| Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2025 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 185 |
| Modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passivita' ammissibili. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 15; Vista la direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passivita' ammissibili; Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012; Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010; Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2025; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
1. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo la lettera v-ter) e' inserita la seguente: "v-ter.1) «ente designato per la liquidazione": una persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea identificata come soggetto per il quale il piano di risoluzione individuale o di gruppo prevede la sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o ad altra analoga procedura concorsuale applicabile, ovvero identificata come soggetto, diverso da un ente designato per la risoluzione, ma appartenente a un gruppo soggetto a risoluzione, per il quale il piano di risoluzione di gruppo non prevede l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione;»; b) all'articolo 16-bis: 1) al comma 1, dopo le parole: «articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «che non sono enti designati per la liquidazione»; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi del comma 1-ter non si applicano l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 1-ter. La Banca d'Italia puo' determinare, su base individuale, il requisito di cui al comma 1 nei confronti di un ente designato per la liquidazione, in misura superiore a quella sufficiente ad assorbire le perdite ai sensi dell'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), tenuto conto, in particolare, dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilita' finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacita' di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositanti.». c) all'articolo 16-ter: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, le parole: «La Banca d'Italia esonera dall'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili i soggetti di cui all'articolo 2 quando si tratta di» sono sostituite dalla seguente: «Agli», e dopo le parole «credito fondiario,» sono inserite le seguenti: «non si applica l'articolo 16-bis, comma 1-ter,»; 1.2) alla lettera a), le parole: «conformemente al Titolo, IV, Capo IV, Sezione, II» sono soppresse; 1.3) alla lettera b), la parola: «istituti» e' sostituita dalla seguente: «intermediari»; 2) al comma 2, la parola: «esonerati» e' sostituita dalla seguente: «esentati»; d) all'articolo 16-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso previsto dall'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'ente designato per la liquidazione soddisfa il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili utilizzando uno o piu' dei seguenti strumenti, elementi o passivita': a) fondi propri; b) passivita' che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis, fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; c) passivita' di cui all'articolo 16-quater, comma 2.»; 2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Agli strumenti di fondi propri e alle passivita' computabili emessi da societa' controllate che sono enti designati per la liquidazione, nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, non si applicano le deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 3-ter. In deroga al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2 che non sono enti designati per la risoluzione, ma sono controllati da un ente designato per la risoluzione o da una societa' avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea, deducono gli strumenti di fondi propri detenuti in enti designati per la liquidazione, appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, ma nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, qualora l'importo aggregato di tali strumenti detenuti sia pari o superiore al 7 per cento dell'importo totale dei fondi propri e delle passivita' che soddisfano i criteri di computabilita' di cui all'articolo 16-octies, comma 6, di detti soggetti, calcolato annualmente al 31 dicembre come media nei dodici mesi precedenti.»; e) all'articolo 16-octies, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostitute dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»; 2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. In deroga ai commi 1 e 2, la Banca d'Italia puo' determinare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata nei confronti di un soggetto di cui ai commi 1 e 2 se ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti: a) il soggetto soddisfa una delle seguenti condizioni: 1) e' controllato direttamente dall'ente designato per la risoluzione e: 1.1) l'ente designato per la risoluzione e' una societa' di partecipazione finanziaria o una societa' di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico Bancario avente sede legale in Italia e facente parte del medesimo gruppo soggetto a risoluzione; 1.2) l'ente designato per la risoluzione non controlla direttamente altri soggetti, aventi sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nei confronti dei quali sia stato determinato il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili; 1.3) l'applicazione delle deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 sarebbe sproporzionata; 2) e' destinatario del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro solo su base consolidata e la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata non porterebbe a sovrastimare la componente di ricapitalizzazione di cui all'articolo 16-quinquies, comma 1, lettera b), del sottogruppo costituito dai soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento in questione, in particolare se vi e' una prevalenza di enti designati per la liquidazione; b) l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata invece che su base individuale non ha un effetto negativo significativo sulla credibilita' e fattibilita' della strategia di risoluzione del gruppo, ne' sulla capacita' del soggetto di rispettare il proprio requisito di fondi propri dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione, ne', infine, sull'adeguatezza del meccanismo di trasferimento interno delle perdite e ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o conversione, a norma del titolo IV, capo II, degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili del soggetto in questione o di altre componenti del gruppo soggetto a risoluzione.». 3) al comma 5, dopo la parola: «3» sono aggiunte le seguenti: «, 3-bis»; 4) al comma 6, dopo la parola: «3» sono aggiunte le seguenti «, 3-bis»; 5) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: «6-bis. Nei casi indicati ai commi 3 e 3-bis, quando il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' applicato su base consolidata, il relativo ammontare dei fondi propri e delle passivita' computabili include le seguenti passivita' emesse ai sensi del comma 6, lettera a), dai soggetti controllati di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea inclusi nel perimetro di consolidamento: a) passivita' emesse a favore dell'ente designato per la risoluzione e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione non inclusi nel perimetro di consolidamento del soggetto che rispetta il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata; b) passivita' emesse a favore di un azionista non facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione. 6-ter. Le passivita' incluse nell'ammontare dei fondi propri e delle passivita' computabili ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 6-bis, non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili applicabile al soggetto controllato incluso nel perimetro di consolidamento, la somma dei seguenti elementi: a) le passivita' emesse dal soggetto controllato a favore del soggetto che soddisfa il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione inclusi nel perimetro di consolidamento; b) i fondi propri emessi dal soggetto controllato conformemente al comma 6, lettera b).»; f) all'articolo 16-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, alinea, le parole: «paragrafo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafi 2, 4, lettera b), e 5,»; 2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. La Banca d'Italia determina, tenuto conto delle modalita' stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate della Commissione europea su proposta dell'ABE, il contenuto e la frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione al pubblico applicabili agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali abbia determinato il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-ter. Dette modalita' sono determinate nei limiti di quanto necessario per verificare il rispetto di tale requisito e sono comunicate all'ente designato per la liquidazione.»; g) all'articolo 16-duodecies, comma 1, le parole: «passivita' soggette al bail-in» sono sostituite dalle seguenti: «fondi propri e passivita' computabili» e dopo la parola: «16-octies» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le decisioni adottate a norma dell'articolo 16-octies, comma 3-bis».
N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.3 del 4 gennaio 2013: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere. Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: «Art. 15 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passivita' ammissibili). - 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 nonche' delle pertinenti norme tecniche di attuazione; b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle pertinenti norme tecniche di attuazione; c) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VII del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1174 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' competenti a irrogare le sanzioni; d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - La direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passivita' ammissibili e' pubblicata nella G.U.U.E. 22 aprile 2024, Serie L. - Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176. - La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. - Il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2014, n. L 225. - Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante: «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, lettere da a) a z), 16-bis, 16-ter, 16-quinquies, 16-octies, 16-undecies e 16-duodecies del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «accordo di netting»: un accordo in virtu' del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; b) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo; c) «autorita' competente»: la Banca d'Italia, la Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, o altra autorita' competente straniera per l'esercizio della vigilanza ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013; d) «autorita' di vigilanza su base consolidata»: l'autorita' di vigilanza come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del Regolamento (UE) n. 575/2013; e) «autorita' di risoluzione di gruppo»: l'autorita' di risoluzione dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' di vigilanza su base consolidata; f) «azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre un soggetto a risoluzione, l'esercizio di uno o piu' poteri di cui al Titolo IV, Capo V, oppure l'applicazione di una o piu' misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV, o degli articoli 24, 25, 26 e 27 del regolamento (UE) n. 806/2014; g) «bail-in»: la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo IV, Sezione III, o dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 806/2014; h) «banca»: una banca come definita all'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario; h-bis) «banca affiliata»: una banca di credito cooperativo o una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale aderente al gruppo bancario cooperativo in quanto soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della capogruppo in virtu' del contratto di coesione con essa stipulato; h-ter) «banca extracomunitaria»: una banca come definita all'articolo 1, comma 2, lettera c), del Testo Unico Bancario; i) «capitale primario di classe 1»: il capitale primario di classe 1 calcolato ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013; l) «capogruppo»: la capogruppo di un gruppo bancario ai sensi dell'articolo 61 del Testo Unico Bancario; m) «cessionario»: il soggetto al quale sono ceduti azioni, altre partecipazioni, titoli di debito, attivita', diritti o passivita', o una combinazione degli stessi, dall'ente sottoposto a risoluzione; n) «clausola di close-out netting»: una clausola come definita all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; n-bis) «coefficiente di capitale totale»: il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013; n-ter) «coefficiente di leva finanziaria»: il coefficiente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013; o) «contratti finanziari» i seguenti contratti e accordi: 1) contratti su valori mobiliari, fra cui: i) contratti di acquisto, vendita o prestito di un titolo o gruppi o indici di titoli; ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di titoli; iii) operazioni di vendita attive o passive con patto di riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi o indici di titoli; 2) contratti connessi a merci, fra cui: i) contratti di acquisto, vendita o prestito di merci o gruppi o indici di merci per consegna futura; ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci; iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su merci o gruppi o indici di merci; 3) contratti standardizzati a termine (futures) e contratti differenziali a termine (forward), compresi i contratti per l'acquisto, la vendita o la cessione, a un dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o interessi; 4) accordi di swap, tra cui: i) swap e opzioni su tassi d'interesse; accordi a pronti (spot) o altri accordi su cambi, valute, indici azionari o azioni, indici obbligazionari o titoli di debito, indici di merci o merci, variabili climatiche, quote di emissione o tassi di inflazione; ii) total return swap, credit default swap o credit swap; iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi di cui ai punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli swap o dei derivati; 5) accordi di prestito interbancario in cui la scadenza del prestito e' pari o inferiore a tre mesi; 6) accordi quadro per i contratti o accordi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5; p) «controparte centrale»: un soggetto di cui all'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012; q) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza, o il cui capitale non e' rimborsabile alla pari, o il cui capitale e' rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purche' non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie; r) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti; s) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4, del testo unico bancario; t) «derivato»: uno strumento derivato come definito all'articolo 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012; t-bis) «disposizioni dell'MRU»: il regolamento (UE) n. 806/2014 e le relative misure di esecuzione; u) «elementi di classe 2»: gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Tier 2) o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione; v) «ente-ponte»: la societa' di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione II, o dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 806/2014 per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, azioni o altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o attivita', diritti e passivita' di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione per preservarne le funzioni essenziali; v-bis) «ente a rilevanza sistemica a livello globale» o «G-SII»: un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013; v-ter) «ente designato per la risoluzione»: una persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea identificata come soggetto per il quale il piano di risoluzione di gruppo prevede l'applicazione di un'azione di risoluzione ovvero una banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata per la quale il piano di risoluzione individuale prevede l'applicazione di un'azione di risoluzione; v-ter.1) «ente designato per la liquidazione»: una persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea identificata come soggetto per il quale il piano di risoluzione individuale o di gruppo prevede la sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o ad altra analoga procedura concorsuale applicabile, ovvero identificata come soggetto, diverso da un ente designato per la risoluzione, ma appartenente a un gruppo soggetto a risoluzione, per il quale il piano di risoluzione di gruppo non prevede l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione; v-quater) «ente di maggiori dimensioni»: l'ente designato per la risoluzione che non e' G-SII e che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attivita' totali superano i 100 miliardi di euro; z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei soggetti indicati all'articolo 2 in relazione al quale e' avviata un'azione di risoluzione; Omissis.». «Art. 16-bis (Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2 che non sono enti designati per la liquidazione rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili secondo quanto previsto dal presente Capo. 1-bis. Agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi del comma 1-ter non si applicano l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 1-ter. La Banca d'Italia puo' determinare, su base individuale, il requisito di cui al comma 1 nei confronti di un ente designato per la liquidazione, in misura superiore a quella sufficiente ad assorbire le perdite ai sensi dell'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), tenuto conto, in particolare, dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilita' finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacita' di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositanti. 2. Il requisito di cui al comma 1 e' espresso nelle seguenti percentuali: a) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato in conformita' dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; b) della misura dell'esposizione complessiva calcolata in conformita' degli articoli 429 e 429-bis del regolamento (UE) n. 575/2013. Art. 16-ter (Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili). - 1. Agli intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario che si finanziano con obbligazioni garantite e concedono finanziamenti solo sotto forma di credito fondiario, non si applica l'articolo 16-bis, comma 1-ter, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) in base al piano di risoluzione questi intermediari sono destinati alla liquidazione coatta amministrativa nella quale e' prevista la cessione di beni e rapporti giuridici; b) la procedura di cui alla lettera a) prevede che i creditori di questi intermediari, inclusi i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalita' conformi agli obiettivi della risoluzione indicati all'articolo 21. 2. Gli intermediari esentati ai sensi del comma 1, non sono inclusi nel perimetro del consolidamento di cui all'articolo 16-septies, comma 1.». «Art. 16-quinquies (Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili). - 1. Il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' determinato dalla Banca d'Italia, sentita l'autorita' competente, tenuto conto: a) della necessita' di assicurare che l'applicazione degli strumenti di risoluzione nei confronti dell'ente designato per la risoluzione sia idonea a conseguire gli obiettivi indicati dall'articolo 21 per il gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme; b) della necessita' di assicurare che l'ente designato per la risoluzione e le societa' da esso controllate appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione abbiano fondi propri e passivita' computabili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione del bail-in o dei poteri di riduzione e di conversione, le perdite possano essere assorbite e il coefficiente di capitale totale e, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria possano essere ripristinati ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' per le quali sono autorizzati ai sensi della normativa vigente, anche quando il piano di risoluzione prevede la possibilita' che talune classi di passivita' computabili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 2, o possano essere cedute integralmente nell'ambito di una cessione parziale; c) delle dimensioni, del modello di business, del modello di finanziamento e del profilo di rischio dell'ente designato per la risoluzione; d) della misura in cui il dissesto dell'ente designato per la risoluzione avrebbe un effetto negativo sulla stabilita' finanziaria, anche a causa delle interconnessioni con altri operatori o con il sistema finanziario nel suo complesso. 2. Se il piano di risoluzione prevede l'adozione di un'azione di risoluzione o che sia esercitato il potere di ridurre o convertire strumenti di capitale e passivita' computabili a norma del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014, il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' pari a un importo sufficiente a garantire che: a) siano integralmente assorbite le perdite previste a carico dell'ente sottoposto a risoluzione («assorbimento delle perdite»); b) l'ente designato per la risoluzione e le societa' da esso controllate appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione siano ricapitalizzati a un livello tale da consentire loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' per le quali sono autorizzati e a svolgere queste attivita' ai sensi della normativa vigente in un orizzonte temporale non superiore a un anno («ricapitalizzazione»). 3. Nel caso previsto dall'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'ente designato per la liquidazione soddisfa il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili utilizzando uno o piu' dei seguenti strumenti, elementi o passivita': a) fondi propri; b) passivita' che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis, fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; c) passivita' di cui all'articolo 16-quater, comma 2. 3-bis. Agli strumenti di fondi propri e alle passivita' computabili emessi da societa' controllate che sono enti designati per la liquidazione, nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, non si applicano le deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 3-ter. In deroga al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2 che non sono enti designati per la risoluzione, ma sono controllati da un ente designato per la risoluzione o da una societa' avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea, deducono gli strumenti di fondi propri detenuti in enti designati per la liquidazione, appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, ma nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, qualora l'importo aggregato di tali strumenti detenuti sia pari o superiore al 7 per cento dell'importo totale dei fondi propri e delle passivita' che soddisfano i criteri di computabilita' di cui all'articolo 16-octies, comma 6, di detti soggetti, calcolato annualmente al 31 dicembre come media nei dodici mesi precedenti. 4. Per gli enti designati per la risoluzione, l'importo del requisito di passivita' soggette a bail-in e' composto come segue: a) se calcolato in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), il requisito e' pari alla somma dei seguenti elementi: 1) l'importo delle perdite da assorbire in risoluzione, corrispondente alla somma del coefficiente di capitale totale e del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro, su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione; 2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo risultante dalla risoluzione di ripristinare il coefficiente di capitale totale e il requisito di capitale vincolante di secondo pilastro su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta; b) se calcolato in percentuale dell'esposizione complessiva come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera b), il requisito e' pari alla somma dei seguenti elementi: 1) l'importo delle perdite da assorbire in risoluzione, corrispondente al coefficiente di leva finanziaria su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione; 2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo risultante dalla risoluzione di ripristinare il coefficiente di leva finanziaria su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta. 5. Nel determinare il requisito individuale in percentuale dell'esposizione complessiva ai sensi del comma 4, lettera b), la Banca d'Italia tiene conto di quanto previsto dall'articolo 49, commi 6 e 8. 6. Nel determinare gli importi di ricapitalizzazione di cui al comma 4, lettera a), punto 2), e lettera b), punto 2), la Banca d'Italia: a) utilizza i dati piu' recenti comunicati dall'ente relativi all'ammontare complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva, adeguati per tenere conto delle azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione; b) sentita l'autorita' competente, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro per determinare il requisito che sarebbe applicabile all'ente designato per la risoluzione nel caso di attuazione della strategia di risoluzione prescelta. 7. La Banca d'Italia puo' aumentare l'importo di ricapitalizzazione di cui al comma 4, lettera a), punto 2), in misura idonea a ristabilire nel mercato, in seguito alla risoluzione, una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente per un orizzonte temporale non superiore a un anno. In questo caso, l'aumento e' pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applicherebbe dopo la risoluzione diminuito dell'importo della riserva di capitale anticiclica. Sentita l'autorita' competente, detto aumento e' adeguato al ribasso o al rialzo nella misura necessaria per: a) ristabilire nel mercato la fiducia nei confronti dell'ente designato per la risoluzione; b) assicurare la continuita' delle funzioni essenziali; c) assicurare che, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione, l'ente designato per la risoluzione sia in grado di finanziarsi senza ricorrere al sostegno finanziario pubblico straordinario, ferma restando la possibilita' che il fondo di risoluzione contribuisca ai sensi dell'articolo 49, commi 6 e 8. 8. Per gli enti di maggiori dimensioni, il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' pari almeno al: a) 13,5 per cento, se calcolato in termini di esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, lettera a); b) 5 per cento, se calcolato in termini di esposizione complessiva ai sensi dell'articolo 16-bis, paragrafo 2, lettera b). 9. Gli enti di maggiori dimensioni rispettano il requisito di cui al comma 8 con fondi propri, strumenti subordinati computabili o passivita' di cui all'articolo 16-quater, comma 4. 10. Sentita l'autorita' competente, la Banca d'Italia puo' applicare quanto previsto dai commi 8 e 9 a un soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni, avuto riguardo al ricorso ai depositi e all'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, alla sua capacita' di accedere ai mercati dei capitali per le passivita' computabili, alla misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili. La mancata applicazione dei commi 8 e 9 a un soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni non pregiudica eventuali decisioni ai sensi dell'articolo 16-quater, comma 7. 11. Per i soggetti che non sono enti designati per la risoluzione, l'importo del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' composto come segue: a) se calcolato in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), il requisito e' pari alla somma dei seguenti elementi: 1) l'importo delle perdite da assorbire, corrispondente alla somma del coefficiente di capitale totale e del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro a livello individuale; 2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al soggetto di ripristinare il coefficiente di capitale totale e il requisito di capitale vincolante di secondo pilastro su base individuale dopo l'esercizio dei poteri di riduzione e conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014; b) se calcolato in percentuale dell'esposizione complessiva come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera b), il requisito e' pari alla somma dei seguenti elementi: 1) l'importo delle perdite da assorbire, corrispondente al coefficiente di leva finanziaria su base individuale; 2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al soggetto di ripristinare il coefficiente di leva finanziaria su base individuale, dopo l'esercizio dei poteri di riduzione e conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 o dopo la risoluzione del gruppo. 12. Per determinare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi del comma 11 si applicano i commi 5, 6 e 7. Quando un soggetto di cui all'articolo 2, che non e' esso stesso un ente designato per la risoluzione ed e' controllato da un ente designato per la risoluzione, ha acquistato o sottoscritto passivita' emesse da quest'ultimo che nella gerarchia applicabile in sede concorsuale hanno rango pari o inferiore a quelle degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, la Banca d'Italia verifica se il requisito di cui al comma 11 e' sufficiente per attuare la strategia di risoluzione prescelta. 13. Se la Banca d'Italia prevede che talune classi di passivita' computabili potrebbero essere escluse in tutto o in parte dal bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 2, o potrebbero essere cedute integralmente nell'ambito di una cessione parziale, il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, e' soddisfatto utilizzando fondi propri o altre passivita' computabili sufficienti a coprire l'importo delle passivita' suscettibili a essere escluse dal bail-in e assicurare che le condizioni di cui al comma 2 siano soddisfatte. 14. Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili sono motivate con riferimento alle valutazioni di cui al presente articolo. La Banca d'Italia riesamina senza indugio le predette decisioni al fine di riflettere ogni variazione del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro. 15. Ai fini del presente articolo, i riferimenti ai requisiti prudenziali ivi contenuti sono interpretati conformemente all'applicazione, da parte della Banca d'Italia o della Banca centrale europea quando questa e' l'autorita' competente, delle disposizioni transitorie di cui alla Parte Dieci, Titolo I, Capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate nell'esercizio delle opzioni concesse dallo stesso regolamento.». «Art. 16-octies (Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai soggetti che non sono enti designati per la risoluzione). - 1. Le banche controllate da un ente designato per la risoluzione, che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base individuale. Il presente comma si applica anche quando l'ente designato per la risoluzione ha sede legale in uno Stato terzo, fermo restando quanto previsto dal comma 10. 2. La Banca d'Italia puo', sentita l'autorita' competente, disporre l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi del presente articolo a un soggetto di cui all'articolo 2, lettere, b), c) e d), se questo e' una societa' controllata da un ente designato per la risoluzione, ma non e' esso stesso un ente designato per la risoluzione. 3. In deroga ai commi 1 e 2, le capogruppo che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, ma sono societa' controllate da soggetti con sede legale in uno Stato terzo rispettano i requisiti di cui agli articoli 16-quinquies e 16-sexies su base consolidata. Il presente comma non si applica quando la capogruppo e' soggetta a vigilanza su base consolidata in un altro Stato membro dell'Unione europea. 3-bis. In deroga ai commi 1 e 2, la Banca d'Italia puo' determinare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata nei confronti di un soggetto di cui ai commi 1 e 2 se ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti: a) il soggetto soddisfa una delle seguenti condizioni: 1) e' controllato direttamente dall'ente designato per la risoluzione e: 1.1) l'ente designato per la risoluzione e' una societa' di partecipazione finanziaria o una societa' di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico Bancario avente sede legale in Italia e facente parte del medesimo gruppo soggetto a risoluzione; 1.2) l'ente designato per la risoluzione non controlla direttamente altri soggetti, aventi sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nei confronti dei quali sia stato determinato il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili; 1.3) l'applicazione delle deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 sarebbe sproporzionata; 2) e' destinatario del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro solo su base consolidata e la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata non porterebbe a sovrastimare la componente di ricapitalizzazione di cui all'articolo 16-quinquies, comma 1, lettera b), del sottogruppo costituito dai soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento in questione, in particolare se vi e' una prevalenza di enti designati per la liquidazione; b) l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata invece che su base individuale non ha un effetto negativo significativo sulla credibilita' e fattibilita' della strategia di risoluzione del gruppo, ne' sulla capacita' del soggetto di rispettare il proprio requisito di fondi propri dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione, ne', infine, sull'adeguatezza del meccanismo di trasferimento interno delle perdite e ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o conversione, a norma del titolo IV, capo II, degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili del soggetto in questione o di altre componenti del gruppo soggetto a risoluzione. 4. Nei gruppi bancari cooperativi, le banche affiliate e la capogruppo, quando non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, rispettano su base individuale il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui all'articolo 16-quinquies, comma 11. Il presente comma si applica altresi' alle componenti dei gruppi bancari cooperativi individuati come enti designati per la risoluzione quando non sono soggetti a un requisito su base consolidata stabilito ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2. 5. Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' determinato secondo la procedura prevista dall'articolo 16-decies e, ove applicabile dall'articolo 70, in conformita' all'articolo 16-quinquies. 6. Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' soddisfatto utilizzando: a) passivita' non computabili nei fondi propri: 1) acquistate o sottoscritte dall'ente designato per la risoluzione, direttamente o indirettamente mediante altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, ovvero acquistate o sottoscritte da un azionista che non appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, a condizione che l'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 non incida sul controllo dell'emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione; 2) che rispettano i criteri di computabilita' di cui all'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72-ter, paragrafi da 3, 4 e 5, del medesimo regolamento; 3) che, nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile, hanno un grado inferiore a quello delle passivita' che non soddisfano la condizione di cui al punto 1) e che non sono computabili nei fondi propri; 4) che possono essere assoggettate a riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 in modo coerente con la strategia prescelta per il gruppo soggetto a risoluzione, senza incidere, in particolare, sul controllo dell'emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione; 5) il cui acquisto o sottoscrizione non e' finanziato, direttamente o indirettamente, dall'emittente; 6) per le quali la legge o il contratto non prevedono, nemmeno implicitamente, il richiamo, il rimborso, il riacquisto o il pagamento anticipato, salvo che nei casi di insolvenza o liquidazione dell'emittente, per le quali nessuna indicazione in tal senso e' comunque fornita da quest'ultimo; 7) per le quali la legge o il contratto non attribuiscono al possessore il diritto di richiedere anticipatamente il pagamento degli interessi o del capitale, salvo che nei casi di insolvenza o liquidazione dell'emittente; 8) per le quali l'importo degli interessi o dei dividendi non dipende dal merito di credito dell'emittente o della sua capogruppo; b) i seguenti elementi o strumenti di fondi propri: 1) capitale primario di classe 1; 2) altri elementi o strumenti di fondi propri acquistati o sottoscritti da soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione o da altri soggetti, a condizione che l'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 non incida sul controllo dell'emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione. 6-bis. Nei casi indicati ai commi 3 e 3-bis, quando il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' applicato su base consolidata, il relativo ammontare dei fondi propri e delle passivita' computabili include le seguenti passivita' emesse ai sensi del comma 6, lettera a), dai soggetti controllati di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea inclusi nel perimetro di consolidamento: a) passivita' emesse a favore dell'ente designato per la risoluzione e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione non inclusi nel perimetro di consolidamento del soggetto che rispetta il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata; b) passivita' emesse a favore di un azionista non facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione. 6-ter. Le passivita' incluse nell'ammontare dei fondi propri e delle passivita' computabili ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 6-bis, non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili applicabile al soggetto controllato incluso nel perimetro di consolidamento, la somma dei seguenti elementi: a) le passivita' emesse dal soggetto controllato a favore del soggetto che soddisfa il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione inclusi nel perimetro di consolidamento; b) i fondi propri emessi dal soggetto controllato conformemente al comma 6, lettera b). 7. La Banca d'Italia puo' non applicare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui presente articolo nei confronti di una societa' controllata da un ente designato per la risoluzione quando ricorrono le seguenti condizioni: a) l'ente designato per la risoluzione e la societa' da esso controllata hanno sede legale in Italia e appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione; b) l'ente designato per la risoluzione soddisfa il requisito su base consolidata ai sensi dell'articolo 16-septies; c) non vi sono ne' sono previsti impedimenti sostanziali, di diritto o di fatto, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passivita' da parte dell'ente designato per la risoluzione alla societa' da esso controllata in caso di applicazione a quest'ultima di un provvedimento di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014, in particolare quando nei confronti del primo e' adottata un'azione di risoluzione; d) l'autorita' competente, ritiene che l'ente designato per la risoluzione assicuri il rispetto della sana e prudente gestione della societa' da esso controllata e che l'ente dichiari, con l'approvazione dell'autorita' competente, di garantire gli impegni assunti dalla societa' controllata ovvero che i rischi di questa non sono significativi; e) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente designato per la risoluzione comprendano anche la societa' da esso controllata; f) l'ente designato per la risoluzione detenga una quota superiore al 50 per cento dei diritti di voto nella societa' controllata o abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della stessa. 8. La Banca d'Italia puo' altresi' non applicare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui presente articolo nei confronti di una societa' controllata da un soggetto che non e' un ente designato per la risoluzione quando si verifichino in capo a quest'ultimo le condizioni previste dal comma 7 per l'ente designato per la risoluzione. 9. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 7, lettere a) e b), la Banca d'Italia puo' consentire che il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili sia rispettato, in tutto o in parte, mediante un impegno di pagamento, fornito dall'ente designato per la risoluzione, che rispetti tutte le seguenti condizioni: a) l'importo dell'impegno e' pari almeno all'importo del requisito che sostituisce; b) l'impegno puo' essere fatto valere dalla societa' controllata quando essa non e' in grado di adempiere ai propri obblighi alla scadenza o quando nei suoi confronti e' stato adottato un provvedimento di riduzione o conversione adottato ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014; c) l'impegno e' assistito per almeno il 50 per cento del suo importo da una garanzia finanziaria ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, o altra normativa nazionale di recepimento della direttiva 2002/47/CE; d) le attivita' finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria soddisfano i requisiti dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 e il loro ammontare, al netto di margini adeguatamente prudenti, e' almeno pari all'importo di cui alla lettera c); e) le attivita' finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria non sono soggette a gravami e, in particolare, non sono utilizzate in altri contratti di garanzia; f) le attivita' finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria hanno una durata effettiva almeno pari alla durata prevista dall'articolo 72-quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; g) non vi sono impedimenti giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle attivita' finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria dall'ente designato per la risoluzione alla societa' da esso controllata, anche quando nei confronti del primo e' adottata un'azione di risoluzione. A tal fine, su richiesta della Banca d'Italia, l'ente designato per la risoluzione dimostra l'inesistenza di questi impedimenti, anche mediante un parere legale indipendente. 10. Quando cio' e' concordato tra le autorita' partecipanti al collegio europeo di risoluzione di cui all'articolo 70, comma 1-quater, nel contesto di una strategia di risoluzione di gruppo, i soggetti di cui all'articolo 2 che non sono enti designati per la risoluzione e sono controllati da un ente designato per la risoluzione avente sede legale in uno Stato terzo rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili disciplinato dal presente articolo su base individuale o consolidata mediante passivita' o strumenti di cui al comma 6 emessi nei confronti della societa' controllante avente sede legale in uno Stato terzo, di societa' da essa controllate aventi sede legale nel medesimo Stato o di altri soggetti che rispettano le condizioni previste dal comma 6, lettera a), punto 1), e lettera b), punto 2).». «Art. 16-undecies (Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2 che devono rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili segnalano al Comitato di Risoluzione Unico, nei casi previsti dall'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b), e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita' competente, le seguenti informazioni secondo le modalita' stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE: a) l'importo delle passivita' computabili e quello dei fondi propri, che rispettano le condizioni di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b); la segnalazione e' effettuata sia in valore nominale sia in percentuale dell'esposizione al rischio e dell'esposizione complessiva previsti all'articolo 16-bis, al netto delle deduzioni di cui alla Parte Due, Titolo I, Capo V bis, Sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; b) l'importo delle altre passivita' ammissibili, tranne quando, alla data della segnalazione, l'ammontare di fondi propri e di passivita' computabili e' pari ad almeno il 150 per cento del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili; c) per gli elementi di cui alle lettere a) e b), sono segnalati: 1) la tipologia di strumento e la relativa scadenza; 2) il rango nella gerarchia concorsuale applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale; 3) se disciplinati dal diritto di un paese terzo, il paese terzo in questione e la presenza di clausole contrattuali di cui all'articolo 59 e agli articoli 52, comma 1, lettere p) e q) e 63, lettere n) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013. 2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), sono trasmesse con cadenza almeno semestrale; quelle di cui al comma 1, lettere b) e c), almeno annualmente. Il Comitato di Risoluzione Unico, la Banca d'Italia e la Banca centrale europea, quando questa e' l'autorita' competente, possono richiedere che le informazioni di cui al comma 1 siano trasmesse con maggiore frequenza. 3. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano le seguenti informazioni con le modalita' stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE: a) l'importo delle passivita' computabili e quello dei fondi propri, che rispettano le condizioni di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b); b) la tipologia di strumento, la relativa scadenza e il rango nella gerarchia concorsuale applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale; c) il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui all'articolo 16-septies o all'articolo 16-octies espresso in percentuale dell'esposizione al rischio e dell'esposizione complessiva come previsto all'articolo 16-bis. 4. La Banca d'Italia determina, tenuto conto delle modalita' stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate della Commissione europea su proposta dell'ABE, il contenuto e la frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione al pubblico applicabili agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali abbia determinato il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-ter. Dette modalita' sono determinate nei limiti di quanto necessario per verificare il rispetto di tale requisito e sono comunicate all'ente designato per la liquidazione. 5. Gli obblighi di comunicazione al pubblico di cui al comma 3 non si applicano nei due anni successivi all'applicazione delle azioni di risoluzione o all'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione in conformita' al Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014.». «Art. 16-duodecies (Segnalazioni all'ABE). - 1. La Banca d'Italia, con le modalita' stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE, comunica a quest'ultima i requisiti minimi di fondi propri e passivita' computabili da essa determinati conformemente all'articolo 16-septies o 16-octies, comprese le decisioni adottate a norma dell'articolo 16-octies, comma 3-bis.». |
| | Art. 2
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| | Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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