| Gazzetta n. 285 del 9 dicembre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 1 dicembre 2025 |
| Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa», registrata come denominazione di origine controllata protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione del 17 ottobre 2021. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025 registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193; Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d); Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio del'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto in particolare l'art. 24, comma 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 27/2025 della Commissione del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Visto il regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione del 17 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee L 275 del 18 ottobre 2001, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa»; Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Veneto DOP 11 novembre 2025, con la quale e' stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della DOP «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» ed in particolare la parte dell'art. 6 relativamente all'acidita' massima totale; Visto il provvedimento del 25 novembre 2025, n. 0640661, della Regione Veneto, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2025-2026 di innalzare l'acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso a 0,6 per 100 grammi di olio; Visto l'allegato parere tecnico dell'Unita' organizzativa fitosanitaria prot. n. 629747 del 18 novembre 2025, concernente i contenuti della relazione tecnico-scientifica dell'AIPO, con il quale si concorda con la descrizione delle condizioni climatiche e della conseguente eccezionale infestazione di Bactrocera oleae (mosca dell'olivo) rilevata nel corso del 2025 negli oliveti degli areali della DOP «Veneto Valpolicella» e della DOP «Veneto del Grappa» e si ritiene congrua la stima del grado di infestazione delle olive negli areali produttivi delle due menzioni geografiche della DOP in oggetto per opera del fitofago; Preso atto, in particolare, delle informazioni evidenziate dell'Associazione interregionale produttori olivicoli (AIPO) nella relazione tecnico-scientifica presentata a supporto della domanda di modifica temporanea in oggetto, concernenti la rilevazione di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo del fitofago negli areali olivicoli delle due citate menzioni geografiche della DOP nel corso del 2025 e la stima del grado di infestazione delle olive nei suddetti areali produttivi per opera del fitofago pari al 60%; Considerato il carattere eccezionale dell'attacco parassitario registrato nel corso della campagna olivicola 2025, tale da determinare il mancato rispetto del requisito di acidita' massima totale espressa in acido oleico dell'olio extra vergine di oliva della DOP «Veneto Valpolicella» e della DOP «Veneto del Grappa», previsto dal disciplinare di produzione della DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa; Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 6, prevede DOP «Veneto Valpolicella» e della DOP «Veneto del Grappa», l'acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a 0,5 per 100 grammi di olio; Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del prodotto; Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della DOP «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa»; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» ai sensi del citato art. 24, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e ai sensi dell'art. 7 del regolamento delegato (UE) n. 27/2025 recante «Modifiche temporanee di un disciplinare di un'indicazione geografica», ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 266 del 15 novembre 2001, e' modificato all'art. 6 nella parte relativa all'acidita' massima totale espressa in acido oleico come di seguito riportato: Art. 6 Per il «Veneto Valpolicella» e il «Veneto del Grappa»: dove e' scritto: l'acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a 0,5 per 100 grammi di olio; leggasi: l'acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a 0,6 per 100 grammi di olio; Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano per l'annata olivicola 2025/2026. Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 1° dicembre 2025
Il dirigente: Gasparri |
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