Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2025, n. 193
Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque circostanti il mare territoriale nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 giugno 2021, n. 91.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c);
Vista la legge 14 giugno 2021, n. 91, recante «Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale», ed in particolare l'articolo 1, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, recante «Norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale e' stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed e' stata data esecuzione alla medesima»;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, ed in particolare la Parte V;
Vista la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, fatta a Parigi il 28 novembre 1986, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 11 febbraio 1989, n. 59;
Visto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 1° giugno 2021, n. 93;
Visto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 maggio 2023, n. 62;
Visto il primo Piano del mare approvato dal Comitato interministeriale per le politiche del mare con delibera del 31 luglio 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2023;
Considerata la necessita' di non pregiudicare il raggiungimento di accordi con Stati adiacenti o frontisti nelle more della definizione in via pattizia della delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive;
Ritenuta l'opportunita' di procedere, in sede di prima applicazione della legge 14 giugno 2021, n. 91, all'istituzione e delimitazione della zona economica esclusiva limitatamente al Mare Tirreno, al Mare Ionio e a parte del Mare Adriatico, riservando ad ulteriori provvedimenti la delimitazione della zona economica esclusiva nelle aree circostanti le restanti porzioni del mare territoriale nazionale;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), adottata nella riunione del 25 giugno 2025;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 settembre 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 18 settembre 2025;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Istituzione di una zona economica esclusiva su parte delle acque
circostanti il mare territoriale italiano

1. Ai sensi della legge 14 giugno 2021, n. 91, e' istituita una zona economica esclusiva nelle acque circostanti il mare territoriale italiano delimitate ai sensi dell'allegato 1.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante: «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14
gennaio 1994:
«Art. 3. (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e)
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo commi
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14
giugno 2021, n. 91 recante: «Istituzione di una zona
economica esclusiva oltre il limite esterno del mare
territoriale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 23 giugno 2021:
«Art. 1. (Istituzione di una zona economica esclusiva
oltre il limite esterno del mare territoriale). - 1. In
conformita' a quanto previsto dalla Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il
10 dicembre 1982, resa esecutiva ai sensi della legge 2
dicembre 1994, n. 689, e' autorizzata l'istituzione di una
zona economica esclusiva a partire dal limite esterno del
mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai
sensi del comma 3 del presente articolo.
2. All'istituzione della zona economica esclusiva,
che comprende tutte le acque circostanti il mare
territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, da
notificare agli Stati il cui territorio e' adiacente al
territorio dell'Italia o lo fronteggia.
3. I limiti esterni della zona economica esclusiva
sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui
al comma 2, soggetti alla procedura di autorizzazione alla
ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino
alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti
esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in
modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1977, n. 816 recante: «Norme regolamentari relative
all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, numero 1658,
con la quale e' stata autorizzata l'adesione alla
convenzione sul mare territoriale e la zona contigua,
adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed e' stata data
esecuzione alla medesima», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977.
- La legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante: «Ratifica
ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di
applicazione della parte XI della convenzione stessa, con
allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre
1994.
- La legge 11 febbraio 1989, n. 59, recante: «Ratifica
ed esecuzione della convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
relativa alla delimitazione delle frontiere marittime
nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28
novembre 1986» e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48
del 27 febbraio 1989.
- La legge 1° giugno 2021, n. 93, recante: «Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive
zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020» e'
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 giugno
2021.
- La legge 15 maggio 2023, n. 62, recante: «Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone
economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022» e'
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno
2023.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla legge 14 giugno 2021, n. 91,
si vedano le note alle premesse.
 
Allegato 1

Art. 1.

Zona economica esclusiva
nel Mare Tirreno centro-meridionale

1. La zona economica esclusiva nel Mare Tirreno centro-meridionale e' l'area marina compresa nel perimetro determinato dai seguenti punti e linee (coordinate in WGS84):
a) il punto 01, di coordinate 41° 24' 17.0" N - 009° 38' 16.28" E;
b) la lossodromia che congiunge il punto 01 al punto 02;
c) il punto 02, di coordinate 41° 24' 17.0" N - 012° 20' 54.43" E;
d) il limite esterno delle acque territoriali nazionali dal punto 02 al punto 03;
e) il punto 03, di coordinate 38° 06' 41.88" N - 011° 49' 33.07" E;
f) la lossodromia che congiunge il punto 03 al punto 04;
g) il punto 04, di coordinate 38° 58' 50.37" N - 009° 46' 26.86" E;
h) il limite esterno delle acque territoriali nazionali dal punto 04 al punto 01.
2. Dall'area di cui al comma 1 restano escluse le acque territoriali che circondano l'isola di Ustica come determinate dalle vigenti disposizioni in materia di delimitazione delle acque territoriali.
 
Art. 2

Clausola di salvaguardia

1. All'istituzione e delimitazione della zona economica esclusiva nelle acque circostanti il mare territoriale nazionale diverse da quelle di cui all'articolo 1, si provvede con uno o piu' successivi provvedimenti, anche a seguito di accordi con gli Stati interessati ai sensi dell'articolo 74 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti alla legge 2 dicembre 1994, n. 689
si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2.

Zona economica esclusiva nel Mare Ionio

1. La zona economica esclusiva nel Mare Ionio e' l'area marina compresa nel perimetro determinato dai seguenti punti e linee (coordinate in WGS84):
a) il punto 05, di coordinate 36° 33' 27.94" N - 015° 20' 48.66" E;
b) la lossodromia che congiunge il punto 05 al punto 06;
c) il punto 06, di coordinate 35° 34' 08.15" N - 018° 20' 39.39" E;
d) dal punto 06 al punto 07 il limite della zona economica esclusiva coincide con il limite massimo della zona marittima su cui l'Italia ha il diritto di esercitare i propri diritti sovrani e la propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 1° giugno 2021, n. 93;
e) il punto 07, di coordinate 39° 57' 38.46" N - 018° 57' 27.29" E;
f) la lossodromia che congiunge il punto 07 al punto 08;
g) il punto 08, di coordinate 39° 59' 38.34" N - 018° 44' 41.08" E;
h) il limite esterno delle acque territoriali nazionali dal punto 08 fino al punto 05.
 
Art. 3

Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Il presente decreto ed il suo allegato sono notificati agli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia e sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 settembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3233

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti alla legge 2 dicembre 1994, n. 689
si vedano le note alle premesse.
 
Art. 3.
Zona economica esclusiva nel Mare Adriatico settentrionale e
centro-meridionale

1. La zona economica esclusiva nel Mare Adriatico settentrionale e centro-meridionale e' l'area marina compresa nel perimetro determinato dai seguenti punti e linee (coordinate in WGS84):
a) il punto 09, di coordinate 41° 05' 29.65" N - 017° 29' 51.94" E;
b) la lossodromia che congiunge il punto 09 al punto 10;
c) il punto 10, di coordinate 41° 38' 20.0" N - 017° 59' 51.0" E;
d) dal punto 10 al punto 11, il limite della zona economica esclusiva coincide con il limite massimo della zona marittima su cui l'Italia ha il diritto di esercitare i propri diritti sovrani e la propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 maggio 2023, n. 62;
e) il punto 11, di coordinate 45° 26' 27.13" N - 013° 11' 52.6" E;
f) il limite esterno delle acque territoriali nazionali dal punto 11 al punto 09.