Gazzetta n. 291 del 16 dicembre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 7 novembre 2025
Aggiornamento e semplificazione delle misure e procedure della ricostruzione privata finalizzate all'accelerazione del processo di ricostruzione in attuazione delle innovazioni apportate al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da ultimo, dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101. (Ordinanza n. 54/2025).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile»;
Visto l'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», con il quale e' stata disciplinata la procedura per accedere ai contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta, disponendosi l'autorizzazione, allo scopo, della spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048;
Viste le seguenti proprie ordinanze, pubblicate sul sito internet istituzionale della struttura commissariale:
n. 5/2023 in data 22 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 agosto 2023, foglio n. 2374, con la quale e' stata disciplinata la concessione ed erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari evacuati dalle proprie abitazioni a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, successivamente modificata e integrata con le ordinanze n. 25/2024, in data 23 maggio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 5 giugno 2024, foglio n. 1608, e n. 46/2025 in data 5 giugno 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 16 giugno 2025, foglio n. 1643;
n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 13 novembre 2023, foglio n. 2948, con la quale sono stati disciplinati criteri, modalita' e' termini per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di ricostruzione privata per gli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze;
n. 23/2024 in data 9 aprile 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 22 aprile 2024, foglio n. 1156, con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni, tra l'altro, alla richiamata ordinanza n. 14/2023;
n. 29/2024 in data 18 luglio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 settembre 2024, foglio n. 2560, con la quale sono state definite le modalita' per lo svolgimento di verifiche a campione anche sulle procedure di contributo di cui alle richiamate ordinanze n. 5/2023 e n. 14/2023;
n. 31/2024 in data 12 agosto 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 4 settembre 2024, foglio n. 2400, con la quale e' stata disciplinata l'integrazione dei contributi di ricostruzione privata per i danni subiti ai beni mobili;
n. 36/2024 in data 23 ottobre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 13 novembre 2024, foglio n. 2888, con la quale e' stato disciplinato il riconoscimento con la modalita' del credito d'imposta anche dei contributi di cui all'ordinanza n. 14/2023;
n. 52/2025 in data 21 agosto 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 2 settembre 2025, con la quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 20-sexies, comma 1, lettera f-ter, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, allo scopo di consentire al Commissario straordinario di aggiornare le stime dei relativi fabbisogni finanziari, sono state regolate le modalita' con le quali i soggetti potenzialmente interessati ad accedere ai contributi di cui al citato art. 20-sexies, che alla data di entrata in vigore della medesima ordinanza non avevano ancor presentato domanda di contributo, possono manifestare la volonta' di presentare la predetta istanza, mediante la compilazione, entro il 31 ottobre 2025, sulla piattaforma informatica denominata INDICA, dell'apposita dichiarazione;
n. 53/2025 in data 7 settembre 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 17 settembre 2025, con la quale e' stato stabilito che, in alternativa ai contributi di cui all'art. 1 della richiamata ordinanza n. 14/2023, i soggetti beneficiari legittimamente individuati ed ivi specificati, possono richiedere un contributo per la delocalizzazione di immobili a uso residenziale, disciplinandone le relative modalita' in conformita' a quanto previsto dall'art. 20-sexies, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, stabilendo, altresi', che tale facolta' si applica anche ai soggetti danneggiati nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali dell'anno 2024 richiamati dall'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 61 del 2023;
Visto l'art. 20-bis del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025 e, in particolare il comma 1-bis, in forza del quale, a decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui al medesimo articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies «si applicano anche alle attivita' di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice»;
Visto l'art. 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025 e, in particolare:
il comma 7, lettera c), punto 2), ove e' stabilito che il commissario straordinario, «coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi»;
il comma 9, in base al quale «il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualita' di sub-commissari», i quali «operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario, assicurano la partecipazione alle attivita' della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'art. 20-quater e provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, nonche' al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7»;
Visti gli articoli 20-sexies e 20-septies, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificati dal decreto-legge n. 65 del 2025, con i quali sono stati disciplinati i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione, erogazione, gestione e rendicontazione dei contributi per la ricostruzione degli edifici privati e, in particolare, le innovazioni e semplificazioni introdotte con gli articoli 5 e 6 del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025 e relative, in particolare:
alla previsione di una nuova tipologia di contributi dedicata a sovvenire ai danni minori subiti da famiglie e imprese, mediante la previsione di procedure particolarmente semplificate, alternativa alle altre tipologie di contributo;
alla previsione di apposite procedure affinche' situazioni di particolare complessita' possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, valutandosi, se del caso, l'adozione di apposite ordinanze speciali, specificamente motivate, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che prevedano procedure particolari giustificate dalle specifiche criticita' della situazione;
alla disciplina delle modalita' con le quali, qualora un immobile sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi verificatisi nel mese di maggio 2023 e nei mesi di settembre-ottobre 2024, e il contributo spettante per gli eventi del 2023 sia stato concesso, ma gli interventi non fossero stati ultimati al verificarsi dei nuovi danni, sia possibile concedere l'ulteriore contributo relativo agli eventi del 2024, prevedendo che il precedente procedimento precedente sia concluso riducendo il contributo gia' concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e su attestazione documentata del professionista abilitato, specificando, altresi', che, a tal fine, nella nuova istanza di contributo il professionista abilitato debba attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere gia' eseguite o siano relative a interventi gia' autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno;
alla previsione che, in ragione delle particolari esigenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'art. 20-bis, allo scopo di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, i contributi per la ricostruzione privata possano essere concessi anche ai consorzi di cui all'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, stabilendo che, in tal caso, il contributo sia concesso fino al 100 per cento dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'art. 3, primo e secondo comma, del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, in deroga ai limiti ivi previsti nonche' a quanto previsto dall'art. 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale;
alla previsione che la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio sia obbligatoriamente allegata all'istanza di contributo per la ricostruzione privata unicamente qualora tale titolo sia richiesto per la realizzazione della specifica tipologia di interventi da eseguire;
alla facolta' per il Commissario straordinario di individuare un soggetto cui attribuire le funzioni di concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata;
ala previsione, qualora, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, che il richiedente sia comunque tenuto a specificare tale circostanza e, successivamente, a comunicare l'esito definitivo, anche nel caso in cui sia negato il risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto assicuratore, stabilendo, altresi', che in caso di inadempienza a tale obbligo di tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia stato riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo sia revocato e le somme eventualmente percepite debbano essere restituite;
alla previsione che all'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata si provveda mediante uno o piu' acconti, con relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non inferiore al 10 per cento dell'importo del contributo determinato nel provvedimento di concessione;
alla disciplina della possibilita' di richiedere i contributi per la ricostruzione privata anche per interventi gia' effettuati e completati, specificando le relative modalita', la documentazione tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalita' con gli eventi calamitosi di cui all'art. 20-bis del citato decreto-legge n. 61 del 2023;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di eccezionale intensita', che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;
Dato atto delle modalita' speciali per la realizzazione degli interventi urgenti di cui trattasi, come definite e regolate nelle richiamate ordinanze commissariali comprensive delle rispettive semplificazioni e facolta' derogatorie rispetto alle ordinarie normative di settore interessate, nonche' delle previsioni contenute nei citati articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 65 del 2025, finalizzate all'aggiornamento e all'ulteriore semplificazione di tali modalita';
Dato atto che allo scopo di svolgere un'istruttoria tecnica propedeutica all'adozione delle ulteriori misure di cui trattasi, adeguata e condivisa, in coerenza con il nuovo assetto della governance degli interventi di ricostruzione di cui al citato art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2023, sono stati costituiti appositi tavoli tecnici tematici coordinati dai dirigenti competenti per materia e dagli esperti della struttura commissariale, composti, oltre che da qualificato personale della struttura medesima e degli enti allo scopo convenzionati, anche dei referenti appositamente designati dai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari alla ricostruzione, uno dei quali, in particolare, dedicato alla revisione delle misure per la ricostruzione privata, che si e' riunito da ultimo in data 8 ottobre 2025;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'aggiornamento delle disposizioni contenute nella richiamata ordinanza n. 14/2023, e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle novita' introdotte con il citato decreto-legge n. 65 del 2025, sulla base degli approfondimenti sviluppati in seno al citato tavolo tecnico tematico per la ricostruzione privata, stabilendo, in particolare, che alcune di tali innovazioni divengano efficaci non appena le piattaforme informatiche rese disponibili dalle tre regioni saranno state aggiornate, circostanza di cui verra' data specifica pubblica comunicazione, dando, contestualmente, atto che alla concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata si provvede nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili allo scopo a legislazione vigente;
Ritenuto necessario, altresi', differire il termine del 31 ottobre 2025 per la compilazione, sulla piattaforma INDICA, della dichiarazione allegata alla richiamata ordinanza commissariale n. 52 del 2025 e concernente la manifestazione della volonta' di presentare istanza di contributo per la ricostruzione privata, allo scopo di consentire l'assunzione di scelte consapevoli da parte dei cittadini interessati, alla luce delle ulteriori innovazioni e semplificazioni introdotte con le modifiche apportate alle attivita' e procedure di ricostruzione privata con la presente ordinanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana;
Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Dispone:

Art. 1
Misure per l'integrazione e la semplificazione delle attivita' di
ricostruzione privata. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 14
del 3 novembre 2023 e successive modifiche e integrazioni

1. Nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono contenute le misure per l'integrazione e la semplificazione delle attivita' di ricostruzione privata che modificano l'ordinanza commissariale n. 14 del 3 novembre 2023, richiamata in premessa, e successive modifiche e integrazioni.
2. Nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, allo scopo di agevolare la lettura e attuazione delle procedure per la ricostruzione privata relative alle famiglie e ai soggetti privati, e' contenuto il testo coordinato del dispositivo dell'ordinanza n. 14 del 2023 - aggiornamento ottobre 2025, comprensivo delle modifiche approvate ai sensi del comma 1.
 
Art. 2
Differimento del termine per la ricognizione dei soggetti interessati
ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata di cui
all'art. 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023. Modifiche
all'ordinanza commissariale n. 52 del 21 agosto 2025
1. Allo scopo di consentire l'assunzione di scelte consapevoli, alla luce delle ulteriori innovazioni e semplificazioni introdotte con le modifiche apportate all'ordinanza commissariale n. 14 del 2023 richiamata in premessa ai sensi dell'art. 1, il termine del 31 ottobre 2025 per la compilazione, sulla piattaforma INDICA, della dichiarazione allegata all'ordinanza commissariale n. 52 del 2025 e concernente la manifestazione della volonta' di presentare istanza di contributo per la ricostruzione privata, e' differito al 30 novembre 2025.
 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Alla concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse assegnate allo scopo e alla data odierna rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modificazioni, nonche' delle risorse autorizzate ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», nell'ambito della disciplina della procedura per accedere ai contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta.
 
Art. 4

Efficacia

1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La presente ordinanza e' pubblicata nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Autorita' nazionale delegata per la ricostruzione e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
Roma, 7 novembre 2025

Il Commissario straordinario: Curcio

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3012

__________
Avvertenza:
La versione integrale della predetta ordinanza sara' consultabile al seguente link:
https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ord inanze/elenco-ordinanze-2025/