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di
valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente
a quelle riconducibili a crediti nei confronti di
assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in
deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1º dicembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.
4-bis. Ai fini del presente articolo si applica il comma
5-bis dell'articolo 5."
 
Art. 5
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 177, comma 2-ter,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

1. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 177, comma 2-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al comma 2-bis dello stesso articolo 177 si applicano a condizione che:
a) le percentuali di cui al comma 2-bis ivi indicate sussistano per le partecipazioni dalla stessa detenute dalla societa' conferita direttamente in soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, oppure indirettamente tramite altre societa' rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1, del medesimo testo unico da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile;
b) il valore contabile complessivo dei patrimoni netti delle societa' partecipate, rilevanti ai fini della lettera a), sia costituito prevalentemente dal valore contabile dei patrimoni netti delle societa' di cui sono detenute le partecipazioni che rappresentano una percentuale di diritti di voto oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiori alle soglie indicate al comma 2-bis, calcolate tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa; a tal fine, il valore contabile dei patrimoni netti delle societa' partecipate e' determinato sulla base dei dati risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio antecedente al conferimento, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa e senza considerare i valori contabili dei patrimoni netti delle societa' rientranti tra i soggetti indicati all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.».

Note all'art. 5:
Si riporta il testo degli articoli 162-bis e 177 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 162-bis. Intermediari finanziari e societa' di
partecipazione
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo
112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero
1);
b) societa' di partecipazione finanziaria: i soggetti
che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di
assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
c) societa' di partecipazione non finanziaria e
assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono attivita' non nei confronti
del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del
regolamento emanato in materia di intermediari finanziari
in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e
114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30
aprile 1999, n. 130.
2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati
del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio
chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in
detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati,
inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie
rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare
fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti
diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in
base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo
esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle
partecipazioni in detti soggetti e altri elementi
patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente
considerati, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale."
"Art. 177. Scambi di partecipazioni
1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti
indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile,
contenente disposizioni in materia di societa' controllate
e collegate ovvero incrementa la percentuale di controllo,
in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b),
attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non da'
luogo a componenti positivi o negativi del reddito
imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote
date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute
in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a
formare il reddito del percipiente ferma rimanendo,
ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui
all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e
68, comma 3.
2. In caso di conferimenti di azioni o quote in
societa', mediante i quali la societa' conferitaria
acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
numero 1), del codice civile, il controllo di una societa'
di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero
incrementa la percentuale di controllo, si considera valore
di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del
conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di
patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per
effetto del conferimento. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche nel caso in cui il valore di
realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo,
risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi
di esenzione di cui all'articolo 87, qualora il valore
normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4:
a) e' inferiore al predetto valore di realizzo, la
minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla
differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni conferite e il valore di realizzo;
b) e' superiore al predetto valore di realizzo, la
minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla
differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni conferite e il valore normale.
2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce
il controllo di una societa', ai sensi dell'articolo 2359,
primo comma, numero 1), del codice civile, ne' incrementa
la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al
comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono
entrambe le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o
al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni
rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati
o di altre partecipazioni;
b) le partecipazioni sono conferite in una societa',
esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente
dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona
fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui
all'articolo 5, comma 5.
2-ter. Se sono conferite partecipazioni detenute in una
societa', le cui azioni non sono negoziate in mercati
regolamentati, che, al momento del conferimento, rientra
tra i soggetti indicati all'articolo 162-bis, comma 1,
lettere b) o c), numero 1), ai fini dell'applicazione della
disposizione di cui al comma 2-bis, le percentuali ivi
indicate devono sussistere per le partecipazioni da essa
detenute direttamente, o indirettamente tramite societa'
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
anch'esse rientranti tra i soggetti indicati all'articolo
162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), il cui valore
contabile complessivo e' superiore alla meta' del valore
contabile totale delle partecipazioni da essa detenute
direttamente o indirettamente tramite le suddette societa'
controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali
rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione
del loro valore contabile si tiene conto della eventuale
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
2-quater. Nel caso di effettuazione di conferimenti ai
sensi del precedente comma 2-bis, in capo alla conferitaria
il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e'
esteso fino al sessantesimo mese precedente quello
dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175,
comma 2.".
 
Art. 6

Modifiche alla disciplina della scissione mediante scorporo

1. All'articolo 173 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15-ter:
1) all'alinea, dopo le parole: «del codice civile» sono inserite le seguenti: «, qualora lo scorporo sia in favore di una societa' beneficiaria di nuova costituzione,»;
2) la lettera g) e' abrogata;
b) dopo il comma 15-ter sono inseriti i seguenti:
«15-ter.1. In caso di scissione mediante scorporo di una societa' in una societa' beneficiaria preesistente si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7 e 9. Tuttavia, se lo scorporo ha a oggetto beni, attivita' o passivita' che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla societa' scissa sono ammesse al regime di esenzione se e quando maturano i relativi requisiti sempre che il possesso delle stesse partecipazioni sussista almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al successivo realizzo.
15-ter.2. Nel caso in cui la societa' scissa sia residente in uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente allo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, o un ramo aziendale di essa, assegnata a una societa' residente, qualora le partecipazioni assegnate alla scissa:
a) siano mantenute nel patrimonio della stabile organizzazione della medesima societa' scissa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 15-ter o 15-ter.1, a seconda che la societa' residente sia, rispettivamente, di nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la societa' scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della societa' scissa;
b) non siano mantenute nel patrimonio della stabile organizzazione della medesima societa' scissa, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 15-bis, a eccezione dei commi 3 e 7, e quelle di cui ai commi 15-ter, lettere b), c) e d), numero 1), o 15-ter.1, secondo periodo, a seconda che la societa' residente sia, rispettivamente, di nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la societa' scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della societa' scissa; la societa' scissa non residente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attivita' e quello delle passivita' oggetto di scorporo rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile; all'incremento del patrimonio netto della societa' beneficiaria derivante dalla scissione che non e' utilizzato per ricostituire, ai sensi di quanto disposto dal comma 9, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel rendiconto patrimoniale della stabile organizzazione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5.».

Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 173 del citato testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 173 Scissione di societa'
1. La scissione totale o parziale di una societa' in
altre preesistenti o di nuova costituzione non da' luogo a
realizzo ne' a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze
dei beni della societa' scissa, comprese quelle relative
alle rimanenze e al valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito delle societa'
partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo
o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle
azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a
norma dell'articolo 2506-ter del codice civile. In
quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto
dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile
all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con
riferimento ad elementi patrimoniali della societa' scissa,
non sono imponibili nei confronti della beneficiaria.
Tuttavia, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base
all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati
esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci
della societa' scissa, fatta salva l'applicazione, in caso
di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone
le condizioni, degli articoli 58 e 87.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma
del comma 11, le posizioni soggettive della societa'
scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 86,
comma 4, quali risultanti al termine dell'ultimo periodo
d'imposta della societa' scissa chiuso prima della data di
efficacia della scissione ai sensi dell'articolo
2506-quater del codice civile, escluse le eccedenze
d'imposta utilizzabili in compensazione, anche ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e i crediti di imposta chiesti a rimborso, di natura
diversa da quella agevolativa, e i relativi obblighi
strumentali della societa' scissa sono attribuiti alle
beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa
societa' scissa, in proporzione delle rispettive quote del
patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che
trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o
per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual
caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi
sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi
altrui, restano in capo alla societa' scissa, in caso di
scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle societa'
beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle
quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a
ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di
accantonamento della societa' scissa si considera gia'
dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione
parziale, dalla suddetta societa', per importi
proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli
elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per
insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che
disciplinano il valore stesso.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire
a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e
94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano
applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate
per periodo di formazione in capo alla societa' scissa
all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci,
ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le
societa' beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione
non retroattiva in societa' preesistente i costi
fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura
risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In
particolare:
a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna
beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantita'
rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente
dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio
di formazione, della societa' scissa e dalla eventuale
eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in
cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e
immateriali nonche' le spese di cui all'articolo 102, comma
6, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla
durata del possesso dei beni medesimi da parte della
societa' scissa e delle societa' beneficiarie; detto
criterio e' altresi' applicabile alle spese relative a piu'
esercizi e agli accantonamenti.
9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte
nell'ultimo bilancio della societa' scissa debbono essere
ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote
proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione
parziale, le riserve della societa' scissa si riducono in
corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da
eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della
societa' scissa, le riserve debbono essere ricostituite
dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei
riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione
delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre
riserve si applicano, per le rispettive quote, le
disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6
dell'articolo 172per la societa' incorporante o risultante
dalla fusione.
10. Alle perdite fiscali, agli interessi indeducibili
oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5
dell'articolo 96 del presente testo unico, nonche'
all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, delle societa' che partecipano alla
scissione si applicano le disposizioni dei commi 7, 7-bis,
e 7-ter dell'articolo 172, riferendosi alla societa' scissa
le disposizioni riguardanti le societa' fuse o incorporate
e alle beneficiarie quelle riguardanti la societa'
risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo
all'ammontare del patrimonio netto quale risulta
dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di
scissione di cui all'articolo 2506-bis del codice civile,
ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo
2506-ter del codice civile.1167
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza
degli effetti della scissione e' regolata secondo le
disposizioni del comma 1 dell'articolo 2506-quater del
codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi
dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso
codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed
a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura
dell'ultimo periodo di imposta della societa' scissa e
delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
12. Gli obblighi tributari della societa' scissa
riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla
quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di
scissione parziale dalla stessa societa' scissa o
trasferiti, in caso di scissione totale, alla societa'
beneficiaria appositamente designata nell'atto di
scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro
procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei
confronti della societa' scissa o, nel caso di scissione
totale, di quella appositamente designata, ferma restando
la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della
societa' scissa. Se la designazione e' omessa, si considera
designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di
scissione. Le altre societa' beneficiarie sono responsabili
in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli
interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti
possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti
dalla legge. Le societa' coobbligate hanno facolta' di
partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere
cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di
altri adempimenti per l'Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa'
scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta
degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e
i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le
conservi presso la propria sede legale, le scritture
contabili e la documentazione amministrativa e contabile
relative alla gestione della societa' scissa, con
riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio
trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi
estranei alla operazione deve essere inoltre esibita
l'attestazione di cui all'articolo 52, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Se la societa' scissa o quella designata non adempiono
a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono
all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad
essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5
del suddetto articolo.
15. Nei confronti della societa' soggetta all'imposta
sulle societa' beneficiaria della scissione di una societa'
non soggetta a tale imposta e nei confronti della societa'
del secondo tipo beneficiaria della scissione di una
societa' del primo tipo si applicano anche, in quanto
compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 170,
considerando a tal fine la societa' scissa come trasformata
per la quota di patrimonio netto trasferita alla
beneficiaria.
15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le
modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
dalla societa' beneficiaria dell'operazione di scissione
per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
15-ter. Alla scissione di cui all'articolo 2506.1 del
codice civile, qualora lo scorporo sia in favore di una
societa' beneficiaria di nuova costituzione, si applicano
le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei
commi 3, 7, 9 e 10, come di seguito integrate:
a) la societa' scissa assume, quale valore delle
partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza
tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attivita' e
quello delle passivita' oggetto di scorporo, anche se non
configurano un'azienda, rilevato alla data di efficacia
della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del
codice civile;
b) le attivita' e passivita' oggetto di scorporo,
compreso l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto
un'azienda, assumono in capo alle societa' beneficiarie il
valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo
alla societa' scissa alla data di efficacia della scissione
ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile;
c) le attivita' e passivita' oggetto di scorporo si
considerano possedute dalle societa' beneficiarie anche per
il periodo di possesso della societa' scissa; ai fini del
computo del periodo di possesso delle partecipazioni
ricevute dalla societa' scissa si tiene conto anche del
periodo di possesso dell'azienda oggetto di scorporo;
d) se lo scorporo ha ad oggetto:
1) un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla
societa' scissa si considerano iscritte come
immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui
risultavano iscritte le attivita' e passivita'
dell'azienda;
2) partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione di
cui all'articolo 87, senza considerare quello di cui al
comma 1, lettera a), del medesimo articolo 87, le
partecipazioni ricevute in cambio dalla scissa si
considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e
conservano il periodo di possesso delle partecipazioni
oggetto di scorporo;
3) beni, attivita' o passivita' che non costituiscono
aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le
partecipazioni ricevute dalla societa' scissa sono ammesse
al regime di esenzione di cui all'articolo 87 se e quando
maturano i relativi requisiti;
e) ai fini dell'applicazione del comma 4, il valore
netto contabile delle attivita' e passivita' oggetto di
scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto
contabile della societa' scissa quale risultante alla data
di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo
2506-quater del codice civile;
f) a seguito della scissione:
1) le riserve iscritte nel bilancio dell'ultimo
esercizio della societa' scissa chiuso prima della data di
efficacia della scissione ai sensi dell'articolo
2506-quater del codice civile mantengono il loro regime
fiscale;
2) al patrimonio netto delle societa' beneficiarie,
rilevato al momento della loro costituzione, si applica il
regime fiscale del capitale e delle riserve di cui
all'articolo 47, comma 5;
g) (abrogata)
15-ter.1. In caso di scissione mediante scorporo di una
societa' in una societa' beneficiaria preesistente si
applicano le disposizioni del presente articolo, con
esclusione dei commi 3, 7 e 9. Tuttavia, se lo scorporo ha
a oggetto beni, attivita' o passivita' che non
costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti
di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le
partecipazioni ricevute dalla societa' scissa sono ammesse
al regime di esenzione se e quando maturano i relativi
requisiti sempre che il possesso delle stesse
partecipazioni sussista almeno dall'inizio del terzo
periodo d'imposta anteriore al successivo realizzo.
15-ter.2. Nel caso in cui la societa' scissa sia
residente in uno Stato appartenente all'Unione Europea
ovvero aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale
l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un
effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a
oggetto la propria stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, o un ramo aziendale di essa, assegnata a una
societa' residente, qualora le partecipazioni assegnate
alla scissa:
a) siano mantenute nel patrimonio della stabile
organizzazione della medesima societa' scissa, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 15-ter o 15-ter.1, a
seconda che la societa' residente sia, rispettivamente, di
nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla
stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la
societa' scissa e al fondo di dotazione della stabile
organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della
societa' scissa;
b) non siano mantenute nel patrimonio della stabile
organizzazione della medesima societa' scissa, si applicano
le disposizioni di cui ai commi da 1 a 15-bis, a eccezione
dei commi 3 e 7, e quelle di cui ai commi 15-ter, lettere
b), c) e d), numero 1), o 15-ter.1, secondo periodo, a
seconda che la societa' residente sia, rispettivamente di
nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla
stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la
societa' scissa e al fondo di dotazione della stabile
organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della
societa' scissa; la societa' scissa non residente assume,
quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari
alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto
delle attivita' e quello delle passivita' oggetto di
scorporo rilevato alla data di efficacia della scissione ai
sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile;
all'incremento del patrimonio netto della societa'
beneficiaria derivante dalla scissione che non e'
utilizzato per ricostituire, ai sensi di quanto disposto
dal comma 9, le riserve in sospensione d'imposta presenti
nel rendiconto patrimoniale della stabile organizzazione,
si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve
di cui all'articolo 47, comma 5.
15-quater. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27
luglio 2000, n. 212, non rileva la scissione avente a
oggetto un'azienda e la successiva cessione della
partecipazione ricevuta."
 
Art. 7

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse.

Note all'art. 7:
Per i riferimenti al decreto legislativo 13 dicembre
2024, n. 192 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n.
209

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituto dal seguente: «Nel rispetto dei principi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato le misure di natura fiscale che presentano i requisiti di cui all'articolo 107 del medesimo Trattato sono riconosciute esclusivamente alle seguenti condizioni:»;
b) al comma 2, le parole: «agli incentivi fiscali previsti» sono sostituite dalle seguenti: «alle misure fiscali previste».

Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 4. Disposizione quadro per incentivi fiscali
compatibili con i principi e le disposizioni europee in
materia di aiuti di Stato
1. Nel rispetto dei principi di cui al Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea, ai soggetti titolari di
reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una
sede o una stabile organizzazione nel territorio dello
Stato le misure di natura fiscale che presentano i
requisiti di cui all'articolo 107 del medesimo Trattato
sono riconosciuti esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) se autorizzati dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
b) se previsti nel rispetto delle condizioni di cui al
capo I e II, nonche' delle condizioni delle specifiche
categorie di aiuto di cui al capo III, del Regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
c) se previsti nel rispetto delle condizioni e dei
limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle misure fiscali previste alla data di entrata in vigore
del presente decreto.".
 
Art. 9
Modifiche alle disposizioni riguardanti l'imposizione integrativa di
cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre
2022

1. Al decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 3, primo periodo, le parole: «Commentario alle regole OCSE adottate l'11 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Commentario alle regole OCSE approvato e pubblicato il 14 marzo 2022»;
b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente titolo, un'entita', diversa da una entita' trasparente, si considera localizzata nel Paese dove e' residente ai fini delle imposte sui redditi, sulla base del criterio di ubicazione della sede di direzione, del luogo di costituzione o di criteri analoghi. Qualora, per effetto dell'applicazione delle disposizioni del primo periodo, l'entita' non risulti localizzata in nessun Paese, essa si considera localizzata dove la stessa e' stata costituita.»;
c) all'articolo 18, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva, relativa alle imprese e alle entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e alle entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale, e' inferiore alla aliquota minima di imposta, e' dovuta una imposta minima nazionale pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le suddette imprese ed entita'.»;
d) all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prima delle rettifiche da consolidamento» sono inserite le seguenti: «per eliminare le operazioni infragruppo»;
e) all'articolo 23, comma 6, decimo periodo, le parole: «disciplina ne terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinato nel terzo periodo»;
f) all'articolo 28, comma 2, lettera c), le parole: «ai sensi della lettera d) del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3, lettera g)»;
g) all'articolo 34, comma 5, secondo periodo:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) alle imprese e alle entita' localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente alle entita' trasparenti diverse dalle entita' apolidi»;
2) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) alle imprese e alle entita' localizzate in un Paese che non applica disposizioni analoghe a quelle previste nell'articolo 54, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, ai fini dell'imposta minima nazionale equivalente o ai fini del calcolo del valore delle imposte rilevanti semplificate previste da un accordo internazionale sui regimi transitori semplificati di cui all'articolo 39, comma 2;
d-ter) alle imprese e alle entita' localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente ai veicoli di cartolarizzazione.»;
h) all'articolo 35, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) «spese salariali ammissibili»: le spese per le indennita' dei dipendenti, inclusi gli stipendi, i salari e le altre spese sostenute a beneficio personale diretto e distinto dei dipendenti, quali l'assicurazione sanitaria e i contributi pensionistici, le imposte sulle spese salariali e sull'occupazione nonche' i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;»;
i) all'articolo 36, comma 1, primo periodo, le parole: «dell'articolo 23, comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 23, comma 9» e le parole: «dell'articolo 34, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 34, comma 10»;
l) all'articolo 37, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In deroga agli articoli da 33, 34, 35, 36 e 38, a scelta dell'impresa dichiarante ai sensi dell'articolo 52, comma 2, l'imposizione integrativa dovuta dalle imprese ed entita' a controllo congiunto localizzate in un Paese e' pari a zero per un dato esercizio se, per tale esercizio: a) i ricavi rilevanti medi di tutte le imprese localizzate in tale Paese sono inferiori a 10 milioni di euro; b) il reddito rilevante medio di tutte le imprese in detto Paese e' una perdita o e' un reddito inferiore a 1 milione di euro»;
m) all'articolo 38, comma 6, le parole: «Le disposizioni dei commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 3 e 5»;
n) all'articolo 39, comma 1, le parole: «si presume pari a zero» sono sostituite dalle seguenti: «e' pari a zero»;
o) all'articolo 40:
1) al comma 2, le parole: «la soglia di ricavi di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «la soglia dei ricavi di cui all'articolo 10»;
2) al comma 3, le parole: «la soglia dei ricavi di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «la soglia dei ricavi di cui all'articolo 10»;
3) al comma 5, le parole: «i valori dei ricavi di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «i valori dei ricavi di cui all'articolo 10»;
4) al comma 6, lettera a), le parole: «il requisito dimensionale richiesto all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «il requisito dimensionale richiesto all'articolo 10»;
p) all'articolo 51:
1) al comma 6, lettera a), le parole: «dell'articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15»;
2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di cui al comma 1, lettera b) o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o errati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel primo periodo non possono comunque superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. L'omessa, ritardata, errata o incompleta comunicazione prevista al comma 4 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.000 euro. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste al primo e al terzo periodo sono ridotte del 50 per cento.»;
q) all'articolo 52:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «sono validi» sono sostituite dalle seguenti: «sono valide»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 49» sono soppresse;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «hanno validita' annuale» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validita' per un esercizio»;
r) all'articolo 53, comma 4, le parole: «delle imposte di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte di cui all'articolo 9»;
s) all'articolo 54:
1) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del comma 2, non rilevano neanche le imposte anticipate che originano da perdite realizzate da piu' di cinque esercizi precedenti la data di entrata in vigore di una imposta sul reddito delle societa', emanata da un Paese che non aveva una preesistente imposta sul reddito delle societa'.»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ai fini del primo periodo del comma 4, nel calcolo dell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite di cui all'articolo 29, non sono considerati gli utilizzi: a) delle imposte anticipate collegate a un accordo concluso o modificato dopo il 30 novembre 2021, attraverso cui un Paese attribuisce uno specifico diritto a fruire di un credito d'imposta o di altre agevolazioni fiscali sulla base della discrezionalita' esercitata dalle autorita' governative centrali o locali di tale Paese; b) delle imposte anticipate collegate a un'opzione esercitata o modificata dopo il 30 novembre 2021 che incide retroattivamente sul trattamento di una operazione, ai fini della determinazione del reddito imponibile, che e' stato gia' valutato dall'autorita' fiscale di un Paese o di cui si e' tenuto conto in una dichiarazione fiscale gia' presentata all'autorita' fiscale del suddetto Paese; c) delle imposte anticipate e delle imposte differite collegate alla differenza tra i valori contabili e i valori fiscali di attivita' e passivita' se questi valori fiscali sono stati stabiliti ai sensi della normativa riguardante l'imposta sul reddito delle societa' emanata da un Paese, in assenza di una preesistente imposta sul reddito delle societa', dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'esercizio transitorio.
4-ter. In deroga al comma 4-bis, rilevano gli utilizzi delle imposte anticipate collegate agli accordi, conclusi o modificati entro il 18 novembre 2024, e alle opzioni, esercitate o modificate entro il 18 novembre 2024, indicati rispettivamente alle lettere a) o b) del citato comma 4-bis, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 o dopo tale data e prima del 1° gennaio 2026, escludendo gli esercizi che terminano dopo il 30 giugno 2027. Sono, altresi', rilevanti gli utilizzi delle imposte anticipate collegate alle differenze tra i valori contabili e i valori fiscali, determinate ai sensi della normativa riguardante l'imposta sul reddito delle societa' emanata entro il 18 novembre 2024, indicate alla lettera c) del citato comma 4-bis, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2025 o successivamente a tale data e prima del 1° gennaio 2027, escludendo gli esercizi che terminano dopo il 30 giugno 2028.
4-quater. L'importo massimo delle imposte anticipate che rilevano ai sensi del comma 4-ter e' pari al 20 per cento dell'importo delle imposte anticipate originariamente iscritte in bilancio e relative a ciascuna categoria indicata al comma 4-bis, lettere a), b) e c), ricalcolato alla piu' bassa tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposta nazionale applicabile.
4-quinquies. Se, successivamente al 18 novembre 2024, e' intervenuta una modifica normativa, un cambio di tecnica contabile, una modifica o una nuova opzione ovvero una modifica dei termini di un accordo con autorita' pubbliche, il cui effetto e' un aumento dell'utilizzo delle imposte anticipate di cui al comma 4-ter, l'utilizzo di tali imposte assume rilevanza nei limiti dell'importo che sarebbe stato determinato, ai sensi del comma 4-quater, in assenza di tale modifica.»;
t) all'articolo 56:
1) al comma 4, quarto periodo, le parole: «le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1»;
2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente titolo»;
u) all'allegato A:
1) al numero 33), la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) sia amministrata in modo coerente con le disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, con le regole OCSE;»;
2) dopo il numero 33) e' inserito il seguente:
«33-bis) "imposte rilevanti semplificate": le imposte sul reddito del Paese riportate nella voce imposte dei rendiconti finanziari qualificati del gruppo, al netto degli importi che non rappresentano imposte rilevanti e degli importi relativi alle posizioni fiscali incerte riportate in tali rendiconti. Ai fini della presente definizione, per "rendiconti finanziari qualificati" s'intende: a) i rendiconti utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo; b) i bilanci o rendiconti separati delle imprese predisposti in base a principi contabili conformi o in base a principi contabili autorizzati a condizione che le informazioni ivi riportate siano predisposte in base a tali principi e siano affidabili; c) nel caso di una impresa che non e' consolidata linea per linea a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza, i bilanci di tale impresa utilizzati per la predisposizione della Rendicontazione Paese per Paese del gruppo;»;
3) al numero 52), la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) nel caso in cui un Paese non abbia un sistema di imposizione sui redditi, una sede d'affari, inclusa una fattispecie assimilata, ivi ubicata, che sarebbe trattata come stabile organizzazione secondo il Modello OCSE, se tale Paese avesse, ai sensi dell'articolo 7 di tale Modello, il diritto di assoggettare a imposizione detto reddito;»;
4) dopo il numero 55) e' inserito il seguente:
«55-bis) "veicolo di cartolarizzazione": un'entita' che partecipa a un accordo di cartolarizzazione e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) l'entita' svolge solo attivita' che agevolano uno o piu' accordi di cartolarizzazione;
b) concede garanzie sulle proprie attivita' a favore dei propri creditori (o dei creditori di un altro veicolo di cartolarizzazione);
c) versa tutta la liquidita' ottenuta dalle sue attivita' ai suoi creditori (o ai creditori di un altro veicolo di cartolarizzazione) su base annuale o con una frequenza maggiore, a eccezione alternativamente di: 1) disponibilita' liquide, trattenute in base alla documentazione dell'accordo, per far fronte all'eventuale distribuzione agli azionisti (o equivalenti) di un ammontare di utile che sia trascurabile rispetto ai ricavi conseguiti nell'esercizio dall'entita'; 2) disponibilita' liquide ragionevolmente richieste secondo i termini dell'accordo per uno (o entrambi) dei seguenti scopi:
2.1) effettuare un accantonamento in vista dei pagamenti futuri che sono richiesti o che saranno probabilmente richiesti in base alle clausole dell'accordo;
2.2) mantenere o migliorare il merito creditizio dell'entita'.
Ai fini della presente definizione, per "accordo di cartolarizzazione" s'intende un meccanismo che soddisfa le seguenti condizioni: e' attuato al fine di mettere in comune e riconfezionare un portafoglio di attivita' (o esposizioni di attivita') per gli investitori che non sono imprese del gruppo multinazionale o nazionale, in modo da separare giuridicamente uno o piu' insiemi identificati di attivita'; e limita l'esposizione di tali investitori al rischio di insolvenza di un'entita' che detiene le attivita' giuridicamente separate, controllando la possibilita' che i creditori identificati di tali entita' (o di altra entita' nell'accordo) avanzino pretese nei suoi confronti attraverso la documentazione giuridicamente vincolante sottoscritta da tali creditori;».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023.

Note all'art. 9:
Si riporta il testo degli articoli 9, 12, comma 1, 18,
comma 1, 22, comma 1, 23, comma 6, 28, comma 2, 34, 35,
comma 1, 36, comma 1, 37, comma 1, 38, 39, comma 1, 40, 51,
52, 53, 54, 56 e dell'allegato A, numeri 33 e 52, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 9 Oggetto
1. Al fine di garantire un livello impositivo minimo
dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, secondo
l'approccio comune condiviso a livello internazionale in
base alle regole OCSE adottate il 14 dicembre 2021 «Tax
Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy -
Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» e alle
disposizioni della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio,
del 15 dicembre 2022, e' istituita una imposizione
integrativa prelevata attraverso:
a) l'imposta minima integrativa, dovuta da controllanti
localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali
in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione
facenti parte del gruppo;
b) l'imposta minima suppletiva, dovuta da una o piu'
imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia
in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette
ad una bassa imposizione quando non e' stata applicata, in
tutto o in parte, l'imposta minima integrativa equivalente
in altri Paesi;
c) l'imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle
imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad
una bassa imposizione localizzate in Italia.
2. Ogni esercizio costituisce un autonomo periodo di
imposta.
3. Le disposizioni del presente titolo sono
interpretate e applicate tenendo conto del Commentario alle
regole OCSE approvato e pubblicato il 14 marzo 2022 «Tax
Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy -
Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules
(Pillar Two)», e successive modificazioni, e delle Guide
Amministrative previste nell'articolo 8.3 delle suddette
regole OCSE. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono adottate le disposizioni attuative dei
contenuti del Commentario, delle Guide Amministrative e del
loro aggiornamento. Il Dipartimento delle finanze emana
apposite direttive interpretative secondo quanto previsto
all'articolo 11, comma 1, lettera f) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n.
103.
4. Quando non diversamente disposto o quando il
contesto non richiede diversamente, i termini e i concetti
contabili utilizzati nel presente titolo sono da
interpretare in modo coerente con il significato loro
attribuito nei principi contabili conformi o autorizzati."
"Art. 12. Criteri di localizzazione di un'impresa
1. Ai fini del presente titolo, un'entita', diversa da
una entita' trasparente, si considera localizzata nel Paese
dove e' residente ai fini delle imposte sui redditi, sulla
base del criterio di ubicazione della sede di direzione,
del luogo di costituzione o di criteri analoghi. Qualora,
per effetto dell'applicazione delle disposizioni del primo
periodo, l'entita' non risulti localizzata in nessun Paese,
essa si considera localizzata dove la stessa e' stata
costituita.
OMISSIS"
"Art. 18. Imposta minima nazionale
1. Se in un esercizio l'aliquota di imposizione
effettiva, relativa alle imprese e alle entita' a controllo
congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e
alle entita' trasparenti apolidi costituite in base alla
legge dello Stato italiano appartenenti a un gruppo
multinazionale o nazionale, e' inferiore alla aliquota
minima di imposta, e' dovuta una imposta minima nazionale
pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le
suddette imprese ed entita'. Ai fini dell'imposta minima
nazionale, da calcolare indipendentemente dalla quota di
partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel
territorio dello Stato italiano da parte di qualsiasi
controllante del gruppo multinazionale o nazionale:
a) si applicano le diposizioni di cui al presente
titolo, incluse quelle dell'articolo 36 e dell'articolo 39
e le definizioni contenute nell'allegato A, nel rispetto di
quanto indicato nei commi che seguono e avuto riguardo ai
soli valori relativi alle imprese ed entita' a controllo
congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano;
b) non si tiene conto, in relazione ai commi 1, 3, 4, 5
e 6 dell'articolo 31, delle imposte rilevanti dovute in
altri Paesi da un'impresa proprietaria e da una casa madre
ivi localizzate relativamente ad imprese o entita' a
controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato
italiano;
c) l'imposizione integrativa relativa a tutte le
imprese ed entita' localizzate nel territorio dello Stato
italiano in un esercizio e' pari al prodotto tra il
profitto eccedente del Paese e l'aliquota di imposizione
integrativa, maggiorato dell'imposizione integrativa
addizionale relativa al Paese, determinata ai sensi
dell'articolo 36.
OMISSIS"
"Art. 22. Procedura di calcolo del reddito o perdita
rilevante
1. Il reddito o perdita rilevante di un'impresa si
determina apportando all'utile o perdita contabile netta
dell'esercizio le variazioni in aumento o in diminuzione
conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute
negli articoli da 23 a 26. Ai fini del primo periodo,
l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio
corrisponde al risultato contabile netto dell'impresa di
detto esercizio, calcolato in conformita' ai principi
contabili utilizzati dalla controllante capogruppo ai fini
del bilancio consolidato, prima delle rettifiche da
consolidamento per eliminare le operazioni infragruppo.
OMISSIS"
"Art. 23. Variazioni per il calcolo del reddito o
perdita rilevante
OMISSIS
6. Il valore nominale dei crediti d'imposta
rimborsabili qualificati di cui all'allegato A, numero 10),
concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante
nell'esercizio in cui matura il diritto al credito. Nel
medesimo esercizio il valore nominale dei crediti d'imposta
negoziabili di cui all'allegato A, numero 7), concorrono
alla formazione del reddito o perdita rilevante per il
titolare originario. In deroga a quanto previsto al primo e
al secondo periodo, con riferimento ai crediti di imposta
conseguiti in ragione dell'acquisto o della realizzazione
di una immobilizzazione, il valore dei suddetti crediti
d'imposta concorre alla formazione del reddito o perdita
rilevante nel rispetto di quanto registrato nell'utile o
perdita dell'impresa qualora essa adotti una politica
contabile che prevede alternativamente che il valore del
credito sia portato a riduzione del costo della
immobilizzazione cui si riferisce ovvero che il beneficio
correlato alla concessione del credito sia imputato a conto
economico e sia rinviato per competenza agli esercizi
successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi o
tecnicalita' analoga. Se il titolare originario trasferisce
il credito d'imposta negoziabile entro il quindicesimo mese
successivo al termine dell'esercizio con riferimento al
quale il credito e' stato concesso, il valore nominale del
credito che ha concorso alla formazione del reddito o
perdita rilevante ai sensi del secondo periodo deve essere
sostituito con il prezzo di trasferimento del credito. Se
la cessione avviene dopo la suddetta data, la differenza
tra il valore nominale del credito residuo ed il suo prezzo
di trasferimento concorre a determinare il reddito o
perdita rilevante nell'esercizio di trasferimento. Nel caso
in cui la cessione riguardi un credito disciplinato ai
sensi del terzo periodo, la differenza tra il valore
nominale del credito e il suo prezzo di trasferimento
concorre a determinare il reddito o perdita rilevante in
proporzione alla restante vita utile dell'immobilizzazione.
Per il titolare successivo, i crediti d'imposta negoziabili
concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante
in misura pari alla differenza tra il valore nominale del
credito e il prezzo di acquisto e nella proporzione con cui
il credito d'imposta e' utilizzato per compensare le
imposte rilevanti. Nel caso in cui il titolare successivo
venda un credito d'imposta negoziabile, concorre alla
formazione del reddito o perdita rilevante la differenza
tra il prezzo di vendita e il valore nominale residuo del
credito ridotto della quota di utile relativa alla
originaria operazione di acquisto che non ha concorso a
determinare il reddito o perdita rilevante in un precedente
esercizio. Se tutto o parte di un credito d'imposta
negoziabile disciplinato nel terzo periodo scade senza
essere stato utilizzato, tale valore concorre alla
formazione del reddito o perdita rilevante del titolare
originario o del titolare successivo nell'esercizio in cui
credito e' scaduto. Se tutto o parte di un credito
d'imposta negoziabile, diverso da quello disciplinato nel
terzo periodo, scade senza essere stato utilizzato, il suo
valore nominale ridotto in misura pari alla quota di utile
relativa all'operazione originaria di acquisto che non ha
concorso a determinare il reddito o perdita rilevante in un
precedente esercizio, concorre alla formazione del reddito
o perdita rilevante del titolare originario o del titolare
successivo nell'esercizio in cui il credito e' scaduto. Ad
eccezione di quanto previsto all'articolo 28, comma 3,
lettera f), ultimo periodo, i crediti d'imposta
rimborsabili non qualificati di cui all'allegato A, numero
9), i crediti d'imposta non negoziabili di cui all'Allegato
A, numero 8), e gli altri crediti d'imposta di cui
all'allegato A, numero 2), non concorrono alla formazione
del reddito o perdita rilevante.
OMISSIS"
"Art. 28. Imposte rilevanti rettificate
OMISSIS
2. Le variazioni in aumento delle imposte rilevanti
relative ad un esercizio sono pari alla somma:
a) delle imposte rilevanti che hanno concorso a
determinare l'utile o perdita netta contabile
dell'esercizio come onere ai fini del computo della voce
"utile ante imposte" ovvero di una voce equivalente;
b) delle imposte anticipate relative alla perdita
rilevante utilizzate ai sensi dell'articolo 30, comma 2;
c) delle imposte rilevanti pagate nell'esercizio e
relative ad un trattamento fiscale incerto che in
precedenza ha dato luogo ad una variazione in diminuzione
delle imposte rilevanti ai sensi del comma 3, lettera g);
d) di ogni ammontare a credito o a rimborso in
relazione ad un credito di imposta rimborsabile qualificato
che e' stato contabilizzato a riduzione delle imposte
rilevanti.
OMISSIS"
"Art. 34 Calcolo dell'imposizione integrativa
1. Se in un esercizio l'aliquota di imposizione
effettiva di un Paese e' inferiore all'aliquota minima
d'imposta, il gruppo multinazionale o nazionale calcola
l'imposizione integrativa e la ripartisce, ai sensi dei
commi 6 e 7, per ogni impresa ivi localizzata con un
reddito rilevante che ha concorso alla determinazione del
reddito netto del Paese. L'importo dell'imposizione
integrativa e' determinato per singolo Paese.
2. L'aliquota di imposizione integrativa di un Paese,
relativa ad un esercizio, e' data dalla differenza tra
l'aliquota minima di imposta del 15 per cento e l'aliquota
d'imposizione effettiva di cui all'articolo 33. Quando in
un esercizio il gruppo multinazionale o nazionale di
imprese ha, in relazione ad un Paese, un reddito netto
rilevante e un importo negativo di imposte rilevanti
rettificate, l'aliquota d'imposizione effettiva di cui
all'articolo 33 e' assunta pari a zero. In tal caso
l'importo negativo di imposte rilevanti rettificate
dell'esercizio deve essere riportato in avanti nei
successivi esercizi e deve essere utilizzato, fino ad
esaurimento dello stesso, a riduzione fino a concorrenza
delle imposte rilevanti rettificate positive ai fini del
computo delle imposte rilevanti rettificate per quel Paese.
3. Nel caso in cui un gruppo multinazionale o nazionale
ceda una o piu' imprese localizzate nel Paese, l'importo
negativo di imposte rilevanti rettificate di cui al comma 2
rimane attribuito al gruppo cedente che deve tenere memoria
del saldo residuo del suddetto riporto. Se residua un
importo negativo di imposte rilevanti rettificate di cui al
comma 2 e il gruppo multinazionale o nazionale non ha piu'
imprese localizzate nel Paese ma, in un esercizio
successivo, ne acquisisce o ne costituisce delle altre nel
medesimo Paese, il suddetto importo negativo di imposte
rilevanti rettificate residuo deve essere utilizzato per
quel Paese, a partire da tale esercizio successivo, secondo
quanto previsto al terzo periodo del comma 2.
4. In un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per
un Paese e' pari al prodotto tra il profitto eccedente del
Paese e l'aliquota di imposizione integrativa, maggiorato
dell'imposizione integrativa addizionale relativa al Paese,
determinata ai sensi dell'articolo 36, e ridotto
dell'importo della imposta minima nazionale, determinata ai
sensi dell'articolo 18, o della imposta minima nazionale
equivalente fino a concorrenza del suo azzeramento.
Affinche' l'imposizione integrativa sia ridotta
dall'imposta minima nazionale o dall'imposta minima
nazionale equivalente quest'ultime devono considerarsi
dovute. A tal fine l'imposta minima nazionale o l'imposta
minima nazionale equivalente non si considera dovuta
quando:
a) il gruppo ne contesta direttamente o indirettamente
la debenza nell'ambito di una procedura giudiziale o
amministrativa, sulla base di ragioni di legittimita'
dell'imposta quali quelle di ordine costituzionale ovvero
derivanti da obblighi internazionali del Paese; oppure
b) l'autorita' fiscale del Paese ha stabilito che la
propria imposta minima nazionale non e' prelevabile o
accertabile in base a ragioni di legittimita'
costituzionale ovvero derivanti da obblighi internazionali
del Paese.
5. In deroga al comma 4, su opzione dell'impresa
dichiarante, l'imposizione integrativa dovuta per un Paese
e' pari a zero se l'imposta minima nazionale o l'imposta
minima nazionale equivalente ivi dovuta rispetta le
condizioni previste da un accordo internazionale sui regimi
semplificati di cui all'articolo 39, comma 2. Il primo
periodo non si applica in relazione:
a) alle imprese ed entita' localizzate in un Paese che
non applica l'imposta minima nazionale equivalente alle
entita' trasparenti diverse dalle entita' apolidi;
b) alle entita' d'investimento localizzate in un Paese
che non applica l'imposta minima nazionale equivalente a
tali entita' soggette a disposizioni analoghe a quelle
degli articoli 48, 49 e 50;
c) alle imprese e entita' localizzate in un Paese che
non applica l'imposta minima nazionale equivalente per un
periodo analogo a quello previsto nell'articolo 56;
d) alle entita' a controllo congiunto o ai membri di un
gruppo a controllo congiunto localizzati in un Paese che
applica l'imposta minima nazionale equivalente con
riferimento agli stessi ma impone la responsabilita' del
pagamento dell'imposta alle imprese del gruppo
multinazionale;
d-bis) alle imprese e alle entita' localizzate in un
Paese che non applica disposizioni analoghe a quelle
previste nell'articolo 54, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e
4-quinquies, ai fini dell'imposta minima nazionale
equivalente o ai fini del calcolo del valore delle imposte
rilevanti semplificate previste da un accordo
internazionale sui regimi transitori semplificati di cui
all'articolo 39, comma 2;
d)-ter) alle imprese e alle entita' localizzate in un
Paese che non applica l'imposta minima nazionale
equivalente ai veicoli di cartolarizzazione.
6. Il profitto eccedente di cui al comma 4, relativo ad
un esercizio, corrisponde all'eventuale importo positivo
dato dalla differenza tra il reddito netto rilevante per il
Paese, calcolato ai sensi dell'articolo 33, comma 3, e la
riduzione del reddito da attivita' economica sostanziale,
determinata ai sensi dell'articolo 35 in relazione al
medesimo Paese.
7. Salvo quanto previsto nell'articolo 36, comma 3, in
un esercizio l'imposizione integrativa relativa ad ogni
impresa con un reddito rilevante localizzata in un Paese e'
pari all'importo determinato ai sensi del comma 4 primo
periodo moltiplicato per il rapporto tra il suo reddito
rilevante e la somma dei redditi rilevanti di tutte le
imprese localizzate nel medesimo Paese.
8. Se in un esercizio l'imposizione integrativa dovuta
per un Paese e' determinata ai sensi dell'articolo 36,
comma 1 e non esiste un reddito netto rilevante per il
Paese nell'esercizio, l'imposizione integrativa e'
ripartita secondo il criterio del comma 6 avendo a
riferimento i redditi rilevanti delle imprese conseguiti
negli esercizi per i quali si e' resa necessaria
l'applicazione dell'articolo 36, comma 1.
9. L'imposizione integrativa dovuta da una entita'
apolide e' determinata, per ogni esercizio, separatamente
rispetto a quella dovuta da tutte le altre imprese.
10. Se l'importo della imposta minima nazionale
equivalente, relativa ad un esercizio, non e' corrisposto
alla amministrazione finanziaria del Paese di
localizzazione delle imprese soggette a tale imposta entro
il quarto esercizio successivo a quello in cui risulta
dovuto, la somma non pagata e' computata in aumento
dell'imposta minima integrativa dovuta, ai sensi del comma
4, dalla controllante localizzata nel territorio dello
Stato italiano."
"Art. 35. Riduzione da attivita' economica sostanziale
1. Ai fini del presente articolo si applicano le
definizioni seguenti:
a) «dipendenti ammissibili»: i dipendenti impiegati a
tempo pieno o a tempo parziale di un'impresa e i prestatori
di lavoro indipendenti che partecipano alle attivita'
operative ordinarie del gruppo multinazionale o nazionale
sotto la direzione e il controllo dello stesso;
b) «spese salariali ammissibili»: le spese per
indennita' dei dipendenti, inclusi gli stipendi, i salari e
le altre spese sostenute a beneficio personale diretto e
distinto dei dipendenti, quali l'assicurazione sanitaria e
i contributi pensionistici, le imposte sulle spese
salariali e sull'occupazione nonche' i contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro;
c) «immobilizzazioni materiali ammissibili»:
1) immobili, impianti e attrezzature localizzate nel
Paese;
2) risorse naturali localizzate nel Paese;
3) il diritto del locatario o del locatore di
utilizzare beni tangibili localizzati nel Paese;
4) licenza o accordo analogo da parte
dell'amministrazione pubblica per l'uso di beni immobili o
lo sfruttamento di risorse naturali che comportano un
investimento significativo in beni tangibili.
OMISSIS"
"Art. 36. Imposizione integrativa addizionale
1. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 23, comma 9,
dell'articolo 29, comma 7, dell'articolo 32, commi 2, 3 e
5, dell'articolo 34, comma 10, e dell'articolo 47, commi 4
e 6, una rettifica delle imposte rilevanti o del reddito o
perdita rilevante comporti il ricalcolo dell'aliquota di
imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa del
gruppo multinazionale o nazionale per un esercizio
precedente, l'aliquota di imposizione effettiva e
l'imposizione integrativa sono ricalcolate conformemente a
quanto disposto negli articoli 33, 34 e 35. L'eventuale
importo dell'imposizione integrativa addizionale derivante
da tale ricalcolo e' considerato come un'imposizione
integrativa addizionale ai fini dell'articolo 34, comma 4,
per l'esercizio nel quale e' effettuato il ricalcolo.
OMISSIS «
« Art. 37. Esclusione de minimis
1. In deroga agli articoli da 33, 34, 35, 36 e 38, a
scelta dell'impresa dichiarante ai sensi dell'articolo 52,
comma 2, l'imposizione integrativa dovuta dalle imprese ed
entita' a controllo congiunto localizzate in un Paese e'
pari a zero per un dato esercizio se, per tale esercizio:
a) i ricavi rilevanti medi di tutte le imprese localizzate
in tale Paese sono inferiori a 10 milioni di euro; b) il
reddito rilevante medio di tutte le imprese in detto Paese
e' una perdita o e' un reddito inferiore a 1 milione di
euro.
OMISSIS"
"Art. 38. Imprese partecipate in misura minoritaria
1. Ai fini del presente articolo:
a) «impresa partecipata in misura minoritaria»: indica
un'impresa nella quale la controllante capogruppo detiene,
direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o
inferiore al 30 per cento;
b) «impresa partecipante di minoranza»: indica
un'impresa partecipata in misura minoritaria che detiene,
direttamente o indirettamente, una partecipazione di
controllo in un'altra impresa partecipata in misura
minoritaria ad eccezione del caso in cui la partecipazione
di controllo nella prima impresa e' detenuta, a sua volta,
direttamente o indirettamente da un'impresa partecipata in
misura minoritaria;
c) «sottogruppo di minoranza»: indica un'impresa
partecipante di minoranza e le imprese partecipate di
minoranza nei cui confronti la prima detiene una
partecipazione di controllo;
d) «impresa partecipata di minoranza»: indica
un'impresa partecipata in misura minoritaria la cui
partecipazione di controllo e' detenuta, direttamente o
indirettamente, da una impresa partecipante di minoranza.
2. Con riferimento alle imprese di un sottogruppo di
minoranza, il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva
e della imposizione integrativa per un Paese, ai sensi
delle disposizioni dei capi da III a VII, deve essere
effettuato trattando tale sottogruppo di minoranza come se
fosse un gruppo distinto.
3. Le imposte rilevanti rettificate e il reddito o
perdita rilevante delle imprese costituenti un sottogruppo
di minoranza sono irrilevanti ai fini del calcolo, ai sensi
dell'articolo 33, commi 1 e 3, dell'aliquota di imposizione
effettiva e del reddito netto rilevante del gruppo in
relazione ad un Paese.
4. L'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione
integrativa di un'impresa partecipata in misura minoritaria
che non e' membro di un sottogruppo di minoranza sono
calcolate ai sensi delle disposizioni dei capi da III a VII
avendo a riferimento i pertinenti valori dell'impresa
singolarmente considerata.
5. Le imposte rilevanti rettificate e il reddito o
perdita rilevante delle imprese di cui al comma 4 sono
irrilevanti ai fini del calcolo, ai sensi dell'articolo 33,
commi 1 e 3, dell'aliquota di imposizione effettiva e del
reddito netto rilevante del gruppo in relazione ad un
Paese. Le disposizioni del comma 4 e quelle riportate nel
primo periodo non si applicano alle imprese partecipate in
misura minoritaria che sono entita' di investimento.
6. Le disposizioni dei commi 3 e 5 non hanno effetto ai
fini dell'applicazione dell'articolo 37.
7. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 26, commi 3
e 4, quando un'impresa partecipante di minoranza e' una
entita' trasparente e dell'articolo 15 con riferimento alle
partecipazioni detenute da una partecipante parzialmente
posseduta in un'impresa partecipata in misura minoritaria.
La partecipante di minoranza non e' considerata un'impresa
controllante capogruppo con riferimento al sottogruppo di
minoranza."
"Art. 39. Regimi semplificati
1. In deroga a quanto previsto negli articoli da 33 a
38, a seguito di opzione dell'impresa dichiarante
l'imposizione integrativa dovuta da un gruppo in un
esercizio in relazione ad un determinato Paese e' pari a
zero se il livello di imposizione effettiva delle sue
imprese ivi localizzate rispetta le condizioni previste da
un accordo internazionale sui regimi semplificati.
OMISSIS"
"Art. 40. Calcolo della soglia rilevante di ricavi in
caso di fusioni e scissioni di gruppi multinazionali e
nazionali
1. Ai fini del presente articolo:
a) «fusione»: indica un'operazione per effetto della
quale:
1) tutte o almeno il 90 per cento delle entita'
appartenenti a due o piu' differenti gruppi multinazionali
o nazionali sono poste sotto un unico controllo con
l'effetto di formare un unico gruppo; o
2) una entita' che non era parte di alcun gruppo
diventa parte di un gruppo multinazionale o nazionale; o
3) si verifica l'unificazione di due o piu' entita' in
un solo gruppo multinazionale o nazionale;
b) «scissione»: indica un'operazione per effetto della
quale le entita' di un gruppo multinazionale o nazionale si
separano in due o piu' gruppi distinti che non sono piu'
consolidati dalla medesima controllante capogruppo;
c) «gruppo beneficiario»: indica un gruppo che origina
dalla scissione di un gruppo multinazionale o nazionale;
d) «gruppo scisso»: indica il gruppo che residua a
seguito della scissione di un gruppo multinazionale o
nazionale e da cui origina uno o piu' gruppi beneficiari.
2. Se due o piu' gruppi si sono fusi costituendo un
unico gruppo in uno degli ultimi quattro esercizi
consecutivi immediatamente precedenti a quello considerato,
la soglia di ricavi di cui all'articolo 10 negli esercizi
anteriori alla fusione e rientranti nei quattro esercizi
anteriori a quello considerato, e' verificata sommando i
ricavi registrati nel bilancio consolidato di ciascuno di
essi.
3. Se in un esercizio un'entita' che non appartiene ad
un gruppo si fonde con un'altra entita' appartenente o meno
ad un gruppo e una di esse o entrambe non erano incluse in
un bilancio consolidato relativo a ciascuno dei quattro
esercizi ad esso anteriori, la soglia dei ricavi di cui
all'articolo 10, relativa a ciascun esercizio, e'
verificata sommando i ricavi da esse contabilizzati nei
propri bilanci, singoli o consolidati, relativo a ciascuno
dei quattro esercizi anteriori a quello considerato.
4. Nella ipotesi di cui al comma 2, se non vi e'
corrispondenza tra il periodo temporale cui fanno
riferimento i bilanci consolidati dei due o piu' gruppi
partecipanti alla fusione, i valori dei ricavi di cui
all'articolo 10 sono quelli ricompresi nei bilanci
consolidati relativi ad esercizi che terminano con ovvero
entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato
del gruppo risultante dalla fusione.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, se non vi e'
corrispondenza tra il periodo temporale cui fanno
riferimento il bilancio singolo e il bilancio consolidato
delle imprese partecipanti alla fusione, i valori dei
ricavi di cui all'articolo 10 sono quelli ricompresi nel
bilancio singolo e nel bilancio consolidato relativi ad
esercizi che terminano con ovvero entro l'esercizio cui si
riferisce il bilancio consolidato successivo all'operazione
di fusione o acquisizione.
6. Se in un esercizio un gruppo multinazionale o
nazionale, rientrante nell'ambito di applicazione del
presente titolo, si scinde in uno o piu' gruppi beneficiari
neocostituiti:
a) con riferimento all'esercizio nel corso del quale
l'operazione di scissione e' avvenuta, il requisito
dimensionale richiesto all'articolo 10 relativo ad un
gruppo beneficiario e ad un gruppo scisso si considera
verificato se e' raggiunta la soglia dei ricavi indicati
nel suddetto articolo 10, riproporzionata avendo a
riferimento la sua durata;
b) con riferimento ai tre esercizi successivi a quello
di cui alla lettera a), il requisito dimensionale richiesto
all'articolo 10, relativo ad un gruppo beneficiario o ad un
gruppo scisso, si considera verificato nel secondo
esercizio, compreso quello di cui alla lettera a), in cui
e' raggiunta la soglia dei ricavi indicati nel suddetto
articolo 10."
"Art. 51 Obblighi informativi
1. Ai fini del presente articolo:
a) «Accordo qualificato tra autorita' competenti»:
identifica un accordo bilaterale o multilaterale in essere
tra due o piu' autorita' fiscali al fine di consentire lo
scambio automatico delle informazioni relative alle
comunicazioni rilevanti;
b) «comunicazione rilevante»: identifica il modello di
comunicazione contenente le informazioni di cui al comma 5;
c) «impresa locale designata»: identifica l'impresa
localizzata nel territorio dello Stato italiano designata
dalle altre imprese del gruppo multinazionale o nazionale
ivi localizzate a presentare per loro conto la
comunicazione rilevante.
2. Ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato
italiano o che e' un'entita' trasparente costituita secondo
le leggi dello Stato presenta la comunicazione rilevante.
In deroga a quanto riportato al primo periodo, la
comunicazione rilevante di un'impresa puo' essere
presentata dall'impresa locale designata.
3. In deroga a quanto riportato al comma 2, un'impresa
localizzata nel territorio dello Stato italiano non e'
tenuta a presentare la comunicazione rilevante ad essa
relativa se tale adempimento e' effettuato:
a) dalla controllante capogruppo localizzata in un
Paese che, con riferimento all'esercizio oggetto della
comunicazione, ha in essere un Accordo qualificato tra
autorita' competenti con lo Stato italiano;
b) dall'impresa designata localizzata in un Paese che,
con riferimento all'esercizio oggetto di comunicazione, ha
in essere un Accordo qualificato tra autorita' competenti
con lo Stato italiano.
4. Nei casi in cui i commi 2, secondo periodo e 3
trovano applicazione, ogni impresa localizzata nel
territorio dello Stato italiano comunica all'Agenzia delle
entrate i dati identificativi rispettivamente della impresa
locale designata e della controllante capogruppo o
dell'impresa designata di cui alle lettere a) e b) del
comma 3 e il relativo Paese di localizzazione.
5. La comunicazione rilevante deve contenere le
seguenti informazioni relative al gruppo multinazionale o
nazionale:
a) dati identificativi delle imprese, compreso il loro
codice di identificazione fiscale, il loro Paese di
localizzazione e la loro qualificazione ai fini
dell'applicazione del presente titolo;
b) informazioni sulla struttura societaria del gruppo
multinazionale o nazionale di appartenenza, comprese le
partecipazioni di controllo che un'impresa detiene in
un'altra impresa;
c) le informazioni necessarie al fine di calcolare:
1) l'aliquota di imposizione effettiva di ogni Paese
nel quale e' ubicata almeno un'impresa e l'importo della
imposizione integrativa relativa a ciascuna impresa;
2) l'importo della imposizione integrativa relativa ad
ogni membro di un gruppo a controllo congiunto;
3) l'allocazione dell'importo dell'imposta minima
integrativa e della imposta minima suppletiva in relazione
a ciascun Paese;
d) l'elenco delle scelte previste dal decreto che sono
state esercitate e revocate nell'esercizio a cui si
riferisce la comunicazione rilevante nonche' l'elenco delle
scelte previste dal decreto che sono in essere per tale
esercizio.
6. In deroga a quanto previsto al comma 5, se
un'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano
la cui controllante capogruppo e' localizzata in uno Stato
terzo che applica disposizioni che sono state valutate
equivalenti alle disposizioni della direttiva, secondo
quanto ivi previsto all'articolo 52, la stessa ovvero
l'impresa locale designata presenta una comunicazione
rilevante contenente:
a) tutte le informazioni necessarie ai fini
dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 15 e in
particolare:
1) l'identificazione di tutte le imprese nelle quali
una entita' partecipante parzialmente posseduta localizzata
nel territorio dello Stato italiano detiene, ovvero ha
detenuto nel corso dell'esercizio, direttamente o
indirettamente, partecipazioni nelle imprese del gruppo
multinazionale o nazionale;
2) una descrizione della struttura societaria
contenente i rapporti partecipativi che la entita'
partecipante parzialmente posseduta di cui al numero 1) ha
detenuto o detiene nelle imprese;
3) tutte le informazioni che sono necessarie per
calcolare l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposta
minima integrativa dovuta in relazione ai Paesi di
localizzazione delle imprese di cui al numero 1);
4) tutte le informazioni rilevanti ai fini della
corretta e puntuale applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli 16, 17 o 18;
b) tutte le informazioni necessarie ai fini
dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 e in
particolare:
1) l'identificazione di tutte le imprese localizzate
nel medesimo Paese di localizzazione della controllante
capogruppo;
2) una descrizione della struttura societaria
contenente i rapporti partecipativi che la controllante
capogruppo di cui al numero 1) ha detenuto o detiene nelle
imprese ivi indicate;
3) tutte le informazioni che sono necessarie per
calcolare l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposta
minima suppletiva in relazione al Paese di localizzazione
della controllante capogruppo di cui al numero 1);
4) tutte le informazioni rilevanti ai fini della
corretta e puntuale allocazione della imposta minima
suppletiva ai sensi dell'articolo 21;
c) tutte le informazioni necessarie ai fini
dell'applicazione dell'imposta minima nazionale.
7. La comunicazione rilevante contenente le
informazioni di cui ai commi 5 e 6 nonche' le comunicazioni
di esercizio o revoca delle opzioni previste dal presente
Titolo riguardanti le imprese localizzate nel territorio
dello Stato, sono presentate entro il quindicesimo mese
successivo all'ultimo giorno dell'esercizio con riferimento
al quale la comunicazione rilevante si riferisce.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti modalita', elementi e condizioni,
coerentemente con la direttiva e con le regole OCSE, per la
trasmissione della predetta comunicazione rilevante
all'Agenzia delle entrate.
9. In caso di omessa presentazione della comunicazione
rilevante di cui al comma 1, lettera b) o di ritardo nella
sua presentazione pari o superiore a tre mesi si applica
una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di
ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti
o errati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 50.000 euro. Le sanzioni amministrative
pecuniarie indicate nel primo periodo non possono comunque
superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le
imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate
nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli
obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto
di comunicazione rilevante. L'omessa, ritardata, errata o
incompleta comunicazione prevista al comma 4 e' punita con
la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. Per i
primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del
presente titolo, le sanzioni amministrative pecuniarie
previste al primo e al terzo periodo sono ridotte del 50
per cento."
"Art. 52. Opzioni
1. Le opzioni di cui agli articoli 11, comma 3, 23,
commi 3, 7, 13 e 15, articoli 49 e 50 sono valide per un
periodo di cinque esercizi consecutivi a partire
dall'esercizio con riferimento al quale l'opzione e'
effettuata. L'opzione si rinnova automaticamente salvo che
l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia; in tal caso,
la revoca ha una efficacia quinquennale a partire
dall'esercizio con riferimento al quale la revoca e'
effettuata.
2. Le opzioni di cui agli articoli 23, comma 9, 28,
comma 6, 29, comma 1, lettera b), 32, commi 2, 3, 35, comma
2, 37, comma 1 e 47, comma 2, hanno validita' per un
esercizio. L'opzione si rinnova automaticamente salvo che
l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia entro il
termine dell'esercizio.
3. Le opzioni di cui agli articoli 11, comma 3, 23
commi 3, 7, 9, 13 e 15, articoli 29, comma 1, lettera b),
32 comma 2, 35, comma 2, 37, comma 1 e 47, comma 2 e
articoli 49 e 50 sono comunicate all'autorita' fiscale del
Paese di localizzazione dell'impresa dichiarante."
"Art. 53. Dichiarazione, riscossione, accertamento e
sanzioni
1. La dichiarazione annuale relativa all'imposizione
integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa,
di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale
e' presentata entro il termine previsto per la
comunicazione rilevante di cui agli articoli 51, comma 7, e
58.
2. Le imposte di cui al comma 1 sono versate in due
rate. Il 90 per cento dell'importo dovuto entro
l'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno
dell'esercizio al quale le imposte si riferiscono e il
versamento dell'importo residuo e' effettuato entro
l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto nel
comma 1 per la dichiarazione annuale relativa a tale
esercizio.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono
stabilite le modalita' per gli adempimenti previsti ai
commi 1 e 2.
4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della
riscossione delle imposte di cui all'articolo 9 nonche' del
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di imposte sui redditi.
5. Per i primi tre esercizi di applicazione delle
disposizioni del presente titolo non si fa luogo ad
irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di
dolo o colpa grave."
"Art. 54 - Disciplina delle imposte anticipate, delle
imposte differite e delle immobilizzazioni trasferite
1. Ai fini del presente articolo, il termine esercizio
transitorio indica, in relazione ad un Paese, il primo
esercizio con riferimento al quale un gruppo multinazionale
o nazionale di imprese e' soggetto alle disposizioni del
presente titolo ovvero alle disposizioni interne di
trasposizione della direttiva negli Stati membri europei
ovvero alle disposizioni di recepimento delle regole OCSE
in Stati terzi.
2. Ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposizione
effettiva di un Paese nell'esercizio transitorio e negli
esercizi ad esso successivi, il gruppo multinazionale o
nazionale di imprese deve tenere in considerazione le
imposte anticipate e le imposte differite iscritte
all'inizio dell'esercizio transitorio nel bilancio e negli
equivalenti rendiconti patrimoniali e finanziari delle
imprese ivi localizzate. Si tiene conto anche delle imposte
anticipate non iscritte in bilancio in mancanza dei
relativi presupposti contabili. In relazione alle imposte
anticipate e differite di cui al primo e al secondo periodo
non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 29, commi 5 e 7.
3. Ai fini del comma 2, le imposte anticipate e le
imposte differite rilevano in misura pari al minore tra il
loro valore calcolato applicando l'aliquota minima
d'imposta e il loro valore calcolato applicando la
pertinente aliquota nominale di imposizione in vigore nel
Paese. Tuttavia, le imposte anticipate che sono state
calcolate applicando una aliquota di imposizione inferiore
all'aliquota minima d'imposta sono ricalcolate applicando
l'aliquota minima di imposta se e nella misura in cui esse
si riferiscono ad una perdita rilevante. Sono irrilevanti
le iscrizioni o cancellazioni, totali o parziali,
contabilizzate a conto economico di imposte anticipate per
effetto di modifiche dei loro presupposti di registrazione
contabile.
4. Le imposte anticipate che originano da elementi
reddituali che non concorrono alla formazione del reddito o
perdita rilevante ai sensi delle disposizioni del capo III
non rilevano ai fini del comma 2 se esse originano da
transazioni poste in essere successivamente alla data del
30 novembre 2021.Ai fini del comma 2, non rilevano neanche
le imposte anticipate che originano da perdite realizzate
piu' di cinque esercizi precedenti la data di entrata in
vigore di una imposta sul reddito delle societa', emanata
da un Paese che non aveva una preesistente imposta sul
reddito delle societa'.
4-bis. Ai fini del primo periodo del comma 4, nel
calcolo dell'importo totale netto delle variazioni delle
imposte anticipate e differite di cui all'articolo 29, non
sono considerati gli utilizzi: a) delle imposte anticipate
collegate ad un accordo concluso o modificato dopo il 30
novembre 2021, attraverso cui un Paese attribuisce uno
specifico diritto a fruire di un credito d'imposta o di
altre agevolazioni fiscali sulla base della
discrezionalita' esercitata dalle autorita' governative
centrali o locali di tale Paese; b) delle imposte
anticipate collegate ad un'opzione esercitata o modificata
dopo il 30 novembre 2021 che incide retroattivamente sul
trattamento di una operazione, ai fini della determinazione
del reddito imponibile, che e' stato gia' valutato
dall'autorita' fiscale di un Paese o di cui si e' tenuto
conto in una dichiarazione fiscale gia' presentata
all'autorita' fiscale del suddetto Paese; c) delle imposte
anticipate e delle imposte differite collegate alla
differenza tra i valori contabili e i valori fiscali di
attivita' e passivita' se questi valori fiscali sono stati
stabiliti ai sensi della normativa riguardante l'imposta
sul reddito delle societa' emanata da un Paese, in assenza
di una preesistente imposta sul reddito delle societa',
dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'esercizio
transitorio.
4-ter. In deroga al comma 4-bis, rilevano gli utilizzi
delle imposte anticipate collegate agli accordi, conclusi o
modificati entro il 18 novembre 2024, e alle opzioni,
esercitate o modificate entro il 18 novembre 2024, indicati
rispettivamente alle lettere a) o b) del citato comma
4-bis, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 o
dopo tale data e prima del 1° gennaio 2026, escludendo gli
esercizi che terminano dopo il 30 giugno 2027. Sono,
altresi', rilevanti gli utilizzi delle imposte anticipate
collegate alle differenze tra i valori contabili e i valori
fiscali, determinate ai sensi della normativa riguardante
l'imposta sul reddito delle societa' emanata entro il 18
novembre 2024, indicate alla lettera c) del citato comma
4-bis, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2025 o
successivamente a tale data e prima del 1° gennaio 2027,
escludendo gli esercizi che terminano dopo il 30 giugno
2028.
4-quater. L'importo massimo delle imposte anticipate
che rilevano ai sensi del comma 4-ter e' pari al 20 per
cento dell'importo delle imposte anticipate originariamente
iscritte in bilancio e relative a ciascuna categoria
indicata alle lettere a), b) e c) del comma 4-bis,
ricalcolato alla piu' bassa tra l'aliquota minima d'imposta
e l'aliquota d'imposta nazionale applicabile.
4-quinquies. Se, successivamente al 18 novembre 2024,
e' intervenuta una modifica normativa, un cambio di tecnica
contabile, una modifica o una nuova opzione ovvero una
modifica dei termini di un accordo con autorita' pubbliche,
il cui effetto e' un aumento dell'utilizzo delle imposte
anticipate di cui al comma 4-ter, l'utilizzo di tali
imposte assume rilevanza nei limiti dell'importo che
sarebbe stato determinato, ai sensi del comma 4-quater, in
assenza di tale modifica.
5. In caso di trasferimenti di immobilizzazioni posti
in essere tra imprese in data successiva al 30 novembre
2021 ma anteriore all'inizio dell'esercizio transitorio, il
loro valore rilevante ai fini delle disposizioni del
presente titolo corrisponde al loro valore contabile in
capo alla entita' trasferente alla data del trasferimento.
Tale valore e' aumentato o diminuito a seguito di
ammortamenti, svalutazioni, rivalutazioni o
capitalizzazioni intercorse dalla data del trasferimento
sino all'ultimo giorno antecedente il periodo transitorio.
Ai fini del secondo periodo, sono irrilevanti i maggiori
ammortamenti derivanti da valutazioni con il criterio del
fair value. Le plusvalenze e le minusvalenze in caso di
ulteriore cessione sono calcolate, ai fini del reddito o
perdita rilevante, sulla base del valore indicato nel primo
e secondo periodo del presente comma. Eventuali valori di
imposte differite e di imposte anticipate registrate dalle
suddette imprese in conseguenza del trasferimento sono
ricalcolati avendo a riferimento il valore contabile che le
immobilizzazioni trasferite avevano in capo alla entita'
trasferente alla data del trasferimento."
"Art. 56. Fase iniziale di esclusione dall'imposizione
integrativa
1. L'imposizione integrativa dovuta da una controllante
capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano
ai sensi dell'articolo 13, comma 2, o da una partecipante
intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano
ai sensi dell'articolo 14, comma 5, quando la controllante
capogruppo e' un'entita' esclusa, e' ridotta a zero:
a) nei primi cinque anni della fase iniziale
dell'attivita' internazionale del gruppo multinazionale di
imprese, indipendentemente dai requisiti di cui al capo V;
b) nei primi cinque anni a decorrere dal primo giorno
dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la
prima volta nell'ambito di applicazione del presente
titolo.
2. Se la controllante capogruppo di un gruppo
multinazionale di imprese e' localizzata in uno Stato
terzo, l'imposizione integrativa dovuta da un'impresa
localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, e' ridotta a zero nei primi
cinque anni della fase iniziale dell'attivita'
internazionale del gruppo multinazionale di imprese,
indipendentemente dai requisiti di cui al capo V.
3. Un gruppo multinazionale di imprese e' considerato
nella fase iniziale della sua attivita' internazionale se,
per un esercizio:
a) ha imprese in non piu' di sei Paesi;
b) la somma del valore contabile netto dei beni
tangibili di tutte le imprese appartenenti al gruppo
localizzate in tutti Paesi diversi dal Paese di riferimento
non supera 50 milioni di euro. Ai fini del primo periodo,
per «Paese di riferimento» si intende il Paese in cui le
imprese del gruppo multinazionale detengono il valore
totale dei beni tangibili piu' elevato nell'esercizio in
cui il gruppo multinazionale rientra per la prima volta
nell'ambito di applicazione del presente Titolo. Il valore
totale dei beni tangibili in un Paese corrisponde alla
somma dei valori contabili netti di tutti i beni tangibili
di tutte le imprese del gruppo multinazionale che sono
localizzate in tale Paese.
4. Il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera
a), e al comma 2, decorre dall'inizio dell'esercizio in cui
il gruppo multinazionale di imprese rientra per la prima
volta nell'ambito di applicazione del presente titolo. Per
i gruppi multinazionali di imprese che soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, al momento
dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di
cinque anni di cui al comma 1, lettera a), decorre dal 31
dicembre 2023. Per i gruppi multinazionali di imprese che
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1,
al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il
periodo di cinque anni di cui al comma 2 decorre dal 31
dicembre 2024. Per i gruppi nazionali di imprese che
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 10, comma 1,
al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il
periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera b),
decorre dal 31 dicembre 2023.
5. L'entita' localizzata nel territorio dello Stato,
designata a presentare la comunicazione di cui all'articolo
51, informa l'Agenzia delle entrate in merito alla data di
inizio della fase iniziale della attivita' internazionale
del gruppo al quale appartiene o dell'esercizio in cui il
gruppo nazionale rientra per la prima volta nell'ambito di
applicazione del presente titolo."
"Allegato A
(previsto dall'articolo 8, comma 1)
OMISSIS
33) «imposta minima suppletiva equivalente»: un insieme
di regole attuate nel diritto interno di un Paese, a
condizione che esso non attribuisca benefici connessi a
tali regole e che queste:
a) siano equivalenti alle disposizioni previste nella
Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, alle
regole OCSE in base alle quali un Paese riscuote la sua
quota imputabile di imposizione integrativa di un gruppo
multinazionale di imprese che non e' stata applicata
nell'ambito dell'imposta minima integrativa nei confronti
delle imprese a bassa imposizione di tale gruppo
multinazionale;
b) sia amministrata in modo coerente con le
disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda gli
Stati terzi, con le regole OCSE;
33-bis) "imposte rilevanti semplificate": le imposte
sul reddito del Paese riportate nella voce imposte dei
rendiconti finanziari qualificati del gruppo, al netto
degli importi che non rappresentano imposte rilevanti e
degli importi relativi alle posizioni fiscali incerte
riportate in tali rendiconti. Ai fini della presente
definizione, per "rendiconti finanziari qualificati"
s'intende: a) i rendiconti utilizzati per la
predisposizione del bilancio consolidato della controllante
capogruppo; b) i bilanci o rendiconti separati delle
imprese predisposti in base a principi contabili conformi o
in base a principi contabili autorizzati a condizione che
le informazioni ivi riportate siano predisposte in base a
tali principi e siano affidabili; c) nel caso di una
impresa che non e' consolidata linea per linea a causa
delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza, i
bilanci di tale impresa utilizzati per la predisposizione
della Rendicontazione Paese per Paese del gruppo;
OMISSIS
52) «stabile organizzazione»:
a) una sede di affari, inclusa una fattispecie
assimilata, localizzata in un Paese in cui tale sede o
fattispecie e' considerata una stabile organizzazione in
conformita' alle previsioni ivi applicabili di una
convenzione per evitare le doppie imposizioni, a condizione
che tale Paese le attribuisca fiscalmente il reddito
conformemente a una disposizione analoga all'articolo 7 del
modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito Modello
OCSE);
b) nel caso in cui non sia applicabile una convenzione
per evitare le doppie imposizioni sul reddito, una sede
d'affari, inclusa una fattispecie assimilata, con
riferimento alla quale la legislazione interna di un Paese
assoggetta ad imposizione il reddito netto ad essa
attribuibile con modalita' similari a quelle applicabili
per l'imposizione dei redditi dei propri residenti fiscali;
c) nel caso in cui un Paese non abbia un sistema di
imposizione sui redditi, una sede d'affari, inclusa una
fattispecie assimilata, ivi ubicata che sarebbe trattata
come stabile organizzazione secondo il Modello OCSE, a
condizione che tale Paese avesse, ai sensi dell'articolo 7
di tale modello, il diritto di assoggettare ad imposizione
detto reddito;
d) una sede d'affari, o una fattispecie assimilata, non
ricompresa nelle ipotesi di cui alle lettere da (a) a (c)
attraverso la quale e' esercitata un'attivita'
imprenditoriale in un Paese diverso da quello di
localizzazione della casa madre a condizione che il Paese
di localizzazione di quest'ultima esenti il reddito
attribuibile a tali attivita';".
 
