| Gazzetta n. 286 del 10 dicembre 2025 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 27 novembre 2025, n. 184 |
| Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 52, comma 1; Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche» e, in particolare, gli articoli 2, 3, 6 e 8; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare l'articolo 11; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, l'articolo 46-bis; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» e, in particolare, l'articolo 5-ter; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'articolo 18-ter; Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162, recante «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo e donna in ambito lavorativo» e, in particolare, l'articolo 5; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 224 a 237-bis; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2021, recante «Criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2022; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 5; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa in data 19 giugno 2025; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2025; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025; Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari regionali e le autonomie, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e per le disabilita';
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, e secondo i principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 2 e 6 della medesima legge, il presente decreto, di seguito denominato «codice», al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le occorrenti disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale. 2. Sono soggette alla disciplina del presente codice le agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all'articolo 12. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attivita' istruttorie valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali resta ferma l'applicazione della disciplina di settore, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 19, nonche' agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore. Ne sono, altresi', esclusi gli incentivi contributivi, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 19. 3. La disciplina del presente codice si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Le regioni a statuto ordinario si conformano alla medesima disciplina nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermo restando il rispetto delle competenze attribuite ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e fatte salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della stessa Costituzione. 4. In caso di incentivi oggetto di cofinanziamento a valere su risorse europee, le disposizioni del presente codice si applicano compatibilmente con il rispetto della disciplina definita in sede europea e nazionale per l'utilizzo delle predette risorse. 5. Nel caso di incentivo che presenti le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' fatto salvo il rispetto della pertinente normativa dell'Unione europea. In caso di regimi di aiuti di Stato o di aiuti di Stato individuali soggetti a notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o previsti nel rispetto di un regolamento di esenzione, l'incentivo e' concesso previa positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' con il mercato interno ovvero previa comunicazione del regime di aiuti o dell'aiuto individuale alla Commissione europea.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.» - Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», come modificato dal presente decreto: «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). - 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi. 4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto. 5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca. 6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalita' operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche' la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno. 7-bis. Ulteriori funzionalita' del Registro di cui al comma 1 sono sviluppate ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, secondo quanto previsto dall'articolo 18-ter, comma 3-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.». - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 6 e 8 della legge 27 ottobre 2023, n. 160 recante: «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche»: «Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega). - 1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) il principio della pluriennalita' e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonche' dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni ex ante sulla base di analisi di contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo, ferma restando la possibilita' di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica; b) il principio della misurabilita' dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione in itinere ed ex post, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse; c) il principio della programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei; d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure di incentivazione in modo da raggiungere, a parita' di risorse, il massimo effetto derivante dall'applicazione delle stesse e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione; e) il principio della agevole conoscibilita' delle misure di incentivazione fruibili da parte degli imprenditori e delle imprenditrici, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi; f) il principio della digitalizzazione e della semplicita' e uniformita' delle procedure anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre, nella misura piu' ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori e delle imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilita' dei contenuti e la trasparenza delle procedure; g) il principio della piu' ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno; h) il principio della valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione; i) il principio della strategicita' per l'interesse nazionale, al fine di supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitivita' del sistema economico nazionale anche in ambito europeo; l) il principio secondo cui la qualificazione di professionista non osta alla possibilita' di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.». «Art. 3 (Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme piu' idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonche' l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a: a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realta' territoriali; b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato "codice degli incentivi". 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e il Ministro per le disabilita', nonche' di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), e' acquisito altresi' il parere del Consiglio di Stato. 4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.». «Art. 6. (Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), anche in relazione agli adempimenti previsti dall'Unione europea in materia di trasparenza, il Governo provvede a ridefinire, nell'ambito del codice degli incentivi, i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, attenendosi, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese, l'individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonche' la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea; b) revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi alle imprese, mediante: 1) riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie, con riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni gia' in possesso della pubblica amministrazione; 2) contenimento e rispetto, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attivita' istruttorie e definizione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera; 3) aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni con soggetti esterni alle amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione, ai fini dello svolgimento delle attivita' inerenti alla loro attuazione nei confronti delle imprese, con fissazione di un tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti degli interventi medesimi; 4) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie e di verifica sul cumulo delle agevolazioni; 5) definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente adeguati al nuovo contesto normativo di riferimento, nonche' ridefinizione degli oneri, anche accessori, conseguenti agli atti adottati nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri di autotutela; 6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi di incentivazione, di strumenti digitali sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione; c) rafforzamento delle attivita' di valutazione ex ante, in itinere ed ex post sull'efficacia degli interventi di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza; d) implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, nonche' a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle attivita' di valutazione di cui alla lettera c) e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi; e) conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali gia' esistenti; f) attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici; g) previsione di premialita', nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, assumano persone con disabilita'; h) previsione di premialita', nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la quantita' e la qualita' del lavoro giovanile e del lavoro femminile, nonche' il sostegno alla natalita'; i) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso agli stessi da parte del numero piu' ampio possibile di imprese.». «Art. 8 (Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi). - 1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonche' con riferimento ai principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d), sono valorizzate le potenzialita' del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it", di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi di quanto definito dai decreti legislativi di cui all'articolo 3, implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualita' dell'intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalita' dell'intervento. 2. Ai fini dell'immediata semplificazione della disciplina vigente, in conformita' con le disposizioni recate dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 1 assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto della speciale disciplina disposta per i predetti aiuti ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. All'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza» sono soppresse. 3. La pubblicita' legale degli interventi di incentivazione e' assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» di cui al comma 1. Nella Gazzetta Ufficiale sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi medesimi, nonche' avvisi sulle relative modificazioni. 4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione per le imprese e quelle competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi medesimi promuovono la stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalita' di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle effettuate ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In via sperimentale, per le predette finalita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), nonche' di concerto con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, e della documentazione antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarita' contributiva fino a quindici giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto DURC.». - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. - Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»: «Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita' e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso. 2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalita' per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati. 2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita' annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale. 2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente.». - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005. - Si riporta il testo dell'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante: «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»: «Art. 46-bis (Certificazione della parita' di genere). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e' istituita la certificazione della parita' di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunita' di crescita in azienda, alla parita' salariale a parita' di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternita'. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti: a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parita' di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunita' di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza; b) le modalita' di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) le modalita' di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a); d) le forme di pubblicita' della certificazione della parita' di genere. 3. E' istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunita', del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parita', da rappresentanti sindacali e da esperti, individuati secondo modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico. 4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.». - Si riporta il testo dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal presente decreto: «Art. 5-ter (Rating di legalita' delle imprese). - 1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonche' di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalita' per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita' stabilite da un regolamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta. Nell'ambito dei bandi che prevedono la concessione di finanziamenti, come definiti dal predetto decreto, pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice degli incentivi attuativo dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, si tiene conto del rating di legalita' secondo le modalita' definite dal medesimo codice.». - Si riporta il testo dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente decreto: «Art. 18-ter (Piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it"). - 1. Nell'ambito dei processi di rafforzamento e di incremento dell'efficienza e della trasparenza delle attivita' delle pubbliche amministrazioni previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, e' istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it" per il sostegno della politica industriale e della competitivita' del Paese. 1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure piu' appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza. 2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione della piattaforma e' dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed e' alimentata attraverso l'interoperabilita' con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 6. 3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma telematica di cui al comma 1 si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi del programma operativo nazionale "Governance e capacita' istituzionale" 2014-2020. 3-bis. A valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, sono progressivamente implementati, ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, ulteriori servizi resi disponibili dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai fini dell'efficace svolgimento delle attivita' di progettazione, programmazione, attuazione e valutazione e della trasparenza delle misure di incentivazione alle imprese previste dalla disciplina del predetto codice. 4. 5. 6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalita' per assicurare l'interoperabilita' della piattaforma Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilita' delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, recante: «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo e donna in ambito lavorativo», come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Premialita' di parita'). - 1. Per l'anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 2. L'esonero di cui al comma 1 e' determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunita', da adottare entro il 31 gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro di cui al comma 1. 3. Alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorita' titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di agevolazioni, come definite dal codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. In alternativa o in aggiunta al punteggio premiale di cui al primo periodo, i bandi che prevedono agevolazioni alle imprese possono prevedere altri sistemi di premialita' ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160. Il riconoscimento della premialita' e' subordinato al possesso della certificazione della parita' di genere alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita', le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 70 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. I benefici di cui al comma 1 possono essere previsti anche per gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, anche sulla base dell'andamento dei benefici riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1.». - Si riporta il testo dei commi da 224 a 237-bis, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»: «224. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attivita' e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, e' tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonche' alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione puo' essere effettuata tramite l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. 225. La disciplina di cui ai commi da 224 a 238 si applica ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti. 226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), e 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 227. La comunicazione di cui al comma 224 e' effettuata almeno centottanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui e' prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale e' sottoscritto il piano di cui al comma 233 sono nulli. 228. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali di cui al comma 224 e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il piano non puo' avere una durata superiore a dodici mesi e indica: a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo; b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali; c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalita' di continuazione dell'attivita', anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite; d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalita' socio-culturali a favore del territorio interessato; e) i tempi e le modalita' di attuazione delle azioni previste. 229. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228, sottoscritto ai sensi del comma 231, possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal presente articolo, nel limite massimo di spesa di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 230. Le azioni di cui al comma 228, lettera b), possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. 231. Entro centoventi giorni dalla sua presentazione, il piano di cui al comma 228 e' discusso con le rappresentanze sindacali di cui al comma 224, alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalita' programmate. In caso di accordo sindacale di cui al presente comma, qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 232. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228 accedono al programma Garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate. 233. Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non puo' avviare la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ne' intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. 234. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione, nonche' dei risultati delle azioni intraprese. 235. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi di cui al comma 228, il datore di lavoro e' tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato, degli elementi di cui al comma 228 e' effettuata dalla struttura per le crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro e' tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aumentato del 500 per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione, nonche' dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro da' comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. 236. 237. 237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.». - Il decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante: «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017. - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: «Art. 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee). - 1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attivita' finanziate nell'ambito del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo puo' comprendere anche i dati relativi alla salute, ai minori d'eta' e agli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e con modalita' rigorosamente proporzionate alla finalita' perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attivita' di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonche' del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi comprese le attivita' di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonche' agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati: a) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 4. E' in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' dei dati relativi a soggetti minori di eta'. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attivita' di monitoraggio del PNRR nonche' del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro e' sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. 6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche. 8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potra' essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»: «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, si vedano le note alle premesse. - Per il testo degli articoli 2 e 6 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 116 e 117 della Costituzione: «Art. 116. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' pubblicato nella GUUE del 9 maggio 2008, n. C 115. |
| | Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente codice, sono adottate le seguenti definizioni: a) «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12; b) «agevolazioni contributive»: sgravi riconosciuti all'impresa o al lavoratore autonomo in collegamento con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro che, in deroga al regime contributivo ordinario, comportano un abbattimento di una aliquota piu' onerosa, calcolata secondo i normali parametri previsti dall'ordinamento; c) «agevolazioni fiscali»: agevolazioni che, in deroga al regime fiscale ordinariamente applicabile, comportano una riduzione, parziale o totale, della base imponibile o dell'ammontare dell'imposta o della tassa, ovvero un differimento o un annullamento del debito fiscale, nonche' una riduzione dei versamenti dovuti; d) «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, e' attribuita la titolarita' dell'incentivo; e) «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi; f) «beneficiario»: l'impresa che accede all'incentivo, secondo le modalita' definite dal bando; g) «ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attivita' svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che include le attivita' di programmazione, progettazione, attuazione, comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la pubblicita' nonche' la valutazione anche ex post dell'incentivo; h) «contributo a fondo perduto»: le forme di agevolazione che prevedono trasferimenti di risorse al beneficiario non soggette a restituzione, variamente denominate sulla base delle finalita' o dei costi sostenuti, indipendentemente dal trattamento fiscale o contabile, quali il «contributo in conto impianti», diretto a sostenere investimenti in beni strumentali ammortizzabili e commisurato al costo degli stessi investimenti; il «contributo in conto capitale», destinato all'incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa o alla loro ristrutturazione; il «contributo diretto alla spesa» riconosciuto sulle spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione di un progetto, ad esempio di ricerca o di formazione; il «contributo in conto esercizio», destinato al finanziamento di spese di gestione o destinato ad integrare ricavi di un determinato esercizio e il «contributo in conto interessi», riconosciuto a fronte di un finanziamento accordato al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all'esercizio dell'attivita' di credito, finalizzato a ridurre il costo del tasso di interesse applicato; i) «fattura elettronica regolarmente emessa»: la fattura elettronica regolarmente compilata secondo le regole fiscali e che riporta correttamente il codice unico di progetto (CUP) secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, o e' identificata da idonei elementi ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5; l) «finanziamento agevolato»: la forma di agevolazione che prevede l'erogazione al beneficiario di un finanziamento soggetto a rimborso ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato; m) «garanzie su operazioni finanziarie»: la forma di agevolazione consistente in una garanzia nelle forme tecniche della garanzia diretta, della controgaranzia e della riassicurazione, a valere su risorse pubbliche, concessa a fronte di finanziamenti o operazioni finanziarie aventi le caratteristiche definite dal bando, che determina, per la parte corrispondente alla quota dell'operazione garantita, una traslazione del rischio dell'inadempimento da parte del beneficiario dal soggetto finanziatore allo strumento di garanzia; n) «grandi imprese»: le imprese che non costituiscono, per dimensione, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla lettera bb); o) «impresa»: qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un'attivita' economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla fonte di finanziamento; p) «incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni responsabili per il sostegno del sistema economico; q) «incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale»: gli incentivi nei quali l'incremento o la conservazione dei livelli occupazionali sono il fine diretto e specifico, o uno dei fini diretti e specifici e nei quali il positivo riscontro dell'impatto occupazionale dell'operazione finanziata e' elemento determinante ai fini dell'ammissione al beneficio; r) «incentivi contributivi»: gli incentivi che prevedono agevolazioni contributive; s) «incentivi fiscali»: gli incentivi che prevedono agevolazioni fiscali; t) «Incentivi.gov.it»: la piattaforma telematica di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; u) «intervento nel capitale di rischio»: la forma di agevolazione attuata tramite investimenti nel capitale di imprese in equity o in quasi equity, come definiti dagli orientamenti adottati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio; v) «lavoratore autonomo»: la persona fisica esercente attivita' di arti o professioni la cui attivita' e' ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; z) «legge delega»: la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche»; aa) «operazione di delocalizzazione»: il trasferimento dell'attivita' economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento; bb) «PMI»: le microimprese, piccole e medie imprese secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili; cc) «Programma degli incentivi» o «Programma»: il documento adottato da ciascuna amministrazione responsabile centrale in relazione agli incentivi di propria competenza, ai sensi dell'articolo 4; dd) «proponente»: il soggetto che presenta istanza di accesso all'incentivo secondo le modalita' definite dal bando; ee) «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; ff) «sistema Incentivi Italia»: il catalogo di servizi resi disponibili dal RNA e dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» ai sensi dell'articolo 3; gg) «soggetto competente»: il soggetto cui compete in tutto o in parte l'attivita' di gestione dell'incentivo, che puo' coincidere con l'amministrazione responsabile o che puo' essere individuato dall'amministrazione responsabile in un soggetto facente capo alla stessa o in altro soggetto, anche selezionato ai sensi dell'articolo 7 del presente codice e al quale la disposizione istitutiva o attuativa dell'incentivo o il relativo bando possono attribuire la competenza allo svolgimento di altre attivita' rientranti nel ciclo di vita dell'incentivo medesimo; hh) «Tavolo permanente degli incentivi»: la sede stabile di confronto tra le amministrazioni responsabili centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella quale le predette amministrazioni, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascuna di esse in merito agli incentivi di propria competenza, operano congiuntamente e paritariamente al fine di favorire il coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali ai sensi dell'articolo 5.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si vedono le note all'articolo 1. - Per i riferimenti all'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, si vedono le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 si vedono le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»: Art. 1 (Oggetto e definizioni). - 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attivita' tipiche o riservate per legge e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice. 4. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilita' del professionista. 5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.». - Il testo della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante: «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2023. - Per i riferimenti all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 3
Servizi per la semplificazione degli incentivi
1. In attuazione dei principi e dei criteri della digitalizzazione, della semplicita' e della uniformita' delle procedure e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge delega, il registro RNA e la piattaforma «Incentivi.gov.it» rendono disponibili specifici servizi, attivabili su richiesta del soggetto competente, funzionali allo svolgimento di attivita' previste lungo l'intero ciclo di vita dell'incentivo. Resta ferma la possibilita' per i soggetti competenti di continuare ad utilizzare proprie piattaforme per la gestione degli incentivi. 2. Il catalogo di servizi di cui al comma 1, denominato «sistema Incentivi Italia», comprende: a) la redazione, l'aggiornamento e la pubblicita' del Programma degli incentivi di cui all'articolo 4; b) l'elaborazione di schemi di bandi, ai sensi dell'articolo 6, comma 3; c) la disponibilita' di un sistema di classificazione delle voci di spesa che possono formare oggetto della disciplina dei bandi, ai sensi dell'articolo 11, comma 4; d) la messa a disposizione di servizi per l'accesso agli incentivi, con la possibilita' di attivare funzionalita' utili allo svolgimento della fase di accesso agli incentivi, ai sensi dell'articolo 13, comma 6; e) funzionalita' per agevolare il controllo sui titoli di spesa, al fine del rispetto dei divieti di cumulo delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 9; f) funzionalita' a supporto delle amministrazioni responsabili con riferimento alle attivita' previste dall'articolo 20, riguardanti il monitoraggio e l'assegnazione del codice unico di progetto (CUP); g) estrazioni ed elaborazioni a supporto delle attivita' di valutazione ex ante, ai sensi dell'articolo 21; h) funzionalita' dirette a favorire la conoscibilita' degli incentivi, aggiuntive o evolutive rispetto a quelle gia' previste dalla disciplina vigente, ivi incluse le funzionalita' per la diffusione degli esiti delle valutazioni di cui all'articolo 21. 3. I protocolli tecnici dei servizi previsti al comma 2, adottati con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e resi progressivamente disponibili nonche' pubblicati nei siti internet del RNA e della piattaforma Incentivi.gov.it, entrano in funzione a decorrere dalla data individuata per ciascuno di essi dal decreto di riferimento. I decreti di cui al primo periodo definiscono, altresi', le modalita' di attivazione dei servizi su richiesta presentata ai competenti Uffici del citato Ministero. In fase di sviluppo dei predetti protocolli, il Ministero delle imprese del made in Italy adotta soluzioni atte a favorire lo scambio di informazioni con altre banche dati pubbliche, garantendo le caratteristiche di interoperabilita' di cui agli articoli 1, comma 1, lettera dd), e 12, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. Agli oneri derivanti dalle attivita' di sviluppo dei servizi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti all'articolo 8 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, lettera dd), e 12, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per: Omissis. dd) interoperabilita': caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi; Omissis.». «Art. 12 (Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa). - 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonche' per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformita' agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b). 1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice. 1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita' penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilita' dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida. 2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilita' dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida. 3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' di interazione degli utenti con i servizi informatici , ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificita' di ciascun erogatore di servizi. 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprieta' dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonche' a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l'altro l'uso di webcam e microfoni, previa informazione alle organizzazioni sindacali. 3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalita' idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonche' a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attivita' che possono essere svolte, previa informazione alle organizzazioni sindacali. 4. 5. 5-bis.». |
| | Art. 4
Programma degli incentivi
1. Ciascuna amministrazione responsabile centrale, al fine di garantire trasparenza e conoscibilita' all'offerta degli incentivi di propria competenza, adotta il Programma degli incentivi, con il quale individua, secondo le disposizioni e le tempistiche definite dal decreto di cui al comma 4: a) gli obiettivi strategici di sviluppo; b) gli incentivi da destinare alla realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera a), privilegiando la continuita' di quelli selezionati in esito alla razionalizzazione dell'offerta di incentivi statali realizzata in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge delega ovvero di quelli individuati in precedenti programmazioni e motivando adeguatamente, se del caso, la necessita' di istituire ulteriori incentivi; c) il cronoprogramma di massima di attuazione, individuando, tra l'altro, i provvedimenti e atti eventualmente necessari per l'attuazione del sostegno specifico e, qualora, gia' definiti, i termini di apertura dei bandi; d) il quadro finanziario, indicando le risorse gia' disponibili a legislazione vigente ferma restando la coerenza con gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica per ogni esercizio finanziario, e specificando la relativa fonte di finanziamento nonche' l'eventuale cofinanziamento da parte di altre amministrazioni responsabili, centrali e regionali. Il medesimo quadro finanziario indica, altresi', le risorse da destinare, a valere sulla dotazione finanziaria degli incentivi ovvero su altri fondi nella disponibilita' dell'amministrazione responsabile centrale, alle attivita' di valutazione di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 21, nonche' alle attivita' di gestione e di progettazione degli incentivi di cui all'articolo 7. 2. Il Programma degli incentivi e' modificabile successivamente alla sua adozione in ragione dell'effettivo andamento degli incentivi, ovvero nei casi di sopravvenute esigenze di finanza pubblica o del verificarsi di situazioni contingenti e straordinarie non prevedibili alla data dell'originaria programmazione, nonche' dell'intervento di nuove pertinenti disposizioni legislative. 3. L'individuazione degli incentivi operata ai sensi dei commi 1 e 2 e' compiuta tenendo conto della necessita' di assicurare risorse adeguate alle caratteristiche degli interventi e agli obiettivi socioeconomici e delle evidenze ricavabili dalle valutazioni disponibili, nonche' della coerenza rispetto ai seguenti elementi: a) eventuali accordi conclusi in esito al Tavolo permanente degli incentivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b); b) rispetto degli eventuali vincoli e termini di spesa previsti dalle fonti di finanziamento anche in relazione a specifici vincoli derivanti dalla programmazione della politica di coesione e delle priorita' definite con riferimento alla stessa; c) rispetto, ove applicabili, delle disposizioni in materia di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 4. Il modello di Programma degli incentivi, le tempistiche per la relativa adozione e le modalita' di aggiornamento sono definiti, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione a quanto previsto dal comma 6. Attraverso il predetto modello, le amministrazioni responsabili centrali documentano sinteticamente oltre ai contenuti di cui al comma 1: a) la coerenza degli incentivi indicati rispetto agli elementi previsti dal comma 3, lettere a), b) e c); b) le evidenze ricavabili dalle valutazioni ex ante, in itinere, ex post, qualora effettuate; c) gli incentivi che si intendono sottoporre a valutazione in itinere ed ex post, secondo quanto previsto dall'articolo 21. 5. Il modello di Programma degli incentivi e' reso disponibile nel sistema Incentivi Italia. Le amministrazioni responsabili redigono e aggiornano il Programma di competenza attraverso il medesimo sistema Incentivi Italia, che assicura la pubblicita' di tutti i Programmi predisposti. 6. Le amministrazioni responsabili regionali, nell'ambito della definizione delle proprie politiche in materia di incentivi alle imprese e, in particolare, della programmazione relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possono tenere conto della programmazione delle altre amministrazioni responsabili, in funzione del perseguimento della complementarita' di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Le amministrazioni responsabili regionali condividono la ricognizione degli incentivi di cui alle proprie politiche con le altre amministrazioni responsabili e ne garantiscono la pubblicita' tramite il sistema Incentivi Italia e nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi di cui all'articolo 5. Il format per la ricognizione degli incentivi regionali e' adottato con il decreto di cui al comma 4. 7. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici in materia di incentivi, in esito alla condivisione di cui al comma 6 e del raccordo operato nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b). 8. Resta ferma l'autonomia delle amministrazioni responsabili regionali nell'individuazione di incentivi di propria competenza destinati alle imprese del proprio territorio.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti all'articolo 3 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante: «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18: «Art. 7-bis (Principi per il riequilibrio territoriale). - 1. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale cura l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). 2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili. 2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2. La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, e' trasmessa dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorita' politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale. Entro il 30 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'autorita' politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono stabilite le modalita' per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati, sia effettuato in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2, nonche' per monitorare l'andamento della spesa erogata. 2-ter. I contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa sono predisposti in conformita' all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo. 3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». - Per i riferimenti all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 5
Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali
1. Al fine di assicurare l'adeguato coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito il Tavolo permanente degli incentivi, costituente una sede stabile di confronto alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni responsabili centrali e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il Tavolo di cui al comma 1 e' composto dal Ministro delle imprese e del made in Italy o suo delegato, che lo presiede, da un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dai seguenti Ministri o rispettivi delegati: a) Ministro dell'economia e delle finanze; b) Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; c) Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; d) Ministro per gli affari regionali e le autonomie; e) Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa; f) Ministro del lavoro e delle politiche sociali; g) Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; h) Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; i) il Ministro per le disabilita'; l) Ministro dell'universita' e della ricerca; m) Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; n) Ministro della cultura; o) Ministro del turismo; p) Ministro per la protezione civile e la politica del mare; q) Ministro per lo sport e i giovani; r) Ministro della salute; s) Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 3. Il Tavolo e' convocato dal Ministero delle imprese e del made in Italy almeno due volte l'anno e, in particolare, successivamente alla manovra di bilancio, e, comunque, entro il 31 gennaio di ciascun anno, per il consolidamento degli indirizzi per i Programmi degli incentivi da adottare nell'anno in corso, ed entro il 31 luglio di ciascun anno, per l'avvio delle attivita' di programmazione, anche finanziaria, funzionali all'adozione dei Programmi della successiva annualita'. Il Tavolo e', altresi', convocato in tutti gli altri casi nei quali emerga una concreta esigenza di coordinamento e confronto, anche su istanza delle amministrazioni interessate. 4. Nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi, le amministrazioni centrali e regionali provvedono congiuntamente e paritariamente a: a) fornire informativa reciproca sugli incentivi: 1) nella fase ascendente, favorendo la sinergia e la complementarita' ai vari livelli di governo degli incentivi per il raggiungimento di obiettivi comuni; 2) nella fase discendente, in relazione allo stato di attuazione, per verificare l'andamento complessivo del sistema degli incentivi ed eventualmente individuare proposte migliorative o nuove esigenze di sostegno. Per tale finalita', il Tavolo opera tenendo conto della ricognizione degli incentivi e delle evidenze ricavabili dalla relazione prevista dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266; b) raccordare, tenendo conto anche delle risultanze del monitoraggio di cui alla lettera a), le strategie di politica industriale attuata attraverso gli incentivi, definendo, in esito alle riunioni del Tavolo, accordi programmatici che individuano gli indirizzi e le posizioni comuni nonche' le sinergie tra le amministrazioni partecipanti rispetto a temi oggetto di incentivazione e rispetto a individuati incentivi. 5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, le riunioni di cui al comma 3 sono preparate dal previo svolgimento di uno o piu' tavoli tecnici di lavoro, convocati anche per l'approfondimento di specifiche tematiche e composti da rappresentanti delle amministrazioni responsabili partecipanti al Tavolo permanente degli incentivi. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura lo svolgimento degli adempimenti strumentali, preliminari e conseguenti, alle riunioni tecniche e del Tavolo permanente degli incentivi e ogni altro adempimento necessario per il regolare funzionamento dello stesso. 6. Alle riunioni del Tavolo permanente degli incentivi e alle riunioni tecniche preparatorie possono essere chiamati a partecipare, in relazione agli argomenti da trattare, rappresentanti di amministrazioni e associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale o soggetti interessati ovvero esperti negli ambiti di volta in volta oggetto di confronto. 7. Ai soggetti partecipanti al Tavolo permanente degli incentivi e alle riunioni tecniche preparatorie non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: «Interventi urgenti per l'economia»: «Art. 1 (Attivita' di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive). - 1. Al fine di effettuare attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovra', inoltre fornire sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonche' l'illustrazione dei risultati dell'attivita' di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di societa' o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti. 2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attivita' di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3. 3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive e' istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo. 4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive, sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attivita' di cui al presente articolo. 5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio.». |
| | Art. 6
Bando-tipo
1. Salvi i casi di incentivi contributivi e di incentivi fiscali a erogazione automatica richiamati dall'articolo 1 comma 2, secondo periodo, e fermi restando i decreti attuativi adottati dalle amministrazioni competenti sulla base di quanto previsto dalla legge istitutiva dell'incentivo, gli incentivi sono attivati con bandi delle amministrazioni responsabili. I bandi, ove non incompatibile con le finalita' e le caratteristiche dell'incentivo, contengono i seguenti elementi: a) finalita', ambito generale di applicazione e base giuridica del bando; b) risorse disponibili, con esplicitazione delle riserve applicabili, incluse quelle volte a valorizzare specifici elementi premianti; c) individuazione del soggetto competente allo svolgimento delle diverse attivita' comprese nel ciclo di vita dell'incentivo, specificando, in particolare, le attivita' eventualmente affidate ai sensi dell'articolo 7; d) condizioni soggettive di ammissibilita' alle agevolazioni dei proponenti; e) operazioni agevolabili o presupposti oggettivi dell'agevolazione e indicazione, per gli incentivi che prevedono la realizzazione di un programma di spesa, delle spese ammissibili; f) agevolazioni concedili e modalita' di determinazione del relativo ammontare; disciplina del cumulo delle agevolazioni; eventuale inquadramento ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato; g) procedure per l'accesso e l'erogazione ovvero la fruizione dell'agevolazione; h) disciplina delle variazioni, intese come modificazione di elementi soggettivi o riferiti all'oggetto delle agevolazioni intervenute successivamente alla fase di ammissione all'agevolazione; i) circostanze ed effetti della revoca delle agevolazioni; l) modalita' del controllo sulla corretta utilizzazione delle agevolazioni; m) disposizioni funzionali alla realizzazione delle attivita' di monitoraggio e di valutazione, con particolare riferimento alla raccolta di dati utili nel corso dei procedimenti amministrativi riferiti all'incentivo e agli eventuali adempimenti in capo al beneficiario; n) ulteriori oneri o adempimenti eventualmente a carico dei beneficiari, sulla base della normativa applicabile all'incentivo; o) disposizioni in merito al trattamento dei dati personali. 2. Per l'uniforme disciplina degli elementi di cui al comma 1, nel rispetto delle pertinenti disposizioni specifiche dettate dai successivi articoli del presente codice e delle altre disposizioni vigenti in materia di incentivi, i bandi sono redatti in conformita' al bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. E' fatta salva la possibilita' di derogare esclusivamente a disposizioni del medesimo bando-tipo, non compatibili con le caratteristiche e le finalita' dell'incentivo. 3. Al fine di agevolare l'attivita' di predisposizione dei bandi secondo i contenuti di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni responsabili possono usufruire di un apposito servizio di elaborazione dei bandi reso progressivamente disponibile nell'ambito del sistema Incentivi Italia ai sensi dell'articolo 3. |
| | Art. 7 Criteri per gli affidamenti di attivita' del ciclo di vita dell'incentivo
1. Per lo svolgimento di tutte o di parte delle attivita' previste nel ciclo di vita dell'incentivo, ivi inclusa la progettazione degli incentivi, l'amministrazione responsabile puo' avvalersi di enti in house o di societa' o enti selezionati tramite procedure di gara ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi in relazione allo svolgimento delle attivita' predette. 2. In assenza di diversa indicazione da parte della legge che istituisce l'incentivo ovvero del bando e nel rispetto di eventuali limiti previsti in relazione alla fonte di copertura finanziaria dell'incentivo, anche derivanti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di fondi strutturali, gli oneri derivanti dagli affidamenti di cui al comma 1 sono posti a carico delle risorse complessivamente stanziate per l'incentivo. 3. La misura massima degli oneri derivanti dagli affidamenti previsti ai commi 1 e 2 e' determinata, ferme restando le disposizioni previste dalla pertinente normativa in materia di contratti pubblici nonche', qualora applicabile, dalla disciplina dei fondi strutturali europei, considerando anche i seguenti elementi: a) la dotazione finanziaria dell'incentivo; b) la complessita' delle attivita' affidate, tenendo conto delle fasi del ciclo di vita dell'incentivo interessate e delle caratteristiche dell'incentivo, anche con riferimento alla forma delle agevolazioni e alle procedure di accesso; c) il volume atteso di domande di agevolazione a valere sull'incentivo e la relativa distribuzione nel tempo, anche tenendo conto delle indicazioni emerse dalla valutazione ex ante; d) i corrispettivi, a valore di mercato, rispetto a servizi riferiti ad analoghi incentivi. 4. Per la valutazione o l'analisi di aspetti specialistici nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'incentivo, l'amministrazione responsabile puo' avvalersi, altresi', di esperti prescelti da appositi elenchi aperti a tutti gli interessati, ovvero di universita' o enti pubblici o privati di ricerca, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2. In caso di ricorso ai predetti elenchi, gli esperti sono selezionati sulla base di procedure che garantiscono la trasparenza e la rotazione degli incarichi, nonche' la verifica della insussistenza di cause di incompatibilita' e del possesso dei necessari requisiti di professionalita', competenza e imparzialita'. 5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, apposite linee guida alle quali le amministrazione responsabili centrali si attengono per la determinazione della misura massima degli oneri per gli affidamenti previsti ai sensi dei commi 1 e 2 e per le attivita' di cui al comma 4, anche attraverso l'elaborazione di sistemi algoritmici di ponderazione degli elementi previsti al comma 3 e tenendo conto delle percentuali massime previste nell'ambito della disciplina dell'Unione europea dei fondi strutturali per gli oneri di assistenza tecnica. Nelle more dell'adozione delle linee guida si applica una percentuale fino al 2 per cento ai sensi del primo periodo. 6. Resta ferma la possibilita' per l'amministrazione responsabile di concludere accordi di collaborazione o di instaurare forme di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della vigente normativa in materia di contratti pubblici. Gli eventuali oneri derivanti dalle predette collaborazioni sono posti a carico delle medesime risorse di cui al comma 2. 7. Per gli incentivi a titolarita' delle regioni o degli enti locali, le disposizioni relative alla copertura degli oneri di cui ai commi 2, 4 e 6 si applicano qualora compatibili con i principi e le procedure del rispettivo ordinamento contabile.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 8
Elementi premianti e riserve specifiche
1. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti: a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalita' di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialita' e' subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalita' previsto dalla normativa di riferimento; b) il possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialita' e' subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni; c) l'avvenuta assunzione, nei termini stabiliti dal bando, di persone con disabilita', aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; d) la valorizzazione della quantita' e qualita' del lavoro giovanile e del lavoro femminile, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendali e le azioni adottate dal proponente per ridurre i divari rispetto a opportunita' di crescita e per la parita' salariale; l'impiego di giovani e donne rispetto alla complessiva pianta organica e la situazione delle assunzioni dei predetti soggetti in un arco temporale predefinito al di sopra della soglia minima prevista da specifiche disposizioni di legge o del bando, come requisito di partecipazione; il possesso di idonee certificazioni utili alla dimostrazione della valorizzazione del lavoro dei giovani ovvero il possesso di idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera b) atte a dimostrare la valorizzazione del lavoro femminile; e) la valorizzazione del sostegno alla natalita' e alle esigenze di cura, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendale e le azioni adottate dal proponente a favore della genitorialita'; il possesso di idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera b), utili alla dimostrazione di tali misure. 2. L'applicazione di uno o piu' degli elementi premianti di cui al comma 1 puo' essere esclusa se non congrua con le finalita' e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento. 3. Rispetto agli elementi previsti al comma 1, laddove applicabili, i bandi prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialita': a) attribuzione di punteggio aggiuntivo; b) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate; c) incremento dell'ammontare delle agevolazioni, nei limiti delle intensita' o dei massimali di aiuto eventualmente applicabili e delle risorse disponibili. Il sistema o i sistemi di premialita' sono, in ogni caso, prescelti in considerazione della natura, dell'entita' e della finalita' dell'incentivo, nonche' dei destinatari e delle procedure previste dal bando e possono essere graduati in ragione di parametri predefiniti ovvero, nel caso del rating di legalita', del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating stesso. 4. Qualora, sulla base delle disposizioni del bando, il possesso del requisito sia oggetto di dichiarazioni rese dal proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dai controlli del soggetto competente emerga la non veridicita' delle medesime dichiarazioni, il proponente decade dal vantaggio conseguito; nel caso in cui il possesso dell'elemento premiante, in relazione alle risorse disponibili e al sistema di premialita' previsto, sia risultato determinante ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, il soggetto competente dispone la revoca dell'intera agevolazione concessa. Restano fermi gli ulteriori effetti previsti dall'articolo 76 del predetto decreto per i casi di dichiarazioni mendaci. 5. Ferma restando la condizione di congruita' con le finalita' e le caratteristiche dell'incentivo e tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese di minori dimensioni, nell'ambito delle risorse disponibili per ciascun incentivo, alle PMI e' riservata una quota minima del 60 per cento delle predette risorse, di cui almeno il 25 per cento e' destinato alle micro o piccole imprese o ai lavoratori autonomi ove ammessi ai sensi dell'articolo 10. 6. Nella definizione degli incentivi, l'amministrazione responsabile puo' individuare specifiche premialita' ovvero riserve, ulteriori rispetto a quelle previste ai sensi dei commi 1 e 5, in favore di iniziative o soggetti rientranti in particolari categorie preventivamente individuate o in possesso di determinati requisiti o certificazioni, secondo quanto previsto dal bando, anche al fine di assicurare coerenza rispetto alla normativa di riferimento dell'incentivo nonche' ai documenti di programmazione di ciascuna amministrazione e alle programmazioni europee.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, si vedano le note alle premesse. - La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999. - Si riporta il testo degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»: «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.». «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». «Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.». |
| | Art. 9
Motivi di esclusione
1. Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando in relazione alle finalita' e caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento, e' sempre precluso l'accesso alle agevolazioni in caso di: a) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice; b) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; c) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni concedenti procedono anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato e' stato depenalizzato oppure quando e' intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima; d) violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b); e) effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attivita', ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5; f) inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L'esclusione non opera nel caso di incentivi fiscali richiamati dall'articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 67 e 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»: «Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.». «Art. 84 (Definizioni). - 1. La documentazione antimafia e' costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia. 2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. 3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonche', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o imprese interessate indicati nel comma 4. 4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonche' dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione; c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorita' giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste; d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto; e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d); f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della societa' nonche' nella titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalita' che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonche' le qualita' professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia. 4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»: «Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.». - Si riporta il testo dell'articolo 179 del codice penale: «Art. 179 (Condizioni per la riabilitazione). - La riabilitazione e' conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine e' di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99. Il termine e' di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione e' concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purche' sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo. La riabilitazione non puo' essere conceduta quando il condannato: 1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato; 2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilita' di adempierle. La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua e' dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.». - Si riporta il testo del comma 101, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»: «101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 202530, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso.». |
| | Art. 10
Partecipazione del lavoratore autonomo
1. Qualora il bando, in quanto compatibile con le finalita' e le caratteristiche dell'incentivo, preveda la partecipazione anche dei lavoratori autonomi, essi accedono alle condizioni previste per le PMI, ad esclusione dei requisiti il cui possesso non e' richiesto per l'esercizio dell'attivita' di lavoro autonomo, che non si configurano come strettamente funzionali alle specificita' dell'incentivo e che possono ostacolare o limitare di fatto l'effettiva partecipazione dei lavoratori autonomi medesimi. Nei casi predetti, i bandi definiscono apposite disposizioni per la disciplina dei requisiti di accesso dei lavoratori autonomi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente codice in quanto compatibili. |
| | Art. 11
Operazioni agevolabili e spese ammissibili
1. La tipologia, le caratteristiche e i profili temporali delle operazioni ammesse a beneficiare delle agevolazioni o i presupposti oggettivi dell'agevolazione sono individuati per ciascun incentivo e disciplinati nel bando in coerenza con le finalita' e con gli specifici obiettivi perseguiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla natura della fonte di finanziamento utilizzata nonche' dalla normativa nazionale ed europea applicabile. 2. Per le operazioni che prevedono un programma di spesa, oltre alla disciplina degli elementi di cui al comma 1, sono specificate le tipologie e la misura delle spese ammissibili, nonche' le condizioni di ammissibilita', nel rispetto dei medesimi vincoli. Per essere ammissibili, in ogni caso, le spese devono risultare: a) pertinenti e imputabili all'operazione ammessa alle agevolazioni; b) tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; la documentazione di spesa deve, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero, nei casi ammessi, diversi idonei identificativi, ai sensi dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Sono fatte salve le particolari disposizioni per il caso di opzioni semplificate dei costi, di cui all'articolo 15, comma 8; c) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili. 3. Per gli incentivi adottati nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, resta ferma l'applicazione delle specifiche disposizioni in materia di ammissibilita' della spesa previste dalla disciplina europea e nazionale di riferimento. 4. Successivamente all'entrata in funzione del pertinente protocollo adottato ai sensi dell'articolo 3, al fine di uniformare e standardizzare i riferimenti utili alla individuazione e al controllo delle spese, le tipologie di spesa oggetto della disciplina dei bandi sono definite anche avvalendosi di una specifica classificazione, ordinata per codici e nomenclatura delle voci di spesa, resa disponibile dal sistema Incentivi Italia.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 12
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono attribuite in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell'ambito di un medesimo incentivo: contributo a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie; finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformita' con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalita' dell'incentivo. 2. Qualora le agevolazioni costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il relativo importo e' definito nel rispetto delle intensita' massime o dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni europee di riferimento. Gli aiuti erogabili in piu' quote e i costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto, applicando il tasso di attualizzazione allora vigente. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e' indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Nel caso di aiuti in forma di finanziamenti agevolati, ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo, si applicano le specifiche metodologie definite dalla Commissione europea per la predetta forma agevolativa. 3. Il bando reca specifiche disposizioni in merito alla possibilita' o meno di cumulo di piu' agevolazioni a valere su diversi incentivi per la copertura di costi diversi e per la copertura degli stessi costi di una medesima operazione agevolabile, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, nonche' di quella di riferimento per la fonte di copertura finanziaria delle agevolazioni. 4. Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla normativa che istituisce l'incentivo e dei massimali per beneficiario eventualmente stabiliti e riportati nel bando. L'avvenuto esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, in mancanza di diversa disciplina prevista dal bando in relazione alle caratteristiche delle procedure di accesso definite, e' comunicato tempestivamente dall'amministrazione responsabile, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero, nel caso di bandi attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma e nei relativi siti istituzionali. La medesima informazione e' pubblicata nella piattaforma Incentivi.gov.it.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si vedono le note all'articolo 1. |
| | Art. 13
Procedure e modalita' di accesso
1. Le agevolazioni sono attribuite attraverso procedure di accesso definite dal bando tenendo conto degli obiettivi di sviluppo perseguiti, delle risorse disponibili e della numerosita' delle imprese potenzialmente interessate, in relazione ai quali sono definiti: a) i termini a decorrere dai quali, a seguito della pubblicazione del bando, e' possibile presentare istanza di accesso alle agevolazioni e gli eventuali termini finali; b) i contenuti e i tempi delle attivita' istruttorie, nonche' gli oneri documentali in capo ai proponenti per la comprova dei requisiti di ammissione alle agevolazioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di acquisizione di ufficio di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) il criterio prescelto per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria, tra quelli di cui al comma 2, nonche' eventuali soglie o condizioni minime, anche di natura quantitativa, coerenti con le finalita' dell'incentivo, per l'ammissibilita' delle istanze; d) la forma e i contenuti dell'atto che determina l'ammissione o la non ammissione ai benefici e le modalita' di comunicazione degli esiti, positivi o negativi, dell'istruttoria. 2. L'istruttoria puo' essere compiuta sulla base dei seguenti criteri, fatta salva la possibilita' di combinare piu' criteri e di definirne di ulteriori sulla base delle specificita' dell'incentivo: a) attribuzione delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze; b) attribuzione delle agevolazioni sulla base di specifiche priorita' o parametri individuati dal bando, anche con la formazione di graduatorie o di soglie o condizioni minime di accesso; c) attribuzione delle agevolazioni, sulla base di requisiti di accesso e di criteri di svolgimento dei procedimenti predeterminati, con valorizzazione del confronto con il proponente o con soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione dell'iniziativa, anche attraverso la previsione di profili di negoziazione, per la definizione di specifici aspetti dell'iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'incentivo. 3. Le procedure di accesso sono in ogni caso definite, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei proponenti e di contenimento dei tempi istruttori, favorendo l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 4. Ai fini di cui al comma 3, i soggetti competenti sviluppano servizi di accesso digitale per la compilazione guidata e l'accoglienza delle istanze di accesso, per l'acquisizione della documentazione pertinente e, ove possibile, per il controllo automatizzato dei requisiti di accesso, per il monitoraggio e la rendicontazione, nonche' per la comunicazione con i proponenti, implementando l'utilizzo di piattaforme a cio' funzionali, ovvero, limitatamente ai servizi disponibili, utilizzano il sistema Incentivi Italia ai sensi del comma 6. Le piattaforme di cui al primo periodo sono concepite secondo i criteri di interoperabilita' di cui all'articolo 12, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche per favorire l'acquisizione d'ufficio di documenti e informazioni gia' disponibili presso altri pubblici sistemi informativi. E' fatta salva la possibilita' di ricorso, in considerazione delle specificita' degli incentivi e delle caratteristiche dell'utenza, ad alternativi canali digitali, inclusa la trasmissione per posta elettronica certificata. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, in ordine all'adeguatezza delle risorse finanziarie oggetto di programmazione rispetto agli obiettivi socioeconomici perseguiti, le soluzioni procedurali e tecniche sviluppate ai fini dell'accesso alle agevolazioni ai sensi del presente articolo sono improntate a ridurre il rischio che l'assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza. 6. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 4, sono rese progressivamente disponibili, ai sensi dell'articolo 3, specifiche funzionalita' del sistema Incentivi Italia, attivabili su richiesta del soggetto competente ai sensi del medesimo articolo 3, atte a consentire per ciascun incentivo: a) al soggetto competente, di abilitare funzioni di verifica personalizzate in base alle caratteristiche dell'incentivo interessato; b) all'impresa, di fruire di un servizio di verifica e certificazione telematica preventiva del possesso dei requisiti di accesso, per il successivo accesso al sistema reso disponibile dal soggetto competente ai fini della compilazione e della trasmissione dell'istanza, con possibilita' di successiva consultazione per conoscere lo stato del procedimento.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto: «Art. 18 (Autocertificazione). - 1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente puo' richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare. 3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita', prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatti comunque salvi il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche', con riferimento alle istanze relative ai citati benefici economici, la produzione da parte del beneficiario della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attivita' istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento.». - Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»: «Art. 43 (Accertamenti d'ufficio). - 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. 3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica. 4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. 5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualita' personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. 6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.». - Per i riferimenti all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note all'articolo 3. |
| | Art. 14
Soccorso istruttorio
1. Qualora, nel corso di svolgimento dell'attivita' istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni, risulti necessario acquisire, nei limiti delle disposizioni previste dal medesimo bando, ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' dallo stesso prodotta, il soggetto competente provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi fino al ricevimento delle integrazioni o dei chiarimenti di cui al primo periodo. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria e' svolta sulla base della documentazione agli atti. 2. Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze o irregolarita' che rendono incerta l'identita' del proponente e quelle relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attivita' istruttoria e la cui produzione e' richiesta, con clausola univoca del bando, a pena di inammissibilita' dell'istanza. Non e', altresi', sanabile ed e' causa di inammissibilita' della domanda, la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni attraverso modalita' difformi da quelle previste dal medesimo bando. |
| | Art. 15
Procedure e modalita' di erogazione
1. Le modalita' di erogazione sono definite dal bando in funzione della forma dell'agevolazione e delle caratteristiche dell'operazione agevolata. 2. L'erogazione dei contributi a fondo perduto in conto impianti, in conto capitale e diretti alla spesa sono effettuate dal soggetto competente, fatte salve particolari caratteristiche dell'incentivo definite dal bando, in una o piu' quote ed in tal caso per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposite garanzie fideiussorie o assicurative d'importo pari almeno alla somma da erogare, salvo diversi strumenti di garanzia per le anticipazioni previsti dal bando, anche ricorrendo alla costituzione di specifici fondi operanti per tali fini resi disponibili dall'amministrazione responsabile. Dall'ultima erogazione o da ciascuna delle singole erogazioni puo' essere trattenuto un importo delle agevolazioni concesse, che e' erogato successivamente al completamento dei controlli relativi alla corretta realizzazione dell'operazione finanziata. 3. L'erogazione del finanziamento agevolato puo' avvenire in piu' quote ovvero in un'unica soluzione. Per gli incentivi che prevedono la realizzazione di un programma di spesa, l'erogazione segue le modalita', in quanto compatibili, previste per i contributi di cui al comma 2, fatta salva la possibilita' di erogazioni svincolate dall'avanzamento contabile dell'iniziativa a fronte di idonee forme di garanzia ovvero delle specifiche disposizioni previste dal bando. Ciascuna amministrazione responsabile determina le caratteristiche e le modalita' di rimborso del finanziamento. 4. I contributi a fondo perduto in conto interessi, calcolati e corrisposti a fronte di un finanziamento accordato, a condizioni definite dalle parti, al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all'esercizio dell'attivita' di credito, sono erogati in piu' quote, tenendo conto delle rate di ammortamento pagate dal beneficiario, o in un'unica soluzione di pagamento, direttamente al beneficiario. E' fatta salva la possibilita' per l'amministrazione responsabile di definire specifiche caratteristiche del finanziamento, ivi inclusi i criteri per la determinazione dei tassi massimi d'interesse, nonche' per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, anche attraverso meccanismi di adesione dei soggetti eroganti il finanziamento a sistemi convenzionali previsti dal bando. 5. Le agevolazioni in forma di garanzia su operazioni finanziarie sono concesse a fronte di finanziamenti e operazioni finanziarie aventi le caratteristiche predefinite dal bando, che stabilisce, altresi', le condizioni per l'istanza di attivazione della garanzia in caso di inadempimento del beneficiario finale garantito. 6. Gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese sono attuati attraverso investimenti diretti o indiretti nel capitale di imprese aventi caratteristiche predeterminate in funzione degli obiettivi dell'incentivo, effettuati a condizioni di mercato ovvero ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato prevista per tali agevolazioni e possono assumere la forma di investimenti in equity e quasi equity, secondo quanto definito dal bando e dalla disciplina di riferimento dei veicoli di investimento prescelti. 7. Le agevolazioni fiscali e le agevolazioni contributive sono fruite secondo la disciplina di settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19. 8. Per le agevolazioni riconosciute a fronte della realizzazione di un programma di spesa, l'erogazione, fatti salvi i casi di erogazione a titolo di anticipazione o comunque svincolata dell'avanzamento contabile dell'iniziativa, e' subordinata alla rendicontazione delle spese, che sono computate e documentate dal beneficiario secondo le disposizioni del bando, ferme restando le condizioni di ammissibilita' della spesa previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. Le spese sono comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, fatti salvi i casi di rendicontazione a costi semplificati. Nei limiti di quanto consentito dalle specificita' dell'incentivo e della relativa fonte di finanziamento, nonche' della disciplina europea in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, l'amministrazione responsabile favorisce il ricorso a opzioni semplificate di costo. E' fatta salva la possibilita' di definire nel bando ulteriori modalita' di rendicontazione in funzione delle particolari caratteristiche dell'incentivo e nel rispetto della normativa di riferimento. 9. Ai sensi dell'articolo 3, il sistema Incentivi Italia abilita progressivamente servizi, atti ad agevolare le verifiche di ammissibilita' dei costi e del cumulo delle agevolazioni. 10. L'erogazione e', in ogni caso, subordinata all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 18, comma 4. |
| | Art. 16
Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi
1. Nei casi di incentivi per la realizzazione di investimenti localizzati nel territorio nazionale, qualora l'attivita' economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad altri siti, si applica la seguente disciplina: a) nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un'altra unita' produttiva situata in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie, di qualunque dimensione, decadono dalle agevolazioni fruite se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) gli incentivi erano diretti ad una zona specifica del territorio nazionale e la delocalizzazione comporta un trasferimento di attivita' al di fuori dell'area ammissibile all'incentivo; 2) l'operazione di delocalizzazione avviene prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento. La decadenza comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi fruiti in relazione all'attivita' delocalizzata, con le maggiorazioni di cui all'articolo 17, comma 4; b) nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un'altra unita' produttiva situata in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati, anche se non diretti ad una specifica zona del territorio nazionale, se l'operazione di delocalizzazione avviene prima dei cinque anni dalla data del completamento dell'investimento agevolato, o, per le grandi imprese, dieci anni dalla medesima data. La decadenza comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi fruiti in relazione all'attivita' delocalizzata, con le maggiorazioni di cui all'articolo 17, comma 4. In tali casi, le amministrazioni responsabili irrogano, altresi', una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Fatto salvo, qualora ne ricorrano i presupposti, l'avvio della procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al comma 1 comunicano preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere a delocalizzazione. La comunicazione deve precedere di almeno novanta giorni, ovvero centottanta giorni nel caso di grandi imprese, l'avvio dell'operazione di delocalizzazione. In assenza di tale comunicazione, sono nulli gli eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi relativi all'unita' produttiva interessata dall'operazione di delocalizzazione. 3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), per le quali sia stata accertata la decadenza non possono accedere, per i successivi cinque anni, ovvero dieci anni in caso di grandi imprese, decorrenti dalla data dell'operazione di delocalizzazione, ad altri incentivi di cui al presente codice. 4. Sono fatti salvi i vincoli derivanti dalle norme dell'Unione europea o dai trattati internazionali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle imprese che operano attraverso cantieri o siti produttivi di natura temporanea, dislocati sul territorio nazionale, o in ambito europeo, e che utilizzano beni strumentali che, per loro natura, vengono impiegati in piu' siti facenti capo alla medesima impresa. 5. Ferma restando la disciplina speciale del singolo incentivo fiscale o contributivo, la decadenza e il divieto di accesso agli incentivi, nonche' le sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano anche qualora, all'esito della procedura prevista dall'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge n. 234 del 2021, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 1, comma 225, della medesima legge cessi definitivamente l'attivita' produttiva o una parte significativa della stessa, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'anno precedente in relazione all'unita' produttiva oggetto della chiusura. In tali casi, la decadenza comporta per lo stesso datore di lavoro l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi, di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o dei ridimensionamenti di attivita', percepiti nei dieci anni antecedenti la data di avvio della procedura medesima. Il divieto di accesso agli incentivi decorre dalla medesima data. 6. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 5, in caso di incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, i bandi definiscono le conseguenze applicabili, in caso di riduzione dei livelli occupazionali degli addetti all'unita' produttiva o all'attivita' interessata dal beneficio medesimo successivamente al completamento dell'iniziativa agevolata, ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti in sede di domanda, anche in termini di riduzione del beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale, fino alla decadenza dal beneficio medesimo, fatti salvi i casi di riduzione dovuta a giustificato motivo oggettivo. 7. Le somme rivenienti dalla irrogazione, da parte delle amministrazioni responsabili centrali, delle sanzioni previste dal presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alle stesse amministrazioni e integrano le disponibilita' dell'incentivo, anche per essere destinate, ove possibile, al finanziamento di interventi di sostegno alla reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalle operazioni di delocalizzazione o di cessazione dell'attivita'. In caso di somme rivenienti da sanzioni irrogate dalle regioni e dagli enti locali, si applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile.
Note all'art. 16: - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981. - Per i riferimenti ai commi da 224 a 237-bis, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 17
Revoche
1. Fatta salva la disciplina delle attivita' di recupero prevista per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi dalla normativa di settore, gli atti di revoca dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche dipendenti dall'intervento di una causa di decadenza, sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo. 2. Il soggetto competente dispone la revoca delle agevolazioni qualora ricorra una o piu' delle seguenti circostanze: a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita' ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio; b) mancata realizzazione dell'operazione finanziata entro i termini, ove previsti; c) per gli incentivi che prevedono la realizzazione di investimenti, mancato rispetto dei termini, definiti in conformita' con la disciplina nazionale ed europea di riferimento dell'incentivo, per il mantenimento e la destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione. In mancanza di diversa indicazione del bando, la revoca e' disposta qualora i beni siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso di tre anni per le PMI e di cinque anni per le grandi imprese dalla data di completamento dell'investimento; d) intervento di un'operazione di delocalizzazione o il verificarsi di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali di cui all'articolo 16; e) intervento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario che, compromettendo gli obiettivi originari, siano valutate, ai sensi della disciplina prevista nel bando, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni; f) avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del beneficiario, incompatibile con gli obblighi a suo carico secondo quanto previsto dal bando, ferma restando la verifica della condizione di impresa in difficolta' in sede di accesso alle agevolazioni, qualora prevista dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile allo specifico incentivo; g) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni; h) per le agevolazioni concesse in forma di finanziamento agevolato, mancata restituzione protratta per oltre un anno ovvero oltre il diverso tempo determinato dal bando degli interessi di preammortamento ovvero delle rate del finanziamento; i) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 9, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera a), nel caso di DURC irregolare; l) inadempimento di obblighi espressamente previsti dal bando, in ragione della specificita' dell'incentivo; m) rinuncia alle agevolazioni da parte del beneficiario. 3. La revoca puo' essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte delle agevolazioni concesse, purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, secondo quanto definito dal bando. 4. La revoca comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo delle agevolazioni fruite. In caso di finanziamento agevolato, qualora il beneficiario abbia gia' avviato il piano di rimborso, e' dovuta la restituzione del debito residuo, al netto delle eventuali rate gia' rimborsate. Gli importi restituiti sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca. Nei casi di restituzione dell'agevolazione in conseguenza della revoca di cui al comma 2, lettera a), o comunque disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario o per l'intervento di un'operazione di delocalizzazione o di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali ai sensi dell'articolo 16, il predetto tasso e' maggiorato di cinque punti percentuali. Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa agevolata. 5. In caso di revoca disposta da un'amministrazione responsabile centrale, le somme restituite ai sensi del comma 4, salvo diversa previsione del bando, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo importo, alla stessa amministrazione e vanno a incrementare, ove possibile, le disponibilita' dell'incentivo interessato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 7, rispetto alla destinazione delle risorse rivenienti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 2 del predetto articolo. In caso di revoca disposta dalle regioni e dagli enti locali, si applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile. 6. I crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni previste dal presente codice sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. L'amministrazione responsabile, in caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute in base al provvedimento di revoca, provvede al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. La medesima disciplina si applica in tutti i casi di recupero di somme indebitamente percepite dal beneficiario, ivi compresi i casi di recupero conseguenti alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni concesse. 7. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedimentali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fatti salvi i termini eventualmente previsti dalla disciplina di settore per il recupero degli incentivi fiscali e gli incentivi contributivi, l'atto di revoca puo' essere adottato entro il termine ordinario di prescrizione del diritto al recupero delle somme erogate, decorrente dalla data in cui la causa di revoca e' rilevabile. 8. Restano salve le procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. In presenza di una decisione dell'Unione europea che dichiari l'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ordini allo Stato il recupero, laddove il beneficiario dell'aiuto sia soggetto a procedure di insolvenza, il credito dello Stato relativo alla restituzione dell'aiuto e' soddisfatto in prededuzione, con priorita' rispetto ad ogni altro credito.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 2751-bis del codice civile: «Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti cooperativi e delle imprese artigiane). - Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765; 5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti; 5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti; 5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.». - Si riporta il testo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, recante: «Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657»: «Art. 67 (Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette). - 1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione e' demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonche' alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalita' relativi ai predetti tributi. 2. La riscossione coattiva e' effettuata secondo le seguenti modalita': a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'articolo 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile; b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonche' gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione; c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorieta' dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinche' lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.». - Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari. Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) le modalita' con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge; d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d). 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista. Art. 9 (Intervento nel procedimento). - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento. Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento). - 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.». - Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si vedono le note all'articolo 1. - Il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, e' pubblicato nella GUUE del 24 settembre 2015, n. 248. |
| | Art. 18
Controlli
1. Per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio di cui all'articolo 43 del decreto del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli di cui all'articolo 71 del medesimo testo unico sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento, il soggetto competente provvede attraverso la consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica. Resta ferma la possibilita' di stipulare protocolli tra le amministrazioni responsabili e gli enti competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge delega, volti a consentire il rilascio accelerato dei documenti certificativi, anche attraverso modalita' di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche. 2. In assenza di diversa specifica disciplina del bando, gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 e le verifiche sulle informazioni e sui dati acquisiti dall'impresa interessata possono essere svolti, anche su un campione di operazioni proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, in ogni fase del procedimento, e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicita', ferma restando la necessita' di garantire la conformita' con gli eventuali oneri di controllo derivanti dalla fonte di finanziamento dell'incentivo e fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 3. Costituiscono, in ogni caso, adempimenti necessari da parte dei soggetti competenti al fine di poter disporre l'ammissione alle agevolazioni: a) per le agevolazioni di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la verifica dell'assenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, attraverso acquisizione dell'informazione antimafia, ferma restando la possibilita' di condizionare la corresponsione delle medesime agevolazioni ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 5, del citato codice; b) per le agevolazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti, la verifica della regolarita' contributiva del proponente, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC. La concessione delle agevolazioni e' disposta in presenza di un DURC attestante la regolarita' contributiva entro il termine di validita' dello stesso, pari a centoventi giorni dalla data del rilascio. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il soggetto competente provvede a darne comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I proponenti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e Cassa edile sono esenti dalla verifica. A tal fine, i medesimi soggetti rendono, in sede di istanza di accesso, apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l'attestazione della regolarita' contributiva; c) per le agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), inclusi gli aiuti de minimis, il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche nonche' la registrazione nei pertinenti registri previsti per tali forme di agevolazione. 4. In sede di erogazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti previsti dal bando in relazione alle caratteristiche dell'incentivo, costituiscono adempimenti necessari: a) l'acquisizione del DURC per le agevolazioni di cui al comma 3, lettera b). In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il soggetto competente provvede ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile, previa conferma dell'importo e indicazione da parte degli stessi degli estremi per il versamento; b) la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi stabilita, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina. La predetta verifica non si applica ai casi esclusi dal medesimo articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 o da espresse disposizioni speciali di legge; c) per le agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche nonche', ad esclusione degli aiuti de minimis e degli aiuti per i quali e' prevista una diversa disciplina, la verifica, attraverso RNA, che il beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Qualora dalla verifica emerga la predetta pendenza, l'erogazione all'interessato e' preclusa fino a soluzione della stessa. 5. Restano ferme le condizioni e le procedure che regolano l'acquisizione del DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 6. Oltre ai controlli previsti dal presente articolo, in assenza di specifica diversa disposizione stabilita dal bando, il soggetto competente puo', in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni anche in loco sulle operazioni agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonche' lo stato di attuazione delle operazioni finanziate. Gli oneri per le predette attivita', ove non diversamente disposto e ove compatibile con la fonte finanziaria di copertura delle agevolazioni, sono posti a carico della dotazione di risorse disponibile per il bando.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»: «Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni di' cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.». - Per i riferimenti all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'articolo 13. - Si riporta il testo degli articoli 91 e 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»: «Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia: a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. 1-bis. L'informazione antimafia e' sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro. 2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo. 3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto. 4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare: a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, societa' o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo; b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione; c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione; d) le complete generalita' dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa', impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonche' le complete generalita' degli altri soggetti di cui all'articolo 85; e) nel caso di societa' consortili o di consorzi, le complete generalita' dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonche' dei consorziati per conto dei quali la societa' consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione. 5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa. 6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attivita' delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attivita' criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva. 7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attivita' suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67. 7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica: a) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento; d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva; e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia; f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; i) al Ministero dello sviluppo economico; l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia. Art. 92 (Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia). - 1. Il rilascio dell'informazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della banca dati nazionale unica e' eseguita per un soggetto che risulti non censito. 2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerita' del procedimento, ne da' tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione e' assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonche' per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalita' previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attivita' processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione. 2-ter Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria: a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalita' stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale; b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalita' di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione. 2-quater Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della societa' nonche' della titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle societa' e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto. 5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.». - Per i riferimenti agli articoli 67 e 84, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note all'articolo 9. - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.». - Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si vedono le note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente decreto: «Art. 31 (Semplificazioni in materia di DURC). - All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: "di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono soppresse.: 1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio. 2. 3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC e' disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) in corso di validita': a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. 5. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita' di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validita', acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonche' per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali e' stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalita' di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale e' in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. 6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) in corso di validita' relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, nonche' nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo. 7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC) anche in formato elettronico. 8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento gia' rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarita'. 8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali e' prevista l'acquisizione del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), si applica il comma 3 del presente articolo. 8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) ha validita' di centoventi giorni dalla data del rilascio. 8-quater. (abrogato) 8-quinquies. (abrogato) 8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati. 8-septies. L'esercizio dell'attivita' d'impresa di spedizione non e' soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli.». - Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»: «Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. 1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro. 2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.». - Si riporta il testo del comma 1175, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»: «1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.». |
| | Art. 19 Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi
1. Agli incentivi fiscali che prevedono, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, lo svolgimento di un'attivita' istruttoria valutativa, di carattere tecnico, economico e finanziario, rispetto ai requisiti del proponente o dell'iniziativa per la quale sono richieste le agevolazioni, si applica la disciplina di cui al presente codice, ferme restando le modalita' di fruizione, di controllo e di recupero delle agevolazioni, nonche' le ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione, come definite dalla disciplina di settore. 2. Per gli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d'imposta che non prevedono lo svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, la fruizione, salve diverse disposizioni della legge speciale, e' comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente dell'ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell'incentivo successivamente all'avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste. Il soggetto competente comunica al Ministero dell'economia e delle finanze mensilmente, ovvero secondo la diversa cadenza periodica stabilita dalla disciplina dell'incentivo, i dati di cui al presente comma, necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I crediti di imposta di cui al presente comma sono attivati, sulla base delle previsioni della legge che li istituisce e delle eventuali ulteriori disposizioni di legge di riferimento, con provvedimenti del soggetto competente individuato dalle stesse disposizioni legislative. I predetti provvedimenti definiscono le attivita' di monitoraggio nonche' le ulteriori istruzioni operative e i chiarimenti occorrenti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, ferma restando l'applicazione della disciplina di settore per quanto riguarda l'attivita' di controllo e di recupero, nonche' le conseguenze ulteriori per l'illegittima fruizione. 3. Gli incentivi fiscali, nel caso costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime de minimis, sono attivati solo dopo che l'Autorita' responsabile, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA. 4. Agli incentivi contributivi la disciplina di cui al presente capo si applica limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 16 e la relativa attuazione resta soggetta alla disciplina di settore. Agli incentivi di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni relative al Programma degli incentivi di cui all'articolo 4. Ad essi si applicano le disposizioni degli altri capi del presente codice. 5. Nel caso di incentivi contributivi, i lavoratori autonomi accedono alle condizioni previste per le PMI in quanto compatibili. E' fatta salva la disciplina speciale definita dalle disposizioni normative che regolano l'incentivo.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica»: «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - Omissis 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera q), del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: Omissis q) Autorita' responsabile: il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, e' attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc; in caso di un regime di aiuto o di un aiuto ad hoc da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l'adozione di un provvedimento di attuazione, il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea ovvero la struttura amministrativa competente per l'intervento secondo l'organizzazione interna di ciascuna Amministrazione. Omissis.». |
| | Art. 20
Monitoraggio degli incentivi
1. Il monitoraggio delle agevolazioni e' effettuato al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, in conformita' ai principi di semplificazione amministrativa, trasparenza, unicita' dell'invio e riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari anche nelle successive fasi di rendicontazione e controllo ed e' basato sul codice unico di progetto (CUP), che identifica in modo univoco ogni agevolazione. Il CUP e' riportato come elemento essenziale in tutti gli atti del ciclo di vita dell'incentivo. 2. Il CUP e' assegnato a ciascuna istanza di accesso all'agevolazione accettata dal sistema del soggetto competente ed e' comunicato al proponente con la ricevuta di avvenuta ricezione della stessa istanza. I CUP relativi alle agevolazioni non concesse sono eliminati su comunicazione del soggetto gestore competente. 3. Quanto previsto al comma 2, primo periodo, costituisce requisito tecnico necessario per la selezione di cui all'articolo 7, comma 1. 4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo. Le predette modalita' sono definite anche al fine di rafforzare l'efficacia delle attivita' di controllo sui titoli di spesa nonche' di assicurare una riduzione delle attivita' dei beneficiari delle agevolazioni nella gestione delle rendicontazioni e di evitare duplicazioni di richieste di dati, individuando le funzionalita' e i meccanismi di interoperabilita' delle piattaforme e dei sistemi di gestione degli incentivi di cui all'articolo 13, commi 4 e 6, necessari a tali finalita', coerenti con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli con essi interoperabili. |
| | Art. 21
Valutazione degli incentivi
1. Al fine di assicurare un processo decisionale basato su evidenze e di rafforzare la capacita' di programmazione e revisione della spesa, in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo in materia di programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali, le iniziative di sostegno pubblico realizzate attraverso gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante, di valutazione in itinere e di valutazione ex post. La valutazione in itinere ed ex post e' svolta in modo continuativo e sistematico, secondo un programma pluriennale aggiornato periodicamente. 2. Le valutazioni sono condotte secondo modalita' che garantiscano autonomia e indipendenza, assicurando la pubblicita' dei risultati. 3. La selezione degli incentivi, o dell'insieme di incentivi accomunati da legami settoriali, territoriali, o tematici, oggetto di valutazione, tiene conto della loro rilevanza sociale, economica o ambientale, dell'entita' della spesa interessata, della rilevanza conoscitiva dei risultati della valutazione e delle necessita' di coordinamento con altre valutazioni o indagini aventi il medesimo oggetto. Gli incentivi non oggetto di valutazione sono comunque oggetto di monitoraggio sulla base delle disposizioni contenute nei bandi, secondo quanto previsto all'articolo 20. 4. Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post definendo apposite disposizioni anche nell'ambito dei bandi e favorendo, ove possibile, l'utilizzo di appositi sistemi informativi. 5. La determinazione delle eventuali risorse da destinare alle attivita' di valutazione e' operata nell'ambito dell'attivita' di programmazione degli incentivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d). |
| | Art. 22
Conoscibilita', pubblicita' e trasparenza degli incentivi
1. Il sistema Incentivi Italia, oltre ai servizi implementati nelle varie fasi del ciclo di vita degli incentivi ai sensi dell'articolo 3, costituisce il punto di accesso nazionale per la consultazione dell'offerta degli incentivi, nel cui ambito i potenziali beneficiari possono: a) ricercare gli incentivi piu' idonei alle relative particolari esigenze di sostegno, utilizzando il sistema di catalogazione e le soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, definiti per il funzionamento della piattaforma «Incentivi.gov.it», volti a favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di incentivi; b) consultare gli atti di programmazione resi disponibili ai sensi dell'articolo 4, con il cronoprogramma degli interventi ivi contenuto, nonche' gli esiti delle valutazioni di cui all'articolo 21. 2. Le amministrazioni responsabili centrali definiscono ulteriori iniziative per la comunicazione degli interventi di propria competenza, coinvolgendo, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa, le associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e azioni di accompagnamento all'accesso ai medesimi incentivi da parte del numero piu' ampio possibile delle imprese potenzialmente beneficiarie. 3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge delega, ai fini di pubblicita' legale, le amministrazioni responsabili provvedono alla pubblicazione dei bandi nei propri siti internet istituzionali e alla pubblicazione delle relative informazioni rilevanti nella piattaforma «Incentivi.gov.it». Nella Gazzetta Ufficiale ovvero, nel caso di amministrazioni responsabili regionali o provinciali, nel Bollettino Ufficiale regionale ovvero provinciale sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l'accesso agli incentivi, nonche' avvisi sulle relative modificazioni. 4. Gli atti di concessione degli incentivi sono soggetti alla pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Si applicano, altresi', gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle erogazioni pubbliche di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Sono esclusi da entrambi i predetti obblighi di pubblicazione gli atti riferiti ad aiuti registrati nel RNA, rispetto ai quali la registrazione nel medesimo registro, nelle forme previste dalla disciplina che regola lo stesso registro, assolve ai predetti obblighi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della legge delega e dall'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge n. 124 del 2017. 5. Attraverso il RNA sono assolti, altresi', per gli aiuti ivi registrati, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. 6. Per gli incentivi cofinanziati con risorse europee, si applicano gli ulteriori obblighi di pubblicita' previsti dalla specifica normativa di riferimento.
Note all'art. 22: - Per i riferimenti all'articolo 8 della legge 27 ottobre 2023, n. 160 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»: «Art. 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati). - 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi' pubblicati i dati consolidati di gruppo. 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.». - Si riporta il testo dei commi 125, 125-bis, 125-quinquies, dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»: «125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica: a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; c) alle associazioni, Onlus e fondazioni; d) alle cooperative sociali che svolgono attivita' a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 125-bis. I soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalita' liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.». «125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis.». - Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115: «Art. 16 (Funzionalita' del Registro nazionale aiuti in materia di trasparenza). - 1. Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di aiuti di Stato dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dalle decisioni della Commissione europea per gli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, ad eccezione di quelle relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, sono assolti attraverso il Registro nazionale aiuti, sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso, ai sensi del presente decreto, dalle singole Autorita' responsabili e dai Soggetti concedenti. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili nell'apposita sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti. Nella medesima sezione sono resi disponibili i collegamenti con le sezioni trasparenza dei siti web predisposti, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa nazionale, dalle singole amministrazioni pubbliche che concedono gli aiuti individuali, inseriti nel Registro nazionale aiuti. 3. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca provvedono, in analogia con il presente articolo, i registri SIAN e SIPA.». |
| | Art. 23
Ulteriori disposizioni
1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. A valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, sono progressivamente implementati, ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, ulteriori servizi resi disponibili dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai fini dell'efficace svolgimento delle attivita' di progettazione, programmazione, attuazione e valutazione e della trasparenza delle misure di incentivazione alle imprese previste dalla disciplina del predetto codice.». 2. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 46: 1) al comma 2, le parole: «che concedono» sono sostituite dalle seguenti: «che erogano»; 2) al comma 3, dopo le parole: «che intendono concedere», sono inserite le seguenti: «ed erogare»; 3) nella rubrica, la parola: «concessione» e' sostituita dalla seguente: «erogazione»; b) all'articolo 52, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Ulteriori funzionalita' del Registro di cui al comma 1 sono sviluppate ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, secondo quanto previsto dall'articolo 18-ter, comma 3-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.». 3. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei bandi che prevedono la concessione di finanziamenti, come definiti dal predetto decreto, pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice degli incentivi attuativo dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, si tiene conto del rating di legalita' secondo le modalita' definite dal medesimo codice.». 4. All'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,» sono soppresse e le parole: «aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni, come definite dal codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160,»; b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In alternativa o in aggiunta al punteggio premiale di cui al primo periodo, i bandi che prevedono agevolazioni alle imprese possono prevedere altri sistemi di premialita' ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160. Il riconoscimento della premialita' e' subordinato al possesso della certificazione della parita' di genere alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni.». 5. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» sono sostituite dalle seguenti: «fatti comunque salvi il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche', con riferimento alle istanze relative ai citati benefici economici, la produzione da parte del beneficiario della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attivita' istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento».
Note all'art. 23: - Per i riferimenti all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 46 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dal presente decreto: «Art. 46 (Divieto di erogazione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati). - 1. Nessuno puo' beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 2. Le amministrazioni che erogano aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la predetta verifica e' effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52. 3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere ed erogare aiuti.». - Per i riferimenti all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 3 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si vedano le note all'articolo 13. |
| | Art. 24
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono abrogati: a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; b) l'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180; c) l'articolo 31, commi 8-quater e 8-quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; d) l'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; e) l'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; f) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; g) l'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; h) l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. 2. A decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del presente codice: a) all'articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il primo periodo e' soppresso; b) all'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,» sono soppresse.
Note all'art. 24: - Per i riferimenti al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese», come modificato dal presente decreto: «1. Al fine di garantire la competitivita' e la produttivita' delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato, nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi provvedimenti normativi, provvede a creare le condizioni piu' favorevoli per la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, la promozione del "Made in Italy" e, in particolare: a) (abrogata); b) favorisce la cooperazione strategica tra le universita' e le micro, piccole e medie imprese; c) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli intermediari finanziari e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante: 1) l'attribuzione all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli intermediari finanziari ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli intermediari verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi o intese; 2) la previsione dell'obbligo per gli intermediari finanziari di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantita' di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa; d) sostiene la promozione delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese nei mercati nazionali e internazionali mediante: 1) la realizzazione, senza nuovi o maggiori oneri finanziari e amministrativi, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un portale dedicato al "Made in Italy" che permetta al consumatore di orientarsi nella ricerca di prodotti tipici italiani, nonche' di prodotti "Made in Italy" di largo consumo; 2) la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, tramite uno o piu' accordi di programma sottoscritti con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), delle linee guida, delle priorita' e del sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di politica industriale, sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche al fine di un piu' efficace impiego delle risorse stanziate dalle camere di commercio per il sostegno alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli eventi fieristici e per le attivita' promozionali; 3) il sostegno, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sistemi di associazione tra micro, piccole e medie imprese nella loro attivita' di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso l'identificazione e il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento, nonche' agli organismi partecipati costituiti per facilitare e accompagnare le imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione; e) assicura l'orizzontalita' tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera; f) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilita', e sostiene la piena liberta' di scelta dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto; g) promuove la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa. h) promuove l'efficacia, la trasparenza e la concorrenza del mercato elettrico e del gas con lo scopo di favorire la diminuzione delle tariffe elettriche e del gas a carico delle micro, piccole e medie imprese. Omissis.». - Per i riferimenti all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 si vedano le note all'articolo 18. - La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005. - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante: «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidita' civile e certificazione di regolarita' contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari). - 1. 2. 3. 4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e' assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall'I.N.P.S. 6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e disabilita', nonche' le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S. La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S., con esclusione del giudizio di cassazione, e' rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti. 6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale e' allegato, a pena di nullita', il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullita' e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente e' autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS. 7.(abrogato).». - Gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante: «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, abrogati dal presente decreto, recavano rispettivamente: «Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti» e «Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti». - La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013». - Si riporta l'articolo 37 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come modificato dal presente decreto: «Art. 37 (Norme in materia di delocalizzazione o cessazione di attivita' di imprese che non versano in situazione di crisi). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 227, al primo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni" e, al secondo periodo, le parole "dello scadere del termine di novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale e' sottoscritto il piano di cui al comma 233"; b) al comma 231 le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"; c) al comma 235, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: "In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro e' tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aumentato del 500 per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione, nonche' dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro da' comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254."; d) il comma 236 e' abrogato; e) dopo il comma 237 e' inserito il seguente: "237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.". 2. (abrogato). 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non gia' concluse. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia gia' stata effettuata, il termine di cui al citato articolo), comma 231, entro il quale deve essere discusso il piano di cui al medesimo articolo 1, comma 228, e' comunque pari a centoventi giorni.». - Si riporta l'articolo 12 della citata legge 22 maggio 2017, n. 81, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati). - 1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualita' di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione. 2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 e' abrogato. 3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, e' riconosciuta ai soggetti che svolgono attivita' professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilita': a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile. 4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». - Per i riferimenti all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 si vedano le note all'articolo 18. |
| | Art. 25
Disposizioni transitorie e di coordinamento
1. Le disposizioni del capo III si applicano ai bandi non ancora pubblicati nelle forme previste alla data di entrata in vigore del presente codice; per i bandi gia' pubblicati alla predetta data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento. Le disposizioni di cui all'articolo 19 si applicano agli incentivi fiscali e agli incentivi contributivi istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, e agli articoli 5 e 21 si applicano a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto di cui all'articolo 4, comma 4. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 20. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ogni richiamo al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice.
Note all'art. 25: - Per i riferimenti al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 26
Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del presente codice e' attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute. |
| | Art. 27
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| | Art. 28
Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2026. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 novembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Roccella, Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'
Locatelli, Ministro per le disabilita' Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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