| Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2025 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2025, n. 189 |
| Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonche' dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 2 e 4-bis; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 4, 7, 16, 17, 18 e 19; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, 13, comma 4, 13-bis, e 14, commi 4 e 8; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 374 a 383; Visto il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia»; Visto il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» e, in particolare, l'articolo 4, comma 1; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 823 a 834; Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 17-quater; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, riguardante il «Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, recante «Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonche' dell'organismo indipendente di valutazione della performance»; Sentite organizzazioni sindacali di settore con comunicazioni del 5 marzo 2025 per le modifiche apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015 e del 26 marzo 2025 per le modifiche apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 100 del 2019; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2025; Udito il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza di Sezione del 26 agosto 2025; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, relativo alla riorganizzazione del Ministero della giustizia
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6: 1) al comma 2: 1.1) alla lettera a), le parole: «, coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale» sono soppresse; 1.2) alla lettera b), le parole: «attivita' trattamentali intramurali» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' trattamentali e rieducative dei detenuti e degli internati; promozione e coordinamento sul territorio nazionale del lavoro penitenziario; analisi strategica dei dati relativi alla popolazione detenuta»; 1.3) alla lettera c), le parole: «; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunita', in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attivita' informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'ufficio stampa» sono soppresse e, in fine, il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 1.4) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: «c-bis) Direzione generale delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria: attivita' di indirizzo, coordinamento e pianificazione strategica dei servizi di specialita' e di specializzazione della Polizia penitenziaria; attivita' di analisi, studio e progettazione nelle materie di competenza; coordinamento delle attivita' del Gruppo operativo mobile, dell'Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza, del Nucleo investigativo centrale, del Gruppo d'intervento operativo, del Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA e degli altri reparti speciali del Corpo; coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale, della Centrale operativa nazionale, del servizio navale e del servizio di polizia stradale; c-ter) Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: gestione dei servizi logistici e dei beni mobili e strumentali serventi l'esercizio dei compiti istituzionali del Corpo, in raccordo con il Capo del Dipartimento e con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza; gestione delle relative risorse finanziarie; monitoraggio e analisi dei beni strumentali e delle nuove tecnologie esistenti sul mercato; atti di programmazione e di indirizzo nelle materie di competenza; approvvigionamento di mezzi, beni, materiali, attrezzature, infrastrutture, servizi e attivita' di supporto al Corpo; attivita' di studio, ricerca, analisi, progettazione tecnica e sperimentazione nelle materie di competenza.». 2) al comma 3, le parole: «, lettere a), a-bis) e b)» sono soppresse e, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attivita' informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'Ufficio comunicazione e stampa; informatica penitenziaria in raccordo con le competenti direzioni generali del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia». b) la tabella B) e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto; c) la tabella C) e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto; d) la tabella D) e' sostituita dalla tabella D di cui all'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto; e) la tabella E) e' sostituita dalla tabella E di cui all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto; f) la tabella F) e' sostituita dalla tabella F di cui all'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto; g) la tabella G) e' sostituita dalla tabella G di cui all'allegato VI, che costituisce parte integrante del presente decreto; h) nel titolo, le parole: «e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» sono soppresse.
N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'articolo 87 della Costituzione, al quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». «Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi; c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali; d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.». «Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il ministero di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia. 2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita' giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale. 3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali: a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria: gestione amministrativa della attivita' giudiziaria in ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza; b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attivita' relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza; c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati; d) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunita': svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi; d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; attuazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attivita' della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. 3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari. 4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195: Art. 17 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1. Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unita'.». - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 5, 13, comma 4, 13-bis e 14, commi da 1 a 8, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 recante: «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112: «Art. 1 (Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - Omissis 5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023». Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Omissis.» «Art. 13 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa). - Omissis 4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero della giustizia in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, e' istituito, a decorrere dal 1° luglio 2023, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche' per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Omissis. Art. 13-bis (Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia). - 1. Al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale gia' autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia e' aumentata di 1.947 unita'. 2. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche del personale amministrativo del Ministero della giustizia, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. Art. 14 (Amministrazione penitenziaria). - 1. A decorrere dal 1° settembre 2023, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, al fine di riconoscere la specificita' delle funzioni in relazione alle responsabilita' e peculiarita' connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, e' corrisposta un'indennita' annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure: a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore: euro 13.565; b) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello: euro 11.681; c) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di secondo livello: euro 10.174; d) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di terzo livello: euro 9.420. 2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali, un contingente massimo di sette unita' di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020. 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per l'anno 2023 e di euro 3.642.662 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario e' aumentata di trenta unita' di dirigente penitenziario. 5. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 4, il Ministero della Giustizia e' autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi gia' banditi, un corrispondente contingente di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facolta' assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente. 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 nonche' per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 519.442 per l'anno 2023, di euro 2.447.432 per l'anno 2024, di euro 3.096.576 per l'anno 2025, di euro 3.160.157 per l'anno 2026, di euro 3.172.873 per l'anno 2027, di euro 3.236.454 per l'anno 2028, di euro 3.249.171 per l'anno 2029, di euro 3.312.752 per l'anno 2030, di euro 3.325.468 per l'anno 2031, di euro 3.389.049 per l'anno 2032, di euro 3.401.766 per l'anno 2033 e di euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2034, di cui euro 135.000 per l'anno 2023 ed euro 13.500 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento. 7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede per 519.442 euro per l'anno 2023, per euro 2.447.432 per l'anno 2024 e per euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario e' aumentata di 1 unita' di dirigente generale penitenziario. Omissis.». - Si riporta il testo dei commi da 374 a 383, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023: «374. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia informatica e di transizione digitale assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e quindi la sua piena operativita' e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, sono istituiti un'apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione e' aumentata di una posizione di livello generale e di una posizione di livello non generale. 375. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 374, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. 376. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 374, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una unita' di personale dirigenziale di livello non generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilita' tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali dell'amministrazione per il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unita' di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 374 e 375 e i relativi oneri sostenuti. 377. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 374 a 376 e' autorizzata la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025. Comma 378. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa e per potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', assicurandone la piena operativita' e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: « d) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunita': svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi». 379. Per le medesime finalita' di cui al comma 378, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' sono istituiti una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale. 380. Per le medesime finalita' di cui al comma 378, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, la dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di 54 unita' di personale dell'area funzionari del comparto funzioni centrali. 381. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi da 378 a 380, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. 382. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dai commi 379 e 380, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 2 unita' di personale dirigenziale di livello non generale e 54 unita' di personale non dirigenziale, appartenenti all'area funzionari del comparto funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilita' tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunita' previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unita' di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 379 e 380 e i relativi oneri sostenuti. 383. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 378 a 382 e' autorizzata la spesa di euro 2.756.976 per l'anno 2024, di euro 3.007.610 per l'anno 2025, di euro 3.011.145 per l'anno 2026, di euro 3.011.467 per l'anno 2027, di euro 3.015.003 per l'anno 2028, di euro 3.015.325 per l'anno 2029, di euro 3.018.860 per l'anno 2030, di euro 3.019.182 per l'anno 2031, di euro 3.022.718 per l'anno 2032 e di euro 3.023.040 annui a decorrere dall'anno 2033. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per l'espletamento delle procedure concorsuali e di euro 275.868 per l'anno 2024 ed euro 30.249 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui ai commi 379, 380 e 382.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 217 del 16 settembre 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166: «Art. 4 (Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativo-contabile del Ministero della giustizia - Procedura d'infrazione n. 2021/4037). - 1. Ai fini del rafforzamento della capacita' amministrativo-contabile e per garantire la piena operativita' degli uffici centrali e territoriali in relazione alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nonche' di quelli relativi ai servizi di intercettazione nelle indagini penali, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria e' aumentata di 250 unita' di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 unita' dell'area dei funzionari e 189 unita' dell'area degli assistenti. Per le medesime finalita', il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente contingente di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 61 unita' appartenenti all'area dei funzionari e 189 unita' appartenenti all'area degli assistenti, mediante l'espletamento di procedure concorsuali e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 5.002.710 per l'anno 2025 e di euro 10.005.420 annui a decorrere dall'anno 2026. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonche' di euro 1.056.250 per l'anno 2025 e di euro 105.750 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale. 3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; quanto a euro 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.». - Si riporta il testo dei commi da 823 a 834, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027: "823. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le amministrazioni di cui al primo periodo con piu' di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la percentuale ivi prevista e' pari al 75 per cento per l'anno 2025 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Le disposizioni del terzo periodo non si applicano al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dall'anno 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente". 824. All'articolo 584, comma 3-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: ", del 12 per cento dall'anno 2016 all'anno 2024 e del 15,58 per cento a decorrere dall'anno 2025"; b) al secondo periodo, le parole: "a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2018 all'anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2026". 825. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: "del cento per cento a decorrere dall'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "del 100 per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027"; b) al comma 13-bis, secondo periodo, le parole: "del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "del 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Per i ricercatori universitari la predetta facolta' e' fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026". 826. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale e' calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli Enti che adottano la contabilita' finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la contabilita' civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale rapporto non puo' superare l'80 per cento. Per l'anno 2026 gli enti e gli istituti di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente". 827. Al comma 654 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per gli anni accademici dal 2018/2019 al 2024/2025 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato"; b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per l'anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente. A decorrere dall'anno accademico 2026/2027 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente". 828. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' ridotta di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente, le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono corrispondentemente ridotte. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 15 febbraio 2025, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unita'. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ad invarianza finanziaria. Con il decreto di cui al quarto periodo, in deroga a quanto disposto dal presente comma, e' possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico dell'autonomia e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo l'invarianza finanziaria. 829. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, l'Autorita' di regolazione dei trasporti, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorita' nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale, per l'anno 2025, possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. 830. Per l'anno 2025 le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attivita' economica, gli enti produttori di servizi tecnici e economici, gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorita' di bacino distrettuali e le altre amministrazioni locali, non comprese nei commi da 823 a 829, inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei rispettivi raggruppamenti istituzionali, possono procedere ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Le disposizioni del primo periodo si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20. 831. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalita', puo' derogarsi a quanto disposto dai commi da 822 a 830 del presente articolo mediante compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facolta' assunzionali, garantendo comunque l'invarianza dei risparmi ascritti ai predetti commi. 832. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, i risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai rispettivi organi di controllo, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni dei commi da 822 a 830 del presente articolo per un importo, non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi, determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e certificato ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o delle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti. 833. Per effetto di quanto previsto dai commi da 822 a 830 del presente articolo, le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica e' asseverato dall'organo di controllo. 834. Entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 823 a 829 e 830 sono versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.». - Si riporta il testo dell'articolo 17-quater del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69: «Art. 17-quater (Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalita' del Ministero della giustizia). - 1. Al fine di assicurare, nell'ambito di una piu' ampia possibilita' di stabilizzazione del personale in servizio presso l'ufficio per il processo, in coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nell'immediato, lo scorrimento delle graduatorie in corso di validita' per l'integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del PNRR, cosi' da rendere lo stesso ufficio per il processo pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e, in prospettiva, lo stabile potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori carenze di organico, all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"; b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "L'assunzione avviene a decorrere dal 1° luglio 2026 per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato, alla data del 30 giugno 2026, dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia e' conseguentemente aumentata di 2.600 unita' nell'Area dei funzionari e di 400 unita' nell'Area degli assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali"; c) al secondo periodo, dopo le parole: «al primo» sono inserite le seguenti: «e al quarto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali"; d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per lo svolgimento delle procedure selettive e' autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia". 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". 3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le facolta' assunzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134, all'articolo 1, comma 867, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026. 4. Al fine di garantire la piena funzionalita' dell'amministrazione penitenziaria nonche' il necessario supporto alla gestione del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano ai concorsi pubblici indetti per il reclutamento del personale dell'amministrazione penitenziaria fino al 31 dicembre 2026.». - Il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100, recante: «Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonche' dell'organismo indipendente di valutazione della performance», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 148 del 29 giugno 2015, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). - 1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c), del decreto legislativo. 2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali di livello generale, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale del personale: attuazione delle politiche delle risorse umane; assunzione e gestione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del personale del comparto funzioni centrali, anche di qualifica dirigenziale; assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria; trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari; a-bis) Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; predisposizione dei relativi atti di programmazione e di indirizzo; progettazione in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; progettazione tecnica per l'acquisizione di beni e servizi la cui gestione sia ad essa attribuita; attivita' di analisi, studio e ricerca per l'innovazione nelle materie di competenza; procedure per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di beni e servizi per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attivita' trattamentali e rieducative dei detenuti e degli internati; promozione e coordinamento sul territorio nazionale del lavoro penitenziario; analisi strategica dei dati relativi alla popolazione detenuta; c) Direzione generale della formazione: formazione, aggiornamento e specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell'amministrazione penitenziaria secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446 per l'Istituto superiore di studi penitenziari; formazione e aggiornamento professionale del personale amministrativo, di polizia penitenziaria e dei servizi sociali; organizzazione delle strutture della Direzione generale, al fine di svolgere, per aree di competenza omogenee, funzioni di raccordo tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'; attivita' di studio, raccolta, analisi, elaborazione anche statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni dell'attivita' penitenziaria e della giustizia di comunita', in raccordo con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', per il necessario supporto delle scelte gestionali; c-bis) Direzione generale delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria: attivita' di indirizzo, coordinamento e pianificazione strategica dei servizi di specialita' e di specializzazione della Polizia penitenziaria; attivita' di analisi, studio e progettazione nelle materie di competenza; coordinamento delle attivita' del Gruppo operativo mobile, dell'Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza, del Nucleo investigativo centrale, del Gruppo d'intervento operativo, del Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA e degli altri reparti speciali del Corpo; coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale, della Centrale operativa nazionale, del servizio navale e del servizio di polizia stradale; c-ter) Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: gestione dei servizi logistici e dei beni mobili e strumentali serventi l'esercizio dei compiti istituzionali del Corpo, in raccordo con il Capo del Dipartimento e con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza; gestione delle relative risorse finanziarie; monitoraggio e analisi dei beni strumentali e delle nuove tecnologie esistenti sul mercato; atti di programmazione e di indirizzo nelle materie di competenza; approvvigionamento di mezzi, beni, materiali, attrezzature, infrastrutture, servizi e attivita' di supporto al Corpo; attivita' di studio, ricerca, analisi, progettazione tecnica e sperimentazione nelle materie di competenza. 3. Il Capo del dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni: compiti inerenti l'attivita' ispettiva nelle materie di competenza; contenzioso relativo alle materia di competenza delle direzioni generali di cui al comma 2; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attivita' informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'Ufficio comunicazione e stampa; informatica penitenziaria in raccordo con le competenti direzioni generali del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia.». |
| | Allegato I
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| | Allegato II
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| | Allegato III
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| | Allegato IV
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| | Allegato V
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| | Allegato VI
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| | Art. 2 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, relativo alla banca dati nazionale del DNA
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, le parole: «Direzione generale dei detenuti e del trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 recante: «Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Organizzazione e funzionamento del laboratorio centrale e misure di sicurezza). - 1. Il laboratorio centrale e' collocato presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria. 2. Il laboratorio centrale e' dotato di strutture robotizzate in grado di compiere le seguenti fasi di tipizzazione del DNA: a) accettazione, catalogazione e conservazione del campione biologico; b) set-up del campione; c) eventuale fase di estrazione del DNA; d) eventuale fase di quantificazione; e) amplificazione del DNA mediante PCR, ovvero moltiplicazione in vitro di frammenti di DNA mediante reazione a catena dell'enzima polimerasi; f) lettura ed interpretazione del profilo del DNA mediante sequenziatore automatico. 3. Il laboratorio centrale per la gestione complessiva del flusso del lavoro e dei dati di laboratorio si avvale di un LIMS che assicura la tracciabilita' del campione biologico, delle varie fasi della tipizzazione del DNA e delle operazioni effettuate dal personale addetto, ivi inclusi gli amministratori di sistema, e la registrazione non modificabile di tutte le variazioni apportate ai dati. 4. La continuita' del funzionamento di un LIMS del laboratorio centrale e' assicurata da uno specifico sistema di misure tecnologiche di back-up del LIMS il cui accesso e' riservato ai soli operatori autorizzati mediante una procedura di autenticazione e autorizzazione. 5. Gli accessi al sistema LIMS del laboratorio centrale sono riservati ai soli operatori abilitati, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione. Gli accessi e le operazioni effettuate sul sistema LIMS sono registrati in appositi file di log non modificabili. Le registrazioni degli accessi sono conservate per venti anni. Le registrazioni delle operazioni sono conservate per dieci anni. I profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, sono specificati nel decreto di cui all'articolo 3, comma 9. 6. Gli accessi ai locali e agli armadi adibiti alla conservazione dei campioni biologici e degli elettroferogrammi sono riservati ai soli operatori abilitati e in possesso di apposite chiavi di accesso e sono registrati, secondo le regole indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 9.». |
| | Art. 3 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, relativo all'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7: 1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Al fine di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera la Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, di livello dirigenziale generale, che coadiuva e supporta l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio e nel processo di revisione della spesa ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgendo altresi' attivita' di analisi e studio nella materia di valutazione delle politiche pubbliche, della spesa e degli investimenti in coerenza con le azioni di Governo e dei documenti di programmazione finanziaria e con le funzioni di supporto indicate all'articolo 5, comma 1.»; 2) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 5-bis. Il Capo di Gabinetto e' coadiuvato da una segreteria posta alle sue dipendenze e diretta dal capo segreteria, che provvede al coordinamento delle unita' di personale assegnate alla segreteria e assiste il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle attivita' istituzionali e dei relativi impegni, curando la predisposizione dei necessari elementi istruttori e di supporto.»; b) all'articolo 11: 1) al comma 1, la parola: «duecentouno» e' sostituita dalla seguente: «duecentoventuno»; 2) al comma 2, la parola: «centoquarantacinque» e' sostituita dalla seguente: «centoventicinque»; 3) al comma 5, le parole: «non superiore a quaranta» sono sostituite dalle seguenti: «non generale non superiore a quaranta, nonche' un incarico dirigenziale di livello generale per le funzioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 7»; 4) al comma 6, lettera c), dopo le parole: «e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato» sono inserite le seguenti: «nonche' per il capo della segreteria del Capo di Gabinetto,»; c) all'articolo 14, comma 1: 1) dopo le parole: «e del vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e)» sono inserite le seguenti: «nonche' del capo della segreteria del Capo di Gabinetto di cui all'articolo 7, comma 5-bis»; 2) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 7, 11 e 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019 n. 100 recante: «Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonche' dell'organismo indipendente di valutazione della performance», come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Gabinetto del Ministro). - 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della segreteria del Ministro, delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonche' il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' dei dipartimenti del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene altresi' i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati. 2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: a) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; b) i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; c) l'attivita' di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; c-bis) la formulazione di pareri in ordine alle proposte finalizzate alle assegnazioni di personale nell'ambito delle articolazioni dell'amministrazione centrale; d) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. 3. L'Ufficio di Gabinetto, avvalendosi di specifiche professionalita', cura l'attivita' di coordinamento tra i diversi centri di responsabilita' per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo e l'attivita' connessa alla presentazione dei principali documenti di finanza pubblica e della legge di bilancio, nonche' la predisposizione, in raccordo con l'Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa dell'amministrazione. 3-bis. Al fine di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera la Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, di livello dirigenziale generale, che coadiuva e supporta l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio e nel processo di revisione della spesa ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgendo altresi' attivita' di analisi e studio nella materia di valutazione delle politiche pubbliche, della spesa e degli investimenti in coerenza con le azioni di Governo e dei documenti di programmazione finanziaria e con le funzioni di supporto indicate all'articolo 5, comma 1. 4. Per lo svolgimento della propria attivita' internazionale il Ministro si avvale di un consigliere diplomatico. Il consigliere diplomatico, con l'ausilio delle specifiche professionalita' dell'Ufficio di Gabinetto destinate allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, fornisce supporto all'attivita' europea e internazionale alla quale l'autorita' politica partecipi direttamente. 5. Al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nell'ambito delle relazioni europee ed internazionali, l'Ufficio di Gabinetto cura il coordinamento dell'attivita' internazionale assicurando il raccordo dell'attivita' svolta in sede europea e internazionale dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, nonche' il coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 5-bis. Il Capo di Gabinetto e' coadiuvato da una segreteria posta alle sue dipendenze e diretta dal capo segreteria, che provvede al coordinamento delle unita' di personale assegnate alla segreteria e assiste il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle attivita' istituzionali e dei relativi impegni, curando la predisposizione dei necessari elementi istruttori e di supporto.». «Art. 11 (Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico). - 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) (segreteria del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d) (ufficio legislativo), e f) (ufficio comunicazione e stampa), e' stabilito complessivamente in duecentoventuno unita', comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali sessanta attribuite all'ufficio legislativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e' assegnato ulteriore personale, in misura massima di otto unita' per ciascuna segreteria. 2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformita' a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di centoventicinque unita'. 3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purche' nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono altresi' essere assegnati collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici curriculum culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero. 4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro puo' nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, fino a tre consiglieri. 5. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, e' individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non generale non superiore a quaranta, nonche' un incarico dirigenziale di livello generale per le funzioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 7, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 6. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e determinato: a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero; b) per i vice capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e per il vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato nonche' per il capo della segreteria del Capo di Gabinetto, , in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai vice capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), ed al vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero. 7. Al Capo dell'ufficio comunicazione e stampa e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. 8. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. 9. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e' stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti della Missione 32 - U.d.V. 2.1 «Indirizzo politico amministrativo» C.d.R. "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero. 10. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 4. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 11. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, nel limite di un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.». «Art. 14 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto attiene al maggiore onere derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, in favore dei vice capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e del vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) nonche' del capo della segreteria del Capo di Gabinetto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, il rispetto del principio dell'invarianza della spesa resta assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l'amministrazione giudiziaria, un numero di sei incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario.». |
| | Art. 4
Disposizioni transitorie
1. All'individuazione nonche' alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nell'ambito delle direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria indicate all'articolo 1, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale, relativi alle direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, modificato dall'articolo 1 del presente regolamento, interessate dal processo di riorganizzazione, si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le strutture organizzative interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente regolamento, i corrispondenti incarichi dirigenziali, nonche' le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le predette strutture, sono fatti salvi fino all'effettiva definizione delle procedure di cui al primo periodo.
Note all'art. 4: - Per l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note alle premesse. - Per l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. - Per l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si vedano le note all'articolo 1. |
| | Art. 5
Clausola d'invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato Roma, addi' 21 novembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3256 |
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