Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2025, n. 156
Testo del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 29 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2025, n. 191 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 11), recante: «Misure urgenti in materia economica».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
((Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore della societa'
Rete ferroviaria italiana S.p.A. e per la ricostruzione
dell'Ucraina e disposizioni concernenti la societa' Autobrennero
S.p.A.))


1. L'autorizzazione di spesa a favore ((della societa' Rete ferroviaria italiana (RFI))) S.p.A. di cui all'art. 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' incrementata di 1.400 milioni di euro per il 2025, per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di ((programma - parte)) servizi.
2. L'autorizzazione di spesa a favore ((della societa' RFI)) S.p.A. di cui all'art. 1, comma 396, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 e' incrementata di 400 milioni di euro per il 2025.
3. Nelle more dell'aggiornamento del ((contratto di programma - parte servizi, la societa' RFI S.p.A.)) e' autorizzata all'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalita' ivi indicate.
((3-bis. All'articolo 1, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modifica zioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comprendendo, a decorrere dal mede simo periodo, tra i costi operativi, ai soli fini dell'applicazione del presente comma, l'accantonamento annuale nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".))
4. Al fine di consentire l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro a favore dell'Economic Resilience Action (ERA) Program della International Finance Corporation (IFC), con l'obiettivo di sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e di rafforzare le potenzialita' di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2025.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.840 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 86, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)»:
«86. Il finanziamento concesso al Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi
quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire
dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di
contributo in conto impianti. Il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del
sistema di contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la
quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalita'.
La modifica del sistema di finanziamento di cui al
presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il
Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84,
effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
il valore fiscale del bene.».
- Si riporta il testo del comma 396, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)»:
«396. E' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro
per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 600 milioni di euro per
l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di
programma, parte servizi 2022-2027 tra il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e RFI.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
29 giugno 2024, n. 89 recante: «Disposizioni urgenti per le
infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico,
per il processo penale e in materia di sport», convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
concessioni autostradali). - 1. All'articolo 13 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo
all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei
concessionari, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le societa'
concessionarie per le quali interviene la scadenza del
periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano
le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari
predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alle disposizioni
emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani
economico-finanziari, presentati entro il termine del 31
luglio 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e'
perfezionato entro il 31 dicembre 2024.".
2. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10
settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, quantificato sulla base della
valutazione documentale e contabile affidata a una primaria
societa' di revisione abilitata al rilascio della
certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma
2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a
carico della societa' ANAS S.p.A»;
b) al secondo periodo, le parole «, nonche'
all'entita' del corrispettivo da riconoscere secondo i
criteri di cui al primo periodo» sono soppresse.
2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo,
del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le
parole: "da concludere entro il 30 novembre 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "da bandire entro il 31 dicembre
2024".
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, la societa' Autobrennero Spa e' autorizzata a
versare all'entrata del bilancio dello Stato, nei termini
di cui al comma 2-quater del presente articolo, una somma
pari a 232.776.612 euro a integrale adempimento di quanto
dovuto dalla medesima societa' a titolo di maggiori
introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al
31 dicembre 2022. Per le annualita' successive al 31
dicembre 2022 la somma di cui al primo periodo del presente
comma e' determinata nella misura percentuale del 27,25 per
cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di
esercizio, regolarmente approvati, della medesima societa',
comprendendo, a decorrere dal medesimo periodo, tra i costi
operativi, ai soli fini dell'applicazione del presente
comma, l'accantonamento annuale nel fondo di cui
all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. Alla somma di cui al primo periodo del presente comma
concorre l'acconto gia' versato dalla societa'
concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis
dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156. L'accettazione della somma di cui al primo
periodo, da formalizzare mediante la sottoscrizione di un
atto aggiuntivo alla convenzione, e' condizione per la
conclusione della procedura di affidamento secondo le
modalita' di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come
modificato dal comma 2-bis del presente articolo.
2-quater. Il versamento della somma di cui al primo
periodo del comma 2-ter del presente articolo e' effettuato
dalla societa' Autobrennero Spa nella misura di 70 milioni
di euro entro il 20 novembre 2024 e per la parte rimanente,
al netto dell'acconto, pari a 70 milioni di euro, gia'
versato dalla medesima societa' concessionaria ai sensi del
secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella
misura di 41.592.204 euro entro il 15 dicembre 2025 e nella
misura di 51.184.408 euro entro il 15 dicembre 2026. Il
versamento della somma di cui al secondo periodo del comma
2-ter e' effettuato per l'anno di esercizio 2023 entro il
28 febbraio 2025, per gli anni di esercizio 2024 e 2025
entro il 31 ottobre 2026 e per le annualita' successive
entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio
della medesima societa'.
2-quinquies. L'efficacia liberatoria rispetto alle
somme dovute ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis
dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, e' subordinata al pagamento della somma di
cui al comma 2-ter del presente articolo nonche' al
deposito da parte della societa' Autobrennero Spa presso le
sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di
ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del
concedente e di ogni altro soggetto pubblico statale, degli
atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative
domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonche'
ai giudizi cautelari connessi e a eventuali azioni future
relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni
diritto e di ogni contenzioso, anche futuro, in relazione
alle risorse del fondo di cui all'articolo 55, comma 13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ai relativi
interessi, maturati a vario titolo.
2-sexies. Fermo restando quanto previsto nei commi da
2-ter a 2-quinquies, la societa' titolare della concessione
di costruzione e gestione dell'infrastruttura autostradale
A22 Brennero-Modena e' autorizzata ad accantonare, in base
al proprio piano economico-finanziario, una quota, anche
prevalente, dei propri proventi in un fondo di accumulo
destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e
potenziamento della rete autostradale, anche connessa, e di
potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada
medesima e finalizzati al miglioramento della viabilita',
anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale.
L'utilizzo delle disponibilita' del fondo avviene in base
ad apposite convenzioni da stipulare tra la societa'
concessionaria e gli enti locali territorialmente
competenti, che mantengono la responsabilita' e la
titolarita' della realizzazione degli interventi. La
convenzione di concessione relativa all'infrastruttura
autostradale A22 Brennero-Modena definisce i contenuti
delle convenzioni di cui al secondo periodo, l'elenco degli
interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione
di eventuali interventi alternativi da approvare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
- Si riporta il testo del comma 582, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«582. Al fine di consentire la partecipazione
italiana a centri di ricerca europei e internazionali e
alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori
informali, dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione
europea e dalle banche e dai fondi di sviluppo e di
investimento europei, comunque denominati, nonche' per
assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla
partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in
esecuzione di accordi internazionali approvati e resi
esecutivi, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno
2019.».
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato

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Art. 2
Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e
della digitalizzazione e della formazione universitaria

1. Le risorse del Fondo ((di garanzia per la prima casa,)) di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Il Fondo ((per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,)) di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementata ((di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026)). Conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato ((di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a de correre dall'anno 2026)).
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a ((euro 83.523.830 per l'anno 2025 e a euro)) 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 48, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2014)»:
«48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie
per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese,
del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e
della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi
locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale
di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti
di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del
Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di
gestione e' riconosciuto un compenso annuo pari a quello
stabilito per i componenti del comitato di amministrazione
istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il
Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del
Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di
gestione, che e' istituito ai sensi del citato articolo 47
del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda
alla sua formale costituzione. Con l'adozione del
provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da
parte del gestore decade l'attuale comitato di
amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di
ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di
garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione
finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle
disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata
alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli di un insieme di
progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000,
costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea
per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso
banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di
grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale
posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle
reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati
sulla base di uno specifico accordo-quadro di
collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri, le modalita' di selezione e le
caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio,
le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima
della garanzia in relazione al portafoglio garantito,
nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di
escussione della medesima garanzia. Le risorse della
Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, esclusivamente per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
non hanno compiuto trentasei anni di eta'. Gli interventi
del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle regioni e
di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento
della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su
risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare
la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,
comprese le condizioni alle quali e' subordinato il
mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in
caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 239 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 239 (Fondo per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione). - 1. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno
2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,
destinato alla copertura delle spese per interventi,
acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attivita'
di assistenza tecnica e progetti nelle materie
dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda
digitale italiana ed europea, del programma strategico
sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per
la banda ultra larga, della digitalizzazione delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia
nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso
dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle
infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle
tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche
amministrazioni, nonche' della diffusione delle competenze,
dell'educazione e della cultura digitale. Le suddette
risorse sono trasferite al bilancio autonomo della
Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate
al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative
risorse.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono
individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse
di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati
alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze
attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale. Con i predetti decreti, le risorse di cui al
comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte,
anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di
progetti di trasformazione digitale coerenti con le
finalita' di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo del comma 340, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»:
«340. Per le finalita' di cui al comma 339, il
finanziamento sanitario corrente e' incrementato di 30
milioni di euro per l'anno 2025 e sono vincolati,
nell'ambito del medesimo finanziamento sanitario corrente,
30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».
 
Art. 3
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti((,
economia dello spazio))
e salute

1. Al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del ((Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR))), di cui al l'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ai crono programmi finanziari, gli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali sono raggiunti, ((a pena di revoca del finanziamento)), entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure, qualora successiva al medesimo anno, entro il 31 dicembre dell'ultima annualita' di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o piu' decreti ((adottati)) ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.
2. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, al fine di rendere maggiormente efficace l'attivita' di miglioramento genetico ((esercitata)) sulle principali specie di interesse zoo tecnico, e' autorizzata la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2025.
3. All'articolo 1, comma 276, lettera a), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «individuate dal Piano programmatico dell'attivita' scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 ((e 2024,))» sono soppresse.
((3-bis. All'articolo 21, comma 5, della legge 13 giugno 2025, n. 89, le parole: «anche se derivato da dolo dell'operatore o dei» sono sostituite dalle seguenti: «cagionato dall'operatore o dai».))
4. Al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale ((dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo)), di cui all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025((,)) e alla ((delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 82/2024 del 29 novembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025)), all'articolo 1, comma 607, della legge ((23 dicembre 2014, n. 190)), le parole: «31 dicembre 2025» ((sono sostituite)) dalle seguenti: «31 dicembre 2030».
((4-bis. Al fine di consentire il completa mento del nuovo progetto di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici finalizzato all'introduzione di cure salvavita mediante l'adozione di terapie innovative con ioni di carbonio e altre specie ioniche e di far fronte alle spese per l'ultimazione della struttura edilizia, e' autorizzata la concessione di un contributo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnate alla regione Lombardia, previo parere favorevole della regione medesima. Ai fini della concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi gore della legge di conversione del presente decreto, il programma degli investi menti da effettuare. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto dello stato di avanzamento del progetto. L'erogazione dei contributi e' effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.
4-ter. Le regioni a statuto ordinario che in ciascuno degli ultimi tre anni hanno registrato un saldo positivo di parte corrente di lettera A2, desunto dal prospetto di verifica degli equilibri del rendiconto della gestione formalmente approvato, hanno conseguito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario e hanno rispettato i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dall'anno 2026 possono destinare annualmente alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale risorse finanziarie aggiuntive finalizzate all'assunzione di per sonale sanitario con contratti di lavoro a tempo determinato o all'incremento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale del comparto per un importo complessivamente non superiore al 35 per cento della media dei saldi positivi di parte corrente di lettera A2 registrati dalla regione negli ultimi tre anni.
4-quater. Al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli asset pubblici prevista nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029 e di favorire la razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere, nell'anno 2025, quote dei fondi istituiti dalla societa' Investimenti immobiliari italiani - societa' di gestione del risparmio (INVIMIT SGR Spa) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, per un importo massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4-quinquies. Ai fini dell'acquisto di un acceleratore lineare e del relativo bunker finalizzato alla sua installazione, sono destinati, per l'anno 2026, 4 milioni di euro all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento per l'ospedale «San Giovanni di Dio». Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.))

5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7."

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59 recante: «Misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»,
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.
101:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per il trasferimento al bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e
interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in
contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009
e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74
milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per
l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e
124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2
milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200
milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per
l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie
regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni
di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno
2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e
infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni
di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno
2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema
di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di
ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold
ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia
non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico
riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per
gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e
percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale:
100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno
2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione,
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei
costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento
delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri.
Tali risorse si intendono immediatamente disponibili
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58
milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro
per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale sul territorio nazionale necessari alla
decarbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas
naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con
le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione
nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate
all'erogazione di contributi in favore delle imprese del
settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le
proprie attivita' sul territorio nazionale. I contributi
sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al
50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e
mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario
anche nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento,
nella misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli
interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere
a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo
riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna
delle tipologie di intervento e le modalita' e le
condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera
c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare
l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
particolare riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla
classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione
sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto
idrogeologico e relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla
valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento
o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di
alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi
pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su
base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies,
tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e
riqualificazione di alloggi e immobili gia' destinati a
edilizia residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla
data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per
l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050
della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4
milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al
comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo
2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.
191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo
15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente
dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e
all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del
cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal
presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla
ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli
interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista
dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione
territoriale dei programmi e degli interventi di cui al
comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di
monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla
previa autorizzazione della Commissione europea. I termini
per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e
finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi
dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono
corso dalla data di notifica della decisione di
autorizzazione della Commissione europea.
Qualora la Commissione europea adotti una decisione
negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e
dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella
disponibilita' dell'amministrazione titolare per essere
destinate ad interventi in linea con le finalita' del PNC e
il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le
modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la necessita'
di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del
medesimo Piano. Le amministrazioni attuano gli interventi
ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari in coerenza con il principio dell'assenza di
un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui
all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro per l'anno 2021,
6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022, 6.859,40 milioni
di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per
l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e
3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di
euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028,
10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4 milioni di euro
per l'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione
degli effetti in termini di indebitamento netto, in
3.585,98 milioni di euro per l'anno 2026, 2.809,90 milioni
di euro per l'anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per
l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l'anno 2029,
1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai
sensi dell'articolo 5.».
- Si riporta il testo del comma 276, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» come
modificato dalla presente legge:
«276. Con apposita convenzione, da sottoscrivere
entro il 31 dicembre 2020, tra la Fondazione Human
Technopole, i membri fondatori e gli altri soggetti
finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto
della Fondazione nel rispetto dei principi enunciati dal
comma 275 e nel limite di cui all'articolo 1, comma 121,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono individuate le
modalita' di attuazione delle seguenti attivita' che la
Fondazione e' tenuta, tra l'altro, a svolgere:
a) individuare periodicamente attraverso i propri
organi, eventualmente avvalendosi delle roadmap del Forum
strategico europeo per le infrastrutture di ricerca
(ESFRI), le facility infrastrutturali ad alto impatto
tecnologico nei settori individuati dall'articolo 1, comma
116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da realizzare,
una volta individuate a seguito di consultazioni pubbliche
promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla
comunita' scientifica nazionale, coordinate da parte del
direttore della Fondazione, con l'uso maggioritario delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, nell'ambito dell'area identificata
nella convenzione. A tal fine, le somme, di cui
all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono trasferite alla Fondazione, con le modalita' di
cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le occorrenti variazioni di bilancio;
b) realizzare e accrescere, presso la sede della
Fondazione, le facility infrastrutturali, individuate ai
sensi della lettera a), assicurando le risorse umane,
finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento
e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione
di ciascuna facility, una quota congrua di risorse da
destinare ai bandi per le rispettive procedure competitive
di accesso di cui alla lettera d);
c) promuovere il costante confronto con il sistema
di ricerca nazionale, ivi compresa l'Agenzia nazionale per
la ricerca di cui ai commi da 240 a 252, per massimizzare
la compatibilita' e l'integrazione delle facility della
Fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di
ricerca;
d) avviare e coordinare le procedure competitive
annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche
internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle
facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di
ricercatori, afferenti a universita', Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico (IRCCS) ed enti pubblici di
ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility
infrastrutturali della Fondazione. Ai fini
dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i
ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro
progetti di ricerca presso la Fondazione conservano
l'affiliazione dell'ente scientifico di provenienza;
e) istituire presso la Fondazione un'apposita
Commissione indipendente di valutazione dei progetti di
ricerca di cui alla lettera d), composta da valutatori
esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza
affiliazioni o incarichi in essere con le universita',
IRCCS ed enti pubblici di ricerca italiani, nonche' dal
presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che
ne e' membro di diritto. La composizione, anche numerica, e
il funzionamento della Commissione nonche' i principi e i
criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori
pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione.
Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione,
nonche' i costi relativi alle sperimentazioni e alle
dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi
inclusi i costi per la mobilita' dei ricercatori che se ne
avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all'articolo
1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 13
giugno 2025, n. 89 recante: «Disposizioni in materia di
economia dello spazio», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21 (Obbligo di garanzia assicurativa o altra
garanzia finanziaria). - 1. Gli operatori autorizzati
stipulano contratti assicurativi o altra idonea garanzia
finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attivita'
spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per
ciascun sinistro.
2. Con i decreti di cui all'articolo 13 possono
essere individuate fino a tre fasce di rischio cui si
applicano massimali gradatamente inferiori, in
considerazione del dimensionamento dell'attivita' spaziale,
delle documentate pregresse esperienze nelle attivita'
spaziali, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali
si muovono nonche' della durata e della tipologia
dell'attivita' spaziale. Il massimale non e' comunque
inferiore a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore
autorizzato che persegue esclusiva finalita' di ricerca o
che e' qualificato come start-up innovativa, a 20 milioni
di euro per ciascun sinistro.
3. Le imprese di assicurazione e i prestatori della
garanzia finanziaria di cui al comma 1 possono offrire la
copertura del danno sia assumendo direttamente l'intero
rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile
mediante una pluralita' di imprese. In quest'ultimo caso,
il consorzio deve essere registrato e approvato
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ne
valuta la stabilita'.
4. Il terzo danneggiato ha azione diretta contro
l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.
5. L'assicuratore non puo' opporre al terzo
danneggiato alcuna causa di risoluzione ne' di nullita' del
contratto avente effetto retroattivo ed e' tenuto a
risarcire il danno cagionato dall'operatore o dai suoi
dipendenti e preposti, purche' questi abbiano agito
nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro
attribuzioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5,
l'assicuratore puo' opporre al terzo danneggiato tutte le
eccezioni opponibili all'operatore nonche' quelle che
l'operatore medesimo potrebbe opporre al danneggiato.
7. Nei casi previsti dal comma 5, l'assicuratore ha
azione di rivalsa contro l'operatore per la somma pagata al
terzo danneggiato.».
- Si riporta il testo del comma 607, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)», come modificato dalla
presente legge:
«607. Al fine di agevolare la prosecuzione
dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per
i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo
(ISMETT), in considerazione dell'elevata specializzazione
maturata dall'ISMETT nelle attivita' di trapianto e cura
delle insufficienze terminali di organi vitali e del
rilievo assunto in ambito nazionale, cosi' come attestato
dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT,
la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi di
prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario,
sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata fino al 31
dicembre 2030 ad incrementare la valorizzazione tariffaria
dell'attivita' sanitaria del predetto Istituto, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 15, comma 17, secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e la valorizzazione delle funzioni del medesimo
ISMETT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma
13, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, per garantire il riconoscimento della maggiore
complessita' gestita dall'ISMETT. La regione assicura il
conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al
settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale
autorizzazione opera anche con riferimento agli anni 2013 e
2014.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67 recante: «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)»:
«Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al
fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non
sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti
letto che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi,
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali diurni con
contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli
impianti delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni
dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione
o provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma
2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite delle eta' per l'accesso ai concorsi
banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante: «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione
del patrimonio immobiliare). - 1. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' costituita una societa' di
gestione del risparmio avente capitale sociale pari ad
almeno un milione di euro per l'anno 2012, per
l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento al fine di
partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi
promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche
in forma consorziata o associata ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici
ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti
enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio
patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalita'
di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 6
milioni di euro per l'anno 2013. La pubblicazione del
suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il
capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
primo periodo del presente comma e' detenuto interamente
dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 8-bis. I fondi
istituiti dalla societa' di gestione del risparmio
costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze
partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da queste ultime offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidita' necessaria per la realizzazione degli
interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma
investono anche direttamente al fine di acquisire immobili
in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite le modalita' di
partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di
diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
o in parte il bene oggetto della concessione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 17, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 27 (Patrimonio destinato). - Omissis
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 361, dell'articolo 2,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«361. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti,
e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008.».
 
((Art. 3 bis
Disposizioni urgenti per l'utilizzo dei fondi del PNRR da parte degli
enti locali

1. All'articolo 42 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: ««di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il completamento degli interventi compresi nel Piano di cui al comma 2 e cofinanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, su autorizzazione del Ministero dell'interno, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati di competenza del medesimo ente attuatore compresi nel Piano di cui al comma 2. Qualora gli interventi siano beneficiari di risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del presente decreto, si applica la disciplina del medesimo Fondo».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 42 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante: «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 42 (Sostegno per il conseguimento degli
obiettivi del PNRR nelle grandi citta'). - 1. Nello stato
di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un
fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno
2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni
di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno
2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei
comuni con popolazione superiore a cinquecentomila
abitanti. Gli importi spettanti a ciascun comune, a valere
sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in
proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021,
sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni
destinatari del finanziamento, e' individuato per ciascun
comune il Piano degli interventi e sono adottate le
relative schede progettuali degli interventi, identificati
dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in
relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli
impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.
3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano,
altresi', le modalita' di erogazione delle risorse, le
modalita' di monitoraggio, attraverso il sistema di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, nonche' di eventuale revoca delle risorse, in caso
di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per
ciascun intervento, dalle schede progettuali che
costituiscono parte integrante del Piano degli interventi.
4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al
comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le procedure
di semplificazione e accelerazione, le misure di
trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento
stabilite per il PNRR nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile
2024, n. 56. Per il completamento degli interventi compresi
nel Piano di cui al comma 2 e cofinanziati dal PNRR o dal
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR,
su autorizza zione del Ministero dell'interno, possono
essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri
interventi ultimati e col laudati di competenza del
medesimo ente attuatore compresi nel Piano di cui al comma
2. Qualora gli interventi siano beneficiari di risorse del
Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui
all'articolo 26, comma 7, del presente decreto, si applica
la disciplina del medesimo Fondo.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a
325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro
per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025, 50
milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
5-bis. Al fine di rafforzare il progetto "Ecosistemi
per l'innovazione al Sud in contesti urbani
marginalizzati", previsto nel quadro del Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza,
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e'
stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e
la coesione, programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al
primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare
esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso
provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai
sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.
241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi
ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei
nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui
al medesimo primo periodo ed utilmente collocatisi nella
relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento
di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4,
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Le
risorse di cui al primo periodo possono essere altresi'
utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il
finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori
progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura
attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo,
secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalita'
di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di
erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono
stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
entro la data del 7 luglio 2024.
5-ter. Il fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'
incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5-quater. Per gli interventi in conto capitale
connessi al PNRR sono complessivamente stanziati a favore
delle province autonome di Trento e di Bolzano 2,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Con uno o
piu' decreti del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa
con le province destinatarie del finanziamento, e'
individuato il Piano degli interventi e sono adottate le
schede progettuali degli interventi, identificati dal
codice unico di progetto, contenenti gli obiettivi
iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al
cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni
assunti con la Commissione europea nell'ambito del PNRR. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».
 
((Art. 3 ter
Disposizioni urgenti per garantire il soddisfacimento di esigenze di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

1. Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riferite ad annualita' precedenti al 2025 e non ancora liquidate, e' autorizzata la spesa complessiva di 12.341.000 euro per l'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui al l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Per fronteggiare le contingenti esigenze di servizio, connesse all'attivita' di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' al correlato addestramento operativo, e' autorizzata la spesa di 12.659.000 euro per l'anno 2025 per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario dovuto allo svolgi mento di prestazioni lavorative oltre l'ordinario orario di lavoro nel corso dell'anno 2025.
3. Per il maggiore impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attivita' di soccorso tecnico urgente, anche per fronteggiare le emergenze locali di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 per la corresponsione di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
4. Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e' autorizzata la spesa complessiva di 61 milioni di euro per l'anno 2025 destinata alla remunera zione delle prestazioni di lavoro straordinario gia' svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo la seguente ripartizione:
a) Polizia di Stato: 29,28 milioni di euro;
b) Arma dei carabinieri: 18,3 milioni di euro;
c) Corpo della guardia di finanza: 10,98 milioni di euro;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 2,44 milioni di euro.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 89 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 di cembre 2012, n. 234;
b) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125;
d) quanto a 28 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;
e) quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 3 dicembre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per il medesimo importo, acquisite all'erario.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante: «Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto
tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti
di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio
e retribuzione complessiva.
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica,
in via sperimentale, anche alle universita' statali
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di
cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita'
economico-finanziaria, come definito agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto
legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base
degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di
cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore
di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per la partecipazione alla sperimentazione, previa
individuazione di specifici meccanismi che consentano
l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione,
le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente
comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni
pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che
compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 recante:
«Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, per il triennio 2019-2021»:
«Art. 21 (Emergenze locali). - 1. Per emergenze di
durata continuativa presumibilmente superiore a 48 ore e
per le quali non e' stato deliberato lo stato di emergenza
di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, il personale inviato in missione svolge, nei
limiti della durata dell'emergenza e nell'ambito dello
specifico monte ore di lavoro straordinario autorizzato
annualmente con il decreto ministeriale previsto
dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 97, il seguente orario di lavoro:
a) operazioni di ricerca e soccorso di persone
disperse o in imminente pericolo di vita: 24 ore su 24;
b) operazioni di soccorso e primarie attivita' di
messa in sicurezza e mitigazione del rischio residuo: 16
ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate
ulteriori attivita' nel periodo di riposo obbligatorio;
c) operazioni di messa in sicurezza e assistenza
alla popolazione fino al cessare delle esigenze: 13 ore su
24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori
attivita' nel periodo di riposo obbligatorio.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'avvicendamento del
personale appartenente ad altre regioni avviene di norma
entro settantadue ore, sulla base di quanto pianificato e
disposto dal direttore regionale o interregionale
competente per territorio che assicura il coordinamento
dell'impiego delle risorse pervenute, anche ai fini della
gestione logistica e amministrativa. La movimentazione del
personale proveniente da altre regioni e' disposta dalla
Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e
l'Antincendio Boschivo per il tramite del Centro Operativo
Nazionale (CON). La gestione delle attivita' tecniche e
operative e' assicurata in modo da garantire la piena
continuita', sotto la direzione tecnica del Comandante dei
vigili del fuoco competente per territorio che attesta lo
svolgimento dei servizi.
3. Al rientro in sede il personale impiegato nelle
emergenze di cui al comma 1 deve osservare un periodo di
riposo per il recupero psico-fisico di almeno ventiquattro
ore, sulla base delle attivita' espletate. I turni di
servizio, ove ricompresi nel periodo di riposo, devono
essere recuperati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante: «Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»:
«Art. 10 (Trattamento economico ed assicurativo). -
1. Al personale volontario richiamato in servizio
temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il
trattamento economico iniziale del personale di ruolo di
corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i
compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Il personale volontario e' assicurato contro gli
infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa
diretta ed immediata di servizio, restando esonerata
l'amministrazione da ogni responsabilita'. La dipendenza da
causa di servizio di infermita' o lesioni e' accertata ai
sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile
delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e
cura per il personale volontario nei casi di ferite,
lesioni, infermita' contratte per causa diretta ed
immediata di servizio sono a carico dello Stato.
3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2
sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 recante: «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»:
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il
concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche
per il servizio di pubblico soccorso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41-bis della legge
24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 11
agosto 2014, n. 125 recante: «Disciplina generale sulla
cooperazione internazionale per lo sviluppo»:
«Art. 18 (Disciplina di bilancio dell'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo). - 1.
All'Agenzia e' attribuita autonomia organizzativa,
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di
bilancio.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono
costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni
stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici
o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita',
debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a
diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Il bilancio dell'Agenzia e' unico e redatto
conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.
3-bis. All'Agenzia si applicano le disposizioni di
cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le risorse
destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo
affluiscono ad un conto di tesoreria unica appositamente
istituito da tenere distinto dal conto di tesoreria a cui
affluiscono le risorse destinate al funzionamento
dell'Agenzia, ivi comprese quelle per spese di personale.
4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad
attivita' che, in base alle statistiche elaborate dai
competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS
sono impignorabili.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
14 marzo 2025, n. 25 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 maggio 2025, n. 69:
«Art. 6 (Disposizioni urgenti per il reclutamento e
la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
- 1. Il personale femminile che frequenta il corso di
formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco nel periodo di astensione
obbligatoria per maternita', ai sensi dell'articolo 16,
comma l, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e' sospeso dal servizio per tutta la durata del
congedo, con la conservazione dell'intera retribuzione
fondamentale e degli istituti di retribuzione aventi
carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni
contrattuali. Il predetto personale e' ammesso a
partecipare al primo corso utile, successivo al periodo di
astensione obbligatoria, e a ripetere, per una sola volta,
il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine
del periodo di astensione obbligatoria, presta servizio
presso il comando competente per il luogo di residenza con
mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione
degli istituti a tutela della maternita'. Fuori dei casi
previsti dal presente comma, trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, che disciplinano, per ciascun ruolo, i casi di
dimissione ed espulsione dal corso.
2. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi
istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nonche' di razionalizzare il quadro dei relativi
istituti retributivi accessori, i fondi di incentivazione
del personale del Corpo medesimo sono incrementati
complessivamente di 812.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
3. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi
volti all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del
personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e
semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
ferma restando l'armonizzazione del trattamento economico
con quello del personale delle Forze di polizia, nello
stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito
un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro
28.000.000 per il 2025, a euro 28.000.000 per il 2026 e a
euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027. Agli oneri di
cui al presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. All'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, le parole: «10 gennaio 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 10
agosto 2000, n. 246, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, tramite la competente direzione generale," sono
sostituite dalle seguenti: "Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile";
b) dopo le parole: "Polizia di Stato" sono inserite
le seguenti: ", anche ai fini della promozione e della
valorizzazione delle proprie attivita',";
c) le parole: "Protezione civile e servizi
antincendi" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile".».
- Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte
eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies,
Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a
iniziative a vantaggio dei viaggiatori.
Tali entrate affluiscono ad apposito
capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di
nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito
fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo per essere
destinate alle iniziative di cui al primo periodo,
individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentite le
commissioni parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
2-ter: Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per
l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
 
((Art. 3 quater

Disposizioni in materia di edilizia sanitaria

1. Al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta ospedaliera e della qualita' dei presidi sanitari, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la porzione del compendio immobiliare denominato «Policlinico Umberto I», di proprieta' dello Stato, sito in Roma, individuata nell'allegato n. 01 an nesso al presente decreto, e' trasferita in proprieta' alla regione Lazio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e assicurando le attivita' dell'azienda ospedaliera universitaria. A decorrere dalla medesima data, l'immobile denominato «ex Ospedale Carlo Forlanini», di proprieta' della regione Lazio, sito in Roma, individuato nell'allegato n. 02 annesso al presente decreto, e' trasferito in proprieta' allo Stato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All'attuazione del presente comma provvedono l'Agenzia del demanio e la regione Lazio secondo i rispettivi ordinamenti, mediante l'assunzione in consistenza dei predetti cespiti.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di successiva cessione a qualsiasi titolo dei beni di cui al mede simo comma, qualora il valore di cessione o di scambio risulti maggiore del valore individuato ai sensi del terzo periodo dello stesso comma 1, come aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il maggior valore
a) e' riversato integralmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, se la cessione avviene in favore di un soggetto di cui al l'articolo 1, comma 2, della legge 31 di cembre 2009, n. 196;
b) per una quota pari al 30 per cento e' riversato al Fondo di cui alla lettera a) e per la restante parte e' destinato a investimenti in materia sanitaria da realizzare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, se la cessione avviene in favore di un soggetto diverso da quelli di cui al l'articolo 1, comma 2, della legge 31 di cembre 2009, n. 196.
3. Gli oneri di custodia e vigilanza del compendio immobiliare denominato «ex Ospedale Carlo Forlanini» restano a carico della regione Lazio, a valere sul bilancio della medesima, fino alla cantierizzazione degli interventi funzionali alla riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione e comunque non oltre il 31 di cembre 2030. Alle medesime condizioni, la regione Lazio continua a percepire gli importi corrispondenti ai canoni relativi ai contratti di locazione con le amministrazioni statali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dall'anno 2031, qualora non abbia avuto avvio la cantierizzazione di cui al primo periodo ne' si sia proceduto alla cessione del bene di cui al presente comma, ai relativi oneri di custodia e vigilanza si provvede a valere su gli stanziamenti previsti a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del demanio nel limite di 2 milioni di euro annui.
4. La regione Lazio completa entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile denominato «ex Ospedale Carlo Forlanini», individuata nell'allegato n. 03 annesso al presente decreto, sostenendo i relativi oneri.
5. Le operazioni di trasferimento previste dal presente articolo sono esenti da oneri fiscali.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. All'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla voce: «Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla prima colonna («finalita'»), le parole: «del sistema dell'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'offerta sanitaria e sociosanitaria residenziale»;
b) alla seconda colonna («Ministero»), la parola: «MEF» e' sostituita dalla seguente: «SALUTE»
8. Nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 55 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alla finalita' di cui al comma 7.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico»:
«Art. 44 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato). - 1. In coerenza con gli indirizzi di politica
monetaria della Banca centrale europea il conto denominato
"Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", istituito
presso la Banca d'Italia, e' trasferito, con le relative
giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa
stipulazione di apposita convenzione con il Ministero.
Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di
tenuta del conto e le modalita' di gestione e di
movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di
ridurre, secondo le modalita' previste dal presente testo
unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato
consultivo composto:
a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio.
3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in
allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non
si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
- Si riporta il testo dell'allegato V della legge 30
dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-20269», come modificato
dalla presente legge:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 4
Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi
olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali
«Milano-Cortina 2026

1. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole: «euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive.» sono sostituite dalle seguenti: «euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e ((paralimpiche)) e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.
2. All'articolo 9-ter, ((comma 14,)) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((la lettera a) e' sostituita dalla seguente:))
((«a) quanto)) a 193.041.490 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;
((b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:))
((«b) quanto)) a 308.628.265 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito ((sportivo e culturale)) Spa rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295»;
((c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:))
((«c) quanto)) a 22.562.500 euro per l'anno 2025((,)) a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e((,)) quanto a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante ((corrispondente utilizzo)) delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».
3. All'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «Al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026,» sono inserite le seguenti: «allo svolgimento dei controlli antidoping per i XXV Giochi olimpici invernali ((e per i XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026"»)).
4. Le risorse destinate alla societa' Sport e Salute S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventu((, e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno agli organismi sportivi nazionali di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 di cembre 2018, n. 145. Nell'utilizzo delle risorse destinate alla promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventu', la societa' Sport e Salute S.p.A. assicura il rispetto dei criteri della trasparenza e dell'equilibrio territoriale)).
5. ((E' autorizzata la spesa)) di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 1, comma 4-bis((,)) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la ((stipulazione)) da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di ((convenzioni)) funzionali alla messa a disposizione, per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale, ((pubblico e sociale,)) e per un arco di tempo pluriennale, dell'«Arena PalaItalia Santa Giulia», ((utilizzata)) per i giochi Olimpici e Paralimpici in vernali «Milano-Cortina 2026».
((5-bis. Al fine di garantire la disponibilita' di impianti sportivi in grado di ospitare eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale per un arco di tempo pluriennale, e' autorizzata la corresponsione di un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del comune di Milano, finalizzato alla ristrutturazione dell'impianto natatorio olimpionico comunale «Daniela Samuele», da realizzare, a pena di revoca del contributo, entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.))
6. Nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», i comuni della Lombardia e del Veneto, il cui territorio sia ad una distanza ((non superiore a)) trenta chilometri rispetto alle sedi di gara((, calcolata sul percorso stradale tra queste ultime e la casa comunale del comune interessato, possono istituire l'imposta di soggiorno o incrementarne l'ammontare, con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,)) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate ((nel proprio territorio)), fino a 5 euro per notte di soggiorno. Il maggior gettito derivante dal l'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:
a) per il 50 per cento e' destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ((secondo periodo)), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) per il 50 per cento e' acquisito dal bilancio dello Stato, per il finanziamento de gli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'interno, ((previa intesa in sede di Conferenza)) Stato-Citta' e autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2026, sono definite le modalita' di ((determinazione)) e di acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito di cui al comma 6.
((7-bis. Per garantire un regolare, efficace ed efficiente svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», gli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi sono autorizzati a riconoscere, nel periodo di svolgimento dei medesimi, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i componenti della «famiglia olimpica», con cio' intendendosi gli atleti e i loro familiari nonche' le persone facenti parte dello staff e delle delegazioni delle federazioni sportive partecipanti.
7-ter. In ragione dello straordinario rilievo dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per il settore del turismo, il Ministero del turismo puo' avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della societa' ALES - Arte lavoro e servizi Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7-quater. Il comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e' sostituito dal seguente:
«11. Per lo svolgimento delle sue funzioni e' attribuito alla Societa' un corrispettivo fino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. L'ammontare di tale corrispettivo e' incluso nella voce "oneri di investimento" compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Per lo svolgimento diretto da parte della Societa' delle attivita' previste nelle voci di spesa afferenti ai servizi di ingegneria e architettura del quadro economico degli interventi e' attribuito alla medesima Societa' un ulteriore corrispettivo, nel limite delle somme previste nei quadri economici destinate ai predetti servizi. Qualora tali servizi siano affidati a soggetti terzi, si applicano le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
7-quinquies. Per gli impianti a fune rientranti nel piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023, il nulla osta ai fini della sicurezza, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e' rilasciato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Le amministra zioni competenti provvedono alle attivita' di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, ((pari a euro 102.608.000 per l'anno 2025)), si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 5 e 9-ter del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 recante: «Disposizioni
urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi
eventi sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti in
materia di sport», come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e
lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano
- Cortina 2026»). - 1. Al fine di favorire l'inclusione
sociale e abbattere le barriere sociali e culturali
promuovendo la pratica sportiva delle persone con
disabilita' e i principi del movimento paralimpico, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, di concerto con il Ministro per le disabilita',
sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP), e' nominato
un Commissario straordinario quale soggetto responsabile
del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle
attivita' e degli interventi necessari all'organizzazione e
allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali
"Milano-Cortina 2026". Il Commissario straordinario, se
dipendente pubblico, e' collocato, secondo l'ordinamento di
appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra
analoga posizione, per tutta la durata del mandato, ovvero
ricopre l'incarico secondo le disposizioni dell'articolo 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il
predetto incarico sia conferito entro i dodici mesi
antecedenti la data di cessazione dal servizio. Restano
fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'atto del
collocamento fuori ruolo, e' reso indisponibile nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario.
2. Il Commissario straordinario propone uno o piu'
programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonche'
delle attivita' agli stessi funzionali, con riferimento
alla logistica e all'allestimento nonche' all'adeguamento
delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano,
Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica
delegata in materia di sport. Ai fini dell'attuazione di
quanto previsto dai programmi, il Commissario
straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli,
puo':
a) subentrare nei rapporti giuridici della
Fondazione Milano-Cortina 2026, di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;
b) curare o supportare le attivita' relative agli
appalti di lavori, servizi e forniture per i Giochi
paralimpici, valutare i riflessi sulle attuali attivita' in
corso e adottare misure di coordinamento e semplificazione
per accelerarne l'iter di approvazione, anche attraverso
l'intervento della societa' Sport e salute S.p.A. o della
Societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
come centrali di committenza;
c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se
diverse, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni
per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con
il cronoprogramma degli stessi;
d) stabilire forme di monitoraggio delle attivita'
e dell'andamento dei lavori, ulteriori rispetto a quelle
del programma dettagliato, e richiedere in qualsiasi
momento relazioni sullo stato delle attivita', nonche'
promuovere le opportune iniziative di impulso e
coordinamento nei riguardi dei soggetti coinvolti
nell'esecuzione dei progetti, anche attraverso la
definizione di termini perentori.
2-bis. I poteri del Commissario straordinario non
possono essere esercitati in deroga alle normative vigenti
in materia di digitalizzazione e di modellazione
informativa per l'edilizia (BIM), al fine di garantire la
tracciabilita', l'efficienza e la sostenibilita' dei
processi progettuali e realizzativi.
3. Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono
trasferite una somma pari a un massimo di euro 148.880.000
per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi
di cui al comma 2, nonche' una somma pari a un massimo di
euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere
logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni
sportive olimpiche e paralimpiche e una somma pari a un
massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche
temporanei, necessari al completamento delle opere
essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni. Il
Commissario straordinario puo', mediante ordinanza
motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e
dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario resta in carica fino al termine
dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e
dello svolgimento delle attivita' ad essi connesse, e
comunque fino al 31 dicembre 2026. Al Commissario
straordinario e' riconosciuto un compenso, da determinarsi
con il decreto di nomina di cui al comma 1, in misura non
superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli
oneri derivanti dal presente comma, nei limiti massimi di
euro 66.350 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per l'anno
2026, comprensivi degli oneri a carico
dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio
autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con
riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e'
autorizzata la spesa massima di euro 228.242.367 per l'anno
2025. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo
16. Il Commissario straordinario puo' essere destinatario
del riparto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 261,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di
contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo
svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano -
Cortina 2026". Il Commissario straordinario e', altresi',
destinatario degli stanziamenti economici previsti per
l'evento dal dossier di candidatura di "Milano Cortina
2026" a carico degli enti territoriali. Con cadenza
trimestrale il Commissario straordinario invia
all'Autorita' politica delegata in materia di sport una
relazione contenente la rendicontazione delle spese
effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente
articolo nonche' le informazioni sullo stato di avanzamento
degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi
approvati. L'Autorita' politica delegata in materia di
sport provvede alla pubblicazione dei contenuti della
relazione ai fini dell'accessibilita' e della trasparenza
amministrativa.
6. Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di
100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo
1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a
valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma
1, del presente decreto.
7. Alle controversie relative agli atti del
Commissario straordinario si applica l'articolo 3, comma
12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito
con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo e' autorizzata l'apertura di un'apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, in cui confluiscono le risorse disponibili
destinate per ciascuna annualita' alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e
agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma
4. Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della
contabilita' speciale e' data tempestiva e adeguata
pubblicita' in conformita' a quanto previsto dall'articolo
42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.».
«Art. 9-ter (Disposizioni urgenti per le opere
necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032"
e in materia di impianti sportivi). - 1. Al fine di
assicurare la realizzazione e il completamento delle opere
necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della
fase finale del campionato europeo di calcio "UEFA EURO
2032", con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' nominato un
Commissario straordinario quale soggetto responsabile del
processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle
attivita' e degli interventi relativi alle infrastrutture
sportive, con riferimento anche agli impianti di proprieta'
pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri
di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo
periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2023, n. 136, ed e' individuato tra soggetti esperti nella
gestione di attivita' complesse e nella programmazione e
valutazione di interventi in materia di infrastrutture,
dotati di specifiche professionalita' e competenza
gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente
pubblico, il Commissario straordinario e' collocato,
secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in
aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per
tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento
fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio
dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta
in carica fino al 31 dicembre 2032. Al Commissario
straordinario spetta un compenso, da determinare con il
decreto di cui al primo periodo del presente comma, nei
limiti massimi di euro 44.234 per l'anno 2025 e di euro
132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032,
comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai
quali si provvede ai sensi del comma 3 del presente
articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche i
compiti e le funzioni del Commissario straordinario.
2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati
promotori e in considerazione anche delle soluzioni
operative definite dal Comitato interistituzionale per la
candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli
Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con
particolare riferimento all'esecuzione di opere relative
alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla Union
of European Football Associations (UEFA), di stadi
rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura
dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato
europeo di calcio "UEFA EURO 2032", il Commissario
straordinario di cui al comma 1 definisce uno o piu' piani
di intervento nonche' le attivita' agli stessi funzionali,
da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini
dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al
primo periodo, le infrastrutture sono considerate di
interesse strategico nazionale e il Commissario
straordinario assicura il coordinamento e l'azione
amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace
realizzazione degli stessi. Al Commissario straordinario
spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta
necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori,
anche sospesi. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti,
il Commissario straordinario, ove necessario, puo' agire
mediante ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13,
comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge
10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. In tal caso, il termine
di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 104 del 2023 e' esteso a trenta
giorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione
regionale, l'ordinanza e' adottata d'intesa con la regione
o la provincia autonoma interessata. Agli stessi fini il
Commissario straordinario puo', mediante ordinanza
motivata, individuare l'amministrazione, l'ente, l'organo o
l'ufficio competente a esercitare i poteri sostitutivi. Il
Commissario straordinario puo' agire ai sensi del presente
comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei
poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione,
direttamente da un soggetto, pubblico o privato, coinvolto
nell'esecuzione del progetto o dell'intervento. Il
Commissario straordinario puo' avvalersi del supporto
tecnico-operativo della societa' Sport e salute S.p.A., con
oneri posti a carico dello stanziamento del singolo
intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di
detto stanziamento. La societa' Sport e salute S.p.A. puo'
svolgere altresi' le funzioni di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36. Il Commissario straordinario puo' altresi' avvalersi
delle amministrazioni centrali e territoriali competenti,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici
dell'amministrazione comunale nel cui territorio deve
realizzarsi l'intervento, il Commissario straordinario puo'
nominare come sub-commissario il sindaco del comune
interessato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai fini dell'individuazione dei siti in cui
realizzare l'intervento, il Commissario straordinario
acquisisce l'intesa del sindaco territorialmente
competente, sentita la regione o la provincia autonoma
interessata. Il Commissario straordinario si avvale di una
struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze,
costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, che opera fino alla data di cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla
struttura di supporto e' assegnato un contingente massimo
di personale non dirigenziale pari a dieci unita',
individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' necessari per il
perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni
di cui al presente articolo e, in particolare, di
comprovata esperienza maturata nel settore della
programmazione, della valutazione e della realizzazione di
grandi opere pubbliche, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche nonche' del personale
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del Corpo
della guardia di finanza. Tale personale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando,
distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai
rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il
trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in
godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza,
ai sensi dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al
personale assegnato alla struttura di supporto e'
attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di
euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso e'
definito con il decreto di nomina del Commissario
straordinario di cui al comma 1 ed e' onnicomprensivo e
sostitutivo di altri trattamenti accessori, quali compensi
per lavoro straordinario o altri accessori diversi da
quelli fissi e continuativi. Nell'ambito del contingente
massimo di cui al presente comma, in luogo di un
corrispondente numero di unita' di personale dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la
struttura puo' avvalersi di consulenti esterni, anche
estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero
massimo di tre, cui puo' essere attribuito un compenso fino
all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione
pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Ai relativi oneri,
pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. E'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1,
in cui confluiscono le risorse disponibili previste per
ciascuna annualita'.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, di concerto con
l'Autorita' politica delegata in materia di sport, sono
stabilite, in deroga alle procedure di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, specifiche
norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilita' e
l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi
del comma 2 del presente articolo, al fine di individuare
condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di
ordine e sicurezza pubblica nonche' di sicurezza antincendi
equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa
tecnica.
5. Al fine di sostenere la promozione,
l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi
sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a
favore dello sport e dell'impiantistica sportiva, anche
nell'ambito di operazioni economiche di partenariato
pubblico-privato coerenti con quanto indicato all'articolo
175, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' istituito,
presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa,
in gestione separata, un fondo rotativo denominato "Fondo
italiano per lo sport". Il Fondo, da gestire mediante conto
corrente bancario o postale, e' composto di distinte
sezioni che, nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato, sono destinate:
a) per la "Sezione garanzie", a rilasciare
garanzie, anche di portafoglio, su finanziamenti sotto
qualsiasi forma, compresi crediti, garanzie, fideiussioni e
altri impegni di firma, concessi da banche e intermediari
finanziari;
b) per la "Sezione finanziamenti", a concedere
finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche di natura
subordinata, direttamente o indirettamente mediante banche
e intermediari finanziari;
c) per la "Sezione rafforzamento patrimoniale", a
sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di
investimento o di debito o fondi di fondi o altri organismi
o schemi di investimento, anche in forma subordinata;
d) per la "Sezione contributi":
1) a erogare contributi a fondo perduto nella
forma di:
1.1) contributi in conto interessi;
1.2) contributi in conto capitale;
2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e
gli oneri e le spese di gestione del Fondo nonche' le spese
di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, al
perfezionamento e alla realizzazione degli interventi di
cui alle lettere a), b) e c) e al numero 1) della presente
lettera, entro il limite massimo del 5 per cento della
dotazione della sezione di cui alla presente lettera.
6. La dotazione iniziale del Fondo italiano per lo
sport, per la sezione di cui al comma 5, lettera a),
ammonta a 193.041.490 euro per l'anno 2025 e, per la
sezione di cui al comma 5, lettera d), a 331.190.765 euro
per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40
milioni di euro per l'anno 2027. Le dotazioni di cui al
presente comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente
bancario o postale di cui al comma 5, al netto di eventuali
diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi
intervenuti successivamente all'istituzione del Fondo, alla
data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e
12.
7. Il Fondo italiano per lo sport puo' essere
altresi' alimentato mediante nuovi trasferimenti
effettuati:
a) dalle amministrazioni pubbliche individuate ai
sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e da qualunque altro ente e organismo
pubblico nazionale, europeo, internazionale e
multilaterale, a valere sulle risorse dei rispettivi
bilanci;
b) dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse
dei rispettivi bilanci.
8. Il Fondo italiano per lo sport e' contabilizzato
separatamente secondo i principi della contabilita'
economico-patrimoniale, distintamente per ciascuna delle
sezioni di cui al comma 5. I dati concernenti i relativi
prospetti contabili, consuntivi e previsionali, e i
relativi flussi di cassa sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato entro i termini indicati
dai decreti di cui al comma 10, fornendo in ogni caso
separata evidenza dei trasferimenti al Fondo effettuati dai
soggetti di cui al comma 7.
9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera a),
rilasciate dal Fondo italiano per lo sport, sono a prima
richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti
previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini
della migliore mitigazione del rischio e non possono essere
concesse in favore delle sezioni di cui al comma 5, lettere
b) e c). Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione
alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 5, lettera a),
sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia
di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza
del medesimo Fondo ed e' conforme ai requisiti previsti
dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della
migliore mitigazione del rischio. La garanzia di ultima
istanza dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal
Fondo e nei limiti di cui al presente comma, ridotto di
eventuali pagamenti gia' effettuati dallo stesso, e
successivamente all'accertamento, da parte dell'Istituto
per il credito sportivo e culturale Spa, dell'incapienza
del Fondo. I beneficiari delle garanzie rilasciate dal
Fondo ai sensi del comma 5, lettera a), in caso di
incapienza del Fondo, richiedono l'escussione della
garanzia di ultima istanza dello Stato al Ministero
dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Istituto
per il credito sportivo e culturale Spa. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze
istruttorie fornite dall'Istituto per il credito sportivo e
culturale Spa, provvede, entro centottanta giorni dalla
data di ricezione della richiesta trasmessa dall'Istituto
per il credito sportivo e culturale Spa al Ministero, al
trasferimento all'Istituto medesimo delle risorse
finanziarie necessarie. L'Istituto per il credito sportivo
e culturale Spa provvede con le risorse finanziarie
ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze al
pagamento di quanto dovuto ai beneficiari delle garanzie
rilasciate dal Fondo. A seguito del pagamento, lo Stato e'
surrogato nei diritti dei beneficiari delle garanzie
rilasciate dal Fondo, che hanno chiesto l'escussione della
garanzia di ultima istanza dello Stato. L'Istituto per il
credito sportivo e culturale Spa, in nome, per conto e
nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero
mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
La garanzia di ultima istanza dello Stato di cui al
presente comma e' inserita nell'elenco di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le garanzie di cui
al presente comma sono rilasciate entro il limite massimo
di 175 milioni di euro per l'anno 2025 e, a decorrere
dall'anno 2026, entro il limite cumulato stabilito
annualmente dal bilancio di previsione dello Stato.
10. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata
in materia di sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Istituto
per il credito sportivo e culturale Spa, sono definiti:
a) i criteri di gestione e le modalita' di
funzionamento del Fondo italiano per lo sport, compresi i
criteri e le modalita' della surroga del medesimo Fondo nei
casi di escussione della garanzia concessa ai sensi del
comma 5, lettera a);
b) le finalita', le condizioni e le modalita' di
accesso relative agli interventi di cui al comma 5, lettere
a), b),
c) e d);
c) i criteri per la ripartizione della dotazione
tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c),
previa verifica della compatibilita' e dell'impatto sui
saldi di finanza pubblica. Non e' consentito trasferire la
dotazione delle sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e
c), alla sezione di cui al comma 5, lettera d);
d) i criteri, le condizioni e le modalita' di
incremento e di gestione della dotazione ai sensi del comma
7.
11. Il Fondo italiano per lo sport e' gestito
dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sulla
base di apposita convenzione da stipulare con la Presidenza
del Consiglio dei ministri o con l'Autorita' politica
delegata in materia di sport. La convenzione disciplina le
attivita' amministrative e istruttorie degli interventi e
di gestione del Fondo nonche' gli oneri e le spese di
gestione a carico della sezione di cui al comma 5, lettera
d), nella misura massima del limite di cui al medesimo
comma 5, lettera d).
12. L'amministrazione del Fondo italiano per lo sport
e' attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di
gestione. Il comitato di indirizzo e' presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita'
politica delegata in materia di sport, o da un suo
delegato, ed e' composto da due rappresentanti del
Ministero dell'economia e delle finanze e da due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri
o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport. Il
comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e
le priorita' degli interventi del Fondo e delibera, su
proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale
Spa, il piano di attivita' del Fondo. Il comitato di
indirizzo, secondo i criteri definiti dai decreti di cui al
comma 10, lettera c), puo' ripartire la dotazione tra le
sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c). Le
modalita' di funzionamento del comitato di indirizzo e le
modalita' di composizione e di funzionamento del comitato
di gestione sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata
in materia di sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il comitato di gestione, su
proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale
Spa, delibera gli interventi di cui al comma 5, lettere a),
b), c) e d). Ai componenti del comitato di indirizzo e del
comitato di gestione non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
13. Il Fondo italiano per lo sport succede
automaticamente nei rapporti attivi e passivi dei fondi
previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n.
1295, e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, che continuano a operare, secondo le
modalita' stabilite dalla legislazione vigente, fino alla
data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e
12 del presente articolo. I commi 12, 13, 14 e 16
dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 e l'articolo 5
della legge n. 1295 del 1957 sono abrogati a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi
10 e 12 del presente articolo.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6,
pari a 524.232.255 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro
per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, si
provvede:
a) quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, a valere
sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito
sportivo e culturale Spa, rivenienti dall'abrogazione del
comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, a
valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il
credito sportivo e culturale Spa rivenienti
dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre
1957, n. 1295;
c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a valere
sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito
sportivo e culturale Spa e, quanto a 95.125.000 euro per
l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027,
mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1 comma 266, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207.
15. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: "alle
amministrazioni interessate," sono inserite le seguenti:
"all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, agli
organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonche' a
fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di
eventi sportivi di rilevanza internazionale,".».
- Si riporta il testo del comma 261, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207:
«261. Al fine di contribuire al finanziamento delle
esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi
delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, allo svolgimento
dei controlli antidoping per i XXV Giochi olimpici
invernali e per i XIV Giochi paralimpici invernali
"Milano-Cortina 2026" nonche' all'accoglienza delle
delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli
eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi
Milano-Cortina 2026, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una
dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50
milioni di euro per l'anno 2026. Al relativo riparto si
provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica
delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base delle esigenze
rappresentate dalle amministrazioni coinvolte.».
- Si riporta il testo del comma 630, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«630. A decorrere dall'anno 2019 e sino al 2025, il
livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito
nella misura annua del 32 per cento delle entrate
effettivamente incassate dal bilancio dello Stato,
registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non
inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui,
derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA,
IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di
impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e
altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo
periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni
di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al
proprio funzionamento e alle proprie attivita'
istituzionali, nonche' per la copertura degli oneri
relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla
delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363
milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2
milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi
da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive
nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti
di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei
corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si
provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280
milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota
destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano
confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal
CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della
predisposizione del relativo bilancio di previsione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei
giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina
2026»). - 1. L'assegnazione e l'uso delle frequenze da
utilizzare per la trasmissione dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" sono rilasciati
a titolo gratuito ai soggetti destinatari del rilascio
delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di
frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e
dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12 annessi al
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti
autorizzatori di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di
bollo.
3. Per le attivita' di vigilanza e controllo delle
frequenze radioelettriche, da svolgere sia in via
preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree
interessate dagli eventi connessi ai Giochi di cui al comma
1, e' autorizzata la spesa di euro 259.261 per l'anno 2025
e di euro 1.091.845 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature
necessari allo svolgimento delle attivita' di cui al primo
periodo e' autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno
2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
made in Italy.
4. Le risorse del Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui
all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, possono essere destinate all'assunzione di impegni
pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione
degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e
paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per eventi
ritenuti di interesse pubblico individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica delegata in materia di sport. Con il decreto di
cui al medesimo articolo 1, comma 369, della legge n. 205
del 2017 sono stabilite le modalita' di trasferimento delle
risorse di cui al presente comma ai competenti organi o
enti.
4-bis. Per garantire la funzionalita' dell'opera
"Arena PalaItalia Santa Giulia" per lo svolgimento dei
Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina
2026", quale impianto di interesse pubblico di rilevanza
statale necessario per l'evento, il comune di Milano,
d'intesa con la regione Lombardia, e' autorizzato a
riconoscere, nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato, al soggetto responsabile per la
realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, anche
integrando e modificando le convenzioni in essere con lo
stesso, i contributi economici a copertura dei costi per
gli oneri di servizio pubblico, compresi i costi per
l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei
lavori e quelli per le particolari esigenze
tecnico-funzionali relative allo svolgimento dell'evento. A
tal fine e' autorizzato a favore del comune di Milano un
contributo pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025.
4-ter. Il comune di Milano, d'intesa con la regione
Lombardia, eroga le risorse di cui al comma 4-bis al
soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a
disposizione dell'opera, previo rilascio di adeguate
garanzie per il rispetto delle obbligazioni di cui al
medesimo comma 4-bis da parte del soggetto stesso, relative
anche a specifici termini temporali di consegna dell'opera
alla Fondazione "Milano-Cortina 2026". Fatti salvi
eventuali maggiori danni, il mancato rispetto dei termini
di cui al primo periodo determina l'incameramento della
garanzia. Il contributo e' rendicontato al comune di Milano
e alla regione Lombardia dal soggetto responsabile con una
relazione attestante i maggiori costi e oneri di servizio
pubblico. Il comune di Milano, previa validazione d'intesa
con la regione Lombardia, ne trasmette le risultanze al
Ministero dell'economia e delle finanze. Il mancato
rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la
restituzione di quanto ricevuto.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 4-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4-quinquies. Al fine del riconoscimento degli oneri
per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico,
compresi quelli per l'incremento dei fattori produttivi per
l'accelerazione dei lavori, il comune di Milano e'
autorizzato a modificare, previa intesa con la regione
Lombardia e nel rispetto della normativa europea in materia
di aiuti di Stato, le convenzioni urbanistiche in essere
con il soggetto attuatore del Villaggio olimpico di
Milano-Cortina 2026, opera necessaria per lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina
2026", nonche' ad adottare ogni altra iniziativa volta ad
assicurare il rispetto dei predetti obblighi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante: «Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale»:
«Art. 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni
capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i
comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita'
turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo
criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e'
destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi
servizi pubblici locali, nonche' i costi relativi al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base
all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e
l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze
turistiche in numero venti volte superiore a quello dei
residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo'
essere applicata fino all'importo massimo di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare
riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le
presenze turistiche medie registrate nel triennio
precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento
dell'imposta.
Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle
presenze turistiche del triennio 2017-2019.
1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui
soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione,
nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via
telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo
le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo
precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere
presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno
d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da parte del responsabile si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per
l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di
soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre
ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.446, e successive modificazioni, in alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un
massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul
territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che
forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare
collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre
isole minori con centri abitati, destina il gettito del
contributo per interventi nelle singole isole minori
dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati
nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle
compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del
contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal
medesimo regolamento comunale, in relazione alle
particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100
al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento del contributo si applica
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive
modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il
contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti residenti
nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari,
nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti
che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel
medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I
comuni possono prevedere nel regolamento modalita'
applicative del contributo nonche' eventuali esenzioni e
riduzioni per particolari fattispecie o per determinati
periodi di tempo; possono altresi' prevedere un aumento del
contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a
determinati periodi di tempo. I comuni possono altresi'
prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in
relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche
regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati
dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
Il gettito del contributo e' destinato a finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli
interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche'
interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
mobilita' nelle isole minori.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
11 marzo 2020, n. 16 recante: «Disposizioni urgenti per
l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali
ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia di divieto di
attivita' parassitarie», convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 3, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 («Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.»). - 1. E' autorizzata la costituzione della
Societa' "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.",
con sede in Roma, il cui oggetto sociale e' lo svolgimento
delle attivita' indicate al comma 2. La Societa' e'
partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35
per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione
Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
per cento ciascuna. La Societa' e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il
controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La
Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui
all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono
predisposti nel rispetto della normativa in materia di
societa' per azioni e del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica.
2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
realizzazione, quale centrale di committenza e stazione
appaltante, anche stipulando convenzioni con altre
amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle
opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere
affidate quale soggetto attuatore alla societa' ANAS
S.p.A., nonche' da quelle, anche connesse e di contesto,
relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate
interamente sulla base di un piano degli interventi
predisposto dalla societa', d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con le regioni
interessate. Il piano complessivo delle opere e' approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di
amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del
presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta'
previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2-ter. Per la realizzazione degli interventi
ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente
articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e
sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri
e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992. L'intervento pubblico per il
completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei
Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026
deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle
persone con disabilita'.
2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Societa'
diviene altresi' soggetto attuatore degli interventi, non
ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi
nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti
giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della
contabilita' speciale n. 6081 intestata al commissario,
sorti in relazione alla gestione commissariale di cui
all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50
del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia.
2-quinquies. La Societa' e' iscritta di diritto
nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2
e 2-quater.
3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026. I
rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31
dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
codice civile.
4. Il capitale sociale e' fissato in 1 milione di
euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno
2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro
350.000,00, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145,
comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'organo di amministrazione della Societa' e'
composto da cinque membri, dei quali:
a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con l'Autorita' di Governo competente in
materia di sport, di cui:
1) uno con funzioni di presidente;
2) uno con funzioni di amministratore delegato,
al quale sono altresi' attribuite le funzioni di cui al
comma 5-ter, primo periodo, al comma 5-ter.1 e al comma
5-ter.2;
3) un consigliere con delega sulle attribuzioni
di cui al comma 5-ter, secondo periodo;
b) uno designato dalla regione Lombardia;
c) uno designato congiuntamente dalla regione
Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione
puo' partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore
delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.
5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5,
lettera a), numero 2), sono attribuite le funzioni di
commissario straordinario per la realizzazione degli
interventi stradali di cui all'Allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto, nonche' degli
interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
L'organo di amministrazione delega al consigliere di cui al
comma 5, lettera a), numero 3), le proprie attribuzioni in
materia di monitoraggio e coordinamento delle attivita' di
internal auditing e rendicontazione. Sulle funzioni
delegate ai sensi del presente comma, l'organo di
amministrazione puo', in qualunque momento, impartire
direttive e avocare a se' operazioni rientranti nella
delega.
5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma
5, lettera a), numero 2), sono altresi' attribuite le
funzioni di commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce
parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Per lo svolgimento delle funzioni
commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5,
lettera a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della
societa' di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5-ter.2. All'amministratore delegato di cui al comma
5, lettera a), numero 2), sono altresi' attribuite le
funzioni di commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi di cui all'Allegato 1-ter, che costituisce
parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Per lo svolgimento delle funzioni
commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5,
lettera a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della
societa' di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali,
nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o dalle province
autonome e di altri soggetti di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione
decida di procedere, conformemente allo statuto, alla
nomina del direttore generale della Societa', l'incarico e'
conferito all'amministratore delegato della medesima
Societa'.
6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
cinque membri, dei quali tre designati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo
competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di
Presidente, e due designati congiuntamente dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile.
7.
8. La Societa' cura il monitoraggio costante dello
stato di avanzamento delle attivita' di cui al comma 2,
informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.
9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Alla Societa' si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
1.
11. Per lo svolgimento delle sue funzioni e'
attribuito alla Societa' un corrispettivo fino al limite
massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei
lavori e delle forniture desunto dal quadro economico
effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al
comma 12. L'ammontare di tale corrispettivo e' incluso
nella voce "oneri di investimento" compresa nel quadro
economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma
2. Per lo svolgimento diretto da parte della Societa' delle
attivita' previste nelle voci di spesa afferenti ai servizi
di ingegneria e architettura del quadro economico degli
interventi e' attribuito alla medesima Societa' un
ulteriore corrispettivo, nel limite delle somme previste
nei quadri economici destinate ai predetti servizi. Qualora
tali servizi siano affidati a soggetti terzi, si applicano
le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli di
cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.
12. Il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono
classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».
12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, primo periodo, la parola:
"riservato" e' sostituita dalla seguente: "autorizzato" e
le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
"con corrispondente riduzione delle";
b) al comma 20:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", che e' resa
sentiti gli enti locali territorialmente interessati";
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
alle Camere per essere deferiti alle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
12-ter. Alle controversie relative all'approvazione
dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle
procedure di espropriazione, con esclusione di quelle
relative alla determinazione delle indennita'
espropriative, e alle procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione degli interventi individuati
negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 753 recante: «Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di
altri servizi di trasporto»:
«Art. 3. - L'esecuzione delle opere per la
realizzazione di una ferrovia in concessione non puo'
essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata
dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi delle
regioni o degli enti locali territoriali, secondo le
rispettive attribuzioni.
Detta autorizzazione e' in ogni caso subordinata alla
preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di
cui al primo comma da parte dei competenti uffici della
M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli
organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza
da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi
rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti
locali territoriali. Chiunque dia inizio alle opere per la
realizzazione di una ferrovia in concessione senza avere
ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma e' punito
con la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con
l'arresto fino a due mesi.
Per le ferrovie in concessione gia' in esercizio e'
vietato, senza l'autorizzazione di cui al primo comma,
apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche
dei progetti definitivi approvati a norma del secondo
comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di
cui al precedente comma.
Le disposizioni del presente articolo non trovano
applicazione nei confronti dei servizi di pubblico
trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus,
intendendosi per tali, agli effetti delle presenti norme,
anche i complessi di veicoli destinati al trasporto di
persone, come definiti dal vigente codice della strada.».
 
Art. 5

Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi

1. Al fine di far fronte alle esigenze emerse nell'anno 2025, e' assegnato un contributo, fino all'importo massimo di 110 milioni di euro per l'anno 2025, al Ministero della salute, da destinare al pagamento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna giudiziali e a transazioni.
2. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di citta' metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualita' del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione e che sono destinatari di sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari, e' attribuito dal Ministero dell'interno, per l'anno 2025, previa istanza dell'ente interessato, un contributo fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, nei limiti dell'importo dei ((debiti relativi alle medesime obbligazioni)).
3. Ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA e' concessa un'anticipazione, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro, per l'anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione ((per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali, previsto dall'articolo 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo)) 18 agosto 2000, n. 267, da destinare al pagamento dei debiti contratti nei confronti del Consorzio. L'anticipazione e' concessa con decreto ((del Ministro)) dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nei limiti dell'importo dei debiti ((pro quota)) dei comuni aderenti al Consorzio, su istanza dei singoli Comuni ed e' restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, mediante ((operazioni)) di girofondi sull'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare ((nel sito internet istituzionale)) del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di ((mancato versamento delle rate)) entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero del l'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilita' speciale. Per quanto non previsto nel ((presente comma)) si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella ((Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013)), adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 ((del presente articolo)), pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 243-ter del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«Art. 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali). - 1. Per il
risanamento finanziario degli enti locali che hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a
valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri
per la determinazione dell'importo massimo
dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun
ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e per
la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10
anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene
erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, e della disponibilita' annua del Fondo,
devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate
tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del
piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale.».
 
Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione
italiana della Croce Rossa

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. La somma di euro 21.522.800, a valere sulle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero della Salute, ((e' assegnata)) all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, che provvede ai trasferimenti, in proporzione ai fondi ricevuti, a favore dei Comitati Provinciali o Locali e loro aventi causa nonche' a favore ((dell'Associazione della Croce Rossa italiana)), avuto riguardo ai crediti iscritti nello stato passivo ((alla data di entrata in vigore della presente disposizione)). I crediti gia' ammessi allo stato passivo a favore dell'((Associazione della Croce Rossa italiana)), ammontanti a euro 2.807.220,34, nonche' i crediti a favore dei Comitati locali e provinciali o loro aventi causa, ammontanti a euro 18.715.579,66, sono pertanto estinti dalla massa passiva per la somma complessiva di euro 21.522.800, salvo eventuale conguaglio da restituire, in sede di rendicontazione, al Ministero della Salute a seguito del contenzioso ((in corso)) su alcuni cronologici. I cronologici afferenti all'((Associazione italiana della Croce Rossa e ai Comitati)) Provinciali e Locali e loro aventi causa, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente ((disposizione)) nello stato passivo, passati in giudicato e liquidati, sono cancellati d'ufficio dallo stesso stato passivo a cura del Commissario Liquidatore.".
2. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i residui attivi e passivi aventi causa giuridica negli anni 2012 e 2013, afferenti alle gestioni stralcio, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro della salute 16 aprile 2014, pubblicato ((nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2014)), sono di competenza dei Comitati Provinciali, Locali o loro aventi causa che a far data dal 1° gennaio 2014 hanno assunto la personalita' giuridica di diritto privato.
3. I crediti accertati dalla procedura liquidatoria a carico dei singoli comitati territo riali della Croce Rossa italiana, accertati nella massa attiva alla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili con le modalita' gia' previste ((dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1-bis, 4 e 8 del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante:
«Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce
Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183", come modificata dalla presente
legge:
«Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e
provinciali). - 1. I comitati locali e provinciali
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei
comitati provinciali delle province autonome di Trento e di
Bolzano, assumono, alla data del 1º gennaio 2014, la
personalita' giuridica di diritto privato, sono
disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del
codice civile e sono iscritti di diritto nella sezione
organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale
del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non
diversamente disposto dal presente decreto, il codice del
Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106. Entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti
comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente
nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il
30 giugno 2014, del termine di assunzione della
personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci
giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica
derivanti dal predetto differimento. Le istanze non
autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono
respinte.
2. I comitati locali e provinciali, costituiti in
associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del
Servizio sanitario nazionale.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio presso i comitati locali e
provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013
esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in
mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in
ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla
naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione
anche con riferimento alla sua base associativa
privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con
oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato gia' operante nell'ambito
dell'espletamento di attivita' in regime convenzionale
ovvero nell'ambito di attivita' finanziate con fondi
privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.».
«Art. 4 (Patrimonio). - 1. Il Commissario e
successivamente il Presidente nazionale, fino al 31
dicembre 2015, con il parere conforme di un comitato
nominato con la stessa composizione e modalita' di
designazione e nomina di quello di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera a) nonche', dalla predetta data fino al 31
dicembre 2017, l'Ente:
a) redigono, almeno entro il 31 dicembre 2015, e di
seguito aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e
l'inventario dei beni immobili di proprieta' o comunque in
uso della CRI, nonche' elaborano e aggiornano un piano di
valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse
economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali
debiti accumulati anche a carico di singoli comitati, con
riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato
approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a
decorrere dall'anno 2013;
b) identificano i beni immobili, non pervenuti
all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere
all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure
giurisdizionali in corso, fino alla definizione della
posizione debitoria;
c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga
alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e
di contabilita' degli enti pubblici non economici, nei
limiti del debito accertato anche a carico dei bilanci dei
singoli comitati e con riferimento ai conti consuntivi
consolidati e alle esigenze di bilancio di previsione a
decorrere dall'anno 2013, gli immobili pervenuti alla CRI,
a condizione che non provengano da negozi giuridici modali
e che non siano necessari al perseguimento dei fini
statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di
interesse pubblico dell'Associazione;
d) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal
1° gennaio 2016, i beni pervenuti alla CRI attraverso
negozi giuridici modali e concedono in uso gratuito, con
spese di manutenzione ordinaria a carico dell'usuario, alla
medesima data quelli necessari allo svolgimento dei fini
statutari e dei compiti istituzionali;
e) compiono le attivita' necessarie per ricavare
reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli
immobili non necessari allo svolgimento dei compiti
istituzionali e di interesse pubblico;
f) esercitano la rinuncia a donazioni modali di
immobili non piu' proficuamente utilizzabili per il
perseguimento dei fini statutari;
g) restituiscono, sentite le amministrazioni
pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali
indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari
allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse
pubblico;
h) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal
1° gennaio 2016 e con le modalita' di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con i
contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei
compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo
delle infermiere volontarie, nonche' i beni mobili
acquisiti con contributi pubblici e finalizzati
all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4.
1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i
beni mobili ed immobili da trasferire in proprieta'
all'Associazione ai sensi del presente decreto. I
provvedimenti hanno effetto traslativo della proprieta',
producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del
codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I
provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono,
altresi', titolo idoneo ai fini del discarico inventariale
dei beni mobili da trasferire in proprieta'
all'Associazione nonche' per l'assunzione in consistenza da
parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente
comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse
previste per la trascrizione, nonche' di ogni imposta o
tassa connessa con il trasferimento della proprieta' dei
beni all'Associazione.
2. Sino al 31 dicembre 2017 il Commissario, e
successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante
procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A
tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti
insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a
carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento
all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed
istituisce apposita gestione separata, nella quale
confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa
giuridica si sia verificata in data anteriore al 31
dicembre 2011 anche se accertata successivamente.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione
degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il
pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici
stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni
previsti dalla legge. Fino alla conclusione delle procedure
di cui al presente comma non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di
pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI o
dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva
di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in
materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli.
2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico
dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti
tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti
la data di privatizzazione dei comitati stessi, si
intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione
delle relative partite contabili.
3.
4.
5.
6.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo si
applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa
di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e
successive modificazioni in quanto compatibili,
intendendosi che le funzioni del comitato di cui
all'articolo 198 dello stesso regio decreto sono svolte dal
comitato di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2015 e da
quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) sino al
31 dicembre 2017.».
«Art. 8 (Norme transitorie e finali). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogati il
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, fatto
salvo l'articolo 2, nonche' il decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.
Fino alla predetta data si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005.
Restano ferme per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 le
disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del
bilancio dello Stato in favore della CRI. Le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 6, si applicano alla CRI per
gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, nonche' per quanto
riguarda l'erogazione dei fondi, di cui al secondo periodo
del predetto comma, di competenza dell'anno 2011.
2. A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente e' posto in
liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al
presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di
cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono
rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di
sorveglianza. Detti organi, da nominare con decreto del
Ministro della salute, restano in carica fino alla fine
della liquidazione. La gestione separata di cui
all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017
con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva
del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, cosi'
individuate confluiscono nella procedura di cui al presente
comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla
conclusione di tutte le attivita' connesse alla gestione
liquidatoria, del personale individuato, secondo le
medesime modalita' di cui al presente comma, con
provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del
contingente di personale gia' individuato dallo stesso
Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria.
La dotazione del fondo per il trattamento accessorio del
personale dell'Ente, non ancora costituita alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e'
determinata quale somma del valore medio pro capite per
aree riferito alle risorse stabili e variabili certificate
e quindi erogate nell'anno 2022 riproporzionate al
personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di
riferimento. Per detto personale, pur assegnato ad altra
amministrazione, il termine del 1° aprile 2018 sotto
indicato, operante per il trasferimento anche in
sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad
altra amministrazione, e' differito fino a dichiarazione di
cessata necessita' da parte del commissario liquidatore.
Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il
divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per
tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo
professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed
immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei
compiti istituzionali e di interesse pubblico
dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla
conclusione della liquidazione, i beni mobili e immobili
rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti
all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e
passivi. Il personale gia' individuato nella previsione di
fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, come
funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione
liquidatoria verra' individuato con specifico provvedimento
del presidente nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro
il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto
personale non partecipa alle procedure previste
dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11. Il 1º aprile 2018 il suddetto
personale viene trasferito, con corrispondente
trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche
amministrazioni che presentano carenze in organico nei
corrispondenti profili professionali ovvero anche in
sovrannumero. Il personale, ad eccezione di quello
funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione
liquidatoria di cui al precedente capoverso, ove non
assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e'
collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7
dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il personale della CRI ovvero
dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di
cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le
parti, puo' prestare temporaneamente la propria attivita'
presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini
di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche
con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI
ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile
nei confronti del lavoratore del trattamento economico e
normativo. L'assunzione ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
determina la cessazione dello stato di disponibilita'. Il
finanziamento e' attribuito tenuto conto dei compiti di
interesse pubblico da parte dell'Associazione mediante
convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero
dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e
Associazione. Il finanziamento annuale dell'Associazione
non puo' superare l'importo complessivamente attribuito
all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5,
per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018. In sede di
prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il
1° aprile 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure
di verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti
all'Associazione. Per l'assolvimento di compiti di
interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita'
in continuita' con quanto previsto dall'articolo 5, comma
6, ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione
civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione,
con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una
fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che puo'
essere destinataria di beni di cui al presente comma e che
impiega in distacco il personale di cui all'aliquota
dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'articolo
6, nonche' altro personale dell'Associazione con esperienza
nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo'
stipulare la convenzione di cui al quarto periodo del
presente comma direttamente con la fondazione.
3. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge
29 dicembre 2011, n 216, convertito con modificazioni dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14 e' prorogato fino alla data
dell'elezione del Presidente nazionale e comunque non oltre
il 31 gennaio 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal
Commissario dal 1° ottobre 2012 fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Fino al 31 dicembre 2015 la CRI continua ad
esercitare i compiti istituzionali di cui all'articolo 1,
comma 4, applicando le disposizioni del presente decreto e
quelle di cui alla disciplina vigente sulla medesima CRI
compatibili con il decreto medesimo.
5. Il Ministro della salute informa il Parlamento con
relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal
presente decreto.
5-bis. La somma di euro 21.522.800, a valere sulle
somme disponibili in conto residui nello stato di
previsione del Ministero della Salute, e' assegnata
all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in
liquidazione coatta amministrativa, che provvede ai
trasferimenti, in proporzione ai fondi ricevuti, a favore
dei Comitati Provinciali o Locali e loro aventi causa
nonche' a favore dell'Associazione della Croce Rossa
italiana, avuto riguardo ai crediti iscritti nello stato
passivo alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. I crediti gia' ammessi allo stato passivo a
favore dell'Associazione della Croce Rossa italiana,
ammontanti a euro 2.807.220,34, nonche' i crediti a favore
dei Comitati locali e provinciali o loro aventi causa,
ammontanti a euro 18.715.579,66, sono pertanto estinti
dalla massa passiva per la somma complessiva di euro
21.522.800, salvo eventuale conguaglio da restituire, in
sede di rendicontazione, al Ministero della Salute a
seguito del contenzioso in corso su alcuni cronologici. I
cronologici afferenti all'Associazione italiana della Croce
Rossa e ai Comitati Provinciali e Locali e loro aventi
causa, presenti alla data dell'entrata in vigore della
presente disposizione nello stato passivo, passati in
giudicato e liquidati, sono cancellati d'ufficio dallo
stesso stato passivo a cura del Commissario Liquidatore.».
 
((Art. 6 bis
Disposizioni urgenti per la chiusura della gestione commissariale di
Roma Capitale

1. Dopo il comma 932-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti: «932-quater. In relazione alla conclusione delle attivita' straordinarie della gestione commissariale, disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932, e' autorizzata la spesa di 548,2 milioni di euro per l'anno 2025 in favore di Roma Capitale. Il fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementato complessivamente di 548,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e 28,2 milioni di euro per l'anno 2048. Nel bilancio di Roma Capitale, le risorse di cui al primo periodo sono vincolate, in termini di competenza e di cassa, alle seguenti destinazioni:
a) al rimborso del debito finanziario della gestione commissariale trasferito a Roma Capitale, per un importo pari a 48,2 milioni di euro;
b) agli oneri derivanti dal contenzioso trasferito dalla gestione commissariale, previo accantonamento in un apposito fondo per il contenzioso, per un importo pari a 500 milioni di euro.
932-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 932-quater, pari a 548,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede:
a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Riferimenti normativi

- La legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre
2018.
 
((Art. 6 ter

Cooperazione di polizia in ambito migratorio

1. Per la realizzazione di un pro gramma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'in tesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 995, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«995. Al fine di dare attuazione a interventi in
materia di riforma della polizia locale, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un Fondo
con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con
appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse
del Fondo di cui al primo periodo.».
 
Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, commi 1, 4 e 5, e 5, commi 1 e 2, del presente decreto, ((pari a euro 2.178.031.830 per l'anno 2025 e a euro)) 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui al l'articolo 1, comma 511, della legge 27 di cembre 2006, n. 296:
c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'((articolo 1-quater)) del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
d) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 23 ottobre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
e) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a euro 352.026.830 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 101,382 milioni di euro;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 27,792 milioni di euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 41,009 milioni di euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 14,323 milioni di euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 10,962 milioni di euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 769.000;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 5,311 milioni di euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 13,407 milioni di euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8,470 milioni di euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per euro 21.063.830;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 41,221 milioni di euro;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per 6,580 milioni di euro;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 24,574 milioni di euro;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 25,210 milioni di euro;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 9,953 milioni di euro;
h) quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 79,345 milioni di euro;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 26,167 milioni di euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 21,163 milioni di euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 16,491 milioni di euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 15,593 milioni di euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 4,109 milioni di euro;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 14,667 milioni di euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 9,834 milioni di euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3,876 milioni di euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 15,907 milioni di euro;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 22,485 milioni di euro;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per euro 318.000;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 44.000;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 28,369 milioni di euro;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 11,632 milioni di euro;
i) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'arti colo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
l) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
m) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
n) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
o) quanto a ((euro 726.105.000 per l'anno 2025)) ed euro 2.026.830 annui a de correre dall'anno 2026, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ((nella misura indicata)) nell'allegato n. 1 al presente decreto;
((o-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite nel suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-sexies, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.))
2. Ad eccezione di quanto previsto ((dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 3, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, 3-ter, comma 5, 3-quater, comma 9, 4, comma 5-bis, 6-bis, comma 1, e 6-ter, comma 2)), dall'attuazione del presente decreto non devono derivare ((nuovi o maggiori)) oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate ((vi provvedono)) mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 519, della
citata legge 30 dicembre 2023, n. 213:
«519. Il fondo per la sistemazione contabile delle
partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e'
rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a ripartire le risorse del predetto
fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri
interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione
delle suddette partite, ad assegnare direttamente le
medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui
e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale
provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e alla competente
Amministrazione ogni elemento informativo utile delle
operazioni effettuate di individuazione e regolazione di
ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le
risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31
dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.».
- Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1,
della legge 27 di cembre 2006, n. 296 recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-quater del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176:
«Art. 1-quater (Fondo perequativo). - 1. Per l'anno
2021 e' istituito un Fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione
di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con
quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive
di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-septies e
13-novies del presente decreto, finalizzato alla
perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai
sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del
decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente
decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti
siano stati destinatari di sospensioni fiscali e
contributive e che registrino una significativa perdita di
fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto l'esonero
totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e
contributivi sulla base dei parametri individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro
sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto
puo' essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.».
- Per testo dell'articolo 148 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 si vedano i riferimenti normativi all'articolo
3-ter.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1,
della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
modificato dalla presente legge:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Per il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59 si vedano i riferimenti all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
10 agosto 2023, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti a
tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e
finanziarie e investimenti strategici», convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136:
«Art. 5 (Credito d'imposta per la ricerca e lo
sviluppo nel settore della microelettronica e Comitato
tecnico per la microelettronica). - 1. Nelle more
dell'attuazione della riforma fiscale, nonche' in coerenza
con gli obiettivi indicati nella comunicazione della
Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio
2022, concernente «Una normativa sui chip per l'Europa»,
alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse
le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che
effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo
relativi al settore dei semiconduttori e' riconosciuto, nei
limiti delle risorse di cui al comma 11, un incentivo,
sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e
delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014,
in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati
nell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili,
sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di
sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui
agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'utilizzo
in compensazione del credito d'imposta e' comunque
subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato
della revisione legale dei conti, della certificazione
attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la
corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile
predisposta dall'impresa beneficiaria. In caso di imprese
non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei
conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore
legale dei conti o da una societa' di revisione iscritti
nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta
anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che
eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo relative al
settore dei semiconduttori nel caso di contratti stipulati
con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri
dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo
Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996.
4. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di
cui al comma 1 le imprese possono richiedere la
certificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo, di
cui all'articolo 23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21
giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2022, n. 122.
5. Il credito d'imposta previsto dal presente
articolo e' alternativo al credito d'imposta previsto
dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160.
6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le
procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 11. Allo scopo di consentire la
regolazione contabile delle compensazioni effettuate
attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate
a copertura del credito d'imposta sono trasferite sulla
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.
7. Presso il Ministero delle imprese e del made in
Italy e' istituito un Comitato tecnico permanente per la
microelettronica, di seguito denominato "Comitato",
composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e
del made in Italy, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del
Ministero dell'universita' e della ricerca.
8. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e
monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel
campo della microelettronica e della catena del valore dei
semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al
Ministro delle imprese e del made in Italy eventuali crisi
di approvvigionamento. Il Comitato predispone e sottopone,
ogni tre anni, all'approvazione del Ministro delle imprese
e del made in Italy un Piano nazionale della
microelettronica in cui sono indicate in modo organico le
azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento
disponibili, nonche' gli obiettivi attesi anche alla luce
del monitoraggio di cui al primo periodo.
9. Per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento
delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro
italiano per il design dei circuiti integrati a
semiconduttore di cui all'articolo 1, comma 404, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Per le attivita' di
segreteria, il Comitato si avvale delle strutture
amministrative del Ministero delle imprese e del made in
Italy.
10. Per la partecipazione al Comitato non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri
emolumenti comunque denominati.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 130
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo
2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022 n. 34.».
- Per il testo dell'articolo 41-bis della citata legge
24 dicembre 2012, n. 234 si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3-ter.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5-bis, del
decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante: «Disposizioni
urgenti per le imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse
strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2024 n. 101:
«Art. 1 (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi
economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della
pesca e dell'acquacoltura).
- Omissis
5-bis. Nel rispetto della normativa in materia di
aiuti di Stato relativi al settore agricolo, sono concessi
contributi in favore degli imprenditori agricoli che
svolgono attivita' di allevamento di specie e razze
autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione
anche al fine di consentire interventi per la tutela della
biodiversita' zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro
per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti i
criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di
cui al precedente periodo, nonche' il limite del contributo
per singolo intervento.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante: «Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo»:
«Art. 35 (Trattamento pensionistico). - 1. I
lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore
professionistico o dilettantistico in cui prestano
attivita', sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata
in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la
denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e
ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i
presupposti, al suddetto Fondo sono altresi' iscritti i
lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di
collaborazioni coordinate e continuative ai sensi
dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura
civile, operanti nei settori professionistici.
2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi,
titolari di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno
diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A
tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 e della quale si applicano le relative norme.
3. Le figure degli istruttori presso impianti e
circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori
tecnici, e degli istruttori presso societa' sportive di cui
ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo
2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a
partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno
diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale,
sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto
previsto dal presente decreto. Le stesse figure
professionali gia' iscritte presso il Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro
il 30 giugno 2024, per il mantenimento del regime
previdenziale gia' in godimento.
4. Resta ferma la disciplina dell'assegno
straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge
15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi,
in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro
carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche
conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito
dilettantistico o professionistico, e che versino in
comprovate condizioni di grave disagio economico.
5. Forme pensionistiche complementari possono essere
istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da
accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive
Nazionali e dalle Discipline sportive associate, anche
paralimpiche e dai rappresentanti delle categorie di
lavoratori sportivi interessate.
6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla
Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in
misura pari al 24 per cento.
7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie,
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche e' stabilita nella misura pari al 25 per
cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote
aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata
Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.
8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono
prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie,
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche e' stabilita in misura pari al 25 per cento.
Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive
previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.
8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono
calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi
5.000,00 euro annui.
8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al
fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 e' dovuta nei limiti del 50
per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile
pensionistico e' ridotto in misura equivalente.
8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati
prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e
inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67,
primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
si da' luogo a recupero contributivo.
8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile
all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati
retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi
puo' essere assolta mediante apposita funzione telematica
istituita nel Registro delle attivita' sportive
dilettantistiche.
8-sexies. Alle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche di cui al capo I del
decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma
hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori
complessivamente a euro 100.000, e' riconosciuto un
contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i
quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle
predette associazioni e societa' sportive dilettantistiche
versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al
comma 2 titolari di contratti di collaborazione coordinata
e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto,
settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al
presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma
8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei
limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
8-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia
di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti le modalita' ed i termini di
concessione e di revoca del contributo di cui al comma
8-sexies, nonche' sono definite le modalita' di controllo
per la verifica della spettanza del beneficio richiesto,
anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che
verifica i dati nel Registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche, senza nuovi e maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo e'
iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo
Sport ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
8-octies. Le societa' sportive dilettantistiche
beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies
pubblicano nel Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La
cancellazione dal Registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche comporta la decadenza dal
contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla
quota del contributo fruita nel medesimo anno
successivamente alla data di cancellazione.
8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non
concorre alla formazione del reddito, ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
8-decies. Per le finalita' di cui al comma 8-sexies,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3
milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo
costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo
di cui al comma 8-sexies.
8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da
8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle
risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto
dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23
luglio 2021, n. 106.».
 
Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.