Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DECRETO 17 settembre 2025
Riparto delle risorse in attuazione dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) relativo al «Reddito di liberta' per le donne vittime di violenza».


IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 45 recante le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 143 del 20 giugno 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente l'approvazione del «Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';
Vista la Convenzione del Consiglio d'europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio;
Vista l'intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, che ha riformato la citata Intesa del 27 novembre 2014, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto, in particolare, l'art. 105-bis del citato decreto-legge n. 34/2020, recante «Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza» che prevede, per l'anno 2020, l'incremento di 3 milioni di euro a favore del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 223/2006, al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta' da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che, al fine di incrementare la misura del reddito di liberta' introdotto ai sensi del citato art. 105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, ha disposto un incremento del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, prevedendo altresi' che le risorse di cui sopra fossero secondo criteri definiti con uno o piu' decreti dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del 2 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2025, a firma della Ministra per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata, con il quale, in attuazione del predetto art. 1, comma 187 della legge n. 213/2023, si e' provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse sopra indicate per gli anni 2024-2026;
Considerato che con il medesimo decreto del 2 dicembre 2024 si e' altresi' provveduto a determinare in 500,00 euro pro capite su base mensile, per un massimo di dodici mesi mensilita', l'importo massimo del reddito di liberta' per le donne vittime di violenza;
Visto l'art. 1, comma 222, della citata legge n. 207/2024 che prevede che «Al fine di incrementare la misura del reddito di liberta' ai sensi dell'art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza, il Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' ulteriormente incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.»;
Considerato, pertanto, che alla luce di quanto previsto dal summenzionato art. 1, comma 222 della legge n. 207/2024, occorre procedere a rideterminare, incrementandola, la misura del reddito di liberta' per le donne vittime di violenza, modificando il suddetto decreto del 2 dicembre 2024 della Ministra per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Ritenuto altresi' di dover provvedere a indicare i criteri di riparto delle risorse individuate dal suddetto art. 1, comma 222 della legge n. 207/2024, pari ad un milione di euro annui a decorrere dal 2025, per gli anni 2025 e 2026;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la nota circolare del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalita' di applicazione;
Considerato che, alla luce della citata circolare n. 202412, per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' di cui all'art. 105-bis del citato decreto-legge n. 34/2020, istitutivo del reddito di liberta', ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione;
Ritenuto, pertanto di procedere, con un unico provvedimento alla rideterminazione del contributo denominato «reddito di liberta'» e all'indicazione dei criteri di riparto delle risorse stanziate per gli anni 2025 e 2026 dall'art. 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 30 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1

Criteri di riparto e modalita' di trasferimento delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 sono ripartite sulla base dei criteri e con le modalita' di cui al decreto del 2 dicembre 2024 della Ministra per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze citato in premessa, secondo la tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le risorse di cui al comma 1, una volta disponibili sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, CDR 8 - Dipartimento per le pari opportunita', sono trasferite all'INPS dal Dipartimento per le pari opportunita'. In sede di prima applicazione, le risorse relative all'annualita' 2025 sono trasferite entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo.
3. Le risorse di cui al presente decreto sono utilizzate in conformita' alle disposizioni del decreto del 2 dicembre 2024 della Ministra per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Allegato

Tabella 1 Riparto delle risorse «Fondo per il reddito di liberta' per le donne
vittime di violenza»
Anno 2025

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche al decreto 2 dicembre 2024 della Ministra per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita', di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e
delle finanze
1. All'art. 3, comma 1, del decreto del 2 dicembre 2024 della Ministra per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, le parole «euro 500,00» sono sostituite da «euro 530,00».
 
Art. 3

Efficacia

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2025

Il Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'
Roccella

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3013