Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2025 (vai al sommario)
LEGGE 18 dicembre 2025, n. 190
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali, all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l'ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell'eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attivita' del gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualita' del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato effettua un'attivita' di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere.
1-ter. L'andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando:
a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
c) almeno due indicatori di qualita' del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualita' dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.
1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica l'articolo 27, comma 3».
2. Nel titolo V del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo l'articolo 31 e' aggiunto il seguente:
«Art. 31-bis (Sanzioni). - 1. L'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 20, comma 7, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di:
a) mancata adozione da parte dell'ente locale della relazione di cui all'articolo 30, comma 2;
b) mancata pubblicazione della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, nel sito internet istituzionale dell'ente affidante ai sensi dell'articolo 31, comma 2;
c) mancata adozione da parte dell'ente locale dell'atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis.
2. In caso di incompletezza della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo».
3. Per garantire uno sviluppo efficiente del mercato della mobilita' elettrica e assicurare agli utenti condizioni concorrenziali nell'ambito dei servizi offerti dalle infrastrutture di ricarica, in modo da incoraggiare la pluralita' degli operatori, all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Tali procedure sono strutturate in modo da favorire, a parita' di altre condizioni, la presenza di una pluralita' di soggetti attivi nella gestione delle infrastrutture di ricarica nel territorio comunale»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A fronte di richieste di autorizzazione con caratteristiche comparabili, il comune da' priorita' alle istanze provenienti da soggetti che detengono meno del 40 per cento del totale delle infrastrutture di ricarica installate o gia' autorizzate all'installazione nel territorio comunale».
4. Al fine di rafforzare l'efficienza del servizio pubblico di trasporto ferroviario e su gomma di competenza regionale e di rendere trasparenti le modalita' di gestione dello stesso, all'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30, 31 e 31-bis del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201».
5. Al fine di garantire massima trasparenza sull'affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, all'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I calendari di cui al primo periodo, trasmessi entro il 31 maggio di ciascun anno contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino al 2033; all'aggiornamento dei predetti calendari si provvede con le comunicazioni annuali di cui al primo periodo. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano nel caso di omessa o ritardata trasmissione dei calendari di cui al comma 1-bis nonche' nel caso di incompletezza del loro contenuto».
6. Entro il 31 dicembre 2026, l'Autorita' di regolazione dei trasporti adotta, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettere a) e f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, specifiche linee guida nel settore dei servizi di trasporto pubblico regionale, volte a migliorare la qualita' dell'affidamento, redatte nel rispetto del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Per le finalita' di cui al primo periodo, l'Autorita' di regolazione dei trasporti avvia entro il 30 giugno 2026 una consultazione pubblica.
7. All'attuazione dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Al fine di semplificare gli oneri amministrativi per i gestori di aeroporti minori, all'articolo 76, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «pari o inferiore al milione» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 5 milioni».
9. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque fa un impiego professionale di un cosmetico con modalita' difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura, in modo che ne derivi un pericolo alla salute»;
b) L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento in materia di obblighi dei distributori e sanzioni in materia di impiego professionale di cosmetici). - 1. Al distributore che non effettua le verifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000. La stessa sanzione si applica al distributore che, essendo venuto a conoscenza di uno o piu' fatti specifici dai quali si desume il verificarsi di una delle circostanze indicate dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonche' al distributore che non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo comma, e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo 6.
2. La medesima sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica a chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 3, faccia un impiego professionale di un cosmetico con modalita' difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole:
«Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che i fatti costituiscano una delle fattispecie di cui all'articolo 3 e salvo che i fatti costituiscano piu' gravi reati, chiunque» e le parole: «di cui all'allegato II del regolamento e' punito» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato II del regolamento o chiunque immette in commercio un cosmetico fabbricato con le medesime sostanze e' punito»;
d) all'articolo 13, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura vantante attivita' biocida ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, non correlata alla definizione di prodotto cosmetico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.
1-ter. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento, che immette sul mercato un prodotto presentato come cosmetico con etichettatura vantante attivita' terapeutica o di profilassi, e' punita con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000».
10. Al decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. E' punito con la stessa pena di cui al comma 1 l'utilizzatore non professionale ne' industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, un prodotto biocida autorizzato, o che impiega un prodotto biocida non autorizzato, quando ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente»;
b) agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma 1, le parole:
«l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 10.000,00» sono sostituite dalle seguenti:
«la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;
c) all'articolo 14, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. E' punito con la stessa pena di cui al comma 1 l'utilizzatore non professionale ne' industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, un presidio medico-chirurgico autorizzato o impiega un presidio medico-chirurgico non autorizzato, quando ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente».
11. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, le lettere d), e) e f) sono abrogate.
12. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto, salvaguardando la concorrenza, anche dell'esigenza di garantire la continuita' assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilita', differenziando, con diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
13. Al fine di favorire il trasferimento tecnologico e contribuire alla trasformazione tecnologica delle filiere produttive nazionali, assicurando sinergia di azione tra i soggetti dotati di specifica competenza, sono adottate le misure di finanziamento e di coordinamento previste dai commi da 14 a 23 del presente articolo.
14. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'universita' e della ricerca elaborano congiuntamente, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni tre anni, un atto di indirizzo strategico in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico. La proposta di atto di indirizzo strategico, sottoposta a consultazione pubblica dei soggetti istituzionali competenti e dei portatori di interesse, e' approvata con decreto dei predetti Ministri.
15. In attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 14, la Fondazione Enea Tech e Biomedical, istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ridenominata «Fondazione Tech e Biomedical» secondo quanto previsto dal comma 20 del presente articolo.
16. Per le finalita' di cui ai commi da 13 a 23, le somme giacenti nel conto di tesoreria intestato all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42, comma l, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite di 250 milioni di euro, sono trasferite alla Fondazione Tech e Biomedical e accreditate sul conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione.
17. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del trasferimento tecnologico sulla base dell'atto di indirizzo di cui al comma 14, possono concorrere tutte le fondazioni previste dalla legge che hanno competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie, i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonche' l'ente nazionale di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
18. I soggetti di cui al comma 17 possono elaborare specifiche progettualita' da sottoporre alla Fondazione Tech e Biomedical. Quest'ultima, valutata la fattibilita' dei progetti e la coerenza con l'atto di indirizzo strategico, propone al Ministero delle imprese e del made in Italy l'assegnazione di un budget per la realizzazione dei progetti ritenuti idonei, nel limite delle risorse di cui al comma 16. La Fondazione Tech e Biomedical, previo assenso del Ministero delle imprese e del made in Italy, eroga le risorse ai soggetti beneficiari per stati di avanzamento del progetto e cura e monitora la realizzazione dello stesso sulla base di una distinta convenzione che prevede, in caso di inadempimento, la revoca immediata delle risorse. Le attivita' di cui al presente comma sono regolate da apposita convenzione a titolo gratuito tra la Fondazione Tech e Biomedical e il Ministero delle imprese e del made in Italy.
19. La Fondazione Tech e Biomedical verifica i risultati annuali concernenti i progetti di pertinenza e gli obiettivi di performance conseguiti dai singoli soggetti in relazione alla gestione del budget assegnato e ne tiene conto, ove possibile, secondo criteri basati sulla qualita' della ricerca, sui risultati del trasferimento tecnologico, sul numero di spin off generati e secondo criteri di managerialita' e premialita', nella ripartizione del budget per le annualita' successive. La relazione annuale sull'attivita' di monitoraggio e verifica dei risultati e' trasmessa al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'universita' e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle altre amministrazioni interessate.
20. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione dei mutati compiti di cui ai commi 15, 17, 18 e 19, la Fondazione Enea Tech e Biomedical assume la nuova denominazione di «Fondazione Tech e Biomedical» e, conseguentemente, ogni richiamo alla Fondazione Enea Tech e Biomedical contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Fondazione Tech e Biomedical. La composizione degli organi di governo e' modificata come segue:
a) il presidente, che presiede il consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'universita' e della ricerca;
b) il consiglio direttivo, formato dal presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da tre membri, uno nominato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca. In caso di parita' di voti all'interno del consiglio direttivo, prevale il voto del presidente. Il presidente e i membri del consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza nonche' di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e istituzionale;
c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro della salute. Con le medesime modalita' sono nominati i membri supplenti.
21. Lo statuto della Fondazione Tech e Biomedical prevede la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui ai commi da 13 a 20.
22. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 20 si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli organi della Fondazione Enea Tech e Biomedical nominati prima della data di entrata in vigore della presente legge decadono e restano in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi organi.
23. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4 e' abrogato.
24. All'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «In ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette. Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ripristinarla nel termine perentorio di sei mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della
disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica), come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Verifiche periodiche sulla situazione
gestionale dei servizi pubblici locali). - 1. I comuni o le
loro eventuali forme associative, con popolazione superiore
a 5.000 abitanti, nonche' le citta' metropolitane, le
province e gli altri enti competenti, in relazione al
proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la
ricognizione periodica della situazione gestionale dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica nei
rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni
servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista
economico, dell'efficienza e della qualita' del servizio e
del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di
servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti
e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La
ricognizione rileva altresi' la misura del ricorso agli
affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo
periodo, e all'affidamento a societa' in house, oltre che
gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l'ente,
tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento
della gestione di ciascun servizio affidato, individua le
possibili cause dell'eventuale andamento negativo. Se da
tali valutazioni emerge un andamento gestionale
insoddisfacente per cause dipendenti dall'attivita' del
gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla
ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro
il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere
le necessarie misure correttive, che include un
cronoprogramma di azioni per il ripristino e il
miglioramento della qualita' del servizio, per efficientare
i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di
indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul
portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
effettua un'attivita' di monitoraggio sugli atti di
indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste
e predispone annualmente una relazione al Governo e alle
Camere.
1-ter. L'andamento si considera insoddisfacente ai
sensi del comma 1-bis quando:
a) il gestore ha registrato perdite significative
negli ultimi due esercizi tali da compromettere le
condizioni di equilibrio economico-finanziario;
b) i risultati gestionali risultano
significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi
contrattuali prefissati;
c) almeno due indicatori di qualita' del servizio
erogato risultano significativamente inferiori agli
indicatori e ai livelli minimi di qualita' dei servizi
individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.
1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del
gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si
applica l'articolo 27, comma 3.
2. La ricognizione di cui al comma 1 e' contenuta in
un'apposita relazione ed e' aggiornata ogni anno,
contestualmente all'analisi dell'assetto delle societa'
partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a societa' in
house, la relazione di cui al periodo precedente
costituisce appendice della relazione di cui al predetto
articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di
cui al primo periodo e' effettuata entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 8, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 57 (Semplificazione delle norme per la
realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli
elettrici). - (Omissis)
8. Per le finalita' di cui al comma 7, i comuni
possono consentire, anche a titolo non oneroso, la
realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a
soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale
suddivisione in lotti, da assegnare mediante procedure
competitive, trasparenti e non discriminatorie. Tali
procedure sono strutturate in modo da favorire, a parita'
di altre condizioni, la presenza di una pluralita' di
soggetti attivi nella gestione delle infrastrutture di
ricarica nel territorio comunale. Resta fermo che un
soggetto pubblico o privato puo' comunque richiedere al
comune con le modalita' di cui al comma 3-bis
l'autorizzazione per la realizzazione e l'eventuale
gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per
una strada o un'area o un insieme di esse. Nel caso in cui
l'infrastruttura di ricarica, per cui e' richiesta
l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo
privato gravato da un diritto di servitu' pubblica, il
comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di
autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e
nella Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
dal momento della sua operativita'. Decorsi quindici giorni
dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione puo' essere
rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui piu'
soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio
dell'autorizzazione a piu' soggetti non sia possibile
ovvero compatibile con la programmazione degli spazi
pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici
adottata dal comune, l'ottenimento della medesima
autorizzazione avviene all'esito di una procedura
valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei
principi di imparzialita', parita' di trattamento e non
discriminazione tra gli operatori. A fronte di richieste di
autorizzazione con caratteristiche comparabili, il comune
da' priorita' alle istanze provenienti da soggetti che
detengono meno del 40 per cento del totale delle
infrastrutture di ricarica installate o gia' autorizzate
all'installazione nel territorio comunale.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo.), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 48. (Misure urgenti per la promozione della
concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel
trasporto pubblico locale). - 1. I bacini di mobilita' per
i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e i
relativi enti di governo, sono determinati dalle regioni,
sentite le citta' metropolitane, gli altri enti di area
vasta e i comuni capoluogo di Provincia, nell'ambito della
pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale,
sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle
caratteristiche socio-economiche, demografiche e
comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura
orografica, del livello di urbanizzazione e
dell'articolazione produttiva del territorio di
riferimento. La definizione dei bacini di mobilita' rileva
anche ai fini della pianificazione e del finanziamento
degli interventi della mobilita' urbana sostenibile.
2. I bacini di cui al comma 1 comprendono un'utenza
minima di 350.000 abitanti ovvero inferiore solo se
coincidenti con il territorio di enti di area vasta o di
citta' metropolitane. Agli enti di governo dei bacini
possono essere conferite in uso le reti, gli impianti e le
altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
pubblici associati. In tal caso gli enti di governo
costituiscono societa' interamente possedute dagli enti
conferenti, che possono affidare anche la gestione delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.
Al capitale di tali societa' non e' ammessa la
partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti
privati.
3. La regione o la provincia autonoma determina i
bacini di mobilita' in base alla quantificazione o alla
stima della domanda di trasporto pubblico locale e
regionale, riferita a tutte le modalita' di trasporto che
intende soddisfare, che e' eseguita con l'impiego di
matrici origine/destinazione per l'individuazione della
rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico, di
linea e no, nonche' delle fonti informative di cui dispone
l'Osservatorio istituito dall'articolo 1, comma 300, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli operatori gia' attivi
nel bacino sono tenuti a fornire le informazioni e i dati
rilevanti in relazione ai servizi effettuati entro e non
oltre sessanta giorni dalla richiesta di regioni ed enti
locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e
riservatezza dei dati commerciali sensibili. Le Regioni
hanno la facolta' di far salvi i bacini determinati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ove coerenti con i criteri di cui al presente
articolo.
4. Ai fini dello svolgimento delle procedure di
scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e
regionale, gli enti affidanti, con l'obiettivo di
promuovere la piu' ampia partecipazione alle medesime,
articolano i bacini di mobilita' in piu' lotti, oggetto di
procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto
delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni
motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalita'
e da altre ragioni di efficienza economica, nonche'
relative alla specificita' territoriale dell'area soggetta
alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171
e successive modificazioni. Tali eccezioni sono
disciplinate con delibera dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f)
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo.
Per quanto riguarda i servizi ferroviari l'Autorita' puo'
prevedere eccezioni relative anche a lotti comprendenti
territori appartenenti a piu' Regioni, previa intesa tra le
regioni interessate.
4-bis. Agli affidamenti dei servizi di trasporto
pubblico regionale si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30, 31 e 31-bis del decreto
legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
5. Nelle more della definizione dei bacini di
mobilita' e dei relativi enti di governo, gli enti locali
devono comunque procedere al nuovo affidamento nel rispetto
della vigente normativa, dei servizi di trasporto pubblico
per i quali il termine ordinario dell'affidamento e'
scaduto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ovvero scadra' tra la predetta data e l'adozione
dei provvedimenti di pianificazione e istituzione di enti
di governo.
6. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 239, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera f) sono anteposte le
seguenti parole: "a definire i criteri per la
determinazione delle eccezioni al principio della minore
estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai
bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda
effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e
di integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri
determinati dalla normativa vigente, nonche' ";
b) al comma 2, lettera f), sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: ". Con riferimento al trasporto
pubblico locale l'Autorita' definisce anche gli schemi dei
contratti di servizio per i servizi esercitati da societa'
in house o da societa' con prevalente partecipazione
pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175, nonche' per quelli affidati direttamente. Sia per i
bandi di gara che per i predetti contratti di servizio
esercitati in house o affidati direttamente l'Autorita'
determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di
efficienza che il gestore deve rispettare, nonche' gli
obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti
di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra
le attivita' svolte in regime di servizio pubblico e le
altre attivita'.".
7. Con riferimento alle procedure di scelta del
contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale l'Autorita' di regolazione dei
trasporti detta regole generali in materia di:
a) svolgimento di procedure che prevedano la
facolta' di procedere alla riscossione diretta dei proventi
da traffico da parte dell'affidatario, che se ne assume il
rischio di impresa, ferma restando la possibilita' di
soluzioni diverse con particolare riferimento ai servizi
per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra
diversi gestori e che siano suddivisi tra piu' lotti di
gara;
b) obbligo, per chi intenda partecipare alle
predette procedure, del possesso, quale requisito di
idoneita' economica e finanziaria, di un patrimonio netto
pari almeno al quindici per cento del corrispettivo annuo
posto a base di gara, nonche' dei requisiti di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422;
c) adozione di misure in grado di garantire
all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni
immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del
servizio, anche relative all'acquisto, alla cessione, alla
locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente affidante,
del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche
disposizioni per i beni acquistati con finanziamento
pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie
dei valori di mercato dei predetti beni;
d) in alternativa a quanto previsto sulla
proprieta' dei beni strumentali in applicazione della
lettera c), limitatamente all'affidamento di servizi di
trasporto pubblico ferroviario, facolta' per l'ente
affidante e per il gestore uscente di cedere la proprieta'
dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali a
soggetti societari, costituiti con capitale privato ovvero
con capitale pubblico e privato, che si specializzano
nell'acquisto dei predetti beni e di beni strumentali nuovi
per locarli ai gestori di servizi di trasporto pubblico
locale e regionale, a condizioni eque e non
discriminatorie;
e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di
gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza
soluzione di continuita' di tutto il personale dipendente
dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei
dirigenti, applicando in ogni caso al personale il
contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di
secondo livello o territoriale applicato dal gestore
uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate
all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della
direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001. Il
trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del
gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto
subentrante e' versato all'INPS dal gestore uscente.
8. Alle attivita' di cui ai commi 6 e 7 l'Autorita'
di regolazione dei trasporti provvede mediante le risorse
umane, finanziarie e strumentali, disponibili a
legislazione vigente.
9. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico
regionale e locale, in qualsiasi modalita' esercitati, sono
tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a
convalidarlo all'inizio del viaggio e ad ogni singola
uscita, se prevista, in conformita' alle apposite
prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la
durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti
accertatori.
10. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere
effettuata, in conformita' alle apposite prescrizioni
previste dal gestore, in occasione di ogni singolo accesso
ai mezzi di trasporto utilizzati.
11. La violazione degli obblighi previsti dai commi 9
e 10 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da
definirsi con legge regionale. In assenza di legge
regionale, la sanzione e' pari a sessanta volte il valore
del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200
euro.
11-bis. In caso di mancata esibizione di un idoneo
titolo di viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la
sanzione comminata e' annullata qualora sia possibile
dimostrare, con adeguata documentazione, presso gli uffici
preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di
un titolo nominativo risultante in corso di validita' al
momento dell'accertamento.
12. All'articolo 71 del decreto dei Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
"Al fine di assicurare il piu' efficace contrasto
dell'evasione tariffaria, i gestori dei servizi di
trasporto pubblico possono affidare le attivita' di
prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni
alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti
agli organici del gestore medesimo, qualificabili come
agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere
appositamente abilitati dall'impresa di trasporto pubblico
che mantiene comunque la responsabilita' del corretto
svolgimento dell'attivita' di verifica e che ha l'obbligo
di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza.
Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti
accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento
rilasciato dall'azienda e possono effettuare i controlli
previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689, compresi quelli necessari per l'identificazione del
trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere
l'esibizione di valido documento di identita', nonche'
tutte le altre attivita' istruttorie previste dal capo I,
sezione II, della stessa legge. Gli agenti accertatori, nei
limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la
qualita' di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori
possono accertare e contestare anche le altre violazioni in
materia di trasporto pubblico contenute nel presente
titolo, per le quali sia prevista l'irrogazione di una
sanzione amministrativa.
Il Ministero dell'interno puo' mettere a
disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di
polizia giudiziaria, secondo un programma di supporto agli
agenti accertatori di cui al comma precedente, con
copertura dei costi a completo carico dell'ente richiedente
e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.".
12-bis. Al fine di verificare la qualita' dei servizi
di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni
dei consumatori riconosciute a livello nazionale o
regionale possono trasmettere, con cadenza semestrale, per
via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati,
ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi ai
disservizi di maggiore rilevanza e frequenza, proponendo
possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del
servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati
le amministrazioni competenti e l'Autorita' di regolazione
dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo
37, comma 2, lettere d), e) e l), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni
competenti, entro trenta giorni, comunicano
all'Osservatorio e all'Autorita' di regolazione dei
trasporti le iniziative eventualmente intraprese per
risolvere le criticita' denunciate ed entro i novanta
giorni successivi rendono conto all'Osservatorio
dell'efficacia delle misure adottate. Nel rapporto annuale
alle Camere sulla propria attivita', l'Osservatorio
evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza nel territorio
nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni
competenti. L'Osservatorio mette a disposizione delle
Camere, su richiesta, i dati raccolti e le statistiche
elaborate nell'ambito della sua attivita', fatte salve le
necessarie garanzie di tutela e di riservatezza dei dati
commerciali sensibili.
12-ter. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto
legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per il trasporto
effettuato con autobus, quando un servizio di trasporto
pubblico subisce una cancellazione o un ritardo, alla
partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a
sessanta minuti per i servizi di trasporto regionale o
locale, o a trenta minuti per i servizi di trasporto
pubblico svolti in ambito urbano, tranne che nei casi di
calamita' naturali, di scioperi e di altre emergenze
imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al
rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il
rimborso e' pari al costo completo del biglietto al prezzo
a cui e' stato acquistato. Per i titolari di abbonamento,
il pagamento e' pari alla quota giornaliera del costo
completo dell'abbonamento, fermo restando il rispetto delle
regole di convalida secondo modalita' determinate con
disposizioni del gestore. Il rimborso e' corrisposto in
denaro, a meno che il passeggero non accetti una diversa
forma di pagamento.
13. Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza
presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata
possono essere utilizzate ai fini del contrasto
dell'evasione tariffaria e come mezzo di prova, nel
rispetto della normativa vigente in materia di trattamento
dei dati personali, per l'identificazione di eventuali
trasgressori che rifiutino di fornire le proprie
generalita' agli agenti accertatori, anche con eventuale
trasmissione alle competenti forze dell'ordine.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 5
agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale). - 1. Al fine di promuovere l'affidamento
dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale
mediante procedure ad evidenza pubblica, nonche' di
consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, le regioni a statuto ordinario
attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il
31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio di cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre
dell'anno precedente, delle informazioni di cui
all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto
affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi
al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, di tutti i servizi
di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro
il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione,
nonche' la conformita' delle procedure di gara alle misure
di cui alle delibere dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2,
lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. In caso di avvenuto esercizio della facolta'
di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, l'attestazione di cui al primo
periodo reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la
data di cessazione della proroga.
1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono all'Osservatorio di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i
calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate
per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul
proprio territorio relativi ai contratti in scadenza,
secondo il modello definito con decreto direttoriale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I calendari
di cui al primo periodo, trasmessi entro il 31 maggio di
ciascun anno contestualmente alle attestazioni di cui al
comma 1, sono pubblicati nel sito internet istituzionale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i
successivi due mesi. In sede di prima applicazione della
presente disposizione, i calendari recano evidenza
dell'elenco degli affidamenti programmati fino al 2033;
all'aggiornamento dei predetti calendari si provvede con le
comunicazioni annuali di cui al primo periodo.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. L'omessa o ritardata trasmissione
dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza
del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le medesime disposizioni
si applicano nel caso di omessa o ritardata trasmissione
dei calendari di cui al comma 1-bis nonche' nel caso di
incompletezza del loro contenuto.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, e l'Autorita' di regolazione
dei trasporti definiscono, ciascuno in relazione agli
specifici ambiti di competenza, con propri provvedimenti,
le modalita' di controllo, anche a campione, delle
attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione
delle disposizioni previste dal comma 2, nonche' le
modalita' di acquisizione delle informazioni necessarie ai
fini dell'applicazione delle decurtazioni previste
dall'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96. I predetti Ministeri e
l'Autorita' di regolazione dei trasporti definiscono
altresi', senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, mediante appositi accordi i termini e le
modalita' di trasmissione reciproca dei dati e delle
informazioni acquisiti nello svolgimento dell'attivita' di
controllo.
4. In caso di omessa pubblicazione, entro il 31
dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui
all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, o del bando di gara ovvero in caso di mancato
affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi
al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, dei servizi di
trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il
31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione di
cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili propone l'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di
affidamento ad evidenza pubblica.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si
applicano ai fini della ripartizione delle risorse
stanziate a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 sul
Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche
qualora l'assegnazione delle stesse avvenga secondo criteri
diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In tale
ultimo caso, la decurtazione prevista dal comma 1 del
presente articolo si applica sulla quota assegnata alla
regione a statuto ordinario a valere sulle risorse del
predetto Fondo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le
amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 2,
lettere a) e f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - (Omissis)
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci;
(Omissis)
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
(Omissis)».
- Il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
1191/69 e (CEE) n. 1107/70, e' pubblicato nella G.U.U.E. L
315 del 3 dicembre 2007.
- Si riporta il testo dell'articolo 76, comma 6, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge:
«Art. 76 (Determinazione diritti aeroportuali.
Consultazione). - (Omissis)
6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico
inferiore a 5 milioni di movimento passeggeri annuo,
l'Autorita' individua entro sessanta giorni dall'inizio
della sua attivita', modelli semplificati di aggiornamento,
anche annuale, dei diritti ancorati al criterio
dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 10 e 13 del
decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204 (Disciplina
sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n.
1223/2009 sui prodotti cosmetici), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Violazione degli obblighi derivanti
dall'articolo 3 del regolamento in materia di sicurezza dei
prodotti cosmetici). - 1. Chiunque produce, detiene per il
commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle
condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili,
possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di
quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento, e' punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non
inferiore ad euro 1.000.
1-bis. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace
chiunque fa un impiego professionale di un cosmetico con
modalita' difformi dalle indicazioni presenti nella
relativa etichettatura, in modo che ne derivi un pericolo
alla salute.
2. Se il fatto e' commesso per colpa, le pene di cui
al presente articolo sono ridotte da un terzo a un sesto.».
«Art. 10 (Violazione degli obblighi derivanti dagli
articoli 14 e 15 del regolamento in materia di restrizioni
applicabili alle sostanze elencate negli allegati del
regolamento e alle sostanze classificate come sostanze
CMR). - 1. Salvo che i fatti costituiscano una delle
fattispecie di cui all'articolo 3 e salvo che i fatti
costituiscano piu' gravi reati, chiunque impiega nella
fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze di cui
all'allegato II del regolamento o chiunque immette in
commercio un cosmetico fabbricato con le medesime sostanze
e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la
multa da euro 2.000 a euro 15.000, o, se il fatto e'
commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o
con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000.
2. Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati
previsti dall'articolo 3, chiunque impiega nella
fabbricazione di prodotti cosmetici sostanze comprese negli
allegati III, IV, V e VI del regolamento senza osservare i
limiti e le condizioni specificate nei medesimi allegati e'
punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la
multa da euro 500 a euro 5.000. Se il fatto e' commesso per
colpa si applica l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da
euro 250 ad euro 2.500.
3. Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati
previsti dall'articolo 3, chiunque viola le disposizioni di
cui all'articolo 15 del regolamento, in materia di sostanze
classificate come sostanze CMR, e' punito con la reclusione
da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 ad euro
15.000, o, se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto
da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad
euro 10.000.».
«Art. 13 (Violazione degli obblighi derivanti dagli
articoli 19 e 20 in materia di etichettatura e
dichiarazioni relative al prodotto). - 1. La persona
responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che
immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura
non conforme alle disposizioni dell'articolo 19 e
dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento e' soggetta
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro
4.000.
1-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del
regolamento che immette sul mercato un prodotto cosmetico
con etichettatura vantante attivita' biocida ai sensi del
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2012, non correlata alla
definizione di prodotto cosmetico di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento, e' punito con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a
euro 5.000.
1-ter. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del
regolamento, che immette sul mercato un prodotto presentato
come cosmetico con etichettatura vantante attivita'
terapeutica o di profilassi, e' punita con l'arresto fino a
un anno e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona
responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che
impiega nell'etichettatura, nella presentazione sul mercato
o nella pubblicita' dei prodotti cosmetici diciture,
denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi
che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o
funzioni che non possiedono, e' soggetta alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.
2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti
cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi
della societa' dell'informazione, di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, il Ministero della salute e' l'autorita' alla quale
compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli
indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati
come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti
mediante richieste di connessione alla rete internet
provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli
articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del
medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
2-ter. Il Ministero della salute indice
periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo
14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame
dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza
effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la
tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle
violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza dei
prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi della
societa' dell'informazione. Alla conferenza di servizi
partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero
dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per
la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni.
2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito
dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al
comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via
d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali
consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della societa'
dell'informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai
requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.
2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e
2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la
tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono
pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione
"Amministrazione trasparente" del sito internet
istituzionale del Ministero della salute.
2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai
provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il
termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro
250.000.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, comma 1, 5,
comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, e 14 del decreto
legislativo 2 novembre 2021, n. 179 (Disciplina
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a
disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Violazioni in materia di messa a
disposizione sul mercato e uso dei biocidi di cui
all'articolo 17 paragrafo 1, del regolamento). - 1.
Chiunque immette sul mercato un prodotto biocida non
autorizzato ai sensi del regolamento ovvero in forza di
un'autorizzazione non piu' valida o revocata o in
violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, e'
punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da
euro 1.000,00 ad euro 10.000,00.
2. E' punito con la stessa pena di cui al comma 1
l'utilizzatore professionale o industriale che impiega un
prodotto biocida non autorizzato o un prodotto biocida
autorizzato in violazione delle relative condizioni di
utilizzo indicate nell'autorizzazione.
2-bis. E' punito con la stessa pena di cui al comma 1
l'utilizzatore non professionale ne' industriale che
impiega, in violazione delle relative condizioni di
utilizzo indicate nell'autorizzazione, un prodotto biocida
autorizzato, o che impiega un prodotto biocida non
autorizzato, quando ne derivi il pericolo di contaminazione
di persone, di specie animali non bersaglio o
dell'ambiente.».
«Art. 4 (Violazione in materia di immissione sul
mercato di biocidi autorizzati conformemente alla procedura
di autorizzazione semplificata di cui all'articolo 27,
paragrafo 1, del regolamento). - 1. E' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
30.000 chiunque immette sul mercato un biocida autorizzato
ai sensi dell'articolo 26 del regolamento omettendo la
comunicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del
regolamento o non rispettando il termine di trenta giorni
previsto dallo stesso articolo 27 al fine dell'immissione
sul mercato del prodotto medesimo.».
«Art. 5 (Violazioni in materia di commercio parallelo
di cui all'articolo 53 del regolamento). - 1. E' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
30.000 chiunque, in assenza della licenza di commercio
parallelo di cui all'articolo 53 del regolamento o,
alternativamente, di un'autorizzazione valida ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento, mette a disposizione sul
mercato un prodotto biocida identico, ai sensi del medesimo
articolo 53 del regolamento, ad un altro biocida per il
quale esiste l'autorizzazione alla commercializzazione.».
«Art. 6 (Violazioni in materia di ricerca e sviluppo
che interessano un biocida non autorizzato o un principio
attivo non approvato di cui all'articolo 56 del
regolamento). - 1. Chiunque viola l'obbligo di redazione e
detenzione della documentazione prevista dall'articolo 56,
paragrafo 1, del regolamento o l'obbligo di relativa messa
a disposizione su richiesta dell'autorita' competente e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 30.000.
(Omissis)».
«Art. 7 (Violazioni in materia di immissione sul
mercato di articoli trattati di cui all'articolo 58 del
regolamento). - 1. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 chiunque immette sul
mercato un articolo trattato in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del
regolamento.
(Omissis)».
«Art. 14 (Violazioni in materia di immissione in
commercio o produzione di presidi medico-chirurgici di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998,
n. 392). - 1. Chiunque, in assenza dell'autorizzazione di
cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 o in violazione delle
condizioni poste da tale autorizzazione, immette in
commercio un presidio medico-chirurgico o ne fa un utilizzo
professionale o industriale non conforme all'autorizzazione
medesima, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00.
1-bis. E' punito con la stessa pena di cui al comma 1
l'utilizzatore non professionale ne' industriale che
impiega, in violazione delle relative condizioni di
utilizzo indicate nell'autorizzazione, un presidio
medico-chirurgico autorizzato o impiega un presidio
medico-chirurgico non autorizzato, quando ne derivi il
pericolo di contaminazione di persone, di specie animali
non bersaglio o dell'ambiente.
2. E' punito con la medesima sanzione prevista dal
comma 1 chiunque produce presidi medico chirurgici in
assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, o in violazione delle condizioni poste da tale
autorizzazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione ed
all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a
norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n.
59), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1.
Il presente regolamento disciplina il procedimento di
autorizzazione alla produzione e di autorizzazione
all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici
consistenti in:
a) disinfettanti e sostanze poste in commercio come
germicide o battericide;
b) insetticidi per uso domestico e civile;
c) insettorepellenti;
d) (abrogata)
e) (abrogata)
f) (abrogata)
2. Ai fini del presente regolamento il Ministero
della sanita' e' denominato "Ministero", l'Istituto
superiore di sanita' e' denominato "Istituto", il presidio
medico-chirurgico e' denominato "presidio".»
- Si riporta il testo dell'articolo 36 della legge 16
dicembre 2024, n. 193 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2023), come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Sospensione dell'efficacia delle
disposizioni in materia di accreditamento e di accordi
contrattuali con il Servizio sanitario nazionale). - 1. Al
fine di procedere a una revisione complessiva della
disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la
stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a
carico del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle
disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e
8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, nonche' del decreto del Ministro
della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi
del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e' sospesa fino agli esiti
delle attivita' del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e
l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale,
istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 20
dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad
apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza
permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
1-bis. La revisione di cui al comma 1 deve tenere
conto, salvaguardando la concorrenza, anche dell'esigenza
di garantire la continuita' assistenziale articolata per
tipologia di paziente o assistito e relativa fragilita',
differenziando, con diverse procedure ad evidenza pubblica,
la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte
alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 42 (Fondo per il trasferimento tecnologico e
altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno
dell'innovazione). - 1. Al fine di sostenere e accelerare i
processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del
sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le
sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca
applicata, compresi il potenziamento della ricerca, lo
sviluppo e la riconversione industriale del settore
biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini
per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive
emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la
realizzazione di poli di alta specializzazione, nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento
tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per
l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalita'
di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla
valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca
presso le imprese operanti sul territorio nazionale, anche
con riferimento alle start-up innovative di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Una quota
parte di almeno 250 milioni di euro e' destinata ai settori
dell'economia verde e circolare, dell'information
technology, dell'agri-tech e del deep tech.
