Gazzetta n. 286 del 10 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 ottobre 2025
Aggiornamento dei sistemi di classificazione per la codifica delle informazioni cliniche nei sistemi informativi sanitari: adozione di ICD-10-IM e CIPI.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, che stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva nel coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che demanda ad un decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, l'individuazione dei criteri per la rilevazione, la standardizzazione e la comparazione dei dati del sistema informativo sanitario;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 dicembre 1991, con il quale e' stata istituita, ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la scheda di dimissione ospedaliera quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati esistenti sul territorio nazionale;
Visto in particolare l'art. 5 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1991, con il quale si prevede che con successivi decreti ministeriali saranno specificati i sistemi di codifica da adottare per le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 26 luglio 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero e cura pubblici e privati, con il quale sono stati definiti i tempi e le modalita' della trasmissione delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera;
Visto il disciplinare tecnico del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, che prevede l'applicazione della versione italiana 1997 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification (ICD-9-CM) e dei suoi successivi aggiornamenti per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale di dimissione, le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto, gli altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche;
Visto il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, recante «Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche, contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 dicembre 2008, e, in particolare l'art. 1, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di dimissione ospedaliera devono essere codificate utilizzando la Classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi e degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana 2007 della ICD-9-CM;
Visto l'art. 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che stabilisce che, al fine di aggiornare le valutazioni inerenti all'appropriatezza e al sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale, entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, congiuntamente all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera;
Considerato che nell'ambito del Progetto It.DRG, volto allo sviluppo di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere, e' stata predisposta la modifica clinica dello standard ICD-10-OMS (denominata «ICD-10-IM»);
Visto l'accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e la Regione Friuli-Venezia Giulia, siglato il 12 agosto 2024 e registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2024 con n. 2741, finalizzato all'adozione sul territorio nazionale dello standard unico di classificazione per la morbosita' ICD-10 v. 2019 nella relativa modifica italiana ICD-10-IM, ulteriormente sviluppata anche allo scopo di renderla compatibile con il sistema di classificazione DRG (Diagnosis Related Group) v. CMS 24 in uso per descrivere la casistica ospedaliera, ed al suo utilizzo nella pratica di codifica sanitaria delle diagnosi a livello nazionale, all'interno dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale (NSIS), in sostituzione dell'ICD-9-CM v. 2007;
Considerato che nell'ambito del Progetto It.DRG e' stata predisposta la Classificazione italiana delle procedure e degli interventi chirurgici (CIPI) allo scopo di sostituire l'ICD-9-CM nella pratica di codifica sanitaria delle procedure a livello nazionale all'interno dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale (NSIS);
Considerato che la classificazione CIPI e' stata ulteriormente ampliata e sviluppata, anche allo scopo di renderla compatibile con il sistema di classificazione DRG v. CMS 24 in uso per descrivere la casistica ospedaliera, dal Ministero della salute - Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale;
Considerato altresi' che il 1° gennaio 2022 e' entrata in vigore l'undicesima revisione della classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione mondiale della sanita' (ICD-11);
Vista la nota del Capo del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, trasmessa alla Corte dei conti con prot. n. 2725 del 23 ottobre 2024, nella quale si rappresenta la necessita' di aggiornare propedeuticamente i sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera al fine di poter avviare le basi informative piu' consone per la determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;
Ritenuto necessario, al fine di allineare i sistemi informativi sanitari nazionali a standard di codifica piu' aggiornati, adottare i seguenti sistemi di classificazione:
Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati versione italiana (italian modification) della International Classification of Diseases - 10th revision (ICD-10-IM);
Classificazione italiana delle procedure e degli interventi chirurgici (CIPI);
Ritenuto necessario adottare schemi di trans-codifica bidirezionale per consentire la continuita' dei flussi informativi e la compatibilita' e l'inter-operabilita' tra i sistemi di classificazione delle malattie, delle procedure e degli interventi chirurgici, ICD-10-IM e CIPI, e la vigente versione 24 del sistema di classificazione Diagnosis Related Group (DRG);
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-regioni nella seduta del 2 ottobre 2025;

Decreta:

Art. 1

Sistemi di classificazione per la codifica
delle informazioni cliniche

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di dimissione ospedaliera (SDO), quali la diagnosi principale, le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto, gli interventi chirurgici secondari o le procedure diagnostiche e terapeutiche secondarie, nonche' le informazioni cliniche contenute negli altri flussi informativi sanitari nazionali, sono codificate utilizzando i seguenti sistemi di classificazione e le successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni:
Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati, versione italiana (italian modification) della International Classification of Diseases - 10th revision (ICD-10-IM), versione 2025;
Classificazione italiana delle procedure e degli interventi chirurgici (CIPI), versione 2025.
2. Con la medesima decorrenza del 1° gennaio 2027, le classificazioni di cui al comma 1 e le successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni, sostituiscono, altresi', la classificazione ICD-9-CM utilizzata in tutti i sistemi informativi sanitari in ambito nazionale, regionale, aziendale e territoriale.
3. Le classificazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili sul portale del Ministero della salute almeno trenta giorni prima della data da cui decorrono.
 
Art. 2

Aggiornamento dei sistemi di classificazione

1. I sistemi di classificazione di cui all'art. 1, comma 1, sono aggiornati con periodicita' almeno biennale, con decreto del Ministero della salute. Il sistema di classificazione ICD-10-IM viene aggiornato fino alla futura transizione allo standard ICD-11 per la codifica della morbosita' e cause di morte.
 
Art. 3

Sperimentazione

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, prevedono un periodo di preliminare sperimentazione, che include la formazione degli operatori e l'adeguamento dei sistemi informativi. La prima fase della sperimentazione, da attuarsi nel 2025 su un numero ristretto di flussi informativi (SDO - Scheda dimissione ospedaliera, EMUR-PS Emergenza-urgenza e pronto soccorso, SIND - Sistema informativo dipendenze-tossicodipendenze e SISM - Sistema informativo salute mentale), coinvolge un campione di strutture sanitarie individuate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ciascuna per il territorio di propria competenza, all'interno di una selezione di strutture effettuata dal Ministero della salute sulla base di criteri di adeguata rappresentativita'.
2. La seconda fase della sperimentazione, da attuarsi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, prevede il progressivo coinvolgimento di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e l'ampliamento a tutti i flussi informativi.
3. I contenuti e le modalita' operative della sperimentazione di cui ai commi 1 e 2 sono definiti dal Ministero della salute mediante apposito protocollo, con particolare riferimento al dettaglio dei flussi informativi oggetto di sperimentazione, alle tipologie di strutture coinvolte, nonche' alle modalita' ed alle tempistiche di conferimento dei dati.
 
Art. 4

Compatibilita' con il sistema di classificazione
DRG in vigore

1. Al fine di assicurare la compatibilita' e l'interoperabilita' tra i sistemi di classificazione adottati con il presente decreto e la vigente versione 24 del sistema di classificazione Diagnosis Related Groups (DRG), nelle more del relativo aggiornamento, nonche' al fine di garantire la continuita' nell'informazione epidemiologica, il Ministero della salute rende disponibili, gia' nel periodo sperimentale, gli schemi di trans-codifica bidirezionale tra la classificazione internazionale ICD-9-CM e le nuove classificazioni ICD-10-IM e CIPI.
 
Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Le regioni e le province autonome attuano il presente decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto ministeriale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 23 ottobre 2025

Il Ministro della salute
Schillaci Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1572