Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 185
Modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passivita' ammissibili.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passivita' ammissibili;
Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180

1. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo la lettera v-ter) e' inserita la seguente: "v-ter.1) «ente designato per la liquidazione": una persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea identificata come soggetto per il quale il piano di risoluzione individuale o di gruppo prevede la sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o ad altra analoga procedura concorsuale applicabile, ovvero identificata come soggetto, diverso da un ente designato per la risoluzione, ma appartenente a un gruppo soggetto a risoluzione, per il quale il piano di risoluzione di gruppo non prevede l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione;»;
b) all'articolo 16-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «che non sono enti designati per la liquidazione»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi del comma 1-ter non si applicano l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
1-ter. La Banca d'Italia puo' determinare, su base individuale, il requisito di cui al comma 1 nei confronti di un ente designato per la liquidazione, in misura superiore a quella sufficiente ad assorbire le perdite ai sensi dell'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), tenuto conto, in particolare, dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilita' finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacita' di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositanti.».
c) all'articolo 16-ter:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «La Banca d'Italia esonera dall'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili i soggetti di cui all'articolo 2 quando si tratta di» sono sostituite dalla seguente: «Agli», e dopo le parole «credito fondiario,» sono inserite le seguenti: «non si applica l'articolo 16-bis, comma 1-ter,»;
1.2) alla lettera a), le parole: «conformemente al Titolo, IV, Capo IV, Sezione, II» sono soppresse;
1.3) alla lettera b), la parola: «istituti» e' sostituita dalla seguente: «intermediari»;
2) al comma 2, la parola: «esonerati» e' sostituita dalla seguente: «esentati»;
d) all'articolo 16-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso previsto dall'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'ente designato per la liquidazione soddisfa il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili utilizzando uno o piu' dei seguenti strumenti, elementi o passivita':
a) fondi propri;
b) passivita' che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis, fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
c) passivita' di cui all'articolo 16-quater, comma 2.»;
2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Agli strumenti di fondi propri e alle passivita' computabili emessi da societa' controllate che sono enti designati per la liquidazione, nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, non si applicano le deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
3-ter. In deroga al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2 che non sono enti designati per la risoluzione, ma sono controllati da un ente designato per la risoluzione o da una societa' avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea, deducono gli strumenti di fondi propri detenuti in enti designati per la liquidazione, appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, ma nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, qualora l'importo aggregato di tali strumenti detenuti sia pari o superiore al 7 per cento dell'importo totale dei fondi propri e delle passivita' che soddisfano i criteri di computabilita' di cui all'articolo 16-octies, comma 6, di detti soggetti, calcolato annualmente al 31 dicembre come media nei dodici mesi precedenti.»;
e) all'articolo 16-octies, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostitute dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. In deroga ai commi 1 e 2, la Banca d'Italia puo' determinare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata nei confronti di un soggetto di cui ai commi 1 e 2 se ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) il soggetto soddisfa una delle seguenti condizioni:
1) e' controllato direttamente dall'ente designato per la risoluzione e:
1.1) l'ente designato per la risoluzione e' una societa' di partecipazione finanziaria o una societa' di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico Bancario avente sede legale in Italia e facente parte del medesimo gruppo soggetto a risoluzione;
1.2) l'ente designato per la risoluzione non controlla direttamente altri soggetti, aventi sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nei confronti dei quali sia stato determinato il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili;
1.3) l'applicazione delle deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 sarebbe sproporzionata;
2) e' destinatario del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro solo su base consolidata e la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata non porterebbe a sovrastimare la componente di ricapitalizzazione di cui all'articolo 16-quinquies, comma 1, lettera b), del sottogruppo costituito dai soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento in questione, in particolare se vi e' una prevalenza di enti designati per la liquidazione;
b) l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata invece che su base individuale non ha un effetto negativo significativo sulla credibilita' e fattibilita' della strategia di risoluzione del gruppo, ne' sulla capacita' del soggetto di rispettare il proprio requisito di fondi propri dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione, ne', infine, sull'adeguatezza del meccanismo di trasferimento interno delle perdite e ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o conversione, a norma del titolo IV, capo II, degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili del soggetto in questione o di altre componenti del gruppo soggetto a risoluzione.».
3) al comma 5, dopo la parola: «3» sono aggiunte le seguenti: «, 3-bis»;
4) al comma 6, dopo la parola: «3» sono aggiunte le seguenti «, 3-bis»;
5) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nei casi indicati ai commi 3 e 3-bis, quando il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' applicato su base consolidata, il relativo ammontare dei fondi propri e delle passivita' computabili include le seguenti passivita' emesse ai sensi del comma 6, lettera a), dai soggetti controllati di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea inclusi nel perimetro di consolidamento:
a) passivita' emesse a favore dell'ente designato per la risoluzione e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione non inclusi nel perimetro di consolidamento del soggetto che rispetta il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata;
b) passivita' emesse a favore di un azionista non facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.
6-ter. Le passivita' incluse nell'ammontare dei fondi propri e delle passivita' computabili ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 6-bis, non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili applicabile al soggetto controllato incluso nel perimetro di consolidamento, la somma dei seguenti elementi:
a) le passivita' emesse dal soggetto controllato a favore del soggetto che soddisfa il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione inclusi nel perimetro di consolidamento;
b) i fondi propri emessi dal soggetto controllato conformemente al comma 6, lettera b).»;
f) all'articolo 16-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alinea, le parole: «paragrafo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafi 2, 4, lettera b), e 5,»;
2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. La Banca d'Italia determina, tenuto conto delle modalita' stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate della Commissione europea su proposta dell'ABE, il contenuto e la frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione al pubblico applicabili agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali abbia determinato il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-ter. Dette modalita' sono determinate nei limiti di quanto necessario per verificare il rispetto di tale requisito e sono comunicate all'ente designato per la liquidazione.»;
g) all'articolo 16-duodecies, comma 1, le parole: «passivita' soggette al bail-in» sono sostituite dalle seguenti: «fondi propri e passivita' computabili» e dopo la parola: «16-octies» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le decisioni adottate a norma dell'articolo 16-octies, comma 3-bis».

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 13
giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25
giugno 2025:
«Art. 15 (Principi e criteri direttivi per
l'esercizio della delega al Governo per il recepimento
della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva
2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto
riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi
propri e passivita' ammissibili). - 1. Nell'esercizio della
delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile
2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in
particolare, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto
e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1174
nonche' delle pertinenti norme tecniche di attuazione;
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla
disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, che,
nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene
anch'essa conto delle pertinenti norme tecniche di
attuazione;
c) estendere la disciplina delle sanzioni
amministrative di cui al titolo VII del decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180, alle violazioni delle
disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE)
2024/1174 e delle disposizioni emanate in attuazione del
presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e
delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali
vigenti che disciplinano l'esercizio del potere
sanzionatorio da parte delle autorita' competenti a
irrogare le sanzioni;
d) apportare alla normativa vigente tutte le
modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il
coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del
presente articolo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
- La direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la
direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per
quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di
fondi propri e passivita' ammissibili e' pubblicata nella
G.U.U.E. 22 aprile 2024, Serie L.
- Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese
di investimento e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L
176.
- La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e
(UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio e'
pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
- Il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme
e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti
creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro
del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di
risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n.
1093/2010 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2014, n. L
225.
- Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,
recante: «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli
enti creditizi e delle imprese di investimento e che
modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le
direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i
regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del
Parlamento europeo e del Consiglio» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, lettere da a) a
z), 16-bis, 16-ter, 16-quinquies, 16-octies, 16-undecies e
16-duodecies del citato decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) «accordo di netting»: un accordo in virtu' del
quale determinati crediti o obbligazioni possono essere
convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi
di netting per close-out di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
b) «alta dirigenza»: il direttore generale, i
vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i
responsabili delle principali aree di affari e coloro che
rispondono direttamente all'organo amministrativo;
c) «autorita' competente»: la Banca d'Italia, la
Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici
ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, o
altra autorita' competente straniera per l'esercizio della
vigilanza ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40,
del Regolamento (UE) n. 575/2013;
d) «autorita' di vigilanza su base consolidata»:
l'autorita' di vigilanza come definita all'articolo 4,
paragrafo 1, punto 41, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
e) «autorita' di risoluzione di gruppo»:
l'autorita' di risoluzione dello Stato membro in cui ha
sede l'autorita' di vigilanza su base consolidata;
f) «azione di risoluzione»: la decisione di
sottoporre un soggetto a risoluzione, l'esercizio di uno o
piu' poteri di cui al Titolo IV, Capo V, oppure
l'applicazione di una o piu' misure di risoluzione di cui
al Titolo IV, Capo IV, o degli articoli 24, 25, 26 e 27 del
regolamento (UE) n. 806/2014;
g) «bail-in»: la riduzione o la conversione in
capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori,
secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo IV, Sezione
III, o dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 806/2014;
h) «banca»: una banca come definita all'articolo 1,
comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario;
h-bis) «banca affiliata»: una banca di credito
cooperativo o una banca a cui fa capo un sottogruppo
territoriale aderente al gruppo bancario cooperativo in
quanto soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento
della capogruppo in virtu' del contratto di coesione con
essa stipulato;
h-ter) «banca extracomunitaria»: una banca come
definita all'articolo 1, comma 2, lettera c), del Testo
Unico Bancario;
i) «capitale primario di classe 1»: il capitale
primario di classe 1 calcolato ai sensi dell'articolo 50
del regolamento (UE) n. 575/2013;
l) «capogruppo»: la capogruppo di un gruppo
bancario ai sensi dell'articolo 61 del Testo Unico
Bancario;
m) «cessionario»: il soggetto al quale sono ceduti
azioni, altre partecipazioni, titoli di debito, attivita',
diritti o passivita', o una combinazione degli stessi,
dall'ente sottoposto a risoluzione;
n) «clausola di close-out netting»: una clausola
come definita all'articolo 1, comma 1, lettera f), del
decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
n-bis) «coefficiente di capitale totale»: il
requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c),
del regolamento (UE) n. 575/2013;
n-ter) «coefficiente di leva finanziaria»: il
coefficiente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera
d), del regolamento (UE) n. 575/2013;
o) «contratti finanziari» i seguenti contratti e
accordi:
1) contratti su valori mobiliari, fra cui:
i) contratti di acquisto, vendita o prestito di
un titolo o gruppi o indici di titoli;
ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di
titoli;
iii) operazioni di vendita attive o passive con
patto di riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi
o indici di titoli;
2) contratti connessi a merci, fra cui:
i) contratti di acquisto, vendita o prestito di
merci o gruppi o indici di merci per consegna futura;
ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci;
iii) operazioni di vendita con patto di
riacquisto attive o passive su merci o gruppi o indici di
merci;
3) contratti standardizzati a termine (futures) e
contratti differenziali a termine (forward), compresi i
contratti per l'acquisto, la vendita o la cessione, a un
dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi
altro tipo, servizi, diritti o interessi;
4) accordi di swap, tra cui:
i) swap e opzioni su tassi d'interesse; accordi a
pronti (spot) o altri accordi su cambi, valute, indici
azionari o azioni, indici obbligazionari o titoli di
debito, indici di merci o merci, variabili climatiche,
quote di emissione o tassi di inflazione;
ii) total return swap, credit default swap o
credit swap;
iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi
di cui ai punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati
degli swap o dei derivati;
5) accordi di prestito interbancario in cui la
scadenza del prestito e' pari o inferiore a tre mesi;
6) accordi quadro per i contratti o accordi di cui
ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5;
p) «controparte centrale»: un soggetto di cui
all'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
q) «depositi»: i crediti relativi ai fondi
acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non
costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti
dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari
indicati dall'articolo 1, comma 2, del Testo Unico della
Finanza, o il cui capitale non e' rimborsabile alla pari, o
il cui capitale e' rimborsabile alla pari solo in forza di
specifici accordi o garanzie concordati con la banca o
terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito
purche' non rappresentati da valori mobiliari emessi in
serie;
r) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi
che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono
astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un
sistema di garanzia dei depositanti;
s) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al
rimborso che non superano il limite di rimborso da parte
del sistema di garanzia dei depositanti previsto
dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4, del testo unico
bancario;
t) «derivato»: uno strumento derivato come definito
all'articolo 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
t-bis) «disposizioni dell'MRU»: il regolamento (UE)
n. 806/2014 e le relative misure di esecuzione;
u) «elementi di classe 2»: gli strumenti di
capitale e i prestiti subordinati ai sensi del Regolamento
(UE) n. 575/2013 (Tier 2) o della direttiva 2006/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative
disposizioni di attuazione;
v) «ente-ponte»: la societa' di capitali costituita
ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione
II, o dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 806/2014 per
acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, azioni
o altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a
risoluzione, o attivita', diritti e passivita' di uno o
piu' enti sottoposti a risoluzione per preservarne le
funzioni essenziali;
v-bis) «ente a rilevanza sistemica a livello
globale» o «G-SII»: un G-SII secondo la definizione di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento
(UE) n. 575/2013;
v-ter) «ente designato per la risoluzione»: una
persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea
identificata come soggetto per il quale il piano di
risoluzione di gruppo prevede l'applicazione di un'azione
di risoluzione ovvero una banca non sottoposta a vigilanza
su base consolidata per la quale il piano di risoluzione
individuale prevede l'applicazione di un'azione di
risoluzione;
v-ter.1) «ente designato per la liquidazione»: una
persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea
identificata come soggetto per il quale il piano di
risoluzione individuale o di gruppo prevede la
sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa
disciplinata dal Testo Unico Bancario o ad altra analoga
procedura concorsuale applicabile, ovvero identificata come
soggetto, diverso da un ente designato per la risoluzione,
ma appartenente a un gruppo soggetto a risoluzione, per il
quale il piano di risoluzione di gruppo non prevede
l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione;
v-quater) «ente di maggiori dimensioni»: l'ente
designato per la risoluzione che non e' G-SII e che fa
parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attivita'
totali superano i 100 miliardi di euro;
z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei soggetti
indicati all'articolo 2 in relazione al quale e' avviata
un'azione di risoluzione;
Omissis.».
«Art. 16-bis (Applicazione e calcolo del requisito
minimo di fondi propri e passivita' computabili). - 1. I
soggetti di cui all'articolo 2 che non sono enti designati
per la liquidazione rispettano il requisito minimo di fondi
propri e passivita' computabili secondo quanto previsto dal
presente Capo.
1-bis. Agli enti designati per la liquidazione nei
confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili
ai sensi del comma 1-ter non si applicano l'articolo 77,
paragrafo 2, e l'articolo 78-bis del regolamento (UE) n.
575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013.
1-ter. La Banca d'Italia puo' determinare, su base
individuale, il requisito di cui al comma 1 nei confronti
di un ente designato per la liquidazione, in misura
superiore a quella sufficiente ad assorbire le perdite ai
sensi dell'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a),
tenuto conto, in particolare, dei possibili impatti della
liquidazione dell'ente sulla stabilita' finanziaria e sul
rischio di contagio del sistema finanziario, anche per
quanto riguarda la capacita' di finanziamento dei sistemi
di garanzia dei depositanti.
2. Il requisito di cui al comma 1 e' espresso nelle
seguenti percentuali:
a) dell'importo complessivo dell'esposizione al
rischio calcolato in conformita' dell'articolo 92,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) della misura dell'esposizione complessiva
calcolata in conformita' degli articoli 429 e 429-bis del
regolamento (UE) n. 575/2013.
Art. 16-ter (Esenzione dal requisito minimo di fondi
propri e passivita' computabili). - 1. Agli intermediari
iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico
Bancario che si finanziano con obbligazioni garantite e
concedono finanziamenti solo sotto forma di credito
fondiario, non si applica l'articolo 16-bis, comma 1-ter,
al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
a) in base al piano di risoluzione questi
intermediari sono destinati alla liquidazione coatta
amministrativa nella quale e' prevista la cessione di beni
e rapporti giuridici;
b) la procedura di cui alla lettera a) prevede che
i creditori di questi intermediari, inclusi i titolari di
obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalita'
conformi agli obiettivi della risoluzione indicati
all'articolo 21.
2. Gli intermediari esentati ai sensi del comma 1,
non sono inclusi nel perimetro del consolidamento di cui
all'articolo 16-septies, comma 1.».
«Art. 16-quinquies (Determinazione del requisito
minimo di fondi propri e passivita' computabili). - 1. Il
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili
e' determinato dalla Banca d'Italia, sentita l'autorita'
competente, tenuto conto:
a) della necessita' di assicurare che
l'applicazione degli strumenti di risoluzione nei confronti
dell'ente designato per la risoluzione sia idonea a
conseguire gli obiettivi indicati dall'articolo 21 per il
gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme;
b) della necessita' di assicurare che l'ente
designato per la risoluzione e le societa' da esso
controllate appartenenti allo stesso gruppo soggetto a
risoluzione abbiano fondi propri e passivita' computabili
sufficienti per garantire che, in caso di applicazione del
bail-in o dei poteri di riduzione e di conversione, le
perdite possano essere assorbite e il coefficiente di
capitale totale e, se del caso, il coefficiente di leva
finanziaria possano essere ripristinati ad un livello che
permetta loro di continuare a rispettare le condizioni per
l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' per le quali
sono autorizzati ai sensi della normativa vigente, anche
quando il piano di risoluzione prevede la possibilita' che
talune classi di passivita' computabili possano essere
escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 2, o
possano essere cedute integralmente nell'ambito di una
cessione parziale;
c) delle dimensioni, del modello di business, del
modello di finanziamento e del profilo di rischio dell'ente
designato per la risoluzione;
d) della misura in cui il dissesto dell'ente
designato per la risoluzione avrebbe un effetto negativo
sulla stabilita' finanziaria, anche a causa delle
interconnessioni con altri operatori o con il sistema
finanziario nel suo complesso.
2. Se il piano di risoluzione prevede l'adozione di
un'azione di risoluzione o che sia esercitato il potere di
ridurre o convertire strumenti di capitale e passivita'
computabili a norma del Titolo IV, Capo II o dell'articolo
21 del regolamento (UE) n. 806/2014, il requisito minimo di
fondi propri e passivita' computabili e' pari a un importo
sufficiente a garantire che:
a) siano integralmente assorbite le perdite
previste a carico dell'ente sottoposto a risoluzione
(«assorbimento delle perdite»);
b) l'ente designato per la risoluzione e le
societa' da esso controllate appartenenti allo stesso
gruppo soggetto a risoluzione siano ricapitalizzati a un
livello tale da consentire loro di continuare a rispettare
le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio delle
attivita' per le quali sono autorizzati e a svolgere queste
attivita' ai sensi della normativa vigente in un orizzonte
temporale non superiore a un anno («ricapitalizzazione»).
3. Nel caso previsto dall'articolo 16-bis, comma
1-ter, l'ente designato per la liquidazione soddisfa il
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili
utilizzando uno o piu' dei seguenti strumenti, elementi o
passivita':
a) fondi propri;
b) passivita' che soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 72-bis, fatta eccezione per l'articolo 72-ter,
paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013;
c) passivita' di cui all'articolo 16-quater, comma
2.
3-bis. Agli strumenti di fondi propri e alle
passivita' computabili emessi da societa' controllate che
sono enti designati per la liquidazione, nei confronti dei
quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo
di fondi propri e passivita' computabili, non si applicano
le deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5,
del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013.
3-ter. In deroga al comma 3-bis, i soggetti di cui
all'articolo 2 che non sono enti designati per la
risoluzione, ma sono controllati da un ente designato per
la risoluzione o da una societa' avente sede legale in un
Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione
se avesse sede legale nell'Unione europea, deducono gli
strumenti di fondi propri detenuti in enti designati per la
liquidazione, appartenenti allo stesso gruppo soggetto a
risoluzione, ma nei confronti dei quali la Banca d'Italia
non determina il requisito minimo di fondi propri e
passivita' computabili, qualora l'importo aggregato di tali
strumenti detenuti sia pari o superiore al 7 per cento
dell'importo totale dei fondi propri e delle passivita' che
soddisfano i criteri di computabilita' di cui all'articolo
16-octies, comma 6, di detti soggetti, calcolato
annualmente al 31 dicembre come media nei dodici mesi
precedenti.
4. Per gli enti designati per la risoluzione,
l'importo del requisito di passivita' soggette a bail-in e'
composto come segue:
a) se calcolato in percentuale dell'importo
complessivo dell'esposizione al rischio come previsto
dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), il requisito e'
pari alla somma dei seguenti elementi:
1) l'importo delle perdite da assorbire in
risoluzione, corrispondente alla somma del coefficiente di
capitale totale e del requisito di capitale vincolante di
secondo pilastro, su base consolidata a livello del gruppo
soggetto a risoluzione;
2) l'importo di ricapitalizzazione che permette
al gruppo risultante dalla risoluzione di ripristinare il
coefficiente di capitale totale e il requisito di capitale
vincolante di secondo pilastro su base consolidata a
livello del gruppo soggetto a risoluzione dopo l'attuazione
della strategia di risoluzione prescelta;
b) se calcolato in percentuale dell'esposizione
complessiva come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2,
lettera b), il requisito e' pari alla somma dei seguenti
elementi:
1) l'importo delle perdite da assorbire in
risoluzione, corrispondente al coefficiente di leva
finanziaria su base consolidata a livello del gruppo
soggetto a risoluzione;
2) l'importo di ricapitalizzazione che permette
al gruppo risultante dalla risoluzione di ripristinare il
coefficiente di leva finanziaria su base consolidata a
livello del gruppo soggetto a risoluzione, dopo
l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.
5. Nel determinare il requisito individuale in
percentuale dell'esposizione complessiva ai sensi del comma
4, lettera b), la Banca d'Italia tiene conto di quanto
previsto dall'articolo 49, commi 6 e 8.
6. Nel determinare gli importi di ricapitalizzazione
di cui al comma 4, lettera a), punto 2), e lettera b),
punto 2), la Banca d'Italia:
a) utilizza i dati piu' recenti comunicati
dall'ente relativi all'ammontare complessivo
dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione
complessiva, adeguati per tenere conto delle azioni di
risoluzione previste dal piano di risoluzione;
b) sentita l'autorita' competente, adegua al
ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al requisito
di capitale vincolante di secondo pilastro per determinare
il requisito che sarebbe applicabile all'ente designato per
la risoluzione nel caso di attuazione della strategia di
risoluzione prescelta.
7. La Banca d'Italia puo' aumentare l'importo di
ricapitalizzazione di cui al comma 4, lettera a), punto 2),
in misura idonea a ristabilire nel mercato, in seguito alla
risoluzione, una fiducia sufficiente nei confronti
dell'ente per un orizzonte temporale non superiore a un
anno. In questo caso, l'aumento e' pari al requisito
combinato di riserva di capitale che si applicherebbe dopo
la risoluzione diminuito dell'importo della riserva di
capitale anticiclica. Sentita l'autorita' competente, detto
aumento e' adeguato al ribasso o al rialzo nella misura
necessaria per:
a) ristabilire nel mercato la fiducia nei confronti
dell'ente designato per la risoluzione;
b) assicurare la continuita' delle funzioni
essenziali;
c) assicurare che, dopo l'attuazione della
strategia di risoluzione, l'ente designato per la
risoluzione sia in grado di finanziarsi senza ricorrere al
sostegno finanziario pubblico straordinario, ferma restando
la possibilita' che il fondo di risoluzione contribuisca ai
sensi dell'articolo 49, commi 6 e 8.
8. Per gli enti di maggiori dimensioni, il requisito
minimo di fondi propri e passivita' computabili e' pari
almeno al:
a) 13,5 per cento, se calcolato in termini di
esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 16-bis, comma
2, lettera a);
b) 5 per cento, se calcolato in termini di
esposizione complessiva ai sensi dell'articolo 16-bis,
paragrafo 2, lettera b).
9. Gli enti di maggiori dimensioni rispettano il
requisito di cui al comma 8 con fondi propri, strumenti
subordinati computabili o passivita' di cui all'articolo
16-quater, comma 4.
10. Sentita l'autorita' competente, la Banca d'Italia
puo' applicare quanto previsto dai commi 8 e 9 a un
soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni, avuto
riguardo al ricorso ai depositi e all'assenza di strumenti
di debito nel modello di finanziamento dell'ente, alla sua
capacita' di accedere ai mercati dei capitali per le
passivita' computabili, alla misura in cui esso ricorre al
capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito
minimo di fondi propri e passivita' computabili. La mancata
applicazione dei commi 8 e 9 a un soggetto assimilato a un
ente di maggiori dimensioni non pregiudica eventuali
decisioni ai sensi dell'articolo 16-quater, comma 7.
11. Per i soggetti che non sono enti designati per la
risoluzione, l'importo del requisito minimo di fondi propri
e passivita' computabili e' composto come segue:
a) se calcolato in percentuale dell'importo
complessivo dell'esposizione al rischio come previsto
dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), il requisito e'
pari alla somma dei seguenti elementi:
1) l'importo delle perdite da assorbire,
corrispondente alla somma del coefficiente di capitale
totale e del requisito di capitale vincolante di secondo
pilastro a livello individuale;
2) l'importo di ricapitalizzazione che permette
al soggetto di ripristinare il coefficiente di capitale
totale e il requisito di capitale vincolante di secondo
pilastro su base individuale dopo l'esercizio dei poteri di
riduzione e conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o
dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014;
b) se calcolato in percentuale dell'esposizione
complessiva come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2,
lettera b), il requisito e' pari alla somma dei seguenti
elementi:
1) l'importo delle perdite da assorbire,
corrispondente al coefficiente di leva finanziaria su base
individuale;
2) l'importo di ricapitalizzazione che permette
al soggetto di ripristinare il coefficiente di leva
finanziaria su base individuale, dopo l'esercizio dei
poteri di riduzione e conversione ai sensi del Titolo IV,
Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014
o dopo la risoluzione del gruppo.
12. Per determinare il requisito minimo di fondi
propri e passivita' computabili ai sensi del comma 11 si
applicano i commi 5, 6 e 7. Quando un soggetto di cui
all'articolo 2, che non e' esso stesso un ente designato
per la risoluzione ed e' controllato da un ente designato
per la risoluzione, ha acquistato o sottoscritto passivita'
emesse da quest'ultimo che nella gerarchia applicabile in
sede concorsuale hanno rango pari o inferiore a quelle
degli strumenti di debito chirografario di secondo livello
di cui all'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, la
Banca d'Italia verifica se il requisito di cui al comma 11
e' sufficiente per attuare la strategia di risoluzione
prescelta.
13. Se la Banca d'Italia prevede che talune classi di
passivita' computabili potrebbero essere escluse in tutto o
in parte dal bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 2, o
potrebbero essere cedute integralmente nell'ambito di una
cessione parziale, il requisito minimo di fondi propri e
passivita' computabili, e' soddisfatto utilizzando fondi
propri o altre passivita' computabili sufficienti a coprire
l'importo delle passivita' suscettibili a essere escluse
dal bail-in e assicurare che le condizioni di cui al comma
2 siano soddisfatte.
14. Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone il
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili
sono motivate con riferimento alle valutazioni di cui al
presente articolo. La Banca d'Italia riesamina senza
indugio le predette decisioni al fine di riflettere ogni
variazione del requisito di capitale vincolante di secondo
pilastro.
15. Ai fini del presente articolo, i riferimenti ai
requisiti prudenziali ivi contenuti sono interpretati
conformemente all'applicazione, da parte della Banca
d'Italia o della Banca centrale europea quando questa e'
l'autorita' competente, delle disposizioni transitorie di
cui alla Parte Dieci, Titolo I, Capi 1, 2 e 4, del
regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della
legislazione nazionale adottate nell'esercizio delle
opzioni concesse dallo stesso regolamento.».
«Art. 16-octies (Applicazione del requisito minimo di
fondi propri e passivita' computabili ai soggetti che non
sono enti designati per la risoluzione). - 1. Le banche
controllate da un ente designato per la risoluzione, che
non sono esse stesse enti designati per la risoluzione,
rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita'
computabili su base individuale. Il presente comma si
applica anche quando l'ente designato per la risoluzione ha
sede legale in uno Stato terzo, fermo restando quanto
previsto dal comma 10.
2. La Banca d'Italia puo', sentita l'autorita'
competente, disporre l'applicazione del requisito minimo di
fondi propri e passivita' computabili ai sensi del presente
articolo a un soggetto di cui all'articolo 2, lettere, b),
c) e d), se questo e' una societa' controllata da un ente
designato per la risoluzione, ma non e' esso stesso un ente
designato per la risoluzione.
3. In deroga ai commi 1 e 2, le capogruppo che non
sono esse stesse enti designati per la risoluzione, ma sono
societa' controllate da soggetti con sede legale in uno
Stato terzo rispettano i requisiti di cui agli articoli
16-quinquies e 16-sexies su base consolidata. Il presente
comma non si applica quando la capogruppo e' soggetta a
vigilanza su base consolidata in un altro Stato membro
dell'Unione europea.
3-bis. In deroga ai commi 1 e 2, la Banca d'Italia
puo' determinare il requisito minimo di fondi propri e
passivita' computabili su base consolidata nei confronti di
un soggetto di cui ai commi 1 e 2 se ricorrono
congiuntamente i seguenti presupposti:
a) il soggetto soddisfa una delle seguenti
condizioni:
1) e' controllato direttamente dall'ente
designato per la risoluzione e:
1.1) l'ente designato per la risoluzione e' una
societa' di partecipazione finanziaria o una societa' di
partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 59
del Testo Unico Bancario avente sede legale in Italia e
facente parte del medesimo gruppo soggetto a risoluzione;
1.2) l'ente designato per la risoluzione non
controlla direttamente altri soggetti, aventi sede legale
in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, di cui
all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nei confronti
dei quali sia stato determinato il requisito minimo di
fondi propri e passivita' computabili;
1.3) l'applicazione delle deduzioni previste
dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE)
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013 sarebbe sproporzionata;
2) e' destinatario del requisito di capitale
vincolante di secondo pilastro solo su base consolidata e
la determinazione del requisito minimo di fondi propri e
passivita' computabili su base consolidata non porterebbe a
sovrastimare la componente di ricapitalizzazione di cui
all'articolo 16-quinquies, comma 1, lettera b), del
sottogruppo costituito dai soggetti che rientrano nel
perimetro di consolidamento in questione, in particolare se
vi e' una prevalenza di enti designati per la liquidazione;
b) l'applicazione del requisito minimo di fondi
propri e passivita' computabili su base consolidata invece
che su base individuale non ha un effetto negativo
significativo sulla credibilita' e fattibilita' della
strategia di risoluzione del gruppo, ne' sulla capacita'
del soggetto di rispettare il proprio requisito di fondi
propri dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione e
conversione, ne', infine, sull'adeguatezza del meccanismo
di trasferimento interno delle perdite e
ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o conversione,
a norma del titolo IV, capo II, degli strumenti di capitale
e delle passivita' computabili del soggetto in questione o
di altre componenti del gruppo soggetto a risoluzione.
4. Nei gruppi bancari cooperativi, le banche
affiliate e la capogruppo, quando non sono esse stesse enti
designati per la risoluzione, rispettano su base
individuale il requisito minimo di fondi propri e
passivita' computabili di cui all'articolo 16-quinquies,
comma 11. Il presente comma si applica altresi' alle
componenti dei gruppi bancari cooperativi individuati come
enti designati per la risoluzione quando non sono soggetti
a un requisito su base consolidata stabilito ai sensi
dell'articolo 16-septies, comma 2.
5. Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 il
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili
e' determinato secondo la procedura prevista dall'articolo
16-decies e, ove applicabile dall'articolo 70, in
conformita' all'articolo 16-quinquies.
6. Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 il
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili
e' soddisfatto utilizzando:
a) passivita' non computabili nei fondi propri:
1) acquistate o sottoscritte dall'ente designato
per la risoluzione, direttamente o indirettamente mediante
altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a
risoluzione, ovvero acquistate o sottoscritte da un
azionista che non appartiene allo stesso gruppo soggetto a
risoluzione, a condizione che l'esercizio dei poteri di
riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II o
dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 non
incida sul controllo dell'emittente da parte dell'ente
designato per la risoluzione;
2) che rispettano i criteri di computabilita' di
cui all'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013,
fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafo 2, lettere
b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72-ter, paragrafi da
3, 4 e 5, del medesimo regolamento;
3) che, nella liquidazione coatta amministrativa
disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga
procedura concorsuale applicabile, hanno un grado inferiore
a quello delle passivita' che non soddisfano la condizione
di cui al punto 1) e che non sono computabili nei fondi
propri;
4) che possono essere assoggettate a riduzione o
conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo
21 del regolamento (UE) n. 806/2014 in modo coerente con la
strategia prescelta per il gruppo soggetto a risoluzione,
senza incidere, in particolare, sul controllo
dell'emittente da parte dell'ente designato per la
risoluzione;
5) il cui acquisto o sottoscrizione non e'
finanziato, direttamente o indirettamente, dall'emittente;
6) per le quali la legge o il contratto non
prevedono, nemmeno implicitamente, il richiamo, il
rimborso, il riacquisto o il pagamento anticipato, salvo
che nei casi di insolvenza o liquidazione dell'emittente,
per le quali nessuna indicazione in tal senso e' comunque
fornita da quest'ultimo;
7) per le quali la legge o il contratto non
attribuiscono al possessore il diritto di richiedere
anticipatamente il pagamento degli interessi o del
capitale, salvo che nei casi di insolvenza o liquidazione
dell'emittente;
8) per le quali l'importo degli interessi o dei
dividendi non dipende dal merito di credito dell'emittente
o della sua capogruppo;
b) i seguenti elementi o strumenti di fondi propri:
1) capitale primario di classe 1;
2) altri elementi o strumenti di fondi propri
acquistati o sottoscritti da soggetti appartenenti allo
stesso gruppo soggetto a risoluzione o da altri soggetti, a
condizione che l'esercizio dei poteri di riduzione o di
conversione a norma del Titolo IV, Capo II o dell'articolo
21 del regolamento (UE) n. 806/2014 non incida sul
controllo dell'emittente da parte dell'ente designato per
la risoluzione.
6-bis. Nei casi indicati ai commi 3 e 3-bis, quando
il requisito minimo di fondi propri e passivita'
computabili e' applicato su base consolidata, il relativo
ammontare dei fondi propri e delle passivita' computabili
include le seguenti passivita' emesse ai sensi del comma 6,
lettera a), dai soggetti controllati di cui all'articolo 1
della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014, aventi sede legale in uno
Stato dell'Unione europea inclusi nel perimetro di
consolidamento:
a) passivita' emesse a favore dell'ente designato
per la risoluzione e da esso acquistate, direttamente o
indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo
stesso gruppo soggetto a risoluzione non inclusi nel
perimetro di consolidamento del soggetto che rispetta il
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili
su base consolidata;
b) passivita' emesse a favore di un azionista non
facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.
6-ter. Le passivita' incluse nell'ammontare dei fondi
propri e delle passivita' computabili ai fini del rispetto
del requisito di cui al comma 6-bis, non superano l'importo
determinato sottraendo dall'importo del requisito minimo di
fondi propri e passivita' computabili applicabile al
soggetto controllato incluso nel perimetro di
consolidamento, la somma dei seguenti elementi:
a) le passivita' emesse dal soggetto controllato a
favore del soggetto che soddisfa il requisito minimo di
fondi propri e passivita' computabili su base consolidata e
da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite
altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a
risoluzione inclusi nel perimetro di consolidamento;
b) i fondi propri emessi dal soggetto controllato
conformemente al comma 6, lettera b).
7. La Banca d'Italia puo' non applicare il requisito
minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui
presente articolo nei confronti di una societa' controllata
da un ente designato per la risoluzione quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) l'ente designato per la risoluzione e la
societa' da esso controllata hanno sede legale in Italia e
appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
b) l'ente designato per la risoluzione soddisfa il
requisito su base consolidata ai sensi dell'articolo
16-septies;
c) non vi sono ne' sono previsti impedimenti
sostanziali, di diritto o di fatto, che ostacolino il
rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di
passivita' da parte dell'ente designato per la risoluzione
alla societa' da esso controllata in caso di applicazione a
quest'ultima di un provvedimento di riduzione o conversione
ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del
regolamento (UE) n. 806/2014, in particolare quando nei
confronti del primo e' adottata un'azione di risoluzione;
d) l'autorita' competente, ritiene che l'ente
designato per la risoluzione assicuri il rispetto della
sana e prudente gestione della societa' da esso controllata
e che l'ente dichiari, con l'approvazione dell'autorita'
competente, di garantire gli impegni assunti dalla societa'
controllata ovvero che i rischi di questa non sono
significativi;
e) le procedure di valutazione, misurazione e
controllo del rischio dell'ente designato per la
risoluzione comprendano anche la societa' da esso
controllata;
f) l'ente designato per la risoluzione detenga una
quota superiore al 50 per cento dei diritti di voto nella
societa' controllata o abbia il diritto di nominare o
revocare la maggioranza dei membri dell'organo di
amministrazione della stessa.
8. La Banca d'Italia puo' altresi' non applicare il
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili
di cui presente articolo nei confronti di una societa'
controllata da un soggetto che non e' un ente designato per
la risoluzione quando si verifichino in capo a quest'ultimo
le condizioni previste dal comma 7 per l'ente designato per
la risoluzione.
9. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al
comma 7, lettere a) e b), la Banca d'Italia puo' consentire
che il requisito minimo di fondi propri e passivita'
computabili sia rispettato, in tutto o in parte, mediante
un impegno di pagamento, fornito dall'ente designato per la
risoluzione, che rispetti tutte le seguenti condizioni:
a) l'importo dell'impegno e' pari almeno
all'importo del requisito che sostituisce;
b) l'impegno puo' essere fatto valere dalla
societa' controllata quando essa non e' in grado di
adempiere ai propri obblighi alla scadenza o quando nei
suoi confronti e' stato adottato un provvedimento di
riduzione o conversione adottato ai sensi del Titolo IV,
Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n.
806/2014;
c) l'impegno e' assistito per almeno il 50 per
cento del suo importo da una garanzia finanziaria ai sensi
del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, o altra
normativa nazionale di recepimento della direttiva
2002/47/CE;
d) le attivita' finanziarie oggetto del contratto
di garanzia finanziaria soddisfano i requisiti
dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 e il
loro ammontare, al netto di margini adeguatamente prudenti,
e' almeno pari all'importo di cui alla lettera c);
e) le attivita' finanziarie oggetto del contratto
di garanzia finanziaria non sono soggette a gravami e, in
particolare, non sono utilizzate in altri contratti di
garanzia;
f) le attivita' finanziarie oggetto del contratto
di garanzia finanziaria hanno una durata effettiva almeno
pari alla durata prevista dall'articolo 72-quater,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
g) non vi sono impedimenti giuridici, normativi o
operativi al trasferimento delle attivita' finanziarie
oggetto del contratto di garanzia finanziaria dall'ente
designato per la risoluzione alla societa' da esso
controllata, anche quando nei confronti del primo e'
adottata un'azione di risoluzione. A tal fine, su richiesta
della Banca d'Italia, l'ente designato per la risoluzione
dimostra l'inesistenza di questi impedimenti, anche
mediante un parere legale indipendente.
10. Quando cio' e' concordato tra le autorita'
partecipanti al collegio europeo di risoluzione di cui
all'articolo 70, comma 1-quater, nel contesto di una
strategia di risoluzione di gruppo, i soggetti di cui
all'articolo 2 che non sono enti designati per la
risoluzione e sono controllati da un ente designato per la
risoluzione avente sede legale in uno Stato terzo
rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita'
computabili disciplinato dal presente articolo su base
individuale o consolidata mediante passivita' o strumenti
di cui al comma 6 emessi nei confronti della societa'
controllante avente sede legale in uno Stato terzo, di
societa' da essa controllate aventi sede legale nel
medesimo Stato o di altri soggetti che rispettano le
condizioni previste dal comma 6, lettera a), punto 1), e
lettera b), punto 2).».
«Art. 16-undecies (Segnalazione a fini di vigilanza e
comunicazione al pubblico del requisito). - 1. I soggetti
di cui all'articolo 2 che devono rispettare il requisito
minimo di fondi propri e passivita' computabili segnalano
al Comitato di Risoluzione Unico, nei casi previsti
dall'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b), e 5, del
regolamento (UE) n. 806/2014, alla Banca d'Italia e alla
Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita'
competente, le seguenti informazioni secondo le modalita'
stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla
Commissione europea su proposta dell'ABE:
a) l'importo delle passivita' computabili e quello
dei fondi propri, che rispettano le condizioni di cui
all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b); la
segnalazione e' effettuata sia in valore nominale sia in
percentuale dell'esposizione al rischio e dell'esposizione
complessiva previsti all'articolo 16-bis, al netto delle
deduzioni di cui alla Parte Due, Titolo I, Capo V bis,
Sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) l'importo delle altre passivita' ammissibili,
tranne quando, alla data della segnalazione, l'ammontare di
fondi propri e di passivita' computabili e' pari ad almeno
il 150 per cento del requisito minimo di fondi propri e
passivita' computabili;
c) per gli elementi di cui alle lettere a) e b),
sono segnalati:
1) la tipologia di strumento e la relativa
scadenza;
2) il rango nella gerarchia concorsuale
applicabile nella liquidazione coatta amministrativa
disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga
procedura concorsuale;
3) se disciplinati dal diritto di un paese terzo,
il paese terzo in questione e la presenza di clausole
contrattuali di cui all'articolo 59 e agli articoli 52,
comma 1, lettere p) e q) e 63, lettere n) e o), del
regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a),
sono trasmesse con cadenza almeno semestrale; quelle di cui
al comma 1, lettere b) e c), almeno annualmente. Il
Comitato di Risoluzione Unico, la Banca d'Italia e la Banca
centrale europea, quando questa e' l'autorita' competente,
possono richiedere che le informazioni di cui al comma 1
siano trasmesse con maggiore frequenza.
3. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano le
seguenti informazioni con le modalita' stabilite nelle
norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione
europea su proposta dell'ABE:
a) l'importo delle passivita' computabili e quello
dei fondi propri, che rispettano le condizioni di cui
all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b);
b) la tipologia di strumento, la relativa scadenza
e il rango nella gerarchia concorsuale applicabile nella
liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo
Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale;
c) il requisito minimo di fondi propri e passivita'
computabili di cui all'articolo 16-septies o all'articolo
16-octies espresso in percentuale dell'esposizione al
rischio e dell'esposizione complessiva come previsto
all'articolo 16-bis.
4. La Banca d'Italia determina, tenuto conto delle
modalita' stabilite nelle norme tecniche di attuazione
adottate della Commissione europea su proposta dell'ABE, il
contenuto e la frequenza degli obblighi di segnalazione e
comunicazione al pubblico applicabili agli enti designati
per la liquidazione nei confronti dei quali abbia
determinato il requisito minimo di fondi propri e
passivita' computabili ai sensi dell'articolo 16-bis, comma
1-ter. Dette modalita' sono determinate nei limiti di
quanto necessario per verificare il rispetto di tale
requisito e sono comunicate all'ente designato per la
liquidazione.
5. Gli obblighi di comunicazione al pubblico di cui
al comma 3 non si applicano nei due anni successivi
all'applicazione delle azioni di risoluzione o
all'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione in
conformita' al Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del
regolamento (UE) n. 806/2014.».
«Art. 16-duodecies (Segnalazioni all'ABE). - 1. La
Banca d'Italia, con le modalita' stabilite nelle norme
tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea
su proposta dell'ABE, comunica a quest'ultima i requisiti
minimi di fondi propri e passivita' computabili da essa
determinati conformemente all'articolo 16-septies o
16-octies, comprese le decisioni adottate a norma
dell'articolo 16-octies, comma 3-bis.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio