| Gazzetta n. 291 del 16 dicembre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 5 novembre 2025 |
| Modifica dell'allegato I del decreto 7 agosto 2023 relativo a «Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola». |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 settembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola» (protocollo MASAF n. 413214 dell'8 agosto 2023); Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2, del decreto ministeriale del 7 agosto 2023, che dispone che successivi aggiornamenti e integrazioni delle disposizioni riportate negli allegati del medesimo decreto, sono disposti con decreto del Ministro, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni; Vista la modifica del Piano strategico della PAC approvata il 18 giugno 2025, in cui e' previsto, al capitolo 3.5.5, che «Per quanto riguarda gli investimenti in azienda per nuovi oliveti, ristrutturazione e modernizzazione di quelli esistenti, riconversione varietale, diversa collocazione o reimpianto degli oliveti, interventi straordinari negli oliveti, saranno finanziati sia nello sviluppo rurale che nei piani operativi, salva la verifica prevista di cui al punto 4.7.3 per evitare il doppio finanziamento»; Considerato, pertanto, opportuno aggiornare l'allegato I del decreto ministeriale del 7 agosto 2023, prevedendo la possibilita' di includere, tra gli interventi ammissibili nei programmi operativi ed esecutivi, gli investimenti inerenti ai nuovi impianti olivicoli e ristrutturazione degli esistenti; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 29 ottobre 2025;
Decreta:
Art. 1
1. Nell'allegato I del decreto ministeriale relativo a «Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola» al punto 8), art. 47 (1) (a.xi) «Miglioramento della qualita' dei prodotti», la lista degli interventi e' integrata con «Investimenti inerenti ai nuovi impianti olivicoli e ristrutturazione degli esistenti». 2. Nello stesso allegato I al punto 8), art. 47 (1) (a.xi), capitolo «Fase agricola», viene eliminato il seguente paragrafo «Gli investimenti inerenti ai nuovi impianti olivicoli e ristrutturazione degli esistenti verranno finanziati dagli interventi dello sviluppo rurale (come evidenziato nel capitolo 3.5.5 del PSN).» 3. Nel medesimo allegato I al termine della frase «L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) 2115/2021 sui Piani strategici)» e' aggiunta la seguente «I valori di utilizzo del fondo devono essere comunicati anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato». Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 novembre 2025
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Minitero del turismo, n. 1317 |
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