Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 18 novembre 2025
Modifiche al decreto 8 gennaio 2002, recante l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006, in materia di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e loro modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 e successive attuazioni e modificazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero dell'ambiente l'adempimento della convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
Visto l'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che prevede l'istituzione di un registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 mediante decreto emanato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della stessa legge, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante «Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2002, e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che gli storioni presentano caratteristiche biologiche che rendono complesso il marcaggio individuale e l'identificazione univoca, con il rischio che i dati riportati nel registro siano difficilmente verificabili, compromettendone l'efficacia;
Considerato che le strutture che allevano storioni sono oggetto di controllo da parte del Raggruppamento carabinieri CITES e che non sono mai state riscontrate violazioni nella tenuta del registro riconducibili a prelievi illegali di storioni selvatici;
Considerato che la tracciabilita' degli esemplari vivi e dei prodotti derivati deve in ogni caso essere assicurata dalla documentazione CITES e dalla documentazione commerciale ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97;
Considerato che le strutture che allevano storioni e quelle che ne fanno oggetto di trasformazione per la produzione di alimenti sono gia' soggette a obblighi di registrazione e tracciabilita' degli animali e degli alimenti previsti dall'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'art. 18 del regolamento (CE) n. 178/2002;
Considerato che le strutture che producono e riconfezionano caviale sono oggetto di autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 66 del regolamento (CE) n. 865/2006 e del decreto dell'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 maggio 2008;
Considerato il maggior rischio di estinzione e la necessita' di azioni di controllo piu' stringenti per la tutela delle specie incluse nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 rispetto a quelle incluse nell'allegato B dello stesso;
Acquisito il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, reso nella riunione n. 313 del 23 giugno 2025 (prot. MASE n. 130998 del 10 luglio 2025);

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante «Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali», dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «l) i soggetti che allevano esemplari delle specie appartenenti alla famiglia Acipenseridae incluse nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 e i soggetti che svolgono le attivita' di cui all'art. 2 su esemplari vivi o morti delle medesime specie e loro parti».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Roma, 18 novembre 2025

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida