| Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2025 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 2025, n. 178 |
| Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 275 del 26 novembre 2025). |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 26, comma 9; Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»; Visto il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili»; Vista la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio; Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure urgenti in materia di dighe»; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante «Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica»; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Codice del processo amministrativo»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023; Vista la decisione di esecuzione (CID) del Consiglio, del 20 giugno 2025, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 2025; Sancita la mancata intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 ottobre 2025; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 ottobre 2025; Acquisiti i pareri espressi dalla Commissione parlamentare per la semplificazione e dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; Vista la deliberazione motivata adottata dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 20 novembre 2025; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della cultura;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «da fonti rinnovabili,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli di accumulo e gli elettrolizzatori,»; b) il secondo periodo e' soppresso; c) il terzo periodo e' soppresso.
NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella GazzettaUfficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto 2022, n. 188: «Art. 26 (Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili). - (omissis) 9. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 4, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 5 e della procedura di cui al comma 7. (omissis).». - Il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2024, n. 291. - Il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2025, n. 271. - La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2023 serie L. - Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 recante: «Misure urgenti in materia di dighe» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1994, n. 195. - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O. - Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75. - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001 n. 245, S.O. - Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 2003, n. 200. - Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita') e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004 n. 25, S.O. - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004 n. 45, S.O. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006 n.88, S.O. - Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O. - Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2021 n. 285, S.O. - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, Fascicolo interistituzionale: 2023/0442(NLE), ECOFIN 1291. - Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata 7. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.». «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Oggetto e finalita'). - 1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo e gli elettrolizzatori, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonche' per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti. 2. Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversita' e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio. 3. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto. In sede di adeguamento ai sensi del primo periodo, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1. 4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.». |
| | Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le parole: «E' fatta salva l'individuazione delle aree» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 2 non si applica alle aree idonee individuate» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Interesse pubblico prevalente). - 1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilita' ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversita', sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 11-bis del presente decreto, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, tenuto conto delle priorita' stabilite nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. 3. Il comma 2 non si applica alle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-bis, ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto.» |
| | Art. 3
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera e) e' abrogata; b) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) "impianto ibrido": un impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di produzione di energia da una o piu' fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo ovvero con un elettrolizzatore;»; c) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti: «f-ter) "interventi edilizi": gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10, 22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; f-quater) "opere connesse": le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, nonche' le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi; f-quinquies) "infrastrutture indispensabili": le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi; f-sexies) "revisione della potenza": il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) "realizzazione degli interventi": attivita' di cui all'articolo 1, comma 1; b) "avvio della realizzazione degli interventi": la data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe attivita' in loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi; c) "soggetto proponente": il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi; d) "amministrazione procedente": il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 9; e) (abrogata); f) "impianto ibrido": un impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di produzione di energia da una o piu' fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo ovvero con un elettrolizzatore; f-bis) "impianto agrivoltaico": impianto fotovoltaico che preserva la continuita' delle attivita' colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' colturali e pastorali, l'impianto puo' prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione; f-ter) "interventi edilizi": gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10, 22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; f-quater) "opere connesse": le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, nonche' le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi; f-quinquies) "infrastrutture indispensabili": le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi; f-sexies) "revisione della potenza": il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.». |
| | Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici). - 1. La piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di seguito "piattaforma SUER", fornisce, ai soggetti proponenti e alle amministrazioni interessate, guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9, del presente decreto. La piattaforma SUER e' interoperabile con gli strumenti informatici afferenti la realizzazione di progetti di impianti da fonti rinnovabili operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale. 2. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dal soggetto proponente alla piattaforma SUER, in modalita' telematica, entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i modelli unici per la presentazione: a) degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8; b) delle istanze di autorizzazione unica di cui all'articolo 9. 4. I modelli unici adottati ai sensi del comma 3 sono presentati dal soggetto proponente mediante la piattaforma SUER. 5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, nelle more dell'operativita' della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, avviene in modalita' digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.». |
| | Art. 5
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli piu' interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto e' pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi.»; b) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, il soggetto proponente predispone appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla viabilita' di accesso. La progettazione dei sistemi di cui al primo periodo tiene conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici.».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Regimi amministrativi). - 1. Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi: a) attivita' libera; b) procedura abilitativa semplificata; c) autorizzazione unica. 2. Gli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell'attivita' libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica. 3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli piu' interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto e' pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi. 3-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, il soggetto proponente predispone appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla viabilita' di accesso. La progettazione dei sistemi di cui al primo periodo tiene conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici.». |
| | Art. 6
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al primo periodo, le parole: «dall'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo e» sono soppresse; 2) al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo,», sono inserite le seguenti: «delle norme tecniche per le costruzioni,»; 3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Gli interventi di cui all'allegato A che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonche' compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.»; 4) all'ultimo periodo, dopo la parola: «medesimi» sono aggiunte le seguenti: «e, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi»; b) al comma 2: 1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che possono avere incidenze significative sui predetti siti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»; 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonche' su quelli oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumita', ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6.»; 3) il terzo periodo e' soppresso; c) al comma 5: 1) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Su istanza del soggetto proponente, l'autorita' preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, in ragione dell'entita' degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, possono prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori quindici giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo.»; 2) al terzo periodo, le parole: «In tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo» e le parole: «dal quindicesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse; d) al comma 10, le parole: «esteso agli» sono sostituite dalle seguenti: «riveduto allo scopo di includere nella piattaforma SUER gli».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Attivita' libera). - 1. La realizzazione degli interventi di cui all'allegato A non e' subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non e' tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto ai commi 2, 4, 5 e 8 del presente articolo, nonche' la presentazione del modello unico di cui al comma 10 e quanto prescritto da specifiche norme di settore. Gli interventi di cui all'allegato A sono realizzati nel rispetto del presente articolo, delle norme tecniche per le costruzioni, delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Gli interventi di cui all'allegato A devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Gli interventi di cui all'allegato A che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonche' compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti. Il soggetto proponente, prima dell'avvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilita', gia' acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi medesimi e, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi. 2. Il presente articolo, fermo restando quanto indicato all'articolo 3, comma 3, non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 o che possono avere incidenze significative sui predetti siti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonche' su quelli oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumita', ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6. 3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonche' della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di piu' impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l'applicazione del regime di cui all'articolo 8. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l'artato frazionamento dell'intervento, ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 3. 4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o su immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del codice medesimo, fermo restando quanto previsto all'articolo 157 dello stesso codice, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 4 e' consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro venti giorni ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dei beni culturali e del paesaggio. Il termine di trenta giorni cui al primo periodo puo' essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorita' preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, rappresentino, in modo puntuale e motivato, la necessita' di effettuare approfondimenti istruttori o di ricevere integrazioni documentali, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. Su istanza del soggetto proponente, l'autorita' preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, in ragione dell'entita' degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, possono prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori quindici giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo. Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo, il termine di trenta giorni di cui al primo periodo riprende a decorrere dalla data di presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni richiesti. La mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4. Qualora l'autorita' non si esprima entro il termine perentorio di trenta giorni di cui al primo periodo, salvo che la Soprintendenza competente non abbia reso parere negativo ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo e' inefficace. 6. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 5, qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale. 7. Per interventi che prevedono l'occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente e' tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione al comune o comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa. 8. Fuori dei casi previsti dal comma 4, qualora, ai fini della realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, si realizzino interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico si applica l'articolo 8. La disposizione di cui al presente comma si applica, altresi', agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi. 9. Non e' in ogni caso subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 5 ne' ad alcun altro atto di assenso comunque denominato la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A, sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e) e l). 10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' riveduto allo scopo di includere nella piattaforma SUER gli interventi di cui al presente articolo.» |
| | Art. 7
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: «Fermo restando» a: «per» sono sostituite dalla seguente: «Per» e la parola: «esclusivamente» e' soppressa; b) al comma 2: 1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Gli interventi sottoposti al regime di PAS che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonche' compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessita' di acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalita' di cui al comma 8.»; c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il comune procedente e' quello sul cui territorio insistono gli interventi di cui al comma 1, che costituisce il punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Qualora gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano piu' comuni, il comune procedente, che costituisce il punto di contatto, e' quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Ai fini dell'individuazione del comune procedente nei casi di cui al secondo periodo, il soggetto proponente tiene conto della percentuale di area occupata rispetto all'unita' fondiaria di cui dispone il soggetto medesimo.»; d) al comma 4: 1) all'alinea, le parole da: «mediante» fino a: «n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «secondo il modello unico adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a)»; 2) alla lettera b), dopo le parole: «qualunque titolo» sono inserite le seguenti: «, anche derivante da contratti preliminari,», le parole: «l'impianto» sono sostituite dalle seguenti: «l'intervento medesimo»; 3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) della comunicazione o della segnalazione di cui rispettivamente agli articoli 6-bis e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per la realizzazione degli interventi edilizi, ove necessari;»; 4) alla lettera c), dopo le parole: «strumenti urbanistici adottati,» sono inserite le seguenti: «il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni,»; 5) alla lettera e), le parole: «di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumita', ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, nonche' nei casi che richiedano l'acquisizione del titolo edilizio per l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto,»; 6) alla lettera m), numero 2), le parole: «al 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'1», le parole: «dei proventi» sono sostituite dalle seguenti: «del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata»; e) al comma 5, le parole da: «e' quello» fino a: «procedente» sono soppresse; f) al comma 6: 1) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Su richiesta del soggetto proponente, in ragione dell'entita' degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, il comune puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo.»; 2) al terzo periodo, le parole: «In tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo» e le parole: «dal trentesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse; g) al comma 7: 1) al secondo periodo, le parole: «e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «, terzo e quarto»; 2) al terzo periodo, la parola: «quarto» e' sostituita dalla seguente: «quinto»; h) al comma 8: 1) alla lettera a), le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni, prorogabili, una sola volta, per ulteriori trenta giorni, su istanza del medesimo soggetto e in ragione dell'entita' delle richieste», le parole: «In tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «In tali casi» e le parole «dal quindicesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse; 2) alla lettera c), la parola: «ambientale» e' sostituita dalle seguenti: «del rischio idrogeologico» e dopo le parole: «incolumita' dei cittadini,» sono inserite le seguenti: «ivi compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico,»; i) al comma 11: 1) al primo periodo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; 2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Ai fini del decorso dei termini di cui al primo periodo non si tiene conto degli impedimenti all'avvio della realizzazione degli interventi o alla mancata conclusione dei lavori derivanti da cause di forza maggiore.»; l) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: «12-bis. Nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso. Nei casi di progetti di cui al presente comma che rientrino anche nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la valutazione medesima e' preventiva all'acquisizione del titolo edilizio.».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Procedura abilitativa semplificata). - 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato B si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al presente articolo. 2. Il ricorso alla PAS e' precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilita' delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilita' degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonche' in caso di contrarieta' agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica. Gli interventi sottoposti al regime di PAS che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonche' compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti. Laddove necessario, per le opere connesse il proponente puo' attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessita' di acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalita' di cui al comma 8. 3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonche' della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di piu' impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l'applicazione del regime dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 9. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l'artato frazionamento dell'intervento, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 3. 3-bis. Il comune procedente e' quello sul cui territorio insistono gli interventi di cui al comma 1, che costituisce il punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Qualora gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano piu' comuni, il comune procedente, che costituisce il punto di contatto, e' quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Ai fini dell'individuazione del comune procedente nei casi di cui al secondo periodo, il soggetto proponente tiene conto della percentuale di area occupata rispetto all'unita' fondiaria di cui dispone il soggetto medesimo. 4. Il soggetto proponente presenta al comune, secondo il modello unico adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a), il progetto corredato: a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione a ogni stato, qualita' personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi; b) della dichiarazione di legittima disponibilita', a qualunque titolo, anche derivante da contratti preliminari, e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l'intervento medesimo e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonche' della correlata documentazione; b-bis) della comunicazione o della segnalazione di cui rispettivamente agli articoli 6-bis e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per la realizzazione degli interventi edilizi, ove necessari; c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilita' degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarieta' agli strumenti urbanistici adottati, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo 11-bis, comma 2; d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete; e) nei casi in cui sussistano vincoli afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumita', ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, nonche' nei casi che richiedano l'acquisizione del titolo edilizio per l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto, degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso; f) del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto; g) di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell'osservanza del principio della minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione adottate per l'integrazione del progetto medesimo nel contesto ambientale di riferimento; h) di una dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all'unita' fondiaria di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica; i) dell'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente e' tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti; l) dell'impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione dell'impianto o dal passaggio dei cavidotti ovvero di strutture complementari all'impianto medesimo; m) nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW: 1) della copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori, ove previsti; 2) di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. 5. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano piu' comuni, il comune procedente acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio e' interessato dagli interventi medesimi. 6. Fuori dai casi di cui ai commi 7 e 8, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Il predetto termine puo' essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessita' di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta del soggetto proponente, in ragione dell'entita' degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, il comune puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo. Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.29 7. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o piu' atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessita' di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni puo' essere sospeso ai sensi del comma 6, secondo, terzo e quarto periodo. In caso di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato si applica il quinto periodo del comma 6. 8. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o piu' atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), di amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni: a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata puo', entro i successivi dieci giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, prorogabili, una sola volta, per ulteriori trenta giorni, su istanza del medesimo soggetto e in ragione dell'entita' delle richieste. In tali casi, il termine per la conclusione della PAS e' sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1; b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso e' espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assentibile; c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela del rischio idrogeologico, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini, ivi compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico, che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. 9. Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, e' opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione. 10. In caso di mancata comunicazione del diniego ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), il comune e' legittimato all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, da esercitare nel termine perentorio di sei mesi dal perfezionamento dell'abilitazione ai sensi del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2-bis del medesimo articolo. 11. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro due anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi. Ai fini del decorso dei termini di cui al primo periodo non si tiene conto degli impedimenti all'avvio della realizzazione degli interventi o alla mancata conclusione dei lavori derivanti da cause di forza maggiore. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. Il soggetto proponente e' comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori. 12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima della presentazione al comune del progetto stesso. 12-bis. Nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso. Nei casi di progetti di cui al presente comma che rientrino anche nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la valutazione medesima e' preventiva all'acquisizione del titolo edilizio. 13. Nel caso degli interventi di cui all'allegato B, sezione I, lettera q), e sezione II, lettera d), i termini di cui ai commi 6, primo periodo, 7, primo periodo, e 8, lettere b) e c), sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.» |
| | Art. 8
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al primo periodo, le parole da: «Fermo restando» fino a: «gli» sono sostituite dalla seguente: «Gli» e le parole «delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono sostituite dalle seguenti: «della valutazione di impatto ambientale ovvero della valutazione di incidenza ambientale»; 2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «La verifica di assoggettabilita' a VIA, ove occorrente, precede l'avvio del procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo e ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi sottoposti al regime di cui al presente articolo che richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' acquisito, ai sensi del comma 10, nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo.»; 3) al terzo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»; b) al comma 2, alinea, le parole: «, mediante la piattaforma SUER,» sono soppresse e le parole da: «dell'articolo 19» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 5, comma 3, lettera b)»; c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Ai fini del presente articolo, il punto di contatto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e' individuato nella regione territorialmente competente, o nell'ente delegato dalla medesima, oppure nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 2.»; d) al comma 3: 1) al primo periodo, le parole: «la valutazione di impatto ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale, l'autorizzazione» e dopo le parole «paesaggistica e culturale,» sono inserite le seguenti: «il rilascio di eventuali titoli edilizi»; 2) al terzo periodo, le parole: «Inoltre, allega» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto proponente allega altresi' all'istanza di cui al comma 2», dopo le parole: «risulti la disponibilita'» sono inserite le seguenti: «della risorsa ovvero», dopo le parole: «dell'area» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le superfici pubbliche,» e le parole: «, ivi comprese le aree demaniali,» sono soppresse; 3) dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Ai fini di cui al terzo periodo, la disponibilita' dell'area puo' risultare anche da contratti preliminari.»; e) al comma 5, le parole: «valutazioni ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione di impatto ambientale»; f) al comma 6, le parole: «valutazioni ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione di impatto ambientale»; g) al comma 7, primo periodo, le parole: «ha la facolta' di assegnare» sono sostituite dalla seguente: «assegna» e la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «centoventi»; h) al comma 9: 1) al primo periodo, le parole: «per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA o» sono soppresse e, dopo le parole: «sottoposti a VIA» sono inserite le seguenti: «o di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a valutazione di incidenza ambientale»; 2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di progetti sottoposti sia a VIA che a valutazione di incidenza ambientale, la sospensione del termine di conclusione della conferenza non eccede i centoventi giorni.»; i) al comma 10: 1) alla lettera a), le parole: «o di verifica di assoggettabilita' a VIA» sono soppresse; 2) dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) comprende la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ove occorrente;»; 3) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi»; 4) alla lettera c), le parole da: «. Nei casi di cui» fino a: «n. 241» sono soppresse; 5) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) reca, ove occorra, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita';»; 6) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente e' tenuto a prestarle, comunque non oltre centoventi giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso, nonche' le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. Le garanzie finanziarie e le compensazioni di cui alla presente lettera non sono dovute nel caso di interventi realizzati su superfici edificate ovvero sulle strutture di copertura ricadenti nei parcheggi.». l) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: «10-bis. Ove occorra ai sensi del comma 3, terzo periodo, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dalla relativa adozione.»; m) al comma 11, 1) al primo periodo, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque» e dopo le parole: «dei tempi» sono inserite le seguenti: «occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative, nonche' di quelli»; 2) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'autorizzazione decade altresi' in caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito ai sensi del comma 10, lettera d).» n) al comma 13: 1) al secondo periodo, le parole: «a valutazioni ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 2) al quarto periodo, le parole: «si esprimono» sono sostituite dalle seguenti: «qualora ricompresi tra le opere di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, si esprime» e le parole: «e la regione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma»; o) il comma 14 e' abrogato.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Autorizzazione unica). - 1. Gli interventi di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, della valutazione di impatto ambientale ovvero della valutazione di incidenza ambientale. La verifica di assoggettabilita' a VIA, ove occorrente, precede l'avvio del procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo e ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi sottoposti al regime di cui al presente articolo che richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' acquisito, ai sensi del comma 10, nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facolta', per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al quarto periodo, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 27-bis non puo' superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista. 2. Il soggetto proponente presenta istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b): a) alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione I; b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione II. 2-bis. Ai fini del presente articolo, il punto di contatto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e' individuato nella regione territorialmente competente, o nell'ente delegato dalla medesima, oppure nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 2. 3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale, l'autorizzazione paesaggistica e culturale, il rilascio di eventuali titoli edilizi e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonche' l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 11-bis. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresi' ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Il soggetto proponente allega altresi' all'istanza di cui al comma 2 la documentazione da cui risulti la disponibilita' della risorsa ovvero dell'area, ivi comprese le superfici pubbliche, su cui realizzare l'impianto e le opere connesse ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto. Ai fini di cui al terzo periodo, la disponibilita' dell'area puo' risultare anche da contratti preliminari. 4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalita' telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei successivi venti giorni, l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessita' dell'intervento, l'amministrazione procedente, puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilita' dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, ai sensi del comma 4, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9. 6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione ai sensi del comma 4, l'autorita' competente per le valutazioni ambientali pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale avviso e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato puo' presentare osservazioni all'autorita' competente per le valutazioni ambientali. 7. Qualora all'esito della consultazione di cui al comma 6 si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorita' competente per le valutazioni ambientali ne da' tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale assegna al soggetto proponente un termine non superiore a centoventi giorni per la trasmissione, in modalita' telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. 8. Entro dieci giorni dall'esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 7, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9. 9. Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica e' di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA o di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a valutazione di incidenza ambientale. Nel caso di progetti sottoposti sia a VIA che a valutazione di incidenza ambientale, la sospensione del termine di conclusione della conferenza non eccede i centoventi giorni. 10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita: a) comprende il provvedimento di VIA, ove occorrente; a-bis) comprende la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ove occorrente; b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1, ivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi; c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico; c-bis) reca, ove occorra, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita'; d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente e' tenuto a prestarle, comunque non oltre centoventi giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso, nonche' le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. Le garanzie finanziarie e le compensazioni di cui alla presente lettera non sono dovute nel caso di interventi realizzati su superfici edificate ovvero sulle strutture di copertura ricadenti nei parcheggi. 10-bis. Ove occorra ai sensi del comma 3, terzo periodo, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dalla relativa adozione. 11. Il provvedimento autorizzatorio unico e' immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative, nonche' di quelli previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti nella determinazione di cui al comma 10. L'autorizzazione decade altresi' in caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito ai sensi del comma 10, lettera d). 12. Il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facolta' di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica all'amministrazione procedente, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. Se l'istanza di cui al primo periodo e' presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. 13. Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo e' rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all'allegato C, sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti legati all'attivita' di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e il relativo provvedimento autorizzatorio unico e' rilasciato sentita la regione costiera interessata. Nel caso degli interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell'allegato C, sezione I, lettere d) e z), o sezione II, lettere a), r) e v), qualora ricompresi tra le opere di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, si esprime nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma. Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.». |
| | Art. 9
Inserimento dell'articolo 9-bis nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe di calore). - 1. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera z), o sezione II, lettera v), che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento: a) i termini di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, sono ridotti della meta'; b) il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 9, comma 9, e' ridotto a quaranta giorni. 2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi degli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le valutazioni medesime sono circoscritte all'impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza. 3. Le riduzioni di termini di cui al comma 1 si applicano altresi' nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera e), di potenza inferiore a 50 MW.». |
| | Art. 10
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole: «e, ove occorra, di risorse» sono soppresse; 2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il presente articolo non si applica nel caso di servitu' relative ad attraversamenti, interferenze con opere e infrastrutture esistenti, sottoservizi od opere puntuali per la rete aerea.»; b) al comma 2: 1) al primo periodo, le parole: «e, ove occorra, della risorsa pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «, unitamente alla copia della richiesta di connessione alla rete elettrica,»; 2) al secondo periodo, le parole: «e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione» sono soppresse; c) al comma 3: 1) al secondo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «novanta» e dopo le parole: «concessione medesima» sono inserite le seguenti: «, estesi a centottanta giorni nel caso di impianti off-shore»; 2) al quarto periodo, la parola: «diciotto» e' sostituita dalla seguente: «venti»; d) al comma 4, le parole: «e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «. I relativi oneri concessori sono dovuti a partire dal centoventesimo giorno dal rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio».
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Coordinamento del regime concessorio). - 1. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Il presente articolo non si applica nel caso di servitu' relative ad attraversamenti, interferenze con opere e infrastrutture esistenti, sottoservizi od opere puntuali per la rete aerea. 2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie, unitamente alla copia della richiesta di connessione alla rete elettrica, all'ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, con modalita' tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto, l'ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilita' economico finanziaria del progetto. 3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione e' sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima, estesi a centottanta giorni nel caso di impianti off-shore. Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine di cui al secondo periodo, la concessione decade. Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico, e comunque non oltre il termine di sei o di venti mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non e' consentita la realizzazione di alcuna opera ne' di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica. 4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il soggetto proponente stipula con l'ente concedente una convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio. I relativi oneri concessori sono dovuti a partire dal centoventesimo giorno dal rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio. 5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della PAS di cui all'articolo 8 o entro il termine stabilito dall'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9, comma 11. 6. Il presente articolo non si applica nel caso di istanze di concessione gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e, per le concessioni idroelettriche, quanto previsto dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.». |
| | Art. 11
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le parole: «ai sensi dell'articolo 7» sono soppresse.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti). - 1. Fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere e impianti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 o in difformita' della stessa e' assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Gli stessi soggetti sono tenuti in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi. L'entita' della sanzione e' determinata, con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata: a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia; b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia. 2. Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformita' da quanto nella stessa dichiarato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1. 3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi costituenti attivita' libera, realizzati in violazione di quanto disposto dall'articolo 7. 4. Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o piu' prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2. 5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche in caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti facenti capo ad un unico centro di interessi. 6. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste in materia ambientale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia paesaggistica dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni e oblazioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli interventi realizzati in violazione della disciplina edilizia e urbanistica nonche' la potesta' sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali. 7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono irrogate dal comune territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse sono utilizzate dall'ente medesimo per la realizzazione di interventi di qualificazione ambientale e territoriale. 8. Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo e di ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis, comma 2, ai soggetti di cui al comma 1, e' irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000.». |
| | Art. 12
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo le parole: «provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,».
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi). - 1. Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) pubblica nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio, secondo quanto previsto dall'articolo 15-ter della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, dandone comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Ai fini della mappatura di cui al comma 1, il GSE si avvale delle informazioni e dei dati contenuti nelle piattaforme di cui agli articoli 19, comma 1, 21 e 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDI') e nel portale di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, tenendo altresi' conto dei piani di gestione dello spazio marittimo adottati ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente adotta misure per implementare il sistema GAUDI' ricomprendendovi anche i dati concernenti le concessioni di derivazione idroelettriche e di coltivazione geotermoelettriche, ivi incluse le informazioni relative alla durata delle concessioni medesime. I dati e le informazioni di cui al secondo periodo riguardano anche le concessioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il GSE riesamina e, ove necessario, modifica la mappatura di cui al comma 1 periodicamente e comunque in sede di aggiornamento del PNIEC, pubblicandola nel proprio sito internet istituzionale e dandone comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. 4. Le attivita' del GSE necessarie alla mappatura di cui al comma 1 e al riesame ed eventuale modifica di cui al comma 3 sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta tra il Gestore medesimo e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Alle attivita' di cui al primo periodo si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente del Fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. 5. Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo, per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001. Nella definizione dei Piani di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome includono prioritariamente le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attivita' agricole. Sono altresi' incluse prioritariamente le aree ove sono gia' presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica. In relazione alle zone di accelerazione individuate ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, resta ferma la possibilita' per le regioni e le province autonome di indicare, nelle definizione dei Piani, ulteriori impianti a fonti rinnovabili nonche' gli impianti di stoccaggio e le altre opere previste dal primo periodo del presente comma. 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto del termine di cui al comma 5, primo periodo, le regioni e le province autonome sottopongono le proposte di Piano elaborate ai sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale strategica di cui al comma 8 entro il 31 agosto 2025. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo ovvero in caso di mancata adozione del Piano di cui al comma 5 entro il termine ivi previsto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' adottato il Piano di individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti a fonti rinnovabili e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001. 7. Le zone di accelerazione individuate ai sensi dei commi 5 e 6 includono zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o piu' tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi, tenuto conto della specificita' della zona e della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile. Le zone di accelerazione sono individuate in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone. 7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono considerate zone di accelerazione, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e in coerenza con il potenziale nazionale individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso effettuata nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 1, le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, situate nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1, il GSE pubblica su apposito sito internet la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai sensi del primo periodo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al secondo periodo, le regioni e le province autonome comunicano al GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali esistenti nei rispettivi territori rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini dell'aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione definite ai sensi del primo periodo. 8. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono sottoposti a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove necessario al fine di evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o quantomeno al fine di ridurlo, i Piani contemplano adeguate misure di mitigazione ai sensi dell'articolo 15-quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001. La procedura di valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo si svolge secondo le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, con applicazione dei termini procedimentali ridotti della meta'. 9. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono riesaminati periodicamente e in ogni caso modificati ove necessario per tenere conto degli aggiornamenti della mappatura di cui al comma 1 e del PNIEC. 10. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insista nelle zone di accelerazione non e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorita' competente in materia paesaggistica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nel caso degli interventi di cui all'allegato C che insistano nelle zone di accelerazione: a) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo; b) non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di cui ai commi 5 e 6.». |
| | Art. 13
Inserimento dell'articolo 12-ter nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo l'articolo 12-bis e' inserito il seguente: «Art. 12-ter (Risoluzione alternativa delle controversie). - 1. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), definisce, con uno o piu' provvedimenti, meccanismi alternativi, gestiti dall'Acquirente unico S.p.A., a carattere decisorio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al comma 2. Nel definire i meccanismi di cui al primo periodo, l'ARERA assicura il contradditorio tra le parti, stabilisce i termini di durata massima delle procedure, assicura la gratuita' delle medesime per ciascuna delle parti e ne favorisce lo svolgimento in modalita' digitale. 2. Ai meccanismi per la risoluzione extragiudiziale sono ammesse le controversie riguardanti: a) la presentazione telematica dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1; b) l'accertamento circa la sussistenza dei vincoli contemplati dall'articolo 7; c) la verifica della completezza della documentazione a corredo della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica; d) l'applicazione della disciplina semplificata per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, che insistano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione; e) l'individuazione del regime amministrativo applicabile per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1. 3. La decisione di risoluzione extragiudiziale della controversia ai sensi del comma 1 puo' essere impugnata dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 4. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA stabilisce i requisiti dei decisori extragiudiziali, assicurandone terzieta' ed esperienza nell'ambito delle procedure amministrative concernenti la realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonche' adeguata qualificazione professionale nei settori interessati dalle controversie di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e). 5. Le attivita' di gestione dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo, a cura di Acquirente unico s.p.a., sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.». |
| | Art. 14
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle zone di accelerazione»; b) alla lettera c), numero 1, le parole: «su aree pubbliche o demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche artificiali»; c) alla lettera c), numero 2), le parole: «a 100» sono sostituite dalle seguenti: «a 500» e le parole: «a 170» sono sostituite dalle seguenti: «a 250»; d) alla lettera d), numero 2), capoverso d-quater), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle zone di accelerazione»;
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali). - 1. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di valutazione d'incidenza. 2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'allegato II, dopo il numero 2), e' inserito il seguente: "2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584."; b) all'allegato II-bis, numero 1), dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: "a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee; a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento o nelle zone di accelerazione;"; c) all'allegato III: 1) dopo la lettera c-bis), sono inserite le seguenti: "c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584; c-quater) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, anche artificiali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);"; 2) dopo la lettera v), e' inserita la seguente: "v-bis) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 500 kW e con profondita' superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 250 metri dal piano di campagna, se verticali;"; d) all'allegato IV, numero 2): 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione: 1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attivita' minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda; 2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato III, lettera v-bis);"; 2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: "d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilita' e integrazione con le attivita' agricole; d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee o nelle zone di accelerazione; d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;".». |
| | Art. 15
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo le parole: «disposizioni del presente decreto» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenendo altresi' conto di quanto previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018»; b) al comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Qualora le singole tipologie di interventi ricadano in sezioni diverse dell'allegato C, l'amministrazione procedente e' il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; c) al comma 10, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) all'articolo 1, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la costruzione e l'esercizio degli impianti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-ter), del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024, rimangono soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico.»; d) al comma 10, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) all'articolo 6, il comma 1-bis e' abrogato;»; e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera l) e' inserita la seguente: "l-bis) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;"».
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Disposizioni di coordinamento). - 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18, comma 3, le parole: "di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010"; b) all'articolo 19, comma 3, le parole: "sono adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «e' adottato il modello per il procedimento di autorizzazione unica"; c) all'articolo 22, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.". 2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" sono soppresse. 3. All'articolo 9, comma 9-undecies, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: "ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387," sono soppresse. 4. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" sono soppresse. 5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee guida di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono adeguate alle disposizioni del presente decreto, tenendo altresi' conto di quanto previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. 6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021 e' adeguato alle disposizioni del presente decreto. 7. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche di cui agli articoli 12, 13 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano agli interventi di cui al presente decreto che, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione o verifica: a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9; b) abbiano ottenuto, nei casi di cui all'articolo 9, comma 14, il provvedimento favorevole di valutazione ambientale. 8. L'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti e' consentita nei limiti di cui all'articolo 11-bis, comma 2. 9. Nel caso di interventi relativi a impianti ibridi si applica il regime piu' oneroso tra quelli previsti per le singole tipologie di interventi di cui agli allegati A, B o C. Qualora le singole tipologie di interventi ricadano in sezioni diverse dell'allegato C, l'amministrazione procedente e' il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 10. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la costruzione e l'esercizio degli impianti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-ter), del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024, rimangono soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico."; a-bis) all'articolo 6, il comma 1-bis e' abrogato; b) all'articolo 123, comma 1: 1) al secondo periodo, dopo le parole: «1991, n. 10,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per quelli relativi alle fonti rinnovabili di energia,»; 2) il terzo periodo e' soppresso. 10-bis. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera l) e' inserita la seguente: "l-bis) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;".». |
| | Art. 16
Modifiche all'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. All'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla sezione I, al punto 1., dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalita' flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20 per cento;»; b) alla sezione II, al punto 1.: 1) alla lettera a), numero 3), la parola: «moduli» e' sostituita dalla seguente: «impianti»; 2) dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) ripotenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non incrementino il volume e la superficie occupati e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante;»; 3) alla lettera d): 3.1) all'alinea, dopo la parola: «modifiche» sono inserite le seguenti: «, ivi incluso il potenziamento o ripotenziamento,»; 3.2) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) i nuovi aerogeneratori presentano un'altezza massima (h2) raggiungibile dall'estremita' delle pale rispetto al suolo pari al prodotto tra l'altezza massima dell'aerogeneratore esistente, abilitato o autorizzato (h1) raggiungibile dall'estremita' delle pale rispetto al suolo (TIP) e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);»; 3.3) al numero 4), dopo le parole: «nuovi aerogeneratori» e' inserita la seguente: «(n1)» e dopo le parole: «n1*d1/(d2-d1)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, laddove d2 e' il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore»; 3.4) al numero 5.3), le parole: «nuovi rotori» sono sostituite dalle seguenti: «rotori dei nuovi aerogeneratori»; 3.5) il numero 5.4) e' soppresso; 4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) modifiche su impianti idroelettrici o di accumulo idroelettrico esistenti, abilitati o autorizzati che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, comportano variazioni in aumento della volumetria delle strutture e dell'area occupata dall'impianto esistente e dalle opere connesse non superiori al 15 per cento;»; 5) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) sostituzione di impianti solari termici che non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante dalla sostituzione medesima;»; 6) alla lettera n), le parole: «sistemi di accumulo» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di accumulo» e le parole: «al 10» sono sostituite dalle seguenti: «al 50».
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'allegato A del citato decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal presente decreto: «Allegato A Interventi in attivita' libera Sezione I - Interventi di nuova realizzazione 1. Sono soggetti al regime di attivita' libera gli interventi relativi a: a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui e' realizzato; b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza: 1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti; c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; c-bis) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalita' flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20 per cento; d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilita' di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza: 1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti; e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuita' dell'attivita' agricola e pastorale; f) singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione; h) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968; i) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri; i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento ne' della portata esistente ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo; m) impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purche' al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968; n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria; o) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW; p) unita' di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza nominale utile fino a 200 kW; r) generatori di calore a servizio di edifici, diversi da quelli di cui alle lettere m), n), o), p), q), per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria; s) sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, ne' comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, aumento del numero delle unita' immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondita' non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali; t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW; u) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW; v) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. Sezione II - Interventi su impianti esistenti 1. Sono soggetti al regime di attivita' libera gli interventi consistenti in: a) modifiche su impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a condizione che: 1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l'area occupata e comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a prescindere dalla potenza risultante; 2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, non comportino un incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale; 3) nel caso di impianti fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati; 4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l'integrazione architettonica; a-bis) ripotenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non incrementino il volume e la superficie occupati e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante; b) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono nella sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per cento; c) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono in una riduzione di superficie o di volume, indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori; d) modifiche, ivi incluso il potenziamento o ripotenziamento, su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell'impianto esistente. Ai fini della presente lettera: 1) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso; 2) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione e' definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati piu' esterni; 3) i nuovi aerogeneratori presentano un'altezza massima (h2) raggiungibile dall'estremita' delle pale rispetto al suolo pari al prodotto tra l'altezza massima dell'aerogeneratore esistente, abilitato o autorizzato (h1) raggiungibile dall'estremita' delle pale rispetto al suolo (TIP) e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1); 4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori (n1) non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1), laddove d2 e' il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore; 5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove: 5.1) d1: diametro rotori gia' esistenti o autorizzati; 5.2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o autorizzati; 5.3) d2: diametro rotori dei nuovi aerogeneratori; e) modifiche su impianti idroelettrici o di accumulo idroelettrico esistenti, abilitati o autorizzati che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, comportano variazioni in aumento della volumetria delle strutture e dell'area occupata dall'impianto esistente e dalle opere connesse non superiori al 15 per cento; f) sostituzione di impianti solari termici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, purche' al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968; f-bis) sostituzione di impianti solari termici che non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante dalla sostituzione medesima; g) sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria; h) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale fino a 2 MW; i) sostituzione di unita' di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 20 del 2007; l) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza nominale utile fino a 2 MW; m) sostituzione di generatori di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria; n) modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico esistenti, abilitati o autorizzati da realizzare all'interno dell'area gia' occupata dall'impianto che non comportino aggravi degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per cento, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al 50 per cento, ne' incrementi delle volumetrie superiori al 30 per cento; o) modifiche su elettrolizzatori esistenti, abilitati o autorizzati, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW, purche' non comportino, rispetto a elettrolizzatori esistenti o a progetti di elettrolizzatori abilitati o autorizzati, un incremento dell'altezza dei manufatti superiore al 10 per cento ne' un incremento delle volumetrie superiore al 30 per cento; p) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati o sostituiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. 2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o gia' abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non puo' superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in relazione alla potenza.». |
| | Art. 17
Modifiche all'allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. All'allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla sezione I, al punto 1.: 1) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai sensi del medesimo articolo 12, comma 5»; 1-bis) alla lettera b), le parole: «10 MW» sono sostituite dalle seguenti «12 MW»; 2) alla lettera d), dopo la parola: «pari» sono inserite le seguenti: «o superiore»; 3) alla lettera e), le parole: «su aree pubbliche o demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche artificiali»; 4) dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: «i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di generazione pari o superiore a 500 kW e fino a 1 MW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti, senza incremento ne' della portata esistente ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, ne' comportino aumento delle unita' immobiliari o incremento dei parametri urbanistici; i-ter) impianti idroelettrici con capacita' di generazione fino a 250 kW di potenza di concessione realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata; i-quater) impianti idroelettrici con capacita' di generazione fino a 250 kW ai fini di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»; 5) alla lettera n), le parole: «a 100» sono sostituite dalle seguenti: «a 500» e le parole: «a 170» sono sostituite dalle seguenti: «a 250»; 6) alla lettera aa), le parole: «di accumulatori» sono soppresse e dopo la parola: «esistenti» sono inserite le seguenti: «, abilitati o autorizzati»; b) alla sezione II, al punto 1, alla lettera a), dopo la parola: «cento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, a prescindere dalla potenza elettrica risultante».
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'allegato B del citato decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal presente decreto: «Allegato B Interventi in regime di PAS Sezione I - Interventi di nuova costruzione 1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a: a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalita' su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati; b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 11-bis e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai sensi del medesimo articolo 12, comma 5; c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 12 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto; d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari o superiore a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, anche artificiali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z);»; f) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) della sezione I dell'allegato A nonche' da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW; g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000; h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione; i) impianti idroelettrici con capacita' di generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione; i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di generazione pari o superiore a 500 kW e fino a 1 MW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti, senza incremento ne' della portata esistente ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, ne' comportino aumento delle unita' immobiliari o incremento dei parametri urbanistici; i-ter) impianti idroelettrici con capacita' di generazione fino a 250 kW di potenza di concessione realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata; i-quater) impianti idroelettrici con capacita' di generazione fino a 250 kW ai fini di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo; m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi capacita' di generazione: 1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa; 2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; n) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 500 kW, con profondita' non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiorea 250 metri dal piano di campagna, se verticali; o) impianti solari termici, con potenza termica nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968; p) impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi; q) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW; r) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW; s) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW; t) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW; u) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW; v) generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere o), p), q), r), s), t), u), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW; z) impianti a biometano di capacita' produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora; aa) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non piu' operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, ne' richiede variante agli strumenti urbanistici adottati; bb) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza superiore a 10 MW ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorche' non piu' operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, ne' aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati; cc) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. Sezione II - Interventi su impianti esistenti 1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in: a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20 per cento, a prescindere dalla potenza elettrica risultante; b) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968; c) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi; d) sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW; e) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW; f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW; g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW e inferiore a 10 MW; h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW; i) sostituzione di generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW; l) parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacita' non superiore a 500 standard metri cubi/ora; m) modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati che non comportino un incremento dell'area gia' oggetto di abilitazione o autorizzazione ne' modifiche alle matrici gia' oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che: 1) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacita' produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi; 2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilita' del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi; 3) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento; n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. 2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o gia' abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non puo' superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in relazione alla potenza.». |
| | Art. 18
Modifiche all'allegato C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. All'allegato C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla sezione I, al punto 1: 1) alla lettera e), la parola: «geotermoelettrici» e' sostituita dalla seguente: «geotermici»; 2) alla lettera i), dopo la parola: «produttivi» sono inserite le seguenti: «diverse da quelle di cui alla lettera e),»; 3) alla lettera t), le parole: «di accumulatori» sono soppresse; 4) alla lettera u), le parole: «di accumulatori» sono soppresse; b) alla sezione II, al punto 1: 1) alla lettera p), le parole: «di accumulatori» sono soppresse; 2) alla lettera q), le parole: «di accumulatori» sono soppresse.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'allegato C del citato decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal presente decreto: «Allegato C Interventi in regime di autorizzazione unica Sezione I - Interventi di competenza regionale 1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attivita' libera o di PAS di cui rispettivamente agli allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a: a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW; b) impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW; c) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonche' quelli posti all'interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000; d) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW; e) impianti geotermici di potenza fino a 300 MW, esclusi gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22; f) impianti a biometano di capacita' produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora; g) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW; h) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo aventi capacita' di generazione: 1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti a biomassa; 2) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; i) pompe di calore asservite a processi produttivi diverse da quelle di cui alla lettera e), con potenza termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW; l) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW; m) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW; n) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza; o) impianti solari termici, con potenza termica con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, asserviti a processi produttivi; p) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW fino a 300 MW; q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW; r) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 1 MW e fino a 300 MW; s) elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione; t) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati; u) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW v) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete; z) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete; aa) impianti solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Sezione II - Interventi di competenza statale 1. Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a: a) impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW; b) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza superiore a 300 MW; c) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza superiore a 300 MW, non operanti in assetto cogenerativo; d) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW; e) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW f) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW g) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW; h) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza; i) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, asserviti a processi produttivi; l) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW; m) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW; n) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 300 MW; o) impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010; p) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW; q) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati; r) impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro; s) elettrolizzatori stand alone, compresi compressori e depositi, non ricadenti nelle tipologie di cui agli allegati A e B, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione; t) impianti off-shore a mare; u) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete; v) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete; z) impianti solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.». |
| | Art. 19
Modifiche all'allegato D al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
1. All'allegato D al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190: a) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) articolo 10, commi 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 7-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;»; b) alla lettera p), dopo la parola: «18» sono inserite le seguenti: «19, commi 2 e 3,».
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'allegato D del citato decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal presente decreto: «Allegato D Elenco delle disposizioni abrogate a) articolo 26, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10; b) articoli 6, comma 1, lettere a-bis) ed e-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; c) articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55; d) articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e la relativa tabella A; e) articolo 2, commi 158 e 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; f) articolo 27, commi 16, 39, 42 e 44, della legge 23 luglio 2009, n. 99; f -bis) articolo 10, commi 4, 4 -bis, 5, 6, 7 e 7 -bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22; g) articolo 1-octies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129; h) articoli 4, 5, 6, 6-bis, 7-bis e 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; i) articolo 65, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; l) articolo 31 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46; m) articolo 30, commi 01, 1, 2 e 2-octies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; n) articolo 56, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; o) articoli 30, 31, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 7, 7-bis, 31-bis, comma 2, 31-quater, comma 1, lettera b), e 32 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' la tabella di cui all'allegato II al medesimo decreto; p) articoli 18, 19, commi 2 e 3, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, comma 1, 25, commi 1, 2, 6 e 6-ter, e 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e il relativo allegato II; q) articoli 9, commi 01, 1, 1-bis, 1-quinquies e 1-sexies, 9-ter, 10, 13, comma 1, 15, comma 1, e 36, comma 1-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; r) articoli 7, commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; s) articoli 7-bis e 7-quinquies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; t) articolo 23, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; u) articoli 47, commi 1, lettera b), 3, 3-bis, 3-ter, 6, 11-bis e 11-ter, 49, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; v) articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68; z) articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 96; aa) articolo 12-ter, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136; bb) articolo 9, commi 9-sexies, 9-septies, 9-octies e 9-decies, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.» |
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