Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 2025, n. 178
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 275 del 26 novembre 2025).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 26, comma 9;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»;
Visto il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili»;
Vista la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure urgenti in materia di dighe»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante «Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Codice del processo amministrativo»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Vista la decisione di esecuzione (CID) del Consiglio, del 20 giugno 2025, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 2025;
Sancita la mancata intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 ottobre 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri espressi dalla Commissione parlamentare per la semplificazione e dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione motivata adottata dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 20 novembre 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della cultura;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «da fonti rinnovabili,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli di accumulo e gli elettrolizzatori,»;
b) il secondo periodo e' soppresso;
c) il terzo periodo e' soppresso.

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella GazzettaUfficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 9, della
legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e
la concorrenza 2021), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto
2022, n. 188:
«Art. 26 (Delega al Governo per la revisione dei
procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla
concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti
energetiche rinnovabili). - (omissis)
9. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 4, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
comma 5 e della procedura di cui al comma 7.
(omissis).».
- Il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
(Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo
26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto
2022, n. 118) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
dicembre 2024, n. 291.
- Il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure
urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione
di energia da fonti rinnovabili) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2025, n. 271.
- La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la
direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e
la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione
dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva
(UE) 2015/652 del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
ottobre 2023 serie L.
- Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584
recante: «Misure urgenti in materia di dighe» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1994, n. 195.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e
della fauna selvatiche) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23
ottobre 1997, n. 248, S.O.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 20 ottobre 2001 n. 245, S.O.
- Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290
(Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto
2003, n. 200.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita') e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
gennaio 2004 n. 25, S.O.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 24 febbraio 2004 n. 45, S.O.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14
aprile 2006 n.88, S.O.
- Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio
2010, n. 156, S.O.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2021 n. 285, S.O.
- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio
ECOFIN dell'8 dicembre 2023, Fascicolo interistituzionale:
2023/0442(NLE), ECOFIN 1291.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata 7.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Oggetto e finalita'). - 1. Il presente
decreto, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5,
lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118,
definisce i regimi amministrativi per la costruzione e
l'esercizio degli impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo e gli
elettrolizzatori, per gli interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi
impianti, nonche' per le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei
medesimi impianti.
2. Il presente decreto assicura, anche nell'interesse
delle future generazioni, la massima diffusione degli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
mediante la razionalizzazione, il riordino e la
semplificazione delle procedure in materia di energie
rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina
dell'Unione europea, nel rispetto della tutela
dell'ambiente, della biodiversita' e degli ecosistemi, dei
beni culturali e del paesaggio.
3. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai
principi di cui al presente decreto entro il termine di
centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si
applica la disciplina previgente. In caso di mancato
rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il
presente decreto. In sede di adeguamento ai sensi del primo
periodo, le regioni e gli enti locali possono stabilire
regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei
regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto,
anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza
previste per gli interventi di cui agli allegati A e B, che
costituiscono parte integrante del presente decreto, fermo
restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le parole: «E' fatta salva l'individuazione delle aree» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 2 non si applica alle aree idonee individuate» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3 (Interesse pubblico prevalente). - 1. In sede
di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo
giudizio negativo di compatibilita' ambientale o prove
evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi
significativi sull'ambiente, sulla tutela della
biodiversita', sul paesaggio, sul patrimonio culturale e
sul settore agricolo, con particolare riferimento alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali,
anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 11-bis del presente decreto, gli interventi
di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di
interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo
16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi in cui, per
determinate parti del territorio ovvero per determinati
tipi di tecnologia o di progetti con specifiche
caratteristiche tecniche, le disposizioni di cui al comma 1
non si applicano, tenuto conto delle priorita' stabilite
nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
(PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
3. Il comma 2 non si applica alle aree idonee
individuate ai sensi dell'articolo 11-bis, ovvero alle zone
di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del
presente decreto.»
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) e' abrogata;
b) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) "impianto ibrido": un impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di produzione di energia da una o piu' fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo ovvero con un elettrolizzatore;»;
c) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti:
«f-ter) "interventi edilizi": gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10, 22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
f-quater) "opere connesse": le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, nonche' le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi;
f-quinquies) "infrastrutture indispensabili": le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi;
f-sexies) "revisione della potenza": il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) "realizzazione degli interventi": attivita' di
cui all'articolo 1, comma 1;
b) "avvio della realizzazione degli interventi": la
data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe
attivita' in loco, propedeutiche alla realizzazione degli
interventi;
c) "soggetto proponente": il soggetto pubblico o
privato interessato alla realizzazione degli interventi;
d) "amministrazione procedente": il comune
territorialmente competente nel caso della procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la
regione territorialmente competente o la provincia dalla
medesima delegata nel caso del procedimento di
autorizzazione unica di cui all'articolo 9;
e) (abrogata);
f) "impianto ibrido": un impianto che combina
diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di
produzione di energia da una o piu' fonti rinnovabili
combinato con un impianto di accumulo ovvero con un
elettrolizzatore;
f-bis) "impianto agrivoltaico": impianto
fotovoltaico che preserva la continuita' delle attivita'
colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' colturali e
pastorali, l'impianto puo' prevedere la rotazione dei
moduli collocati in posizione elevata da terra e
l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di
precisione;
f-ter) "interventi edilizi": gli interventi e le
opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10,
22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
f-quater) "opere connesse": le opere di connessione
dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero
alla rete di trasmissione nazionale necessarie
all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o
accumulata, nonche' le opere di connessione alla rete di
distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli
impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta
eccezione per gli interventi edilizi;
f-quinquies) "infrastrutture indispensabili": le
opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla
costruzione ovvero all'esercizio degli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi
quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione
per gli interventi edilizi;
f-sexies) "revisione della potenza": il
ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale,
degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici). - 1. La piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di seguito "piattaforma SUER", fornisce, ai soggetti proponenti e alle amministrazioni interessate, guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9, del presente decreto. La piattaforma SUER e' interoperabile con gli strumenti informatici afferenti la realizzazione di progetti di impianti da fonti rinnovabili operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale.
2. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dal soggetto proponente alla piattaforma SUER, in modalita' telematica, entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i modelli unici per la presentazione:
a) degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8;
b) delle istanze di autorizzazione unica di cui all'articolo 9.
4. I modelli unici adottati ai sensi del comma 3 sono presentati dal soggetto proponente mediante la piattaforma SUER.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, nelle more dell'operativita' della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, avviene in modalita' digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli piu' interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto e' pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, il soggetto proponente predispone appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla viabilita' di accesso. La progettazione dei sistemi di cui al primo periodo tiene conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6 (Regimi amministrativi). - 1. Per la
realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti
regimi amministrativi:
a) attivita' libera;
b) procedura abilitativa semplificata;
c) autorizzazione unica.
2. Gli allegati A, B e C, che costituiscono parte
integrante del presente decreto, individuano gli interventi
realizzabili, rispettivamente, secondo il regime
dell'attivita' libera, della procedura abilitativa
semplificata e dell'autorizzazione unica.
3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e del
regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto
si intende unico qualora contempli piu' interventi relativi
alla medesima fonte localizzati in aree vicine e
riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi
fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto e'
pari alla somma della potenza riferita ai singoli
interventi.
3-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui
agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante
del presente decreto, il soggetto proponente predispone
appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche
intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate,
temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi
comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla
viabilita' di accesso. La progettazione dei sistemi di cui
al primo periodo tiene conto delle precipitazioni intense
conseguenti anche ai cambiamenti climatici.».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «dall'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo e» sono soppresse;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo,», sono inserite le seguenti: «delle norme tecniche per le costruzioni,»;
3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Gli interventi di cui all'allegato A che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonche' compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.»;
4) all'ultimo periodo, dopo la parola: «medesimi» sono aggiunte le seguenti: «e, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che possono avere incidenze significative sui predetti siti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonche' su quelli oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumita', ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6.»;
3) il terzo periodo e' soppresso;
c) al comma 5:
1) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Su istanza del soggetto proponente, l'autorita' preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, in ragione dell'entita' degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, possono prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori quindici giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo.»;
2) al terzo periodo, le parole: «In tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo» e le parole: «dal quindicesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse;
d) al comma 10, le parole: «esteso agli» sono sostituite dalle seguenti: «riveduto allo scopo di includere nella piattaforma SUER gli».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Attivita' libera). - 1. La realizzazione
degli interventi di cui all'allegato A non e' subordinata
all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti
amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto
proponente non e' tenuto alla presentazione di alcuna
comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione
alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto
previsto ai commi 2, 4, 5 e 8 del presente articolo,
nonche' la presentazione del modello unico di cui al comma
10 e quanto prescritto da specifiche norme di settore. Gli
interventi di cui all'allegato A sono realizzati nel
rispetto del presente articolo, delle norme tecniche per le
costruzioni, delle disposizioni del codice della strada di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del
relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495. Gli interventi di cui all'allegato A devono
risultare compatibili con gli strumenti urbanistici
approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non
contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Gli
interventi di cui all'allegato A che ricadano in aree
classificate come idonee o in zone di accelerazione ai
sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli
strumenti urbanistici adottati, nonche' compatibili con gli
strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi
vigenti. Il soggetto proponente, prima dell'avvio della
realizzazione degli interventi, deve avere la
disponibilita', gia' acquisita a qualunque titolo, della
superficie interessata dagli interventi medesimi e, ove
necessario, aver effettuato la comunicazione o acquisito il
titolo occorrente per la realizzazione degli interventi
edilizi.
2. Il presente articolo, fermo restando quanto
indicato all'articolo 3, comma 3, non si applica, in ogni
caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela
ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi
regionali, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di
cui alla direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992 o che possono avere incidenze significative sui
predetti siti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357. Qualora gli interventi elencati all'allegato A
insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo
periodo, nonche' su quelli oggetto di tutela ai sensi della
parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la
tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la
salute, la pubblica incolumita', ivi compresa la tutela dal
rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione
incendi, si applica il regime della procedura abilitativa
semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e
6.
3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)
nonche' della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo
11-bis, comma 5, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo
derivante dalla realizzazione di piu' impianti, della
medesima tipologia e contesto territoriale, che determina
l'applicazione del regime di cui all'articolo 8. Ai fini di
cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare
l'artato frazionamento dell'intervento, ai sensi di quanto
previsto all'articolo 6, comma 3.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano
su aree o su immobili di cui all'articolo 136, comma 1,
lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,
individuati mediante apposito provvedimento amministrativo
ai sensi degli articoli da 138 a 141 del codice medesimo,
fermo restando quanto previsto all'articolo 157 dello
stesso codice, si applicano le disposizioni di cui al comma
5.
5. La realizzazione degli interventi di cui al comma
4 e' consentita previo rilascio dell'autorizzazione
dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo
paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta
giorni dalla data di ricezione dell'istanza di
autorizzazione, previo parere vincolante della
Soprintendenza competente, da rendere entro venti giorni ai
sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004, dei beni culturali e
del paesaggio. Il termine di trenta giorni cui al primo
periodo puo' essere sospeso una sola volta qualora, entro
cinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza,
l'autorita' preposta alla tutela del vincolo o, per il
tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, rappresentino,
in modo puntuale e motivato, la necessita' di effettuare
approfondimenti istruttori o di ricevere integrazioni
