Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 186
Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, 3, 7 e 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 5, comma 15-quinquies;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;
Ritenuta la necessita' di apportare modifiche alle disposizioni in materia di detrazioni ed esenzioni IVA, di razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del Terzo settore, nonche' di adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 settembre 2025;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Inserimento dell'articolo 79-bis nel codice del Terzo settore
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

1. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo l'articolo 79, e' inserito il seguente:
«Art. 79-bis (Passaggio di beni strumentali dall'attivita' commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell'attivita' esercitata). - 1. In caso di passaggio di beni relativi all'impresa dall'attivita' commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attivita' in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantoche' i beni siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. L'opzione di cui al presente comma e' esercitata nella dichiarazione dei redditi.
2. La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell'ente:
a) se i beni sono destinati dall'ente ad altre finalita' diverse da quelle di cui al comma 1;
b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all'atto della destinazione a finalita' diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all'atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.
5. La plusvalenza realizzata, determinata ai sensi dei commi 3 e 4, concorre a formare il reddito ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
6. Per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel regolamento, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art.76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 7 e 9 della
legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo
per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023.
«Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del
sistema tributario e termini di attuazione). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di
competenza, del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con i Ministri competenti per
materia, uno o piu' decreti legislativi recanti la
revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di
cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei
principi costituzionali nonche' dell'ordinamento
dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla
base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli
articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici
di cui agli articoli da 4 a 20.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, che indica altresi' gli effetti che ne
derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti
territoriali e per la relativa distribuzione territoriale,
e sulla pressione tributaria a legislazione vigente,
nonche' della relazione sull'analisi dell'impatto della
regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di
produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti
locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il
raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere
acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo
puo' comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di
produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti
locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo
l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente
della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il
termine per l'espressione del parere, qualora cio' risulti
necessario per la complessita' della materia o per il
numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi.
Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o
quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a
seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto
previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza
unificata, predispone una relazione e la trasmette alla
medesima Conferenza.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e di
motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari sono
espressi entro dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri
parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini di delega
previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il
Governo provvede all'introduzione delle nuove norme
mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni
che regolano le materie interessate dai decreti medesimi,
abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo
il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge e le
altre leggi dello Stato.
6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di cui
al comma 1 ovvero dalla scadenza, se successiva, del
termine di cui al comma 4, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo
la procedura di cui al presente articolo.».
«Art. 3 (Principi generali relativi al diritto
tributario dell'Unione europea e internazionale). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori
principi e criteri direttivi generali:
a) garantire l'adeguamento del diritto tributario
nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e ai
livelli di protezione dei diritti stabiliti
dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche conto
dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea in materia tributaria;
b) assicurare la coerenza dell'ordinamento interno
con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del
progetto BEPS (Base erosion and profit shifting) nel
rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento nazionale
e di quello dell'Unione europea;
c) provvedere alla revisione della disciplina della
residenza fiscale delle persone fisiche, delle societa' e
degli enti diversi dalle societa' come criterio di
collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla
coerente con la migliore prassi internazionale e con le
convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie
imposizioni, nonche' coordinarla con la disciplina della
stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i
soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche
valutando la possibilita' di adeguarla all'esecuzione della
prestazione lavorativa in modalita' agile;
d) introdurre misure volte a conformare il sistema
di imposizione sul reddito a una maggiore competitivita'
sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti
dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni
predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina
europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla
concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono
comprendere la concessione di incentivi all'investimento o
al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di
attivita' economiche nel territorio nazionale. In relazione
ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a
prevenire ogni forma di abuso;
e) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresi'
l'approccio comune condiviso a livello internazionale in
base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima
globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:
1) un'imposta minima nazionale dovuta in
relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia,
appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e
soggette a una bassa imposizione;
2) un regime sanzionatorio, conforme a quello
vigente in materia di imposte sui redditi, per la
violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione
minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e
un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la
violazione dei relativi adempimenti informativi; 6
f) semplificare e razionalizzare il regime delle
societa' estere controllate (controlled foreign companies),
rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile
assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la
conseguente disciplina con quella attuativa della lettera
e).».
«Art. 7 (Principi e criteri direttivi per la
revisione dell'imposta sul valore aggiunto). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA):
a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di
renderli piu' aderenti alla normativa dell'Unione europea;
b) rivedere le disposizioni che disciplinano le
operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le
quali i contribuenti possono optare per l'imponibilita', in
conformita' ai criteri posti dalla normativa dell'Unione
europea;
c) razionalizzare il numero e la misura delle
aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa
dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale
omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi
similari, anche individuati mediante il richiamo alla
nomenclatura combinata o alla classificazione statistica,
meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare
le esigenze di maggiore rilevanza sociale;
d) rivedere la disciplina della detrazione per:
1) consentire ai soggetti passivi di rendere la
detrazione piu' aderente all'effettivo utilizzo dei beni e
dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette
all'imposta, prevedendo, in particolare, la facolta' di
applicare il criterio pro rata di detraibilita' ai soli
beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per
operazioni che danno diritto a detrazione sia per
operazioni che non danno tale diritto;
2) armonizzare i criteri di detraibilita'
dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla
normativa dell'Unione europea;
3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi
acquistati o importati per i quali l'esigibilita'
dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di
ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa
essere esercitato al piu' tardi con la dichiarazione
relativa all'anno in cui la fattura e' ricevuta;
e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di
opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del
Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota
ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione;
f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al
fine di semplificare le disposizioni previste per la
costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto;
g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli
enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli
adempimenti relativi alle attivita' di interesse
generale.».
«Art. 9 (Ulteriori principi e criteri direttivi). -
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal
codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
1) prevedere un regime di tassazione del reddito
delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese,
che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:
1.1) istituti liquidatori, da cui discende
l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito
d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo
attivo conseguito in un periodo unico;
1.2) istituti di risanamento, che non determinano
l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica
l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con
conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti,
anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle
procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo
d'imposta precedente;
2) estendere agli istituti liquidatori nonche' al
concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di
adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la
liquidazione giudiziale;
3) estendere a tutti gli istituti disciplinati
dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui
al citato decreto legislativo n. 14 del 2019,
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma
4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dell'articolo 26, commi
3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle
responsabilita' previste dall'articolo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560
del codice civile;
4) introdurre disposizioni che disciplinino gli
effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei
predetti istituti relativamente:
4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti
d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo
che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano
possibili anche prima della chiusura della procedura,
previo accertamento degli stessi crediti da parte
dell'Amministrazione finanziaria;
4.2) alla notificazione degli atti impositivi,
prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi
giudiziali sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle
procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli
organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella
dell'impresa debitrice;
5) prevedere la possibilita' di estendere anche
ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento
dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis,
88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14
del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato
dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi;
b) rivedere la disciplina delle societa' non
operative, prevedendo:
1) l'individuazione di nuovi parametri, da
aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le
societa' senza impresa, tenendo anche conto dei principi
elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di
giustizia dell'Unione europea;
2) la determinazione di cause di esclusione che
tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo
numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di
attivita' in settori economici oggetto di specifica
regolamentazione normativa;
c) semplificare e razionalizzare i criteri di
determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli
adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di
inerenza, neutralita' fiscale delle operazioni di
riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto,
attraverso la revisione della disciplina dei costi
parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di
avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici,
prevedendo la possibilita' di limitare le variazioni in
aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del
conto economico quali, in particolare, quelle concernenti
gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di
durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i
crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la
possibilita', per alcune fattispecie, di applicare tale
avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio
bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero
sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da
professionisti qualificati, che attestano la correttezza
degli imponibili dichiarati;
d) al fine di garantire il rafforzamento del
processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli
civilistici, di cui alla lettera c):
1) semplificare e razionalizzare la disciplina
del codice civile in materia di bilancio, con particolare
riguardo alle imprese di minori dimensioni;
2) rivedere la disciplina recata dal decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i
soggetti che adottano i principi contabili internazionali
IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facolta' di
applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le
eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune
dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di
esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare
eccessivi aggravi amministrativi;
e) introduzione della disciplina fiscale relativa
alla scissione societaria parziale disciplinata
dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
f) semplificare e razionalizzare la disciplina
della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e
delle societa' commerciali, stabilendo la definitivita' del
reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva
la facolta' del contribuente, se la liquidazione non si
protrae rispettivamente per piu' di tre o di cinque
esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai
periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in
base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione
dell'imposta;
g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento
ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli
incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di
determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresi'
conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14
dicembre 2022;
h) rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza
con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato,
privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, al fine di consentire il
riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza
la previa autorizzazione da parte della Commissione
europea;
i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e
la riduzione del divario territoriale, valutando la
semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei
riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli
investimenti, con particolare riferimento alle zone
economiche speciali;
l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con
le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto
dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in
favore dei soggetti che svolgono con modalita' non
commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali nel
rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta',
nonche' i diversi regimi di deducibilita' dal reddito
complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore
degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o
la promozione di attivita' di ricerca scientifica;
m) completare e razionalizzare le misure fiscali
previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con
le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con
l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la
formazione allo sport dei giovani e dei soggetti
svantaggiati;
n) adottare misure volte a favorire la permanenza
in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la
razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia
di persone ivi formate occupate all'estero.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 1° novembre 1972.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, recante: «Regolamento recante norme
per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei
corrispettivi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 1997.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo
1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto
2017.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 15-
quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale). -
Omissis.
15-quinquies. In attesa della piena operativita'
delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che hanno conseguito ricavi,
ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000
applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto,
il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Omissis.».
- La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre
2022.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.202 del 30
agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 2
Regime forfettario per le attivita' svolte dalle organizzazioni di
volontariato e dalle associazioni di promozione sociale

1. All'articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «non superiori a euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 85.000»;
2. All'articolo 86, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sara' eventualmente armonizzata in sede europea» sono sostituite dalle seguenti: «85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea»;
b) il secondo periodo e' soppresso.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 5, comma 15-quinquies, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, si vedano le note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 86 del citato
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 86 (Regime forfetario per le attivita'
commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale
e dalle organizzazioni di volontariato). - 1. Le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale possono applicare, in relazione alle
attivita' commerciali svolte, il regime forfetario di cui
al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente
hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta,
non superiori a 85.000 euro o alla diversa soglia che
dovesse essere armonizzata in sede europea.
2. Le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale possono avvalersi del
regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale
o, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui
all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il
regime forfetario determinano il reddito imponibile
applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di
cui al comma 1 un coefficiente di redditivita' pari all'1
per cento. Le associazioni di promozione sociale che
applicano il regime forfetario determinano il reddito
imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti
nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di
redditivita' pari al 3 per cento.
4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime
forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5
e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito dal quale
computare in diminuzione le perdite quello determinato ai
sensi del comma 3.
5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti
ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale che applicano il regime
forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e
di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei
redditi e' presentata nei termini e con le modalita'
definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6. Le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale che applicano il regime
forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte
di cui al titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella
dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano
il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali
all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la
ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che applicano il regime forfetario:
a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;
b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie
l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari
l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute
da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli
7-ter e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e
alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi della
facolta' di acquistare senza applicazione dell'imposta ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
Per le operazioni di cui al presente comma le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che applicano il regime forfettario non
hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore
aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che applicano il regime forfetario sono
esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e
da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad
eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione
delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di
conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero
dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive
modificazioni.
9. Le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale che applicano il regime
forfetario, per le operazioni per le quali risultano
debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano
con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e
versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di effettuazione delle operazioni.
10. Il passaggio dalle regole ordinarie di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime
forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui
all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella
dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione
delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per
opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie e'
operata un'analoga rettifica della detrazione nella
dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione
delle regole ordinarie.
11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo
d'imposta in cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto
e' computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per
le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui
all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32-bis
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Nella stessa liquidazione puo' essere esercitato, ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di
acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui
all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del
2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
12. L'eccedenza detraibile emergente dalla
dichiarazione presentata dalle organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale che
applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo
d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata
nei modi ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero
puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
13. Le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale che applicano il regime
forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle
imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di
cui all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un
triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale
da presentare successivamente alla scelta operata.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo
d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.
14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione
a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui
viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.
15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta
soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta
soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui
all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di
imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime
forfetario, hanno gia' concorso a formare il reddito non
assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli
anni successivi ancorche' di competenza di tali periodi;
viceversa i ricavi che, ancorche' di competenza del periodo
in cui il reddito e' stato determinato in base alle regole
del regime forfetario, non hanno concorso a formare il
reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei
periodi di imposta successivi nel corso dei quali si
verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.
Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi
inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello
di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di
passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime
forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso
regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del
regime forfetario non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso
di cessione, successivamente all'uscita dal regime
forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi
precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai
fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza
determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e
101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si assume come costo non ammortizzato quello
risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal
quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni
strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si
assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
16. Le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale che applicano il regime
forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di
settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui
all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, nonche' degli indici sintetici di affidabilita' di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1
della legge 21 giugno 2017, n. 96.».
 
Art. 3

Modifiche agli articoli 3 e 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

1. L'articolo 89, comma 7, secondo periodo, del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' soppresso.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera a), del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole: «delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile»;
b) all'articolo 10, primo comma:
1) al numero 12) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile»;
2) al numero 15), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola: «ONLUS» e' sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore»;
3) ai numeri 19), 20), 27-ter), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola: «ONLUS» e' sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del decreto del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 89, commi da 1 a 7,
del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 89 (Coordinamento normativo). - 1. Agli enti
del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si
applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi
2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma
2 e 10, comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347;
c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano
ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non
relativi alle attivita' di cui all'articolo 5, eseguiti a
favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3,
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3,
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli
articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano
limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate
all'articolo 5, purche' siano in possesso dei requisiti
qualificanti ivi previsti.
4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: 'Per le
associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona, nonche' per le strutture
periferiche di natura privatistica necessarie agli enti
pubblici non economici per attuare la funzione di preposto
a servizi di pubblico interesse sono sostituite dalle
seguenti: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, sportive
dilettantistiche, nonche' per le strutture periferiche di
natura privatistica necessarie agli enti pubblici non
economici per attuare la funzione di preposto a servizi di
pubblico interesse.
5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: «La riduzione non si applica agli enti
iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai
soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico
nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica
limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate
all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo».
6. All'articolo 52, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
parole: «al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»
sono sostituite dalle seguenti: «al codice del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106».
7. (soppresso).
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 3, e 10,
comma 1, numero da 12) a 27-ter), del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel
testo vigente prima delle modifiche introdotte
dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettere a) e
b), come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Prestazioni di servizi). - Omissis.
3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo,
sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e
servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile,
costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad
euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate
per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a
titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle
mense aziendali e delle prestazioni di trasporto,
didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e
sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle
operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio
delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che
senza scopo di lucro perseguono finalita' educative,
culturali, sportive, religiose e di assistenza e
solidarieta' sociale, nonche' degli enti del Terzo settore
escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al
libro V, titolo V, del codice civile, e delle diffusioni di
messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di
pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da
enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2
sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per
oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1),
2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi
rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono
considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra
il mandante e il mandatario.
Omissis.».
«Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Omissis.
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e agli
enti del Terzo settore escluse le imprese sociali
costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del
codice civile;
Omissis.
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da enti del Terzo settore;
Omissis.
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da enti del Terzo settore escluse le imprese
sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V,
del codice civile, compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del
Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle
forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale;
Omissis.
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da
enti aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del
Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle
forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile;
Omissis.».
 
Art. 4

Estensione dell'aliquota IVA del 5 per cento
alle imprese sociali

1. Al numero 1 della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «cooperative sociali e loro consorzi» sono inserite le seguenti: «e dalle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo della Tabella A, parte II-bis,
numero 1) del citato decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal
presente decreto:
«Tabella A, parte II-bis
Omissis.
Parte II-bis
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21)
e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei
soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da
cooperative sociali e loro consorzi e dalle imprese sociali
costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del
codice civile;
1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano
a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante
allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.
d. ex 12.07);
1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale
e lagunare;
1-ter.1) Ventilatori polmonari per terapia intensiva
e subintensiva; monitor multiparametrico anche da
trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe
peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali;
caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di
aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione
per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di
monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine
chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di
abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali
guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;
dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica
in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per
emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica
per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette
sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da
campo;
1-quater) tartufi freschi o refrigerati;
1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi per la
protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
1-sexies) latte in polvere o liquido per
l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima
infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi,
fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti
o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
(codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini
per bambini da installare negli autoveicoli;
1-septies) erogazione di corsi di attivita' sportiva
invernale e alpinistica, come individuate, rispettivamente,
dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dall'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6,
relativa all'ordinamento della professione di guida alpina,
impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in
appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui
tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore
aggiunto;
1-octies) cavalli vivi destinati a finalita' diverse
da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello della nascita.
1-novies) oggetti d'arte, di antiquariato, da
collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella
allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, a condizione che non si applichi il regime speciale
per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui all'articolo 36del
citato decreto-legge n. 41 del 1995.
Omissis.».
 
Art. 5

Modifiche al regime speciale delle organizzazioni
di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

1. All'articolo 86, comma 8, primo periodo, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «, di certificazione dei corrispettivi» sono soppresse;
2. A decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, all'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le parole: «, nonche' dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 86 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al testo dell'articolo 86 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si vedano i
riferimenti all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 104, comma 2, del
citato decreto 3 luglio 2017, n. 117:
«Art. 104 (Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni
di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85
comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)
si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e
fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al
comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri,
alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo
si applicano, a decorrere dall'operativita' del Registro
unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo
settore iscritti nel medesimo Registro. Le disposizioni
richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere
dall'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo
settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo
Registro.
2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto
previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel
Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2025.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
hh), del decreto del Presidente della Repubblica 21
novembre 1996, n. 696, recante: «Regolamento recante norme
per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei
corrispettivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.30
del 06 febbraio 1997, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Operazioni non soggette all'obbligo di
certificazione). - 1. Non sono soggette all'obbligo di
certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti
operazioni:
Omissis
hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere
dalle associazioni sportive dilettantistiche che si
avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, e dalle organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale che si avvalgono della
disciplina di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117;
Omissis.».
 
Art. 6

Proroga dell'esclusione Iva per gli enti associativi

1. All'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2036».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del comma 683, dell'articolo 1,
della legge 30 decembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.310 del 31 dicembre 2021, come
modificato dal presente decreto:
«683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi
15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2024. In attesa della razionalizzazione della
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti
del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della
legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al
comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2036.».
 
Art. 7

Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici

1. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Le associazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,» e le parole: «lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro»;
b) al comma 2, le parole: «lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 16
dicembre 1991, n. 398, recante: «Disposizioni tributarie
relative alle associazioni sportive dilettantistiche»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 17 dicembre
1991, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. - 1. Le associazioni e le societa' sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate
alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali
di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi
vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche e
che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito
dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un
importo non superiore a 400.000 euro, possono optare per
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di
cui all'articolo 2. L'opzione e' esercitata mediante
comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa
ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in
ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che
intraprendono l'esercizio di attivita' commerciali
esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai
sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle
imposte sui redditi e di essa deve essere data
comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i
trenta giorni successivi.
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato
l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo
d'imposta hanno superato il limite di 400.000 euro, cessano
di applicarsi le disposizioni della presente legge con
effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e'
superato.
3.».
 
Art. 8
Modifica all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917

1. L'articolo 88, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuita' aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, pubblicato nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
2. Non si da' luogo al rimborso delle maggiori imposte versate per effetto di interpretazioni difformi da quella di cui al comma 1.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 88 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 88 (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano
sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti
a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello
che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza di spese,
perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in
bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare
superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il
reddito a norma del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di
risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi
da quelli considerati alla lettera f) del comma 1
dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a
titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e
quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali
proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
cui sono stati incassati. Sono fatte salve le agevolazioni
connesse alla realizzazione di investimenti produttivi
concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio
1994, n. 97, nonche' quelle concesse ai sensi del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento
della concessione delle stesse. Non si considerano
contributi o liberalita' i finanziamenti erogati dallo
Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria
ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica
concessi agli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalita'
sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di
societa' che rispondono ai requisiti della legislazione
dell'Unione europea in materia di «in house providing» e
che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre
2013, nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria
di immobili destinati all'assegnazione in godimento o
locazione.
3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in
quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di
liberalita' dai soggetti sottoposti alle procedure
concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero
alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura
di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e
seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
ad esclusione di quelli provenienti da societa' controllate
dall'impresa o controllate dalla stessa societa' che
controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo
si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro
mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i
versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' e agli enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci,
ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti
similari alle azioni.
4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera
sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo
valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale
del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni
di conversione del credito in partecipazioni si applicano
le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale
delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo
pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione,
al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili
per il creditore per effetto della conversione stessa.
4-ter. Non si considerano, altresi', sopravvenienze
attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di
concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di
procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o
per effetto della partecipazione delle perdite da parte
dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di
risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato
regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro
delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti,
la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce
sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza
considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione
di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita
economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi
passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4
dell'articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del
presente comma rilevano anche le perdite trasferite al
consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora
utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche per le operazioni di cui al comma
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva.».
- Si riporta il testo degli articoli 56, 57, 60 e 61
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante:
«Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019:
«Art. 56 (Accordi in esecuzione di piani attestati di
risanamento). - 1. L'imprenditore in stato di crisi o di
insolvenza puo' predisporre un piano, rivolto ai creditori,
che appaia idoneo a consentire il risanamento
dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria.
2. Il piano deve avere data certa e deve contenere:
a) l'indicazione del debitore e delle eventuali
parti correlate, le sue attivita' e passivita' al momento
della presentazione del piano e la descrizione della
situazione economico-finanziaria dell'impresa e della
posizione dei lavoratori;
b) una descrizione delle cause e dell'entita' dello
stato di crisi o di insolvenza in cui si trova;
c) le strategie d'intervento;
d) l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti
dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle
eventuali trattative, nonche' l'elenco dei creditori
estranei, con l'indicazione delle risorse destinate
all'integrale soddisfacimento dei loro crediti;
e) gli apporti di finanza nuova eventualmente
previsti e le ragioni per cui sono necessari per
l'attuazione del piano;
f) i tempi delle azioni da compiersi, che
consentono di verificarne la realizzazione, nonche' le
iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento
dagli obiettivi pianificati;
g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi
effetti sul piano finanziario nonche' i tempi necessari per
assicurare il riequilibrio della situazione economico
finanziaria;
g-bis) l'analitica indicazione dei costi e dei
ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative
modalita' di copertura, tenendo conto anche dei costi
necessari per assicurare il rispetto della normativa in
materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
3. Un professionista indipendente deve attestare la
veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' economica
del piano.
4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli
accordi conclusi con le parti interessate possono essere
pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del
debitore.
5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere
in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto
e devono avere data certa.
Art. 57 (Accordi di ristrutturazione dei debiti). -
1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi
dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso
dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di
insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il
sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad
omologazione ai sensi dell'articolo 48.
2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli
elementi del piano economico-finanziario che ne consentono
l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le
modalita' indicate dall'articolo 56. Al piano debbono
essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1
e 3. Si applica l'articolo 116.
3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il
pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti
termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in
caso di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso
di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
4. Un professionista indipendente deve attestare la
veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano.
L'attestazione deve specificare l'idoneita' dell'accordo e
del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.
4-bis. Con la domanda di omologazione o anche
successivamente il debitore puo' chiedere di essere
autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma,
compresa la richiesta di emissione di garanzie,
prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.».
«Art. 60 (Accordi di ristrutturazione agevolati).
- 1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, e'
ridotta della meta' quando il debitore:
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei
agli accordi;
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere le
misure protettive di cui all'articolo 54.
Art. 61 (Accordi di ristrutturazione ad efficacia
estesa). - 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione
si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del
codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo
vengano estesi anche ai creditori non aderenti che
appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto
conto dell'omogeneita' di posizione giuridica ed interessi
economici.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria
siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano
stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e
abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla
situazione economico-patrimoniale e finanziaria del
debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti;
b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio,
prevedendo la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in via
diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84;
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti
alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di
tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo
restando che un creditore puo' essere titolare di crediti
inseriti in piu' di una categoria;
d) i creditori della medesima categoria non
aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo
possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in
misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in
caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di
deposito della domanda di omologazione;
e) il debitore abbia notificato l'accordo, la
domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori
nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti
dell'accordo.
3. I creditori della medesima categoria non aderenti
ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti
dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi
dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per
proporre opposizione decorre dalla data della
notificazione. Su istanza del debitore il tribunale puo'
autorizzare, ai sensi dell'articolo 151 del codice di
procedura civile, le forme di notificazione opportune per
garantire la celerita' del procedimento.
4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di
ristrutturazione, ai creditori ai quali e' stato esteso
l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove
prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento
della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o
l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata
nuova prestazione la prosecuzione della concessione del
godimento di beni oggetto di contratti di locazione
finanziaria gia' stipulati.
5. Quando un'impresa ha debiti verso banche,
intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti in
misura non inferiore alla meta' dell'indebitamento
complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti puo'
individuare una o piu' categorie tra tali tipologie di
creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed
interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con
il ricorso di cui all'articolo 40, puo' chiedere, anche se
non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b),
che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai
creditori non aderenti appartenenti alla medesima
categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da
banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro
crediti.».
 
Art. 9

Modifica alla disciplina della rettifica della detrazione

1. All'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 e' abrogato.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dal presente decreto:
«Art. 19-bis.2. (Rettifica della detrazione). - 1. La
detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili
ed ai servizi e' rettificata in aumento o in diminuzione
qualora i beni ed i servizi medesimi siano utilizzati per
effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in
misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di
tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima
utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al
comma 1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si
verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero
nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento
a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti
al compimento del quinquennio.
3. (Abrogato)
4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto
di beni ammortizzabili, nonche' alle prestazioni di servizi
relative alla trasformazione, al riattamento o alla
ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi
dell'articolo 19, comma 5, e' altresi', soggetta a
rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello
della loro entrata in funzione, in caso di variazione della
percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La
rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta
annuale in ragione di un quinto della differenza tra
l'ammontare della detrazione operata e quello
corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di
competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di
produzione del bene ammortizzabile non coincidono con
quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e'
eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base
alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo
anno anche se lo scostamento non e' superiore a dieci
punti. La rettifica puo' essere eseguita anche se la
variazione della percentuale di detrazione non e' superiore
a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti
lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne
dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale
inizia ad avvalersi di detta facolta'.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano
ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
milione di lire, ne' quelli il cui coefficiente di
ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e'
superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile
durante il periodo di rettifica, la rettifica della
detrazione va operata in unica soluzione per gli anni
mancanti al compimento del periodo di rettifica,
considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari
al cento per cento se la cessione e' soggetta ad imposta,
ma l'ammontare dell'imposta detraibile non puo' eccedere
quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in
dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o
conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla
data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa'
incorporata o dalle societa' partecipanti alla fusione,
dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente.
I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai
cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle
rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai
beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai
beni immateriali di cui all'articolo 68 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli
effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di
fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed
il periodo di rettifica e' stabilito in dieci anni,
decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per
l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili
l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di
ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime.
L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero
alle singole unita' immobiliari, soggette a rettifica, che
siano compresi in edifici o complessi di edifici
acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve
essere determinata sulla base di parametri unitari,
costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da
parametri similari, che rispettino la proporzionalita' fra
l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di
acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di
costo dei fabbricati o unita' immobiliari specificamente
attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla
detrazione dell'imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi
precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa
all'anno in cui si verificano gli eventi che le
determinano, sulla base delle risultanze delle scritture
contabili obbligatorie.».
 
Art. 10

Modifica alla disciplina della detrazione
per gli enti non commerciali

1. L'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19-ter (Detrazione per gli enti non commerciali). - 1. Per i soggetti che svolgono attivita' economica in via non esclusiva, l'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all'esercizio dell'attivita' economica, e' ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attivita' economica e l'ammontare detraibile e' determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.
2. Gli enti pubblici e privati e le societa' rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l'attivita' economica, gestiscono con contabilita' separata:
a) le attivita' per cui sono soggetti passivi;
b) le attivita' per cui non sono soggetti passivi.
3. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, universita' ed enti di ricerca, la contabilita' separata di cui al comma 2 e' realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza nonche' all'Automobile Club d'Italia e agli automobile clubs.».
 
Art. 11

Modifiche all'articolo 40-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633

1. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11» sono aggiunte le seguenti: «, escluse la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali anche quando non agiscono in veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali anche quando non agiscono in veste di autorita' pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi di pagamento, altresi', i soggetti indicati all'articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) servizio di pagamento: una delle attivita' commerciali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385;»;
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) operazione di pagamento: l'attivita', fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, o una rimessa di denaro come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del suddetto decreto legislativo n. 11 del 2010;».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 40-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dal presente decreto:
«Art. 40-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si applicano le definizioni seguenti:
a) «prestatore di servizi di pagamento»: una delle
categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, escluse la Banca
centrale europea e le banche centrali nazionali anche
quando non agiscono in veste di autorita' monetarie, altre
autorita' pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali,
regionali o locali anche quando non agiscono in veste di
autorita' pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi
di pagamento, altresi', i soggetti indicati all'articolo
114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993
n. 385;
b) «servizio di pagamento»: una delle attivita'
commerciali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
h-septies.1), numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto
legislativo del 1° settembre 1993 n. 385;
c) «operazione di pagamento»: l'attivita', fatte
salve le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere
dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o
prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi
sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, o una rimessa di denaro
come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo n. 11 del 2010;
d) «pagatore»: il soggetto titolare di un conto di
pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di
pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il
soggetto che impartisce un ordine di pagamento, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
e) «beneficiario»: il soggetto destinatario dei
fondi oggetto dell'operazione di pagamento, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
f) «Stato membro di origine»: lo Stato membro di
origine come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera
g-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
g) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro
ospitante come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera
g-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
h) «conto di pagamento»: un conto di pagamento
quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
i) «IBAN»: l'IBAN quale definito all'articolo 2,
punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce
i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli
addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE)
n. 924/2009;
l) «BIC»: il BIC quale definito all'articolo 2,
punto 16, del citato regolamento (UE) n. 260/2012.».
 
Art. 12

Modifica all'articolo 9, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

1. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma, anche se resi da intermediari».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali). - Costituiscono servizi
internazionali o connessi agli scambi internazionali non
imponibili:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel
territorio dello Stato e in parte in territorio estero in
dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in
transito o in importazione temporanea, nonche' i trasporti
relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono
inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma
dell'art. 69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili,
autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e
carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1),
ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in
temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in
importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle
locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo
comma dell'art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di
cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in
esportazione, in transito o in temporanea importazione
nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i
corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella
base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69; i
servizi relativi alle operazioni doganali;
4-bis) i servizi accessori relativi alle
spedizioni, sempreche' i corrispettivi dei servizi
accessori abbiano concorso alla formazione della base
imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e
ancorche' la medesima non sia stata assoggettata
all'imposta;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo,
manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura,
misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio,
deposito, custodia e simili, relativi ai beni in
esportazione, in transito o in importazione temporanea
ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i
corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad
imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti,
aeroporti e negli scali ferroviari di confine che
riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione
degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di
trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi
raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in
importazione, in esportazione o in transito, a trasporti
internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle
locazioni di cui al n. 3), nonche' quelli relativi ad
operazioni effettuate fuori del territorio della Comunita';
le cessioni di licenze all'esportazione;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e
per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter,
relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli
Stati membri della Comunita' economica europea;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi
doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del Testo
unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del Testo
unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti
su beni di provenienza estera non ancora definitivamente
importati, nonche' su beni nazionali, nazionalizzati o
comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del
prestatore del servizio o del committente non residente nel
territorio dello Stato;
10) i servizi relativi alle telecomunicazioni
internazionali, con esclusione delle comunicazioni
telefoniche in partenza dallo Stato;
11) il transito nei trafori internazionali;
12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4)
dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti
residenti fuori dalla Comunita' economica europea o
relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla
Comunita' stessa;
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8
si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei
corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente
comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai
soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio
dell'attivita' propria dell'impresa.
Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non
comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi
dall'esportatore, dal titolare del regime di transito,
dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal
prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo
primo comma, anche se resi da intermediari.».
 
Art. 13

Abrogazione dell'articolo 1, comma 151,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 151 e' abrogato.
 
Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, valutate in 0,30 milioni di euro per l'anno 2026, 0,47 milioni di euro per l'anno 2027, 0,64 milioni di euro per l'anno 2028, 0,81 milioni di euro per l'anno 2029, 0,99 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, e dall'articolo 4, valutate in 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
 
Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio