| Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2025 (vai al sommario) |
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| DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2025 |
| Autorizzazione all'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, relativo al riparto - per l'annualita' 2024 - delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi). |
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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 4 dicembre 2025
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ed in particolare l'art. 3, che reca la disciplina per il perfezionamento delle intese da sancire nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ed in particolare quanto previsto dall'art. 1, comma 170, che in sede di prima applicazione definisce tra i LEPS i progetti per il «Dopo di Noi e per la Vita Indipendente»; Visto l'art. 2, comma 2, della citata legge n. 112 del 2016, ove e' previsto che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 13, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono, con proprio decreto, obiettivi di servizio per le prestazioni previste dalla legge, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge; Visto l'art. 3, commi 1 e 2, della medesima legge n. 112 del 2016, con i quali rispettivamente e' stato istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare ed e' stato previsto che «l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalita', il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del medesimo fondo»; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, con la quale e' stato previsto un taglio lineare del fondo destinato agli interventi per le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare; Visto l'art. 4, della citata legge n. 112 del 2016, che definisce le finalita' del predetto Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare; Vista la delibera della Corte dei conti del 23 dicembre 2022, n. 55/2022G Attuazione delle misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, volte a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilita' grave prive di sostegno familiare - Fondo Dopo di Noi, con la quale si raccomanda di rivedere i criteri di riparto del fondo, al fine di migliorare la distribuzione delle risorse in modo che siano effettivamente privilegiate le aree di maggiore bisogno; Vista la delibera della Corte dei conti del 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G, relativa agli esiti dell'attivita' di controllo svolta nell'anno 2022 e le misure conseguenziali adottate dalle amministrazioni; Visto il decreto direttoriale in data 14 luglio 2023, n. 231, con il quale, a seguito delle osservazioni della Corte dei conti, e' stato costituito un apposito tavolo tecnico per l'aggiornamento e la ridefinizione dei criteri di riparto delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, c.d. per il «Dopo di Noi», composto anche da rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e del Ministro per le disabilita'; Vista la relazione conclusiva predisposta dal tavolo tecnico all'esito dei propri lavori, nella quale sono stati individuati nuovi criteri di riparto delle risorse del fondo per il «Dopo di Noi», trasmessa all'Ufficio legislativo e all'Ufficio di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2024; Considerato che i nuovi criteri di riparto, individuati dal tavolo tecnico, sono stati formulati con l'obiettivo della graduale sostituzione di quelli finora adottati, tenendo conto in particolare della potenziale platea dei beneficiari presenti a livello territoriale e delle specifiche finalita' delle risorse oggetto di riparto; Preso atto che in sede di confronto tecnico finalizzato al successivo esame del provvedimento da parte della Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alcune regioni hanno eccepito che la revisione dei criteri di riparto definiti all'esito dei lavori del citato tavolo tecnico e degli effetti del taglio lineare disposto a carico del fondo per le annualita' 2024 e 2025 determinano una riduzione delle risorse disponibili per la realizzazione degli interventi in favore dei beneficiari del fondo per il «Dopo di Noi»; Ritenuto, pertanto, opportuno assumere ogni utile iniziativa per proporre alle regioni modalita' applicative dei nuovi criteri di riparto piu' attenuate e graduali, al fine di ridurre possibili effetti penalizzanti sulle somme attribuite ad alcune regioni, in particolare formulando la proposta di attribuire il 90% delle risorse complessive sulla base dei criteri attualmente vigenti e il restante 10% in ragione della quota di persone con disabilita' grave secondo i nuovi criteri sopra descritti; Preso atto che, all'esito della seduta della Conferenza unificata del 17 aprile 2025, nonostante la nuova proposta di mediazione formulata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non e' stata sancita l'intesa per l'adozione del provvedimento; Ritenuto, all'esito del mancato assenso sui criteri alternativi di riparto proposti per superare la contrarieta' di alcune regioni, di dover adottare, trattandosi di una fattispecie di intesa «debole», i criteri elaborati dal richiamato tavolo tecnico in via sperimentale per gli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di poter ripartire le risorse del Fondo per le persone con disabilita' grave prive dell'assistenza familiare, in coerenza con le effettive esigenze dei singoli territori e al fine di scongiurare ulteriori ritardi nella procedura di riparto e assegnazione delle risorse alla singole regioni; Acquisito il parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, espresso in data 5 febbraio 2025; Preso atto della mancata intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, relativo al riparto - per l'annualita' 2024 - delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi), espressa nella seduta del 19 giugno 2025 della Conferenza unificata (rep. atti n. 70/CU del 19 giugno 2025); Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata; Considerato che lo schema di decreto definisce i criteri di riparto delle risorse del Fondo per le persone con disabilita' grave prive dell'assistenza familiare, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, per l'annualita' 2024; Tenuto conto che il decreto disciplina, per l'annualita' 2024, la programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016; Considerata, pertanto, l'urgenza di pervenire all'adozione dello schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, relativo al riparto - per l'annualita' 2024 - delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi); Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute;
Delibera:
ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le motivazioni di cui in premessa, di autorizzare l'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, relativo al riparto - per l'annualita' 2024 - delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi), che costituisce parte integrante della presente delibera. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone
Il Ministro per le disabilita' Locatelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro della salute Schillaci |
| | Allegato Riparto - per l'annualita' 2024 - delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilita'; Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e, in particolare, l'art. 14, concernente i progetti individuali per le persone disabili; Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e, in particolare gli articoli, 3, che definisce i principi generali e 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella societa'; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante Legge di contabilita' e finanza pubblica; Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 novembre 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 112 del 2016; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita', e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, recante il riparto del Fondo per le persone con disabilita' grave prive dell'assistenza familiare per l'annualita' 2019, secondo il quale a decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'art. 89, comma 1, che stabilisce che, ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive di sostegno familiare, l'aver rendicontato almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualita' precedente e' condizione sufficiente all'erogazione della quota annuale attribuita in sede di riparto, ferma restando la verifica da parte del Ministero medesimo della coerenza degli utilizzi con le disposizioni e gli atti di programmazione, e che le eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ed in particolare quanto previsto dall'art. 1, comma 170, che in sede di prima applicazione definisce tra i LEPS i progetti per il «Dopo di Noi e per la Vita Indipendente»; Visto, altresi', l'art. 1, comma 592, della medesima legge ove si prevede che ai fini del riparto delle risorse finanziarie, sia acquisito il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale, e' stato conferito alla dott.ssa Alessandra Locatelli l'incarico di Ministro senza portafoglio per le disabilita' e sono state delegate le relative funzioni in materia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ed, in particolare, l'art. 1, comma 199, il quale stabilisce che, nei casi in cui, dall'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato dalle regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale, risultino risorse assegnate e non spese da parte di questi ultimi, , queste verranno restituite e versate dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalita' di cui all'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la successiva assegnazione rispettivamente, al fondo di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche con riguardo agli interventi di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, nonche' al fondo di cui all'art. 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112; Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato e in particolare l'art. 3, comma 1, e l'art. 4, con i quali sono state apportate modifiche all'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilita'; Visto, altresi', l'art. 2, comma 2, della legge 22 giugno 2016, n. 112, ove e' previsto che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 13, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono, con proprio decreto, obiettivi di servizio per le prestazioni previste dalla legge, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge; Visto l'art. 3, commi 1 e 2, della medesima legge n. 112 del 2016, con i quali rispettivamente e' stato istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare ed e' stato previsto che «l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalita', il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del medesimo fondo»; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, con la quale e' stato previsto un taglio lineare del fondo destinato agli interventi per le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare; Visto l'art. 4, della citata legge n. 112 del 2016, che definisce le finalita' del predetto Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33, ed in particolare l'art. 33 relativo agli Interventi per le persone con disabilita' divenute anziane. Principio di continuita'; Vista la delibera della Corte dei conti del 23 dicembre 2022, n. 55/2022G Attuazione delle misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, volte a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilita' grave prive di sostegno familiare - Fondo Dopo di Noi, con la quale si raccomanda di rivedere i criteri di riparto del fondo, al fine di migliorare la distribuzione delle risorse in modo che siano effettivamente privilegiate le aree di maggiore bisogno; Vista la delibera della Corte dei conti del 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G, relativa agli esiti dell'attivita' di controllo svolta nell'anno 2022 e le misure conseguenziali adottate dalle amministrazioni; Visto il decreto direttoriale in data 14 luglio 2023, n. 231, con il quale, a seguito delle osservazioni della Corte dei conti, e' stato costituito un apposito tavolo tecnico per l'aggiornamento e la ridefinizione dei criteri di riparto delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, c.d. per il «Dopo di Noi», composto anche da rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e del Ministro per le disabilita'; Vista la relazione conclusiva predisposta dal tavolo tecnico all'esito dei propri lavori, nella quale sono stati individuati nuovi criteri di riparto delle risorse del fondo per il «Dopo di Noi», trasmessa all'Ufficio legislativo e all'Ufficio di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2024; Considerato che i nuovi criteri di riparto, individuati dal tavolo tecnico, sono stati formulati con l'obiettivo della graduale sostituzione di quelli finora adottati, tenendo conto in particolare della potenziale platea dei beneficiari presenti a livello territoriale e delle specifiche finalita' delle risorse oggetto di riparto; Atteso che l'introduzione dei nuovi criteri, aventi natura sperimentale, e' effettuata in modo graduale e progressivo, prevedendo di assegnare l'80% delle risorse disponibili sulla base dei criteri gia' individuati dall'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016 (vecchi criteri) e il restante 20% in ragione della quota di persone con disabilita' grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dall'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di eta' compresa tra 18 e 64 anni, che vivono in famiglia come figli, da sole o che sono istituzionalizzate, stimata sulla base dei dati piu' aggiornati forniti dall'ISTAT e dall'INPS; Preso atto che in sede di confronto tecnico finalizzato al successivo esame del provvedimento da parte della Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alcune regioni hanno eccepito che la revisione dei criteri di riparto definiti all'esito dei lavori del citato tavolo tecnico e degli effetti del taglio lineare disposto a carico del fondo per le annualita' 2024 e 2025 determinano una riduzione delle risorse disponibili per la realizzazione degli interventi in favore dei beneficiari del fondo per il «Dopo di Noi»; Ritenuto, pertanto, opportuno assumere ogni utile iniziativa per proporre alle regioni modalita' applicative dei nuovi criteri di riparto piu' attenuate e graduali, al fine di ridurre possibili effetti penalizzanti sulle somme attribuite ad alcune regioni, in particolare formulando la proposta di attribuire il 90% delle risorse complessive sulla base dei criteri attualmente vigenti e il restante 10% in ragione della quota di persone con disabilita' grave secondo i nuovi criteri sopra descritti; Preso atto che, all'esito della seduta della Conferenza unificata del 17 aprile 2025, nonostante la nuova proposta di mediazione formulata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non e' stata sancita l'intesa per l'adozione del provvedimento; Ritenuto, all'esito del mancato assenso sui criteri alternativi di riparto proposti per superare la contrarieta' di alcune regioni, di dover adottare, trattandosi di una fattispecie di intesa «debole», i criteri elaborati dal richiamato tavolo tecnico in via sperimentale per gli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di poter ripartire le risorse del Fondo per le persone con disabilita' grave prive dell'assistenza familiare, in coerenza con le effettive esigenze dei singoli territori e al fine di scongiurare ulteriori ritardi nella procedura di riparto e assegnazione delle risorse alla singole regioni; Acquisito il parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, espresso in data 5 febbraio 2025; Preso atto della mancata intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, relativo al riparto - per l'annualita' 2024 - delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi), espressa nella seduta del 19 giugno 2025 della Conferenza unificata (rep. atti n. 70/CU del 19 giugno 2025); Atteso il decorso del termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decretano:
Art. 1. Adozione dei criteri di riparto delle risorse del Fondo per le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare
1. Per le finalita' richiamate in premessa, con il presente decreto sono adottati, in via sperimentale e progressiva per gli anni 2024, 2025 e 2026, i criteri definiti dal tavolo tecnico istituito con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 luglio 2023, n. 231, al fine di ripartire le risorse assegnate al Fondo per le persone con disabilita' grave prive dell'assistenza familiare, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, in maniera coerente con le esigenze rilevate in ambito territoriale. 2. Sulla base delle proposte formulate dal tavolo tecnico, i criteri di riparto di cui al comma 1, sono utilizzati, per gli anni 2024, 2025 e 2026, in concorrenza con i criteri gia' individuati dall'art. 5, comma 2, del decreto 23 novembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono indicate le modalita' di riparto delle risorse per le annualita' 2024, 2025 e 2026. |
| | Art. 2. Applicazione dei criteri di riparto per l'annualita' 2024
1. In applicazione dei criteri sperimentali di cui all'art. 1, comma 1, per l'annualita' 2024 le risorse del Fondo per le persone con disabilita' grave prive dell'assistenza familiare, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 sono ripartite con le seguenti modalita': a) l'80% delle risorse complessive e' attribuito sulla base dei criteri gia' individuati dall'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016; b) il restante 20% delle risorse e' attribuito in ragione della quota di persone con disabilita' grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dall'art. 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di eta' compresa tra 18 e 64 anni che vivono in famiglia come figli, da sole o che sono istituzionalizzate, stimata sulla base dei dati forniti dall'ISTAT e dall'INPS. |
| | Art. 3. Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare per l'annualita' 2024
1. Le risorse assegnate per l'anno 2024 al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, pari complessivamente ad euro 72.295.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016. Il riparto delle risorse e le quote attribuite alle regioni sono riportati in tabella 1, colonna C, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, la somma complessiva di 15 milioni di euro e' specificamente destinata al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilita' grave, di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, al fine del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio in favore dei beneficiari delle progettualita' da realizzarsi con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare. In tabella 1, colonna D, sono riportate per ciascuna regione le quote riferite alle risorse di cui al presente comma. 3. Le regioni provvedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali, le regioni provvedono ad inserire nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS), istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, del decreto medesimo, le informazioni contenute nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto. |
| | Art. 4. Programmazione degli interventi
1. Per l'annualita' 2024, le regioni definiscono e adottano la programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e delle modalita' di confronto con le autonomie locali individuate in ciascuna regione, prevedendo comunque l'adeguato coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'. La programmazione regionale deve contenere le seguenti informazioni, come previsto dall'allegato B che forma parte integrante del presente decreto: a) il quadro di contesto e le modalita' di attuazione dell'integrazione sociosanitaria; b) le modalita' di individuazione dei beneficiari; c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati; d) la programmazione delle risorse finanziarie; e) le modalita' di monitoraggio degli interventi. 2. Le regioni riportano la programmazione delle risorse finanziarie nell'apposita sezione - allegato B del SIOSS e finalizzano la procedura di compilazione a completamento delle informazioni inserite. Dell'avvenuta compilazione le regioni informano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti. 3. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella piu' generale programmazione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonche' nella programmazione degli interventi a valere sul fondo per le non autosufficienze, secondo le modalita' specificate con i rispettivi decreti di riparto. |
| | Art. 5. Erogazione delle risorse e monitoraggio
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse attribuite a ciascuna regione per l'anno 2024, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale del 23 novembre 2016, una volta valutata, entro trenta giorni dalla finalizzazione di cui all'art. 4, comma 2, la coerenza della programmazione regionale con le finalita' di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016. 2. L'erogazione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, per l'anno 2024, e' altresi' condizionata alla rendicontazione sull'utilizzo di almeno il 75% della quota relativa all'annualita' 2022, su base regionale. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva annualita' secondo le modalita' di cui al comma 3. Nei casi in cui le risorse assegnate alle regioni non siano state rendicontate si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 199, della legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213. 3. Gli ambiti territoriali provvedono ad inserire nella specifica sezione del SIOSS le informazioni relative alle risorse finanziarie di cui al comma 1. 4. Ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, gli ambiti territoriali rilevano il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento, nonche' le soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza, al 31 dicembre di ciascun anno, secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019 e inseriscono tali informazioni nella specifica sezione del SIOSS. Le informazioni di cui al presente articolo sono validate dalle regioni. |
| | Art. 6. Risorse finanziarie
1. Gli oneri di cui al presente decreto, nella misura di euro 72.295.000,00, gravano sul capitolo 3553, PG 1, «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12), Azione: invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilita' - iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' 19 - «Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie» per l'anno finanziario 2024. |