Art. 10
Sospensione di una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata
dall'Italia

1. Se una giurisdizione estera sospende unilateralmente l'applicazione di una o piu' disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e, ove applicabile, sul patrimonio, vigente con l'Italia, l'applicazione delle medesime disposizioni nell'ordinamento italiano e' sospesa, a titolo di contromisura, con pari decorrenza. La sospensione e' comunicata alla controparte per le vie diplomatiche ed e' pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, e comunque non oltre il periodo di imposta 2028, la doppia imposizione e' eliminata alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applicano le ritenute alla fonte previste dall'ordinamento tributario italiano sui redditi corrisposti a soggetti residenti nella giurisdizione con la quale la convenzione contro le doppie imposizioni e' sospesa sino al termine della sospensione della convenzione ad opera della controparte. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e interessi.
3. Il presente articolo non si applica nei casi di estinzione dei trattati contro le doppie imposizioni.

Note all'art. 10:
Si riporta l'articolo 165 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 165. Credito d'imposta per i redditi prodotti
all'estero
1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi
pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in
detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza
della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i
redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al
netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse
in diminuzione.
2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla
base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo
23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello
Stato.
3. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri,
la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere
calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta
cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si
riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a
condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga
prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento
a titolo definitivo avvenga successivamente si applica
quanto previsto dal comma 7.
5. La detrazione di cui al comma 1 puo' essere
calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se
il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa al primo
periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facolta' di
cui al periodo precedente e' condizionato all'indicazione,
nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere
detratte per le quali ancora non e' avvenuto il pagamento a
titolo definitivo.
6. L'imposta estera pagata a titolo definitivo su
redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la
quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi
esteri, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza
della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a
quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo
stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi
precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi
precedenti non si sia verificata tale eccedenza,
l'eccedenza dell'imposta estera puo' essere riportata a
nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere
utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si
produca l'eccedenza della quota di imposta italiana
rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di
cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di
cui al presente comma relative al riporto in avanti e
all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi
d'impresa prodotti all'estero dalle singole societa'
partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se
residenti nello stesso Paese, salvo quanto previsto
dall'articolo 136, comma 6.
7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo
d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare
l'imponibile e' stata gia' liquidata, si procede a nuova
liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior
reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta
dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione nella quale e' stata richiesta. Se e' gia'
decorso il termine per l'accertamento, la detrazione e'
limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale
all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a
tassazione in Italia.
8. La detrazione non spetta in caso di omessa
presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione
dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione
presentata.
9. Per le imposte pagate all'estero dalle societa',
associazioni e imprese di cui all'articolo 5 e dalle
societa' che hanno esercitato l'opzione di cui agli
articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci
nella proporzione ivi stabilita.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero
concorra parzialmente alla formazione del reddito
complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura
corrispondente.".
 
Art. 11
Modifiche alla disciplina della determinazione della base imponibile
delle rendite e pensioni ai fini dell'imposta sulle successioni e
donazioni e dell'imposta di registro

1. All'articolo 17, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
2. All'articolo 46, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, comma 6, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»;
b) all'articolo 102, comma 2, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 17 Rendite e pensioni.
1. La base imponibile, relativamente alle rendite e
pensioni comprese nell'attivo ereditario, e' determinata
assumendo:
a) il valore pari a quaranta volte l'annualita' se si
tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;(1)
b) il valore attuale dell'annualita', calcolato al
saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o
pensione a tempo determinato; se e' prevista la cessazione
per effetto della morte del beneficiario o di persona
diversa, il valore non puo' superare quello determinato a
norma della lettera c) con riferimento alla durata massima;
c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualita'
per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto
allegato al testo unico sull'imposta di registro, approvato
con per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al
presente testo unico, in relazione all'eta' della persona
alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o
pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione
costituita congiuntamente a favore di piu' persone si tiene
conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari se e'
prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di
essi, dell'eta' del piu' giovane se vi e' diritto di
accrescimento fra loro; se e' prevista la cessazione per
effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si
tiene conto dell'eta' di questa .
1-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al
presente testo unico e il valore del multiplo
dell'annualita' indicato al comma 1, lettera a), sono
variati in ragione della modificazione della misura del
saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta
modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo
periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le
donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di
variazione.
1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui
ai commi 1 e 1-bis non puo' essere assunto un saggio legale
d'interesse inferiore al 2,5 per cento.".
Il testo dell'articolo 46, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, come modificato dal
presente articolo, e' il seguente:
"Art. 46 Rendite e pensioni.
1. Per la costituzione di rendite la base imponibile e'
costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti
dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della
rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile
e' costituita dal valore della pensione.
2. Il valore della rendita o pensione e' costituito:
a) da quaranta volte l'annualita' se si tratta di
rendita perpetua o a tempo indeterminato;
b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al
saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o
pensione a tempo determinato;
c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando
l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto
allegato al presente testo unico, applicabile in relazione
all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si
tratta di rendita o pensione vitalizia.
3. Il valore della rendita o pensione costituita
congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare
con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a
norma della lettera c) del secondo comma tenendo conto
dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o
pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu'
persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e'
determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei
beneficiari.
4. La rendita o pensione a tempo determinato, con
clausola di cessazione per effetto della morte del
beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi
previsti dalla lettera b) del secondo comma, ma il suo
valore non puo' superare quello determinato nei modi
previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla
durata massima della rendita o pensione.
5. Le disposizioni dei commi terzo e quarto si
applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve
cessare la corresponsione della rendita o della pensione se
tale persona e' diversa dal beneficiario.
5-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al
presente testo unico e il valore del multiplo
dell'annualita' indicato al comma 2, lettera a), sono
variati in ragione della modificazione della misura del
saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta
modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo
periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private
autenticate e a quelle non autenticate presentate per la
registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di
variazione.
5-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui
ai commi 2 e 5-bis, non puo' essere assunto un saggio
legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.".
Si riporta l'art. 546 del citato DPR n. 131 del 1986,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 46 Rendite e pensioni
1. Per la costituzione di rendite la base imponibile e'
costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti
dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della
rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile
e' costituita dal valore della pensione.
2.Il valore della rendita o pensione e' costituito:
a) da quaranta volte l'annualita' se si tratta di
rendita perpetua o a tempo indeterminato;
b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al
saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o
pensione a tempo determinato;
c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando
l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto
allegato al presente testo unico, applicabile in relazione
all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si
tratta di rendita o pensione vitalizia.
3.Il valore della rendita o pensione costituita
congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare
con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a
norma della lettera c) del secondo comma tenendo conto
dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o
pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu'
persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e'
determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei
beneficiari.
4. La rendita o pensione a tempo determinato, con
clausola di cessazione per effetto della morte del
beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi
previsti dalla lettera b) del secondo comma, ma il suo
valore non puo' superare quello determinato nei modi
previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla
durata massima della rendita o pensione.
5.Le disposizioni dei commi terzo e quarto si applicano
con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la
corresponsione della rendita o della pensione se tale
persona e' diversa dal beneficiario.
5-bis.Il prospetto dei coefficienti allegato al
presente testo unico e il valore del multiplo
dell'annualita' indicato al comma 2, lettera a), sono
variati in ragione della modificazione della misura del
saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta
modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo
periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private
autenticate e a quelle non autenticate presentate per la
registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di
variazione.
5-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui
ai commi 2 e 5-bis, non puo' essere assunto un saggio
legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento."
Si riporta il testo degli articoli 50, comma 6, e 102,
comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di registro e altri tributi indiretti, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 50. Rendite e pensioni (articolo 46 decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
articolo 9, comma 4, decreto legislativo 18 settembre 2024,
n. 139)
OMISSIS
6. Il prospetto dei coefficienti, di cui all'allegato 4
al presente testo unico, e il valore del multiplo
dell'annualita' indicato al comma 2, lettera a), sono
variati in ragione della modificazione della misura del
saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta
modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo
periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private
autenticate e a quelle non autenticate presentate per la
registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di
variazione.
OMISSIS"
"Art. 102. Rendite e pensioni (articolo 17 decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 9, comma 4,
decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139)
OMISSIS
2. Il prospetto dei coefficienti di cui all'allegato 4
al presente testo unico e il valore del multiplo
dell'annualita' indicato al comma 1, lettera a), sono
variati in ragione della modificazione della misura del
saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta
modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo
periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le
donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di
variazione.".
 
Art. 12
Adeguamento delle disposizioni che richiamano l'interpello probatorio

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24-bis, comma 3, le parole: «dell'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 1, lettera f)»;
b) agli articoli 47-bis, comma 3, 110, comma 9-ter, quinto periodo, 113, comma 5, 124, comma 5, e 132, comma 3, le parole: «dell'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 1, lettera e)».
2. All'articolo 70-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dell'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 1, lettera e)».
3. All'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «dell'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 1, lettera e)».
4. All'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «, a esclusione dell'interpello probatorio previsto dall'articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,».

Note all'art. 12:
Si riporta il testo degli articoli 24-bis, 47-bis, 110,
comma 9-ter, quinto periodo, 113, 124 e 132 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 24-bis. Opzione per l'imposta sostitutiva sui
redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche
che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia
1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria
residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
possono optare per l'assoggettamento all'imposta
sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei
redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri
di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non
siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove
periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio
del periodo di validita' dell'opzione. L'imposta
sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo
67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque
periodi d'imposta di validita' dell'opzione, che rimangono
soggetti al regime ordinario di imposizione di cui
all'articolo 68, comma 3.
2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al
comma 1, relativamente ai redditi prodotti all'estero di
cui al comma 1 e' dovuta un'imposta sostitutiva
dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in
via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi
percepiti, nella misura di euro 200.000 per ciascun periodo
d'imposta in cui e' valida la predetta opzione. Tale
importo e' ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo
d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6.
L'imposta e' versata in un'unica soluzione entro la data
prevista per il versamento del saldo delle imposte sui
redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso
e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche. L'imposta non e' deducibile da
nessun'altra imposta o contributo.246
3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata
dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza
di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f), della legge 27
luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui
viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma
1 del presente articolo ed e' efficace a decorrere da tale
periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1
indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni
in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima
dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'Agenzia delle
entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei
strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorita'
fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima
residenza fiscale prima dell'esercizio di validita'
dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 e' revocabile e comunque
cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo
periodo d'imposta di validita' dell'opzione. Gli effetti
dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o
parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta
sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti
salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta
precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono
l'esercizio di una nuova opzione.
5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per se' o per
uno o piu' dei familiari di cui al comma 6, possono
manifestare la facolta' di non avvalersi dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi
prodotti in uno o piu' Stati o territori esteri, dandone
specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione
ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in
tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o
territori esteri si applica il regime ordinario e compete
il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai
fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in
cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri
di cui all'articolo 23.
6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di
cui al comma 1, l'opzione ivi prevista puo' essere estesa
nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o piu' dei
familiari di cui all'articolo 433 del codice civile,
purche' soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal
caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la
giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui
si estende il regime avevano l'ultima residenza prima
dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'estensione
dell'opzione puo' essere revocata in relazione a uno o piu'
familiari di cui al periodo precedente. La revoca
dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che
esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La
decadenza dal regime di uno o piu' dei familiari per omesso
o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro
riferita non comporta decadenza dal regime per le persone
fisiche di cui al comma 1."
"Art. 47-bis. Disposizioni in materia di regimi fiscali
privilegiati
1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da
quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli
aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia
abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo
scambio di informazioni, si considerano privilegiati:
a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o
non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai
sensi dell'articolo 167, comma 2, da parte di un
partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si
verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del
medesimo articolo 167;
b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla
lettera a), laddove il livello nominale di tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in
Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di
regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente
alla generalita' dei soggetti svolgenti analoga attivita'
dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino
fruibili soltanto in funzione delle specifiche
caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e
che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota,
prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile
idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del
predetto limite e sempreche', nel caso in cui il regime
speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attivita'
economica complessivamente svolta dal soggetto estero,
l'attivita' ricompresa nell'ambito di applicazione del
regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi
ordinari, rispetto alle altre attivita' svolte dal citato
soggetto.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente testo unico che fanno riferimento ai regimi
fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto
residente o localizzato nel territorio dello Stato che
detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di
un'impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui al comma 1, puo' dimostrare che:
a) il soggetto non residente svolga un'attivita'
economica effettiva, mediante l'impiego di personale,
attrezzature, attivi e locali;
b) dalle partecipazioni non consegua l'effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 2, il contribuente puo'
interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212."
"Art. 110. Norme generali sulle valutazioni
OMISSIS
9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta
esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero
localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro
valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si
considerano Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla
lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini
fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione
europea.844
9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano
quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova
che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta
esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi
deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e
ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella
dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di
procedere all'emissione dell'avviso di accertamento
d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all'interessato un apposito avviso con il quale e' concessa
al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di
novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove
l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve
darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A
tale fine, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
e), della legge 27 luglio 2000, n. 212."
"Art. 113. Partecipazioni acquisite per il recupero di
crediti bancari
1. Gli intermediari finanziari possono optare per la
non applicazione del regime di cui all'articolo 87 alle
partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi
finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla
conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso
imprese in temporanea difficolta' finanziaria, nel rispetto
delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da
parte di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 23 della
legge 28 dicembre 2005 n. 262.
2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata
quando sussistono:
a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il
recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad
altre forme alternative di recupero dei crediti, le
modalita' ed i tempi previsti per il recupero e, ove si
tratti di partecipazioni dirette nella societa' debitrice,
che l'operativita' di quest'ultima sara' limitata agli atti
connessi con il realizzo e la valorizzazione del
patrimonio;
b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che
inducono a ritenere temporanea la situazione di difficolta'
finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di
riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed
economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre
forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano
di risanamento deve essere predisposto da piu' intermediari
finanziari rappresentanti una quota elevata
dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficolta'.
3. L'opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti
della societa' di cui si acquisisce la partecipazione, la
rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II
e III del presente capo e della facolta' prevista
dall'articolo 115 fino all'esercizio in cui mantenga il
possesso delle partecipazioni di cui sopra.
4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e
3, l'opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini
dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da
parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti
estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle
quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per
effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a
condizione che il valore dei crediti convertiti sia
trasferito alle azioni ricevute.
5. Gli intermediari finanziari possono interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza
deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
6. L'intermediario finanziario che non intende
applicare il regime di cui all'articolo 87 ma non ha
presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5,
ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve segnalare nella dichiarazione dei redditi gli
elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate."
"Art. 124. Interruzione della tassazione di gruppo
prima del compimento del triennio
1. Se il requisito del controllo, cosi' come definito
dall'articolo 117, cessa per qualsiasi motivo prima del
compimento del triennio, il reddito della societa' o
dell'ente controllante, per il periodo d'imposta in cui
viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito per
un importo corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei
precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto
previsto dall'articolo 97, comma 2;
b) alla residua differenza tra il valore di libro e
quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
societa' o ente controllante o da altra societa'
controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
all'articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso
in cui il requisito del controllo venga meno anche nei
confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
cessionaria.
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal
venir meno del requisito del controllo:
a) la societa' o l'ente controllante deve integrare
quanto versato a titolo d'acconto se il versamento
complessivamente effettuato e' inferiore a quello dovuto
relativamente alle societa' per le quali continua la
validita' dell'opzione;
b) ciascuna societa' controllata deve effettuare
l'integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai
redditi propri, cosi' come risultanti dalla comunicazione
di cui all'articolo 121.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi
previsto, con le modalita' stabilite dal decreto di cui
all'articolo 129, la societa' o l'ente controllante puo'
attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia'
effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle
controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito
del controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di
cui all'articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo
quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
permangono nell'esclusiva disponibilita' della societa' o
ente controllante. In alternativa a quanto previsto dal
primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle
societa' che le hanno prodotte al netto di quelle
utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del
controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti
interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale
attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione
anticipata della tassazione di gruppo, alle societa' che le
hanno prodotte e' comunicato all'Agenzia delle entrate
all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o
in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi
dell'articolo 117, comma 3.
4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la
societa' o l'ente controllante e' tenuto a comunicare
all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue
attribuito a ciascun soggetto. 932
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche nel caso di fusione di una societa' controllata in
altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione
della societa' o ente controllante con societa' o enti non
appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare
ove la societa' o ente controllante sia in grado di
dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni,
la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle
disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini
dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del
consolidato, la societa' o ente controllante puo'
interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212
recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il
decreto di cui all'articolo 129 sono disciplinati gli
eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del
consolidato.
5-bis. La societa' o ente controllante che intende
continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non
ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5
ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve segnalare detta circostanza nella
dichiarazione dei redditi.
6. L'articolo 118, comma 4, si applica anche
relativamente alle somme percepite o versate tra le
societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi con
l'interruzione della tassazione di gruppo relativi
all'imposta sulle societa'."
"Art. 132. Condizioni per l'efficacia dell'opzione
1. Permanendo il requisito del controllo, come definito
nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha
durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed e'
irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si
intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a
meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini
previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica al termine di
ciascun triennio.
2. L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte
le controllate non residenti, cosi', come definite
dall'articolo 133;
b) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna
societa' controllata con quello della societa' o ente
controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non
sia consentita dalle legislazioni locali;
c) revisione dei bilanci del soggetto controllante
residente e delle controllate residenti di cui all'articolo
131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all'articolo
133, da parte dei soggetti iscritti all'albo Consob
previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche
da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto
controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile
dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul
bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la
controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del
bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui compete
l'amministrazione della societa' di un bilancio volontario
riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo
d'imposta della controllante, comunque soggetto alla
revisione di cui al primo periodo;
d) attestazione rilasciata da ciascuna societa'
controllata non residente secondo le modalita' previste dal
decreto di cui all'articolo 142 dalla quale risulti:
1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di
cui alla lettera c);
2) l'impegno a fornire al soggetto controllante la
collaborazione necessaria per la determinazione
dell'imponibile e per adempiere entro un periodo non
superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste
dell'Amministrazione finanziaria;
d-bis) l'esercizio dell'opzione e' comunicato
all'Agenzia delle entrate, secondo le modalita' previste
dal decreto di cui all'articolo 142, entro il mese
successivo a quello di scadenza del termine previsto per la
comunicazione della risposta all'interpello di cui al comma
3.
3. Al ricorrere delle condizioni previste dagli
articoli 130 e seguenti, la societa' controllante accede al
regime previsto dalla presente sezione; la medesima
societa' controllante puo' interpellare l'amministrazione
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei
requisiti per il valido esercizio dell'opzione. In
particolare, dall'istanza di interpello dovra' risultare:
a) la qualificazione soggettiva del soggetto
controllante all'esercizio dell'opzione ai sensi
dell'articolo 130, comma 2;
b) la puntuale descrizione della struttura societaria
estera del gruppo con l'indicazione di tutte le societa'
controllate;
c) la denominazione, la sede sociale, l'attivita'
svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le
controllate non residenti nonche' la quota di
partecipazione agli utili riferita alla controllante ed
alle controllate di cui all'articolo 131, comma 2,
l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e le
ragioni che richiedono tale diversita';
d) la denominazione dei soggetti cui e' stato
attribuito l'incarico per la revisione dei bilanci e le
conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi;
e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali
verra' presumibilmente richiesto il credito di cui
all'articolo 165.
4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puo'
essere subordinata all'assunzione da parte del soggetto
controllante dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati
ad una maggiore tutela degli interessi erariali. Con lo
stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto
controllante puo' a sua volta richiedere, oltre a quelle
gia' previste, ulteriori semplificazioni per la
determinazione del reddito imponibile fra le quali anche
l'esclusione delle societa' controllate di dimensioni non
rilevanti residenti negli Stati o territori di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis.
5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 possono
essere comunicate all'Agenzia delle entrate con le
modalita' previste dallo stesso comma 3 entro il mese
successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale
si possono essere verificate. La societa' o ente
controllante che intende accedere al regime previsto dalla
presente sezione ma non ha presentato l'istanza di
interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola
presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei
redditi.".
Si riporta il testo dell'articolo 70-ter, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dal presente decreto:
"Art. 70-ter Vincolo finanziario, vincolo economico e
vincolo organizzativo
1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero
1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell'anno
solare precedente:
a) tra detti soggetti esiste, direttamente o
indirettamente, un rapporto di controllo;
b) detti soggetti sono controllati, direttamente o
indirettamente, dal medesimo soggetto, purche' residente
nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale
l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo
scambio di informazioni.
1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi'
sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel
territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario
di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Si considera sussistente un vincolo economico tra
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla
base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di
cooperazione economica:
a) svolgimento di un'attivita' principale dello stesso
genere;
b) svolgimento di attivita' complementari o
interdipendenti;
c) svolgimento di attivita' che avvantaggiano,
pienamente o sostanzialmente, uno o piu' di essi.
3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo
tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via
di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro
quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di
fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorche'
tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.
4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti
passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma
1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli
economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3.
5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico
o di quello organizzativo, e' presentata all'Agenzia delle
entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Il vincolo economico si considera in ogni caso
insussistente per i soggetti per i quali il vincolo
finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di
partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi
finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla
conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso
imprese in temporanea difficolta' finanziaria, di cui
all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la
sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia
delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 212 del
2000.".
Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 4-bis,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 30 (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli)
OMISSIS
4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno
reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli
incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del reddito
determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non
hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la
societa' interessata puo' interpellare l'amministrazione ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente.".
Per le modifiche all'art. 11, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212 vedi note all'articolo 13.
 
Art. 13

Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «un termine non inferiore» e' inserita la seguente: «complessivamente» e la parola: «ovvero» e' sostituita dalla seguente: «e»;
b) all'articolo 10-quater, comma 1, alinea, dopo le parole: «atti di imposizione» sono inserite le seguenti: «o sanzionatori»;
c) all'articolo 10-octies, comma 1, le parole: «o privati» sono soppresse;
d) all'articolo 10-nonies:
1) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'inammissibilita' delle istanze di interpello nelle ipotesi in cui la banca dati non informi il contribuente che puo' presentare interpello sempreche' il contribuente non dimostri che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo.»;
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le regole di funzionamento del servizio di consultazione semplificata, ivi compresi i presupposti e le modalita' di accesso al medesimo servizio, anche ai fini del suo coordinamento con la disciplina dell'interpello di cui all'articolo 11.»;
e) all'articolo 11, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. La presentazione delle istanze di interpello, in relazione a fattispecie particolarmente complesse, e' in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle Agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalita' di corresponsione sono individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della tipologia d'interpello presentata.».

Note all'art. 13:
Si riporta il testo degli articoli 6-bis, 10-quater,
10-octies, 10-nonies e 11 della legge 27 luglio 2000, n.
212, come modificato dal presente decreto:
"Art. 6-bis (Principio del contraddittorio)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti
autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della
giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di
annullabilita', da un contraddittorio informato ed
effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi
del presente articolo per gli atti automatizzati,
sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di
controllo formale delle dichiarazioni individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche'
per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione
finanziaria comunica al contribuente, con modalita' idonee
a garantirne la conoscibilita', lo schema di atto di cui al
comma 1, assegnando un termine non inferiore
complessivamente a sessanta giorni per consentirgli
eventuali controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed
estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non e'
adottato prima della scadenza del termine di cui al primo
periodo. Se la scadenza di tale termine e' successiva a
quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto
conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato
per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine
di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale
ultimo termine e' posticipato al centoventesimo giorno
successivo alla data di scadenza del termine di esercizio
del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene
conto delle osservazioni del contribuente ed e' motivato
con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di
non accogliere."
"Art. 10-quater. (Esercizio del potere di autotutela
obbligatoria)
1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in
parte all'annullamento di atti di imposizione o
sanzionatori ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza
necessita' di istanza di parte, anche in pendenza di
giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di
manifesta illegittimita' dell'atto o dell'imposizione:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente
riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta
regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata,
non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di
sentenza passata in giudicato favorevole
all'amministrazione finanziaria, nonche' decorso un anno
dalla definitivita' dell'atto viziato per mancata
impugnazione.
3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate
dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente
articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la
responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'
limitata alle ipotesi di dolo."
"Art. 10-octies. (Consulenza giuridica)
1. L'amministrazione finanziaria offre, su richiesta,
consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di
categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici,
alle regioni e agli enti locali, nonche' alle
amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti
interpretativi di disposizioni tributarie su casi di
rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti.
2. La richiesta di consulenza giuridica non ha effetto
sulle scadenze previste dalle norme tributarie, sulla
decorrenza dei termini di decadenza e non comporta
interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono adottate disposizioni applicative del presente
articolo."
"Art. 10-nonies. (Consultazione semplificata)
1. Le persone fisiche e i contribuenti di minori
dimensioni di cui al comma 2, avvalendosi dei servizi
telematici dell'amministrazione finanziaria accedono
gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche
per il tramite di intermediari specificamente delegati, a
una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa
in materia di tutela dei dati personali, contiene i
documenti di cui all'articolo 10-sexies, le risposte a
istanze di consulenza giuridica e interpello, le
risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.
2. L'accesso al servizio di cui al comma 1 e' offerto
esclusivamente, oltre a tutte le persone fisiche, anche non
residenti, alle societa' semplici, in nome collettivo, in
accomandita semplice e alle societa' ad esse equiparate, ai
sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che applicano il
regime di contabilita' semplificata.
3. La banca dati consente l'individuazione della
soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto
dal contribuente. Quando la risposta al quesito non e'
individuata univocamente, la banca dati informa il
contribuente che puo' presentare istanza di interpello. La
risposta produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma
2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante.
4. L'utilizzazione del servizio di cui al presente
articolo e' condizione di ammissibilita' ai fini della
presentazione di istanze di interpello. Resta ferma
l'inammissibilita' delle istanze di interpello nelle
ipotesi in cui la banca dati non informi il contribuente
che puo' presentare interpello sempreche' il contribuente
non dimostri che il documento di prassi richiamato nella
risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al
quesito interpretativo.
4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono definite le regole di funzionamento del
servizio di consultazione semplificata, ivi compresi i
presupposti e le modalita' di accesso al medesimo servizio,
anche ai fini del suo coordinamento con la disciplina
dell'interpello di cui all'articolo 11."
"Art. 11. (Interpello)
1. Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione
finanziaria per ottenere una risposta riguardante
fattispecie concrete e personali relativamente alla:
a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando
vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro
corretta interpretazione;
b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce
delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una
specifica fattispecie;
d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per
contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni,
detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive
del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento
tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare
fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;
e) sussistenza delle condizioni e valutazione della
idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge
per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi
espressamente previsti dalla legge;
f) sussistenza delle condizioni e valutazione della
idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge ai
fini dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1, a
esclusione dell'interpello probatorio previsto
dall'articolo 70-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' riservato ai
soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e
seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e
ai soggetti che presentano le istanze di interpello di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147.
3. La presentazione delle istanze di interpello, in
relazione a fattispecie particolarmente complesse, e' in
ogni caso subordinata al versamento di un contributo,
destinato a finanziare iniziative per implementare la
formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui
misura e le cui modalita' di corresponsione sono
individuate con regolamento del Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, in funzione della tipologia
di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e
della tipologia d'interpello presentata.
4. Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni
di obiettiva incertezza quando l'amministrazione
finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o
risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a
quella rappresentata dal contribuente.
5. L'amministrazione finanziaria, ferma la facolta' di
chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le
modalita' e i termini di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156, risponde alle
istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in
ogni caso, e' sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta
che e' obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra
amministrazione. Se il parere non e' reso entro sessanta
giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque
all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che
cade il sabato o un giorno festivo e' senz'altro prorogato
al primo giorno successivo non festivo. La risposta,
scritta e motivata, vincola ogni organo
dell'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento
alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al
richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al
contribuente entro il termine previsto, il silenzio
equivale a condivisione della soluzione prospettata dal
contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche
a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla
risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti
della risposta alla istanza di interpello si estendono ai
comportamenti successivi del contribuente riconducibili
alla fattispecie gia' oggetto di interpello, salvo
rettifica della soluzione interpretativa da parte
dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli
eventuali comportamenti futuri dell'istante.
6. La presentazione della istanza di interpello non
incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie ne'
sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta
interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. La risposta alla istanza di interpello non e'
impugnabile.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52, quinto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non si applicano a dati, notizie, atti,
registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel
corso dell'istruttoria delle istanze di interpello."
 
Art. 14

Disposizioni in materia di adempimento collaborativo

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025, l'Agenzia delle entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, procede all'ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del medesimo decreto.
2. Nei casi di cui al comma 1 la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere prodotta entro il termine del 30 settembre 2026.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, la mancata presentazione della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale entro il termine fissato al comma 2 costituisce causa di esclusione dal regime ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 per inosservanza degli impegni assunti.

Note all'art. 14:
Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1-bis, e 7,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128:
"Art. 4. Requisiti
1-bis. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione
e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1,
predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al
comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine
alla sua conformita' ai principi contabili, da parte di
professionisti indipendenti gia' in possesso di una
specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati
o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. In caso
di certificazione infedele si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La certificazione e'
infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza,
onorabilita' e professionalita' indicati nel regolamento di
cui al comma 1-ter, nonche' in tutti i casi in cui non vi
sia corrispondenza tra i dati contenuti nella
certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il
certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti
e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma
1-ter. In caso di certificazione infedele l'Agenzia
dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della
permanenza nel regime di adempimento collaborativo del
soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la
condotta del professionista che ha reso la certificazione
infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale
di appartenenza per le valutazioni di competenza."
"Art. 7. Competenze e procedure
OMISSIS
2. I contribuenti che intendono aderire al regime di
adempimento collaborativo inoltrano domanda in via
telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito
istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle
entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, nonche' all'articolo
4, comma 1-bis, comunica ai contribuenti l'ammissione al
regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si
applica al periodo d'imposta nel corso del quale la
richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia. Lo stesso
si intende tacitamente rinnovato qualora non sia
espressamente comunicata dal contribuente la volonta' di
non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
3. L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al
contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni,
con provvedimento motivato, puo' dichiarare l'esclusione
dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti
di cui all'articolo 4 o ai commi 1-bis, 1-quater e
1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui
all'articolo 5, comma 2. In caso di inosservanza degli
impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento
collaborativo e' preceduta da un periodo transitorio di
osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte
del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma
1, e alla regolarizzazione delle connesse violazioni
fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la
permanenza nel regime. Il periodo transitorio di
osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile,
al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per
un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni. Il
periodo di osservazione non si applica nei casi di
violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento
tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.
L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla
data di notifica del provvedimento.".
 
Art. 15
Modalita' di accesso all'esercizio delle funzioni di ufficiali della
riscossione

1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, gli articoli 42 e 43 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 42 (Ufficiali della riscossione). - 1. Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione sono nominati dal legale rappresentante dell'agente della riscossione, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione nazionale, tra i dipendenti dello stesso agente in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di revoca della nomina.
2. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto del luogo in cui ha sede legale l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempreche' non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto.
Art. 43 (Funzioni degli ufficiali della riscossione). - 1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.».
2. Al testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, l'articolo 232 e' sostituito dal seguente:
«Art. 232 (Ufficiali della riscossione (articolo 42 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)). - 1. Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione sono nominati dal legale rappresentante dell'agente della riscossione, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione nazionale, tra i dipendenti dello stesso agente in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di revoca della nomina.
2. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto del luogo in cui ha sede legale l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempreche' non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto.».
 
Art. 16

Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale

1. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 96:
1) al comma 7, dopo le parole: «articolo 82» sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 118, comma 8»;
2) al comma 9, le parole: «I commi 7 e 8 non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 7 non si applica»;
b) all'articolo 112, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'estinzione del reato impedisce l'applicazione della confisca, salvi i casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell'illecito e fermo restando quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale.»;
c) all'articolo 118, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Salvi i casi di confisca disposti dall'autorita' giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell'illecito, le stesse, destinate alla confisca in via amministrativa ai sensi dell'articolo 96, comma 7, sono restituite al trasgressore, previo pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, nei termini fissati con provvedimento dell'Agenzia. Fermo restando quanto previsto nel primo periodo, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.».

Note all'art. 16:
Si riporta il testo degli articoli 96, 112 e 118 del
decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 96. Sanzioni amministrative
1. E' punito con la sanzione amministrativa dal 100 per
cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o
indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in
restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro
2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79, in
misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo
le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, commette
le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che,
alternativamente:
a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio
doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente
richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000;
b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine
diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o
indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a
euro 100.000.5
2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta di un terzo
quando i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori
al 3 per cento di quelli dichiarati.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 4, la
sanzione di cui al comma 1 non si applica se l'ammontare
dei diritti di confine complessivamente dichiarati e' pari
o superiore a quelli complessivamente accertati.
4. Quando nella dichiarazione non sono indicati in
maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per
il compimento dei controlli e l'ammontare dei diritti di
confine complessivamente dichiarati e' pari o superiore a
quelli complessivamente accertati, in luogo della sanzione
di cui al comma 1 si applica la sanzione nella misura da
euro 150 a euro 1.000; in presenza di piu' articoli, tale
sanzione si applica una sola volta.
5. Qualora, nella verifica delle merci immesse nei
magazzini o recinti di custodia temporanea o nei depositi,
si trovi, rispetto alla giacenza dichiarata, un'eccedenza
di quantita' inferiore al 2 per cento o una deficienza di
quantita' inferiore al 2 per cento oltre il calo
riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 non si applica.
6. Se la deficienza di quantita' di cui al comma 5 e'
superiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la
sanzione di cui al comma 1 e' calcolata sull'intera
differenza, senza tener conto di detto calo. Se non si
conosce il peso della merce mancante, questo e' calcolato
in base alla media di quelle della stessa specie.
7. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della
fattispecie di cui all'articolo 82 e salvo quanto previsto
dall'articolo 118, comma 8, e' sempre ordinata la confisca
amministrativa delle merci oggetto dell'illecito. Il
relativo provvedimento e' adottato dall'Ufficio
dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al
luogo in cui la violazione e' stata accertata.
8. La confisca di cui al comma 7 riguarda anche i mezzi
di trasporto utilizzati per commettere la violazione che
risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci
ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la
capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle
caratteristiche costruttive omologate.
9. Il comma 7 non si applica, oltre che nei casi di cui
al comma 14, per la violazione di cui al comma 1 relativa
alla fattispecie di cui all'articolo 79, ove ricorra una
delle seguenti condizioni:
a) quando, pur essendo errati uno o piu' degli elementi
indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono
comunque immediatamente desumibili dai documenti di
accompagnamento prescritti dalla normativa doganale
unionale;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in
sede di accertamento sono considerate nella tariffa in
differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei
diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la
dichiarazione, e' uguale a quello dei diritti liquidati o
lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in piu' o in meno nella
quantita' o nel valore non superano il 5 per cento per
ciascun singolo dichiarato;
d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei
bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di
altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese
disponibili in maniera evidente ai fini della verifica;
e) quando le violazioni rientrano nei casi di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5.
10. Quando la violazione consiste in una differenza tra
la quantita' dichiarata e quella accertata, la confisca ha
a oggetto la quantita' di merce eccedente quella
dichiarata. Nel caso di beni indivisibili, la confisca ha a
oggetto l'intero bene. Nel caso di beni a seguito di
viaggiatori, la confisca si applica qualora il valore
complessivo dei beni rinvenuti sia pari o superiore a tre
volte la franchigia doganale.
11. Per le merci e i mezzi di cui e' ordinata la
confisca, ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10, si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 95. I provvedimenti per i
quali, in base al citato articolo 95, e' competente
l'autorita' giudiziaria sono adottati dall'Ufficio
dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al
luogo in cui la violazione e' stata accertata.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 si
applicano anche in caso di violazione di cui all'articolo
84, commi 2 e 3. In tali casi e' sempre ordinata la
confisca amministrativa dei tabacchi lavorati di
contrabbando.
13. Non si applicano le sanzioni amministrative e non
si procede alla confisca in tutti i casi in cui la
revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42 e'
avviata su istanza del dichiarante, sempreche' l'istanza
sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di
procedimenti penali. Sugli eventuali maggiori diritti di
confine sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 49,
qualora l'istanza di revisione della dichiarazione sia
presentata oltre novanta giorni dopo lo svincolo delle
merci cui detta dichiarazione si riferisce.6
14. Nell'ipotesi di cui all'articolo 79, quando
l'autorita' giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa,
l'autore e' punito, a titolo di colpa, con la sanzione
amministrativa dall'80 per cento al 150 per cento dei
diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o
indebitamente richiesti in restituzione e comunque in
misura non inferiore a euro 500. In tale ipotesi, si
applicano, altresi', i commi 2, 3 e 4."
"Art. 112. Estinzione del reato - Cause di non
punibilita'
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di
contrabbando punibili con la sola pena della multa,
l'autore della violazione puo' effettuare il pagamento,
oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di
una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore
al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei
diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado. Il pagamento della predetta somma e del
tributo estingue il reato. L'estinzione del reato impedisce
l'applicazione della confisca, salvi i casi in cui siano
vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la
commercializzazione delle merci oggetto di illecito e fermo
restando quando disposto dall'articolo 240, secondo comma,
del codice penale.
2. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da
78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di
cui all'articolo 88, comma 2, lettere a), b), c)
limitatamente al caso in cui il fatto e' connesso con altro
delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono
punibili se l'autore della violazione effettua il
pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli
interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento
operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a),
a-bis), b) e b-bis), del testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali, di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e all'articolo 14,
comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173, sempreche' il pagamento intervenga
prima che l'autore della violazione abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di
procedimenti penali. La causa di non punibilita' prevista
nel presente comma impedisce l'applicazione della confisca,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 240, secondo
comma, del codice penale."
"Art. 118. Gestione dei beni e delle merci sequestrate
o confiscate
1. Le cose sequestrate per le violazioni previste dal
presente allegato, salva diversa disposizione
dell'autorita' giudiziaria per le fattispecie costituenti
reato, sono prese in custodia dall'Agenzia.
2. Per assicurare l'identita' e la conservazione di
esse si osservano, in quanto applicabili, le norme del
codice di procedura penale.
3. Se vi e' pericolo di deperimento delle cose
sequestrate, l'Agenzia puo' procedere alla vendita, previa
autorizzazione, per le fattispecie costituenti reato,
dell'autorita' giudiziaria, che si pronuncia entro trenta
giorni.
4. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di
ignoti, l'Agenzia, decorso il termine di tre mesi dalla
data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla
distruzione delle merci sequestrate, previa comunicazione
all'autorita' giudiziaria per le fattispecie costituenti
reato. La distruzione puo' avvenire dopo quindici giorni
dalla comunicazione, salva diversa decisione della predetta
autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di
conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
5. Per i tabacchi lavorati di contrabbando, quando il
decreto di sequestro o di convalida del sequestro non e'
piu' assoggettabile a riesame, l'autorita' giudiziaria
puo':
a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato
sequestrato, disponendo il prelievo di uno o piu' campioni
determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita'
di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale;
b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori
nazionali o esteri.
6. Al fine di contenere i costi necessari al
mantenimento dei reperti di cui al comma 5, l'Agenzia,
decorso un anno dal momento del sequestro, puo' procedere
alla distruzione e alla campionatura dei prodotti, previa
comunicazione all'autorita' giudiziaria. Le predette
distruzione e campionatura, da effettuare secondo modalita'
definite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della giustizia,
possono avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione.
7. Decorsi novanta giorni da quando e' stato notificato
il provvedimento che dispone la restituzione delle cose
sequestrate in via amministrativa, senza che il soggetto a
favore del quale e' stata ordinata la restituzione provvede
a ritirarle, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 75 a 77.
8. Salvi i casi di confisca disposti dall'Autorita'
giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione,
il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle
merci oggetto dell'illecito, le stesse, destinate alla
confisca in via amministrativa ai sensi dell'articolo 96,
comma 7, sono restituite al trasgressore, previo pagamento
dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle
sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, nei
termini fissati con provvedimento dell'Agenzia. Fermo
restando quanto previsto nel primo periodo, l'Agenzia,
ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del
trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via
amministrativa previo pagamento del valore delle stesse,
dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle
sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.
9. I costi per la distruzione delle merci possono
essere anticipati dall'Agenzia e recuperati a carico dei
soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano
fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96."
 
Art. 17

Modifiche alle disposizioni legislative in materia di accise

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: «Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonche' l'organismo centrale di stoccaggio istituito dallo Stato ai sensi della direttiva (UE) 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, per garantire il mantenimento delle scorte nazionali di prodotti petroliferi»;
b) all'articolo 26, comma 8, lettera b), dopo le parole: «altro recipiente,» e' inserita la seguente: «anche»;
c) all'articolo 26-ter, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Su richiesta, i soggetti di cui all'articolo 26, comma 9, possono versare, entro il quarto mese del semestre di riferimento e in un'unica soluzione, tutte le rate di acconto mensili relative al medesimo semestre, ciascuna determinata in misura pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati, per uso proprio, nel primo mese del medesimo semestre.»;
d) all'articolo 52, comma 2, lettera c), dopo le parole: «o da gas ottenuti dalla biomassa», sono aggiunte le seguenti: «e consumata per uso proprio»;
e) all'allegato I, la voce «Gas naturale» e' sostituita dalla seguente:
«Gas naturale:
per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo
per combustione per usi non domestici: euro 0,012498 per metro cubo
per combustione per usi domestici:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo;
per combustione per usi domestici limitatamente ai consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.
per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi.».

Note all'art. 17:
Si riporta il testo degli articoli 5, 26, 26-ter e 52,
del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 5. Regime del deposito fiscale
1. La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione
e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in
regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito
fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di
prodotti tassati su base forfettaria.
2. Il regime del deposito fiscale e' autorizzato
dall'Amministrazione finanziaria nei limiti e alle
condizioni stabilite dall'autorizzazione. Per i prodotti
diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito
fiscale e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 63. Per i tabacchi
lavorati, l'esercizio del deposito fiscale e' subordinato
all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A ciascun
deposito fiscale e' attribuito un codice di accisa.
3. Il depositario e' obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli
prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento
dell'imposta che grava sulla quantita' massima di prodotti
che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in
relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi
utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non
puo' essere inferiore alla media aritmetica degli importi
mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo
avvenute nei dodici mesi solari precedenti; il depositario
autorizzato adegua la cauzione entro trenta giorni dal
termine previsto per il pagamento dell'imposta dovuta sulle
immissioni in consumo che hanno determinato la variazione
dell'importo da prestare, dandone comunicazione all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data
dell'adeguamento. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 64. In presenza di cauzione prestata da altri
soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di
pari ammontare, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, comma 4, lettera a). Sono esonerate
dall'obbligo di prestazione della cauzione le
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonche'
l'organismo centrale di stoccaggio istituito dallo Stato ai
sensi della direttiva (UE) 2009/119/CE del Consiglio, del
14 settembre 2009 per garantire il mantenimento delle
scorte nazionali di prodotti petroliferi;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per
l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e
movimentati nel deposito fiscale;
d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere
nella contabilita' di cui alla lettera c), al momento della
presa in consegna di cui all'articolo 6, comma 6, tutti i
prodotti ricevuti sottoposti ad accisa;
e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a
sottoporsi a controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza
finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi
lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la
vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto
dell'operativita' dell'impianto, la tutela fiscale anche
attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato
deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le
attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per
il funzionamento; sono a carico del depositario i
corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e di controllo
svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario
d'ufficio.
5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi
fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi
stabiliti dal presente articolo nonche' del divieto di
estrazione di cui all'articolo 3, comma 4,
indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le
violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca
della licenza fiscale di esercizio.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa."
"Art. 26. Gas naturale
1. Il gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21
00), destinato alla combustione per usi domestici e usi non
domestici, nonche' all'autotrazione, e' sottoposto ad
accisa, e la relativa imposta e' esigibile, al momento
della fornitura al consumatore finale o al momento del
consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, con
l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti
a tale momento.
2. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si
considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
e altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70
per cento in volume. Per le miscele contenenti metano e
altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per
cento in volume, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, sono applicate le
aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura
proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di
metano e altri idrocarburi.
3. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di
cui al comma 2, originate da biomassa, destinate agli usi
propri del soggetto che le produce.
4. E' considerato uso domestico ogni impiego del gas
naturale destinato alla combustione in unita' immobiliari
aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra
altresi' nell'uso domestico l'utilizzo del gas naturale
destinato:
a) alla combustione nei locali:
1) degli uffici pubblici;
2) degli uffici, anche di societa' e imprese, posti
fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende
dove viene svolta l'attivita' produttiva nonche' degli
studi professionali;
3) degli istituti di credito;
4) degli istituti di istruzione;
b) alla combustione per la produzione di energia
termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante
impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo
gas a servizio degli immobili di cui al presente comma.
5. Sono considerati usi non domestici gli impieghi del
gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonche',
limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati
per la produzione di energia termica, l'impiego del gas
naturale destinato alla combustione in impianti
cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le
caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2,
lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la
rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche.
6. E' considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale
del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna,
in impieghi differenti, con esclusione dell'uso per
autotrazione, relativamente ai quali e' prevista
l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione
o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il
soggetto obbligato di cui al comma 7 applica, su richiesta
del consumatore finale, l'accisa in relazione ai
quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti
impieghi.
7. Sono obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le
modalita' previste dall'articolo 26-ter, con diritto di
rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che:
a) fatturano il gas naturale ai consumatori finali,
comprese le societa' aventi sede legale nel territorio
dello Stato designate da soggetti di altri Stati
dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello
Stato che forniscono il gas naturale direttamente a
consumatori finali; le predette societa' designate hanno
l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli prima dell'inizio dell'attivita' di fornitura;
b) acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori
finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro
recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi
terzi.
8. Sono altresi' obbligati al pagamento dell'accisa,
secondo le modalita' previste dall'articolo 26-ter, i
soggetti che, per uso proprio:
a) acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di
gasdotti o di infrastrutture per il vettoriamento del
prodotto;
b) acquistano il gas naturale, confezionato in bombole
o in altro recipiente, anche da altri Stati dell'Unione
europea o da Paesi terzi;
c) estraggono gas naturale nel territorio dello Stato.
9. I gestori delle reti di gasdotti nazionali, previa
istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono
essere riconosciuti soggetti obbligati limitatamente al gas
naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
10. Si considerano consumatori finali di gas naturale
anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di
gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature
di compressione per il riempimento di carri bombolai.
11. Per la detenzione e la circolazione del gas
naturale non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 5 e 6."
"Art. 26-ter. Accertamento, liquidazione e versamento
dell'accisa
1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta
dai soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, sono
effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale
contenente gli elementi necessari per la determinazione del
debito d'imposta relativo al semestre solare di
riferimento. I semestri decorrono dal primo giorno dei mesi
di gennaio e di luglio di ciascun anno.
2. La dichiarazione e' presentata dai soggetti di cui
all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, esclusivamente in forma
telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo
di ciascun anno. Nella dichiarazione semestrale, i predetti
soggetti riportano le somme versate ai sensi del comma 3
relativamente al semestre cui la dichiarazione si
riferisce; i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7,
riportano altresi' l'ammontare, in relazione a ciascuna
destinazione d'uso, dei consumi indicati nelle bollette di
pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la
dichiarazione si riferisce nonche' le relative aliquote di
accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori
finali.
3. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9,
corrispondono l'accisa dovuta in ciascun semestre in rate
di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Per i
soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, ciascuna rata e'
pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui
quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette di
pagamento o nelle fatture emesse, nei confronti dei
consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i
soggetti di cui all'articolo 26, commi 8 e 9, ciascuna rata
e' pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di
gas naturale consumati per uso proprio nel mese solare
precedente. Su richiesta, i soggetti di cui all'articolo
26, comma 9, possono versare, entro il quarto mese del
semestre di riferimento e in un'unica soluzione, tutte le
rate di acconto mensili relative al medesimo semestre,
ciascuna determinata in misura pari all'importo dell'accisa
dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati, per uso
proprio, nel primo mese del medesimo semestre.
4. Entro la fine del mese in cui e' presentata la
dichiarazione semestrale, i soggetti di cui all'articolo
26, commi 7, 8 e 9, versano l'eventuale conguaglio
determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla
dichiarazione semestrale risultino somme versate in
eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai
successivi versamenti di accisa fino al loro completo
esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi
dell'articolo 14.
5. I soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, nel
periodo intercorrente tra l'inizio dell'attivita' di
fornitura e la fine del mese in cui procedono alla
fatturazione del gas naturale ceduto, versano acconti
mensili nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane
e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi
soggetti nella denuncia di cui all'articolo 26-bis, comma
1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia
medesima.
6. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 8 e 9, che
iniziano a consumare gas naturale per uso proprio,
corrispondono l'accisa dovuta relativamente al mese in cui
ha inizio il consumo, versando un acconto nella misura
determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in
base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella
denuncia di cui all'articolo 26-bis, comma 1, e a quelli
eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima.
7. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono
riportati, ai fini del conguaglio dell'accisa sul gas
naturale dovuta per il semestre di riferimento, nella
dichiarazione di cui al comma 1, relativa allo stesso
semestre.
8. La bolletta di pagamento o la fattura rilasciata ai
consumatori finali dai soggetti di cui all'articolo 26,
comma 7, riporta, conformemente alle prescrizioni stabilite
dall'ARERA, i quantitativi di gas naturale venduti nel
periodo cui la bolletta si riferisce nonche' la
determinazione dell'importo dell'accisa sui predetti
quantitativi calcolato con l'applicazione delle aliquote
vigenti al momento della fornitura.
9. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9,
adeguano l'importo della cauzione di cui all'articolo
26-bis, comma 1, entro il primo mese successivo al
trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione
risulti non inferiore alla media aritmetica dell'accisa
dovuta nei tre mesi precedenti, dandone comunicazione
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni
dalla data dell'adeguamento. Se in base ai dati in possesso
della medesima Agenzia, anche acquisiti ai sensi del comma
14, la cauzione prestata risulta non idonea, la stessa ne
ridetermina l'importo; in tal caso si applicano le
disposizioni dell'articolo 64.
10. Nel caso di escussione della cauzione da parte
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se il soggetto
obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui e'
effettuata l'escussione, non ha versato l'accisa dovuta per
un importo che superi, al netto di quello eventualmente
gia' iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa,
l'Agenzia ridetermina l'importo della cauzione in misura
pari al valore dell'accisa dovuta e non versata nei
predetti tre mesi; si applicano le disposizioni
dell'articolo 64, comma 2, e l'importo della cauzione
rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato
nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento
della comunicazione di cui al medesimo articolo 64.
11. I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma
7, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di
ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di gas
naturale fatturati nel mese precedente, suddivisi per
destinazione d'uso.
12. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9,
contabilizzano i quantitativi di gas naturale estratti,
acquistati o ceduti.
13. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono definiti il modello di
dichiarazione semestrale, le relative modalita' di
presentazione all'Agenzia e gli elementi specifici da
indicare nonche' il contenuto specifico dei modelli per le
comunicazioni di cui al comma 11.
14. Con determinazione, adottata dal direttore
dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalita' di
scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati
relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati
al pagamento dell'accisa in relazione alle cessioni di gas
naturale fornito ai consumatori finali."
"Art. 52. Oggetto dell'imposizione
1. L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta
ad accisa, e la relativa imposta e' esigibile, al momento
della fornitura al consumatore finale o al momento del
consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio,
con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I
vigenti a tale momento.
2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili,
ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza
disponibile non superiore a 20 kW, e consumata per uso
proprio;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli
autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri,
esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi
elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello
Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla
biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa e consumata per
uso proprio;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque
azionati, aventi potenza nominale non superiore a 1 kW
nonche' prodotta in officine elettriche costituite da
gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza nominale
complessiva non superiore a 200 kW;
e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e
nei processi elettrolitici e metallurgici;
f) impiegata nei processi mineralogici;
g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui
costo finale, calcolato in media per unita', incida per
oltre il 50 per cento.
3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:
a) utilizzata per l'attivita' di produzione di
elettricita' e per mantenere la capacita' di produrre
elettricita' nonche', limitatamente agli impianti di
generazione di energia elettrica asservita esclusivamente
alla immissione in rete con obbligo di connessione di
terzi, per le attivita' connesse all'esercizio dei medesimi
impianti;
b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili
ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza
disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di
autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni
ubicati nel medesimo sito di produzione;
c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee
ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee
di trasporto urbano ed interurbano;
e) consumata per qualsiasi applicazione nelle
abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con
potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile
di 150 kWh. Per i consumi superiori alla soglia di 150 kWh
per le utenze fino a 1,5 kW, si procede al recupero
dell'accisa riducendo i quantitativi rientranti nella
medesima soglia di esenzione di un numero di chilowattora
corrispondenti a quelli consumati in misura superiore alla
predetta soglia di 150 kWh; per i consumi superiori al
limite di 220 kWh per le utenze oltre 1,5 e fino a 3 kW, si
procede al recupero dell'accisa riducendo i quantitativi
rientranti nella soglia di esenzione di 150 kWh di un
numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in
misura superiore al predetto limite di 220 kWh.
4. E' considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale
dell'energia elettrica, fornita ad un unico punto di
prelievo, in impieghi differenti relativamente ai quali e'
prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa,
l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa."
Si riporta il testo dell'allegato I al decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Allegato I
Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 18
Modifiche ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e
penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in
materia di versamenti e di riscossione nonche' in materia di
imposta di registro e di altri tributi indiretti

1. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 7, le parole: «dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 98 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
b) all'articolo 10, sotto-rubrica, le parole: «articolo 7 del decreto-legge n. 269 del 2003» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997»;
c) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Ulteriori disposizioni in materia di ravvedimento). - 1. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 14, comma 1, lettera a), qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.»;
d) all'articolo 18:
1) al comma 3, le parole: «all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
2) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;
e) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;
f) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;
g) all'articolo 28, comma 9, le parole: «all'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 38, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
h) all'articolo 37:
1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024»;
2) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;
i) all'articolo 41, comma 1, le parole: «dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
l) all'articolo 44:
1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 69 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
2) al comma 2, le parole: «dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»;
m) all'articolo 45, comma 1, le parole: «dell'articolo 63 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
n) all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole: «nell'articolo 13, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123» e le parole: «dell'articolo 32 o dell'articolo 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 117 del citato testo unico n. 123 del 2025 o dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346»;
2) al comma 2, le parole: «dall'articolo 48, commi da 2 a 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 130, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, o non adempie all'obbligo di cui al comma 4»;
3) al comma 3:
3.1) all'alinea, le parole: «all'articolo 48, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 130, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»;
3.2) alla lettera c), le parole: «di cui all'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 108, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025» e le parole: «di cui al richiamato articolo 23 e all'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al richiamato articolo 108 e all'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»;
o) all'articolo 50, comma 1, le parole: «di cui agli articoli 25 e 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 110, commi da 1 a 6, e 111 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
p) all'articolo 51, comma 1, le parole: «dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
q) all'articolo 52, comma 3, le parole: «dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 150, commi 5 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
r) l'articolo 53 e' abrogato;
s) all'articolo 55, comma 2, le parole: «effettuato pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «effettuato il pagamento»;
t) all'articolo 56, comma 1:
1) all'alinea dopo le parole: «testo unico dei tributi erariali minori» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174»;
2) alle lettere a), d), f), g), h), i), l), m) e n), dopo le parole: «testo unico dei tributi erariali minori» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024»;
u) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «testo unico dei tributi erariali minori» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174»;
v) all'articolo 63, comma 2, le parole: «e dell'articolo 16, terzo comma,» sono soppresse;
z) all'articolo 69, comma 1, lettera a):
1) al terzo periodo, le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
2) all'ottavo periodo, le parole: «l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 123, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025»;
aa) all'articolo 70, comma 3, la parola: «Quando» e' sostituita dalla seguente: «Qualora»;
bb) all'articolo 82, comma 1, le parole: «dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
cc) all'articolo 83, comma 1, le parole: «dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
dd) all'articolo 84, commi 1 e 2, le parole: «dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
ee) all'articolo 98, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175».
2. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 6, secondo periodo, le parole: «del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
2) al comma 7, dopo le parole: «, testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
3) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alla Regione Siciliana.»;
b) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: «comunque esenti» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque esenti»;
c) all'articolo 5, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «per ogni euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni centesimo di euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «in Italia, e all'estero, sia pagato e» sono sostituite dalle seguenti: «in Italia o all'estero, sia pagato o»;
d) all'articolo 6, comma 6, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
e) all'articolo 7:
1) al comma 3, lettera d), le parole: «delle rate di premio arretrate, correnti e anticipate» sono sostituite dalle seguenti: «delle rate di premio arretrate, correnti o anticipate»;
2) al comma 4, le parole: «distinguendole per ogni agenzia, ufficio e incaricato speciale» sono sostituite dalle seguenti: «distinguendole per ogni agenzia, ufficio o incaricato speciale»;
3) al comma 5, le parole: «non iscritte presso alcuna agenzia e ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «non iscritte presso alcuna agenzia o ufficio»;
f) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «di ciascun agente e incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun agente o incaricato» e le parole: «dell'incasso risultate» sono sostituite dalle seguenti: «dell'incasso risultante»;
2) al comma 4, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
g) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «da contraenti domiciliati e aventi sede in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia»;
2) al comma 3, le parole: «sono domiciliati e hanno sede» sono sostituite dalle seguenti: «sono domiciliati o hanno sede»;
h) all'articolo 14, comma 1, le parole: «Gli assicuratori e i loro agenti e incaricati» sono sostituite dalle seguenti: «Gli assicuratori e i loro agenti o incaricati»;
i) all'articolo 17, comma 1, le parole: «decreti o provvedimenti sulla presentazione e in relazione a contratti di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «decreti o provvedimenti sulla presentazione o in relazione a contratti di assicurazione»;
l) all'articolo 20:
1) al comma 1, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
m) all'articolo 40, comma 2, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
n) all'articolo 52, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
o) all'articolo 53, comma 1, quarto periodo, le parole: «all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
p) all'articolo 56, comma 2, le parole: «si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
q) all'articolo 58, comma 3, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
r) all'articolo 61, comma 2, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
s) all'articolo 85, comma 4, le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»;
t) all'articolo 96, comma 1, le parole: «allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
u) all'articolo 98, comma 1, le parole: «dall'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 23 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
v) all'articolo 99, comma 1, lettera f):
1) al numero 1), dopo le parole: «articoli da 1 a 17» sono inserite le seguenti: «, 22»;
2) il numero 9) e' soppresso.
3. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 146 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
b) all'articolo 48, comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori e degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' competente la corte di giustizia di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.»;
c) all'articolo 65, comma 1:
1) alla lettera f), le parole: «di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
2) alla lettera g), le parole: «di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
d) all'articolo 112, comma 3, le parole: «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimita' della sottoscrizione degli atti,» sono soppresse;
e) all'articolo 130, comma 1:
1) la lettera i) e' abrogata;
2) alla lettera l), dopo le parole: «e l'articolo 18» sono inserite le seguenti: «, comma 2,».
4. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 31» sono inserite le seguenti: «, comma 1, periodi dal primo al sesto,»;
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «articoli 34 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 33 e 34 del presente testo unico»;
c) all'articolo 11, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «comma 11-bis,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
d) all'articolo 13, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 22» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2 e 3,»;
e) all'articolo 20, comma 1, lettera h), le parole: «allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
f) all'articolo 26:
1) al comma 1 la parola: «competente» e' soppressa;
2) al comma 2 la parola: «competente» e' soppressa;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le somme accreditate all'agente della riscossione dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente articolo e nell'articolo 219, alla Tesoreria dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'economia e delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
g) all'articolo 32, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo si applicano ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024»;
h) all'articolo 45:
1) alla sotto-rubrica le parole: «e articolo 14, comma 2-quater, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18» sono soppresse;
2) il comma 9 e' abrogato;
i) all'articolo 46, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 25» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
l) all'articolo 49, comma 1, dopo le parole: «articolo 32, comma 1,» sono inserite le seguenti: «lettera b),»;
m) all'articolo 52, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «2-bis,» sono inserite le seguenti: «lettera b-ter),»;
n) all'articolo 54:
1) la sotto-rubrica e' sostituita con la seguente: «(articoli 5, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, 9, 11, commi 1 e 2, e 11-bis decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649)»;
2) al comma 11, le parole: «da aziende e istituti di credito di cui all'articolo 10-bis della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642», sono sostituite dalle seguenti: «da banche di cui all'articolo 5, comma 4, della parte I della tariffa allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
3) al comma 12, le parole: «commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5, 7, 8 e 9»;
o) all'articolo 56, comma 3, le parole: «nei commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1»;
p) all'articolo 72, alla sotto-rubrica, le parole: «commi da 18 a 21» sono sostituite dalle seguenti: «comma 18» e le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
q) all'articolo 92:
1) alla sotto-rubrica le parole: «articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e» sono soppresse;
2) al comma 1, dopo le parole: «alla riscossione» sono inserite le seguenti: «dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali,»;
r) all'articolo 108, la sotto-rubrica e' sostituita dalla seguente: «(articolo 28-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 31, comma 1, settimo periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 16, commi 4 e 5, decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)»;
s) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente:
«Art. 123 (Importo minimo iscrivibile a ruolo per particolari tipologie di entrate, pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare - (articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 25, legge 27 dicembre 2002, n. 289; articolo 1, comma 168, legge 27 dicembre 2006, n. 296)). - 1. Per le entrate diverse da quelle di cui all'articolo 92 non si procede a iscrizione a ruolo per somme inferiori a euro 10,33; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici, escluse le regioni.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche' norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
4. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
5. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' di euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 2, l'importo minimo non puo' essere inferiore a 12 euro.
6. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dai commi 2, 3, 4 e 5, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dai medesimi commi 2, 3, 4 e 5.»;
t) all'articolo 131, comma 5, dopo le parole: «ente impositore» sono aggiunte le seguenti: «presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati»;
u) all'articolo 136, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso e' notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.»;
v) all'articolo 142, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 66» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»;
z) all'articolo 154, comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei beni» sono aggiunte le seguenti: «e per quelle che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'articolo 146»;
aa) all'articolo 173, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 74» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
bb) all'articolo 220, comma 3, le parole: «allo svolgimento dei controlli della Tesoreria dello Stato e» sono soppresse;
cc) all'articolo 238, comma 1, lettera c), dopo le parole: «articolo 43» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»;
dd) all'articolo 241, comma 1:
1) alla lettera i), dopo le parole: «articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11» sono inserite le seguenti: «, commi 1 e 2,»;
2) alla lettera cc), dopo le parole: «articolo 25» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
3) alla lettera ll), dopo le parole: «commi 11-bis,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
4) dopo la lettera ll) e' inserita la seguente: «ll-bis) l'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;»;
5) alla lettera nnn), le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
6) la lettera ttt) e' abrogata;
7) alla lettera uuu), le parole: «comma 4» sono sostituite con le seguenti: «commi 4 e 5».
5. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «comma 3, lettera c),» sono inserite le seguenti: «della parte I»;
b) la nota numero 3, dell'articolo 6, della parte I, della tariffa di cui allegato 3, e' sostituita dalla seguente: «3. Fermo quanto previsto nell'articolo 5, comma 6, della tabella di cui al presente allegato, all'imposta fissa di euro 16,00, da corrispondere mediante contrassegno telematico, sono soggette le delegazioni di pagamento rilasciate dalle regioni e da altri enti pubblici, a favore degli istituti di previdenza, nonche' degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui ai predetti enti.».

Note all'art. 18:
Si riporta il testo degli articoli 6, 10, 18, 21, 24,
28, 37, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 62, 63, 69,
comma 1, 70, 82, 83, 84 e 98 del decreto legislativo 5
novembre 1924, n. 173, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 6. Fatto denunciato all'autorita' giudiziaria e
addebitabile a terzi (articolo 1 della legge n. 423 del
1995)
1. La riscossione delle sanzioni amministrative
tributarie in caso di omesso, ritardato o insufficiente
versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e del
sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla
condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori
commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro,
avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del
loro mandato professionale.
2. La sospensione e' disposta dall'ufficio dell'Agenzia
delle entrate territorialmente competente in base al
domicilio fiscale del contribuente o del sostituto
d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da
presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto
illecito all'autorita' giudiziaria o ad un ufficiale di
polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri
di aver provvisto il professionista delle somme necessarie
al versamento omesso, ritardato o insufficiente.
3. Se il giudizio penale si conclude con un
provvedimento definitivo di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al
comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e
provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi
dell'articolo 20, comma 4.
4. Se il giudizio penale si conclude con un
provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi
dell'articolo 425 del codice di procedura penale per motivi
di natura processuale o per intervenuta estinzione del
reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi
procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice,
la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il
contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro
tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova
all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, se il
giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo
di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del
contribuente e provvede all'irrogazione a carico del
professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
5. Se il giudizio penale si conclude con un
provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di
cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione
civile nei confronti del professionista o, laddove
promossa, il giudizio civile si conclude con un
provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la
sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a
carico del contribuente.
6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti
per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione
sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla
data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento che
conclude il giudizio penale a carico del professionista o
il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del
comma 4. La parte che vi ha interesse ne da' notizia
all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla
suddetta data.
7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei
confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i
quali sussistono comprovate difficolta' di ordine
economico, l'ufficio competente per territorio puo'
disporre la sospensione della riscossione del tributo il
cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e
dei relativi interessi per i due anni successivi alla
scadenza del pagamento, nonche', alla fine del biennio, la
dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione
e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita
garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 e di durata corrispondente al periodo
dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi
indicati dall'articolo 98 del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33."
"Art. 10. Riferibilita' esclusiva alla persona
giuridica delle sanzioni amministrative tributarie
(articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 472
del 1997)
1. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto
tributario proprio di societa' o enti, con o senza
personalita' giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta
ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla
responsabilita' solidale e sussidiaria prevista dal codice
civile per i soggetti privi di personalita' giuridica. Se
e' accertato che la persona giuridica, la societa' o l'ente
privo di personalita' giuridica di cui al primo periodo
sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione e'
irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito
per loro conto."
"Art. 18. Procedimento di irrogazione delle sanzioni
(articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie
sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti
all'accertamento del tributo cui le violazioni si
riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica l'atto di contestazione
con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti
al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme
applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la
determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche'
delle misure edittali previste dalla legge per le singole
violazioni. Se la motivazione fa riferimento a un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono
definire la controversia con il pagamento di un importo
pari a un terzo della sanzione indicata e comunque non
inferiore a un terzo dei minimi edittali ovvero delle
misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni
piu' gravi relative a ciascun tributo. Le somme dovute
possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di
sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i
50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il
termine indicato al primo periodo. Le rate successive alla
prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di
ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno
successivo al termine di versamento della prima rata. In
caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 96 del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33. La definizione agevolata
impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il
trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono,
entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In
mancanza, l'atto di contestazione si considera
provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi
dell'articolo 21.
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se
proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate
deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al
pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la
proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di
cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso
termine, se non si intende addivenire a definizione
agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione
dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel
termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione,
irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena
di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime.
Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro
centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle
misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 74 del
testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175.
8. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora
rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni
prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il
termine previsto per la proposizione del ricorso, con il
pagamento dell'importo stabilito dal comma 3."
"Art. 21. Tutela giurisdizionale (articolo 18 del
decreto legislativo n. 472 del 1997)
1. Contro il provvedimento di irrogazione e' ammesso
ricorso alle corti di giustizia tributaria.
2. Le decisioni delle corti di giustizia tributaria
sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dal capo
IV del titolo II della parte II del testo unico della
giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14
novembre 2024, n. 175."
"Art. 24. Sospensione dei rimborsi e compensazione
(articolo 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i
soggetti obbligati in solido vantano un credito nei
confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento
puo' essere sospeso se e' stato notificato l'atto di
contestazione o di irrogazione della sanzione o il
provvedimento con il quale vengono accertati maggiori
tributi, ancorche' non definitivi. La sospensione opera nei
limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla
decisione della corte di giustizia tributaria ovvero dalla
decisione di altro organo.
2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio
competente per il rimborso pronuncia la compensazione del
debito.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono
essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti
obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla corte di
giustizia tributaria, che puo' disporne la sospensione ai
sensi dell'articolo 96 del testo unico della giustizia
tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024,
n. 175."
"Art. 28. Violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti d'imposta (articolo 2 del decreto legislativo n.
471 del 1997)
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione
del sostituto d'imposta, si applica la sanzione
amministrativa del 120 per cento dell'ammontare delle
ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se le
ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme,
benche' non dichiarate, sono state versate interamente, si
applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro
2.000.
2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo
superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che
il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita'
di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare
delle ritenute non versate la sanzione prevista
dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non
risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al
comma 1, secondo periodo.
3. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre
somme dichiarati e' inferiore a quello accertato, si
applica la sanzione amministrativa del 70 per cento
dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla
differenza, con un minimo di euro 250.
4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla
presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e,
comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica sull'ammontare delle ritenute non versate la
sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al
doppio. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione
minima di cui al comma 3.
5. La sanzione di cui al comma 3 e' aumentata dalla
meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante
l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o
raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui
al comma 3 e' ridotta di un terzo quando l'ammontare delle
ritenute non versate riferibili alla differenza tra
l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme
accertati e dichiarati e' inferiore al 3 per cento delle
ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi
ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro
30.000.
7. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2, 3
e 4 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per
ogni percipiente non indicato nella dichiarazione
presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
8. Per ritenute non versate si intende la differenza
tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle
liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
9. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi
di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di
cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi la
non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul
valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede
il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta
di cui all'articolo 38, comma 4, del testo unico in materia
di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, la sanzione di cui al
comma 3 non si applica qualora, nel corso dell'accesso,
ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il
contribuente consegni all'amministrazione finanziaria la
documentazione indicata in apposito provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il
riscontro della conformita' al valore normale dei prezzi di
trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione prevista dal provvedimento di cui al primo
periodo deve darne apposita comunicazione
all'amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i
termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si
rende applicabile la sanzione di cui al comma 3."
"Art. 37. Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette e imposta sul valore aggiunto (articolo 12 del
decreto legislativo n. 471 del 1997)
1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa
superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una
delle sanzioni accessorie previste nel titolo I, per un
periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni
accessorie puo' essere elevata fino a dodici mesi, se la
sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000.
2. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei
confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, le
soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui
al comma 1 sono ridotte alla meta'.
3. Qualora siano state contestate ai sensi
dell'articolo 18, nel corso di un quinquennio, quattro
distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta
fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi,
anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in
applicazione delle disposizioni del titolo I, e' disposta
la sospensione della licenza o dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio
dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un
mese. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico
della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo
14 novembre 2024, n. 175, il provvedimento di sospensione
e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei
corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di
euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un
mese a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al terzo
periodo si applicano anche nelle ipotesi di cui
all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni
consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o
trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione
con dati incompleti o non veritieri.8
4. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta dalla
direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente
per territorio in relazione al domicilio fiscale del
contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando
e' stata contestata la quarta violazione.
5. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 3 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 3 e'
assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le
sottoscrizioni del personale incaricato.
7. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta anche
nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati
pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei
rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai
quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione
dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi
dell'articolo 31, comma 15.
8. Qualora siano state contestate a carico di soggetti
iscritti in albi ovvero a ordini professionali, nel corso
di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo
di emettere il documento certificativo dei corrispettivi
compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la
sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione
all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni a un
mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per
un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga
all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia
tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024,
n. 175, il provvedimento di sospensione e' immediatamente
esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati
all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla
tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul
relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei
commi 4 e 5.
9. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 8
siano commesse nell'esercizio in forma associata di
attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al
medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli
associati.
10. Se e' accertata l'omessa installazione degli
apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici
giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e
al secondo periodo si applicano anche all'omessa
installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli
strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure
alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di
cui al medesimo comma. Le sanzioni di cui al primo e
secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato
collegamento dello strumento hardware o software mediante
il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui
all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127."
"Art. 41. Omissione della richiesta di registrazione e
della presentazione della denuncia (articolo 69 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)
1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti
e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce
previste dall'articolo 23 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro
e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2025, n. 123, e' punito con la sanzione
amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta dovuta,
con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione
e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni, si
applica la sanzione amministrativa del 45 per cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150
euro."
"Art. 44. Omessa o irregolare tenuta o presentazione
del repertorio (articolo 73 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 131 del 1986)
1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi
dell'articolo 69 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta di registro e di altri
tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2025, n. 123, i pubblici ufficiali sono puniti con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.
2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le
disposizioni dell'articolo 68 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro
e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo
n. 123 del 2025, sono puniti con la sanzione amministrativa
da euro 500 a euro 2.000.
3. Se la presentazione del repertorio avviene con
ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua
regolarizzazione non avviene nel termine stabilito
dall'amministrazione finanziaria, i pubblici ufficiali
possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non
superiore a sei mesi.
4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto
dell'Agenzia delle entrate, chiede all'autorita' competente
l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma
3."
"Art. 45. Altre infrazioni (articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)
1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o
sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili
rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, comma 4, del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e chi non ottempera alle richieste
degli uffici dell'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta di registro e di altri
tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2025, n. 123, e' punito con la sanzione amministrativa da
euro 250 a euro 2.000.
2. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui
all'articolo 53-bis del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 si applicano le
disposizioni di cui ai titoli II e III."
"Art. 49. Altre violazioni (articolo 53 del decreto
legislativo n. 346 del 1990)
1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti
beni culturali, e' punito, nei casi previsti nell'articolo
98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposta di registro e di altri tributi
indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n.
123, con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento
dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi
dell'articolo 117 del citato testo unico n. 123 del 2025 o
dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui
al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in
dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario
o della esclusione della riduzione d'imposta di cui
all'articolo 25, comma 2, del medesimo testo unico di cui
al decreto legislativo n. 346 del 1990.
2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 130,
commi 1 e 3 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposta di registro e di altri tributi
indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, o
non adempie all'obbligo di cui al comma 4 dello stesso
articolo, e' punito con la sanzione amministrativa pari
all'80 per cento dell'imposta o della maggior imposta
dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si
riferisce la violazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 130, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro
e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo
n. 123 del 2025, i soggetti ivi indicati ovvero quelli
indicati nel comma 7 del predetto articolo, nonche' i
concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000 del pari
applicabile a chi:
a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica
dati incompleti o infedeli;
b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o
sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non
obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza;
c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui
all'articolo 108, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro
e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo
n. 123 del 2025, di consegnare agli obbligati alla
dichiarazione i titoli delle passivita' o non permette che
ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare
agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui al
richiamato articolo 108 e all'articolo 115, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al
decreto legislativo n. 123 del 2025.
4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e' raddoppiata
per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico
di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di
banche, societa' di credito o di intermediazione o di Poste
Italiane S.p.A."
"Art. 50. Determinazione della sanzione amministrativa
(articolo 54 del decreto legislativo n. 346 del 1990)
1. Nella determinazione della sanzione commisurata
all'imposta o alla maggiore imposta, questa e' assunta al
netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli
articoli 110, commi da 1 a 6, e 111 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro
e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2025, n. 123."
"Art. 51. Sanzioni a carico di soggetti tenuti a
specifici adempimenti (articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 642 del 1972)
1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti
dall'articolo 156 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta di registro e di altri
tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2025, n. 123, e' punita, per ogni atto, documento o
registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro
200."
"Art. 52. Omesso od insufficiente pagamento
dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di
conguaglio (articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 642 del 1972)
1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta
di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al
pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa pari
all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo
comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni
relative alle cambiali sono punite con la sanzione
amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un
minimo di euro 100.
3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio
prevista dall'articolo 150, commi 5 e 10, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta di
registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e' punita con la
sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta
dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio e' presentata con
un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la
sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare
dell'imposta dovuta."
"Art. 55. Sanzioni in materia di tasse sulle
concessioni governative (articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)
1. Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario
un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative
senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa
tassa e' punito con la sanzione amministrativa pari al 90
per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non
inferiore a euro 100.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a
tasse sulle concessioni governative senza che sia stato
effettuato il pagamento del tributo e' punito con la
sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 ed e' tenuto
al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso."
"Art. 56. Sanzioni in materia di imposte su
assicurazioni private e contratti vitalizi (articolo 24
della legge n. 1216 del 1961)
1. Le violazioni alle disposizioni in materia di
assicurazioni private e di contratti vitalizi di cui al
testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 174 sono punite con le
seguenti sanzioni amministrative:
a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi
secondo le previsioni degli articoli 7, 8 e 11 del testo
unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto
legislativo n. 174 del 2024, da euro 2.000 a euro 5.000;
b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite
soggette ad imposta, pari al 100 per cento dell'imposta
dovuta sulle partite non registrate;
c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie
di assicurazione nei registri dei premi, pari al 70 per
cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata
come soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di
aliquota;
d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi
di cui all'articolo 14 del testo unico dei tributi erariali
minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024 e
violazione delle altre disposizioni contemplate nello
stesso articolo 14, da euro 1.000 a euro 4.000;
e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze
di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al 70 per
cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un
minimo di euro 100;
f) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo
8, comma 2, lettere a) e b) del testo unico dei tributi
erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del
2024, da euro 100 a euro 500;
g) mancata conservazione degli originari rendiconti di
cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), del testo unico
dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo
n. 174 del 2024 e degli originari contratti prescritti
dall'articolo 11, comma 3, del medesimo testo unico, da
euro 100 a euro 500;
h) omessa presentazione nel prescritto termine della
denunzia di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico dei
tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n.
174 del 2024, pari al 100 per cento dell'imposta dovuta
sulla somma non denunziata, con un minimo di euro 100. Per
determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione
tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai
premi incassati nel periodo di riferimento, nonche' il
credito dell'anno precedente del quale non e' stato
richiesto il rimborso;
i) infedele denunzia di cui agli articoli 12 e 13 del
testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto
legislativo n. 174 del 2024, pari al 70 per cento
dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di
euro 100;
l) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo
16, comma 2, del testo unico dei tributi erariali minori,
di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024, da euro 100
a euro 500 a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che
si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto,
e' altresi' punito con sanzione amministrativa da euro 100
a euro 1000 ed e' obbligato a rimborsare al contraente la
somma indebitamente percetta;
m) omessa presentazione nei prescritti termini della
denunzia di cui all'articolo 19 del testo unico dei tributi
erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del
2024, da euro 250 a euro 1000;
n) tardiva presentazione della denuncia di cui
all'articolo 12 del testo unico dei tributi erariali
minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024,
entro novanta giorni dal termine di cui al medesimo
articolo 12, comma 2, euro 250."
"Art. 62. Pagamento tardivo dell'abbonamento (articolo
3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato
n. 1542 del 1947)
1. Qualora il pagamento dell'abbonamento sia eseguito
oltre i termini prescritti dall'articolo 52, comma 5, del
testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 174, ma prima
dell'accertamento della violazione, in luogo della sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 61 e' dovuta
dall'abbonato una sanzione amministrativa pari ad un sesto
dell'ammontare della semestralita'.
2. La sanzione amministrativa e' ridotta a un
dodicesimo della semestralita' qualora il pagamento sia
stato eseguito prima dell'accertamento della violazione, ma
non oltre un mese dalla scadenza dei termini prescritti.
3. L'abbonato che esegua il pagamento delle rate
trimestrali oltre i termini stabiliti, ma prima
dell'accertamento della violazione, in luogo della sanzione
amministrativa prevista e' tenuto al pagamento di una
sanzione amministrativa pari a un dodicesimo della
semestralita'.
4. L'abbonato che entro il 31 gennaio o il 31 luglio
non abbia eseguito il versamento per il semestre o per il
trimestre, si presume abbia scelto la forma di pagamento
semestrale."
"Art. 63. Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e
codice fiscale (articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 605 del 1973)
1. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 103
a euro 2.065 chi:
a) non richiede entro i termini prescritti ovvero,
salvo i casi in cui cio' sia espressamente previsto,
richiede piu' volte l'attribuzione del numero del codice
fiscale;
b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il
proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello
provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero
definitivo o quello emesso in data meno recente;
c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera
inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati
catastali di cui all'articolo 7, quinto comma, del decreto
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
d) omette di indicare il numero di codice fiscale
comunicato da altri soggetti;
e) non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla
previsione disposta dall'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
f) non restituisce nel termine prescritto i questionari
indicati all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo
7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e' punito con la sanzione amministrativa da
euro 206 a euro 5.164. La sanzione e' ridotta alla meta' in
caso di comunicazioni incomplete o inesatte."
"Art. 69. Sanzioni per violazioni degli intermediari
1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma
restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di
norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che rilasciano il visto
di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica
la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il
visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi
presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al
primo periodo e i soggetti di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo n. 241 del 1997 sono tenuti al
pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore
imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia
stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa
del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione
mediante ruolo di cui al testo unico in materia di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33, le comunicazioni con le quali sono
richieste le somme di cui al secondo periodo. Eventuali
controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata
contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26,
comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il centro di
assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una
dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il
contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione,
puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla
rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, la
somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'articolo 14. La
violazione e' punibile in caso di liquidazione delle
imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in
base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli
36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di
liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni
e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. La violazione e' punibile a condizione che
non trovi applicazione l'articolo 123, comma 1, del testo
unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
decreto legislativo n. 33 del 2025. In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e'
disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione
dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e
l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso
di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo
di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si
considera violazione particolarmente grave il mancato
pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al
presente comma non sono oggetto della maggiorazione
prevista dall'articolo 7, comma 3;
b) al professionista che rilascia una certificazione
tributaria di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, infedele, si applica la sanzione
amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di
accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso
di un biennio, e' disposta la sospensione dalla facolta' di
rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da
uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita in caso di
accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni
di particolare gravita'. Si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione."
"Art. 70. Istigazione a violare gli obblighi di
pagamento (articolo 1 del decreto legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)
1. Chiunque con qualsiasi mezzo promuove e organizza
accordi o intese tra i contribuenti al fine di ritardare,
sospendere o non effettuare il pagamento delle imposte, e'
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, salvo
che il fatto non costituisca reato punibile con pena
maggiore.
2. Alla stessa pena e' soggetto chiunque pubblicamente
o in riunioni, da considerarsi pubbliche ai sensi
dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, istiga i contribuenti a ritardare, sospendere o non
effettuare il pagamento delle imposte.
3. Qualora l'accordo o l'istigazione abbia conseguito
il suo effetto, il minimo delle pene previste nei commi 1 e
2 e' portato ad un anno."
"Art. 82. Omesso versamento di ritenute certificate
(articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni
chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione
annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare
superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta, se
il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante
rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza
dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96
del testo unico in materia di versamenti e di riscossione,
di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il
colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e'
superiore a 50.000 euro."
"Art. 83. Omesso versamento di IVA (articolo 10-ter del
decreto legislativo n. 74 del 2000)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni
chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione
annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla
medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro
250.000 per ciascun periodo d'imposta, se il debito
tributario non e' in corso di estinzione mediante
rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza
dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96
del testo unico in materia di versamenti e di riscossione,
di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il
colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e'
superiore a 75.000 euro."
"Art. 84. Indebita compensazione (articolo 10-quater
del decreto legislativo n. 74 del 2000)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni
chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in
compensazione, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, crediti non spettanti,
per un importo annuo superiore a 50.000 euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a
sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in
compensazione, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, crediti inesistenti per
un importo annuo superiore ai 50.000 euro.
3. La punibilita' dell'agente per il reato di cui al
comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica
delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva
incertezza in ordine agli specifici elementi o alle
particolari qualita' che fondano la spettanza del credito."
"Art. 98. Sanzioni amministrative per le violazioni
ritenute penalmente rilevanti (articolo 21 del decreto
legislativo n. 74 del 2000)
1. L'ufficio competente irroga le sanzioni
amministrative relative alle violazioni tributarie fatte
oggetto di notizia di reato.
2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei
soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 96, comma
2, salvo che il procedimento penale sia definito con
provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di
assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la
rilevanza penale del fatto. Resta fermo quanto previsto
dagli articoli 119 e 124 del testo unico della giustizia
tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024,
n. 175. I termini per la riscossione decorrono dalla data
in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono
comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione
provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.
3. La disciplina del comma 2 si applica anche se la
sanzione amministrativa pecuniaria e' riferita a un ente o
societa' quando nei confronti di questi puo' essere
disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai
sensi dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione
amministrativa pecuniaria per piu' violazioni tributarie in
concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo
13, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la
disposizione del comma 2 opera solo per la parte della
sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in
relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.".
Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5, 5, 7, 8,
13, 14, 17, 20, 40, 52, 53, 56, 58, 61, 85, 96, 98 e 99 del
testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 2. Imposta sui premi delle assicurazioni
obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti (articolo
1-bis della legge n. 1216 del 1961; articolo 17, commi da 1
a 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011; articolo 4,
comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012)
1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilita'
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e
dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella
misura del 12,5 per cento. Tale misura si applica anche
alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al
natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in
dipendenza di contratti di assicurazione di cui al comma 1,
rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal
danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da
atto formale o aventi effetto transattivo e anche se
comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e
competenze legali e di altri diritti accessori previsti
dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo
15.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il
pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di
garanzia delle vittime della strada, nonche' quelli
inerenti ai rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo
di garanzia delle vittime della strada e le imprese
assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta
indiretta sugli affari e dalle formalita' della
registrazione.
4. L'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce
tributo proprio derivato delle province e delle citta'
metropolitane. Si applicano le disposizioni dell'articolo
60, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
5. Le province e le citta' metropolitane possono
aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a
3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle
aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello di pubblicazione della delibera di
variazione sul sito internet del Ministero dell'economia e
delle finanze. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze sono disciplinate le modalita' di
pubblicazione delle suddette delibere di variazione.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate e' approvato il modello di denuncia dell'imposta
sulle assicurazioni, e sono individuati i dati da indicare
nel predetto modello. L'imposta e' corrisposta con le
modalita' di cui agli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a
9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4,12, 13, 14 e 18
del testo unico in materia di versamenti e di riscossione,
di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
7. L'accertamento delle violazioni alle norme del comma
4 compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine,
l'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, adegua
il modello di cui al comma 6 prevedendo l'obbligatorieta'
della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed
ente di destinazione, annualmente versati alle province e
alle citta' metropolitane. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso relativi all'imposta di cui
al comma 4 si applicano le disposizioni previste per le
imposte sulle assicurazioni dal presente titolo, dalla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e dal testo unico delle
sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Le province e
le citta' metropolitane possono stipulare convenzioni non
onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in
tutto o in parte, delle attivita' di liquidazione,
accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' per le
attivita' concernenti il relativo contenzioso. Sino alla
stipula delle predette convenzioni, le suddette funzioni
sono svolte dall'Agenzia delle entrate.
8. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, di cui ai commi da 4 a 7, si applicano, in
deroga all'articolo 16 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, su tutto il territorio nazionale. Sono fatte
salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Le
disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alla
Regione siciliana."
"Art. 4. Riassicurazioni (articolo 3 della legge n.
1216 del 1961)
1. Le riassicurazioni non sono soggette a imposta
quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia
stata pagata l'imposta a norma del presente titolo o ad
assicurazioni comprese nella tabella C di cui all'allegato
1 o comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali.
In caso diverso, le riassicurazioni sono soggette a imposta
secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto riguardo
all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote
stabilite nella tariffa di cui all'allegato 1.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui
al comma 1 e' sufficiente che la riassicurazione risulti
dai libri e registri delle societa', compagnie e imprese di
assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro
mezzo."
"Art. 5. Determinazione dell'imposta (articolo 4 della
legge n. 1216 del 1961)
1. Le imposte stabilite dal presente titolo sono dovute
proporzionalmente per ogni centesimo di euro di ciascun
pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura
che, in Italia, o all'estero, sia pagato o altrimenti
soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute
ancorche' questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in
parte restituito dall'assicuratore.
2. Nel determinare l'imponibile il premio deve essere
valutato nella sua integrita' con l'aggiunta di tutti gli
accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia
titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi
importo corrisposto dal contraente all'assicuratore,
eccezione fatta soltanto delle somme che dal contraente
medesimo vengano rifuse all'assicuratore a titolo di
imposta sulle assicurazioni.
3. Per le assicurazioni mutue l'imponibile e'
costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione,
sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per
le imposte di cui al comma 2 che vengano rifuse dal
contraente. Non costituiscono imponibile i conferimenti
effettuati per la costituzione di fondi di garanzia
previsti dall'articolo 2548 del codice civile."
"Art. 6. Rappresentante fiscale (articolo 4-bis della
legge n. 1216 del 1961)
1. Le imprese che intendono operare nel territorio
della Repubblica in libera prestazione di servizi devono
nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento
dell'imposta prevista dal presente titolo, dovuta sui premi
relativi ai contratti conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel
territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata
al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e
all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel
territorio della Repubblica di un proprio stabilimento,
possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni
attribuite al rappresentante fiscale.
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro,
in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti
dall'impresa in regime di stabilimento e di liberta' di
prestazione di servizi con l'indicazione, per ciascuno di
essi, delle generalita' del contraente, del numero del
contratto, della data di decorrenza e di quella di
scadenza, della natura del rischio assicurato,
dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate,
dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il
registro deve essere tenuto in ordine cronologico con
riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di
premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il
mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve
tenere anche una copia di ciascun contratto.
5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il
31 maggio di ciascun anno, con le modalita' stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la
denuncia dei premi e accessori incassati nell'anno solare
precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per
aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante
fiscale le disposizioni dell'articolo 12.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le
disposizioni previste dall'articolo 28 della legge 29
ottobre 1961, n. 1216, dall'articolo 56 del testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e dall'articolo
14.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale
negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello
Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio
di informazioni. Le imprese assicuratrici che operano nel
territorio dello Stato italiano in regime di libera
prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un
rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di
ciascun anno, la denuncia dei premi e accessori incassati
nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi
per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al
rappresentante fiscale eventualmente nominato le
disposizioni dell'articolo 12."
"Art. 7. Registro delle assicurazioni (articolo 5 della
legge n. 1216 del 1961)
1. Per l'esercizio delle assicurazioni soggette alle
imposte previste dall'allegato 1, gli assicuratori
nazionali e quelli esteri operanti in Italia devono tenere,
per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci,
un registro conforme al modello stabilito con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle imprese e del made in Italy, nel quale
devono registrare tutte le somme che sono loro pagate o
altrimenti soddisfatte, in Italia o all'estero,
direttamente o a mezzo di agenti o incaricati, per premi e
accessori in dipendenza di dette assicurazioni.
2. La registrazione di ogni singolo pagamento deve
essere fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna
delle categorie di assicurazioni indicate nelle annesse
tariffe di cui all'allegato 1, tenendo distinte le somme
soggette a imposta da quelle relative a contratti di
riassicurazione e a contratti di assicurazione esenti da
imposta.
3. Per ogni partita riscossa devono essere indicati nel
registro:
a) l'agenzia o l'ufficio presso il quale la partita
figura iscritta, o il nome e cognome del rappresentante o
dell'incaricato speciale per le partite non iscritte in
alcuna agenzia o ufficio;
b) il numero o i numeri della polizza, certificato e
appendice cui la partita si riferisce;
c) la data della polizza, quando i numeri non siano
sufficienti per identificarla;
d) il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio
arretrate, correnti o anticipate che, rispetto a ciascuna
polizza continuativa, sono successive alla prima. Quando il
mese non sia dell'anno in corso verra' indicato anche
l'anno;
e) il periodo di tempo cui si riferisce l'effettuato
incasso per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali
il pagamento dei premi sia regolato con conti periodici;
f) il mese in cui e' stato effettuato il pagamento dal
contraente. Quando il mese non sia dell'anno in corso deve
essere indicato anche l'anno;
g) l'importo incassato per premio e accessori;
h) l'importo riscosso a titolo di rivalsa dell'imposta.
4. Le partite devono essere iscritte nel registro entro
il secondo mese successivo al trimestre in cui il
contraente ha eseguito il pagamento, distinguendole per
ogni agenzia, ufficio o incaricato speciale e per periodi
di tempo per ciascuno dei quali gli agenti e altri
incaricati rendono i propri conti all'assicuratore, senza
bisogno che, rispetto all'insieme, si segua l'ordine
rigoroso di successione di detti periodi di tempo.
5. Le partite pagate direttamente alla sede
dell'assicuratore e non iscritte presso alcuna agenzia o
ufficio vanno iscritte nel registro per ordine di mese.
6. Il registro puo' essere tenuto anche separatamente
per ciascuna categoria di assicurazioni e per agenzie o
gruppi di agenzie o uffici, o per incaricati speciali.
7. E' data facolta' di dividere in due separati
registri le partite d'incasso per polizze di nuova
emissione da quelle relative a polizze gia' emesse.
8. Il registro deve essere addizionato alla fine di
ciascun trimestre dell'esercizio e deve essere chiuso e
totalizzato alla fine di ciascun esercizio apponendovi una
dichiarazione, datata e firmata dall'assicuratore o suoi
legali rappresentanti, con cui sia constatato l'ammontare
totale, da indicare in tutte lettere, dei premi e accessori
iscritti per ogni colonna del registro stesso.
9. Le partite riscosse nell'ultimo trimestre
dell'esercizio che non abbiano potuto essere iscritte nel
registro durante lo stesso ultimo trimestre potranno
esservi iscritte entro i tre mesi successivi alla chiusura
dell'esercizio. Anche per queste partite dovranno essere
compiute le operazioni di cui al comma 8.
10. Qualora siano tenuti piu' registri separati,
ciascuno di essi dovra' essere addizionato e chiuso e le
cifre totali rispettive verranno riportate e riassunte in
uno di questi registri, con la dichiarazione di cui al
comma 8 per l'ammontare cumulativo di ogni colonna dei
registri medesimi."
"Art. 8. Partite riscosse a mezzo di agenti o
incaricati (articolo 6 della legge n. 1216 del 1961)
1. Per le partite riscosse a mezzo di agenti o
incaricati, con o senza formale procura, e' data facolta'
agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel
registro di cui all'articolo 7, anziche' per ogni polizza,
cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente o
incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni
indicate nelle tariffe di cui all'allegato 1, raggruppando
le categorie soggette a una identica aliquota di imposta e
riportando le cifre totali dell'incasso risultante da ogni
rendiconto originale, con riferimento al medesimo.
2. L'esercizio della facolta' di cui al comma 1 e'
subordinato alla condizione che la registrazione avvenga
per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di
agenti o incaricati e che i rendiconti:
a) siano datati, numerati e firmati dagli agenti e
incaricati;
b) presentino la distinta delle partite riscosse, con
tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro
dei premi;
c) siano conservati per dieci anni dagli assicuratori,
tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze
ove deve essere pure conservato il registro dei premi.
3. Quando gli assicuratori si avvalgono della facolta'
di cui al comma 1, gli agenti e incaricati di stipulare
contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui
all'articolo 7 per le operazioni da loro effettuate e
tenere, altresi', copia di tutti i rendiconti mandati
all'assicuratore.
4. Agli effetti delle disposizioni contenute
nell'articolo 14, nonche' nell'articolo 56 del testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui
al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, i
rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel
registro dei premi, sono considerati come parte integrante
del registro medesimo.".
"Art. 13. Assicurazione stipulata con assicuratori
all'estero (articolo 11 della legge n. 1216 del 1961)
1. Per le assicurazioni stipulate da contraenti
domiciliati o aventi sede in Italia con assicuratori
all'estero, la denunzia dell'ammontare del premio e degli
accessori versati all'assicuratore estero e il pagamento
della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal
contraente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui
circoscrizione egli ha il suo domicilio.
2. La denunzia deve essere presentata entro un mese dal
giorno del pagamento del premio e accessori
all'assicuratore; l'imposta relativa deve essere pagata
contemporaneamente alla denunzia.
3. Per le merci trasportate da o verso l'Italia gli
uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono tenuti
ad accertare, all'atto delle operazioni doganali, se sia
stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto
e, quando questa risulti stipulata con assicuratore
all'estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata
l'imposta dovuta, a norma dell'articolo 1, o, in caso
diverso, a segnalare l'assicurazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate nel cui distretto sono
domiciliati o hanno sede il contraente o, nell'ipotesi di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), la ditta o persona
assicurata.".
"Art. 14. Obblighi nei confronti dell'amministrazione
finanziaria in sede di accertamento (articolo 12 della
legge n. 1216 del 1961)
1. Gli assicuratori e i loro agenti o incaricati hanno
obbligo di esibire ai funzionari e impiegati di cui
all'articolo 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e agli
uffici dell'amministrazione finanziaria, a ogni richiesta,
il registro dei premi e di permettere che ne facciano
l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con
le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli
altri atti, scritti e carte della propria azienda di
assicurazione, oltre che con le denunzie di cui
all'articolo 12.
2. Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai
funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi,
tutti atti ad accertare sia che il registro dei premi
corrisponde con le scritture e con gli altri documenti
anzidetti, sia che, per ciascuna, polizza, i premi
soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro
medesimo.
3. In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale,
di cui ai commi 1 e 2, gli incaricati della verifica
redigono apposito processo verbale di constatazione ai
sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4.".
"Art. 17. Effetti del pagamento dell'imposta sulle
attivita' dell'Autorita' giudiziaria e degli arbitri
(articolo 18 della legge n. 1216 del 1961)
1. E' fatto divieto agli organi giurisdizionali e agli
arbitri di pronunciare sentenze e di emettere decreti o
provvedimenti sulla presentazione o in relazione a
contratti di assicurazione, di riassicurazione o di rendita
vitalizia soggetti a imposta a norma del presente titolo,
per i quali non sia stata regolarmente pagata l'imposta
dovuta e l'eventuale sanzione.
2. In caso di giustificata necessita' e urgenza, il
giudice puo' unicamente adottare provvedimenti per la
conservazione delle cose esposte a sottrazione o
deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori,
trattenendo in cancelleria l'atto scritto per darne pronta
comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. La prova del regolare pagamento dell'imposta puo'
essere data con qualsiasi mezzo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai procedimenti penali e alla materiale
descrizione di documenti negli inventari e in altri atti
conservativi.".
"Art. 20. Responsabilita' (articolo 21 della legge n.
1216 del 1961)
1. I rappresentanti e gli incaricati speciali nello
Stato di assicuratori esteri sono solidalmente responsabili
con l'assicuratore che rappresentano per il pagamento delle
imposte e sanzioni stabilite dal testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173 nonche' per
l'inosservanza delle disposizioni in essi contenute.
2. Per i contratti di assicurazione stipulati con
assicuratori all'estero da contraenti domiciliati o aventi
sede in Italia sono solidalmente responsabili con il
contraente per il pagamento delle imposte e sanzioni
previste dal testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173, sia l'assicuratore che ha assunto
l'assicurazione sia ogni persona nello Stato che abbia
comunque svolto attivita' d'intermediazione per la
stipulazione dell'assicurazione. E' fatta salva
l'applicazione nei confronti dell'eventuale mediatore delle
sanzioni previste dal codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3. Per le assicurazioni previste dall'articolo 1, comma
1, lettera e), e' solidalmente responsabile per il
pagamento delle imposte e sanzioni, la ditta o persona per
conto della quale e' fatta l'assicurazione.".
"Art. 40. Modalita' e termini di attuazione (articolo
16, commi 15, 15-bis e 15-bis1, del decreto-legge n. 201
del 2011)
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono previsti modalita' e termini di attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39, comma 1.
2. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle
imposte di cui agli articoli 38 e 39, comma 1, si applicano
le disposizioni del testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173.
3. Il Corpo della Guardia di finanza e le autorita'
aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli
obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente
capo.".
"Art. 52. Misura del canone (articolo 2 del regio
decreto-legge n. 246 del 1938; articolo 1, comma 40, della
legge n. 232 del 2016; articolo 1, comma 19, della legge n.
213 del 2023; articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 1542 del 1947)
1. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso
privato e' stabilito in ragione di anno solare nella misura
di 90 euro annui.
2. Il pagamento del canone puo' essere effettuato in
unica soluzione, nel quale caso esso e' dovuto nella misura
di cui al comma 1 ovvero in due rate corrispondenti ai
semestri gennaio-giugno, luglio- dicembre, salvo quanto
disposto per il primo pagamento dei nuovi abbonati,
dall'articolo 54, commi 1 e 2.
3. L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di
anno in anno e l'utente e' obbligato, senza bisogno di
alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura
suindicata o nei modi e nei termini previsti dagli articoli
53 e 54, commi 3 e 4.
4. L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal
primo semestre dell'anno solare, come pure l'abbonato che
ha rinnovato l'abbonamento corrispondendo la prima rata
semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati al
pagamento della successiva rata semestrale luglio-dicembre.
5. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia,
il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso
privato, sara' corrisposto in semestralita' anticipate da
versarsi entro il giorno 31 dei mesi di gennaio e luglio.
L'abbonato ha facolta' di versare l'abbonamento in rate
trimestrali al 31 gennaio, al 30 aprile e rispettivamente
al 31 luglio e al 31 ottobre. In questo caso ciascuna rata
e' alimentata di un venticinquesimo del suo importo.
Inoltre, e' in facolta' dell'abbonato di effettuare
contestualmente al pagamento di un semestre, anche quello
di uguale importo del semestre successivo. In questo caso
egli godra' di una riduzione pari a un venticinquesimo
della semestralita' anticipata.".
"Art. 53. Pagamento del canone per i titolari di utenza
di fornitura di energia elettrica (articolo 3 del regio
decreto-legge n. 246 del 1938)
1. Per i titolari di utenza di fornitura di energia
elettrica di cui all'articolo 51, comma 2, secondo periodo,
il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili,
addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica
aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza
delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura,
s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da
gennaio a ottobre. L'importo delle rate e' oggetto di
distinta indicazione nel contesto della fattura emessa
dall'impresa elettrica e non e' imponibile ai fini fiscali.
Le somme riscosse sono riversate direttamente all'erario
mediante versamento unitario di cui all'articolo 3 del
testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di
cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Le imprese
elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro
il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e,
comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato
entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di
anticipazione da parte delle imprese elettriche.".
"Art. 56. Riscossione e versamento dei canoni (articolo
25 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)
1. I canoni di abbonamento per uso privato non
corrisposti alle prescritte scadenze debbono essere
versati, secondo le modalita' di cui all'articolo 53.
2. Per l'esazione coattiva da parte degli uffici
dell'Agenzia delle entrate dei canoni di abbonamento non
corrisposti nonche' delle sanzioni si applica la disciplina
della riscossione mediante ruolo ai sensi delle
disposizioni della parte I, titolo V del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33.".
"Art. 58. Abbonamento per audizioni in locali pubblici
o aperti al pubblico (articolo 27 del regio decreto-legge
n. 246 del 1938)
1. Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date
in locali pubblici o aperti al pubblico, e' stabilito in
ragione di anno solare ed e' determinato mediante speciali
convenzioni di abbonamento con la societa' concessionaria.
2. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati
di anno in anno e l'utente e' tenuto senza alcun preavviso
al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare
disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
alla societa' concessionaria, non oltre il mese di novembre
di ciascun anno.
3. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o
aperti al pubblico senza aver concordato il canone
d'abbonamento di cui al presente articolo, e' passibile
delle sanzioni previste dall'articolo 61 del testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui
al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, ancorche'
abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per
l'uso privato di cui all'articolo 52.
4. Sono applicabili, inoltre, agli apparecchi in uso in
locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni
degli articoli 56 e 57 e dell'articolo 24 del regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.".
"Art. 61. Disposizioni finali (articolo 1, commi da 154
a 157 e 159, della legge n. 208 del 2015)
1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per l'energia
reti e ambiente (ARERA), sono definiti termini e modalita'
per il riversamento all'erario, e per le conseguenze di
eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori,
dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia
elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di
imposta, eventualmente tramite un soggetto unico
individuato dal medesimo decreto, per l' individuazione e
comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per
l'individuazione dei soggetti di cui al comma 3, nonche'
per le misure tecniche che si rendano eventualmente
necessarie per l'attuazione della presente articolo.
2. In caso di violazione degli obblighi di
comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 1,
si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli
articoli 30, comma 1, e 38, comma 1, del testo unico delle
sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente
titolo e limitatamente alle finalita' di cui al presente
titolo l'Anagrafe tributaria, l'ARERA, l'Acquirente Unico
S.p.A., il Ministero dell'interno, i comuni, nonche' gli
altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la
disponibilita' sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo
di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati
relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la
fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al
pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai
soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo
59, nonche' ai soggetti esenti dal pagamento del canone.
4. Al fine di semplificare le modalita' di pagamento
del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul
conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di
pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai
titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica
per il pagamento delle relative fatture, si intendono in
ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento
televisivo. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito
gia' rilasciate alla data del 1° gennaio 2016, fatta salva
la facolta' di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso
da parte dell'utente.
5. In applicazione di quanto disposto dal presente
titolo:
a) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle
imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo
integrato istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A.
dall'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto
2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle
disposizioni vigenti o che abbiano presentato la
dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 2, e fornisce
ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;
b) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei
nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione
del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo
di fornitura. Il cliente e' tenuto a comunicare ogni
successiva variazione.".
"Art. 85. Modalita' di pagamento (articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972;
articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005)
1. Le tasse si corrispondono in conformita' a quanto
previsto nell'annessa tariffa di cui all'allegato 4:
a) in modo ordinario con versamento su conto corrente
postale intestato all'Agenzia delle entrate o tramite
modello di pagamento approvato con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate;
b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da
annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia
l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati
dalle singole voci della tariffa o da altre norme;
c) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della
tariffa.
2. Quando la misura delle tasse dipende dalla
popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa e'
calcolata in base alla classificazione e ai dati
dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere variato il modo di pagamento stabilito
nella tariffa.
4. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione
governativa, nei casi in cui ne e' previsto il pagamento
mediante marche, e' pagata con le modalita' telematiche di
cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta di
registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2025, n. 123, definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai
sensi dell'articolo 142, comma 1, del citato testo unico,
di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025.
"Art. 96. Esenzioni (articolo unico della legge n. 228
del 1954; articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n.
139 del 2024)
1. Le regioni, anche se a statuto autonomo, le
province, le citta' metropolitane, i comuni e gli enti di
beneficenza, sono esenti dal pagamento dei tributi speciali
indicati alla tabella A di cui all'allegato 5, nonche' di
quelli relativi ai servizi catastali indicati nella tabella
delle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui
all'allegato 2 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta di registro e di altri
tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2025, n. 123.
2. Sono esenti dal pagamento dei tributi speciali
indicati nella citata tabella A di cui all'allegato 5 i
servizi erogati con modalita' automatizzata, individuati
progressivamente con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate.".
"Art. 98. Riscossione volontaria (articolo 10, comma
14, del decreto-legge n. 323 del 1996)
1. La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e
dei tributi speciali e' disciplinata dall'articolo 23 del
testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di
cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.".
"Art. 99. Abrogazioni
1. Dalla data di cui all'articolo 100 sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) per quanto attiene alla disciplina delle imposte in
materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi:
1) articoli 1, 1-bis, da 2-bis a 9, 11, 12, da 16 a 23,
da 31 a 34, tariffa allegato A, tariffa allegato B e
tabella allegato C, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
2) articolo 21, sesto comma, della legge 25 maggio
1970, n. 364;
3) articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1983, n. 53;
4) articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30;
5) articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68;
6) articolo 1, comma 1066, della legge 30 dicembre
2018, n. 145;
7) articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44;
b) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta
sugli intrattenimenti, gli articoli da 1 a 5, 20, 22, da 26
a 31, 38, 39, 41, 42 e tariffa allegata del decreto
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
c) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta
erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta
sugli aeromobili privati, l'articolo 16, commi 10-bis, 11,
12, 13, 14, 14-bis, 15, 15-bis e 15 bis.1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
d) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sul
valore degli immobili all'estero (IVIE), l'articolo 19,
commi da 13 a 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
e) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta
sulle transazioni finanziarie, l'articolo 1, commi da 491 a
497, 499, 500 e la tabella 3 allegata della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
f) per quanto attiene alla disciplina degli abbonamenti
alle radioaudizioni:
1) articoli da 1 a 17, 22 e da 25 a 31 e allegati A e B
del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938,
n. 880;
2) articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;
3) articolo 1 della legge 12 novembre 1949, n. 996;
4) articolo 17, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n.
103;
5) articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010 n. 122;
6) articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
7) articolo 1, commi da 152 a 159, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
8) articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232;
9) (soppresso)
g) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sui
servizi digitali, l'articolo 1, commi da 35 a 43, 44-bis,
da 46 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
h) per quanto attiene alla disciplina delle tasse sulle
concessioni governative:
1) articoli da 1 a 6, 8, 11, 12, 13-bis, 14, 15, 16 e
tariffa allegata del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
2) articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43;
i) per quanto attiene alla disciplina dei tributi
speciali:
1) decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 e
tabelle A, B, C, D, E, F allegate;
2) legge 15 maggio 1954, n. 228;
3) articolo 7, commi primo e secondo, della legge 13
luglio 1984, n. 302;
4) articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425;
5) articolo 6 del decreto legislativo 18 settembre
2024, n. 139.
2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente
testo unico e fuori dei casi di abrogazione per
incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o
altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a
disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il
riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del
presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.".
Il testo degli articoli 46, 48, 65, 112 e 130 del
decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante:
"Testo unico della giustizia tributaria", come modificato
dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 46. Oggetto della giurisdizione tributaria
(articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le
controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e
specie comunque denominati, compresi quelli regionali,
provinciali e comunali e il contributo per il Servizio
sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le
relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro
accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria
soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica
della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di
cui all'articolo 146 del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33, per le quali continuano ad applicarsi
le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica.
2. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria
le controversie promosse dai singoli possessori concernenti
l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione,
il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo
fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa
particella, nonche' le controversie concernenti la
consistenza, il classamento delle singole unita'
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita
catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche
le controversie attinenti all'imposta o il canone comunale
sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale
ogni questione da cui dipende la decisione delle
controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta
eccezione per le questioni in materia di querela di falso e
sullo stato o la capacita' delle persone, diversa dalla
capacita' di stare in giudizio.".
"Art. 48. Competenza per territorio (articolo 4 del
decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono
competenti per le controversie proposte nei confronti degli
enti impositori e degli agenti della riscossione, che hanno
sede nella loro circoscrizione. Per le controversie
proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo, di
cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e' competente la corte di giustizia di primo
grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale
impositore. Se la controversia e' proposta nei confronti di
articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su
tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il
regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' competente
la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le
attribuzioni sul rapporto controverso.
2. Le corti di giustizia tributaria di secondo grado
sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni
delle corti di giustizia tributaria di primo grado, che
hanno sede nella loro circoscrizione.".
"Art. 65. Atti impugnabili e oggetto del ricorso
(articoli 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, 61
del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e
59 del decreto Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)
1. Il ricorso puo' essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e
di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025,
n. 33;
g) il fermo di beni mobili registrati di cui
all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia
di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate
nell'articolo 46, comma 2;
i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di
tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori
non dovuti;
l) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di
autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della
legge 27 luglio 2000, n. 212;
m) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei
casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27
luglio 2000, n. 212;
n) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto
di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
o) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di
procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 o ai
sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per
evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte
ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione
delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili
di imprese associate n. 90/436/CEE;
p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda
l'autonoma impugnabilita' davanti alle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere
l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve
essere proposto e della corte di giustizia tributaria di
primo e secondo grado competente, nonche' delle relative
forme da osservare ai sensi dell'articolo 66.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono
impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente
impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La
mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,
adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
4. L' annullabilita' dell'avviso di accertamento e di
rettifica ai sensi del dell'articolo 42, comma 3, e
dell'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' per
l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte
negli articoli 56 e 57, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in genere per
difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di
decadenza in primo grado.".
"Art. 112. Nuove prove in appello (articolo 58 del
decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono
essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li
ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa
ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o
produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non
imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la
parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle
altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano
vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non e' mai consentito il deposito delle notifiche
dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono
presupposto di legittimita' che possono essere prodotti in
primo grado anche ai sensi dell'articolo 58, comma 7.".
"Art. 130. Abrogazioni
1. Dalla data di cui all'articolo 131 sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) l'articolo 59, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) l'articolo 61, commi 1 e 2, e l'articolo 63, commi
da 3 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;
c) il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
d) il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
e) gli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472;
f) gli articoli 21-bis e 21-ter del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74;
g) l'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre
2011, n. 183;
h) l'articolo 3 e l'articolo 8, comma 1, della legge 31
agosto 2022, n. 130;
i) (abrogata)
l) l'articolo 1-ter, comma 5, e l'articolo 18, comma 2,
del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
l'articolo 288 del testo unico per la finanza locale 14
settembre 1931, n. 1175, il decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, l'articolo 19, commi 4
e 5, e l'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
639, gli articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
l'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
1989, n. 144.
3. I riferimenti contenuti nelle norme vigenti a
disposizioni abrogate dal presente testo unico si intendono
effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti
risultanti dal presente testo unico.".
Il testo degli articoli 6, 7, comma 1, 11, 20, 26, 32,
45, 46, 49, 52, 54, commi 11 e 12, 56, 72, 92, 108, 131,
136, 142, 154, 173, 220, 238 e 241, del decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33, recante: "Testo unico in materia di
versamenti e di riscossione", come modificato dal presente
articolo:
"Art. 6 Preclusione alla autocompensazione in presenza
di debito su ruoli definitivi (articolo 31, comma 1,
periodi dal primo al sesto, decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione
dei crediti di cui all'articolo 3, comma 1, relativi alle
imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza
dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500
euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, e per i quali e' scaduto il termine di
pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al
primo periodo si applica la sanzione del 50 per cento
dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori e per i quali e' scaduto il
termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare
indebitamente compensato. La sanzione non puo' essere
applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo
penda contestazione giudiziale o amministrativa e non puo'
essere comunque superiore al 50 per cento di quanto
indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al secondo
periodo, i termini di cui all'articolo 22 del testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, decorrono dal
giorno successivo alla data della definizione della
contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche
parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali
e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti
relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. I
crediti oggetto di compensazione in misura eccedente
l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto
di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i
controlli previsti dalle singole leggi d'imposta.
Nell'ambito delle attivita' di controllo dell'Agenzia delle
entrate e della Guardia di finanza e' assicurata la
vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente
comma anche mediante specifici piani operativi.".
"Art. 7 Versamento delle ritenute e compensazioni in
appalti e subappalti (articolo 17-bis decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e articolo 35, comma 6-ter,
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3,
comma 1, i soggetti di cui all'articolo 33, comma 1,
residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai
sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e
73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che affidano il compimento di una o piu'
opere o di uno o piu' servizi di importo complessivo annuo
superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di
appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o
rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da
prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di
attivita' del committente con l'utilizzo di beni
strumentali di proprieta' di quest'ultimo o a esso
riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere
all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese
subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle
deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute
di cui agli articoli 33 e 34 del presente testo unico, 50,
comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e
dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente
impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il
versamento delle ritenute di cui al primo periodo e'
effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e
dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per
ciascun committente, senza possibilita' di compensazione.
OMISSIS".
"ART. 11 Differimento degli adempimenti e dei
versamenti (articolo 37, comma 11-bis, primo periodo,
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme
di cui agli articoli 3 e 10, comma 4, che hanno scadenza
dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati
entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna
maggiorazione.".
"ART. 13 Suddivisione delle somme tra gli enti
destinatari (articolo 22, commi 1, 2 e 3, decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello
di versamento delle somme da parte degli intermediari della
riscossione di cui all'articolo 9, comma 1, e di
ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita
struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le
somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto
dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con
cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle
contabilita' di pertinenza a copertura delle somme
compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e'
individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sono stabilite le modalita' per
l'attribuzione delle somme.".
"ART. 20 Ambito di applicazione (articolo 2 decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
1. Ai fini del presente capo per entrate si intendono:
a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e
sanzioni;
b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti
dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del
patrimonio indisponibile dello Stato;
c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza
titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
d) le entrate patrimoniali;
e) le entrate del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle altre amministrazioni dello Stato per le
quali singole disposizioni ne prevedono il versamento a un
ufficio finanziario;
f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
g) le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie e
amministrative;
h) le tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui
alla tabella allegato 2 al testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta di registro e di altri
tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2025, n. 123;
i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegato 5
del testo unico dei tributi erariali minori di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174;
l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse
dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.".
"ART. 26 Termini e modalita' di versamento delle somme
riscosse (articolo 8 decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237)
1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo l'agente
della riscossione versa, distintamente per capitolo e
articolo, competenza e residui, alla Tesoreria dello Stato
l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto
del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei
pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le
disposizioni contenute nel presente capo, nonche' dei
relativi compensi e, per la parte residua, delle somme
oggetto di dilazione e di sgravio, usufruibili sui
versamenti diretti.
2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente
dall'agente della riscossione va versato distintamente per
voce di entrata alla Tesoreria dello Stato entro il terzo
giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto
della commissione di sua spettanza, nonche' delle altre
somme di cui al comma 1.
3. Le somme accreditate all'agente della riscossione
dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei
capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei
termini stabiliti nel presente articolo e all'articolo 219,
alla Tesoreria dello Stato con imputazione al capitolo
relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il
Ministero dell'economia e delle finanze e alle casse degli
enti destinatari secondo modalita' stabilite con decreto
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia
e delle finanze.".
"ART. 32 Termini per il versamento diretto (articolo 8
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 e articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 8
gennaio 2024, n. 1)
1. I versamenti diretti devono essere eseguiti:
a) entro il giorno 16 del mese successivo a quello in
cui sono state operate le ritenute previste dagli articoli
33, 34, 38, 39, 43, commi 1 e 2, 44, commi 3 e 5, 48, commi
3, 4 e 6, le ritenute alla fonte operate dalle aziende di
credito e dagli istituti di credito a norma dell'articolo
1, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e
sono maturati i premi di cui all'articolo 45. Se l'importo
dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli
38 e 39, non supera il limite di euro 100, il versamento e'
effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e
comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il
versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre e'
comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo si
applicano ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di
gennaio 2024;
b) entro il sedicesimo giorno del secondo mese
successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i
versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di cui
all'articolo 48, comma 2 maturati nel periodo d'imposta
ancorche' non corrisposti;
c) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza
periodica di interessi, premi e altri frutti per i
versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di cui
all'articolo 48, comma 1, maturati nel periodo d'imposta
ancorche' non corrisposti;
d) entro il 16 aprile, il 16 luglio, il 16 ottobre e il
16 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli
importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in
relazione agli utili di cui all'articolo 55.".
"ART. 45 Ritenuta sui premi e sulle vincite (articolo
30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600; articolo 5 decreto-legge 30 dicembre 1991, n.
417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66)
1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a
soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza
reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi
comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti
dalla sorte, da giuochi di abilita', quelli derivanti da
concorsi a premio, da pronostici e da scommesse,
corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o
private e dai soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1,
sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione dei casi
in cui altre disposizioni gia' prevedano l'applicazione di
ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si
applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da
operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal
sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera
l'importo di 25,82 euro; se il detto valore e' superiore al
citato limite, lo stesso e' assoggettato interamente a
ritenuta. Le disposizioni del secondo periodo non si
applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare
il reddito di lavoro dipendente.
2. L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel 10 per
cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi
di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di
beneficenza, nel 20 per cento sui premi dei giuochi svolti
in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni
sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei
quali i partecipanti si sottopongono a prove basate
sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel 25 per cento
in ogni altro caso.
3. Se i premi sono costituiti da beni diversi dal
denaro o da servizi, i vincitori hanno facolta', se chi
eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere
un premio di valore inferiore gia' prestabilito, differente
per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari
all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali
differenze sono conguagliate in denaro.
4. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei
concorsi pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel
prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole
stabilite dalla legge per ognuna di tali attivita' di
giuoco.
5. La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e
dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico
nazionale italiano e dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e' compresa
nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.
6. L'imposta sulle vincite nelle scommesse al
totalizzatore e al libro e' compresa nell'importo dei
diritti erariali dovuti a norma di legge.
7. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste quando corrisponde i premi
indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315,
e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando
corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni
sportive ippiche, devono operare all'atto del pagamento una
ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 43,
comma 2, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta e' operata a
titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche o dell'imposta sul reddito delle societa' dovuta
dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano
le attivita' commerciali indicate nell'articolo 55 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.
8. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale
incentivo dell'attivita' allevatoria il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste deve operare all'atto del pagamento una ritenuta
alla fonte nella misura di cui al comma 7 con l'obbligo di
rivalsa. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle societa' dovuta dal
percipiente, fermo restando che i contributi su cui la
stessa afferisce concorrono a formare il reddito
complessivo del percipiente secondo i criteri della
categoria reddituale di appartenenza.
9. (Abrogato).".
"ART. 46 Ritenute su redditi diversi (articolo 25,
comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133)
1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di redditi
diversi, le societa' e gli enti eroganti operano, con
obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per
il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso
testo unico, concernente la determinazione dell'imposta,
maggiorata delle addizionali di compartecipazione
all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta
e' a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti
redditi compresa fino a euro 20.658,28 ed e' a titolo di
acconto per la parte imponibile che eccede il predetto
importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote
per scaglioni di reddito di cui al richiamato articolo 11
del citato testo unico, la parte dell'imponibile
assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla
formazione del reddito complessivo.".
"ART. 49 Versamento dell'acconto delle ritenute sugli
interessi dei conti correnti, depositi e buoni fruttiferi
(articolo 35 decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976,
n. 249; articolo 7, comma 12, decreto-legge 20 giugno 1996,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425 e articolo 5 decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307)
1. Le aziende e gli istituti di credito devono versare
annualmente alla Tesoreria dello Stato in acconto dei
versamenti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), un
importo pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente
versate per il periodo di imposta precedente.
2. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali
entro il 16 giugno e il 16 ottobre. Quando cadono in giorni
non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti
sono anticipati al giorno lavorativo precedente.
3. Se l'ammontare del versamento risulta superiore a
quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui
l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza e'
rimborsata ai sensi dell'articolo 77, con gli interessi di
cui all'articolo 83.
4. In caso di omesso o ritardato versamento rispetto
alle scadenze indicate nel comma 2 o di versamento
effettuato in misura insufficiente si applicano le
disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 38
del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e
penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n.
173.
5. Il versamento in acconto e' fissato al 50 per cento
per ciascuna delle due scadenze.
6. A decorrere dal 29 novembre 2004, le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 5 si applicano a Poste italiane S.p.a.
e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri
proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa
depositi e prestiti S.p.a.".
"ART. 52 Ritenuta a titolo d'imposta e versamento
dell'imposta sulle riserve matematiche e dell'imposta sul
valore dei contratti assicurativi (articolo 1, commi 2,
2-bis, lettera b-ter, 2-ter, 2-quinquies e 2-sexies,
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 25 settembre 2002, le
societa' e gli enti che esercitano attivita' assicurativa
sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per
cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel
bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative
ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidita' permanente da qualsiasi causa derivante ovvero
di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, nonche' di quelle relative ai fondi pensione e
ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252. Il versamento e' effettuato entro il termine di
versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce
credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1°
gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste
dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e
dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 51; a
decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle
predette imposte sostitutive e ritenute da versare in
ciascun anno e' inferiore all'imposta versata ai sensi del
primo periodo del presente comma e del comma 2 per il
quinto anno precedente, la differenza puo' essere
computata, in tutto o in parte, in compensazione delle
imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 3 anche
oltre il limite previsto dal comma 10 del medesimo
articolo, ovvero ceduta a societa' o enti appartenenti al
gruppo con le modalita' previste dall'articolo 86. Se nel
2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora
compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti,
aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento
delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel
bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno
e' corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni
successivi tale percentuale e' ridotta di 0,1 punti
percentuali fino al 2024 ed e' pari all'1,25 per cento a
partire dal 2025.
2. La percentuale indicata nel comma 1 e' aumentata a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento.
3. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso si applicano le disposizioni in materia di
imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 1
e 2.
4. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si
applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel
territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione
di servizi. L'imposta di cui al comma 1 e' commisurata al
solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate
relativo ai contratti di assicurazione stipulati da
soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono
direttamente agli obblighi indicati nei commi 1 e 3 ovvero
possono nominare un rappresentante fiscale residente nel
territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa
estera per gli obblighi di determinazione e versamento
dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle
somme dovute.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano
anche ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 3, terzo
periodo. L'imposta di cui al comma 1 e' commisurata al solo
ammontare del valore dei contratti di assicurazione
indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti
sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta
segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata
applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti
l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi
dell'articolo 93.".
"ART. 54 Ritenute sugli interessi e sui proventi dei
titoli atipici (articoli 5, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, 9,
11, commi 1 e 2, e 11-bis decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649)
OMISSIS
11. Per i proventi delle cambiali accettate da banche
di cui all'articolo 5 della parte I della tariffa allegato
3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia
di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, resta ferma
la disciplina stabilita nell'articolo 1, terzo comma, del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.
12. Il soggetto incaricato del collocamento nel
territorio dello Stato provvede altresi' agli adempimenti
stabiliti dai commi 5, 7, 8 e 9 con riferimento al valore
dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle
operazioni ivi effettuate.".
"ART. 56 Ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti
non residenti (articolo 27-bis decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 2, comma 2,
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49)
1. Le societa' che detengono una partecipazione
diretta, non inferiore al 20 per cento del capitale della
societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a
richiesta, al rimborso della ritenuta di cui all'articolo
55, commi 4 e 5, se:
a) rivestono una delle forme previste nell'allegato I,
parte A, della direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30
novembre 2011;
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro
dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di
una Convenzione in materia di doppia imposizione sui
redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori
dell'Unione europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza
fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano
territorialmente o temporalmente limitati, a una delle
imposte indicate nella predetta direttiva;
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per
almeno un anno.
2. La disposizione del comma 1 si applica altresi' alle
remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
misura corrispondente alla quota non deducibile nella
determinazione del reddito della societa' erogante,
sempreche' la remunerazione sia erogata a societa' con i
requisiti indicati nel comma 1.
3. La percentuale indicata nel comma 1, e' ridotta al
15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1°
gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a
decorrere dal 1° gennaio 2009.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere
prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti
autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la
societa' non residente possieda i requisiti indicati al
comma 1, lettere a), b) e c), nonche' una dichiarazione
della societa' che attesti la sussistenza del requisito
indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.
5. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a
richiesta della societa' beneficiaria dei dividendi, i
soggetti di cui all'articolo 33 possono non applicare la
ritenuta di cui all'articolo 55, commi 4 e 5. In questo
caso, la documentazione di cui al comma 4 deve essere
acquisita entro la data del pagamento degli utili e
conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non
siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al
periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei
dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati
definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere stabilite
specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di
appositi modelli.
6. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27
gennaio 2015, e' attuata dall'ordinamento nazionale
mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27
luglio 2000, n. 212.".
"ART. 72 Soggetti obbligati e determinazione
dell'acconto (articolo 1 legge 23 marzo 1977, n. 97;
articolo 11, comma 18, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99; articolo 58 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157; articolo 12-quinquies, comma 4, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo
2, comma 5, decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014,
n. 5; articolo 1, comma 51, legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito
delle persone fisiche a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2013 e i contribuenti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa' a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 devono
versare, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il
periodo d'imposta in corso, un importo pari al 100 per
cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come
indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta
e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi
presentata per il periodo stesso. Se per il periodo
precedente e' stata omessa la dichiarazione, l'acconto e'
commisurato al 100 per cento dell'imposta corrispondente al
reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato,
al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle
ritenute d'acconto.
2. I coniugi che hanno presentato congiuntamente la
dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente
possono effettuare separatamente il versamento
dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il
100 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda
indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle
detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute
d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione
stessa ed e' esonerato dal versamento se il detto ammontare
risulta non superiore a euro 51,65.
3. Nel caso di successione apertasi durante il periodo
d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento
dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento.
4. A decorrere dalla data del 27 ottobre 2019 per i
soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita'
fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o
compensi di ammontare non superiore al limite stabilito,
per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti di
acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle societa', nonche' quelli
relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive
sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due
rate ciascuna nella misura del 50 per cento.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche
ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e
imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 4.
6. A decorrere dall'anno 2013 i soggetti che applicano
l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo,
sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al
versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100
per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti
nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del
citato articolo 6, comma 9. Il versamento effettuato puo'
essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo, dai versamenti della stessa imposta
sostitutiva.
7. Per gli intermediari finanziari, nella
determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota
dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi
previsti;
b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota del 3
per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi
previsti;
c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si
tiene conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi
49 e 50 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.".
"ART. 92 Importo minimo iscrivibile a ruolo (articolo
3, commi 10 e 11, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44)
1. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede
all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione
dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali,
qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni
amministrative e interessi, non superi, per ciascun
credito, l'importo di euro 30, con riferimento a ogni
periodo d'imposta.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli
obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.".
"ART. 108 Pagamento mediante compensazione volontaria
con crediti d'imposta (articolo 28-ter decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122; articolo 16, commi 4 e 5, decreto legislativo
29 luglio 2024, n. 110)
1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta di
ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi,
l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu' cartelle di pagamento e, in caso
affermativo, trasmette in via telematica apposita
segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico
il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40
del 18 febbraio 2011, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente
della riscossione notifica all'interessato una proposta di
compensazione, tra il credito d'imposta e il debito
iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero e
invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se
intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente
della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
riversa ai sensi dell'articolo 219, comma 1, entro i limiti
dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di
mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli
effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia
delle entrate che non ha ottenuto l'adesione
dell'interessato alla proposta di compensazione. In tal
caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione
dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per
l'avvio dell'azione esecutiva.
5. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione, i limiti e le condizioni per
l'applicazione del presente articolo.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati
dall'Agenzia delle entrate.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 5.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni del
presente articolo non operano per i ruoli di ammontare non
superiore a 1.500 euro.".
"ART. 131 Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti
previdenziali (articolo 24 decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46)
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici
previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti
da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti
effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente
alle sanzioni e alle somme aggiuntive calcolate fino alla
data di consegna del ruolo all'agente della riscossione, al
netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facolta' di richiedere il pagamento
mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo
non e' eseguita, in tutto o in parte, se il debitore
provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla
data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della
ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda
di rateazione, questa viene definita secondo la normativa
in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate
dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132,
l'iscrizione a ruolo e' eseguita nei sei mesi successivi
alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e'
impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a
ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo
del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro
l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a
ruolo e' eseguita dopo la decisione del competente organo
amministrativo e comunque entro i termini di decadenza
previsti dall'articolo 132.
5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente puo'
proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine
di quaranta giorni dalla notifica della cartella di
pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore
presso la sede territoriale nella cui circoscrizione
risiedono i soggetti privati interessati.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per
motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e'
regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di
procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il
giudice del lavoro puo' sospendere l'esecuzione del ruolo
per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di
sospensione all'agente della riscossione.
8. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 1 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.".
"ART. 136 Garanzie giurisdizionali per entrate non
devolute alle corti di giustizia tributarie (articolo 29
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Per le entrate non tributarie il giudice competente
a conoscere le controversie concernenti il ruolo puo'
sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.
2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la
disposizione dell'articolo 154, comma 1, e le opposizioni
all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle
forme ordinarie. Il ricorso e' notificato all'ente
impositore presso la sede territoriale nella cui
circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.
3. A esecuzione iniziata il giudice puo' sospendere la
riscossione solo in presenza dei presupposti di cui
all'articolo 157.".
"ART. 142 Gratuita' di altre attivita' e imposte di
registro e di bollo (articolo 47-bis decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 66,
comma 2, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. I competenti uffici rilasciano gratuitamente
all'agente della riscossione e ai soggetti da esso
incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli
immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e
svolgono gratuitamente le attivita' di cui all'articolo
180, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non
registrati, la cui vendita e' curata dall'agente della
riscossione, l'imposta di registro si applica nella misura
fissa di 10 euro.
3. Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli
atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte
per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.".
"ART. 154 Opposizione all'esecuzione o agli atti
esecutivi (articolo 57 decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice
di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti
la pignorabilita' dei beni e per quelle che riguardano gli
atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla
notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui
all'articolo 146;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice
di procedura civile relative alla regolarita' formale e
alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli
atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione
delle parti avanti a se' con decreto steso in calce al
ricorso, ordinando all'agente della riscossione di
depositare in cancelleria, cinque giorni prima
dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli
atti di esecuzione.".
"ART. 173 Riscossione dei crediti assegnati (articolo
74, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602)
1. L'agente della riscossione, per riscuotere i crediti
a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel
presente titolo.".
"ART. 220 Obbligo di contabilizzazione (articolo 23 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e articolo 13
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
1. L'agente della riscossione rende la contabilita'
delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni
dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le
modalita' e i termini sono individuati con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le modalita' con le quali le banche e le Poste
italiane S.p.a. riversano all'agente della riscossione le
somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite
con convenzioni approvate con il decreto previsto
dall'articolo 219, comma 1.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze sono stabiliti gli adempimenti degli uffici e
dell'agente della riscossione in ordine alla resa delle
contabilita' di cui al comma 1.
4. L'agente della riscossione tiene la contabilita'
delle somme riscosse e di quelle versate ai sensi della
parte I, titolo I, capo III, con le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia delle finanze. Con lo
stesso decreto sono stabilite le modalita' per la resa
della contabilita' amministrativa di cui all'articolo 252
del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' le notizie di
accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n.
239.".
"ART. 238 Disposizioni di interpretazione autentica
1. Ai fini del presente testo unico:
a) l'articolo 3, comma 1, primo periodo, si interpreta
nel senso che la compensazione ivi prevista puo' avvenire,
nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e
crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei
confronti di enti impositori diversi;
b) gli interessi moratori, previsti dall'articolo 28,
dovuti sulle somme da corrispondersi all'erario per i
tributi indiretti sugli affari di natura complementare, che
non poterono essere liquidati integralmente al momento
della liquidazione principale per mancanza o insufficienza
degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono
dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto
tributario, e' dovuto il tributo principale. Se la mancanza
o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla
liquidazione del tributo complementare non e' dipesa da
fatto imputabile al contribuente, gli interessi sul tributo
stesso decorrono dal giorno in cui ne e' avvenuta la
liquidazione;
c) l'articolo 43, comma 2, va interpretato nel senso
che, agli effetti dell'applicazione della ritenuta a titolo
di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano
contributi le somme erogate dall'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori
istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165 per gli interventi nel settore
agricolo e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896;
d) le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 3, si
intendono nel senso che le banche con sede nel territorio
dello Stato e le filiali italiane di banche estere non
devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi e
altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti
intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero
presso filiali estere di banche italiane;
e) la disposizione di cui all'articolo 48, comma 5,
terzo periodo, riguardante l'applicazione della ritenuta a
titolo d'imposta sugli interessi, premi e altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti,
deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica
anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul
reddito delle persone giuridiche;
f) le disposizioni contenute nell'articolo 91, commi 1
e 4, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non
tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche
mediante la validazione dei dati in essi contenuti,
eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema
informativo dell'amministrazione creditrice;
g) le disposizioni dell'articolo 187 si interpretano
nel senso che, fino all'adozione del decreto previsto dal
comma 6 dello stesso articolo, il fermo puo' essere
eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel
rispetto delle disposizioni, relative alle modalita' di
iscrizione e di cancellazione e agli effetti dello stesso,
contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7
settembre 1998, n. 503.".
"ART. 241 Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 243 sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 26 gennaio 1961, n. 29;
b) gli articoli da 23 a 30 e l'articolo 64 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602;
d) l'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n.
46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio
1976, n. 249;
e) gli articoli 1 e 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97;
f) l'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n.
693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1980, n. 891;
g) l'articolo 27-bis del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 51;
h) l'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
i) gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, commi 1 e 2, e
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649;
l) gli articoli 8, nono comma e 10, quinto comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887;
m) l'articolo 4, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154;
n) l'articolo 76 e l'articolo 78, commi da 27 a 38
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
o) l'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.
417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66;
p) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
q) l'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425;
r) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge
del 28 febbraio 1997, n. 30;
s) il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
t) gli articoli da 17 a 28 e l'articolo 30 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
u) l'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
v) l'articolo 1 del decreto legislativo 22 febbraio
1999, n. 37;
z) l'articolo 20, comma 7-ter, della legge 23 febbraio
1999, n. 44;
aa) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
bb) il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
cc) l'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999,
n. 133;
dd) l'articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis e l'articolo 14,
comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
47;
ee) l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
ff) l'articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quinquies e
2-sexies del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,
n. 265;
gg) l'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
hh) l'articolo 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;
ii) gli articoli 2, comma 10-bis e 3, comma 29, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
ll) l'articolo 35, commi 6-ter, 25, 25-bis, 26 e 26-bis
e l'articolo 37, commi 11-bis, primo periodo, 49, 49-bis,
49-ter, 49-quater, 49-quinquies, 50, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
ll-bis) l'articolo 1, comma 168, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
mm) l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 49;
nn) gli articoli 27, comma 7 e 32-ter del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
oo) l'articolo 42, comma 7-novies, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
pp) l'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;7
qq) gli articoli 25 e 31, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
rr) l'articolo 7, comma 2, lettera gg-octies), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
ss) l'articolo 23, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111;
tt) l'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148;
uu) l'articolo 2, comma 3-bis e l'articolo 3, commi 10
e 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
vv) l'articolo 32, comma 9-bis, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134;
zz) il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149;
aaa) l'articolo 1, commi da 537 a 544, della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
bbb) l'articolo 11, commi 18, 19, 20, 20-bis e 21 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
ccc) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30
novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni dalla
legge 29 gennaio 2014, n. 5;
ddd) l'articolo 1, comma 574 e comma 611, lettera e),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
eee) l'articolo 13, commi da 2 a 7 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 44;
fff) l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89;
ggg) l'articolo 1, commi 684 e 685 della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
hhh) l'articolo 1, commi 778, 779 e 780 della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
iii) l'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225;7
lll) l'articolo 1, commi 4-bis e 4-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
mmm) l'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre
2017, n. 205;
nnn) l'articolo 12-quinquies, comma 4, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
ooo) l'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157;
ppp) l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36;
qqq) l'articolo 5-octies del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215;
rrr) l'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre
2021, n. 234;
sss) l'articolo 1, commi 51 e 98 della legge 30
dicembre 2023, n. 213;
ttt) (abrogata)
uuu) gli articoli 9, commi 4 e 5, 17 e 18, comma 1, del
decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1;
vvv) l'articolo 7 del decreto-legge 7 giugno 2024, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2024, n. 107;
zzz) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, commi
2, 3 e 4 e l'articolo 16, commi 4 e 5 del decreto
legislativo 29 luglio 2024, n. 110;
aaaa) l'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre
2024, n. 207.
2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente
testo unico e fuori dei casi di abrogazione per
incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o
altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a
disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il
riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del
presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.".
Il testo dell'articolo 15 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro
e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2025, n. 123, come modificato dal presente
articolo, e' il seguente:
"Art. 15. Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese (articolo 16, commi 10-bis e 10-ter,
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)
1. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo
31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340,
sono obbligati a richiedere per via telematica la
registrazione degli atti di trasferimento delle
partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche'
al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli
stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi
dell'articolo 58, commi 1 e 5. In materia di imposta di
bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo
1, comma 3, lettera c), della parte I della tariffa, di cui
all'allegato 3, al presente testo unico.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di
esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al
comma 1.".
 
Art. 19

Disposizioni finanziarie

1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 2,370 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 2,370 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e dall'articolo 10, valutati in 10,130 milioni di euro per l'anno 2026, e in 2,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede:
a) quanto a 8,770 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
b) quanto a 1,360 milioni di euro per l'anno 2026, 0,340 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, 2,370 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10.

Note all'art. 19:
Per i riferimenti al decreto legislativo 27 dicembre
2023, n. 209 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio