Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 4 dicembre 2025
Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.07).


IL DIRETTORE GENERALE
servizi di vigilanza

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile»;
Visti in particolare l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 6 novembre 2013), da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 agosto 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 195 del 23 agosto 2025), recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
Visto il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile», non convertito, ed in particolare l'art. 13, commi 3 e 4, che apporta modifiche all'obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Considerata la necessita' di introdurre un aggiornamento delle specifiche tecniche al fine di dare attuazione alla disciplina normativa sopra richiamata;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 al n. 203, con il quale e' stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy al dott. Giulio Mario Donato, a decorrere dal 1° gennaio 2024;
Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1

Approvazione delle specifiche

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 7 agosto 2025, elencate nell'allegato A al presente decreto.
2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 acquistano efficacia con decorrenza dal 15 gennaio 2026.
3. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche e' eseguita sul sito internet istituzionale dell'amministrazione, www.mimit.gov.it
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' disponibile sul citato sito internet del Ministero.
Roma, 4 dicembre 2025

Il direttore generale: Donato
 
Allegato A

Specifiche tecniche versione 7.07 Sintesi
Le variazioni riguardano:
1. Nuovo campo modulo INT/P, sezione B. modifica di persona - riq. 2/Domicilio della persona per comunicazione dell'iscrizione della cancellazione del domicilio digitale (pec) della persona con carica nell'impresa o nell'ente iscritto nel REA;
2. Integrazione appunto 1685/C per aggiornamento istruzioni di compilazione del modulo INT/P relativamente a:
a. indicazioni operative per l'applicazione di controlli (anche bloccanti in fase di ricezione della pratica telematica) per uniformare la comunicazione del domicilio digitale dei soggetti con carica nell'impresa;
b. Indicazioni operative gia' efficaci ed esplicitate all'interno del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 che ha modificato l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, ossia:
i. obbligatorieta' della comunicazione sulla base della carica ricoperta dai soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) nell'impresa (amministratore unico, amministratori delegati e del presidente del consiglio di amministrazione);
ii. il domicilio digitale deve essere diverso da quello dell'impresa per la quale si sta effettuando l'adempimento. 1. Nuovo campo modulo INT/P, sezione B. modifica di persona - riq.
2/Domicilio della persona per comunicazione dell'iscrizione della
cancellazione del domicilio digitale (pec) della persona con carica
nell'impresa o nell'ente iscritto nel REA.

Parte di provvedimento in formato grafico
2. Integrazione appunto 1685/C per aggiornamento istruzioni di
compilazione del modulo INT/P Modulo intercalare P Atti o fatti relativi a socio o titolare di carica. Avvertenze generali Soggetti utilizzatori del modulo
Tutti i soggetti obbligati all'iscrizione nel R.I. o alla denuncia al R.E.A., per indicare i dati anagrafici, le cariche e i poteri (sono esclusi i titolari di imprese individuali). Nelle indicazioni riportate nel presente modulo, dove si parla genericamente di «persona» deve intendersi persona fisica o giuridica. Finalita' del modulo
Il modulo va utilizzato, di regola, quale allegato dei moduli S1, S2, S3, S5, UL, R, I1 e I2, per l'iscrizione dei seguenti fatti:
1. per la richiesta d'iscrizione al R.I. della nuova nomina o nomina per conferma (con variazione di poteri e/o altri dati) di amministratore, sindaco, revisore e liquidatore per le imprese ove tali cariche siano previste, con indicazione dei dati richiesti dai singoli quadri;
2. per l'indicazione dei dati e dei fatti relativi ai soci delle societa' di persone (es. variazione di quote sociali, variazione di qualifiche ecc.) e del socio unico di s.r.l. unipersonali e di S.p.a. unipersonali;
3. per il deposito al R.I. dell'iscrizione di nomina del procuratore e dell'institore di un'impresa commerciale ai sensi dell'art. 2196 del codice civile;
4. per la comunicazione al R.E.A. di dati sulla persona fisica titolare di carica non soggetta ad iscrizione nel R.I., per la quale sussiste un obbligo di denuncia ai fini R.E.A., quali ad esempio il responsabile tecnico per le attivita' di cui alle leggi decreto ministeriale n. 37/2008 (impiantistica), n. 122/1992 (autoriparazione), n. 82/1994 (disinfestazione, derattizzazione e sanificazione);
5. per la comunicazione al R.I. e al R.E.A. delle variazioni di dati o cessazione di persona gia' iscritta;
6. per richiedere l'iscrizione, modifica o cancellazione alla gestione esercenti attivita' artigiane o commerciali istituita presso l'INPS.
L'intercalare P riguarda, in ogni caso, una sola persona e va di norma utilizzato come allegato dei moduli sopraindicati, di cui costituisce parte integrante.
Va utilizzato da solo nei seguenti casi:
a) per la comunicazione della variazione dei dati anagrafici e della residenza anagrafica o del domicilio di persona gia' iscritta;
b) per la richiesta di iscrizione della propria nomina ad amministratore o liquidatore di societa' di capitali, presentata in data successiva alla richiesta di iscrizione del relativo atto di nomina, che si riferisce a piu' persone;
c) per richiedere l'iscrizione, modifica o cancellazione alla gestione esercenti attivita' artigiane o commerciali istituita presso l'INPS. Ufficio competente alla ricezione del modulo
A seconda dei casi, e' quello della sede o della localizzazione dell'impresa in cui e' presente il soggetto. Amministratori di S.p.a. (art. 2383 del codice civile) di s.a.p.a. (articoli 2454 e 2383 del codice civile) di s.r.l. (art. 2475 e 2383 del codice civile), cooperative (articoli 2521 e 2383 del codice civile) consorzi con attivita' esterna (art. 2612 del codice civile).
Vanno iscritti i seguenti soggetti:
1a) Amministratore nominato nell'atto costitutivo.
A norma dell'art. 2383, comma 4, del codice civile l'amministratore deve chiedere l'iscrizione della propria nomina entro trenta giorni da quando ne ha avuta notizia.
Pertanto la richiesta di iscrizione della nomina dell'amministratore puo' essere contestuale o successiva alla richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo (che contiene la nomina).
1b) Amministratore nominato o confermato dall'assemblea dei soci.
Le considerazioni esposte al punto 1a) valgono anche in questo caso, con le seguenti precisazioni:
la nomina dell'amministratore e' contenuta in un verbale di assemblea ordinaria dei soci, che di per se' non e' espressamente assoggettato dal codice civile alla iscrizione nel R.I.; tuttavia una interpretazione coordinata e sistematica degli articoli 2383 e 2475 consente di affermare che la «nomina» di cui all'art. 2383 va rappresentata - sotto il profilo documentale - dalla deliberazione di nomina opportunamente verbalizzata;
tale verbale deve comunque accompagnare la richiesta di iscrizione della nomina, quanto meno per dimostrare la «veridicita'» della nomina stessa;
in caso di piu' nomine con lo stesso verbale, e' sufficiente che quest'ultimo accompagni la prima richiesta di iscrizione di nomina.
1c) Amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.
1d) Amministratore e sindaco nominato dallo Stato o da enti pubblici (articoli 2449 e 2450 del codice civile). Avvertenze per i singoli riquadri
Il modulo informatico e' suddiviso in tre sezioni principali: nuova persona, modifica persona e cessazione persona.
Ogni sezione individua automaticamente i riquadri che devono essere obbligatoriamente compilati. 1/Dati anagrafici
Va indicato, barrando l'apposita casella, se il modulo riporta dati di una persona fisica o di un soggetto diverso (societa', associazione, fondazione, consorzio, ecc.) con indicazione, in ogni caso, del codice fiscale.
In questo riquadro vanno indicati i dati anagrafici completi del soggetto.
Solo se il riquadro viene compilato per comunicare la variazione di dati anagrafici precedentemente denunciati, va indicata, nell'apposito campo, la data dell'avvenuta variazione.
Deve obbligatoriamente essere indicato se il soggetto sia rappresentante o meno dell'impresa, valorizzando l'apposito campo. In particolare si richiama l'obbligo per le societa' di capitale di indicare quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza dell'impresa, informazione di particolare rilevanza da esporre sui documenti rilasciati dall'ufficio del R.I.
Tuttavia anche per le altre forme giuridiche collettive e' obbligatorio indicare almeno un soggetto che abbia la rappresentanza dell'impresa al fine di maggior chiarezza e trasparenza della pubblicita' fornita dall'ufficio del R.I.
Nel caso di imprese estere i cui soci/amministratori siano a loro volta tutte persone giuridiche (ovvero non persone fisiche), deve essere inserita nell'impresa la/le persona/e fisica/che legale/i rappresentante/i dell'impresa a sua volta legale rappresentante di quella in oggetto, specificando la condizione con una breve descrizione da inserire nel riquadro 5 dei poteri di rappresentanza.
L'ufficio provvedera' a rifiutare pratiche di imprese che non abbiano ancora presentato/aggiornato l'informazione del legale rappresentante, come sopra esposto. 2/Domicilio della persona (o eventuale indirizzo della sede della societa' socia)
Va indicato il domicilio della persona fisica, completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione, ovvero l'indirizzo completo della sede legale, nel caso si tratti di societa'.
Se il riquadro viene compilato per comunicare il nuovo domicilio, ovvero la nuova sede societaria, va indicata, nell'apposita riga, la data della variazione.
Si raccomanda di indicare il numero di telefono e di telefax.
Va indicato l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, per gli usi consentiti dalla vigente normativa.
I curatori fallimentari indicano la sede della curatela.
La cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e' ammessa soltanto per i soggetti che non hanno l'obbligo di comunicarla. Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata pec (domicilio digitale dell'amministratore) A. Indicazioni operative gia' esplicitate all'interno del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 che ha modificato l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012.
L'obbligo di comunicazione del domicilio digitale ricade sui soggetti che ricoprono carica di:
1. amministratore unico (codice AUN*), oppure
2. amministratore delegato (codice AMD*), oppure
3. consigliere delegato (codice COD*), oppure
4. presidente consiglio di amministrazione (PCA* o PRE*) in assenza di soggetti con cariche di cui ai punti 2 e 3 precedenti (sia all'interno della pratica telematica predisposta, sia all'interno dei dati che risultano nel registro delle imprese).
Anche nel caso si stia effettuando una comunicazione di iscrizione della nomina o di rinnovo della carica amministrativa (anche all'interno degli adempimenti di iscrizione di nuova societa' con modulo S1).
L'obbligo di comunicazione del domicilio digitale dell'amministratore, secondo i criteri sopra esposti, si applica anche nel caso di carica ricoperta da una persona giuridica (sia un soggetto giuridico italiano che straniero).
Il domicilio digitale dell'amministratore non puo' coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. * trattasi di codici presenti nella tabella CAM - cariche amministrative delle specifiche tecniche ministeriali. B. Ulteriori indicazioni operative finalizzate ad applicare controlli (anche bloccanti in fase di ricezione della pratica telematica) per uniformare la comunicazione del domicilio digitale dei soggetti con carica nell'impresa.
In caso di comunicazione del domicilio digitale deve essere rispettato che:
1. il domicilio digitale dell'amministratore e - per congruenza - quello di qualsiasi altro soggetto con carica nell'impresa, deve essere diverso, non solo da quello dell'impresa per la quale si sta effettuando l'adempimento, ma anche dal domicilio digitale delle altre imprese iscritte al RI;
2. nel caso in cui un'impresa comunichi una variazione del proprio domicilio digitale, questo deve essere diverso da tutti i domicili digitali di soggetti che ricoprono una carica in qualsiasi impresa e sia diverso da quello delle altre imprese come previsto dalla direttiva 27 aprile 2015 del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero della giustizia (c.d. «Direttiva PEC»). 3/Cariche o qualifiche
Questo riquadro non riguarda le cariche rilevanti solo ai fini R.E.A., ma i soggetti cui vengono attribuite cariche o qualifiche ai fini dell'iscrizione nel R.I.
Vanno indicati i dati del soggetto titolare di una carica o qualifica per la quale e' prevista l'iscrizione nel R.I. (amministratore, liquidatore, sindaco, institore, procuratore, socio di societa' di persone, di societa' semplici, soci di s.r.l. e S.p.a. unipersonali, ecc.).
Vanno indicate:
la data della nomina, della conferma o della modifica della carica o qualifica ricoperta, e la relativa tipologia;
la durata dell'incarico che puo' essere espressa o con una data termine (es. fino al: gg/mm/aaaa), o con un codice (es. NA - Numero di anni o RE - Fino alla revoca), o indicando nel campo «Approvazione bilancio al» la data di esercizio relativo;
solo nel caso di iscrizione della propria nomina deve essere indicata anche la data in cui la persona ha avuto notizia della nomina stessa ai sensi dell'art. 2383, quarto comma, del codice civile;
qualora siano attribuiti poteri di rappresentanza non compresi tra quelli inseriti nell'atto costitutivo/statuto gli stessi vanno indicati nel riquadro 5/Poteri di rappresentanza;
qualora i poteri di rappresentanza attribuiti siano tali per cui un medesimo soggetto possa agire da solo per determinati atti e in via congiunta per altri, si dovranno barrare entrambe le caselle («da sola» e «congiuntamente» indicando i nominativi dei soggetti contitolari in via congiunta dei poteri di rappresentanza nel riquadro 5).
Il presente riquadro permette la gestione contestuale di piu' cariche o qualifiche.
Qualora, con lo stesso atto, ad un soggetto vengano attribuite contestualmente piu' cariche (ad esempio consigliere e presidente del c.d.a.), queste andranno tutte riportate.
Si evidenzia che il codice SLA, per un socio, puo' essere omesso quando la persona e' gia' presente nell'impresa con codice COM, SOA, SOP ed analoghi; altrimenti va espressamente specificato.
La qualita' di socio accomandante (solo per le societa' in accomandita semplice) e quella di socio accomandatario (sia per le s.a.s. che per le s.a.p.a.) rivestita da un socio di societa' in accomandita va indicata selezionando al riquadro 3, tabella CAM, l'apposito codice SOC (=socio accomandante), oppure SOR (=socio accomandatario). Si vedano, al riguardo, per le s.a.p.a., anche le istruzioni relative al modulo S, riquadro Elenco soci. 5/Poteri di rappresentanza
Il riquadro serve per indicare i poteri non previsti dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Un soggetto puo' avere contemporaneamente poteri previsti nell'atto costitutivo/statuto e/o poteri attribuiti con altri atti.
In questo riquadro vanno indicati:
il codice relativo alla carica alla quale i poteri sono associati (es. AMD - Amministratore delegato, PC - Procuratore ecc.);
la descrizione dei poteri attribuiti;
la data di attribuzione dei poteri (solo nel caso di successiva modifica o conferma degli stessi).
In caso di modifica del testo descrittivo dei poteri, va indicato se il nuovo testo sia integrativo o sostitutivo del preesistente.
In particolare si vedano le indicazioni del punto 12 delle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli. 6/Conferimenti, prestazioni, quote
Questo riquadro va compilato solo per i soci di s.n.c., s.a.s. e societa' semplice.
Per tali soggetti va indicato il valore nominale della quota di partecipazione, espressa in euro (non e' ammessa l'indicazione in percentuale o tramite una frazione), quale risulta dall'atto costitutivo o dalle successive modifiche, ed il tipo diritto.
Nel caso in cui la titolarita' della quota sia di spettanza di piu' soggetti pro indiviso, va indicato, per ciascun contitolare, la frazione rappresentativa della quota ideale, compilando il campo «In ragione di: Num./Denom» (es. la quota di euro 5.166,00 e' in comproprieta' tra il socio A per 1/3 al socio B per 1/3 e al socio C per 1/3). Nel caso in cui il diritto parziario spetti ad un unico soggetto tale frazione non va indicata.
Per ogni soggetto contitolare, vanno indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale.
Per ogni soggetto va indicato il titolo rappresentativo del diritto (campo «Tipo diritto») spettante al titolare o ai contitolari (es. 01 - Proprieta', 05 - Nuda proprieta', 02 - Usufrutto).
Nell'ipotesi di usufrutto/nuda proprieta' vanno nel contempo indicati i soggetti titolari della nuda proprieta' e dell'usufrutto.
Ad esempio per una quota di 2.323,00 euro detenuta da Tizio in piena proprieta' per 1.549,00 euro ed in nuda proprieta' per 774,00 euro, e da Caio in usufrutto per 774,00 euro, si indicheranno tre ricorrenze anagrafiche:
a) quota di 2.323,00 euro su Tizio in piena proprieta' in ragione di 1.549/2.323;
b) quota di 2.323,00 euro su Tizio in nuda proprieta' in ragione di 774/2.323;
c) quota di 2.323,00 euro su Caio in usufrutto in ragione di 774/2.323.
Qualora l'ufficio del R.I. ritenga ammissibile l'iscrizione di ulteriori vincoli sulla quota di societa' di persone quali ad esempio il pegno, il pignoramento o il sequestro, si procede analogamente, indicando i dati anagrafici ed il codice fiscale del creditore pignoratizio, del sequestrante, o comunque del soggetto beneficiario del vincolo.
E' disponibile un apposito campo dedicato ad informazioni sulla persona. Con tale campo va iscritto: il decesso del socio di societa' di persone (l'adempimento va svolto entro trenta giorni dalla data del decesso, a cura di uno degli amministratori); il recesso del socio di societa' di persone, adempimento che va eseguito entro trenta giorni dal momento in cui la comunicazione di recesso e' divenuta efficace (la notizia del recesso va iscritta a cura di uno degli amministratori e non e' legittimato allo svolgimento dell'adempimento pubblicitario il socio receduto); l'esclusione del socio di societa' di persone. Il termine di trenta giorni per l'effettuazione di tale ultimo adempimento pubblicitario decorre dall'acquisizione di efficacia della decisione di esclusione; l'obbligato alla presentazione dell'istanza di iscrizione nel registro delle imprese e' uno dei soci amministratori. 7/Altre cariche o qualifiche (REA)
Questo riquadro va compilato solo se la persona riveste, in aggiunta o meno alle cariche o qualifiche di cui al riquadro 3, particolari qualifiche o responsabilita' tecniche previste da leggi speciali di cui sia disposta la comunicazione alla camera di commercio.
Per le attivita' che prevedono specifici requisiti abilitanti per i soggetti che le esercitano, quali ad esempio i mediatori, per coloro che le svolgono per conto dell'impresa, e che non siano gia' iscritti con altra carica, si provvedera' all'iscrizione con la qualifica di DIP=Dipendente.
Oltre alla data della nomina o della modifica, va indicata, ove prevista, la durata dell'incarico. 8/Limitazione alla capacita' di agire
Va indicato lo stato giuridico della persona barrando la casella corrispondente (attribuzione o cessazione), precisando nel campo «Cod. limitazione» il tipo di limitazione della capacita' d'agire (es. MI - Minore, IN - Inabilitato); per il rappresentante dell'incapace va allegato l'intercalare P riportante i dati di questi. 9/Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti
Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es.: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia) alle quali e' subordinato l'esercizio dell'attivita' economica esercitata.
Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'autorita' che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «Tabella albi» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attivita' scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella albi e ruoli» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'ente o autorita' che lo ha rilasciato.
Per i responsabili tecnici di imprese esercenti l'attivita' di impiantistica, di autoriparazione, nonche' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, va indicata la lettera della specifica abilitazione.
Per i mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, mediatori marittimi, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta.
Per i revisori contabili va indicata la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui e' stato disposto l'inserimento nell'apposito albo.
Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attivita', come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attivita' di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013. 10/Abilitazioni professionali
Questo riquadro va compilato solo per i responsabili tecnici descrivendo le specifiche abilitazioni professionali conseguite al fine dell'esercizio delle attivita' dell'impresa. Si evidenzia che questo riquadro non va utilizzato per indicare le abilitazioni professionali relative alle attivita' di cui alla tabella LET (mediatori marittimi, impiantisti, agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, autoriparatori, disinfestatori, derattizzatori, sanificatori), per le quali va invece utilizzato il riquadro 9/Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti. AA-AB/Dati artigiani
Le istruzioni che seguono sono state redatte a cura del sistema camerale e dell'INPS.
Si veda anche il punto 6 delle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli.
Si deve indicare la partecipazione al lavoro del socio e l'eventuale assunzione della gestione. Collaboratori
Queste informazioni riguardano i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attivita' lavorativa con i requisiti di abitualita' e prevalenza nella azienda del socio. Il dichiarante deve indicare, per ogni coadiutore, i dati anagrafici e la data di inizio attivita' dello stesso. Tale dichiarazione dara' origine all'iscrizione dell'interessato nella gestione degli esercenti attivita' artigiane a partire dalla data indicata.
La compilazione e' necessaria per richiedere l'iscrizione o la cancellazione dei coadiutori, o la modifica dei dati anagrafici ad essi relativi. AC/INPS - Assicurazione previdenziale commercio
Le istruzioni che seguono sono state redatte a cura del sistema camerale e dell'INPS.
Il riquadro va utilizzato da tutti i soci dell'impresa per l'iscrizione, modifica o cancellazione alla gestione esercenti attivita' commerciali istituita presso l'INPS.
Per i soci di societa' semplici sussiste l'obbligo di iscrizione qualora l'attivita' esercitata travalichi i limiti del mero godimento degli immobili e si configuri quale piu' ampia attivita' (ad esempio prestazione di servizi a terzi), organizzata in forma di impresa.
Il presente riquadro deve essere utilizzato per richiedere la prima iscrizione di un socio e/o di un coadiutore (familiare o affine entro il terzo grado che svolge la propria attivita' lavorativa con i requisiti di abitualita' e prevalenza) nella gestione degli esercenti attivita' commerciali.
Deve anche essere utilizzato per richiedere la cancellazione del socio, o per modificare la posizione gia' esistente presso l'INPS al fine di un corretto aggiornamento della posizione contributiva. In tal caso devono essere indicati il codice azienda INPS su cui opera la variazione e la data di decorrenza della variazione stessa.
La compilazione del riquadro fornisce all'INPS le informazioni necessarie per l'accertamento dei requisiti in possesso del dichiarante che determinano l'obbligo di iscrizione ai sensi della legge n. 662/1996. L'iscrizione dara' origine all'assoggettamento alle assicurazioni previdenziali ed alla contribuzione prevista per la categoria. Iscrizione
Il dichiarante compilando il campo afferma di svolgere la propria attivita' con abitualita' e prevalenza e di possedere pertanto i requisiti previsti per l'assoggettamento obbligatorio alle assicurazioni previdenziali dei commercianti ex legge n. 662/1996. Viene quindi iscritto nella gestione ed assicurato ai fini pensionistici a partire dalla data di inizio attivita' indicata nell'apposito campo. Non iscrizione
Il dichiarante deve compilare questo campo specificando l'ipotesi che non comporta l'iscrizione alla gestione commercianti perche':
1. svolge una attivita' di lavoro dipendente a tempo pieno. In tale caso e' tenuto ad indicare l'azienda presso la quale presta la propria attivita' lavorativa;
2. e' esclusivamente socio di capitale e non presta alcuna attivita' lavorativa;
3. e' iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza ente o Cassa di ordine professionale;
4. e' gia' iscritto alla gestione artigiani e/o commercianti. In tale caso e' tenuto ad indicare il codice azienda INPS. Cancellazione
Il campo dovra' essere compilato in caso di cancellazione dell'impresa per cessazione di attivita' o qualora non sussistano piu' i requisiti previsti dalla legge n. 662/1996. Il dichiarante si trova quindi nelle seguenti condizioni:
cessa di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa (rientrano in questo caso anche i soci lavoratori che cessano di prestare la propria opera lavorativa pur continuando a far parte della compagine societaria con il solo conferimento di capitale);
cambia attivita' e la nuova attivita' non rientra nel settore terziario, commercio e turismo e non e' pertanto assicurabile nella gestione commercianti;
non svolge piu' con carattere di abitualita' e prevalenza l'attivita' che ha dato luogo all'iscrizione. Prosecuzione
Qualora il socio prosegua, senza soluzione di continuita', un'attivita' lavorativa presso un'altra azienda per la quale permane l'obbligo di versamento dei contributi alla gestione previdenziale, dovra' essere compilato il campo relativo alla prosecuzione d'attivita'.
Qualora l'attivita' del socio prosegua in un'azienda operante in una Provincia diversa da quella dell'azienda per la quale e' stata presentata la cessazione, sara' attribuito un nuovo codice azienda INPS. Collaboratori
Queste informazioni riguardano i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attivita' lavorativa con i requisiti di abitualita' e prevalenza nella azienda del socio. Il dichiarante deve indicare, per ogni coadiutore i dati anagrafici e la data di inizio attivita' dello stesso. Tale dichiarazione dara' origine all'iscrizione dell'interessato a partire dalla data indicata.
La compilazione e' necessaria per richiedere l'iscrizione o la cancellazione dei coadiutori, o la modifica dei dati anagrafici ad essi relativi. Firma
Il modulo, quando presentato da solo, va sottoscritto dal soggetto obbligato alla sua presentazione.
Si veda anche il punto 2 delle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli.