| Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2025 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2025, n. 193 |
| Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque circostanti il mare territoriale nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 giugno 2021, n. 91. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c); Vista la legge 14 giugno 2021, n. 91, recante «Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale», ed in particolare l'articolo 1, comma 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, recante «Norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale e' stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed e' stata data esecuzione alla medesima»; Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, ed in particolare la Parte V; Vista la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, fatta a Parigi il 28 novembre 1986, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 11 febbraio 1989, n. 59; Visto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 1° giugno 2021, n. 93; Visto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 maggio 2023, n. 62; Visto il primo Piano del mare approvato dal Comitato interministeriale per le politiche del mare con delibera del 31 luglio 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2023; Considerata la necessita' di non pregiudicare il raggiungimento di accordi con Stati adiacenti o frontisti nelle more della definizione in via pattizia della delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive; Ritenuta l'opportunita' di procedere, in sede di prima applicazione della legge 14 giugno 2021, n. 91, all'istituzione e delimitazione della zona economica esclusiva limitatamente al Mare Tirreno, al Mare Ionio e a parte del Mare Adriatico, riservando ad ulteriori provvedimenti la delimitazione della zona economica esclusiva nelle aree circostanti le restanti porzioni del mare territoriale nazionale; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), adottata nella riunione del 25 giugno 2025; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 settembre 2025; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 18 settembre 2025; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Istituzione di una zona economica esclusiva su parte delle acque circostanti il mare territoriale italiano
1. Ai sensi della legge 14 giugno 2021, n. 91, e' istituita una zona economica esclusiva nelle acque circostanti il mare territoriale italiano delimitate ai sensi dell'allegato 1.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994: «Art. 3. (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis); d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e) f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo commi dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14 giugno 2021, n. 91 recante: «Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 23 giugno 2021: «Art. 1. (Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale). - 1. In conformita' a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, e' autorizzata l'istituzione di una zona economica esclusiva a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del presente articolo. 2. All'istituzione della zona economica esclusiva, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. 3. I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816 recante: «Norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale e' stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed e' stata data esecuzione alla medesima», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977. - La legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1994. - La legge 11 febbraio 1989, n. 59, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986» e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1989. - La legge 1° giugno 2021, n. 93, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020» e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 giugno 2021. - La legge 15 maggio 2023, n. 62, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022» e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 2023.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti alla legge 14 giugno 2021, n. 91, si vedano le note alle premesse. |
| | Allegato 1
Art. 1.
Zona economica esclusiva nel Mare Tirreno centro-meridionale
1. La zona economica esclusiva nel Mare Tirreno centro-meridionale e' l'area marina compresa nel perimetro determinato dai seguenti punti e linee (coordinate in WGS84): a) il punto 01, di coordinate 41° 24' 17.0" N - 009° 38' 16.28" E; b) la lossodromia che congiunge il punto 01 al punto 02; c) il punto 02, di coordinate 41° 24' 17.0" N - 012° 20' 54.43" E; d) il limite esterno delle acque territoriali nazionali dal punto 02 al punto 03; e) il punto 03, di coordinate 38° 06' 41.88" N - 011° 49' 33.07" E; f) la lossodromia che congiunge il punto 03 al punto 04; g) il punto 04, di coordinate 38° 58' 50.37" N - 009° 46' 26.86" E; h) il limite esterno delle acque territoriali nazionali dal punto 04 al punto 01. 2. Dall'area di cui al comma 1 restano escluse le acque territoriali che circondano l'isola di Ustica come determinate dalle vigenti disposizioni in materia di delimitazione delle acque territoriali. |
| | Art. 2
Clausola di salvaguardia
1. All'istituzione e delimitazione della zona economica esclusiva nelle acque circostanti il mare territoriale nazionale diverse da quelle di cui all'articolo 1, si provvede con uno o piu' successivi provvedimenti, anche a seguito di accordi con gli Stati interessati ai sensi dell'articolo 74 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti alla legge 2 dicembre 1994, n. 689 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 2.
Zona economica esclusiva nel Mare Ionio
1. La zona economica esclusiva nel Mare Ionio e' l'area marina compresa nel perimetro determinato dai seguenti punti e linee (coordinate in WGS84): a) il punto 05, di coordinate 36° 33' 27.94" N - 015° 20' 48.66" E; b) la lossodromia che congiunge il punto 05 al punto 06; c) il punto 06, di coordinate 35° 34' 08.15" N - 018° 20' 39.39" E; d) dal punto 06 al punto 07 il limite della zona economica esclusiva coincide con il limite massimo della zona marittima su cui l'Italia ha il diritto di esercitare i propri diritti sovrani e la propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 1° giugno 2021, n. 93; e) il punto 07, di coordinate 39° 57' 38.46" N - 018° 57' 27.29" E; f) la lossodromia che congiunge il punto 07 al punto 08; g) il punto 08, di coordinate 39° 59' 38.34" N - 018° 44' 41.08" E; h) il limite esterno delle acque territoriali nazionali dal punto 08 fino al punto 05. |
| | Art. 3
Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria
1. Il presente decreto ed il suo allegato sono notificati agli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia e sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. 2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 settembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3233
Note all'art. 3: - Per i riferimenti alla legge 2 dicembre 1994, n. 689 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 3. Zona economica esclusiva nel Mare Adriatico settentrionale e centro-meridionale
1. La zona economica esclusiva nel Mare Adriatico settentrionale e centro-meridionale e' l'area marina compresa nel perimetro determinato dai seguenti punti e linee (coordinate in WGS84): a) il punto 09, di coordinate 41° 05' 29.65" N - 017° 29' 51.94" E; b) la lossodromia che congiunge il punto 09 al punto 10; c) il punto 10, di coordinate 41° 38' 20.0" N - 017° 59' 51.0" E; d) dal punto 10 al punto 11, il limite della zona economica esclusiva coincide con il limite massimo della zona marittima su cui l'Italia ha il diritto di esercitare i propri diritti sovrani e la propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 maggio 2023, n. 62; e) il punto 11, di coordinate 45° 26' 27.13" N - 013° 11' 52.6" E; f) il limite esterno delle acque territoriali nazionali dal punto 11 al punto 09. |
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