| | Art. 7. Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, trova applicazione la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016, in quanto compatibile. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone
Il Ministro per le disabilita' Locatelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro della salute Schillaci |
| | Tabella 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato A
Monitoraggio dei flussi finanziari da compilare in SIOSS per singola annualita'
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato B
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare Indirizzi di programmazione - annualita' 2024 Elementi richiesti e indicazioni per la redazione
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato C
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare Criteri di riparto per gli anni 2024, 2025 e 2026
Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 luglio 2023, n. 231, e' stato istituito il tavolo tecnico per la revisione dei criteri di riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive di sostegno familiare, cosiddetto «Dopo di Noi», di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112. All'esito dei lavori, il tavolo tecnico ha elaborato una relazione finale, definendo i criteri di riparto delle citate risorse, in concorrenza con i criteri gia' individuati dall'art. 5, comma 2, del decreto 23 novembre 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di conseguire un riparto delle risorse piu' coerente con le esigenze rilevate in ambito territoriale. In applicazione di tali criteri, le risorse del Fondo per le persone con disabilita' grave, prive del sostegno familiare, sono ripartite in via sperimentale e progressiva per gli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di configurare un sistema che non costituisca un atto di rottura con quanto assegnato in termini di risorse ad ogni regione, fino all'annualita' precedente, anche in considerazione delle platee gia' seguite, alle quali deve essere comunque garantita continuita' negli interventi. Si riportano di seguito i criteri riferiti a ciascuna delle annualita' 2024, 2025 e 2026 per il riparto del Fondo per le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112. Riparto anno 2024 L'80% delle risorse complessive e' attribuito alle regioni in base alla quota di popolazione nella fascia d'eta' compresa tra 18-64 anni, ottenuta utilizzando i piu' recenti dati ISTAT sulla popolazione residente al 1° gennaio 2024, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016. Il restante 20% delle risorse e' attribuito in ragione della quota di persone con disabilita' grave di cui art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dall'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di eta' compresa tra i 18 e i 64 anni che vivono in famiglia come figli, da soli o che sono istituzionalizzati, stimata sulla base dei dati piu' recenti forniti dall'ISTAT e dall'INPS. In particolare, per le stime relative al riparto 2024 sono stati utilizzati i seguenti dati: 1. Persone tra i 18 e i 64 anni con riconoscimento dello stato di disabilita' grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 - Dato Inps al 31 dicembre 2023. (1) 2. Persone tra i 18 e i 64 anni con disabilita' ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari - Dato Istat al 1° gennaio 2023. 3. Persone tra i 18 e i 64 anni con disabilita' grave che vivono da sole o in famiglia come figli - Dato Istat media del biennio 2022-2023. Riparto anno 2025 Il 70% delle risorse complessive e' attribuito alle regioni in base alla quota di popolazione nella fascia d'eta' compresa tra 18-64 anni, ottenuta utilizzando i piu' recenti dati ISTAT sulla popolazione residente al 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016. Il restante 30% delle risorse e' attribuito in ragione della quota di persone con disabilita' grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificata dall'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di eta' compresa tra i 18 e i 64 anni che vivono in famiglia come figli, da soli o che sono istituzionalizzati, stimata sulla base dei piu' recenti dati forniti dall'ISTAT e dall'INPS. Riparto anno 2026 Il 60% delle risorse complessive e' attribuito alle regioni in base alla quota di popolazione nella fascia d'eta' compresa tra 18-64 anni, ottenuta utilizzando i piu' recenti dati ISTAT sulla popolazione residente al 1° gennaio 2026, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016. Il 30% delle risorse e' attribuito in ragione della quota di persone con disabilita' grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificata dall'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di eta' compresa tra i 18 e i 64 anni, che vivono in famiglia come figli, da soli o che sono istituzionalizzati, stimata sulla base dei piu' recenti dati forniti dall'ISTAT e dall'INPS. Il restante 10% e' attribuito in ragione della quota di beneficiari effettivi del Fondo per le persone con disabilita' grave prive dell'assistenza familiare, sulla base delle informazioni presenti nella banca dati delle prestazioni sociali del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali gestito dall'INPS. Valutazione dei criteri sperimentali Per gli anni 2025 e 2026, i criteri di riparto adottati con il presente decreto sono oggetto di specifica valutazione, al fine di considerare, al termine della sperimentazione triennale, eventuali revisioni degli stessi.
(1) Per la sola Regione Valle d'Aosta il dato, non in possesso dell'INPS, e' stato fornito dalla medesima regione. |
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