| Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| DECRETO 3 dicembre 2025 |
| Disposizioni integrative al Corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali (Personal Safety and Social Responsabilities - PSSR). |
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IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia costiera
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW'78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW'78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato; Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla Convenzione STCW'78 dal 21 al 25 giugno 2010; Vista la regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-VI/2.1.4 del codice STCW, relative all'addestramento di base in sicurezza personale e responsabilita' sociali; Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori; Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Visto il modello di corso IMO 1.21 Personal Safety and Social Responsibilities; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; Visto il decreto direttoriale 18 giugno 2024, n. 850, relativo alla «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»; Visto il decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760, relativo al Corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali (Personal Safety and Social Responsabilities - PSSR). Visto il «Code of Safety for Special Purpose Ships» di cui alla Risoluzione MSC.266(84) del 13 maggio 2008 oltre al codice di cui alla Risoluzioni A.534(13) del 17 novembre 1983; Visto decreto 24 settembre 2018 «Approvazione delle linee guida per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale di piloti dei porti» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 in data 9 ottobre 2018; Vista la risoluzione MSC.418 (97) recante «Interim personnel on board vessels engaged on international voyages»; Visto il Capito XV SOLAS recante le «Safety measures for ships carrying industrial personnel»; Visto l'«International code of safety for ships carrying industrial personnel (IP code)» di cui alla Risoluzione MSC.527(106) del 10 novembre 2022 ed, in particolare, la regola 1 della parte III; Vista la risoluzione MSC.560(108) recante «Amendments to part a of the seafarers' training, certification and watchkeeping (STCW) code»; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017; Visto il manuale del sistema di gestione per la qualita' rilasciato a questo Comando generale apposito certificato di conformita' ISO 9001-2015; Considerata la necessita' di adeguare entro il 1° gennaio 2026 la normativa nazionale ai nuovi standard di formazione previsti dalla sezione A-VI/1-4 del Codice STCW; Visti gli esiti del gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data 13 novembre 2025;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto integra il corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali (Personal Safety and Social Responsibilities), diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l'addestramento di base per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in conformita' alla regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata, in conformita' alla sezione A-VI/1, paragrafo 2.1.4 del codice STCW. 2. La formazione integrativa (refresh) prevista dal presente decreto deve essere completata da tutto il personale avente titolo entro il 31 dicembre 2026. |
| | Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato A-bis
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato H
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato L
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato M
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato N
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato O
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Modifiche al corso
1. L'allegato A del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 e' sostituito dall'allegato A al presente decreto. 2. Nel decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760, dopo l'allegato A e' inserito l'allegato A-bis al presente decreto. 3. Il comma 7 dell'allegato B al decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 e' sostituito come segue: «7. Banca dati, fornita dal Comando generale di duecentoquaranta domande, divise per argomento, da utilizzare per i test.» 4. Gli allegati C, D, E, F, G e H del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 sono sostituiti dagli allegati C, D, E, F, G e H al presente decreto. 5. Nel decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760, dopo l'allegato I sono inseriti gli allegati L, M, N e O al presente decreto. 6. L'art. 3, comma 2 del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 e' modificato inserendo dopo la frase «non inferiore a» il dato di «23 (ventitre')» in luogo del valore «18 (diciotto)». 7. L'art. 4, comma 3 del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 e' modificato inserendo dopo la parola «almeno» il dato numerico di «240» in luogo in luogo del valore «200». 8. Nell'art. 4 del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «4. Al completamento del corso di aggiornamento, ogni discente sostiene un esame, consistente in una prova teorica a test di 10 (dieci) domande a scelta multipla sugli argomenti indicati nell'allegato A-bis, estratte dalla banca dati indicata nel comma precedente. Tale prova della durata non superiore a 30 minuti, e' svolta al termine del corso stesso, dinnanzi ad una commissione composta dal direttore/vicedirettore del corso, con funzioni di Presidente e da un istruttore accreditato per il corso PSSR in qualita' di membro e segretario. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 6 (6/10).» 9. Nell'art. 5 del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: «5. I possessori degli attestati che non contengono specifico riferimento all'adeguamento alla risoluzione MSC.560(108) e coloro che hanno solo specifica menzione su libretto di navigazione/allegato 1 devono effettuare apposito corso di refresh del corso PSSR secondo le previsioni generali dell'art. 3 adattate ai contenuti indicati nell'allegato A-bis per acquisire le competenze richieste e per ricevere, al termine dell'accertamento delle competenze previste dall'art. 4, il relativo attestato secondo il modello riportato in allegato M ovvero, per il personale elencato nel precedente comma 3, il rilascio dell'attestato di frequenza riportato in allegato n. I Centri di addestramento gia' accreditati all'erogazione dei corsi PSSR sono abilitati all'erogazione di tale corso di refresh a seguito dell'invio della dichiarazione di adeguamento prevista dall'art. 8, comma 2 del presente decreto». 10. L'art. 8, comma 2, del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 e' sostituito come segue: «2. Entro il 31 dicembre 2025, i centri di addestramento si devono adeguare a quanto stabilito e devono inviare apposita dichiarazione in allegato L corredata dalla documentazione ivi prevista. La mancata presentazione di tale dichiarazione nel termine ivi indicato e' considerata quale manifestazione della volonta' di non adeguarsi alle nuove disposizioni e conseguente volonta' di rinunciare alla validita' dell'autorizzazione per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente decadenza del provvedimento autorizzativo.». |
| | Art. 3
Modifiche ai decreti correlati
Il presente decreto inserisce nell'allegato 12 del decreto direttoriale 3 dicembre 2024, n. 1986 il seguente nuovo acronimo dei corsi di refresh: acronimo - titolo corso: REFPSSR - P.S.S.R. |
| | Art. 4
Entrata in vigore ed abrogazioni
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026. Roma, 3 dicembre 2025
Il Comandante generale: Liardo |
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