documentali, assegnando un termine non superiore a quindici
giorni. Su istanza del soggetto proponente, l'autorita'
preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di
quest'ultima, la Soprintendenza, in ragione dell'entita'
degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni
necessarie, possono prorogare, per una sola volta e per un
periodo non superiore a ulteriori quindici giorni, il
termine assegnato al soggetto medesimo. Nei casi di cui al
secondo o al terzo periodo, il termine di trenta giorni di
cui al primo periodo riprende a decorrere dalla data di
presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni
richiesti. La mancata presentazione degli approfondimenti o
delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a
rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 4. Qualora l'autorita' non si esprima entro il
termine perentorio di trenta giorni di cui al primo
periodo, salvo che la Soprintendenza competente non abbia
reso parere negativo ai sensi dell'articolo 146, comma 8,
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004, l'autorizzazione si
intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni
e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del
termine medesimo e' inefficace.
6. La realizzazione degli interventi di cui al comma
1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui
all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.
42 del 2004, non e' subordinata all'acquisizione
dell'autorizzazione di cui al comma 5, qualora gli
interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni
e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini
dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le
coperture e i manti siano realizzati in materiali della
tradizione locale.
7. Per interventi che prevedono l'occupazione di
suolo non ancora antropizzato, il proponente e' tenuto alla
corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione
degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino
mediante la presentazione al comune o comuni
territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o
assicurativa.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 4, qualora, ai
fini della realizzazione degli interventi elencati
all'allegato A, si realizzino interferenze con opere
pubbliche o di interesse pubblico si applica l'articolo 8.
La disposizione di cui al presente comma si applica,
altresi', agli interventi che ricadono o producono
interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano
modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi
accessi.
9. Non e' in ogni caso subordinata all'acquisizione
dell'autorizzazione di cui al comma 5 ne' ad alcun altro
atto di assenso comunque denominato la realizzazione degli
interventi di cui all'allegato A, sezione II, lettere a),
numeri 1) e 3), b), c), e) e l).
10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa
in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il modello
unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, e' riveduto allo scopo di includere nella
piattaforma SUER gli interventi di cui al presente
articolo.»
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «Fermo restando» a: «per» sono sostituite dalla seguente: «Per» e la parola: «esclusivamente» e' soppressa;
b) al comma 2:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Gli interventi sottoposti al regime di PAS che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonche' compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessita' di acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalita' di cui al comma 8.»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Il comune procedente e' quello sul cui territorio insistono gli interventi di cui al comma 1, che costituisce il punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Qualora gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano piu' comuni, il comune procedente, che costituisce il punto di contatto, e' quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Ai fini dell'individuazione del comune procedente nei casi di cui al secondo periodo, il soggetto proponente tiene conto della percentuale di area occupata rispetto all'unita' fondiaria di cui dispone il soggetto medesimo.»;
d) al comma 4:
1) all'alinea, le parole da: «mediante» fino a: «n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «secondo il modello unico adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a)»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «qualunque titolo» sono inserite le seguenti: «, anche derivante da contratti preliminari,», le parole: «l'impianto» sono sostituite dalle seguenti: «l'intervento medesimo»;
3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) della comunicazione o della segnalazione di cui rispettivamente agli articoli 6-bis e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per la realizzazione degli interventi edilizi, ove necessari;»;
4) alla lettera c), dopo le parole: «strumenti urbanistici adottati,» sono inserite le seguenti: «il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni,»;
5) alla lettera e), le parole: «di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumita', ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, nonche' nei casi che richiedano l'acquisizione del titolo edilizio per l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto,»;
6) alla lettera m), numero 2), le parole: «al 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'1», le parole: «dei proventi» sono sostituite dalle seguenti: «del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata»;
e) al comma 5, le parole da: «e' quello» fino a: «procedente» sono soppresse;
f) al comma 6:
1) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Su richiesta del soggetto proponente, in ragione dell'entita' degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, il comune puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo.»;
2) al terzo periodo, le parole: «In tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo» e le parole: «dal trentesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse;
g) al comma 7:
1) al secondo periodo, le parole: «e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «, terzo e quarto»;
2) al terzo periodo, la parola: «quarto» e' sostituita dalla seguente: «quinto»;
h) al comma 8:
1) alla lettera a), le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni, prorogabili, una sola volta, per ulteriori trenta giorni, su istanza del medesimo soggetto e in ragione dell'entita' delle richieste», le parole: «In tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «In tali casi» e le parole «dal quindicesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse;
2) alla lettera c), la parola: «ambientale» e' sostituita dalle seguenti: «del rischio idrogeologico» e dopo le parole: «incolumita' dei cittadini,» sono inserite le seguenti: «ivi compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico,»;
i) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Ai fini del decorso dei termini di cui al primo periodo non si tiene conto degli impedimenti all'avvio della realizzazione degli interventi o alla mancata conclusione dei lavori derivanti da cause di forza maggiore.»;
l) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso. Nei casi di progetti di cui al presente comma che rientrino anche nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la valutazione medesima e' preventiva all'acquisizione del titolo edilizio.».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8 (Procedura abilitativa semplificata). - 1.
Per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato B
si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) di
cui al presente articolo.
2. Il ricorso alla PAS e' precluso al proponente nel
caso in cui lo stesso non abbia la disponibilita' delle
superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza
della compatibilita' degli interventi con gli strumenti
urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti,
nonche' in caso di contrarieta' agli strumenti urbanistici
adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di
autorizzazione unica. Gli interventi sottoposti al regime
di PAS che ricadano in aree classificate come idonee o in
zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non
contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati,
nonche' compatibili con gli strumenti urbanistici approvati
e con i regolamenti edilizi vigenti. Laddove necessario,
per le opere connesse il proponente puo' attivare le
procedure previste dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Resta ferma
l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica,
sismica e vulcanica, ivi compresa la necessita' di
acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle
amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo
le modalita' di cui al comma 8.
3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)
nonche' della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo
11-bis, comma 5, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo
derivante dalla realizzazione di piu' impianti, della
medesima tipologia e contesto territoriale, che determina
l'applicazione del regime dell'autorizzazione unica di cui
all'articolo 9. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono
regole per contrastare l'artato frazionamento
dell'intervento, fermo restando quanto previsto
all'articolo 6, comma 3.
3-bis. Il comune procedente e' quello sul cui
territorio insistono gli interventi di cui al comma 1, che
costituisce il punto di contatto ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Qualora gli
interventi di cui al comma 1 coinvolgano piu' comuni, il
comune procedente, che costituisce il punto di contatto, e'
quello sul cui territorio insiste la maggior porzione
dell'impianto da realizzare. Ai fini dell'individuazione
del comune procedente nei casi di cui al secondo periodo,
il soggetto proponente tiene conto della percentuale di
area occupata rispetto all'unita' fondiaria di cui dispone
il soggetto medesimo.
4. Il soggetto proponente presenta al comune, secondo
il modello unico adottato ai sensi dell'articolo 5, comma
3, lettera a), il progetto corredato:
a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione a ogni
stato, qualita' personale e fatto pertinente alla
realizzazione degli interventi;
b) della dichiarazione di legittima disponibilita',
a qualunque titolo, anche derivante da contratti
preliminari, e per tutta la durata della vita utile
dell'intervento, della superficie su cui realizzare
l'intervento medesimo e, qualora occorra, della risorsa
interessata dagli interventi nonche' della correlata
documentazione;
b-bis) della comunicazione o della segnalazione di
cui rispettivamente agli articoli 6-bis e 22 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per la
realizzazione degli interventi edilizi, ove necessari;
c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che
attestino la compatibilita' degli interventi con gli
strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
vigenti, la non contrarieta' agli strumenti urbanistici
adottati, il rispetto delle norme tecniche per le
costruzioni, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e
igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo
11-bis, comma 2;
d) degli elaborati tecnici per la connessione
predisposti o approvati dal gestore della rete;
e) nei casi in cui sussistano vincoli afferenti il
patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio
idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica
incolumita', ivi compresa la tutela dal rischio sismico,
vulcanico e la prevenzione incendi, nonche' nei casi che
richiedano l'acquisizione del titolo edilizio per
l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria
alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto, degli
elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti
di assenso;
f) del cronoprogramma di realizzazione degli
interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche
e dimensionali dell'impianto;
g) di una relazione relativa ai criteri progettuali
utilizzati ai fini dell'osservanza del principio della
minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico
ovvero alle misure di mitigazione adottate per
l'integrazione del progetto medesimo nel contesto
ambientale di riferimento;
h) di una dichiarazione attestante la percentuale
di area occupata rispetto all'unita' fondiaria di cui
dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima
destinazione urbanistica;
i) dell'impegno al ripristino dello stato dei
luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della
dismissione dell'impianto, unitamente al piano di
ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione
dell'intervento, il soggetto proponente e' tenuto alla
presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei
costi previsti;
l) dell'impegno al ripristino di infrastrutture
pubbliche o private interessate dalla costruzione
dell'impianto o dal passaggio dei cavidotti ovvero di
strutture complementari all'impianto medesimo;
m) nel caso di interventi che comportino il
raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW:
1) della copia della quietanza di avvenuto
pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori,
ove previsti;
2) di un programma di compensazioni territoriali
al comune interessato non inferiore all'1 per cento e non
superiore al 3 per cento del valore economico della
produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al
netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata.
5. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1
coinvolgano piu' comuni, il comune procedente acquisisce le
osservazioni degli altri comuni il cui territorio e'
interessato dagli interventi medesimi.
6. Fuori dai casi di cui ai commi 7 e 8, qualora non
venga comunicato al soggetto proponente un espresso
provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni
dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si
intende perfezionato senza prescrizioni. Il predetto
termine puo' essere sospeso una sola volta qualora, entro
trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il
comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto
proponente la necessita' di integrazioni documentali o di
approfondimenti istruttori, assegnando un termine non
superiore a trenta giorni. Su richiesta del soggetto
proponente, in ragione dell'entita' degli approfondimenti
istruttori o delle integrazioni necessarie, il comune puo'
prorogare, per una sola volta e per un periodo non
superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato
al soggetto medesimo. Nei casi di cui al secondo o al terzo
periodo, il termine per la conclusione della PAS riprende a
decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni o
degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione
delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine
assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1.29
7. Qualora, ai fini della realizzazione degli
interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o piu'
atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), che
rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta
entro il termine di quarantacinque giorni dalla
presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia
stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento
espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende
perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessita' di
integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori,
il predetto termine di quarantacinque giorni puo' essere
sospeso ai sensi del comma 6, secondo, terzo e quarto
periodo. In caso di mancata presentazione delle
integrazioni o degli approfondimenti entro il termine
assegnato si applica il quinto periodo del comma 6.
8. Qualora, ai fini della realizzazione degli
interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o piu'
atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), di
amministrazioni diverse da quella procedente, il comune
convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione
del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo
14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con le seguenti
variazioni:
a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra
amministrazione interessata puo', entro i successivi dieci
giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni
e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente,
assegnando un termine non superiore a trenta giorni,
prorogabili, una sola volta, per ulteriori trenta giorni,
su istanza del medesimo soggetto e in ragione dell'entita'
delle richieste. In tali casi, il termine per la
conclusione della PAS e' sospeso e riprende a decorrere
dalla data di presentazione della integrazione o degli
approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle
integrazioni o degli approfondimenti entro il termine
assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1;
b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla
lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il
termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione
della conferenza di servizi, decorso il quale senza che
abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si
intende che non sussistano, per quanto di competenza,
motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il
dissenso e' espresso indicando puntualmente e in concreto,
per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento
non assentibile;
c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data
di presentazione del progetto senza che l'amministrazione
procedente abbia comunicato al soggetto proponente la
determinazione di conclusione negativa della conferenza
stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso
congruamente motivato da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela del rischio idrogeologico,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della
salute e della pubblica incolumita' dei cittadini, ivi
compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico, che
equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del
progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato
senza prescrizioni.
9. Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8,
lettera c), senza che sia comunicato un provvedimento
espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la
pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione
interessata, dell'avviso di intervenuto perfezionamento del
titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del
progetto, la data di perfezionamento del titolo, la
tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione.
Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo
Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della
richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, e'
opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di
impugnazione.
10. In caso di mancata comunicazione del diniego ai
sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), il comune e'
legittimato all'esercizio dei poteri di cui all'articolo
21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, da esercitare
nel termine perentorio di sei mesi dal perfezionamento
dell'abilitazione ai sensi del presente articolo, salvo
quanto previsto dal comma 2-bis del medesimo articolo.
11. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato
avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma
1 entro due anni dal perfezionamento della procedura
abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei
lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli
interventi. Ai fini del decorso dei termini di cui al primo
periodo non si tiene conto degli impedimenti all'avvio
della realizzazione degli interventi o alla mancata
conclusione dei lavori derivanti da cause di forza
maggiore. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova procedura
abilitativa semplificata. Il soggetto proponente e'
comunque tenuto a comunicare al comune la data di
ultimazione dei lavori.
12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di
applicazione della valutazione di incidenza di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le
relative determinazioni prima della presentazione al comune
del progetto stesso.
12-bis. Nel caso di progetti che necessitino di
interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima
della presentazione al comune del progetto stesso. Nei casi
di progetti di cui al presente comma che rientrino anche
nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di
cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997, la valutazione medesima e'
preventiva all'acquisizione del titolo edilizio.
13. Nel caso degli interventi di cui all'allegato B,
sezione I, lettera q), e sezione II, lettera d), i termini
di cui ai commi 6, primo periodo, 7, primo periodo, e 8,
lettere b) e c), sono ridotti di un terzo, con
arrotondamento per difetto al numero intero ove
necessario.»
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole da: «Fermo restando» fino a: «gli» sono sostituite dalla seguente: «Gli» e le parole «delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono sostituite dalle seguenti: «della valutazione di impatto ambientale ovvero della valutazione di incidenza ambientale»;
2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «La verifica di assoggettabilita' a VIA, ove occorrente, precede l'avvio del procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo e ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi sottoposti al regime di cui al presente articolo che richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' acquisito, ai sensi del comma 10, nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo.»;
3) al terzo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;
b) al comma 2, alinea, le parole: «, mediante la piattaforma SUER,» sono soppresse e le parole da: «dell'articolo 19» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 5, comma 3, lettera b)»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini del presente articolo, il punto di contatto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e' individuato nella regione territorialmente competente, o nell'ente delegato dalla medesima, oppure nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 2.»;
d) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «la valutazione di impatto ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale, l'autorizzazione» e dopo le parole «paesaggistica e culturale,» sono inserite le seguenti: «il rilascio di eventuali titoli edilizi»;
2) al terzo periodo, le parole: «Inoltre, allega» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto proponente allega altresi' all'istanza di cui al comma 2», dopo le parole: «risulti la disponibilita'» sono inserite le seguenti: «della risorsa ovvero», dopo le parole: «dell'area» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le superfici pubbliche,» e le parole: «, ivi comprese le aree demaniali,» sono soppresse;
3) dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Ai fini di cui al terzo periodo, la disponibilita' dell'area puo' risultare anche da contratti preliminari.»;
e) al comma 5, le parole: «valutazioni ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione di impatto ambientale»;
f) al comma 6, le parole: «valutazioni ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione di impatto ambientale»;
g) al comma 7, primo periodo, le parole: «ha la facolta' di assegnare» sono sostituite dalla seguente: «assegna» e la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «centoventi»;
h) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole: «per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA o» sono soppresse e, dopo le parole: «sottoposti a VIA» sono inserite le seguenti: «o di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a valutazione di incidenza ambientale»;
2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di progetti sottoposti sia a VIA che a valutazione di incidenza ambientale, la sospensione del termine di conclusione della conferenza non eccede i centoventi giorni.»;
i) al comma 10:
1) alla lettera a), le parole: «o di verifica di assoggettabilita' a VIA» sono soppresse;
2) dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) comprende la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ove occorrente;»;
3) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi»;
4) alla lettera c), le parole da: «. Nei casi di cui» fino a: «n. 241» sono soppresse;
5) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) reca, ove occorra, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita';»;
6) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente e' tenuto a prestarle, comunque non oltre centoventi giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso, nonche' le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. Le garanzie finanziarie e le compensazioni di cui alla presente lettera non sono dovute nel caso di interventi realizzati su superfici edificate ovvero sulle strutture di copertura ricadenti nei parcheggi.».
l) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
«10-bis. Ove occorra ai sensi del comma 3, terzo periodo, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dalla relativa adozione.»;
m) al comma 11,
1) al primo periodo, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque» e dopo le parole: «dei tempi» sono inserite le seguenti: «occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative, nonche' di quelli»;
2) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'autorizzazione decade altresi' in caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito ai sensi del comma 10, lettera d).»
n) al comma 13:
1) al secondo periodo, le parole: «a valutazioni ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
2) al quarto periodo, le parole: «si esprimono» sono sostituite dalle seguenti: «qualora ricompresi tra le opere di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, si esprime» e le parole: «e la regione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma»;
o) il comma 14 e' abrogato.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9 (Autorizzazione unica). - 1. Gli interventi
di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento
autorizzatorio unico di cui al presente articolo,
comprensivo, ove occorrenti, della valutazione di impatto
ambientale ovvero della valutazione di incidenza
ambientale. La verifica di assoggettabilita' a VIA, ove
occorrente, precede l'avvio del procedimento autorizzatorio
unico di cui al presente articolo e ha una durata non
superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione
della fase di verifica di completezza della documentazione
effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi
sottoposti al regime di cui al presente articolo che
richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il
relativo titolo, di cui al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e' acquisito, ai sensi del comma 10, nell'ambito
del procedimento di cui al presente articolo. Nel caso di
interventi di cui all'allegato C, sezione I, sottoposti a
valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica
l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
salva la facolta', per le stesse regioni e province
autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio
unico di cui al presente articolo. In relazione agli
interventi di cui al quarto periodo, il termine per la
conclusione del procedimento di cui all'articolo 27-bis non
puo' superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della
verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto
ambientale (VIA), ove prevista.
2. Il soggetto proponente presenta istanza di
autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato
ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b):
a) alla regione territorialmente competente, o
all'ente delegato dalla regione medesima, per la
realizzazione degli interventi di cui all'allegato C,
sezione I;
b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica per la realizzazione degli interventi di cui
all'allegato C, sezione II.
2-bis. Ai fini del presente articolo, il punto di
contatto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e' individuato nella
regione territorialmente competente, o nell'ente delegato
dalla medesima, oppure nel Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica ai sensi del comma 2.
3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2
la documentazione e gli elaborati progettuali previsti
dalle normative di settore per il rilascio delle
autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla
osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la
valutazione di impatto ambientale e la valutazione di
incidenza ambientale, l'autorizzazione paesaggistica e
culturale, il rilascio di eventuali titoli edilizi e per
gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della
realizzazione degli interventi, nonche' l'asseverazione di
un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica,
della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo
11-bis. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di
impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso
al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, indicando altresi' ogni
autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o
atti di assenso richiesti. Il soggetto proponente allega
altresi' all'istanza di cui al comma 2 la documentazione da
cui risulti la disponibilita' della risorsa ovvero
dell'area, ivi comprese le superfici pubbliche, su cui
realizzare l'impianto e le opere connesse ovvero, laddove
necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di
esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e,
eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti
per produzione di biometano di nuova costruzione, e per
impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree
interessate dalla realizzazione dell'impianto. Ai fini di
cui al terzo periodo, la disponibilita' dell'area puo'
risultare anche da contratti preliminari.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione
dell'istanza di cui al comma 2, l'amministrazione
procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in
modalita' telematica, a ogni altra amministrazione
interessata. Nei successivi venti giorni, l'amministrazione
procedente e ciascuna amministrazione interessata
verificano, per i profili di rispettiva competenza, la
completezza della documentazione. Entro il medesimo termine
di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate
comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni
occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i
successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente
assegna al soggetto proponente un termine non superiore a
trenta giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta
del soggetto proponente, motivata in ragione della
particolare complessita' dell'intervento, l'amministrazione
procedente, puo' prorogare, per una sola volta e per un
periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il
termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il
termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la
documentazione integrativa, l'amministrazione procedente
adotta un provvedimento di improcedibilita' dell'istanza ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a
valutazione di impatto ambientale, entro dieci giorni dalla
conclusione della fase di verifica di completezza della
documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della
documentazione, ai sensi del comma 4, l'amministrazione
procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma
9.
6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di
impatto ambientale, entro dieci giorni dalla conclusione
della fase di verifica di completezza della documentazione
o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione
ai sensi del comma 4, l'autorita' competente per le
valutazioni ambientali pubblica l'avviso di cui
all'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale
avviso e' data comunque informazione nell'albo pretorio
informatico delle amministrazioni comunali territorialmente
interessate. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e
per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato
puo' presentare osservazioni all'autorita' competente per
le valutazioni ambientali.
7. Qualora all'esito della consultazione di cui al
comma 6 si renda necessaria la modifica o l'integrazione
della documentazione acquisita, l'autorita' competente per
le valutazioni ambientali ne da' tempestiva comunicazione
all'amministrazione procedente, la quale assegna al
soggetto proponente un termine non superiore a centoventi
giorni per la trasmissione, in modalita' telematica, della
documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in
cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non
depositi la documentazione, l'amministrazione procedente
adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione
unica e non si applica l'articolo 10-bis della legge n. 241
del 1990.
8. Entro dieci giorni dall'esito della consultazione
o dalla data di ricezione della documentazione di cui al
comma 7, l'amministrazione procedente convoca la conferenza
di servizi di cui al comma 9.
9. Il termine di conclusione della conferenza per il
rilascio dell'autorizzazione unica e' di centoventi giorni
decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un
massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a
VIA o di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a
valutazione di incidenza ambientale. Nel caso di progetti
sottoposti sia a VIA che a valutazione di incidenza
ambientale, la sospensione del termine di conclusione della
conferenza non eccede i centoventi giorni.
10. La determinazione motivata favorevole di
conclusione della conferenza di servizi costituisce il
provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione
esplicita:
a) comprende il provvedimento di VIA, ove
occorrente;
a-bis) comprende la valutazione di incidenza
ambientale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997, ove occorrente;
b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei
gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari
alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli
interventi di cui al comma 1, ivi inclusi gli eventuali
titoli per la realizzazione degli interventi edilizi;
c) costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico;
c-bis) reca, ove occorra, l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica
utilita';
d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei
luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della
dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi
di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi,
l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine
entro il quale il soggetto proponente e' tenuto a
prestarle, comunque non oltre centoventi giorni dalla data
di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso,
nonche' le compensazioni territoriali ovvero ambientali a
favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di
servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un
limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4
per cento del valore economico della produzione attesa
durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore
dell'energia eventualmente autoconsumata. Le garanzie
finanziarie e le compensazioni di cui alla presente lettera
non sono dovute nel caso di interventi realizzati su
superfici edificate ovvero sulle strutture di copertura
ricadenti nei parcheggi.
10-bis. Ove occorra ai sensi del comma 3, terzo
periodo, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo
entro il termine perentorio di un anno dalla relativa
adozione.
11. Il provvedimento autorizzatorio unico e'
immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale
dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale,
comunque non inferiore a cinque anni, stabilita nella
determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi
occorrenti per la definizione di eventuali procedure
espropriative, nonche' di quelli previsti per la
realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade
in caso di mancato avvio della realizzazione degli
interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in
esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti nella
determinazione di cui al comma 10. L'autorizzazione decade
altresi' in caso di mancata prestazione delle garanzie
finanziarie entro il termine stabilito ai sensi del comma
10, lettera d).
12. Il soggetto proponente, per cause di forza
maggiore, ha la facolta' di presentare istanza di proroga
dell'efficacia temporale del provvedimento di
autorizzazione unica all'amministrazione procedente, che si
esprime entro i successivi sessanta giorni. Se l'istanza di
cui al primo periodo e' presentata almeno novanta giorni
prima della scadenza del termine di efficacia definito nel
provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo
provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione,
da parte dell'amministrazione procedente, delle
determinazioni relative alla concessione della proroga.
13. Fatta eccezione per gli interventi relativi a
impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui
all'allegato C, sezione II, il provvedimento autorizzatorio
unico di cui al presente articolo e' rilasciato previa
intesa con la regione o le regioni interessate. Il
Ministero della cultura partecipa al procedimento
autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso
in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati
in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano
sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. Nel caso degli interventi relativi a impianti
off-shore di cui all'allegato C, sezione II, lettere t) e
v), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di
cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nonche', per gli aspetti legati all'attivita'
di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e il relativo
provvedimento autorizzatorio unico e' rilasciato sentita la
regione costiera interessata. Nel caso degli interventi
relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell'allegato
C, sezione I, lettere d) e z), o sezione II, lettere a), r)
e v), qualora ricompresi tra le opere di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, si esprime nell'ambito della conferenza di servizi
di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, fermo restando quanto previsto al primo
periodo del presente comma. Si applica in ogni caso
l'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.».
 
Art. 9

Inserimento dell'articolo 9-bis nel decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe di calore). - 1. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera z), o sezione II, lettera v), che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento:
a) i termini di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, sono ridotti della meta';
b) il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 9, comma 9, e' ridotto a quaranta giorni.
2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi degli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le valutazioni medesime sono circoscritte all'impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza.
3. Le riduzioni di termini di cui al comma 1 si applicano altresi' nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera e), di potenza inferiore a 50 MW.».
 
Art. 10

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e, ove occorra, di risorse» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il presente articolo non si applica nel caso di servitu' relative ad attraversamenti, interferenze con opere e infrastrutture esistenti, sottoservizi od opere puntuali per la rete aerea.»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «e, ove occorra, della risorsa pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «, unitamente alla copia della richiesta di connessione alla rete elettrica,»;
2) al secondo periodo, le parole: «e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione» sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al secondo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «novanta» e dopo le parole: «concessione medesima» sono inserite le seguenti: «, estesi a centottanta giorni nel caso di impianti off-shore»;
2) al quarto periodo, la parola: «diciotto» e' sostituita dalla seguente: «venti»;
d) al comma 4, le parole: «e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «. I relativi oneri concessori sono dovuti a partire dal centoventesimo giorno dal rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 10 (Coordinamento del regime concessorio). - 1.
Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia
necessaria la concessione di superfici pubbliche, si
applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Il
presente articolo non si applica nel caso di servitu'
relative ad attraversamenti, interferenze con opere e
infrastrutture esistenti, sottoservizi od opere puntuali
per la rete aerea.
2. Il soggetto proponente presenta istanza di
concessione della superficie, unitamente alla copia della
richiesta di connessione alla rete elettrica, all'ente
concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede
a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per
un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale, con modalita' tali da garantire la
tutela della segretezza di eventuali informazioni
industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto
proponente. Alla scadenza del termine di trenta giorni,
qualora non siano state presentate istanze concorrenti o,
nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il
soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare
uno degli interventi di cui al presente decreto, l'ente
concedente rilascia la concessione, entro i successivi
sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilita'
economico finanziaria del progetto.
3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime
di cui agli articoli 8 o 9, la concessione e' sottoposta
alla condizione sospensiva dell'abilitazione o
dell'autorizzazione unica. Il titolare della concessione
presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro
il termine perentorio di novanta giorni dalla data di
rilascio della concessione medesima, estesi a centottanta
giorni nel caso di impianti off-shore. Nel caso in cui il
titolare della concessione non presenti la PAS o l'istanza
di autorizzazione unica entro il termine di cui al secondo
periodo, la concessione decade. Per il periodo di durata
della PAS o del procedimento autorizzatorio unico, e
comunque non oltre il termine di sei o di venti mesi dalla
data di presentazione rispettivamente della PAS o
dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto
della concessione non e' consentita la realizzazione di
alcuna opera ne' di alcun intervento incompatibili con
quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione
unica.
4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il
soggetto proponente stipula con l'ente concedente una
convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio. I relativi oneri concessori sono dovuti a
partire dal centoventesimo giorno dal rilascio del titolo
abilitativo o autorizzatorio.
5. La concessione rilasciata ai sensi del presente
articolo decade in caso di mancato avvio della
realizzazione degli interventi entro un anno dal
perfezionamento della PAS di cui all'articolo 8 o entro il
termine stabilito dall'autorizzazione unica ai sensi
dell'articolo 9, comma 11.
6. Il presente articolo non si applica nel caso di
istanze di concessione gia' presentate alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
7. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di
risorse geotermiche, quanto previsto dal decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e, per le concessioni
idroelettriche, quanto previsto dal regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».
 
Art. 11

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le parole: «ai sensi dell'articolo 7» sono soppresse.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 11 (Sanzioni amministrative in materia di
costruzione ed esercizio di impianti). - 1. Fermo restando
il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e
l'esercizio delle opere e impianti in assenza
dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 o in difformita'
della stessa e' assoggettata alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in
solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle
opere e il direttore dei lavori. Gli stessi soggetti sono
tenuti in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi.
L'entita' della sanzione e' determinata, con riferimento
alla parte dell'impianto non autorizzata:
a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni
chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti
termici di produzione di energia;
b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni
chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di
impianti non termici di produzione di energia.
2. Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello
stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui
all'articolo 8 in assenza della procedura abilitativa
semplificata o in difformita' da quanto nella stessa
dichiarato, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in
solido i soggetti di cui al comma 1.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche
agli interventi costituenti attivita' libera, realizzati in
violazione di quanto disposto dall'articolo 7.
4. Fermo restando l'obbligo di conformazione al
titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi,
la violazione di una o piu' prescrizioni stabilite con
l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano
la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo
8, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di
importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di
cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non
inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente
comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche
in caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti
facenti capo ad un unico centro di interessi.
6. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla
normativa vigente, incluse quelle previste in materia
ambientale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia paesaggistica dal codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le sanzioni e oblazioni disciplinate dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli interventi
realizzati in violazione della disciplina edilizia e
urbanistica nonche' la potesta' sanzionatoria, diversa da
quella di cui al presente articolo, in capo alle regioni,
alle province autonome e agli enti locali.
7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono irrogate
dal comune territorialmente competente, nell'ambito delle
proprie competenze, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le entrate derivanti
dall'applicazione delle sanzioni stesse sono utilizzate
dall'ente medesimo per la realizzazione di interventi di
qualificazione ambientale e territoriale.
8. Fermo restando l'obbligo di conformazione al
titolo e di ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai
casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, in caso di violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis, comma 2, ai
soggetti di cui al comma 1, e' irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro
1.000 e euro 100.000.».
 
Art. 12

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo le parole: «provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12 (Zone di accelerazione e disciplina dei
relativi regimi amministrativi). - 1. Entro il 21 maggio
2025, al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati
dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE
S.p.A. (GSE) pubblica nel proprio sito internet una
mappatura del territorio nazionale individuando il
potenziale nazionale e le aree disponibili per
l'installazione di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere
connesse e degli impianti di stoccaggio, secondo quanto
previsto dall'articolo 15-ter della direttiva (UE)
2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018, dandone comunicazione alla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini della mappatura di cui al comma 1, il GSE
si avvale delle informazioni e dei dati contenuti nelle
piattaforme di cui agli articoli 19, comma 1, 21 e 48 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel sistema di
Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di
produzione (GAUDI') e nel portale di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024,
n. 11, tenendo altresi' conto dei piani di gestione dello
spazio marittimo adottati ai sensi del decreto legislativo
17 ottobre 2016, n. 201. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente adotta misure per
implementare il sistema GAUDI' ricomprendendovi anche i
dati concernenti le concessioni di derivazione
idroelettriche e di coltivazione geotermoelettriche, ivi
incluse le informazioni relative alla durata delle
concessioni medesime. I dati e le informazioni di cui al
secondo periodo riguardano anche le concessioni in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Il GSE riesamina e, ove necessario, modifica la
mappatura di cui al comma 1 periodicamente e comunque in
sede di aggiornamento del PNIEC, pubblicandola nel proprio
sito internet istituzionale e dandone comunicazione alla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997.
4. Le attivita' del GSE necessarie alla mappatura di
cui al comma 1 e al riesame ed eventuale modifica di cui al
comma 3 sono disciplinate mediante apposita convenzione
sottoscritta tra il Gestore medesimo e il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Alle attivita'
di cui al primo periodo si fa fronte con le risorse
disponibili a legislazione vigente del Fondo di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e
ambientali.
5. Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della
mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle aree idonee
individuate ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1,
ciascuna regione e provincia autonoma, garantendo
l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, adotta un
Piano di individuazione delle zone di accelerazione
terrestri, comprensive delle aree individuate ai sensi del
comma 7-bis e che costituiscono il contenuto minimo
inderogabile del Piano medesimo, per gli impianti a fonti
rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia
elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi
dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001.
Nella definizione dei Piani di cui al primo periodo, le
regioni e le province autonome includono prioritariamente
le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di
trasporto e le zone immediatamente circostanti, i
parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei
rifiuti, i siti industriali e le aree industriali
attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali,
i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di
trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i
terreni degradati non utilizzabili per attivita' agricole.
Sono altresi' incluse prioritariamente le aree ove sono
gia' presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio
dell'energia elettrica. In relazione alle zone di
accelerazione individuate ai sensi del comma 7-bis del
presente articolo, resta ferma la possibilita' per le
regioni e le province autonome di indicare, nelle
definizione dei Piani, ulteriori impianti a fonti
rinnovabili nonche' gli impianti di stoccaggio e le altre
opere previste dal primo periodo del presente comma.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto del termine
di cui al comma 5, primo periodo, le regioni e le province
autonome sottopongono le proposte di Piano elaborate ai
sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale
strategica di cui al comma 8 entro il 31 agosto 2025. In
caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo
ovvero in caso di mancata adozione del Piano di cui al
comma 5 entro il termine ivi previsto, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al
Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, sulla
base della mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle
aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-ter, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' adottato il Piano di
individuazione delle zone di accelerazione marine per gli
impianti a fonti rinnovabili e le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo
15-quater della direttiva (UE) 2018/2001.
7. Le zone di accelerazione individuate ai sensi dei
commi 5 e 6 includono zone sufficientemente omogenee in cui
la diffusione di uno o piu' tipi specifici di energia da
fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali
significativi, tenuto conto della specificita' della zona e
della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile. Le
zone di accelerazione sono individuate in modo tale da
garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. Sono
escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi
titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu'
di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e
convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a
eccezione delle superfici artificiali ed edificate
esistenti situate in tali zone.
7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7,
terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono
considerate zone di accelerazione, in relazione alle
fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al
presente decreto e in coerenza con il potenziale nazionale
individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso
effettuata nei termini e secondo le modalita' di cui al
comma 1, le aree industriali, come definite dagli strumenti
urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque
denominati, situate nelle aree individuate dal GSE con la
citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre
il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1, il GSE
pubblica su apposito sito internet la rappresentazione
cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai
sensi del primo periodo. Entro trenta giorni dalla
pubblicazione di cui al secondo periodo, le regioni e le
province autonome comunicano al GSE eventuali
disallineamenti cartografici delle aree industriali
esistenti nei rispettivi territori rispetto a quanto
riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE,
esclusivamente ai fini dell'aggiornamento cartografico
delle zone di accelerazione definite ai sensi del primo
periodo.
8. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono sottoposti a
valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Ove necessario al fine di evitare l'impatto ambientale
negativo che potrebbe verificarsi o quantomeno al fine di
ridurlo, i Piani contemplano adeguate misure di mitigazione
ai sensi dell'articolo 15-quater, paragrafo 1, lettera b),
della direttiva (UE) 2018/2001. La procedura di valutazione
ambientale strategica di cui al primo periodo si svolge
secondo le modalita' previste dal medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006 per i piani sottoposti a
valutazione ambientale strategica in sede statale, con
applicazione dei termini procedimentali ridotti della
meta'.
9. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono riesaminati
periodicamente e in ogni caso modificati ove necessario per
tenere conto degli aggiornamenti della mappatura di cui al
comma 1 e del PNIEC.
10. La realizzazione degli interventi di cui agli
allegati A e B che insista nelle zone di accelerazione non
e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione
dell'autorita' competente in materia paesaggistica che si
esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i
medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti
di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nel caso degli
interventi di cui all'allegato C che insistano nelle zone
di accelerazione:
a) si applicano le disposizioni di cui all'articolo
11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo;
b) non si applicano le procedure di valutazione
ambientale di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo n. 152 del 2006, a condizione che il
progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in
sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di cui
ai commi 5 e 6.».
 
Art. 13

Inserimento dell'articolo 12-ter nel decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo l'articolo 12-bis e' inserito il seguente:
«Art. 12-ter (Risoluzione alternativa delle controversie). - 1. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), definisce, con uno o piu' provvedimenti, meccanismi alternativi, gestiti dall'Acquirente unico S.p.A., a carattere decisorio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al comma 2. Nel definire i meccanismi di cui al primo periodo, l'ARERA assicura il contradditorio tra le parti, stabilisce i termini di durata massima delle procedure, assicura la gratuita' delle medesime per ciascuna delle parti e ne favorisce lo svolgimento in modalita' digitale.
2. Ai meccanismi per la risoluzione extragiudiziale sono ammesse le controversie riguardanti:
a) la presentazione telematica dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1;
b) l'accertamento circa la sussistenza dei vincoli contemplati dall'articolo 7;
c) la verifica della completezza della documentazione a corredo della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica;
d) l'applicazione della disciplina semplificata per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, che insistano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione;
e) l'individuazione del regime amministrativo applicabile per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1.
3. La decisione di risoluzione extragiudiziale della controversia ai sensi del comma 1 puo' essere impugnata dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
4. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA stabilisce i requisiti dei decisori extragiudiziali, assicurandone terzieta' ed esperienza nell'ambito delle procedure amministrative concernenti la realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonche' adeguata qualificazione professionale nei settori interessati dalle controversie di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).
5. Le attivita' di gestione dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo, a cura di Acquirente unico s.p.a., sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».
 
Art. 14

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle zone di accelerazione»;
b) alla lettera c), numero 1, le parole: «su aree pubbliche o demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche artificiali»;
c) alla lettera c), numero 2), le parole: «a 100» sono sostituite dalle seguenti: «a 500» e le parole: «a 170» sono sostituite dalle seguenti: «a 250»;
d) alla lettera d), numero 2), capoverso d-quater), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle zone di accelerazione»;

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 13 (Coordinamento con la disciplina in materia
di valutazioni ambientali). - 1. I progetti relativi agli
interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti
alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, in materia di valutazione d'incidenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla
parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato II, dopo il numero 2), e' inserito
il seguente:
"2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in
modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi
realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584.";
b) all'allegato II-bis, numero 1), dopo la lettera
a), sono inserite le seguenti:
"a-bis) impianti fotovoltaici di potenza
superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee;
a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore
a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree
a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e
ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non
suscettibili di ulteriore sfruttamento o nelle zone di
accelerazione;";
c) all'allegato III:
1) dopo la lettera c-bis), sono inserite le
seguenti:
"c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in
modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi
realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1
del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
c-quater) Impianti fotovoltaici di potenza pari o
superiore a 10 MW collocati in modalita' flottante sullo
specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, anche
artificiali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse
o in esercizio, o installati a copertura dei canali di
irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II,
numero 2) e di cui alla lettera c-ter);";
2) dopo la lettera v), e' inserita la seguente:
"v-bis) sonde geotermiche a circuito chiuso con
potenza termica complessiva pari o superiore a 500 kW e con
profondita' superiore a 3 metri dal piano di campagna, se
orizzontali, e superiore a 250 metri dal piano di campagna,
se verticali;";
d) all'allegato IV, numero 2):
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle
sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma
2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese
le risorse geotermiche, con esclusione:
1) degli impianti geotermici pilota di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attivita'
minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e
termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte
seconda;
2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato
III, lettera v-bis);";
2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
"d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o
superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici
esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o
manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di
potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate
agricole che consentano l'effettiva compatibilita' e
integrazione con le attivita' agricole;
d-quater) impianti fotovoltaici di potenza
superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee o nelle
zone di accelerazione;
d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza
pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle
zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e
commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica
chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di
cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;".».
 
Art. 15

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «disposizioni del presente decreto» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenendo altresi' conto di quanto previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018»;
b) al comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Qualora le singole tipologie di interventi ricadano in sezioni diverse dell'allegato C, l'amministrazione procedente e' il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
c) al comma 10, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) all'articolo 1, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la costruzione e l'esercizio degli impianti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-ter), del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024, rimangono soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico.»;
d) al comma 10, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) all'articolo 6, il comma 1-bis e' abrogato;»;
e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera l) e' inserita la seguente:
"l-bis) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;"».

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14 (Disposizioni di coordinamento). - 1. Al
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 3, le parole: "di cui
all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 10
settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
del 18 settembre 2010";
b) all'articolo 19, comma 3, le parole: "sono
adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione
di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «e'
adottato il modello per il procedimento di autorizzazione
unica";
c) all'articolo 22, comma 1, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
"b) i termini del procedimento di autorizzazione
unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo,
con arrotondamento per difetto al numero intero ove
necessario.".
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387" sono soppresse.
3. All'articolo 9, comma 9-undecies, del
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le
parole: "ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387," sono soppresse.
4. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto
2004, n. 239, le parole: ", fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387" sono soppresse.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
il Ministro della cultura e previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee guida di cui
al decreto del Ministro delle attivita' produttive 10
settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
del 18 settembre 2010, sono adeguate alle disposizioni del
presente decreto, tenendo altresi' conto di quanto previsto
all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il decreto adottato ai sensi
dell'articolo 25, comma 6-bis, del decreto legislativo n.
199 del 2021 e' adeguato alle disposizioni del presente
decreto.
7. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle
verifiche di cui agli articoli 12, 13 e 140 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano agli
interventi di cui al presente decreto che, prima dell'avvio
del procedimento di dichiarazione o verifica:
a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli
articoli 7, 8 e 9;
b) abbiano ottenuto, nei casi di cui all'articolo
9, comma 14, il provvedimento favorevole di valutazione
ambientale.
8. L'installazione di impianti fotovoltaici con
moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai
piani urbanistici vigenti e' consentita nei limiti di cui
all'articolo 11-bis, comma 2.
9. Nel caso di interventi relativi a impianti ibridi
si applica il regime piu' oneroso tra quelli previsti per
le singole tipologie di interventi di cui agli allegati A,
B o C. Qualora le singole tipologie di interventi ricadano
in sezioni diverse dell'allegato C, l'amministrazione
procedente e' il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.
10. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
"3-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI
del titolo IV, per la costruzione e l'esercizio degli
impianti relativi alla produzione di energia da fonti
rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Gli interventi
edilizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-ter), del
medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024, rimangono
soggetti alle disposizioni di cui al presente testo
unico.";
a-bis) all'articolo 6, il comma 1-bis e' abrogato;
b) all'articolo 123, comma 1:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «1991, n.
10,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per quelli
relativi alle fonti rinnovabili di energia,»;
2) il terzo periodo e' soppresso.
10-bis. All'articolo 119, comma 1, del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera l) e'
inserita la seguente:
"l-bis) le controversie comunque attinenti alle
procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione
in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti
rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto
legislativo 25 novembre 2024, n. 190;".».
 
Art. 16

Modifiche all'allegato A al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione I, al punto 1., dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
«c-bis) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalita' flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20 per cento;»;
b) alla sezione II, al punto 1.:
1) alla lettera a), numero 3), la parola: «moduli» e' sostituita dalla seguente: «impianti»;
2) dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) ripotenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non incrementino il volume e la superficie occupati e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante;»;
3) alla lettera d):
3.1) all'alinea, dopo la parola: «modifiche» sono inserite le seguenti: «, ivi incluso il potenziamento o ripotenziamento,»;
3.2) il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) i nuovi aerogeneratori presentano un'altezza massima (h2) raggiungibile dall'estremita' delle pale rispetto al suolo pari al prodotto tra l'altezza massima dell'aerogeneratore esistente, abilitato o autorizzato (h1) raggiungibile dall'estremita' delle pale rispetto al suolo (TIP) e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);»;
3.3) al numero 4), dopo le parole: «nuovi aerogeneratori» e' inserita la seguente: «(n1)» e dopo le parole: «n1*d1/(d2-d1)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, laddove d2 e' il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore»;
3.4) al numero 5.3), le parole: «nuovi rotori» sono sostituite dalle seguenti: «rotori dei nuovi aerogeneratori»;
3.5) il numero 5.4) e' soppresso;
4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) modifiche su impianti idroelettrici o di accumulo idroelettrico esistenti, abilitati o autorizzati che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, comportano variazioni in aumento della volumetria delle strutture e dell'area occupata dall'impianto esistente e dalle opere connesse non superiori al 15 per cento;»;
5) dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
«f-bis) sostituzione di impianti solari termici che non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante dalla sostituzione medesima;»;
6) alla lettera n), le parole: «sistemi di accumulo» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di accumulo» e le parole: «al 10» sono sostituite dalle seguenti: «al 50».

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'allegato A del citato
decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal
presente decreto:
«Allegato A
Interventi in attivita' libera
Sezione I - Interventi di nuova realizzazione
1. Sono soggetti al regime di attivita' libera gli
interventi relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza
inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o
edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda,
senza modifiche della sagoma della struttura o
dell'edificio e con superficie non superiore a quella della
copertura su cui e' realizzato;
b) impianti solari fotovoltaici a servizio di
edifici collocati al di fuori della zona A) di cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:
1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture
o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su
strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza
agli edifici esistenti cui sono asserviti;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza
inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e
nelle aree a destinazione industriale, artigianale e
commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica
chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di
cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
c-bis) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a
10 MW collocati in modalita' flottante su aree bagnate e
bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della
superficie bagnata inferiore al 20 per cento;
d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree
nella disponibilita' di strutture turistiche o termali,
finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia
autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di
potenza:
1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture
o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su
strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza
agli edifici esistenti cui sono asserviti;
e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5
MW che consentono la continuita' dell'attivita' agricola e
pastorale;
f) singoli generatori eolici installati su edifici
esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri
e diametro non superiore a 1 metro;
g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione
temporanea del vento per un periodo non superiore a 36
mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o
comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione
delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro
un mese dalla conclusione della rilevazione;
h) impianti eolici con potenza complessiva fino a
20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
n. 1444 del 1968;
i) impianti eolici con potenza complessiva fino a
20 kW e altezza non superiore a 5 metri;
i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di
generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione,
realizzati su condotte esistenti senza incremento ne' della
portata esistente ne' del periodo in cui ha luogo il
prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non
alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche
alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento delle unita'
immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici;
l) impianti alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto
cogenerativo;
m) impianti solari termici a servizio di edifici,
con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su
strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o
posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli
edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici
esistenti cui sono asserviti, purche' al di fuori della
zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per
i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
n) pompe di calore a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
o) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale
utile fino a 200 kW;
p) unita' di microcogenerazione di cui all'articolo
2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20;
q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007
a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua
calda sanitaria con potenza nominale utile fino a 200 kW;
r) generatori di calore a servizio di edifici,
diversi da quelli di cui alle lettere m), n), o), p), q),
per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
s) sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio
di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o
superfici, ne' comportano modifiche delle destinazioni di
uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, aumento
del numero delle unita' immobiliari o incremento dei
parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino
a 50 kW e con profondita' non superiore a 2 metri dal piano
di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal
piano di campagna, se verticali;
t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza
fino a 10 MW;
u) elettrolizzatori, compresi compressori e
depositi, con potenza fino a 10 MW;
v) le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle
opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete
di trasmissione nazionale necessarie all'immissione
dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla
soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Sezione II - Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di attivita' libera gli
interventi consistenti in:
a) modifiche su impianti solari fotovoltaici
esistenti, abilitati o autorizzati, ivi inclusi il
potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la
riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a
condizione che:
1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli
collocati a terra, non incrementino l'area occupata e
comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo
non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti
nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata,
mediante la sostituzione dei moduli e degli altri
componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a
prescindere dalla potenza risultante;
2) nel caso di impianti fotovoltaici installati
su strutture o edifici esistenti o sulle relative
pertinenze, non comportino un incremento dell'altezza
mediana dei moduli superiore a quella della balaustra
perimetrale;
3) nel caso di impianti fotovoltaici su edifici,
che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e
dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella
sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a
prescindere dalla potenza elettrica risultante, non
comportano variazioni o comportano variazioni in
diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano
della superficie su cui i moduli sono collocati;
4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su
coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative
pertinenze, a condizione che venga mantenuta l'integrazione
architettonica;
a-bis) ripotenziamento, rifacimento, ovvero
ricostruzione, anche integrale, di impianti solari
fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a
condizione che non incrementino il volume e la superficie
occupati e rispettino le misure di mitigazione
eventualmente stabilite in sede di rilascio dei
provvedimenti di valutazione ambientale in relazione
all'impianto originario, a prescindere dalla potenza
risultante;
b) modifiche su impianti eolici esistenti,
abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla
soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento
dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a
prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono
nella sostituzione della tipologia di rotore che comporta
una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle
pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per
cento;
c) modifiche su impianti eolici esistenti,
abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla
soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento
dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a
prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono
in una riduzione di superficie o di volume,
indipendentemente dalla sostituzione o meno degli
aerogeneratori;
d) modifiche, ivi incluso il potenziamento o
ripotenziamento, su impianti eolici esistenti, abilitati o
autorizzati che comportano una riduzione minima del numero
degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati
o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito
dell'impianto esistente. Ai fini della presente lettera:
1) nel caso di impianti su un'unica direttrice,
il nuovo impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con
una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la
stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 20 per cento
della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o
autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori
estremi, arrotondato per eccesso;
2) nel caso di impianti dislocati su piu'
direttrici, la superficie planimetrica complessiva del
nuovo impianto e' al massimo pari alla superficie oggetto
di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza
complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di
abilitazione o autorizzazione e' definita dal perimetro
individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce,
formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti
agli assi degli aerogeneratori autorizzati piu' esterni;
3) i nuovi aerogeneratori presentano un'altezza
massima (h2) raggiungibile dall'estremita' delle pale
rispetto al suolo pari al prodotto tra l'altezza massima
dell'aerogeneratore esistente, abilitato o autorizzato (h1)
raggiungibile dall'estremita' delle pale rispetto al suolo
(TIP) e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo
aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1):
h2 = h1*(d2/d1);
4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti,
abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o
uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori (n1)
non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1), laddove d2
e' il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore;
5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o
autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il
numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2
arrotondato per eccesso dove:
5.1) d1: diametro rotori gia' esistenti o
autorizzati;
5.2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o
autorizzati;
5.3) d2: diametro rotori dei nuovi
aerogeneratori;
e) modifiche su impianti idroelettrici o di
accumulo idroelettrico esistenti, abilitati o autorizzati
che, anche se consistenti nella modifica della soluzione
tecnologica utilizzata, comportano variazioni in aumento
della volumetria delle strutture e dell'area occupata
dall'impianto esistente e dalle opere connesse non
superiori al 15 per cento;
f) sostituzione di impianti solari termici, con
potenza nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici
installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro
pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra
diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,
purche' al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del
decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del
1968;
f-bis) sostituzione di impianti solari termici che
non incrementino il volume occupato e rispettino le misure
di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio
dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione
all'impianto originario, a prescindere dalla potenza
risultante dalla sostituzione medesima;
g) sostituzione di pompe di calore a servizio di
edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
h) sostituzione di impianti a biomassa per la
produzione di energia termica a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli
edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con
potenza termica utile nominale fino a 2 MW;
i) sostituzione di unita' di microcogenerazione di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 20 del 2007;
l) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza
nominale utile fino a 2 MW;
m) sostituzione di generatori di calore a servizio
di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda
sanitaria;
n) modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico
esistenti, abilitati o autorizzati da realizzare
all'interno dell'area gia' occupata dall'impianto che non
comportino aggravi degli impatti acustici ed
elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per
cento, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al
50 per cento, ne' incrementi delle volumetrie superiori al
30 per cento;
o) modifiche su elettrolizzatori esistenti,
abilitati o autorizzati, compresi compressori e depositi,
con potenza fino a 10 MW, purche' non comportino, rispetto
a elettrolizzatori esistenti o a progetti di
elettrolizzatori abilitati o autorizzati, un incremento
dell'altezza dei manufatti superiore al 10 per cento ne' un
incremento delle volumetrie superiore al 30 per cento;
p) realizzazione delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti come modificati o sostituiti
ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere
di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di
trasmissione nazionale necessarie all'immissione
dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti
dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di
rete.
2. Qualora gli interventi di cui alla presente
sezione comportino un incremento di potenza di impianti
esistenti o gia' abilitati o comunque autorizzati, la
potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non
puo' superare le soglie stabilite negli allegati II,
II-bis, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo
n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi
per i quali la presente sezione rechi disposizioni
specifiche in relazione alla potenza.».
 
Art. 17

Modifiche all'allegato B al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione I, al punto 1.:
1) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai sensi del medesimo articolo 12, comma 5»;
1-bis) alla lettera b), le parole: «10 MW» sono sostituite dalle seguenti «12 MW»;
2) alla lettera d), dopo la parola: «pari» sono inserite le seguenti: «o superiore»;
3) alla lettera e), le parole: «su aree pubbliche o demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche artificiali»;
4) dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:
«i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di generazione pari o superiore a 500 kW e fino a 1 MW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti, senza incremento ne' della portata esistente ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, ne' comportino aumento delle unita' immobiliari o incremento dei parametri urbanistici;
i-ter) impianti idroelettrici con capacita' di generazione fino a 250 kW di potenza di concessione realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
i-quater) impianti idroelettrici con capacita' di generazione fino a 250 kW ai fini di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»;
5) alla lettera n), le parole: «a 100» sono sostituite dalle seguenti: «a 500» e le parole: «a 170» sono sostituite dalle seguenti: «a 250»;
6) alla lettera aa), le parole: «di accumulatori» sono soppresse e dopo la parola: «esistenti» sono inserite le seguenti: «, abilitati o autorizzati»;
b) alla sezione II, al punto 1, alla lettera a), dopo la parola: «cento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, a prescindere dalla potenza elettrica risultante».

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'allegato B del citato
decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal
presente decreto:
«Allegato B
Interventi in regime di PAS
Sezione I - Interventi di nuova costruzione
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi
relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza
inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a)
e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A, i cui
moduli sono collocati con qualsiasi modalita' su edifici e
per i quali la superficie complessiva dei moduli
fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del
tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli
di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I
dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione,
di potenza inferiore a 12 MW nelle aree classificate idonee
ai sensi dell'articolo 11-bis e nelle zone di accelerazione
individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto,
ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai sensi
del medesimo articolo 12, comma 5;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza
inferiore a 12 MW i cui moduli sono installati in
sostituzione di coperture di edifici su cui e' operata la
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari o
superiore a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati
nelle zone e nelle aree a destinazione industriale,
artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di
discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o
porzioni di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento;
e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10
MW collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua
di invasi e di bacini idrici, anche artificiali, compresi
gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o
installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi
da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa) e
sezione II, lettera z);»;
f) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli
di cui alle lettere a), b), c), e d) della sezione I
dell'allegato A nonche' da quelli di cui alla presente
sezione, di potenza fino a 1 MW;
g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e
inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o
appartenenti a Rete Natura 2000;
h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione
temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi,
realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque
amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle
stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese
dalla conclusione della rilevazione;
i) impianti idroelettrici con capacita' di
generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione;
i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di
generazione pari o superiore a 500 kW e fino a 1 MW di
potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti,
senza incremento ne' della portata esistente ne' del
periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici
esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici,
non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non
riguardino parti strutturali dell'edificio, ne' comportino
aumento delle unita' immobiliari o incremento dei parametri
urbanistici;
i-ter) impianti idroelettrici con capacita' di
generazione fino a 250 kW di potenza di concessione
realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento
di portata derivata;
i-quater) impianti idroelettrici con capacita' di
generazione fino a 250 kW ai fini di cui all'articolo 166
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
l) impianti alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione con
potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in
assetto cogenerativo;
m) impianti per la produzione di energia elettrica
alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas non operanti in assetto
cogenerativo e aventi capacita' di generazione:
1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;
2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas;
n) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza
termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 500 kW,
con profondita' non superiore a 3 metri dal piano di
campagna, se orizzontali, e non superiorea 250 metri dal
piano di campagna, se verticali;
o) impianti solari termici, con potenza termica
nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici
installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro
pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra
diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,
all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto
del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
p) impianti solari termici, con potenza termica
fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
q) pompe di calore asservite a processi produttivi
con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
r) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica asserviti a processi produttivi con potenza termica
utile nominale fino a 1 MW;
s) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale
utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;
t) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del
2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale
superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW;
u) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del
2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica
utile nominale fino a 1 MW;
v) generatori di calore, diversi da quelli di cui
alle lettere o), p), q), r), s), t), u), asserviti a
processi produttivi con potenza termica utile nominale fino
a 1 MW;
z) impianti a biometano di capacita' produttiva
fino a 500 standard metri cubi/ora;
aa) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici
termomeccanici ubicati esclusivamente all'interno del
perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura,
anche non piu' operativi o in corso di dismissione, di
impianti di produzione di energia elettrica esistenti,
abilitati o autorizzati, o all'interno di aree di cava o di
produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi
in via di dismissione, per i quali la realizzazione
dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli
ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, ne'
richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;
bb) elettrolizzatori, compresi compressori e
depositi, con potenza superiore a 10 MW ubicati all'interno
di aree industriali ovvero di aree ove sono situati
impianti industriali anche per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, ancorche' non piu' operativi o in corso
di dismissione, la cui realizzazione non comporti
occupazione in estensione delle aree stesse, ne' aumento
degli ingombri in altezza rispetto alla situazione
esistente e che non richiedano una variante agli strumenti
urbanistici adottati;
cc) le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle
opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete
di trasmissione nazionale necessarie all'immissione
dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla
soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Sezione II - Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi
consistenti in:
a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il
ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la
ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti
rinnovabili per la produzione di energia elettrica
esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli
impianti di produzione di biometano, a condizione che non
comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto
esistente superiore al 20 per cento, a prescindere dalla
potenza elettrica risultante;
b) sostituzione di impianti solari termici, con
potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici
installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro
pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra
diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,
all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto
del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
c) sostituzione di impianti solari termici, con
potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi
produttivi;
d) sostituzione di pompe di calore asservite a
processi produttivi con potenza termica utile nominale fino
a 50 MW;
e) sostituzione di impianti a biomassa per la
produzione di energia termica asserviti a processi
produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
f) sostituzione di impianti a biomassa per la
produzione di energia termica a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli
edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con
potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW;
g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza
termica utile nominale superiore a 2 MW e inferiore a 10
MW;
h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi
con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
i) sostituzione di generatori di calore, diversi da
quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h),
asserviti a processi produttivi con potenza termica utile
nominale fino a 1 MW;
l) parziale o completa riconversione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati a biogas in
impianti di produzione di biometano con capacita' non
superiore a 500 standard metri cubi/ora;
m) modifiche su impianti a biometano in esercizio,
abilitati o autorizzati che non comportino un incremento
dell'area gia' oggetto di abilitazione o autorizzazione ne'
modifiche alle matrici gia' oggetto di abilitazione o
autorizzazione, a condizione che:
1) la targa del sistema di upgrading indichi il
valore di capacita' produttiva derivante dalla
realizzazione degli interventi;
2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi
sia la disponibilita' del gestore di rete a immettere i
volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli
interventi;
3) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla
digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento;
n) realizzazione delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o
riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive
delle opere di connessione alla rete di distribuzione e
alla rete di trasmissione nazionale necessarie
all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti
medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione
rilasciata dal gestore di rete.
2. Qualora gli interventi di cui alla presente
sezione comportino un incremento di potenza di impianti
esistenti o gia' abilitati o comunque autorizzati, la
potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non
puo' superare le soglie stabilite negli allegati II,
II-bis, III e IV, alla parte seconda del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si
applica ai casi per i quali la presente sezione rechi
disposizioni specifiche in relazione alla potenza.».
 
Art. 18

Modifiche all'allegato C al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'allegato C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione I, al punto 1:
1) alla lettera e), la parola: «geotermoelettrici» e' sostituita dalla seguente: «geotermici»;
2) alla lettera i), dopo la parola: «produttivi» sono inserite le seguenti: «diverse da quelle di cui alla lettera e),»;
3) alla lettera t), le parole: «di accumulatori» sono soppresse;
4) alla lettera u), le parole: «di accumulatori» sono soppresse;
b) alla sezione II, al punto 1:
1) alla lettera p), le parole: «di accumulatori» sono soppresse;
2) alla lettera q), le parole: «di accumulatori» sono soppresse.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'allegato C del citato
decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal
presente decreto:
«Allegato C
Interventi in regime di autorizzazione unica
Sezione I - Interventi di competenza regionale
1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di
attivita' libera o di PAS di cui rispettivamente agli
allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di
competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla
regione medesima, gli interventi relativi a:
a) impianti fotovoltaici di potenza pari o
superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
b) impianti solari termodinamici di potenza fino a
300 MW;
c) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60
kW e fino a 300 MW, nonche' quelli posti all'interno di
aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
d) impianti idroelettrici di potenza pari o
superiore a 100 kW e fino a 300 MW;
e) impianti geotermici di potenza fino a 300 MW,
esclusi gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma
3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
f) impianti a biometano di capacita' produttiva
superiore a 500 standard metri cubi/ora;
g) impianti alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o
superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
h) impianti per la produzione di energia elettrica
alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas non operanti in assetto
cogenerativo aventi capacita' di generazione:
1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per
impianti a biomassa;
2) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione
e biogas;
i) pompe di calore asservite a processi produttivi
diverse da quelle di cui alla lettera e), con potenza
termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW;
l) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica asserviti a processi produttivi con potenza termica
utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
m) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale
utile superiore a 2 MW fino a 300 MW;
n) impianti solari termici, con potenza termica
superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici
installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro
pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra
diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
o) impianti solari termici, con potenza termica con
potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW,
asserviti a processi produttivi;
p) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del
2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale
superiore a 2 MW fino a 300 MW;
q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007
asserviti a processi produttivi con potenza termica utile
nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
r) generatori di calore, asserviti a processi
produttivi, con potenza termica utile superiore a 1 MW e
fino a 300 MW;
s) elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture
connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in
connessione a impianti di produzione di energia elettrica
di cui alla presente sezione;
t) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici
termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di
produzione di energia elettrica di potenza uguale o
inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
u) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici
termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle
individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato
B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio
della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari
a 200 MW
v) opere connesse e infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle
precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione
alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione
nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta
dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione
rilasciata dal gestore di rete;
z) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in
potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione
e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti
esistenti o autorizzati che comportino una potenza
complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e
alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti oggetto di modifica,
sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di
connessione alla rete di distribuzione e alla rete di
trasmissione nazionale necessarie all'immissione
dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti
dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di
rete;
aa) impianti solari fotovoltaici collocati in
modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi
realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1
del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
Sezione II - Interventi di competenza statale
1. Sono soggetti ad autorizzazione unica di
competenza statale gli interventi relativi a:
a) impianti di produzione di energia elettrica a
fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;
b) impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas operanti in assetto
cogenerativo di potenza superiore a 300 MW;
c) impianti alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas di potenza superiore a 300 MW, non operanti in
assetto cogenerativo;
d) pompe di calore asservite a processi produttivi
con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
e) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica asserviti a processi produttivi con potenza termica
utile nominale superiore a 300 MW
f) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica
utile nominale superiore a 300 MW
g) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica asserviti a processi produttivi, con potenza
termica utile nominale superiore a 300 MW;
h) impianti solari termici, con potenza termica
superiore a 300 MW, a servizio di edifici installati su
strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o
posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli
edifici o collocati a terra in adiacenza;
i) impianti solari termici, con potenza termica
superiore a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
l) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007
a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua
calda sanitaria, con potenza termica utile nominale
superiore a 300 MW;
m) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007
asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile
nominale superiore a 300 MW;
n) generatori di calore, asserviti a processi
produttivi, con potenza termica utile superiore a 300 MW;
o) impianti geotermici pilota di cui all'articolo
1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010;
p) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici
termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle
individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato
B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio
della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200
MW;
q) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici
termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300
MW autorizzati ma non ancora realizzati;
r) impianti di accumulo idroelettrico attraverso
pompaggio puro;
s) elettrolizzatori stand alone, compresi
compressori e depositi, non ricadenti nelle tipologie di
cui agli allegati A e B, da realizzare in connessione a
impianti di produzione di energia elettrica di cui alla
presente sezione;
t) impianti off-shore a mare;
u) opere connesse e infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle
precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione
alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione
nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta
dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione
rilasciata dal gestore di rete;
v) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in
potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione
e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti
esistenti o autorizzati che comportino una potenza
complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere
connesse e alle infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di
modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle
opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete
di trasmissione nazionale necessarie all'immissione
dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti
dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di
rete;
z) impianti solari fotovoltaici collocati in
modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi
realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584.».
 
Art. 19

Modifiche all'allegato D al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'allegato D al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190:
a) dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
«f-bis) articolo 10, commi 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 7-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;»;
b) alla lettera p), dopo la parola: «18» sono inserite le seguenti: «19, commi 2 e 3,».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'allegato D del citato
decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal
presente decreto:
«Allegato D
Elenco delle disposizioni abrogate
a) articolo 26, comma 1, primo e secondo periodo,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) articoli 6, comma 1, lettere a-bis) ed
e-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380;
c) articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55;
d) articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, e la relativa tabella A;
e) articolo 2, commi 158 e 161, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
f) articolo 27, commi 16, 39, 42 e 44, della legge
23 luglio 2009, n. 99;
f -bis) articolo 10, commi 4, 4 -bis, 5, 6, 7 e 7
-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
g) articolo 1-octies del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129;
h) articoli 4, 5, 6, 6-bis, 7-bis e 8-bis del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
i) articolo 65, comma 5, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27;
l) articolo 31 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 46;
m) articolo 30, commi 01, 1, 2 e 2-octies, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
n) articolo 56, commi 1, 2 e 2-bis, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
o) articoli 30, 31, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter,
2-quater, 7, 7-bis, 31-bis, comma 2, 31-quater, comma 1,
lettera b), e 32 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, nonche' la tabella di cui all'allegato II al
medesimo decreto;
p) articoli 18, 19, commi 2 e 3, 20, 21, 22,
22-bis, 23, 24, comma 1, 25, commi 1, 2, 6 e 6-ter, e 38
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e il
relativo allegato II;
q) articoli 9, commi 01, 1, 1-bis, 1-quinquies e
1-sexies, 9-ter, 10, 13, comma 1, 15, comma 1, e 36, comma
1-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
r) articoli 7, commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, e
11, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91;
s) articoli 7-bis e 7-quinquies del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51;
t) articolo 23, commi 5-bis e 5-ter, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
u) articoli 47, commi 1, lettera b), 3, 3-bis,
3-ter, 6, 11-bis e 11-ter, 49, commi 1 e 3, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
v) articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 14
aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 giugno 2023, n. 68;
z) articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge
29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2023, n. 96;
aa) articolo 12-ter, del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2023, n. 136;
bb) articolo 9, commi 9-sexies, 9-septies, 9-octies
e 9-decies, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024,
n. 11.»