1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere
assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni
di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla
riconversione industriale del settore biomedicale di cui al
medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo
economico provvede al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di
tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3
dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel
limite delle risorse disponibili, da riassegnare al
pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente
articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al
presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo'
avvalersi della Fondazione di cui al comma 5.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a
favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati,
anche attraverso strumenti di partecipazione, nella
realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e possono
prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore
di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziate ai
sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attivita'
di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla
ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni
tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi,
attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione dei
risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica
e formazione, nonche' attivita' di supporto alla crescita
delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma
1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1, e' autorizzato
ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in
capitale di rischio e di debito, anche di natura
subordinata, nel rispetto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni
in materia di affidamento dei contratti pubblici o in
materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche
eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati i possibili interventi, i criteri, le modalita'
e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale
di rischio e di debito di cui al presente comma.
4. (abrogato)
5. Per le medesime finalita' di cui al presente
articolo, compresa la realizzazione di programmi di
sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con
particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento
del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e
dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi
finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie,
l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di
diritto privato, di seguito denominata 'Fondazione Enea
Tech e Biomedical', sottoposta alla vigilanza del Ministero
delle imprese e del made in Italy e del Ministero della
salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo,
possono definirne gli obiettivi strategici. Lo statuto
della Fondazione Enea Tech e Biomedical e' adottato,
sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Lo statuto puo' prevedere la costituzione di
strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di
cui al primo periodo del presente comma. Ai fini
dell'istituzione e dell'operativita' della Fondazione e'
autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020.
Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo
economico puo' procedere al trasferimento alla Fondazione
delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis. La Fondazione puo'
altresi' operare nel settore della ricerca, prevalentemente
clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello
dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari
di ricovero e cura di alta specializzazione e di
eccellenza.
6. Il patrimonio della Fondazione e' costituito dalle
risorse assegnate ai sensi del comma 5 e puo' essere
incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le
attivita', oltre che dai mezzi propri, sono costituite da
contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione
possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili
facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e
indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove
investimenti finalizzati all'integrazione e alla
convergenza delle iniziative di sostegno in materia di
ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo
la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di
imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e
enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche'
attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura
di elevata specialita', la Fondazione, acquisito il parere
vincolante della regione nel cui territorio sono erogati i
servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un
soggetto non profit partecipato dalla stessa regione.
6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea
Tech e Biomedical:
a) il Presidente, che presiede il Consiglio
direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato
su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello
sviluppo economico;
b) il Consiglio direttivo, al cui interno puo'
essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di
direttore, per lo svolgimento delle funzioni di
amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo e'
formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a),
e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta
del Ministro della salute e uno nominato su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Presidente e
i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti
dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza nonche'
di specifica competenza professionale in campo economico,
medico-scientifico e ingegneristico;
c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da
tre membri effettivi e da tre supplenti nominati,
rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri
supplenti.
6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui
al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima
della data di entrata in vigore della presente disposizione
restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai
sensi dei commi 6-bis e 6-ter.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della Fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
8. Ai fini del presente articolo, non trova
applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175.
9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente
articolo, pari a 517 milioni di euro per il 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno
al settore dei treni storici per le perdite subite a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione
FS Italiane e' concesso un contributo di 5 milioni di euro
per l'anno 2021.».
- Si riporta il comma 115 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019):
«115. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' di costituzione e le forme di
finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017
e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di
competenza ad alta specializzazione, nella forma del
partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di
promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di
trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie
avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano
nazionale Industria 4.0.».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della L.
15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 1 (Istituzione del Consiglio per la ricerca e
la sperimentazione in agricoltura). - 1. E' istituito il
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura, di seguito denominato Consiglio, ente
nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza
scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale,
ittico e forestale e con istituti distribuiti sul
territorio.
2. Il Consiglio ha personalita' giuridica di diritto
pubblico ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero delle
politiche agricole e forestali, di seguito denominato
Ministero.
3. Il Consiglio e' dotato di autonomia scientifica,
statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
4. Gli istituti scientifici e tecnologici e le
relative sezioni operative, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e
alla legge 6 giugno 1973, n. 306, e le altre istituzioni e
strutture di ricerca incluse nell'allegato I al presente
decreto, costituiscono, in prima attuazione, gli istituti
del Consiglio, mantenendo la propria autonomia scientifica,
amministrativa, contabile e finanziaria, nell'ambito delle
disposizioni del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 4, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2012)), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10 (Riforma degli ordini professionali e
societa' tra professionisti). - (Omissis)
4. Possono assumere la qualifica di societa' tra
professionisti le societa' il cui atto costitutivo preveda:
a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita'
professionale da parte dei soci;
b) l'ammissione in qualita' di soci dei soli
professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in
differenti sezioni, nonche' dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, purche' in possesso del titolo
di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti
soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di
investimento. In ogni caso il numero dei soci
professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al
capitale sociale dei professionisti deve essere tale da
determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni
o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite
per il modello societario prescelto. A tal fine nessun
rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano
alle regole predette. Il venir meno della condizione
costituisce causa di scioglimento della societa' e il
consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il
quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione
della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia
provveduto a ripristinarla nel termine perentorio di sei
mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste
negli ordinamenti di singole professioni;
c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione
dell'incarico professionale conferito alla societa' sia
eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per
l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la
designazione del socio professionista sia compiuta
dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il
nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto
all'utente;
c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per
la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita'
civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci
professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale;
d) le modalita' di esclusione dalla societa' del
socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con
provvedimento definitivo.
(Omissis).».