Gazzetta n. 291 del 16 dicembre 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2025, n. 187
Disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per l'aviazione di cui al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione.
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 2;
Visto il regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di condizioni di parita' per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation);
Vista la direttiva (UE) 2003/87 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce uno scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Vista la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
Visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2015, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2204 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999;
Visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere;
Vista la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;
Visto il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE;
Visto il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per verificare i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale» e, in particolare, gli articoli 10, 11, 12 e 13;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di condizioni di parita' per un trasporto aereo sostenibile. Il presente decreto si applica agli operatori aerei, agli aeroporti dell'Unione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a), e ai rispettivi enti di gestione degli aeroporti nonche' ai fornitori di carburante per l'aviazione.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013.
- Si riporta l'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2022-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del
24 febbraio 2024:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1,
lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per
le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee
recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in
regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di
entrata in vigore della presente legge, per le quali non
siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.».
- Il regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di
condizioni di parita' per un trasporto aereo sostenibile
(ReFuelEU Aviation) e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre
2023, L.
- La direttiva (UE) 2003/87 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce uno
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra
nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n.
L 275.
- La direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 marzo 2009, n.
L 70.
- Il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni
nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia
dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i
regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n.
996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e
2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga
i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE)
n. 3922/91 del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 22
agosto 2018, n. L 212.
- Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il
quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e
che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il
regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)
e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 luglio 2021, n. L 243.
- Il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un
meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e'
pubblicato nella G.U.U.E. 16 maggio 2023, n. L 130.
- La direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della
direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del
trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni
in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante
adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul
mercato e' pubblicata nella G.U.U.E. 16 maggio 2023, n. L
130.
- Il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione
di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che
abroga la direttiva 2014/94/UE e' pubblicato nella G.U.U.E.
22 settembre 2023, n. L 234.
- Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione,
del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le
procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni
di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.U.E. 25 ottobre 2012, n. L 296.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della
Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per
verificare i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra e i criteri che
definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della
destinazione d'uso dei terreni e' pubblicato nella G.U.U.E.
27 giugno 2022, n. L 168.
- Si riportano gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge
24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche al sistema
penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30
novembre 1981:
«Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e
rapporto tra limite minimo e limite massimo). - La sanzione
amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro
15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge,
il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria
non puo', per ciascuna violazione, superare il decuplo del
minimo.
Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione
delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle
sue condizioni economiche.".
Art. 12 (Ambito di applicazione). - Le disposizioni
di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo
che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni
per le quali e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro, anche quando questa
sanzione non e' prevista in sostituzione di una sanzione
penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.".
Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare
delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore
o del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/2405 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Autorita' nazionale competente

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e' l'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/2405, per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/2405 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) «aeroporto dell'Unione»: un «aeroporto» quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui, nel periodo di riferimento precedente, il traffico passeggeri e' stato superiore a 800.000 passeggeri o il traffico merci e' stato superiore a 100.000 tonnellate, e che non e' situato in una regione ultraperiferica, come indicato all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
b) «ente di gestione di un aeroporto dell'Unione»: in relazione a un aeroporto dell'Unione, il «gestore aeroportuale» quale definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE o, qualora lo Stato membro interessato abbia riservato la gestione delle infrastrutture centralizzate per i sistemi di distribuzione del carburante a un altro ente a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 96/67/CE del Consiglio, tale altro ente;
c) «operatore aereo»: un soggetto che ha operato almeno 500 voli di trasporto aereo commerciale di passeggeri o 52 voli di trasporto aereo commerciale «all-cargo» in partenza da aeroporti dell'Unione nel periodo di riferimento precedente oppure, se tale soggetto non puo' essere identificato, il proprietario dell'aeromobile;
d) «volo di trasporto aereo commerciale»: un volo operato a fini di trasporto di passeggeri, merci o posta a titolo oneroso o a noleggio, compresi i voli nell'ambito dell'aviazione d'affari operati a fini commerciali;
e) «rotta»: un viaggio effettuato su un volo, tenuto conto dei luoghi di partenza e di destinazione di tale volo;
f) «carburante per l'aviazione»: il carburante «drop-in» fabbricato per l'uso diretto negli aeromobili;
g) «carburanti sostenibili per l'aviazione»: carburanti per l'aviazione che sono:
1) carburanti sintetici per l'aviazione;
2) biocarburanti per l'aviazione;
3) carburanti per l'aviazione derivanti da carbonio riciclato;
h) «biocarburanti per l'aviazione»: carburanti per l'aviazione che sono:
1) «biocarburanti avanzati» quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 34), della direttiva (UE) 2018/2001;
2) «biocarburanti» quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001, prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, di detta direttiva;
3) «biocarburanti» quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001, ad eccezione dei biocarburanti ottenuti da «colture alimentari e foraggere» quali definite all'articolo 2, secondo comma, punto 40), di tale direttiva, che rispettano i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita di cui all'articolo 29 di tale direttiva e che sono certificati conformemente all'articolo 30 della medesima direttiva;
i) «carburanti per l'aviazione derivanti da carbonio riciclato»: carburanti per l'aviazione che sono «carburanti derivanti da carbonio riciclato» quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, che rispettano la soglia di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita di cui all'articolo 29-bis, paragrafo 2, di tale direttiva e che sono certificati conformemente all'articolo 30 della medesima direttiva;
l) «partita»: quantita' di carburanti sostenibili per l'aviazione identificabile tramite un numero e rintracciabile;
m) «emissioni durante il ciclo di vita»: emissioni, in anidride carbonica equivalente, dei carburanti sostenibili per l'aviazione, che tengono conto delle emissioni in anidride carbonica equivalente della produzione, del trasporto, della distribuzione e dell'uso a bordo di energia, anche durante la combustione, calcolate secondo le metodologie stabilite all'articolo 28, paragrafo 5, o all'articolo 31, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 o ai sensi della pertinente normativa dell'Unione europea;
n) «carburanti sintetici per l'aviazione»: carburanti per l'aviazione che sono «combustibili rinnovabili di origine non biologica» quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001, che rispettano la soglia di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita di cui all'articolo 29-bis, paragrafo 1, di tale direttiva e che sono certificati conformemente all'articolo 30 della medesima direttiva;
o) «carburanti sintetici per l'aviazione a basse emissioni di carbonio»: carburanti per l'aviazione che sono di origine non biologica, il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio non fossile, e che soddisfano una soglia di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita del 70 per cento secondo le metodologie per valutare tali riduzioni delle emissioni durante il ciclo di vita ai sensi della pertinente normativa dell'Unione europea;
p) «carburanti convenzionali per l'aviazione»: carburanti per l'aviazione ottenuti da fonti fossili non rinnovabili di carburanti a base di idrocarburi;
q) «idrogeno per l'aviazione a basse emissioni di carbonio»: idrogeno per l'uso negli aeromobili il cui contenuto energetico deriva da fonti non fossili non rinnovabili e che soddisfa una soglia di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita del 70 per cento secondo le metodologie per valutare tali riduzioni delle emissioni durante il ciclo di vita ai sensi della pertinente normativa dell'Unione europea;
r) «idrogeno rinnovabile per l'aviazione»: idrogeno per l'uso negli aeromobili che e' considerato «combustibile rinnovabile di origine non biologica», quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001, che rispetta la soglia di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita di cui all'articolo 29-bis, paragrafo 1, di tale direttiva e che e' certificato conformemente all'articolo 30 della medesima direttiva;
s) «idrogeno per l'aviazione»: idrogeno rinnovabile per l'aviazione o idrogeno per l'aviazione a basse emissioni di carbonio;
t) «carburanti per l'aviazione a basse emissioni di carbonio»: carburanti sintetici per l'aviazione a basse emissioni di carbonio o idrogeno per l'aviazione a basse emissioni di carbonio;
u) «fornitore di carburante per l'aviazione»: «fornitore di combustibile» quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 38), della direttiva (UE) 2018/2001, che fornisce carburante per l'aviazione o idrogeno per l'aviazione presso un aeroporto dell'Unione;
v) «gestore del carburante»: un prestatore di servizi di assistenza a terra che organizza ed effettua le operazioni di rifornimento e recupero del carburante, compresi il magazzinaggio e il controllo della qualita' e della quantita' delle forniture, per gli operatori aerei negli aeroporti dell'Unione, come indicato nell'allegato della direttiva 96/67/CE;
z) «sede di attivita' principale»: sede principale o sede legale di un fornitore di carburante per l'aviazione nello Stato membro in cui ha luogo il controllo finanziario e operativo principale del fornitore di carburante per l'aviazione;
aa) «anno di riferimento»: un periodo di un anno durante il quale devono essere presentate le relazioni di cui agli articoli 8 e 10, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;
bb) «periodo di riferimento»: un periodo compreso tra il 10 gennaio e il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di riferimento;
cc) «fabbisogno annuo di carburante per l'aviazione»: il quantitativo di carburante per l'aviazione, indicato come combustibile per il volo dal decollo all'atterraggio sull'aeroporto di destinazione (trip fuel) e come combustibile per il rullaggio (taxi fuel) nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che e' necessario per operare tutti i voli di un operatore aereo contemplati dal presente regolamento, in partenza da un determinato aeroporto dell'Unione, nel corso di un periodo di riferimento;
dd) «quantitativo annuo non caricato»: la differenza tra il fabbisogno annuo di carburante per l'aviazione e il quantitativo effettivamente caricato da un operatore aereo prima dei voli contemplati dal presente regolamento in partenza da un determinato aeroporto dell'Unione, nel corso di un periodo di riferimento;
ee) «quantitativo annuo totale non caricato»: la somma dei quantitativi annui non caricati da un operatore aereo in tutti gli aeroporti dell'Unione, nel corso di un periodo di riferimento;
ff) «sistema relativo ai gas a effetto serra»: un sistema che concede benefici agli operatori aerei che utilizzano carburanti sostenibili per l'aviazione;
gg) DSAF : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in tonnellate, di carburante per l'aviazione che non rispetta la quota minima complessiva di carburanti sostenibili, come stabilita per l'anno di riferimento;
hh) DSYN1 : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in tonnellate, di carburante per l'aviazione che non rispetta la quota minima di carburanti sintetici, come stabilita per l'anno di riferimento;
ii) DSYN2 : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in tonnellate, di carburante per l'aviazione che non rispetta la quota media di carburanti sintetici stabilita per l'anno di riferimento;
ll) CN: quantitativo totale annuo di carburante non caricato, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in tonnellate;
mm) PMASAF : prezzo medio annuo per tonnellata, espresso in euro, del carburante sostenibile per l'aviazione;
nn) PMACJF : prezzo medio annuo per tonnellata, espresso in euro, del carburante convenzionale per l'aviazione;
oo) PMASYN : prezzo medio annuo per tonnellata, espresso in euro, del carburante sintetico per l'aviazione;
pp) PMAAF : prezzo medio per tonnellata, espresso in euro, del carburante per aviazione;
qq) NSAF : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in tonnellate, di carburanti sostenibili per l'aviazione in merito ai quali sono state fornite informazioni fuorvianti o inesatte da parte dei fornitori di carburante per l'aviazione.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti alla direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 si
vedano le note alle premesse.
- La direttiva (UE) 96/67/CE del Consiglio del 15
ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di
assistenza a terra negli aeroporti della Comunita' e'
pubblicata nella GUUE del 25 ottobre 1996, n. L 272.
- La direttiva 2018/2001 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili e' pubblicata nella GUUE
del 21 dicembre 2018, n. L. 328
- Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 965/2012
della Commissione, del 5 ottobre 2012 si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 4
Prezzo medio annuo per tonnellata dei carburanti convenzionali,
sostenibili e sintetici

1. Per l'aviazione il prezzo medio annuo per tonnellata dei carburanti convenzionali, sostenibili e sintetici e':
a) per l'anno 2025, pari a:
1) 816 euro per i carburanti convenzionali per l'aviazione;
2) 2.768 euro per i carburanti sostenibili per l'aviazione;
3) 7.500 euro per i carburanti sintetici per l'aviazione;
b) a decorrere dall'anno 2026, pari ai prezzi riportati nella relazione tecnica annuale in materia di garanzia di condizioni di parita' per un trasporto aereo sostenibile, redatta dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).
 
Art. 5
Violazione degli obblighi del fornitore di carburante ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2405

1. Fatta salva la deroga di cui al comma 5, che consente dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 la definizione delle quote di carburante sostenibile fornite attraverso il calcolo della media ponderata delle quantita' di carburante rese disponibili presso tutti gli aeroporti dell'Unione per ciascun anno di riferimento, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al risultato in valore assoluto della formula SSAF =2∙DSAF ∙(PMASAF -PMACJF ) aumentato fino al decuplo per il mancato raggiungimento delle prescritte quote minime complessive di carburanti sostenibili per l'aviazione; di importo pari al risultato in valore assoluto della formula SSYN1 =2∙DSYN1 ∙(PMASYN -PMACJF ) aumentato fino al decuplo per il mancato raggiungimento delle prescritte quote minime di carburanti sintetici per l'aviazione; di importo pari al risultato in valore assoluto della formula SSYN2 =2∙DSYN2 ∙(PMASYN -PMACJF ) aumentato fino al decuplo per il mancato raggiungimento delle prescritte quote medie di carburanti sintetici per l'aviazione, il fornitore di carburante che, in ogni aeroporto dell'Unione:
a) dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029, non garantisce una quota minima complessiva annua pari al 2 per cento di carburanti sostenibili per l'aviazione;
b) dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2034, non garantisce una quota minima complessiva annua pari al 6 per cento di carburanti sostenibili per l'aviazione e inoltre:
1) dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2031, non garantisce una quota media annua dell'1,2 per cento di carburanti sintetici e, ogni anno, almeno lo 0,7 per cento di carburanti sintetici;
2) dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034, non garantisce una quota media annua del 2,0 per cento di carburanti sintetici e, ogni anno, dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2033, almeno l'1,2 per cento di carburanti sintetici e, dal 1° gennaio 2034 al 31 dicembre 2034, almeno il 2,0 per cento di carburanti sintetici;
c) dal 1° gennaio 2035 al 31 dicembre 2039, non garantisce una quota minima annua complessiva pari al 20 per cento di carburanti sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 5 per cento di carburanti sintetici;
d) dal 1° gennaio 2040 al 31 dicembre 2044 non garantisce una quota minima annua complessiva pari al 34 per cento di carburanti sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 10 per cento di carburanti sintetici;
e) dal 1° gennaio 2045 al 31 dicembre 2049, non garantisce una quota minima annua complessiva pari al 42 per cento di carburanti sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 15 per cento di carburanti sintetici;
f) a decorrere dal 1° gennaio 2050 non garantisce una quota minima annua complessiva pari al 70 per cento di carburanti sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 35 per cento di carburanti sintetici.
2. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il fornitore di carburante che non fornisce la quota minima complessiva di carburante sostenibile oppure la quota minima di carburante sintetico di cui al comma 1, lettere da a) a f), e, nel periodo di riferimento successivo, non integra la parte di quota non fornita, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata con le modalita' di cui al comma 1.
3. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il fornitore di carburante che non fornisce le quote medie di carburante sintetico nel periodo dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2031 e che, prima della fine del periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034, non integra la parte di quota non fornita, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata con le modalita' di cui al comma 1.
4. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il fornitore di carburante che non fornisce le quote medie di carburante sintetico nel periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034 e, nel periodo di riferimento successivo, non integra la parte di quota non fornita, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata con le modalita' di cui al comma 1.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora l'integrazione della quota di carburante ivi prevista non avvenga nel periodo di riferimento successivo, le sanzioni pecuniarie si applicano annualmente fino al periodo di riferimento in cui il fornitore di carburante integra la quota di carburante non fornita di cui ai medesimi commi 2, 3 e 4.
6. Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, le sanzioni di cui al presente articolo in relazione al rispetto delle prescritte quote di carburante sostenibile, ivi incluse le quote minime e medie di carburanti sintetici, si applicano alle quantita' calcolate come medie ponderate delle quantita' di carburante fornite in tutti gli aeroporti dell'Unione per ciascun periodo di riferimento.
7. L'autorita' di cui all'articolo 2, nel determinare la sanzione pecuniaria relativa alle quote medie di carburanti sintetici per l'aviazione di cui al comma 1, lettera b), tiene conto di ogni eventuale sanzione pecuniaria relativa alle quote minime di carburanti sintetici per l'aviazione gia' imposta al fornitore di carburante per l'aviazione in riferimento al rispettivo periodo, al fine di evitare una doppia sanzione.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2405 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 6
Violazione degli obblighi dell'operatore aereo ai sensi dell'articolo
5 del regolamento (UE) 2023/2405

1. L'operatore aereo che carica un quantitativo annuo di carburante in un aeroporto dell'Unione in misura inferiore al 90 per cento del fabbisogno annuo di carburante, fatte salve eventuali esenzioni accordate o giustificazioni riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 2023/2405, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al risultato della formula SRIF =2∙CN∙PMAAF aumentato fino al decuplo.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2405 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 7
Violazione degli obblighi del gestore aeroportuale ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2405

1. Se, al termine della procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405, l'E.N.A.C. accerta che il gestore aeroportuale non ha adottato tutte le misure necessarie per agevolare l'accesso degli operatori aerei ai carburanti contenenti quote minime di carburanti sostenibili per l'aviazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, diffida il gestore aeroportuale ad adottare tutte le misure necessarie senza indebito ritardo e comunque entro tre anni dalla richiesta di informazioni trasmessa ai sensi del medesimo articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405.
2. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il gestore aeroportuale e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 50.000 euro.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti a regolamento (UE) 2023/2405 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 8
Violazione degli obblighi di comunicazione dell'operatore aereo ai
sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2023/2405

1. E' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro l'operatore aereo che, a partire dall'anno 2025, non trasmette all'E.N.A.C., entro il 31 marzo di ogni anno di riferimento, le informazioni relative al:
a) quantitativo totale di carburante caricato in ciascun aeroporto dell'Unione, espresso in tonnellate;
b) fabbisogno annuo di carburante, per aeroporto dell'Unione, espresso in tonnellate;
c) quantitativo annuo non caricato, per aeroporto dell'Unione, che deve essere considerato pari a 0 (zero) qualora il quantitativo annuo non caricato sia negativo oppure qualora sia inferiore o pari al 10 per cento del fabbisogno annuo di carburante;
d) quantitativo annuo eventualmente caricato, per aeroporto dell'Unione europea, per motivi di conformita' alle norme di sicurezza applicabili in relazione al carburante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405 espresso in tonnellate;
e) quantitativo totale di carburante sostenibile eventualmente acquistato da fornitori di carburante al fine di operare i voli effettuati ai sensi del regolamento (UE) 2023/2405, in partenza dagli aeroporti dell'Unione europea, espresso in tonnellate;
f) per ogni eventuale acquisto di carburante sostenibile, il nome del fornitore di carburante, il quantitativo acquistato espresso in tonnellate, il processo di conversione, le caratteristiche e l'origine delle materie prime utilizzate per la produzione e le emissioni durante il ciclo di vita del carburante sostenibile e, se un acquisto comprende diversi tipi di carburante sostenibile con caratteristiche diverse, le informazioni per ciascun tipo di carburante sostenibile;
g) totale dei voli effettuati ai sensi del regolamento (UE) 2023/2405 in partenza dagli aeroporti dell'Unione europea, espresso in numero di voli e in ore di volo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere e) e f), l'operatore aereo allega:
a) una dichiarazione dei sistemi relativi ai gas a effetto serra cui partecipa e nell'ambito dei quali gli e' possibile comunicare i carburanti sostenibili per l'aviazione;
b) una dichiarazione attestante di non aver comunicato, nell'ambito di piu' di un sistema relativo ai gas a effetto serra, partite identiche di carburanti sostenibili per l'aviazione;
c) informazioni sulla partecipazione a regimi di sostegno finanziario dell'Unione europea, nazionali o regionali che consentano agli operatori aerei di essere compensati per i costi dei carburanti sostenibili per l'aviazione acquistati e informazioni che indichino se la stessa partita di carburanti sostenibili per l'aviazione abbia ricevuto o meno sostegno nell'ambito di piu' di un regime di sostegno finanziario.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2405 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 9
Violazione degli obblighi di comunicazione del fornitore di
carburante ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE)
2023/2405

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 70.000 euro a 150.000 euro il fornitore di carburante che non fornisce gratuitamente agli operatori aerei, entro il 14 febbraio di ogni anno di riferimento, le informazioni pertinenti e accurate inerenti a quanto previsto dall'articolo 8, relative al periodo di riferimento.
2. E' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi del secondo periodo il fornitore di carburante per l'aviazione che, nell'ambito delle comunicazioni di cui al presente articolo, trasmette informazioni fuorvianti o inesatte riguardo alle caratteristiche o all'origine dei carburanti sostenibili per l'aviazione da esso forniti. La sanzione e' di importo pari al risultato in valore assoluto della formula SNSAF=2∙NSAF∙(PMASAF-PMACJF) aumentato fino al decuplo in ragione del quantitativo di carburanti per l'aviazione sostenibili forniti, oggetto delle informazioni fuorvianti o inesatte.
3. E' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 70.000 euro a 150.000 euro il fornitore di carburante che fornisce agli operatori aerei che ne fanno richiesta le informazioni inerenti a quanto previsto dall'articolo 8:
a) oltre novanta giorni dalla data della richiesta, quelle relative a un periodo di riferimento gia' concluso;
b) oltre quarantacinque giorni dalla conclusione del periodo di riferimento per quelle relative a un periodo di riferimento non ancora concluso, laddove la richiesta sia stata presentata almeno 45 giorni prima del termine di tale periodo.
4. E' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi del comma 2, secondo periodo, il fornitore di carburante che, nel corso dell'anno 2025 ed entro il 14 febbraio di ogni anno di riferimento, non inserisce nella banca dati dell'Unione europea (UDB), ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o in qualsiasi strumento di raccolta dati alternativo individuato dalla Commissione europea per la medesima finalita', le informazioni relative al:
a) quantitativo di carburante fornito in ciascun aeroporto dell'Unione europea, espresso in tonnellate;
b) quantitativo di carburante sostenibile eventualmente fornito in ciascun aeroporto dell'Unione espresso in tonnellate;
c) per ciascun tipo di carburante sostenibile fornito negli aeroporti dell'Unione l'indicazione del processo di conversione, delle caratteristiche e dell'origine delle materie prime utilizzate per la produzione e delle emissioni prodotte durante il ciclo di vita;
d) tenore di aromatici e naftaleni in volume percentuale e di zolfo in massa percentuale nel carburante per l'aviazione fornito per partita, per aeroporto dell'Unione e a livello di Unione, con indicazione di volume e massa totali di ciascuna partita e metodo di prova applicato per misurare il contenuto di ciascuna sostanza a livello di partita;
e) contenuto energetico del carburante e del carburante sostenibile forniti in ciascun aeroporto dell'Unione, per ciascun tipo di carburante.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2405 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 41 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199 recante: «Attuazione della direttiva
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021:
«Art. 41 (Altre disposizioni nel settore del
trasporto). - 1. Con decreto del Ministero della
transizione ecologica, emanato, entro centottanta giorni
dall'istituzione della banca dati dell'Unione europea per
la tracciabilita' di carburanti liquidi e gassosi per il
trasporto di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della
direttiva (UE) 2018/2001, sono stabilitele modalita' di
partecipazione alla stessa banca dati da parte delle
istituzioni nazionali e dei soggetti interessati. In
particolare, sono previste adeguate forme e procedure di
controllo della veridicita' delle informazioni inserite
nella banca dati dai soggetti privati, nonche' adeguati
strumenti di segnalazione delle irregolarita' e dei dati
non corrispondenti al vero.
2. I decreti di cui al comma 1 impongono agli
operatori economici interessati di inserire in tale banca
dati le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle
caratteristiche di sostenibilita' di tali biocarburanti
ammissibili, compresi i gas a effetto serra emessi durante
il loro ciclo di vita, a partire dal loro luogo di
produzione fino al fornitore di carburante che immette il
carburante sul mercato. Ai fornitori di carburante e'
imposto l'inserimento in banca dati di tutte le
informazioni necessarie per verificare il rispetto delle
soglie percentuali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39.
3. Il Ministero della transizione ecologica, anche su
indicazione del Comitato di cui all'articolo 39, comma 11
segnala alle autorita' competenti di altri Stati membri
dell'Unione europea eventuali comportamenti fraudolenti con
riferimento al rispetto degli obblighi di cui all'articolo
39 e dei criteri di cui all'articolo 42.».
 
Art. 10
Violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/2405 da
parte degli operatori aerei

1. Nei confronti dell'operatore aereo che viola gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/2405, l'E.N.A.C. puo' disporre il divieto di partenza di cui all'articolo 802 del codice della navigazione, di cui all'allegato al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/2405 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 802 del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante: «Approvazione del
testo definitivo del Codice della navigazione», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18 aprile 1942:
«Art. 802 (Divieto di partenza). - L'ENAC vieta la
partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli
previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di
pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea,
nonche' quando risultano violati gli obblighi previsti
dalle norme di polizia e per la sicurezza della
navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle
autorita' competenti che l'esercente ed il comandante non
hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di
interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058,
l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o
della societa' Enav, vieta altresi' la partenza degli
aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi
al pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di
pertinenza di Enav S.p.a..».
 
Art. 11

Relazione informativa

1. Entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno, l'E.N.A.C. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione semestrale sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto nonche' sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.
 
Art. 12

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

1. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «I decreti di cui al secondo periodo recano, altresi', indicazioni operative per le modalita' di attuazione del rispetto degli obblighi previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2405 in relazione alle quote di carburante sostenibile per l'aviazione disponibile negli aeroporti dell'Unione.».

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 39, commi da 1 a 4, del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 39 (Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili
nel settore dei trasporti). - 1. Al fine di promuovere la
produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei
trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel
PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono
obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari
al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di
carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e
calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta
quota e' calcolata, tenendo conto delle disposizioni
specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale
fra le seguenti grandezze:
a) al denominatore: benzina, diesel, metano,
biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti
immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;
b) al numeratore: biocarburanti e biometano ovvero
biogas per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti
rinnovabili di origine non biologica, anche quando
utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di
carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio
riciclato, tutti considerati indipendentemente dal settore
di trasporto in cui sono immessi.
1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al
comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti
liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in
consumo dai soggetti obbligati e' gradualmente aumentata ed
e' equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023,
con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1
milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In
caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e
dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-sexies,
comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116.
2. Per il calcolo del numeratore e del denominatore
sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico
dei carburanti per il trasporto di cui all'Allegato V del
presente decreto. Per i carburanti non inclusi in tale
Allegato V si applicano le pertinenti norme ESO per
calcolare il potere calorifico dei carburanti o, laddove
non siano state adottate pertinenti norme ESO, le norme
ISO.
3. La quota di cui al comma 1 e' raggiunta nel
rispetto dei seguenti vincoli:
a) la quota di biocarburanti avanzati e biometano
ovvero biogas avanzati e' pari almeno al 2,5 per cento dal
2022 e almeno all'8 per cento nel 2030;
b) il contributo dei biocarburanti e del biometano
ovvero del biogas prodotti a partire da materie prime
elencate nell'Allegato VIII, parte B, non puo' superare la
quota del 2,5 per cento del contenuto energetico dei
carburanti per il trasporto senza tener conto del fattore
moltiplicativo di cui al comma 6, lettera a);
c) e' rispettato quanto previsto all'articolo 40;
d) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti
miscelati alla benzina e' almeno pari allo 0,5 per cento e
a partire dal 2025 e' almeno pari al 3 per cento sul totale
della benzina immessa in consumo.
3-bis. Al fine di promuovere la produzione di
biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza,
aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma
1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale
delle raffinerie tradizionali esistenti e' incentivata
mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale
assegnato secondo modalita' e criteri definiti con i
decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle
disponibilita' finanziarie del fondo di cui al medesimo
comma 3-ter.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la
decarbonizzazione e per la riconversione verde delle
raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205
milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023
e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalita' e
criteri per la partecipazione alla ripartizione delle
risorse, in attuazione del comma 3-bis. Ai relativi oneri
si provvede:
a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022,
mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto
residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e
dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111
del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite
all'erario;
b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad
euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per
l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Fatto salvo quanto disciplinato dal decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 30 dicembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 5
gennaio 2021, n. 3, e dall'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli obiettivi di
cui ai commi 1, 1-bis e 3 sono raggiunti, tramite il
ricorso a un sistema di certificati di immissione in
consumo, nel rispetto di obblighi annuali, nonche' secondo
le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione
disciplinati con uno o piu' decreti del Ministro della
transizione ecologica, il primo dei quali da emanare entro
il 31 dicembre 2022. Con i medesimi decreti si provvede
all'eventuale aggiornamento degli obiettivi di cui ai commi
1 e 3, nonche' all'eventuale integrazione degli elenchi di
cui al comma 1 lettere a) e b), tenuto conto di quanto
disposto dall'articolo 11, comma 2, e in attuazione
dell'articolo 14, comma 1, lettera b).
Omissis.».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/2405 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'E.N.A.C. provvede allo svolgimento dei compiti e delle attivita' necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente trasferiti all'E.N.A.C. nella medesima misura, ai fini del sostegno della ricerca e dell'innovazione nonche' della produzione e dell'uso dei carburanti sostenibili per l'aviazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo rispettare.
Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Nordio, Ministro della giustizia

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Visto, il Guardasigilli: Nordio