Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2025, n. 189
Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonche' dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 2 e 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 4, 7, 16, 17, 18 e 19;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, 13, comma 4, 13-bis, e 14, commi 4 e 8;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 374 a 383;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia»;
Visto il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 823 a 834;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 17-quater;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, riguardante il «Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, recante «Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonche' dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;
Sentite organizzazioni sindacali di settore con comunicazioni del 5 marzo 2025 per le modifiche apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015 e del 26 marzo 2025 per le modifiche apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 100 del 2019;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza di Sezione del 26 agosto 2025;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84, relativo alla riorganizzazione del Ministero
della giustizia

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), le parole: «, coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale» sono soppresse;
1.2) alla lettera b), le parole: «attivita' trattamentali intramurali» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' trattamentali e rieducative dei detenuti e degli internati; promozione e coordinamento sul territorio nazionale del lavoro penitenziario; analisi strategica dei dati relativi alla popolazione detenuta»;
1.3) alla lettera c), le parole: «; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunita', in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attivita' informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'ufficio stampa» sono soppresse e, in fine, il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
1.4) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) Direzione generale delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria: attivita' di indirizzo, coordinamento e pianificazione strategica dei servizi di specialita' e di specializzazione della Polizia penitenziaria; attivita' di analisi, studio e progettazione nelle materie di competenza; coordinamento delle attivita' del Gruppo operativo mobile, dell'Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza, del Nucleo investigativo centrale, del Gruppo d'intervento operativo, del Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA e degli altri reparti speciali del Corpo; coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale, della Centrale operativa nazionale, del servizio navale e del servizio di polizia stradale;
c-ter) Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: gestione dei servizi logistici e dei beni mobili e strumentali serventi l'esercizio dei compiti istituzionali del Corpo, in raccordo con il Capo del Dipartimento e con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza; gestione delle relative risorse finanziarie; monitoraggio e analisi dei beni strumentali e delle nuove tecnologie esistenti sul mercato; atti di programmazione e di indirizzo nelle materie di competenza; approvvigionamento di mezzi, beni, materiali, attrezzature, infrastrutture, servizi e attivita' di supporto al Corpo; attivita' di studio, ricerca, analisi, progettazione tecnica e sperimentazione nelle materie di competenza.».
2) al comma 3, le parole: «, lettere a), a-bis) e b)» sono soppresse e, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attivita' informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'Ufficio comunicazione e stampa; informatica penitenziaria in raccordo con le competenti direzioni generali del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia».
b) la tabella B) e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) la tabella C) e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
d) la tabella D) e' sostituita dalla tabella D di cui all'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto;
e) la tabella E) e' sostituita dalla tabella E di cui all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto;
f) la tabella F) e' sostituita dalla tabella F di cui all'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
g) la tabella G) e' sostituita dalla tabella G di cui all'allegato VI, che costituisce parte integrante del presente decreto;
h) nel titolo, le parole: «e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» sono soppresse.

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- L'articolo 87 della Costituzione, al quinto comma,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 2 e
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 16, 17, 18 e
19 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte
le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta
collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e
funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli
obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di
valutazione della relativa attuazione e delle connesse
attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di
gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, anche in funzione della verifica della gestione
effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di
promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al
controllo interno di diretta collaborazione con il
ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo
di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace
svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge,
anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari,
organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici
di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
«Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il ministero di grazia
e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono
rispettivamente la denominazione di ministro della
giustizia e ministero della giustizia.
2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e
i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle
leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita'
giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il
consiglio superiore della magistratura, attribuzioni
concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
professionali, archivi notarili, cooperazione
internazionale in materia civile e penale.
3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e
i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria:
gestione amministrativa della attivita' giudiziaria in
ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
da parte del ministro delle sue competenze in materia
processuale; casellario giudiziale; cooperazione
internazionale in materia civile e penale; studio e
proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia:
organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia; gestione amministrativa del personale
amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attivita'
relative alle competenze del ministro in ordine ai
magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel
settore di competenza;
c) servizi dell'amministrazione penitenziaria:
gestione amministrativa del personale e dei beni della
amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti
relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei
compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei
detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile e di
comunita': svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al
ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento
dei compiti relativi all'esecuzione penale esterna, alla
messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei
compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia
in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa
del personale e dei beni ad essi relativi;
d-bis) servizi per la transizione digitale della
giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:
gestione dei processi e delle risorse connessi alle
tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della
innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e
analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi
all'amministrazione della giustizia; attuazione delle
procedure di raccolta dei dati e della relativa
elaborazione statistica secondo criteri di completezza,
affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio
dell'efficienza del servizio giustizia con particolare
riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi
di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari;
coordinamento della programmazione delle attivita' della
politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.
3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il
disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare
l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi
connessi all'amministrazione della giustizia, anche se
raccolti dagli uffici giudiziari.
4. Relativamente all'ispettorato generale restano
salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
8 della legge 24 marzo 1958, n. 195:
Art. 17 (Ordinamento). - 1. Il ministero si
articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli
articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei
dipartimenti non puo' essere superiore a cinque, in
riferimento alle aree funzionali definite nel precedente
articolo.
Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici
di diretta collaborazione con il ministro ed ai
dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo
23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni
ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori
universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati;
quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai
medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti
estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti
all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della
giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche
esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere
preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.
Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei
magistrati collocati fuori dal ruolo organico della
magistratura e destinati al Ministero non deve superare le
65 unita'.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 5, 13,
comma 4, 13-bis e 14, commi da 1 a 8, del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione
del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno
2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto
2023, n. 112:
«Art. 1 (Disposizioni riguardanti la Presidenza del
Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - Omissis
5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei
Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023».
Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per
l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle
strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41.
Omissis.»
«Art. 13 (Disposizioni in materia di personale del
Ministero della giustizia e di misure organizzative
finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di
analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione
della spesa). - Omissis
4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento
delle competenze del Ministero della giustizia in materia
di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e
revisione della spesa, in coerenza con lo specifico
obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del
processo di programmazione delle risorse finanziarie e
degli investimenti a supporto delle scelte allocative, e'
istituito, a decorrere dal 1° luglio 2023, nell'ambito
dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, in
aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un
posto di funzione dirigenziale di livello generale, con
compiti di studio e di analisi in materia di valutazione
delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche'
per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle
funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle
articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di
bilancio.
Omissis.
Art. 13-bis (Aumento della dotazione organica del
personale del comparto Funzioni centrali, area dei
funzionari, del Ministero della giustizia). - 1. Al fine di
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari e di
garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi
straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche
attraverso le assunzioni di personale gia' autorizzate a
legislazione vigente, la dotazione organica del personale
del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del
Ministero della giustizia e' aumentata di 1.947 unita'.
2. All'adeguamento delle tabelle concernenti le
dotazioni organiche del personale amministrativo del
Ministero della giustizia, allegate al regolamento di
organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13
del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come
modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.
Art. 14 (Amministrazione penitenziaria). - 1. A
decorrere dal 1° settembre 2023, nelle more dell'adozione
del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento
degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma
5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al
personale della carriera dirigenziale penitenziaria in
servizio nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile
e di comunita' del Ministero della giustizia, al fine di
riconoscere la specificita' delle funzioni in relazione
alle responsabilita' e peculiarita' connesse allo
svolgimento dell'incarico di direzione conferito, e'
corrisposta un'indennita' annua lorda aggiuntiva rispetto
agli attuali istituti retributivi, determinata nelle
seguenti misure:
a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e
per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con
posto di funzione di direzione di primo livello con
incarico superiore: euro 13.565;
b) dirigente di istituto penitenziario per adulti e
per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con
posto di funzione di direzione di primo livello: euro
11.681;
c) dirigente di istituto penitenziario per adulti e
per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con
posto di funzione di direzione di secondo livello: euro
10.174;
d) dirigente di istituto penitenziario per adulti e
per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con
posto di funzione di direzione di terzo livello: euro
9.420.
2. Al fine di assicurare il regolare espletamento
delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione
penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile
e di comunita' e far fronte alla scopertura degli organici
nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il
Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita' sono autorizzati ad
assumere, nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti
delle vigenti facolta' assunzionali, un contingente massimo
di sette unita' di personale dirigenziale non generale,
area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti,
mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi
pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al
decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita', pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre
2020.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per
l'anno 2023 e di euro 3.642.662 annui a decorrere dall'anno
2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma
«Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche
attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria,
la dotazione organica del personale dirigenziale
penitenziario e' aumentata di trenta unita' di dirigente
penitenziario.
5. Per la copertura della dotazione organica come
rideterminata ai sensi del comma 4, il Ministero della
Giustizia e' autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo
indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie
dei concorsi gia' banditi, un corrispondente contingente di
personale dirigenziale in aggiunta alle normali facolta'
assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste
dalla normativa vigente.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 4 e 5 nonche' per le spese di funzionamento derivanti
dal comma 8 e' autorizzata la spesa nel limite di euro
519.442 per l'anno 2023, di euro 2.447.432 per l'anno 2024,
di euro 3.096.576 per l'anno 2025, di euro 3.160.157 per
l'anno 2026, di euro 3.172.873 per l'anno 2027, di euro
3.236.454 per l'anno 2028, di euro 3.249.171 per l'anno
2029, di euro 3.312.752 per l'anno 2030, di euro 3.325.468
per l'anno 2031, di euro 3.389.049 per l'anno 2032, di euro
3.401.766 per l'anno 2033 e di euro 3.465.347 annui a
decorrere dall'anno 2034, di cui euro 135.000 per l'anno
2023 ed euro 13.500 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
spese di funzionamento.
7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede per
519.442 euro per l'anno 2023, per euro 2.447.432 per l'anno
2024 e per euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma
«Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Per il compiuto svolgimento delle specifiche
attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed
il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la
dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario
e' aumentata di 1 unita' di dirigente generale
penitenziario.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi da 374 a 383,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023 n. 213
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio
2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 2023:
«374. Al fine di incrementare il livello di efficacia
ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in
materia informatica e di transizione digitale assicurando
il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la
transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica
e le politiche di coesione, e quindi la sua piena
operativita' e il compiuto svolgimento delle specifiche
attribuzioni, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio
2024, sono istituiti un'apposita struttura di livello
dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un
ufficio di livello dirigenziale non generale.
Conseguentemente, la dotazione organica del personale
dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento
per la transizione digitale della giustizia, l'analisi
statistica e le politiche di coesione e' aumentata di una
posizione di livello generale e di una posizione di livello
non generale.
375. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal
comma 374, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il
regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia
e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso
regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha
facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
376. Per la copertura della dotazione organica
conseguente a quanto disposto dal comma 374, il Ministero
della giustizia e' autorizzato ad assumere, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una unita' di
personale dirigenziale di livello non generale, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure
di mobilita' tra amministrazioni e scorrimento delle
graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in
vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali dell'amministrazione per il
Dipartimento per la transizione digitale della giustizia,
l'analisi statistica e le politiche di coesione, previste
dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalle assunzioni, i dati
concernenti le unita' di personale effettivamente assunte
ai sensi dei commi 374 e 375 e i relativi oneri sostenuti.
377. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 374 a 376 e' autorizzata la spesa di euro 403.096
per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere
dall'anno 2025.
Comma 378. Al fine di incrementare il livello di
efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della
giustizia in materia di giustizia riparativa e per
potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita', assicurandone la piena
operativita' e il compiuto svolgimento delle specifiche
attribuzioni, all'articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la lettera d) e'
sostituita dalla seguente: « d) servizi relativi alla
giustizia minorile e di comunita': svolgimento dei compiti
assegnati dalla legge al ministero della giustizia in
materia di minori; svolgimento dei compiti relativi
all'esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle
pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla
legge al Ministero della giustizia in materia di giustizia
riparativa; gestione amministrativa del personale e dei
beni ad essi relativi».
379. Per le medesime finalita' di cui al comma 378,
con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024,
nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita' sono istituiti una struttura di livello
dirigenziale generale per i servizi minorili e per la
giustizia riparativa e due uffici aggiuntivi di livello
dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione
organica del personale dirigenziale del Ministero della
giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita' e' aumentata di una posizione di livello generale
e di due posizioni di livello non generale.
380. Per le medesime finalita' di cui al comma 378,
con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, la
dotazione organica del Ministero della giustizia -
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e'
aumentata di 54 unita' di personale dell'area funzionari
del comparto funzioni centrali.
381. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai
commi da 378 a 380, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il
regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia
e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso
regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha
facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
382. Per la copertura della dotazione organica
conseguente a quanto disposto dai commi 379 e 380, il
Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 2
unita' di personale dirigenziale di livello non generale e
54 unita' di personale non dirigenziale, appartenenti
all'area funzionari del comparto funzioni centrali,
mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure
di mobilita' tra amministrazioni e scorrimento delle
graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in
vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali dell'amministrazione per la giustizia
minorile e di comunita' previste dalla normativa vigente.
L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni
dalle assunzioni, i dati concernenti le unita' di personale
effettivamente assunte ai sensi dei commi 379 e 380 e i
relativi oneri sostenuti.
383. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 378 a 382 e' autorizzata la spesa di euro
2.756.976 per l'anno 2024, di euro 3.007.610 per l'anno
2025, di euro 3.011.145 per l'anno 2026, di euro 3.011.467
per l'anno 2027, di euro 3.015.003 per l'anno 2028, di euro
3.015.325 per l'anno 2029, di euro 3.018.860 per l'anno
2030, di euro 3.019.182 per l'anno 2031, di euro 3.022.718
per l'anno 2032 e di euro 3.023.040 annui a decorrere
dall'anno 2033. E' altresi' autorizzata la spesa di euro
500.000 per l'anno 2024 per l'espletamento delle procedure
concorsuali e di euro 275.868 per l'anno 2024 ed euro
30.249 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori
oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del
contingente di personale di cui ai commi 379, 380 e 382.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di
infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n.
217 del 16 settembre 2024, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 2024, n. 166:
«Art. 4 (Misure per il rafforzamento della capacita'
amministrativo-contabile del Ministero della giustizia -
Procedura d'infrazione n. 2021/4037). - 1. Ai fini del
rafforzamento della capacita' amministrativo-contabile e
per garantire la piena operativita' degli uffici centrali e
territoriali in relazione alla riduzione dei tempi di
pagamento dei debiti commerciali nonche' di quelli relativi
ai servizi di intercettazione nelle indagini penali, la
dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria e'
aumentata di 250 unita' di personale del comparto funzioni
centrali, di cui 61 unita' dell'area dei funzionari e 189
unita' dell'area degli assistenti. Per le medesime
finalita', il Ministero della giustizia, in aggiunta alle
ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, e' autorizzato ad assumere, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente
contingente di personale amministrativo non dirigenziale,
di cui 61 unita' appartenenti all'area dei funzionari e 189
unita' appartenenti all'area degli assistenti, mediante
l'espletamento di procedure concorsuali e, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite
scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 5.002.710 per
l'anno 2025 e di euro 10.005.420 annui a decorrere
dall'anno 2026. E' altresi' autorizzata la spesa di euro
2.000.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle
procedure concorsuali, nonche' di euro 1.056.250 per l'anno
2025 e di euro 105.750 annui a decorrere dall'anno 2026 per
i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal
reclutamento del contingente di personale.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, quanto a
euro 2.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; quanto a
euro 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a
decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e
speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».
- Si riporta il testo dei commi da 823 a 834,
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio
2025-2027:
"823. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 giugno
2019, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Per le amministrazioni di cui al primo periodo con piu' di
20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, la percentuale ivi prevista e' pari al 75
per cento per l'anno 2025 e al 100 per cento a decorrere
dall'anno 2026. Le disposizioni del terzo periodo non si
applicano al personale togato delle magistrature e agli
avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere
dall'anno 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100
per cento delle unita' cessate nell'anno precedente".
824. All'articolo 584, comma 3-bis, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e del 12 per cento
a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti:
", del 12 per cento dall'anno 2016 all'anno 2024 e del
15,58 per cento a decorrere dall'anno 2025";
b) al secondo periodo, le parole: "a decorrere
dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno
2018 all'anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere
dall'anno 2026".
825. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: "del
cento per cento a decorrere dall'anno 2016" sono sostituite
dalle seguenti: "del 100 per cento per gli anni dal 2016 al
2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento
a decorrere dall'anno 2027";
b) al comma 13-bis, secondo periodo, le parole:
"del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "del 100 per cento per gli anni
dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e del
100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Per i ricercatori
universitari la predetta facolta' e' fissata nella misura
del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per
cento per l'anno 2026".
826. All'articolo 9 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: "2. L'indicatore del limite massimo alle spese di
personale e' calcolato annualmente rapportando le spese
complessive per il personale di competenza dell'anno di
riferimento alla media delle entrate individuate, per gli
Enti che adottano la contabilita' finanziaria, dalle
entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci
consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la
contabilita' civilistica si fa riferimento alle voci dei
ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale
rapporto non puo' superare l'80 per cento. Per l'anno 2026
gli enti e gli istituti di ricerca possono procedere ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base
dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25
per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato
nell'anno precedente".
827. Al comma 654 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Per gli anni accademici dal 2018/2019 al 2024/2025 il turn
over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e'
pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle
cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a
cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per
cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017
per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica
con contratti a tempo determinato";
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i
seguenti: "Per l'anno accademico 2025/2026, il turn over
del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari
al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal
servizio dell'anno accademico precedente. A decorrere
dall'anno accademico 2026/2027 il turn over del personale
delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari al 100 per
cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio
dell'anno accademico precedente".
828. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la
dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi
64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' ridotta di
5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente,
le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale
docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono corrispondentemente
ridotte. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 15 febbraio 2025, si procede alla revisione dei
criteri e dei parametri previsti per la definizione delle
dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere
dall'anno scolastico 2026/2027, una riduzione nel numero
dei posti pari a 2.174 unita'. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le riduzioni riferite al
personale docente possono essere rimodulate nell'ambito
dell'organico triennale dell'autonomia di cui all'articolo
1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ad
invarianza finanziaria. Con il decreto di cui al quarto
periodo, in deroga a quanto disposto dal presente comma, e'
possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico
dell'autonomia e del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, garantendo l'invarianza finanziaria.
829. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa, l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante
per la protezione dei dati personali, l'Autorita' nazionale
anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, la Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Agenzia
per la cyber-sicurezza nazionale, per l'anno 2025, possono
procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata
sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo
pari al 25 per cento di quella relativa al personale di
ruolo cessato nell'anno precedente.
830. Per l'anno 2025 le agenzie fiscali, gli enti di
regolazione dell'attivita' economica, gli enti produttori
di servizi tecnici e economici, gli enti produttori di
servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorita'
di bacino distrettuali e le altre amministrazioni locali,
non comprese nei commi da 823 a 829, inserite nel conto
economico consolidato e individuate ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei
rispettivi raggruppamenti istituzionali, possono procedere
ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nei limiti della spesa determinata sulla base dei
rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. Le disposizioni del primo periodo si applicano
alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e
di rilevante interesse culturale nell'anno 2026. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica ai
soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle
amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a
20.
831. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze peculiari o
consentire l'assunzione di specifiche professionalita',
puo' derogarsi a quanto disposto dai commi da 822 a 830 del
presente articolo mediante compensazione, fra
amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale,
delle facolta' assunzionali, garantendo comunque
l'invarianza dei risparmi ascritti ai predetti commi.
832. Al fine di garantire maggiore efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa, i risparmi permanenti
conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di
personale a tempo indeterminato in misura inferiore a
quella consentita dalla legislazione vigente in materia di
turn over, asseverati dai rispettivi organi di controllo,
possono essere destinati ad incrementare i fondi per il
trattamento accessorio del personale delle amministrazioni
destinatarie delle disposizioni dei commi da 822 a 830 del
presente articolo per un importo, non superiore al 10 per
cento del valore dei predetti fondi, determinato per l'anno
2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e certificato ai sensi
dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, o delle analoghe disposizioni previste dai
rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse
per lavoro straordinario ivi presenti.
833. Per effetto di quanto previsto dai commi da 822
a 830 del presente articolo, le amministrazioni,
nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica,
anche in termini finanziari. Le amministrazioni non
soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad
adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi
ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica e'
asseverato dall'organo di controllo.
834. Entro il 30 aprile di ciascun anno le somme
derivanti dall'applicazione dei commi da 823 a 829 e 830
sono versate, dalle amministrazioni interessate, su
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e
restano acquisite all'erario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17-quater del
decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle
pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.61 del 14 marzo 2025, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69:
«Art. 17-quater (Misure urgenti per il potenziamento
e la funzionalita' del Ministero della giustizia). - 1. Al
fine di assicurare, nell'ambito di una piu' ampia
possibilita' di stabilizzazione del personale in servizio
presso l'ufficio per il processo, in coerenza con il Piano
strutturale di bilancio di medio termine per gli anni
2025-2029, nell'immediato, lo scorrimento delle graduatorie
in corso di validita' per l'integrale copertura dei posti
previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8,
del PNRR, cosi' da rendere lo stesso ufficio per il
processo pienamente funzionale al raggiungimento degli
obiettivi del PNRR, e, in prospettiva, lo stabile
potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare
riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori
carenze di organico, all'articolo 1, comma 135, della legge
30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «ventiquattro mesi»
sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"L'assunzione avviene a decorrere dal 1° luglio 2026 per i
soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito
formate all'esito della selezione comparativa, a condizione
che i medesimi abbiano maturato, alla data del 30 giugno
2026, dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e
siano in servizio alla medesima data. Completata la
procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese
disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre
pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale
e dei servizi del Ministero della giustizia e'
conseguentemente aumentata di 2.600 unita' nell'Area dei
funzionari e di 400 unita' nell'Area degli assistenti
previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro -
comparto Funzioni centrali";
c) al secondo periodo, dopo le parole: «al primo»
sono inserite le seguenti: «e al quarto» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
lo svolgimento delle procedure selettive e' autorizzata la
spesa di euro 800.000 per l'anno 2025, a cui si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma
'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da
ripartire' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia".
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 del
presente articolo, all'articolo 16-bis, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le
parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"dodici mesi".
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le
facolta' assunzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi
comprese quelle relative alle procedure di reclutamento
straordinarie di cui all'articolo 1, comma 858, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 27, della
legge 27 settembre 2021, n. 134, all'articolo 1, comma 867,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 13,
comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,
n. 112, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.
4. Al fine di garantire la piena funzionalita'
dell'amministrazione penitenziaria nonche' il necessario
supporto alla gestione del commissario straordinario per
l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 4-bis del
decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, le
disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si
applicano ai concorsi pubblici indetti per il reclutamento
del personale dell'amministrazione penitenziaria fino al 31
dicembre 2026.».
- Il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 19
giugno 2019, n. 100, recante: «Regolamento concernente
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro della giustizia, nonche' dell'organismo
indipendente di valutazione della performance», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto
2019.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n.
84, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n.
148 del 29 giugno 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 6 (Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria). - 1. Il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le
aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3,
lettera c), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati
regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla
legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti i seguenti
uffici dirigenziali di livello generale, con le competenze
per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale: attuazione
delle politiche delle risorse umane; assunzione e gestione
del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e
del personale del comparto funzioni centrali, anche di
qualifica dirigenziale; assunzione e gestione del personale
dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di polizia
penitenziaria; trattamento giuridico, economico,
previdenziale e di quiescenza; relazioni sindacali;
procedimenti disciplinari;
a-bis) Direzione generale per la gestione dei beni,
dei servizi e degli interventi in materia di edilizia
penitenziaria: gestione dei beni demaniali e patrimoniali,
dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali;
rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e
degli interventi in materia di edilizia penitenziaria e
residenziale di servizio; predisposizione dei relativi atti
di programmazione e di indirizzo; progettazione in materia
di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio;
progettazione tecnica per l'acquisizione di beni e servizi
la cui gestione sia ad essa attribuita; attivita' di
analisi, studio e ricerca per l'innovazione nelle materie
di competenza; procedure per l'affidamento di lavori e
l'acquisizione di beni e servizi per le esigenze del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;
b) Direzione generale dei detenuti e del
trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e
degli internati all'esterno dei provveditorati regionali;
gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali;
servizio sanitario; attivita' trattamentali e rieducative
dei detenuti e degli internati; promozione e coordinamento
sul territorio nazionale del lavoro penitenziario; analisi
strategica dei dati relativi alla popolazione detenuta;
c) Direzione generale della formazione: formazione,
aggiornamento e specializzazione del personale appartenente
ai quadri direttivi dell'amministrazione penitenziaria
secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 446 per l'Istituto superiore di studi
penitenziari; formazione e aggiornamento professionale del
personale amministrativo, di polizia penitenziaria e dei
servizi sociali; organizzazione delle strutture della
Direzione generale, al fine di svolgere, per aree di
competenza omogenee, funzioni di raccordo tra il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita';
attivita' di studio, raccolta, analisi, elaborazione anche
statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni
dell'attivita' penitenziaria e della giustizia di
comunita', in raccordo con il Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita', per il necessario supporto delle
scelte gestionali;
c-bis) Direzione generale delle specialita' del
Corpo di polizia penitenziaria: attivita' di indirizzo,
coordinamento e pianificazione strategica dei servizi di
specialita' e di specializzazione della Polizia
penitenziaria; attivita' di analisi, studio e progettazione
nelle materie di competenza; coordinamento delle attivita'
del Gruppo operativo mobile, dell'Ufficio per la sicurezza
personale e la vigilanza, del Nucleo investigativo
centrale, del Gruppo d'intervento operativo, del
Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA e degli
altri reparti speciali del Corpo; coordinamento del
servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul
territorio nazionale, della Centrale operativa nazionale,
del servizio navale e del servizio di polizia stradale;
c-ter) Direzione generale dei servizi logistici e
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: gestione dei
servizi logistici e dei beni mobili e strumentali serventi
l'esercizio dei compiti istituzionali del Corpo, in
raccordo con il Capo del Dipartimento e con le altre
direzioni generali per le materie di rispettiva competenza;
gestione delle relative risorse finanziarie; monitoraggio e
analisi dei beni strumentali e delle nuove tecnologie
esistenti sul mercato; atti di programmazione e di
indirizzo nelle materie di competenza; approvvigionamento
di mezzi, beni, materiali, attrezzature, infrastrutture,
servizi e attivita' di supporto al Corpo; attivita' di
studio, ricerca, analisi, progettazione tecnica e
sperimentazione nelle materie di competenza.
3. Il Capo del dipartimento svolge altresi' le
seguenti funzioni: compiti inerenti l'attivita' ispettiva
nelle materie di competenza; contenzioso relativo alle
materia di competenza delle direzioni generali di cui al
comma 2; relazioni internazionali concernenti la materia
penitenziaria, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con
l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e
attivita' informativa, anche telematica, nelle materie di
competenza in raccordo con l'Ufficio comunicazione e
stampa; informatica penitenziaria in raccordo con le
competenti direzioni generali del Dipartimento per
l'innovazione tecnologica della giustizia.».
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato V

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016,
n. 87, relativo alla banca dati nazionale del DNA

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, le parole: «Direzione generale dei detenuti e del trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 recante:
«Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge
30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della
banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per
la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16
della legge n. 85 del 2009», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Organizzazione e funzionamento del
laboratorio centrale e misure di sicurezza). - 1. Il
laboratorio centrale e' collocato presso il Ministero della
giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
- Direzione generale delle specialita' del Corpo di polizia
penitenziaria.
2. Il laboratorio centrale e' dotato di strutture
robotizzate in grado di compiere le seguenti fasi di
tipizzazione del DNA:
a) accettazione, catalogazione e conservazione del
campione biologico;
b) set-up del campione;
c) eventuale fase di estrazione del DNA;
d) eventuale fase di quantificazione;
e) amplificazione del DNA mediante PCR, ovvero
moltiplicazione in vitro di frammenti di DNA mediante
reazione a catena dell'enzima polimerasi;
f) lettura ed interpretazione del profilo del DNA
mediante sequenziatore automatico.
3. Il laboratorio centrale per la gestione
complessiva del flusso del lavoro e dei dati di laboratorio
si avvale di un LIMS che assicura la tracciabilita' del
campione biologico, delle varie fasi della tipizzazione del
DNA e delle operazioni effettuate dal personale addetto,
ivi inclusi gli amministratori di sistema, e la
registrazione non modificabile di tutte le variazioni
apportate ai dati.
4. La continuita' del funzionamento di un LIMS del
laboratorio centrale e' assicurata da uno specifico sistema
di misure tecnologiche di back-up del LIMS il cui accesso
e' riservato ai soli operatori autorizzati mediante una
procedura di autenticazione e autorizzazione.
5. Gli accessi al sistema LIMS del laboratorio
centrale sono riservati ai soli operatori abilitati,
secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo
superamento di una procedura di autenticazione. Gli accessi
e le operazioni effettuate sul sistema LIMS sono registrati
in appositi file di log non modificabili. Le registrazioni
degli accessi sono conservate per venti anni. Le
registrazioni delle operazioni sono conservate per dieci
anni. I profili di autorizzazione, le procedure di
autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, sono
specificati nel decreto di cui all'articolo 3, comma 9.
6. Gli accessi ai locali e agli armadi adibiti alla
conservazione dei campioni biologici e degli
elettroferogrammi sono riservati ai soli operatori
abilitati e in possesso di apposite chiavi di accesso e
sono registrati, secondo le regole indicate dal decreto di
cui all'articolo 3, comma 9.».
 
Art. 3
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 100, relativo all'organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera la Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, di livello dirigenziale generale, che coadiuva e supporta l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio e nel processo di revisione della spesa ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgendo altresi' attivita' di analisi e studio nella materia di valutazione delle politiche pubbliche, della spesa e degli investimenti in coerenza con le azioni di Governo e dei documenti di programmazione finanziaria e con le funzioni di supporto indicate all'articolo 5, comma 1.»;
2) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
5-bis. Il Capo di Gabinetto e' coadiuvato da una segreteria posta alle sue dipendenze e diretta dal capo segreteria, che provvede al coordinamento delle unita' di personale assegnate alla segreteria e assiste il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle attivita' istituzionali e dei relativi impegni, curando la predisposizione dei necessari elementi istruttori e di supporto.»;
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, la parola: «duecentouno» e' sostituita dalla seguente: «duecentoventuno»;
2) al comma 2, la parola: «centoquarantacinque» e' sostituita dalla seguente: «centoventicinque»;
3) al comma 5, le parole: «non superiore a quaranta» sono sostituite dalle seguenti: «non generale non superiore a quaranta, nonche' un incarico dirigenziale di livello generale per le funzioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 7»;
4) al comma 6, lettera c), dopo le parole: «e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato» sono inserite le seguenti: «nonche' per il capo della segreteria del Capo di Gabinetto,»;
c) all'articolo 14, comma 1:
1) dopo le parole: «e del vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e)» sono inserite le seguenti: «nonche' del capo della segreteria del Capo di Gabinetto di cui all'articolo 7, comma 5-bis»;
2) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 11 e 14 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno
2019 n. 100 recante: «Regolamento concernente
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro della giustizia, nonche' dell'organismo
indipendente di valutazione della performance», come
modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Gabinetto del Ministro). - 1. Per
l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1,
il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le
specifiche competenze della segreteria del Ministro, delle
segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio
legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento
delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi
delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e
dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con
l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il
coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione,
nonche' il raccordo tra le funzioni di indirizzo del
Ministro e le attivita' dei dipartimenti del Ministero.
L'Ufficio di Gabinetto tiene altresi' i rapporti con gli
organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e
privati.
2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: a) i
rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il
sindacato ispettivo; b) i rapporti con il Consiglio
superiore della magistratura, per quanto concerne le
attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati;
c) l'attivita' di supporto per la definizione degli
obiettivi e per la ripartizione delle risorse; c-bis) la
formulazione di pareri in ordine alle proposte finalizzate
alle assegnazioni di personale nell'ambito delle
articolazioni dell'amministrazione centrale; d) l'esame
degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e
dei Sottosegretari di Stato.
3. L'Ufficio di Gabinetto, avvalendosi di specifiche
professionalita', cura l'attivita' di coordinamento tra i
diversi centri di responsabilita' per la formazione dei
documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di
controllo e l'attivita' connessa alla presentazione dei
principali documenti di finanza pubblica e della legge di
bilancio, nonche' la predisposizione, in raccordo con
l'Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle
norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa
dell'amministrazione.
3-bis. Al fine di garantire l'efficientamento del
processo di programmazione delle risorse finanziarie e
degli investimenti, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto
opera la Struttura di missione per la valutazione delle
politiche pubbliche e la revisione della spesa, di livello
dirigenziale generale, che coadiuva e supporta l'organo
politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e
coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore
delle politiche di bilancio e nel processo di revisione
della spesa ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31
dicembre 2009, n. 196, svolgendo altresi' attivita' di
analisi e studio nella materia di valutazione delle
politiche pubbliche, della spesa e degli investimenti in
coerenza con le azioni di Governo e dei documenti di
programmazione finanziaria e con le funzioni di supporto
indicate all'articolo 5, comma 1.
4. Per lo svolgimento della propria attivita'
internazionale il Ministro si avvale di un consigliere
diplomatico. Il consigliere diplomatico, con l'ausilio
delle specifiche professionalita' dell'Ufficio di Gabinetto
destinate allo svolgimento delle funzioni di cui al comma
5, fornisce supporto all'attivita' europea e internazionale
alla quale l'autorita' politica partecipi direttamente.
5. Al fine di garantire la realizzazione delle
direttive politico-amministrative nell'ambito delle
relazioni europee ed internazionali, l'Ufficio di Gabinetto
cura il coordinamento dell'attivita' internazionale
assicurando il raccordo dell'attivita' svolta in sede
europea e internazionale dagli uffici e dai dipartimenti
del Ministero, nonche' il coordinamento con il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la
partecipazione dell'Italia all'Unione europea di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.
5-bis. Il Capo di Gabinetto e' coadiuvato da una
segreteria posta alle sue dipendenze e diretta dal capo
segreteria, che provvede al coordinamento delle unita' di
personale assegnate alla segreteria e assiste il Capo di
Gabinetto nello svolgimento delle attivita' istituzionali e
dei relativi impegni, curando la predisposizione dei
necessari elementi istruttori e di supporto.».
«Art. 11 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione e trattamento economico). - 1. Il
contingente di personale degli uffici di diretta
collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a)
(segreteria del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d)
(ufficio legislativo), e f) (ufficio comunicazione e
stampa), e' stabilito complessivamente in duecentoventuno
unita', comprensive delle unita' addette al funzionamento
corrente degli uffici medesimi, delle quali sessanta
attribuite all'ufficio legislativo per lo svolgimento delle
funzioni di cui all'articolo 8. Alle segreterie dei
Sottosegretari di Stato e' assegnato ulteriore personale,
in misura massima di otto unita' per ciascuna segreteria.
2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle
funzioni di cui all'articolo 9, anche su richiesta del
Consiglio superiore della magistratura, ed in conformita' a
quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311,
dispone di un ulteriore contingente di centoventicinque
unita'.
3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1
e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti
del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in
posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre
analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
Entro il medesimo contingente, purche' nel limite del
cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio
dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
altresi' essere assegnati collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per
particolari professionalita' e specializzazioni, di provata
competenza desumibile da specifici e analitici curriculum
culturali e professionali, con particolare riferimento alla
formazione universitaria, alla provenienza da qualificati
settori del lavoro privato strettamente inerenti alle
funzioni e competenze del Ministero.
4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e
nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il Ministro puo' nominare, tra soggetti
aventi specifica esperienza professionale o scientifica,
fino a tre consiglieri.
5. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito
dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del
decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati
al Ministero, e' individuato, per lo svolgimento di
funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un
numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non
generale non superiore a quaranta, nonche' un incarico
dirigenziale di livello generale per le funzioni di cui al
comma 3-bis dell'articolo 7, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
6. Ai responsabili degli uffici di diretta
collaborazione spetta un trattamento economico
onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e determinato:
a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo
dell'ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato
generale, in una voce retributiva di importo non superiore
a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale
incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento
accessorio da fissare in un importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi
dei dipartimenti del Ministero;
b) per i vice capi degli uffici di cui all'articolo
4, comma 1, lettere c) e d), e per il vice capo con
funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma
1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non
superiore a quello massimo del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello
dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in
un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali del Ministero;
c) per il Capo della segreteria del Ministro, per
il segretario particolare del Ministro, per i capi delle
segreterie dei Sottosegretari di Stato e per i segretari
particolari dei Sottosegretari di Stato nonche' per il capo
della segreteria del Capo di Gabinetto, , in una voce
retributiva di importo non superiore alla misura massima
del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed
in un emolumento accessorio di importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del
Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se
piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento
economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai
vice capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere c) e d), ed al vice capo con funzioni vicarie
dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e),
dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il
mantenimento del proprio trattamento economico, e'
corrisposto un emolumento accessorio determinato con le
modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore
alla misura massima del trattamento economico accessorio
spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del
Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di
livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello
dirigenziale non generale del Ministero.
7. Al Capo dell'ufficio comunicazione e stampa e'
corrisposto un trattamento economico non superiore a quello
previsto dal contratto collettivo nazionale per i
giornalisti con la qualifica di redattore capo.
8. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico,
assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e'
corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in
attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo
di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per
cento della retribuzione di posizione, a fronte delle
specifiche responsabilita' connesse all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione professionale
posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della
qualita' della prestazione individuale.
9. Il trattamento economico del personale con
contratto a tempo determinato e' stabilito dal Ministro
all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento,
comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al
personale dipendente dell'amministrazione che svolge
funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli
stanziamenti della Missione 32 - U.d.V. 2.1 «Indirizzo
politico amministrativo» C.d.R. "Gabinetto e uffici di
diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato
di previsione della spesa del Ministero.
10. Al personale non dirigenziale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti,
nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste
dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita'
accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli
istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal
Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di
cui all'articolo 4. In attesa di specifica disposizione
contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura
dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
11. Il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, enti ed organismi pubblici e
istituzionali, assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa,
comando o fuori ruolo, nel limite di un contingente di
personale non superiore al venticinque per cento del
contingente complessivo. Si applica l'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
«Art. 14 (Disposizioni finanziarie). - 1.
Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per quanto attiene al maggiore onere derivante
dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai
sensi dell'articolo 11, comma 6, in favore dei vice capi
con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere c) e d), e del vice capo con funzioni
vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera e) nonche' del capo della segreteria del Capo di
Gabinetto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, il rispetto
del principio dell'invarianza della spesa resta assicurato
considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso
l'amministrazione giudiziaria, un numero di sei incarichi
di funzione dirigenziale di livello non generale,
individuati nell'ambito della relativa dotazione organica,
equivalente sul piano finanziario.».
 
Art. 4

Disposizioni transitorie

1. All'individuazione nonche' alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nell'ambito delle direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria indicate all'articolo 1, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale, relativi alle direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, modificato dall'articolo 1 del presente regolamento, interessate dal processo di riorganizzazione, si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le strutture organizzative interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente regolamento, i corrispondenti incarichi dirigenziali, nonche' le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le predette strutture, sono fatti salvi fino all'effettiva definizione delle procedure di cui al primo periodo.

Note all'art. 4:
- Per l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
si vedano le note alle premesse.
- Per l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.
- Per l'articolo 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si vedano le
note all'articolo 1.
 
Art. 5

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato Roma, addi' 21 novembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3256